Società di e‑commerce con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni l’espansione del commercio elettronico ha generato un’imponente proliferazione di micro e piccole imprese digitali. La nascita di marketplace internazionali e la possibilità di aprire un negozio online con costi ridotti hanno favorito l’ingresso di nuovi operatori sul mercato. Molti imprenditori, tuttavia, non hanno un background giuridico o contabile e si ritrovano presto a dover gestire debiti fiscali, contributivi e bancari. Le società di e‑commerce sono sottoposte a controlli sempre più capillari: l’Agenzia delle Entrate e l’INPS monitorano i flussi finanziari attraverso l’incrocio dei dati bancari (art. 32 del d.P.R. 600/1973) e la Guardia di Finanza utilizza sofisticati strumenti informatici per ricostruire il volume d’affari.

Il rischio per l’imprenditore è elevato: avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, ipoteche e pignoramenti possono bloccare l’attività e compromettere la reputazione commerciale. L’e‑commerce viene spesso percepito come una zona franca; la giurisprudenza, però, è chiara. Con la sentenza n. 7552/2025 la Corte di cassazione ha statuito che l’elevato numero di transazioni online configura attività d’impresa e che la presunzione legale relativa sulla disponibilità di maggior reddito, derivante dai conti bancari, si applica a tutti i contribuenti . Ciò significa che un venditore seriale su marketplace è considerato imprenditore anche se non possiede una struttura organizzata e che i versamenti sul conto possono essere qualificati come ricavi salvo prova contraria.

Per evitare errori fatali è necessario conoscere le leggi applicabili e le strategie di difesa, ricorrendo tempestivamente ai rimedi previsti dal diritto tributario, bancario e fallimentare. Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, analizza il quadro normativo e giurisprudenziale e fornisce una guida operativa su come reagire a debiti fiscali, contributivi e bancari, con particolare attenzione alle peculiarità delle società di e‑commerce. Verranno illustrati gli strumenti per impugnare gli atti illegittimi, sospendere le pretese, rateizzare o definire i debiti, ricorrere ai procedimenti di sovraindebitamento e negoziare con le banche.

Presentazione dello studio legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario, tributario e dell’insolvenza. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale che offrono consulenza alle imprese e ai privati che affrontano problemi fiscali e finanziari. L’avvocato è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ai sensi della Legge 3/2012; può assistere persone fisiche, professionisti e imprenditori non fallibili nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni del patrimonio.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con l’ente per facilitare le procedure di sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del Decreto‑legge 118/2021: supporta gli imprenditori nella composizione negoziata per il risanamento aziendale.

Lo studio offre servizi che vanno dall’analisi degli atti e della documentazione fiscale e bancaria, alla predisposizione di ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria o al Tribunale, alla richiesta di sospensioni e rateizzazioni, alla gestione di trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, con l’INPS e con gli istituti bancari. Attraverso l’approccio combinato di avvocati e commercialisti, il team è in grado di proporre piani di rientro sostenibili e di esplorare soluzioni giudiziali (es. opposizione all’esecuzione, ricorso contro il pignoramento) e stragiudiziali (accordi transattivi, procedure di sovraindebitamento).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La qualificazione dell’attività di e‑commerce come impresa

Nel diritto civile italiano l’imprenditore è definito dall’art. 2082 del codice civile come «chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». L’art. 2195 c.c. elenca le attività soggette all’iscrizione nel registro delle imprese (industriale, commerciale, intermediazione, ecc.). Nella prassi dell’e‑commerce emergono soggetti che effettuano un alto numero di vendite tramite piattaforme come Amazon, eBay o Shopify senza una struttura organizzativa. La Cassazione, con la sentenza n. 7552/2025, ha stabilito che l’abitualità dell’attività di vendita online, valutata in base al numero di transazioni, comporta la qualificazione come imprenditore, indipendentemente dall’assetto organizzativo . La nozione tributaria di imprenditore (art. 55 TUIR) richiede la mera professionalità abituale e non l’organizzazione: perciò un venditore seriale è soggetto alle imposte sui redditi d’impresa anche se non ha una partita IVA.

La stessa sentenza ricorda che la presunzione legale sulle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. 600/1973, non si applica solo ai titolari di reddito d’impresa o lavoro autonomo ma alla generalità dei contribuenti . Le entrate su un conto corrente non giustificate sono considerate ricavi, salvo prova contraria: il contribuente deve dimostrare che si tratta di somme esenti, già tassate o provenienti da rimborsi. Tale presunzione è stata confermata da numerose pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale. Nella sentenza n. 24900/2025 la Corte di cassazione ha inoltre ricordato che le sanzioni per violazioni tributarie si prescrivono in cinque anni, mentre le imposte e gli interessi si prescrivono in dieci anni . È quindi possibile far valere la prescrizione parziale dei carichi iscritti a ruolo.

1.2 Norme sul procedimento di accertamento fiscale

Le verifiche nei confronti delle società di e‑commerce avvengono principalmente mediante indagini finanziarie: l’Amministrazione chiede alle banche i movimenti dei conti e applica la presunzione di maggior reddito (art. 32 d.P.R. 600/1973; art. 51 d.P.R. 633/1972). Il contribuente ha il diritto di essere interpellato prima dell’emissione dell’accertamento (principio del contraddittorio, art. 12, comma 7, della legge 212/2000). Se l’accertamento viene emesso senza instaurare il contraddittorio, può essere annullato. Nel caso di vendite via internet, l’Agenzia può inoltre utilizzare i dati delle piattaforme (tabulati eBay, Amazon) per ricostruire il volume d’affari, ma deve allegarli all’atto per consentire la difesa. La sentenza n. 7552/2025 ha precisato che la mancata allegazione del tabulato eBay è irrilevante solo se il contribuente ha già piena conoscenza delle transazioni .

Il contribuente può presentare memorie difensive e chiedere la partecipazione all’adesione o al contraddittorio. Se ritiene l’accertamento infondato, può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (artt. 18 – 22 d.lgs. 546/1992). In caso di accertamento con adesione, la definizione consente di ridurre le sanzioni a un terzo. In ogni caso, l’e‑commerce deve conservare la documentazione (fatture, ordini, prove di spedizione) per dimostrare i costi e contrastare le presunzioni.

1.3 Novità in materia di detrazione IVA e presunzione di frode

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 31406/2025, ha dato una svolta alla disciplina della detrazione IVA per i soggetti che hanno occultato le operazioni. In un caso di accertamento induttivo “puro”, relativo a trasferimenti verso la Cina, l’Ufficio aveva negato il diritto alla detrazione dell’IVA per mancanza di fatture. La Corte ha affermato che anche l’evasore totale ha diritto a detrarre l’IVA se risultano soddisfatti i requisiti sostanziali (acquisti effettuati da soggetto passivo e destinati a operazioni imponibili) . La fattura è considerata requisito formale, la cui mancanza non giustifica la perdita del diritto se l’Amministrazione dispone degli elementi per ricostruire l’operazione . Questo principio rafforza la posizione degli e‑commerce che non hanno emesso fatture ma possono dimostrare l’inerenza delle spese.

1.4 Prescrizione e decadenza dei carichi

Uno dei temi più delicati riguarda la prescrizione dei crediti tributari e contributivi. La Cassazione (ord. 24900/2025) ha ribadito che quando le sanzioni non derivano da una sentenza definitiva, il termine di prescrizione è di cinque anni; se derivano da sentenza passata in giudicato, il termine è decennale . Le imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, imposta di bollo) hanno prescrizione decennale, mentre i tributi locali e le sanzioni amministrative seguono il termine quinquennale. Per i contributi INPS e INAIL, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995. È indispensabile verificare la data di notifica della cartella e se vi sono periodi di sospensione (es. sospensioni Covid‑19). La prescrizione può essere eccepita con ricorso.

1.5 Giurisprudenza della Corte costituzionale

Nel 2025 la Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 36/2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 58, comma 3, del d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 220/2023. La norma vietava in appello la produzione delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti. La Consulta ha ritenuto irragionevole questo divieto, perché viola il diritto di difesa e il principio del giusto processo, dichiarandolo incostituzionale . È stata dichiarata incostituzionale anche la disposizione transitoria che applicava immediatamente il divieto ai giudizi di appello già instaurati . Per le società di e‑commerce ciò significa che in appello è possibile produrre le deleghe e le procure non depositate in primo grado e che le questioni di notifica possono essere sollevate.

1.6 Legge 3/2012 sul sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 è la normativa di riferimento per le persone fisiche, i professionisti e gli imprenditori non fallibili che versano in stato di sovraindebitamento. L’art. 6, come modificato dal d.l. 179/2012, definisce l’obiettivo della procedura: permettere al debitore di concludere un accordo con i creditori e, per il consumatore, di proporre un piano . Viene definito “sovraindebitamento” la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che genera la difficoltà o l’impossibilità di adempiere . La procedura si applica a chi non può accedere alle ordinarie procedure concorsuali (es. imprenditori sotto soglia, professionisti, start‑up) e offre tre strumenti:

  1. Accordo di ristrutturazione (art. 7): il debitore propone ai creditori un piano con la falcidia dei debiti e la dilazione dei pagamenti. È necessario l’assenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
  2. Piano del consumatore (art. 8): rivolto alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività d’impresa; non richiede l’assenso dei creditori e viene omologato dal tribunale se il giudice ritiene fattibile il piano.
  3. Liquidazione del patrimonio (art. 14‑ter): il debitore mette a disposizione tutti i beni per soddisfare i creditori e, al termine, ottiene l’esdebitazione.

Il procedimento è gestito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e prevede la nomina di un gestore che assiste il debitore. La Legge 3/2012 è stata integrata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) e rimane applicabile per i soggetti non fallibili. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, può seguire la procedura e depositare le istanze presso il tribunale competente.

1.7 Decreto‑legge 118/2021: la composizione negoziata della crisi d’impresa

Il decreto‑legge 118/2021, convertito con modificazioni nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, procedura destinata agli imprenditori commerciali e agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori e con eventuali altri soggetti (fornitori, banche, fisco), al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi . La procedura è accessibile tramite una piattaforma telematica e prevede la possibilità di chiedere al tribunale misure protettive che impediscono azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (art. 6). Il decreto prevede anche agevolazioni fiscali e contributive (art. 14) e la riduzione di sanzioni e interessi.

L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere le società di e‑commerce nel presentare l’istanza, nel predisporre il piano di risanamento e nell’ottenere la sospensione delle azioni esecutive durante la trattativa.

1.8 Dilazione dei debiti contributivi (INPS/INAIL)

Con decreto interministeriale 24 ottobre 2025, pubblicato a dicembre 2025, il Ministero del Lavoro ha introdotto la possibilità per l’INPS e l’INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti contributivi e assicurativi non affidati agli agenti della riscossione fino a sessanta rate mensili . Il decreto prevede che gli istituti possano concedere una seconda dilazione anche se è in corso un piano di pagamento . Le modalità di accesso e i criteri saranno stabiliti dai consigli di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL. Tale disciplina consente alle società di e‑commerce con debiti previdenziali di concordare piani di rientro più lunghi, evitando l’iscrizione a ruolo e i relativi aggravi.

1.9 Definizione agevolata e stralcio dei debiti (Legge 197/2022)

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto importanti misure di tregua fiscale. Gli articoli 222‑230 prevedono lo stralcio automatico dei debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, limitatamente a sanzioni e interessi . Il capitale e le spese di notifica rimangono dovuti. Gli enti diversi dallo Stato possono decidere di non applicare lo stralcio .

Gli articoli 231‑252 introducono la Definizione agevolata (cosiddetta rottamazione‑quater), che consente al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e le spese, senza interessi, sanzioni e aggio . Per aderire era necessario presentare istanza entro il 30 aprile 2023; successivamente, la legge 15/2025 ha riaperto i termini, prevedendo la possibilità di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nel 2026 è in discussione la rottamazione‑quinquies, che estenderà ulteriormente la definizione agevolata. La norma si applica anche ai debiti di e‑commerce, permettendo di eliminare le sanzioni e ridurre l’esposizione fiscale.

1.10 Termini per impugnare le cartelle e gli altri atti di riscossione

Quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica una cartella di pagamento o un’intimazione, il contribuente deve rispettare rigidi termini per proporre ricorso. Le scadenze variano in base alla natura del debito. Secondo la prassi consolidata, il ricorso va presentato:

  • 60 giorni per le imposte erariali e l’IVA: il ricorso va alla Corte di giustizia tributaria previa mediazione per importi fino a 50.000 euro ;
  • 40 giorni per i contributi previdenziali dovuti all’INPS o all’INAIL: la competenza è del Tribunale in funzione di giudice del lavoro ;
  • 30 giorni per le multe stradali e altre sanzioni amministrative, dinanzi al Giudice di pace ;
  • 20 giorni per impugnare il pignoramento esattoriale (opposizione agli atti esecutivi).

Questi termini decorrono dal giorno successivo alla notifica; se l’ultimo giorno scade di domenica o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile . È fondamentale rispettare i termini: trascorso il termine, la pretesa diventa definitiva. Inoltre, la Corte costituzionale ha chiarito che in appello è ammessa la produzione tardiva degli atti di notifica .

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica di un atto

Quando una società di e‑commerce riceve un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un’intimazione di pagamento o un pignoramento, deve adottare immediatamente una serie di azioni per tutelare i propri diritti. Ecco un percorso in otto fasi:

2.1 Verificare il tipo di atto e i termini

  1. Leggere attentamente l’atto: verificare se si tratta di accertamento, avviso bonario, cartella di pagamento, intimazione di pagamento, avviso di presa in carico, pignoramento presso terzi o ipoteca. Ogni atto ha natura e termini diversi.
  2. Identificare la pretesa: controllare l’anno d’imposta, l’imposta o il contributo richiesto, le sanzioni e gli interessi.
  3. Calcolare i termini di impugnazione: in base al tipo di tributo (60, 40, 30 o 20 giorni) . Annotare la data di notifica e la scadenza.
  4. Verificare la prescrizione o decadenza: controllare se sono trascorsi cinque o dieci anni dalla data in cui l’imposta doveva essere riscossa . Se l’atto è tardivo, eccepire la prescrizione nel ricorso.

2.2 Analizzare la legittimità della notifica

Molte cartelle sono annullabili per vizi di notifica. Verificare: 1. Consegna a persona diversa: se l’atto è consegnato a un convivente senza indicazione del rapporto, la notifica è nulla. La Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo il divieto di produrre in appello le deleghe e le notifiche , quindi è possibile dimostrare la nullità anche in secondo grado. 2. Indirizzo errato: controllare che la notifica sia stata effettuata all’indirizzo corretto della sede legale o del domicilio fiscale. 3. Raccomandata informativa: in caso di temporanea assenza, la notifica si perfeziona entro dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa . 4. Omessa motivazione: l’atto deve contenere i motivi della pretesa; se manca la motivazione (es. mancanza di allegazione del tabulato eBay), l’atto è nullo .

2.3 Richiedere la documentazione e l’estratto di ruolo

Il contribuente ha diritto di accedere ai documenti che fondano la pretesa. Può: 1. Richiedere l’estratto di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per verificare le cartelle caricate. 2. Chiedere copia degli avvisi di accertamento e degli atti prodromici. Anche se l’estratto di ruolo non è impugnabile (d.l. 146/2021), può essere contestato se la cartella non è mai stata notificata. 3. Verificare la decadenza: per le somme a titolo di tributi locali l’ente deve notificare la cartella entro cinque anni. Per l’IVA e le imposte sui redditi, l’Agenzia ha cinque anni dall’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione.

2.4 Valutare il contraddittorio e la definizione in adesione

Se si riceve un avviso di accertamento, prima di presentare ricorso si può: 1. Attivare il contraddittorio con l’Ufficio tramite istanza (art. 12, comma 7, legge 212/2000). La partecipazione consente di fornire spiegazioni e documenti e può evitare l’emissione dell’accertamento. 2. Proporre l’accertamento con adesione: consente di definire la lite pagando l’imposta e un terzo della sanzione. L’adesione sospende i termini del ricorso. 3. Richiedere il reclamo/mediazione per debiti fino a 50.000 euro; se l’Agenzia respinge il reclamo, si procede al giudizio.

2.5 Predisporre il ricorso

Se l’atto è illegittimo o infondato, si deve predisporre un ricorso. La competenza varia: per imposte e tributi va alla Corte di giustizia tributaria; per contributi previdenziali al Tribunale; per sanzioni amministrative al Giudice di pace. Il ricorso deve contenere: 1. Indicazione del giudice competente e dei dati della società. 2. Motivi di contestazione: vizi di notifica, decadenza, prescrizione, mancanza di motivazione, errata qualificazione dell’attività (es. dimostrare che le vendite sono occasionali e non d’impresa), difetto di capacità contributiva. 3. Richiesta di sospensione dell’esecuzione: è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato se può derivare un danno grave e irreparabile (art. 47 d.lgs. 546/1992). La Corte valuta se sospendere le azioni cautelari e esecutive. 4. Produzione di documenti: contratti, fatture, estratti conto, prove di pagamenti. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025 è possibile produrre in appello le deleghe e le notifiche non depositate .

2.6 Richiedere la rateizzazione o la definizione agevolata

Se il debito è riconosciuto ma non è possibile pagarlo in un’unica soluzione, si possono attivare procedure di rateizzazione o rottamazione. Le opzioni attualmente disponibili sono: 1. Rateizzazione ordinaria presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: fino a 72 rate mensili (8 anni) per importi sotto i 120.000 euro; fino a 120 rate in casi di grave difficoltà finanziaria; è possibile chiedere una proroga se si è già in piano. 2. Definizione agevolata (rottamazione‑quater/quinquies): consente di pagare solo imposta e spese eliminando interessi e sanzioni . Per le società di e‑commerce può essere molto vantaggiosa, ma occorre prestare attenzione ai termini di adesione e alle condizioni (rinuncia ai ricorsi pendenti, pagamento puntuale delle rate). 3. Stralcio fino a 1.000 euro: annulla interessi e sanzioni per i carichi fino a 1.000 euro affidati fino al 2015 . 4. Dilazione contributiva INPS/INAIL: il decreto 24 ottobre 2025 consente fino a 60 rate per i contributi non ancora affidati, con la possibilità di una seconda dilazione .

L’Avv. Monardo e il suo staff verificano quale opzione sia più conveniente (rottamazione, rateizzazione, transazione giudiziale, piano del consumatore) e assistono nella presentazione delle istanze.

2.7 Considerare le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata

Se la società di e‑commerce è in stato di crisi irreversibile, con debiti superiori alle entrate e impossibilità di far fronte agli impegni, può valutare le procedure di cui alla Legge 3/2012 e al d.l. 118/2021: 1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’assenso della maggioranza dei creditori. Permette di falcidiare i debiti e di continuare l’attività. 2. Piano del consumatore: se il socio o l’amministratore persona fisica ha debiti personali per l’e‑commerce, può proporre un piano con pagamento parziale e ottenimento dell’esdebitazione. 3. Liquidazione del patrimonio: in caso di impossibilità di pagare, si cede l’intero patrimonio; dopo la vendita dei beni si ottiene l’esdebitazione. 4. Composizione negoziata (d.l. 118/2021): per le imprese sotto soglia o in crisi ma ancora risanabili. Prevede l’assistenza di un esperto e misure protettive che bloccano le azioni esecutive . L’esperto agevola la trattativa con i creditori e con il fisco.

2.8 Intervenire sui debiti bancari e finanziari

Oltre ai debiti verso il fisco e gli enti previdenziali, le società di e‑commerce spesso hanno debiti bancari: affidamenti, scoperti di conto, finanziamenti per scorte, leasing. Le banche possono revocare i fidi e avviare azioni esecutive. Le strategie di difesa includono: 1. Verifica dei contratti: controllare le clausole abusive (anatocismo, usura, commissioni di massimo scoperto). In caso di tassi usurari è possibile chiedere la restituzione degli interessi indebiti. 2. Opposizione al decreto ingiuntivo: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo, il debitore può opporsi entro 40 giorni sollevando eccezioni sul saldo e sulla legittimità delle clausole. 3. Piano di rientro: negoziare con la banca un piano di rientro con tassi agevolati. Spesso le banche preferiscono una ristrutturazione per evitare il rischio di insolvenza totale. 4. Accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis L.F. o ex art. 57 CCI: consente di ristrutturare i debiti con le banche con l’omologazione del tribunale. 5. Composizione negoziata: l’esperto negoziatore può includere i debiti bancari nella trattativa, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive.

In tutti i casi, è fondamentale agire prima che la banca iscriva ipoteca o proceda al pignoramento; dopo l’ipoteca i margini di trattativa si riducono.

3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere e contestare

3.1 Eccepire la nullità degli atti per vizi di notifica e motivazione

Molti accertamenti e cartelle vengono annullati perché emessi in violazione delle norme sulla notifica o sulla motivazione. Le principali eccezioni da sollevare sono:

  • Difetto di notifica: la consegna a soggetto non abilitato (convivente non indicato come convivente) rende l’atto inesistente. In tal caso il termine per impugnare decorre dal momento in cui si prende conoscenza dell’atto e la decadenza può essere eccepita.
  • Notifica a indirizzo errato: se l’atto è stato inviato alla sede precedente senza aggiornamento del registro imprese, l’atto è nullo. Occorre fornire la prova del trasferimento.
  • Omessa raccomandata informativa: se il postino non lascia avviso di giacenza, la notifica è nulla.
  • Mancata motivazione: l’atto deve indicare gli elementi sui quali si fonda la pretesa. Nel caso di vendite online, il tabulato delle transazioni deve essere allegato o reso disponibile ; la sua mancanza può essere motivo di nullità.
  • Violazione del contraddittorio: l’assenza del contraddittorio obbligatorio comporta l’illegittimità dell’accertamento.

L’eccezione di nullità va sollevata nel ricorso e deve essere provata con documenti (posta raccomandata, avviso di ricevimento, certificazioni anagrafiche). La sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025 consente di produrre in appello le deleghe e le prove di notifica, superando il precedente divieto .

3.2 Dimostrare la non abitualità dell’attività

Nel contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, l’imprenditore può contestare l’inquadramento come impresa. È possibile dimostrare che l’attività di vendita online è occasionale se:

  • il numero delle transazioni è modesto e concentrato in periodi limitati;
  • l’attività è svolta senza organizzazione stabile (senza magazzino, dipendenti o strutture);
  • i beni venduti sono personali o derivano da collezioni;
  • i ricavi non superano i limiti per l’esenzione IVA (65.000 euro per il regime forfetario).

Tuttavia, se le vendite sono numerose e prolungate, la Cassazione considera l’attività d’impresa . In tal caso è opportuno aprire la partita IVA e regolarizzare la posizione per evitare sanzioni.

3.3 Contestare la presunzione sui movimenti bancari

Per vincere la presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973 occorre fornire prova contraria. L’imprenditore deve mostrare:

  • Origine delle somme: dimostrare che i versamenti provengono da prestiti, restituzioni di crediti, trasferimenti tra conti personali, capitali già tassati.
  • Documentazione: conservare contratti, bonifici, quietanze. Senza documenti la presunzione è difficilmente superabile.
  • Inerenza dei costi: in tema di IVA, dimostrare che gli acquisti sono inerenti all’attività e che la detrazione spetta anche se non è stata emessa fattura .

La difesa deve essere preparata con l’ausilio di commercialisti esperti che ricostruiscano la contabilità e dimostrino la coerenza economica.

3.4 Chiedere la sospensione e la rateizzazione

Se l’importo è elevato e si teme il pignoramento, è possibile presentare domanda di sospensione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o al giudice. La sospensione può essere concessa quando:

  • è stata presentata domanda di discarico o di annullamento dell’atto;
  • sono pendenti procedimenti giudiziari;
  • il contribuente dimostra la propria difficoltà economica.

In parallelo si può chiedere la rateizzazione: la domanda va presentata sul sito di Agenzia Entrate‑Riscossione allegando i documenti contabili. La mancata presentazione di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

3.5 Sfruttare la definizione agevolata (rottamazione)

La definizione agevolata introdotta dalla Legge 197/2022 consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese. Per le società di e‑commerce è uno strumento prezioso perché consente di ridurre drasticamente la posizione debitoria. Bisogna però:

  • Presentare la domanda entro i termini fissati (entro il 30 aprile 2025 per la riapertura);
  • Rinunciare ai ricorsi pendenti sulla stessa cartella;
  • Effettuare i pagamenti secondo le scadenze; l’omesso pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici.

La definizione non è cumulabile con la rateizzazione ordinaria: bisogna quindi scegliere. Inoltre, il piano non include i carichi affidati dopo il 30 giugno 2022 e non riguarda l’IVA intracomunitaria né i dazi doganali.

3.6 Utilizzare le procedure di sovraindebitamento

Quando i debiti sono superiori alle capacità di rimborso, la Legge 3/2012 offre strumenti per ottenere la liberazione dai debiti. Le società di e‑commerce con volumi ridotti (imprenditori sotto soglia) possono accedere alle procedure e proporre un accordo di ristrutturazione con falcidia del capitale. I soci persone fisiche possono proporre un piano del consumatore per definire le posizioni personali garantendo al contempo la continuità dell’attività. Dopo il completamento del piano si ottiene l’esdebitazione, cioè l’estinzione dei debiti residui non pagati.

3.7 Avviare la composizione negoziata

Per le imprese che presentano uno squilibrio ma non sono ancora insolventi, la composizione negoziata è uno strumento innovativo. Il piano si svolge così:

  1. Accesso alla piattaforma telematica: l’imprenditore compila un test pratico che verifica la perseguibilità del risanamento e carica una check‑list con la documentazione (bilanci, esposizioni debitorie, contratti). È necessaria la firma digitale.
  2. Nomina dell’esperto: la Commissione istituita presso la camera di commercio nomina un esperto indipendente . L’esperto guida le trattative e valuta la fattibilità del piano.
  3. Richiesta di misure protettive: l’imprenditore può chiedere al tribunale misure che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive .
  4. Trattative con i creditori: si definisce un piano di risanamento che può prevedere la moratoria dei debiti, la conversione di crediti in capitale, la cessione di rami d’azienda, l’intervento di nuovi soci o finanziatori. Le banche e l’Erario partecipano alla trattativa.
  5. Conclusione: se le trattative hanno esito positivo, si sottoscrive un accordo. In mancanza, il decreto prevede il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 18 d.l. 118/2021).

La composizione negoziata consente di sospendere le azioni esecutive e di ridurre sanzioni e interessi . È uno strumento consigliato alle start‑up e alle PMI del settore e‑commerce che vogliono evitare il fallimento.

3.8 Ristrutturare i debiti bancari

Per i debiti bancari, oltre alla valutazione delle clausole abusive, si può ricorrere a:

  • Transazione a saldo e stralcio: offerta alla banca di un importo ridotto in unica soluzione. Conviene quando il patrimonio del debitore è insufficiente e la banca teme di non recuperare nulla.
  • Accordo di ristrutturazione ex art. 182‑bis L.F.: consente di ristrutturare i debiti con l’approvazione del 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale. L’accordo è opponibile ai creditori non aderenti.
  • Piano attestato di risanamento (art. 67 L.F.): accordo con i creditori senza omologazione, con attestazione di un professionista indipendente. Offre protezione dalle azioni revocatorie.
  • Concordato preventivo: strumento più invasivo, utilizzato quando l’impresa è insolvente ma mira alla continuità. Nel nuovo Codice della crisi è previsto il concordato semplificato a esito negativo della composizione negoziata.

Lo studio legale supporta il debitore nelle negoziazioni con le banche, con l’obiettivo di ridurre i debiti e preservare la continuità aziendale.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

La rottamazione consiste nella definizione agevolata delle cartelle esattoriali e degli avvisi bonari. Nel 2023, con la Legge 197/2022, è stata introdotta la rottamazione‑quater, che consente di estinguere i debiti pagando solo il tributo e le spese . Nel 2025 la legge 15/2025 ha riaperto i termini per chi era decaduto. Nel 2026 si prevede una nuova rottamazione (rottamazione‑quinquies) con scadenza 30 aprile 2026. I principali vantaggi sono:

  • Eliminazione delle sanzioni e degli interessi di mora;
  • Possibilità di pagare in 18 rate in 5 anni;
  • Facoltà di compensare i crediti d’imposta con i debiti.

La rottamazione non si applica a: recupero di aiuti di Stato, crediti da condanne della Corte dei conti, multe penali e sanzioni europee. Chi aderisce deve rinunciare ai ricorsi pendenti e non può usufruire di altre definizioni per gli stessi carichi.

4.2 Stralcio di mini‑debiti

Lo stralcio previsto dalla Legge 197/2022 annulla automaticamente interessi e sanzioni per i carichi fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 . Per gli enti diversi dallo Stato, lo stralcio riguarda solo gli interessi e non le sanzioni . È quindi utile controllare l’elenco delle cartelle affidate prima del 2015 per verificare la possibilità di stralcio.

4.3 Transazioni fiscali e contributive

Oltre alla definizione agevolata, è possibile proporre alle Entrate una transazione fiscale ex art. 182‑ter L.F. o art. 63 del Codice della crisi. Questo strumento consente di proporre il pagamento parziale dei tributi nell’ambito di una procedura concorsuale (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione). Per i debiti contributivi, l’art. 84 del Codice della crisi prevede la transazione contributiva, con la quale l’INPS può accettare la falcidia del capitale entro i limiti del T.U. per la previdenza.

4.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Come visto, la Legge 3/2012 permette a persone fisiche e imprenditori minori di accedere a tre procedure:

  1. Piano del consumatore: il debitore persona fisica può proporre un piano che prevede il pagamento di una percentuale del debito in un arco di tempo stabilito. Non è necessario l’assenso dei creditori. È particolarmente utile per imprenditori che hanno accumulato debiti personali (es. soci che hanno prestato garanzie) e per le start‑up.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e prevede la falcidia e la dilazione. Può essere utilizzato anche dalle società di persone e dalle SRL sotto soglia.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: quando non si hanno redditi sufficienti, si mette a disposizione il patrimonio, che viene liquidato. Dopo tre anni (per le persone fisiche) il residuo debito è cancellato.

Al termine di tali procedure il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui, beneficiando di un nuovo inizio. La procedura è affidata all’OCC, che verifica la veridicità del passivo e predispone una relazione da depositare in tribunale.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata ha finalità di prevenzione: consente di intervenire prima che la crisi diventi insolvenza. L’imprenditore di e‑commerce vi ricorre per rinegoziare i debiti con banche, fornitori e fisco, con l’ausilio di un esperto nominato dalla camera di commercio . La procedura prevede l’accesso a misure protettive (art. 6) che bloccano i pignoramenti e le azioni dei creditori; la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili; e agevolazioni fiscali. È indicata per le società che hanno ancora prospettive di risanamento.

4.6 Accordi di ristrutturazione bancari e strumenti del Codice della crisi

Per le società che hanno debiti prevalentemente bancari, gli strumenti del Codice della crisi includono:

  • Accordi di ristrutturazione dei debiti bancari ex art. 57 CCI (ex art. 182‑bis L.F.): richiedono l’adesione del 60 % dei crediti. Sono soggetti all’omologazione del tribunale e consentono l’imposizione dell’accordo ai creditori dissenzienti.
  • Piani attestati di risanamento (art. 56 CCI, ex art. 67 L.F.): devono essere attestati da un professionista indipendente e non richiedono l’omologazione. Offrono protezione dalle revocatorie.
  • Concordato preventivo: è la procedura concorsuale classica; può essere in continuità, in liquidazione o semplificato. Nel nuovo Codice della crisi vi è il concordato semplificato che si apre solo in caso di insuccesso della composizione negoziata.

Questi strumenti consentono di trattare contemporaneamente i debiti fiscali, contributivi e bancari e di ottenere l’omologazione giudiziale che rende l’accordo opponibile a tutti i creditori.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  1. Ignorare la corrispondenza: molti imprenditori non aprono le raccomandate dell’Agenzia perché ritengono che non riguardino l’attività. Questo comportamento causa la scadenza dei termini. È fondamentale ritirare sempre le raccomandate e i plichi dell’ufficiale giudiziario.
  2. Non verificare le notifiche: spesso le cartelle sono notificate a indirizzi errati o a soggetti non legittimati. Non contestare la notifica comporta la perdita di una difesa importante.
  3. Pagare subito senza controllare: pagare una cartella illegittima significa riconoscere il debito. È preferibile consultare un professionista prima di pagare.
  4. Confondere prescrizione e decadenza: la prescrizione estingue il diritto per mancato esercizio prolungato, mentre la decadenza riguarda il termine entro cui l’ufficio deve notificare l’atto. Non eccepirle tempestivamente comporta la perdita del diritto.
  5. Non raccogliere prove: senza documenti (fatture, contratti, estratti conto) è difficile difendersi contro le presunzioni dell’art. 32 d.P.R. 600/1973. Conservare i documenti digitali e le e‑mail è fondamentale.
  6. Affidarsi a consulenti improvvisati: le materie tributarie e bancarie sono complesse. Affidarsi a professionisti non qualificati può portare a errori procedurali o a soluzioni costose.
  7. Aspettare l’ultimo momento: agire solo quando si riceve un pignoramento riduce le possibilità di difesa. È meglio intervenire dopo il primo avviso.
  8. Non valutare la ristrutturazione: molte aziende potrebbero salvare l’attività con un accordo di ristrutturazione o con la composizione negoziata, ma non lo fanno per mancanza di informazione.

5.2 Consigli pratici

  • Monitorare la propria posizione fiscale: accedere periodicamente al cassetto fiscale e alla posizione debitoria presso l’Agenzia Entrate‑Riscossione per verificare eventuali carichi iscritti.
  • Regolarizzare la posizione IVA: se l’e‑commerce supera i limiti del regime forfetario o vende abitualmente, è necessario aprire la partita IVA e iscriversi all’INPS. Questo evita accertamenti retroattivi e sanzioni.
  • Tenere una contabilità ordinata: registrare tutte le vendite e gli acquisti, conservare ricevute e ordini. In caso di indagine bancaria, avere una contabilità chiara consente di giustificare i movimenti.
  • Utilizzare sistemi di pagamento trasparenti: evitare l’utilizzo di conti personali per l’attività; aprire un conto dedicato facilita la tracciabilità e riduce i sospetti.
  • Aggiornare la sede legale: comunicare tempestivamente alla Camera di commercio eventuali trasferimenti di sede; diversamente, la notifica può avvenire al vecchio indirizzo.
  • Valutare l’adesione alla rottamazione: se ci sono cartelle con sanzioni e interessi elevati, la definizione agevolata è conveniente.
  • Consultare un professionista prima di agire: un esperto può verificare la legittimità degli atti, proporre ricorso e individuare la strategia migliore (rateizzazione, definizione, sovraindebitamento, composizione negoziata).

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e riferimenti

NormaContenuto sinteticoRiferimento
Art. 2082 c.c.Definizione di imprenditore: attività economica organizzata esercitata professionalmente
Art. 2195 c.c.Elenco delle attività commerciali soggette a iscrizione nel registro delle imprese
Art. 55 TUIRNozione tributaria di imprenditore: esercizio abituale delle attività di cui all’art. 2195 c.c.Cass. 7552/2025
Art. 32 d.P.R. 600/1973Presunzione di maggior reddito sulle movimentazioni bancarie; si applica a tutti i contribuentiCass. 7552/2025
Art. 51 d.P.R. 633/1972Presunzioni nelle indagini IVA; obbligo di documentare i prelevamenti
Art. 7 L. 212/2000Statuto del contribuente – motivazione degli atti
Art. 12 L. 212/2000Diritto al contraddittorio preventivo nelle verifiche
Art. 58 d.lgs. 546/1992Nuove prove in appello; parzialmente incostituzionaleCorte cost. 36/2025
Art. 6 L. 3/2012Finalità e definizioni delle procedure di sovraindebitamento; definizione di sovraindebitamento
D.L. 118/2021, art. 2Composizione negoziata della crisi: nomina dell’esperto e assistenza nelle trattative
Legge 197/2022, art. 222-230Stralcio di debiti fino a 1.000 € affidati tra 2000 e 2015
Legge 197/2022, art. 231-252Definizione agevolata (rottamazione‑quater)
Decreto interministeriale 24 10 2025Dilazione INPS/INAIL fino a 60 rate e seconda dilazione
Cass. ord. 31406/2025Diritto alla detrazione IVA anche per evasori totali se requisiti sostanziali sono soddisfatti
Cass. ord. 24900/2025Prescrizione decennale per imposte e quinquennale per sanzioni

6.2 Termini di impugnazione e autorità competenti

Atto da impugnareTermini (giorni)Autorità giudiziaria competenteFonte
Avvisi di accertamento, cartelle su imposte (IRPEF, IVA, IRES, imposta di bollo)60Corte di giustizia tributaria – mediazione obbligatoria per importi ≤ 50 000 €
Avvisi e cartelle su contributi previdenziali (INPS/INAIL)40Tribunale ordinario – sezione lavoro
Multe e sanzioni amministrative30Giudice di pace
Opposizione a pignoramento esattoriale20Giudice dell’esecuzione

6.3 Strumenti di definizione e ristrutturazione

StrumentoSoggetti destinatariEffetti principaliRiferimenti
Rateizzazione ordinariaTutti i debitori fiscaliPagamento da 72 a 120 rate, con possibilità di prorogaAgenzia Entrate-Riscossione
Rottamazione-quater/quinquiesDebitori con carichi affidati a E‑R fino al 30/6/2022Estinzione con pagamento solo del capitale e spese; sanzioni e interessi azzeratiLegge 197/2022
Stralcio mini-debitiDebiti ≤ 1 000 € affidati tra 2000 e 2015Annullamento interessi e, per alcuni enti, sanzioniLegge 197/2022
Dilazione contributivaDebitori contributivi INPS/INAILFino a 60 rate mensili, con possibilità di seconda dilazioneDecreto 24/10/2025
Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)Imprenditori minori, professionistiPiano di pagamento con accordo della maggioranza dei creditori; esdebitazioneL. 3/2012
Piano del consumatorePersone fisiche consumatoriPiano senza voto dei creditori; esdebitazione finaleL. 3/2012
Liquidazione del patrimonioDebitori senza reddito sufficienteLiquidazione dei beni e cancellazione dei debiti residuiL. 3/2012
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprenditori commerciali e agricoli in crisiNomina di esperto, misure protettive, trattative con creditori
Accordo di ristrutturazione bancarioImprese con prevalenti debiti bancariRistrutturazione dei debiti con adesione del 60 % dei creditori e omologaArt. 57 CCI
Piano attestato di risanamentoImprese in difficoltàPiano asseverato da professionista; protezione da revocatorieArt. 56 CCI

7. FAQ – Domande frequenti

1. Quando una società di e‑commerce è considerata impresa ai fini fiscali?

La Cassazione ha stabilito che l’abitualità dell’attività di vendita online, misurata dal numero e dalla continuità delle transazioni, configura impresa, anche se manca una struttura organizzata . Se effettui poche vendite occasionali, potresti essere considerato privato; in caso di vendite seriali conviene aprire la partita IVA.

2. Come posso dimostrare che le entrate sul mio conto non sono ricavi?

Per superare la presunzione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, devi fornire prova documentale dell’origine dei fondi (contratti di prestito, restituzioni, donazioni, trasferimenti tra conti). Senza documenti la presunzione diventa quasi insuperabile.

3. Ho ricevuto una cartella per contributi INPS: a chi devo rivolgermi?

Le controversie previdenziali vanno trattate dal Tribunale ordinario, sezione lavoro, entro 40 giorni dalla notifica . Puoi chiedere la sospensione e la rateizzazione all’INPS, oppure contestare la cartella per prescrizione o notifica errata.

4. Posso pagare a rate i debiti fiscali?

Sì. L’Agenzia Entrate‑Riscossione concede rateizzazioni fino a 72 rate (o 120 in situazioni di grave difficoltà). Devi presentare domanda online con i documenti di reddito; la decadenza scatta con l’omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

5. Cos’è la definizione agevolata o rottamazione?

È una procedura che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese, eliminando sanzioni e interessi . È necessario presentare un’istanza entro i termini previsti dalla legge. Le prossime scadenze sono fissate per aprile 2026.

6. Quali debiti rientrano nello stralcio fino a 1.000 euro?

Lo stralcio automatico riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro . Per gli enti locali lo stralcio riguarda solo gli interessi.

7. Posso aderire contemporaneamente alla rottamazione e alla rateizzazione?

No. Sono procedure alternative: se aderisci alla definizione agevolata devi rinunciare alle rateizzazioni in corso per gli stessi carichi e pagare secondo il piano rottamazione. Puoi però rateizzare gli importi non inclusi nella rottamazione.

8. Come funziona la composizione negoziata della crisi?

È una procedura che prevede la nomina di un esperto indipendente incaricato di facilitare le trattative tra l’impresa e i creditori . L’imprenditore richiede l’accesso tramite la piattaforma delle camere di commercio, presenta un piano di risanamento e può chiedere misure protettive per bloccare i pignoramenti .

9. Sono un socio di SRL che ha contratto debiti personali per finanziare l’e‑commerce. Posso accedere al piano del consumatore?

Sì, se i debiti sono personali e non riferiti all’attività di impresa puoi presentare un piano del consumatore ex L. 3/2012. Il piano prevede il pagamento parziale dei debiti e, una volta eseguito, l’esdebitazione.

10. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento della rata entro cinque giorni dal termine comporta la perdita dei benefici e il ripristino del debito originario con sanzioni e interessi. Inoltre, non è possibile riaprire la rottamazione salvo nuove leggi.

11. Qual è la prescrizione per le sanzioni tributarie?

La Cassazione ha stabilito che la prescrizione delle sanzioni amministrative non derivanti da sentenza definitiva è quinquennale . Per le imposte il termine è decennale. Bisogna eccepire la prescrizione nel ricorso.

12. La mancata fatturazione annulla il diritto alla detrazione IVA?

No. L’ordinanza 31406/2025 ha affermato che l’evasore totale ha diritto alla detrazione IVA se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, indipendentemente dalla mancanza di fattura . Tuttavia, la violazione degli obblighi contabili comporta sanzioni.

13. Posso proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche senza l’intervento del tribunale?

È possibile con il piano attestato di risanamento, che non richiede omologa ma deve essere attestato da un professionista indipendente. Tuttavia, per far valere l’accordo nei confronti dei creditori dissenzienti è necessario l’accordo di ristrutturazione o la composizione negoziata.

14. Cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 36/2025?

La sentenza ha dichiarato incostituzionale il divieto di produrre in appello le deleghe e le procure . Ora è possibile produrre in appello gli atti che dimostrano la legittimazione a rappresentare il contribuente e la notifica degli atti presupposti.

15. Se la mia società è in crisi, conviene la liquidazione o la composizione negoziata?

Dipende dal grado di insolvenza. La composizione negoziata è indicata per imprese ancora risanabili e consente di sospendere i pignoramenti e negoziare con i creditori. La liquidazione del patrimonio (ex L. 3/2012) è l’ultima ratio, quando non si può continuare l’attività e si punta all’esdebitazione.

16. I debiti con le piattaforme di pagamento (es. PayPal) rientrano nelle procedure?

Sì, i debiti verso soggetti privati (banche, piattaforme di pagamento) possono essere inclusi nelle procedure di ristrutturazione e nella composizione negoziata. È possibile negoziare il saldo o inserirli in un piano del consumatore.

17. Le sanzioni tributarie si prescrivono anche se sono oggetto di contenzioso?

La pendenza del ricorso interrompe la prescrizione; tuttavia, dopo la pronuncia definitiva il termine riprende. Le sanzioni irrogate con sentenza definitiva si prescrivono in dieci anni .

18. Posso bloccare il pignoramento del conto corrente?

È possibile proporre opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni , evidenziando vizi di notifica o prescrizione. Inoltre, con la composizione negoziata si possono chiedere misure protettive che sospendono il pignoramento.

19. Quali sono i costi della composizione negoziata?

La procedura prevede il pagamento di diritti di segreteria (252 €) e imposta di bollo (16 €). Il compenso dell’esperto è determinato in percentuale sull’attivo dell’impresa e stabilito dall’art. 16 del d.l. 118/2021 . In caso di accordo il compenso può aumentare.

20. Cosa succede se la banca applica interessi usurari?

È possibile contestare l’usura e chiedere la restituzione degli interessi indebiti. Se l’usura è accertata, il contratto può essere dichiarato nullo per la parte relativa agli interessi e il debitore deve restituire solo il capitale.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse procedure, presentiamo tre simulazioni che riguardano un’e‑commerce con debiti fiscali, contributivi e bancari. I dati sono puramente indicativi.

Simulazione 1: Definizione agevolata

Situazione: La società ABC S.r.l. ha ricevuto cartelle per tributi erariali (IVA e IRPEF) per un totale di 80.000 €, di cui 50.000 € di imposte, 20.000 € di sanzioni e 10.000 € di interessi di mora. Le cartelle sono relative agli anni 2018‑2021 e sono rientrate nella rottamazione‑quater.

Opzione 1: Rateizzazione ordinaria

Se la società aderisce alla rateizzazione ordinaria in 72 rate, paga l’intero importo di 80.000 € più interessi di dilazione (4 % annuale). L’importo mensile sarebbe circa 1.200 €, per un totale di oltre 86.000 € (compresi interessi). La società rimarrebbe gravata dalle sanzioni e dagli interessi.

Opzione 2: Definizione agevolata

Con la rottamazione, la società paga solo il capitale di 50.000 € e le spese di notifica (ipotizziamo 1.000 €), in 18 rate. L’importo totale da versare è 51.000 €, suddiviso in:

RataDataImporto
1 (20 %)31 luglio 202610.200 €
2‑4 (5 %)30 novembre 2026, 28 febbraio 2027, 31 maggio 20272.550 € ciascuna
5‑18 (5 %)Ogni tre mesi dal 31 luglio 2027 al 31 luglio 20302.550 € ciascuna

La società risparmia 29.000 € e migliora il cash flow. In caso di ritardo nel pagamento di una rata, perde i benefici e torna dovuta la somma originaria.

Simulazione 2: Dilazione contributiva INPS/INAIL

Situazione: La start‑up XYZ opera in dropshipping e ha maturato debiti contributivi per 120.000 € (contributi lavoratori, interessi e sanzioni). Il debito non è ancora stato affidato alla riscossione. La società vuole evitare l’iscrizione a ruolo.

Opzione: Dilazione fino a 60 rate (decreto 24/10/2025)

L’azienda presenta domanda all’INPS allegando la situazione economico‑finanziaria. Il piano prevede 60 rate da 2.000 € mensili (totale 120.000 € senza interessi di mora). Se la società avesse scelto la rateizzazione ordinaria in 24 rate, avrebbe pagato 5.000 € al mese. La possibilità di una seconda dilazione consente di adattare il piano alle fluttuazioni di fatturato.

In parallelo, la società contesterebbe eventuali sanzioni per errori contributivi e cercherebbe di utilizzare crediti d’imposta per compensare una parte del debito.

Simulazione 3: Procedura di sovraindebitamento

Situazione: La ditta individuale Maria Rossi vende artigianato su Etsy e Amazon. Ha debiti fiscali per 40.000 € (IVA e imposte), debiti contributivi per 20.000 € e debiti bancari per 30.000 €, oltre a finanziamenti personali per 10.000 € e affitto arretrato per 8.000 €. Il fatturato è in calo e non può far fronte ai pagamenti.

Opzione: Accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012)

Maria si rivolge all’Avv. Monardo, che in qualità di gestore della crisi prepara una proposta di accordo. Il piano prevede:

  • Pagamento del 30 % dei debiti fiscali (12.000 €) in 5 anni;
  • Pagamento del 20 % dei debiti contributivi (4.000 €);
  • Pagamento del 50 % dei debiti bancari (15.000 €) con cessione della merce invenduta;
  • Esdebitazione del saldo residuo al termine del piano.

Il piano è accettato dalla maggioranza dei creditori (oltre il 60 % dei crediti) e omologato dal tribunale. Maria continua la sua attività in modo regolare e, al termine dei cinque anni, ottiene la cancellazione dei debiti residui. Senza il piano, l’INPS avrebbe potuto procedere con il pignoramento e la banca avrebbe avviato l’esecuzione.

9. Conclusioni

Le società di e‑commerce si trovano in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione. La giurisprudenza recente ha chiarito che l’attività di vendita online abituale configura impresa anche senza organizzazione e che le presunzioni sui movimenti bancari sono molto stringenti . È quindi essenziale rispettare gli obblighi fiscali e contributivi, tenere una contabilità trasparente e adottare un approccio proattivo nella gestione dei debiti.

L’ordinanza 31406/2025 ha aperto la strada al riconoscimento del diritto alla detrazione IVA anche per chi ha occultato le operazioni , mentre la sentenza costituzionale 36/2025 ha rafforzato il diritto di difesa in appello . La Legge 3/2012 e il d.l. 118/2021 offrono strumenti efficaci per ridurre i debiti e rilanciare l’attività, come l’accordo di ristrutturazione, il piano del consumatore e la composizione negoziata. Le misure di tregua fiscale e la dilazione contributiva consentono di alleggerire il carico nel breve termine.

L’esperienza dimostra che agire tempestivamente è la chiave per evitare azioni esecutive, ipoteche e pignoramenti. Le aziende che si attivano subito dopo la notifica possono impugnare gli atti illegittimi, sospendere le pretese e negoziare soluzioni sostenibili. Affidarsi a professionisti specializzati, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, consente di scegliere lo strumento più adatto e di preparare difese solide e documentate. Lo studio offre consulenza a 360 gradi: analisi degli atti, ricorsi, rateizzazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, trattative con le banche e con il fisco.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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