Concordato minore: guida legale per salvare la tua piccola impresa dai debiti

Introduzione


Il concordato minore è uno strumento cruciale per le piccole imprese in difficoltà finanziaria. Rappresenta una via d’uscita dal sovraindebitamento, offrendo la possibilità di ristrutturare i debiti e proseguire l’attività anziché subire il fallimento. Comprendere tempestivamente questo strumento è fondamentale per evitare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e l’aggravarsi della crisi. In questo articolo analizzeremo le principali soluzioni legali disponibili, gli errori da evitare e le strategie operative per affrontare la crisi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. È anche fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). Insieme al suo staff, l’Avv. Monardo può assisterti concretamente con: l’analisi degli atti di riscossione, la predisposizione di ricorsi tributari, richieste di sospensione pignoramenti, trattative con creditori, redazione di piani di rientro personalizzati, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali alternative.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il concordato minore è stato introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/2019, entrato in vigore nel 2020) come procedura di composizione della crisi per imprenditori minori e professionisti (art. 74-82 CCII). Si applica alle imprese il cui fatturato, attivo e debiti siano entro soglie ridotte: in particolare, la definizione normativa richiede attivo annuo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 € e debiti ≤ 500.000 € . Resta escluso il consumatore (persona fisica che non agisce nell’esercizio d’impresa). Le procedure di composizione del sovraindebitamento ex L. 3/2012 (piani del consumatore e accordi di composizione) sono state parzialmente inglobate e modificate dal nuovo codice. Ad esempio, il concordato minore sostituisce l’ex “accordo di composizione della crisi” previsto dalla L. 3/2012.

Legislazione vigente: oltre al D.Lgs. 14/2019, vanno citati i seguenti testi aggiornati: – L. 3/2012 (sul sovraindebitamento), ad esempio l’art. 11 su esdebitazione e l’art. 8 sul contributo di terzi.
D.Lgs. 147/2020 (c.d. “correttivo bis”) e D.Lgs. 136/2024 (“correttivo ter”), che hanno modificato il Codice della Crisi. In particolare, il D.Lgs. 136/2024 ha aggiornato l’art. 74 CCII eliminando il dubbio sul “contenuto libero” della proposta, chiarendo che anche nel concordato minore devono essere rispettate le regole della prelazione . – D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021), che ha introdotto il concordato semplificato per la liquidazione (art. 18) e altre misure in materia di crisi d’impresa. Pur distinto dal concordato minore (che privilegia la continuità), è importante conoscerlo come strumento alternativo per la liquidazione rapida del patrimonio.
Normativa tributaria e di riscossione: leggi di bilancio (ad es. L. 197/2022, L. 15/2025) hanno periodicamente istituito rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali, mentre il D.P.R. 602/1973 disciplina l’accertamento e la riscossione tributaria (art. 19 sull’opposizione alle cartelle).
Prassi amministrative: circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) informano sulle modalità di adesione alle definizioni agevolate e sui tassi di interesse agevolati dovuti, anche in base alle nuove leggi (ad es. definizione agevolata ex art. 1 L. 197/2022 ).

Giurisprudenza rilevante: la Cassazione ha già chiarito alcuni aspetti chiave. Ad esempio, secondo la Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574, la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione ex artt. 2740 e 2741 c.c., pena l’inammissibilità . Ciò significa che non è possibile „saltare in coda” ai creditori privilegiati o modificare arbitrariamente la graduazione tra creditori garantiti e chirografari . Analogamente, la Corte di Cassazione ha affermato che se l’art. 74 CCII prevede «contenuto libero» della proposta, ciò non autorizza a violare la parità tra creditori .

Un altro orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 17721/2025 del 30 giugno 2025) si è espresso sul fondo spese nel concordato minore. In particolare, è stato ritenuto che il giudice può prescrivere il deposito di un fondo spese a garanzia delle attività (ad es. compensi dell’OCC), ma il mancato versamento non comporta automaticamente l’inammissibilità o la revoca della procedura . In altre parole, a differenza del concordato preventivo (L.Fall., art.163), l’omessa costituzione del fondo non fa decadere il debitore: il giudice potrà comunque valutare la fattibilità del piano senza sanzionare immediatamente il debitore .

In sintesi, la legge prevede un quadro dettagliato di requisiti e vincoli per il concordato minore. Come vedremo, il debitore deve rispettare le cause di prelazione e dimostrare credibilità del piano (anche contando sul voto dei creditori), mentre il giudice vigila sulla completezza dell’istruttoria e sulla fattibilità. Le procedure sono caratterizzate da termini certi, documentazione rigorosa (bilanci, elenco creditori, ecc.) e poteri di protezione nei confronti del debitore, nonché da regole precise sulle percentuali di voto necessarie per l’approvazione (art. 79 CCII ).

Procedura passo-passo

  1. Ricezione dell’atto e valutazione preliminare. Non appena ricevi una cartella esattoriale, un’intimazione di pagamento o notifica di pignoramento, è essenziale agire subito. Verifica scadenze (ad es. 40 giorni dall’atto per proporre opposizione in Commissione Tributaria, art. 19 D.P.R. 602/1973) e assorbi tutta la documentazione. Spesso conviene affidare subito l’incarico ad un avvocato esperto, che analizzi l’attività e i dati contabili.
  2. Scelta dell’organismo e decisione degli amministratori. Il ricorso per concordato minore deve essere predisposto con l’aiuto di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). L’OCC redige relazioni sullo stato di crisi (art. 75-76 CCII). Se la tua impresa è una società, il consiglio di amministrazione deve deliberare la domanda (ai sensi dell’art. 120-bis CCII ) con atto notarile depositato nel Registro delle Imprese.
  3. Preparazione del piano e deposito della domanda. Con i dati raccolti (bilanci e dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni, situazione patrimoniale, elenco creditori con cause legittime e saldi ), il professionista predispone un piano di soddisfacimento dei creditori. Tale piano deve indicare specificamente modalità e tempi di adempimento e può prevedere soddisfazioni parziali e divisione in classi dei creditori (obbligatoria solo se esistono garanzie di terzi) . Il debitore deposita quindi in tribunale ricorso, piano e relazione dell’OCC , insieme ad eventuali istanze di misure protettive.
  4. Verifica di ammissibilità e decreto di apertura. Il tribunale esamina la domanda: controlla che il debitore abbia i requisiti dimensionali di “impresa minore” (art. 2 CCII) , non abbia già ottenuto esdebitazioni recenti, non ci siano documenti mancanti, frodi o altre cause di esclusione (art. 77 CCII ). Se mancano requisiti o documenti, il ricorso viene dichiarato inammissibile (con decreto motivato impugnabile ). In caso contrario il giudice dichiara aperta la procedura con decreto (art. 78 CCII) . Contemporaneamente, decide eventuali misure protettive: ad esempio, su richiesta, sospende qualsiasi azione esecutiva e cautelare sul patrimonio fino all’omologazione , e può ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari se sono previste cessioni di beni . Il decreto di apertura viene depositato nel Registro delle Imprese (se il debitore esercita impresa) .
  5. Comunicazione ai creditori e termine per adesioni. Il tribunale, attraverso l’OCC, dà notizia a tutti i creditori del piano (pubblicazione sul portale del Ministero e/o registri pubblici ). I creditori hanno 30 giorni di tempo per dichiarare adesione o opposizione (tramite PEC all’OCC) . L’eventuale mancata risposta viene di norma interpretata come adesione tacita . È fondamentale valutare contestazioni tecniche in questa fase (ad es. errori di calcolo dei crediti, illegittimità di una cartella) e difendersi nei termini consentiti.
  6. Omologa del concordato (sentenza di omologazione). Terminato il termine per le adesioni e trascorsi possibili reclami, il giudice verifica: (a) i requisiti formali; (b) che le percentuali di voto richieste siano state raggiunte; (c) la fattibilità e convenienza del piano. Se tutto è positivo, emette sentenza di omologazione (art. 80 CCII) . Con essa, la procedura si chiude e il concordato diventa esecutivo: i debiti ammessi vengono soddisfatti secondo il piano concordato. I creditori privilegiati per i quali è previsto pagamento integrale non votano , mentre i creditori parzialmente soddisfatti (ex art. 74, c.3) restano pari trattamento di chirografari per la parte residua . Importante: la Cassazione ha precisato che, in caso di opposizione di qualche creditore, il giudice può omologare il concordato anche senza il voto di enti pubblici (Agenzia Entrate, INPS, ecc.) se ritiene il piano sufficiente a soddisfare il loro credito almeno quanto una liquidazione giudiziale .
  7. Esecuzione del piano e conclusione. Dopo l’omologa, l’imprenditore deve eseguire il piano come approvato (art. 81 CCII). L’OCC supervisiona l’adempimento: per esempio, può vigilare sulle vendite di beni o incassi delle rate promessa . Ogni sei mesi l’OCC riferisce al giudice sullo stato dell’esecuzione . Al termine, se il piano è stato rispettato, il giudice dichiara eseguito il piano e dispone il pagamento dei compensi degli organi (compenso OCC) . A quel punto si conclude definitivamente la procedura e può essere richiesta l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti (art. 280-281 CCII).

In sintesi, il percorso del concordato minore è articolato ma delimitato da scadenze chiare: 30 giorni per l’adesione dei creditori e poi il giudice omologa o rigetta. In caso di rigetto, decade la protezione e spesso scatta l’apertura della liquidazione giudiziale controllata . Una gestione tempestiva e professionale di ogni passaggio è pertanto cruciale per tutelare il debitore.

Difese e strategie legali

Affrontare la crisi da debiti richiede anche un approccio difensivo verso ogni atto di riscossione. Il debitore/contribuente dispone di diversi strumenti per ridurre o dilazionare i debiti pregressi:

  • Impugnazioni tributarie: è possibile proporre ricorsi in Commissione Tributaria contro accertamenti e cartelle illegittimi. Ad esempio, entro 60 giorni dall’avviso di accertamento o entro 40 giorni dalla notifica della cartella (D.P.R. 602/1973, art. 19). In caso di violazioni formali (tasse già prescritte, vizi di notifica) l’annullamento dell’atto può eliminare debiti. Spesso conviene impugnare preventivamente l’ingiunzione di pagamento presso il giudice ordinario o il tribunale competente.
  • Rateizzazione e definizioni agevolate: si possono ottenere piani di rateazione con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della Riscossione per diluire i debiti in molte rate mensili (art. 19 DPR 46/99, art. 3 D.Lgs. 462/1997, ecc.). Le leggi di bilancio hanno istituito rottamazioni/definizioni agevolate che permettono di cancellare sanzioni e interessi oppure di stralciare parte del debito (ad es. definizione cartelle 2023 e 2024). Questi strumenti – non legati al concordato – richiedono la presentazione di specifiche adesioni entro scadenze prefissate (generalmente fine aprile dell’anno successivo) e sono soggetti a condizioni di reddito/eredi. Resta aggiornato sui bandi annuali per accedere ad aliquote agevolate di pagamento.
  • Opposizione a cartella/attributo cautelare: se è già stato notificato un atto esecutivo (ad es. cartella esattoriale), è possibile fare opposizione in tribunale entro 60 giorni dal pignoramento o dall’ingiunzione (art. 615 c.p.c. per atti espropriativi, art. 19 DPR 602/1973 per cartelle). L’opposizione sospende l’esecuzione finché non si decide il merito. Anche in ambito penale-economico si possono opporsi le ipoteche: per pignoramenti immobiliari si può notificare un ricorso per revoca entro 30 giorni (art. 42 disp. att. cod. proc. civ.), o opporsi al decreto ingiuntivo se meritevole.
  • Trasparenza e verifica documentale: chiedi agli uffici finanziari le copie complete delle richieste di pagamento. Spesso le cartelle contengono errori (calcoli non aggiornati, notifiche incomplete o duplicazioni). Contestare formalmente questi errori obbliga l’amministrazione ad adeguare i conteggi o cancellare gli atti. L’assistenza di un commercialista è utile per analizzare la documentazione contabile e fiscale prodotta.
  • Strategie processuali: nei ricorsi tributari, si possono sollevare eccezioni (difetto di legittimazione, improcedibilità, prescrizione) e chiedere compensazione per eventuali crediti tributari vantati. In alcuni casi, è possibile ottenere la sospensione cautelare del pagamento (Corte Cost. 129/2016 sul diritto di difesa). Inoltre, congiuntamente al concordato, il debitore può promuovere ricorsi straordinari o istanze di rateazione straordinaria, sempre coordinati dal legale.
  • Compensazione e agevolazioni: se il debitore ha un credito d’imposta (ad es. IVA a credito) può utilizzare la compensazione orizzontale o verticale per ridurre i debiti fiscali o contributivi. Anche in sede di piano concordatario, questo porta beneficio ai creditori (maggior liquidità disponibile).

Nell’insieme, il debitore deve intrecciare azioni difensive e offensive. Ad esempio, opponendosi a ogni atto illegittimo del fisco, contemporaneamente si prepara il piano di concordato. Questo duplice fronte riduce i debiti ammessi in concordato e blocca le azioni esecutive, migliorando la fattibilità del piano. L’Avv. Monardo valuterà subito ogni violazione formale e predisporrà le difese necessarie, contestando pignoramenti, ispezionando le proprie casse previdenziali e sfruttando ogni procedura di rateizzo o definizione agevolata disponibile.

Strumenti alternativi

Oltre al concordato minore, l’ordinamento prevede diversi strumenti di composizione della crisi alternativi o complementari, che valgono soprattutto quando il concordato risulta impraticabile o non desiderabile:

  • Composizione negoziata della crisi: introdotta dal D.L. 118/2021 (L. 147/2021), è una procedura extragiudiziale che consente al debitore di negoziare con i creditori con l’assistenza di un professionista indipendente. Non richiede l’accesso immediato a giudice ed è meno formale. Può portare a un accordo stragiudiziale (piano di rientro, rifinanziamento bancario, ecc.) che, se approvato da maggioranze qualificate e certificato, può bloccare pignoramenti esistenti.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 67-73 CCII): è uno strumento pensato per imprese (anche piccole) che non rientrano nei parametri di “impresa minore” o che preferiscono il concordato preventivo tradizionale. Consiste in un accordo tra debitore e creditori che offre loro un certo pagamento (anche ridotto) consentendo la continuità aziendale. Prevede l’asseverazione di fattibilità da parte di un professionista e richiede il voto favorevole delle banche finanziatrici (art. 67). Può bloccare pignoramenti in corso e ha regole più stringenti.
  • Piano del consumatore: previsto dall’art. 6-12 della L. 3/2012, è riservato all’imprenditore individuale in crisi e ai professionisti che non esercitano attività commerciale. Consente di estinguere i debiti esclusivamente in base alla capacità reddituale futura, senza liquidare il patrimonio. Per accedere serve unicamente la meritevolezza e la concordia di almeno l’80% dei creditori. Può essere utile quando i ricavi dell’impresa sono esigui e la liquidazione controllata (art. 283 CCII) è l’unica alternativa.
  • Liquidazione controllata (artt. 268-287 CCII): per gli imprenditori dichiarati fallibili, è un processo di liquidazione semplificato, finalizzato all’esdebitazione pura. Blocca le azioni esecutive e consente la vendita del patrimonio sotto controllo giudiziario. Può essere aperta d’ufficio se il concordato fallisce (art. 80, c.5 CCII ). L’esdebitazione pura (art. 280 CCII) che ne consegue consente l’eliminazione dei debiti residui, purché il debitore sia “meritevole” e non abbia agito in frode.
  • Definizione agevolata (rottamazione) dei carichi: la legislazione più recente ha introdotto definizioni agevolate per le cartelle ex L. 197/2022 (rottamazione-ter) e L. 15/2025 (rottamazione-quinquies). In tali misure il debitore può sanare in blocco tutte le cartelle affidate alla riscossione entro certi anni con un’unica domanda entro una scadenza fissa (fine aprile). I vantaggi sono notevoli: eliminazione di sanzioni, interessi ridotti (es. 2% annuo a partire dal 1° nov. 2023 ), e estinzione di debiti contenuti in una rata finale. In parallelo, sono stati lanciati piani straordinari di definizione delle rate in corso (art. 1 L. 197/2022) che riducono sanzioni su cartelle rateizzate. Restare aggiornati su queste misure è fondamentale per alleggerire il debito fiscale prima di negoziare un concordato.
  • Rateizzazioni ordinarie: su versamenti in scadenza (imposte, contributi, ecc.) si può chiedere la rateazione tradizionale ex D.P.R. 982/2001 e D.Lgs. 46/1999, senza necessità di rinegoziare tutti i debiti. Rispetto al concordato, si tratta di un rimedio più rapido e meno oneroso, anche se unilaterale: il debito rimane intatto (salvo sanzioni ridotte) ma viene diluito nel tempo (fino a 120 rate mensili per il Fisco).
  • Transazione fiscale (CCII art. 125): il codice della crisi prevede esplicitamente che l’Avvocatura dello Stato, agendo per Agenzia delle Entrate o INPS, possa entrare o uscire dal piano concordatario se conviene, con un meccanismo di “cram-down fiscale”. In pratica, l’omologazione del concordato può avvenire anche in mancanza del loro consenso, purché il piano offra un soddisfacimento almeno pari a quello che otterrebbero con la liquidazione controllata . Ciò rende il concordato minore più accessibile, evitando che il dissenso dell’amministrazione finanziaria blocchi la procedura.

In ogni caso, nessuno strumento alternativo offre la stessa protezione complessiva del concordato minore (che congela le esecuzioni e consente una ristrutturazione globale). Le definizioni agevolate e le rateizzazioni sono più facili da ottenere ma limitate a debiti “pubblici” (Fisco, INPS). Il piano del consumatore e la liquidazione controllata richiedono la completa incapacità di pagare. L’accordo di ristrutturazione è più complesso e adatto a imprese con più risorse. La scelta dello strumento migliore dipende da fattori come l’entità del debito, la capacità reddituale futura, la presenza di patrimonio da alienare e l’urgenza delle sospensioni esecutive.

Errori comuni e consigli pratici

  • Ritardo nell’agire: troppo spesso l’imprenditore si rende conto della crisi quando sono già scattate cartelle e pignoramenti. Questo limita le opzioni. Consiglio: appena sopraggiunge un ingiunzione di pagamento, contatta immediatamente un professionista e valuta ogni ipotesi di composizione.
  • Sottovalutare i requisiti: molte imprese tentano il concordato senza averne diritto (superando le soglie di fatturato/debiti ) o presentano documentazione incompleta. Un errore frequente è non allegare tutti i bilanci, scritture o le relazioni necessarie. Per non incappare in inammissibilità (art. 77 CCII ), verifica preventivamente tutti i requisiti formali.
  • Non coinvolgere gli amministratori: nelle società il piano deve essere approvato in assemblea dal CdA, con verbale notarile (art. 120-bis CCII ). Senza questa decisione formalmente documentata, il tribunale respingerà la domanda. Assicurati che gli amministratori svolgano il proprio ruolo fin dall’inizio.
  • Fiducia eccessiva nel “contenuto libero”: taluni pensano che, avendo “contenuto libero” della proposta (versione originaria dell’art. 74), sia possibile imporre al creditore ogni tipo di offerta. Questo è falso: Cass. 28574/2025 ha ricordato che anche nel concordato minore valgono le norme tradizionali di prelazione . Non applicare l’”arrangiamento” tra creditori privilegiati e chirografari: la Corte di cassazione lo ha vietato come causa di inammissibilità .
  • Piano irrealistico o troppo ottimistico: bisogna sempre dimostrare la fattibilità del piano. Un errore comune è proporre pagamenti troppo elevati o tempi irragionevoli, mettendo a rischio l’attuazione del piano. Collabora con il commercialista per proiezioni attendibili di fatturato e flussi di cassa. L’OCC controllerà le previsioni e il tribunale potrà bocciare un concordato fattibile solo sulla carta.
  • Scarsa attenzione alle relazioni degli organi: l’OCC e il tribunale valuteranno severamente ogni incoerenza nella documentazione. I creditori stessi possono contestare il piano se notano incongruenze. Assicurati che i bilanci e i conti rendano conto di tutti i movimenti reali, evitando discrepanze che spingano i creditori al rigetto .
  • Escludere creditori “ingombranti”: alcuni imprenditori cercano di escludere dal voto o dal pagamento creditori scomodi (ad es. banca o fisco). Attenzione: l’art. 79 CCII prevede esclusioni tassative (familiari, soci, controllanti) , ma non consente condoni selettivi. Se un creditore soddisfatto integralmente è escluso dal computo, diversamente non sarebbe democratico. La strategia deve puntare a mettere tutti i creditori nella condizione di votare, ottenendo poi il via libera delle percentuali richieste.
  • Ignorare la meritevolezza nei piani di insolvenza altrui: se una persona fisica è coinvolta (es. socio o familiare che si offre garante), ricorda che l’esdebitazione pure richiede meritevolezza. Un imprenditore scaricato delle passività non potrà ignorare che il tribunale vigilerà sull’assenza di frodi e sulla capacità di collaborazione di terzi (art. 8 L.3/2012, oggi art. 278-279 CCII ).
  • Mancata consulenza qualificata: il concordato minore è una procedura specialistica. Affidarsi a professionisti non esperti (avvocati generici o commercialisti senza formazione adeguata) aumenta il rischio di vizi formali ed errori nella stesura del piano. Gli studi con esperienza nelle crisi da sovraindebitamento conoscono tutti i trucchetti e le novità normative e giurisprudenziali (ad es. Cass. 17721/2025 sulla questione del fondo spese ).

In sintesi, la chiave è la pianificazione preventiva e l’accuratezza nella preparazione. Una volta depositato il ricorso, diventa difficile correggere gli errori. Per questo si raccomanda di far esaminare la tua situazione entro breve: il nostro team analizzerà ogni documento per strutturare un piano realistico e completo, evitando omissioni che potrebbero compromettere l’intera procedura.

Tabelle riepilogative

StrumentoAmbitoSoggetti ammessiTermini principaliNormativa chiave
Concordato minoreCrisi dell’impresa in continuitàImpresa minore (attivo ≤ 300K€, ricavi ≤ 200K€, debiti ≤ 500K€)Presentazione domanda senza termini prefissati; 30 giorni per adesione creditori; omologazione entro mesi seguente.D.Lgs. 14/2019, artt. 74-83; mod. da D.Lgs. 136/2024
Concordato semplificatoLiquidazione patrimonioImpresa minore/consumatoreDomanda entro determinato periodo (consultare D.L. 118/2021).D.L. 118/2021, art. 18; L. 147/2021.
Piano del consumatoreCrisi del consumatore/smallProfessionista/imprend. minore (no società)Domanda senza limiti di termini, adesione 80% crediti.L. 3/2012, artt. 6-12.
Accordo composizioneCrisi consumatore/imprenditoreConsumatori, professionisti, imprenditoriPrevio accordo con creditori (80% adesioni); tempi variabili.L. 3/2012, artt. 7-9, 19.
Liquidazione controllataInsolvenza completaImprese soggette a fallimentoApertura d’ufficio o su domanda, poi vendite controllate.CCII artt. 268-287; L. 3/2012, artt. 14-15.
Definizione agevolataDebiti verso Agenzia riscossioneDebitore/società/debito d’impostaDomanda entro fine aprile di ogni anno; pagamento in unica rata o fino a 36 rate.Legge 197/2022 (rottamazione-ter); Legge 15/2025 (rott.quinq.).
Rateizzazione ordinariaDebiti tributari/contributiviDebitori solventi o nonDomanda entro scadenze del debito; possibilità di 120 rate mensili.D.Lgs. 46/1999; D.P.R. 982/2001.
Accordo ristrutturazioneDebiti bancari/finanziariImprese anche esteseNegoziato con banche, poi omologazione in Tribunale.CCII artt. 67-73.

Domande Frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il concordato minore?
    È una procedura giudiziaria per imprenditori minori sovraindebitati (art. 74 CCII) . Permette di presentare un piano per pagare i creditori (anche parzialmente), garantendo la continuità dell’attività. A differenza del concordato preventivo tradizionale, è più rapido e semplificato.
  2. Chi può accedere al concordato minore?
    Possono chiederlo imprenditori minori e professionisti che si trovano in stato di sovraindebitamento . In particolare: capitale sociale contenuto (se società), e parametri di reddito/debiti entro le soglie legali (attivo ≤ 300K€ annui, ricavi ≤ 200K€ annui, debiti ≤ 500K€) . Sono esclusi i consumatori (persone fisiche con debiti non derivanti da attività d’impresa). Non sono ammessi coloro che hanno già ottenuto esdebitazione nei 5 anni precedenti o frodato i creditori .
  3. Quali documenti servono?
    Vanno allegati: bilanci e dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 esercizi, una relazione patrimoniale aggiornata, l’elenco dettagliato di tutti i creditori con le cause di prelazione e gli importi, e l’indicazione del capitale necessario per il mantenimento del debitore e della sua famiglia . Senza questi documenti (artt. 75-76 CCII) la domanda è inammissibile .
  4. Cosa succede dopo aver depositato la domanda?
    Il giudice verifica subito l’ammissibilità (documenti, limiti dimensionali, assenza di frode, precedenti esdebitazioni). Se tutto è regolare, emette un decreto di apertura senza reclamo . Con questo decreto si apre ufficialmente la procedura: il tribunale assegna ai creditori un termine (fino a 30 giorni) per aderire o opporsi , e potenzialmente dispone le misure protettive (sospensione delle esecuzioni) fino all’omologa . A richiesta del debitore, infatti, «non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive … sino all’omologazione» , bloccando pignoramenti e ipoteche in corso.
  5. Chi decide se il concordato è approvato?
    Ci pensano i creditori ammessi al voto. Occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto (oltre il 50%) . Se un creditore controlla da solo più del 50% dei voti, allora servono anche la maggioranza per testa degli altri creditori . In presenza di classi (ad esempio creditori garantiti su beni propri o di terzi), bisogna raggiungere la maggioranza dei crediti in almeno il maggior numero di classi . I creditori ai quali il piano offre pagamento integrale (p.es. l’agenzia del fisco o l’INPS se soddisfatti al 100%) non votano e non entrano nel computo delle percentuali .
  6. Cosa succede se un creditore rifiuta il piano?
    In linea di massima, il piano si può omologare solo se ottiene le maggioranze di cui sopra. Tuttavia, se un creditore dissenziente contesta la convenienza del piano, il tribunale può omologare comunque il concordato (c.d. “cram-down”) se ritiene che il piano soddisfi i creditori dissententi almeno quanto l’alternativa liquidatoria . Questo vale anche per l’amministrazione finanziaria o previdenziale: se il loro consenso è necessario per raggiungere la maggioranza ma manca, l’omologazione è permessa purché dal piano risultino soddisfatti comunque non meno di quanto otterrebbero con la liquidazione .
  7. Quali debiti vengono soddisfatti?
    Nel concordato minore rientrano tutti i debiti non esclusi dalla legge: tributi (IVA, Irpef, Ires, ecc.), contributi previdenziali, debiti bancari e commerciali. Non sono ammessi al concordato i debiti di natura penale, le sanzioni tributarie (che devono essere solitamente pagate o definite a parte) e alcuni altri debiti insuscettibili di transazione. I creditori privilegiati (p.es. banche con ipoteca, lavoratori con retribuzioni arretrate) devono essere trattati secondo le norme di prelazione; ad esempio, se un creditore ha ipoteca su un bene, bisogna estinguere almeno il suo credito ipotecario come stabilito . Se il piano prevede di non pagare interamente un privilegiato, i suoi crediti residui vengono equiparati a quelli chirografari (non privilegiati) .
  8. Cosa succede dopo l’omologazione?
    Il concordato diventa vincolante: i creditori devono essere soddisfatti come nel piano. Il debitore è obbligato a dare esecuzione agli impegni presi (pagare rate, cedere beni, ecc.) e l’OCC vigila sull’adempimento . Ogni sei mesi l’OCC riferisce al giudice sullo stato dell’esecuzione . Quando il piano è completamente eseguito, il giudice dichiara conclusa la procedura, dispone il pagamento dei compensi agli organi (giudice, OCC) e può infine pronunciare esdebitazione (estinguendo i debiti residui non pagati). Se il piano non viene eseguito, il giudice può ordinare all’imprenditore di adempiere o, in caso di inadempimento grave, dichiarare fallita la società e aprire la liquidazione giudiziale controllata.
  9. Si può sospendere un pignoramento attivo?
    Sì. Come detto, con l’apertura del concordato (art. 78 CCII) il giudice, su istanza, sospende tutte le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino all’omologazione . Ciò significa che pignoramenti mobiliari, immobiliari, sequestri conservativi e fermi amministrativi sono bloccati durante la procedura. Inoltre vengono sospese le decadenze e le prescrizioni dei crediti per lo stesso periodo . Quindi, chi è tempestivo nel depositare il ricorso può ottenere subito respiro dall’aggressione patrimoniale.
  10. Cos’è il fondo spese e serve davvero versarlo?
    Il fondo spese è una somma che il tribunale può richiedere al debitore per coprire i costi della procedura (oneri dell’OCC, del giudice, ecc.). Per il concordato minore non c’è una norma specifica come nel concordato preventivo. Pertanto, il giudice può pur chiedere un deposito, ma secondo la Cassazione (n. 17721/2025) il mancato pagamento del fondo non rende inammissibile il concordato . In pratica, la Corte ha ritenuto che l’inottemperanza costituisce semmai indizio di non fattibilità, ma non comporta revoca automatica . In sintesi: l’ideale è versarlo per dimostrare serietà, ma l’omessa costituzione del fondo non fa fallire la domanda di per sé.
  11. Il concordato minore è obbligatorio? Posso ritirarmi?
    È una procedura volontaria: il debitore deve aderire di propria iniziativa. Finché non interviene l’omologazione, il debitore può revocare la domanda (ritirare il concordato) presentando istanza motivata. In tal caso decade la misura protettiva, ma non si configurano conseguenze penali o di interdizione, purché la decisione sia presa in buona fede. Attenzione però: il recesso modifica lo scenario verso fallimento; il giudice può, dopo la revoca, aprire la liquidazione giudiziale controllata (art. 80, c.5 CCII ). Non c’è, invece, un obbligo di continuare se il piano è approvato; ma una volta omologato, non è consentito recedere dall’accordo: il piano diventa vincolante.
  12. Concordato minore o concordato preventivo?
    Il concordato minore è riservato agli imprenditori “minori” e ai professionisti (art. 74 CCII) , mentre il concordato preventivo tradizionale è per imprese più grandi. Le differenze principali sono: nel concordato minore non si richiede la meritevolezza (tipica del sovraindebito) e il commissario giudiziale viene sostituito dall’OCC (più economico). In compenso, l’iter è molto simile (maggioranze di voto, omologa da tribunale). Normalmente si sceglie il concordato minore quando l’impresa è di dimensioni limitate e vuole un percorso semplificato.
  13. Qual è la differenza con il piano del consumatore?
    Il piano del consumatore (L. 3/2012) è dedicato a soggetti non imprenditori (o imprenditori individuali). Il punto chiave è che non prevede soddisfazione parziale dei creditori in base al reddito futuro: se approvato, i debiti vengono cancellati senza pagamenti. Tuttavia, serve un accordo dell’80% dei creditori ammessi al voto e l’esdebitazione finale richiede la meritevolezza del debitore. Il concordato minore, invece, è un vero piano di pagamento: i creditori ricevono somme o beni, e l’imprenditore continua l’attività. Perciò il piano del consumatore è più drastico, ma non è un’opzione per le società o chi deve continuare a lavorare.
  14. Esempio pratico (simulazione):
    Immaginiamo un’azienda con debiti totali di €100.000. Con un concordato minore potresti offrire ad esempio il 30% di quel debito (€30.000) da pagare in 5 anni. Ciò equivale a circa €500 al mese (30.000/60 mesi), eventualmente indicizzati o soggetti a un tasso concordato. I creditori decideranno se accettare questa proposta di pagamento rateale (magari con una proposta di rateizzazione crescenti o con incasso di alcuni beni). Se l’accordo viene omologato e tu rispetti i pagamenti, alla fine di 5 anni i tuoi debiti saranno estinti al 30%. Su €100.000 di debiti pagherai appunto solo €30.000 totali (escludendo eventuali interessi), e ti sarà riconosciuta l’esdebitazione per i restanti €70.000 residui (ai sensi dell’art. 280 CCII) a condizione di meritevolezza.
  15. Cosa succede se dichiaro fallimento anziché concordato?
    In caso di fallimento, l’azienda viene liquidata giudizialmente e il patrimonio ceduto ai creditori secondo l’ordine di prelazione. I creditori privilegiati (banche, fornitori speciali, etc.) vengono pagati prima. Spesso, però, il ricavato è insufficiente a coprire tutti i debiti (soprattutto quelli fiscali o contributivi), per cui il debitore può richiedere l’esdebitazione solo se meritevole (art. 280 CCII). Con il concordato minore, invece, i tempi sono più brevi e l’imprenditore può preservare l’attività: i fallimenti sono definitivi, mentre il concordato permette di disattivarne l’esecuzione.
  16. Il concordato minore blocca i debiti tributari?
    Sì. Grazie alle misure protettive, da subito non si può procedere con pignoramenti o ipoteche (cartelle esattoriali comprese) nei confronti del debitore, fino alla conclusione del concordato . Tuttavia, il debito tributario rimane vivo: il piano concordatario dovrà prevedere il pagamento (anche parziale) di tali debiti, salvo che l’Agenzia delle Entrate decida diversamente. In pratica, i tributi entrano nel piano come crediti ammessi al voto, e il concordato non può essere considerato valido senza il rispetto delle prelazioni fiscali . In sede di omologazione, come anticipato, se il Fisco non vota può comunque essere omologata la procedura se il piano li soddisfa almeno al livello della liquidazione .
  17. L’Avv. Monardo può aiutarmi anche in caso di debiti esclusivamente fiscali/contributivi?
    Sì. Il nostro studio valuta ogni caso a 360 gradi. Se i debiti provengono solo da cartelle dell’Agenzia delle Entrate o dall’INPS, suggeriamo di considerare sia le definizioni agevolate in corso che il concordato minore. Grazie alla nostra rete di professionisti possiamo affiancarti in opposizioni e trattative con fisco e previdenza, con l’obiettivo di massimizzare lo stralcio e successivamente negoziare il piano concordatario.
  18. Come funzionano le definizioni agevolate (rottamazione)?
    Le definizioni agevolate consentono di estinguere i debiti affidati all’Agente della Riscossione aderendo a una sanatoria. Ad esempio, la rottamazione-ter (Legge 197/2022) e la rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2025) prevedono che si possano pagare in 1 o più rate riduzioni di sanzioni e interessi sul totale dei carichi fino a fine 2025. Le scadenze sono tassative (di solito fine aprile di ogni anno) e gli interessi sono agevolati (generalmente 2% annuo dal 1° nov. 2023 ). Se la definizione copre tutto il debito aggredito, il concordato potrebbe non essere necessario. In ogni caso, queste misure devono essere valutate subito perché spesso offrono benefici maggiori e più immediati rispetto al piano concordatario.
  19. Cosa significa esdebitazione?
    L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui a carico del debitore al termine della procedura. Nel concordato minore si avvale dell’art. 280 CCII (ex art. 11 L.3/2012). Se il piano concordatario è stato integralmente eseguito, il debitore può ottenere l’esdebitazione pure senza dover versare l’eccedenza al creditore (art. 280, comma 7). In pratica, dopo aver pagato come concordato, i residui non pagati (chirografari) cadono definitivamente. Nota: l’esdebitazione richiede comunque la valutazione di meritevolezza del debitore da parte del tribunale (assenza di frodi, responsabilità personale limitata, ecc.).
  20. Perché rivolgermi subito all’Avv. Monardo e al suo team?
    La risposta è tempestività e specializzazione. Un mancato intervento rapido può precluderti soluzioni come il concordato minore. Il nostro studio è pronto a valutare il tuo caso senza impegno, spiegandoti le reali possibilità e pianificando insieme la strategia più efficace. Grazie alle competenze combinate (cassazionista, esperti fiscali, OCC fiduciario), ti offriremo una consulenza completa e mirata: dalla semplice opposizione ad atti ingiuntivi fino alla negoziazione e alla stesura del piano concordatario. Agisci ora: contattaci per discutere subito la tua situazione.

Conclusione

In questa guida abbiamo illustrato come il concordato minore possa essere la soluzione per far fronte ai debiti della tua piccola impresa salvaguardando l’attività. Abbiamo evidenziato i requisiti, il procedimento e le strategie di difesa per ridurre l’esposizione debitoria e bloccare le esecuzioni. È fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di un professionista esperto: ogni passo (dalla presentazione del ricorso alla fase di voto) è determinante per ottenere l’esito favorevole.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono specializzati in diritto d’impresa, bancario e tributario. Con la loro esperienza – avendo già assistito numerosi casi di sovraindebitamento – sapranno analizzare il tuo caso, redigere il piano concordatario o il ricorso migliore e rappresentarti in tutte le fasi del giudizio. Grazie alla loro competenza di Gestore della Crisi e fiduciario OCC, possono anche occuparsi direttamente dell’attuazione del piano e delle relazioni periodiche al tribunale.

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Ultime sentenze rilevanti:
– Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2025, n. 28574: ha ribadito che la proposta di concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione (artt. 2740 e 2741 c.c.) .
– Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 giugno 2025, n. 17721: ha stabilito che il mancato versamento del fondo spese prescritto dal giudice non comporta in sé l’inammissibilità o la revoca del concordato .
– Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 dicembre 2019, n. 34105: ha affermato che, nelle procedure ex L.3/2012, il giudice non può imporre depositi preventivi per le spese a pena di inammissibilità (analogo principio si applica nel CCII) .

Queste sentenze, unitamente ai testi di legge citati, supportano i punti chiave di questa guida e confermano l’orientamento della giurisprudenza più recente in tema di concordato minore.

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