Birreria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

La gestione dei debiti fiscali, previdenziali e bancari è una sfida cruciale per molti imprenditori e professionisti, e lo è ancor di più per una birreria che spesso opera con margini ridotti, investimenti elevati in attrezzature e magazzino e flussi di cassa ciclici. Ricevere cartelle di pagamento, intimazioni, avvisi di addebito o azioni esecutive può mettere a rischio la continuità dell’attività e del patrimonio personale del birraio. Sapere come reagire tempestivamente, quali rimedi legali utilizzare e quali errori evitare è dunque fondamentale. Un’azione impulsiva può comportare la perdita di diritti di difesa o l’aggravamento della posizione debitoria.

In questo articolo affrontiamo, con un taglio giuridico‑divulgativo e aggiornato a febbraio 2026, tutte le questioni che un imprenditore del settore brassicolo deve conoscere per proteggere la propria azienda dagli assalti di Fisco, INPS e banche. Illustreremo il quadro normativo di riferimento (disposizioni del D.P.R. 602/1973, del D.Lgs. 546/1992, della L. 212/2000 – Statuto del contribuente –, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e della Legge di Bilancio 2026), le recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, le procedure da seguire dopo la notifica di un atto esattoriale, le strategie difensive efficaci e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazioni ecc.).

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, divenuto oggi parte del Codice della crisi. Il suo studio offre consulenze personalizzate su analisi degli atti, ricorsi, sospensioni e opposizioni, trattative con l’agente della riscossione e con le banche, piani di rientro e soluzioni giudiziali e stragiudiziali. Grazie alla sinergia tra avvocati e commercialisti, l’assistenza copre sia gli aspetti legali sia quelli contabili e fiscali.

Se hai ricevuto un atto esattoriale o ti trovi in difficoltà con i debiti della tua birreria, non aspettare che le procedure esecutive si consolidino: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata. La tempestività può fare la differenza tra salvare l’azienda e assistere passivamente alla sua crisi.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cartella di pagamento, intimazione e avvisi: norme chiave del D.P.R. 602/1973

L’attività di riscossione dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (AdeR) è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”). In particolare:

  • Art. 25 – Cartella di pagamento: l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (o del quarto anno per i controlli formali) e il debitore deve pagare entro 60 giorni dalla notifica . La norma specifica i termini decadenziali e la funzione della cartella come titolo esecutivo.
  • Art. 26 – Notificazione della cartella: prevede che la cartella sia notificata dall’ufficiale della riscossione o da altri soggetti abilitati mediante consegna diretta, invio di raccomandata A/R o PEC e richiede la conservazione della prova di notifica .
  • Art. 50 – Termine per l’inizio dell’esecuzione: l’espropriazione forzata può iniziare dopo 60 giorni dalla notifica della cartella; se l’esecuzione non inizia entro un anno, AdeR deve notificare una intimazione di pagamento, dando al debitore 5 giorni per pagare. L’intimazione è efficace per 180 giorni .
  • Art. 72 bis – Pignoramento dei crediti verso terzi: consente ad AdeR di pignorare somme presso banche, datori di lavoro e altri terzi. L’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione: (a) entro 60 giorni dalla notifica per le somme già maturate e (b) alle rispettive scadenze per quelle future . La norma permette la notifica anche da parte di dipendenti non ufficiali e prevede l’applicazione dell’art. 72 c. 2 se il terzo non ottempera .
  • Art. 72 ter – Limiti di pignorabilità: disciplina la quota di stipendi e salari pignorabile: un decimo per somme fino a 2.500 €, un settimo per importi fra 2.500 € e 5.000 €, rinviando ai limiti generali dell’art. 545 c.p.c. per importi superiori . La norma precisa che, quando le somme sono accreditate sul conto corrente del debitore, gli obblighi del terzo non si estendono all’ultima mensilità accreditata .
  • Art. 76 – Espropriazione immobiliare: l’agente non può procedere all’espropriazione della prima casa se l’immobile, non di lusso, è unico e adibito ad abitazione principale del debitore . L’espropriazione è consentita solo se il credito supera 120.000 €, l’ipoteca è stata iscritta e sono trascorsi sei mesi dall’iscrizione senza pagamento . Se il valore dei beni è inferiore al debito, l’espropriazione non è avviabile .
  • Art. 77 – Iscrizione di ipoteca: decorsi i 60 giorni di cui all’art. 50, il ruolo è titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili per un importo pari al doppio del credito . L’ipoteca può essere iscritta anche prima che sussistano le condizioni per l’espropriazione immobiliare, purché il credito superi 20.000 € . È obbligatoria una comunicazione preventiva di 30 giorni al debitore .
  • Art. 72 c. 2 (richiamato dagli articoli 72 e 72-bis) e artt. 72 quater-quinqies (non trascritti) fissano ulteriori discipline su modalità e termini del pignoramento.

Queste norme costituiscono il cuore dell’esecuzione fiscale. Per il debitore è fondamentale conoscerle per comprendere quando e come proporre opposizione e, soprattutto, quali termini rispettare.

1.2 Atti impugnabili e processo tributario (D.Lgs. 546/1992)

L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 (fino alla sua abrogazione dal 1° gennaio 2026) elenca gli atti impugnabili davanti alle corti tributarie: avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimenti irrogativi di sanzioni, cartelle di pagamento, intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo e diniego di rimborso . La norma precisa che non possono essere contestati vizi dei precedenti atti se non impugnati nei termini: il contribuente deve contestare subito l’atto autonomamente impugnabile altrimenti perde la possibilità di far valere vizi precedenti.

Dal 2026 il processo tributario è stato riformato dal D.Lgs. 175/2024 (attuazione della legge delega per la riforma fiscale), che abroga l’art. 19 e introduce nuove modalità di impugnazione. Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale consolidato resta valido per le cartelle e le intimazioni notificate prima del 1° gennaio 2026.

1.3 Statuto del contribuente e diritto al contraddittorio

L’art. 12 c. 7 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce che, dopo il processo verbale di constatazione (PVC), l’amministrazione deve consentire al contribuente 60 giorni per presentare osservazioni prima di emettere l’avviso di accertamento. La Cassazione, con sentenza n. 287/2025, ha ribadito che questo spatium deliberandi è intoccabile: se l’amministrazione formula contestazioni nuove dopo il PVC, il termine decorre da quando il contribuente ne ha notizia; emettere l’avviso prima dei 60 giorni viola il diritto al contraddittorio . La Corte ha sottolineato che lo Statuto del contribuente ha natura “forte” e che la sua interpretazione deve essere conforme ai principi costituzionali (artt. 23 e 53 Cost.) .

1.4 Giurisprudenza recente sulla intimazione di pagamento e sulla prescrizione delle cartelle

Per anni la giurisprudenza era divisa sulla intimazione di pagamento di cui all’art. 50 D.P.R. 602/1973: alcuni la consideravano un atto meramente sollecitatorio, non impugnabile; altri lo equiparavano all’avviso di mora (abrogato nel 2011). La Corte di Cassazione ha risolto il contrasto con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025, stabilendo che l’intimazione è autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992; il suo mancato ricorso entro 60 giorni comporta la cristallizzazione della pretesa e preclude ogni successiva eccezione, compresa la prescrizione . La Corte ha fondato la decisione su tre argomenti:

  1. Continuità funzionale: la normativa ha abrogato l’avviso di mora ma ha trasferito la stessa funzione all’intimazione; non avrebbe senso riconoscere un’atipicità solo nominale .
  2. Interpretazione teleologica dell’art. 19: il legislatore vuole consentire l’impugnazione degli atti che determinano la fase esecutiva; l’intimazione produce effetti analoghi all’avviso di mora.
  3. Preclusione: l’art. 19 c. 3 impedisce di far valere vizi dei precedenti atti se non vengono tempestivamente contestati; considerare non impugnabile l’intimazione vanificherebbe questo meccanismo e creerebbe incertezza.

La sentenza ha un forte impatto: chi riceve un’intimazione di pagamento deve proporre ricorso entro 60 giorni per eccepire la prescrizione o altre nullità; diversamente, la cartella diventa definitiva . L’orientamento è stato confermato dall’ordinanza n. 28706 del 30 ottobre 2025 e ribadito da ulteriori pronunce nel 2025 (Cass. n. 20476/2025) che richiamano la necessità di impugnare l’intimazione per far valere la prescrizione .

1.5 Pignoramento presso terzi e conto corrente: l’orientamento 2025–2026

La Cassazione ha recentemente chiarito due aspetti del pignoramento presso terzi:

  • Notifica al debitore: l’ordinanza n. 6/2026 ha stabilito che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 deve essere notificato anche al debitore. La notifica al solo terzo è causa di inesistenza giuridica del pignoramento; non si tratta di mera nullità sanabile . Questo principio tutela il diritto di difesa del debitore: senza notifica non è possibile conoscere l’atto e proporre opposizione.
  • Conto corrente pignorato: con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Cassazione ha affermato che, nel pignoramento del conto corrente, la banca deve bloccare non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche i crediti maturati nei 60 giorni successivi. Il cosiddetto spatium deliberandi di 60 giorni non è un periodo di attesa ma un periodo di “cattura”: ogni bonifico, stipendio o altro accredito che entra nel conto durante quel lasso di tempo deve essere versato all’Agente della riscossione . La pronuncia ridefinisce i confini del pignoramento esattoriale e richiama espressamente l’art. 72-bis .

1.6 INPS e contributi previdenziali: avviso di addebito e opposizione

L’INPS riscuote i contributi previdenziali tramite avviso di addebito che ha immediata efficacia esecutiva e sostituisce la cartella di pagamento. L’opposizione deve essere proposta al Giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. L’ordinanza della Cassazione, Sezione lavoro n. 19440 del 15 luglio 2025 ha affermato che l’opposizione alla cartella esattoriale per contributi previdenziali dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale. Anche se l’iscrizione a ruolo dei crediti è decaduta per tardività, l’INPS può chiedere la condanna al pagamento nel medesimo giudizio senza che muti l’oggetto della domanda . Ciò significa che, in presenza di debiti contributivi, il datore di lavoro o l’imprenditore non può confidare sulla sola decadenza della cartella ma deve contestare nel merito l’esistenza del debito.

1.7 Rottamazione-quater (Legge 197/2022) e rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la “rottamazione-quater” (art. 1 commi 231‑252), che consentiva di definire in maniera agevolata i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. I contribuenti potevano pagare solo capitale e spese di notifica, stralciando sanzioni e interessi di mora, con versamento in un’unica soluzione o in massimo 18 rate gravate da un interesse del 2% annuo . La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2023 e i debiti previdenziali (INPS) erano inclusi.

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha varato una nuova definizione agevolata, nota come “rottamazione-quinquies”, che estende il perimetro ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Possono essere inclusi i debiti d’imposta (IRPEF, IVA, IRES ecc.) e i contributi previdenziali dovuti all’INPS, nonché le multe stradali limitatamente agli interessi . Restano escluse le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali, i contributi alle casse professionali e i debiti derivanti da accertamenti .

I principali benefici e scadenze della rottamazione-quinquies sono:

  • Stralcio di sanzioni e interessi: si paga solo l’imposta o il contributo originario . Per le multe stradali si stralcia solo la quota degli interessi .
  • Domanda online: dal 20 gennaio 2026 AdeR rende disponibile il servizio online; la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 . AdeR invia il prospetto degli importi dovuti entro il 30 giugno 2026 .
  • Pagamento: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in massimo 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse del 3% annuo . Le prime tre rate scadono il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta alla cinquantunesima rata i termini cadono a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre dal 2027; le ultime tre rate scadono nel 2035 . La prima rata non può essere inferiore a 100 € .
  • Decadenza: il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive determina l’inefficacia della rottamazione; gli importi pagati restano a titolo di acconto e riprendono le azioni esecutive .
  • Inclusione di debitori decaduti: possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i relativi debiti rientrino nel nuovo perimetro .

Grazie a questa misura, molte birrerie possono ridurre drasticamente il proprio debito fiscale e previdenziale. Tuttavia, è indispensabile fare un calcolo accurato degli importi e valutare se la rottamazione conviene rispetto ad altre strategie (es. rateizzazioni ordinarie, opposizione giudiziale, sovraindebitamento). L’Avv. Monardo e il suo team possono verificare la correttezza degli importi e consigliare la soluzione più vantaggiosa.

1.8 Codice della crisi d’impresa e sovraindebitamento

Il D.Lgs. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – CCII), in vigore per le procedure di sovraindebitamento dall’15 luglio 2022, ha incorporato e innovato la Legge 3/2012. Il Codice prevede diversi strumenti per il debitore non soggetto a fallimento (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, startup). La guida dell’Ente di previdenza per i periti industriali (EPPI) spiega che l’OCC assiste il debitore nella scelta della procedura e che le principali soluzioni sono :

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 65‑73 CCII): rivolto al consumatore sovraindebitato; consente la ristrutturazione dei debiti senza necessità del voto dei creditori e può prevedere anche il mantenimento dell’abitazione; richiede comunque il soddisfacimento parziale dei creditori e la prova della meritevolezza. La giurisprudenza chiarisce che i debiti d’impresa o di garanzia non possono essere inclusi .
  2. Concordato minore (artt. 74‑83 CCII): destinato a imprenditori minori, società agricole e start‑up innovative; richiede il consenso dei creditori e può prevedere la continuazione dell’attività con un piano attestato. Può essere usato da una birreria individuale quando i debiti sono prevalentemente d’impresa.
  3. Liquidazione controllata (artt. 268‑277 CCII): comporta la liquidazione del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori; è scelta quando non si può proporre un piano o un concordato. La durata è limitata a tre anni .
  4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: dopo la liquidazione o l’esecuzione, il debitore persona fisica può ottenere la cancellazione dei debiti residui se dimostra la sua incapienza . Questa soluzione consente alla persona fisica di ripartire senza debiti.

Nel 2024 e 2025 il Codice ha subito alcuni correttivi (D.Lgs. 136/2024) che hanno meglio definito la nozione di consumatore e rafforzato la protezione del debitore meritevole . In particolare, è stato precisato che il “consumatore” è la persona fisica che contragga debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Se nel passivo sono presenti anche debiti non consumeristici (ad esempio fideiussioni bancarie per l’azienda), l’intero piano del consumatore è inammissibile .

1.9 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021 e confluito nel CCII, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria per l’imprenditore che prevede la nomina di un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo) che assiste l’imprenditore nel dialogo con i creditori per trovare accordi stragiudiziali, contratti di ristrutturazione e piani di risanamento. La procedura consente misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e facilitazioni fiscali. Per una birreria con debiti a banche e fisco, la composizione negoziata può rappresentare una via equilibrata per evitare il fallimento e preservare la continuità aziendale.

2 Cosa accade dopo la notifica di un atto: procedura passo per passo

Ricevere un atto esattoriale (cartella, avviso di addebito INPS, intimazione di pagamento, pignoramento) non significa essere condannati. Esistono termini e procedure precise per difendersi. Di seguito una guida operativa per una birreria con debiti.

2.1 Ricezione della cartella di pagamento

1. Verifica della notifica: accertare la data e il mezzo (raccomandata, PEC, messo comunale) con cui la cartella è stata notificata. Eventuali vizi di notifica (ad esempio invio a un indirizzo errato) possono determinare l’annullamento. L’art. 26 D.P.R. 602/73 richiede che l’agente conservi prova della notifica .

2. Controllo del contenuto: la cartella deve indicare:

  • gli estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento, liquidazione, avviso di addebito INPS);
  • l’imposta, gli interessi e le sanzioni;
  • il numero del ruolo e la data di esecutività;
  • il diritto del contribuente di presentare ricorso entro 60 giorni;
  • l’indicazione dell’agente della riscossione.

3. Calcolo dei termini: dalla data di notifica decorrono 60 giorni per pagare o proporre ricorso. Trascorso questo termine, l’agente può avviare la procedura esecutiva (art. 50 D.P.R. 602/73) .

4. Valutazione della prescrizione: verificare l’epoca in cui si è formato il debito. Le imposte erariali (IRPEF, IVA) si prescrivono in 10 anni; i tributi locali e i contributi INPS in 5 anni; il bollo auto in 3 anni . Se la cartella è notificata dopo la prescrizione, occorre eccepirlo con ricorso tempestivo. Ricordiamo che la prescrizione va eccepita impugnando l’intimazione di pagamento, non il successivo fermo .

5. Valutazione della rottamazione o rateizzazione: verificare se la cartella rientra tra i carichi definibili con rottamazione-quinquies (carichi affidati fino al 31 dicembre 2023) . In alternativa, è sempre possibile richiedere una rateizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/73 (non riportato): l’importo dovuto può essere dilazionato fino a 72 rate mensili; per importi rilevanti e comprovata grave difficoltà economica si può ottenere fino a 120 rate . La presentazione della domanda di rateizzazione sospende le azioni esecutive e, dopo il pagamento della prima rata, ferma i pignoramenti e i fermi amministrativi .

2.2 Impugnazione della cartella e dell’intimazione

Per contestare la cartella o l’intimazione sono possibili due percorsi a seconda della natura del debito:

  • Debiti fiscali (IRPEF, IVA, imposte locali): si ricorre al Giudice tributario (Corte di giustizia tributaria di primo grado e di secondo grado). Il termine per impugnare è 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere i motivi di opposizione, l’indicazione dell’atto impugnato e le prove. Dopo la riforma del processo tributario, dal 1° gennaio 2026, è prevista la possibilità di deposito telematico del ricorso e la compensazione delle spese nei casi di soccombenza reciproca.
  • Debiti previdenziali INPS: l’opposizione alla cartella o all’avviso di addebito va proposta al Giudice del lavoro entro 40 giorni e segue il rito del lavoro. Occorre allegare la documentazione contributiva, eventuali versamenti e gli estratti del conto individuale.

Nel caso dell’intimazione di pagamento, la giurisprudenza del 2025 obbliga a impugnare subito questo atto per far valere la prescrizione . Se si tace, non è più possibile contestare la cartella di pagamento successivamente .

2.3 Notifica di pignoramento presso terzi (banche, clienti, fornitori)

Quando il contribuente non paga nei termini, AdeR può notificare un pignoramento presso terzi, ordinando a banche, clienti o datori di lavoro di versare direttamente le somme dovute. La procedura segue le regole del codice di procedura civile, con alcune particolarità:

  1. Notifica al debitore e al terzo: l’ordinanza n. 6/2026 richiede la notifica dell’atto anche al debitore; la notifica al solo terzo rende l’atto inesistente .
  2. Contenuto dell’atto: deve indicare il credito per cui si procede, l’importo dovuto, l’ordine al terzo di non pagare il debitore e di versare le somme all’agente della riscossione entro i termini indicati .
  3. Spatium deliberandi di 60 giorni: la banca o il terzo devono custodire le somme presenti e quelle che matureranno nei 60 giorni successivi alla notifica . Trascorso questo termine, il terzo versa le somme all’agente della riscossione.
  4. Opposizione del terzo: il terzo può contestare il pignoramento se il credito non è dovuto o se è già stato pignorato da altro creditore; l’opposizione si propone al giudice dell’esecuzione (tribunale ordinario).
  5. Opposizione del debitore: il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali, o opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare l’esistenza del credito. In ambito fiscale, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’opposizione rientra nella giurisdizione tributaria se si contesta la cartella, ma nella giurisdizione civile se si contestano vizi della procedura esecutiva (es. mancata notifica al debitore). Gli orientamenti sono complessi ed è consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato.

2.4 Pignoramento immobiliare e ipoteca

Se la birreria possiede immobili o terreni, AdeR può iscrivere ipoteca e procedere all’espropriazione immobiliare solo al ricorrere di determinate condizioni:

  • Prima casa e 120 000 €: l’art. 76 D.P.R. 602/73 vieta l’espropriazione dell’unico immobile adibito a abitazione principale se non di lusso. Negli altri casi, l’espropriazione può essere avviata solo se il credito supera 120 000 € ed è trascorso almeno mezzo anno dall’iscrizione dell’ipoteca .
  • Preavviso di ipoteca: l’art. 77 c. 2-bis richiede che l’agente notifichi al proprietario una comunicazione preventiva con preavviso di 30 giorni . L’omessa notifica rende nulla l’ipoteca.
  • Soglia di 20 000 €: l’ipoteca può essere iscritta solo se l’importo complessivo del credito supera 20 000 € .
  • Opposizione: si impugna al giudice tributario (per contestare la legittimità della cartella) o al giudice ordinario (per vizi del procedimento). La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 4077/2010, 19663/2019) ha precisato che l’ipoteca è un atto funzionale all’espropriazione immobiliare e soggiace ai limiti di 8.000 € (oggi 20.000 €) posti dall’art. 77 per la sua iscrizione.

2.5 Avviso di addebito INPS e somme dovute a previdenza

Per le aziende con dipendenti, la gestione dei contributi previdenziali è fondamentale. La procedura è diversa da quella fiscale:

  • Avviso di addebito INPS: l’INPS notifica un avviso che costituisce titolo esecutivo immediatamente. Dopo la notifica, AdeR può iscrivere ruolo e avviare l’esecuzione senza necessità di cartella. Il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione al giudice del lavoro.
  • Verifica di correttezza: controllare che l’INPS abbia correttamente calcolato i contributi, tenendo conto di eventuali esoneri, cassa integrazione, sgravi. Molte volte gli errori derivano da codici errati o duplicazioni.
  • Prescrizione: per i contributi i termini di prescrizione sono quinquennali . Tuttavia, la prescrizione si interrompe con l’avviso di addebito e con ogni atto interruttivo. Occorre eccepirla in giudizio.
  • Giudizio di cognizione: l’ordinanza n. 19440/2025 ha ricordato che l’opposizione alla cartella INPS non è un giudizio sull’atto esecutivo ma un vero e proprio giudizio sul rapporto previdenziale, nel quale l’INPS può chiedere la condanna al pagamento dei contributi anche se la cartella è decaduta . È quindi essenziale affrontare il processo con una strategia difensiva completa (per esempio contestare l’iscrizione alla cassa di previdenza, l’inquadramento dei lavoratori ecc.).

2.6 Debiti bancari e finanziari

Oltre ai debiti con il Fisco e con l’INPS, molte birrerie si finanziano tramite mutui bancari, leasing e affidamenti di conto corrente. Le banche, a differenza dell’Agenzia, sono creditori privati e seguono le regole generali del codice di procedura civile.

  • Inadempimento e solleciti: quando non si pagano le rate del mutuo o non si rientra negli scoperti, la banca invia solleciti e poi può attivare la clausola risolutiva per decadenza dal beneficio del termine. Nel caso di leasing, la società di leasing può chiedere la restituzione del bene e il pagamento dei canoni scaduti.
  • Decreto ingiuntivo e precetto: la banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; se il debitore non adempie, notifica l’atto di precetto e successivamente avvia il pignoramento presso terzi (conto corrente) o l’esecuzione immobiliare. A differenza della riscossione pubblica, non esistono soglie per ipoteca o pignoramento e non vi è il divieto di pignorare la prima casa (salvo la disciplina sull’impignorabilità della casa di abitazione per debiti del Fondo Consap nei mutui prima casa).
  • Negoziazione: spesso è possibile negoziare con la banca una ristrutturazione del debito o una moratoria. La Legge 119/2016 (salva-banche) e le norme dell’ABI prevedono la possibilità di sospendere i pagamenti di mutui per le PMI in difficoltà. Inoltre, la composizione negoziata della crisi permette di trattare con tutte le banche, assistiti dall’esperto negoziatore.
  • Mutui con garanzia MCC (Mediocredito Centrale): molte birrerie hanno usufruito, durante la pandemia, di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI. In caso di insolvenza, la banca può escutere la garanzia e recuperare il saldo residuo; il debito verso MCC può essere incluso nella procedura di sovraindebitamento ma non nella rottamazione.

In sintesi, con le banche è fondamentale prevenire: se si prevede una difficoltà, occorre cercare una rinegoziazione prima dell’avvio delle azioni esecutive. Il team dell’Avv. Monardo supporta le imprese nel dialogo con gli istituti di credito e nella valutazione di piani di rientro sostenibili.

3 Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione degli atti esattoriali

Per difendere la propria birreria occorre innanzitutto presentare ricorsi tempestivi contro gli atti illegittimi. Le principali eccezioni che è possibile sollevare sono:

  • Vizi di notifica: notifica eseguita a persona diversa, indirizzo errato, mancata consegna della raccomandata, errata PEC. La notifica è requisito essenziale; la sua irregolarità rende l’atto inesistente o nullo .
  • Difetto di motivazione: la cartella deve riportare gli estremi dell’atto presupposto, altrimenti è nulla. L’intimazione deve indicare la cartella a cui si riferisce e la data di esecutività.
  • Prescrizione e decadenza: trascorsi i termini (10 anni per imposte erariali, 5 per tributi locali e contributi, 3 per bollo auto), il debito si estingue . La prescrizione va eccepita impugnando l’intimazione .
  • Vizi dell’atto presupposto: errori nel calcolo dell’imposta, mancanza di avviso di accertamento, annullamento in autotutela non comunicato ecc. Ricordiamo che, se non si impugna l’atto nei termini, tali vizi non possono essere più fatti valere (principio di cristallizzazione ).
  • Illegittimità dell’ipoteca o del pignoramento: ipoteca iscritta senza preavviso o per importo inferiore a 20.000 €, pignoramento presso terzi non notificato al debitore , pignoramento immobiliare per credito sotto i 120.000 € .

3.2 Richiesta di sospensione

Quando si propone ricorso è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione, dimostrando il fumus boni iuris (probabilità di successo) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Nei ricorsi tributari, la sospensione si chiede al presidente della sezione, che decide in camera di consiglio; nei giudizi del lavoro la sospensione può essere concessa con ordinanza. Ottenere la sospensione blocca immediatamente pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. È quindi importante motivare adeguatamente la richiesta.

3.3 Rateizzazione ordinaria

Se non ci sono vizi da eccepire ma la birreria non può pagare in un’unica soluzione, è possibile chiedere la rateizzazione del debito a AdeR. La rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/73) consente dilazioni fino a 72 rate mensili per importi inferiori a 100 000 € e fino a 120 rate per importi maggiori, previa dimostrazione di grave e comprovata difficoltà economica . Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive e, se versato regolarmente, consente di ottenere la DURC (documento unico di regolarità contributiva) necessario per partecipare a bandi e appalti. In caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, il beneficio decade.

3.4 Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione-quinquies è oggi la principale opportunità per regolare i debiti fiscali e previdenziali senza aggravio di sanzioni e interessi. Prima di aderire, il contribuente deve:

  1. Verificare i carichi definibili attraverso il prospetto informativo disponibile sul sito di AdeR .
  2. Calcolare la convenienza confrontando l’importo agevolato con l’importo rateizzato e con i costi del contenzioso. In presenza di debiti prescritti o nulli potrebbe essere preferibile impugnare piuttosto che pagare.
  3. Garantire la liquidità: la perdita della definizione per il mancato pagamento di due rate comporta la ripresa delle procedure esecutive e l’impossibilità di rateizzare di nuovo .
  4. Conservare le prove dei versamenti: ogni pagamento deve essere tracciato; la mancata registrazione di un versamento può comportare la decadenza. È consigliabile gestire i pagamenti con un consulente.

3.5 Strumenti di sovraindebitamento e gestione della crisi d’impresa

Per le birrerie con debiti significativi e patrimonio insufficiente, la procedura di sovraindebitamento offre soluzioni strutturali:

  • Piano del consumatore: se il birraio è persona fisica e i debiti sono principalmente personali (ad esempio garanzie prestate ai figli o finanziamenti personali), può proporre un piano con soddisfacimento parziale dei creditori senza bisogno del voto . È indispensabile che non vi siano debiti professionali rilevanti .
  • Concordato minore: per le birrerie costituite come imprese individuali o società di persone, consente di presentare ai creditori un piano di ristrutturazione con l’assistenza dell’OCC. I creditori votano; se la maggioranza approva, il piano è omologato.
  • Liquidazione controllata: se non vi sono i presupposti per i due piani precedenti, il debitore può scegliere la liquidazione del patrimonio con l’obiettivo di liberarsi dai debiti in 3 anni . Al termine, può chiedere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) .
  • Composizione negoziata della crisi: strumento per l’imprenditore che consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto negoziatore. Prevede misure protettive e la possibilità di concludere accordi con l’Agenzia delle entrate e con l’INPS per la dilazione dei debiti. È particolarmente indicato quando la birreria è ancora economicamente vitale ma soffre un eccesso di indebitamento.

3.6 Negoziazione con le banche

Le birrerie spesso devono dialogare con le banche per rifinanziare mutui o aperture di credito. Le strategie includono:

  • Rinegoziazione delle rate: prolungare la durata del mutuo per ridurre la rata mensile; applicare la moratoria prevista dagli accordi ABI per le PMI in difficoltà;
  • Accordo di ristrutturazione del debito: contratto con la banca in cui si rideterminano gli interessi, i tempi e le garanzie; richiede l’assistenza di un professionista esperto;
  • Transazione fiscale: se si avvia una procedura concorsuale (concordato minore), è possibile proporre all’Erario un pagamento ridotto con falcidia di imposta e contributi; la norma è stata introdotta dal CCII.

Le banche non sono soggette alle soglie di 20.000 € o 120.000 € previste per AdeR; di conseguenza possono pignorare la prima casa del debitore e il suo conto corrente entro i limiti generali del codice di procedura civile. Tuttavia, la protezione della residenza può essere invocata in presenza di altre procedure (piano del consumatore). Un’analisi professionale può individuare la miglior combinazione di strumenti.

3.7 Tutela del patrimonio dell’imprenditore

Per proteggere i beni personali occorre agire prima che si accumulino i debiti. Alcuni strumenti leciti includono:

  • Fondo patrimoniale e trust: non proteggono dalle pretese dei creditori anteriori e non sempre sono efficaci; la Cassazione tende a disapplicarli quando costituiti in frode ai creditori. È quindi necessario costituirli quando non vi sono debiti e con una reale funzione familiare.
  • Polizze vita: i capitali assicurativi sono impignorabili fino alla designazione del beneficiario e possono costituire un salvadanaio per la famiglia.
  • Società di famiglia: conferire i beni immobili in una società semplice può limitarne l’aggressione da parte dei creditori personali. Anche in questo caso deve esservi un’attività economica effettiva.
  • Separazione dei patrimoni: distinguere il patrimonio aziendale (costituendo una società di capitale) da quello personale riduce l’esposizione alle azioni esecutive. La scelta della forma societaria (S.r.l., S.a.s., ecc.) va valutata con il commercialista.

In ogni caso, qualsiasi atto di disposizione del patrimonio deve rispettare le norme sulla revocatoria (artt. 2901 e ss. c.c.). Per questo è imprescindibile il supporto di un avvocato esperto.

4 Strumenti alternativi e soluzioni operative

4.1 Tabella riassuntiva delle principali norme e termini

NormaOggettoElementi chiave
Art. 25 D.P.R. 602/73Cartella di pagamentoDeve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo (o quarto per controlli formali); pagamento entro 60 giorni
Art. 50 D.P.R. 602/73Intimazione di pagamentoL’esecuzione può iniziare dopo 60 giorni; se non inizia entro un anno, AdeR deve notificare l’intimazione con termine di 5 giorni; efficacia 180 giorni
Art. 72-bis D.P.R. 602/73Pignoramento presso terziConsente l’ordine diretto al terzo di pagare entro 60 giorni le somme già maturate e alle scadenze quelle future
Art. 72-ter D.P.R. 602/73Limiti di pignorabilitàPrevede che stipendi, salari e indennità siano pignorabili dall’agente della riscossione in misura di un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, con rinvio all’art. 545 c.p.c. per somme superiori
Art. 76 D.P.R. 602/73Espropriazione immobiliareVietata sulla prima casa non di lusso adibita ad abitazione principale; esecuzione possibile solo oltre 120 000 € e dopo ipoteca da almeno 6 mesi
Art. 77 D.P.R. 602/73Iscrizione di ipotecaIpoteca dopo 60 giorni per il doppio del credito; possibile anche prima dell’espropriazione se il credito supera 20 000 €; preavviso di 30 giorni
Art. 19 D.Lgs. 546/92Atti impugnabiliElenca gli atti contro cui ricorrere (cartella, intimazione, ipoteca, fermo, diniego di rimborso) e prevede la preclusione per i vizi non eccepiti
Art. 12 L. 212/2000Statuto contribuenteRichiede un termine di 60 giorni tra il PVC e l’avviso di accertamento; la Cassazione 2025 lo considera intangibile

Questa tabella consente di individuare rapidamente le norme da invocare in fase difensiva.

4.2 FAQ (Domande frequenti)

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per accise e IVA non versate: cosa devo fare?
Controlla la data di notifica, verifica gli importi, valuta se rientrano nella rottamazione-quinquies e, se ci sono vizi (es. notifica irregolare, prescrizione), presenta ricorso entro 60 giorni . Nel frattempo puoi chiedere la rateizzazione.

2. È vero che se non impugno l’intimazione di pagamento non posso più eccepire la prescrizione?
Sì. La Cassazione 2025 ha equiparato l’intimazione all’avviso di mora; il mancato ricorso entro 60 giorni cristallizza il debito . Contestare in ritardo la cartella o il fermo non consente di far valere la prescrizione .

3. Posso oppormi a un pignoramento se non mi è stato notificato?
Sì. L’ordinanza n. 6/2026 afferma che il pignoramento presso terzi deve essere notificato anche al debitore; la notifica al solo terzo rende l’atto inesistente . Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi davanti al tribunale ordinario per far dichiarare l’inesistenza del pignoramento.

4. Il Fisco può pignorare la mia prima casa?
L’Agenzia delle entrate-Riscossione non può espropriare l’unico immobile adibito a abitazione principale non di lusso . Tuttavia può iscrivere ipoteca se il credito supera 20 000 € . I creditori privati (banche) non sono vincolati da questo divieto.

5. Le multe stradali possono essere rottamate?
Con la rottamazione-quinquies è possibile definire anche le multe stradali, ma solo per gli interessi; la sanzione principale resta dovuta .

6. Ho debiti con l’INPS per contributi dei dipendenti: posso fare rottamazione?
Sì, se si tratta di contributi affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 e non derivano da avvisi di accertamento; sono inclusi nella rottamazione-quinquies . Gli avvisi di addebito notificati direttamente dall’INPS restano fuori e vanno pagati o contestati in giudizio.

7. La banca può pignorare il mio conto corrente anche se è in rosso?
Sì. La Cassazione 2025 ha chiarito che la banca, come terzo pignorato, deve custodire e poi versare al Fisco tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento, anche se il conto era a zero . Quindi il conto rimane “bloccato” per due mesi.

8. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione-quinquies?
Perdi i benefici della definizione; le somme versate vengono considerate acconto e riprendono le azioni esecutive . Non potrai più rateizzare quei debiti.

9. Il piano del consumatore può includere i debiti bancari della birreria?
No. Il piano del consumatore è riservato a debiti di natura personale o familiare . I debiti contratti per l’attività d’impresa devono essere trattati con il concordato minore o con la liquidazione controllata.

10. Posso ottenere la cancellazione totale dei miei debiti?
Con l’esdebitazione prevista dal CCII puoi ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione controllata se dimostri la tua incapienza e la meritevolezza . Inoltre, è prevista l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, anche senza liquidazione, purché non vi siano beni da liquidare.

11. Quando conviene la composizione negoziata della crisi?
Conviene quando la birreria è ancora operativa ma presenta tensioni di liquidità. Con l’aiuto dell’esperto negoziatore si possono ottenere misure protettive e accordi con Fisco, INPS e banche senza arrivare al fallimento.

12. Il fermo amministrativo dell’autovettura può essere contestato?
Sì. Il fermo è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica. Puoi eccepire la prescrizione, la mancata notifica della cartella o l’irregolarità del preavviso. Il pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione sospende il fermo .

13. Qual è la differenza tra prescripción e decadenza?
La prescrizione estingue il diritto a riscuotere il credito dopo un certo periodo (10, 5 o 3 anni) . La decadenza estingue solo il potere di iscrivere a ruolo il credito (ad esempio per tardiva iscrizione INPS), ma non elimina il debito: l’INPS può ancora chiederne il pagamento in giudizio .

14. Cosa succede se ignoro una PEC dell’Agenzia delle entrate?
La notifica via PEC è valida; la mancata lettura non annulla l’atto. Controlla sempre la tua PEC e aggiorna l’indirizzo in caso di variazioni.

15. Posso riaprire il contenzioso se scopro nuovi vizi dopo che il ricorso è stato rigettato?
Solo se emergono fatti nuovi che non erano conoscibili prima (es. falsità della notifica). Diversamente, il giudicato fa stato.

16. Ho più cartelle esattoriali: è meglio pagarle tutte o aspettare la rottamazione?
Dipende dall’entità del debito e dalla presenza di vizi. La rottamazione stralcia sanzioni e interessi ma non cancella i debiti nulli. Con l’ausilio di un professionista è possibile selezionare quali atti impugnare e quali definire.

17. Il pagamento della prima rata del piano di ammortamento sospende i pignoramenti?
Sì, ma solo se non si è ancora tenuto l’incanto o non è stato emesso il provvedimento di assegnazione . È importante verificare in che fase si trova la procedura.

18. Qual è il limite di pignorabilità dello stipendio per i debiti fiscali?
È pignorabile un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €, e si applica il limite del quinto per importi superiori . Il limite è diverso per debiti civili (art. 545 c.p.c.) e per crediti alimentari.

19. Posso vendere un bene dopo la notifica della cartella?
In linea generale sì, ma se l’atto è successivo a una notifica di pignoramento o ipoteca potrebbe essere soggetto a revocatoria. Meglio consultare un legale prima di effettuare alienazioni.

20. La mia birreria non è più attiva; posso aderire alla rottamazione?
Sì, purché i debiti rientrino nel perimetro; tuttavia la rottamazione non si applica alle procedure concorsuali pendenti e ai soggetti in liquidazione giudiziale. In questi casi occorre valutare la liquidazione controllata o altre procedure concorsuali.

5 Simulazioni pratiche

5.1 Simulazione 1 – Cartella IRPEF e IVA per 80.000 €

Una birreria artigianale riceve nel gennaio 2026 tre cartelle di pagamento:
• Cartella n. 1: IRPEF 2017 pari a 30.000 € (imposta 20.000 €, sanzioni 6.000 €, interessi 4.000 €).
• Cartella n. 2: IVA 2018 pari a 40.000 € (imposta 28.000 €, sanzioni 8.000 €, interessi 4.000 €).
• Cartella n. 3: tributi locali e tassa rifiuti 2020 pari a 10.000 € (imposta 7.000 €, sanzioni 2.000 €, interessi 1.000 €).

Opzione A – Rottamazione-quinquies:
Le cartelle rientrano nei carichi affidati entro il 31 dicembre 2023, quindi sono definibili. Con la rottamazione si pagano solo le imposte (20 000 € + 28 000 € + 7 000 € = 55 000 €) più l’aggio (circa il 3%), mentre sono stralciati 18 000 € di sanzioni e 9 000 € di interessi. Supponendo di scegliere 54 rate bimestrali, l’importo totale da pagare (55 000 € + 3% annuo) sarà suddiviso in 54 rate da circa 1.200 € ciascuna.
La birreria dovrà presentare domanda entro il 30 aprile 2026, riceverà il prospetto entro il 30 giugno e pagherà la prima rata il 31 luglio 2026 .

Opzione B – Ricorso per prescrizione:
Si verifica se le cartelle sono prescritte. In questo esempio, la cartella IRPEF 2017 è stata affidata a ruolo nel 2020; la notifica avviene nel gennaio 2026, quindi sono trascorsi più di 5 anni dal momento in cui l’ente ha potuto agire. L’imposta erariale si prescrive in 10 anni , quindi non è ancora prescritta. La cartella del tributo locale 2020 potrebbe essere quasi prescritta (5 anni), ma la notifica avviene ancora entro i termini. Pertanto la rottamazione è conveniente.

5.2 Simulazione 2 – Pignoramento presso terzi su conto corrente vuoto

Nel novembre 2025, un imprenditore riceve notifica di pignoramento presso terzi per un debito fiscale di 15.000 €. Il conto corrente è in rosso di 1.000 €. La banca blocca il conto. L’imprenditore pensa di non essere toccato perché non ci sono fondi.

Ai sensi dell’art. 72-bis e della sentenza 28520/2025, la banca è tenuta a custodire e versare al Fisco tutte le somme che matureranno entro 60 giorni . Il 30 novembre arriva un bonifico di 5.000 € per la fornitura di birre a un ristorante: la banca lo gira ad AdeR. Il 10 dicembre arriva un bonifico da un parente per 2.000 €: anch’esso viene prelevato. L’imprenditore si ritrova senza liquido e non può pagare i fornitori.
Difesa: è possibile proporre opposizione al pignoramento se non è stato notificato al debitore o se il debito è prescritto. In alternativa, è consigliabile chiedere una rateizzazione o aderire alla rottamazione per sospendere il pignoramento. Pagando la prima rata del piano di rateizzazione (minimo 50 €), le procedure esecutive in corso si estinguono se non c’è ancora provvedimento di assegnazione .

5.3 Simulazione 3 – Avviso di addebito INPS e decadenza del ruolo

Una birreria non ha versato i contributi INPS per tre dipendenti nel 2018‑2019 per un importo di 12.000 €. L’INPS emette avviso di addebito nel 2020 e AdeR iscrive ruolo nel 2021. La cartella viene notificata a gennaio 2026. Il titolare vuole eccepire la decadenza perché l’iscrizione a ruolo è tardiva (oltre i tre anni).
La Cassazione (ord. 19440/2025) ha spiegato che l’opposizione alla cartella introduce un giudizio ordinario sul rapporto previdenziale e che l’INPS, pur decaduta dal potere di riscuotere tramite ruolo, può chiedere la condanna al pagamento nel medesimo giudizio . Pertanto, non basta eccepire la decadenza; bisogna dimostrare l’insussistenza del debito (es. dimostrando il pagamento o l’inesistenza del rapporto di lavoro) o la prescrizione quinquennale. La birreria potrebbe valutare l’adesione alla rottamazione (se il carico rientra) o la rateizzazione con l’INPS.

6 Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di professionisti

La normativa italiana sulla riscossione dei tributi e dei contributi è complessa e in continua evoluzione. Le pronunce della Cassazione del 2025 e 2026 hanno introdotto regole più stringenti (impugnazione obbligatoria dell’intimazione, notifica al debitore nel pignoramento, estensione del vincolo sul conto corrente). Le opportunità offerte dalla rottamazione-quinquies e dalle procedure di sovraindebitamento sono preziose ma richiedono pianificazione e capacità di scelta. Le birrerie che attendono passivamente rischiano di subire pignoramenti, ipoteche o addirittura la perdita dell’immobile, mentre chi agisce tempestivamente può ridurre o cancellare i debiti e salvare l’azienda.

Il punto di vista del debitore è al centro di questa guida: è il contribuente che deve essere informato dei suoi diritti, dei termini da rispettare e degli strumenti difensivi. Tuttavia, l’applicazione pratica delle norme richiede competenze tecniche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono supporto in ogni fase: analisi degli atti, ricorsi tributari e del lavoro, istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle entrate-Riscossione e con le banche, predisposizione di piani di ristrutturazione e assistenza in procedimenti di sovraindebitamento. La loro esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, unita alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore, consente soluzioni personalizzate e concrete.

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