Concordato Minore per Piccole Imprese: dove non sbagliare

Il concordato minore è uno strumento fondamentale per le piccole imprese in crisi da sovraindebitamento. Offre un’alternativa alla liquidazione controllata, permettendo di continuare l’attività aziendale o di raccogliere fondi esterni per soddisfare i creditori. Tuttavia, la procedura pone vincoli stringenti (rispetto alla par condicio creditorum e all’ordine delle cause di prelazione) ed espone a gravi rischi di inammissibilità se non strutturata correttamente . Ad esempio, la Corte di Cassazione (n. 28574/2025) ha chiarito che non è ammesso proporre un piano che parifichi nel trattamento creditori privilegiati e chirografari – pena l’inammissibilità dell’intera proposta . È quindi essenziale agire tempestivamente, evitando gli errori più comuni (come trascurare il rispetto della graduazione delle cause legittime o ignorare gli obblighi di forma) e scegliendo le soluzioni legali più adeguate.

In questo articolo analizzeremo in modo dettagliato la disciplina normativa (artt. 74-83 del D.Lgs. 14/2019 e ss., inclusi i recenti correttivi) e la giurisprudenza aggiornata (Cassazione, tribunali, circolari ufficiali) sul concordato minore. Presenteremo la procedura passo-passo dopo la notifica degli atti esecutivi (cartelle, pignoramenti, ipoteche), i termini e i diritti del debitore, e le strategie difensive (impugnazioni, sospensioni, trattative, esdebitazione, ecc.) da adottare. Vedremo anche strumenti alternativi (definizioni agevolate del debito, rottamazioni delle cartelle, piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata) da valutare in sede di consulenza. Non mancheranno consigli pratici ed errori da evitare, tabelle riepilogative e una sezione FAQ con 15-20 quesiti concreti, affiancati da simulazioni numeriche esplicative.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto di diritto bancario e tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in crisi d’impresa. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Grazie a queste qualifiche l’Avv. Monardo può assumere ruoli chiave nella procedura (redazione della relazione dell’OCC, analisi di fattibilità del piano, ecc.) e affiancare il debitore in ogni fase: dall’analisi preliminare degli atti notificati (cartelle esattoriali, ingiunzioni, pignoramenti) alla preparazione degli atti da depositare in tribunale; dalla richiesta di sospensione immediata delle esecuzioni forzate (pignoramenti, ipoteche, fermi) fino alle trattative con banche e Agenzia delle Entrate per rientri sostenibili; dalla redazione del piano di concordato minore all’assistenza in udienza per l’omologazione della proposta. L’approccio integrato legale-finanziario del suo studio consente soluzioni personalizzate e concrete anche nei casi più complessi .

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata della tua situazione: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno individuare la strategia più efficace per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o azioni esecutive e per negoziare piani di rientro che salvaguardino la tua attività e il patrimonio familiare .

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Il concordato minore è stato introdotto dal D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII) – in vigore dal 15 luglio 2022 – come strumento semplificato di composizione della crisi per soggetti sovraindebitati non consumatori, in particolare imprenditori minori (p. es. con meno di 10 dipendenti), coltivatori diretti, start-up innovative, ecc., come ricompresi nell’art. 2 co. 1 lett. c) CCII . Il Titolo IV CCII, Capo II (artt. 74-83), disciplina il concordato minore. Le norme chiave sono le seguenti:

  • Art. 74 CCII – Proposta di concordato minore : i debitori sovraindebitati (escluso il consumatore) possono proporre un concordato minore continuativo (con prosecuzione dell’attività) se ciò consente di continuare l’impresa, oppure liquidatorio (senza continuità) se si prevede un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori . La proposta ha contenuto libero: indica tempi e modalità per superare la crisi e può prevedere la soddisfazione (anche parziale) dei crediti in qualsiasi forma, con eventuale suddivisione in classi. Dopo i correttivi normativi del 2020 e 2024, si specifica che la costituzione di classi obbligatorie vale solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi . In ogni caso, l’art. 74(4) richiama, nei limiti di compatibilità, le norme del Concordato Preventivo (Capo III Titolo IV) – in particolare sugli effetti e sulla formazione del piano – ferma restando l’applicabilità delle regole proprie del concordato minore .
  • Art. 75 CCII – Documentazione e crediti privilegiati: il debitore allega la documentazione economico-patrimoniale e la situazione debitoria dettagliata. I crediti garantiti da pegno su beni mobili infruttiferi non sospendono l’esecuzione automatica, ma solo dal decreto di apertura. I crediti tributari sospendono l’esecuzione della riscossione dall’apertura della procedura (v. Circolare AdE 15/E/2025) .
  • Art. 76 CCII – Presentazione domanda e ruolo OCC: la domanda si deposita al tribunale competente con la proposta e la relazione dell’OCC. L’OCC o il professionista delegato verifica la completezza della documentazione, l’attendibilità dei dati, il reale valore dell’attivo e la convenienza del piano per i creditori. In assenza di tali requisiti essenziali, la domanda può essere dichiarata inammissibile in rito.
  • Art. 77 CCII – Inammissibilità: prevede ipotesi tassative di rigetto preliminare (es. imprenditore «cancellato» dal Registro delle Imprese, debitore già in procedura concorsuale, mancanza dei requisiti oggettivi dell’art. 2 CCII, ecc.). Tuttavia la giurisprudenza ha chiarito che si può rilevare d’ufficio anche l’inammissibilità di merito della proposta che violi le regole par condicio (Cass. 28574/2025) .
  • Art. 79 CCII – Votazione: il concordato minore è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno la maggioranza (semplice) dei crediti ammessi. In mancanza, si passa alla liquidazione controllata (art. 278 CCII).
  • Art. 80 CCII – Omologazione: il tribunale esamina il piano dopo il voto e, se lo ritiene praticabile e rispettoso delle norme (compresa la par condicio), emette il decreto di omologazione con cui vincola i creditori. In caso di violazioni rilevanti (p. es. motivi di inammissibilità o piani irrealizzabili), può rigettare o revocare l’istanza.
  • Art. 84-87 CCII: richiamati per i criteri di valutazione del piano (valore di liquidazione, quote minime, ecc.). In particolare, per il concordato minore liquidatorio si rifà il criterio all’art. 87(1)(c) CCII, considerandolo come base per definire quale aumento dell’attivo sia «apprezzabile» . La giurisprudenza suggerisce come parametro di riferimento l’art. 84(4) CCII (che per il concordato preventivo indica un aumento di almeno il 10% sul valore di liquidazione) e ritiene quindi apprezzabile un incremento dell’attivo almeno di qualche punti percentuali intorno al 5-10% .
  • Art. 88 CCII – Trattamento crediti tributari: con richiamo nell’art. 74(4) CCII, si applicano in generale le regole del concordato preventivo: in particolare l’art. 88 CCII vieta di dare ai crediti tributari e previdenziali un trattamento meno favorevole rispetto ai creditori privilegiati di grado pari o inferiore, o rispetto agli altri creditori chirografari . I tribunali confermano che tale divieto vale anche nel concordato minore; in sostanza, i tributi devono essere ripartiti almeno al livello dei privilegiati minori .

Negli ultimi anni la normativa è stata più volte aggiornata: D.Lgs. 147/2020 (attuazione direttiva UE) ha modificato comma 3 art. 74, introducendo ad es. l’obbligo della classe per terzi garanti; D.L. 118/2021 c.d. “correttivo” ha trasposto l’ex art. 4 della Legge Usura e introdotto l’Accordo di Composizione negoziata (esperto D.L. 118/2021); D.Lgs. 83/2022 ha adeguato il codice alla direttiva europea 2019/1023; infine, D.Lgs. 136/2024 (conversione del “Decreto Crescita” 2024) ha ulteriormente precisato aspetti di regime. In particolare il correttivo 2024 ha eliminato il richiamo ambiguo al «contenuto libero» per chiarire che il piano può prevedere «anche parziale» soddisfacimento dei crediti e ha ribadito che le classi obbligatorie riguardano soltanto i garanti terzi .

Sul piano giurisprudenziale le pronunce sono ormai numerose e variegate. In aggiunta alla Cass. 28574/2025, rilevano: Cass. 22699/2023 (principio – già primo Presidente – sulla distinzione tra consumatore/professionista in base alla natura dei debiti ), Cass. 17721/2025 (deposito fondo spese – la mancata costituzione del fondo non costituisce di per sé causa d’inammissibilità ), Cass. 34105/2019 (sul regime di inammissibilità nel vecchio sovraindebitamento L. 3/2012), Trib. di Vicenza 12/3/2024 (eredi imprenditore defunto: concordato ammesso se i debiti derivano dall’impresa ), Trib. di Verona 17/8/2025 (fissazione soglia «apprezzabile» ~5-10% per piani con finanza esterna ), Trib. di Modena 29/8/2025 (applicazione dell’art. 88 CCII ai crediti tributari nel minore ), e molti altri tribunali (Novara, Cuneo, Roma, Gorizia, ecc.) con indirizzi su giurisdizione, riparto dell’eccedenza, modificabilità del piano, trattamenti di polizze assicurative, fattispecie punitive e dilatative, meritevolezza, ecc. Tutte queste decisioni aggiornate confermano i principi citati e dimostrano l’importanza di strutturare il concordato in conformità alle regole (vedi anche circolari dell’Agenzia delle Entrate sui piani di rientro e definizioni agevolate).

Sintesi normativa essenziale:

Articolo / FonteContenuto principale
Art. 74 CCIIProposta di concordato minore (debito imprenditoriale, continuativa o con finanza esterna apprezzabile) . Piano libero, indica modalità/tempi e può soddisfare crediti anche parzialmente . Residuato richiamo al concordato preventivo.
Art. 75-76 CCIIDocumentazione da allegare, ruolo dell’OCC, durata dell’iter giudiziario, decorso sospensivo pignoramenti e riscossione tributaria dall’apertura della procedura. 
Art. 77 CCIIInammissibilità della domanda in casi tassativi (es. imprenditore cancellato, debiti extra-professionali) – giurisprudenza: se violato par condicio il piano è inammissibile .
Art. 79-80 CCIIMaggioranza richiesta in assemblea dei creditori (maggioranza semplice dei crediti ammessi); omologazione del piano se valido (viceversa si passa a liquidazione controllata).
Art. 88 CCIICrediti tributari/contributivi: divieto di trattamenti peggiori rispetto ai privilegiati di grado inferiore . Valido anche nel concordato minore.
CCII e D.L. 118/2021/2022Modifiche: restano ferme le regole generali di par condicio (2740/41 c.c. e graduazione delle prelazioni) . Il decreto «correttivo» 2021/2024 ha precisato obblighi e limiti del piano, non ha ampliato deroghe ai principi generali.

2. Procedura passo-passo del concordato minore

  1. Notifica dell’atto e decisione di intervento: Di norma, l’impresa riceve atti esecutivi (pignoramenti, ipoteche, cartelle esattoriali) a fronte di debiti non pagati. Qui scatta l’urgenza di valutare soluzioni anti-crisi: il concordato minore può essere proposto anche durante l’esecuzione forzata (sospendendo gli atti), purché vi sia un piano praticabile. È fondamentale rivolgersi subito a un professionista esperto per analizzare l’atto ricevuto (avviso di fermo, ingiunzione tributaria, decreto ingiuntivo, ecc.) e valutare tutti i possibili rimedi – non solo il concordato. L’Avv. Monardo garantisce consulenza immediata anche a distanza (e-mail/WhatsApp) per decidere i primi passi .
  2. Predisposizione della domanda: L’impresa (o il soggetto interessato, anche persona fisica imprenditore individuale) raccoglie la documentazione necessaria: bilanci, estratti conto, elenchi dei creditori e debiti (tributari, finanziari, altri), elenco dell’attivo vendibile, rapporto economico e commerciale. Si redige una proposta di concordato, contenente il piano di rientro con percentuali di pagamento per ciascuna classe di creditori, le modalità e i tempi di adempimento (piani di pagamento o contributi una tantum). Si fissa il luogo dell’udienza di omologazione. Per il depositante persona fisica imprenditore, occorre scegliere il tribunale competente dove ha la sede legale dell’azienda, non semplicemente dove risiede .
  3. Deposito al tribunale e ruolo dell’OCC: La domanda si deposita al Tribunale indicato con il supporto di un “Organismo di Composizione della Crisi” (OCC) o di un professionista abilitato (gestore L. 3/2012). L’OCC esamina la proposta e la documentazione e produce una relazione particolareggiata che attesta la completezza dei dati, la congruità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione. Se mancano documenti essenziali o il piano non risulta fattibile (es. attivo insufficiente anche con le risorse esterne), l’OCC segnala il punto al tribunale. Attenzione: la mancata relazione o una relazione negativa non pregiudicano in automatico la domanda, ma indicano al giudice i rischi di inattuabilità. Il tribunale ha potere di ordinare all’imprenditore (entro un termine perentorio) di depositare un fondo spese per coprire i costi procedurali, soprattutto se è nominato un commissario giudiziale in sostituzione dell’OCC (art. 78(2‑bis) CCII). La Cassazione ha precisato che l’inosservanza del deposito del fondo non rende automaticamente inammissibile la domanda , ma può essere considerata dal giudice nel valutare l’effettiva fattibilità del piano.
  4. Decadenza delle esecuzioni e sospensione degli interessi: Con il deposito della domanda, le procedure esecutive pendenti (pignoramenti mobiliari, immobiliari, ipoteche fiscali) sono sospese in via automatica o su richiesta. In particolare la Cassazione e le norme fiscali prevedono che, dall’apertura della procedura, si bloccano gli interessi di mora tributari : la Circolare AdE 15/E/2025 conferma che, nel caso di concordato minore, il decorso sospensivo degli interessi inizia dalla data di apertura della procedura . Ciò significa che, dal momento dell’istanza, i carichi tributari non maturano più interessi aggiuntivi. È però opportuno, contemporaneamente, valutare la fattibilità di altre definizioni agevolate (rottamazioni, piani di dilazione ai sensi del DL 4/2019 o di successivi decreti) fino all’omologazione, nel caso servano ulteriori soluzioni ad interim.
  5. Apertura della procedura (decreto di ammissione): Il tribunale verifica i requisiti formali e preliminari (norma secondaria d’iscrizione fallimentare, condizioni di ammissibilità oggettive e soggettive) e – sentito il Pubblico Ministero – emette il decreto di apertura del concordato minore. Con tale decreto il piano viene reso noto ai creditori (dando loro copia del progetto e fissando la data di udienza per la votazione) e viene sospesa ogni azione esecutiva iniziata (cartelle, ipoteche, pignoramenti) a tutela del patrimonio del debitore. Si apre contestualmente la “fase probatoria” di verifica della convenienza del piano. Il decreto va pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato ai creditori. A partire dalla data di apertura, decorrono alcuni termini cruciali: in genere il tribunale fissa l’udienza di omologazione entro 60-90 giorni, dando tempo all’OCC di depositare eventuali integrazioni (entro 30 giorni) e ai creditori di presentare opposizioni o richieste d’integrazione.
  6. Assemblea dei creditori e votazione: In udienza vengono esposti i termini del piano e si procede alla votazione collegiale. Ogni creditore vota in base all’ammontare del credito ammesso e ammesso al voto. Secondo l’art. 79 CCII, per l’approvazione è necessaria la maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto (non sono richieste particolari maggioranze in valore come nel concordato preventivo). Se la maggioranza è raggiunta, il tribunale omologa il piano; se manca, si dispone la liquidazione controllata (salvo diverse valutazioni sulle condizioni di ammissibilità). Durante l’assemblea non è ammessa alcuna modifica sostanziale della proposta votata.
  7. Omologazione o liquidazione controllata: Se il piano ottiene i voti necessari, il tribunale accerta ex ante che non vi siano difformità gravi dalle norme (p. es. violazioni di par condicio, fraudolenze, piano irrealistico). L’omologa vincola tutti i creditori al piano concordatario e consente al debitore di ottenere l’eventuale esdebitazione al termine (art. 92 CCII) dei debiti residui insoddisfatti. Se il piano non viene approvato o risulta inammissibile, si apre la procedura di liquidazione controllata ex art. 274 e ss. CCII (riservata ai non fallibili), nell’ambito della quale si assegnano incarichi e si procede alla liquidazione del patrimonio residuo. In ogni caso il debitore perde il controllo diretto dell’azienda e l’attività viene inquadrata sotto la vigilanza del tribunale.

Tabella 1 – Scadenze e termini principali del concordato minore (artt. 74‑83 CCII):

FaseTermine previstoOsservazioni/Fonte
Deposito domandaAl tribunale entro data libera
Nomina OCC o commissario (art.78)Immediatamente dopo apertura proced.Se serve commissario, art.78(2-bis)
Effetti sospensividal decreto di aperturaBlocca esecuzioni e interessi trib. (Circolare 15/E/2025)
Relazione OCC (art.76)entro 30 giorni da aperturaVerifica piano
Udienza di votazione (art.80)entro 60-90 giorni da aperturaConvocazione nella GU
Esdebitazione (art.92)1 anno dopo omologazioneEntro un anno dall’omologazione

3. Difese e strategie legali

Il debitore (o contribuente) deve adottare un’ottica difensiva completa in ogni fase, anche prima di depositare il concordato. Le strategie possono includere:

  • Opposizione ai singoli atti esecutivi: prima di tutto, se vi sono dubbi di legittimità sulle cartelle o ingiunzioni, conviene presentare opposizioni tributarie (giurisdizionali o amministrative) e opposizioni a precetto nel processo civile. Impugnare tempestivamente il pignoramento mobiliare (ex art. 615 c.p.c.) o immobiliare (ex art. 615 bis c.p.c.) può ottenere una sospensione della procedura (almeno fino alla decisione sul concordato). Anche la richiesta di sospensione cautelare dell’esecuzione al giudice è possibile, soprattutto se si prospetta una soluzione concordataria. Tali azioni possono guadagnare tempo prezioso e interrompere gli interessi su base giuridica indipendente dall’esito del concordato.
  • Impugnare la (mancata) ammissione del concordato: se il tribunale solleva dubbi su documentazione mancante o su inammissibilità (ad es. debito non coperto, soggetto non ammissibile come imprenditore cessato), si può proporre reclamo avverso il decreto di rigetto. Le leggi delegano al giudice delegato il controllo sulla domanda e sulla proposta . È possibile altresì presentare memorie o integrazioni straordinarie (es. sostegno di nuovi elementi, offerta di maggiore finanziamento esterno, ecc.) prima dell’udienza di omologazione. Lo scopo è dimostrare in via surrogatoria che sussistono i requisiti oggettivi per l’ammissione, evitando l’improcedibilità.
  • Negoziazione con creditori pubblici e privati: parallelamente al percorso giudiziale, l’imprenditore può trattare singolarmente con gli enti creditori. Ad esempio può richiedere alle banche una ristrutturazione del debito (tassi agevolati, allungamento scadenze) oppure al fisco rateizzazioni straordinarie degli importi dovuti (art. 9-ter D.L. 119/2018 o successive misure). Dal punto di vista tributario la circolare 15/E/2025 chiarisce che l’Agenzia può aderire alle proposte di concordato anche accettando pagamenti parziali, purché congrui rispetto al valore residuo (art. 88 CCII) . Similmente, si può ipotizzare una definizione agevolata delle cartelle in scadenza (piani di pace fiscale anni ’16-’23, saldo e stralcio ecc.) e coniugarla con il piano del concordato: per esempio si propone di pagare il 50% delle cartelle entro 5 anni, in linea con il minimo corrisposto agli altri creditori. In sostanza, vanno parallele due linee d’azione: giudiziale (concordato) e negoziale (transazioni/definizioni), in modo da presentare al tribunale un piano complessivo sostenibile.
  • Piani alternativi (trasformazione del debito): se il concordato minore sembra inattuabile o rischioso, l’avvocato può valutare piani alternativi come l’Accordo di Composizione negoziata (art. 9-bis L. 3/2012; D.L. 118/2021) o l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (artt. 182-bis e ss. L.F., per grandi imprese). Questi strumenti extragiudiziali/giudiziali consentono di coinvolgere gli istituti di credito in piani di rientro concordati fuori dal fallimento. Per i consumatori o soggetti non imprenditori, va valutato l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del consumatore (art. 67 CCII) o la liquidazione controllata (titolo II CCII) con possibilità di esdebitazione. L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto negoziatore (D.L. 118/2021) e gestore L. 3/2012, è abilitato a condurre sia la procedura giudiziale che queste composizioni stragiudiziali e può passare dall’una all’altra senza soluzione di continuità, difendendo il debitore in ogni ambito (accordo fiduciario su tesoreria, negoziazione con banche e fornitori, trattativa con Agenzia Entrate) .
  • Esdebitazione (art. 92 CCII): se al termine del concordato rimangono debiti insoddisfatti e il piano è stato rispettato, il debitore (anche persona fisica non fallibile) può chiedere l’esdebitazione. Ciò significa chiedere l’azzeramento degli obblighi residui nei confronti dei creditori chirografari (e in parte privilegiati) che non abbiano avuto soddisfazione integrale. La legge prevede requisiti di meritevolezza (assenza di colpe gravi) e la chiusura del piano concordatario. Per la persona fisica non imprenditore si potrà valutare anche l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 14 L. 3/2012 se la procedura ricade nelle ipotesi previste (p. es. liquidazione controllata). La procedura di concordato minore, se ben seguita, può dunque condurre al recupero reddituale senza estinzione completa del passivo, grazie all’esdebitazione finale.
  • Tutela della difesa tecnica: il Codice e la Costituzione garantiscono il diritto di difesa. Su questo fronte, il debitore dovrebbe richiedere il patrocinio a spese dello Stato se privo di mezzi (ad es. per impugnare atti tributari o partecipare all’udienza di concordato). Recenti orientamenti della Cassazione e della Corte Cost. sottolineano la necessità di assicurare difesa anche in crisi aziendali (Cass. 121/2024, Liquidazione controllata) e pertanto non vi sono dubbi che nel concordato minore sia possibile ottenere il gratuito patrocinio per le controversie connesse. L’Avv. Monardo fornisce consulenza e assistenza anche in questo percorso, evitando al debitore di rinunciare a possibili obiezioni per motivi economici.

4. Strumenti alternativi

Nel definire una strategia complessiva, il debitore deve considerare anche gli strumenti alternativi al concordato minore, spesso più rapidi o mirati per alcuni tipi di debito. Ecco le principali opzioni supplementari:

  • Rottamazione e Definizione Agevolata delle cartelle (Legge 228/2012 e succ.): periodicamente lo Stato ha previsto “pace fiscale” (piano straordinario di definizione a condizioni agevolate) per debiti tributari iscritti a ruolo. Ad esempio, il DL 36/2022 e il DL 4/2024 hanno consentito di rottamare o definire i carichi tributari pendenti con sconti o dilazioni. Se ricorrono le scadenze utili (in genere ogni anno vengono emanati nuovi provvedimenti), il debitore può aderire a un piano transattivo con l’Agenzia delle Entrate per saldare solo una parte del debito in più anni, indipendentemente dal concordato. È un’opzione da valutare qualora il debito fiscale sia prevalente e il piano concordatario dovesse affrontare rigidità. Tuttavia, va coordinata con il concordato, perché a volte le normative sulla definizione agevolata richiedono che non sia in corso una procedura concorsuale, o vincolano a particolari tempi. L’Agenzia Entrate consente in ogni caso di inserire anche nei concordati piani di riduzione parziale, come emerge dalla circolare ufficiale .
  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): per il titolare di partita IVA di piccolissima entità o per privati (consumatori) con debiti derivanti da transazioni occasionali o dall’indebitamento domestico, il codice CCII prevede il piano del consumatore. Pur distinto dal concordato minore, è un meccanismo di composizione del sovraindebitamento più leggero: non richiede il coinvolgimento dei creditori né l’omologazione, ma solo l’approvazione del giudice. Si usa quando il soggetto non è propriamente imprenditore. Ad esempio, la Suprema Corte ha confermato che un erede di imprenditore può rientrare come “consumatore” nel piano del consumatore se i debiti non dipendono dalla sua attività professionale . Il piano del consumatore (o la nuova “ristrutturazione del consumatore” del CCII) può quindi essere alternativa se l’accesso al concordato minore fosse precluso (p. es. imprenditore cessato).
  • Liquidazione controllata (artt. 274-281 CCII): in mancanza di consenso dei creditori per l’omologazione (o se il debito supera certe soglie), si approda alla liquidazione controllata. Questa procedura, pur privata della tutela dell’impresa continuativa, prevede ancora un confronto con i creditori e può condurre all’esdebitazione dell’imprenditore persona fisica o di società di persone. A differenza del concordato, la liquidazione controllata richiede un piano di liquidazione dell’attivo e può essere più snella nella fase esecutiva, ma non consente di proteggere l’azienda; è perciò da considerarsi soprattutto come estrema ratio.
  • Accordi di ristrutturazione e composizione negoziata: rivolti principalmente alle imprese di dimensioni medio-grandi (con debiti garantiti) sono l’Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-bis e ss. L.F.), che richiede la maggioranza dei creditori finanziari e consente di vincolare anche chi si oppone, e l’Accordo di composizione negoziata (ex art. 9-bis L. 3/2012, art. 4 DL 118/2021), strumento stragiudiziale di recentissima introduzione che affida a un esperto abilitato (come l’Avv. Monardo) il compito di conciliare debitore e creditori senza passare in tribunale. Tali strumenti possono essere valutati quando la procedura di concordato minore richiede il supporto esclusivo degli intermediari finanziari; possono precedere o affiancare il concordato (coordinandone i tempi).
  • Esdebitazione dell’incapiente (art. 14 L. 3/2012): per il debitore persona fisica (non imprenditore o ex imprenditore cessato) che non rientra nel concordato, la legge sul sovraindebitamento prevede comunque la possibilità di domandare la liquidazione del patrimonio (o una composizione con l’apporto di terzi) finalizzata all’esdebitazione. Anche in questo ambito l’Avv. Monardo può assistere, essendo iscritto negli elenchi del Ministero quali gestore/crisi. L’esdebitazione dell’incapiente cancella i debiti personali del soggetto (fatta eccezione per quelli prededucibili o contratti in frode), permettendo un secondo inizio.

5. Errori comuni e consigli pratici

Errori da evitare: Il concordato minore è particolarmente insidioso per alcune pratiche scorrette che possono portare all’inammissibilità:

  • Violazione della par condicio: non si può discriminare senza motivo tra creditori della stessa classe. Ad es., offrire il 100% ai creditori garantiti e pochissimo ai chirografari può sembrare allettante, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile proprio una proposta che «parificava» privilegiati e chirografari . In generale, il piano deve rispettare gli art. 2740-2741 c.c. (non si può scavalcare i privilegiati inferiori né ignorare i crediti parziali) . Quindi evitare di inserire clausole inique: se si offre meno della piena soddisfazione, va fatto in modo proporzionale secondo l’ordine delle cause legittime.
  • Aspettare troppo: temporeggiare può essere fatale. Subito dopo la notifica degli atti, l’impresa deve raccogliere documentazione e attivarsi per la composizione; ritardi nel deposito della domanda o nell’assistenza tecnica possono comportare aggravio dei debiti (interessi, sanzioni, costi legali) e l’intensificarsi delle esecuzioni. Tempestività è essenziale: una circolare fiscale ricorda che con la data di apertura concordato si sospendono gli interessi , quindi il prima possibile conviene depositare.
  • Sottovalutare i costi: la procedura di concordato impone oneri (perizie, spese di tribunale, compenso OCC/commissario). In particolare, se il tribunale ordina un fondo spese, la mancata costituzione può insospettire il giudice sulla capacità di coprire i costi procedurali . Meglio accompagnare l’istanza con documenti che attestino la solvibilità residua o impegni di pagamento extra.
  • Offrire piani non realistici: piani con percentuali troppo basse possono essere visti come irrealistici; viceversa, promettere troppo rischia di fallire e pregiudica l’esdebitazione. Un buon piano di concordato minore liquidatorio dovrebbe prevedere almeno il 100% del valore delle garanzie reali e un contributo esterno congruo (almeno +5-10% del valore di liquidazione, secondo il Trib. Verona ). Pianificare simulazioni di flussi finanziari verosimili, e non confidare nell’azione di recupero di crediti inesistenti.
  • Dimenticare i creditori obbligati: tutte le obbligazioni contratte devono essere inserite nel piano. Non si può escludere alcun creditore “a sorpresa” (art. 76 CCII richiede elenchi completi); chi scoprisse un credito omesso potrebbe ottenere revoca del piano. Anche il Fondo spese per il commissario, se richiesto, dev’essere depositato.
  • Underestimate l’assistenza tecnica: il concordato minore è atto giudiziario complesso che deve rispondere a pesanti vincoli legali. Non basta la buona fede imprenditoriale: è necessaria la consulenza di un avvocato/esperto specializzato in crisi d’impresa e diritto fallimentare. Ad esempio, è fondamentale redigere una relazione dell’OCC trasparente e ragionata: l’OCC di solito concorda con l’imprenditore, ma se l’operato risulta viziato il tribunale potrebbe chiedere integrazioni o addirittura nominare un commissario.

Consigli pratici:

  • Verifica preliminarmente i requisiti soggettivi: il debitore deve rientrare nell’art. 2(1)(c) CCII (es. imprenditore individuale con debiti professionali/aziendali). Se si tratta di un imprenditore cessato, la giurisprudenza esclude l’accesso al concordato minore e consiglia altre soluzioni . Se sei erede di un imprenditore, ricorda che la Cassazione ritiene determinante la natura del debito e non la tua qualifica personale: puoi accedere al concordato minore se i debiti derivano dall’impresa defunta .
  • Agisci prima della scadenza dei termini di pagamento: molti crediti di imposta hanno scadenze ravvicinate, la tardività può perdere la convenienza di una dilazione. Valuta se aderire a nuove definizioni agevolate (es. rottamazione ter, piani di saldo e stralcio) entro i termini previsti, combinandole con la domanda di concordato.
  • Prepara un business plan realistico: il piano deve dimostrare la sostenibilità futura dell’impresa. Riassumi le ragioni della crisi e le azioni correttive, evidenziando i flussi di cassa disponibili per rimborsare i creditori. La chiarezza e la concretezza aiutano il tribunale e l’OCC a valutare favorevolmente la domanda. Fornisci dati reali e prospettive verosimili, non eccessivamente ottimistiche.
  • Monitora le votazioni dei creditori: una volta depositata la domanda, può essere utile segnalare alle controparti (in particolare creditori principali) le date delle udienze, in modo da favorire un clima di collaborazione. Spesso i piani concordatari rischiosi vengono bocciati proprio per l’assenza di dialogo preventivo: avviare trattative anche informali (per esempio con l’Agenzia Entrate sui tributi da pagare) può prevenire sorprese.
  • Rispetta sempre i termini imposti: se il tribunale o l’OCC chiedono integrazioni, adempile puntualmente. Anche Cassazione 17721/2025 ricorda che pur non creando decadenze automatiche, il giudice può valutare negativamente il ritardo nel soddisfacimento delle prescrizioni (deposito fondo spese) . Evita di lasciare questioni in sospeso.
  • Diffida da facili promesse: diffida di chi propone soluzioni rapide e generiche (“il fisco ti stralcia tutto”, “finanziamenti miracolosi”). Il concordato minore è vincolato a rigorose regole di legge: un professionista serio informerà il debitore sia dei rischi (firme personali, durata del procedimento, necessità di trasparenza totale) che dei benefici (sospensione esecuzioni, ristrutturazione dei debiti, possibilità di esdebitazione). L’Avv. Monardo ti spiegherà ogni passaggio con linguaggio chiaro e seguirà i tuoi interessi in ogni sede .

6. Tabelle riepilogative

Categoria di creditoriQuota % minima garantita dal pianoRiferimenti norm./giurisprudenziali
Crediti ipotecari (I° grado)100% (di norma) – richiedono pieno pagamentoArt. 2740 c.c., Cass. 28574/2025
Crediti privilegiati minori≥ quota dei privilegiati di grado superioreArt. 2741 c.c., Trib. Modena 2025
Crediti tributari con privilegioAlmeno pari ai privilegiati inferiori (vedi art.88)Art. 88 CCII richiamato dal 74, Cass. 28574/2025
ChirografariDipende dal piano – ma devono essere trattati in modo equoCass. 28574/2025 (divieto di “parificare” chirografari)
Finanziamenti esterniFondamentali (art.74(2) CCII “apprezzabile”)Trib. Verona 2025: ~≥10% del valore di liquidazione
StrumentoDescrizione/effettoRiferimenti
Concordato Minore (art. 74-83 CCII)Ric. Piano con continuità o risorse esterne; sospende esecuzioni, voto cre.Art. 74-80 CCII
Liquidazione ControllataSe il concordato fallisce; cessione attivo per soddisfare creditoriArt. 274-281 CCII (analogo liquidazione fallimento)
Piano del Consumatore (art. 67 CCII)Solo persone fisiche non imprenditore; giudice omologa; nessuna votazione creditoriArt. 67-68 CCII; Cass. 22699/2023
Definizione Agevolata (0-risorse)Rottamazione cartelle fiscali/contributive con sconti di sanzioni/interessiLegge 228/2012 e ss.; Circolare AdE; Condizioni di legge
Accordo negoziato (art. 9-bis L.3/2012)Composizione stragiudiziale dei debiti (esperto 118/2021)L. 3/2012, art. 9-bis; D.L. 118/2021
Esdebitazione (art. 92 CCII)Cancellazione residui debiti chirografari dopo adempimenti concordatoArt. 92 CCII, art. 14 L. 3/2012; richiede meritevolezza

7. Domande e risposte (FAQ)

  • D: Che cos’è il concordato minore?
    R: È una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento per imprenditori non fallibili (imprenditori individuali, professionisti, piccoli agricoltori, start-up, ecc.) che consente di ristrutturare i debiti e continuare l’attività o, in alternativa, di liquidare l’attivo con contributi esterni. È disciplinato dagli artt. 74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). A differenza del concordato preventivo tradizionale, il concordato minore richiede una maggioranza più semplice (maggiore dei creditori ammessi al voto) e semplifica alcuni obblighi documentali.
  • D: Chi può accedervi?
    R: Possono proporre il concordato minore i debitori in stato di sovraindebitamento descritti dall’art. 2, co. 1 lett. c) CCII, ovvero imprenditori (anche individuali) e professionisti non consumatori, imprenditori agricoli, start-up innovative, ecc. Non è ammesso al consumatore (persona fisica che ha contratto debiti per bisogni estranei all’attività professionale). Esempio: un artigiano o un piccolo commerciante può accedere; un pensionato con debiti di consumo no. In caso di decesso dell’imprenditore individuale, gli eredi possono proporlo se i debiti derivano dall’attività imprenditoriale del defunto, perché la Cassazione (n. 22699/2023) ha stabilito che la qualifica di “consumatore” dipende dalla natura dei debiti .
  • D: Qual è la differenza tra concordato minore e concordato preventivo?
    R: Il concordato preventivo (Titolo II CCII) è la procedura ordinaria, usata da imprese di medie o grandi dimensioni, con regole più articolate (classes, maggioranze qualificate, fondi spese obbligatori, ecc.). Il concordato minore è più semplice e rapido: non prevede necessariamente il fondo spese (se non richiesto dal tribunale), ha soglie di voto minori (maggiore semplice dei crediti), è riservato alle aziende “non fallibili” di dimensioni più ridotte. Entrambi però devono rispettare la par condicio creditorum: come ha ricordato Cass. 28574/2025, anche nel minore i creditori vanno trattati secondo graduazione legittima . In pratica, il concordato minore è pensato per le piccole imprese con volumi contenuti, e non ne permette deroghe sostanziali ai principi generali delle procedure concorsuali.
  • D: Cosa succede dopo la presentazione della domanda di concordato minore?
    R: Appena la domanda viene depositata al tribunale (con allegati la proposta di piano e la relazione dell’OCC), viene emesso un decreto di apertura. Questo decreto sospende le esecuzioni in corso (pignoramenti, ipoteche, fermi) e blocca la prescrizione degli interessi sui carichi fiscali a partire da tale data . Contestualmente, il tribunale fissa una data per l’udienza di votazione del piano (di solito entro 60-90 giorni). In questo intervallo l’OCC (o il commissario nominato) può chiedere integrazioni, i creditori depositano le loro osservazioni ed eventuali opposizioni, e le parti possono cercare accordi. Alla data fissata, i creditori si riuniscono in assemblea (o intervengono telematicamente) e votano il piano proposto.
  • D: Quali sono i termini e le scadenze da rispettare?
    R: Le scadenze variano in base all’ordinanza del tribunale: tipicamente, dopo il deposito della domanda, il tribunale assegna 30 giorni per la relazione finale dell’OCC e quindi convoca l’udienza di omologazione entro 60-90 giorni dall’apertura. Durante la procedura possono emergere termini per depositare integrazioni documentali o il fondo spese: queste scadenze, se indicate nel decreto o nelle ordinanze, sono perentorie. In generale, il debitore deve vigilare sul calendario del tribunale (e sul cumulo al pubblico registro delle procedure concorsuali). Prima del deposito, non vige un termine fisso: si consiglia comunque di agire prima della scadenza di pagamenti imminenti (ad esempio di una cartella esattoriale) per non aggravare il debito.
  • D: Come si articolano i pagamenti ai creditori?
    R: Il piano di concordato deve prevedere con esattezza quanto verrà pagato a ciascuna categoria di creditori, entro quali termini e con quali modalità (ad es. pagamento in una soluzione o rateale). Non esistono quote percentuali minime fissate dalla legge (tranne l’obbligo di soddisfare integralmente i privilegi gravanti su pegni mobiliari non fruttiferi, art. 75(2) CCII), ma la Cassazione ha imposto che il trattamento sia “adeguato” alle regole legali . In pratica, si ricava come riferimento il valore di liquidazione previsto dall’art. 87 CCII: ad esempio, se il patrimonio liquidato valeva 100.000€ e il piano propone di pagare 110.000€ (10% in più), si può ritenere un contributo esterno “apprezzabile”. Come linea guida, il Tribunale di Verona ha indicato che un aumento di qualche punti percentuali (circa 5-10%) rispetto al valore liquidatorio è plausibile . Le percentuali effettive dipendono dalle singole situazioni (es. patrimonio, entrate future). È comunque necessario rispettare la gradazione delle prelazioni: non si può dare ai creditori chirografari somme tali da lasciare insoddisfatti privilegi con titolo – questo porterebbe all’inammissibilità .
  • D: Cosa succede se al voto manca la maggioranza?
    R: Se i creditori non approvano il piano (non raggiungono la maggioranza semplice di valore), la procedura di concordato minore si estingue e si passa automaticamente alla liquidazione controllata (salvo diverso indirizzo del tribunale). Nel passaggio alla liquidazione controllata, l’attivo residuo viene venduto sotto la sorveglianza di un giudice delegato e un liquidatore, fino al soddisfacimento dei creditori secondo l’ordine di graduazione. Il debitore perde il controllo dell’azienda e non potrà più tornare indietro sul concordato minore. Per tale motivo è critico cercare, anche in fase pre-voto, di ottenere adesioni preventive dei creditori principali oppure di integrare il piano per renderlo più appetibile (ad esempio aumentando l’apporto esterno).
  • D: Cosa fare dopo l’omologazione del concordato minore?
    R: Dopo l’omologa, il piano diventa vincolante. Il debitore deve eseguirne integralmente i termini (pagamenti, consegne, trasferimenti indicati). La consulenza legale continua perché spesso vi sono azioni da compiere: ad es., re-indice un’assemblea degli obbligazionisti, redige relazioni di fine esercizio come richiesto dal tribunale, comunica periodicamente lo stato di attuazione. Allo scadere dei termini previsti dal piano (in genere alcuni anni), i creditori accertano l’esatto adempimento; se tutto è andato secondo programma, il debitore potrà chiedere l’esdebitazione dei residui debiti non ancora saldati (art. 92 CCII).
  • D: In cosa consiste l’esdebitazione?
    R: Se il concordato minore si conclude positivamente, i debiti non integralmente pagati (solitamente i crediti chirografari e parte di quelli privilegiati) possono essere definitivamente cancellati. Il debitore ottiene quindi l’azzeramento dei residui personali verso i creditori coinvolti (come previsto dall’art. 92 CCII). L’esdebitazione avviene mediante un provvedimento finale del giudice nel quale si accertano il rispetto degli obblighi concordatari e la correttezza del comportamento del debitore. A differenza di prima della riforma CCII, oggi anche i soggetti non fallibili possono accedere all’esdebitazione (es. persone fisiche imprenditori). Questo è uno dei vantaggi fondamentali del concordato minore: la prospettiva di liberarsi dai debiti residui dopo aver pagato ciò che era sostenibile.
  • D: Il piano può escludere alcuni creditori?
    R: No, il piano deve elencare tutti i creditori esistenti. La legge (art. 76 CCII) impone di allegare la lista integrale dei debiti e dei creditori noti. Omettere un creditore (o un credito) è pericoloso: se viene scoperto in seguito, si può chiedere la revoca dell’omologazione. I creditori devono essere divisi in classi omogenee (ad es. crediti garantiti, crediti privilegiati di vario grado, creditori chirografari); alcuni classi sono obbligatorie (privilegiari, chirografari) e in alcuni casi si possono creare classi infra-chirografarie per votazioni separate. Il concordato minore semplifica rispetto al preventivo (non tutte le classi sono obbligatorie), ma richiede comunque trasparenza assoluta.
  • D: Quali errori comportano l’inammissibilità?
    R: Oltre a quelli già menzionati (violazione par condicio, omissioni, crediti esclusi), causano spesso l’inammissibilità: diffamazione del giudizio di convenienza (ad es. sopravvalutare troppo la continuità produttiva), ricorso di debiti non coperti (chiedere concordato per debiti fuori dalla soglia di legge), assenza di apporto esterno quando necessario (art. 74(2) CCII consente il concordato liquidatorio solo se apporta risorse esterne apprezzabili ), condotte fraudolente o colpose gravi (come notato di recente dalla Corte d’Appello di Genova: non può accedere chi ha agito con grave negligenza o frode in danno del patrimonio) . Infine, introdurre ipotesi estranee (ad es. compensi nascosti, clausole vessatorie) nel piano può essere considerato abnorme.
  • D: Esempio pratico (simulazione):
    Supponiamo un’impresa con debiti totali di 500.000€: 200.000€ garantiti da ipoteca su fabbricato, 150.000€ privilegiati di I grado (tributi e contributi), 150.000€ chirografari (fornitori e banche con garanzie su beni mobili). L’attivo di liquidazione è stimato in 350.000€. Un piano possibile: pagare 200.000€ (100%) agli ipotecari; pagare 100.000€ (≈67%) ai privilegiati (di cui 50.000 in 2 anni, 50.000 in 4 anni); pagare 15.000€ (10%) ai chirografari. È un piano che richiede un apporto esterno di 15.000€ (valore liquidazione 350k + 15k = 365k, ≈4% in più). Il Tribunale potrebbe considerarlo borderline “apprezzabile” se giustificato (vicino al 5% raccomandato). Allo stesso tempo, la Cassazione 28574/2025 avrebbe annullato un piano che offriva 5% agli altri crediti parificando privilegiate e chirografarie . Nell’esempio si rispetta invece la graduazione: i privilegiati restano più soddisfatti dei chirografari. Questo tipo di simulazione (anche con variazioni delle percentuali) va sempre condiviso con il professionista, che calcolerà l’impatto finanziario sulle capacità future dell’azienda.

8. Conclusioni

In sintesi, il concordato minore è uno strumento prezioso per le piccole imprese in crisi, ma richiede cura e precisione estrema nell’applicazione. Abbiamo visto che la legge impone rigidi requisiti di ammissibilità e che la giurisprudenza recente (Cass. 28574/2025, Trib. Verona 2025, Trib. Modena 2025, ecc.) ribadisce l’inderogabilità dei principi di par condicio creditorum e di graduazione delle prelazioni . Allo stesso tempo, il concordato minore offre la possibilità concreta di bloccare azioni esecutive e pignoramenti (con sospensione degli interessi fiscali ) e di ristrutturare i debiti in modo sostenibile, proseguendo l’attività. Le difese legali analizzate – dalla tempestiva opposizione agli atti esecutivi, alla negoziazione con i creditori, fino alle azioni stragiudiziali come la composizione negoziata – possono fare la differenza per un esito positivo.

L’aspetto essenziale è agire rapidamente e con la guida di un professionista esperto: non esistono formule “fai-da-te” per queste procedure. Rivolgersi ad un avvocato cassazionista e team multidisciplinare come quello dell’Avv. Monardo significa ottenere un supporto completo fin dalle prime mosse (analisi dell’atto ricevuto) fino alla conclusione del piano. Il team possiede strumenti sia giudiziali che extragiudiziali per tutelare il debitore, bloccare le misure esecutive (pignoramenti immobiliari, ipoteche fiscali, fermi amministrativi sui veicoli) e garantire il miglior risultato possibile.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione, verificare i requisiti e predisporre in modo concreto e tempestivo la strategia più efficace. Blocca da oggi ogni rischio di espropriazione e avvia un percorso serio verso la risoluzione dei debiti: la tua impresa e la tua serenità potrebbero dipendere da questo.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!