Liquidazione controllata vs Esdebitazione dell’incapiente: guida aggiornata per il debitore

🔍 Introduzione: Molti soggetti sovraindebitati si trovano a dubitare tra diverse soluzioni. In particolare, è essenziale capire quando conviene avviare una liquidazione controllata del proprio patrimonio e quando invece richiedere la “esdebitazione” del debitore incapiente. La scelta sbagliata può comportare la perdita di opportunità di liberarsi dai debiti o, al contrario, di alienare beni inutilmente. In questa guida aggiornata al 2 febbraio 2026, basata sulle ultime normative e pronunce della Cassazione e delle Corti (D.Lgs. 14/2019, L. 3/2012, circolari Agenzia Entrate, ecc.), spiegheremo dettagliatamente le differenze, le procedure e le strategie difensive.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Cassazionista e coordinatore di un team di avvocati e commercialisti specialisti in diritto bancario e tributario a livello nazionale, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC e Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Con il suo staff multidisciplinare, offre assistenza completa: analisi degli atti (ingiunzioni, pignoramenti, cartelle), ricorsi e opposizioni nei termini di legge, istanze di sospensione dell’esecuzione, negoziazioni con i creditori, piani di rientro personalizzati e soluzioni giudiziali o stragiudiziali mirate. In altre parole, il nostro studio valuta il tuo caso, individua la strada migliore (liquidazione controllata, piano del consumatore, composizione negoziata, ecc.) e ti assiste concretamente per bloccare ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

  • Liquidazione controllata. Con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”), entrato in vigore dal 2022 per i consumatori/imprenditori (art. 268 e ss.), è stata introdotta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio in sostituzione della vecchia “liquidazione del patrimonio” prevista dalla L. 3/2012. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare al Tribunale l’apertura della procedura, affinché i suoi beni vengano liquidati e il ricavato distribuito ai creditori (art. 268 CCII) . Il Tribunale dichiara l’apertura con sentenza (art. 270 CCII) e nomina un liquidatore, che prosegue con il piano di liquidazione. Al termine della procedura il debitore può essere ammesso alla liberazione (esdebitazione) dei debiti residui se ha rispettato le condizioni di meritevolezza (art. 280 CCII, v. punto successivo) . In sostanza, la liquidazione controllata prevede la vendita dei beni del debitore (con sospensione degli interessi sui debiti durante la procedura ) e solo il residuo del debito non coperto viene poi “soppresso” (esdebitazione).
  • Esdebitazione del debitore incapiente. Separatamente, il legislatore ha previsto un percorso semplificato per chi non ha alcun bene né reddito utile da offrire ai creditori. L’art. 283 CCII definisce il “debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta” (nemmeno futura) . Tale debitore può accedere all’esdebitazione una sola volta, ottenendo la cancellazione di tutti i suoi debiti residui (salvo il dovere di pagare successivamente almeno il 10% degli utili futuri importanti) . L’istanza deve essere presentata tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) al Tribunale (art. 283 CCII e art. 14-quaterdecies L. 3/2012) . Se il giudice verifica la mancanza di frodi/dolo e ritiene il debitore meritevole, con decreto concede l’esdebitazione : i creditori non potranno più esigere il residuo debitorio (art. 278 CCII) , eccetto obblighi alimentari e risarcimenti non estinti . L’istituto risponde alla direttiva UE “fresh start” (2019/1023) e consente una vera “seconda opportunità” al debitore gravemente insolvente.
  • Presupposti di meritevolezza (art. 280 CCII). In entrambe le procedure – poiché l’esdebitazione finale è condizionata alla buona condotta del debitore – l’art. 280 CCII vieta il beneficio se il debitore:
  • è stato condannato definitivamente per bancarotta fraudolenta o gravi delitti economici (o simili), salvo riabilitazione ;
  • ha distratto beni o aumentato fittiziamente il dissesto (abuso del credito) ;
  • ha ostacolato la procedura (mancata collaborazione con l’OCC/Tribunale) ;
  • ha già beneficiato di un’esdebitazione nei 5 anni precedenti o per due volte .
    Queste condizioni ostative sono confermate dalla giurisprudenza: ad esempio, la Corte d’Appello Arezzo ha messo in evidenza che l’art. 281 CCII (che impone la presentazione contestuale della domanda di esdebitazione alla chiusura della procedura) potrebbe violare principi di proporzionalità e contraddittorio europeo, motivo per cui ha sollevato questione di legittimità costituzionale . In ogni caso il debitore deve sempre attestare onestà e collaborazione.
  • Giurisprudenza recente. La Suprema Corte e vari Tribunali si sono pronunciati sulle novità introdotte dal Codice e dal correttivo 2024. Ad esempio, Cass. 28161/2025 ha stabilito che in liquidazione controllata il liquidatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato per impugnare l’ammissione di un credito al passivo, analogamente a quanto previsto per il curatore in liquidazione giudiziale . Trib. Ivrea 15/7/2025 ha chiarito che non è “incapiente” chi possiede un reddito già sottoposto a pignoramento: in tal caso esiste in effetti una quota disponibile per i creditori e il beneficio non può essere concesso . Le Sezioni Unite Cassazione (SU 12476/2020, 8504/2021) hanno confermato la non retroattività delle norme CCII: i procedimenti aperti prima del 15/7/2022 rimangono soggetti alla vecchia legge (Fallimenti e L.3/2012) . Infine, ordinanze in fase decisionale (Trib. Treviso 7/9/2025) stanno affrontando il tema del liquidatore “senza attivo” e del rapporto con gli istituti previgenti. In conclusione, la dottrina concorda nel sottolineare che la liquidazione controllata è finalizzata alla cessione del patrimonio e all’esdebitazione residua, mentre l’esdebitazione dell’incapiente è un rimedio predeterminato quando non c’è alcun attivo da liquidare .

Procedura passo-passo dopo l’avvio

Liquidazione controllata:
1. Istanza di apertura. Il debitore (o, per debiti > 50.000 €, anche un creditore) depositano in Tribunale, con assistenza dell’OCC, una domanda di apertura della liquidazione controllata . L’OCC deve attestare (su richiesta) la congruità dell’attivo che può essere realizzato. Se il debitore dimostra di non poter ottenere attivo (anche mediante azioni giudiziarie), il Tribunale respinge l’istanza .
2. Decisione del Tribunale. In assenza di altri procedimenti in corso (es. concordato preventivo), il Tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata (art. 270 CCII) . Con la stessa sentenza vengono nominati il Giudice delegato e il Liquidatore. Il Tribunale ordina quindi al debitore di depositare (in 7 giorni) bilanci e scritture contabili e un elenco dei creditori . Vengono fissati termini (normalmente 90 giorni) per la presentazione delle domande di restituzione dei beni da parte di terzi e delle domande di ammissione al passivo da parte dei creditori . Il debitore consegna al liquidatore i beni non esenti (es. contanti, titoli, immobili non vincolati) . Contestualmente, il provvedimento di apertura sospende gli interessi sui debiti (fino alla chiusura), ad eccezione dei crediti garantiti (ipoteca, pegno) .
3. Vendita del patrimonio. Il liquidatore procede a vendere i beni secondo le regole della liquidazione giudiziale (art. 270 cc.5-6 CCII fa rinvio agli artt. 150-151 CCII). Se un contratto era in corso, quest’ultimo rimane sospeso e il liquidatore può decidere di subentrare oppure di scioglierlo . I ricavi delle vendite vengono depositati sul conto della procedura.
4. Formazione dello stato passivo. Il liquidatore accoglie o rigetta le domande di ammissione dei creditori presentate nei termini; in caso di controversia, il creditore può ricorrere al Tribunale. Una recente pronuncia Cass. 28161/2025 ha precisato che il liquidatore può proporre impugnazioni sugli stati passivi senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato , come succede anche nella liquidazione giudiziale. Una volta definito lo stato passivo, il liquidatore prepara un progetto di liquidazione, con indicazione delle modalità di vendita e di riparto.
5. Distribuzione e chiusura. Con la vendita dei beni si soddisfano i creditori fino all’esaurimento dell’attivo. Se l’attivo non copre tutti i crediti, i residui restano debiti residui del debitore. Alla fine della procedura (entro 3 anni dall’apertura, salvo proroga motivata), il liquidatore redige il rendiconto finale e si conclude la liquidazione. In base all’art. 278 CCII e alle condizioni previste dall’art. 280 (no frodi, colpe gravi, ecc.), il debitore viene ammesso automaticamente alla liberazione dai debiti residui . Ciò significa che, di fatto, gli vengono “cancellati” gli importi ancora dovuti (con esclusione degli obblighi alimentari e delitti civili).

Esdebitazione dell’incapiente:
1. Verifica dell’incapienza. Il debitore verifica se rientra nel criterio dell’incapienza: possedere redditi e beni tali da non poter soddisfare neppure il 10% dei creditori . In pratica, il suo reddito annuo (dopo spese e minimi vitali) non deve superare l’assegno sociale aumentato della metà per ogni componente familiare (DPCM 159/2013) . Ad esempio, un lavoratore con stipendio quasi interamente pignorato dall’INPS rischia di non essere considerato incapiente (Trib. Ivrea 2025) .
2. Percorso procedurale. L’esdebitazione dell’incapiente è accessoria: non avvia una procedura autonoma, ma viene richiesta al termine di una procedura concorsuale (p. es. alla chiusura di un piano del consumatore o concordato minore, se questi prevedono l’utile soddisfazione dei creditori) o, più spesso, con un mero decreto di chiusura dopo 3 anni (il Codice non richiede attivazione di piani). Il debitore presenta domanda al Tribunale tramite l’OCC, allegando documenti analoghi a quelli di legge 3/2012 (elenco creditori, dichiarazioni reddituali, ecc.) e una relazione dell’OCC stessa.
3. Decisione del giudice. Il giudice valuta la meritevolezza del debitore (assenza di frodi, dolo o colpa nella formazione dell’indebitamento) e gli eventuali elementi di disonestà (art. 283 c.7 CCII ). Se la condizione di incapienza è accertata e il debitore è idoneo, il giudice concede l’esdebitazione con decreto motivato . Il decreto fissa anche il termine (di norma 3 anni) in cui il debitore deve depositare la dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute (nuovi redditi o patrimoni) . Il provvedimento viene notificato a debitore e creditori: questi ultimi hanno 30 giorni per proporre reclamo . 4. Conseguenze. Una volta acquisito il decreto d’esdebitazione, i debiti contratti prima dell’apertura della procedura diventano inesigibili nei confronti del debitore : in pratica egli è liberato dal residuo debitorio (restano esclusi obblighi alimentari, danni extracontrattuali, sanzioni penali non accessorie). Nel triennio seguente, l’OCC vigilante controlla che il debitore non riceva utilità superiori al minimo vitale; se emergono nuove ricchezze, comunica la cosa al giudice e i creditori possono agire esecutivamente su tali beni (es.: se il debitore vince una causa e incassa più di quanto poteva, deve destinare almeno il 10% ai creditori) . Nonostante questo onere, l’esdebitazione assegna una seconda chance finanziaria, come sottolineato dalla Cass. n. 14835/2025 per la procedura di fallimento (analoga nell’impianto) . In sintesi: nella liquidazione controllata si vendono i beni e poi si esdebitano i restanti debiti , mentre l’esdebitazione dell’incapiente prescinde da vendite e interviene direttamente se non esistono né beni né redditi “pignoralmente” disponibili .

AspettoLiquidazione controllata del patrimonioEsdebitazione del debitore incapiente
Normativa di riferimentoArt. 268-277 CCII (D.Lgs. 14/2019) e art. 14 L. 3/2012Art. 278-283 CCII (D.Lgs. 14/2019) e art. 14-quaterdecies L. 3/2012
Chi può richiederlaDebitore persona fisica in stato di sovraindebitamento (consumatore, piccolo imprenditore, professionista) con attivo da liquidare ; o, per crediti >50k€, anche il creditoreDebitore persona fisica incapiente (senza attivo né redditi “utilizzabili”) che dimostri meritevolezza
FinalitàLiquidare i beni del debitore e distribuire il ricavato ai creditori. Eventuali debiti residui vengono poi “cancellati” (liberazione esdebitativa) se il debitore è meritevole .Cancellare i debiti contratti senza liquidare alcun bene. Il debitore, dopo decreto di esdebitazione, diventa inadempiente (inesigibile) nei confronti dei creditori per i debiti residui .
Durata della proceduraFino a 3 anni dall’apertura (termine massimo stabilito dal giudice) , o al completamento della vendita dell’attivo.Il beneficio si realizza immediatamente col decreto di esdebitazione. Tuttavia il debitore resta sottoposto al controllo per 3 anni sulle eventuali utilità sopravvenute (art. 283 cc. 7-9).
Condizioni/dimostrazioniL’OCC deve attestare la possibilità di realizzare attivo (art. 268). Debitore e liquidatore coordinano le vendite. Al termine, il debitore ottiene il beneficio solo se non viola le condizioni di art. 280 (assenza di colpa grave, frode, condanne penali, ecc.) .Il debitore deve dimostrare di non poter offrire utilità ai creditori** e di essere meritevole. La domanda passa tramite OCC con relazione dettagliata (cause dell’indebitamento, redditi, stato patrimoniale) . L’esdebitazione è concessa se, dopo informazioni del giudice, non vi siano violazioni di buona fede, dolo o frode nella gestione del debito .
Effetti principaliSospensione delle esecuzioni sui beni in procedura; i creditori partecipano al concorso. Al termine, il debitore è liberato dai debiti residui (salvo debiti alimentari/danni) e non può più usufruire di altra esdebitazione per 5 anni .Trasformazione dei debiti pregressi in inesigibili. I creditori non possono agire esecutivamente sul debitore per quei debiti residui (tranne coobbligati/fideiussori) . Il debitore è tenuto a versare almeno il 10% di eventuali nuove utilità ricevute entro 3 anni .
Soggetti coinvoltiTribunale (giudice delegato), liquidatore (professionista OCC), organizzazioni di categoria per i creditori.Tribunale, Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che assiste il debitore; creditori informati del decreto.

Difese e strategie legali

Quando il debitore riceve un atto (per es., ingiunzione di pagamento, cartella esattoriale, precetto), deve agire tempestivamente. Le azioni difensive includono:

  • Opposizione al decreto ingiuntivo: si presenta al giudice ordinario entro 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.) per contestare il credito o chiedere dilazioni. Se scaduto il termine di 40 giorni, si può chiedere un termino ulteriore di 10 giorni (opposizione tardiva). In ogni caso è importante verificare le cause di nullità o vizio formale (ad esempio, simulazione del contratto, decadenza del credito).
  • Istanza di pagamento rateale: nei confronti delle cartelle fiscali la legge consente di domandare la rateazione (in base al reddito ISEE). Attenzione ai requisiti di non aver chiesto precedenti dilazioni negli ultimi anni.
  • Sospensione esecuzione: in pendenza di opposizione o di domanda concorsuale (LC o altri strumenti), tutte le azioni esecutive individuali (pignoramenti, ipoteche) sono sospese di diritto (art. 270 cc.5-6 CCII) analogamente a quanto avviene in fallimento . Conviene sempre chiedere al giudice delegato (o al Prefetto, per somme esigue) la sospensione delle esecuzioni.
  • Impugnazione dello stato passivo: durante la liquidazione controllata, se il liquidatore rigetta una domanda di ammissione o ammette un credito non dovuto, può proporre ricorso in opposizione allo stato passivo . La Cassazione ha stabilito che il liquidatore non deve chiedere autorizzazione preventiva al giudice delegato per presentare tale ricorso , accelerando le contestazioni. In altri casi il creditore può presentare reclamo al Tribunale contro il decreto di esdebitazione, ma solo entro 30 giorni .
  • Piani e accordi concorsuali: Oltre alla liquidazione controllata, il Codice CCII prevede altri strumenti per l’imprenditore o consumatore in crisi:
  • Piano del consumatore (art. 67 L. 3/2012): il debitore non imprenditore può concordare con i creditori un piano di pagamenti pluriennali (3-5 anni) stabilendo percentuali di soddisfazione proporzionali; non richiede liquidazione dei beni. Se il piano è omologato, i debiti residui residuano esdebitabili.
  • Accordi di ristrutturazione e concordati minori (art. 182-bis e 182-septies L.Fall. per imprese in crisi; art. 67-bis DLgs 14/2019 per professionisti): permettono negoziazioni con creditori sotto controllo del tribunale. Un consulente legale del nostro studio può assistere alla redazione dei documenti contabili necessari e guidare il negoziato col Tribunale di competenza (eventualmente con ricorso di concordato in bianco).
  • Composizione negoziata della crisi (DL 118/2021): introdotto nel 2021, l’art. 37 D.L. 118/2021 – conv. L. 147/2021 – permette di contrattare un piano con i creditori (banca, fisco, Inps, ecc.) con riservatezza, ottenendo sospensioni pregresse esecutive e il ruolo di un negoziatore indipendente. L’Avv. Monardo è “Esperto negoziatore” certificato: possiamo affiancarti in questa procedura rapida, evitando la procedura giudiziale.
  • Strumenti definitori fiscali: Non dimenticare gli strumenti “calmierati” per il fisco e la riscossione:
  • Rottamazione quater (L. 197/2022): possibilità di definire i carichi affidati 2000-2021 pagando solo capitale e spese, con sanzioni e interessi cancellati. Per aderire occorre presentare domanda entro i termini (tipicamente fine aprile dell’anno successivo) .
  • Definizione agevolata (saldo&stralcio): per i soggetti in difficoltà (ISEE basso), consente di pagare una percentuale ridotta dei debiti erariali.
  • Norme interpreti: legge 108/2025 ha esteso la definizione per il periodo 2015-2021; legge di bilancio 2024 ha reintrodotto possibilità di rate per le cartelle esattoriali ancora non pagate. Il nostro studio può valutare se ricorrere a tali definizioni può essere più conveniente dell’avviare procedure CCII.

Tutti questi strumenti sono complementari: ad esempio, anche il debitore incapiente può valutare contemporaneamente la cancellazione con definizione agevolata per parte dei debiti fiscali, ottenendo così un alleggerimento immediato. La scelta migliore dipende dalla natura dei crediti (fiscali, bancari, privati) e dalla capacità reddituale, e deve essere decisa caso per caso.

Strumenti alternativi al confronto

Di seguito un elenco sintetico degli strumenti di risoluzione del sovraindebitamento (diversi dalla liquidazione controllata e dall’esdebitazione), con i principali vantaggi e riferimenti normativi:

  • Piano del consumatore (L. 3/2012, art. 67 e ss.): per il consumatore “meritevole” (non imprenditore) che non può eseguire un piano di pagamenti ai creditori, prevede un accordo con i creditori attraverso l’OCC. Consente di pagare in 3-5 anni una quota congrua del debito (minimo 10%), evitando la liquidazione dei beni. Al termine, i debiti residui vengono esdebitati .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: strumento dell’imprenditore non commerciale (art. 182-bis L.Fall. pre-2022, ora richiamato CCII) o persona fisica non imprenditore (art. 67-bis CCII). Si negozia con i creditori, in presenza di un professionista indipendente, un piano di rientro. Il vantaggio è riservatezza e durata anche oltre 3 anni.
  • Concordato preventivo in forma semplificata: per gli imprenditori, consiste nel concordare un piano con i creditori che conservi la continuità aziendale (conferma nei ruoli) o proponga liquidazione; spesso è possibile con maggioranza semplice di creditori (art. 182-quinquies). L’esdebitazione scatta se il piano prevede il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e almeno il 60% dei chirografari.
  • Composizione negoziata (DL 118/2021): già citata, offre ampie sospensioni cautelari in fase antecedente alla procedura, senza necessità di istanze al Tribunale. Ideale se si intende coinvolgere principalmente banche o fisco.
  • Rottamazioni fiscali: come detto, esistono leggi (197/2022, 183/2020, ecc.) che dilazionano o stralciando parte dei debiti con Agenzia Riscossione: consultaci per sfruttarle, possono azzerare interessi e sanzioni.
  • Piani di rientro privati: se i debiti sono con privati (fornitori, conviventi, familiari), spesso la soluzione può essere una transazione stragiudiziale. Un Avvocato può mediare con gli creditori per estinguere parzialmente o rateizzare il debito evitando spese legali.

In sostanza, il debitore deve valutare il mix di strumenti più efficace: per alcuni è meglio un Piano del consumatore (se ha un reddito modesto e pochi beni), per altri una Liquidazione controllata (se ha un po’ di attivo vendibile). La nostra consulenza ti aiuta a individuare l’opzione o la combinazione ideale in relazione alla tua situazione patrimoniale e reddituale.

Errori comuni e consigli pratici

Per ottenere i massimi benefici, il debitore deve prestare attenzione a numerosi aspetti:

  • Ritardo nelle decisioni: Un errore frequente è attendere troppo a lungo prima di rivolgersi a un professionista. Ricorda che i termini di opposizione a un decreto ingiuntivo sono molto brevi (40 giorni) e ogni procedura concorsuale può essere chiesta solo una volta (es. l’esdebitazione incorre in prescrizione decadenziale con il termine lungo di 60 giorni del rito civile). Intervenire subito consente di bloccare subito pignoramenti e ottenere sospensioni di termini.
  • Messaggi fuorvianti su Google: Fai attenzione alle informazioni non ufficiali o “preconfezionate” dei blog. Come avvocati esperti in materia, basiamo ogni indicazione su fonti normative certe (Leggi, Decreti, Circolari Agenzia Entrate) e sentenze vincolanti. Verifica sempre la data e l’autorità della fonte.
  • Ignorare l’OCC: Gli Organismi di Composizione della Crisi hanno un ruolo chiave. Spesso il debitore pensa di potersi “arrangiare da solo”, ma per legge la domanda di liquidazione o esdebitazione deve essere presentata attraverso un OCC (con iscrizione ministeriale). Rivolgersi a un OCC (ad es. quello coordinato da Avv. Monardo) ti assicura di non sbagliare documenti e di avere un gestore accreditato che verifica preventivamente la domanda.
  • Mancata chiarezza sui beni: Nel caso di liquidazione controllata, bisogna dichiarare onestamente l’esistenza di tutti i beni. Qualsiasi occultamento è grave e può precludere l’esdebitazione . Altri errori: dimenticare di inserire tutte le banche e poste nel piano di riparto, o non tenere conto di fondi pensione esenti.
  • Non valutare correttamente l’incapienza: Attenzione a non credere di essere incapiente se hai anche un reddito minimo: come detto, anche i redditi modesti (es. cessione del quinto già attiva) possono bastare ai creditori (Trib. Ivrea 2025) . D’altro canto, l’essere definito “incapiente” non dipende dall’entità assoluta del reddito, ma dal confronto con i minimi di sussistenza; pertanto, prima di fare domanda esdebitativa va stilato un calcolo preciso delle spese familiari consentite.
  • Sottovalutare obblighi dopo l’esdebitazione: Se ottieni l’esdebitazione, prepara fin da subito le dichiarazioni annuali dei redditi per i 3 anni successivi. L’OCC vigilerà: in caso di sopravvenienze rilevanti (es. vincite, eredità) potresti dover corrispondere una quota ai creditori . Meglio non trovarsi impreparati.
  • Trascurare la meritevolezza: L’esdebitazione e l’ammissione al beneficio nella liquidazione controllata sono ponte: se il giudice accerta dolosità o colpa grave nell’insolvenza, può respingere l’istanza . Evita azioni “spregiudicate” durante la crisi (es.: nuovo indebitamento senza reali motivi). Mantieni contabilità trasparente (sarà verificata dall’OCC, artt. 283/4-5 CCII) e collabora pienamente con il curatore/liquidatore.
  • Confusione tra strumenti: Un imprenditore può chiedere la liquidazione controllata solo se non è già decaduto dalla possibilità di concordato generale (p.e. art. 162 L.Fall). Analogamente, chi è un professionista con attività di impresa (anche minima) deve valutare se la composizione negoziata ex DL 118/2021 è più opportuna della liquidazione da sovraindebitamento (quest’ultima è riservata a debitori privi di contenziosi o procedure concorsuali in atto). Verifica sempre i requisiti specifici: un errore comune è tentare di liquidare il patrimonio senza avere i requisiti dimensionali richiesti (art. 2, lett. d D.Lgs.14/2019: fatturato ≤200k€, attivo ≤300k€, debiti ≤500k, ecc. – vedi Camera Commercio Modena) .

Tabelle riepilogative

Strumenti di risoluzione del sovraindebitamento a confronto:

StrumentoScopoQuando si usaRiferimenti normativi
Liquidazione controllataVendere i beni del debitore e distribuire proventi; successivamente esdebitare i residui (se meritevole) .Debitore in stato di sovraindebitamento con patrimonio/liquidità da recuperare; voglia chiudere i conti mediante procedura giudiziale.D.Lgs. 14/2019, artt. 268-277; art. 14 L. 3/2012; procedura concorrente con creditori.
Esdebitazione dell’incapienteCancellare tutti i debiti residui senza vendere beni, per debitore senza utilità offribili .Debitore persona fisica senza beni né redditi disponili e meritevole; spesso dopo chiusura di altra procedura (o al termine dei 3 anni).D.Lgs. 14/2019, art. 278-283; art. 14-quaterdecies L. 3/2012.
Piano del consumatoreRistrutturare i debiti del consumatore con un piano pluriennale, senza liquidare il patrimonio .Consumatore (non imprenditore) con debiti non eccessivi, ma impossibilitato a pagare.Legge 3/2012, artt. 66-71.
Accordo ristrutturazione/Concordato minoreConcordare un piano con i creditori, con supervisione giudiziale; viene omologato se compartecipano i creditori.Imprese di piccole dimensioni o professionisti con debiti rilevanti, ma impraticabile liquidazione immediata.D.Lgs. 14/2019, artt. 67-bis (persone fisiche), artt. 182-bis et seq. L.Fall.
Composizione negoziata (DL 118/2021)Permette negoziazione preventiva con banche/fisco, con assistenza “negoziatore” senza pubblicità di tribunale.Quando si vogliono tutelare segreti aziendali o evitare procedure giudiziali, e si coinvolgono soprattutto creditori pubblici.D.L. 118/2021 (introd. art. 37).
Rottamazione/Definizioni agevolatePagare una parte (capitale) di debiti fiscali o previdenziali, ottenendo sconto su interessi e sanzioni.Carte delle entrate/cartelle esattoriali riferite a periodi ammissibili; sofferenza reddituale.Legge 197/2022 (art. 1 co.231-252) e s.m.i. – L. 108/2025.

Tempi e scadenze da ricordare:
Opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.): 40 giorni dalla notifica. In mancanza di opposizione, scatta ingiunzione esecutiva.
Termine per richiesta liquidazione controllata: non è fissato dalla legge, ma va agito prima che i creditori escano da ogni tutela (occorre in genere al più presto per fermare le azioni esecutive). Una volta depositato il ricorso al Tribunale, l’esecuzione è sospesa fino a chiusura (art. 270 CCII).
Domanda di esdebitazione: secondo art. 281 CCII, va depositata contestualmente al decreto di chiusura della procedura (quindi entro il “termine lungo” di 60 giorni se notificato). I creditori hanno 30 giorni per opporsi . Nota: sul punto vi è discussione giurisprudenziale (Trib. Arezzo 2025 ), ma al momento la regola vigente è l’obbligo di contestualità.
Dichiarazioni post-esdebitazione: il debitore deve produrre ogni anno (per 3 anni) la dichiarazione di nuove utilità. L’OCC controlla entro 30 giorni dalla scadenza e segnala al giudice eventuali riscoperte di ricchezza .
Termine di 5 anni per nuova esdebitazione: l’art. 280 vieta al medesimo debitore di chiedere un altro esdebitazione se ne è già beneficiato nei 5 anni precedenti . Sostanzialmente è un vincolo di disciplina.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Chi può accedere alla liquidazione controllata?
    Possono presentare istanza di liquidazione controllata i debitori in stato di sovraindebitamento. Ciò include i consumatori, i piccoli imprenditori individuali e i professionisti che non rientrano nella disciplina della liquidazione giudiziale (“fallimento”) . Inoltre, per un imprenditore minore è previsto un tetto massimo di ricavi e debiti (ad es. debiti complessivi fino a 500.000€ per tre anni antecedenti) . Se tali requisiti sono soddisfatti, il debitore può chiedere al Tribunale di aprire la procedura. Inoltre, un creditore con credito >50.000€ può forzare l’apertura a carico del debitore , a meno che l’OCC non attesti l’“impossibilità di acquisire attivo”.
  2. Chi è il “debitore incapiente”?
    Il debitore incapiente è una persona fisica meritevole che non possiede alcuna utilità da offrire ai creditori . In termini pratici, ciò significa che il suo patrimonio e il suo reddito disponibile (dopo aver dedotto il minimo per i bisogni familiari) è talmente basso da non permettere neppure il 10% di soddisfazione. La legge indica come soglia di riferimento l’assegno sociale aumentato della metà per componente familiare . Non conta solo il reddito dichiarato, ma anche quanto già pignorato: ad esempio, Trib. Ivrea ha ritenuto che un salario quasi interamente ceduto con cessione del quinto esclude la condizione di incapienza . In sostanza, se hai un lavoro minimo ma con cessione del quinto attivo, potresti non qualificarti come incapiente.
  3. Qual è la principale differenza pratica?
    La liquidazione controllata è una procedura vera e propria: si vendono i beni non esenti e si partecipa a un concorso tra i creditori; al termine si ottiene (se meritevoli) la cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione dell’incapiente non coinvolge vendite: si chiede al giudice di estinguere i debiti in via diretta, perché si è nelle condizioni di non poter pagare nulla. In sintesi: se hai qualcosa da vendere, probabilmente conviene liquidarlo con procedura di liquidazione; se non hai nulla, richiedi esdebitazione.
  4. Cosa succede dopo la richiesta di liquidazione controllata?
    Quando il Tribunale accoglie la domanda, niente può essere pignorato o ipotecato ulteriormente (azioni esecutive sono sospese). Devi depositare documenti contabili entro 7 giorni e consegnare i beni al liquidatore . Il liquidatore amministra i tuoi beni: li valuta e li vende. Nel frattempo tu non puoi firmare contratti importanti (o, se lo fai, il liquidatore può decidere di subentrare o sciogliere il contratto) . Al termine (max 3 anni), si stabilisce il tuo debito residuo. Se sei in regola con la procedura e non hai commesso frodi, ti arriva un decreto di esdebitazione finale e i debiti rimasti si estinguono .
  5. Quando e come si chiede l’esdebitazione “a tavolino” (incapiente)?
    La domanda di esdebitazione va presentata in seguito a una procedura concorsuale o alla fine dei 3 anni, senza pignoramenti attivi. Normalmente si deposita insieme al ricorso iniziale (o con un decreto in sede di chiusura della liquidazione controllata). Formalmente, il Codice prevede che il giudice decida l’esdebitazione contestualmente alla chiusura della procedura (art. 281 CCII). Per sicurezza, è buona prassi presentare subito la domanda al momento del decreto di liquidazione finale o di chiusura del piano. Ricorda: non puoi perdere la finestra d’opportunità, perché, se non fai domanda, potresti perdere la possibilità di ottenere l’esdebitazione (come evidenziato dall’interpretazione restrittiva di Trib. Arezzo ).
  6. Quanto costa avviare una liquidazione controllata o l’esdebitazione?
    Ogni procedura concorsuale ha costi giudiziari fissi e variabili (fino a un certo ammontare di debiti esistono esenzioni sulla marca da bollo). Il ricorso ha un contributo unificato di alcune centinaia di euro. Inoltre, va anticipata una parcella all’OCC (che, nell’esdebitazione incapiente, è ridotta della metà rispetto a procedure ordinarie, art. 283/6). Poi ci sono le spese legali dell’avvocato e del commercialista. Tuttavia, queste spese vengono pagate dal patrimonio liquidato (nel caso di liquidazione) o rientrano nei costi di procedura. In pratica, se hai disponibilità patrimoniali, i costi verranno sottratti prima dal ricavato. E se sei incapiente, i costi rimangono irrisori poiché nulla ti resta da liquidare. Contattarci non impegna a pagare subito: offriamo un’analisi gratuita iniziale per valutare insieme spese/benefici.
  7. Cosa succede se non collaboro con l’OCC o manco di documenti?
    La cooperazione con l’OCC e il Tribunale è obbligatoria. Devi fornire veritieri elenchi di creditori, redditi, atti di straordinaria gestione degli ultimi 5 anni, e tutte le informazioni richieste dalla norma (art. 283/3 CCII ). Se ometti qualcosa, rischi di essere escluso dal beneficio: per esempio, nascondere una parte del reddito o nascondere un conto estero può portare alla revoca dell’esdebitazione. Un tribunale ha già ribadito che meritevolezza include la fedeltà nella dichiarazione di tutti i dati . Quindi segui sempre le istruzioni, affidati a professionisti abilitati e tieni traccia di tutta la documentazione.
  8. È vero che l’esdebitazione si ottiene “automatica” dopo 3 anni?
    Non più. Nel vecchio sistema fallimentare pre-2022 l’esdebitazione era concessa “di diritto” dopo 3 anni di liquidazione. Con il CCII (art. 278-281) oggi il debitore deve chiedere espressamente il beneficio all’atto della chiusura . Se la domanda non è presentata contestualmente, rischia l’inammissibilità. La differenza è stata oggetto di dibattito: alcuni tribunali (cfr. Trib. Arezzo ) hanno sollevato che l’obbligo di presentare immediatamente l’istanza potrebbe essere contraddittorio con la direttiva UE. Fino a chiarimenti definitivi, occorre presentare contestualmente la domanda.
  9. Cosa accade se cambio idea e voglio definire i debiti prima?
    Anche durante la procedura, puoi sempre chiedere di aderire a definizioni agevolate per i debiti fiscali o presentare una domanda di ristrutturazione privata. Ricorda però che un accordo successivo (ad esempio, un piano di dilazione con Agenzia Entrate) deve essere notificato al Tribunale. Di solito, una volta aperta una procedura concorsuale efficace, le definizioni fiscali classiche (come saldo&stralcio) restano comunque possibili e, anzi, raccomandate per ridurre la massa dei debiti. C’è stato persino un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Circolare Definizioni agevolate 2022) per consentire la rottamazione quater anche a chi era già in procedura di sovraindebitamento, purché la domanda sia compatibile con il piano concordato.
  10. Qual è il ruolo dell’OCC e quanto devo pagarne i servizi?
    L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente abilitato (associazione di professionisti iscritti in un apposito registro). È essenziale per presentare domanda di liquidazione controllata o esdebitazione. L’OCC assiste il debitore nella compilazione di documenti e relazioni. La legge riduce i compensi dell’OCC del 50% per l’incapiente . In pratica, l’onorario rimane un costo di procedura (pagato dal patrimonio o dallo stato), quindi non ti distrarrà direttamente altri fondi privati. Il vantaggio di un OCC è che certifica la “bontà” della pratica prima del deposito, riducendo il rischio di rigetto formale. In più, l’OCC può proporre direttamente piani ai creditori (ad esempio, un piano del consumatore) se ritiene più opportuno di una liquidazione.
  11. Esempio numerico in liquidazione controllata:
    Mario ha debiti complessivi di 100.000 € con banche e fornitori e possiede un’immobile valore 50.000 €; non ha altri beni significativi. Avvia la liquidazione controllata. Dopo 2 anni l’immobile viene venduto a 40.000 € (spese incluse). Supponiamo che su 100.000 € di debiti siano creditori parziali di III grado; dai 40.000 € venduti il liquidatore, dopo aver scalato costi e creditori privilegiati, paga il 100% dei crediti tributari (ES: 15.000 € di debito riscossione + spese) e distribuisce il resto, saldando parte dei crediti bancari (ad es. 10.000 € di interessi). Rimangono 60.000 € di debiti insoddisfatti. Mario era meritevole e ottiene il decreto d’esdebitazione: d’ora in poi i 60.000 € residui non sono più esigibili . In breve, con la liquidazione controllata Mario ha potuto realizzare 40% dell’attivo, soddisfare parzialmente i creditori, e ottenere lo svincolo del restante 60%. Se invece Mario fosse stato incapiente (ad es. senza immobile), avrebbe potuto chiedere l’esdebitazione diretta e liberarsi da 100% del debito, ma con più rigidi controlli futuri.
  12. Esempio numerico esdebitazione incapiente:
    Anna ha 30.000 € di debiti (carte di credito e dilazioni varie) e nessun reddito perché è disoccupata. Dopo avere vinto una causa legale e incassato 3.000 € (il suo unico introito recente), Anna realizza di non poter più pagare niente. Presenta domanda di esdebitazione con la sua OCC. Il Tribunale accerta l’incapienza (reddito ISEE vicino alla soglia minima ) e la meritevolezza: le concede l’esdebitazione. Così i suoi 30.000 € di debiti vengono estinti senza ulteriori rate. Tuttavia, deve considerare che, se nei 3 anni successivi trova redditi aggiuntivi (es. lavoro part-time o eredità), dovrà comunicarli e destinare almeno il 10% ai creditori . Il vantaggio netto: Anna “riparte da zero” con bilancio pulito.
  13. Cosa succede se i creditori non vengono soddisfatti al 100%?
    Nella liquidazione controllata i creditori ricevono solo quanto c’è da ripartire. Se dall’attivo disponibile si distribuisce, ad esempio, il 30% dei crediti (come nel caso di Mario sopra), i creditori rinunciano al restante 70%: quello in pratica “decreto esdebitazione” lo cancella. Ciò è legittimo perché la legge prevede fin dall’inizio che la liquidazione controllata non mira a pagare tutti i debiti, ma solo a monetizzare il patrimonio disponibile e poi liberare il debitore dal resto . Un creditore insoddisfatto può eventualmente impugnare il piano se ritiene che l’attivo sia stato sottostimato, ma ha tempo solo durante la procedura (non può protestare dopo l’esdebitazione).
  14. Cos’è il “progetto di liquidazione” e quando è obbligatorio?
    In una vera liquidazione giudiziale il curatore redige un piano di liquidazione. Nel CCII per la liquidazione controllata, invece, non è previsto un piano vero e proprio dal debitore: è il Tribunale che decide come liquidare i beni (può ordinarne la vendita in un’unica soluzione o per lotti) . Il liquidatore segue le istruzioni del giudice e redige un conto finale. In pratica, non esiste alcun “piano del debitore” da depositare; l’iter è simile a un fallimento, ma più snello.
  15. Cosa succede in caso di rifiuto dei creditori?
    Se i creditori non cooperano, non possono fermare la procedura giudiziale: una volta che il Tribunale apre la liquidazione, il giudice delegato può omologarla (Cassazione 2025 sulle opposizioni in CCII). Ciò nonostante, ogni creditore ammettibile ha diritto di partecipare al concorso e formulare osservazioni scritte. Se un creditore pensa che la procedura sia ingiusta (ad es. chiede oltre il dovuto), può presentare ricorso in opposizione alle ammissioni al passivo (come avviene in fallimento). Al termine, quando arriva il decreto d’esdebitazione, i creditori possono proporre reclamo solo entro 30 giorni . Se non lo fanno, la liberazione dai debiti diventa definitiva.
  16. Qual è la differenza con il fallimento?
    La liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente si applicano esclusivamente ai debitori sovraindebitati non già assoggettabili al fallimento. Un imprenditore che supera le soglie di fatturato/bilancio obbligatorio per il fallimento non può usare CCII, ma deve seguire le norme del Codice civile (fallimento classico). Inoltre, nel fallimento ordinario i creditori privilegiati (ad es. INPS, tributi) ricevono sempre il 100% dei loro crediti, mentre nella liquidazione controllata partecipano al riparto normale. Infine, nei fallimenti precedenti al 15 luglio 2022 (entrata in vigore del CCII) continua ad applicarsi la vecchia disciplina (art. 142 LF per esdebitazione). Quindi se sei stato fallito antecedentemente senza avere chiesto l’esdebitazione, non puoi invocare quella di CCII (Cass. 14835/2025) .
  17. Si possono estendere i termini per esdebitazione?
    Il diritto acquisisce a certe condizioni: Cassazione 3316/2023 (applicabile ai falliti ante 2006) ha osservato che il termine per chiedere l’esdebitazione decorre dalla notificazione del decreto di chiusura, non dalla pubblicazione sul registro . In CCII, l’art. 281 non prevede esplicitamente un termine separato: si deve chiedere con la chiusura. La comunità giuridica attende chiarimenti su questo punto (come visto per Trib. Arezzo). Per sicurezza, è sempre meglio fare l’istanza di esdebitazione con il ricorso di liquidazione controllata o tempestivamente appena si conclude la procedura.
  18. Posso cambiare strumenti a procedura avviata?
    Sì e no. Se hai aperto una procedura con piano del consumatore o liquidazione controllata, puoi sempre abbandonarla chiedendo piuttosto l’esdebitazione (se sei incapiente) o anche avviare un concordato in corso se emerge una possibilità di continuità. Se però la procedura è ormai quasi chiusa, cambiare è difficile. Ricorda che più strumenti avvii contemporaneamente, più vincoli si applicano (ad esempio, i termini per le opposizioni alle cartelle potrebbero esaurirsi). Il nostro consiglio è pianificare fin dall’inizio la strada migliore, ma restiamo pronti a modulare il rimedio se mutano le condizioni.
  19. Quali errori evitare nella redazione del piano (dalla prospettiva del debitore)?
  20. Non includere nel piano, nel ricalcolo dell’ISEE o nella dichiarazione di incapienza redditi trascurati (tasse non detratte, decurtamenti spese fuori dalle tabelle).
  21. Non tralasciare un conto corrente “dimenticato” o un piccolo tesoretto in valuta; l’OCC indagherà.
  22. Non firmare un piano con percentuali che non puoi realisticamente rispettare: evita l’ulteriore indebitamento che metta in dubbio la tua buona fede.
  23. Non ignorare la presenza di garanzie (ipoteche): esse gravano sul patrimonio residuo e spesso devono essere estinte nel riparto (a meno che non siano pignorate non esigibili).
  24. Non approfittare di agevolazioni fiscali (es. cessione del quinto) se saprai poi di dover chiedere esdebitazione: ciò potrebbe aumentare il tuo reddito disponibile e farti decadere dall’“incapienza” (Trib. Ivrea 2025) .
  25. Devo rivolgermi comunque a un avvocato o basta l’OCC?
    Sebbene l’OCC coordini la procedura, serve sempre un avvocato. L’OCC è tenuto a segnalare se la pratica presenta dei vizi (art. 279 CCII), ma la rappresentanza in giudizio è riservata all’avvocato. Inoltre, la consulenza legale è preziosa per interpretare contratti complessi o gestire contestazioni con i creditori. L’Avv. Monardo, oltre a coordinare l’OCC, può intervenire personalmente in tribunale, proporre ricorsi, assistere alle udienze e gestire negoziazioni stragiudiziali. In definitiva, l’assistenza legale garantisce che ogni atto venga presentato correttamente e nei termini, evitando spiacevoli imprevisti.

Esempi pratici di calcolo

  1. Simulazione liquidazione controllata:
  2. Debiti totali: €150.000 (banche e privati).
  3. Beni del debitore: immobile €60.000 e auto €10.000.
  4. Costo procedura: supponiamo €5.000 (liquidatore, OCC, spese).
  5. Ricavo dalle vendite: Immobile venduto €55.000, auto €8.000 = €63.000.
  6. Distribuzione: 1) liquidatore accantona €5.000 spese; 2) rimanenti €58.000 vanno ai creditori. Se si trattava di creditori chirografari tutti paripasso, ciascuno prende una frazione (es. 58,000/150,000 ≈ 38,7%).
  7. Residuo passivo: €150.000 – €58.000 ≈ €92.000. Liquidazione aperta e chiusa. Se il debitore è meritevole e non ha violato art. 280, ottiene l’esdebitazione finale: i €92.000 rimanenti sono cancellati (fino a eventuali sopravvenienze nei tre anni).
  8. Vantaggio: i creditori hanno recuperato 38,7% anziché 0%; il debitore ha estinto ogni debito senza versare altro.
  9. Simulazione esdebitazione incapiente:
  10. Debiti totali: €80.000 (carte e finanziamenti) di Mario, che ha un solo reddito: €12.000/anno.
  11. Calcolo reddito disponibile: 12.000€ – spese minime (tabelle sono circa €7.500 all’anno per sé e famiglia). Quindi il reddito utilizzabile è circa €4.500 (inferiore alla soglia di €6.045, metà assegno sociale aumentato). Mario potrebbe essere dichiarato incapiente.
  12. Presenta domanda tramite OCC: spesa OCC ridotta e spese giudiziarie fisse (es. contributo unificato ~€280).
  13. Il Tribunale, valutati i documenti, concede esdebitazione con decreto. I €80.000 residui non sono più esigibili; Mario deve solo versare il 10% di qualunque futura utilità oltre il mantenimento (es. se riceve 3.000€ il prossimo anno, deve versare 300€ ai creditori).
  14. Vantaggio: nessuna vendita di beni, nessun pagamento ora; Mario può ricominciare a vivere liberamente entro i minimi di sussistenza, potendo lavorare senza temere il pignoramento dei suoi stenti.
  15. Confronto con altri rimedi:
    A volte vale la pena affiancare soluzioni: per esempio, rifacimento piano del consumatore. Se il debitore insoddisfatto di LC o incerto sulla meritevolezza, può proporre un piano ai creditori (depositando nuove garanzie, come casa o fido bancario). Un piano omologato (art. 67 L.3/2012) può garantire una dilazione fino a 10 anni con pagamenti minori, restituendo qualcosa ai creditori senza vendere i beni. Alla fine, come l’esdebitazione, il residuo viene cancellato se rispettate le condizioni.

Conclusione

Nel complesso, Liquidazione controllata ed Esdebitazione dell’incapiente sono due strumenti complementari ma diversi. La liquidazione controllata comporta la cessione e vendita del patrimonio del debitore , con sospensione delle azioni esecutive, e solo dopo il pagamento proporzionale ai creditori si ottiene il diritto alla liberazione del residuo (sempre che sussistano i requisiti di meritevolezza ). L’esdebitazione dell’incapiente, invece, è destinata a chi non dispone di attivo né reddito utilizzabile e consente la cancellazione diretta dei debiti residui senza liquidare beni . Da un lato, quindi, una procedura costosa ma “reale” (LC), dall’altro un beneficio teorico concessibile una sola volta (incapiente).

È fondamentale agire tempestivamente. In caso di pignoramenti o cartelle imminenti, dilazionare la decisione può far scattare termini per opposizione caduti o aumentare penali. Con l’aiuto di professionisti esperti si può: bloccare immediatamente le esecuzioni, esaminare ogni strumento alternativo (rateizzazioni, definizioni agevolate, composizione negoziata, piani) e scegliere quello con il miglior rapporto costi/benefici. L’assistenza legale è indispensabile per evitare passi falsi (termine mancato, documenti carenti, condizioni oggettive non calcolate) e per gestire i rapporti con il Tribunale e i creditori.

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Fonti: Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, artt. 268-283) ; Legge 3/2012 (art. 14-quaterdecies) ; Cassazione, Tribunali e circolari Agenzia Entrate citati nel testo . (Ulteriori sentenze recenti sono raccolte presso il sito ufficiale della Cassazione e della Corte Costituzionale).

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