Introduzione: In un periodo di pressioni economiche crescenti, il sovraindebitamento di un’intera famiglia è un’emergenza che può minacciare il patrimonio e la serenità di genitori e figli. Ignorare il problema porta spesso a pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e gravose sanzioni sui debiti non pagati. Evitare l’accumulo di interessi illegittimi o delle commissioni anatocistiche sui prestiti esosi (cass. 7375/2025) è fondamentale. Esistono però percorsi legali concreti per far valere i propri diritti, contestare cartelle esattoriali o bloccare azioni esecutive abusive, senza rinunciare alla dignità di chi ha sbagliato ma vuole rientrare nel circuito creditizio.
Grazie alla legge “Salva-suicidi” (L. 3/2012) e alle novità del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), oggi ogni famiglia indebitata ha a disposizione strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di composizione dei debiti o la liquidazione controllata. Con l’assistenza di un professionista esperto è possibile elaborare un piano personalizzato per ridurre il debito o ottenerne la cancellazione residuale (esdebitazione).
A questo proposito, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario, tributario e delle crisi – e il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sono al servizio del debitore. L’Avv. Monardo coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Egli e il suo team offrono un supporto concreto in ogni fase: analisi dell’atto di riscossione o del provvedimento tributario, impugnazione davanti alle Commissioni tributarie o al giudice, richieste di sospensione delle misure esecutive, trattative con i creditori, redazione di piani di rientro, ricorso a strumenti stragiudiziali (definizioni agevolate, rottamazioni, esdebitazione) e soluzioni giudiziali specifiche.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state introdotte con la Legge n. 3/2012 (cd. “Legge Salva-suicidi”), recepite poi nel Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche). La normativa si basa sul concetto di sovraindebitamento inteso come «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte» . Possono accedervi in particolare le famiglie, i consumatori e i piccoli imprenditori (con o senza partita IVA) che versano in una crisi debitoria non volontariamente provocata.
La legge definisce inoltre il profilo del consumatore, cioè della persona fisica che assume obbligazioni «esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta» . In pratica, può usufruire del piano del consumatore chi ha debiti non riconducibili al suo lavoro autonomo o d’impresa (ad esempio mutui, carte di credito, prestiti personali e debiti fiscali personali). L’accordo di composizione dei debiti (art. 7 L. 3/2012) consente invece a qualunque debitore – anche imprenditore individuale – di proporre un piano di ristrutturazione concordato con i creditori, assistito da un organismo di composizione della crisi (OCC) . La proposta può prevedere riduzioni o dilazioni, purché fattibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione forzata. L’art. 8 L. 3/2012 stabilisce che la proposta (accordo o piano consumatore) «prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma» , anche con cessione dei crediti futuri o ristrutturazione di finanziamenti in essere.
Per le famiglie è stata prevista una modalità unitaria di composizione: il ricorso congiunto di più congiunti conviventi o con indebitamento comune (coppie, genitori e figli, etc.). Il nuovo art. 66 del Codice della crisi (introduzione “correttivo-ter”, Legge 197/2022) ha esplicitato i requisiti, affermando che i familiari possono chiedere insieme la procedura se sono conviventi o hanno debiti in comune . L’idea è di trattare la crisi in modo unitario, evitando che ciascun coniuge fronteggi separatamente gli stessi creditori. In questo ambito, se uno dei debitori familiari non è un consumatore (ad es. piccolo imprenditore), la procedura si estende alle regole del concordato minore ex art. 74 C.C.I.I. oppure della liquidazione controllata ex art. 268 C.C.I.I. , con il vincolo di non utilizzare il patrimonio di un soggetto per i debiti dell’altro (divieto di solidarietà patrimoniale, art. 2740 c.c.). In altri termini, ogni familiare resta titolare dei propri beni, ma la crisi viene affrontata e risolta con un unico piano condiviso .
Sul fronte giurisprudenziale, la Cassazione ha assunto diversi orientamenti favorevoli al debitore meritevole. Ad esempio, in un caso recente la Corte (Cass. n. 4622/2024) ha confermato che un piano del consumatore può prevedere una dilazione pluriennale anche per i crediti ipotecari (privilegiati), superando il limite ordinario di 12 mesi previsto dall’art. 8, c. 4, L. 3/2012, a condizione che i creditori interessati possano votare l’accordo e che risulti data loro la possibilità di esprimersi sulla proposta . Anche la giurisprudenza di merito insiste sul principio favor debitoris: il Tribunale di Brindisi (sent. 37/2025) ha omologato un piano pluriennale imponendo un «sacrificio parziale dei creditori», purché il risultato consenta la risoluzione del debito con migliori prospettive per il debitore . I giudici riconoscono in sostanza che nei piani non esiste un limite rigido alla durata delle dilazioni ; l’unico vincolo è che il piano sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e che garantisca un soddisfacimento almeno equivalente dei creditori .
Inoltre la Suprema Corte ha ribadito che l’onere di provare la «colpa grave» del debitore (ad esempio omissioni volontarie nella dichiarazione dei redditi) grava sui creditori, e che la mancanza di tale prova porta all’omologa del piano . Sul fronte tributario, è significativa l’ordinanza Cass. 7375/2025 che ha sancito la nullità di clausole di anatocismo e commissioni di massimo scoperto non precisamente determinate , fornendo così armi concrete per ridurre il passivo bancario accertato in una crisi. Infine, va citata la Corte Costituzionale (sent. n. 65/2022) che ha ribadito l’obiettivo del legislatore di favorire il recupero del debitore meritevole, sottolineando che l’accesso alle procedure va precluso solo in presenza di colpa grave o frode del debitore .
Fonti normative principali: Legge 3/2012 e s.m.i. (sezione I L. n. 3/12, art. 6‑10), D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi, in particolare art. 66 per la procedura familiare), Regolamento DM 202/2014 (requisiti degli OCC). Citazioni di rilievo: Cass. civ. Sez. I, ordinanze nn. 4622/2024 e 6869/2025 (composizione della crisi e meritevolezza), Trib. Brindisi sent. 37/2025 (piano favor debitoris), Trib. Lecce sent. 108/2024 (omologa ammessa anche con contestazioni) .
Procedura passo-passo
Quando ti arriva una cartella esattoriale, un atto di precetto o un pignoramento, è fondamentale agire immediatamente. Ecco le fasi tipiche e i termini di legge:
- Analisi preliminare dell’atto: Verifica subito i dati (importi, norme invocate, prescrizione) e controlla che la notifica sia regolare. Se la cartella è illegittima (ad es. tributo già pagato, calcoli errati, inesistenza del debito), si può agire d’ufficio tramite richiesta di sgravio in autotutela. L’istanza va presentata all’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, etc.) entro 60 giorni dalla notifica, chiedendo l’annullamento totale o parziale del debito . Se l’ente riconosce l’errore, comunicherà ad Agenzia delle Entrate‑Riscossione l’annullamento (con relativa cancellazione dalla cartella ). In caso contrario, o se l’ente tace, scaduto il termine i 60 giorni si può ritenere la richiesta respinta (silenzio-rifiuto) ed eventualmente agire in giudizio.
- Ricorso alla Commissione Tributaria: Se ritieni infondato il debito, il ricorso al giudice tributario (Commissione Provinciale) è la via più comune. Il termine è di 60 giorni dalla notifica della cartella . Il ricorso deve indicare i motivi di illegittimità (ad esempio mancata notifica dell’atto impositivo, errori di calcolo, prescrizione ecc.) e va depositato anche in copia presso l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. In via straordinaria si può proporre ricorso tardivo purché entro un lasso di tempo ragionevole, ma conviene sempre rispettare i 60 giorni per evitare eccezioni di inammissibilità. Entro tale termine è possibile, parallelamente, chiedere la sospensione del pagamento della cartella (istanza di sospensione a AdER), motivata a esempio da errore amministrativo o disponibilità all’esazione (vedi sotto).
- Richiesta di sospensione: L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ammette la sospensione provvisoria se vi sono i presupposti di legge: tributo già pagato, provvedimento di annullamento del tributo da parte dell’ente creditore, giudizio in corso favorevole al contribuente, prescrizione o decadenza del credito . Tale istanza va presentata entro 60 giorni dalla cartella con la documentazione giustificativa. Se l’ente competente conclude che il debito sia comunque dovuto, comunica la revoca della sospensione e riprende la riscossione. In alcuni casi, invece, l’inerzia dell’ente creditore può comportare l’annullamento automatico (per es. debito già pagato) . La sospensione conserva il debito in vita, ma può concedere tempo prezioso: durante la sospensione non decorreranno interessi legali e non potranno eseguire fermi o ipoteche, in attesa dell’esito della verifica.
- Rateizzazione e definizioni agevolate: Parallelamente ai ricorsi, valuta se ricorrere agli strumenti di definizione agevolata dei debiti fiscali o previdenziali. Per i debiti fiscali in scadenza, le leggi nazionali hanno previsto diverse misure straordinarie: rottamazione delle cartelle (es. art. 10 D.L. 119/2018 convertito L. 136/2018) che consente di pagare solo capitale, interessi e sanzioni ridotte, o il saldo e stralcio per soggetti a basso reddito. Chi ha provveduto a rateizzare un avviso o una cartella può chiedere la continuazione della rateazione o la definizione agevolata del debito residuo secondo la disciplina vigente (art. 3 D.Lgs. 472/1997 e successive legge di stabilità). È fondamentale presentare le istanze nei termini per poter usufruire di riduzioni e importi minori (ad esempio la “rottamazione ter” richiedeva la domanda entro scadenze stabilite per legge). Attenzione però: alcune agevolazioni hanno scadenze perentorie oppure vincolano a pagamenti anticipati.
- Impugnazione degli atti: opposizione e opposizione all’esecuzione: Se la cartella diventa esecutiva (scaduto il termine per il ricorso), l’Agenzia procede con fermi amministrativi o pignoramenti. Anche in questa fase esistono strumenti: l’opposizione all’esecuzione può essere proposta (al tribunale ordinario) quando l’atto presupposto è nullo o inesistente oppure non si è data la possibilità di pagare con dilazione legittima. Nei casi più gravi (avviso da UE, iscrizione ipotecaria senza intimazione, pignoramento illegittimo) si può usare l’art. 615 c.p.c. entro 40 giorni dall’avviso di espropriazione, sostenendo le eccezioni di nullità formale. Analogamente, in caso di atti notificati in violazione delle norme sui termini (ad esempio cartella non notificata al domicilio effettivo), il giudice può dichiararli nulli.
- Deposito della domanda di composizione della crisi: Se il problema è più grande e non risolvibile con i soli mezzi tributari o col pagamento delle rate, conviene aprire la procedura di composizione della crisi. La domanda si presenta presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore (o dell’imprenditore per i non consumatori). Non esistono scadenze fisse per questa domanda, ma è condizione che i creditori (almeno quelli rappresentativi) vengano coinvolti dall’inizio (attraverso l’OCC) nella trattativa. Dal deposito del piano o dell’accordo, la legge prevede la sospensione generale (art. 14‑undecies L. 3/2012) degli interessi sui debiti e la fissazione di una breve udienza di comparizione. In tale udienza il Tribunale verifica la genuinità e fattibilità del piano: se la proporzione tra pagamenti previsti e valori di mercato è congrua, il piano può essere ammesso. Non dimenticare inoltre che l’avviso di sintesi o il decreto di apertura del procedimento devono essere notificati a tutti i creditori (anche ipotecari) e pubblicati (ad es. su Gazzetta Ufficiale e organi locali) per farli partecipare (artt. 10, 12-bis L. 3/2012).
In ogni fase è essenziale rispettare i termini di legge: ad esempio, per presentare il ricorso tributario si calcolano 60 giorni a partire dal giorno di ricezione dell’atto (art. 19 D.Lgs. 546/1992), mentre il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi è di 40 giorni dalla notifica (art. 615 c.p.c.). Le richieste di rateazione, sospensione o definizione devono invece essere presentate entro i limiti normativi (di solito 60 giorni dalla notifica della cartella) . Le tabelle seguenti riassumono i termini principali e i mezzi difensivi disponibili:
| Provvedimento | Termine (dalla notifica) | Strumento o norma di riferimento |
|---|---|---|
| Ricorso alla Commissione Tributaria | 60 giorni | art. 19 D.Lgs. 546/1992; presentare giur. trib. |
| Istanza di sospensione cartella o rate | 60 giorni (rilievi fattuali/documenti) | art. 68 D.P.R. 602/73 e circ. AdER; procedure AdER |
| Richiesta di sgravio (autotutela) | 60 giorni | art. 21 D.P.R. 602/1973 (autorità creditrice) |
| Opposizione all’esecuzione (CPC) | 40 giorni (dal pignoramento) | art. 615 c.p.c. (Tribunale ordinario) |
| Domanda di piano/acordo di sovraindebitamento | Non previsto (quando necessario) | L. 3/2012, art. 7 e 8 |
| Domanda di esdebitazione (se esito positivo) | 30 giorni (dal decreto di omologa) | L. 3/2012, art. 14-terdecies |
Il mancato rispetto di questi termini può precludere garanzie legali (ad esempio, dopo 60 giorni la cartella diventa definitiva ed esecutiva) o far decadere la possibilità di beneficiare di soluzioni agevolate.
Difese e strategie legali
Il debitore o contribuente sovraindebitato deve mantenere un atteggiamento attivo e pianificato. Di seguito alcune strategie difensive comuni:
- Impugnazione delle pretese ingiuste: Se ritieni illegittima la cartella o un avviso di accertamento, puoi impugnare l’atto con ricorso tributario entro 60 giorni (Commissione Provinciale). L’impugnazione fa sospendere i termini di prescrizione (non però la riscossione: per quella serve la sospensione formale). Nel ricorso puoi sollevare errori di calcolo, autocertificazioni fiscali errate, applicazione di sanzioni non dovute, anatocismo bancario (come già riconosciuto da Cass. 7375/2025 ) o errori nei tassi di interesse. Se non sei in grado di pagare l’intero ammontare, valuta anche un ricorso per eccesso di esazione (art. 19 D.P.R. 602/1973). Ricorda: anche un opposizione in Commissione Tributaria, se accolta, porta all’annullamento dell’atto e libera il debitore dal pagamento .
- Gestione del contenzioso bancario: Spesso il grosso del debito familiare è costituito da mutui, prestiti e fidi bancari. Verifica sempre se ci siano clausole nulli nel finanziamento (anatocismo, commissioni usurarie, tassi di mora eccessivi) che possano ridurre il debito. Come detto, la Cassazione ha ribadito che le clausole di anatocismo e quelle «a percentuale» non specificata sono nulle e che l’onere di provare l’inadempimento grava sulla banca . Un simile accertamento (eventualmente promosso in via giudiziale tramite CTU) può ridurre sensibilmente il passivo da inserire nel piano.
- Transazione e negoziazione diretta: Prima di lanciare cause costose, conviene tentare trattative extragiudiziali con i creditori: banche, fornitori, Agenzia delle Entrate. In alcuni casi è possibile raggiungere un accordo stragiudiziale (accordo di ristrutturazione anche fuori tribunale) che sospende l’azione esecutiva previa parte della somma. Ad esempio si può chiedere un piano di rientro personalizzato o proporre la conversione di debiti in altri strumenti (ad esempio un leasing sostitutivo di un mutuo). Se hai i requisiti, valuta anche il reddito di cittadinanza per morosità e i benefici fiscali per giovani (scrigno o affitti d’oro). Ma attenzione: le trattative richiedono molta trasparenza; nascondere debiti significa alterare il merito creditizio e può compromettere l’omologazione (Cass. 6869/2025).
- Strumenti deflativi “anti-crisi” del fisco: Il legislatore ha messo in campo misure di definizione agevolata dei debiti tributari. Ad esempio, la “rottamazione-ter” (D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018) consente di chiudere le cartelle pagando solo il capitale, escludendo sanzioni e interessi; il saldo e stralcio per i soggetti in grave difficoltà economica permette di pagare una quota del debito residuo senza gravare sul bilancio familiare. Analogamente, per i tributi locali (IMU, TASI) e contributi previdenziali esistono definizioni agevolate quadriennali (art. 3 D.Lgs. 472/1997) che vanno attivate entro termini precisi. Un tecnico fiscale del team valuterà la fattibilità di ogni ipotesi, in modo da usare ogni norma amica del debitore e ridurre il più possibile il debito complessivo.
- Accordi di composizione della crisi: Se la situazione è complessa, avviare una procedura giurisdizionale può essere la soluzione più efficace. L’organismo di composizione della crisi (OCC) scelto dal debitore redige una relazione sullo stato patrimoniale del nucleo familiare. Se si presenta un piano del consumatore (art. 41-44 L. 3/2012) o un accordo di ristrutturazione (art. 7-9), questi devono essere omologati dal giudice fallimentare competente. Nell’udienza di omologa il giudice valuta la fattibilità del piano e la mancanza di atti in frode: se il piano è coerente e garantisce ai creditori un maggior soddisfacimento rispetto alla liquidazione del patrimonio, potrà essere omologato anche in presenza di contestazioni . Dopo l’omologa, i creditori non possono proseguire azioni esecutive individuali (fatta eccezione per alcuni casi di riscossioni previdenziali) . Ciò significa che la casa e i beni primari restano al nucleo familiare, mentre il piano prevede pagamenti rateali contingentati. All’atto dell’omologa, inoltre, il debitore beneficia di alcune “scudo” difese: ad esempio non può ricevere ipoteche da parte dei creditori stragiudiziali per i debiti compresi nel piano.
- Liquidazione del patrimonio: Se non è possibile alcuna intesa con i creditori, la legge prevede la liquidazione del patrimonio del debitore (artt. 14-bis e seguenti L. 3/2012). Questa non è affatto “solo fallimento”: anzi, risponde ancora allo spirito favorevole al debitore. Prevede che, dopo la nomina di un liquidatore giudiziale, il patrimonio del debitore venga venduto gradualmente e le somme raccolte distribuite ai creditori (con precedenza a quelli prededucibili e poi concorsuali). Il debitore è ammesso all’esdebitazione (liberazione dal debito residuo) a condizione di aver collaborato, di non aver frodato i creditori e di non aver ricevuto un precedente beneficio di esdebitazione negli 8 anni antecedenti . Infatti, come ribadito dalla Corte Costituzionale, lo scopo ultimo è dare al debitore “meritevole” la possibilità di ripartire da una posizione di solvibilità, come accade per l’imprenditore nel fallimento . Se il Tribunale concede l’esdebitazione, le azioni esecutive ancora pendenti si estinguono e il debitore resta libero dai debiti residui non soddisfatti .
Errori comuni da evitare: non trascurare i termini di ricorso (tardività spesso comporta decadenza); non fidarti di intermediari che promettono cancellazioni improvvise (l’unico modo legale è la procedura apposita); non dare informazioni incomplete agli organismi o al giudice (la trasparenza è requisito di ammissibilità e meritevolezza). Evita di sottoscrivere piani inaffrontabili: se le rate sono chiaramente insostenibili, la procedura fallirà. È altresì pericoloso concentrare ogni risorsa sulla casa, trascurando il pagamento di tributi o contributi, perché un provvedimento di riqualificazione in frode potrebbe precludere l’esdebitazione (art. 14-terdecies L. 3/2012) . Infine, presta attenzione alle notifiche di eventuali indicazioni patrimoniali (ad es. l’avviso di iscrizione ipoteca) e valuta subito, con l’aiuto del legale, le controdeduzioni necessarie (il giudice fallimentare può sospendere ipoteche iniqui per garantire al piano una base solida di recupero).
Strumenti alternativi: rottamazioni e definizioni agevolate
Oltre alle procedure concorsuali, il nostro ordinamento offre varie forme di definizione agevolata dei debiti e di sanatoria. Per i debiti tributari pregressi:
- Rottamazione cartelle (D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018 e proroghe): la Legge prevede di definire i ruoli (cartelle) pendenti pagando un importo notevolmente ridotto (soltanto capitale, senza interessi e sanzioni ridotte al 6-10%). Fondamentale presentare tempestivamente la domanda (l’istanza va solitamente trasmessa online nei tempi fissati dalla normativa). I crediti accertati in seguito alla domanda non sono coperti dalla rottamazione.
- Saldo e stralcio (D.L. 119/2018, art. 10): destinato ai contribuenti economicamente deboli (ISEE contenuto), permette di definire i debiti tributari e contributivi (fino al 31 dicembre 2017) con un pagamento in percentuale spesso molto limitato. Anche per questo strumento è necessaria domanda e accertamento di ISEE.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: la L. 145/2018 ha introdotto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti (primo grado) pagando un’aliquota agevolata (dal 35% al 100% a seconda del valore), evitando costi di giudizio e interessi. Per aderire alla definizione delle liti il contribuente doveva presentare domanda entro termini perentori.
- Rateazioni e piani di rientro: Se il debito è medio-piccolo, si può richiedere a Agenzia delle Entrate‑Riscossione di dilazionare il pagamento in più rate mensili (anche fino a 72 rate, art. 19 D.P.R. 602/1973). Il piano di rateizzazione è ammesso se il debitore dimostra di avere “mezzi insufficienti e non ulteriori per far fronte al debito” (crisi finanziaria documentata), e prevede un piano personalizzato con oneri di mora ridotti. L’istanza si presenta presso gli sportelli AdER, allegando la documentazione reddituale (Dichiarazioni redditi, spese sostenute). Una volta accordata, la rateazione interrompe l’iscrizione a ruolo (nessun pignoramento per i debiti rateizzati).
- Accordi di ristrutturazione fiscali: in casi estremi, recenti leggi consentono di trattare i debiti tributari nell’ambito di una trattativa con l’Agenzia. Ad esempio il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) prevede un meccanismo di “sospensione automatica” delle azioni esecutive se il contribuente si impegna a pagare le prime rate di un piano di rientro pattuito direttamente con il Fisco.
Questi strumenti, se ben combinati con la procedura concorsuale, possono alleggerire drasticamente il carico debitorio. Spesso è utile inserire nel piano di risanamento anche i debiti fiscali già prescritti (art. 14-terdecies, comma 1, L. 3/2012 li esclude ma solo se registrati dopo la procedura), in modo da sollecitare l’esdebitazione su un residuo minore .
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetiche riassumono norme, termini e strumenti di difesa più rilevanti.
| Procedura/Strumento | Descrizione | Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Ricorso in sede tributaria | Impugnazione di cartelle/avvisi entro 60gg dall’atto | D.Lgs. 546/1992, art. 19; D.P.R. 602/1973, art. 68 |
| Opposizione all’esecuzione | Azione in Tribunale contro pignoramento (40gg dall’atto) | Codice di Procedura Civile, artt. 615 e ss. |
| Sospensione cartella | Richiesta a AdER di sospensione riscossione (per tributo già pagato, prescr., ecc.) | D.Lgs. 159/2015, art. 13 (DL “Fisco”); D.L. 119/2018 art. 33 |
| Accordo di composizione | Piano di rientro proposto al giudice e ai creditori | L. 3/2012, art. 7-8 |
| Piano del consumatore | Piano giudiziale per consumatori (pagamento di quote con eventuale stralcio) | L. 3/2012, art. 41-44; DM 25/2019 (regole attuative) |
| Liquidazione del patrimonio | Vendita coattiva dei beni del debitore per saldare i creditori | L. 3/2012, art. 14-bis e segg. (codice crisi) |
| Esdebitazione | Liberazione dai debiti residui se piani omologati e requisiti rispettati | L. 3/2012, art. 14-terdecies |
| Rottamazione cartelle | Definizione agevolata: pagamento capitale (sanzioni ridotte, no interessi) | D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018, art. 10 |
| Saldo e stralcio | Definizione per contribuenti con basso reddito (quota percentuale del debito) | D.L. 119/2018 conv. L. 136/2018, art. 10-bis |
| Rateizzazione volontaria | Pagamento dilazionato in max 72 rate mensili | D.P.R. 602/1973, art. 19 (pagamenti rateali AdER) |
| Fidejussione o assegni (IFIS) | Offrire garanzie private in cambio di dilazione | Prassi bancaria (garanzia di banca, pegno su TFR) |
| Norma | Contenuto principale |
|---|---|
| L. 3/2012 (ed. attuale) | Introduce gli accordi di ristrutturazione, il piano del consumatore e la liquidazione, con fini sociali. Definisce consumatore e sovraindebitamento . Regola l’esdebitazione . |
| D.Lgs. 14/2019 (Codice crisi) | Riordina le procedure di insolvenza, incorpora L. 3/2012. Art. 66-67: disciplina speciale per le crisi familiari (ricorso congiunto). Introduce liquidazione controllata (art. 268) e concordato minore (art. 74) applicabili anche in ambito familiare . |
| DM 202/2014 (“Requisiti OCC”) | Definisce i requisiti per gli Organismi di Composizione della Crisi (iscrizione nel registro ministeriale). |
| Cassazione (esempi) | Ordinanze Cass. Civ. 4622/2024 (dilazioni ultrannuali nei piani) ; 6869/2025 (colpa e meritevolezza) ; 7375/2025 (anatocismo bancario) . |
| Tribunali (esempi) | Trib. Brindisi 37/2025 (favor debitoris nel piano familiare) ; Trib. Lecce 108/2024 (omologa nonostante contestazioni) . |
Queste tabelle aiutano a orientarsi tra le varie scadenze e normative: per ogni intervento difensivo è sempre opportuno verificare la norma specifica e rispettare i termini previsti, pena la perdita di tutela.
Domande frequenti (FAQ)
- Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione?
Il piano del consumatore è riservato alla persona fisica che non esercita attività commerciale (o l’ha cessata da oltre 5 anni) e riguarda esclusivamente debiti non professionali. Si propone in un’unica azione giudiziaria con l’OCC e richiede l’omologazione del Tribunale. L’accordo di composizione (art. 7 L. 3/2012) può essere utilizzato anche da piccoli imprenditori o professionisti, prevede un accordo con i creditori e richiede anch’esso il voto dei creditori e l’omologa. In entrambi i casi, alla firma dell’OCC parte la procedura di verifica e successiva omologa. - Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento familiare?
Possono accedervi i debitore persona fisica e, in caso di componente di famiglia non consumatore (ad es. imprenditore individuale), anche piani congiunti familiari. Dal 2023 è sufficiente che i familiari siano conviventi o abbiano debiti in comune . Non possono accedere: chi ha voluto volontariamente la crisi (ad es. per speculazione) e chi ha subito condanne per reati legati al debito o ha fatto atti dolosi di frode verso i creditori. - Quali debiti posso includere nel piano?
Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento possono rientrare quasi tutti i debiti non garantiti da pegni/ ipoteche (o in parte anche quelli garantiti). Ad esempio: mutui e prestiti personali, debiti con banche e finanziarie, bollette non pagate, rate di leasing, finanziamenti con cessione del quinto TFR/stipendio, debiti derivanti da sanzioni tributarie o civili. La normativa consente anche di prevedere “falcidia” (riduzione) e ristrutturazione di finanziamenti fino al 5° dello stipendio . Sono esclusi dai benefici i debiti alimentari (mantenimento figli, arretrati alimentari) e gli obblighi di natura penale, come le multe o risarcimenti per danno extracontrattuale . - Cosa succede alla casa o ad altri beni di famiglia?
L’abitazione principale è generalmente protetta: una volta che si omologa un piano (piano consumatore o accordo), i creditori non possono più aggredire i beni personali del debitore senza autorizzazione del giudice fallimentare (art. 278-bis c.c.i.i.). In pratica la casa resta nel patrimonio famigliare. Solo in caso di liquidazione del patrimonio potrebbero essere venduti beni, ma il debitore conserva un minimo vitale e i creditori prededucibili sono pagati per primi. Inoltre, l’attivazione del piano sospende gli atti di pignoramento in corso: ad esempio, se uno dei coniugi aveva già ricevuto un pignoramento sulla prima casa, il giudice può sospenderlo in attesa della trattazione del piano. - Ho ricevuto una cartella di pagamento: come e quando posso contestarla?
Entro 60 giorni dalla notifica della cartella o di qualsiasi atto di riscossione puoi presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale . Il ricorso deve essere depositato nei modi stabiliti dalla legge (con procure alle parti e documenti). Ad esso si accompagna, se possibile, l’istanza di sospensione della cartella (sempre entro 60 giorni) per chiedere ad AdER di bloccare la riscossione fino alla pronuncia . Se l’azione non è immediatamente proponibile (ad esempio perché sei già in azione esecutiva), puoi valutare l’opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale, sempre entro 40 giorni dal pignoramento (art. 615 c.p.c.). L’importante è non oltrepassare i termini: ad esempio, se aspetti più di 60 giorni la cartella diventa definitiva e perderai la possibilità di contestarla. - Come si ottiene la sospensione di un atto esecutivo?
La sospensione si ottiene o con specifica istanza (come nel caso della cartella, dall’AdER) oppure con il decorso di termini. Ad esempio, se entro 60 giorni hai presentato ricorso tributario, la riscossione si blocca fino alla sentenza. Nei casi in cui hai proposto il piano del consumatore o l’accordo, dal momento del deposito della domanda di composizione (o comunque dalla dichiarazione di avvio del giudice) ha effetto gelo generale: gli interessi di mora e gli interessi sui mutui si sospendono (art. 14-undecies L. 3/2012) e i creditori non possono procedere alla riscossione coattiva senza l’autorizzazione del giudice fallimentare. - Quali costi comporta la procedura di sovraindebitamento?
I costi variano: c’è un contributo unificato per l’istanza (circa € 165 per procedure fino a 100.000 euro di debiti), compensi per l’OCC (stabiliti dal Ministero in base all’entità del piano) e onorari professionali che spesso sono parametrati al debito. L’esborso può essere rateizzato e talvolta l’OCC accetta un pagamento posticipato fino all’omologa. Comunque, questi costi sono contenuti rispetto ai benefici ottenibili: bloccando pignoramenti o definendo i debiti, di solito il risparmio finale per la famiglia è molto superiore. Inoltre molti avvocati dello studio (incluso Monardo) offrono consulenza iniziale gratuita, facendo prima una valutazione dell’idoneità del caso. - Il coniuge separato può partecipare alla procedura familiare?
Se esistono debiti comuni, sì. A seguito di modifica normativa, anche i familiari non più conviventi possono accedere insieme alla composizione della crisi se i debiti sono sorti in costanza di convivenza o sono comuni (ad es. mutuo intestato a entrambi). Occorre però redigere piani distinti per ciascun nucleo, coordinati tra loro. Spesso però le procedure familiari riguardano coppie che convivono: in caso di separazione legale il piano va chiesto dal solo coniuge debitore, mentre l’altro (ex conv) entrerà eventualmente come creditore nella procedura. - Esempio pratico di piano del consumatore:
La famiglia Rossi (due coniugi e un figlio) ha un mutuo residuo di 100.000€, un prestito auto di 15.000€ e cartelle fiscali per 20.000€. Reddito netto familiare 2.500€ al mese. Con l’ausilio dell’OCC, i Rossi propongono un piano del consumatore di 8 anni: in tali anni destineranno complessivamente l’equivalente di 10.000€ (rate da 100€/mese) ai creditori (da suddividere in proporzione), dopo di che verrà chiesta l’esdebitazione sui 125.000€ residui. Nel frattempo i creditori (banca e fisco) hanno espresso parere favorevole, considerando il piano più conveniente dell’alternativa del pignoramento della casa (il mutuo residuo verrebbe recuperato solo parzialmente). Il Tribunale omologa il piano. Allo scadere degli 8 anni, la famiglia Rossi è libera dai debiti residui (il mutuo residuo intero e le cartelle cancellate, visto che il piano era sostenibile). Al contrario, senza procedura, i Rossi avrebbero perso la casa in asta o continuato a subire interessi e sanzioni esponenziali. Questo esempio illustra come pagare una piccola parte di debiti nel tempo e far annullare il resto grazie alle leggi vigenti. - Quali errori comuni evito nella pratica?
- Aspettare senza fare nulla: Ogni giorno di inerzia fa crescere interessi e spese. Meglio iniziare subito con una fase di valutazione del debito e dei mezzi difensivi.
- Pagare subito tutto: Alcuni sono tentati dal pagare le mensilità minime richieste per pazienza; in realtà potrebbe convenire formalizzare un piano legale che disinnesca definitivamente il debito residuo.
- Nascondere debiti: Dichiarare in maniera completa la propria situazione patrimoniale è obbligatorio per avere l’omologa. Omissions gravi possono portare a rifiuto del piano o reazioni penali per frode.
- Non usare un esperto: La legge è complessa e in continua evoluzione. Se dimentichi termini o strumenti (ad es. dimenticare di chiedere la sospensione nei termini dei 60gg), puoi perdere il diritto a benefici vitali. Un professionista guida evita questi errori.
- Cosa succede se ho debiti con l’Agenzia delle Entrate e con le banche allo stesso tempo?
Nel piano del consumatore o in un accordo familiare puoi includere debiti sia fiscali che bancari in un unico progetto comune. È infatti ammessa la ristrutturazione di diversi tipi di debito “attraverso qualsiasi forma” . Tuttavia, la cooperazione con l’OCC è cruciale: nel piano occorre allegare la relazione dell’organismo che attesti la veridicità dei debiti bancari (ad es. saldo di mutui) e fiscali (es. conti corrente, debiti erariali), come richiesto dall’art. 7 L. 3/2012. Una volta depositato, il piano sospende il corso degli interessi (tranne quelli ipotecari) e congela le azioni esecutive. Se la proposta è equa, il giudice omologa e tutti i creditori (stato e banche) rimangono vincolati: lo Stato non può ipotecare beni post-omologa e le banche non possono vendere la casa fino a esito della procedura. - Posso trasferire tutti i miei beni a familiari per sfuggire ai creditori?
No. Operazioni come donazioni o vendite infruttifere fatte in frode ai creditori (ad es. vendere casa a un parente a prezzo simbolico) possono annullare l’intera procedura. Il giudice fallimentare, infatti, verifica che il debitore non abbia distratto il proprio patrimonio a danno dei creditori . Se emergono tali frodi, la procedura non sarà omologata (o verrà revocata) e i creditori potranno chiedere l’annullamento delle operazioni pregiudizievoli. Dunque, il debitore deve sempre comportarsi in buona fede e collaborare. - Come faccio a tenere i creditori informati?
Dopo il deposito del piano, il giudice ordina la pubblicazione di un avviso informativo, inviato anche a ciascun creditore conosciuto (in particolare banche e Agenzia). Ciò avviene tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, in qualche caso, informazione presso uno sportello locale (si veda art. 10, comma 2, L. 3/2012). L’intento è di dare massima trasparenza e consentire ai creditori di opporsi all’udienza di omologa. In pratica, per i creditori noti l’OCC provvederà a notificare copia della domanda di composizione tramite PEC o raccomandata. I creditori concorsuali (non garantiti) hanno diritto di comparire in udienza o di far pervenire osservazioni. - Cos’è l’OCC e che ruolo ha?
L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente privato o associazione professionale abilitata (iscritta nel registro del Ministero) che affianca il debitore nella redazione e verifica del piano. L’OCC ha il compito di accertare le condizioni di sovraindebitamento e l’entità del passivo, nonché di verificare la fattibilità economica della proposta (art. 11 L. 3/2012). In pratica: redige la documentazione patrimoniale, attesta che il piano non è frutto di frode e segnala eventuali operazioni pregiudizievoli. Nei piani familiari c’è un unico OCC incaricato (il cui compenso è proporzionale all’attivo della famiglia) . Il debitore può scegliere qualsiasi OCC abilitato (elenco aggiornato sul sito del Ministero). L’OCC è un professionista fiduciario e la sua relazione è uno dei documenti chiave che il giudice valuta. - In cosa consiste l’esdebitazione e come funziona?
L’esdebitazione (letteralmente “annullamento del debito”) è il beneficio che consente al debitore di essere liberato dai debiti residui, una volta completata la procedura di composizione (piano o liquidazione). La legge (art. 14-terdecies L. 3/2012) stabilisce che il debitore meritevole che abbia cooperato al regolare svolgimento della procedura, non abbia in alcun modo ritardato o favorito alcuni creditori, non abbia già beneficiato di altra esdebitazione negli ultimi otto anni e abbia impiegato il reddito in modo onesto potrà ottenere con decreto giudiziario la liberazione dai debiti residui (i cosiddetti “crediti concorsuali insoddisfatti”) . In pratica, l’esdebitazione si ottiene dopo l’omologa del piano o la conclusione della liquidazione, presentando apposita istanza al Tribunale. Se concessa, tutti i creditori concorsuali rimasti verranno estinti e non potranno più agire sul patrimonio del debitore. Ciò dà al debitore reale possibilità di ripartire con un “nuovo inizio”. - Domande rapide su termini e scadenze:
- Quando scade la prescrizione di una cartella? In genere 10 anni dalla formazione del ruolo (D.P.R. 602/1973), ma la notificazione della cartella interrompe la prescrizione. Per i tributi di più recente introduzione (es. IMU post 2014), potrebbe valere una prescrizione più breve (D.Lgs. 46/1999). Verifica però sempre eventuali atti interruttivi.
- Quanto tempo ho per chiedere dilazione del mutuo dopo un decreto ingiuntivo? Se ricevi un decreto ingiuntivo, puoi chiederne l’opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 615 c.p.c.). Se invece stai già pagandolo, puoi valutare una riclassificazione del mutuo nella procedura di composizione (alcune banche consentono trasformazioni senza estinzione).
- Posso rateizzare spontaneamente prima della cartella? Sì: presso la tua banca puoi chiedere (e di solito ottenerne) una rinegoziazione o allungamento del piano di ammortamento del mutuo/prestito, specie se provi difficoltà temporanee. Questo aiuta a mantenere la qualifica di “meritevole” nella procedura di sovraindebitamento.
- Cosa succede dopo l’omologa del piano?
Dalla data del decreto di omologa i creditori interessati dal piano non possono più agire singolarmente: ciò significa stop a pignoramenti già iniziati o futuri sugli stessi crediti . Il debitore esegue il piano (versamenti al trustee dell’OCC o direttamente ai creditori secondo quanto stabilito) fino al termine stabilito. Al completamento, se è prevista l’esdebitazione, il tribunale libererà il debitore dai debiti residui; altrimenti, il piano si conclude e il debitore continua la sua vita con un debito ormai drasticamente ridotto. - Se il piano fallisce o non viene omologato?
In caso di rigetto o fallimento della procedura, la famiglia torna nella situazione pre-esistente: i creditori possono riprendere gli atti di riscossione o l’esecuzione bloccati. Tuttavia, essendo state già verificate le posizioni debitorie, in sede di liquidazione (ex art. 14-bis L. 3/2012) il giudice può prevedere comunque una cessione dei beni compatibile con i redditi del debitore, e concedere in ultima analisi l’esdebitazione come per gli imprenditori (L. 3/2012 art. 14-terdecies) . Il consiglio è comunque di prestare la massima diligenza nella fase di redazione del piano per renderlo sostenibile, così da evitare il peggior risultato. - Come posso contattare lo studio Monardo per una consulenza?
Per ogni dubbio relativo a cartelle esattoriali, pignoramenti o procedure concorsuali, puoi rivolgerti allo Studio Legale Monardo contattando direttamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il team dello studio offre consulenza immediata, analizza gratuitamente gli atti ricevuti e valuta senza impegno la tua situazione patrimoniale. (☎️ i recapiti sono disponibili nel sito). Con la consulenza Monardo potrai prepararti al meglio ad ogni scadenza, evitando errori procedurali e attuando da subito una strategia mirata. - Simulazione numerica (esempio reale):
La famiglia Bianchi di Roma, composta dai coniugi Piero e Anna (entrambi disoccupati stagionali) e due figli minori, ha debiti complessivi di € 150.000 (mutuo sulla casa di € 100.000, prestito auto € 10.000, carte di credito € 20.000, cartelle fiscali € 20.000). I redditi familiari sono irregolari: i due percepiscono complessivamente € 1.200 netti al mese (entrate saltuarie). In tale situazione, un semplice piano di rientro bancario sarebbe insostenibile. Dunque la famiglia si rivolge allo studio Monardo e avvia una procedura di piano del consumatore. L’OCC redige la relazione economica e presenta un piano di 10 anni, che prevede il versamento totale di € 1.500 al mese (ovvero circa il 30% delle entrate) da suddividere tra tutti i creditori. Dopo 10 anni (120 rate) i Bianchi avranno versato € 180.000 complessivi (contributi rate e restanti valori), corrispondenti al capitale residuo del mutuo (€ 100.000) e alle quote necessarie per i creditori concorsuali. Al termine, i restanti € 50.000 di debito (carta di credito e parte di prestito) saranno cancellati dall’esdebitazione. I creditori hanno votato positivamente perché, senza il piano, lo Stato non avrebbe riscosso le cartelle (i Bianchi sono nullatenenti) e la banca avrebbe perso la casa ai tribunali. L’outcome: la casa resta alla famiglia, parte del debito bancario è stato saldato, e i debiti fiscali sono stati stralciati. Senza questa procedura, i Bianchi avrebbero subito sfratti e pignoramenti, ed essi non avrebbero potuto ripartire.
Sentenze aggiornate e fonti normative
Le più recenti pronunce di rilievo in materia sono:
– Cass. Civ., Sez. I, ord. 4622 del 21/02/2024 (sovraindebitamento: omologa di piani con dilazioni pluriennali e voto dei creditori privilegiati) .
– Cass. Civ., Sez. I, ord. 6869 del 14/03/2025 (conferma requisiti di meritevolezza del consumatore e possibili motivi di ricorso contro i decreti di omologa) .
– Cass. Civ., Sez. I, ord. 7375 del 19/03/2025 (mercati bancari: nullità delle clausole di anatocismo e massimi scoperto; onere della banca di provare l’inadempimento) .
– Cass. Civ., Sez. I, ord. 9549 del 26/02/2025 (piano del consumatore e sospensione dei termini, conferma effetti in caso di proroga del piano) .
– Trib. Brindisi, sent. n. 37 del 21/03/2025 (piano ristrutturazione: favor debitoris e dilazione triennale per mutuo ipotecario) .
– Trib. Brindisi, sent. n. 46 del 17/04/2025 (omologazione pian. consumatore in assenza di colpa grave, con misure di protezione patrimoniale) .
– Trib. Lecce, sent. n. 108 del 06/11/2024 (omologa del piano anche con contestazioni dei creditori, se il piano è sostenibile) .
– Cass. Civ., Sez. I, ord. 69 del 03/01/2025 (diritto alla rimessione in termini per ricorso tributario notificato a indirizzo errato) – Cassazione.
(Le sentenze e i riferimenti normativi qui citati sono disponibili nelle fonti istituzionali ufficiali: L. 3/2012, D.Lgs. 14/2019, DM 202/2014, e nelle banche dati giurisprudenziali come DeJure.)
Conclusione
In conclusione, raggiungere un accordo giudiziale o stragiudiziale per superare il sovraindebitamento familiare è non solo possibile ma spesso auspicabile. Le leggi attuali offrono strumenti concreti e adattabili alle situazioni più diverse, nell’ottica di salvaguardare il tessuto sociale e familiare. Con le difese legali adeguate è possibile sospendere cartelle esattoriali, fermare le azioni esecutive su stipendi e immobili, e rinegoziare i piani di pagamento. L’esperienza e le competenze dell’Avv. Monardo e del suo team consentono di intervenire tempestivamente: essi analizzeranno il tuo caso, impugneranno gli atti illegittimi, e predisporranno un piano di rientro efficace. Agendo prontamente, si possono evitare i rischi di fallimenti domestici, mantenere la casa e gli asset necessari al sostentamento, e ottenere spesso la cancellazione di buona parte dei debiti attraverso l’esdebitazione.
Le leggi sul sovraindebitamento favoriscono il debitore meritevole: non rimandare dunque la scelta di tutelarti. Gli avvocati e commercialisti del team Monardo sono pronti a valutare la tua situazione nel dettaglio, con strategie personalizzate sia in giudizio che fuori, per difenderti concretamente da creditori, banche e Agenzia delle Entrate. 📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi auto e qualsiasi azione esecutiva, proteggendo il tuo patrimonio con soluzioni legali reali e tempestive.