Socio garante e piano del consumatore: chi può accedere? Guida legale aggiornata al 2026

Il tema del socio garante (ovvero il socio che ha prestato garanzie personali per debiti sociali) è cruciale per chi si trova in situazione di sovraindebitamento. È fondamentale chiarire se e quando anche il socio garante può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”). In questo articolo analizzeremo le regole normative, le recenti pronunce della giurisprudenza e le strategie pratiche da seguire, con consigli operativi per il debitore o contribuente in difficoltà. Presenteremo inoltre le possibili soluzioni legali – impugnazioni, sospensioni, trattative, piani di rientro, nonché strumenti alternativi di definizione del debito – sempre con uno sguardo dal punto di vista del debitore.

Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti) offrono da anni assistenza nazionale specializzata in diritto bancario e tributario. In particolare, l’Avv. Monardo è cassazionista, iscritto come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) presso il Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi. Inoltre, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Grazie a questo background, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutare concretamente il debitore a gestire ogni comunicazione attiva (cartelle, ingiunzioni, avvisi di accertamento), valutando insieme l’atto ricevuto, proponendo ricorso o opposizione e richiedendo sospensioni o rateizzazioni quando necessario. Si affronteranno anche le definizioni agevolate (rottamazioni, “saldo e stralcio”), la predisposizione di piani di rientro (ad esempio il piano del consumatore o altri strumenti di composizione), nonché le soluzioni giudiziali e stragiudiziali (accordi con i creditori, concordati, procedure di liquidazione controllata, esdebitazione finale).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La legge n. 3/2012 ha introdotto in Italia le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (per persone fisiche, professionisti, piccole imprese, ecc.). In particolare, il “piano del consumatore” (oggi più correttamente “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore” ex art. 67 del Codice della crisi, CCII) è destinato esclusivamente al debitore persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale . In altre parole, il piano del consumatore può includere solo debiti di natura “consumeristica”, cioè personali o familiari, non derivanti dall’esercizio di attività di impresa .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/2019, entrato in vigore nel 2020) ha ribadito questa nozione nel suo art. 2, comma 1, lett. e: definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale/artistica o professionale eventualmente svolta . In particolare, la definizione è sostanzialmente uguale a quella prevista dalla legge 3/2012 e dal Codice del consumo, con una aggiunta: anche chi è socio di una società di capitali (S.r.l., S.p.A.) può essere consumatore, a condizione però che l’atto (come un prestito o una fideiussione) sia estraneo all’attività imprenditoriale . Recentemente, il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il “correttivo” al CCII) ha ulteriormente chiarito questa materia. Secondo il nuovo art. 2 lett. e), il consumatore può accedere agli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (quali il piano del consumatore) solo per debiti contratti nella qualità di consumatore . In sostanza, se un debitore ha debiti sia consumeristici sia connessi alla propria impresa (anche cessata), non può utilizzare il piano del consumatore: quest’ultimo è riservato ai soli “debiti 100% consumeristici” .

La giurisprudenza più recente ha applicato con rigore questi principi. Le Sezioni Unite della Cassazione (ord. 27/2/2023 n. 5868) hanno puntualizzato che un soggetto che garantisce debiti di un’azienda non è automaticamente qualificabile come imprenditore . Tuttavia, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (causa C-74/15 Tarcău e C-534/15 Dumitru), il giudice nazionale deve verificare se il garante persona fisica ha agito nell’ambito della propria attività professionale o per fini estranei . In particolare, rilevano fattori come la quota di partecipazione al capitale sociale e l’eventuale carica di amministratore nella società garantita .

Una recente pronuncia della Cassazione civ. Sez. I ha applicato tali criteri a un caso concreto: una donna, ex amministratrice e socio di maggioranza di due S.r.l., aveva prestato fideiussioni in favore delle società. Essa chiese l’accesso al piano dei debiti del consumatore sostenendo di non svolgere più attività di impresa. In primo grado il Tribunale di Cremona aveva accettato il piano, ma la Corte d’Appello di Brescia lo ha revocato. I giudici hanno infatti constatato che i debiti principali derivavano da fideiussioni contratte quando la ricorrente era ancora socio di maggioranza e amministratrice, e che gran parte dei debiti “non [erano] estranei alla sua attività imprenditoriale, piuttosto [erano] direttamente collegati alle garanzie prestate” . La Cassazione (sent. 11/11/2025, n. 29746) ha confermato questa valutazione: la fideiussione è da considerarsi atto strumentale all’attività delle società garantite quando il garante vi è coinvolto (ad es. come amministratore o socio) . Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva documentato che la ricorrente era stata, fino a pochi giorni prima, amministratrice delle due società e ne deteneva quote di maggioranza, e che le garanzie erano state prestate “per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata” ma nel pieno interesse delle società . Ne è conseguito che la Cassazione ha escluso che ella avesse la qualifica di “consumatore” e non ha ammesso il suo piano .

In sintesi, la giurisprudenza recente ribadisce che il piano del consumatore non può diventare un paracadute per un imprenditore o un garante di impresa. Chi ha prestato garanzie nell’interesse dell’azienda (soprattutto se socio o amministratore) difficilmente sarà considerato consumatore . D’altro canto, le stesse pronunce ricordano che, se il garantore prova di aver agito per motivi personali – senza alcun collegamento con l’attività d’impresa – allora potrebbe acquisire lo status di consumatore . L’onere della prova spetta dunque al debitore/garante, che dovrà dimostrare di aver assunto l’obbligazione al di fuori di ogni contesto professionale . Fino ad oggi, però, la tendenza dei giudici è di non concedere facilmente accesso al piano consumatore in presenza di elementi fortemente legati all’impresa garantita .

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando il socio garante riceve un atto impositivo (ad es. cartella di pagamento, ingiunzione, avviso di accertamento tributario), è fondamentale reagire rapidamente. Di seguito una guida operativa:

  1. Ricezione dell’atto fiscale: Verifica chi è il destinatario indicato. Se l’atto (per esempio una cartella o ingiunzione) è intestato alla società, controlla se e come viene esteso agli ex soci/garanti. Se il tuo nome compare come coobbligato o erede della posizione sociale, l’atto ti riguarda direttamente. Accerta che la notifica sia stata eseguita correttamente secondo le norme del DPR 600/1973 (art. 60 e ss.), pena la nullità.
  2. Termini per impugnare: Controlla subito i termini di decadenza. Di norma il termine è di 60 giorni per impugnare un atto tributario davanti alla Commissione Tributaria (ex art. 2 D.Lgs. 546/92). Se l’atto è una cartella di pagamento, il termine è invece di 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione in sede civile (art. 19 D.Lgs. 150/2011). È cruciale non far decadere questi termini: in caso contrario la pretesa si consolida e diventa molto più difficile difendersi.
  3. Verifica della tua qualità di debitore: Ricorda che, in base all’art. 36 del DPR 602/1973 e all’art. 2495 c.c., la responsabilità tributaria del socio ha due forme. Se sei società di persone (S.n.c./S.a.s.), rispondi illimitatamente e solidalmente dei debiti fino a eventuale escussione del patrimonio sociale. In una S.r.l. o S.p.A., invece, si applica l’art. 2495 c.c.: se la società è stata cancellata, i creditori possono rivalersi sui soci solo entro le somme effettivamente riscosse in sede di liquidazione (se non è stato distribuito nulla, la tua responsabilità è nulla). Per i debiti tributari, ai sensi dell’art. 36 DPR 602/73 modificato, rispondi solo per il valore di quanto ricevuto (ad es. utili distribuiti) nei 2 anni precedenti la liquidazione della società . Inoltre, dal 2018 in poi la Cassazione (SS.UU. 3625/2025 e ss.) richiede ora che l’Amministrazione accerti formalmente con un proprio avviso le somme ricevute dal socio prima di procedere verso di lui . In pratica, l’Agenzia delle Entrate deve motivare separatamente la pretesa tributaria nei confronti del socio, non basta girare alla società la cartella e poi sostenere che “si assume che il socio…”.
  4. Analisi dell’atto: Esamina con cura il contenuto: valuta la natura del tributo, l’anno di imposta, eventuali avvisi precedenti. Controlla se l’atto riporti i presupposti di legge. Ad esempio, per gli ex soci di società cancellata è prassi indicare l’art. 36/DPR602 (cassazione società) oppure la notifica di un accertamento a tuo carico. Se la notifica pare irregolare o indeterminata, potrebbe essere possibile impugnare per nullità (art. 24 cod. trib. prov.).
  5. Impugnazione dell’atto: Entro i termini, prepara immediatamente l’atto difensivo. Per l’ingiunzione fiscale o cartella, puoi proporre opposizione in sede civile dinanzi al tribunale (che esamina sia questioni sostanziali sia formali). Per gli atti tributari (accertamento, silenzio-ricorso, ecc.), presenti ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente (art. 2 D.Lgs. 546/92). Nella difesa, invoca gli argomenti di fatto e di diritto: ad es. eventuale prescrizione del tributo, errata attribuzione della posizione, mancanza di prove sull’accertamento delle somme ricevute dal socio . In caso di debito misto (parte impresa, parte personale), puoi proporre domanda riconvenzionale o eccezioni per limitare la tua responsabilità al solo importo contestato come personale.
  6. Richiesta di sospensione o adempimenti cautelari: Se temi azioni esecutive (fermi amministrativi, pignoramenti mobiliari o ipotecari) puoi chiedere misure cautelari. Ad esempio, è possibile presentare istanza di sospensione dell’esecuzione al giudice tributario o ordinario, allegando idonea garanzia (art. 47-bis, D.Lgs. 546/92 e artt. 702-bis c.p.c.). In questo modo l’atto impugnato non potrà essere eseguito finché il giudice non decide sulla sospensiva. Si tenga presente che – in base all’art. 19 D.Lgs.150/2011 – l’opposizione alla cartella sospende l’esecuzione coattiva e gli interessi sull’importo oggetto della controversia.
  7. Colloquio con consulenti: Appena possibile, valuta la situazione con professionisti esperti. L’Avv. Monardo può analizzare gli atti ricevuti e suggerire se sia utile concordare una rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate/Riscossione o se sia preferibile impugnare. A volte, anche dopo aver impugnato, si può negoziare con i creditori (banca, fornitori, erario) un piano di rientro personalizzato.

3. Difese e strategie legali

A seconda della natura del debito e della posizione del socio garante, le principali strategie difensive includono:

  • Opposizione o ricorso tributario: Come visto, impugnare l’atto fiscale è il primo passo. Difendi la tua posizione in Commissione Tributaria o in tribunale, evidenziando le violazioni procedurali (es. notifica irregolare, mancanza di avviso di accertamento nei tuoi confronti, ecc.) e questioni sostanziali (ad es. invalidità degli accertamenti sulle somme percepite).
  • Eccezioni processuali: Puoi ad esempio sollevare l’eccezione di incompetenza dell’organo accertatore o della Commissione Tributaria se vi sono dubbî sulle giurisdizioni, nonché l’inammissibilità del ricorso se non sei debitore legittimo (es. se il tuo coinvolgimento come socio è esclusivamente nominale).
  • Sospensione dell’esecuzione: Richiedi al giudice la sospensione provvisoria della cartella di pagamento, soprattutto se (come garantore) non hai redditi da cui eseguire, o se la tua posizione è per sé dubbia. Per ottenere la sospensiva può essere necessario prestare garanzia (es. fideiussione a tua volta) dell’importo in contestazione.
  • Negoziazione stragiudiziale: Anche dopo l’impugnazione, si può tentare una composizione bonaria del debito. Ad esempio, nell’ambito del sovraindebitamento esistono procedure di accordo di composizione (legalmente protetti dalla c.d. “occas” o dall’OCC). In alternativa si possono valutare le soluzioni “rottamazione” o “saldo e stralcio” se previste: nei piani straordinari agevolati, l’Agenzia delle Entrate consente a volte di estinguere il debito pagando una quota ridotta (es. diluendo interessi e sanzioni). Questi strumenti sono però di solito applicabili a definizioni agevolate di cartelle relative a tributi e sanzioni.
  • Accesso a procedure di sovraindebitamento: Se il socio garante è qualificabile altri sensi di legge come consumatore (e ha debiti esclusivamente di natura consumeristica), può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presso un Organismo di Composizione della crisi (art. 67 CCII). Tale piano può prevedere rateizzazioni e parziali abbattimenti dei debiti, con effetto di esdebitazione finale per il residuo non pagato. Tuttavia, come già visto, la giurisprudenza tende a escludere questa via quando i debiti derivano da garanzie aziendali . Se non è possibile accedere al piano consumatore, il garante può valutare altre procedure concorsuali: concordato minore ex art. 67-bis CCII (con effetto liquidatorio) oppure liquidazione controllata ex art. 84 CCII. Questi strumenti, sebbene nati per imprenditori in crisi, possono talvolta offrire una soluzione anche al debitore persona fisica con debiti misti.
  • Esdebitazione finale: Al termine di una composizione (piano del consumatore, concordato, etc.), il debitore può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui non pagati, ossia la cancellazione giuridica della responsabilità. L’esdebitazione è prevista in vari strumenti (ad es. art. 78 CCII per il piano consumatore) e richiede di aver adempiuto alle obbligazioni del piano di rientro. È l’obiettivo finale: liberare il debitore dalle passività non coperte dai pagamenti concordati.

Ogni strategia deve essere calibrata al caso concreto: per esempio, se la difesa è già solida e il debito non è insormontabile, potrebbe convenire impugnare e contestare tutto. Se invece il rischio di decurtazione è alto, può essere utile accedere a piani conciliativi. In molti casi si intraprendono più azioni in parallelo (ad es. opposizione + richiesta sospensiva + contatto con il creditore) per massimizzare le chance.

4. Strumenti alternativi di risoluzione

Oltre al piano del consumatore, esistono altri strumenti di composizione della crisi e definizione del debito che possono essere valutati dal socio garante:

  • Piani individuali di rientro: Talvolta previsti dagli enti creditori (es. Agenzia delle Entrate Riscossione consente la rateazione dilazionata del debito), anche prima di proporre ricorso. Pagamenti dilazionati o moratorie spontanee possono evitare azioni esecutive.
  • Rottamazione (Definizione agevolata): Periodicamente lo Stato e le Regioni offrono sanatorie che consentono di estinguere i debiti fiscali e contributivi pagando solo parte delle sanzioni e interessi (ad es. “Rottamazione-ter”, “saldo e stralcio”). Queste misure hanno termini fissi e non sono automatiche; richiedono domanda entro scadenze precise. Se rientri nei requisiti (tipicamente unico soggetto con piccole somme arretrate), la definizione agevolata può essere un’ottima soluzione.
  • Accordi di ristrutturazione: Le imprese (anche in forma familiare) possono ricorrere all’art. 67 CCII piano del consumatore, al concordato preventivo (cod. fallimento) o al nuovo accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012/art. 92-100 CCII. Per un socio garante non è una via ordinaria, ma se è contemporaneamente anche imprenditore può valutare, ad esempio, un concordato c.d. “minore” (art. 67-bis CCII, liquidazione semplificata dei debiti) oppure un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 92-100 CCII), magari in presenza di debiti aziendali rilevanti. Tali soluzioni coinvolgono i creditori attraverso meccanismi di voto e omologa giudiziale.
  • Esdebitazione (capitolo finale): Come anticipato, completare con successo un piano (o concordato) apre la possibilità di chiedere l’esdebitazione. Questa estingue definitivamente i debiti residui. Per esempio, il debitore che paga regolarmente le rate del piano consumatore può ottenere la liberazione da ogni altra passività al termine .
  • Cessione del quinto o altre garanzie: In casi estremi, può essere utile cercare una fonte di liquidità (ad es. cessione del quinto dello stipendio o mutuo) per pagare parte dei debiti e ottenere sconti dagli enti creditori. Non è uno strumento di legge, ma una strategia alternativa.

5. Errori comuni e consigli pratici

  • Non ignorare la notifica: Ignorare un’ingiunzione o una cartella significa soccombere: le agenzie eseguiranno forzatamente (pignoramento di stipendio, conti, ipoteca) e perderai ogni difesa. Appena arriva un avviso, agisci entro i termini.
  • Non saltare il termine per impugnare: i termini (40-60 giorni) sono perentori. Se scaduti, diventa quasi impossibile fermare l’atto. Anche se pensi di pagare subito, valuta sempre almeno la possibilità di un ricorso, perché potresti recuperare sanzioni illegittime o errori materiali.
  • Non confondere piano consumatore e altri strumenti: Il piano del consumatore richiede di essere effettivamente consumatore al momento della domanda e di avere tutti i debiti di natura personale . Se hai avuto anche minima attività imprenditoriale, o hai garantito debiti di impresa, l’accesso è spesso negato . Non insistere su questo se la giurisprudenza recente è chiara. Valuta invece tempestivamente altre opzioni (concordato minore, liquidazione controllata, ecc.).
  • Evidenziare sempre l’estraneità dell’obbligazione: Se puntate al piano del consumatore, documentate subito perché la fideiussione (o il debito) era per scopi personali. Prodotti estratti conto, lettere, dichiarazioni che provino la finalità privata dell’operazione possono essere determinanti. L’onere della prova spetta al socio garante che si dichiara consumatore .
  • Non sottovalutare il proprio ruolo societario: Anche la semplice qualità di socio – se non accompagnata da garanzie o ruoli – di per sé non esclude il piano consumatore . Ma se sei stato amministratore o hai quote rilevanti, la giurisprudenza la ritiene “non trascurabile”. Quindi, presta attenzione: il venir meno solo formale della carica (per esempio dopo aver firmato la fideiussione) non elimina i legami sostanziali all’impresa.
  • Controllare i requisiti formali: Spesso gli atti tributari contengono errori di calcolo, notifiche incomplete o mancanza di motivazione sull’accertamento al socio. Tali carenze possono invalidare l’atto.
  • Fare attenzione agli adempimenti extra-fiscali: La responsabilità del socio garante non è solo fiscale. Se la banca escute la tua fideiussione per un mutuo della società, potresti affrontare anche azioni civili del creditore privato (e viceversa). Tenere ben distinte le questioni e coordinare difese diverse è importante.
  • Non demordere dopo una sentenza negativa di primo grado: Se il Tribunale rigetta il piano del consumatore o boccia le tue eccezioni, hai sempre la possibilità di reclamo (in Commissione) o appello (nei giudizi civili). Ad esempio, la Cassazione ha precisato che l’omologa del piano del consumatore è impugnabile con reclamo (solo chi ha partecipato al procedimento può proporre reclamo, Cass. 5157/2025 ).
  • Avvalersi di professionisti qualificati: Dal momento che la materia è complessa e continuamente evolutiva, consigliamo di rivolgersi sempre a un avvocato cassazionista esperto in diritto bancario-tributario e sovraindebitamento (come l’Avv. Monardo). In molti casi l’intervento tempestivo di un consulente specializzato può evitare errori fatali (ad es. non perdere termini, fare ricorso o calmierare l’esecuzione in tempo) e consente di trovare soluzioni personalizzate (piani, trattative, ecc.).

6. Tabelle riepilogative

Tema/StrumentoRiferimenti normativiScadenze/TerminiFunzionamento/Risultato
Cartella di pagamento (esattoria)DPR 602/1973, D.Lgs.150/2011, D.Lgs.546/92Impugnazione: 40 giorni (art.19 D.Lgs.150/11)Opposizione al tribunale civile; sospende esecuzione; possibile definizione agevolata (rottamazione) se aperta.
Ingiunzione fiscale (es. equitalia)D.Lgs.546/92 (t. trib.), L.392/78 art. 14-bisImpugnazione: 60 giorni (art.2 D.Lgs.546/92)Ricorso alla Commissione Tributaria; sospende esecuzione; eventuale opposizione civile in secondo grado.
Opposizione civile alla cartellaD.Lgs.150/2011, D.Lgs.546/92Term. 40 gg (D.Lgs.150/11)Giudice ordinario decide su vizi formali/sostanziali della cartella.
Ricorso in Commissione tributariaD.Lgs.546/92Term. 60 gg (art.2)CTP decide su vizi e controversie fiscali; possibile reclamo/Corte se pronuncia favorevole per l’erario.
Richiesta di sospensioneD.Lgs.546/92, art.47-bis; c.p.c. art. 702-bisentro la decisione di meritoCon idonea garanzia, blocca l’esecuzione fino alla sentenza.
Piano del consumatore (art.67 CCII)L.3/2012, art.6-bis; CCII art.67; D.Lgs.136/24 art.1(a)60 gg successivi decorrenza (term. vari, C.P.A.?)Permette di ristrutturare debiti personali con rate e eventuale riduzione; esdebitazione finale del residuo. Solo per debiti “consumeristici” al 100% .
Concordato minore (art.67-bis CCII)CCII art.67-bisTermine vari (atto presenza Tribunale)Procedura concorsuale semplificata; liquida il patrimonio, quota riconosciuta creditori; può richiedere esdebitazione.
Liquidazione controllata (art.84 CCII)CCII art.84Varie fasi predefiniteProcedura di liquidazione del patrimonio del debitore (anziché fallimento formale), destinata a imprenditori soggetti a fallimento.
Rottamazione cartelle (es. Ter)L.147/2014 art.1, L.197/2022 art. 1-14Domanda entro 30/11/22 (esempio)Definizione agevolata: paghi imposte + quota sanzioni ridotte + quota interessi; debiti estinti.
Esdebitazione finaleCCII art.78 (piano consumatore) e ss.; art.84Dopo adempimento piano o concordatoCancellazione giudiziale dei debiti residui non pagati, liberando il debitore da responsabilità ulteriori.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è il piano del consumatore? È una procedura di legge (art. 67 CCII) rivolta al debitore persona fisica consumatore che prevede la ristrutturazione dei debiti personali non garantiti da reddito d’impresa. In sostanza, permette di dilazionare i pagamenti e di ottenere la cancellazione (esdebitazione) di parte dei debiti non pagati .
  2. Chi è considerato “consumatore” ai fini del piano? Il consumatore è la persona fisica che non agisce a fini professionali o imprenditoriali e che contragga debiti per scopi personali o familiari . Dal 2024 il CCII chiarisce che può accedere solo per debiti contratti nella sua qualità di consumatore . Ciò significa che anche chi è socio di una società può essere consumatore, ma solo se l’obbligazione in esame (es. un prestito o fideiussione) è estranea all’attività imprenditoriale della società .
  3. Il socio di S.r.l. che ha firmato come garante può entrare nel piano? Di regola no, se la garanzia era legata all’impresa. La Cassazione (sent. 29746/2025) ha confermato che un socio/amministratore che garantisce i debiti della propria società non rientra nei consumatori perché ha agito nell’interesse dell’azienda . Solo nel caso concreto in cui il socio-garante dimostri che la fideiussione è stata stipulata per motivi personali e familiari (senza alcun collegamento con l’attività aziendale) potrebbe tentare di qualificarsi consumatore. In pratica, è raro che un vero socio garante acceda al piano, mentre un semplice consumatore (senza legami con l’impresa) può tranquillamente farlo.
  4. Se l’attività imprenditoriale è cessata, cambia qualcosa? Non automaticamente. Per la giurisprudenza non basta che la società sia inattiva; conta l’origine del debito. Se i debiti derivano dalle garanzie date per l’azienda, anche se l’impresa è fallita o chiusa da anni, il garante resta di fatto connesso all’attività precedentemente svolta . Pertanto la cessazione dell’attività non “scongela” la qualificazione: servirebbe che il debitore sia completamente separato da ogni vincolo precedente, cosa difficile da provare.
  5. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate vuole il pagamento da parte del socio? Nel caso di società cancellata, l’Amministrazione può chiedere i debiti tributari residui ai soci. Secondo l’art. 36 DPR 602/1973 (aggiornato), ogni socio risponde per quanto ha ricevuto dalla liquidazione della società (es. dividendi, rimborsi) . La Cassazione (SS.UU. 3625/2025) ha stabilito che l’Agenzia deve notificare un accertamento motivato all’ex socio, indicando le somme percepite, prima di incassare da lui . Quindi, se sei socio garante, accertati che abbiano rispettato questo passaggio: in caso contrario, l’azione è viziata e potrà essere impugnata.
  6. E se la società fallisce? In caso di fallimento, i creditori sociali vengono soddisfatti dal curatore; eventuali debiti residui alla fine del fallimento possono essere reclamati ai soci. Se la società fallisce, in linea di principio l’azione esecutiva verso i soci riparte dopo la chiusura del fallimento (art. 28 D.Lgs.175/2014). Tuttavia, gli ex soci rispondono sempre entro il limite di quanto ricevuto in liquidazione (art. 2495 c.c. e art.36 DPR 602/73) . Il fallimento esaurisce la responsabilità della società, ma non cancella automaticamente quella dei soci. L’unica differenza è che i creditori devono prima consumare la cassa comune (patrimonio fallimentare) prima di aggredire il singolo socio, a meno che vi siano garanzie personali.
  7. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore? Il piano del consumatore (art. 67 CCII) è riservato al consumatore e non richiede il coinvolgimento dei creditori (non si vota il piano). Il concordato minore (art. 67-bis CCII) è una procedura concorsuale semplificata destinata in particolare agli imprenditori individuali con debiti fuori soglia. Al contrario del piano consumatore, il concordato minore coinvolge i creditori: essi possono formulare proposte migliorative e dare parere sul piano di liquidazione. Il concordato minore richiede comunque un giudice e una maggioranza concordataria tra i creditori (anche solo con l’astensione dei dissenting) per ottenere l’omologa. Dunque, è uno strumento più complesso ma disponibile anche per chi non è consumatore puro.
  8. Posso chiedere il blocco dell’esecuzione in corso? Sì, è possibile chiedere la sospensione cautelare della cartella di pagamento o dell’ingiunzione. Ad esempio, in sede civile (opposizione alla cartella) o tributaria (ricorso) si può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione coattiva: deve essere prestata idonea garanzia per l’importo controverso. In pratica, si “mette fermi” i fermi amministrativi, i pignoramenti, gli ipoteche finché il giudice non decide. In alternativa, prima di impugnare, si può cercare di rateizzare il debito con l’Agenzia, che di norma sospende le azioni esecutive durante la rateizzazione.
  9. Cos’è l’esdebitazione e quando si ottiene? L’esdebitazione è la liberazione giuridica dai debiti residui al termine di una procedura di composizione. Ad esempio, se ottieni l’omologa del piano del consumatore e paghi le rate previste, puoi chiedere l’esdebitazione dei restanti debiti (art. 78 CCII). Anche in un concordato o liquidazione puoi ottenere esdebitazione finale. Serve però che il piano sia andato a buon fine e che non vi siano eccezioni (es. frodi). L’esdebitazione rappresenta lo strumento finale per “ripartire da zero” dopo il piano.
  10. Cosa devo fare se ricevo una cartella e ho già un piano in corso? In generale, il piano di ristrutturazione del consumatore sospende i crediti ammessi al piano (art. 70 CCII). Tuttavia, per il socio garante il punto è controverso: se il piano venisse comunque ammesso, i creditori iscritti nel piano (anche il Fisco) devono rispettarne i termini di pagamento. In ogni caso, se hai un piano in corso è fondamentale informare subito il tuo gestore della crisi (OCC) e il professionista delegato (gestore del piano), che dovranno verificare se quella cartella rientra nei debiti ammessi. L’idea base è che i debiti assunti dopo l’istanza di apertura del piano consumatore non possano essere inclusi (sono debiti successivi), mentre quelli già iscritti devono seguire il piano. Bisogna agire rapidamente per chiarire la posizione e, se necessario, integrare il piano.
  11. Quali errori evitare per non perdere i benefici di legge? – Mai dichiarare il falso: se presenti il piano del consumatore devi veramente essere consumatore nel momento della domanda ; dichiarazioni mendaci (ad es. occultare che sei stato amministratore) comportano il rigetto. – Non trascurare un debito estraneo: ad esempio, se hai anche debiti professionali/patrimoniali, dichiarali subito; la legge richiede trasparenza completa nel piano. – Non presentare più richieste di definizione simultanee: procedimenti diversi (es. rottamazione e piano consumatore) non sono compatibili; scegli la soluzione più adatta per tempo.
  12. Posso conciliare il piano consumatore con altre procedure? No, il piano del consumatore è incompatibile con procedure concorsuali come il concordato preventivo ordinario o il fallimento (art. 6 co. 6 L.3/2012). Se hai già in corso un altro procedimento, devi rinunciare o perderne gli effetti per poter attivare il piano consumatore. Allo stesso modo, se stai pagando una rateizzazione, puoi comunque proporre il piano: di fatto la definizione agevolata e il piano sono alternative, ed è tipico rinunciare ad esempio alla “rottamazione” per aprire il piano o viceversa.
  13. Cosa significa “fideiussore collaterale” o “congiunto”? È quando più persone prestano garanzie solidalmente. In Cass. 29746/2025 si parla di fideiussione “congiunta” in favore di un’impresa di famiglia . In tali casi, la giurisprudenza ha ribadito che anche i garanti parenti o congiunti di un imprenditore (anche se soci non amministratori) sono esclusi dal concetto di consumatore se agiscono per scopi legati all’azienda . Questo perché l’interesse al rimborso della ditta – qualora il debitore principale non paghi – si riversa anche sul familiare garante, che dunque non è in una posizione del tutto estranea.
  14. Esistono termini per l’esdebitazione? Sì. L’esdebitazione dopo il piano del consumatore si ottiene nel decreto di omologa, salvo revoca per frode o grave inadempimento. Per il concordato, il debitore è liberato solo dopo che il piano è stato adempiuto e una volta ottenuta la chiusura del procedimento (con decreto del tribunale) .
  15. Il garante socio di società di persone può accedere? Le regole sul consumatore si applicano anche ai soci illimitatamente responsabili di S.n.c./S.a.s. In teoria, un socio di società di persone che abbia garantito debiti sociali agisce comunque come imprenditore, perché la responsabilità è illimitata per statuto (art.2291 c.c.) . Di conseguenza, è considerato debitore commerciale e non consumatore. In pratica, i soci di persone difficilmente entrano nel piano consumatore, analogamente ai soci di capitali.
  16. Cosa succede se il piano del consumatore viene respinto? Puoi fare reclamo al tribunale civile (art. 186-bis cod. cons. proc.) o impugnare l’omologa in Corte d’Appello. Solo chi ha partecipato al procedimento può proporre reclamo . In alternativa, ripiega sugli strumenti alternativi: concordato minore o liquidazione controllata, o le definizioni agevolate. Non aspettare passivamente: contatta subito il tuo avvocato per valutare il da farsi.
  17. Esempio pratico (simulazione): Un socio di S.r.l. ha garantito un mutuo di 100.000€ per la società. La società fallisce e vengono incassati 40.000€ in liquidazione (per ogni socio). Rimangono 60.000€ di debito per la banca. Il tribunale, ex art. 2495 c.c., chiede all’ex socio di versare 40.000€ (la sua quota in liquidazione). Il socio prova di aver ricevuto 40.000€: l’Agenzia interroga il bilancio, ma la banca accelera sulla fideiussione. Se il socio tenta il piano consumatore, la Corte sosterrebbe che quei 60.000€ di garanzia erano legati all’attività di impresa e non può essere ammesso come consumatore. Invece, il socio potrebbe negoziare con la banca un piano di rientro (es. restituire 2.000€/mese fino a estinzione, con sconto sugli interessi). Intanto, dal punto di vista tributario, se non c’è un accertamento ufficiale a suo carico, l’Amministrazione dovrà prima accertare l’ammontare percepito (40.000€) per poter chiedere la sua quota residua.
  18. Quante volte si può fare domanda di piano consumatore? In teoria, chi presenta un piano del consumatore non può ripetere la stessa procedura se l’ha già ottenuta (simile al divieto di bis in idem). Se un piano viene rigettato, si può eventualmente presentare un nuovo piano riveduto (con dati corretti) entro un anno dalla ricezione della revoca (L.3/2012, art. 6 ter). Dopo l’omologa positiva, invece, non si può ripresentare un piano (occorre esdebitare prima di poter eventualmente chiedere un altro strumento).
  19. Gli organi di vigilanza/ricerca (OCC, OCSC, ecc.) come possono aiutare? Se accedi al piano del consumatore o concordato minore, devi rivolgerti a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC o OCSC) autorizzato. Questi enti, presieduti da professionisti (come l’Avv. Monardo, anche fiduciario di un OCC), esaminano la tua situazione patrimoniale e sono obbligati a verificare che i requisiti siano rispettati (ad es. che tu sia consumatore). L’organo favorisce il negoziato e poi inoltra il piano al tribunale per l’omologa. Intervenire presto con un OCC può semplificare il percorso ed evitare errori formali.
  20. Mio figlio è cointestatario di un debito aziendale. Può essere socio garante e consumatore? Anche i familiari possono prestare garanzie societarie. Se il figlio firma una fideiussione per la ditta familiare (di cui è socio o no), i principi applicati restano gli stessi: va valutata la sua posizione personale. Se il figlio non ha ruoli in società e garantisce solo per affetto familiare, potrebbe tentare il piano del consumatore. Ma la Cassazione ha già escluso che il mero legame familiare sia sufficiente a qualificare come consumatore (Cass. 23533/2024, Cass. 17638/2025) . In pratica, anche per i familiari vale il criterio funzionale: se la garanzia è effettivamente in favore dell’impresa, si esclude il piano consumatore.

8. Conclusione

In conclusione, il socio garante di una società difficilmente può accedere al piano dei debiti del consumatore, a meno che non dimostri di aver assunto i debiti come mero privato, senza alcun collegamento con l’attività d’impresa . La definizione di “consumatore” prevista dal Codice della crisi (rifacendosi alla legge 3/2012 e al Codice del consumo) esclude infatti chi ha contratto obbligazioni nel contesto di un’azienda . La Cassazione, con la sentenza 29746/2025, ha ribadito che il garante persona fisica che risponde dei debiti sociali ha agito per fini impreditoriali ed è pertanto escluso dal beneficio del piano .

Allo stesso tempo, è cruciale agire subito e con l’assistenza di un professionista non appena giunge la notifica dell’atto esattoriale. L’assistenza qualificata può fare la differenza: un avvocato esperto come l’Avv. Monardo saprà preparare le difese (ricorsi, opposizioni), negoziare soluzioni transattive e, se possibile, predisporre o rivedere il tuo piano di rientro. Egli e il suo team potranno anche valutare l’accesso a strumenti alternativi – come la rateizzazione del debito, la definizione agevolata, un eventuale concordato minore o liquidazione – per raggiungere il saldo più vantaggioso possibile. In questo modo, potrai difendere efficacemente il tuo patrimonio (casa, conti, stipendi) da pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo.

Agire tempestivamente e con competenza è fondamentale: ogni giorno può fare la differenza per salvare il patrimonio personale e ottenere condizioni più favorevoli di pagamento. Non aspettare che le cartelle crescano: la legge prevede strumenti per chi è in difficoltà, ma bisogna conoscere i propri diritti e farli valere in tempo.

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Fonti: Legge 3/2012; D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e sue modifiche (D.Lgs. 136/2024); DPR 602/1973; norme tributarie; Cass. civ. Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746 ; Cass. SS.UU. 27/2/2023 n. 5868 ; Cass. civ. 23533/2024; Cass. civ. 17638/2025; Cass. civ. 8419/2019; Cass. civ. 32225/2018; direttive UE n.93/13/CEE (Corte di giustizia UE C-74/15 e C-534/15).

Sentenze aggiornate consultate: Cassazione civile SS.UU. n. 5868/2023; Cass. civ. n. 29746/2025; Cass. civ. n. 23533/2024; Cass. civ. n. 17638/2025; Cass. civ. n. 32225/2018; Cass. civ. n. 8421/2019; Corte di Cassazione Tributaria SS.UU. n. 3625/2025; Cass. civ. SS.UU. n. 3625/2025; Cass. civ. n. 1281/2020;

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