Bar con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le difficoltà economiche del settore della ristorazione si sono aggravate negli ultimi anni: costi delle forniture, canoni di locazione alle stelle e un carico fiscale sempre più incisivo mettono in crisi i titolari di bar e locali. Nel tentativo di tenere aperta l’attività molti imprenditori hanno accumulato debiti verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche, rischiando pignoramenti, ipoteche o addirittura la chiusura. Il problema è ulteriormente acuito dal fatto che gli atti di accertamento e le cartelle esattoriali devono essere contestati in tempi brevi: bastano 60 giorni dalla notifica per perdere il diritto alla difesa . Ignorare un avviso di addebito o un preavviso di fermo amministrativo può trasformare un debito gestibile in una procedura esecutiva che blocca i conti correnti o mette a rischio i beni dell’azienda.

In questo articolo, scritto con taglio giuridico‑divulgativo e aggiornato a febbraio 2026, spiegheremo come reagire in modo efficace quando un bar si trova sommerso dai debiti. Analizzeremo le normative vigenti (Decreti del Presidente della Repubblica, leggi ordinarie, decreti legislativi), i principali orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale e le circolari dell’Agenzia delle Entrate. Forniremo una procedura passo‑passo per impugnare gli atti impositivi, sospendere le procedure esecutive, trattare piani di rateizzazione o aderire alle definizioni agevolate. Parleremo anche degli strumenti straordinari per uscire dal sovraindebitamento: Legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa e composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021.

Chi siamo – L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con trent’anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie all’iscrizione nell’albo dei gestori presso il Ministero della Giustizia e all’esperienza in controversie bancarie, fiscali e societarie, lo staff dell’Avv. Monardo è in grado di analizzare la posizione debitoria del cliente, verificare la validità degli atti, predisporre ricorsi e sospensioni davanti alle Corti di giustizia tributaria, trattare piani di rientro con banche ed enti previdenziali e proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali adatte al singolo caso.

Se sei titolare di un bar e hai ricevuto un avviso di accertamento, una cartella di pagamento o un atto di pignoramento, non rimandare: l’inerzia può portare a ipoteche, fermi auto o blocchi del conto. Grazie alla nostra esperienza possiamo verificare immediatamente la regolarità delle notifiche, contestare vizi formali e sostanziali, presentare istanze di rateizzazione, aderire alle definizioni agevolate o avviare una procedura di sovraindebitamento. Mettiamo a disposizione consulenze personalizzate per imprenditori, professionisti e privati.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti fiscali e tributarie rilevanti

Per comprendere come difendersi dai debiti, occorre prima conoscere le norme che disciplinano gli accertamenti e la riscossione:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – disciplina l’accertamento delle imposte dirette. Gli articoli 36‑bis e 36‑ter prevedono che l’Agenzia delle Entrate liquidi automaticamente le dichiarazioni e controlli la correttezza formale dei dati. I carichi derivanti da omesso versamento di imposte liquidate ai sensi degli artt. 36‑bis e 36‑ter rientrano tra quelli definibili con la rottamazione‑quinquies .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) – gli artt. 54‑bis e 54‑ter disciplinano i controlli automatici e formali sulle dichiarazioni IVA. Anche i carichi derivanti da omesso versamento di IVA possono essere definiti mediante rottamazione .
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – contiene le regole sulla riscossione delle imposte. L’art. 72‑bis consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di notificare un pignoramento “diretto” alla banca o al datore di lavoro; in virtù della sentenza Cass. 28520/2025, questo pignoramento vincola anche i versamenti che maturano nei 60 giorni successivi .
  • Codice di Procedura Civile (c.p.c.) – gli articoli 543 e 546 disciplinano il pignoramento presso terzi. L’art. 543 c.p.c. stabilisce che il pignoramento dei crediti verso terzi si esegue con atto notificato sia al terzo sia al debitore, indicando il credito, il titolo esecutivo e intimando al terzo di non disporre delle somme . L’art. 546 c.p.c. prevede che, dalla notifica dell’atto, il terzo (es. la banca) è tenuto a custodire le somme e a versarle fino a concorrenza del credito precettato; per stipendi e pensioni opera la protezione fino al triplo dell’assegno sociale .
  • D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) – disciplina i ricorsi contro atti dell’amministrazione finanziaria. L’art. 12 richiede l’assistenza di un difensore per controversie di valore superiore a 3.000 euro ; l’art. 53 consente la sospensione dell’esecuzione in caso di periculum. Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o della cartella .
  • D.Lgs. 472/1997 – regola le sanzioni amministrative tributarie; conoscere le differenze tra sanzione e imposta è utile per valutare l’entità dei debiti da definire.
  • Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) – contiene principi generali, tra cui la necessità di motivare gli atti impositivi e garantire il contraddittorio.

1.2 Contributi previdenziali e INPS

I debiti previdenziali derivano da contributi obbligatori (gestione commercianti, artigiani, Gestione separata ecc.). Gli avvisi di addebito INPS costituiscono titoli esecutivi e non richiedono la preventiva notifica della cartella; contro l’avviso è possibile proporre opposizione giudiziaria entro 40 giorni dalla notifica. L’INPS ha emanato numerosi messaggi e circolari per chiarire la prescrizione dei contributi; per esempio il messaggio n. 84/2026 (non disponibile online ma citato dalla stampa specializzata) ha prorogato al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione per le contribuzioni dovute dalle pubbliche amministrazioni a causa del D.L. 200/2025.

1.3 Normativa sulla crisi e sovraindebitamento

Quando i debiti superano la capacità di pagamento dell’imprenditore, è possibile ricorrere agli strumenti di composizione della crisi:

  • Legge 3/2012 (“Legge salva‑suicidi”) – ha introdotto la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Secondo la Camera Arbitrale di Milano, un debitore in sovraindebitamento è chi non riesce più a sostenere i propri impegni economici; la normativa mira a creare condizioni per uscirne . L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nomina un gestore che studia la situazione e propone soluzioni .
  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – riforma la materia e prevede quattro procedure: (1) concordato minore; (2) ristrutturazione dei debiti del consumatore; (3) liquidazione controllata; (4) esdebitazione del debitore incapiente . Queste procedure permettono di proporre un piano ai creditori, liquidare i beni con controllo giudiziario o ottenere la cancellazione dei debiti residui.
  • D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021 – ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Il dossier del Senato spiega che, quando il risanamento dell’impresa appare ragionevolmente perseguibile, viene nominato un esperto che agevola le trattative tra l’imprenditore e i creditori . L’esperto assiste l’imprenditore nel dialogo con banche e fornitori senza sostituirlo . L’articolo 4 del decreto descrive i requisiti di indipendenza: l’esperto deve operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente e può avvalersi di soggetti con specifica competenza . Le parti coinvolte nelle trattative devono comportarsi secondo buona fede, partecipare attivamente e mantenere la riservatezza .

1.4 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione denominata rottamazione‑quinquies. Secondo l’analisi di Fisco e Tasse, la misura riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter DPR 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento .

La rottamazione consente di estinguere i debiti senza pagare interessi, sanzioni e aggio: occorre versare solo il capitale e le spese di notifica . Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, salvo che le rate della “rottamazione‑quater” siano state integralmente pagate entro il 30 settembre 2025 . La domanda deve essere inviata telematicamente entro il 30 aprile 2026 . Sono previste due modalità: compilazione del form nell’area riservata (che consente di selezionare cartelle e avvisi INPS) o invio della domanda tramite il form pubblico con allegato documento di riconoscimento . Dopo l’invio, l’Agente della riscossione invia tramite e‑mail la ricevuta di presentazione (R‑DA‑2026) . In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al tasso del 3% annuo .

1.5 Giurisprudenza recente della Corte di Cassazione

1.5.1 Cartella non notificata: sentenza 8969/2025

Con la sentenza n. 8969/2025 (4 aprile 2025), la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha ribadito un principio fondamentale: se la cartella esattoriale non è mai stata notificata o la notifica è nulla o irregolare, il contribuente può impugnare l’iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo anche dopo anni. Il sito dello Studio Laudando riporta che la Cassazione ha confermato il diritto del contribuente a far valere l’inesistenza o invalidità della notifica e ha richiamato la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022 . In altre parole, l’assenza di notifica blocca ogni termine decadenziale . Questo orientamento tutela i contribuenti che scoprono il debito solo tramite un estratto di ruolo o al momento dell’iscrizione dell’ipoteca.

1.5.2 Pignoramento e conti correnti: sentenza 28520/2025

La sentenza n. 28520/2025 (27 ottobre 2025) ha ridefinito il pignoramento esattoriale. Secondo l’articolo pubblicato da Brocardi, la Corte ha stabilito che la banca, in qualità di terzo pignorato, non deve solo bloccare le somme presenti ma deve custodire e trasferire all’erario tutti gli accrediti che maturano entro 60 giorni dalla notifica . Questa interpretazione deriva dall’art. 72‑bis DPR 602/1973 e dall’art. 546 c.p.c., che vincolano il terzo ai limiti dell’importo precettato . La decisione evidenzia che lo spatium deliberandi di 60 giorni non è un periodo di attesa ma una “gabbia fiscale”: ogni euro in entrata sul conto viene automaticamente destinato al Fisco . Per i titolari di bar che ricevono un pignoramento sui conti bancari, è fondamentale agire tempestivamente richiedendo la sospensione e valutando la rateizzazione o l’esdebitazione.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando un bar riceve un avviso o una cartella di pagamento, è essenziale muoversi con ordine. Di seguito una guida pratica.

2.1 Verifica della notifica

  1. Controllo formale. Verificare se la notifica è avvenuta correttamente: l’atto deve essere consegnato al titolare, al rappresentante legale o in azienda, oppure tramite PEC con firma digitale. Un vizio di notifica (ad esempio invio a indirizzo errato o mancanza di relata) consente di eccepire l’inesistenza dell’atto. La Cassazione n. 8969/2025 ha riconosciuto che, in caso di cartella non notificata, l’ipoteca o il fermo possono essere impugnati anche dopo anni .
  2. Terminologia da ricordare. L’avviso di accertamento contiene già l’ingiunzione a pagare, quindi la riscossione può iniziare dopo 60 giorni; la cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede il pagamento di imposte e contributi. Gli avvisi di addebito INPS hanno valore di titolo esecutivo.
  3. Conservare documenti e ricevute. È importante raccogliere le ricevute di raccomandate, i messaggi PEC e ogni comunicazione ricevuta. Saranno utili nel ricorso.

2.2 Calcolo dei termini per il ricorso

  • 60 giorni: termine ordinario per impugnare l’avviso di accertamento o la cartella. La Regione Valle d’Aosta ricorda che la sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto interrompe il termine . Oltre questo periodo l’atto diventa definitivo (salvo vizi di notifica). L’atto dev’essere impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con notifica all’ente impositore .
  • 40 giorni: termine per opporsi all’avviso di addebito INPS davanti al giudice del lavoro. Se la cartella contiene contributi, l’opposizione dev’essere proposta presso il tribunale competente in materia previdenziale.
  • 30 giorni: dopo aver proposto ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando il fascicolo tramite il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria .

2.3 Richiesta di sospensione e misure cautelari

La presentazione del ricorso non blocca automaticamente la riscossione. Se il contribuente rischia danni gravi (pignoramento, ipoteca, fermo), può chiedere la sospensione dell’esecuzione. L’istanza si propone:

  • in sede amministrativa, all’Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo la sospensione di cartelle inesistenti o di importi già pagati;
  • in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992, allegando prova del danno grave e irreparabile. La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere l’esecuzione fino alla decisione.

2.4 Verifica e contestazione del merito

Prima di pagare o rateizzare occorre analizzare la fondatezza dell’accertamento:

  • Motivazione: la cartella deve indicare gli estremi dell’atto presupposto (avviso di accertamento, sentenza). Se manca, l’atto è nullo.
  • Prescrizione: verificare se il tributo è prescritto. La prescrizione per imposte erariali è di 10 anni, per l’IVA di 10 anni, per contributi INPS di 5 anni (se non intervengono atti interruttivi). Il contribuente può eccepire la prescrizione anche in sede di opposizione a pignoramento.
  • Errori di calcolo: le somme iscritte possono contenere duplicazioni, interessi sbagliati o importi già versati.
  • Difetto di legittimazione: se l’atto è indirizzato a soggetto diverso dal debitore, è nullo.

2.5 Opzioni operative

Dopo la verifica è possibile:

  1. Pagare integralmente o rateizzare. Il pagamento estingue il debito e interrompe l’azione esecutiva. La rateizzazione consente di dilazionare il versamento e sospende il fermo o pignoramento: è sufficiente pagare la prima rata affinché l’Agente sospenda il fermo auto e le procedure esecutive . Le rate devono essere di importo non inferiore a 50 euro .
  2. Aderire alla rottamazione‑quinquies. Consente di pagare solo il capitale eliminando sanzioni e interessi. È necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 ; la prima rata scade il 31 luglio 2026. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione con recupero delle somme iniziali.
  3. Proporre ricorso. Quando si ritiene che il debito non sussista o che vi siano vizi procedurali, si propone ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Con il ricorso si può contestare la legittimità dell’atto, chiedere la sospensione e ridurre le sanzioni.
  4. Accedere alle procedure di sovraindebitamento. Se il bar non riesce a sostenere i debiti e possiede requisiti dimensionali (ricavi annui sotto 200.000 euro, debiti inferiori a 500.000 euro), può avviare il piano del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata . Il giudice, su proposta del gestore della crisi, può omologare un piano che prevede il pagamento parziale dei creditori e l’esdebitazione del residuo.
  5. Richiedere la composizione negoziata. Se l’attività è in crisi ma vi è possibilità di risanamento, l’imprenditore può presentare istanza alla Camera di Commercio. Un esperto indipendente viene nominato per facilitare le trattative con creditori e banche . L’accesso non comporta spossessamento dei beni e consente di ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive .

3 Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito

3.1 Impugnare avvisi e cartelle

Impugnare un atto impositivo permette di far valere la nullità, l’inesistenza della notifica o la prescrizione. Ecco i passaggi principali:

  1. Esaminare l’atto. Verificare la data di notifica, l’indicazione dell’atto presupposto, l’importo e la norma violata. Un avviso di accertamento deve specificare le violazioni contestate; una cartella deve indicare gli estremi del ruolo.
  2. Raccogliere prove. Ogni documento (contratti, fatture, ricevute, estratti conti) può dimostrare la correttezza del comportamento del contribuente. Se il problema riguarda l’INPS, è utile recuperare i versamenti effettuati e le note di addebito.
  3. Scegliere il rito. Per tributi statali (IVA, IRPEF, IRAP) e contributi INPS l’opposizione avviene davanti alla Corte di Giustizia Tributaria. Per i contributi previdenziali l’opposizione può essere proposta anche al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. In genere si consiglia di redigere un unico atto di ricorso avvalendosi di un avvocato specializzato.
  4. Valutare il valore della controversia. Se il debito contestato supera 3.000 euro il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato .
  5. Notificare il ricorso. Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . La notifica può avvenire via PEC agli indirizzi indicati dall’Agenzia delle Entrate o tramite ufficiale giudiziario. La Corte di Giustizia Tributaria competente è quella del luogo di residenza del contribuente.
  6. Costituirsi in giudizio. Entro 30 giorni dalla notifica occorre depositare il ricorso presso la segreteria della Corte, allegando copia della ricevuta, l’atto impugnato e la prova della notifica . È necessario versare il contributo unificato in base al valore della controversia .
  7. Chiedere la sospensione. Se sussiste il rischio di danno irreparabile (ad esempio pignoramento del conto corrente), si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. La richiesta deve essere motivata e può essere accolta con decreto.
  8. Partecipare all’udienza e attendere la decisione. L’udienza davanti alla Corte di Giustizia Tributaria consente di discutere il ricorso. La decisione può annullare in tutto o in parte l’atto, ridurre le sanzioni o respingere l’opposizione. Contro la sentenza è ammesso appello e ricorso in Cassazione.

3.2 Contestare la notifica e i vizi formali

La notifica irregolare è una delle difese più efficaci. Oltre alla sentenza 8969/2025, la giurisprudenza ha stabilito che:

  • Il pignoramento presso terzi deve essere notificato personalmente al debitore e al terzo . Se la banca blocca il conto senza che il debitore abbia ricevuto l’atto, si può eccepire la nullità. La Cassazione ha confermato l’inesistenza del pignoramento non notificato .
  • L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile se la cartella è stata regolarmente notificata, ma può essere contestato per far valere la prescrizione o i vizi di notifica.
  • Gli avvisi di addebito INPS devono contenere il dettaglio dei periodi e degli importi; se incompleti sono annullabili.

3.3 Rottamazione e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate consentono di pagare i debiti fiscali eliminando sanzioni e interessi. Attualmente sono in vigore due misure principali:

  1. Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) – riguarda i carichi affidati fino al 2022. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023. Chi ha aderito e ha versato le rate fino al 30 settembre 2025 non può accedere alla rottamazione‑quinquies .
  2. Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026) – consente di definire i carichi affidati dal 2000 al 2023. Il contribuente deve versare solo il capitale e le spese di notifica ; i pagamenti possono essere dilazionati. Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 .

Oltre alle rottamazioni, la legge prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie (chiudere le liti pendenti pagando una percentuale del valore in base al grado di giudizio) e la rinuncia alle sanzioni per ravvedimento operoso (pagamento spontaneo riduce le sanzioni a 1/7 del minimo). Prima di aderire a una definizione conviene analizzare l’atto e verificare se i vizi di notifica consentono l’annullamento totale.

3.4 Accordi con l’INPS e gestione contributiva

Per i debiti previdenziali è possibile:

  • Rateizzare i contributi: l’INPS concede piani fino a 60 rate mensili per importi inferiori a 60.000 euro; per somme superiori occorre garanzia fideiussoria. Il pagamento della prima rata sospende le azioni esecutive.
  • Contestare i contributi prescritti: la prescrizione quinquennale decorre dalla data di scadenza del contributo se non intervengono atti interruttivi. Alcune circolari (es. messaggio INPS 84/2026) prorogano i termini per le pubbliche amministrazioni. Per i bar privati la prescrizione ordinaria si applica.
  • Ricorrere al giudice del lavoro: contro l’avviso di addebito si propone opposizione davanti al Tribunale. Se il giudice accerta errori di calcolo o prescrizione, annulla il debito.

3.5 Gestione del rapporto con le banche

Molti bar hanno debiti bancari: mutui, affidamenti e leasing. In presenza di insolvenza si rischia la revoca degli affidamenti e il pignoramento del conto. Alcune strategie:

  • Rinegoziazione del debito. Si può chiedere alla banca la ristrutturazione del mutuo, l’allungamento del piano di ammortamento o un periodo di preammortamento.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti. Il Codice della crisi prevede che l’imprenditore possa concludere un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti. L’accordo, omologato dal tribunale, è efficace anche per i creditori dissenzienti.
  • Composizione negoziata. Con il D.L. 118/2021 l’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto che agevola la trattativa con la banca . L’esperto verifica se l’impresa è in difficoltà e propone soluzioni; le banche devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato . Durante la composizione negoziata le azioni esecutive sono sospese e gli affidamenti bancari non vengono revocati .

3.6 Sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata

Quando la bar non è più in grado di pagare i debiti fiscali, contributivi e bancari, può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Le più adatte alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi sono:

  1. Piano del consumatore. Riservato a persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali o che esercitano attività d’impresa sotto soglia. Non richiede l’approvazione dei creditori; il giudice verifica la fattibilità e, se omologa il piano, impone ai creditori di adeguarsi .
  2. Concordato minore. Prevede che i creditori rappresentanti almeno il 50 % del totale votino a favore del piano . Il gestore della crisi, nominato dall’OCC, redige una relazione sulla situazione economica. Il piano può prevedere la vendita di beni, la ristrutturazione dei debiti e l’apporto di nuova finanza.
  3. Liquidazione controllata. Si avvia quando il debitore non può offrire un piano sostenibile. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato. Al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui, se ha cooperato correttamente .
  4. Esdebitazione del debitore incapiente. È riservata a chi non possiede beni; la procedura dura quattro anni durante i quali eventuali nuovi redditi possono essere destinati ai creditori .

3.7 Composizione negoziata: vantaggi per i bar

Per i titolari di bar che hanno un’attività in forma di impresa (società o ditta individuale), la composizione negoziata rappresenta un’alternativa alla liquidazione giudiziale. Alcune caratteristiche:

  • Accesso telematico: si presenta istanza tramite piattaforma delle Camere di Commercio. È previsto un test pratico per verificare se il risanamento è perseguibile .
  • Nomina dell’esperto: la Commissione della Camera di Commercio nomina un esperto tra gli iscritti negli elenchi ministeriali. L’esperto non sostituisce l’imprenditore ma lo assiste nelle trattative .
  • Indipendenza e requisiti: l’articolo 4 richiede che l’esperto abbia requisiti di indipendenza analoghi a quelli dei sindaci delle società; non deve avere legami personali o professionali con l’impresa . Può chiedere tutte le informazioni utili e avvalersi di consulenti .
  • Obblighi delle parti: le banche e gli intermediari devono partecipare alle trattative in modo attivo e rispettare la riservatezza .
  • Misure protettive: durante la composizione negoziata il tribunale può concedere misure che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive; questo offre al bar un respiro per rinegoziare i debiti.
  • Possibile sbocco: le trattative possono concludersi con un accordo di ristrutturazione, una transazione fiscale, un piano attestato di risanamento o, se il risanamento non è possibile, con il concordato semplificato.

4 Strumenti alternativi di definizione dei debiti

Oltre al ricorso, ci sono diversi strumenti per regolarizzare la posizione debitoria evitando procedure esecutive. Di seguito una panoramica.

4.1 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente di sanare in modo spontaneo le irregolarità fiscali pagando una sanzione ridotta e gli interessi legali. È regolato dal D.Lgs. 472/1997 e prevede diverse riduzioni a seconda della tempestività: entro 14 giorni sanzione pari a 1/15 del minimo; entro 30 giorni sanzione pari a 1/10; entro un anno sanzione pari a 1/8; entro due anni sanzione pari a 1/7; oltre due anni sanzione pari a 1/6. Il ravvedimento è escluso per i tributi già oggetto di accertamento o di notifica di cartella.

4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti

La legge consente di chiudere le controversie tributarie versando una percentuale del valore in base all’esito del giudizio:

  • Valore del giudizio: corrisponde all’imposta contestata. Le sanzioni e interessi non si considerano.
  • Percentuali: in primo grado 90 %, in secondo grado 40 %, in Cassazione 15 %; se il contribuente ha vinto l’ultimo grado il pagamento è ridotto.
  • Scadenze: la domanda si presenta entro il termine stabilito dalla legge (le definizioni 2023/2024 sono scadute; eventuali nuove definizioni saranno previste da futuri decreti).

Questa misura è utile quando la difesa appare incerta e si vuole evitare tempi lunghi.

4.3 Saldo e stralcio e stralcio automatico

Alcune leggi di bilancio hanno introdotto lo stralcio parziale delle cartelle di importo residuo fino a 1.000 euro affidate fino al 2015. Nel 2023 la legge ha cancellato automaticamente sanzioni e interessi; nel 2025 sono state cancellate anche le spese di notifica. Si attende un eventuale nuovo saldo e stralcio per debiti di persone fisiche in difficoltà economica: se introdotto, permetterà di pagare una percentuale del debito in base all’ISEE.

4.4 Piano di rateizzazione con l’Agente della riscossione

La rateizzazione è spesso la soluzione più immediata. Caratteristiche principali:

  • Fino a 120 rate mensili per debiti superiori a 120.000 euro; fino a 72 rate per importi inferiori.
  • Prima rata di importo almeno pari al 10 % del debito; rate minime di 50 euro.
  • Se si salta due rate anche non consecutive si decade dal beneficio. Nelle rottamazioni quater e quinquies la decadenza scatta con il mancato pagamento di una rata.
  • Il pagamento della prima rata sospende fermi e pignoramenti e consente di chiedere la cancellazione o la restrizione dell’ipoteca【25649857889857†L116-L127】.

È consigliabile richiedere la rateizzazione prima che vengano avviate procedure esecutive; se l’atto è già stato notificato, la rateizzazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notifica.

4.5 Accordi con le banche e transazione fiscale

L’art. 11 del D.Lgs. 546/1992 consente di stipulare transazioni fiscali nell’ambito di procedure concorsuali (accordo di ristrutturazione, concordato minore). La transazione fiscale prevede il pagamento parziale di imposte e sanzioni. Le banche sono spesso favorevoli a un accordo se questo garantisce un rientro, mentre l’alternativa sarebbe la liquidazione giudiziale.

4.6 Misure protettive e piani di risanamento

I bar in crisi possono chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospendere i pagamenti di determinati debiti o a sospendere contratti onerosi. Nel contesto della composizione negoziata o del concordato, il tribunale può:

  • autorizzare il pagamento di crediti pregressi in deroga alla par condicio creditoria;
  • consentire la rin negoziazione dei contratti (es. locazione, mutuo);
  • vietare l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive sui beni dell’impresa.

La concessione delle misure protettive richiede che il piano di risanamento sia realistico e che i creditori non siano pregiudicati.

5 Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  • Ignorare gli atti: molti imprenditori non aprono le PEC o trascurano le raccomandate. In assenza di contestazione, l’atto diventa definitivo. È fondamentale controllare regolarmente la posta certificata.
  • Pagare senza verificare: alcuni pagano immediatamente per paura di aggravare la situazione. Spesso la cartella contiene errori o è prescritta; pagare significa rinunciare a una possibile riduzione.
  • Confondere l’avviso di accertamento con la cartella: l’avviso di accertamento contiene già l’intimazione a pagare (avviso “impoesivo”), quindi la riscossione può iniziare dopo 60 giorni. Non ricevere la cartella non significa che il debito non esista.
  • Ricorrere a professionisti improvvisati: la difesa fiscale richiede competenza in diritto tributario e bancario. È preferibile affidarsi a un avvocato cassazionista che lavori con commercialisti e revisori.
  • Attendere la notifica del pignoramento: dopo il preavviso di fermo o ipoteca è già possibile impugnare l’atto; aspettare il pignoramento rende più difficile la difesa.

5.2 Consigli pratici

  1. Chiedere l’estratto di ruolo. Permette di conoscere tutte le cartelle pendenti. Attenzione: l’estratto di ruolo non è impugnabile se la cartella è regolarmente notificata, ma è utile per programmare i pagamenti.
  2. Verificare l’esigibilità del credito. Alcune imposte (es. contributo SSN su RC auto) sono state dichiarate incostituzionali; altre si prescrivono in cinque anni. Un controllo accurato può portare all’annullamento.
  3. Analizzare i flussi di cassa. Prima di aderire a una rateizzazione o a una rottamazione bisogna verificare se si riuscirà a sostenere le rate. È inutile aderire e poi decadere per mancato pagamento.
  4. Usare la PEC. Per comunicare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o l’Agente della riscossione conviene utilizzare la PEC: consente di avere prova legale dell’invio e della ricezione.
  5. Preparare la documentazione. Per avviare una procedura di sovraindebitamento occorrono bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori, elenco dei beni e dei contratti. Tenere i documenti aggiornati facilita il lavoro del gestore della crisi.
  6. Consultare un esperto prima di firmare accordi. La banca può proporre piani apparentemente convenienti ma con clausole onerose. Un avvocato esperto in diritto bancario può negoziare condizioni migliori.
  7. Valutare la composizione negoziata se l’impresa è ancora viva. Questo strumento evita la liquidazione e permette di rinegoziare i debiti con l’assistenza di un esperto. È adatto a bar con potenzialità di ripresa.

6 Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche con le principali norme, termini e strumenti di difesa.

6.1 Norme fondamentali per la riscossione e la difesa

Norma/leggeContenuto essenzialeRilevanza per il bar
Art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973Liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.I carichi derivanti da omesso versamento di imposte liquidate rientrano nella rottamazione‑quinquies .
Art. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972Liquidazione automatica e controllo formale IVA.Debiti IVA definibili con rottamazione‑quinquies .
Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento presso terzi: deve essere notificato al debitore e al terzo con indicazione del credito, del titolo e con citazione .Se manca la notifica al debitore, il pignoramento è inesistente e può essere impugnato.
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo pignorato: deve custodire e versare le somme dovute, anche quelle maturate dopo la notifica, salvo limiti per stipendi e pensioni .La banca deve bloccare anche i versamenti futuri entro 60 giorni; il bar può chiedere la sospensione se vengono pignorati anche crediti impignorabili.
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.Consente il pignoramento diretto senza autorizzazione del giudice; con la sentenza 28520/2025 vincola i versamenti futuri .
Art. 12 D.Lgs. 546/1992Richiede l’assistenza di un difensore per controversie tributarie oltre 3.000 euro .I titolari di bar devono nominare un avvocato cassazionista per ricorsi di valore significativo.
D.L. 118/2021Introduce la composizione negoziata: nomina di un esperto indipendente, misure protettive e trattative assistite .Permette di evitare il fallimento e ristrutturare i debiti con l’aiuto di un esperto .
Legge 3/2012Introduce la composizione delle crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) .Consente al barista sovraindebitato di proporre un piano ai creditori e ottenere l’esdebitazione.
Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2023, eliminazione di sanzioni e interessi, domanda entro 30 aprile 2026 .Utile per ridurre i debiti fiscali e contributivi accumulati durante gli anni; richiede capacità di pagamento del capitale.

6.2 Termini e scadenze importanti

EventoTermini e riferimentiNote operative
Notifica avviso/cartellaRicorso entro 60 giorni (sospeso dal 1° al 31 agosto); costituzione in giudizio entro 30 giorni .Verificare la regolarità della notifica; se mancante, impugnare anche dopo anni .
Avviso di addebito INPSOpposizione entro 40 giorni dalla notifica.Ricorso al giudice del lavoro; contestare errori e prescrizione.
Domanda di rottamazione‑quinquiesPresentare entro 30 aprile 2026 ; prima rata il 31 luglio 2026.Pagare solo capitale e spese, senza interessi e sanzioni .
Pagamento rateizzatoPer rateizzazioni ordinarie: fino a 72/120 rate; decadenza con 2 rate non pagate.La prima rata sospende fermi e pignoramenti .
Procedura di sovraindebitamentoDeposito dell’istanza presso un OCC; tempi variabili (2‑4 mesi per la fase di ammissione).Raccogliere documenti e nominare un gestore .
Composizione negoziataIstanza presso la Camera di Commercio; nomina dell’esperto entro 5 giorni .Misure protettive su richiesta al tribunale; trattative assistite.

7 Domande frequenti (FAQ)

1. Quanto tempo ho per impugnare una cartella esattoriale ricevuta dal bar?
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella . I termini sono sospesi nel periodo estivo (1‑31 agosto). Se la cartella non è mai stata notificata o la notifica è invalida, puoi impugnare anche dopo anni .

2. Posso impugnare un preavviso di fermo o ipoteca senza attendere il pignoramento?
Sì. La giurisprudenza ritiene che anche il preavviso di fermo o l’iscrizione ipotecaria siano atti impugnabili, soprattutto se la cartella presupposta non è stata notificata . Attendere il pignoramento complica la difesa.

3. Quali debiti posso inserire nella rottamazione‑quinquies?
Tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte liquidate dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973, 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972 e contributi INPS non derivanti da accertamento . Sono esclusi i debiti già pagati con la rottamazione‑quater se le rate sono state saldate entro il 30 settembre 2025 .

4. Devo pagare interessi e sanzioni con la rottamazione‑quinquies?
No. La rottamazione elimina interessi, sanzioni e aggio; si paga solo il capitale e le spese di notifica . Tuttavia, in caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al tasso del 3 % annuo .

5. Cosa succede se salto una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici. Le somme versate vengono considerate acconto sulle somme dovute inizialmente, comprensive di interessi e sanzioni.

6. Se la banca blocca il mio conto, può trattenere anche i versamenti futuri?
Sì. Secondo la sentenza Cassazione 28520/2025, la banca, in qualità di terzo pignorato, deve trasferire all’Agente della riscossione anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica . Questo deriva dall’art. 546 c.p.c., che obbliga il terzo a custodire le somme .

7. Come posso sospendere un pignoramento sul conto del bar?
Puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione presentando un’istanza motivata insieme al ricorso. Se il giudice riconosce un danno grave e irreparabile, può sospendere il pignoramento fino alla decisione. Puoi anche ottenere la sospensione pagando la prima rata di un piano di rateizzazione .

8. Che cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?
È una procedura di sovraindebitamento riservata a persone fisiche o piccoli imprenditori che hanno debiti per finalità non professionali o esercitano attività sotto soglia. Il piano non richiede il consenso dei creditori e consente l’esdebitazione a fine procedura .

9. Qual è la differenza tra concordato minore e composizione negoziata?
Il concordato minore è una procedura giudiziale prevista dalla Legge 3/2012 e dal Codice della crisi; richiede il voto favorevole dei creditori (50 %). La composizione negoziata, invece, è una procedura extragiudiziale introdotta dal D.L. 118/2021: prevede la nomina di un esperto indipendente e la sospensione delle azioni esecutive . La composizione negoziata mira a risanare l’impresa evitando il concordato; il concordato minore interviene quando il risanamento è possibile ma richiede un accordo formale.

10. Posso cancellare un’ipoteca iscritta su un immobile del bar?
Sì, se la cartella non è stata notificata o se il debito è stato estinto. L’ipoteca illegittima può essere cancellata tramite ricorso al giudice. Anche il pagamento delle rate di una rateizzazione o rottamazione consente di chiedere la riduzione o restrizione dell’ipoteca .

11. Gli avvisi di addebito INPS possono essere rottamati?
Sì, se si tratta di contributi omessi e affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da accertamenti . Gli avvisi di addebito già oggetto di definizione agevolata non possono essere nuovamente rottamati.

12. Quali sono i requisiti per avviare la composizione negoziata?
L’imprenditore deve trovarsi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico ma con prospettive di risanamento. La procedura è avviata tramite test online; se il risanamento è ragionevole viene nominato un esperto . L’esperto deve essere indipendente e possedere requisiti analoghi a quelli dei sindaci .

13. Qual è la prescrizione dei contributi INPS per i gestori di bar?
I contributi obbligatori si prescrivono in cinque anni se l’INPS non notifica atti interruttivi. Le cartelle contenenti contributi prescritti possono essere annullate. Per i contributi dovuti alle pubbliche amministrazioni la prescrizione è stata sospesa fino al 31 dicembre 2026 (messaggio INPS 84/2026) ma questa proroga non riguarda i privati.

14. Posso chiudere un contenzioso tributario con una transazione?
Sì. Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato minore, è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e all’INPS. L’ente può accettare un pagamento parziale se ritiene la proposta più conveniente della liquidazione giudiziale.

15. La sospensione feriale vale anche per i termini di impugnazione degli avvisi INPS?
No. La sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto) si applica ai termini del processo tributario e civile, ma non ai termini per ricorrere contro gli avvisi di addebito INPS. Pertanto l’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni effettivi.

16. Quali beni sono impignorabili per un bar?
L’art. 514 c.p.c. stabilisce che non possono essere pignorati gli strumenti indispensabili per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, fino al limite di un quinto del valore complessivo. Nei pignoramenti fiscali l’Agente della riscossione può procedere su beni mobili e immobili ma non può pignorare l’attrezzatura essenziale fino a tale limite.

17. Posso rateizzare contemporaneamente debiti fiscali e contributivi?
Sì. L’Agente della riscossione concede la rateizzazione su cartelle miste (imposte e contributi). Tuttavia, se il debito è anche in fase giudiziaria, occorrerà valutare la compatibilità con la sospensione.

18. Quali documenti occorrono per la procedura di sovraindebitamento?
Bilanci, dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori e dei debiti, stato patrimoniale aggiornato, contratto di locazione del bar, copie dei finanziamenti e dei leasing, certificato di famiglia, copia del documento d’identità. Questi documenti permettono al gestore della crisi di predisporre il piano .

19. Una volta avviato il piano del consumatore, posso continuare a gestire il bar?
Sì. Il piano del consumatore non comporta spossessamento dei beni e il debitore mantiene la gestione dell’attività. Tuttavia deve rispettare il programma di pagamento concordato con il gestore e il tribunale.

20. Le sanzioni tributarie possono essere annullate per vizi formali?
Sì. Se l’atto non indica la norma violata, non motiva adeguatamente, è emesso da ufficio incompetente o è stato notificato oltre i termini di decadenza, le sanzioni possono essere annullate dal giudice. La contestazione tempestiva è decisiva.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere come funzionano gli strumenti analizzati, proponiamo alcune simulazioni basate su casi tipici di bar con debiti.

8.1 Simulazione A: rottamazione‑quinquies

Scenario: il bar “Caffè Roma” ha accumulato debiti fiscali e contributivi pari a 40 000 euro riferiti agli anni 2019‑2021, così suddivisi:

  • 25 000 euro di imposte (IRPEF, IRAP e IVA) e relative sanzioni e interessi;
  • 10 000 euro di contributi INPS gestione commercianti;
  • 5 000 euro di aggio e interessi di mora.

Con la rottamazione‑quinquies il titolare paga solo il capitale di 35 000 euro (25 000 + 10 000) e le spese di notifica (stimiamo 500 euro), eliminando 10 000 euro tra sanzioni, interessi e aggio. La domanda viene presentata entro il 30 aprile 2026 e il debito residuo è dilazionato in 18 rate trimestrali. Il pagamento avverrà dal 31 luglio 2026; gli interessi del 3 % annuo si applicano solo sul capitale e sono stimati in circa 1 575 euro totali. La rata trimestrale sarà quindi di circa 2 046 euro (36 575 euro ÷ 18). Il vantaggio è evidente: il bar riduce l’esposizione di circa 30 %.

8.2 Simulazione B: rateizzazione e sospensione del pignoramento

Scenario: il bar “L’Antico Caffè” riceve un pignoramento sul conto corrente per un debito di 12 000 euro. Il conto è a zero ma entro 15 giorni deve ricevere 6 000 euro di incassi dal servizio catering. Se non fa nulla, la banca tratterrà i versamenti futuri per 60 giorni . Il titolare presenta un’istanza di rateizzazione in 72 rate da 167 euro e paga immediatamente la prima rata. L’Agente sospende il pignoramento , la banca svincola il conto e i 6 000 euro non vengono incamerati dal Fisco. L’imprenditore prosegue l’attività e versa le rate per sei anni. Se salta due rate, perderà il beneficio.

8.3 Simulazione C: piano del consumatore

Scenario: la signora Maria, titolare del bar “Dolce Vita”, ha debiti per 100 000 euro di cui 60 000 euro verso l’Agenzia delle Entrate, 20 000 euro verso l’INPS e 20 000 euro verso una banca. Il bar ha ricavi annui di 150 000 euro ma le spese superano i ricavi. Maria possiede solo l’attrezzatura del bar (valore 10 000 euro) e un appartamento con mutuo ipotecario. Presenta domanda di piano del consumatore tramite l’OCC. Il gestore propone ai creditori il pagamento di 50 000 euro in cinque anni mediante versamenti mensili di 833 euro; l’immobile resta fuori perché ipotecato. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS vengono pagate proporzionalmente; la banca rinuncia a parte del credito per evitare la liquidazione. Il tribunale omologa il piano e, al termine, Maria ottiene l’esdebitazione del residuo di 50 000 euro.

8.4 Simulazione D: composizione negoziata

Scenario: la società “Bar & Bistrot S.r.l.” ha debiti bancari e fiscali per 250 000 euro ma possiede un marchio noto e un buon potenziale. La pandemia ha ridotto il fatturato ma nel 2025 i ricavi sono tornati a crescere. La società presenta istanza di composizione negoziata tramite la piattaforma della Camera di Commercio. La commissione nomina un esperto che incontra i rappresentanti della banca, dell’Agenzia delle Entrate e dei principali fornitori. In tre mesi le parti trovano un accordo: la banca allunga il mutuo da 5 a 10 anni con tasso fisso, l’Agenzia accetta una transazione fiscale con pagamento del 60 % del debito IVA, i fornitori rinunciano a penali. Il tribunale concede le misure protettive, sospendendo l’esecuzione di un pignoramento e impedendo la revoca degli affidamenti . La società firma l’accordo e prosegue l’attività.

Conclusione

La gestione dei debiti fiscali, previdenziali e bancari è una questione cruciale per i titolari di bar. Non esistono soluzioni “magiche”: ogni caso richiede un’analisi tecnica, la conoscenza delle normative e l’esperienza necessaria per scegliere la strategia più adatta. La legislazione italiana offre numerosi strumenti di difesa: impugnazione degli atti, sospensioni, rateizzazioni, rottamazioni, definizioni agevolate, piani di sovraindebitamento e composizione negoziata. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno rafforzato la tutela del contribuente, riconoscendo il diritto di impugnare un’ipoteca non preceduta da cartella notificata o di proteggere i conti correnti dai pignoramenti prolungati .

Agire tempestivamente è fondamentale: il termine di 60 giorni per il ricorso non è prorogabile ; perdere tempo significa lasciar decorrere la prescrizione a favore dell’erario. Inoltre, aderire alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026 permette di ridurre sensibilmente l’esposizione . In presenza di una crisi strutturale, la Legge 3/2012 e il D.L. 118/2021 offrono percorsi per salvare l’attività e ripartire.

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  • predisporre domande di rottamazione‑quinquies e verificare l’adesione ad altre definizioni agevolate;
  • avviare procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata per salvare l’attività;
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