Pescheria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una pescheria sotto forma di società può essere entusiasmante ma anche molto impegnativo. Gli imprenditori del settore ittico non vendono solo pesce: spesso sono anche fornitori di ristoranti, rivenditori al dettaglio e gestiscono punti vendita con dipendenti, fornitori, magazzini, automezzi frigoriferi e molto altro. Un improvviso calo dei consumi, la contrazione del turismo o l’aumento dei costi energetici possono causare ritardi nei pagamenti delle imposte, dei contributi previdenziali e dei finanziamenti bancari. Fisco, INPS e banche reagiscono con cartelle di pagamento, avvisi di addebito, solleciti e azioni esecutive. Se non affrontati tempestivamente, questi procedimenti portano a pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e, nel peggiore dei casi, alla chiusura dell’attività.

Questo articolo fornisce un approfondimento giuridico divulgativo aggiornato a febbraio 2026 per aiutare gli imprenditori di pescherie che operano in forma societaria a difendersi da fisco, INPS e banche. Oltre a descrivere il contesto normativo, spiega passo per passo cosa succede dopo la notifica di un atto di riscossione, quali sono i termini per impugnare e quali strategie legali e strumenti di composizione della crisi si possono attivare. Verranno illustrate le opportunità offerte dalle definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies), dalle rateizzazioni, dal piano del consumatore, dagli accordi di ristrutturazione dei debiti e dalle procedure di composizione negoziata introdotte dal D.L. 118/2021. Vengono inoltre evidenziate le pronunce più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito relative a cartelle di pagamento, contributi previdenziali e anatocismo/usura nei rapporti bancari.

Chi può aiutarti

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario operativi su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza difende imprese e contribuenti da cartelle esattoriali, avvisi INPS, decreti ingiuntivi e azioni esecutive, individuando soluzioni stragiudiziali e giudiziali su misura.

Lo studio Monardo effettua:

  • Analisi degli atti ricevuti (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, ingiunzioni fiscali, decreti ingiuntivi bancari);
  • Ricorsi tributari e previdenziali per contestare notifiche, vizi formali, illegittimità, prescrizioni;
  • Sospensioni e difese cautelari, compresa l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva e il ricorso per sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e con le banche per piani di rientro, saldo e stralcio, rateizzazioni, accordi transattivi;
  • Attivazione delle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata ed esdebitazione) e della composizione negoziata della crisi d’impresa, con predisposizione di piani sostenibili e attestazioni di fattibilità;
  • Verifica di tassi usurari o anatocistici nei contratti bancari (mutui, fidi, leasing) e azioni di ripetizione per interessi non dovuti.

Se hai ricevuto una cartella, un avviso INPS o una lettera della banca e non sai come procedere, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. L’obiettivo è trovare la soluzione migliore per la tua pescheria prima che la situazione diventi irreversibile.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione vengono riepilogati i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali di interesse per una società che gestisce una pescheria e si trova in difficoltà economica.

1.1 Riscossione delle imposte e cartella di pagamento

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER) emette cartelle di pagamento in base ai ruoli ricevuti dagli enti impositori. La cartella di pagamento rappresenta un titolo esecutivo e contiene l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notificazione con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata . Il concessionario deve notificare la cartella entro termini decadenziali stabiliti dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973: ad esempio, per le somme derivanti da controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione , mentre per gli accertamenti definitivi entro il secondo anno successivo . In casi particolari (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione della crisi da sovraindebitamento, piani del consumatore) la legge prevede un termine di notifica più ampio di tre anni dalla pubblicazione del decreto di revoca o dell’annullamento . Dopo la notifica della cartella il debitore ha 60 giorni per pagare o impugnare.

In passato la cartella necessitava di un ulteriore atto (messa in mora) prima dell’esecuzione, ma dal 1999 è divenuta titolo esecutivo immediato. Se l’agente della riscossione non procede entro un anno dalla notifica della cartella è necessario notificare un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973 per poter intraprendere l’esecuzione. Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, l’intimazione di pagamento costituisce un atto tipico e, se non impugnata nei termini, “cristallizza” la pretesa tributaria, impedendo di contestare successivamente le cartelle presupposte . Tuttavia alcuni giudizi ritengono l’intimazione un atto meramente sollecitatorio che non pregiudica la difesa; è quindi prudente impugnarla tempestivamente.

1.2 Rottamazione quater e rottamazione quinquies

Per favorire il rientro dei debiti fiscali, il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate. La Rottamazione quater (art. 1, commi 231 ‑ 252 della legge 29 dicembre 2022 n. 197) consente di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 con il pagamento del solo capitale e delle spese di notifica/esecutive, senza interessi, sanzioni né somme aggiuntive . Possono aderirvi anche i contribuenti che hanno piani di rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 o che sono decaduti da precedenti rottamazioni . La prima rata (10 % del dovuto) scadeva il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023; le restanti possono essere versate in un massimo di sedici rate trimestrali fino al 2028 .

La Rottamazione quinquies, prevista dall’art. 1, commi 82 ‑ 101 della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199), amplia la definizione agevolata ai carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La norma consente al contribuente di chiudere i debiti relativi a imposte e contributi INPS dichiarati ma non versati, pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni né aggi . È possibile rateizzare fino a 54 rate bimestrali con un tasso del 3 %, e la domanda di adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive . Possono essere sanati gli omessi versamenti che emergono dai controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni fiscali e i contributi previdenziali dovuti all’INPS . Sono esclusi i tributi non collegati alle dichiarazioni (registro, successioni), gli avvisi di accertamento, i debiti verso INAIL, le imposte locali come IMU, TARI e TASI, i contributi a casse professionali e i contributi INPS dovuti da accertamento .

Entrambe le rottamazioni offrono un beneficio rilevante: il contribuente paga solo l’imposta e le spese, senza interessi di mora, sanzioni o aggio di riscossione. In caso di decadenza è possibile ricorrere alla rateizzazione ordinaria.

1.3 Sanzioni e contributi INPS

Le società che gestiscono personale devono versare puntualmente i contributi previdenziali. L’INPS applica sanzioni civili in caso di ritardato o mancato pagamento. Per le omissioni contributive derivanti da denunce presentate correttamente la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti per ogni giorno di ritardo . È stato introdotto un nuovo ravvedimento operoso (dal 1º settembre 2024) che consente di pagare entro 120 giorni con applicazione del solo TUR senza maggiorazione . In ogni caso la sanzione non può superare il 40 % dei contributi dovuti . Se il pagamento avviene dopo la contestazione, la sanzione continua a maturare fino al raggiungimento del tetto massimo e poi si trasformano in interessi al tasso di mora previsto dall’art. 30 del D.P.R. 602/1973 .

L’evasione contributiva, invece, scatta quando il mancato versamento è collegato a dichiarazioni omesse o falsate. In tal caso la sanzione è pari al 30 % annuo fino a un massimo del 60 % dei contributi evasi, e anche qui la misura non può superare il 40 % dei contributi .

Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 602/2025) ha chiarito la decorrenza della prescrizione dei contributi previdenziali. La Corte ha ricordato che la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell’INPS decorre dal momento in cui il datore di lavoro doveva versare i contributi; solo con il passaggio in giudicato della sentenza che reintegra il lavoratore la prescrizione si converte in decennale . In caso di nullità di un termine apposto al contratto di lavoro (ad esempio un contratto a termine dichiarato nullo), il rapporto deve considerarsi mai estinto e quindi l’obbligo di versare i contributi persiste sin dalla scadenza del termine nullo, senza attendere la sentenza . La Corte ha inoltre precisato che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza prevista per il versamento e non dalla data della sentenza che accerta l’esistenza del rapporto .

Quanto alla iscrizione alla Gestione Commercianti, il Tribunale di Potenza (sentenza n. 589/2025) ha ribadito che un socio‑amministratore è obbligato a versare i contributi solo se partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e assume la piena responsabilità dell’impresa . L’INPS deve dimostrare la concreta partecipazione al ciclo produttivo; la sola qualità di socio non basta a giustificare l’iscrizione .

1.4 Composizione della crisi e strumenti di sovraindebitamento

Per le imprese in difficoltà esistono procedure giudiziali e stragiudiziali che consentono di risanare o liquidare l’attività in modo ordinato.

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – La legge 27 gennaio 2012 n. 3 ha introdotto gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio). Questa disciplina è confluita, dal 15 luglio 2022, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Gli art. 67 e ss. del Codice disciplinano il piano del consumatore, riservato alle persone fisiche sovraindebitate che non svolgono attività imprenditoriale; l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 74 ss.) riguarda invece il piccolo imprenditore o il professionista. Con l’omologazione del piano, dopo l’esecuzione delle obbligazioni promesse, il debitore ottiene l’esdebitazione (c.d. “fresh start”).

D.L. 118/2021 e composizione negoziata – Nel 2021, con il D.L. 118/2021 (convertito dalla legge 147/2021), il legislatore ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento volontario e riservato che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio economico‑patrimoniale di nominare un esperto negoziatore iscritto in appositi elenchi. L’esperto facilita le trattative tra imprenditore e creditori (banche, fisco, fornitori) per individuare una soluzione consensuale che consenta la continuità aziendale. Come riepilogato dallo studio Monardo, la procedura è stata prevista dal D.L. 118/2021, integrata nel Codice della crisi dal D.Lgs. 83/2022 e ulteriormente semplificata dal D.Lgs. 136/2024 . Durante le trattative sono previsti meccanismi di protezione: il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari, compresi i pignoramenti e le ipoteche, per il tempo necessario a negoziare un accordo.

1.5 Usura e anatocismo nei contratti bancari

Le società di pescherie si finanziano spesso con fidi bancari, mutui o leasing per l’acquisto di attrezzature. In caso di inadempimento la banca può emettere un decreto ingiuntivo e iscrivere ipoteca sui beni. È quindi essenziale verificare la regolarità dei tassi applicati. L’ordinanza della Cassazione n. 15114 del 6 giugno 2025 ha ribadito che, nella verifica dell’usura, occorre sommare tutti gli oneri e accessori del finanziamento, comprese le spese delle polizze assicurative stipulate contestualmente al prestito, anche se non collegate . Nel caso esaminato, il TAEG (14,97 %) comprensivo della polizza era superiore al tasso soglia (13,45 %), con conseguente nullità della clausola sugli interessi e applicazione dell’art. 1815 c.c., che comporta la gratuità del finanziamento . Tale principio si applica anche ai contratti di mutuo, leasing e cessione del quinto stipulati da imprese e impone alle banche di rispettare la normativa antiusura (art. 644 c.p. e D.L. 394/2000). Per individuare eventuali usure si confrontano i tassi praticati con i tassi soglia trimestrali pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF); se la somma di interessi, commissioni, spese e assicurazioni supera il tasso soglia, gli interessi sono nulli e si restituisce solo il capitale.

2. Procedura passo per passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto

Una pescheria in difficoltà riceve solitamente una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un sollecito bancario. Comprendere i passaggi successivi è fondamentale per non perdere i termini di difesa.

2.1 Verificare la notifica

Il primo elemento da controllare è la regolarità della notifica. La cartella deve essere notificata secondo le regole del codice di procedura civile o tramite PEC. Verificare:

  1. Termini di notifica: se la cartella è stata notificata oltre i termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 (vedi § 1.1) potrebbe essere decaduta; ad esempio, per controlli automatizzati il concessionario deve notificare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione .
  2. Modalità di notifica: controllare se l’atto è stato consegnato all’indirizzo corretto, se il messo notificatore ha lasciato l’avviso, se la notifica via PEC è stata effettuata all’indirizzo corretto risultante dall’INI‑PEC.
  3. Contenuto: la cartella deve riportare il numero del ruolo, la data in cui è divenuto esecutivo e l’indicazione dettagliata delle somme dovute (imposta, sanzioni, interessi). La mancanza della data di esecutorietà può costituire motivo di nullità.

2.2 Decidere se pagare, rateizzare o impugnare

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella il debitore deve decidere come agire:

  1. Pagare integralmente per evitare ulteriori oneri. Il pagamento estingue il debito e mette al riparo da azioni esecutive.
  2. Rateizzare: è possibile chiedere un piano di rateazione ordinaria all’AER ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973. Le rate (fino a 72 mensili) comportano il pagamento di interessi legali ma consentono di evitare pignoramenti, purché il piano sia rispettato. Se la società ha aderito alla rottamazione quater o quinquies, i piani di rateizzazione preesistenti sono sospesi sui carichi definibili fino alla scadenza delle rate agevolate.
  3. Aderire a una definizione agevolata: la rottamazione quater/quinquies permette di pagare solo il capitale. La domanda deve essere presentata online nei termini fissati dalla norma (per la quinquies entro il 30 aprile 2026). Fino alla scadenza delle rate sospende pignoramenti, fermi e ipoteche .
  4. Impugnare la cartella o l’avviso davanti al Giudice tributario entro 60 giorni (termini ridotti a 40 o 30 giorni per alcuni atti INPS). Le contestazioni possono riguardare la nullità della notifica, il difetto di motivazione, la prescrizione, l’errata intestazione del debito, l’illegittima iscrizione a ruolo, la mancanza di relazione tra cartella e avviso di accertamento. Per gli avvisi INPS è possibile proporre opposizione davanti al Tribunale del lavoro entro 40 giorni.

La scelta tra pagamento, rateazione, definizione agevolata o ricorso deve essere valutata con un professionista che analizzi gli atti, calcoli costi e benefici e consideri la posizione finanziaria della pescheria.

2.3 Impugnazione della cartella e dell’avviso INPS

Per impugnare una cartella bisogna presentare un ricorso al Giudice tributario (art. 2 D.Lgs. 546/1992). Il ricorso va notificato all’ente impositore e all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica della cartella; contestualmente si deposita l’originale presso la segreteria del giudice. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività se l’esecuzione causerebbe un danno grave e irreparabile; il giudice può sospendere la riscossione con decreto motivato.

Nel ricorso è importante evidenziare tutti i vizi della cartella (notifica tardiva, difetto di motivazione, prescrizione, carenza di prova del ruolo, vizio dell’atto presupposto). In particolare:

  • Prescrizione: per i tributi erariali il termine ordinario è di 10 anni, ma la riscossione di imposte dichiarate può prescriversi in 5 anni. Per i contributi INPS il termine è di 5 anni, ma dopo una sentenza passata in giudicato che condanna il datore di lavoro si applica la prescrizione decennale . Il termine decorre dalla scadenza del versamento e non dalla sentenza .
  • Vizi formali: la cartella deve riprodurre i dati essenziali; se mancano la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo o le istruzioni di pagamento può essere annullata.
  • Errori di persona: verificare che il ruolo sia intestato alla società di pescheria e non ai soci; i soci rispondono solo in presenza di gravi violazioni (es. pagamento di contributi della Gestione Commercianti solo se svolgono attività abituale e prevalente ).
  • Vizi sostanziali: contestare l’inesistenza del debito, l’errata classificazione (ad esempio interessi di mora non dovuti in caso di adesione alla rottamazione) e la violazione di norme fiscali.

Per l’avviso di addebito INPS il ricorso si propone al Tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni; gli stessi motivi (prescrizione, difetto di iscrizione, carenza di prova) sono validi. Vale la pena citare la sentenza n. 589/2025 del Tribunale di Potenza, che ha annullato un avviso INPS per contributi alla Gestione Commercianti perché l’INPS non aveva dimostrato la partecipazione abituale del socio .

2.4 Contestare i debiti bancari

Quando la pescheria non paga rate di mutui o finanziamenti la banca può avviare il recupero tramite decreto ingiuntivo. Prima di sottoscrivere un piano di rientro è consigliabile far analizzare i contratti da un esperto per verificare:

  1. Usura: come chiarito dalla Cassazione nel 2025, per verificare il superamento del tasso soglia occorre considerare tutti gli oneri, comprese le polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento . Se il TAEG supera il tasso soglia, gli interessi sono nulli e si applica solo la restituzione del capitale .
  2. Anatocismo: verificare se gli interessi sono stati capitalizzati trimestralmente in assenza di accordo scritto (vietato). Con la delibera CICR 2000 e la normativa successiva l’anatocismo è vietato nei contratti bancari se non avviene per iscritto e in modo reciproco.
  3. Commissione di massimo scoperto: spesso le banche addebitano commissioni non dovute; la legge le ha limitate a casi specifici.

Se il contratto contiene clausole abusive è possibile chiedere la restituzione degli interessi illegittimamente pagati e opporsi all’ingiunzione. Una perizia econometrica certificata è spesso indispensabile.

2.5 Coinvolgere l’esperto negoziatore e attivare la composizione della crisi

Se la pescheria è in serio squilibrio ma conserva margini di continuità, è opportuno attivare la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore presenta domanda tramite la piattaforma delle Camere di Commercio; il segretario generale nomina un esperto negoziatore iscritto in elenco (avvocato, commercialista o manager). L’esperto convoca la società e i creditori (fisco, INPS, fornitori, banche) e ricerca un accordo che può sfociare in ristrutturazione dei debiti, accordo di moratoria, cessione di ramo d’azienda o aumento di capitale. Questa procedura, introdotta dal D.L. 118/2021 e confluita nel Codice della crisi , prevede la possibilità di richiedere misure protettive che sospendono esecuzioni, ipoteche e sequestri per un periodo limitato, consentendo di negoziare senza la pressione dei pignoramenti. L’esperto negoziatore non è un commissario ma un mediatore che assiste le parti senza poteri decisori; la conclusione può essere un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato o l’apertura di una procedura liquidatoria.

2.6 Attivare la procedura di sovraindebitamento

Se la società di pescheria non è più in grado di far fronte ai debiti con le procedure ordinarie, è possibile ricorrere agli strumenti di sovraindebitamento previsti dalla legge 3/2012 (ora integrati nel Codice della crisi). Le opzioni principali sono:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato a piccoli imprenditori o professionisti; richiede il consenso della maggioranza dei creditori (60 % dei crediti) e l’omologazione del giudice. Consente di pagare i debiti in modo dilazionato o parziale e ottenere l’esdebitazione finale.
  2. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche non imprenditori (ad esempio soci che hanno prestato garanzie personali). Non richiede l’approvazione dei creditori, ma deve essere ritenuto fattibile dal giudice. Al termine del piano il consumatore ottiene l’esdebitazione.
  3. Liquidazione controllata: in assenza di una prospettiva di continuità il debitore cede il proprio patrimonio per ripagare i creditori; al termine ottiene la cancellazione dei debiti residui.

Il gestore della crisi nominato dall’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella comunicazione con i creditori. L’avv. Monardo, in quanto gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, può seguire direttamente la procedura. Tali strumenti permettono di bloccare ipoteche, pignoramenti e azioni esecutive, e possono essere combinati con transazioni fiscali e previdenziali.

3. Difese e strategie legali

In questa sezione analizziamo le principali difese utili per una società che gestisce una pescheria e si trova con debiti verso fisco, INPS e banche. La scelta delle strategie dipende dall’entità del debito, dalla situazione patrimoniale e dagli obiettivi dell’imprenditore.

3.1 Valutazione preliminare

Ogni difesa efficace parte da un’attenta analisi documentale. Occorre raccogliere tutte le cartelle di pagamento, gli avvisi INPS, i contratti bancari, i bilanci, le dichiarazioni dei redditi e i pagamenti effettuati. È fondamentale controllare se l’atto originario (ad esempio l’avviso di accertamento) sia stato notificato, se esistono vizi di forma, se il debito è stato effettivamente iscritto a ruolo e se è ancora esigibile.

3.2 Eccezioni di prescrizione e decadenza

La prescrizione è una difesa potente. Per le imposte dirette e l’IVA il diritto alla riscossione si prescrive in 10 anni se il tributo è accertato, mentre le somme dichiarate ma non versate si prescrivono in 5 anni. L’art. 25 D.P.R. 602/1973 fissa termini decadenziali per la notifica della cartella (tre o quattro anni), decorsi i quali l’atto è inefficace . Per i contributi previdenziali la prescrizione è di 5 anni, ma diventa decennale dopo una sentenza passata in giudicato che condanna il datore di lavoro . Se l’INPS non dimostra l’attività abituale del socio, l’iscrizione alla Gestione Commercianti è illegittima .

3.3 Difetti di notifica e di motivazione

Molte cartelle vengono annullate perché notificate in modo irregolare o prive di motivazione. Se l’atto non indica chiaramente l’origine del debito, l’anno di imposta, la data di esecutorietà del ruolo o se manca la relata di notifica, il contribuente può chiederne l’annullamento. Anche l’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 deve essere notificata correttamente; la Cassazione ha affermato che se l’intimazione rientra tra gli atti tipici, la sua mancata impugnazione cristallizza la pretesa , per cui è consigliabile impugnarla sempre.

3.4 Rateizzazioni e piani di rientro

L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente al contribuente in temporanea difficoltà di richiedere la rateizzazione del debito fino a 72 rate mensili, prorogabili a 120 in casi di grave crisi. La domanda può essere presentata online all’AER; l’accettazione comporta il pagamento di interessi legali ma blocca le procedure esecutive. In caso di decadenza dalle rate, l’intero debito ritorna esigibile. Anche l’INPS concede piani di rateazione per i contributi; la sanzione agevolata si applica solo se si rispettano termini e importi .

3.5 Definizioni agevolate e rottamazioni

Come visto sopra, la Rottamazione quater permette di estinguere i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 pagando il solo capitale . La Rottamazione quinquies estende l’agevolazione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consente di pagare in 54 rate bimestrali con un interesse del 3 % . L’adesione sospende automaticamente le procedure cautelari ed esecutive . L’atto di adesione non è impugnabile; per evitare la decadenza è indispensabile versare puntualmente tutte le rate.

Oltre alle rottamazioni, la legge di bilancio ha introdotto altre definizioni:

  • Definizione degli avvisi bonari (art. 1, commi 153 ‑ 159, legge 197/2022): consente di regolarizzare gli avvisi bonari pagando il 3 % di sanzioni. Per le imprese più colpite dalla crisi (calo di fatturato) è prevista una riduzione ulteriore.
  • Definizione delle liti pendenti: permette di chiudere i contenziosi tributari versando una percentuale del valore in base al grado di giudizio.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: negli anni precedenti sono stati stralciati i carichi fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015; in molte pescherie questo ha comportato la cancellazione di vecchie multe o diritti camerali.

Verificare con il consulente se la cartella rientra nelle definizioni agevolate; l’adesione conviene se la maggior parte del debito è composta da interessi e sanzioni.

3.6 Transazione fiscale e accordo con la banca

Durante la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate. Ai sensi dell’art. 63 del Codice della crisi (già art. 182‑ter l.f.), la proposta può prevedere riduzioni di imposte, sanzioni e interessi, purché il trattamento non sia deteriore rispetto a quello riservato agli altri creditori. L’agenzia valuta la convenienza economica e può accettare piani di pagamento lunghi.

Con le banche è utile avviare una negoziazione stragiudiziale. Gli istituti di credito hanno interesse a recuperare il capitale evitando un contenzioso lungo e costoso. Un piano di rientro realistico, magari con garanzie aggiuntive o l’intervento di un confidi, può portare a riduzioni degli interessi moratori o all’azzeramento di penali. In presenza di usura o anatocismo l’azione giudiziaria può essere utilizzata come leva per ottenere un saldo e stralcio.

3.7 Tutela del patrimonio e responsabilità dei soci

La pescheria organizzata in forma di società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) offre una responsabilità limitata ai soci. Tuttavia l’amministratore può essere ritenuto responsabile per omessi versamenti di ritenute o frode fiscale. Inoltre il fisco può esercitare l’azione di responsabilità verso l’amministratore se, attraverso operazioni dolose o dissipative, ha cagionato l’impossibilità di pagamento delle imposte. È quindi consigliabile non confondere il patrimonio personale con quello societario e predisporre una contabilità ordinata. In presenza di garanzie personali (fideiussioni bancarie) i soci possono essere coinvolti; in quel caso le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore) possono offrire protezione.

4. Strumenti alternativi

4.1 Rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973)

Il contribuente può dilazionare il pagamento delle cartelle fino a 72 rate (fino a 120 in casi di grave difficoltà). La richiesta si presenta all’AER, allegando la documentazione sul reddito e la situazione economica. Se l’importo è inferiore a 60.000 euro non è necessaria fideiussione. In caso di decadenza dalle rate, l’intero debito ritorna esigibile e non è possibile accedere alla definizione agevolata se si è decaduti da una rottamazione.

4.2 Rottamazioni quater e quinquies

Le rottamazioni permettono di chiudere i carichi senza pagare interessi e sanzioni. È fondamentale rispettare i termini di presentazione dell’istanza e delle rate. In caso di impedimento temporaneo (ad esempio il mancato accredito della rata) è opportuno contattare immediatamente l’AER per evitare la decadenza.

4.3 Pace fiscale e definizione agevolata degli avvisi bonari

La legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) notificati entro il 31 marzo 2023, con riduzione delle sanzioni al 3 %. La Legge di bilancio 2024 ha esteso la misura; è opportuno verificare se la pescheria ha ricevuto avvisi bonari e può regolarizzarsi pagando in forma ridotta.

4.4 Stralcio dei mini‑debiti

Negli ultimi anni il legislatore ha disposto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro relativi al periodo 2000‑2015. Molte cartelle contenenti vecchie multe stradali o diritti camerali sono state cancellate. Verificare che il carico stralciato non sia erroneamente riproposto in nuove cartelle.

4.5 Procedure di sovraindebitamento

Il Codice della crisi prevede tre procedure principali (accordo, piano del consumatore, liquidazione controllata). Questi strumenti consentono di bloccare le azioni esecutive, ristrutturare o liquidare il debito e ottenere l’esdebitazione. L’imprenditore individuale o i soci che hanno prestato fideiussioni possono accedervi; per le società di capitali è possibile attivare la liquidazione giudiziale o il concordato semplificato.

4.6 Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata è uno strumento recente che consente alle imprese in temporaneo squilibrio di evitare il fallimento attraverso un negoziato assistito da un esperto . L’esperto aiuta a predisporre un piano di risanamento, a negoziare con i creditori, a ristrutturare i debiti e a reperire nuova finanza. Durante la procedura il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive, fornendo respiro all’azienda.

4.7 Transazione fiscale e previdenziale

L’art. 63 del Codice della crisi consente di proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una transazione che preveda la falcidia di imposte, sanzioni e interessi in misura concordata, purché la proposta sia più conveniente della liquidazione giudiziale. La transazione è utilizzata nei concordati preventivi e negli accordi di ristrutturazione; permette di rimodulare i debiti fiscali e previdenziali.

4.8 Soluzioni bancarie alternative

Oltre alle azioni giudiziarie è possibile negoziare con le banche la rinegoziazione dei mutui, la concessione di periodi di preammortamento o la conversione del debito in strumenti finanziari. In presenza di tassi usurari si può ottenere la restituzione degli interessi e ridurre notevolmente la posizione debitoria.

5. Errori comuni e consigli pratici

L’esperienza professionale evidenzia una serie di errori frequenti commessi dagli imprenditori che ricevono cartelle o avvisi:

  1. Ignorare gli atti: non aprire la posta o la PEC può costare caro. I termini per impugnare decorrono dalla notifica, indipendentemente dalla presa visione.
  2. Pagare senza verificare: molti debiti contengono importi prescritti, interessi duplicati o vizi formali. Prima di pagare integralmente è opportuno far analizzare l’atto.
  3. Sottovalutare i termini: la rottamazione quinquies prevede scadenze precise; perdere il termine significa perdere l’agevolazione.
  4. Non cercare assistenza: affidarsi a professionisti specializzati consente di individuare la strategia più efficace e spesso di ridurre il debito in modo significativo.
  5. Confondere la responsabilità della società con quella personale: i soci di società di capitali non rispondono dei debiti fiscali se non hanno prestato garanzie o compiuto illeciti. Evitare pagamenti personali per debiti societari senza una corretta valutazione può compromettere il patrimonio familiare.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme e loro effetti

NormaOggettoEffetti per il debitore
Art. 25 D.P.R. 602/1973Termini di notifica della cartellaLa cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo/quarto anno successivo alla dichiarazione, pena la decadenza .
Art. 50 D.P.R. 602/1973Intimazione di pagamentoSe l’intimazione non viene impugnata, la pretesa si cristallizza secondo la Cassazione, impedendo contestazioni successive .
Legge 197/2022 (art. 1, commi 231 ‑ 252)Rottamazione quaterPermette di estinguere carichi affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese .
Legge 199/2025 (art. 1, commi 82 ‑ 101)Rottamazione quinquiesPermette di estinguere carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 con pagamento del solo capitale in 54 rate bimestrali e sospensione delle azioni esecutive .
Art. 116 L. 388/2000 (sanzioni INPS)Sanzione per omissione contributivaSanzione pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, non oltre il 40 % dei contributi; ravvedimento operoso entro 120 giorni senza maggiorazione .
Cass. 602/2025Prescrizione contributi INPSLa prescrizione decorre dalla scadenza del versamento; in caso di nullità del termine, l’obbligo contributivo persiste e la prescrizione è quinquennale, che diventa decennale solo dopo sentenza passata in giudicato .
Cass. 15114/2025Usura bancariaPer la verifica dell’usura si considerano anche le polizze assicurative; se il TAEG supera il tasso soglia, gli interessi sono nulli .
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisiIntroduce l’esperto negoziatore, prevede trattative riservate e misure protettive, integrato nel Codice della crisi .

6.2 Rottamazioni e definizioni agevolate (sintesi)

TipologiaCarichi ammessiPeriodo di affidamentoRiduzioniRateScadenze principali
Rottamazione quaterImposte, contributi e sanzioni affidati all’AER1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022Eliminazione di interessi e sanzioni; pagamento del solo capitale e speseMax 18 rate trimestrali; prima rata 31/07/2023Domanda entro 30/04/2023 (termini ormai scaduti); decaduti riammessi fino al 30/04/2025
Rottamazione quinquiesImposte e contributi affidati all’AER1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2023Eliminazione di interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive54 rate bimestrali al 3 %Domanda entro 30/04/2026; prima rata 31/07/2026
Definizione avvisi bonariAvvisi bonari emessi entro 31/03/2023N/ASanzioni ridotte al 3 %Max 20 rate trimestraliPresentazione domanda entro 31/10/2023 (scaduto)
Definizione liti pendentiContenziosi tributari pendenti al 31/10/2023N/APagamento di una percentuale del valore (da 5 % a 90 % a seconda del grado)Rate a richiestaDomanda entro 30/06/2024
Stralcio mini‑carichiDebiti ≤ 1.000 € affidati dal 2000 al 20152000 – 2015Cancellazione automaticaN/AEfficace dal 31/03/2023

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la cartella di pagamento e quali elementi deve contenere?
    La cartella di pagamento è il titolo esecutivo tramite cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il pagamento di tributi, contributi o altre entrate. Deve indicare i dati del contribuente, il numero e la data del ruolo, la natura del debito, le somme dovute (imposta, sanzioni, interessi, aggio), la data di esecutorietà e l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni .
  2. Entro quanto tempo deve essere notificata una cartella dopo la dichiarazione dei redditi?
    Per le somme derivanti da controlli automatizzati la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione; per i controlli formali entro il quarto anno; per gli accertamenti definitivi entro il secondo anno .
  3. Cosa succede se la cartella viene notificata fuori termine?
    Il concessionario decade dal diritto di riscuotere e la cartella può essere annullata dal giudice. È una delle eccezioni più efficaci in giudizio.
  4. Che differenza c’è tra intimazione di pagamento e cartella?
    La cartella è titolo esecutivo e contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni. L’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973 è un atto che l’AER deve notificare se è trascorso più di un anno dalla cartella e si vuole procedere all’esecuzione. Secondo la Cassazione, se non impugnato nei termini, questo atto cristallizza la pretesa tributaria .
  5. Quali debiti possono essere rottamati con la quater e la quinquies?
    La rottamazione quater riguarda i carichi affidati all’AER dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022; la quinquies estende il periodo fino al 31 dicembre 2023 . Sono ammesse imposte e contributi dichiarati ma non versati; sono esclusi i tributi non derivanti da dichiarazioni, i debiti verso INAIL, le sanzioni penali, le imposte locali non dichiarate e i contributi determinati da accertamento .
  6. Se aderisco alla rottamazione, devo continuare a pagare le rate di un piano di rateazione precedente?
    No, l’adesione sospende i piani di rateazione sugli stessi carichi fino all’esito della definizione. Le rate relative a debiti non inclusi nella rottamazione devono però essere pagate.
  7. Quali sono le sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi INPS?
    La sanzione per omissione contributiva è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti e non può superare il 40 % dei contributi dovuti . Esiste un ravvedimento che consente di ridurre la sanzione se si paga entro 120 giorni .
  8. In quali casi si parla di evasione contributiva?
    L’evasione si verifica quando il datore di lavoro omette o falsifica le denunce contributive per occultare retribuzioni o rapporti di lavoro. La sanzione è del 30 % annuo fino a un massimo del 60 % dei contributi evasi .
  9. Quando si prescrive un debito contributivo verso l’INPS?
    La prescrizione è quinquennale e decorre dalla scadenza del termine per il pagamento. Solo dopo una sentenza passata in giudicato che accerti l’obbligo contributivo la prescrizione diventa decennale . La Cassazione ha precisato che il termine non decorre dalla sentenza che accerta il rapporto ma dalla scadenza del versamento .
  10. Un socio amministratore della pescheria deve sempre versare i contributi alla Gestione Commercianti?
    No. L’iscrizione è obbligatoria solo se il socio partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e assume la piena responsabilità dell’impresa . In mancanza di queste condizioni l’avviso INPS può essere annullato.
  11. Cosa fa l’esperto negoziatore nella composizione della crisi?
    L’esperto, nominato dalla Camera di Commercio, assiste l’imprenditore e i creditori nella ricerca di un accordo di ristrutturazione. Non emette decisioni ma favorisce le trattative, proponendo soluzioni come moratorie, conversioni di crediti in capitale, piani di rientro. La procedura è disciplinata dal D.L. 118/2021 ed è integrata nel Codice della crisi .
  12. Cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?
    È una procedura di sovraindebitamento riservata a persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile senza il consenso dei creditori. Dopo l’esecuzione del piano il debitore ottiene l’esdebitazione.
  13. Si può includere il debito con la banca in un piano di ristrutturazione?
    Sì. Nei piani di ristrutturazione e nella composizione negoziata è possibile prevedere la dilazione o riduzione dei debiti bancari. Se il contratto presenta tassi usurari o anatocismo, la banca può essere condannata alla restituzione degli interessi indebiti .
  14. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    La decadenza comporta la perdita di tutti i benefici e la ripresa delle azioni esecutive per l’intero debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni. È possibile chiedere la rateizzazione ordinaria solo per i debiti rimasti, ma senza sconti.
  15. Dopo la rottamazione posso subire comunque un pignoramento?
    Durante la rottamazione quater e quinquies le procedure cautelari ed esecutive relative ai carichi definibili sono sospese . Se si decade o se la cartella riguarda debiti esclusi, la sospensione non opera.
  16. Le multe stradali e i tributi locali possono essere rottamati?
    La rottamazione quinquies ammette anche le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma non cancella gli interessi . Per IMU, TARI, TASI e tributi locali l’adesione dipende dalla decisione dei comuni .
  17. È possibile cancellare completamente i debiti?
    Sì, nelle procedure di sovraindebitamento e nella liquidazione controllata il debitore può ottenere l’esdebitazione al termine della procedura, cioè la cancellazione dei debiti residui. Occorre collaborare con il gestore della crisi e dimostrare la propria buona fede.
  18. Quali sono i vantaggi di rivolgersi a un avvocato cassazionista?
    Un avvocato cassazionista ha maturato esperienza nei giudizi di legittimità e può valutare la strategia più efficace, anche in vista di un eventuale ricorso in Cassazione. Inoltre coordina consulenti tributari e contabili per un’assistenza completa.
  19. Un fido bancario con tasso variabile può essere considerato usurario?
    Sì, se il tasso effettivo globale (TAEG) comprensivo di tutti gli oneri supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF. Occorre sommare interessi, commissioni, spese e costi assicurativi; se il TAEG è superiore, la clausola d’interesse è nulla e si restituisce solo il capitale .
  20. Cosa prevede il ravvedimento operoso sui contributi INPS?
    Dal 1º settembre 2024, se il contribuente paga i contributi omessi entro 120 giorni dalla scadenza di legge, la sanzione per omissione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti e non supera il 40 % .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Simulazione 1 – Rottamazione quinquies per una pescheria con debiti fiscali e previdenziali

Scenario: La società “Pesce Azzurro s.r.l.” ha maturato debiti verso l’erario e l’INPS per un totale di € 60.000, così suddivisi:
– Imposte dirette e IVA dichiarate ma non versate: € 40.000 (comprensivo di interessi e sanzioni pari a € 15.000);
– Contributi INPS per i dipendenti: € 20.000 (comprensivo di sanzioni e somme aggiuntive per € 8.000).

La società ha ricevuto una cartella di pagamento il 15 gennaio 2026 e intende aderire alla Rottamazione quinquies. L’adesione consente di pagare solo l’imposta e il contributo senza sanzioni né interessi . Il debito definibile sarà quindi:

ComponenteImporto dovutoImporto in rottamazione
Imposte (capitale)€ 25.000€ 25.000
Sanzioni e interessi fiscali€ 15.000€ 0
Contributi INPS (capitale)€ 12.000€ 12.000
Sanzioni e somme aggiuntive INPS€ 8.000€ 0
Totale da pagare€ 60.000€ 37.000

Il debito di € 37.000 può essere rateizzato in 54 rate bimestrali (9 anni) al tasso del 3 % . La prima rata (pari al 5 %) scade il 31 luglio 2026. Le rate successive saranno di circa € 698 al mese per i primi tre anni, per poi ridursi con il calo degli interessi. Durante la rateizzazione non potranno essere eseguiti pignoramenti o ipoteche sui carichi inclusi.

Vantaggio: L’azienda risparmia € 23.000 di sanzioni e interessi e allunga il pagamento su 9 anni, ottenendo liquidità per proseguire l’attività.

8.2 Simulazione 2 – Impugnazione di un avviso di addebito INPS

Scenario: La “Pescheria Marina s.a.s.” riceve nel 2025 un avviso di addebito INPS di € 18.000 per contributi alla Gestione Commercianti riferiti al socio accomandatario. L’INPS sostiene che il socio svolge attività commerciale abituale; la pescheria ritiene invece che il socio svolga soltanto funzioni amministrative non prevalenti.

Azione: Con l’assistenza legale, la società presenta opposizione al Tribunale del lavoro entro 40 giorni, eccependo che l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ricorre solo se il soggetto partecipa personalmente al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza . L’INPS produce la visura camerale ma non prova l’effettiva partecipazione. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza (Cass. 3240/2010 e Cass. 3835/2016), annulla l’avviso. La pescheria evita di pagare i contributi e le sanzioni, ottenendo anche la sospensione dell’iscrizione.

8.3 Simulazione 3 – Verifica di usura su un mutuo bancario

Scenario: Nel 2019 la pescheria “Il Gambero s.r.l.” stipula un mutuo con durata decennale per € 100.000 al tasso nominale del 9 %. La banca addebita anche una polizza assicurativa obbligatoria con premio unico di € 5.000. Nel 2025 l’azienda si trova in difficoltà e la banca inizia la procedura per escutere l’ipoteca.

Verifica: L’avvocato incarica un consulente tecnico che calcola il TAEG comprensivo di interessi e polizza: risulta pari al 12,5 %. Il tasso soglia per la categoria di prestiti del secondo trimestre 2019 era il 11,3 %. Poiché il TAEG supera il tasso soglia, il contratto è usurario. Applicando il principio della Cassazione, gli interessi devono essere azzerati e la società deve restituire soltanto il capitale residuo. La banca, messa a conoscenza della perizia, accetta una transazione con riduzione del debito del 40 % e rinuncia alle azioni esecutive.

8.4 Simulazione 4 – Composizione negoziata della crisi per una pescheria

Scenario: La “Cooperativa Pesca del Sud” (50 dipendenti) registra un forte calo di fatturato a causa della crisi del settore turistico. Ha debiti fiscali per € 300.000, debiti verso banche per € 500.000 e fornitori in ritardo. Il patrimonio immobiliare consiste in un laboratorio e un magazzino. L’amministratore teme la liquidazione giudiziale.

Azione: Con l’assistenza dell’avv. Monardo la cooperativa presenta domanda di composizione negoziata tramite la piattaforma della Camera di Commercio. Viene nominato un esperto negoziatore che convoca l’azienda, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, le banche e i fornitori. L’esperto propone un accordo che prevede:

  1. Ristrutturazione del debito bancario: conversione di parte dei finanziamenti in partecipazioni e allungamento del debito residuo a 15 anni con tasso ridotto;
  2. Transazione fiscale e previdenziale: riduzione del 30 % delle sanzioni e interessi sui debiti fiscali e previdenziali in cambio di un piano di pagamento in 10 anni;
  3. Cessione di un ramo d’azienda: la vendita dell’automezzo frigorifero consente di reperire liquidità immediata;
  4. Ingresso di un socio finanziatore: la cooperativa apre il capitale a un investitore locale che apporta € 200.000.

Grazie alle misure protettive concesse dal tribunale, pignoramenti e ipoteche sono sospesi durante le trattative . L’accordo viene approvato dai creditori e consente la continuità aziendale. In alternativa, se l’accordo fosse fallito, la cooperativa avrebbe potuto accedere al concordato semplificato previsto dal D.Lgs. 14/2019.

Conclusione

Gestire una pescheria in forma societaria richiede non solo competenze imprenditoriali e commerciali, ma anche un’attenta gestione legale e fiscale. Quando fisco, INPS o banche pretendono il pagamento di debiti arretrati, è fondamentale agire tempestivamente. Le norme in materia di riscossione prevedono termini stringenti per la notifica delle cartelle e la prescrizione dei debiti; le recenti sentenze della Cassazione hanno chiarito aspetti cruciali quali la decorrenza della prescrizione dei contributi , la necessità di includere le polizze assicurative nel calcolo del TAEG ai fini dell’usura e i requisiti di partecipazione al lavoro per l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti . Le definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) offrono importanti opportunità di ridurre sanzioni e interessi , mentre gli strumenti di sovraindebitamento e la composizione negoziata permettono di ristrutturare globalmente i debiti e ottenere la sospensione delle azioni esecutive.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti a valutare il tuo caso e a proporre la strategia più efficace, combinando ricorsi, sospensioni, rottamazioni, rateazioni, transazioni fiscali, procedure concorsuali e soluzioni stragiudiziali. Il loro obiettivo è salvaguardare l’azienda, tutelare il patrimonio personale dei soci e guidare l’imprenditore verso il risanamento.

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