Agenzia pubblicitaria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le agenzie pubblicitarie sono fra le imprese più esposte alle oscillazioni economiche: commesse incostanti, pagamenti dilazionati e investimento continuo in creatività e tecnologia possono provocare, anche in presenza di un fatturato elevato, tensioni di liquidità e accumulo di debiti. Quando il passivo si accumula nei confronti dell’Erario, dell’INPS e degli istituti di credito, il rischio è quello di vedere bloccata l’attività: cartelle esattoriali, avvisi di addebito e decreti ingiuntivi possono sfociare in pignoramenti dei conti, ipoteche sui beni e limitazioni operative. Comprendere i propri diritti, i termini di impugnazione e le soluzioni legali disponibili diventa quindi vitale per evitare che un problema finanziario temporaneo si trasformi in crisi irreversibile.

Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, propone una guida dettagliata pensata per imprenditori e professionisti del settore pubblicitario che devono difendersi da pretese di Agenzia delle Entrate‑Riscossione, INPS e banche. Il taglio è giuridico‑divulgativo ma basato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali: richiami a decreti legislativi, leggi, circolari ministeriali e sentenze della Corte di Cassazione e dei tribunali tributari consentono di orientarsi tra gli strumenti di difesa e le procedure di definizione agevolata.

Perché è importante agire subito

Il tempo è l’elemento più prezioso. La normativa fiscale prevede termini molto brevi: per impugnare una cartella esattoriale o un avviso di addebito occorrono, rispettivamente, sessanta e quaranta giorni dalla notifica . Scaduti i termini, l’atto diventa definitivo e l’agente della riscossione può procedere a pignoramenti senza ulteriori avvisi. I debiti bancari, invece, possono sfociare in decreti ingiuntivi in tempi rapidi; la contestazione di interessi usurari o di clausole di anatocismo deve avvenire già nella fase stragiudiziale. Una gestione proattiva consente di sospendere le procedure esecutive, dilazionare i pagamenti, usufruire di definizioni agevolate (come la rottamazione‑quinquies prevista dalla Legge di bilancio 2026 ) e, nei casi più gravi, accedere a piani del consumatore o concordati minori per azzerare o ristrutturare i debiti.

Chi può aiutarti

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario, tributario e previdenziale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a un team composto da tributaristi, avvocati del lavoro e consulenti bancari, lo studio analizza la validità degli atti, propone ricorsi, ottiene sospensioni giudiziali, conduce trattative con creditori pubblici e privati e predispone piani di rientro o soluzioni giudiziali/stragiudiziali idonee a salvare l’attività imprenditoriale.

La consulenza personalizzata permette di:

  • esaminare la documentazione (estratti di ruolo, cartelle, avvisi di addebito, contratti bancari);
  • verificare vizi formali e sostanziali dell’atto e proporre opposizioni tempestive;
  • richiedere la sospensione dell’esecuzione e la rateizzazione del debito;
  • valutare soluzioni di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio, definizioni INPS) e strategie di gestione del debito bancario;
  • predisporre procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti, liquidazione controllata) o ricorso alla composizione negoziata della crisi .

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Riscossione erariale: cartelle e notifiche a mezzo PEC

La riscossione delle imposte e dei tributi locali è disciplinata, tra le altre fonti, dal D.Lgs. 546/1992 (processo tributario), dal D.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte) e dal D.L. 193/2016 (riforma di Equitalia). L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il ricorso contro gli atti impugnabili debba essere proposto “a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato” . La notifica della cartella vale anche come notificazione del ruolo, e il ricorso contro il rifiuto tacito di rimborso può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione .

Con il D.L. 193/2016 (art. 7‑quater, comma 6) il legislatore ha regolato la notifica degli atti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni. La norma dispone che se la casella PEC del destinatario è satura, l’agente della riscossione effettua un secondo invio decorsi almeno sette giorni; se anche questo non va a buon fine, la notifica avviene mediante deposito telematico sul sito InfoCamere e pubblicazione per quindici giorni, ma l’ufficio deve in ogni caso inviare un avviso di cortesia tramite raccomandata . La notifica è considerata perfezionata per il mittente al momento dell’accettazione e per il destinatario al momento della consegna o del deposito sul portale trascorsi i quindici giorni . La Corte di giustizia tributaria della Lombardia ha ritenuto nulla una cartella inviata via PEC a un indirizzo errato, seguita solo dal deposito su InfoCamere, senza l’invio della raccomandata: l’omissione dell’avviso cartaceo viola l’art. 7‑quater ed è causa di nullità .

1.2 Avviso di addebito INPS e prescrizione dei contributi

A differenza delle imposte, i contributi previdenziali dovuti all’INPS non sono più riscossi con cartella di pagamento ma tramite avviso di addebito. L’art. 30 del D.L. 78/2010 stabilisce che dal 1° gennaio 2011 l’INPS notifica un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo per recuperare “le somme a qualunque titolo dovute”, anche a seguito di accertamenti degli uffici. Tale avviso deve contenere, a pena di nullità, il codice fiscale del debitore, il periodo di riferimento, la causale del credito, la suddivisione fra quota capitale, sanzioni e interessi, l’indicazione dell’agente della riscossione competente e l’intimazione a pagare entro sessanta giorni. Deve essere sottoscritto (anche digitalmente) dal responsabile dell’ufficio emittente e viene notificato prioritariamente via PEC o, in mancanza, tramite messo comunale o raccomandata.

L’avviso di addebito consente all’INPS di avviare direttamente l’espropriazione: decorsi sessanta giorni senza pagamento, l’estratto dell’avviso trasmesso all’agente della riscossione vale come titolo per il pignoramento. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’avviso costituisce l’unico titolo esecutivo; la successiva cartella non è richiesta, e la mancata compilazione di alcuni campi non comporta inesistenza ma mera nullità, sanabile quando il contribuente riesce a difendersi .

Le controversie relative agli avvisi di addebito seguono il rito del lavoro e la competenza è del tribunale ordinario (sezione lavoro). Tuttavia, quando la cartella contiene sia tributi che contributi, la giurisdizione si scinde: le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che i debiti tributari rimangono di competenza del giudice tributario e quelli contributivi del giudice del lavoro, senza vis attractiva .

La giurisprudenza recente ha affrontato vari profili degli avvisi di addebito. La Corte di cassazione, sez. lavoro, con ordinanza 13171/2025, ha ricordato che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del versamento contributivo e può essere sospesa solo in presenza di un occultamento doloso: l’omessa indicazione del reddito nella dichiarazione IVA integra un comportamento doloso che sospende la prescrizione . Un’altra ordinanza (n. 415/2026) ha affermato che il giudicato formatosi in un giudizio contributivo tra INPS e datore di lavoro vincola anche il lavoratore intervenuto: egli non può impugnare successivamente la pensione per ricalcolare retribuzioni già escluse .

1.3 Banche e anatocismo: interessi illegittimi e clausole abusive

Oltre ai debiti fiscali e previdenziali, molte agenzie pubblicitarie si indebitano con le banche per finanziare campagne o anticipare crediti. È essenziale verificare la legittimità delle condizioni contrattuali. La Corte di Cassazione con sentenza n. 27460/2025 ha stabilito che nei contratti bancari antecedenti al 9 febbraio 2000 (data della delibera CICR che ha legittimato l’anatocismo) la capitalizzazione degli interessi è nulla in mancanza di espressa pattuizione; di conseguenza, la banca non può pretendere interessi anatocistici se non prova che il cliente ha accettato esplicitamente la clausola . Anche per i contratti successivi occorre una pattuizione chiara e specifica, e l’istituto deve rispettare i tassi soglia anti‑usura previsti dalla Legge 108/1996.

Il mancato rispetto di queste regole consente al debitore di agire giudizialmente per la restituzione di interessi indebiti e di opporsi a decreti ingiuntivi. Inoltre, alcune sentenze hanno evidenziato l’illegittimità di clausole che prevedono commissioni di massimo scoperto, interessi moratori oltre i limiti usurari o spese non pattuite. La verifica dei contratti di mutuo, conto corrente e leasing consente spesso di ottenere riduzioni significative del debito e rinegoziazioni delle condizioni.

1.4 Legge sul sovraindebitamento e Codice della crisi

Per chi si trova in una situazione di indebitamento insostenibile, la Legge 3/2012 (come modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) offre procedure di composizione della crisi. L’art. 7 della Legge 3/2012 stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore. Il piano deve assicurare il regolare pagamento dei creditori privilegiati, indicare le eventuali garanzie e può prevedere la liquidazione dei beni; i creditori muniti di privilegio o ipoteca possono essere soddisfatti in misura non integrale quando la proposta assicura un importo non inferiore al valore di realizzo dei beni . Il debitore non può accedere alla procedura se nei cinque anni precedenti ha già beneficiato di un accordo o se ha commesso atti in frode ai creditori .

L’art. 12‑bis disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore: il giudice fissa l’udienza entro sessanta giorni, può sospendere le esecuzioni in corso e, verificata la fattibilità del piano e l’assenza di atti in frode, lo omologa . In caso di rigetto, dichiara l’inefficacia della sospensione. L’omologazione deve avvenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta e il decreto di omologa è equiparato a un atto di pignoramento .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha integrato e sistematizzato la disciplina del sovraindebitamento. L’art. 65 specifica che i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e start‑up innovative) possono proporre soluzioni di composizione della crisi seguendo le norme del titolo dedicato; le funzioni del commissario giudiziale o del curatore sono svolte dall’OCC, e l’attestatore è facoltativo . Il recente D.Lgs. 136/2024 ha confermato la possibilità per gli OCC di accedere ai dati fiscali e bancari del debitore, rafforzando la trasparenza e riducendo i costi .

1.5 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies delle cartelle: possono essere definiti i debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omessi pagamenti di imposte dichiarate e contributi INPS emessi in seguito ai controlli automatici (art. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973; art. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972). La definizione consente di versare solo capitale e spese di notifica, escludendo sanzioni, interessi e agio . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, specificando il numero of rate, e la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2026; in alternativa al pagamento in unica soluzione, sono previste fino a 54 rate bimestrali dal 1° agosto 2026 al 1° febbraio 2035 con interessi al 4% . Anche le rottamazioni precedenti e i saldi e stralci decaduti possono essere inclusi . La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e, al versamento della prima rata, la Corte dichiara estinto il giudizio .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Ogni tipo di debito segue un procedimento distinto. Per gestire efficacemente le pretese di fisco, INPS e banche è indispensabile conoscere termini, scadenze e diritti.

2.1 Cartella di pagamento e avvisi fiscali

  1. Notifica dell’atto: L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) notifica la cartella tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Per le imprese, la PEC è obbligatoria; se la casella è piena o non valida, l’atto viene depositato sul portale InfoCamere con avviso cartaceo .
  2. Decorrenza dei termini: Dal giorno della notifica decorre il termine di sessanta giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado . Nel frattempo è possibile:
  3. presentare istanza di sospensione alla Corte (ex art. 47 D.Lgs. 546/1992);
  4. chiedere la rateizzazione del debito all’AER (fino a 72 rate ordinarie o 120 rate straordinarie);
  5. presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) entro il 30 aprile 2026 .
  6. Ricorso giurisdizionale: Il ricorso deve indicare i vizi dell’atto (difetto di notifica, prescrizione, decadenza, mancata sottoscrizione, mancanza di motivazione). Per esempio, la notifica via PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi non determina nullità se il contribuente ha potuto difendersi; occorre dimostrare un concreto pregiudizio . Al contrario, la mancanza di un avviso cartaceo dopo il deposito su InfoCamere comporta nullità .
  7. Esame preliminare: La Corte può dichiarare l’inammissibilità del ricorso (ad esempio per tardività) o sospendere l’esecutività dell’atto. In caso di accoglimento, la cartella viene annullata in tutto o in parte; in caso di rigetto, il debitore può appellare entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

2.2 Avviso di addebito INPS

  1. Notifica: L’INPS invia l’avviso di addebito via PEC o tramite messo; se la notifica via PEC non riesce, si procede mediante raccomandata. L’avviso contiene tutti i dati del debito, l’intimazione a pagare entro sessanta giorni e la firma digitale del responsabile.
  2. Termini di opposizione: Il contribuente deve proporre ricorso al tribunale ordinario (sezione lavoro) entro quaranta giorni dalla notifica, citando in giudizio l’INPS e l’Agente della Riscossione (AER). Il ricorso può chiedere la sospensione dell’esecuzione e contestare sia la fondatezza del credito sia la regolarità dell’atto (es. mancanza di elementi essenziali, prescrizione quinquennale, notifica irregolare). Se l’avviso non contiene i dati obbligatori o non è firmato, è nullo.
  3. Giurisdizione e rito: La controversia segue il rito del lavoro (artt. 414 ss. c.p.c.). In presenza di più debiti, la giurisprudenza ha stabilito che la cartella mista deve essere impugnata separatamente davanti al giudice tributario per la parte fiscale e al giudice del lavoro per la parte contributiva .
  4. Prescrizione e decadenza: I contributi INPS si prescrivono in cinque anni dal giorno di scadenza; la Cassazione ha chiarito che la prescrizione può essere sospesa solo per occultamento doloso . L’emissione dell’avviso interrompe la prescrizione; eventuali rateizzazioni non la sospendono. In caso di avviso relativo a contributi determinati dall’Agenzia delle Entrate, l’INPS può notificare solo dopo l’iscrizione a ruolo (art. 24 D.Lgs. 46/1999).
  5. Sospensione della riscossione: Il contribuente può chiedere al giudice del lavoro la sospensione dell’esecuzione; in pendenza del giudizio, l’INPS può comunque accogliere una richiesta di rateizzazione o di definizione agevolata. Le Leggi di bilancio degli ultimi anni hanno previsto condoni contributivi e rottamazioni: ad esempio, l’art. 23 della Legge di bilancio 2026 estende la definizione agevolata anche agli avvisi di addebito per contributi iscritti a ruolo entro il 31 dicembre 2023 .

2.3 Debiti bancari e procedure esecutive

  1. Diffida della banca: In caso di scoperto di conto corrente, mutuo insoluto o prestito in mora, la banca invia solleciti e intimazioni. È fondamentale esaminare i contratti: spesso contengono clausole che violano il TUB (D.Lgs. 385/1993) o il codice civile (art. 1283 sull’anatocismo). La sentenza Cass. 27460/2025 ha ribadito che l’anatocismo è nullo se non concordato per iscritto ; ciò permette di rideterminare il saldo.
  2. Decreto ingiuntivo: Se il debitore non paga, la banca può chiedere al tribunale un decreto ingiuntivo. Il debitore ha quaranta giorni per proporre opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando il credito e allegando la documentazione (estratti conto, contratti, perizie). La verifica dei tassi usurari e delle commissioni può portare a riduzioni rilevanti.
  3. Pignoramento: In assenza di opposizione o dopo il rigetto, la banca può procedere a pignorare beni mobili, immobili o crediti presso terzi (es. fatture verso clienti). Per evitare blocchi dell’attività, è spesso opportuno avviare negoziazioni con l’istituto, presentando un piano di rientro o proponendo la ristrutturazione del debito tramite la procedura di sovraindebitamento. La presenza di ipoteche o garanzie reali richiede un’attenta valutazione.

2.4 Composizione negoziata e ristrutturazione dei debiti

Se l’attività pubblicitaria è in crisi ma potenzialmente risanabile, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento volontario e confidenziale. Un esperto indipendente nominato dalla commissione della Camera di commercio assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori e fornitori . Il processo non comporta la perdita della gestione dell’impresa e consente di richiedere misure protettive al tribunale, come la sospensione delle azioni esecutive. L’esperto prepara un piano di risanamento che può sfociare in accordi con banche, fornitori e fisco o in un concordato semplificato.

Per le imprese che non possono essere soggette a fallimento (ditte individuali, professionisti, start‑up), restano applicabili le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata). L’OCC assiste il debitore nella redazione del piano e nella raccolta dei consensi; il giudice omologa il piano se rispetta i requisiti legali .

3. Difese e strategie legali

3.1 Contro il fisco: vizi dell’atto e sospensioni

Quando si riceve una cartella di pagamento o un avviso di accertamento, è fondamentale verificare:

  • Regolarità della notifica: se l’atto non è stato consegnato all’indirizzo PEC corretto o non è seguito dall’avviso cartaceo previsto dall’art. 7‑quater D.L. 193/2016 , la notifica è nulla. Anche l’utilizzo di una PEC non iscritta nei pubblici elenchi non determina automaticamente nullità; tuttavia il contribuente deve dimostrare il pregiudizio subito .
  • Decadenza e prescrizione: i tributi erariali e locali seguono termini diversi di decadenza (generalmente cinque anni per imposte dirette, tre anni per tributi locali). La notificazione tardiva rende l’atto nullo. La cartella deve indicare il dettaglio del calcolo, pena la nullità.
  • Motivazione insufficiente: l’atto deve indicare le norme violate, i periodi d’imposta, l’ammontare delle sanzioni. La mancanza di motivazione o la sottoscrizione illeggibile può comportare l’annullamento.
  • Applicazione di sanzioni e interessi illegittimi: le rottamazioni consentono di estinguere sanzioni e interessi; se l’Agenzia include importi non dovuti, il contribuente può impugnare e chiedere la rideterminazione.

In sede processuale, è possibile presentare istanza di sospensione in presenza di gravi e irreparabili danni. La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’esecuzione in attesa della decisione. La sospensione può essere richiesta anche in fase di appello e di cassazione. Nel frattempo, la rateizzazione, la definizione agevolata o l’utilizzo dei crediti in compensazione (nei limiti del D.Lgs. 241/1997) possono alleggerire il carico finanziario.

3.2 Contro l’INPS: opposizione all’avviso di addebito

La strategia difensiva contro un avviso di addebito deve tener conto delle peculiarità della riscossione contributiva:

  1. Ricorso tempestivo: bisogna adire il tribunale del lavoro entro quaranta giorni, indicando nel ricorso l’INPS e l’AER. Il ricorso deve allegare la copia dell’avviso, la relata di notifica e le prove delle irregolarità (es. estratti contributivi, ricevute di pagamento, errori materiali). La tardività comporta l’inammissibilità.
  2. Contestazione del merito: si può contestare l’insussistenza del credito (es. contributi non dovuti, esenzioni, prescrizione), la qualificazione del rapporto (lavoro autonomo vs subordinato), la mancata iscrizione alla gestione corretta o l’errata determinazione dell’imponibile. È possibile eccepire l’intervenuta prescrizione quinquennale: se l’INPS non dimostra atti interruttivi efficaci o occultamento doloso, il contributo è prescritto .
  3. Vizi formali: mancanza di firma del responsabile, assenza di un elemento obbligatorio (codice fiscale, periodo, causale, ripartizione degli importi), notifica a soggetto diverso dal debitore, uso di indirizzi PEC non autorizzati. L’avviso è nullo e può essere annullato. La Cassazione ha affermato che l’uso di una PEC non presente nei registri pubblici non comporta inesistenza ma nullità sanabile .
  4. Sospensione e rateizzazione: insieme al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione e presentare domanda di rateizzazione. La richiesta può essere accolta dall’INPS anche in pendenza del giudizio; l’accettazione non costituisce riconoscimento del debito ma solo dilazione.
  5. Definizioni agevolate: la Legge di bilancio 2026 estende la rottamazione agli avvisi di addebito per contributi emersi da dichiarazioni: il debitore può pagare solo capitale e spese, escludendo sanzioni e interessi .

3.3 Contro le banche: anatocismo, usura e clausole abusive

Le banche sono spesso i creditori più aggressivi. Tuttavia i contratti bancari sono soggetti a numerosi controlli:

  • Anatocismo: come ricordato dalla Cassazione, l’anatocismo (calcolo degli interessi sugli interessi) è illegittimo per i contratti stipulati prima del 9 febbraio 2000, salvo diversa pattuizione espressa . Per i contratti successivi occorre una clausola chiara che rispetti le delibere CICR. In mancanza, l’applicazione di interessi anatocistici è nulla e il cliente può chiederne la restituzione.
  • Usura: l’art. 644 c.p. e la Legge 108/1996 fissano i tassi soglia: se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF, gli interessi sono nulli e non sono dovuti. La verifica deve considerare spese, commissioni e oneri.
  • Commissione di massimo scoperto (CMS): dal 2009 la CMS è stata vietata; eventuali clausole che la prevedono sono nulle. Gli oneri di gestione dello scoperto devono essere chiari e approvati.
  • Interessi moratori: la Cassazione ritiene che, se gli interessi moratori superano il tasso soglia, l’intera clausola è nulla e si applica il tasso legale. La riduzione del debito può derivarne.
  • Clausole vessatorie: per i contratti con consumatori o piccole imprese, la tutela del Codice del consumo (artt. 33–36) consente di dichiarare nulle le clausole che determinano a carico del debitore un significativo squilibrio.

Difesa pratica: al ricevimento di un decreto ingiuntivo, occorre depositare l’opposizione, nominare un consulente tecnico per quantificare gli interessi illegittimi e sollevare le eccezioni (anatocismo, usura, nullità). Anche in fase stragiudiziale è possibile ottenere la rinegoziazione del debito e la sospensione delle azioni esecutive.

3.4 Soluzioni stragiudiziali e negoziali

In molti casi è consigliabile evitare il contenzioso e cercare un accordo con i creditori. Lo studio dell’Avv. Monardo supporta i debitori in:

  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS: per ottenere rateizzazioni, sospensioni, riduzione delle sanzioni e definizione di piani di rientro personalizzati. Spesso, dimostrando la temporanea difficoltà economica e la volontà di adempiere, l’ente accetta un piano sostenibile.
  • Transazioni con le banche: presentare un piano di ristrutturazione assistito da garanzie (es. fideiussioni, ipoteche volontarie) può convincere l’istituto a ridurre gli interessi e a concedere nuovi termini. La verifica di eventuali vizi contrattuali rafforza la posizione del debitore.
  • Procedura di composizione negoziata: l’esperto negoziatore, ai sensi del D.L. 118/2021, assiste l’imprenditore nella predisposizione di un piano che contempli la continuità aziendale. La procedura è riservata e consente di mantenere il controllo dell’impresa .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti o piano del consumatore: per debiti insostenibili, è possibile presentare un accordo tramite l’OCC. Il piano può prevedere l’estinzione parziale dei debiti e l’esdebitazione dopo l’adempimento . Le banche e il fisco vengono pagati secondo il piano omologato; la residua esposizione viene cancellata.

4. Strumenti alternativi al contenzioso

4.1 Rottamazione‑quinquies

La rottamazione‑quinquies consente di chiudere debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi . È rivolta a persone fisiche e imprese che non abbiano fruito integralmente delle rottamazioni precedenti o che siano decadute. I vantaggi sono:

  • Riduzione del debito: eliminazione di sanzioni, interessi e agio;
  • Piano di pagamento flessibile: è possibile scegliere il numero di rate (fino a 54 bimestrali). Più sono le rate, maggiore è l’importo degli interessi legali (4% dal 1° agosto 2026 );
  • Sospensione delle procedure: dalla presentazione della domanda e fino al pagamento della prima rata le procedure esecutive sono sospese e il giudizio viene dichiarato estinto ;
  • Inclusione degli avvisi di addebito: anche i contributi INPS derivanti da liquidazioni automatiche possono rientrare .

Per aderire bisogna compilare l’apposito modulo sul sito AER entro il 30 aprile 2026, indicando i carichi che si intendono rottamare e il numero di rate. È necessario rinunciare ai contenziosi pendenti e dichiarare di non aver già usufruito integralmente di rottamazioni precedenti. Dopo la verifica dell’istanza, l’AER comunicherà l’ammontare da pagare e le scadenze.

4.2 Saldo e stralcio e definizione agevolata delle liti

Il saldo e stralcio (art. 1, commi 184–199, L. 145/2018) consente a contribuenti con ISEE fino a 20.000 euro di estinguere cartelle fino a 1.000 euro con un pagamento ridotto (16%, 20% o 35% in base alla situazione reddituale). Questa misura è stata riaperta in più occasioni; la Legge di bilancio 2026 non la prevede espressamente, ma alcune regioni hanno adottato regole analoghe per tributi locali.

La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti consente di chiudere i giudizi tributari pagando una percentuale del tributo a seconda del grado di giudizio e dell’esito favorevole in primo o secondo grado. Le percentuali variano dal 15% (per vittoria del contribuente in due gradi) al 100% (se il fisco ha vinto). È uno strumento utile per ridurre il contenzioso e ottenere la cancellazione di sanzioni e interessi.

4.3 Rateizzazioni e piani di rientro con l’INPS

L’INPS concede rateizzazioni per importi superiori a 50.000 euro previa fideiussione. Per somme inferiori, è sufficiente una motivazione della difficoltà economica e la dilazione può arrivare a 60 rate. In presenza di contenzioso, la rateizzazione non preclude la pronuncia del giudice; tuttavia impedisce l’avvio di azioni esecutive. La rateizzazione è incompatibile con la rottamazione: occorre scegliere la soluzione più conveniente.

4.4 Procedure di sovraindebitamento: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione controllata

La legge 3/2012 (come integrata dal D.Lgs. 14/2019) offre tre procedure:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori individuali e professionisti; richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti e produce effetti anche sui creditori non aderenti se omologato. Prevede la nomina di un gestore e, se necessario, la liquidazione di beni .
  2. Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche non imprenditrici. Non richiede l’approvazione dei creditori, ma deve essere valutato e omologato dal giudice che verifica la fattibilità e l’assenza di colpa grave o frode. L’omologa sospende le esecuzioni e impedisce l’avvio di nuove azioni .
  3. Liquidazione controllata del sovraindebitato: procede alla vendita di tutti i beni del debitore con l’ausilio di un liquidatore nominato dal tribunale. Si applica quando non è possibile un accordo o un piano. Il debitore ottiene l’esdebitazione dopo la chiusura, liberandosi dai debiti residui.

Il Codice della crisi ha introdotto l’istituto dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: chi non ha beni né redditi sufficienti può ottenere la cancellazione dei debiti senza pagare nulla, a condizione di dimostrare la buona fede e l’assenza di colpa grave.

4.5 Composizione negoziata della crisi

Prevista dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata è un percorso assistito da un esperto indipendente che aiuta l’imprenditore a negoziare con i creditori. Può sfociare in diversi esiti:

  • contratto con i creditori (accordo di ristrutturazione o piano attestato);
  • concordato semplificato (accordo con la sola maggioranza dei creditori);
  • liquidazione controllata (qualora non vi siano prospettive di risanamento).

Il vantaggio è la riservatezza: la procedura non è pubblica e consente di evitare il discredito commerciale. L’esperto verifica la fattibilità del piano, segnala eventuali irregolarità e, se necessario, propone misure protettive al tribunale .

5. Errori comuni e consigli pratici

Gestire debiti multipli richiede attenzione. Ecco gli errori più frequenti che l’esperienza professionale dello studio Monardo ha individuato, con i relativi consigli:

  1. Ignorare la notifica: non ritirare una raccomandata o ignorare una PEC significa far decorrere i termini e perdere il diritto di difesa. Consiglio: aprire tutte le comunicazioni e verificare l’origine; in caso di dubbio consultare subito un professionista.
  2. Pagare subito senza controllare: molti contribuenti, per timore di aggravare la situazione, pagano immediatamente. Spesso però la cartella è illegittima o prescritta. Consiglio: analizzare l’atto con l’aiuto di un avvocato; se sussistono vizi, impugnare entro i termini.
  3. Aspettare l’udienza per chiedere la sospensione: la sospensione può essere richiesta subito con il ricorso; attendere può consentire all’AER o all’INPS di pignorare i beni. Consiglio: presentare istanza di sospensione contestualmente al ricorso.
  4. Rateizzare senza valutare la rottamazione: la rateizzazione diluisce il pagamento ma non elimina sanzioni e interessi. Con la rottamazione si paga solo il capitale e le spese . Consiglio: confrontare le somme dovute nelle diverse opzioni (rateizzazione vs definizione agevolata).
  5. Non consultare l’estratto conto bancario: molti correntisti non richiedono gli estratti conto scalari e non accorgono di addebiti indebiti (anatocismo, CMS, spese). Consiglio: richiedere periodicamente gli estratti conto completi e farli analizzare da un tecnico.
  6. Ricorrere al “fai da te” nelle procedure di sovraindebitamento: la complessità della normativa richiede l’assistenza di un OCC e di un avvocato esperto. Errori nelle domande possono comportare rigetto. Consiglio: affidarsi a professionisti accreditati.
  7. Sottovalutare la dichiarazione dei redditi: omettere redditi o contributi può essere considerato comportamento doloso e sospendere la prescrizione . Consiglio: presentare dichiarazioni corrette e, in caso di errore, regolarizzare la posizione.
  8. Pensare che i debiti bancari siano incontestabili: molti debitori credono che le banche abbiano sempre ragione. La legge tutela anche i clienti: è possibile contestare interessi illegittimi e rinegoziare il debito . Consiglio: richiedere una perizia bancaria e agire subito in caso di abusi.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e ricorsi

Tipologia di attoAutorità competenteTermine per ricorsoNormativa di riferimento
Cartella di pagamento (tributi)Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Avviso di addebito INPSTribunale ordinario (sezione lavoro)40 giorni dalla notificaArt. 30 D.L. 78/2010
Decreto ingiuntivo bancarioTribunale civile40 giorni dalla notifica per opposizioneArt. 645 c.p.c.; art. 1283 c.c.; Legge 108/1996
Avviso di accertamento fiscaleCorte di giustizia tributaria60 giorniD.P.R. 600/1973; D.P.R. 633/1972

6.2 Sintesi degli strumenti difensivi

StrumentoBenefici principaliRequisiti
Rottamazione‑quinquiesPagamento del solo capitale e spese; fino a 54 rate; sospensione delle procedure esecutiveDebiti affidati tra 2000 e 2023; domanda entro 30/04/2026; rinuncia a contenziosi
Saldo e stralcioEstinzione di piccoli debiti con percentuali ridotteISEE fino a 20.000 €, importi ≤1.000 €; adesione alle precedenti edizioni
Rateizzazione INPSDilazione fino a 60 rate; sospensione delle esecuzioniRichiesta motivata; in alcuni casi fideiussione
Piano del consumatoreRiduzione e ristrutturazione integrale dei debiti senza voto dei creditoriPersona fisica; buona fede; capacità di adempiere al piano
Accordo di ristrutturazioneRichiede il voto della maggioranza dei creditori; esdebitazione al termineImprenditori, professionisti, imprese minori; sostegno dell’OCC
Composizione negoziataConserva la gestione dell’impresa; trattative con tutti i creditori; misure protettiveImpresa in crisi ma risanabile; nomina di un esperto

6.3 Vizi formali più frequenti

EnteVizioConseguenza
AERNotifica via PEC a indirizzo errato e assenza di raccomandataNullità della cartella
AERNotifica da casella PEC non presente nei pubblici elenchiNullità sanabile: occorre provare il pregiudizio
INPSAvviso senza codice fiscale o importi separatiNullità dell’avviso
INPSMancata firma del responsabileNullità
BANCAAnatocismo non pattuitoNullità della clausola e riduzione del debito
BANCATasso usura superiore alla sogliaNullità degli interessi moratori

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non impugno una cartella entro sessanta giorni?

Trascorso il termine previsto dall’art. 21 D.Lgs. 546/1992 la cartella diventa definitiva; l’AER può procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi. Per riaprire la questione occorre impugnare eventuali atti esecutivi (es. pignoramento) o dimostrare vizi gravi come la notifica inesistente. La rottamazione permette comunque di estinguere il debito pagando solo il capitale .

  1. Posso presentare ricorso contro un avviso di addebito dopo i quaranta giorni?

No. Il termine è perentorio; una volta scaduto, l’avviso diventa esecutivo. In casi eccezionali si può contestare l’esecuzione dimostrando che la notifica non è mai avvenuta o che vi è nullità assoluta (es. mancanza di firma).

  1. La PEC dell’Agenzia non era presente nei registri pubblici: la notifica è nulla?

La Cassazione ha chiarito che la notifica da un indirizzo PEC non iscritto è una mera irregolarità; il contribuente deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto . Diverso è il caso in cui la PEC sia errata o inesistente: in tal caso la notifica è nulla .

  1. Se pago in ritardo una rata della rottamazione, cosa succede?

Il mancato o insufficiente pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e l’intero debito, comprensivo di sanzioni e interessi, viene ripristinato. È possibile richiedere una rateizzazione ordinaria ma senza le agevolazioni.

  1. Posso inserire anche i debiti bancari nella rottamazione?

No. La rottamazione riguarda solo i debiti affidati alla riscossione pubblica. I debiti bancari possono essere ristrutturati attraverso accordi privati o procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore).

  1. Come si calcola la prescrizione dei contributi INPS?

I contributi si prescrivono dopo cinque anni dalla data di scadenza. Se l’INPS effettua un atto interruttivo (es. avviso bonario, avviso di addebito) il termine ricomincia. La Cassazione ha precisato che la prescrizione può essere sospesa solo in caso di occultamento doloso .

  1. È possibile sospendere l’esecuzione di un avviso di addebito?

Sì. Il ricorrente può chiedere al tribunale del lavoro la sospensione dell’esecuzione presentando apposita istanza. In casi urgenti, il giudice può pronunciare un decreto inaudita altera parte. Si può anche chiedere all’INPS la rateizzazione che, se accolta, sospende le azioni esecutive.

  1. Cosa fare se un contratto bancario applica interessi usurari?

È necessario calcolare il TEG e confrontarlo con i tassi soglia del trimestre. In caso di superamento, si può chiedere la nullità degli interessi e la restituzione delle somme pagate in eccesso. Un’azione può essere proposta in sede civile, anche in opposizione a decreto ingiuntivo.

  1. Cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?

È una procedura di sovraindebitamento che consente a persone fisiche non imprenditrici di proporre al giudice un piano di pagamento dei propri debiti, senza necessità di voto dei creditori. Deve essere supportato da un OCC e omologato dal tribunale .

  1. L’accordo di ristrutturazione dei debiti produce effetti sui soci?

Sì, se si tratta di società di persone. L’art. 65 D.Lgs. 14/2019 prevedeva che l’accordo producesse effetti anche sui soci illimitatamente responsabili; questa disposizione è stata poi abrogata, ma la responsabilità dei soci rimane salvo diverso accordo .

  1. Che ruolo ha l’esperto nella composizione negoziata?

L’esperto nominato ai sensi del D.L. 118/2021 assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori, verifica la sostenibilità del piano e può proporre misure protettive. Non è un commissario giudiziale e non gestisce l’impresa, che rimane sotto il controllo dell’imprenditore .

  1. Posso contestare un’ipoteca iscritta dall’Agenzia dopo la notifica della cartella?

L’ipoteca legale può essere iscritta solo dopo che la cartella è divenuta definitiva e dopo un preavviso di almeno trenta giorni. Se l’AER procede prima della scadenza o senza preavviso, l’iscrizione è illegittima e può essere impugnata.

  1. Cosa succede se l’INPS invia un avviso di addebito per contributi già contestati all’Agenzia delle Entrate?

Secondo l’art. 24 D.Lgs. 46/1999, se il credito contributivo deriva da accertamenti fiscali, l’INPS può emettere l’avviso solo dopo l’iscrizione a ruolo. In caso contrario, l’avviso è illegittimo e può essere impugnato. La Cassazione ha ribadito che l’esito del giudizio tributario vincola quello contributivo .

  1. È possibile chiedere l’esdebitazione totale?

Sì. Se il debitore non ha beni né redditi e agisce in buona fede, può accedere alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente introdotta dal Codice della crisi. In tal caso i debiti vengono cancellati senza pagamento.

  1. Le rottamazioni eliminano anche l’agio dell’agente della riscossione?

Sì. La rottamazione‑quinquies prevede l’esclusione di sanzioni, interessi e agio: si paga solo capitale e spese di notifica .

  1. I debiti verso i fornitori rientrano nelle procedure di sovraindebitamento?

Certo. Il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono comprendere tutti i debiti (bancari, fiscali, contributivi, commerciali). Occorre tuttavia predisporre un elenco completo e documentato dei creditori.

  1. Posso rateizzare un debito bancario tramite il tribunale?

I giudici civili non possono imporre alle banche la rateizzazione, ma nell’ambito di un contenzioso possono sospendere l’esecuzione e, accertate clausole illegittime, ridurre il credito. La ristrutturazione è in genere frutto di accordo o del piano del consumatore.

  1. Cosa avviene se non rispetto il piano del consumatore?

La mancata esecuzione integra un inadempimento: i creditori possono riprendere le azioni esecutive e il beneficio dell’esdebitazione può essere revocato. Tuttavia il giudice può concedere proroghe o modifiche del piano in caso di cause non imputabili al debitore.

  1. Le procedure di sovraindebitamento influiscono sulla reputazione aziendale?

L’accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore sono pubblici (anche se non equivalgono al fallimento). Tuttavia esistono procedure riservate (composizione negoziata) che non comportano pubblicità. In ogni caso, la salvaguardia dell’impresa e l’esdebitazione possono compensare gli eventuali effetti reputazionali.

  1. È possibile proporre un piano del consumatore per debiti verso banche e fisco senza includere l’INPS?

No. Il piano deve includere tutti i debiti del consumatore; l’omissione di un creditore può comportare l’inammissibilità. Tuttavia è possibile chiedere trattamenti differenti (es. pagamento integrale dei contributi impignorabili e percentuale ridotta per quelli chirografari) .

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto delle varie soluzioni, si propongono alcune simulazioni ipotetiche basate su casi tipici gestiti dallo studio Monardo. Le cifre sono indicative e non sostituiscono una consulenza personalizzata.

8.1 Rottamazione di debiti tributari e contributivi

Situazione: un’agenzia pubblicitaria ha tre cartelle per IVA, IRPEF e contributi INPS per un totale di 60.000 € (capitale 40.000 €, sanzioni e interessi 20.000 €). Le cartelle sono state affidate alla riscossione nel 2018, 2019 e 2020.

Opzioni:

  • Pagamento integrale con rateizzazione: supponendo un piano di 72 rate con interesse del 5% (tasso di riferimento), l’importo complessivo arriverebbe a circa 68.000 €, con una rata mensile di 944 €.
  • Rottamazione‑quinquies: presentando domanda entro il 30 aprile 2026, l’agenzia pagherebbe solo i 40.000 € di capitale e le spese di notifica (circa 600 €). Optando per 54 rate bimestrali dal 1° agosto 2026 con interessi al 4%, l’importo complessivo sarebbe di circa 42.500 €. La rata bimestrale ammonterebbe a circa 787 €. Risparmio rispetto alla rateizzazione ordinaria: oltre 25.000 € tra sanzioni, interessi e agio.

Valutazione: la rottamazione risulta più vantaggiosa, ma richiede la disponibilità a rispettare scadenze ravvicinate e la rinuncia alle liti pendenti. Conviene aderire se l’agenzia dispone di flussi di cassa sufficienti.

8.2 Opposizione ad avviso di addebito e rateizzazione

Situazione: un freelance pubblicitario riceve un avviso di addebito per contributi gestione separata pari a 15.000 € (compresi interessi e sanzioni). L’avviso è stato notificato tramite PEC, ma l’indirizzo utilizzato è stato cancellato dal registro. Il contribuente ritiene prescritto il debito.

Strategie:

  1. Verifica della prescrizione: se i contributi risalgono a più di cinque anni e non ci sono stati atti interruttivi, il credito è prescritto. Tuttavia, se il freelancer ha omesso di dichiarare alcuni redditi, la prescrizione può essere sospesa per occultamento doloso .
  2. Eccezione di nullità della notifica: la PEC non risultava nei pubblici registri; secondo la Cassazione ciò è un’irregolarità sanabile se il contribuente ha potuto difendersi . Occorre dimostrare un reale pregiudizio (ad esempio, la PEC non era più attiva e l’atto non è stato letto).
  3. Ricorso al giudice del lavoro: il freelance può depositare ricorso entro quaranta giorni, eccependo la prescrizione e i vizi formali e chiedendo la sospensione. In parallelo, può domandare una rateizzazione di 30 rate da 500 €. Se il giudice accoglie l’eccezione di prescrizione o nullità, l’avviso viene annullato.

Risultato ipotetico: se il giudice riconosce la prescrizione, il freelancer non pagherà nulla; se ritiene la prescrizione sospesa, la rateizzazione permetterà di diluire il pagamento senza ulteriori azioni esecutive.

8.3 Contestazione di interessi anatocistici

Situazione: un’agenzia sottoscrive nel 1998 un contratto di conto corrente con fido di 100.000 €; negli anni la banca applica la capitalizzazione trimestrale degli interessi, portando il debito a 140.000 €. L’agenzia riceve nel 2026 un decreto ingiuntivo.

Analisi: essendo il contratto antecedente al 2000, l’anatocismo è vietato se non esiste una pattuizione esplicita . Verificando i contratti, si scopre che la clausola di capitalizzazione è generica e non sottoscritta.

Strategia: proporre opposizione al decreto ingiuntivo, eccepire la nullità della clausola anatocistica e richiedere una CTU (Consulenza tecnica d’ufficio) per rideterminare il saldo. Dalla perizia emerge che, senza anatocismo, il saldo è di 80.000 €.

Esito: il tribunale riduce il credito a 80.000 €, concede una rateizzazione di 60 mesi e condanna la banca alle spese. Il risparmio di 60.000 € consente all’agenzia di recuperare la propria posizione finanziaria.

8.4 Piano del consumatore per debiti multipli

Situazione: un imprenditore individuale nel settore pubblicitario ha debiti per 200.000 € (100.000 € con banche, 60.000 € con il fisco, 40.000 € con l’INPS). Ha un reddito mensile netto di 3.000 € e una casa di proprietà del valore di 180.000 €. Non è in grado di pagare tutti i debiti.

Proposta di piano: con l’assistenza dell’OCC, presenta un piano del consumatore prevedendo:

  • pagamento integrale dei creditori privilegiati (ad esempio, parte del fisco e dell’INPS) mediante liquidazione dell’autovettura e di un fondo pensione;
  • pagamento del 40% dei crediti chirografari (banche e parte del fisco) in 60 rate mensili di 800 €;
  • mantenimento della casa come bene essenziale, in quanto necessaria per la famiglia;
  • inserimento di una clausola di esdebitazione residua al termine del piano.

Esito: il tribunale omologa il piano perché rispetta il pagamento dei crediti impignorabili e non vi sono atti in frode . Dopo cinque anni, l’imprenditore ha pagato 80.000 € complessivi e ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Grazie al piano, la sua attività continua a operare e il patrimonio essenziale è salvo.

Conclusione

Le agenzie pubblicitarie con debiti verso il fisco, l’INPS e le banche devono affrontare un percorso complesso, ma ricco di opportunità. La normativa vigente offre strumenti per ridurre, rateizzare o addirittura cancellare i debiti: la rottamazione‑quinquies consente di pagare solo il capitale ; la Legge 3/2012 e il Codice della crisi permettono di ristrutturare il debito attraverso il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione ; la composizione negoziata della crisi offre un percorso riservato per negoziare con i creditori .

Agire tempestivamente è fondamentale: i termini di impugnazione sono brevi e le procedure esecutive possono compromettere l’attività. Verificare la legittimità degli atti, contestare interessi illegittimi, scegliere la definizione agevolata più conveniente e, se necessario, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento rappresentano passaggi essenziali.

Lo studio guidato dall’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, mette a disposizione un team di professionisti esperti in diritto bancario, tributario e previdenziale. Attraverso l’analisi dell’atto, la predisposizione di ricorsi, la sospensione delle esecuzioni, la trattativa con i creditori e la redazione di piani del consumatore, lo studio è in grado di offrire soluzioni concrete e tempestive per difendere il patrimonio e consentire all’agenzia di continuare a crescere.

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