Debiti dopo il fallimento: come funziona la liquidazione controllata del sovraindebitato

Introduzione: Affrontare i debiti residui dopo una procedura fallimentare può essere un percorso complesso e insidioso. I rischi di errori o interventi tardivi sono elevati: dal protrarsi degli interessi sul debito insoluto alle azioni esecutive dei creditori. Oggi, grazie al nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 28/9/2024), esiste uno strumento pensato proprio per il debitore sovraindebitato: la liquidazione controllata. Questa procedura consente di liquidare il patrimonio del debitore sotto la supervisione del tribunale, congelando interessi e pignoramenti sulle posizioni non garantite (art. 268 e ss. CCII) . Nel corpo dell’articolo vedremo come avviare la procedura, quali effetti produce e come difendersi.

Vogliamo innanzitutto presentare l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto in diritto bancario e tributario, che insieme a un team nazionale di avvocati e commercialisti opera nelle crisi d’impresa. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negozatore della Crisi d’Impresa (D.L.118/2021). La sua preparazione multidisciplinare e il coordinamento di specialisti gli consentono di assistere il debitore su tutti i fronti: dall’analisi dettagliata della documentazione e degli atti di riscossione alla predisposizione del ricorso per l’apertura di una procedura (liquidazione controllata o piano del consumatore), fino alla gestione di piani di rientro, accordi di ristrutturazione, o opposizioni a cartelle esattoriali. Grazie a un approccio integrato legale e tributario, l’Avv. Monardo e il suo staff possono proporre sospensioni, trattative (con Agenzia delle Entrate, Equitalia, istituti di credito), presentare impugnazioni tempestive e guidare il contribuente/debitore fino all’esdebitazione finale.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: insieme al suo team potrà valutare il tuo caso, rispondere alle tue domande e pianificare le mosse concrete per la tua difesa.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019)

Con il D.Lgs. 14/2019 è stato introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), riformando profondamente le procedure concorsuali. In particolare, il Titolo V del Codice disciplina le soluzioni per il debitore privato o l’imprenditore non fallibile in stato di sovraindebitamento. L’art. 268 CCII istituisce la liquidazione controllata (LC): “Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale… l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni” . Se la procedura è aperta, il patrimonio del debitore è affidato a un liquidatore (di regola l’OCC), che opera sotto la vigilanza del giudice delegato. Il deposito della domanda (o sentenza di apertura) sospende automaticamente gli interessi sui debiti non garantiti da pegno o ipoteca ; a livello pratico ciò significa che, dal momento dell’avvio della procedura fino alla sua chiusura, il carico debitorio non cresce per gli interessi ordinari, alleggerendo da subito la situazione del debitore.

Soggetti e soglia dei debiti

La liquidazione controllata è riservata al debitore sovraindebitato: cioè soggetti come consumatori, professionisti, imprenditori agricoli o imprese individuali non iscritti in Camera di Commercio e non fallibili. Può essere chiesta dal debitore stesso o, in particolari casi (debitorie in insolvenza) anche da un creditore. L’art. 268 prevede che il ricorso del creditore sia ammesso solo se i debiti scaduti ammontano ad almeno 50.000 euro (soglia aggiornata periodicamente) . Inoltre, quando un creditore propone la domanda nei confronti di un soggetto fisico, è necessario il nulla osta dell’OCC che certifichi la possibilità di liquidare attivo sufficiente per i creditori .

Atti non coinvolti e interesse del creditore

Non sono inclusi nella liquidazione i crediti impignorabili (alimentari, pensionistici, ecc.) e alcuni beni irrinunciabili per legge . Va sottolineato che il creditore può reagire: Cass. 22616/2023 ha stabilito che, se un creditore vede respinto il reclamo contro un’ordinanza che apre la procedura (ad esempio perché l’OCC non ha certificato l’esistenza di attivo), ha diritto di ricorrere per cassazione tramite il ricorso straordinario . Ciò significa che i creditori non perdono la possibilità di far valere i propri diritti solo perché la procedura del debitore è stata aperta.

Rapporti con il fallimento e esdebitazione

Occorre tener presente un importante limite giurisprudenziale: chi è già stato dichiarato fallito per gli stessi debiti non può utilizzare ex novo la procedura di liquidazione controllata né ottenere l’«esdebitazione del debitore incapiente» (art. 283 CCII) in relazione alle esposizioni già giudizialmente regolamentate. Lo ha ribadito la Cassazione nell’Ordinanza 30108/2025 : il debitore fallito che non abbia fruito all’epoca dell’esdebitazione (art. 142 L.Fall.) non può invocare l’esdebitazione ex art. 283 CCII per i medesimi debiti. In pratica, i debiti regolati nel fallimento restano esclusi dalle nuove procedure. Solo le passività successive al fallimento (o non oggetto di fallimento) potrebbero essere escluse da tale ostacolo. Tale principio è di fondamentale importanza: significa che chi ha già avuto una procedura fallimentare non può riaprire la partita sullo stesso indebitamento con gli strumenti del CCII .

Al contrario, per debiti non soggetti a fallimento (ad esempio personali o della prole dell’imprenditore) rimangono applicabili gli strumenti del sovraindebitamento. In ogni caso l’obiettivo di fondo del legislatore è duplice: da un lato “concentrare” i rapporti patrimoniali in una procedura controllata (liberando il debitore dalla gestione diretta e limitando le azioni individuali), dall’altro garantire ai creditori una ripartizione paritaria delle somme ricavate (massimo realizzo possibile) .

Procedura passo-passo

La liquidazione controllata si articola in varie fasi chiare, che riepiloghiamo schematicamente:

  • Presentazione del ricorso (art. 269 CCII): Il debitore presenta al tribunale competente (sede del tribunale ordinario ove ha domicilio o residenza) un ricorso redatto senza obbligo di difensore (può presentarsi personalmente) e con l’assistenza dell’OCC . Al ricorso deve essere allegata una relazione dell’OCC in cui si dichiara la completezza dei documenti e l’effettiva possibilità di liquidare un attivo da distribuire (art. 269 CCII) . Nella domanda il debitore indica l’elenco dei creditori noti, il tipo di beni a disposizione e le modalità di liquidazione proposte (per es. vendita, affitto d’azienda, ecc.). In questa fase il giudice valuta la regolarità formale della domanda e la presenza dei requisiti: sovraindebitamento, soglia minima dei debiti (se ricorso di creditore), ed eventuale nulla osta dell’OCC. Se il tribunale è convinto, dispone l’apertura della procedura con ordinanza.
  • Sentenza di apertura (art. 270 CCII): Con l’ordinanza il tribunale nomina il liquidatore (di solito l’OCC che ha assistito il debitore) e, a far data dall’ordinanza stessa, scattano gli effetti concorsuali. L’ordinanza viene depositata e notificata a tutti i creditori elencati e ai titolari di diritti sui beni (pignorati, ipotecati, ecc.). Da quel momento:
  • Pubblicità: La sentenza viene iscritta nel Registro delle imprese e resa nota sui siti istituzionali. I creditori che non si fanno avanti nei termini previsti potranno perdere il diritto a insinuarsi nello stato passivo.
  • Sospensione azioni individuali: Non sono ammesse azioni esecutive o cautelari nuove contro il debitore per debiti compresi nella procedura. In sostanza, si instaura un “concordato concorsuale” analogo a quello del fallimento. Tuttavia, in linea con quanto avviene nella liquidazione giudiziale, i creditori privilegiati (ad esempio mutuo ipotecario su immobile) possono comunque proseguire le esecuzioni: recenti orientamenti (Cass. 22914/2024) riconoscono infatti anche in LC la facoltà di escutere l’ipoteca .
  • Sospensione interessi: Come detto, il deposito del ricorso (o l’ordinanza di apertura) sospende automaticamente gli interessi convenzionali e legali sui debiti ammessi (ad eccezione di quelli garantiti da ipoteca o pegno) . Ciò allevia immediatamente il peso del debito residuo sul debitore.
  • Fase istruttoria e stato passivo: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di apertura, il liquidatore deve aggiornare l’elenco dei creditori inserendo anche gli altri soggetti eventualmente ammessi, e deve notificare a tutti i creditori estranei la notizia dell’apertura. Da tale notifica decorrono 60 giorni (90 se il creditore risiede all’estero) entro cui ciascun creditore deve presentare l’istanza di insinuazione al passivo, allegando documentazione di credito. Scaduto il termine, il liquidatore forma lo stato passivo provvisorio. Successivamente, su eventuali reclami (insinuazioni tardive o contestazioni), il giudice delegato conferma o integra lo stato passivo definitivo.
  • Inventario e piano di liquidazione: L’art. 272 CCII stabilisce che entro 90 giorni dall’apertura il liquidatore deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore e un programma di liquidazione dei beni (articoli 213-214 CCII del Titolo Fallimentare, applicabili per analogia). Nel programma vengono indicati tempi, modalità e graduatorie delle vendite (o affitti di rami d’azienda), nel rispetto del principio di “ragionevole durata” della procedura. Il giudice delegato, poi, approva il programma con apposito decreto. A questo punto il liquidatore assume il possesso dei beni e procede a vendere o affittare gli asset del debitore, incassando le somme. Gli incassi vengono distribuiti ai creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione (spese procedurali e compensi del liquidatore pre-dedotti, poi crediti privilegiati, poi chirografari residui) .
  • Chiusura ed esdebitazione: La procedura termina quando si esauriscono le attività di liquidazione (cessione di tutti i beni, anche tramite più tentativi di vendita) o comunque al massimo dopo 3 anni dall’apertura. A quel punto il giudice, su istanza del liquidatore o del debitore, pronuncia il decreto di chiusura. Se dall’operazione restano debiti inesigibili, il debitore può chiedere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), cioè la cancellazione delle passività residue, a condizione di non aver agito con dolo o grave colpa.

Per chiarezza, ecco in sintesi i termini essenziali della procedura:

Termine e azioneScadenza*Riferimento normativo
Presentazione del ricorso e relazione OCCArt. 269 CCII (domanda debitore)
Pubblicazione sentenza di aperturaArt. 270 CCII
Elenco creditori e notifiche iniziali30 giorni dalla sentenzaArt. 271 CCII
Termine per insinuarsi al passivo (creditori)60 giorni (90 estero) dalla notificaArt. 271-272 CCII
Inventario beni e piano di liquidazione90 giorni dall’aperturaArt. 272 CCII
Operazioni di liquidazione (vendita beni)fino a 3 anni dall’apertura
Richiesta finale di esdebitazioneal termine della proceduraArt. 283 CCII

(*Le scadenze partono dalla data di deposito della sentenza di apertura o dalla notifica ai creditori indicata)

Difese e strategie legali

Il debitore (o contribuente) ha a disposizione vari strumenti difensivi in questa fase:

  • Impugnazione di atti esecutivi: Se, ad esempio, dopo l’apertura della LC arrivano pignoramenti o fermi amministrativi sui beni, può essere efficace opporsi sostenendo l’incorporazione del credito nell’ambito della procedura concorsuale (art. 270 cc.5, comma 5, CCII). Il principio è che, come nella liquidazione giudiziale fallimentare, spetta al curatore (ora liquidatore) assumere la gestione dei contenziosi patrimoniali: l’art. 270 CCII rimanda esplicitamente all’applicazione, se compatibili, degli articoli 142-143 CCII (coordina processi) . Ciò significa che l’apertura di LC sospende automaticamente i processi in corso sugli stessi rapporti patrimoniali, come ha confermato il Tribunale di Trani (sent. 28/07/2025, n. 781) . In pratica il debitore perde la capacità di stare in giudizio sui rapporti ricompresi nella liquidazione, sostituito dal liquidatore.
  • Richiesta di sospensione provvisoria: Nel caso di intimazione di pagamento da Agenzia Entrate o simili, si può ricorrere al giudice tributario o al TAR (se ricadono in competenza tributaria) chiedendo la sospensione cautelare dell’esecuzione, eccependo il sovraindebitamento.
  • Presentazione del ricorso al tribunale: Se il debitore è in condizione di sovraindebitamento sostanziale, la soluzione più efficace può essere proprio avviare la procedura di liquidazione controllata (oppure un piano del consumatore, se vi sono figli o vincoli familiari, art. 230 CCII). In tal caso il ricorso ben fondato può far scattare la sospensione di interessi e pignoramenti, come visto.
  • Opposizione a cartelle esattoriali: Se sono notificati atti esattoriali (cartelle di pagamento), si possono proporre opposizioni per ingiunzione entro 40 giorni; nel frattempo, la pretesa contribuitiva entra comunque nello stato passivo della procedura e, salvo privilegi (ad es. debito tributario con ipoteca), perde efficacia di espropriazione individuale .
  • Accordi con i creditori: Nel frattempo, si può tentare una composizione bonaria del debito – ad es. istituendo un piano rateale straordinario con gli enti pubblici o coinvolgendo banche e fornitori in trattative assistite. Ricordiamo che esistono anche figure come il c.d. accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 78-89 CCII) per imprese che aspirano a evitare le procedure liquidatorie, oppure i concordati minori (per imprese non fallibili, art. 101 CCII).

L’intervento di un professionista come l’Avv. Monardo è fondamentale in questa fase: egli può verificare in anteprima la consistenza del patrimonio, controllare la documentazione patrimoniale e fiscale, valutare la meritevolezza (assenza di frodi) del debitore ed eventualmente impugnare ogni atto viziato.

Strumenti alternativi

Oltre alla liquidazione controllata, il debitore deve considerare anche altre forme di “seconda opportunità” e soluzioni di rientro:

  • Piano del consumatore (art. 230 CCII): se il debitore è persona fisica (consumatore o micro-imprenditore) e può proporre un programma di pagamento rateale sostenibile, può rivolgersi al tribunale con un piano che impegni i suoi redditi futuri fino al 100%, solitamente senza vendita forzata di beni. Il piano, ammesso dal giudice, sostituisce l’LC e può condurre a esdebitazione al termine.
  • Concordato in bianco (per imprese): pur essendo in parte abrogato, l’art. 172 CCII consente all’imprenditore commerciale in crisi di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo “in bianco”, ottenendo una breve sospensione dei termini per predisporre un piano di ristrutturazione (di norma in vendita). Questo strumento, però, è riservato ai casi in cui l’attivo patrimoniale debba essere liquidato. Si avvicina funzionalmente alla LC ma presenta differenze procedurali e soggettive.
  • Accordi di ristrutturazione del debito: L’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dal Titolo VIII del CCII, è pensato per l’imprenditore con continuità aziendale. Prevede un negoziato assistito con i creditori rappresentativi dei 2/3 del debito totale. Se approvato da maggioranza e omologato dal tribunale, l’accordo sostituisce le azioni esecutive e vincola anche i dissenzienti.
  • Misure fiscali agevolative: Sotto il profilo tributario, si può valutare la rottamazione/quattordicesima delle cartelle (definizioni agevolate ex L. 27/2022, 32/2023 ecc.) e la rateizzazione straordinaria (fino a 20 anni per contribuenti non falliti). Attenzione: tali misure richiedono di regolarizzare posizioni soprattutto se si vuole poi accedere a strumenti come l’LC; in ogni caso l’agenzia di riscossione tende a sospendere le procedure esecutive quando è pendente una domanda concorsuale.
  • Composizione negoziata (DL 118/2021): Gli accordi di composizione assistita ex DL 118/2021 sono volti a facilitare un’intesa extragiudiziale tra debitore e creditori pubblici (Agenzia Entrate, Inps, ecc.), con il supporto di un organismo fiduciario o OCC. Anche questa procedura è alternativa alla richiesta giudiziale di LC e può sospendere le azioni esecutive (art. 59 DL 118/2021).
  • Esdebitazione: Alla fine di ogni procedura di composizione (LC, piano del consumatore, accordo), il debitore può chiedere la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione). Sotto il Codice della crisi, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente è disciplinata dall’art. 283 CCII. Essa richiede che il debitore non abbia compiuto atti dolosi e non abbia già ottenuto esdebitazione negli ultimi 5 anni . In caso di esito positivo, i creditori residui non potranno più agire sul debitore.

Errori comuni da evitare

Ecco alcuni errori frequenti nella gestione dei debiti da sovraindebitamento e consigli operativi:

  • Ritardi nella presentazione del ricorso: Una volta individuato lo stato di crisi, è fondamentale agire prima possibile. Ritardare la domanda di liquidazione controllata (o di altro piano) può far maturare interessi e sanzioni aggiuntive, oltre a render più complessa la raccolta documentale.
  • Documentazione insufficiente o errata: Allegare al ricorso dati incompleti o credenziali inesatte sui creditori può determinare l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. Bisogna presentare una relazione dell’OCC completa (redditi, patrimoni, crediti e debiti) e raccogliere tutta la documentazione patrimoniale e fiscale.
  • Non considerare la necessità della relazione OCC: L’art. 269 CCII espressamente richiede che la domanda sia assistita dall’OCC con una relazione che attesti la completezza dei dati . Un errore comune è cercare di bypassare questa formalità: senza la relazione (o con una relazione generica) il tribunale può dichiarare inammissibile il ricorso .
  • Sottovalutare i creditori privilegiati: Talvolta il debitore ignora che mutui ipotecari e altri crediti garantiti non vengono bloccati dalla procedura. Come sottolinea la recente giurisprudenza, i creditori fondiari possono proseguire le esecuzioni individuali anche durante la LC . È un motivo in più per agire prima che tali creditori escano bloccati, e semmai negoziare con loro un accordo.
  • Ignorare la possibilità di esdebitazione: Alcuni debitori pensano che la LC equivalga al “fallimento” degli individui e che non ci sia via d’uscita. In realtà, la LC (unitamente al piano del consumatore e altri istituti) prevede la fase finale di esdebitazione: un beneficio concreto che, se ottenuto, libera definitivamente da ogni residuo di debito. Non porre attenzione a questa fase (cioè non presentare domanda di esdebitazione o credere di non avervi diritto) sarebbe un grave disservizio al debitore.
  • Assenza di consulenza specializzata: L’impostazione di una procedura come la liquidazione controllata richiede competenze specifiche sia giuridiche che contabili. Un errore tipico è procedere da soli senza guidare il percorso con un professionista esperto: ciò può portare a ricorsi redatti male, piani di liquidazione irrealistici o scelte sbagliate (ad esempio accettare piani di rientro insostenibili).

Tabella riepilogativa: normative chiave e termini

DisposizioneArgomentoScadenza/Rilevanza
Art. 268 CCIIApertura LC del sovraindebitato: soggetto, condizioni e limiti (es. soglia 50k per creditore)Definisce chi può chiedere LC e cosa comporta.
Art. 269 CCIIDomanda del debitore: redazione, allegati (relazione OCC) e modalità di depositoIl debitore può agire personalmente senza difensore, ma serve l’OCC.
Art. 270 CCIISentenza di apertura: effetti sui beni, processo e pignoramenti (rinvia agli artt. 142-143 CCII)L’ordinanza di apertura produce gli effetti di “concentrazione concorsuale” e sospende le cause in corso.
Art. 272 CCIIInventario dei beni e programma di liquidazione, con applicazione (compatibile) delle norme di liquidazione giudizialeScadenza 90 gg dall’apertura per inventario e piano; prevede modalità di vendita.
Art. 283 CCIIEsdebitazione del debitore incapiente: condizioni e limiti (assenza di frode, mancato beneficio precedente)Al termine della procedura, consente di liberarsi dai debiti residui.
Cass. 22616/2023Ricorso straordinario per cassazione esperibile dal creditore che subisce il diniego di reclamo in LCConferma che il creditore ha interesse a mantenere il diritto di procedere individualmente se la procedura venisse revocata.
Cass. 30108/2025Esclude che chi è già stato fallito senza esdebitazione possa accedere alla LC/esdebitazione per gli stessi debitiPrincipio di diritto: il “secondo fallimento” sulla stessa esposizione è precluso.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è la liquidazione controllata del sovraindebitato? È una procedura concorsuale introdotta dal Codice della crisi (art. 268 e seguenti CCII) in cui il tribunale ordina la vendita (o affitto) dei beni del debitore sotto la supervisione di un liquidatore (di solito l’OCC), per soddisfare i creditori. Si chiama “controllata” perché il giudice delegato vigilanza ogni atto, analogamente alla liquidazione giudiziale nel fallimento.
  2. Chi può presentare domanda per la LC? Principalmente il debitore persona fisica in stato di sovraindebitamento, ossia un debitore che non rientra nella categoria delle imprese fallibili (es. libero professionista, imprenditore agricolo, piccolo commerciante, consumatore) e che non è in regola con i pagamenti. Può presentare domanda anche un creditore, ma solo se il debitore è già insolvente e i debiti eccedono la soglia minima stabilita (attualmente 50.000 €) . Per i creditori serve in ogni caso la relazione dell’OCC che dimostri la reale possibilità di coprire il debito con la liquidazione dei beni.
  3. Quali debiti si possono includere nella LC? Tutti i debiti contratti dal debitore (tributari, bancari, commerciali, ecc.) purché siano scaduti alla data di presentazione del ricorso. Restano esclusi solo i crediti impignorabili (alimentari, pensioni, salari minimi) e altri beni per legge intangibili . Importante: i debiti garantiti da pegno o ipoteca rimangono escutibili dai creditori privilegiati (mutui, ad. es.) anche durante la procedura, come ha previsto la Cassazione (Cass. 22914/2024) .
  4. Qual è la differenza tra fallimento e liquidazione controllata? Il fallimento (ora sostituito dal concetto di liquidazione giudiziale) è riservato alle imprese “fallibili” (generalmente società e grandi imprese) e porta alla vendita coatto del patrimonio societario con conseguente scioglimento dell’impresa. La liquidazione controllata, invece, è destinata ai debitori privati e alle imprese non fallibili, e si basa sulla volontà del debitore di risolvere la crisi. Un aspetto cruciale: se un debitore è già stato dichiarato fallito per determinati debiti, la Cassazione ha chiarito che non può “ripresentarsi” con la LC per gli stessi debiti . In altre parole, la LC è uno strumento di “seconda opportunità” solitamente non utilizzabile in sovrapposizione al fallimento già concluso.
  5. Quali requisiti devo dimostrare nella domanda? Devi comprovare lo stato di insolvenza/sovraindebitamento (in pratica, l’impossibilità di regolare i debiti con i mezzi ordinari). A tale scopo si allega una relazione dell’OCC che contenga i documenti contabili (bilanci, estratti conto, ecc.) e una valutazione della completezza di tali documenti . Non è richiesto dimostrare la “meritevolezza” (assenza di comportamenti scorretti) come era nelle vecchie leggi fallimentari; tuttavia, l’esito finale del beneficio di esdebitazione sarà negato in caso di dolo o frode comprovati.
  6. Che ruolo ha l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)? L’OCC è un soggetto terzo (ente o professionista autorizzato) che assiste il debitore nella procedura. Esso redige la relazione allegata al ricorso (art. 269 CCII) attestando la completezza dei dati e la fattibilità del recupero dei beni . Se il debitore è un imprenditore, l’OCC solitamente coincide con il liquidatore nominato in fase di apertura. L’OCC può anche facilitare trattative tra debitore e creditori e svolgere le funzioni del liquidatore in fase di liquidazione attiva dei beni.
  7. Cosa succede dopo l’apertura della LC? L’ordinanza di apertura, divenendo definitiva dopo il passaggio in giudicato, è pubblicata (registro imprese) e vincolante. A partire da essa: 1) debitore e liquidatore perdono la disponibilità diretta sui beni; 2) sospensione delle azioni individuali: i creditori devono rivolgersi al liquidatore per far valere il loro credito; 3) sospensione degli interessi sui debiti non garantiti (art. 268, comma 5) ; 4) si procede alla formazione dello stato passivo e, entro i termini di legge, all’inventario e alla liquidazione dei beni (vendita o affitto).
  8. In quali termini devo far valere il mio credito? A seguito della pubblicazione della sentenza di apertura, il liquidatore notificherà ai creditori un avviso con l’invito a presentare le istanze di ammissione al passivo. I creditori hanno 60 giorni di tempo (90 giorni se risiedono all’estero) per presentare tale istanza corredata da documenti di credito (fatture, sentenze, cartelle). È fondamentale non perdere questo termine perché, scaduto, il credito non potrà più essere riconosciuto nella procedura, salvo motivi legittimi di riduzione del termine previsti dal giudice delegato.
  9. Quali crediti sono pagati per primi? Nell’ambito della liquidazione controllata valgono le cause di prelazione tradizionali: prima di tutto si soddisfano le spese e i compensi del liquidatore e dell’OCC, seguite dai crediti privilegiati (stipendi dei dipendenti, contributi previdenziali fin dove previsti, ipoteche, pegni, ecc.). Solo alla fine si pagano i crediti chirografari (non garantiti). Se il realizzo complessivo dei beni non è sufficiente a pagare tutti i creditori, i debiti residui possono essere cancellati con l’esdebitazione finale.
  10. Quali effetti ha la LC su un processo pendente? Per effetto del richiamo (art. 270, comma 5 CCII) al sistema concorsuale, l’apertura della LC interrompe automaticamente i processi civili pendenti sugli stessi rapporti patrimoniali . Non è necessario un provvedimento ad hoc: l’interruzione operando ope legis, decorre dal momento dell’apertura della procedura. Il giudice, con la successiva ordinanza, riaprirà eventualmente i termini per riassumere il processo solo per attingere la causa al liquidatore. Di conseguenza, il debitore non può più agire in proprio nelle controversie collegate ai crediti nella procedura: vi subentra l’OCC/liquidatore.
  11. Chi tiene l’amministrazione dei beni e progetta la vendita? Il liquidatore, nominato dal tribunale (solitamente l’OCC), assume la custodia dei beni e la competenza per gestirli. Entro 90 giorni dall’apertura, egli redige l’inventario e propone un piano di liquidazione al giudice delegato (art. 272 CCII). Durante la fase operativa, il debitore può essere autorizzato a usare alcuni beni (per esempio ad affittare temporaneamente un ramo d’azienda) soltanto per gravi e motivate ragioni (art. 270 CCII, lett. e). Altrimenti, è il liquidatore che dispone delle vendite, dell’affitto dei beni o di altre modalità di realizzo (ivi inclusi pignoramenti vendite forzate come extrema ratio).
  12. Posso continuare la mia attività durante la LC? La legge prevede possibilità molto limitate di continuare l’attività imprenditoriale. In linea di principio, con l’apertura dell’LC il debitore perde l’amministrazione dei beni (come nel fallimento). Solo se il tribunale lo autorizza espressamente (in via eccezionale, sentenza motivata) il debitore o terzi possono utilizzare alcuni beni dell’impresa ai soli fini della conservazione del valore (per esempio affitto d’azienda o esercizio provvisorio) . Nella prassi, alcuni tribunali hanno ammesso affitti temporanei di rami aziendali a certe condizioni, ma non esiste un diritto garantito alla prosecuzione.
  13. Esistono errori comuni nella presentazione del ricorso? Sì. Un errore frequente è aspettare troppo (come visto, ritardi pesano sugli interessi e le sanzioni). Altro errore è non allegare o redigere male la relazione dell’OCC (necessaria per validità del ricorso ). Inoltre, il ricorso deve contenere una pianificazione realistica del patrimonio da liquidare: sovrastimare i beni o ignorare debiti può indurre il giudice a respingere l’istanza.
  14. Quali alternative di pagamento devo considerare insieme alla LC? Accanto alla LC, è saggio esaminare altre forme di pagamento agevolato. Per i debiti fiscali: può convenire aderire alle definizioni agevolate (rottamazione cartelle, pace fiscale, ecc.) o concordare un piano di rateazione con l’Agenzia delle Entrate. Esistono spesso mini-piani speciali (fino a 20 anni di rateizzazione per grandi morosità, per esempio nei casi di sovraindebitamento). Per debiti bancari o finanziari: si può tentare una ristrutturazione del debito con la banca (per esempio un allungamento del mutuo ipotecario) oppure un accordo di composizione della crisi, negoziato con un OCC.
  15. Cosa significa esdebitazione e quando arriva? L’esdebitazione è il cancellare i debiti residui al termine della procedura di LC o piano del consumatore. Se ottenuta, il debitore resta libero da ogni obbligo residuo. L’esdebitazione si richiede al giudice delegato con apposita istanza (art. 283 CCII), dimostrando il rispetto dei requisiti: in particolare, non deve essersi accertato dolo o grave colpa nella formazione del dissesto e non deve aver già fruito di un’analoga esdebitazione nei 5 anni precedenti .
  16. Posso perdere il beneficio della LC? Se durante la procedura emergono fatti nuovi (ad es. distrazioni di beni del patrimonio o false comunicazioni) il giudice può revocare la LC. Inoltre, se il liquidatore rileva un attivo nullo o addirittura passività fittizie, può chiedere la chiusura anticipata e, in casi estremi, segnalare l’accaduto per eventuali responsabilità civili/penali del debitore. Tuttavia, in assenza di irregolarità gravi il debitore può condurre la procedura fino in fondo.
  17. Esempio pratico di liquidazione controllata: Supponiamo che Mario, libero professionista, ha un debito complessivo di 100.000 € tra cartelle esattoriali, finanziamenti bancari e crediti di fornitori. Possiede un’automobile (valore ~10k) e qualche bene d’arredo (~5k), nonché un piccolo conto corrente. Decide di chiedere l’apertura della LC. Con l’aiuto dell’OCC, presenta il ricorso allegando la relazione di fattibilità. Il tribunale, verificata la soglia debiti e l’assenza di frodi, apre la procedura. Da quel momento gli interessi sul debito di Mario cessano di maturare. Il liquidatore provvede a vendere l’auto e il mobilio (realizzando 13k), paga prima le spese procedurali e poi ripartisce il ricavato tra i creditori: ad esempio, con 13k incassati, dopo aver estinto costi e privilegi, potrebbe corrispondere 6k al Fisco, 4k alla banca e lasciare i residui (tot 100k-13k=87k) per l’esdebitazione finale. Al termine (dopo aver eventualmente preso altre iniziative per recuperare somme), il tribunale potrebbe emanare l’esdebitazione di Mario per i 87k residui. Questo è un esempio ipotetico che illustra come la LC permette un percorso di liquidazione organizzata del patrimonio del debitore, alleggerendo il carico debitorio complessivo.
  18. Se ho già fallito, posso usare la LC per altri debiti? Come detto, la Cassazione (Cass. 30108/2025) ha escluso questa possibilità per i debiti già regolati nel fallimento . Tuttavia, se dopo il fallimento sono sorte nuove esposizioni (ad esempio, debiti fiscali maturati successivamente, sanzioni non rateizzate, ecc.), è possibile tentare le procedure di composizione del sovraindebitamento su queste ultime. L’importante è che i debiti in oggetto non siano gli stessi della procedura precedente. In ogni caso, il nodo della meritevolezza e dei vincoli del precedente fallimento richiede una consulenza specifica caso per caso.
  19. Posso usare strumenti come il piano del consumatore invece della LC? Sì. Se non sussistono beni vendibili (ad esempio il debitore vive con redditi da lavoro dipendente e non ha patrimonio immobiliare), il piano del consumatore può essere più adatto. In tale piano, il debitore offre ai creditori di pagare ratealmente una somma proporzionata al reddito futuro (non oltre il 100% del reddito netto mensile). Il piano si presenta sempre in tribunale con la mediazione dell’OCC. È spesso preferibile alla LC per i consumatori in situazione di impossidenza dei beni, perché non prevede la vendita forzata dei pochi beni posseduti.
  20. Come può aiutarmi un avvocato-specialista? Un professionista esperto come l’Avv. Monardo analizzerà la tua situazione complessiva, valuterà se i presupposti per la LC o altro strumento sono soddisfatti, e predisporrà la documentazione corretta. Può negoziare con banche e Agenzia delle Entrate per piani di rientro preventivi, ed elaborare strategie (es. opposizioni o sospensive) per bloccare pignoramenti. In particolare, un consulente con esperienza in crisi d’impresa individuerà subito se il tuo profilo è più adatto alla LC, al piano del consumatore o ad altre opzioni, e gestirà l’iter in tribunale fino all’esdebitazione, proteggendo i tuoi interessi in ogni fase.

Conclusione

In sintesi, la liquidazione controllata del sovraindebitato è uno strumento complesso ma potente per ridurre il peso dei debiti residui, agendo in modo controllato e garantito dal tribunale. L’apertura della procedura sospende gli interessi e le azioni esecutive individuali (salvi i crediti privilegiati), e consente di liquidare il patrimonio sotto la supervisione di un liquidatore . Allo stesso tempo, il debitore deve muoversi con prontezza e precisione: ogni termine va rispettato, ogni documento va raccolto, e non bisogna dimenticare il possibile beneficio dell’esdebitazione finale.

È fondamentale agire tempestivamente e con il supporto di un professionista competente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti specializzati possono intervenire immediatamente per analizzare gli atti ricevuti (cartelle, ingiunzioni, decreti), proporre i ricorsi (per esempio l’istanza di apertura di LC o di opposizione in via esecutiva), e pianificare soluzioni operative. Grazie alla loro esperienza, sanno come negoziare con l’Agenzia delle Entrate o con le banche, ottenere sospensioni di fermi e pignoramenti, e garantire il rispetto dei tuoi diritti di debitore.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione specifica, indicarti la strategia legale più efficace (dalla liquidazione controllata ad altre soluzioni operative) e difenderti con strategie concrete e tempestive. Non aspettare che i debiti crescano: un esperto al tuo fianco può fare la differenza nel tutelare il tuo patrimonio e i tuoi interessi.

Ultime sentenze rilevanti (aggiornate): prima di chiudere segnaliamo alcune decisioni istituzionali recenti di rilievo. In Cass. 30108/2025 , la Corte ha ribadito i limiti tra esdebitazione fallimentare e da sovraindebitamento per il debitore già fallito; in Cass. 22616/2023 la Cassazione ha confermato la necessità di tutelare i creditori che agiscono nell’ambito della procedura da debiti solidali, ammettendo il ricorso in Cassazione contro il rigetto del reclamo di apertura. Queste pronunce, unitamente alle recenti norme del Codice della crisi, confermano l’importanza di rivolgersi a professionisti aggiornati sulle novità normative e giurisprudenziali per impostare correttamente la difesa del debitore.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!