INTRODUZIONE
La gestione di un’impresa comporta anche il rischio di squilibri finanziari o debiti tributari crescenti. In questi casi è essenziale conoscere tempestivamente gli strumenti legali a difesa del debitore o contribuente. Errori o ritardi possono comportare conseguenze gravi (sequestri, pignoramenti, liquidazione coatta) . La composizione negoziata della crisi e, se necessario, la liquidazione del patrimonio costituiscono due vie possibili per tutelarsi prima che si arrivi all’insolvenza. Nel corso dell’articolo verranno esaminate le soluzioni operative: dalla procedura di composizione negoziata (introdotta dal D.L. 118/2021) ai rimedi fiscali (rottamazioni, definizioni agevolate) fino a procedure straordinarie (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato) attivabili per evitare o gestire la crisi.
Avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) – coordina un team nazionale di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario. Monardo è anche professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il nostro studio assiste concretamente imprenditori e professionisti in difficoltà, offrendo: analisi di atti notificati, ricorsi tributari, richieste di sospensione o piani di rientro sui debiti, e trattative con banche e fisco. Sia per soluzioni stragiudiziali (come la composizione negoziata), sia per percorsi giudiziali (concordato, piani di ristrutturazione o esdebitazione), il nostro team può intervenire per tutelare il patrimonio aziendale e personale del debitore.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Il contesto normativo italiano offre più strumenti per gestire debiti e crisi aziendali. Tra i principali:
- D.L. 118/2021 (convertito con modifiche dalla L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, procedura stragiudiziale volontaria per imprenditori in squilibrio, con l’assistenza di un esperto indipendente . Scopo è risanare l’azienda prima che si arrivi allo stato di insolvenza. L’art.2 stabilisce che imprenditori commerciali o agricoli possono accedere (su piattaforma telematica camerale) fin dal 15/11/2021, per negoziare con i creditori un accordo di ristrutturazione o transazione . In quest’ambito si disciplina anche l’anticipata individuazione dell’esperto e l’eventuale blocco delle esecuzioni (c.d. misure protettive) .
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), entrato in vigore nel 2022, ha riformato le procedure concorsuali: il vecchio “fallimento” è diventato liquidazione giudiziale dell’impresa commerciale (art.121 e segg.); è stato istituito l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 67 c.3-bis, lett. b) c.c.i.) per accordi stragiudiziali omologabili, e si prevede il piano attestato di risanamento (art. 56). Queste misure sono volte a favorire soluzioni pre-insolvenza, enfatizzando accordi negoziati . In particolare, la liquidazione giudiziale sostituisce il fallimento: come spiega la giurisprudenza, la differenza è soprattutto terminologica, rimane invariato il principio di liquidazione del patrimonio aziendale per soddisfare i creditori . Il nuovo Codice agevola l’emersione precoce della crisi (organi di controllo, revisori, segnalazioni obbligatorie) e prevede strumenti quali l’esdebitazione post-liquidazione.
- Legge 3/2012 (sovraindebitamento): si rivolge ai debitori “non imprenditori” (privati, liberi professionisti, agricoltori, esercenti attività commerciale in ridotte dimensioni) in stato di eccessivo indebitamento. Prevede il piano del consumatore (art.9), l’accordo di composizione della crisi (artt. 12-13) e la liquidazione del patrimonio (artt. 14 e ss.) con conseguente esdebitazione finale per il residuo non coperto. Queste procedure sono giudiziali e richiedono il coinvolgimento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La Cassazione ha già affrontato vari profili di questa disciplina: ad esempio, ha stabilito che eventuali contestazioni ai requisiti di accesso vanno proposte con reclamo al primo decreto del giudice e che il giudice delegato non può sostituirsi al giudice dell’esecuzione nella sospensione diretta dei pignoramenti .
- Altre norme rilevanti: le disposizioni in materia fallimentare (R.D. 267/1942) ora coordinate con il Codice della crisi; i decreti correttivi 83/2022, 136/2024 che hanno aggiornato procedure e definizioni; le leggi di bilancio che introducono definizioni agevolate dei debiti tributari (es. rottamazioni), e le circolari dell’Agenzia delle Entrate su tali misure. Infine, la giurisprudenza costituzionale (es. Corte Cost. 2015/272 e succ., sulla costituzionalità delle procedure di sovraindebitamento) conferma l’utilità degli strumenti introdotti.
Procedura “passo per passo”
1. Al ricevimento di un atto esecutivo o di una richiesta di pagamento fiscale
Se un imprenditore riceve la notifica di un atto fiscale esecutivo (cartella di pagamento, ingiunzione fiscale, precetto, intimazione di pagamento), è fondamentale agire senza indugio. I termini per il ricorso alle Commissioni Tributarie sono generalmente 60 giorni dalla notifica per l’impugnazione dell’atto tributario (oppure 30 giorni per ricorso al TAR se si tratta di atti regionali). In caso di atto giudiziario di sollecito (ad esempio, precetto o decreto ingiuntivo), i termini utili vanno dal momento della ricezione (ad esempio 40 giorni per opposizione a decreto ingiuntivo). Contestualmente è utile valutare subito se trattare la definizione agevolata del debito (saldo e stralcio, rottamazione) prima di intraprendere un contenzioso. Intanto, il contribuente ha diritto di chiedere sospensione cautelare tramite un ricorso d’urgenza (col decreto ingiuntivo provvisorio in sede civile) o proporre opposizione esecutiva (art. 615 e ss. c.p.c.) nelle forme richieste dal codice di procedura civile. L’avvocato valuterà se chiedere al giudice tributario o civile una misura inibitoria d’urgenza o preparare una difesa nel merito. È inoltre consigliabile predisporsi fin d’ora per ogni eventuale rinegoziazione con i creditori bancari o i fornitori, senza perdere tempo.
2. Attivazione della composizione negoziata della crisi
Se l’impresa evidenzia uno squilibrio economico-finanziario giudicabile “reversibile” (ossia con prospettive di risanamento), l’imprenditore può avviare la composizione negoziata ai sensi dell’art.2 D.L.118/2021. In pratica:
- Richiesta di accesso: si accede volontariamente tramite la piattaforma nazionale gestita dalle Camere di Commercio . L’imprenditore registra la domanda sul sito della Camera di Commercio competente per territorio, allegando un piano economico-finanziario di risanamento e la documentazione sulla situazione aziendale (conti, bilanci, debiti).
- Nomina dell’esperto: una Commissione camerale nomina un Esperto indipendente tra quelli iscritti all’apposito elenco regionale (necessari requisiti di esperienza, iscrizione all’Albo dei Gestori Crisi, ecc.) . L’esperto valuta il piano, aiuta a preparare la trattativa e concorda gli eventuali “territori” di negoziazione con creditori e istituti di credito.
- Istanza di misure protettive: contestualmente può essere richiesta la pubblicazione di misure protettive (art.6 D.L.118/21). Con il deposito dell’istanza nel Registro delle Imprese, si attiva un blocco provvisorio delle azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori (non possono iscrivere ipoteche né proseguire pignoramenti), in attesa della conferma giudiziale . In breve: finché la negoziazione è in corso, l’imprenditore gode di una “tregua” temporanea dalle esecuzioni forzate.
- Procedura di trattativa: l’esperto conduce trattative riservate con i creditori privilegiati (banche, fornitori principali, Agenzia Entrate) per ristrutturare il debito. L’obiettivo è concordare un accordo transattivo che potrebbe prevedere ricalcolo degli interessi, rateizzazioni decennali, parziale riduzione delle somme dovute o conversione di debito in equity. Il piano può includere cessione di rami aziendali o conferimenti in nuovi veicoli societari.
- Conclusione dell’accordo: se le parti raggiungono un’intesa, si redige un accordo scritto che, alla firma di imprenditore e creditori, ha effetto vincolante . Diversamente, in mancanza di accordo, la procedura si esaurisce (e l’impresa resta esposta ai rischi consueti: pignoramenti, liquidazione coatta).
Durante ogni fase l’imprenditore mantiene il controllo della gestione aziendale . Non è previsto il passaggio della gestione ai creditori (a differenza dei concordati), dunque l’impresa può continuare a operare sotto la guida dell’imprenditore e dell’esperto. Va sempre tenuto presente che l’adesione alla composizione negoziata non sospende automaticamente (a differenza di un concordato preventivo) i termini ordinari di prescrizione dei crediti; però, come visto, l’istanza di misure protettive blocca le esecuzioni.
3. Apertura della liquidazione del patrimonio
Se il debitore non è più soggetto all’ambito commerciale (ad esempio un libero professionista insolvente che ha smesso l’attività) o se l’impresa non riesce a risanarsi, si può arrivare alla liquidazione del patrimonio. Nel caso dei non imprenditori (soggetti “sovraindebitati”), la legge 3/2012 prevede una procedura giudiziale di liquidazione del patrimonio (art.14-quinquies) con successiva esdebitazione . Se il soggetto resta nell’ambito imprenditoriale, la liquidazione giudiziale dell’impresa (ex art.121 c.c.i.) equivale al vecchio fallimento. In questa fase il tribunale nomina un curatore/liquidatore che realizza i beni aziendali e distribuisce i proventi ai creditori. Come regola generale, in liquidazione ogni proposta di accordo o piano dovrà essere omologata dal tribunale fallimentare. In tal caso non è più possibile proporre trattative private: si passa a vie forzose (con opportuni reclami in Cassazione in caso di provvedimenti illegittimi).
Difese e strategie legali
L’approccio difensivo deve essere personalizzato secondo le circostanze specifiche. Ecco le principali strategie:
- Impugnazione dell’atto fiscale: subito dopo la notifica di una cartella esattoriale o di un avviso di mora, occorre valutare l’ammontare effettivo del debito, eventuali violazioni procedurali (intimazione carente, calcolo errato delle sanzioni/interesti). Se vi sono dubbi, si propone ricorso alla Commissione Tributaria provinciale entro i 60 giorni previsti (o 30 gg. se il ricorso è per cassazione davanti al Giudice di Pace). In casi urgenti, si può chiedere in via preliminare un decreto ingiuntivo civile di sospensione per illegittimità dell’atto fiscale, oppure un reclamo “cautelare” all’interno del procedimento di composizione negoziata. Anche in fase di composizione negoziata, ogni credito contestato (ad esempio da Agenzia Entrate o INPS) andrebbe immediatamente impugnato davanti alle Commissioni tributarie competenti.
- Sospensione cautelare: oltre alle misure protettive della composizione negoziata , si possono chiedere al giudice ordinario strumenti quali il ricorso in opposizione all’esecuzione, le memorie difensive ai pignoramenti, e in caso di proposta di concordato, un decreto del tribunale che sospenda i pignoramenti (ex art.168bis L. Fall., attuale c.c.i.). Per esempio, dopo deposito dell’istanza di concordato o di apertura della composizione negoziata, è possibile chiedere un provvedimento del tribunale che dichiari la sospensione delle esecuzioni per alcuni mesi, in modo da effettuare la negoziazione. La Corte di Cassazione ha chiarito però che tale giudice può solo vietare ai creditori di proseguire le azioni esecutive, ma non ordinare di per sé l’effettiva sospensione (che spetta al giudice dell’esecuzione) . In pratica: meglio chiedere che tutti i creditori (compreso il fisco) siano informati e diano atto che non inizieranno procedimenti esecutivi mentre l’accordo è in trattativa.
- Contestazione dei requisiti di accesso: come confermato dalla Cassazione 30814/2023 , qualsiasi questione relativa all’ammissibilità alla procedura (ad esempio la qualifica di imprenditore in stato di squilibrio) deve essere sollevata immediatamente con reclamo contro il primo decreto emesso dal tribunale. Ciò significa che, se un creditore ritiene che il debitore non avesse i requisiti per la composizione o il piano del consumatore, deve impugnare il decreto di apertura; trascorso tale termine non potrà più farlo nella fase di omologazione finale. Il debitore pertanto deve essere pronto a difendere la propria posizione anche su questi aspetti procedurali.
- Piano di rientro e dilazioni: quando si negozia con creditori privati (banche, fornitori), occorre preparare un piano di rientro realistico. Il professionista effettua simulazioni di ammortamento con tassi ridotti (o nulli) e rate lunghe, per illustrare quanto può pagare mensilmente. Ad esempio, un debito residuo di 100.000€ potrebbe venire definito pagandone 60.000€ in 36 rate su due anni con tasso moderato, oppure inserito in un concordato con pagamento triennale e cancellazione di una parte di interessi. Questi calcoli devono essere fatti in modo che i creditori abbiano convenienza (ad esempio offrendo un piano certo piuttosto che rischiare la liquidazione). Nel caso delle definizioni agevolate tributarie (rottamazioni), si “simula” il risparmio di interessi e sanzioni: attualmente con la rottamazione-quinquies legge 199/2025 si pagano solo i capienti debiti residui (senza sanzioni civili e interessi) . Ad esempio, se si avevano 100.000€ di debiti (di cui 40.000€ accertati), in rottamazione-quinquies potrebbe bastare versare 60.000€ (capitale residuo) più spese, risparmiando circa 40.000€ di interessi e sanzioni .
- Impugnazione di sanzioni e contributi: se l’atto fiscale riguarda tributi o contributi, si valutano anche modalità straordinarie di impugnazione (es. ricorso per rimessione in termini, opposizione all’esecuzione fiscale, richiesta di compensazione crediti) in base alla natura del debito. Ad ogni modo, nel contenzioso tributario la tempestività è fondamentale: tutele possibili includono il ricorso in autotutela all’Agenzia delle Entrate per emendare errori materiali, o opposizione all’espropriazione mobiliare o immobiliare avviata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tabelle riepilogative
| Strumento / Procedura | Normativa di riferimento | Scadenze e note principali |
|---|---|---|
| Composizione negoziata | D.L. 118/2021 (art.2 e ss.), L. 147/21<br>D.Lgs. 136/2024 (art.5) | Volontaria: accesso tramite piattaforma CCIAA. Esperto nominato da Commissione camerale. Proposte accordo negoziale con creditori. Istanza di misure protettive (art.6) blocca esecuzioni (pubblicazione Registro). |
| Misure protettive | D.L. 118/2021, art.6; pubblicazione Registro imprese | Debitori chiedono (al deposito istanza composizione) sospensione esecuzioni. Dal giorno di pubblicazione non si possono iscrivere nuove ipoteche né iniziare o proseguire pignoramenti . |
| Accordo di ristrutturazione (aziende) | D.Lgs. 14/2019 art. 67 comma 3-bis (ex art.182-bis L. Fall.) | Negoziazione sotto controllo giudiziale, necessaria adesione del 60% creditori. Omologazione dal tribunale se soddisfa 50%+1 dei creditori ammessi al voto. Si paga in base ad un piano. |
| Concordato preventivo | D.Lgs. 14/2019 (ex L. Fall. art. 161-186) | Presentazione ricorso al Tribunale con piani alternativi di ristrutturazione/debito; voto creditori; omologazione. Blocco esecuzioni automatico dal deposito. Requisito minimo: debiti scaduti >=30.000€. |
| Piano del consumatore | Legge 3/2012 (art.9 e ss.) | Richiesta giudice (decreto) di pagamento rateale per debiti non garantiti (senza pignoramenti). Debiti soddisfatti con beni non essenziali; dopo 5 anni esdebitazione residui. Requisiti: dimostrare onestà e sostenibilità. |
| Esdebitazione | Legge 3/2012 (art.14 bis) | Atto finale del piano di pagamenti: residui debiti non soddisfatti vengono cancellati (non più dovuti) se rispettati i piani e mancate opposizioni. Non vale per debiti fiscali e contributivi per i quali si resta obbligati. |
| Definizione agevolata tributi (saldo e stralcio, rottamazione, ecc.) | L. Bilancio (diversi commi) | Presentazione domanda entro scadenze (ultimo rottamazione-quinquies entro 30/04/2026 ). Estinzione debiti affidati alla riscossione con esenzione parziale di sanzioni/interessi. Piani di rateizzazione fino a 54 rate bimestrali . |
| Liquidazione patrimoniale | Legge 3/2012 (art.14 e ss.) | Apertura tribunale se incapiente: liquidazione forzata dei beni. Durata: fino a esecuzione totale più 4 anni per opposizioni. Al termine esdebitazione (residui cancellati) . |
Questa tabella riassume le principali procedure normate e i loro elementi chiave. Si noti come strumenti diversi abbiano presupposti e scadenze proprie. In ogni caso, i professionisti del team di Avv. Monardo aiutano a individuare l’opzione migliore in base alla situazione del debitore.
Strumenti alternativi
Oltre alla composizione negoziata, vi sono altri strumenti – anche non necessariamente giudiziali – per affrontare debiti e crisi:
- Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle esattoriali: le definizioni agevolate consentono di estinguere debiti tributari e contributivi con sanzioni e interessi azzerati o ridotti. L’ultima versione, la rottamazione-quinquies (L. 199/2025) prevede l’adesione fino al 30/4/2026 . Si possono definire solo determinati carichi (imposte non pagate, contributi INPS omessi, sanzioni stradali) dichiarati entro il 2012. Viene versato solo il capitale residuo delle somme dovute , escludendo tutte le sanzioni civili e interessi; per multe stradali nemmeno interessi. Il pagamento può essere in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali . Sono ammessi anche carichi decaduti da precedenti rottamazioni o “saldo&stralcio”. Grazie a queste misure, un impresa gravata da molte cartelle può pagare significativamente meno rispetto all’ammontare nominale. Ad esempio, un debito complessivo di €100.000 (lordo di sanzioni e interessi) si potrebbe definire pagando soltanto €X (capitale residuo), risparmiando decine di migliaia di euro di aggio e mora .
- Saldo e stralcio (art.1 commi 184-189 L.160/2019): si rivolge a contribuenti con reddito ISEE entro parametri (30-50k€). Permette di definire le cartelle con un pagamento che copre il solo capitale (o parte di esso), stralciando sanzioni/interesti. Rispetto alle rottamazioni, è più selettivo sul reddito ma può interessare anche carichi fino al 2019.
- Rateizzazioni ordinarie: i dilazionamenti fiscali (fino a 60 rate con Durc regolare) sono meno vantaggiosi delle definizioni agevolate (riguardano solo i debiti iscritti a ruolo, non annullano interessi al 100%), ma possono essere utili per piccoli debiti recenti.
- Accordi di ristrutturazione del debito (imprese): previsti dall’art.67 c.3-bis, l’accordo di ristrutturazione è uno strumento ex lege (Codice della crisi) che consente a un’impresa in crisi di negoziare un accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi. Se l’accordo viene notificato al tribunale e raggiunge il quorum (maggioranza del 50% degli aventi diritto al voto), il tribunale può omologarlo anche se alcuni creditori (tra cui il fisco) dissentono, imponendo il c.d. cram-down fiscale (art.16, c.6 D.Lgs. 14/2019). È una procedura veloce, ma richiede rigorosi adempimenti contabili e una motivazione solida del piano di ristrutturazione.
- Concordato preventivo: soluzione giudiziale della crisi d’impresa. Si deposita ricorso al tribunale fallimentare con piano di ristrutturazione o con offerta di liquidazione. Il tribunale fissa udienza, i creditori votano e se approvato (fra 50% e 80% a seconda dei casi) il piano viene omologato con efficacia anche per i dissenzienti. Ha efficacia estensiva sui creditori (inibisce la riscossione forzata finché il tribunale non dichiara inammissibile o omologa ). Principale limite: esecuzione molto formale con tempi giudiziari e costi di procedura.
- Piano del consumatore: rivolto al debitore “non imprenditore” (ad esempio un professionista o pensionato). Con questo strumento (L.3/2012) il debitore propone al giudice un piano basato sui suoi redditi futuri, con rate mensili sostenibili, senza coinvolgere i creditori direttamente (il piano vale solo per i debiti non ipotecari). Alla fine del piano (solitamente fino a 120 rate), il residuo è oggetto di esdebitazione. Può essere utile per piccoli imprenditori individuali che abbiano cessato l’attività e non possano più accedere agli strumenti da imprenditori.
- Liquidazione del patrimonio (L.3/2012, art.14): se il debitore non dispone di un piano applicabile, si può richiedere al giudice la liquidazione del proprio patrimonio (incluso l’immobile di abitazione, se non necessario al sostentamento della famiglia) per pagare i creditori. Le fasi: decreto di apertura (che nomina il liquidatore e dispone il blocco definitivo delle esecuzioni sull’intero patrimonio) ; vendita forzata dei beni; distribuzione del ricavato. Se dopo 4 anni resta debito insoddisfatto, quest’ultimo viene cancellato (esdebitazione). Questo istituto è però estremo: elimina praticamente ogni bene del debitore, salvo quanto strettamente essenziale. Dunque andrebbe valutato solo quando non esistono alternative e solo con assistenza professionale.
Errori comuni e consigli pratici
- Non reagire al primo avviso: ignorare una cartella o un sollecito è un errore grave. Spesso passano i termini per ricorrere (60 giorni) lasciando il campo libero al fisco. Agire subito, anche per chiedere una consulenza gratuita, può salvare somme ingenti.
- Trascurare le scadenze: ogni procedura ha precise deadline. Ad esempio, se non si impugna un atto dov’era possibile (entro 60 gg. per le cause tributarie), poi non si potrà rilanciare quella difesa in composizione o in concorsuale . Analogamente, in sede di composizione negoziata l’istanza di misure protettive va presentata contestualmente alla domanda di accesso (o subito dopo) per essere efficace.
- Piani irrealistici: proporre rate troppo basse o piani di rientro impossibili svuota di credibilità qualsiasi trattativa. È meglio presentare un progetto di risanamento concreto, con ipotesi ragionevoli di ricavi e costi di gestione, mostrando ai creditori come intende davvero rimettersi in pari.
- Mancata trasparenza: l’imprenditore deve consegnare all’esperto tutti i dati richiesti. Omissioni o falsificazioni possono determinare l’esclusione dalla procedura e pesanti sanzioni (anche penali) per bancarotta o truffa. Affidarsi a consulenti e professionisti esperti evita rischi di valutazioni soggettive sbagliate.
- Non esplorare opzioni alternative: talvolta chi è concentrato solo sulla composizione negoziata dimentica che esistono anche i piani del consumatore, esdebitazione o semplici rateizzazioni. Ad esempio, un professionista con debiti prevalentemente previdenziali può valutare se è più opportuno (o obbligatorio) ricorrere a un piano del consumatore piuttosto che rimanere nell’alveo imprenditoriale. Il nostro team analizza sempre ogni fattispecie per consigliare l’istituto più favorevole.
- Trascurare il personale: la comunicazione con dipendenti e fornitori deve essere chiara. In corso di composizione o concordato è obbligatorio inviare determinate comunicazioni. Allo stesso modo, un imprenditore non dovrebbe abbandonare l’attività precipitandosi all’estero o alimentando pettegolezzi: la reputazione e la credibilità nei confronti dei creditori può facilitare l’accordo.
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è la composizione negoziata della crisi e quando conviene attivarla?
È una procedura stragiudiziale volontaria introdotta dal 2021 per aziende in squilibrio economico-finanziario non ancora insolventi. Conviene quando si hanno debiti elevati ma c’è ancora un margine di risanamento: serve a negoziare con creditori (banche, Agenzia Entrate, fornitori) un piano di rientro sostenibile, evitando fallimento/liquidazione . - Chi può accedere alla composizione negoziata?
Imprenditori commerciali e agricoli con sede in Italia, compresi titolari di ditte individuali e PMI, iscritti al Registro delle imprese. Recenti modifiche normative (D.Lgs. 136/2024) hanno previsto che si può accedere anche in presenza di uno squilibrio patrimoniale (prima era richiesta una crisi “reversibile”) . Non sono ammessi, invece, debitori che si trovino già in stato di insolvenza conclamata (allora scatta la liquidazione giudiziale). - Quali documenti servono per entrare nella composizione negoziata?
Occorre compilare l’istanza sulla piattaforma camerale, allegando: stato patrimoniale e conto economico aggiornati dell’azienda, elenco dei creditori con debito residuo, piano di risanamento proposto (obiettivi, azioni correttive, misure di contenimento costi). Vanno anche indicati chiaramente importi e nature dei debiti (bancari, fiscali, previdenziali) e crediti attivi. L’esperto può assistere nella predisposizione dei documenti. - Cosa succede se i creditori non accettano l’accordo?
La composizione negoziata è volontaria: se i creditori rifiutano la trattativa o l’accordo finale, tutto si scioglie. I debiti restano esigibili secondo le modalità ordinarie. Non esiste un “accordo imposto”: in tal caso l’imprenditore dovrà valutare altre opzioni, come il concordato o la liquidazione. In ogni caso, nessun credito tributario può essere cancellato senza la decisione definitiva di un giudice (anche la recente “transazione fiscale” sotto forma di concordato deve essere autorizzata dal tribunale) . - Quali sono le tempistiche di una composizione negoziata?
Dipende dai tempi di trattativa: tipicamente alcuni mesi. Dopo la presentazione della domanda, la nomina dell’esperto avviene in alcune settimane. L’esperto ha 60 giorni per verificare il piano e convocare i creditori, prorogabili. Le trattative durano fino a qualche mese in media. Se si giunge a un accordo, lo si formalizza e l’esperto redige il verbale finale. In genere, dall’inizio a un accordo scritto possono passare 4-6 mesi, a seconda della complessità e della disponibilità delle parti. - L’esperto indipendente quanto costa e chi lo paga?
Il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore richiedente . Le tariffe sono fissate per legge (art.16 D.L.118/2021) e variano in base all’importo del piano e alla durata della negoziazione. Ad esempio, per un debito di 100.000€ l’onorario può aggirarsi intorno a 3-4.000€. Tale costo può essere compartecipato o finanziato in più soluzioni con i creditori, all’interno dell’accordo finale. - È vero che con la composizione negoziata posso ottenere la sospensione dei pignoramenti?
Sì, in parte. Se si richiedono misure protettive (art.6 D.L.118/21) e il tribunale le concede, dal giorno della pubblicazione delle misure nel Registro delle Imprese i creditori non possono iniziare o continuare azioni esecutive o cautelari . Quindi, ad esempio, non possono iscrivere nuove ipoteche o avviare pignoramenti sui conti correnti del debitore. Tuttavia, questa sospensione non è illimitata: il tribunale valuta in corso d’opera se confermarla. Inoltre, come afferma la Cassazione, il giudice delegato alla composizione può solo vietare i pignoramenti futuri ma non sospendere d’ufficio quelli già iniziati : spetta al creditore opporsi direttamente o al giudice dell’esecuzione pronunciarsi sulla sospensione. - Cosa succede ai contratti in corso (affitti, forniture) durante la composizione negoziata?
L’imprenditore può continuare a gestire normalmente i contratti, salvo accordi diversi con i creditori. Non si applica come nel concordato preventivo un blocco automatico dei contratti pendenti; tuttavia, è prassi negoziare anche la rinegoziazione delle condizioni contrattuali onerose (ad es. riduzione affitti, dilazione fornitori, rinegoziazione fidi bancari). In ogni caso, l’accordo finale potrà prevedere quali contratti l’imprenditore intende mantenere e quali recedere (ad esempio cessione di un ramo d’azienda). - Se fallisce la composizione negoziata, cosa mi resta come opzioni?
Se non si giunge a un accordo transattivo, restano le soluzioni tipiche del codice fallimentare. Per imprese: il concordato preventivo (in due varianti, con continuità o liquidazione) o il passaggio alla liquidazione giudiziale (ex-fallimento) se sei in stato d’insolvenza. Per non imprenditori: si potrà tentare un piano del consumatore o, se nemmeno questo è possibile, la liquidazione giudiziale del patrimonio secondo la L.3/2012, seguita da esdebitazione. Quindi, in caso di insuccesso, il consiglio è rivolgersi immediatamente a un avvocato per valutare se fare richiesta di concordato o di liquidazione, iniziando contestualmente eventuali impugnazioni delle posizioni creditorie accumulate. - Che differenza c’è tra composizione negoziata e accordo di ristrutturazione?
La composizione negoziata (art.2 D.L.118/21) è un procedimento stragiudiziale pre-fallimentare gestito tramite un esperto. È riservato a imprenditori con crisi reversibile (ora anche patrimoniale ) e rimane al di fuori del Codice della crisi. Al contrario, l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. Fall./art. 67 c.3-bis c.c.i.) è un istituto del Codice della crisi, attivabile in presenza di uno stato di insolvenza (ma anche prima) e richiede che l’accordo (con almeno il 60% dei creditori favorevoli) sia omologato dal tribunale. In pratica, la composizione negoziata è più informale (no tribunale, ma Commissioni camerali) e può essere più rapida; l’accordo di ristrutturazione richiede la procedura concorsuale e maggiore formalità, ma può anche vincolare creditori dissenzienti tramite omologa giudiziale e cram-down fiscale. - Posso usare anche gli strumenti fiscali di definizione agevolata dei debiti?
Certo. Le definizioni agevolate – come le rottamazioni e il “saldo e stralcio” – sono strumenti complementari: servono a ridurre o dilazionare i debiti verso il fisco (Agenzia Entrate, INPS) magari mentre si ragiona su un piano di rientro generale. Ad esempio, un piccolo imprenditore che riceve troppe cartelle può aderire alla rottamazione-quinquies entro aprile 2026 per estinguere quei debiti pagando solo il capitale residuo , sfruttando il risparmio di interessi. È sempre utile analizzare con il commercialista se combinare la rottamazione con il piano di composizione della crisi, per non dilapidare risorse in sanzioni pagabili. - Per il versamento delle rate di una rottamazione o di un piano di rientro cosa succede se non pago in tempo?
In generale, per le rottamazioni tributarie il piano è efficiente a condizioni precise: per la rottamazione-quinquies, la prima rata (o unica) va pagata entro il 31/7/2026 , e l’accordo decade se non si versano due rate anche non consecutive. Nel concordato o accordi di ristrutturazione, la mancata osservanza del piano omologato può portare alla dichiarazione di fallimento o alla perdita dell’esdebitazione. In tali casi, i creditori possono riattivare le esecuzioni. Perciò è fondamentale rispettare scrupolosamente le scadenze concordate. Il professionista può negoziare nel frattempo con le banche estensioni ulteriori o proroghe del piano. - Cos’è l’esdebitazione e quando si applica?
L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui alla fine di un piano di rientro (non tutti i debiti sono cancellabili: in genere si escludono tributi, contributi e reati). In un concordato o in un accordo di ristrutturazione non c’è piena esdebitazione (rimangono i debiti residui concordati). Nei casi sovraindebitamento (L.3/2012), il creditore che ha pagato secondo il piano ottiene automaticamente l’esdebitazione dei residui. Ad es.: se al termine di una liquidazione del patrimonio o di un piano del consumatore sono rimasti 5.000€ di debiti non coperti, questi si estinguono. La Corte di Cassazione conferma che l’esdebitazione “di diritto” si applica solo se il debitore ha rispettato il piano e non è intervenuta revoca del beneficio . - Cosa succede se ricevo un’accusa di bancarotta o frode fiscale in questa fase?
Se sul tavolo ci sono gravi contestazioni penali (ad esempio bancarotta fraudolenta, occultamento di scritture contabili, frode IVA), è essenziale agire con cautela. In alcuni casi il codice di crisi (D.Lgs.14/19) prevede che il tribunale possa sospendere l’esdebitazione se sono in corso procedimenti penali rilevanti per i reati di bancarotta . In ogni caso, l’attivazione di procedure di crisi non protegge dall’accertamento penale: si dovrà contestare la responsabilità in separata sede. Il supporto di un penalista o un esperto contabile criminalista può essere indispensabile se si sospetta che i creditori nutrano dubbi di natura penale. - Come posso fermare gli interessi che maturano sul debito?
In sede stragiudiziale (accordi privati) l’imprenditore può chiedere ai creditori la decurtazione degli interessi di mora o penali come parte della trattativa. In alcuni casi ciò viene accordato (ad es. il fisco nelle rottamazioni azzera gli interessi di mora). Durante il concordato preventivo o piano attestato il piano stesso può prevedere un abbattimento degli interessi legali fino a zero o tassi agevolati. La legge permette in ogni caso di calmierare gli interessi (sono annullati in rottamazioni e possono essere ridotti in concordato a discrezione del tribunale). È un punto di negoziazione chiave: ogni euro di interesse azzerato riduce l’impegno complessivo del debitore. - Se sono un socio illimitatamente responsabile (e.g. di SNC), cambia qualcosa nelle procedure?
Sì, in alcuni casi. Il socio illimitato di una società può proporre la procedura di composizione in proprio (se ha anche debiti personali) oppure rivendicare l’effetto dell’accordo sociale anche sui debiti personali. Recenti modifiche (art.7-ter L.3/12, D.L. 137/2020) indicano che l’accordo societario ha efficacia anche sui soci illimitatamente responsabili solo per le obbligazioni sociali, non per quelle personali . In pratica, finché la società paga i debiti concordati, il socio illimitato resta tenuto personalmente al risarcimento di quelli che eccedono; tuttavia il creditore può rivalersi su di lui se la liquidazione della società non basta. In ogni caso, ogni socio illimitato deve valutare se impiegare a proprio nome gli strumenti (composizione, concordato) per gestire i propri debiti personali. - Un esempio pratico (simulazione numerica di un piano):
Immaginiamo un imprenditore che ha 100.000€ di debiti totali (di cui 60.000€ tributari, 30.000€ bancari, 10.000€ commerciali). Propone nella composizione negoziata un piano triennale con pagamenti mensili di 3.000€ (36 rate da 3k = 108.000€), riducendo gli interessi al 3% annuo medio. Il piano prevede: di estinguere completamente i debiti bancari e parte di quelli commerciali (i fornitori si accontentano di 8.000€ sui 10.000€); per i debiti tributari si propone di pagare i 60.000€ residui in 12 rate semestrali di 5.000€ con sospensione delle sanzioni e interessi nella misura più ampia possibile (ad es. transazione fiscale). Dopo 3 anni, avendo saldato 108.000€ complessivi, l’imprenditore ha onorato la maggior parte dei debiti: eventuali residui (se consentiti) possono essere oggetto di saldo e stralcio o, da piano del consumatore per il consumatore, di esdebitazione. Questo è un esempio semplificato, ma rende l’idea di come un piano strutturato possa permettere di ripianare un debito di 100k con un impegno mensile sostenibile. - Chi può essere nominato esperto negoziatore e come trovo un OCC:
L’esperto indipendente deve essere un professionista con competenze in crisi d’impresa, iscritto all’Elenco degli esperti presso la CCIAA di riferimento. Tipicamente avvocati specializzati in diritto concorsuale o commercialisti con certificazioni specifiche . In quanto Esperto Negoziatore, l’Avv. Monardo (iscritto negli albi ministeriali per i gestori della crisi) è abilitato a svolgere questo ruolo. Per individuare un OCC (Organismo composizione crisi da sovraindebitamento), si consultano gli albi pubblici del Ministero della Giustizia: esistono OCC pubblici (Camere di Commercio) e privati accreditati. Il nostro studio collabora con diversi OCC accreditati per agevolare l’accesso a queste procedure. - I creditori possono opporsi all’accordo transattivo?
Durante la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione va sottoscritto consensualmente. I creditori che non firmano non vincolano l’imprenditore (l’accordo funziona tra chi aderisce). Se invece l’accordo viene poi omologato in Tribunale (come nel concordato o accordo di ristrutturazione), allora si legano anche i dissenzienti. Nel caso extragiudiziale della composizione negoziata, non esiste omologa giudiziale finale: l’accordo ha efficacia solo tra le parti firmatarie. Ciò significa che un creditore non firmatario potrà continuare le proprie azioni esecutive (una volta cessato il blocco da misure protettive). Ecco perché è strategico coinvolgere più creditori possibile nella fase di trattativa e, se serve, usare strumenti giudiziali successivi per bloccare i dissenzienti. - Perché dovrei rivolgermi a un professionista esperto e non affidarmi a un consulente interno?
Le procedure di crisi sono molto complesse e soggette a formalismi rigidi. Un consulente interno non ha l’esperienza specifica per condurre trattative legalmente vincenti o predisporre un piano credibile sotto il profilo economico. Inoltre, l’imprenditore deve garantire il “best interest dei creditori” in caso di azioni giudiziarie (concordato, etc.), compito che richiede preparazione giuridica precisa. Un team multidisciplinare come quello dell’Avv. Monardo combina competenze legali (diritto fallimentare e tributario) con quelle commerciali: ciò permette di preparare piani finanziari solidi, difese tecniche efficaci e negoziazioni professionali. Questo approccio aumenta drasticamente la probabilità di successo della procedura e minimizza i rischi di rigetto per difetti formali o sostanziali.
Conclusioni
La crisi d’impresa, se affrontata in ritardo o in modo inadeguato, può rapidamente degenerare in liquidazione forzata e perdita irreversibile dell’attività. Per questo è cruciale agire tempestivamente e valutare fin da subito l’assistenza di un professionista esperto. Le difese legali esaminate – dalla composizione negoziata alle soluzioni di conciliazione fiscale – consentono all’imprenditore di difendere i propri interessi e proteggere il patrimonio. Come abbiamo visto, un percorso ben pianificato può bloccare ipoteche e pignoramenti (mediante misure protettive) , rinegoziare dilazioni di pagamento e persino riscrivere i termini dei debiti con cospicui risparmi (es. annullando sanzioni o interessi nelle rottamazioni ). L’intervento professionale è fondamentale: l’Avv. Monardo e il suo team possono analizzare l’atto notificato, presentare i ricorsi tributari necessari, elaborare piani di rientro personalizzati e avviare negoziazioni o procedure giudiziali. Grazie alla loro esperienza nazionale in diritto bancario e tributario, operano per bloccare azioni esecutive, pignoramenti di beni o conti, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi, dando all’imprenditore la possibilità di riallineare le finanze.
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Sentenze aggiornate e fonti normative recenti
- Cass. Civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30814 – Ha ribadito che, in materia di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (L.3/2012), le contestazioni dei requisiti di ammissibilità vanno proposte in reclamo contro l’ordinanza che fissa l’udienza dei creditori .
- Cass. Civ., Sez. III, 26 luglio 2023, n. 22715 – Ha stabilito che il giudice della crisi da sovraindebitamento non può sospendere direttamente pignoramenti in corso ma solo vietare ai creditori di iniziarli o proseguirli; la sospensione vera e propria spetta al giudice dell’esecuzione .
- Cass. Civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890 – Sui piani del consumatore in corso, ha precisato che la mancata impugnazione tempestiva di un decreto consente di precludere rilievi successivi sui requisiti di ammissibilità (principio analogo a 30814/2023).
- Cass. Civ., Sez. I, 28 maggio 2025, n. 11587 – Ha confermato che in sede di esdebitazione il giudice deve verificare l’effettiva genuinità del piano esecutivo, ritenendo annullabile l’esdebitazione ottenuta sulla base di piani parziali non pagati .
- Corte Cost., 27 novembre 2015, n. 272 – Ha dichiarato costituzionalmente legittimi gli articoli della legge sul sovraindebitamento (L.3/2012), affermando che la possibilità di resettare i debiti del debitore onesto rientra nell’ambito della equa bilanciatura tra esigenze del debitore e tutela dei creditori.
- Legge 27 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – All’art. 1 commi da XX a XX, ha istituito la Rottamazione-quinquies delle cartelle, con termini e modalità già in vigore nel 2026 .
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – Correttivo del Codice della crisi: innova la composizione negoziata (art.5) ammettendo imprese anche in stato di squilibrio patrimoniale , ridefinisce nomina e compenso dell’esperto, e introduce la transazione fiscale per Agenzia Entrate come accordo dedicato .
- D.L. 8 giugno 2023, n. 64 (convertito L. 106/2023) – Prevede modifiche al Codice della crisi, tra cui l’estensione al 2024 del termine per presentare nuovi concordati semplificati (art. 18 D.L. 118/2021) e chiarimenti sulle procedure di ristrutturazione.
- Fonti normative: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa), L. 3/2012 (sovraindebitamento), D.L. 118/2021 conv. L.147/2021, D.Lgs. 136/2024, L. 160/2019 (saldo e stralcio), L. 178/2020 (rottamazione ter prorogata), L. 199/2025 (rottamazione-quinquies). Decreto Ministeriale 24/9/2014 n.202 (requisiti OCC). Circolari Agenzia Entrate su rottamazioni e saldo&stralcio.