Quando un imprenditore apre la piattaforma telematica della composizione negoziata e compila il test pratico, di solito pensa di parlare solo a sé stesso. Inserisce il debito scaduto, le rate dei prossimi due anni, il margine operativo lordo atteso, legge un numero e chiude la pagina. In realtà quel numero lo leggeranno anche altri. Lo leggerà l’esperto al primo incontro. Lo leggeranno, direttamente o indirettamente, le banche, i fornitori strategici e gli enti pubblici creditori. Lo leggerà il giudice, se l’impresa chiede misure protettive e un creditore si oppone sostenendo che il risanamento non è “ragionevolmente perseguibile”.
Il test pratico previsto dall’art. 13, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) è un rapporto semplice: debito da ristrutturare diviso per i flussi annui che la gestione può destinare al suo servizio. Ma proprio perché è semplice, è anche il primo strumento che la controparte usa per misurare la tua credibilità. Chi lo compila male regala ai creditori l’argomento più comodo per negare tempo, linee di credito e accordi.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Questa guida ricostruisce come ragiona chi siede dall’altra parte del tavolo quando guarda il tuo test: cosa cerca, quando gli conviene contestarlo, quando invece gli conviene trattare, e quali limiti la legge e i giudici gli impongono.
Lo Studio Monardo tratta questo tema da un punto di osservazione preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, riceve il test pratico, lo esamina, lo corregge se serve e su quella base valuta se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Conoscere dall’interno il modo in cui l’esperto legge quel rapporto consente di costruire un test che regga anche lo sguardo dei creditori, e non solo quello dell’imprenditore che lo compila. A questo si aggiunge uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo: il test è un numero contabile con effetti giuridici, e va presidiato su entrambi i fronti.
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Chi hai di fronte: i creditori che leggono il tuo test
Prima di esaminare le singole mosse, conviene capire chi sono gli avversari e qual è la loro logica economica. Nella composizione negoziata la controparte non è una sola. È un insieme di soggetti con interessi diversi, che però condividono una domanda: conviene di più aspettare e trattare, oppure agire subito e prendere quello che si può?
La banca
La banca è il creditore che legge il test con più competenza. I suoi uffici crediti ragionano già per indicatori analoghi: il rapporto tra posizione finanziaria netta e margine operativo lordo, la copertura del servizio del debito, la capacità di rimborso in anni. Il test ministeriale, del resto, è stato costruito proprio come una versione semplificata di questi indicatori. Quando la banca vede un rapporto basso, sa che ristrutturare le scadenze le conviene più che escutere garanzie. Quando vede un rapporto alto, inizia a calcolare quanto recupererebbe da una liquidazione giudiziale e quanto da una cessione dell’azienda.
Dal suo punto di vista, la scelta dipende anche da vincoli regolamentari: la classificazione del credito, gli accantonamenti, i tempi di recupero. Una ristrutturazione credibile può evitarle rettifiche pesanti; una ristrutturazione non credibile, al contrario, la espone due volte, perché aggiunge mesi di attesa a un credito che comunque dovrà svalutare.
Il fornitore strategico
Il fornitore che ha crediti scaduti e continua a consegnare merce ha un interesse doppio. Vuole recuperare il pregresso, ma vuole anche conservare il cliente. Legge il test in modo meno tecnico, ma molto pragmatico: se l’impresa ha flussi positivi, conviene restare; se i flussi sono negativi, ogni consegna in più è un rischio in più. Il suo strumento tipico non è l’esecuzione, ma la sospensione delle forniture o la richiesta di pagamento anticipato.
Il creditore pubblico
Agenzia delle Entrate, agente della riscossione ed enti previdenziali ragionano con regole proprie, spesso vincolate dalla legge. Non possono “fare sconti” liberamente; possono però aderire a transazioni nei limiti consentiti e, soprattutto, decidere quando avviare le azioni di riscossione. Il loro interesse è il recupero più alto possibile nel rispetto dei vincoli normativi, e il test è per loro un indizio su quale strada garantisca quel recupero.
Il creditore chirografario minore
C’è infine il creditore piccolo, che vede nell’esecuzione individuale la strada più rapida. È quello che più spesso pignora prima che l’impresa chieda le misure protettive, e quello che più spesso si oppone alla loro conferma, perché per lui ogni mese di blocco è un mese di credito fermo.
Perché la loro convenienza è la chiave di lettura
Tutti questi soggetti sono attori economici razionali. Non agiscono per punire l’imprenditore; agiscono per massimizzare il proprio recupero e minimizzare il rischio. Il test pratico è il primo documento in cui l’impresa dichiara, con un numero, quanto vale l’attesa per i creditori. Se quel numero è credibile e ben documentato, la convenienza del creditore si sposta verso la trattativa. Se è debole, gonfiato o incoerente, si sposta verso l’aggressione.
È questo il filo che lega tutte le mosse che seguono: ognuna è una risposta razionale a ciò che il test dice, o non dice, sull’impresa.
Il numero che tutti guardano: come è fatto il test
Prima di entrare nelle mosse, serve sapere esattamente che cosa il creditore ha davanti quando legge il tuo test. Il test pratico non è un giudizio, non è un’attestazione e non è una perizia. È un indicatore costruito dal Ministero della Giustizia con un obiettivo preciso: dare all’imprenditore, e poi all’esperto, una misura rapida di quanto sarà faticoso il percorso di risanamento.
La formula
Il test confronta due grandezze:
- [A] il debito che deve essere ristrutturato, cioè quello che l’impresa non riesce a pagare con la gestione corrente nei tempi originari;
- [B] i flussi annui che la gestione, a regime, può destinare al servizio di quel debito.
Il rapporto A/B esprime, in prima approssimazione, il numero di anni che servirebbero per estinguere il debito con i soli flussi generati dall’attività ordinaria. È una logica molto vicina a quella dei principali indicatori bancari di sostenibilità del debito, ma semplificata per poter essere calcolata anche da un’impresa piccola, con i dati di cui dispone.
Il presupposto: l’equilibrio economico
Il rapporto ha senso solo se [B] è positivo. Se i flussi sono pari a zero o negativi, l’impresa non è in equilibrio economico a regime e il rapporto perde significato: il test, in quel caso, segnala che servono iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente. Le linee guida chiedono che i flussi siano positivi e ripetibili, cioè che non dipendano da un anno fortunato o da un contributo straordinario.
Le fasce di lettura
Le linee guida del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 indicavano una lettura per fasce, che resta il riferimento più diffuso nella prassi:
| Rapporto A/B | Lettura indicativa |
|---|---|
| Fino a 1 | Difficoltà contenute |
| Fino a circa 3 | Difficoltà ancora contenute: il risanamento può poggiare sull’andamento corrente |
| Oltre 3 | Il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali |
| Oltre 5 | Un margine positivo può non bastare: va valutata la cessione dell’azienda o di rami |
| Flussi ≤ 0 | Servono iniziative in discontinuità (processi, modello di business, aggregazioni, cessioni) |
La prima versione del 2021 usava fasce leggermente diverse (difficoltà crescenti già tra 1 e 2, soglia di attenzione “intorno a 5-6”). Il decreto del 23 aprile 2026 ha poi rivisto in modo sostanziale la struttura della Sezione I: prima di usare queste fasce in un contraddittorio, vanno sempre verificate nella versione del test attualmente pubblicata sulla piattaforma.
Che cosa il test non dice
Tre precisazioni sono decisive, perché sono proprio quelle che il creditore tende a ignorare:
- Il test non è un indicatore della crisi. Non serve a stabilire se l’impresa è in crisi o insolvente: per questo esistono le definizioni dell’art. 2 CCII e i segnali dell’art. 3. Il test misura la difficoltà del risanamento.
- Il test non contiene soglie di accesso. Nessuna fascia preclude la composizione negoziata. L’art. 12 CCII richiede che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”, e la valutazione spetta all’esperto, non al numero.
- Il test può essere eseguito anche senza piano. In assenza di un piano, si basa sull’indebitamento attuale e sull’andamento economico ricorrente: in quel caso dice quanto sarà impegnativo il percorso, non se il percorso riuscirà.
Chi lo usa e quando
Il test è utilizzato in tre momenti. Dall’imprenditore, in autodiagnosi, prima di decidere se accedere. Dall’esperto, al primo incontro: se il test è stato allegato all’istanza lo esamina e, se necessario, lo corregge; altrimenti lo compila insieme all’imprenditore. Dai creditori e dal giudice, indirettamente, quando il test entra nella documentazione delle trattative o del procedimento sulle misure. È in questo terzo momento che il test smette di essere uno strumento privato e diventa un argomento di parte. Ed è da qui che partono le mosse del creditore.
Prima mossa: aspettare che il test non venga fatto, o venga fatto male
La mossa
La prima cosa che il creditore farà è nulla. Sembra un paradosso, ma è la mossa più frequente. Finché l’impresa non accede alla composizione negoziata, il creditore conserva tutti i suoi strumenti ordinari: decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, iscrizione di ipoteca giudiziale. Il suo interesse è che l’imprenditore ritardi, perché ogni giorno senza istanza di accesso è un giorno in cui può acquisire una posizione migliore rispetto agli altri creditori.
La base normativa di questa attesa è semplice: la composizione negoziata è un percorso volontario. L’art. 12 CCII consente all’imprenditore commerciale e agricolo di chiedere la nomina di un esperto quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, e quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Nessuno può costringerlo a farlo, e nessun creditore ha interesse a sollecitarlo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene aspettare perché il tempo lavora a suo favore in due modi. Primo: più l’impresa ritarda, più la sua situazione peggiora e più il test, quando arriverà, mostrerà un rapporto alto, cioè un risanamento difficile. Secondo: chi agisce per primo con un’esecuzione individuale può arrivare a un’assegnazione prima che scattino le protezioni.
Il creditore preferisce invece non restare inerte quando il suo credito è garantito da beni che si stanno deprezzando, o quando teme che altri creditori arrivino prima. In quei casi l’attesa diventa costosa e passa all’azione.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge assegna all’imprenditore uno strumento di autodiagnosi accessibile in qualsiasi momento. L’art. 13, comma 2, CCII prevede che sulla piattaforma telematica nazionale siano disponibili una lista di controllo particolareggiata, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata. I contenuti sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia: il primo è stato il decreto del 28 settembre 2021, poi sostituito nelle sue indicazioni operative dal decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 e, da ultimo, aggiornato dal decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 maggio 2026, che ha rivisto in modo sostanziale la struttura della Sezione I dedicata al test.
Il test è gratuito, anonimo nella fase di autodiagnosi, utilizzabile anche prima di aver redatto un piano. Il creditore non può impedirne l’uso, né può conoscerne gli esiti finché l’imprenditore non decide di accedere alla composizione negoziata.
C’è poi un limite più sottile. Il test, per espressa indicazione del decreto ministeriale, non è un indicatore della crisi: non serve a stabilire se l’impresa è insolvente, ma a misurare quanto sarà difficile risanarla. Un creditore che, in sede di trattativa o di opposizione, tratti un rapporto elevato come una “prova dell’insolvenza” commette un errore metodologico che può essere contestato.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il test va fatto presto, quando i numeri sono ancora favorevoli, e va ripetuto a intervalli regolari come strumento di monitoraggio interno. Un rapporto calcolato sei mesi prima dell’accesso, confrontato con quello calcolato al momento dell’istanza, racconta una storia: se il rapporto peggiora lentamente, l’imprenditore ha agito per tempo; se peggiora bruscamente, deve spiegarne le cause.
L’anticipo ha anche un effetto pratico immediato. L’imprenditore che accede alla composizione negoziata con un test ben costruito può chiedere contestualmente le misure protettive, sottraendo il patrimonio alle azioni individuali che il creditore stava preparando. Più si ritarda, più aumenta il rischio che un pignoramento sia già in corso e che l’impresa debba difendersi su due fronti.
Il collegamento con gli assetti organizzativi è diretto. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e l’art. 3 CCII richiede che tali assetti consentano di ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo e per effettuare il test pratico. Un’impresa che non è in grado di calcolare il proprio test non ha solo un problema di negoziazione: ha un problema di assetti, che può emergere anche in sede di responsabilità degli amministratori.
Le pronunce che ti proteggono
La Cassazione, con l’ordinanza n. 36365 del 23 novembre 2021, ha chiarito che l’assenza totale di misure organizzative espone sempre l’organo gestorio a responsabilità, mentre la scelta delle misure concrete resta coperta, entro limiti di ragionevolezza, dalla discrezionalità imprenditoriale. Tradotto nella partita: l’imprenditore che dimostra di aver monitorato i propri numeri, anche con il test, si mette al riparo da molte contestazioni successive.
Sulla stessa linea, il Tribunale di Cagliari, con il provvedimento del 19 gennaio 2022, ha ritenuto che la mancanza di strumenti di rilevazione degli squilibri finanziari integri di per sé una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. Il messaggio per l’imprenditore è chiaro: non calcolare il test non è una scelta neutra, è un’omissione che altri possono far valere.
Seconda mossa: contestare il numeratore, cioè il debito da ristrutturare
La mossa
Una volta che l’impresa ha avviato la composizione negoziata e il test è sul tavolo, la prima contestazione tecnica del creditore riguarda quasi sempre il debito da ristrutturare, il numeratore del rapporto. È qui che si annidano le sottostime più frequenti, e il creditore lo sa.
Secondo le indicazioni ministeriali, il debito da ristrutturare si ottiene sommando: il debito scaduto, compreso quello iscritto a ruolo; il debito riscadenzato o oggetto di moratoria; le linee di credito bancarie utilizzate di cui non si prevede il rinnovo; le rate di mutuo e i canoni di leasing in scadenza nei due anni successivi; gli investimenti necessari per le iniziative industriali e di riorganizzazione, al netto di sovvenzioni e contributi attesi. Da questo totale si sottraggono le risorse ricavabili da dismissioni compatibili con il fabbisogno industriale e le disponibilità finanziarie, i nuovi conferimenti e i finanziamenti attesi, anche postergati. Si tiene conto inoltre della stima del margine operativo netto negativo del primo anno, che aggrava il fabbisogno. Se è ragionevole attendersi uno stralcio, il debito può essere ridotto figurativamente di quell’importo, solo ai fini del test.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene contestare il numeratore perché ogni euro di debito “dimenticato” abbassa artificialmente il rapporto e rende il risanamento più facile di quanto sia. Una banca che scopre, dalla Centrale dei Rischi, linee scadute non riportate nel test, o un fornitore che vede il proprio credito sottostimato, ha in mano un argomento potente: l’imprenditore non ha una rappresentazione affidabile della propria situazione.
Il creditore preferisce non contestare quando il proprio credito è stato rappresentato correttamente e il rapporto, anche così, è contenuto. In quel caso la contestazione sarebbe inutile e rischierebbe solo di irrigidire la trattativa.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe. Il test è uno strumento di valutazione preliminare e indicativa, non un atto che il creditore possa impugnare o far dichiarare invalido. Il decreto ministeriale precisa che l’esperto, se il test è stato allegato all’istanza, lo esamina e, se necessario, lo corregge insieme all’imprenditore; se non è stato allegato, lo compila con lui al primo incontro. L’esito resta indicativo e va valutato insieme a tutti gli altri elementi disponibili.
Il creditore, dunque, non ha un “giudizio sul test”. Ha soltanto la possibilità di segnalare all’esperto inesattezze e, se l’impresa ha chiesto misure protettive, di farle valere davanti al giudice nel procedimento di conferma. Anche lì, però, il giudice non decide sulla correttezza aritmetica del rapporto, ma sulla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative.
Un secondo limite riguarda lo stralcio figurativo. Il creditore può sostenere che uno stralcio non è “ragionevole”, ma non può pretendere che il test ignori del tutto la prospettiva di una riduzione del debito, perché il decreto la ammette espressamente.
La tua contromossa
La contromossa chiave è costruire il numeratore partendo dalle fonti esterne, non solo dalla contabilità interna. Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, estratto di ruolo dell’agente della riscossione, certificati dei debiti fiscali e contributivi, estratti conto bancari: sono gli stessi documenti che il creditore userà per contestare il tuo test. Se li usi tu per primo, la contestazione perde la sua forza.
Le linee guida ministeriali, per le imprese di minori dimensioni, indicano proprio questa strada: il debito può essere ricostruito attingendo a fonti esterne, e l’andamento economico può essere desunto dalle dichiarazioni fiscali integrate con i registri contabili. È una semplificazione, ma anche una garanzia: un dato che proviene da un certificato pubblico è difficile da contestare.
Sullo stralcio figurativo la regola è la prudenza. Inserire uno stralcio ragionevole è legittimo, ma va motivato: con le percentuali di recupero di una liquidazione giudiziale, con l’esistenza di crediti contestati, con le disponibilità già manifestate da alcuni creditori. Uno stralcio non motivato è il primo bersaglio della contestazione.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Pistoia, con il provvedimento del 18 maggio 2022, ha chiarito che durante la composizione negoziata il tribunale non valuta nel merito il piano: la verifica della prospettiva di risanamento spetta all’esperto, che deve chiedere l’archiviazione se tale prospettiva manca. È un limite importante per il creditore che vorrebbe trasformare il procedimento sulle misure in un processo al test.
Il Tribunale di Verona, con il provvedimento del 16 ottobre 2024, reso in materia di progetto di concordato ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII, ha richiesto che il progetto rispetti le indicazioni della lista di controllo approvata con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023. Il principio, pur nato in un altro strumento, conferma che la check-list e il test ministeriali sono il parametro tecnico di riferimento, e che chi li segue con rigore si mette al riparo dalle contestazioni di genericità.
Terza mossa: contestare il denominatore, cioè i flussi al servizio del debito
La mossa
Se il numeratore regge, il creditore sposta l’attacco sul denominatore. I flussi annui al servizio del debito, secondo il decreto, partono dal margine operativo lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime, e da esso si sottraggono gli investimenti di mantenimento annui e le imposte sul reddito annue. Il calcolo deve prescindere dalle iniziative industriali che l’imprenditore intende adottare: misura ciò che l’impresa sa fare oggi, a regime, e non ciò che spera di fare domani.
La contestazione tipica è: il margine è troppo ottimistico, non è normalizzato, include componenti straordinarie, non tiene conto di investimenti di mantenimento realistici o di un carico fiscale corretto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, il denominatore è il punto debole naturale di qualsiasi test, perché è una stima prospettica. Il numeratore si documenta con estratti e certificati; il margine futuro si documenta solo con ipotesi. Un creditore esperto, soprattutto una banca, sa che basta ridurre del 20% il margine atteso per far salire il rapporto oltre la soglia in cui il risanamento diventa dipendente da iniziative industriali.
Il creditore preferisce non contestare il denominatore quando il margine è sostenuto da dati storici solidi e da un budget dell’esercizio in corso verificabile. Contestare una stima ben ancorata a dati consuntivi rischia di sembrare pretestuoso agli occhi dell’esperto.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché il decreto ministeriale fissa regole precise sulla base di calcolo. L’andamento economico va ricavato dal budget dell’esercizio in corso o, in mancanza, dai dati dell’ultimo esercizio, se chiuso da non più di sei mesi, oppure dalle stime di pre-chiusura, depurati dagli eventi straordinari e non ricorrenti. Il creditore non può pretendere che si usino dati più vecchi o più sfavorevoli di quelli previsti dalle linee guida, né che si includano nel margine eventi eccezionali negativi che non si ripeteranno.
Per le micro e piccole imprese, poi, le linee guida consentono di utilizzare direttamente le grandezze economiche senza convertirle in flussi di cassa, verificando che gli ammortamenti coprano gli investimenti di mantenimento. Il creditore che pretenda da una piccola impresa un rendiconto finanziario prospettico da grande gruppo chiede più di quanto le regole richiedano.
C’è poi il limite più rilevante. Quando i flussi sono negativi o nulli a regime, il test non dice che l’impresa è “spacciata”: dice che servono iniziative in discontinuità rispetto alla gestione corrente. Modifiche dei processi produttivi, del modello di business, aggregazioni, cessione dell’azienda o di rami. Un creditore che sostenga che flussi negativi escludono di per sé qualsiasi risanamento travisa la funzione del test.
La tua contromossa
La contromossa chiave è normalizzare il margine in modo trasparente e documentare ogni rettifica. Se l’esercizio precedente è stato colpito da un evento straordinario, va indicato quale, con quale impatto e perché non si ripeterà. Se il budget dell’anno in corso prevede un miglioramento, va sostenuto con i dati del primo trimestre, con gli ordini acquisiti, con i contratti già firmati.
Un secondo accorgimento è il budget di tesoreria. L’art. 17 CCII richiede che all’istanza sia allegato un piano finanziario per i sei mesi successivi; le linee guida suggeriscono, in mancanza di un piano di tesoreria strutturato, almeno una previsione di entrate e uscite a tredici settimane con verifica degli scostamenti. Questo documento è la prova più efficace della credibilità del denominatore: se i flussi di breve periodo sono coerenti con il margine a regime, la contestazione perde consistenza.
Qui entra in gioco l’esperienza di chi conosce il modo in cui il test viene letto dall’altra parte del tavolo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce i criteri con cui l’esperto esamina e corregge il test: per questo lo Studio imposta il denominatore sui dati che l’esperto considererà attendibili, non su quelli che l’imprenditore vorrebbe vedere.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Trapani, con il provvedimento dell’11 marzo 2025 reso in materia di misure cautelari nella composizione negoziata, ha ravvisato il presupposto dello squilibrio in un flusso di cassa mensile negativo che erodeva la liquidità, ritenendo sufficiente un fumus anche presuntivo di crisi superabile. È una pronuncia utile per due ragioni: dimostra che flussi di breve periodo negativi non escludono la tutela, e conferma che è la cassa prospettica, documentata, a fondare la valutazione del giudice.
Il Tribunale di Venezia, Prima Sezione civile, con il decreto del 26 giugno 2026, ha respinto l’eccezione di un creditore che lamentava la genericità del piano e l’assenza di dati su flussi, tempi e coperture, ritenendo il risanamento ragionevolmente perseguibile anche sulla base delle indicazioni della relazione dell’esperto. È il segnale più recente di come il giudice valuti in concreto la non genericità del piano prima di formulare il proprio giudizio prognostico.
Quarta mossa: opporsi alla conferma delle misure protettive
La mossa
Questa è la mossa più incisiva. Quando l’imprenditore chiede le misure protettive, ai sensi dell’art. 18 CCII, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. Ma le misure devono essere confermate dal tribunale, con il procedimento dell’art. 19 CCII: l’imprenditore deposita il ricorso, il giudice fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto, e decide se confermarle e per quanto tempo.
In quella udienza il creditore ha la sua occasione principale per attaccare il test. La sua tesi tipica è: il rapporto tra debito e flussi è così elevato che il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, e quindi le misure servono solo a ritardare l’inevitabile, a danno dei creditori.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, opporsi conviene quando ha già avviato un’esecuzione e il blocco gli fa perdere una posizione di vantaggio, oppure quando teme che il patrimonio dell’impresa si dissolva durante le trattative. Per una banca con garanzie reali, o per un creditore che ha già pignorato un immobile o un conto, la conferma delle misure significa mesi di attesa senza alcuna garanzia di miglior soddisfacimento.
Preferisce invece non opporsi quando il proprio credito è marginale rispetto al totale, quando la sua esposizione è coperta da garanzie pubbliche o quando ritiene che la composizione negoziata possa effettivamente produrre un accordo per lui più conveniente dell’esecuzione individuale. Un’opposizione infondata, inoltre, rischia di compromettere la sua posizione negoziale con l’esperto.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe in modo significativo. Il giudice della conferma non riesamina il piano nel merito come farebbe in un giudizio di omologazione: verifica che le misure siano funzionali al buon esito delle trattative e non sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori. Nel procedimento il giudice sente l’esperto, il cui parere sulla funzionalità delle misure ha un peso centrale.
Ci sono poi limiti temporali che operano anche a favore del creditore, e che il debitore deve conoscere. Le misure sono confermate per un periodo determinato, che il giudice fissa entro i limiti di legge, e possono essere prorogate su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, ma non oltre il limite complessivo previsto dal Codice, oggi coordinato con la disciplina generale dell’art. 8 CCII sulla durata massima delle misure. Il creditore non può ottenere una protezione indefinita per l’impresa, ma neppure può pretendere che le misure siano negate solo perché il rapporto del test supera una certa soglia.
Un altro limite invalicabile: il test non contiene soglie di ammissibilità. Le linee guida indicano fasce di lettura del rapporto, non soglie oltre le quali la composizione negoziata è preclusa. Un creditore che sostenga che “oltre 3” o “oltre 5” il risanamento è escluso per legge afferma qualcosa che la normativa non dice.
La tua contromossa
La contromossa chiave è arrivare all’udienza di conferma con un test coerente con il progetto di piano, con il piano finanziario semestrale e con il parere dell’esperto. Il creditore attacca le incoerenze: se il test dice “rapporto 2,4” ma il piano finanziario mostra che l’impresa non riesce a pagare i fornitori correnti, la contraddizione diventa l’argomento decisivo. Se invece i documenti raccontano la stessa storia, la contestazione si riduce a un’opinione contro un’altra.
Un secondo accorgimento è dimostrare la proporzionalità. Le misure possono essere chieste verso tutti i creditori o solo verso alcuni; possono riguardare determinate iniziative o determinati beni. Un ricorso calibrato, che limiti le misure a ciò che serve davvero alle trattative, è molto più difficile da contrastare di una richiesta generalizzata. Il creditore che si oppone a una misura mirata deve spiegare quale pregiudizio concreto subisce; davanti a una richiesta indiscriminata, invece, gli basta evocare la sproporzione.
Infine, attenzione alla tempistica. L’istanza di conferma va depositata nei termini stabiliti dall’art. 19 CCII, che il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato in più punti: un ritardo o un vizio nel deposito può far venire meno l’effetto protettivo. Il creditore attento controlla le date prima ancora del merito.
Le pronunce che ti proteggono
La Corte d’Appello di Firenze, Seconda Sezione civile, con il provvedimento del 21 marzo 2023, ha chiarito che è l’istanza di accesso con la richiesta di misure protettive a produrre l’effetto di blocco, e che senza una richiesta espressa le misure non possono essere confermate. È una pronuncia che, letta dal lato del debitore, impone di formulare la richiesta in modo esplicito e tempestivo.
Il Tribunale di Venezia, con il già citato decreto del 26 giugno 2026, ha esteso le misure protettive al patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile, ritenendo che il suo apporto fosse concreto e determinante per il piano e che escluderlo dalla protezione avrebbe arrecato un pregiudizio complessivo alla massa dei creditori. La lezione è che il giudice ragiona sulla massa, non sul singolo creditore opponente: se il debitore dimostra che le misure giovano a tutti, l’opposizione del singolo perde forza.
Il Tribunale di Isernia, con il provvedimento del 19 maggio 2026, ha invece segnato un limite a favore dei creditori: le misure cautelari non possono essere usate per aggirare la durata massima delle misure protettive quando ne replicano il contenuto. Chi pensa di “allungare” la protezione oltre i limiti di legge cambiando nome allo strumento trova qui un argine.
Quinta mossa: sospendere le linee di credito usando il test come giustificazione
La mossa
Mentre si discute di misure protettive, la banca ha a disposizione una mossa più silenziosa e spesso più dannosa: ridurre, sospendere o revocare gli affidamenti. Non serve un’udienza, non serve un giudice. Basta una comunicazione. E la giustificazione più comoda è proprio il test: se il rapporto tra debito e flussi è alto, la banca può sostenere che il rischio di credito è aumentato e che la prudente gestione impone di ridurre l’esposizione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene ridurre le linee perché ogni euro di affidamento ancora utilizzabile è un euro in più di esposizione verso un’impresa in difficoltà. Se la composizione negoziata fallisce, la banca che ha ridotto per tempo le linee avrà un credito più basso da insinuare. Inoltre la riduzione delle linee le consente di negoziare da una posizione di forza: l’impresa senza liquidità ha bisogno della banca più di quanto la banca abbia bisogno dell’impresa.
Preferisce non farlo quando ha garanzie pubbliche che coprono buona parte dell’esposizione, quando la riduzione delle linee rischierebbe di far precipitare l’impresa in un’insolvenza conclamata con recuperi più bassi, o quando l’esperto le ha già rappresentato un progetto di piano credibile. In questi casi la sospensione è una mossa che danneggia anche lei.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché il Codice ha previsto regole specifiche per i rapporti con le banche durante la composizione negoziata. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore. Se la banca assume decisioni di questo tipo, deve motivarle, e la motivazione deve avere ragioni specifiche, non riducibili alla sola apertura del percorso.
C’è poi un secondo limite, operante quando l’impresa ha chiesto le misure protettive. Ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII, i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. È un divieto che riguarda anche i fornitori strategici, i quali spesso sono tentati di sospendere le consegne invocando l’insoluto pregresso.
Il test, quindi, non è di per sé un titolo per ridurre le linee. Può essere un elemento della valutazione di rischio della banca, ma non sostituisce la motivazione specifica che la legge le impone.
La tua contromossa
La contromossa chiave è chiedere per iscritto, tramite l’esperto o direttamente, le ragioni specifiche della sospensione, e se necessario chiedere al giudice una misura cautelare mirata. L’esperto può interloquire con la banca, rappresentarle il progetto di piano e spiegarle perché la riduzione delle linee peggiorerebbe le prospettive di recupero anche per lei. Se la banca non recede, il debitore può chiedere al giudice, nell’ambito del procedimento dell’art. 19 CCII, provvedimenti cautelari specifici, come il divieto di sospensione o la riattivazione di una linea autoliquidante.
In questa fase il test diventa uno strumento a doppio taglio. Se il rapporto è contenuto e ben documentato, dimostra che la sospensione non è giustificata dal rischio. Se è elevato, va accompagnato da una spiegazione: quali iniziative industriali sono previste, quali dismissioni, quali nuove risorse. È la differenza tra un numero nudo e un numero spiegato.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Parma, con l’ordinanza del 10 gennaio 2025, ha respinto la richiesta di misure verso le banche che avevano formulato osservazioni motivate sul rischio, accogliendola invece verso quelle che non si erano opposte. Il messaggio è che il giudice premia chi motiva in modo specifico, da entrambe le parti.
Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 28 marzo 2025, ha imposto la riattivazione di una linea autoliquidante con una banca che aveva già manifestato la propria disponibilità. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 settembre 2024, ha concesso l’inibitoria temporanea all’escussione di una garanzia pubblica durante le trattative, per evitare che l’escussione trasferisse il credito al garante pubblico con un rafforzamento della sua posizione.
Sesta mossa: spingere verso l’archiviazione e preparare la liquidazione giudiziale
La mossa
L’ultima mossa del creditore è anche la più radicale: sostenere che le trattative non hanno prospettive e preparare il terreno per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il test, in questa fase, viene usato come prova a posteriori: “lo dicevano già i numeri iniziali, il risanamento non era ragionevolmente perseguibile”.
La base normativa è duplice. Da un lato, l’art. 17, comma 5, CCII prevede che l’esperto, se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in qualsiasi altro momento successivo, ne dia notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza. Dall’altro, chiusa la composizione negoziata senza esito, il creditore riacquista la possibilità di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene spingere verso l’archiviazione quando ritiene che il valore dell’impresa si stia consumando durante le trattative e che una liquidazione rapida gli garantirebbe un recupero più alto di un accordo tardivo. È una valutazione tipica del creditore garantito, che ha già individuato il bene su cui soddisfarsi.
Preferisce non farlo quando è un creditore chirografario, perché sa che nella liquidazione giudiziale il suo recupero sarebbe probabilmente minimo, e quando l’impresa ha un avviamento che si perderebbe con la cessazione dell’attività. In questi casi la sua convenienza è restare al tavolo.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la decisione sull’archiviazione non è nelle sue mani. È l’esperto, non il creditore, a valutare se esistono concrete prospettive di risanamento, e la sua valutazione deve fondarsi su tutti gli elementi disponibili, non sul solo test. Il decreto ministeriale lo dice espressamente: l’esito del test è indicativo e va letto insieme al progetto di piano, alle informazioni dell’organo di controllo e del revisore, alla disponibilità dell’imprenditore a immettere risorse.
Inoltre, finché le trattative sono in corso e le misure protettive sono efficaci, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure. Il creditore che deposita un ricorso per liquidazione giudiziale durante questa fase si scontra con un divieto di legge.
Un terzo limite riguarda la fase successiva. Se le trattative si chiudono senza accordo, ma l’esperto dichiara nella relazione finale che si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 non erano praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione, una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII. È uno strumento che il creditore non può bloccare con il voto, perché il concordato semplificato non prevede votazione: i creditori possono solo opporsi all’omologazione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è usare il test non come fotografia statica, ma come strumento di verifica periodica delle trattative. Se il primo test mostrava un rapporto di 4,2 e, dopo tre mesi di trattative, grazie a dismissioni realizzate e a un accordo con un fornitore, il rapporto è sceso a 3,1, questo è l’argomento più forte contro la richiesta di archiviazione: le trattative stanno producendo risultati misurabili.
Un secondo accorgimento è la trasparenza con l’esperto. L’imprenditore deve fornirgli tutte le informazioni utili, secondo il dovere di correttezza e buona fede imposto dall’art. 16, comma 4, CCII. Un esperto che si sente informato in modo completo difficilmente archivia senza un serio confronto. Un esperto che scopre informazioni nascoste dai creditori, invece, ha ogni ragione per farlo.
Infine, se l’archiviazione è inevitabile, l’imprenditore deve sapere in anticipo quale sarà il passo successivo: concordato semplificato, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione. Il tempo che il creditore usa per preparare il ricorso per liquidazione giudiziale è lo stesso tempo che il debitore deve usare per preparare lo strumento alternativo.
Le pronunce che ti proteggono
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento del 3 febbraio 2022, ha affermato che il divieto di dichiarare il fallimento opera per legge fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza. La Corte d’Appello dell’Aquila, con il provvedimento del 22 aprile 2026, ha precisato che la correttezza e buona fede delle trattative è requisito di accesso al concordato semplificato e che il giudice deve accertarla in concreto, senza fermarsi alla dichiarazione dell’esperto: un test redatto con onestà è anche una prova di buona fede. Il Tribunale di Bologna, con il decreto del 17 febbraio 2026, ha poi ricordato che il termine di sessanta giorni per depositare la proposta di concordato semplificato non può essere dilatato con una domanda con riserva.
La partita giocata
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come ciascuna mossa del creditore si confronta con la contromossa del debitore. Non rappresentano casi reali.
Simulazione 1: la banca contesta il margine operativo lordo
Ipotesi. Impresa manifatturiera, istanza di accesso alla composizione negoziata pubblicata nel registro delle imprese il 3 marzo 2026, con richiesta di misure protettive.
Debito da ristrutturare [A]:
– debito scaduto: 412.700 € (di cui 96.300 € iscritti a ruolo)
– debito riscadenzato: 58.400 €
– linee bancarie non rinnovabili: 137.900 €
– rate di mutuo e leasing nei 24 mesi: 186.250 €
– investimenti netti per iniziative industriali: 74.600 €
– meno dismissioni compatibili: 92.300 €
– meno finanziamento soci postergato: 60.000 €
– più margine operativo netto negativo del primo anno: 38.750 €
– totale A = 756.300 €
Flussi al servizio del debito [B]:
– margine operativo lordo normalizzato: 412.800 €
– meno investimenti di mantenimento: 71.400 €
– meno imposte annue: 48.900 €
– totale B = 292.500 €
Rapporto A/B = 2,59. Secondo le fasce di lettura delle linee guida del 2023, un valore entro circa 3 indica difficoltà ancora contenute.
La mossa del creditore. All’udienza di conferma delle misure, la banca sostiene che il margine include un contributo di 64.000 € non ricorrente. Ricalcolando, il margine scende a 348.800 €, B scende a 228.500 € e il rapporto sale a 3,31: oltre la soglia in cui il risanamento dipende dall’efficacia delle iniziative industriali.
La contromossa. Se il debitore ha documentato che i 64.000 € derivano da un contratto pluriennale di servizi già in esecuzione, e non da un contributo una tantum, la contestazione cade. Se invece si tratta davvero di un contributo straordinario, la contromossa corretta è accettare la rettifica e mostrare che le iniziative industriali previste (il nuovo investimento da 74.600 €) sono documentate e sostenibili: un rapporto di 3,31 non preclude la conferma delle misure, ma richiede un progetto di piano più strutturato. In entrambi i casi, il debitore che ha già fatto questo calcolo prima dell’udienza disinnesca la mossa.
Simulazione 2: flussi negativi e opposizione alle misure
Ipotesi. Piccola impresa commerciale, debito da ristrutturare 487.900 €, margine operativo lordo normalizzato 38.200 €, investimenti di mantenimento 27.150 €, imposte 22.500 €.
B = 38.200 − 27.150 − 22.500 = −11.450 €. I flussi sono negativi: il rapporto non è calcolabile in modo significativo.
La mossa del creditore. Un fornitore che ha pignorato un conto corrente per 41.380 € si oppone alla conferma delle misure, sostenendo che con flussi negativi il risanamento è impossibile.
La contromossa. Il test non dice questo. Dice che servono iniziative in discontinuità. Il debitore presenta un’offerta vincolante di acquisto di un ramo d’azienda per 310.000 €, con impegno dell’acquirente a riassorbire dipendenti e contratti. Confrontando le risorse ricavabili dalla cessione (310.000 €) con il debito da servire (487.900 €), il fabbisogno residuo scende a 177.900 €, sostenibile con la continuità del ramo residuo. Il giudice che valuta la funzionalità delle misure trova un progetto concreto, non un’impresa senza prospettive. Per il fornitore, a quel punto, la convenienza si sposta: meglio partecipare alla ripartizione del ricavato della cessione che mantenere un pignoramento che, in caso di insolvenza, rischia di essere travolto.
Simulazione 3: lo stralcio figurativo contestato
Ipotesi. Debito da ristrutturare 1.243.600 €, flussi al servizio del debito 214.300 €.
Rapporto A/B = 5,80. Siamo nella fascia in cui, secondo le linee guida del 2023, un margine positivo potrebbe non bastare e occorre valutare la cessione dell’azienda o di rami.
La mossa del debitore. L’imprenditore inserisce uno stralcio figurativo del 30% sui 702.000 € di debiti chirografari, cioè 210.600 €, ritenendolo ragionevole perché la liquidazione giudiziale stimata offrirebbe ai chirografari circa il 31%. A diventa 1.033.000 €, il rapporto scende a 4,82.
La mossa del creditore. La banca, titolare di una quota significativa dei chirografari, contesta lo stralcio come non concordato.
La contromossa. Lo stralcio figurativo, secondo il decreto, serve solo ai fini del test e non vincola nessuno. Ma per renderlo credibile il debitore deve dimostrare che la proposta ai chirografari (per esempio il 45% in tre anni) è migliore dell’alternativa liquidatoria (31%). Se la convenienza è documentata, il creditore razionale ha più da perdere a contestare che ad aderire. Il rapporto resta comunque vicino a 5: la strada più solida è affiancare allo stralcio una valutazione seria della cessione dell’azienda in esercizio.
Quando all’avversario conviene trattare
Fin qui abbiamo visto le mosse aggressive. Ma un creditore razionale non aggredisce sempre: tratta quando trattare gli conviene. Capire in quali momenti della partita la sua convenienza si sposta verso l’accordo è forse la competenza più preziosa per un imprenditore in crisi.
Il momento della conferma delle misure
Il primo momento favorevole è subito dopo la conferma delle misure protettive. Fino a quel momento il creditore spera di ottenere la revoca e di riprendere le proprie azioni. Una volta che il giudice ha confermato le misure, il creditore sa che per diversi mesi non potrà agire individualmente. La sua convenienza cambia: restare al tavolo diventa l’unico modo per influenzare l’esito.
Il momento in cui il test migliora
Il secondo momento è quello in cui l’impresa dimostra, con un test aggiornato, che il rapporto tra debito e flussi sta scendendo. È un segnale che il creditore legge con attenzione, perché indica che l’attesa sta producendo valore. Una banca che vede il rapporto passare da 4,2 a 3,1 in tre mesi ha un motivo concreto per rivedere le proprie previsioni di recupero.
Il momento del confronto con la liquidazione
Il terzo momento, il più decisivo, è quando il debitore mette sul tavolo il confronto con l’alternativa liquidatoria. Il decreto dirigenziale del 2026, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, ha reso più esplicita l’indicazione di stimare il valore di liquidazione per confrontare la soluzione in continuità con quella liquidatoria: liquidazione giudiziale in caso di crisi o insolvenza, liquidazione ordinaria in caso di mero squilibrio. Quando il creditore vede nero su bianco quanto recupererebbe dalla liquidazione e quanto gli offre l’accordo, la scelta smette di essere emotiva e diventa aritmetica.
Le forme dell’accordo
Gli esiti possibili della composizione negoziata sono elencati dall’art. 23 CCII: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto con effetti analoghi a quelli del piano attestato, oppure accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi. Il saldo e stralcio con singoli creditori, i piani di rientro, la conversione di crediti in partecipazioni sono tutte soluzioni compatibili con questo quadro.
Le misure premiali dell’art. 25-bis CCII aggiungono un incentivo: riduzione degli interessi sui debiti tributari, dimezzamento di sanzioni e interessi in caso di accesso agli strumenti dell’art. 23, comma 2, possibilità di una rateazione straordinaria. Per il creditore pubblico questi elementi incidono sulla sua stessa convenienza, perché trasformano un credito difficile in un flusso più probabile.
Il momento in cui il creditore teme la concorrenza
Infine, il creditore tratta quando teme che altri creditori si accordino prima di lui. In una composizione negoziata ben condotta, l’esperto può costruire accordi con un gruppo di creditori che rendano il piano sostenibile anche senza l’adesione degli altri. Il creditore che resta fuori rischia di trovarsi in una posizione marginale, soprattutto se poi l’impresa accede a uno strumento con effetti anche sui dissenzienti. Il tema della convenienza, del resto, è centrale anche in Cassazione: con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la Prima Sezione ha ribadito che nell’omologazione forzosa contro il dissenso del creditore pubblico il tribunale deve verificare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, senza valutazioni di meritevolezza del debitore.
La partita in tabella
La tabella riepiloga le sei mosse descritte, il vincolo che limita ciascuna e la contromossa che il debitore può giocare. Le fasce di lettura del rapporto citate sono quelle del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023; il decreto del 23 aprile 2026 ha rivisto la struttura della Sezione I e le relative indicazioni vanno sempre verificate nella versione vigente della piattaforma.
| Mossa del creditore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Attendere che il debitore ritardi | Test gratuito e disponibile in ogni momento (art. 13, c. 2, CCII); il test non è indicatore di crisi | Calcolare il test presto e ripeterlo periodicamente | Prima dell’istanza di accesso |
| Contestare il debito da ristrutturare | Il test è indicativo; l’esperto lo esamina e lo corregge | Ricostruire il debito da fonti esterne (Centrale Rischi, estratto di ruolo, certificati) | Prima dell’istanza e al primo incontro con l’esperto |
| Contestare i flussi al servizio del debito | Base di calcolo fissata dalle linee guida (budget, ultimo esercizio, pre-chiusura) | Normalizzare il margine e documentare ogni rettifica; piano finanziario a sei mesi | Prima dell’udienza di conferma |
| Opporsi alla conferma delle misure protettive | Il giudice valuta la funzionalità delle misure alle trattative (artt. 18-19 CCII) | Coerenza tra test, progetto di piano e parere dell’esperto; misure mirate | Udienza ex art. 19 CCII |
| Sospendere o revocare le linee di credito | L’accesso non è di per sé causa di revoca; obbligo di motivazione (art. 16, c. 5); divieto ex art. 18, c. 5 | Chiedere le ragioni specifiche; misure cautelari mirate | Durante tutte le trattative |
| Spingere verso l’archiviazione | Decide l’esperto su tutti gli elementi (art. 17, c. 5); divieto di apertura della liquidazione giudiziale con misure efficaci | Test aggiornato che mostri progressi; preparare lo strumento alternativo | Durante le trattative e nei 60 giorni dalla relazione finale |
Le domande di chi è sotto attacco
“Il creditore può vedere il mio test prima che io acceda alla composizione negoziata?”
No. Il test sulla piattaforma è uno strumento di autodiagnosi a disposizione dell’imprenditore. Diventa conoscibile alle controparti solo quando l’imprenditore lo allega all’istanza o lo condivide nelle trattative.
“Se il mio rapporto è superiore a 5, la composizione negoziata mi è preclusa?”
No. Le linee guida indicano fasce di lettura, non soglie di ammissibilità. Un rapporto elevato segnala che il risanamento richiede iniziative industriali importanti o la cessione dell’azienda, non che sia impossibile. La valutazione sulla perseguibilità spetta all’esperto, su tutti gli elementi disponibili.
“Il test è obbligatorio per accedere?”
Non è tra gli allegati obbligatori dell’istanza indicati dall’art. 17 CCII, che richiede, tra l’altro, il progetto di piano di risanamento e il piano finanziario per i sei mesi successivi. Ma se non lo alleghi, l’esperto lo compilerà con te al primo incontro: conviene arrivarci preparati.
“La banca può revocarmi il fido solo perché ho chiesto la composizione negoziata?”
No. L’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso sia di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca può assumere decisioni sulle linee, ma deve motivarle con ragioni specifiche.
“Se i flussi sono negativi, conviene ancora tentare?”
Dipende da cosa c’è dietro. Flussi negativi a regime significano che servono iniziative in discontinuità: cessione di rami, modifiche al modello di business, nuove risorse. Se esistono concrete possibilità in questo senso, il percorso può avere senso; se mancano valore aziendale, risorse e prospettive, l’avvio delle trattative è di regola inutile, come indicano le stesse linee guida.
“Il test sbagliato può essere usato contro di me?”
Sì, in modo indiretto. Un test incoerente con gli altri documenti indebolisce la credibilità dell’impresa davanti all’esperto e al giudice. E la buona fede nelle trattative, compresa la correttezza delle informazioni fornite, è requisito per accedere al concordato semplificato se le trattative falliscono.
I paletti fissati dai giudici
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa del creditore che ciascuna limita o disciplina. I principi sono riformulati in sintesi; la loro applicazione al caso concreto richiede sempre una verifica sul testo integrale.
Sull’attesa e sulla rilevazione tempestiva (prima mossa)
1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36365. L’assenza totale di assetti organizzativi espone sempre l’organo gestorio a responsabilità; se gli assetti esistono, la loro adeguatezza va valutata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Rilevanza: chi non calcola e non monitora i propri numeri, test compreso, si espone a contestazioni anche personali.
2. Tribunale di Cagliari, provvedimento 19 gennaio 2022. La mancanza di strumenti di rilevazione degli squilibri finanziari è di per sé una grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. Rilevanza: l’incapacità di compilare il test è un sintomo di assetti inadeguati che terzi possono far valere.
3. Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, 15 settembre 2020. L’amministratore che abbia adottato, con valutazione ex ante, misure organizzative ragionevolmente adeguate resta protetto dalla regola della discrezionalità imprenditoriale, anche se poi si rivelano inutili. Rilevanza: un test calcolato e aggiornato documenta proprio quella valutazione ex ante.
Sulle contestazioni al test e al piano (seconda e terza mossa)
4. Tribunale di Pistoia, 18 maggio 2022. Durante la composizione negoziata il tribunale non valuta nel merito il piano; è l’esperto a dover chiedere l’archiviazione se mancano prospettive di risanamento. Rilevanza: il creditore non può trasformare il procedimento sulle misure in un processo al test.
5. Tribunale di Verona, 16 ottobre 2024. Il progetto di piano depositato ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII deve rispettare le indicazioni della lista di controllo del decreto dirigenziale del 21 marzo 2023. Rilevanza: conferma che check-list e test ministeriali sono il parametro tecnico di riferimento anche per il giudice.
6. Tribunale di Trapani, provvedimento 11 marzo 2025. Nella composizione negoziata le misure cautelari possono essere concesse sulla base di un fumus anche presuntivo di crisi superabile; lo squilibrio è stato ravvisato in un flusso di cassa mensile negativo. Rilevanza: flussi di breve periodo negativi non escludono la tutela, se la prospettiva di risanamento è documentata.
7. Tribunale di Venezia, Prima Sezione civile, decreto 26 giugno 2026. Respinta l’eccezione di genericità del piano sollevata da un creditore; il risanamento è stato ritenuto ragionevolmente perseguibile anche sulla base della relazione dell’esperto, con estensione delle misure al patrimonio del socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: il giudice verifica in concreto la consistenza del piano e ragiona sull’interesse della massa dei creditori.
Sulle misure protettive e cautelari (quarta mossa)
8. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II civ., 21 marzo 2023. È l’istanza di accesso con espressa richiesta di misure protettive a produrre l’effetto di blocco; senza richiesta espressa le misure non possono essere confermate. Rilevanza: la richiesta va formulata in modo esplicito e tempestivo.
9. Tribunale di Isernia, 19 maggio 2026. Le misure cautelari non possono servire ad aggirare la durata massima delle misure protettive quando ne replicano il contenuto. Rilevanza: delimita il perimetro della protezione disponibile anche a tutela dei creditori.
Sui rapporti con le banche e i garanti (quinta mossa)
10. Tribunale di Parma, ordinanza 10 gennaio 2025. Misure respinte verso le banche che avevano formulato osservazioni motivate sul rischio, accolte verso quelle che non si erano opposte. Rilevanza: la motivazione specifica pesa più del numero del test.
11. Tribunale di Venezia, ordinanza 28 marzo 2025. Imposta la riattivazione di una linea autoliquidante con una banca che aveva già manifestato disponibilità. Rilevanza: la contromossa cautelare mirata può neutralizzare la sospensione delle linee.
12. Tribunale di Milano, 4 settembre 2024. Concessa l’inibitoria temporanea all’escussione di una garanzia pubblica durante le trattative. Rilevanza: evita il rafforzamento della posizione del garante pubblico mentre si negozia.
Sull’archiviazione e sulla fase successiva (sesta mossa)
13. Tribunale di Roma, 3 febbraio 2022. Il divieto di dichiarare il fallimento opera per legge fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. Rilevanza: individua il momento esatto in cui il creditore può tornare ad agire.
14. Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026. La correttezza e buona fede delle trattative è requisito di accesso al concordato semplificato e va accertata in concreto dal giudice. Rilevanza: un test onesto e coerente è parte della prova di buona fede.
15. Tribunale di Bologna, decreto 17 febbraio 2026. Il termine di sessanta giorni per la proposta di concordato semplificato non è dilatabile con una domanda con riserva. Rilevanza: chi prevede l’archiviazione deve preparare in anticipo lo strumento alternativo.
Sulla convenienza come criterio decisivo
16. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Nell’omologazione forzosa contro il dissenso del creditore pubblico, il tribunale verifica la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza valutare la meritevolezza del debitore. Rilevanza: conferma che il confronto con l’alternativa liquidatoria è la leva che sposta la convenienza del creditore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita accanto all’imprenditore, partendo dal numero che il creditore guarderà per primo. Ecco cosa facciamo, concretamente:
- Ricostruiamo il debito da ristrutturare voce per voce, incrociando la contabilità con Centrale dei Rischi, estratti di ruolo, certificati dei debiti fiscali e contributivi ed estratti conto, così che il numeratore del test resista a qualsiasi verifica esterna.
- Normalizziamo con i commercialisti dello staff il margine operativo lordo, separando le componenti non ricorrenti, stimando investimenti di mantenimento e imposte realistiche e documentando ogni rettifica.
- Calcoliamo e ricalcoliamo il test in più scenari, compreso quello che il creditore costruirà per contestarlo, per sapere in anticipo dove cadrà l’attacco.
- Verifichiamo la coerenza tra test, progetto di piano e piano finanziario semestrale, eliminando le contraddizioni che il creditore userebbe all’udienza di conferma.
- Prepariamo e depositiamo l’istanza di accesso e il ricorso per la conferma delle misure protettive, calibrando le misure sui creditori e sui beni davvero necessari alle trattative e presidiando i termini dell’art. 19 CCII.
- Rispondiamo alle opposizioni dei creditori in udienza, contrapponendo alle loro rettifiche i documenti e le pronunce che delimitano il loro margine.
- Chiediamo alle banche le ragioni specifiche delle sospensioni e, quando occorre, proponiamo misure cautelari mirate per la riattivazione delle linee o l’inibitoria all’escussione delle garanzie.
- Stimiamo il valore di liquidazione e costruiamo il confronto con la proposta, per aprire la trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta verso l’accordo.
- Aggiorniamo periodicamente il test durante le trattative, per documentare i progressi e contrastare le richieste di archiviazione.
- Prepariamo per tempo lo strumento alternativo, concordato semplificato, concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, se le trattative non portano a un accordo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è il ruolo che, nella composizione negoziata, riceve il test pratico, lo esamina e lo corregge, e su quella base valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. Conoscere quel punto di vista significa sapere quali dati l’esperto considererà attendibili e quali domande farà al primo incontro. Quando l’imprenditore è assistito come parte, questa conoscenza si traduce in un test e in un progetto di piano costruiti per reggere quella lettura.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Se la partita si sposta in tribunale, nel procedimento sulle misure, nell’opposizione all’omologazione o nei gradi successivi, la qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati e commercialisti insieme. Il test pratico è un rapporto contabile con conseguenze giuridiche: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e va letta da entrambi.
Chiusura
Il test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento è, in apparenza, un semplice rapporto tra debito e flussi. In realtà è la prima carta che l’imprenditore scopre sul tavolo, e ogni creditore la leggerà per decidere se attaccare o trattare. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: test calcolato presto, numeri documentati, coerenza tra tutti i documenti, misure protettive mirate, confronto con la liquidazione pronto prima che il creditore lo chieda.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista che le è più vicino: quello dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la figura chiamata dal Codice a leggere il test e a valutare la perseguibilità del risanamento. A questa qualifica si aggiungono lo staff di avvocati e commercialisti che lavora insieme sui numeri e sulle regole, e la possibilità di difendere l’impresa fino in Cassazione con la stessa strategia.
📩 Prima che sia il creditore a leggere il tuo test, leggiamolo insieme: scrivici oggi, i contatti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.
