Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate che segnala uno scostamento rispetto ai risultati degli studi di settore (o, per le annualità più recenti, agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e ora ti trovi davanti a un bivio: aderire e chiudere subito la partita con sanzioni ridotte, oppure contestare nel merito e rischiare l’accertamento vero e proprio? Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta corretta dipende dalla solidità delle prove che puoi opporre, dall’entità degli importi in gioco e da quanto la tua contabilità reale si discosta davvero dal modello statistico applicato dall’Ufficio.
Lo Studio Monardo affronta questo tipo di comunicazioni all’interno di un lavoro più ampio sul contenzioso tributario, e la specializzazione su questo tema specifico nasce da un dato concreto: le comunicazioni di irregolarità legate a studi di settore e ISA intrecciano sempre profili di diritto tributario sostanziale (la natura presuntiva dello strumento statistico) con profili di prova documentale e contabile, materie in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario, affiancando all’analisi giuridica quella contabile necessaria per verificare se lo scostamento segnalato regge davanti a un giudice o è frutto di un modello statistico che non fotografa la reale attività del contribuente.
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Il quadro di partenza: cosa significa davvero quella lettera
Prima di scegliere una strada bisogna capire con precisione cosa si ha in mano. La comunicazione di irregolarità (detta anche “lettera di compliance” quando ha finalità di stimolo alla regolarizzazione spontanea, o “avviso bonario” quando scaturisce da controlli automatizzati o formali ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973) non è un accertamento. È un atto endoprocedimentale con cui l’Agenzia delle Entrate segnala che, incrociando i dati dichiarati con i risultati dello strumento statistico (studio di settore per le annualità fino al 2017, Indice Sintetico di Affidabilità fiscale — ISA — dal periodo d’imposta 2018 in avanti), ha rilevato uno scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli “attesi” dal modello.
Gli studi di settore, introdotti dall’art. 62-bis del D.L. 331/1993 e disciplinati a regime dall’art. 62-sexies del medesimo decreto, erano modelli statistico-matematici elaborati per circa 200 categorie economiche, costruiti incrociando dati contabili, strutturali e territoriali di un campione di contribuenti dello stesso settore. Il risultato era un intervallo di ricavi “congrui”: chi dichiarava importi inferiori risultava “non congruo” e diventava un soggetto a rischio di selezione per il controllo. Il sistema è stato progressivamente sostituito dagli ISA (art. 9-bis del D.L. 50/2017), che non producono più un ricavo puntuale ma un punteggio di affidabilità fiscale da 1 a 10, con benefici premiali (esclusione o riduzione dei periodi di accertabilità, esoneri dal visto di conformità) per i punteggi più alti.
In entrambi i casi, però, la comunicazione di irregolarità ha la stessa funzione: anticipare al contribuente l’esito di un’elaborazione statistica, offrendogli la possibilità di fornire chiarimenti, produrre documentazione integrativa o, alternativamente, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione con sanzioni ridotte prima che l’Ufficio proceda oltre. È in questo passaggio — chiarire o regolarizzare — che si gioca la partita vera, perché la mancata risposta o una risposta inadeguata non comporta l’automatica emissione di un accertamento, ma aumenta sensibilmente il rischio che ciò avvenga, e con sanzioni piene anziché ridotte.
Un punto va chiarito subito, perché genera spesso confusione: gli studi di settore e gli ISA, per costante giurisprudenza, costituiscono presunzioni semplici, non legali. Questo significa che lo scostamento, da solo, non è mai sufficiente a fondare un accertamento valido: deve essere sempre preceduto da un contraddittorio effettivo con il contribuente, nel quale l’Ufficio è tenuto a valutare le ragioni che giustificano lo scostamento e, se le disattende, a motivare puntualmente il perché. È un principio che orienta l’intera strategia difensiva, sia che si scelga di aderire sia che si scelga di contestare.
Opzione 1: aderire e regolarizzare subito la posizione
In cosa consiste. Aderire alla comunicazione di irregolarità significa versare, entro il termine indicato nella lettera (in genere 30 giorni dal ricevimento, o 90 giorni se la comunicazione è recapitata via PEC secondo le regole ordinarie di decorrenza), le maggiori imposte corrispondenti allo scostamento contestato, con sanzioni ridotte. La riduzione delle sanzioni in caso di adesione alla comunicazione è disciplinata dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997 per gli avvisi bonari da controllo automatizzato (sanzione ridotta a un terzo) e da analoghe disposizioni di favore per le comunicazioni da controllo formale e da liquidazione presuntiva basata su ISA/studi di settore, spesso accompagnate dalla possibilità di applicare gli istituti del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 se la regolarizzazione avviene spontaneamente prima ancora della lettera, oppure con sanzioni comunque ridotte se il pagamento avviene nei termini indicati dopo la ricezione.
Quando ha senso. Questa strada è ragionevole in almeno tre scenari concreti. Primo: quando lo scostamento è oggettivamente fondato, perché la contabilità presenta effettivamente ricavi non dichiarati o annotazioni incomplete, e non esistono elementi difensivi solidi da opporre. Secondo: quando l’importo in gioco è contenuto e il costo, in termini di tempo e di esposizione a un eventuale contenzioso, supererebbe il beneficio di una difesa nel merito. Terzo: quando il contribuente ha già consapevolezza di cause di non congruità “vere” (ad esempio un’attività effettivamente cessata in corso d’anno, o una contrazione dei ricavi non adeguatamente documentata in dichiarazione) che, pur essendo sostanzialmente giustificate, non sono sorrette da prove documentali sufficienti a resistere in un eventuale giudizio.
Come si esegue in sintesi. Il contribuente calcola la maggiore imposta dovuta sulla base dello scostamento indicato, applica la sanzione ridotta prevista, versa tramite modello F24 (spesso è già disponibile un codice tributo dedicato e, per le comunicazioni più recenti, un servizio online di adesione tramite il cassetto fiscale) e, se necessario, presenta la documentazione a supporto tramite il canale CIVIS dell’Agenzia delle Entrate per chiudere la posizione. È possibile anche la rateizzazione, alle condizioni previste per gli avvisi bonari.
Vantaggi motivati. Il vantaggio principale è la certezza del costo e la chiusura immediata della vicenda, con sanzioni ridotte rispetto a quelle piene applicabili in un accertamento (che nella generalità dei casi di infedele dichiarazione partono dal 90% della maggiore imposta, salvo le riduzioni introdotte dal D.Lgs. 87/2024 in attuazione della riforma fiscale). Aderendo si evita inoltre l’incertezza e i tempi di un eventuale contenzioso tributario, che può durare anni tra primo e secondo grado.
Rischi e svantaggi onesti. Il rischio, altrettanto reale, è di pagare un’imposta non dovuta: gli studi di settore e gli ISA, essendo modelli statistici costruiti su categorie omogenee, non colgono sempre le specificità della singola attività (localizzazione atipica, clientela particolare, eventi straordinari, crisi di settore non ancora recepita nell’aggiornamento del modello). Aderire senza aver prima verificato la fondatezza dello scostamento significa rinunciare a una difesa che, in molti casi documentati dalla giurisprudenza, si è rivelata vincente. Inoltre, il versamento in adesione ha spesso effetto di riconoscimento della pretesa, complicando eventuali azioni successive.
Opzione 2: fornire chiarimenti e documentazione nel contraddittorio
In cosa consiste. In alternativa al pagamento, il contribuente può utilizzare i canali messi a disposizione dall’Agenzia (CIVIS, ufficio territoriale competente, PEC) per fornire chiarimenti e produrre documentazione che giustifichi lo scostamento, senza versare alcuna somma. È l’esercizio concreto del diritto al contraddittorio che, come si è detto, la giurisprudenza considera elemento essenziale della procedura di accertamento standardizzato basata su studi di settore e ISA.
Quando ha senso. Ha senso quando esistono elementi oggettivi che spiegano lo scostamento: una contrazione dell’attività dovuta a cause documentabili (malattia, maternità, chiusura temporanea, calamità), l’esercizio di un’attività “mista” non correttamente inquadrata nel codice ATECO applicato dal modello, costi straordinari che hanno compresso il margine, oppure — situazione frequente — errori materiali nei dati utilizzati dall’Ufficio per il calcolo (ad esempio un valore dei beni strumentali non aggiornato, o l’inclusione di un periodo di inattività). Ha senso anche quando il contribuente ha piena contabilità ordinaria trasparente, con documentazione che dimostra la sussistenza dei ricavi effettivamente dichiarati.
Come si esegue in sintesi. Occorre predisporre una memoria difensiva che affronti puntualmente le ragioni dello scostamento, corredata dei documenti a supporto (fatture, contratti, certificazioni, perizie se necessarie), e trasmetterla nei termini indicati dalla comunicazione, chiedendo espressamente la rivalutazione della posizione o, se già prevista, la fissazione di un contraddittorio in ufficio. È importante conservare prova dell’invio e della ricezione da parte dell’Agenzia.
Vantaggi motivati. Se le ragioni sono fondate, questa strada consente di chiudere la posizione senza alcun esborso, oppure di ridimensionare significativamente la pretesa. Ha inoltre un valore probatorio importante per il prosieguo: se, nonostante i chiarimenti, l’Ufficio dovesse comunque emettere un accertamento senza motivare adeguatamente perché li ha disattesi, l’atto sarebbe esposto a un vizio di motivazione rilevante in un eventuale ricorso, come confermato da una giurisprudenza costante che impone all’Amministrazione di dar conto, nell’atto impositivo, delle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente non sono state accolte.
Rischi e svantaggi onesti. Il rischio è che, se la documentazione non è sufficientemente solida o tempestiva, l’Ufficio proceda comunque con l’accertamento, questa volta con sanzioni piene e non più ridotte come in caso di adesione. Serve inoltre tempo e organizzazione per raccogliere prove che, se la contabilità non è stata tenuta con cura, potrebbero non essere disponibili o complete a distanza di anni dal periodo contestato.
Opzione 3: non rispondere e prepararsi all’eventuale accertamento
In cosa consiste. È la strada residuale: il contribuente non versa e non fornisce chiarimenti nei termini, lasciando che l’iter prosegua verso il possibile accertamento. Non è quasi mai una scelta consapevole in sé, ma spesso l’esito di una comunicazione ignorata o sottovalutata; tuttavia, in casi limitati, può essere una scelta strategica quando il contribuente ritiene di avere elementi difensivi solidi ma preferisce non “scoprire le carte” anticipatamente, riservandosi di contestare l’atto impositivo solo se e quando verrà effettivamente emesso, magari perché nel frattempo l’Ufficio potrebbe non dare seguito alla segnalazione (le comunicazioni di irregolarità da studi di settore, essendo basate su un modello statistico e non su un controllo sostanziale, non sempre sfociano in un accertamento).
Quando ha senso. Questa strada è realmente percorribile solo quando la pretesa erariale appare, sulla base di una valutazione tecnica preliminare, debole nel merito (ad esempio perché lo scostamento è minimo, o riconducibile chiaramente a un difetto del modello statistico più che a un’evasione reale) e quando si è consapevoli che, in caso di successivo accertamento, si potranno far valere in giudizio tutti i vizi — di motivazione, di violazione del contraddittorio, di merito — che la comunicazione preventiva avrebbe comunque dovuto attivare.
Come si esegue in sintesi. Non richiede un adempimento specifico nell’immediato, ma impone di monitorare l’eventuale successiva notifica di un avviso di accertamento e di predisporre, sin da subito, il fascicolo probatorio che sarà necessario per il ricorso, oltre a valutare tempestivamente, alla notifica dell’atto, l’eventuale accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997, che sospende i termini per il ricorso di 90 giorni e consente ancora una composizione bonaria con sanzioni ridotte a un terzo.
Vantaggi motivati. Consente di non “cristallizzare” anticipatamente una posizione, riservando la piena facouna difensiva al momento dell’eventuale contenzioso, quando si conoscerà con precisione la motivazione dell’atto e si potranno valutare tutti i profili di illegittimità, incluso l’eventuale omesso o insufficiente contraddittorio.
Rischi e svantaggi onesti. È l’opzione più rischiosa in termini di conseguenze economiche: se l’accertamento arriva, le sanzioni sono piene, non ridotte, e l’intera vicenda si sposta sul piano del contenzioso tributario davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con tempi più lunghi, il pagamento del contributo unificato commisurato al valore della lite (unico costo di giustizia previsto dalla legge, mai una parcella professionale) e, in caso di soccombenza, l’obbligo di versare comunque le somme dovute, salvo sospensione giudiziale.
Le opzioni alla prova dei conti
Per rendere concreto il confronto, ecco tre simulazioni numeriche che applicano gli stessi dati di partenza alle diverse strade. Sono esercizi dimostrativi con importi non arrotondati, non casi reali seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 — Scostamento contenuto e documentazione parziale. Un contribuente riceve una comunicazione che segnala uno scostamento di 8.750 € rispetto ai ricavi attesi dall’ISA per l’anno d’imposta di riferimento, con lettera notificata il 14 marzo. Se sceglie l’Opzione 1 (adesione), versa la maggiore imposta corrispondente più sanzione ridotta a un terzo, chiudendo la posizione entro il termine dei 30 giorni indicato, con un esborso complessivo stimabile — a seconda dell’aliquota marginale applicabile — attorno a 2.900-3.400 €. Se sceglie l’Opzione 2 e dispone di fatture che dimostrano un calo di fatturato dovuto alla chiusura per due mesi di un fornitore chiave, può trasmettere la documentazione entro lo stesso termine: se l’Ufficio la ritiene sufficiente, la posizione si chiude senza alcun versamento; se la ritiene insufficiente, il contribuente rischia comunque l’accertamento con sanzioni piene, in questo caso stimabili in una fascia più ampia, tra 7.800 € e oltre 10.000 € a seconda dell’aliquota applicata e delle sanzioni accessorie.
Simulazione 2 — Scostamento significativo con elementi difensivi solidi. Un artigiano riceve comunicazione per uno scostamento di 34.600 € su un’annualità in cui l’attività è stata sospesa per quattro mesi per un infortunio documentato da certificazione INAIL. Con l’Opzione 2, la produzione della certificazione unita al prospetto dei giorni di effettiva apertura dell’attività costituisce un elemento oggettivo difficilmente superabile dall’Ufficio: in casi con queste caratteristiche, coerentemente con l’orientamento della giurisprudenza sulla necessità di una motivazione rafforzata quando il contribuente oppone cause oggettive di non congruità, la posizione ha buone probabilità di essere archiviata senza accertamento. Se invece lo stesso contribuente avesse scelto l’Opzione 1, avrebbe versato, con sanzione ridotta a un terzo, una somma stimabile attorno a 11.500-13.000 €, pur avendo elementi che — verificati — avrebbero potuto azzerare la pretesa.
Simulazione 3 — Comunicazione ignorata e successivo accertamento. Un contribuente non risponde alla comunicazione che segnala uno scostamento di 21.300 €. Sei mesi dopo riceve un avviso di accertamento che riprende integralmente lo scostamento, applicando sanzione piena (nella misura ordinaria prevista per l’infedele dichiarazione, salvo le riduzioni strutturali introdotte dalla riforma delle sanzioni tributarie) più interessi. Se l’atto non dà conto delle ragioni per cui eventuali elementi difensivi — mai prodotti perché la comunicazione era stata ignorata — non sono stati valutati, e se l’Ufficio non ha comunque attivato un contraddittorio effettivo prima dell’emissione, il contribuente potrà comunque far valere questi vizi in sede di ricorso: ma a quel punto il contenzioso comporta tempi (spesso oltre un anno per il primo grado), il contributo unificato commisurato al valore della lite e l’incertezza tipica di ogni giudizio, mentre la stessa somma, gestita per tempo con chiarimenti fondati, avrebbe potuto essere azzerata o ridotta senza mai arrivare al processo.
Il confronto in tabella
Le tre strade non sono equivalenti sul piano dei tempi, della complessità e della reversibilità della scelta. La tabella seguente riassume gli elementi principali da confrontare prima di decidere, tenendo presente che gli unici costi rilevanti in un eventuale contenzioso sono quelli di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato secondo gli scaglioni di valore della lite), mai parcelle o compensi professionali.
| Elemento | Opzione 1 – Adesione | Opzione 2 – Chiarimenti/contraddittorio | Opzione 3 – Nessuna risposta |
|---|---|---|---|
| Tempi di chiusura | Immediati (entro il termine di 30-90 giorni) | Da poche settimane a qualche mese, secondo i tempi di valutazione dell’Ufficio | Indefiniti: dipende se e quando arriverà l’accertamento |
| Complessità operativa | Bassa: calcolo e versamento F24 | Medio-alta: raccolta prove, memoria difensiva | Bassa nell’immediato, alta se arriva l’accertamento |
| Sanzioni applicabili | Ridotte (es. 1/3 per avvisi bonari) | Nessuna se accolti, piene se accertamento successivo | Piene, salvo successiva adesione all’accertamento |
| Rischio in caso di esito negativo | Nessuno: la posizione è già chiusa | Accertamento con sanzioni piene | Accertamento con sanzioni piene, eventuale contenzioso |
| Effetti su un eventuale accertamento futuro | Nessuno, salvo diversa annualità | Rafforza la posizione difensiva se l’atto arriva comunque | Consente piena libertà difensiva ma parte da zero |
| Reversibilità della scelta | Bassa: il versamento vale come definizione | Media: si può ancora valutare l’adesione all’eventuale accertamento | Alta nell’immediato, si azzera con la notifica dell’atto |
I criteri per scegliere
Non esiste una risposta uguale per tutti i contribuenti che ricevono questo tipo di lettera: la scelta dipende da un incrocio di fattori che vanno soppesati caso per caso.
Il primo criterio è la solidità delle prove disponibili. Se la situazione presenta elementi oggettivi e documentabili — cause di forza maggiore, errori nei dati di calcolo, attività atipiche non colte dal modello — l’Opzione 2 è generalmente preferibile, perché consente di evitare un esborso che, a fronte di una difesa fondata, non sarebbe dovuto. Se al contrario la contabilità reale mostra effettivamente ricavi non dichiarati o annotazioni carenti, l’adesione è spesso la strada più razionale.
Il secondo criterio è l’entità dell’importo in gioco. Per scostamenti contenuti, il costo di un eventuale contenzioso (in termini di tempo, oltre che di contributo unificato) può superare il beneficio economico della contestazione, rendendo l’adesione preferibile anche in presenza di margini difensivi. Per importi rilevanti, vale generalmente la pena investire tempo nella raccolta della documentazione, perché il divario tra sanzione ridotta e sanzione piena cresce in proporzione.
Il terzo criterio è la ripetibilità dello scostamento. Se la comunicazione riguarda un’annualità isolata dovuta a un evento straordinario, la difesa documentale è più semplice; se lo scostamento si ripete su più annualità, può essere indice di un disallineamento strutturale tra il modello statistico e la reale attività del contribuente, situazione in cui una difesa tecnica ben costruita — che metta in discussione la rappresentatività del cluster statistico applicato — ha maggiore ragion d’essere.
Il quarto criterio riguarda la fase in cui ci si trova. Chi riceve la comunicazione prima ancora dell’accertamento ha ancora la possibilità di evitarlo del tutto; chi invece si trova già davanti a un avviso di accertamento che ha ignorato o disatteso i chiarimenti forniti deve valutare, con la stessa attenzione, se accedere all’accertamento con adesione (che riduce le sanzioni a un terzo) oppure proporre ricorso, se i vizi dell’atto — di motivazione, di violazione del contraddittorio, di merito — appaiono consistenti.
Il quinto criterio è la coerenza con la storia fiscale complessiva del contribuente. Un profilo con ISA storicamente elevati e una sola annualità anomala ha, in linea generale, più margine per una difesa credibile rispetto a un profilo con scostamenti ricorrenti su più periodi d’imposta.
Quando questi elementi vengono analizzati con metodo, la scelta smette di essere un salto nel buio. In questo tipo di valutazione conta soprattutto la capacità di leggere insieme il dato tributario e quello contabile: è proprio l’ambito in cui opera il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che consente di verificare parallelamente la tenuta giuridica della pretesa e l’attendibilità dei numeri sottostanti.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà, dopo aver iniziato a fornire chiarimenti? Sì, in linea generale: finché non si è versato in adesione né è scaduto il termine, nulla impedisce di integrare la documentazione già inviata o, se ci si rende conto che le prove non reggono, di valutare comunque un versamento parziale o totale prima della scadenza. Ciò che non è reversibile è il versamento già eseguito in adesione, che chiude la posizione.
E se scelgo di non rispondere e poi arriva davvero l’accertamento? Non è la fine della partita: l’avviso di accertamento è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso, come per ogni atto tributario, dal 1° al 31 agosto per effetto della sospensione feriale dei termini processuali), e in quella sede si potranno far valere tutti i vizi dell’atto, incluso l’eventuale mancato o insufficiente contraddittorio preventivo, elemento che la giurisprudenza considera imprescindibile in materia di accertamento standardizzato.
Conviene sempre rispondere alla comunicazione, anche solo per prudenza? Nella maggior parte dei casi sì: anche quando non si dispone ancora di prove complete, una risposta interlocutoria che segnali la volontà di fornire chiarimenti e chieda un termine ragionevole per la produzione documentale evita che il silenzio venga letto come acquiescenza e mantiene aperto il dialogo con l’Ufficio.
Se aderisco parzialmente, riconoscendo solo una parte dello scostamento, cosa succede al resto? Le comunicazioni di irregolarità non sempre consentono un’adesione parziale automatica: in molti casi occorre interloquire direttamente con l’ufficio territoriale per una rideterminazione dell’importo sulla base dei chiarimenti forniti, prima di procedere al versamento sulla cifra effettivamente dovuta.
Gli ISA hanno reso questo tipo di comunicazioni meno frequenti rispetto ai vecchi studi di settore? In parte sì, perché il sistema ISA privilegia un approccio premiale più che sanzionatorio e riduce il numero di soggetti selezionati per controllo in presenza di punteggi elevati; tuttavia i punteggi bassi restano un elemento che orienta la selezione dei contribuenti per l’attività di controllo, e le comunicazioni di irregolarità o le lettere di compliance basate su ISA restano tutt’altro che infrequenti.
Le pronunce che orientano la scelta
La giurisprudenza degli ultimi anni ha ribadito e affinato alcuni principi cardine in materia di accertamento standardizzato da studi di settore e ISA, distribuiti per l’opzione che ciascuno illumina.
A sostegno dell’Opzione 2 (chiarimenti e contraddittorio):
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009. Ha stabilito, in modo ancora oggi fondamentale, che gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non sorgono ex lege dallo scostamento, ma nascono solo dal contraddittorio con il contribuente. È la base di tutta la successiva giurisprudenza sul tema.
Cassazione, ordinanza n. 24330 del 30 settembre 2019. Ha ribadito che l’accertamento fondato su studi di settore richiede una valutazione degli elementi forniti dal contribuente nel contraddittorio, non potendo l’Ufficio limitarsi a recepire meccanicamente il risultato statistico.
Cassazione, ordinanza n. 17475 del 31 maggio 2022. Ha chiarito che la procedura di accertamento standardizzato, fondata su parametri e studi di settore, costituisce un sistema unitario in evoluzione, ma resta comunque ancorata alla necessità di un confronto con la posizione individuale del contribuente prima dell’emissione dell’atto.
Cassazione, ordinanza n. 28743 del 4 ottobre 2022. Ha affermato che, in tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento, e che la motivazione dell’atto non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento, ma deve dare conto delle ragioni per cui le giustificazioni offerte dal contribuente sono state disattese.
Cassazione, ordinanza n. 16940 del 24 giugno 2025. Ha ribadito che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste, a pena di nullità dell’atto impositivo, quando l’accertamento è fondato esclusivamente sull’applicazione degli studi di settore, distinguendo questa ipotesi da quella dell’accertamento analitico-induttivo sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti autonome, per il quale il contraddittorio preventivo non è condizione di validità.
A sostegno della lettura generale sul contraddittorio, rilevante per tutte le opzioni:
Corte Costituzionale, sentenza n. 47 del 21 marzo 2023. Ha ribadito l’essenzialità del contraddittorio endoprocedimentale nel sistema tributario, anticipando linee poi confluite nella delega per la riforma fiscale, che ha successivamente generalizzato l’obbligo di contraddittorio preventivo per gli atti impositivi con l’introduzione dell’art. 6-bis nello Statuto del contribuente (L. 212/2000), ad opera del D.Lgs. 219/2023.
Cassazione, ordinanza n. 7829 del 2024. Si è occupata dei presupposti del contraddittorio preventivo e della cosiddetta “prova di resistenza” — l’onere per il contribuente di dimostrare in giudizio che, se il contraddittorio si fosse svolto correttamente, l’esito sarebbe stato diverso — evidenziando la delicatezza di questo tema al punto da ipotizzare un intervento delle Sezioni Unite.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025. È intervenuta proprio su questo nodo, definendo con maggiore precisione il contenuto della prova di resistenza richiesta al contribuente che lamenti la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo i confini entro cui tale violazione conduce effettivamente all’invalidità dell’atto impositivo. È la pronuncia più recente e strutturalmente più rilevante per chi, avendo subito un accertamento senza adeguato contraddittorio su una comunicazione da studi di settore o ISA, intenda far valere questo vizio in giudizio.
Questi otto riferimenti, letti insieme, restituiscono un quadro coerente: lo scostamento da solo non basta mai, il contraddittorio è un passaggio da tutelare con attenzione fin dalla comunicazione di irregolarità, e la giurisprudenza più recente, culminata nella pronuncia a Sezioni Unite del luglio 2025, ha reso ancora più stringente l’onere dell’Amministrazione di motivare puntualmente le ragioni per cui le difese del contribuente non vengono accolte.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a una comunicazione di irregolarità per studi di settore o ISA, lo Studio Monardo mette a disposizione un percorso di analisi e difesa strutturato su strumenti concreti:
Analizziamo il contenuto della comunicazione confrontando i dati utilizzati dall’Agenzia (codice ATECO applicato, valori dei beni strumentali, cluster di riferimento) con la situazione reale dell’attività, per individuare eventuali errori nei presupposti del calcolo statistico.
Verifichiamo la coerenza tra bilancio, dichiarazioni e risultato dello studio di settore o dell’ISA, incrociando la contabilità con l’elaborazione statistica per capire se lo scostamento riflette un’anomalia reale o un limite del modello applicato al caso specifico.
Raccogliamo e organizziamo la documentazione difensiva (certificazioni, contratti, prospetti di attività, documentazione su eventi straordinari) necessaria a costruire una memoria difensiva solida da presentare all’Ufficio.
Predisponiamo la memoria di chiarimenti da trasmettere tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate, strutturata per affrontare puntualmente ogni singola voce di scostamento contestata.
Valutiamo l’opportunità dell’adesione, calcolando con precisione il beneficio economico della definizione agevolata rispetto al rischio e al costo di un’eventuale difesa nel merito.
Verifichiamo il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale nell’eventuale successivo avviso di accertamento, controllando se l’Ufficio ha effettivamente valutato e motivato le ragioni per cui ha disatteso i chiarimenti forniti.
Impostiamo l’eventuale accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997, valutando se conviene rispetto al ricorso in base ai vizi effettivamente riscontrabili nell’atto.
Costruiamo il ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria quando la pretesa presenta vizi di motivazione, violazione del contraddittorio o errata applicazione del modello statistico al caso concreto, seguendo il giudizio in ogni grado.
Valutiamo quale delle strade — adesione, chiarimenti o attesa dell’accertamento — regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, incrociando il profilo probatorio con l’entità economica e i tempi disponibili.
Coordiniamo gli aspetti contabili e fiscali con i commercialisti dello staff, in modo che ogni memoria e ogni atto difensivo siano supportati da un’analisi numerica coerente, non solo da un’impostazione giuridica astratta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In questo ambito specifico, il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario assume un rilievo particolare: la difesa contro comunicazioni di irregolarità da studi di settore e ISA richiede infatti di leggere insieme il dato normativo tributario e quello contabile-numerico, incrociando la giurisprudenza più recente sul contraddittorio con la reale tenuta dei conti dell’attività, senza mai limitarsi a un’obiezione solo formale che, da sola, raramente convince un giudice tributario. A questo si affianca la continuità difensiva che caratterizza l’attività dell’Avvocato: la strategia impostata fin dalla risposta alla comunicazione di irregolarità è la stessa che, se necessario, prosegue fino agli eventuali gradi successivi del giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di mano che disperdano l’analisi già svolta.
Il quadro normativo aggiornato: dalla riforma fiscale agli ISA
Per scegliere consapevolmente tra le tre strade descritte serve avere presente, con esattezza, come si è evoluta negli ultimi anni la disciplina che regola questi strumenti di controllo, perché diversi interventi legislativi recenti hanno modificato in modo sensibile sia il perimetro del contraddittorio sia il regime sanzionatorio applicabile.
Il passaggio dagli studi di settore agli ISA. Gli studi di settore, applicati fino al periodo d’imposta 2017, sono stati sostituiti dagli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale a partire dal periodo d’imposta 2018, in attuazione dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017. La differenza non è solo terminologica: mentre lo studio di settore restituiva un valore di ricavi “congrui” da confrontare con quanto dichiarato, l’ISA restituisce un punteggio di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, calcolato attraverso indicatori elementari di affidabilità e di anomalia. Punteggi elevati (generalmente dall’8 in su) danno accesso a un regime premiale che può comportare l’esclusione o la riduzione di un anno dai periodi accertabili, l’esonero dal visto di conformità per compensazioni di crediti fino a determinate soglie e l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici. Punteggi bassi, al contrario, restano un elemento di selezione per il controllo, anche se — a differenza del vecchio studio di settore — l’ISA non genera più in automatico una “non congruità” formalmente contestabile in sé, ma un profilo di rischio che l’Ufficio può decidere di approfondire, anche tramite le comunicazioni di irregolarità e le lettere di compliance di cui si è detto.
La generalizzazione del contraddittorio preventivo. Uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni riguarda proprio il contraddittorio. La riforma fiscale attuata con la legge delega n. 111/2023 ha portato all’introduzione, tramite il D.Lgs. 219/2023, dell’art. 6-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000), che generalizza l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale per tutti gli atti impositivi, salvo le eccezioni tassativamente previste (atti automatizzati, atti di pronta liquidazione, casi di fondato pericolo per la riscossione). Questa novità rafforza, per le annualità cui si applica ratione temporis, un principio che la giurisprudenza sugli studi di settore aveva già consolidato da anni in via pretoria: il contribuente deve poter interloquire con l’Amministrazione prima che l’atto diventi definitivo, e la violazione di questo diritto — salvo la “prova di resistenza” richiesta dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite — può condurre all’annullamento dell’atto.
La riforma del sistema sanzionatorio. Il D.Lgs. 87/2024, sempre in attuazione della delega fiscale, ha rivisto il sistema delle sanzioni amministrative tributarie, riducendo, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione base per infedele dichiarazione dal 90%-180% della maggiore imposta a una misura ridotta al 70%, con ulteriori riduzioni in caso di collaborazione del contribuente durante le fasi di controllo. Questo intervento incide direttamente sulla convenienza economica delle diverse strade: la distanza tra la sanzione ridotta applicabile in caso di adesione a una comunicazione di irregolarità (tipicamente un terzo del minimo) e la sanzione piena applicabile in un accertamento successivo resta comunque significativa, ma va ricalcolata alla luce delle nuove percentuali per le annualità interessate dalla riforma.
Il ravvedimento operoso come alternativa aggiuntiva. Va ricordato che, se il contribuente si accorge autonomamente dello scostamento prima ancora di ricevere la comunicazione — o comunque prima che siano iniziate attività di controllo formalmente conosciute — può regolarizzare la propria posizione tramite ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con sanzioni ulteriormente ridotte rispetto a quelle applicabili in sede di adesione alla comunicazione, in una misura che scende progressivamente più ci si allontana dalla scadenza originaria del versamento ma che resta comunque più favorevole quanto prima si interviene. Questa possibilità va sempre valutata come primo passo, prima ancora di ricevere la lettera, per chi si accorge di un possibile scostamento in fase di predisposizione della dichiarazione.
L’accertamento con adesione come cerniera tra le opzioni. Se, nonostante i chiarimenti forniti o l’assenza di risposta, l’Ufficio emette comunque un avviso di accertamento, resta sempre disponibile lo strumento dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997: il contribuente può presentare istanza entro il termine per il ricorso, ottenendo la sospensione di 90 giorni dei termini processuali e la possibilità di un contraddittorio in ufficio finalizzato a una definizione concordata, con sanzioni ridotte a un terzo del minimo edittale. È uno strumento che non esclude affatto la successiva scelta del ricorso, se la proposta dell’Ufficio in sede di adesione non fosse soddisfacente: i due percorsi non sono alternativi in senso assoluto, ma sequenziali.
Ulteriori domande frequenti
Cosa succede se la comunicazione riguarda più annualità contemporaneamente? È una situazione che va gestita con particolare attenzione, perché l’Ufficio può leggere la ripetizione dello scostamento su più periodi d’imposta come indice di una prassi strutturale più che di un evento occasionale. In questi casi la scelta tra le tre opzioni può anche non essere uniforme: si può aderire per le annualità in cui lo scostamento appare oggettivamente fondato e fornire chiarimenti per quelle in cui esistono elementi difensivi solidi, valutando ciascuna annualità separatamente.
La comunicazione di irregolarità sospende i termini di decadenza per l’accertamento? No, di norma la comunicazione in sé non sospende i termini ordinari di decadenza dell’azione accertatrice (fissati, per le imposte sui redditi e l’IVA, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, salvo omessa dichiarazione); tuttavia l’eventuale successiva istanza di accertamento con adesione, una volta notificato l’avviso, sospende per 90 giorni i termini per proporre ricorso, non quelli di decadenza per l’accertamento, che a quel punto è già stato emesso.
Posso farmi assistere da subito, anche solo per valutare se rispondere alla comunicazione? Sì, ed è generalmente la scelta più prudente quando l’importo in gioco non è trascurabile: una valutazione tecnica preventiva, che incroci il dato statistico applicato dall’Ufficio con la contabilità reale, consente di scegliere la strada più adatta prima di impegnarsi in un versamento che potrebbe rivelarsi non dovuto, o di lasciare scadere un termine che avrebbe potuto essere utilmente sfruttato per fornire chiarimenti risolutivi.
Se la comunicazione è relativa a una società, chi risponde nel merito dello scostamento? La risposta compete all’organo amministrativo della società, ma è opportuno che la ricostruzione delle ragioni dello scostamento coinvolga chi materialmente gestisce la contabilità (commercialista o ufficio amministrativo interno), perché spesso le cause dello scostamento — variazioni di magazzino, costi straordinari, cambi di modello di business — emergono con chiarezza solo da un’analisi congiunta dei dati gestionali e di quelli dichiarati.
Cosa cambia se il punteggio ISA è basso ma non è arrivata nessuna comunicazione? Un punteggio ISA basso, da solo, non genera automaticamente una comunicazione di irregolarità: è un elemento che entra negli algoritmi di selezione del rischio dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ma la sua “attivazione” verso una comunicazione o un controllo dipende da ulteriori incroci con altre banche dati. In assenza di comunicazioni, non c’è un obbligo di regolarizzazione spontanea, fermo restando che un punteggio strutturalmente basso su più annualità consecutive aumenta la probabilità statistica di essere selezionati per un controllo futuro, elemento che può essere utile monitorare nel tempo.
Come si costruisce concretamente la memoria di chiarimenti
Chi sceglie l’Opzione 2 deve sapere che la qualità della memoria trasmessa all’Ufficio incide in modo diretto sull’esito della valutazione, molto più della sua lunghezza. Un documento difensivo efficace segue di norma una struttura precisa, che vale la pena richiamare perché è la stessa che la giurisprudenza, nel valutare la congruità della motivazione degli accertamenti successivi, tende a considerare come parametro di riferimento.
Primo elemento: l’individuazione puntuale dello scostamento contestato, riportando gli stessi dati indicati dall’Agenzia (codice ATECO, cluster di riferimento, valore atteso, valore dichiarato), in modo che l’Ufficio possa immediatamente collegare i chiarimenti alla posizione specifica. Secondo elemento: la ricostruzione oggettiva delle cause dello scostamento, distinguendo sempre tra cause di fatto (eventi verificabili documentalmente, come una malattia, una chiusura per lavori, una contrazione della domanda in un determinato territorio) e cause di modello (situazioni in cui il cluster statistico applicato non rappresenta correttamente l’attività, ad esempio per un codice ATECO non aggiornato o per un’attività effettivamente mista non colta dal modello). Terzo elemento: la documentazione probatoria, che deve essere allegata in forma ordinata e riferita puntualmente a ciascuna affermazione della memoria, evitando di limitarsi a una narrazione generica priva di riscontri: fatture, contratti, certificazioni sanitarie o di categoria, prospetti riepilogativi dei giorni di effettiva apertura, dichiarazioni di terzi se rilevanti. Quarto elemento: una quantificazione alternativa, quando possibile, che indichi al lettore dell’Ufficio quale sarebbe, secondo il contribuente, il corretto livello di ricavi congrui alla luce degli elementi esposti, così da facilitare una eventuale rideterminazione in autotutela senza dover attendere un accertamento e un successivo contenzioso.
Questo tipo di impostazione — puntuale, documentata, quantificata — è esattamente ciò che la giurisprudenza richiede all’Amministrazione quando valuta se la motivazione di un accertamento successivo abbia effettivamente tenuto conto delle giustificazioni del contribuente: un atto che si limita a riportare lo scostamento originario, senza spiegare perché la documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente, espone l’Ufficio a un vizio di motivazione rilevante in sede di ricorso. Per questo, anche quando l’esito immediato della memoria non fosse la chiusura della posizione, il lavoro svolto in questa fase non è mai inutile: costituisce la base documentale e argomentativa su cui si costruirà, se necessario, la difesa nel merito davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il ruolo del difensore tecnico nella fase preventiva
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il momento in cui è più utile coinvolgere un difensore tecnico. La tendenza diffusa è di rivolgersi a un professionista solo dopo la notifica dell’avviso di accertamento, quando ormai la fase di contraddittorio preventivo — quella in cui più facilmente si evita l’accertamento stesso — si è già chiusa. Questa scelta, comprensibile per l’urgenza percepita minore di una semplice comunicazione rispetto a un atto impositivo formale, comporta però un costo strategico: la memoria di chiarimenti costruita senza un’analisi tecnica preventiva rischia di essere generica, di non anticipare le obiezioni che l’Ufficio potrebbe sollevare, o di non cogliere vizi procedurali che sarebbero comunque rilevabili solo in una fase successiva.
Intervenire già alla ricezione della comunicazione di irregolarità consente, al contrario, di impostare fin da subito una strategia coerente: se la memoria di chiarimenti viene costruita con la stessa cura argomentativa e probatoria che si userebbe per un ricorso, il contribuente si trova in una posizione di forza doppia, perché aumenta le probabilità che la posizione si chiuda senza accertamento e, se l’accertamento arriva comunque, dispone già di un fascicolo difensivo solido e di una prima traccia documentale del vizio di motivazione eventualmente commesso dall’Ufficio nel disattendere le giustificazioni fornite. È un approccio che privilegia la prevenzione rispetto alla sola reazione, ed è coerente con il principio, ormai stabilizzato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui il contraddittorio preventivo non è un adempimento formale ma un momento sostanziale del procedimento di accertamento.
Errori frequenti da evitare in questa fase
Alcuni comportamenti, per quanto comprensibili, riducono sensibilmente il margine difensivo del contribuente e vale la pena segnalarli espressamente, perché ricorrono con una certa costanza in questo tipo di vicende.
Considerare la comunicazione come un atto di poco conto perché “non è un accertamento”. È l’errore più diffuso: proprio perché non produce effetti immediati, la comunicazione viene spesso archiviata senza una valutazione tecnica, salvo poi scoprire mesi dopo che l’assenza di risposta ha aperto la strada a un accertamento con sanzioni piene, quando magari sarebbe bastata una memoria ben costruita per chiudere la posizione senza alcun costo.
Rispondere con una memoria generica, priva di riscontri documentali. Una risposta che si limita ad affermare, senza allegati, che “l’attività ha avuto un calo di fatturato per motivi di mercato” non ha alcuna efficacia probatoria: l’Ufficio, in assenza di elementi verificabili, procederà quasi sempre secondo il dato statistico. La differenza tra una memoria efficace e una inutile sta quasi sempre nella qualità e nella pertinenza della documentazione allegata, non nella lunghezza del testo.
Aderire “per prudenza” senza aver prima verificato se lo scostamento è davvero fondato. È un errore speculare al precedente: la paura di un contenzioso induce talvolta a versare importi che, con una verifica tecnica di poche ore, si sarebbero potuti evitare o ridurre in modo significativo, soprattutto quando lo scostamento deriva da un limite intrinseco del modello statistico applicato più che da un’effettiva sottodichiarazione.
Lasciar scadere il termine indicato nella comunicazione senza nemmeno una risposta interlocutoria. Anche quando non si dispone ancora di tutta la documentazione necessaria, comunicare all’Ufficio l’intenzione di fornire chiarimenti e chiedere un termine congruo evita che il silenzio venga interpretato come rinuncia a far valere le proprie ragioni, e mantiene aperto un canale di dialogo che, una volta chiuso, richiede tempi e modalità più complesse (memorie in sede di eventuale accertamento con adesione, o ricorso) per essere riaperto.
Confondere lo scostamento da studi di settore/ISA con un’evasione accertata. Va sempre ricordato, anche nella comunicazione con l’Ufficio, che si tratta di una presunzione semplice basata su un modello statistico, non di una prova diretta di ricavi occultati: questa distinzione, spesso trascurata dal contribuente non assistito, è invece centrale per impostare correttamente sia la memoria di chiarimenti sia l’eventuale successivo ricorso.
Il contenzioso tributario, se la vicenda arriva fino a lì
Quando nessuna delle strade preventive porta alla chiusura della posizione e l’Ufficio emette l’avviso di accertamento, il quadro cambia natura: si passa dalla fase amministrativa a quella processuale, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente. Conoscere in anticipo, anche solo nelle linee essenziali, come funziona questo passaggio aiuta a valutare con maggiore consapevolezza quanto “pesare” fin da subito sulla fase di contraddittorio.
Il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, termine che si sospende per il periodo di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto di ogni anno (mai altre date, e mai un periodo di 45 giorni come talvolta erroneamente indicato: la sospensione feriale dei termini processuali riguarda esclusivamente il mese di agosto). Il ricorso deve indicare i motivi di impugnazione, che nel caso di accertamenti da studi di settore o ISA riguardano tipicamente tre ordini di censure: la violazione o l’insufficienza del contraddittorio endoprocedimentale; il difetto di motivazione, quando l’atto non dà conto delle ragioni per cui le giustificazioni fornite dal contribuente sono state disattese; il merito della pretesa, quando si contesta direttamente la rappresentatività del cluster statistico applicato o si ripropongono, in sede processuale, gli elementi probatori già offerti in fase di contraddittorio e non adeguatamente valutati.
Il contributo unificato, unico costo di giustizia previsto dalla legge per l’accesso al giudizio tributario, è commisurato per scaglioni al valore della controversia, determinato dall’importo del tributo contestato al netto di sanzioni e interessi. È bene ricordare che il ricorso non sospende automaticamente la riscossione: per ottenere la sospensione dell’esecutività dell’atto occorre proporre una specifica istanza cautelare al giudice tributario, dimostrando il fumus di fondatezza del ricorso e il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dal pagamento immediato.
In questa fase, la continuità difensiva assume un peso specifico particolare: la strategia costruita fin dalla memoria di chiarimenti presentata in risposta alla comunicazione di irregolarità — con i documenti raccolti, l’analisi del modello statistico applicato, l’individuazione dei vizi procedurali — diventa la base del ricorso, senza soluzione di continuità tra la fase amministrativa e quella giudiziale. È esattamente in questo tipo di percorso, che può estendersi dal primo confronto con l’Ufficio fino all’eventuale giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, che la qualifica di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo garantisce la possibilità di seguire la difesa senza cambi di mano fino all’ultimo grado, mantenendo coerente l’impostazione argomentativa costruita fin dal primo momento.
Una nota sul rapporto tra ISA e altri strumenti di controllo
È utile inquadrare la comunicazione di irregolarità da studi di settore o ISA nel contesto più ampio delle attività di controllo che l’Amministrazione finanziaria può attivare parallelamente o successivamente. Un punteggio ISA basso, o un vecchio scostamento da studio di settore rimasto irrisolto, può infatti incrociarsi con altri strumenti — l’accertamento sintetico basato sul redditometro, i controlli sulle movimentazioni bancarie ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, le verifiche incrociate con i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici — che l’Ufficio può utilizzare per corroborare, con elementi ulteriori rispetto al solo dato statistico, la pretesa originariamente fondata sullo scostamento. Per questo motivo, chi riceve una comunicazione di irregolarità da studi di settore o ISA fa bene a considerarla non come un episodio isolato, ma come un segnale che può precedere controlli più ampi, tanto più se la posizione fiscale complessiva presenta altri elementi di attenzione (indici di anomalia nei corrispettivi, incongruenze nei versamenti IVA, movimentazioni bancarie non giustificate). Una valutazione preventiva che tenga conto di questo quadro complessivo, e non solo del singolo dato dello scostamento, consente di scegliere la strada difensiva più adatta non solo alla comunicazione ricevuta, ma alla posizione fiscale nel suo insieme.
Chiusura: la scelta dipende dal caso concreto
Non esiste una risposta preconfezionata a chi riceve una comunicazione di irregolarità per studi di settore o ISA: la scelta tra aderire, contestare o attendere dipende dalla solidità delle prove disponibili, dall’entità dell’importo e dai tempi a disposizione, e sbagliarla costa tempo e, spesso, denaro non dovuto. Chi versa senza verificare rischia di pagare una pretesa che una difesa documentale avrebbe potuto ridimensionare; chi ignora la comunicazione senza una valutazione tecnica rischia di trovarsi, mesi dopo, davanti a un accertamento con sanzioni piene e l’onere di ricostruire ex post una difesa che sarebbe stata più semplice ed efficace se impostata da subito.
Lo Studio Monardo affronta questo tipo di comunicazioni con lo stesso metodo che caratterizza ogni materia in cui interviene: verifica tecnica prima della scelta strategica, perché nel diritto tributario, come nel diritto bancario, la differenza tra una difesa che regge e una che cede in giudizio si gioca quasi sempre nella capacità di leggere insieme il dato giuridico e quello numerico — è la ragione per cui, su questo tema, il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario rappresenta lo strumento più coerente con la natura stessa della contestazione.
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