Debitore incapiente e liquidazione controllata: guida legale aggiornata

Introduzione – Il tema del debito incapiente e della liquidazione controllata è sempre più rilevante per piccoli imprenditori e contribuenti in difficoltà finanziaria. Ignorare gli avvisi e le cartelle di pagamento può causare pignoramenti, ipoteche e sanzioni gravose. Affrontare tempestivamente il sovraindebitamento è fondamentale: da un lato per evitare errori procedurali (come ad esempio non assistere l’Organismo nella domanda o perdere i termini di impugnazione); dall’altro per cogliere le opportunità offerte dalla legge. Le soluzioni legali includono l’apertura di una liquidazione controllata del patrimonio (art. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019), la domanda di esdebitazione per debitore incapiente (art. 283 CCII), piani di rientro o ristrutturazioni d’azienda. Nella nostra guida analizziamo dettagliatamente:

  • Le norme e le sentenze recenti che regolano queste procedure (artt. 268, 280 e 283 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, Legge 3/2012, ecc.);
  • Il funzionamento pratico della procedura passo-passo (ruolo dell’OCC, deposito dell’istanza, termine di udienza, nomina del liquidatore, ecc.);
  • Le difese del debitore: come impugnare atti ingiuntivi o cartelle, sospendere le esecuzioni, negoziare con i creditori;
  • Strumenti alternativi (rottamazioni cartelle, piani del consumatore, concordato, accordi di ristrutturazione, esdebitazione) per risolvere il debito in modo meno gravoso;
  • Errori frequenti e consigli operativi (e.g. attenzione ai crediti impignorabili, limiti di meritevolezza, controlli dell’OCC);
  • Tabelle riassuntive con scadenze, termini e requisiti normativi (per esempio requisiti del debito incapiente);
  • FAQ pratiche con risposte chiare a dubbi comuni (ricadute sui beni, effetti sui garanti, cumulabilità delle misure, ecc.);
  • Esempi numerici di casi reali (simulazioni di piani di rientro, conteggio interessi, esdebitazione).

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – In questo contesto di sovraindebitamento è decisivo avere al proprio fianco professionisti esperti. L’Avv. Monardo è cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario, con uno staff di avvocati e commercialisti coordinati a livello nazionale. Egli è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (ex L. 3/2012), iscritto nei registri del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, è stato riconosciuto Esperto Negozatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa qualificazione unica, l’Avv. Monardo e il suo team possono assistere concretamente ogni debitore/contribuente per:

  • Analisi dell’atto: studio personalizzato delle cartelle o ingiunzioni ricevute per valutare vizi di notifica o tabelle sanzionatorie errate.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisposizione di opposizioni a cartelle/ingiunzioni e ricorsi tributari per sospendere la riscossione giudiziale.
  • Sospensione e dilazione: richiesta di sospensione o rateizzazione (es. art. 12 DPR 602/73) in base alla situazione economica, evitando fermi auto o ipoteche.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con creditori (incluso il Fisco) per rottamazioni agevolate, definizioni agevolate tributarie e ristrutturazioni extra-giudiziali (piani della legge 3/2012).
  • Procedure concorsuali: assistenza nell’apertura di procedure giudiziali come il piano del consumatore o la liquidazione controllata (se c’è attivo patrimoniale da liquidare), fino alla redazione del piano di liquidazione.
  • Soluzioni esdebitatorie: impostazione della domanda di esdebitazione (con o senza procedura in precedenza) per “liberare” dai debiti il debitore incapiente che soddisfi i requisiti di legge.
  • Protezione legale continuativa: intervento immediato in caso di esecuzioni in corso (pignoramenti, ipoteche, fermi) per bloccare le azioni esecutive presso i tribunali competenti.

In breve, l’Avv. Monardo e il suo gruppo valutano a fondo ogni situazione patrimoniale e debitoria, individuando la strategia più idonea per il creditore (dibattimento del ruolo di privilegio, ammissione di crediti, demoltiplicazioni, azioni di responsabilità), sempre guardando alla tutela dell’incapiente o del piccolo imprenditore e all’obiettivo finale di risanamento o di esdebitazione. 👉📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La liquidazione controllata del patrimonio e l’istituto del debito incapiente sono normati dal Titolo VI della Legge n. 3/2012 (decreto il cosiddetto “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, D.Lgs. 14/2019). In particolare, l’art. 268 CCII stabilisce che «il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale… l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni» . Ciò significa che l’imprenditore (piccolo o giovane, come previsto dalla legge) o il professionista sovraindebitato può chiedere al Tribunale di liquidare il proprio patrimonio per soddisfare i creditori, ancorché presenti pendenze tributari o bancarie. La domanda può essere proposta anche da un creditore, purché ricorrano i presupposti (debiti non pagati superiori a 50.000 € e attestazione dell’OCC sulla possibilità di reperire attivo ). Il legislatore prevede inoltre l’esclusione da liquidazione controllata di crediti impignorabili o di sostentamento (stipendio minimo, pensioni, alimenti) , tutelando così i bisogni primari del debitore e della sua famiglia.

Esdebitazione e requisiti di meritevolezza. A chiusura della procedura liquidatoria, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione definitiva dai debiti residui, a condizione di soddisfare i requisiti di legge . La disciplina di riferimento è l’art. 280 CCII: il beneficio è concesso solo se il debitore meritevole non è stato condannato per gravi reati economici, non ha distratto l’attivo o aggravato il dissesto, non ha ostacolato la procedura, e non ha già beneficiato di esdebitazione nei 5 anni precedenti . In pratica il legislatore impedisce il “liberi tutti”: anche l’onesto operatore meritevole deve aver agito correttamente in tutta la crisi d’impresa.

Debitore incapiente (art. 283 CCII). Un capitolo a parte è dedicato al debito incapiente, ossia al soggetto meritevole che «non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta» . L’art. 283 CCII, infatti, prevede una procedura semplificata: il debitore personale (non imprenditore) può chiedere di essere esonerato dai debiti senza dover liquidare alcunché, purché dimostri la totale assenza di beni o redditi sequestrabili. In tal caso il Tribunale può concedere l’esdebitazione una sola volta e condizionarla al pagamento di eventuali somme future se si manifestano utilità nei 4 anni successivi . L’istituto dell’incapiente è destinato alla cd. “seconda opportunità” dei debitori persone fisiche, e il legislatore ha creato anche un Fondo per l’esdebitazione degli incapienti (L. 51/2021) affinché non debbano sostenere i costi giudiziari della procedura.

Giurisprudenza recente. Le corti italiane stanno definendo gli ambiti applicativi di queste norme. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121/2024, ha riconosciuto la piena dignità della liquidazione controllata equiparandola alla liquidazione giudiziale anche sotto il profilo del patrocinio a spese dello Stato . In altre parole, ha dichiarato illegittime le norme che impedivano il gratuito patrocinio al debitore incapiente quando chiedeva la liquidazione controllata, riaffermando il principio di uguaglianza tra le procedure concorsuali . La Cassazione (es. n. 28161/2025) ha invece chiarito questioni procedurali: ad esempio, ha stabilito che «il liquidatore che propone ricorso avverso una decisione sullo stato passivo non necessita dell’autorizzazione del giudice delegato», in analogia con la liquidazione giudiziale . Di particolare rilievo è una recente ordinanza del Tribunale di Treviso (7/8/2025): essa ha affermato che un soggetto privo di qualsiasi patrimonio non può nemmeno iniziare una liquidazione controllata, neppure se un terzo si offre di finanziarlo, perché la promessa di apporto economico esterno non costituisce attivo del debitore . In sostanza, la liquidazione controllata esige un vero patrimonio da liquidare – il “debitori incapienti” puro resta fuori, pena l’accoglimento della domanda .

Procedura passo-passo

1. Consulenza preliminare e Attestazione OCC. Il processo inizia con una dettagliata raccolta delle informazioni patrimoniali e reddituali del debitore. Il codice (art. 281 CCII) impone che il ricorso venga depositato in Tribunale con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): l’Organismo verifica lo stato di sovraindebitamento, acquisisce la documentazione del debitore (elenco creditori, stato patrimoniale, situazione debitoria) e redige una relazione finale. Nella relazione l’OCC attesta se esiste attivo e se può essere liquidato; in mancanza di attivo attesta la “incapienza” ai sensi dell’art. 283. Questa fase è cruciale: solo se l’OCC conferma la possibilità di reperire beni (oltre alle spese di gestione), il Tribunale potrà aprire la liquidazione controllata .

2. Deposito del ricorso in Tribunale. Il debitore (o un creditore) deposita il ricorso di apertura della procedura. Se la domanda proviene dal debitore persona fisica, è sufficiente la volontà di liquidare il proprio patrimonio, assistito dall’OCC. Se proviene da un creditore, è necessario che il debito concorrenziale superi €50.000 e che l’OCC attesti la presenza di attivo . Il deposito della domanda sospende automaticamente il decorso degli interessi sui crediti (concorre nti) fino alla chiusura della procedura , un vantaggio fiscale significativo. Inoltre, gli atti esecutivi già iniziati restano nella “concorrenza” (si accumulano nella massa passiva) e non possono proseguire in via autonoma, proteggendo quindi il debitore da esecuzioni immediate.

3. Decisione del Tribunale. Il Giudice delegato al sovraindebitamento fissa un’udienza (di norma entro 120 giorni dal ricorso) per la verifica dei presupposti. Nel contraddittorio con l’OCC (e talvolta con i creditori), il Tribunale accerta la situazione di crisi e decide se aprire la liquidazione controllata. Se riconosce i requisiti, emette decreto di apertura: nomina un liquidatore professionista e ordina la pubblicazione dell’avviso ai creditori (per consentire la presentazione delle domande di ammissione al passivo). Se invece mancano i requisiti (per es., il debito è inferiore a 50.000 € o l’OCC non ha individuato attivo), rigetta o inammissibile la domanda.

4. Fase della liquidazione. Dal giorno della dichiarazione di apertura, il liquidatore assume il controllo dei beni compresi nell’attivo e procede alla loro cessione o utilizzazione. Nell’elenco degli attivi rientrano gli immobili, i mobili registrati, i crediti verso terzi (salvo quelli impignorabili come salari minimi, pensioni ecc. che restano esclusi ), e ogni altra utilità realizzabile. Il liquidatore può esercitare le azioni giudiziarie per recuperare somme (es. con azioni di responsabilità contro gli amministratori o pignoramenti sui crediti); inoltre cura il pagamento dei creditori secondo l’ordine di prelazione (dall’ipoteca ai crediti ordinari). Durante questa fase i creditori non possono espropriare autonomamente alcunché, perché la procedura ha effetto di concentrare tutte le pretese nel procedimento concorsuale.

5. Esdebitazione finale. Conclusa la liquidazione (venduti i beni e distribuito l’attivo), il liquidatore deposita il rendiconto. Se il debitore ha osservato la legge (art. 280) e non vi sono stati abusi di legge, il Tribunale emette il decreto di chiusura della procedura con conseguente esdebitazione, liberando il debitore da eventuali residui di passivo . Questo decreto rende inesigibili i debiti non soddisfatti, dando al debitore “libertà d’impresa” e seconda opportunità. In tale decreto vengono indicati i crediti soddisfatti e quelli esclusi dall’esdebitazione (tipicamente privilegiati o non concorsuali). Il richiamo alle condizioni di cui all’art. 280 è tassativo , perciò è essenziale aver tenuto un comportamento diligente.

Termini e scadenze – L’art. 269 CCII impone termini stringenti: l’udienza di comparizione con i creditori deve tenersi entro 120 giorni dal deposito del ricorso, prorogabili solo in casi eccezionali. Dalla notifica del decreto di apertura, i creditori hanno un termine per ammettere i crediti allo stato passivo (spesso 30 giorni). Allo stesso modo, dopo il rendiconto finale, i creditori possono eccepire la correttezza delle operazioni; trascorsi inerti i termini, il decreto di chiusura diventa definitivo. È quindi cruciale agire entro le scadenze fissate (essere presenti in udienza, depositare opposizioni entro 30-60 giorni) sotto pena di decadenza.

Difese e strategie legali

Di fronte a un atto esecutivo (cartella esattoriale, preavviso di pignoramento, ingiunzione di pagamento), il contribuente-debitore dispone di strumenti di tutela prima di ricorrere a un procedimento formale di sovraindebitamento. Ecco alcuni punti chiave:

  • Impugnazione degli atti – È possibile presentare istanza di sospensione/annullamento delle cartelle presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o ricorso tributario (commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica di una cartella o di una intimazione di pagamento. Se vi sono vizi formali (es. notifica non effettuata a norma, importi calcolati in modo errato, mancanza di titolo esecutivo) o sostanziali (errori nell’ammontare tributi/sanzioni), il debitore può tentare il contenzioso tributario. In sede civile, per iscrizione ipotecaria o pignoramento immobiliare, si può chiedere la sospensione tramite giudice dell’esecuzione (art. 615-c.p.c., previa istanza motivata).
  • Sospensioni cautelari – Se è aperto un contenzioso, si può chiedere al giudice delle esecuzioni di sospendere temporaneamente le procedure esattoriali (fermo amministrativo, pignoramenti) fino alla definizione della causa. In certi casi estremi può attivarsi il tribunale fallimentare o del sovraindebitamento per ottenere un provvedimento di sospensione a tutela dei terzi (art. 27 L. 112/1998 consente il recupero crediti tramite l’intervento giudiziale).
  • Negoziati stragiudiziali – Il debitore può proporre la conclusione di accordi stragiudiziali con i creditori: per i crediti tributari esistono definizioni agevolate (rottamazioni cartelle ex DL 36/2022 e s.m.i., stralci delle rateazioni, scissione di sanzioni), per i crediti bancari ci sono piani di rientro negoziati. L’Avv. Monardo può assistere anche nel nuovo istituto del negoziatore della crisi d’impresa (esperto previsto dal D.L. 118/2021), offrendo mediazione fra impresa e banche/fornitori per concordare ristrutturazioni del debito senza aprire un procedimento formale.
  • Richiesta di rateizzazione – Nei confronti del Fisco, in alternativa si può chiedere (dentro determinate soglie) la rateazione del debito fiscale (art. 12, DPR 602/73), che può fermare pignoramenti finché il piano viene rispettato. In caso di esecuzione già avviata, si può interpellare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per cercare una rinegoziazione del piano di rimborso.
  • Accordi giudiziali sui ruoli – È previsto l’accordo diretto con la Riscossione (art. 63 del CAD, poi DL 50/2017), che consente una definizione limitata dei debiti fiscali. Tali strumenti richiedono comunque la dimostrazione di definitiva incapacità di pagare anche a medio termine.
  • Recupero di crediti propri – Se il debitore ha un credito vantato per terzi (ad es. credito IVA o rimborso fiscale), può avviare un procedimento giudiziale o arbitrale nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per ottenere liquidità. Il credito potrà poi essere affidato al liquidatore per estinguere i debiti.

In generale, una strategia difensiva efficace parte da un’approfondita verifica documentale e dalla redazione di una memoria difensiva tecnica. L’esperienza del legale permette di contestare nei tempi utili ogni atto illegittimo e di orientare il debitore verso il percorso più vantaggioso (es. un frazionamento del debito o un procedimento di composizione negoziata) evitando che le procedure esecutive procedano indisturbate.

Strumenti alternativi

Oltre alla liquidazione controllata e all’istanza da debitore incapiente, il legislatore ha previsto varie procedure concorsuali e strumenti di composizione del debito:

  • Concordato Minore (art. 74 e ss. CCII) – Procedura semplificata (solo tenuta dal Tribunale) riservata a crediti fino a 50.000 € complessivi. Consente a piccole imprese sovraindebitate di proporsi ai creditori un piano di rientro o di cessione di beni, con parziale esdebitazione senza assistenza dell’OCC. È meno complessa ma richiede comunque la redazione di un piano e il consenso della maggioranza dei creditori (in termini di capitale).
  • Piano del Consumatore (art. 7 CCII) – Riservato a persone fisiche non imprenditori (o piccolissimi imprenditori), è un piano di rateizzazione approvato dal giudice dopo pareri favorevoli dei creditori. Si basa sulla dilazione del debito usando gli unici beni disponibili, senza liquidazione coatta; al termine, residuano gli obblighi eventualmente esonerati.
  • Accordi di Ristrutturazione (art. 182 L. Fall., introd. in CCII) – L’impresa in difficoltà può negoziare un accordo con i creditori (in primis banche) approvato da un Tribunale fallimentare, che consenta una ristrutturazione dei debiti anche mediante dilazione o trasformazione in equity. I creditori più gravi devono votare a maggioranza qualificata l’accordo, ma è possibile anche ricorrere a procedure semplificate (art. 2496 c.c.).
  • Concordato Preventivo Tradizionale – Imprese medio-grandi possono tentare il concordato con continuità (incidente la salvezza dell’azienda) o con liquidazione, mediante piano che soddisfi i creditori secondo le percentuali individuate. Pur complesso e costoso, può essere opportuno per aziende con buona redditività residua.
  • Esdebitazione Fallimentare – Se il debitore era già stato dichiarato fallito, con il decreto “Cura Italia” e successivi è stata prevista la possibilità di ottenere l’esdebitazione anche al fallito fallimentarmente, ma con limitazioni (se già esausto). La recente Cassazione n. 30108/2025 ha stabilito che chi è già stato fallito non può usare l’art. 283 CCII per una “seconda opportunità” (esdebitazione dell’incapiente) ; deve procedere invece con la via ordinaria fallimentare.
  • Rottamazioni e Definizioni Agevolate – In ambito tributario esistono definizioni agevolate annuali (rottamazione ter, stralcio dei debiti fino a €1.000, sanatorie delle sanzioni tributarie) che possono sanare definitivamente gli anni di imposta non versati con pagamenti ridotti. Questi strumenti riducono sanzioni e interessi, richiedendo però la diligenza nel presentare domanda nei termini legislativamente previsti.
  • Fondo per l’Esdebitazione degli Incapienti – In attuazione della L. 51/2021, presso il Ministero della Giustizia è stato istituito un fondo dedicato a coprire i costi delle procedure di esdebitazione per i soli debitori incapienti. Anche se non ancora pienamente operativo (alla data attuale non sono stati emanati i decreti attuativi), esso rappresenta un aiuto concreto che ridurrà l’onere economico per le persone fisiche che non dispongono di risorse per pagare il contributo unificato e gli onorari.

Errori comuni e consigli pratici – Evitare errori nel sovraindebitamento significa anzitutto:

  • Non sottovalutare l’atto ricevuto. Ogni preavviso, cartella o esecutivo va preso sul serio e analizzato rapidamente. Il tempo per reagire è limitato.
  • Non confondere incapiente con insolvente. L’incapienza si verifica quando non c’è alcun bene pignorabile; viceversa, un debitore “solvente” ha qualche disponibilità futura. L’art. 283 CCII è riservato ai primi , quindi se si possiede anche una fonte minima di reddito pignorabile si deve procedere con liquidazione controllata o altra procedura.
  • Verificare i crediti impignorabili. Nel conto del patrimonio va considerato che esistono soglie di esenzione (es. primo stipendio/pensione, mobili indispensabili): questi beni non possono rientrare nell’attivo liquidato . Indicarli esplicitamente nel ricorso evita sorprese future.
  • Attenzione ai termini. Oltre alle scadenze di Tribunale per concludere la procedura, il debitore deve rispettare la frequenza degli incontri con l’OCC e integrare la documentazione se richiesta. Il ritardo può causare rigetto per inadempimento.
  • Niente occultamenti. Nel valutare la meritevolezza (art. 280 CCII), ogni attività dolosa (come vendere asset a terzi per sottrarli ai creditori) porterà al diniego dell’esdebitazione .
  • Non confondere finanza esterna con patrimonio proprio. Come richiamato dalla giurisprudenza, la promessa di un finanziamento esterno non conta come attivo del debitore .

Esempio di tabella riassuntiva:

Norma/RimediAmbitoTermini principaliEsempi
Liquidazione controllata (art.268 CCII)Debito concorsuale (imprenditore meritevole)Istanza con OCC → 120 gg udienza → eventuale decreto di apertura.Piccolo imprenditore: 100.000€ debiti, attivo immobiliare
Esdebitazione incapiente (art.283 CCII)Debito concorsuale (persona fisica senza attivi)Istanza con OCC → verifica «incapienza» → decreto giudice.Lavoratore dipendente con stipendio fisso e debito residuo, nessun risparmio
Concordato minore (art.74 CCII)Debito fino a 50.000€Richiesta al Tribunale, no OCC, piano di rientro concordato da maggioranza creditori.Libero professionista: 40.000€ debiti (fornitori+fisco)
Piano del consumatore (art.7 CCII)Debiti non professionaliProposta di piano rateale ai creditori, giudice approva se consentito.Casalinga, debiti contratti con banche: rateizzazione quinquennale
Negoziatore crisi (D.L.118/2021)Debiti d’impresaMediazione fiduciaria con expert, non è procedura giudiziaria, accordo volontario.Azienda manifatturiera con esposizione bancaria
Rottamazione cartelle (DL 36/2022)Debiti fiscaliDomanda entro termini annuali, saldo a rate (fino a 18 rate mensili).Cartelle degli ultimi 3 anni, interessi dovuti ridotti
Definizione agevolata sanzioni (L.197/2022)Debiti fiscaliDomanda entro 2023, abbuono del 100% o del 30% di sanzioni amministrative.Debito IVA + sanzioni per 20.000€
Accordi di ristrutturazione (art.182 LF)Impresa medio-grandeAccordo con creditore/banche approvato in Tribunale (percentuali di voto).Grande società in crisi con debiti verso banca

Domande e risposte (FAQ)

  • D. Cosa significa essere debiti incorrenti? R. Il debitore incapiente è una persona fisica meritevole che non possiede beni o redditi pignorabili (ad esempio un lavoratore dipendente il cui stipendio è al di sotto delle soglie di pignorabilità, o un pensionato appena al minimo). Ai sensi dell’art. 283 CCII, tale debitore può ottenere l’esdebitazione una sola volta , con l’obbligo di restituire quanto dovuto se riceve entrate future (come eredità o vincite) nei 4 anni successivi al decreto. Se invece il debitore ha anche un modesto attivo, non ricade nell’incapiente e deve seguire la liquidazione controllata o altri istituti.
  • D. Posso inserire il debito fiscale (cartelle Agenzia Entrate) nella liquidazione controllata? R. Sì. Nel piano di liquidazione controllata vanno indicati tutti i creditori, compreso lo Stato e gli enti locali. Ciò significa che le cartelle esattoriali cedute all’agente della riscossione sono ammesse come crediti nel passivo. Se la procedura si conclude con esdebitazione, lo Stato perde definitivamente il credito residuo (salvo che il debitore ripaghi una parte). Tuttavia, è consigliabile impugnare preventivamente ogni illegittimità (mancanza di titolo, errori di calcolo) perché l’esdebitazione non copre i crediti non dichiarati o illegittimi.
  • D. La liquidazione controllata blocca automaticamente pignoramenti in corso? R. L’apertura della procedura sospende gli effetti concorsuali (interessi) sui debiti e obbliga i creditori a fare istanza di partecipazione alla procedura. Tuttavia, formalmente le singole azioni esecutive (se già intraprese prima del decreto di apertura) permangono nella massa passiva e non possono procedere in via autonoma finché la procedura è in corso. In pratica, il Tribunale ferma ogni vendita forzata (già notificata) e la riapre come mero credito, ponendo il debitore al riparo da nuove ipoteche o fermi finché dura la procedura. È comunque buona regola chiedere al giudice delegato la sospensione formale di ogni pignoramento in atto.
  • D. Cosa succede se emergono ricavi imprevisti dopo l’esdebitazione? R. Se il debitore incapiente ha ottenuto l’esdebitazione, rimane però l’“obbligo di restituzione” nel caso compaiano utilità nei 4 anni successivi (il famoso “magazzino” dell’inesigibilità ). In pratica, se il debitore trova un nuovo lavoro meglio remunerato, incassa una grossa somma (ad es. eredità), o realizza plusvalenze patrimoniali, dovrà corrispondere tale somma ai creditori ex decreto come previsto. Inoltre, ai sensi dell’art. 283 c.3, il debitore deve comunicare al giudice ogni variazione rilevante entro 30 giorni; la sua mancata comunicazione può comportare decadenza dal beneficio.
  • D. È possibile ottenere la liquidazione controllata se non ho un avvocato? R. Sì. La nuova disciplina non impone più l’obbligo dell’assistenza di un avvocato all’udienza di apertura (cfr. art. 269, che consente al debitore di comparire personalmente), ma è comunque altamente consigliabile essere difesi. L’OCC che redige l’istanza ha invece obbligo di indipendenza e non deve essere l’avvocato del debitore. Di fatto, l’OCC svolge il ruolo di supervisore e garante, ma la parte ricorrente può avvalersi di un legale di fiducia per una corretta impostazione della domanda.
  • D. Cos’è l’“accordo di transazione fiscale”? R. Si tratta di un istituto più recente (DL 50/2017 c.d. “saldo e stralcio” e successivi) che permette di definire cartelle e piani di pagamento in modo agevolato. In pratica, per debiti fiscali fino a certi importi e sotto specifiche condizioni (ad es. reddito massimo), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede sconti di imposte e/o sanzioni in cambio di un piano di pagamento o addirittura dell’eliminazione dell’80-100% delle sanzioni. È un’opportunità aggiuntiva se il contribuente non può pagare tutto e rientra nei requisiti previsti (viene offerta periodicamente per alcune regioni o fasce di reddito).
  • D. Qual è la differenza tra liquidazione controllata e concordato preventivo? R. Il concordato preventivo (ex art. 186bis LF) è uno strumento più complesso e oneroso, indicato alle imprese di medie dimensioni o in crisi strutturale: richiede un piano pluriennale che preveda il pagamento di una certa percentuale del debito (o la cessione di quote aziendali) con l’approvazione di almeno il 50% dei creditori. La liquidazione controllata è invece pensata per i “piccoli” sovraindebitati: prevede la liquidazione dei beni esistenti senza obbligo di conciliare i creditori, puntando su un esito liquidatorio anziché di rilancio. In sintesi: la liquidazione controllata ha un’impostazione più “liquidatoria” e semplificata, il concordato più “ristutturativa” e complessa.

Simulazioni pratiche

Esempio 1: Debito personale e incapienza. Mario Rossi è un pensionato con RAL di €20.000/anno e ha contratto debiti tributi e bancari per complessivi €40.000. Non possiede immobili né risparmi significativi. Ha ricevuto una cartella esattoriale di €12.000 e un pignoramento presso terzi (il suo modesto stipendio). Verifica di essere debitore incapiente. Contatta l’Avv. Monardo che richiede all’OCC un’attestazione di incapacità: l’OCC conferma l’assenza totale di beni. Mario presenta istanza di esdebitazione (art. 283 CCII). Il Tribunale verifica la meritevolezza (nessun illecito, documenti in regola) e dichiara l’esdebitazione. Mario non pagherà nulla adesso, ma dovrà avvisare entro 4 anni se ottiene nuovi redditi. Senza il ricorso, avrebbe subito pignoramenti sullo stipendio fino a 1/5, senza prospettiva di fine del debito.

Esempio 2: Piccolo imprenditore con attivi. Giulia gestisce una SRL artigiana con fatturato in calo. Il debito verso banche e fornitori ammonta a €150.000. Possiede un capannone del valore residuo €80.000 e una piccola officina. Contatta lo studio: si valutano alternative. La liquidazione controllata è percorribile (debiti >50k e c’è un immobile). Dopo accordi stragiudiziali falliti, Giulia deposita il ricorso accompagnato dalla relazione dell’OCC. Il Tribunale apre la procedura e nomina il liquidatore. Il capannone e l’attrezzatura vengono venduti: si ricavano €100.000, distribuiti ai creditori in ordine di prelazione. Restano non soddisfatti €50.000 di debiti. Giulia ottiene l’esdebitazione in sede di chiusura, poiché non c’è colpa grave. Con i soldi ricavati ha saldato le spese procedurali e parte del passivo; il resto è dichiarato inesigibile . Senza la procedura sarebbe stata esecutata la sola ditta in modo frammentario, probabilmente ricavando molto meno e senza liberarsi dal debito.

Conclusione

La gestione di un sovraindebitamento richiede professionalità e tempestività. Le procedure previste dal legislatore (liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente, piani di rientro) offrono al debitore onesto la possibilità di reagire a una situazione di crisi, evitando errori che comporterebbero conseguenze irreversibili (come la perdita definitiva del patrimonio o l’impossibilità di lavorare). Le difese legali analizzate – dal ricorso giurisdizionale alla negoziazione stragiudiziale – vanno calibrate sul caso concreto, tenendo conto dei termini e delle condizioni di legge . Agire per tempo consente di bloccare prelievi, fermi o ipoteche prima che diventino irrevocabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di professionisti (avvocati e commercialisti) sono a disposizione per valutare immediatamente la vostra situazione: individuano la strada più rapida per difendervi (dalla richiesta di sospensione del pignoramento all’istanza di liquidazione controllata, fino alla dichiarazione di esdebitazione), garantendo strategie concrete e puntuali.

👉📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione specifica e difenderti con soluzioni legali concrete e tempestive.

Sentenze e fonti aggiornate: tra le pronunce recenti più significative citiamo Cass. Sez. I Civ., ord. 23.10.2025, n. 28161, che ha precisato la legittimazione del liquidatore nel procedimento (il liquidatore non necessita di speciale autorizzazione per impugnare lo stato passivo) ; Trib. Treviso, 7.8.2025, che ha ribadito l’impossibilità di avviare liquidazione controllata in caso di totale assenza di patrimonio (anche con offerta di finanziamento esterno) ; e Corte Cost. n. 121/2024, che ha equiparato la liquidazione controllata alla liquidazione giudiziale in tema di patrocinio a spese dello Stato , rafforzando il diritto di difesa dei debitori incapienti. Tali decisioni, insieme alla fonte normativa (D.Lgs. 14/2019, Legge 3/2012) e alle circolari ministeriali sull’assistenza (in parte menzionate sopra), costituiscono la base autorevole per orientarsi in questo complesso settore.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!