Banqueting con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Ogni imprenditore o libero professionista che opera nel settore dei banqueting e del catering può trovarsi, in un momento di difficoltà, a fare i conti con il fisco, con l’INPS e con gli istituti bancari. Lavorare con margini ridotti e incassare i pagamenti con tempi molto lunghi espone infatti a rischi di indebitamento; un debito non pagato può degenerare rapidamente in accertamenti fiscali, cartelle di pagamento, avvisi di addebito per i contributi previdenziali, pignoramenti presso terzi e perfino l’iscrizione di ipoteche o fermo amministrativo.

La normativa italiana in materia di riscossione e di crisi d’impresa è in continua evoluzione: dal nuovo Testo Unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026) alla riforma del contraddittorio endoprocedimentale introdotta con l’art. 6‑bis del D.Lgs. 219/2023 e alle numerose sentenze della Corte di cassazione sulle procedure esecutive, la giurisprudenza offre strumenti concreti per tutelare il debitore. Inoltre, le recenti definizioni agevolate come la rottamazione quinquies prevista dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) consentono di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo l’imposta e le spese di notifica .

Questo articolo fornisce una guida completa, aggiornata al febbraio 2026, per capire come comportarsi quando la propria attività di banqueting è gravata da debiti. Verranno esaminati:

  • il contesto normativo e le novità giurisprudenziali;
  • le procedure da seguire dopo la notifica di un atto di accertamento, di una cartella o di un avviso di addebito;
  • le strategie difensive per impugnare e sospendere le pretese erariali e previdenziali;
  • gli strumenti alternativi per chiudere i debiti (rottamazioni, rateazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione e composizione negoziata);
  • gli errori da evitare e i consigli pratici per ridurre il rischio.

Il supporto professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e successive modifiche.

L’esperienza maturata in casi complessi consente al suo studio di offrire assistenza su:

  • analisi degli atti e ricerca di vizi procedurali;
  • ricorsi e opposizioni davanti alle commissioni tributarie, al tribunale ordinario e alle sezioni fallimentari;
  • istanze di sospensione, piani di rientro e rateizzazioni;
  • trattative stragiudiziali con agenzie di riscossione, banche e creditori privati;
  • soluzioni giudiziali e alternative come rottamazioni, composizioni negoziate, accordi di ristrutturazione e piani del consumatore.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per affrontare efficacemente i debiti fiscali e bancari di un’impresa di banqueting è fondamentale conoscere la legislazione e le sentenze di riferimento. Le norme e le pronunce più recenti disciplinano i poteri dell’Amministrazione finanziaria, dell’INPS e dei creditori privati, definiscono i diritti del contribuente e del correntista e stabiliscono i termini per impugnare gli atti. Le sezioni seguenti illustrano le principali fonti normative e giurisprudenziali, evidenziando le novità introdotte fino al 2026.

1.1 Statuto dei diritti del contribuente e accertamenti fiscali

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) tutela il contribuente durante i controlli fiscali. L’articolo 12 prevede che le ispezioni fiscali si svolgano nei locali destinati all’esercizio dell’impresa durante l’orario ordinario e in modo da non recare pregiudizio allo svolgimento delle attività. Gli accessi non possono durare più di trenta giorni, salvo casi particolari, e il contribuente ha diritto a essere informato delle ragioni e a farsi assistere da un professionista . Dopo l’ispezione, l’ufficio deve consegnare un processo verbale di constatazione (PVC) e il contribuente può presentare osservazioni o memorie entro sessanta giorni. In questo periodo l’amministrazione non può emettere l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare urgenza .

Queste garanzie sono diventate ancora più importanti con l’entrata in vigore del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio. L’art. 6‑bis del D.Lgs. 219/2023 stabilisce che tutti gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario devono essere preceduti da un contraddittorio: l’ufficio deve inviare una bozza dell’atto, consentire al contribuente di fornire documenti e deduzioni e attendere almeno 60 giorni prima di notificare l’atto definitivo. Fanno eccezione gli accertamenti automatizzati e quelli motivati da situazioni di rischio per la tutela del credito pubblico. La norma impone inoltre di motivare l’atto finale tenendo conto delle osservazioni del contribuente .

Il D.L. 39/2024 ha chiarito che il nuovo contraddittorio si applica agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, estendendo di 120 giorni il termine di decadenza per la notifica quando l’ufficio richiede documentazione al contribuente e non applicandosi agli atti precedenti . La riforma rafforza le garanzie del contribuente e riduce il rischio di accertamenti “a sorpresa” senza un confronto preliminare.

1.2 Pignoramento presso terzi e riscossione coattiva

La riscossione coattiva dei tributi erariali è disciplinata dal DPR 602/1973, confluito nel 2026 nel nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025). L’art. 72‑bis del DPR 602/1973 — oggi art. 170 del D.Lgs. 33/2025 — consente all’agente della riscossione di effettuare un pignoramento speciale: l’atto contiene l’ordine al terzo (ad esempio la banca) di versare il saldo del conto corrente entro 60 giorni e le somme successive alle rispettive scadenze. L’atto ha natura di ingiunzione e la banca deve adempiere, a pena di responsabilità .

La Corte di cassazione ha recentemente precisato la portata del pignoramento speciale. Con la sentenza n. 28520/2025 ha affermato che la banca, in caso di pignoramento ex art. 72‑bis, deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo attivo al momento della notifica ma anche le somme accreditate nei successivi sessanta giorni: il vincolo perdura anche se il conto era inizialmente in rosso . Questa interpretazione, recepita nel nuovo Testo Unico, rende particolarmente gravoso il pignoramento per le imprese che incassano pagamenti successivi, perché la banca dovrà bloccare i nuovi introiti fino al sessantesimo giorno .

Una seconda pronuncia di rilievo riguarda la notifica dell’atto di pignoramento. Con ordinanza n. 6/2026 la Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi è giuridicamente inesistente se l’atto non viene notificato al debitore oltre che al terzo. La notifica al solo terzo non determina una semplice nullità sanabile ma un vizio insanabile: il debitore deve essere informato del vincolo per poter esercitare il diritto di difesa . L’ordinanza richiama la necessità di rispettare la procedura notificatoria prevista dall’art. 492 c.p.c. e ribadisce che anche il pignoramento esattoriale deve essere comunicato al debitore .

1.3 Esecutività delle cartelle e intimazioni di pagamento

La cartella di pagamento è il titolo esecutivo con il quale l’agente della riscossione richiede il pagamento delle somme affidategli dall’ente creditore. Se il debitore non paga, l’agente può procedere all’esecuzione forzata ma, prima di iniziarla, deve notificare un’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 del DPR 602/1973. La Cassazione, con l’ordinanza n. 35019/2025, ha chiarito che se il contribuente non impugna l’intimazione entro i termini, il debito si cristallizza e non è più possibile eccepire vizi precedenti o la prescrizione . L’intimazione riepiloga le somme dovute e concede cinque giorni per il pagamento; se ignorata, rende definitiva l’esecuzione.

In materia di contributi previdenziali, il D.L. 78/2010 ha introdotto l’avviso di addebito INPS: si tratta di un titolo esecutivo che sostituisce la cartella per i contributi dovuti da artigiani e commercianti. Secondo la normativa (art. 30 D.L. 78/2010 e art. 24 del D.Lgs. 46/1999) l’avviso deve essere impugnato davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni; trascorso tale termine, la pretesa si consolida. Inoltre, se l’INPS non procede all’esecuzione entro un anno, l’agente deve notificare un’intimazione ai sensi dell’art. 50 . La Cassazione (ord. 6436/2025) ha affermato che la mancata impugnazione dell’intimazione preclude qualsiasi contestazione successiva.

1.4 Diritti del correntista e contenzioso bancario

Oltre ai debiti fiscali e previdenziali, le imprese di banqueting sono spesso esposte a debiti bancari derivanti da affidamenti, mutui e scoperti di conto corrente. La giurisprudenza ha riconosciuto diversi strumenti di tutela del correntista:

  • Con l’ordinanza n. 852/2026, la Cassazione ha ribadito che il correntista può agire per la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. anche a conto corrente ancora aperto. L’azione è ammissibile per le rimesse solutorie e consente di ottenere la rideterminazione del saldo, purgando le annotazioni illegittime; solo a conto chiuso l’azione può comportare la restituzione delle somme . Il correntista ha quindi diritto a vedere ricalcolato il saldo del proprio conto prendendo in considerazione i prelievi illegittimi, mentre la banca può eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie .
  • Numerose sentenze del 2024–2025 (Cass. n. 13586/2024, n. 9756/2024, n. 32076/2025) hanno affrontato temi come l’usura sopravvenuta, l’anatocismo, la prescrizione delle rimesse e la necessità per il correntista di produrre gli estratti conto integrali. Queste pronunce consolidano l’orientamento secondo cui il correntista, anche imprenditore, può domandare il ricalcolo dei tassi e la restituzione degli interessi illegittimi.

1.5 Riforma della riscossione e Testo Unico 2025

La Legge delega n. 111/2023 ha conferito al Governo il compito di riordinare la normativa in materia di versamenti e di riscossione. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che ha adottato il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione. Secondo il Dipartimento per il programma di Governo, il nuovo testo razionalizza le norme previgenti, si applica dal 1° gennaio 2026 e si compone di 243 articoli suddivisi in sette titoli. Tra le innovazioni più rilevanti vi sono:

  • la ricognizione delle regole su versamenti, ritenute e compensazioni, con particolare attenzione ai controlli sulle compensazioni di crediti d’imposta;
  • il riordino delle disposizioni sulla riscossione mediante ruoli, recependo nel Titolo VI del nuovo testo le norme del DPR 602/1973 e del D.Lgs. 46/1999;
  • l’introduzione di una disciplina sistematica della riscossione coattiva, in cui rientra il già citato pignoramento presso terzi (art. 170);
  • l’estensione della possibilità di rateizzare i ruoli, con piani fino a 120 rate mensili a seconda dell’importo e della documentazione richiesta .

La riforma mira a semplificare e rendere più trasparente il sistema, ma per i debitori comporta anche l’ampliamento dei poteri dell’agente della riscossione e la necessità di conoscere le nuove procedure.

1.6 Pace fiscale e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (“rottamazioni”) per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti con condizioni vantaggiose. La Legge di bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025 n. 199) ha previsto la rottamazione quinquies (art. 1 commi 82–101): i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere pagati versando solo l’imposta, i contributi INPS e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio . Il pagamento può essere frazionato fino a 54 rate bimestrali (9 anni) al tasso del 3 % , con decadenza dopo due rate non pagate o se non si versa la prima o l’ultima rata . La domanda va presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026, l’agente comunica l’importo dovuto entro il 30 giugno e la prima rata (o il saldo) scade il 31 luglio .

Gli stessi contribuenti possono avere contemporaneamente piani di rateizzazione ordinaria e di rottamazione: le scadenze della rottamazione quater (introdotta dalla Legge di bilancio 2023) proseguono con rate trimestrali fino al 2027, mentre la quinquies aggiunge nuove date . È fondamentale rispettare tutte le scadenze per non decadere dai benefici.

1.7 Procedure di crisi d’impresa e sovraindebitamento

Oltre al contenzioso fiscale e bancario, le imprese di banqueting possono accedere alle procedure di composizione delle crisi previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) e dalla Legge 3/2012. Tra le principali:

  1. Accordi di ristrutturazione: gli artt. 57–61 CCII regolano l’accordo “ordinario” (necessario il consenso del 60 % dei creditori), l’accordo “agevolato” (30 % dei creditori quando non si chiedono misure protettive) e l’accordo ad efficacia estesa che vincola i creditori dissenzienti della stessa classe se ricorrono determinate condizioni . Questi strumenti permettono di ristrutturare i debiti mantenendo l’attività.
  2. Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinati alle persone fisiche e alle ditte individuali, non richiedono il voto dei creditori. La Cassazione, con ordinanza n. 9549/2025, ha confermato che il piano del consumatore non è assimilabile a un concordato preventivo: il giudice può omologarlo anche senza il consenso dei creditori e con moratorie superiori a un anno . Il credito ipotecario può essere ridotto in base al valore del bene e il saldo residuo degradato a chirografo .
  3. Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta con il D.L. 118/2021 e riformata dai d.lgs. 83/2022 e 136/2024, consente all’imprenditore in difficoltà di avviare una trattativa con i creditori assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio. La procedura è volontaria, mira a preservare la continuità aziendale e può essere accompagnata da misure protettive e accordi con il fisco e l’INPS .
  4. Esdebitazione: il CCII riconosce la possibilità di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione di una procedura concorsuale. Tuttavia, la materia è stata modificata dai correttivi del 2024 e resta complessa: l’esdebitazione deve essere richiesta entro un anno dalla chiusura della procedura e presuppone la leale collaborazione del debitore . Questo strumento è utilizzabile anche dai piccoli imprenditori ma richiede assistenza professionale.

2. Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica di un atto

La gestione dei debiti non può prescindere dal rispetto dei termini e delle modalità stabilite dalla legge. Ricevere un accertamento fiscale, una cartella di pagamento o un avviso di addebito richiede azioni tempestive; ogni passo deve essere compiuto con consapevolezza per evitare decadenze e sanzioni aggiuntive. In questa sezione vengono illustrate le principali fasi operative e le scadenze da rispettare.

2.1 Ricezione di un avviso di accertamento o di una contestazione IVA

  1. Verificare la legittimità della notifica: l’atto di accertamento deve essere notificato via PEC o tramite servizio postale; controllare la correttezza dell’indirizzo PEC, la data e l’ora di consegna e la firma digitale. Errori di notifica possono rendere l’atto nullo.
  2. Richiedere e partecipare al contraddittorio: se l’accertamento rientra tra gli atti per i quali è obbligatorio il contraddittorio (accertamenti analitici, controlli fiscali non automatizzati), l’ufficio deve inviare una bozza e attendere 60 giorni. Presentare osservazioni e documenti entro questo termine serve a far emergere le ragioni del contribuente e a evitare sovrattasse .
  3. Valutare l’accertamento con adesione: il D.Lgs. 218/1997 consente di definire l’accertamento con il pagamento di una sanzione ridotta; la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto. L’adesione sospende i termini per ricorrere e può essere utile per ridurre l’esborso.
  4. Presentare ricorso: se non si aderisce o se l’adesione non è ammessa, è possibile impugnare l’accertamento dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica (o 90 giorni se è stato richiesto il contraddittorio). Il ricorso sospende la riscossione delle somme non iscritte a ruolo.

2.2 Ricezione di una cartella di pagamento

  1. Controllare i dati essenziali: la cartella deve indicare il debito, le sanzioni, gli interessi, l’ente creditore, il termine per il pagamento (60 giorni) e l’eventuale provvisorietà. Una cartella priva di questi elementi può essere annullata.
  2. Valutare i vizi: tra i principali errori vi sono la notifica a un indirizzo errato, l’omessa allegazione dell’atto prodromico (ad esempio, l’avviso di accertamento non notificato), la prescrizione del credito e il difetto di motivazione. Il contribuente può proporre istanza di autotutela all’ufficio competente o ricorso al giudice tributario.
  3. Ricorrere e chiedere la sospensione: il ricorso contro la cartella deve essere notificato entro 60 giorni. Contestualmente si può chiedere la sospensione dell’esecuzione tramite istanza al giudice ex art. 47 D.Lgs. 546/1992. In presenza di gravi motivi (ad esempio, rischio di pregiudizio irreparabile o fondato fumus boni iuris) il giudice può sospendere il pagamento.
  4. Richiedere la rateizzazione ordinaria: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) concede piani di dilazione fino a 72 rate (6 anni) se il debitore dimostra di trovarsi in temporanea difficoltà, e fino a 120 rate (10 anni) in caso di grave situazione economica . La rateizzazione estingue le procedure esecutive in corso ma decade in caso di mancato pagamento di alcune rate.

2.3 Ricezione di un avviso di addebito INPS

  1. Verificare l’atto: l’avviso di addebito deve contenere l’ammontare dei contributi, le causali, la firma digitale del dirigente e l’indicazione della sede competente. Se l’atto è privo di uno di questi elementi può essere impugnato. L’avviso viene notificato via PEC; la stampa su carta non autenticata non ha valore.
  2. Termine per impugnare: il ricorso contro l’avviso deve essere proposto dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni . Superato questo termine il credito si consolida e non potrà essere contestato in sede di opposizione all’esecuzione.
  3. Gestire l’intimazione: se dopo un anno l’INPS non procede all’esecuzione, l’Agente della riscossione deve notificare un’intimazione che concede 5 giorni per pagare. Secondo la Cassazione, l’omessa impugnazione dell’intimazione cristallizza il debito . Occorre quindi prestare attenzione alle PEC provenienti dall’INPS e dall’AdeR.
  4. Richiedere la definizione agevolata: i contributi INPS possono rientrare nella rottamazione quinquies se derivano da omesso versamento dichiarato (non da accertamento) . In tal caso non si pagano le sanzioni e gli interessi.

2.4 Ricezione di un’intimazione di pagamento

  1. Verificare la decorrenza: l’intimazione può essere notificata solo se la cartella è divenuta definitiva e se è trascorso almeno un anno senza esecuzione. L’atto deve indicare il debito e concedere 5 giorni per il pagamento.
  2. Impugnare l’intimazione: il contribuente può opporsi dinanzi al giudice tributario (per tributi) o al giudice ordinario (per contributi) entro 60 giorni. La mancata impugnazione comporta la definitività del titolo e preclude la possibilità di contestare vizi precedenti .
  3. Richiedere la sospensione: come per le cartelle, è possibile chiedere la sospensione giudiziale o amministrativa.

2.5 Ricezione di un atto di pignoramento

  1. Controllare la notifica: l’atto deve essere notificato al debitore e al terzo contemporaneamente. Se viene notificato solo al terzo, il pignoramento è inesistente e può essere dichiarato nullo .
  2. Verificare il rispetto dell’art. 72‑bis: il pignoramento deve indicare l’ammontare del credito, l’ordine alla banca di versare le somme entro 60 giorni e le somme future alle rispettive scadenze. La banca è tenuta a eseguire il vincolo, inclusi i versamenti futuri, come affermato dalla Cassazione .
  3. Opposizione all’esecuzione: il debitore può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. o ricorso al giudice tributario se contesta il credito tributario. La contestazione può riguardare la prescrizione, i vizi dell’atto precedente, l’inesistenza del titolo o la lesione dei limiti di impignorabilità (per es. pensioni e stipendi). Il giudice può sospendere il pignoramento.
  4. Negoziare con la banca: nelle procedure esattoriali la banca non può opporsi al pignoramento ma può concordare con il cliente la chiusura del conto o l’apertura di un nuovo conto libero dal vincolo (presso altro istituto) per l’operatività aziendale.

3. Difese e strategie legali

Le situazioni di crisi richiedono strategie personalizzate. Di seguito sono illustrati i principali strumenti di difesa, con esempi pratici e riferimenti normativi.

3.1 Verifica formale degli atti e vizi di notifica

Una difesa efficace parte dalla verifica formale degli atti notificati. Molti provvedimenti possono essere annullati o dichiarati improcedibili per vizi formali:

  • Notifica irregolare: se la notifica avviene tramite posta ma l’avviso di ricevimento è privo della firma del destinatario o se l’atto è consegnato a un indirizzo diverso, si può eccepire la nullità. Per gli imprenditori, è fondamentale controllare la PEC indicata all’interno del registro imprese. L’ordinanza 6/2026 ha sottolineato che la mancata notifica al debitore rende inesistente il pignoramento .
  • Sottoscrizione mancante: l’atto deve essere firmato digitalmente dal dirigente competente; l’omessa sottoscrizione (o la firma digitale non valida) comporta la nullità dell’atto. Questo vizio è frequente negli avvisi di addebito INPS .
  • Mancata motivazione: se l’avviso di accertamento non espone sufficienti motivi o non allega il PVC, l’atto è invalido. L’art. 7 della Legge 212/2000 impone che gli atti siano motivati.
  • Violazione del contraddittorio: quando l’atto rientra tra quelli soggetti all’art. 6‑bis ma non è stato preceduto da contraddittorio, il contribuente può eccepirne l’illegittimità; tuttavia, per gli accertamenti precedenti al 30 aprile 2024 il contraddittorio non è richiesto .

3.2 Istanza di autotutela e sospensione amministrativa

Davanti a errori evidenti (prescrizione, doppia imposizione, pagamento già effettuato, scambio di identità) è opportuno presentare un’istanza di autotutela all’ente creditore. L’amministrazione può annullare l’atto o ridurre l’importo senza dover instaurare un giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha emanato circolari che incoraggiano gli uffici a definire in via amministrativa i casi in cui il contribuente ha ragione.

Contestualmente o in alternativa, si può presentare all’AdeR un’istanza di sospensione per motivi specifici (ad esempio, se si è in attesa di una sentenza che potrebbe ridurre il debito). La sospensione amministrativa congela la riscossione fino alla decisione.

3.3 Ricorso giudiziale

Quando i vizi non sono sanabili in autotutela, occorre proporre ricorso al giudice competente. La scelta del giudice dipende dalla natura del debito:

  • per i tributi erariali (IRPEF, IVA, IRAP) il ricorso si propone alla giurisdizione tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto;
  • per i contributi previdenziali e le sanzioni civili INPS il ricorso si propone al giudice del lavoro, entro 40 giorni per l’avviso di addebito e 60 giorni per l’intimazione;
  • per i pignoramenti si distingue tra opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

Nel ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività; è necessario dimostrare il pericolo nel ritardare la tutela e la fondatezza del ricorso. Il giudice potrà sospendere in tutto o in parte la riscossione.

3.4 Rateizzazione ordinaria e accordi con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

In assenza di vizi o dopo averli fatti valere, il debitore può comunque cercare una soluzione dilazionata:

  • Rateizzazione ordinaria: come visto, AdeR concede piani fino a 72 o 120 rate a seconda della situazione economica . Per debiti inferiori a 120.000 € la rateizzazione può essere concessa senza documentazione; sopra tale soglia occorre presentare l’ISEE e i bilanci. Durante la rateizzazione, eventuali pignoramenti o ipoteche vengono sospesi.
  • Accordi diretti: è possibile richiedere uno sconto sugli interessi e sulle sanzioni in caso di pagamenti a saldo e stralcio; tali accordi, tuttavia, richiedono la dimostrazione dell’insolvibilità e sono rari se non sostenuti da prove documentali.

3.5 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le rottamazioni rappresentano un’opportunità importante per chi ha cartelle pregresse. A titolo esemplificativo:

  • Rottamazione quater: introdotta dalla Legge di bilancio 2023, consente di estinguere i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta in un massimo di 18 rate trimestrali. Le rate scadono il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno .
  • Rottamazione quinquies: introdotta dalla Legge di bilancio 2026; riguarda i carichi affidati dal 2000 al 2023, consente fino a 54 rate bimestrali con il tasso del 3 % . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 .

Al momento della scelta occorre valutare:

  1. Convenienza economica: la rottamazione elimina sanzioni e interessi ma non sempre conviene se il debito è in prescrizione. È necessario verificare l’anno di affidamento e la notifica.
  2. Compatibilità con altre procedure: l’adesione alla rottamazione sospende le esecuzioni ma non blocca eventuali pignoramenti già assegnati. Inoltre, non è possibile rateizzare contemporaneamente lo stesso carico su due procedure.
  3. Disponibilità finanziaria: la decadenza per mancato pagamento di due rate nella quinquies comporta il ripristino del debito originario e l’impossibilità di rateizzare nuovamente.

3.6 Procedure concorsuali: piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordati minori

Quando il debito supera la capacità di rimborso, è necessario ricorrere agli strumenti concorsuali previsti dalla Legge 3/2012 e dal CCII. Tali procedure consentono di proteggere il patrimonio del debitore e, in molti casi, di cancellare una parte dei debiti.

Piano del consumatore: destinato a persone fisiche e ditte individuali che non esercitano attività imprenditoriale di dimensioni rilevanti. Il debitore propone un piano di rimborso sostenibile; il giudice valuta la fattibilità e può omologarlo anche contro il parere dei creditori. La Cassazione ha chiarito che la moratoria per i crediti privilegiati non è un termine finale ma iniziale; il debitore può iniziare a pagare dopo un anno dall’omologazione . Inoltre, il piano può prevedere il pagamento parziale del credito ipotecario con falcidia della parte eccedente il valore del bene .

Accordi di ristrutturazione dei debiti: lo strumento permette di negoziare con i creditori un piano che deve essere approvato dalla maggioranza qualificata (60 % o 30 % nel caso agevolato). Gli accordi consentono di evitare la liquidazione giudiziale e di conservare l’azienda, ma richiedono la presentazione di un progetto di risanamento credibile .

Concordato minore: previsto dal CCII per l’imprenditore sotto-soglia, richiede l’approvazione dei creditori e comporta la liquidazione dei beni. Può essere utilizzato quando il piano del consumatore non è sufficiente o per le società di persone.

Composizione negoziata: la procedura extragiudiziale introdotta dal D.L. 118/2021 permette di nominare un esperto che assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori. È uno strumento flessibile che può sfociare in diversi esiti: accordo di ristrutturazione, piano attestato, concordato semplificato o liquidazione controllata . Per le imprese di banqueting può rappresentare una soluzione per riorganizzare l’attività e bloccare le azioni esecutive durante la trattativa.

Esdebitazione: dopo la liquidazione del patrimonio, il debitore persona fisica può chiedere la cancellazione dei debiti residui. Occorre dimostrare di avere cooperato lealmente con gli organi della procedura e di non aver determinato il dissesto con dolo o colpa grave . La richiesta deve essere presentata entro un anno dalla chiusura della procedura.

3.7 Negoziazione con le banche e difesa in giudizio

Molte aziende di banqueting hanno debiti bancari derivanti da scoperti di conto corrente o da mutui concessi per finanziare l’attività. In questi casi è possibile:

  1. Chiedere la rinegoziazione del mutuo o un piano di rientro: la banca può concedere una sospensione temporanea del pagamento o un allungamento della durata; l’accordo è più probabile se il cliente dimostra di poter proseguire l’attività.
  2. Verificare la correttezza del tasso e la presenza di usura o anatocismo: i tribunali hanno condannato le banche alla restituzione degli interessi usurari o illegittimi; per avviare l’azione serve un’analisi tecnica dei contratti e degli estratti conto.
  3. Agire in giudizio per la ripetizione dell’indebito: come riconosciuto dalla Cassazione n. 852/2026, il correntista può chiedere il ricalcolo del saldo anche con il conto aperto e ottenere la restituzione delle somme indebitamente addebitate .

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

Oltre alle azioni contenziose, la legge offre diversi strumenti per ristrutturare e ridurre i debiti. La scelta dipende dalla natura del debito, dalla capacità di rimborso e dall’esistenza di beni da proteggere.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate consentono di pagare solo il tributo senza sanzioni e interessi. Di seguito un riepilogo sintetico delle principali edizioni:

DefinizionePeriodo dei carichi ammessiSanzioni/InteressiRate massimeScadenze principaliNote
Rottamazione quater (L. 197/2023)Carichi affidati fino al 30 giugno 2022Azzerati18 rate trimestrali (5 anni)28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre (fino al 2027)Decadenza alla prima rata non pagata; tolleranza di 5 giorni
Rottamazione quinquies (L. 199/2025)Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023Azzerati (sanzioni, interessi, aggio)54 rate bimestrali (9 anni)Domanda entro 30 aprile 2026; prima rata o saldo 31 luglio 2026; scadenze bimestraliDecadenza dopo due rate non pagate; tasso 3 %
Definizione liti pendenti (Legge 2023)Liti tributarie pendenti al 31 dicembre 2022Sconti variabili in base al grado di giudizio (90 % con sentenza favorevole al contribuente)Unica soluzione o rateScadenza per la domanda 30 giugno 2024Non applicabile alle controversie su risorse UE o accise

4.2 Rateizzazione ordinaria e straordinaria

La rateizzazione è una forma di dilazione non agevolata che consente di pagare l’intero importo dovuto con interessi legali. La tabella seguente riassume le principali tipologie previste dal Testo Unico 2025 e dalle circolari AdeR:

Importo del debitoDocumentazione richiestaNumero di rateCaratteristiche
Fino a 120.000 €Nessuna documentazione economicaFino a 84 rate mensiliIdonea per imprese in temporanea difficoltà; sospensione delle procedure esecutive con il pagamento della prima rata
Oltre 120.000 €Dichiarazione dei redditi, bilancio o ISEEFino a 120 rateNecessario dimostrare la grave e comprovata situazione di difficoltà economica
Rateizzazione straordinariaAllegazione di eventi sopravvenuti (es. pandemia, calamità)Fino a 120 rate con possibilità di rimodulazioneRichiede documentazione che attesti il peggioramento delle condizioni economiche

4.3 Piani del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per i titolari di imprese individuali e i consumatori sovraindebitati, il piano del consumatore consente di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile senza necessità del voto dei creditori. La moratoria per il pagamento dei crediti privilegiati decorre dall’omologazione e può durare fino a due anni nel CCII . Il piano può prevedere la vendita di beni, la falcidia dei crediti chirografari e il trattamento del credito ipotecario nei limiti del valore del bene .

La ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata dagli artt. 67 e ss. CCII permette, analogamente, di omologare un piano senza voto. La procedura è più flessibile e si adatta anche ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori.

4.4 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione possono essere ordinari, agevolati o ad efficacia estesa. L’accordo ordinario richiede il consenso del 60 % dei creditori, quello agevolato del 30 % se non vengono richieste misure protettive. L’accordo ad efficacia estesa, introdotto per favorire le PMI in difficoltà, può vincolare i creditori dissenzienti se la proposta è supportata da informazioni complete e se assicura la continuazione dell’attività .

L’accordo deve essere omologato dal tribunale; l’omologa impedisce l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e blocca gli interessi sui debiti chirografari. In presenza di ipoteche bancarie è possibile prevedere la falcidia della parte ipotecaria non coperta dal valore dell’immobile.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata consente di attivare un tavolo di trattativa con i creditori sotto la guida di un esperto designato dalla Camera di commercio. L’imprenditore deve predisporre un piano di risanamento e la documentazione richiesta dal portale ministeriale. Tra i vantaggi vi sono la possibilità di ottenere misure protettive (sospensione dei pignoramenti), di proporre transazioni fiscali e contributive e di accedere a finanziamenti prededucibili . Se la trattativa fallisce, l’imprenditore può confluire in un accordo di ristrutturazione o in un concordato semplificato.

4.6 Esdebitazione

L’esdebitazione è il beneficio che consente al debitore persona fisica di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo una procedura di liquidazione o di concordato. La domanda deve essere presentata entro un anno dalla chiusura della procedura; il debitore deve avere cooperato lealmente con gli organi della procedura e non deve aver causato il dissesto con dolo o colpa grave. L’istituto è disciplinato dagli artt. 279–283 CCII e richiede il parere del comitato dei creditori. È uno strumento fondamentale per chiudere definitivamente una situazione di sovraindebitamento .

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono le possibilità di difesa. Di seguito alcuni errori ricorrenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: talvolta le PEC dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS finiscono nello spam o vengono trascurate. Ogni comunicazione deve essere letta con attenzione; la mancata impugnazione entro i termini rende il debito definitivo . Registrare un indirizzo PEC sicuro e monitorarlo regolarmente è fondamentale.
  2. Non verificare il contraddittorio: molti accertamenti richiedono la fase preliminare di contraddittorio. Non presentare osservazioni significa perdere l’occasione di far valere prove e argomentazioni . Preparare documenti contabili (fatture, prima nota, contratti) e inviarli tempestivamente può evitare la rettifica.
  3. Pagare senza verificare la prescrizione: i crediti fiscali si prescrivono in 10 anni dalla data di affidamento, quelli previdenziali in 5 anni (accertamenti) o 10 anni (contributi omessi dichiarati). Se la cartella è stata notificata oltre i termini, conviene eccepire la prescrizione invece di rottamare.
  4. Non impugnare l’intimazione: alcuni debitori pensano che l’intimazione sia un atto formale senza conseguenze; in realtà, se non impugnata entro 60 giorni, l’intimazione cristallizza il debito .
  5. Accettare piani di rientro troppo onerosi: rateizzazioni e accordi con le banche devono essere calibrati sulla capacità finanziaria; altrimenti si rischia di saltare le rate e decadere dai benefici. È preferibile richiedere piani sostenibili, anche con l’ausilio di un consulente, oppure accedere a procedure concorsuali.
  6. Tralasciare la tutela penale: in caso di gravi irregolarità (evasione fiscale, omesso versamento di ritenute o IVA) l’amministratore della società di banqueting può incorrere in responsabilità penali. Rivolgersi tempestivamente a un avvocato penalista permette di valutare la sussistenza del reato e di accedere a misure riparatorie per ridurre la pena.

Consiglio pratico: conservare la documentazione. Conti bancari, registri IVA, fatture e contratti devono essere archiviati e aggiornati; la mancanza di documenti rende difficile difendersi e partecipare ai contraddittori. Lo studio dell’Avv. Monardo offre assistenza nella ricostruzione della contabilità anche in situazioni disordinate.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Entro quanti giorni posso impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica. Se l’accertamento è stato preceduto dal contraddittorio, il termine decorre dalla fine del periodo di 60 giorni concesso per presentare le osservazioni .

2. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?
Dal 30 aprile 2024, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, tranne quelli emessi con procedure automatizzate o in casi di particolare urgenza . Per gli atti emessi prima di tale data resta applicabile la disciplina precedente .

3. Cosa succede se non impugno l’avviso di addebito INPS?
L’avviso di addebito diventa definitivo dopo 40 giorni e non potrai più sollevare eccezioni. Se, trascorso un anno, l’INPS invia l’intimazione e non la impugni entro 60 giorni, il debito si consolida .

4. Dopo quanto tempo si prescrive una cartella di pagamento?
I tributi erariali si prescrivono in 10 anni dall’affidamento all’agente della riscossione; per contributi INPS la prescrizione è di 5 anni se il credito non è stato dichiarato e di 10 anni in caso contrario. Ogni atto interruttivo (es. intimazione, pignoramento) fa decorrere nuovamente il termine.

5. Posso bloccare un pignoramento se la banca non mi ha notificato l’atto?
Sì. La Cassazione ha stabilito che il pignoramento è inesistente se non viene notificato al debitore . In tal caso puoi proporre opposizione per ottenere la revoca dell’atto.

6. È vero che, con il nuovo Testo Unico, il pignoramento blocca anche i versamenti futuri?
Sì. La sentenza n. 28520/2025 ha chiarito che la banca deve trasferire all’agente della riscossione anche gli accrediti successivi alla notifica per 60 giorni . Questo principio è stato recepito nell’art. 170 del D.Lgs. 33/2025.

7. Posso ricorrere contro l’intimazione anche se non ho impugnato la cartella?
No. L’intimazione è un atto meramente sollecitatorio; la mancata impugnazione della cartella rende definitivo il debito. Tuttavia, se la cartella presenta vizi insanabili (ad esempio non è stata notificata), potresti contestarla in via incidentale.

8. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione quinquies?
Decadi dalla definizione agevolata e il debito originario si ripristina, comprensivo di sanzioni e interessi. È quindi fondamentale rispettare le scadenze .

9. Posso accedere alla rottamazione se ho un contenzioso pendente?
Sì. La rottamazione è alternativa al contenzioso: la presentazione della domanda comporta la rinuncia al ricorso o alla prosecuzione del giudizio. Occorre valutare se il risparmio derivante dalla rottamazione supera quello che si otterrebbe vincendo la causa.

10. Le sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione IVA possono rientrare nella rottamazione?
No. I carichi derivanti da avvisi di accertamento non rientrano nella rottamazione quinquies . La definizione agevolata è riservata agli omessi versamenti dichiarati.

11. Posso proporre un piano del consumatore se sono una società?
No. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche e alle imprese familiari. Le società possono utilizzare l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore.

12. Quali beni sono impignorabili?
Sono impignorabili i beni necessari per l’esercizio della professione, le somme destinate al sostentamento minimo (es. 1/5 dello stipendio), i beni di uso domestico essenziali. Per le imprese di banqueting questo significa che il fisco non può pignorare integralmente i macchinari se l’attività resterebbe paralizzata.

13. Se rateizzo il debito bancario posso ancora contestare gli interessi usurari?
Sì. La sottoscrizione di un piano di rientro con la banca non comporta la rinuncia ad azioni di nullità; tuttavia, occorre verificare se l’accordo contiene clausole transattive che precludono future contestazioni. È consigliabile far analizzare l’accordo da un legale prima di firmare.

14. La composizione negoziata sospende automaticamente i pignoramenti?
L’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive per tutta la durata della trattativa . Il giudice decide sulla base della sostenibilità del piano e dell’interesse dei creditori.

15. L’esdebitazione è automatica dopo la chiusura della procedura?
No. Deve essere richiesta entro un anno e il tribunale valuta la meritevolezza del debitore . Il beneficiario non deve aver commesso reati fiscali o bancari e deve aver cooperato correttamente.

16. È possibile pagare i debiti tramite compensazione con crediti commerciali?
In alcuni casi l’ente può accettare la compensazione tramite cessione di crediti commerciali certificati; la procedura è disciplinata dall’art. 28 quater del DPR 602/1973 e richiede la certificazione dei crediti da parte del MEF. È consigliabile rivolgersi a un professionista per seguire la procedura.

17. Cosa accade se l’atto non è firmato digitalmente?
La firma digitale è requisito essenziale per la validità dell’atto amministrativo; se manca o è scaduta, il provvedimento è nullo e può essere impugnato. Ciò vale per accertamenti, cartelle e avvisi INPS .

18. Dopo la notifica del pignoramento, posso aprire un nuovo conto corrente?
Sì. Il pignoramento colpisce il conto indicato nell’atto; nulla impedisce al debitore di aprire un nuovo conto presso un altro istituto per gestire l’attività corrente. Occorre però comunicare il nuovo IBAN ai clienti per evitare che i pagamenti confluiscano sul conto pignorato.

19. Posso cedere i miei beni a un familiare per evitare il pignoramento?
No. Le cessioni a titolo gratuito o a prezzo simulato effettuate dopo la notifica dell’atto sono revocabili; inoltre potrebbero integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000). Meglio utilizzare gli strumenti legali previsti.

20. Posso conciliare un contenzioso con l’INPS dopo aver presentato ricorso?
Sì. È possibile definire transattivamente il contenzioso con l’ente previdenziale in qualsiasi fase del giudizio. In alcuni tribunali sono previste procedure di conciliazione obbligatorie prima della sentenza.

7. Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni, presentiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi ricorrenti per imprese di banqueting.

7.1 Pignoramento del conto corrente e pagamento post‑notifica

Scenario: la società “Banqueting S.r.l.” ha un debito di 25.000 € per IVA omessa dichiarata nel 2023. Il 2 marzo 2026 AdeR notifica alla banca il pignoramento del conto corrente con saldo pari a 3.000 €. La società ha fatture emesse per 20.000 € che incasserà entro fine marzo.

Conseguenze:

  • Blocco immediato del saldo di 3.000 €. La banca versa la somma ad AdeR entro 60 giorni.
  • Vincolo su nuovi accrediti: gli incassi di 20.000 € che perverranno entro il 1° maggio (60 giorni dalla notifica) saranno bloccati e versati ad AdeR .
  • Sopravvenienze successive: gli accrediti ricevuti dopo il 1° maggio saranno liberi.
  • Difesa possibile: se il pignoramento non è stato notificato alla società, questa può proporre opposizione per ottenere la dichiarazione di inesistenza e sbloccare il conto .

Valutazione: in assenza di vizi, conviene valutare un piano di rateizzazione ordinaria (84 rate) o la rottamazione quinquies se il carico rientra nel periodo ammesso. In entrambi i casi, è preferibile aprire un secondo conto corrente per la gestione dei flussi.

7.2 Rottamazione quinquies vs rateizzazione ordinaria

Scenario: il titolare di una ditta di catering ha ricevuto cartelle per IVA e contributi INPS per un importo complessivo di 60.000 €, relative agli anni 2018–2022. Le sanzioni e gli interessi ammontano a 20.000 €.

Opzione 1 – Rottamazione quinquies: presentando la domanda entro il 30 aprile 2026, il contribuente paga solo l’imposta e i contributi (60.000 €) in 54 rate bimestrali di circa 1.111 € ciascuna, con interesse al 3 % . Risparmio sulle sanzioni: 20.000 €.

Opzione 2 – Rateizzazione ordinaria: con un piano ordinario in 84 rate mensili a tasso legale (attualmente 4 %), il contribuente deve pagare l’intero importo (80.000 €) in rate da circa 952 € al mese, senza sconto sulle sanzioni. Inoltre, se salta una rata, AdeR può avviare l’esecuzione.

Considerazioni: la rottamazione quinquies è vantaggiosa se il debito è certo e non prescritto; tuttavia richiede la capacità di sostenere le rate bimestrali. Occorre verificare che i carichi rientrino tra quelli ammessi (omesso versamento dichiarato). Se la cartella presenta vizi, conviene impugnarla e tentare di annullarla invece di aderire alla rottamazione.

7.3 Piano del consumatore per un imprenditore individuale

Scenario: un imprenditore individuale proprietario di un’impresa di banqueting ha debiti per 150.000 €: 70.000 € verso il fisco, 30.000 € verso l’INPS, 50.000 € verso una banca. Il patrimonio consiste in un immobile adibito a laboratorio del valore di 80.000 € e attrezzature per 20.000 €.

Proposta di piano del consumatore:

  • Vendita dell’immobile: il laboratorio viene venduto per 80.000 €; con il ricavato si soddisfa parzialmente la banca ipotecaria (credito assistito da ipoteca). La parte residua del credito (20.000 €) viene degradata a chirografo .
  • Pagamenti dilazionati: i debiti fiscali e previdenziali vengono pagati in 60 rate mensili da 800 €. La moratoria di un anno prevista dall’art. 8 L. 3/2012 (termine iniziale) consente di iniziare i pagamenti dei crediti privilegiati dopo un anno dall’omologazione .
  • Cancellazione del debito residuo: al termine del piano il giudice dispone l’esdebitazione e cancella le eventuali somme rimaste.

Risultato: il debitore salva la propria attività cedendo l’immobile e rinegoziando i debiti; le attrezzature rimangono nella disponibilità dell’impresa poiché considerate essenziali e quindi non pignorabili. Il piano richiede l’assistenza di un professionista e deve dimostrare che il soddisfacimento dei creditori è superiore a quello ottenibile con la liquidazione giudiziale.

Conclusione

Le imprese di banqueting che si trovano in difficoltà finanziaria devono affrontare un sistema complesso di norme fiscali, previdenziali e bancarie. Tuttavia, conoscere i propri diritti e utilizzare gli strumenti legali a disposizione consente di difendersi efficacemente e di trasformare una situazione di crisi in un’opportunità di ristrutturazione.

Il contraddittorio endoprocedimentale e le garanzie dello Statuto del contribuente permettono di dialogare con l’Amministrazione e correggere gli accertamenti . Le rateizzazioni e le rottamazioni offrono un’uscita agevolata per i debiti fiscali e previdenziali , mentre i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e la composizione negoziata consentono di gestire le crisi più gravi preservando l’attività . La giurisprudenza della Cassazione continua a precisare i confini della riscossione coattiva, come dimostrano le recenti sentenze sui pignoramenti e sui diritti del correntista .

In ogni caso è fondamentale agire tempestivamente: i termini per impugnare gli atti sono brevi e la mancata reazione può consolidare il debito . Rivolgersi a professionisti esperti permette di individuare la strategia migliore, evitare errori e negoziare soluzioni sostenibili.

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