Tour operator con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’impresa di tour operator richiede competenza, passione e una solida struttura finanziaria. Tuttavia, l’instabilità economica degli ultimi anni e l’impatto della pandemia hanno costretto molte aziende turistiche ad accumulare debiti verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli istituti di credito. Le conseguenze possono essere gravi: cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, pignoramenti dei conti correnti o dei crediti verso terzi e perfino l’ipoteca sui beni aziendali.

Questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, analizza in modo completo il quadro normativo e giurisprudenziale relativo ai debiti fiscali e previdenziali dei tour operator e fornisce soluzioni pratiche per proteggere l’attività. Verranno esaminati i principali strumenti di difesa, dalle opposizioni agli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, alle procedure di sovraindebitamento ex Legge 3/2012 e alle nuove misure di composizione negoziata introdotte dal D.L. 118/2021. Particolare attenzione sarà dedicata alle recenti sentenze della Corte di Cassazione in materia di pignoramento dei conti e ai chiarimenti dell’INPS sui limiti di pignorabilità.

Perché l’argomento è importante

  • Rischi immediati – Una cartella esattoriale non pagata può trasformarsi rapidamente in pignoramento. La recente sentenza Cass. 27 ottobre 2025, n. 28520 ha stabilito che nel pignoramento speciale esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 la banca terza deve versare all’Agente della riscossione non solo il saldo attivo presente sul conto al momento del pignoramento, ma anche gli accrediti maturati entro sessanta giorni, anche se il conto era in rosso . Ciò significa che il blocco del conto può paralizzare l’operatività dell’impresa.
  • Limiti di pignorabilità – La Circolare INPS n. 130/2025 ha richiamato il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e ha ribadito che i crediti possono essere pignorati salvo limiti espressi. Il documento ricorda che solo alcuni crediti come i sussidi di grazia, maternità, malattia o funerali sono assolutamente impignorabili ; gli stipendi e le indennità di lavoratori dipendenti sono invece pignorabili nei limiti di un quinto per i debiti tributari .
  • Obblighi delle Pubbliche Amministrazioni – L’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 impone a Comuni, Regioni e società pubbliche di verificare la posizione debitoria del beneficiario prima di pagare importi sopra i 5 000 € e di sospendere il pagamento se risultano cartelle esattoriali . Questa verifica può bloccare contributi, rimborsi e finanziamenti pubblici destinati al tour operator.
  • Nuovi strumenti di protezione – La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), integrati dal D.L. 118/2021, offrono soluzioni per ristrutturare il debito e ottenere la sospensione delle azioni esecutive. L’accordo di composizione, il piano del consumatore e la composizione negoziata consentono di riorganizzare l’impresa e salvaguardare l’attività con l’assistenza di professionisti.

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1. Quadro normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizziamo le principali norme applicabili ai debiti dei tour operator verso Fisco, INPS e banche, nonché le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e i chiarimenti delle autorità. Comprendere il contesto normativo consente di individuare i margini di difesa e prevenire errori che potrebbero aggravare la posizione debitoria.

1.1 Il pignoramento esattoriale dei conti correnti (artt. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973)

L’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER) può procedere al pignoramento dei crediti del debitore verso terzi (banche, clienti, tour operator partner) mediante una procedura speciale prevista dagli articoli 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973. L’atto di pignoramento contiene l’ordine al terzo (ad esempio la banca) di pagare direttamente all’agente della riscossione il saldo del conto corrente del debitore.

La sentenza della Corte di Cassazione 27 ottobre 2025, n. 28520 ha confermato che, quando il pignoramento riguarda un conto corrente bancario, il vincolo si estende anche agli accrediti maturati nei sessanta giorni successivi alla notifica . La banca deve quindi versare all’agente della riscossione anche le somme ricevute dopo la notifica, indipendentemente dal saldo iniziale . Questa interpretazione rafforza il potere di AdER e rende urgente l’adozione di misure preventive per proteggere la liquidità aziendale.

Gli articoli 72 e 72‑bis disciplinano in dettaglio la procedura:

  • Art. 72 D.P.R. 602/1973 – Pignoramento di fitti o pigioni: l’atto di pignoramento contiene l’ordine all’affittuario o all’inquilino di versare direttamente al concessionario i canoni maturati e da maturare fino a concorrenza del credito . In caso di inottemperanza si procede secondo le norme del codice di procedura civile .
  • Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento dei crediti verso terzi: l’atto può contenere l’ordine al terzo di versare il credito al concessionario entro sessanta giorni per le somme già maturate e alle rispettive scadenze per le somme future . La norma consente a dipendenti dell’agente della riscossione di redigere l’atto, e prevede che in caso di inottemperanza si applicano le disposizioni dell’art. 72 .

A partire dal 1 gennaio 2026 gli articoli 72–75 bis del D.P.R. 602/1973 saranno sostituiti dagli articoli 169–176 del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione), ma le disposizioni resteranno sostanzialmente analoghe . È quindi probabile che il nuovo testo manterrà le stesse modalità di pignoramento, lasciando immutati i termini e i poteri dell’agente della riscossione.

1.2 Limiti di pignorabilità dei crediti (art. 545 c.p.c. e Circolare INPS n. 130/2025)

La legge prevede limiti alla pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e altre indennità, al fine di garantire al debitore un minimo vitale. L’art. 545 del codice di procedura civile distingue tra crediti assolutamente impignorabili e crediti pignorabili entro determinati limiti:

  • Crediti assolutamente impignorabili – Non possono essere pignorati i crediti alimentari (salvo autorizzazione del presidente del tribunale), i sussidi di grazia, i sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali .
  • Crediti pignorabili con limiti – Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o indennità di lavoro sono pignorabili per un quinto per i tributi dovuti allo Stato, province e comuni, ed in pari misura per ogni altro credito . In caso di cumulo di cause, il pignoramento non può superare la metà dell’ammontare . Le pensioni e gli assegni di quiescenza sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (minimo 1 000 €); la parte eccedente può essere pignorata entro i limiti previsti .

La Circolare INPS n. 130/2025 fornisce un quadro riepilogativo delle norme applicabili alle prestazioni previdenziali non pensionistiche. Ricorda che, in linea generale, il debitore risponde con tutti i suoi beni ex art. 2740 c.c., ma la pignorabilità dei crediti è subordinata ai limiti dell’art. 545 c.p.c. . La circolare distingue:

  • Impignorabilità assoluta – Crediti relativi a sussidi di grazia, malattia, maternità o funerali; tali somme sono impignorabili salvo che per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni, per cui può essere effettuato un pignoramento fino a un quinto .
  • Impignorabilità parziale – Stipendi, salari e indennità di lavoro sono pignorabili entro un quinto per tributi e altri crediti ; in caso di concorso di più creditori, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del reddito .

La circolare sottolinea che i limiti costituiscono eccezioni al principio generale di responsabilità patrimoniale: sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica . La Corte costituzionale ha più volte ribadito che tali limiti sono volti a conciliare la tutela del credito con il diritto del lavoratore a una vita dignitosa .

1.3 Verifica inadempimenti e sospensione dei pagamenti (art. 48‑bis D.P.R. 602/1973)

L’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973 obbliga le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica a verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5 000 €, se il beneficiario è inadempiente a cartelle di pagamento. In caso positivo, non procedono al pagamento e segnalano la situazione all’Agente della riscossione . La norma ha l’obiettivo di impedire che soggetti morosi nei confronti del Fisco percepiscano fondi pubblici senza prima saldare i debiti.

Questa disposizione si applica anche ai tour operator che ricevono contributi regionali, voucher o rimborsi per servizi turistici. Se l’azienda ha debiti iscritti a ruolo, il contributo può essere sospeso o utilizzato per compensare le cartelle esattoriali. È dunque essenziale verificare la propria posizione debitoria e, se necessario, attivare procedure di definizione agevolata o rateizzazione per evitare il blocco dei finanziamenti.

1.4 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha introdotto una disciplina organica per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up, imprese minori) che si trovano in una situazione di sovraindebitamento. La legge è stata più volte modificata ed è oggi coordinata con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Le procedure principali sono:

  1. Accordo di composizione della crisi – Destinato a imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità, professionisti o lavoratori autonomi. L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) assiste il debitore nella redazione di una proposta che deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori. L’art. 12 della legge prevede che, raggiunto l’accordo, l’OCC trasmette ai creditori una relazione sui consensi e, decorsi dieci giorni, trasmette tutto al giudice . Il giudice omologa l’accordo se verifica la percentuale di adesione prevista e l’idoneità del piano a pagare i crediti impignorabili . L’accordo omologato vincola tutti i creditori anteriori e impedisce azioni esecutive sui beni oggetto del piano .
  2. Piano del consumatore – Riservato alla persona fisica che non svolge attività imprenditoriale. Il giudice, verificati i requisiti, fissa l’udienza e può sospendere i procedimenti esecutivi in corso . Se ritiene la proposta fattibile, omologa il piano e dispone forme di pubblicità. Una volta omologato, i creditori anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari . L’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla proposta .
  3. Liquidazione controllata – Consente al debitore di liquidare il proprio patrimonio (esclusi i beni impignorabili) sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal tribunale. È una procedura residuale quando l’accordo o il piano non sono percorribili.

Un elemento comune a tutte le procedure è l’esdebitazione: al termine, il debitore onesto può ottenere la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti, salvo eccezioni (debiti tributari per recuperi fiscali, multe, sanzioni penali). La legge garantisce così un “fresh start” anche a coloro che, pur non fallibili, si trovano schiacciati dal peso dei debiti.

1.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021)

Il decreto‑legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. Questo strumento, integrato nel Codice della crisi (artt. 12‑23 del D.Lgs. 14/2019), permette all’imprenditore in difficoltà di attivare una procedura di trattativa assistita con l’aiuto di un esperto nominato dalla Camera di commercio. Le finalità sono:

  • prevenire l’insolvenza – favorendo la continuità aziendale;
  • evitare l’apertura di procedure concorsuali – attraverso la ristrutturazione del debito;
  • tutelare i posti di lavoro – mediante accordi con creditori e istituzioni.

L’imprenditore che presenta l’istanza può chiedere misure di protezione del patrimonio previste dall’art. 6 del D.L. 118/2021: sospensione dei pignoramenti in corso, divieto di iniziarne di nuovi, divieto di presentare istanze di fallimento o liquidazione giudiziale e sospensione delle cause di scioglimento societario . Le misure sono automatiche dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro imprese, ma devono essere confermate dal tribunale entro dieci giorni . La durata può andare da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240 .

Per i tour operator con debiti elevati verso Fisco e banche, la composizione negoziata è uno strumento prezioso: consente di sospendere le azioni esecutive, trattare a porte chiuse con i creditori e definire accordi sostenibili. Il ruolo dell’esperto negoziatore è cruciale; egli valuta la situazione economico‑finanziaria e facilita il dialogo tra le parti.

1.6 Sentenze e orientamenti giurisprudenziali recenti

Oltre alla già citata sentenza n. 28520/2025 sul pignoramento di conti correnti, meritano attenzione altri arresti della Corte di Cassazione che incidono sulla tutela del debitore:

  • Cass., Sez. VI–3, ord. n. 26549/2021 – Ha qualificato il pignoramento ex art. 72 bis come un procedimento esecutivo vero e proprio, sia pure con forme semplificate; la Corte ha affermato che all’ordine di pagamento dell’agente della riscossione si applicano, in quanto compatibili, le norme ordinarie sull’espropriazione presso terzi .
  • Cass., Sez. III, sent. n. 2857/2015 e n. 26830/2017 – Hanno precisato che il pignoramento speciale si perfeziona con la notificazione dell’atto al debitore e al terzo e si completa con il pagamento; la banca, quale terzo pignorato, assume il ruolo di custode e deve versare le somme maturate anche successivamente .
  • Corte costituzionale, sentenze n. 20/1968 e n. 248/2015 – Hanno chiarito che le limitazioni alla pignorabilità dei crediti perseguono lo scopo di tutelare la dignità del lavoratore e del pensionato, costituendo eccezioni di stretta interpretazione .

Queste pronunce confermano l’indirizzo legislativo volto a rafforzare i poteri dell’agente della riscossione e a razionalizzare i limiti di pignorabilità, mantenendo al contempo una tutela minima per il debitore.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando un tour operator riceve un atto da parte dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione o dell’INPS (ad esempio una cartella di pagamento, un avviso di addebito, un atto di pignoramento o una comunicazione di ipoteca), è fondamentale seguire tempestivamente una procedura ben definita. Di seguito si espone una guida pratica suddivisa in fasi.

2.1 Verifica preliminare dell’atto

  1. Controllo della validità formale – L’atto deve contenere la descrizione del debito, il riferimento alle normative applicabili (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 46/1999 per i contributi INPS), la firma digitale dell’ente e l’indicazione del funzionario responsabile. Una mancanza formale (ad esempio la sottoscrizione non conforme) può rendere l’atto nullo.
  2. Verifica dei termini di notifica – La cartella deve essere notificata entro i termini di decadenza previsti (generalmente 31 dicembre del terzo anno successivo all’imposta per tributi erariali o due anni per contributi previdenziali). Se la notifica avviene oltre i termini, l’atto è annullabile.
  3. Analisi del contenuto – Occorre verificare se il debito richiesto è già stato pagato, prescritto o oggetto di sgravio. È frequente che l’ente richieda importi duplicati o inesistenti a causa di errori informatici.

2.2 Scelta del rimedio

Una volta accertata la fondatezza del debito, il tour operator può scegliere tra diverse strade:

  1. Pagamento immediato o rateizzazione – Se il debito è corretto e l’azienda può pagare, è consigliabile aderire a una rateizzazione. L’Agenzia delle Entrate prevede piani fino a 72 rate (6 anni) per importi sotto i 120 000 €; per importi superiori o in caso di comprovato stato di difficoltà economica è possibile chiedere rateazioni fino a 120 rate (10 anni). Il piano evita interessi di mora ulteriori e sospende le procedure cautelari.
  2. Definizione agevolata (“rottamazione”) – La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la Rottamazione‑quinquies: i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni (Quater) possono estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione entro il 30 aprile 2026 versando solo l’imposta e una parte minima delle sanzioni, senza interessi. Sono esclusi dal beneficio i debiti relativi a risorse proprie dell’UE, contributi previdenziali non versati alle Casse professionali e multe penali. Chi aderisce ottiene la sospensione delle procedure esecutive e, in caso di mancato pagamento di una rata, decade dal beneficio.
  3. Ricorso amministrativo – Quando l’atto presenta vizi formali o sostanziali (violazione del contraddittorio, notifica inesistente, mancata motivazione), è possibile presentare un ricorso davanti al giudice tributario (per tributi) o al tribunale ordinario sezione lavoro (per contributi INPS). Il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni per le opposizioni a sanzioni amministrative). È consigliabile chiedere la sospensione cautelare dell’atto, dimostrando il pregiudizio grave e irreparabile.
  4. Opposizione all’esecuzione – Se l’atto è un pignoramento o un fermo amministrativo, il debitore può presentare:
  5. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. se contesta il diritto dell’ente a procedere (ad esempio perché il debito è prescritto);
  6. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. se contesta la regolarità formale dell’atto di pignoramento;
  7. Ricorso ex art. 70 D.Lgs. 546/1992 davanti al giudice tributario per contestare l’irregolarità della procedura esattoriale.
  8. Autotutela – Prima del ricorso, è possibile presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate o all’INPS, chiedendo l’annullamento o la sospensione dell’atto. Questa via non sospende i termini per il ricorso, ma può risolvere rapidamente evidenti errori.

2.3 Tempistiche e scadenze

Le scadenze sono fondamentali. Ecco un riepilogo dei principali termini:

AttoTermine per il pagamento/impugnazioneNormativa di riferimento
Cartella di pagamento60 giorni per proporre ricorso; dopo 60 giorni, la cartella diventa esecutiva e l’ente può avviare le azioni cautelariD.Lgs. 546/1992; D.P.R. 602/1973
Avviso di addebito INPS40 giorni per ricorso al tribunale ordinario sezione lavoroArt. 24, D.Lgs. 46/1999
Intimazione di pagamento5 giorni per pagare le somme residue prima del pignoramentoArt. 50 D.P.R. 602/1973
Atto di pignoramentoOpposizione entro 20 giorni dalla notifica (art. 617 c.p.c.) o entro 60 giorni per l’opposizione di merito (art. 615 c.p.c.)Codice di procedura civile
Rottamazione‑quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026; pagamento prima rata entro 31 luglio 2026Legge di Bilancio 2026

Rispetto a queste scadenze è indispensabile muoversi con rapidità. Anche un giorno di ritardo può impedire la difesa e rendere definitiva la pretesa dell’ente.

2.4 Diritti del contribuente

Il contribuente ha diritto a:

  • Trasparenza e motivazione – Gli atti devono essere motivati e indicare chiaramente il presupposto normativo del debito, l’anno d’imposta, il calcolo degli interessi e delle sanzioni. La mancanza di motivazione rende l’atto annullabile.
  • Contraddittorio – Nei procedimenti di accertamento e riscossione, l’Agenzia delle Entrate deve instaurare un contraddittorio preventivo, consentendo al contribuente di presentare osservazioni. La violazione del contraddittorio è causa di nullità.
  • Tutela in caso di errori – È possibile chiedere all’ente la correzione degli errori materiali (codici tributo errati, importi duplicati) e la sospensione dell’atto durante l’esame. In caso di rischio grave, il giudice può sospendere l’atto.
  • Rateizzazione – Il contribuente può chiedere piani di pagamento sostenibili sia all’Agenzia delle Entrate sia all’INPS e, in caso di decadenza, può rientrare nei termini con nuove domande (ad esempio tramite la rottamazione quinquies).

3. Difese e strategie legali

Di fronte a debiti elevati, occorre costruire una strategia su misura, valutando la tipologia di crediti, i rapporti con i creditori e la sostenibilità economica. In questa sezione analizziamo le principali opzioni difensive.

3.1 Impugnazione degli atti e sospensione delle procedure

  1. Ricorso tributario – È lo strumento principale per contestare le cartelle di pagamento. Consente di ottenere l’annullamento totale o parziale del debito e la sospensione delle azioni esecutive. La domanda deve indicare i vizi dell’atto (prescrizione, difetto di motivazione, vizio di notifica, errata applicazione della norma). È consigliabile allegare documenti contabili, estratti del cassetto fiscale e ogni prova utile.
  2. Opposizione al pignoramento – Se è già stato notificato un pignoramento, si può contestarne la legittimità per vizi formali o per difetto di esigibilità del credito. Ad esempio, se il pignoramento è notificato senza la previa intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973) o se l’atto è firmato da un funzionario non abilitato.
  3. Richiesta di sospensione – Contestualmente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’atto impugnato. Il giudice valuterà la fondatezza del ricorso e il pericolo di danno grave. In caso di accoglimento, le azioni esecutive sono sospese fino alla decisione di merito.
  4. Eccezione di prescrizione – Molti debiti fiscali e contributivi sono prescritti se non vengono azionati entro cinque anni (per i tributi locali) o entro dieci anni (per l’IVA e le imposte erariali). La prescrizione può essere interrotta dalla notifica di una cartella, ma non dalle semplici comunicazioni interne. È quindi importante verificare la sequenza delle notifiche.
  5. Verifica di legittimità degli interessi e delle sanzioni – Spesso le cartelle includono interessi anatocistici o sanzioni calcolate in modo illegittimo. Nel contenzioso è possibile chiedere la loro riduzione o l’annullamento.

3.2 Trattative stragiudiziali e accordi con le banche

Le banche sono creditori privati e, diversamente dal Fisco, possono essere più flessibili se l’azienda dimostra di avere un piano di rientro credibile. Alcuni consigli:

  1. Rinegoziazione dei mutui e dei fidi – È possibile chiedere la ristrutturazione delle linee di credito, la riduzione degli interessi, la sospensione del pagamento delle rate per un certo periodo (moratoria) o la trasformazione di linee a breve in prestiti a medio‑lungo termine.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis l.f.) – Questa procedura, ormai assorbita nel Codice della crisi, consente all’imprenditore di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione che, se omologato dal tribunale, diventa opponibile ai terzi. Occorre ottenere l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e prevedere il pagamento integrale dei creditori privilegiati.
  3. Piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d) l.f.) – Il debitore può predisporre un piano che appare idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria. La relazione di un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione del piano non sono soggetti all’azione revocatoria.
  4. Accordi stragiudiziali – In assenza di procedure formali, la direzione dell’azienda può avviare trattative dirette con i creditori bancari, presentando un business plan aggiornato e proponendo una dilazione del pagamento. Le banche spesso preferiscono recuperare i crediti in modo graduale piuttosto che avviare azioni esecutive.

3.3 Procedure concorsuali alternative e composizione della crisi

Oltre al ricorso e alle trattative con i singoli creditori, il tour operator può avvalersi di procedure concorsuali finalizzate alla ristrutturazione del debito.

3.3.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto varie versioni di definizione agevolata delle cartelle:

  • Rottamazione quater (Legge 197/2022) – Consentiva di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando le sole imposte e le somme maturate a titolo di rimborso spese senza interessi e sanzioni. Il pagamento poteva avvenire in massimo 18 rate.
  • Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026) – Rivolta a chi è decaduto dalla quater o non ha aderito in tempo. Permette di definire i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023. La domanda si presenta online entro il 30 aprile 2026 e il pagamento avviene in 20 rate in cinque anni. Anche in questo caso si pagano solo imposta e una quota ridotta delle sanzioni; gli interessi e l’aggio sono azzerati.

La partecipazione alla definizione agevolata comporta la sospensione delle azioni esecutive. Tuttavia, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la decadenza è immediata e il debito viene ripristinato con interessi e sanzioni. Prima di aderire, è opportuno verificare la convenienza economica e la capacità di mantenere il piano.

3.3.2 Procedure della Legge 3/2012

Come visto nel paragrafo 1.4, la legge 3/2012 offre tre strumenti: accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione controllata. La scelta della procedura dipende dallo status del debitore (consumatore o imprenditore), dall’entità del debito e dalla disponibilità di patrimonio.

Vantaggi principali:

  • Sospensione delle azioni esecutive durante la procedura;
  • Possibilità di falcidiare (ridurre) i debiti chirografari e privilegiare i debiti fiscali secondo un ordine di pagamento proposto nel piano;
  • Esdebitazione finale per il debitore meritevole;
  • Ruolo dell’OCC come garante della regolarità della procedura e mediatore con i creditori.

La procedura richiede una preparazione tecnica: occorre predisporre un dossier con lista dei creditori, beni disponibili, bilanci e dichiarazioni fiscali, e nominare un professionista (avvocato o commercialista) esperto in materia. L’Avv. Monardo è abilitato come gestore della crisi da sovraindebitamento e può assistere il tour operator in ogni fase, dalla predisposizione del piano alla sua omologazione.

3.3.3 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è particolarmente indicata per le imprese in continuità. I passi principali sono:

  1. Accesso alla piattaforma telematica – L’imprenditore si iscrive sul portale della Camera di commercio e deposita un’istanza corredata da bilanci, situazione finanziaria aggiornata, elenco dei creditori e ragioni della crisi.
  2. Nomina dell’esperto – Il segretario generale della Camera di commercio assegna un professionista indipendente scelto dall’apposito elenco di esperti. Egli deve valutare la percorribilità della ristrutturazione.
  3. Richiesta di misure protettive – L’imprenditore può chiedere al tribunale la sospensione dei pignoramenti, il divieto di nuove azioni esecutive e l’inibizione agli sfratti. Le misure si producono automaticamente con la pubblicazione della richiesta e devono essere confermate dal giudice . Gli effetti valgono per un massimo di 180 giorni, prorogabili .
  4. Negoziazione con i creditori – L’esperto convoca i creditori e valuta le proposte dell’imprenditore (ad esempio conversione di crediti in capitale, dilazione delle scadenze, rinuncia parziale). Se si raggiunge un accordo, esso può essere implementato attraverso un piano attestato, un accordo di ristrutturazione o un concordato semplificato.

3.4 Altre tutele e strumenti specifici per i tour operator

I tour operator sono soggetti a normative particolari (Codice del turismo, D.Lgs. 79/2011) e possono utilizzare ulteriori tutele:

  1. Fondo di garanzia – Devono stipulare polizze assicurative o depositare fideiussioni a favore del cliente. In caso di insolvenza, il fondo di garanzia copre i rimborsi, ma l’autorità può rivalersi sull’impresa. Mantenere regolari i pagamenti della polizza evita revoche di autorizzazione.
  2. Regime IVA speciale – I tour operator applicano il regime del margine. Un controllo fiscale può contestare il calcolo dell’imposta; è opportuno conservare documentazione dettagliata delle spese e delle quote di profitto per contestare eventuali avvisi di accertamento.
  3. Responsabilità per viaggi combinati – Ai sensi del D.Lgs. 62/2018, i tour operator rispondono in solido con l’agenzia venditrice per i danni subiti dal viaggiatore. Un contenzioso può comportare sequestri e pignoramenti se l’azienda non è solida. Predisporre adeguate coperture assicurative e contrattuali è fondamentale.

4. Strumenti alternativi per la gestione del debito

Oltre ai rimedi giudiziali e alle procedure concorsuali, esistono strumenti alternativi che possono alleggerire il carico fiscale e finanziario del tour operator.

4.1 Rateizzazione e sospensioni dei pagamenti

  • Rateizzazione dei debiti fiscali – L’AdER concede rateazioni ordinarie (fino a 72 rate) e straordinarie (fino a 120 rate) in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per importi inferiori a 120 000 €, la domanda può essere presentata senza documentazione; per importi superiori occorre allegare l’indicatore della situazione reddituale. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione.
  • Rateizzazione dei contributi INPS – L’INPS prevede piani fino a 60 rate mensili per contributi aziendali e la possibilità di sospendere le sanzioni civili se il pagamento avviene entro il termine della rateizzazione.
  • Sospensione per eventi eccezionali – In caso di calamità naturali o emergenze sanitarie, il Governo può sospendere i termini di versamento. È importante monitorare le normative annuali (ad esempio per zone colpite da alluvioni o terremoti) e presentare tempestivamente le istanze.

4.2 Compensazione e definizione delle liti pendenti

  • Compensazione dei crediti – Il tour operator può utilizzare crediti d’imposta (IVA a credito, bonus investimenti, credito d’imposta per le fiere) per compensare i debiti iscritti a ruolo. La compensazione avviene tramite F24 e richiede attenzione ai limiti annuali (2 milioni di euro per il 2026) e alle restrizioni per chi ha cartelle esattoriali sospese.
  • Definizione delle liti pendenti – La legge di Bilancio spesso introduce la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Pagando una percentuale dell’imposta (10–40 %) è possibile chiudere il contenzioso. Occorre verificare se l’anno in corso prevede tale possibilità.

4.3 Esdebitazione e fresh start

L’esdebitazione consente al debitore di ottenere l’estinzione residua dei debiti al termine della procedura di sovraindebitamento o della liquidazione giudiziale. È riconosciuta a chi ha agito con diligenza e buona fede, ha ceduto ai creditori tutto il patrimonio disponibile e non è responsabile di condotte dolose. L’esdebitazione restituisce al tour operator la possibilità di intraprendere nuove attività senza il peso di debiti pregressi.

5. Errori comuni e consigli pratici

La gestione dei debiti richiede attenzione e tempestività. Ecco gli errori più frequenti che un tour operator deve evitare:

  1. Ignorare le notifiche – Molti imprenditori sottovalutano le raccomandate dell’agenzia delle Entrate o dell’INPS. Ogni atto ha termini perentori di impugnazione; ignorarlo porta all’esecutività del debito.
  2. Pagare parzialmente senza verificare – Effettuare un pagamento spontaneo può essere interpretato come riconoscimento del debito, precludendo la possibilità di eccepire vizi formali. Prima di pagare, è opportuno consultare un professionista.
  3. Non controllare le scadenze – Scaduti i termini per ricorrere, l’unica via è la rateizzazione. Per le cartelle, il termine di 60 giorni decorre dalla data di notifica; per gli avvisi INPS sono 40 giorni. Segnare le scadenze in agenda è vitale.
  4. Trascurare la documentazione – Conservare ricevute, estratti contributivi, fatture e dichiarazioni fiscali è essenziale per dimostrare pagamenti effettuati o contestare errori.
  5. Attendere troppo prima di chiedere aiuto – Rivolgersi tardi a un avvocato riduce le possibilità di difesa. È consigliabile coinvolgere un professionista fin dalla prima intimazione.
  6. Sottovalutare la negoziazione con le banche – Le banche possono concedere dilazioni o sospensioni. Presentare un business plan aggiornato e dimostrare un’adeguata governance facilita l’accordo.
  7. Non valutare gli strumenti concorsuali – La legge offre numerose procedure per ristrutturare il debito. Ignorarle significa perdere l’opportunità di ottenere la cancellazione dei debiti residui.

Consiglio pratico: prima di reagire in modo impulsivo a un atto di riscossione, richiedete un parere legale. Un professionista potrà valutare la legittimità dell’atto, proporre strategie di difesa e impostare un piano di risanamento coerente con il vostro business.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e loro contenuto

NormaContenuto essenzialeCitazione
Art. 72 D.P.R. 602/1973Permette all’agente della riscossione di pignorare fitti o pigioni, ordinando al conduttore di versare direttamente i canoni al concessionario
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento dei crediti verso terzi: il terzo deve versare al concessionario le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica e alle scadenze future
Art. 545 c.p.c.Elenca i crediti impignorabili e i limiti di pignorabilità: i crediti alimentari e i sussidi di maternità, malattia e funerali sono impignorabili ; stipendi e pensioni sono pignorabili nei limiti di un quinto
Art. 48‑bis D.P.R. 602/1973Impone alle Pubbliche Amministrazioni di verificare i debiti del beneficiario prima di pagare importi superiori a 5 000 € e di sospendere il pagamento se risultano cartelle esattoriali
Art. 12 Legge 3/2012Regola l’omologazione dell’accordo di composizione della crisi: il giudice verifica la percentuale di adesioni e l’idoneità del piano a soddisfare i crediti impignorabili
Art. 12‑bis Legge 3/2012Disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore e prevede la sospensione dei procedimenti esecutivi sino alla definitiva omologazione
Art. 12‑ter Legge 3/2012Stabilisce che dalla data di omologazione del piano del consumatore i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali
Art. 6 D.L. 118/2021Introduce le misure protettive nella composizione negoziata: sospensione dei pignoramenti, divieto di nuove azioni esecutive e di presentare istanze di fallimento

6.2 Scadenze principali

Strumento/attoTermineDescrizione
Ricorso contro cartella60 giorni dalla notificaImpugnazione dinanzi al giudice tributario con richiesta di sospensione
Ricorso contro avviso di addebito INPS40 giorniRicorso al tribunale ordinario sezione lavoro
Intimazione di pagamento5 giorniPagamento prima del pignoramento
Opposizione a pignoramento20 giorni (art. 617 c.p.c.) – 60 giorni (art. 615 c.p.c.)Contestazione dei vizi dell’atto o della legittimità dell’esecuzione
Domanda di rottamazione‑quinquies30 aprile 2026Presentazione online sul portale AdER
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026Decadenza in caso di mancato pagamento
Istanza di composizione negoziataNessun termine fissoPresentazione sulla piattaforma dedicata; possibile richiesta di misure protettive
Durata misure protettive30–120 giorni, prorogabili fino a 240Sospensione dei pignoramenti e altre azioni esecutive
Omologazione del piano del consumatore6 mesi dalla propostaIl giudice deve pronunciare l’omologa entro sei mesi

6.3 Strumenti di difesa e loro benefici

StrumentoDestinatariBenefici principaliLimiti
Rateizzazione AdERTutti i contribuentiDilazione da 36 a 120 rate; sospensione delle azioni esecutive; possibilità di rientrare in caso di decadenzaInteressi e aggio continuano a maturare; decadenza dopo 5 rate non pagate
Definizione agevolata (rottamazione)Contribuenti con carichi affidati a AdERPagamento di soli tributi e riduzione delle sanzioni; azzeramento degli interessi; sospensione delle azioni esecutiveDecadenza per mancato pagamento di una rata; esclusi alcuni debiti (risorse UE, contributi professionali)
Accordo di composizione (L. 3/2012)Imprenditori non fallibili, professionisti, imprese agricoleFalcidia dei debiti chirografari; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazione finaleNecessità di adesione della maggioranza dei creditori; pagamento integrale dei crediti impignorabili
Piano del consumatore (L. 3/2012)Consumatori e soggetti non imprenditoriDeterminazione giudiziale del piano senza accordo dei creditori; sospensione delle azioni esecutive; esdebitazioneRiservato a persone fisiche non imprenditrici; controllo giudiziale rigoroso
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in continuitàMisure protettive automatiche; negoziazione assistita da esperto; possibilità di accordi personalizzatiEffetti temporanei; richiede la collaborazione dei creditori; deve essere approvata dal tribunale
Accordo di ristrutturazione (art. 182‑bis l.f./CCI)Imprese di medie dimensioniOmologazione che rende l’accordo opponibile ai non aderenti; transazione fiscale; facilitazioni bancarieNecessario il consenso del 60 % dei crediti; pagamento integrale dei privilegiati
Piano attestato di risanamento (art. 67 l.f.)Imprese di ogni dimensioneEsenzione dalla revocatoria; ristrutturazione extragiudizialeManca l’effetto di sospensione delle azioni esecutive; necessita del sostegno delle banche

7. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo alle domande più comuni che imprenditori e professionisti del settore turistico rivolgono agli esperti. Le risposte hanno carattere informativo e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.

  1. Cos’è il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973?
    È una procedura speciale con la quale l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può pignorare direttamente i crediti del debitore verso terzi (banche, committenti, clienti). L’atto viene notificato al debitore e al terzo, che deve versare il saldo del conto o i crediti maturati entro 60 giorni .
  2. Il Fisco può pignorare un conto corrente vuoto?
    Sì. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che, nel pignoramento dei conti, il vincolo si estende anche agli accrediti maturati nei 60 giorni successivi alla notifica . Anche se il conto è inizialmente vuoto o in rosso, le somme versate dopo la notifica devono essere trasferite all’agente della riscossione.
  3. Quanto tempo ho per impugnare una cartella di pagamento?
    Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso al giudice tributario. Se ricevi un avviso di addebito INPS, il termine è 40 giorni. Decorso il termine, l’atto diventa definitivo.
  4. Quali somme non possono essere pignorate?
    I crediti alimentari, i sussidi di maternità, malattia e funerali sono assolutamente impignorabili . Gli stipendi, i salari e le pensioni sono pignorabili entro un quinto per debiti tributari ; le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale .
  5. Il mio conto viene pagato da clienti stranieri: AdER può pignorare anche i bonifici dall’estero?
    Sì, se i pagamenti transitano su un conto in Italia. Il pignoramento riguarda qualsiasi credito verso terzi, indipendentemente dalla nazionalità del cliente. Per i conti esteri, l’agente della riscossione deve avviare procedure internazionali più complesse.
  6. Posso rateizzare i debiti con l’INPS?
    Sì. L’INPS prevede rateizzazioni fino a 60 rate per i contributi dovuti. È necessario presentare domanda motivando lo stato di difficoltà e allegare la documentazione contabile. La rateizzazione sospende le sanzioni civili.
  7. Cos’è la rottamazione‑quinquies 2026?
    È una nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026 che consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023 versando solo l’imposta e una quota ridotta delle sanzioni. La domanda si presenta entro il 30 aprile 2026 e il pagamento avviene in 20 rate.
  8. Qual è la differenza tra accordo di composizione e piano del consumatore?
    L’accordo di composizione riguarda imprenditori, professionisti e piccoli imprenditori; richiede l’adesione della maggioranza dei creditori e deve essere omologato dal tribunale . Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa e viene omologato dal giudice senza necessità di voto dei creditori . In entrambi i casi, l’omologazione sospende le azioni esecutive .
  9. Quando conviene ricorrere alla composizione negoziata?
    È consigliabile per imprese ancora in attività ma in difficoltà finanziaria. Permette di sospendere i pignoramenti e di negoziare con creditori e banche sotto la guida di un esperto. È utile quando si desidera preservare la continuità aziendale e non si è ancora in stato di insolvenza irreversibile .
  10. Le misure protettive bloccano anche le banche?
    Sì. Le misure protettive disposte nell’ambito della composizione negoziata sospendono i pignoramenti in corso e vietano ai creditori (comprese le banche) di iniziare nuove azioni esecutive . Tuttavia, devono essere confermate dal tribunale entro dieci giorni .
  11. Posso compensare i crediti fiscali con i debiti iscritti a ruolo?
    In molti casi è possibile compensare crediti d’imposta (es. IVA a credito) con debiti iscritti a ruolo attraverso il modello F24. Tuttavia, chi ha importi iscritti a ruolo superiori a 5 000 € e pendenti oltre il 31 decembre può essere escluso dalla compensazione (art. 31 D.Lgs. 78/2010). Verifica la tua posizione con un professionista.
  12. Che cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
    Decadi dal beneficio. Il debito viene ripristinato con interessi e sanzioni e l’Agente della riscossione può avviare immediatamente le procedure esecutive. Prima di aderire, assicurati di poter sostenere il piano.
  13. In quanto tempo viene omologato un piano del consumatore?
    La legge prevede che il giudice si pronunci entro sei mesi dalla presentazione della proposta . Tuttavia, i tempi possono variare in base al carico del tribunale e alla complessità del piano.
  14. È possibile cancellare l’ipoteca iscritta da AdER?
    Sì, se il debito viene estinto o annullato tramite contenzioso o definizione agevolata. La cancellazione avviene d’ufficio da parte di AdER, ma il contribuente può sollecitare la formalità.
  15. Cosa accade ai debiti residui dopo la liquidazione controllata?
    Conclusa la liquidazione, se il debitore ha cooperato e non ha commesso atti dolosi, può ottenere l’esdebitazione. I debiti residui vengono estinti e il debitore può ripartire senza vincoli.
  16. Un piano di rientro con la banca blocca l’azione di AdER?
    No. Un accordo con la banca riguarda solo i crediti bancari. Per i debiti fiscali occorre attivare strumenti specifici (rateizzazione, rottamazione, procedura di sovraindebitamento). Tuttavia, la banca potrebbe sospendere il rientro per favorire la ristrutturazione complessiva.
  17. Le fatture non pagate dai clienti possono essere pignorate da AdER?
    Sì. Se AdER notifica un pignoramento presso terzi al cliente, questo è obbligato a pagare l’importo dovuto direttamente all’ente, nei limiti dell’art. 72‑bis . È consigliabile informare tempestivamente i clienti della situazione per evitare interruzioni nei flussi di cassa.
  18. Quali documenti servono per l’accordo di composizione?
    Occorrono l’elenco dei creditori e dei debiti, la lista dei beni, i bilanci e le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, una relazione sulla situazione economico‑finanziaria, il piano di ristrutturazione e la proposta di soddisfacimento ai creditori. L’OCC verifica la completezza della documentazione.
  19. Posso presentare più domande di sovraindebitamento?
    È possibile ripresentare la domanda solo dopo cinque anni dalla precedente procedura, a meno che la prima non sia stata revocata per dolo o colpa grave. Se la precedente procedura è stata dichiarata inammissibile, si può ripresentare la domanda correggendo i vizi.
  20. Il fallimento è sempre escluso per i tour operator?
    Dipende dalla dimensione dell’azienda. Le imprese che superano i limiti di fallibilità (ricavi superiori a 700 000 € annui, attivo patrimoniale superiore a 300 000 € o debiti superiori a 500 000 €) sono soggette alla liquidazione giudiziale (vecchio fallimento). In questo caso, si applica il Codice della crisi e non la Legge 3/2012.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio l’applicazione delle norme e delle strategie illustrate, proponiamo alcune simulazioni basate su situazioni tipiche dei tour operator.

8.1 Simulazione 1: Pignoramento del conto e misure protettive

Scenario – La società “Viaggi e Cultura Srl”, tour operator con sede in Calabria, riceve un atto di pignoramento da AdER per un debito IVA di 120 000 €. Il pignoramento è notificato alla banca, ma sul conto corrente vi sono solo 5 000 €. Nei giorni successivi la società riceve 40 000 € da clienti stranieri per prenotazioni di viaggi.

Problema – Secondo la Cassazione, la banca deve versare ad AdER anche le somme accreditate entro 60 giorni . Il conto, se bloccato, impedirebbe al tour operator di pagare fornitori e stipendi.

Soluzione – L’amministratore contatta immediatamente lo studio dell’Avv. Monardo. Dopo aver verificato i vizi di notifica, presenta:

  1. Istanza di sospensione al giudice tributario, eccependo che l’atto manca della previa intimazione di pagamento e della sottoscrizione del dirigente legittimato.
  2. Domanda di misure protettive nell’ambito della composizione negoziata. In sede di iscrizione della domanda, chiede al tribunale di sospendere il pignoramento. Il giudice conferma le misure protettive per 120 giorni .
  3. Inizio della trattativa con AdER e con la banca: propone la rateizzazione del debito fiscale e rinegozia il mutuo in essere. L’esperto negoziatore supporta la redazione di un piano di risanamento.

Risultato – Grazie alla sospensione, la società mantiene l’operatività. Il piano prevede il pagamento del debito IVA in 60 rate e la riduzione degli interessi bancari. Dopo 18 mesi, “Viaggi e Cultura Srl” esce dalla procedura con debiti sostenibili e senza azioni esecutive pendenti.

8.2 Simulazione 2: Accordo di composizione della crisi

Scenario – “Tour4You S.a.s.” è una piccola impresa con ricavi annui di 250 000 €. A causa della crisi sanitaria, accumula debiti: 80 000 € di IVA, 30 000 € di contributi INPS e 90 000 € verso una banca. L’azienda non supera le soglie di fallibilità e può quindi accedere alla Legge 3/2012.

Procedura – La società si rivolge all’Avv. Monardo, che propone l’accordo di composizione. Vengono predisposti bilanci, elenco dei creditori, stima del patrimonio (una sede di proprietà del valore di 120 000 €) e un piano che prevede:

  • Cessione dell’immobile e pagamento integrale dei debiti privilegiati (INPS);
  • Pagamento dell’IVA ridotto al 50 % grazie alla falcidia consentita ai crediti chirografari;
  • Pagamento del 30 % ai creditori bancari;
  • Esdebitazione finale dei debiti residui.

L’OCC convoca i creditori; la maggioranza accetta la proposta. Il giudice omologa l’accordo , che diventa vincolante per tutti i creditori. L’azienda, benché ridimensionata, continua l’attività senza il peso dei debiti pregressi.

8.3 Simulazione 3: Piano del consumatore per un ex imprenditore

Scenario – Luca, ex titolare di una ditta di trasporti turistici, ha debiti personali per 40 000 € derivanti da fisco, 25 000 € di contributi INPS e 20 000 € verso fornitori. Non svolge più attività d’impresa e ha un reddito da lavoro dipendente di 1 800 € mensili.

Soluzione – Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, Luca presenta un piano del consumatore. Il piano prevede di destinare 400 € al mese per cinque anni ai creditori, ottenendo la falcidia dei debiti chirografari. Il giudice sospende le procedure esecutive pendenti e, verificata la fattibilità, omologa il piano . Una volta pagate le rate, Luca ottiene l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati .

9. Analisi approfondita degli articoli del D.P.R. 602/1973 e del nuovo Testo Unico della riscossione

Nell’ambito della difesa del debitore è indispensabile comprendere nel dettaglio le singole norme che disciplinano la riscossione coattiva. Il D.P.R. 602/1973 contiene una serie di articoli fondamentali che regolano il pignoramento presso terzi, la riscossione dei crediti e la pubblicazione delle ipoteche. A partire dal 1 gennaio 2026 (termine rinviato al 2027 dal decreto Milleproroghe), questi articoli saranno trasfusi nel D.Lgs. 33/2025 – il nuovo Testo unico della riscossione –, con nuova numerazione (artt. 169‑176) ma contenuti sostanzialmente identici . Qui di seguito presentiamo una panoramica per illustrare le principali disposizioni e come incideranno sulla strategia difensiva del tour operator.

9.1 Articolo 72 – Pignoramento di fitti o pigioni

L’art. 72 del D.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento dei crediti da fitti o pigioni, cioè dei canoni di locazione dovuti dai conduttori al contribuente debitore. Questa norma consente all’Agente della riscossione di notificare al debitore e al terzo (conduttore) un atto con cui ordina di versare al fisco i canoni maturati a titolo di affitto. Il pignoramento diventa efficace dopo la notifica, e il conduttore deve pagare l’importo dovuto direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione in sostituzione del locatore. Il debitore resta titolare del diritto, ma il credito viene “girato” all’erario.

La disposizione prevede termini rigidi: il terzo conduttore deve versare il canone entro sessanta giorni e, se non adempie, diventa debitore in proprio. La disciplina del pignoramento speciale presso terzi chiarisce che le somme maturate dopo la notifica rientrano nel blocco: la Cassazione ha sottolineato, con la sentenza n. 28520/2025, che la banca o il terzo soggetto pignorato devono versare non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche gli accrediti che maturano nei sessanta giorni successivi . Ciò vale per qualsiasi creditore terzo (locatario, conduttore), poiché l’art. 72 attribuisce all’Agente della riscossione un privilegio sul credito per tutta la sua durata e non solo per la somma presente alla data della notifica.

Nella versione del Testo unico della riscossione, l’articolo 72 sarà sostituito dall’art. 169, ma la struttura rimarrà invariata . È quindi fondamentale per il tour operator che abbia in essere contratti di locazione (ad esempio per la locazione di immobili turistici o uffici) monitorare tempestivamente eventuali notifiche e contestare ogni vizio formale, chiedendo l’annullamento del pignoramento o l’applicazione dei limiti di impignorabilità.

9.2 Articolo 72 bis – Pignoramento dei crediti verso terzi

L’art. 72 bis, introdotto nel 2005, è la norma più temuta dalle imprese perché consente il pignoramento diretto dei conti correnti e dei crediti bancari. A differenza del pignoramento ordinario (che richiede l’intervento del giudice dell’esecuzione), quello esattoriale è una procedura amministrativa: l’Agente della riscossione notifica a banca e debitore un ordine di pagamento con cui blocca le somme disponibili e intima al terzo di versare le somme al fisco entro sessanta giorni . Se la banca non adempie, risponde in proprio del debito e può essere a sua volta escussa.

La recente giurisprudenza ha ampliato gli effetti dell’art. 72 bis. La sentenza Cass. 28520/2025 ha chiarito che la banca deve considerare anche gli accrediti che maturano entro sessanta giorni dalla notifica, anche se il conto era a zero o in rosso . Questo significa che il conto corrente del tour operator rimane congelato per due mesi e gli incassi futuri (ad esempio pagamenti di pacchetti turistici) finiscono direttamente all’erario. La Corte ha motivato questa interpretazione richiamando la ratio dell’articolo, che mira a impedire al debitore di sottrarre somme al fisco una volta conosciuto il pignoramento .

È essenziale verificare se la procedura sia stata eseguita correttamente. Il pignoramento deve indicare l’importo dovuto e deve essere notificato sia al debitore che al terzo. La notifica deve avvenire tramite raccomandata AR o PEC; eventuali errori (ad esempio notifica a un indirizzo diverso o inesistente, omissione della firma digitale o mancata indicazione del responsabile) consentono di impugnare l’atto davanti al giudice competente e chiedere la sospensione dell’efficacia. Il ricorso va presentato entro sessanta giorni al giudice tributario o al tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione; in assenza di ricorso, l’atto diventa definitivo e il recupero prosegue.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2025, l’art. 72 bis sarà trasfuso nell’art. 170. Il nuovo testo non modifica la sostanza ma riordina la materia e amplia i riferimenti ai limiti di pignorabilità, richiamando anche l’art. 545 c.p.c. e i commi sulla tutela del minimo vitale .

9.3 Articolo 72 ter – Limiti di pignorabilità

Per bilanciare i poteri dell’Agente della riscossione, l’art. 72 ter richiama espressamente i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. e da altre norme. Questa disposizione prevede che i crediti relativi a stipendi, salari, pensioni o altre indennità spettanti al debitore possano essere pignorati solo nei limiti stabiliti dal codice di procedura civile. Ai sensi dell’art. 545 c.p.c., alcune categorie di crediti – come i sussidi di grazia, maternità, malattia e funerali – sono assolutamente impignorabili , mentre i redditi da lavoro dipendente e le pensioni possono essere pignorati solo fino a un quinto per i debiti tributari e fino a un massimo della metà se concorrono più cause di credito .

La Circolare INPS n. 130/2025 ha ribadito che la pignorabilità dei trattamenti assistenziali è un’eccezione e va interpretata restrittivamente. Il documento ricorda che il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. consente al creditore di soddisfarsi su tutti i beni del debitore, ma la legge prevede limiti a tutela del minimo vitale: i sussidi destinati a bisogni fondamentali sono impignorabili, mentre stipendi e pensioni sono pignorabili solo entro quote prestabilite . La stessa circolare precisa che queste restrizioni si applicano anche ai pignoramenti esattoriali e che le somme accreditate sui conti correnti a titolo di stipendio o pensione sono impignorabili fino a un importo pari al triplo dell’assegno sociale . Il nuovo art. 171 del D.Lgs. 33/2025 recepirà espressamente tali limiti.

9.4 Articoli 73, 74 e 75 – Pignoramento di cose del debitore e riscossione dei crediti

Gli artt. 73 e 74 disciplinano il pignoramento di beni mobili del debitore che si trovano in possesso di terzi e la riscossione dei crediti assegnati. Queste norme attribuiscono all’Agente della riscossione il potere di individuare beni del contribuente detenuti da altre persone (ad esempio depositi cauzionali presso tour operator, cauzioni per agenzie di viaggi, depositi di garanzia) e di procedere alla loro espropriazione o assegnazione. Il pignoramento avviene mediante notifica al terzo e al debitore; se il terzo non dichiara di detenere il bene o non lo consegna, può essere ritenuto responsabile.

L’art. 75, che sarà sostituito dall’art. 175 del nuovo Testo unico, regola i pignoramenti presso le pubbliche amministrazioni. Esso impone ad enti pubblici, regioni, comuni e società partecipate di versare le somme dovute al debitore (ad esempio contributi, rimborsi, incentivi) direttamente all’Agente della riscossione quando ricevono un ordine di pagamento. Questa procedura è collegata anche all’art. 48‑bis D.P.R. 602/1973, che obbliga la PA a verificare eventuali debiti tributari superiori a 5 000 € prima di effettuare un pagamento . Se risulta un debito, l’ente deve sospendere il pagamento e comunicare la situazione all’Agente della riscossione.

9.5 Dal D.P.R. 602/1973 al Testo unico della riscossione

La riforma della riscossione, avviata con la delega fiscale, ha portato alla redazione del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, intitolato “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”. Il decreto riunisce in un’unica cornice le disposizioni oggi sparse tra D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 46/1999 e altre leggi. La tabella di raccordo pubblicata sul sito Studio Marino evidenzia che gli artt. 72, 72 bis, 72 ter, 73, 74, 75 del D.P.R. 602/1973 saranno trasfusi negli artt. 169‑176 del nuovo testo . La stessa tabella segnala che l’entrata in vigore del Testo unico, originariamente prevista per il 1 gennaio 2026, è stata rinviata al 1 gennaio 2027 dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (decreto *Milleproroghe) . Fino ad allora continueranno ad applicarsi le norme del D.P.R. 602/1973, ma è opportuno tenere conto del nuovo assetto perché le procedure pendenti si adegueranno automaticamente.

10. Ipoteche e fermi amministrativi: presupposti, limiti e difese

Il pignoramento presso terzi non è l’unica misura che l’Agente della riscossione può attivare contro i tour operator debitori. Ipoteche e fermi amministrativi rappresentano strumenti potentissimi per tutelare il credito dell’erario e degli enti previdenziali. Tuttavia, la legge stabilisce presupposti rigorosi che devono essere rispettati; la violazione di tali presupposti rende l’atto illegittimo e consente di impugnarlo.

10.1 Cos’è l’ipoteca esattoriale e quando viene iscritta

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che si iscrive sui beni immobili del debitore; consente al creditore di essere preferito rispetto ad altri in caso di vendita forzata. In materia di riscossione, l’iscrizione ipotecaria è regolata dall’art. 77 del D.P.R. 602/1973. La norma prevede che il ruolo (cioè l’elenco dei debiti) costituisce titolo per iscrivere ipoteca dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, per un importo pari al doppio del credito . È quindi necessaria la previa notifica di una cartella o di un accertamento esecutivo; senza titolo esecutivo l’ipoteca è illegittima.

Negli anni sono stati introdotti ulteriori requisiti:

  • Soglia minima di 20 000 euro – L’art. 77 comma 1‑bis stabilisce che l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito complessivo, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, supera i 20 000 € . Questa soglia è stata introdotta dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 e mira a evitare l’iscrizione per debiti di modesta entità.
  • Preavviso di iscrizione – L’agente deve notificare al debitore un preavviso che concede 30 giorni per pagare o presentare ricorso . Il mancato invio del preavviso o l’assenza dell’indicazione del termine costituiscono motivo di annullamento.
  • Debito consolidato – Il ruolo deve essere definitivo e non sospeso. Se la cartella è oggetto di ricorso o di sospensione (amministrativa o giudiziale), l’ipoteca è illegittima .
  • Proporzionalità – La Corte di Cassazione ha affermato che l’ipoteca deve essere proporzionata al credito; se parte del debito viene annullato, il giudice deve disporre la riduzione dell’ipoteca .

Nel nuovo Testo unico, l’art. 77 diventerà l’art. 173; tuttavia i requisiti restano identici, con un rafforzamento dell’obbligo di motivazione. In pratica, l’Agente della riscossione dovrà indicare le ragioni per cui ritiene che il patrimonio immobiliare del debitore sia idoneo alla garanzia, evitando iscrizioni sproporzionate.

10.2 Differenze tra ipoteca e espropriazione immobiliare

È importante distinguere tra ipoteca e espropriazione immobiliare. L’ipoteca è una misura cautelare: non priva il debitore della disponibilità del bene ma lo vincola come garanzia. L’espropriazione, invece, è la procedura con cui l’immobile viene pignorato e messo in vendita all’asta. L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’espropriazione immobiliare può essere avviata solo se l’importo del credito supera 120 000 euro e non riguarda l’unica abitazione del debitore destinata a uso abitativo e non di lusso . Perciò, anche se l’ipoteca è iscritta, l’Agente della riscossione non potrà procedere al pignoramento di una prima casa se il debito è inferiore a 120 000 €. Queste tutele si applicano anche ai tour operator che svolgono attività in forma individuale.

10.3 Fermo amministrativo dei beni mobili registrati

Il fermo amministrativo è un atto di natura cautelare con cui viene bloccata la circolazione di un veicolo iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). L’art. 86 del D.P.R. 602/1973 prevede che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’Agente della riscossione può disporre il fermo del veicolo per tutelare il credito. Per i tour operator che utilizzano autobus, minivan o automezzi per il trasporto dei turisti, il fermo può paralizzare l’attività. Anche in questo caso esistono limiti:

  • Soglia minima di debito – Il fermo può essere disposto per debiti iscritti a ruolo superiori a 800 €; importi inferiori non giustificano il provvedimento, secondo la prassi amministrativa.
  • Necessità di preavviso – L’Agente deve notificare un preavviso che consenta al debitore di pagare entro 30 giorni. L’assenza di preavviso rende il fermo illegittimo. Alcune pronunce (come la Commissione tributaria di Milano) hanno annullato fermi adottati senza preavviso.
  • Veicoli strumentali – La legge prevede che il fermo non possa essere disposto sui veicoli utilizzati per l’attività professionale o imprenditoriale, se il contribuente dimostra che il veicolo è indispensabile per lo svolgimento dell’attività. Per i tour operator che trasportano turisti, è possibile contestare il fermo dimostrando la natura strumentale degli autobus.

Come per l’ipoteca, l’iscrizione del fermo può essere contestata per vizi procedurali (mancanza di titolo, notifica irregolare, importo inferiore alla soglia). È consigliabile presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del fermo al giudice di pace o alla corte di giustizia tributaria. In alternativa si può chiedere la rateizzazione o la definizione agevolata per ottenere la revoca del fermo.

10.4 Difese possibili e strategie operative

Di fronte a un’ipoteca o a un fermo amministrativo, il debitore non deve rassegnarsi. Tra le principali difese possibili:

  1. Verifica preliminare degli atti – Controllare la correttezza della cartella, la notifica e la presenza di eventuali sospensioni. Un errore in questi atti rende illegittimo il provvedimento e consente di chiederne l’annullamento.
  2. Eccezione di prescrizione – Verificare i termini di prescrizione del tributo (ad esempio dieci anni per IRPEF e IVA, cinque per contributi INPS). Se il tributo è prescritto, l’intero provvedimento cade.
  3. Domanda di rateizzazione – Presentare un’istanza di rateazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973 sospende l’efficacia del fermo e impedisce l’iscrizione dell’ipoteca . La rateizzazione può arrivare fino a 120 rate.
  4. Opposizione all’esecuzione – Per le ipoteche si può ricorrere al giudice tributario; per i fermi, se il debito deriva da multe stradali, la competenza è del giudice di pace. In alcuni casi è possibile ottenere la sospensione cautelare in via d’urgenza.
  5. Procedura di composizione della crisi – L’avvio di un accordo di ristrutturazione, di un piano del consumatore o della composizione negoziata sospende l’iscrizione dell’ipoteca e consente di ristrutturare il debito con la garanzia del tribunale .

11. Opposizione, contestazione e prescrizione: come difendersi in giudizio

La reazione tempestiva è decisiva per fermare cartelle esattoriali, ipoteche e pignoramenti. Ecco un quadro delle principali azioni giudiziali e difensive che il tour operator può intraprendere.

11.1 Opposizione alla cartella e all’intimazione di pagamento

La cartella esattoriale è il primo atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il pagamento del tributo. Il debitore dispone di sessanta giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. I motivi di opposizione possono riguardare:

  • Vizi di notifica – Notifica a persona diversa, indirizzo errato, inesistenza della PEC, mancata affissione all’albo. La Corte di Cassazione ha ripetutamente annullato cartelle notificate a indirizzi diversi da quelli dell’impresa.
  • Difetto di motivazione – La cartella deve indicare l’imposta, gli interessi, le sanzioni e le norme applicate; se manca la motivazione, l’atto è nullo.
  • Errore di calcolo o duplicazione – Spesso le cartelle contengono importi errati o duplicano debiti già pagati; presentare la prova del pagamento consente l’annullamento.
  • Prescrizione del tributo – I tributi erariali si prescrivono in dieci anni, mentre i contributi INPS si prescrivono in cinque anni; se l’ente non notifica atti interruttivi nel termine, il credito si estingue.

È importante allegare al ricorso tutta la documentazione (contabili, estratti conto, eventuali comunicazioni con l’ente). La prova della notifica incombe sull’Agenzia: se non produce l’avviso di ricevimento, il giudice annulla la cartella. L’Avv. Monardo e il suo team possono verificare questi aspetti e presentare ricorsi efficaci.

11.2 Opposizione al pignoramento presso terzi

Una volta notificato il pignoramento ex art. 72 bis, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) dinanzi al tribunale. La prima è diretta a contestare la sussistenza del titolo esecutivo (ad esempio prescrizione, nullità della cartella), mentre la seconda mira a censurare irregolarità formali del pignoramento (mancata indicazione delle somme, difetti della notifica). I termini sono molto stretti: l’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto. In alcuni casi il giudice può sospendere l’esecuzione e ordinare la restituzione delle somme indebitamente versate.

11.3 Incidente di sospensione e ricorso cautelare

Prima o durante il giudizio, il debitore può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto, presentando istanza cautelare con motivi di urgenza. Ad esempio, quando il pignoramento di un conto corrente mette a rischio la sopravvivenza del tour operator, è possibile ottenere un provvedimento che consente di riutilizzare il conto per pagare dipendenti e fornitori. È fondamentale dimostrare il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (fondamento delle contestazioni). Il giudice può imporre cauzioni o limitare l’importo pignorato al quinto dello stipendio, in applicazione dell’art. 545 c.p.c.

11.4 L’eccezione di prescrizione e decadenza

Nel diritto tributario e contributivo, la prescrizione costituisce uno degli strumenti più incisivi. I principali termini sono:

  • Dieci anni per le imposte dirette (Irpef, Ires) e l’IVA, ma il termine può essere ridotto se l’ente non notifica atti interruttivi.
  • Cinque anni per i contributi previdenziali, come stabilito dall’art. 3 commi 9 e 10 della Legge 335/1995.
  • Tre anni per i contributi obbligatori INAIL e per le multe stradali.

L’eccezione di prescrizione può essere sollevata in qualsiasi fase del giudizio, anche con l’opposizione all’esecuzione. È necessario verificare la sequenza degli atti notificati e calcolare i periodi in cui l’ente è rimasto inattivo. La Circolare INPS n. 130/2025 ha ricordato che la prescrizione quinquennale opera anche per i contributi dovuti a seguito di accertamento . L’omessa contestazione della prescrizione può precluderne la successiva deduzione.

12. Definizioni agevolate e rottamazioni: opportunità per i tour operator

Il legislatore italiano, soprattutto negli ultimi anni, ha introdotto diverse definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con sconti su sanzioni e interessi. Per un tour operator indebitato, queste misure rappresentano una boccata d’ossigeno.

12.1 Rottamazione e “rottamazione‑quater”

La cosiddetta rottamazione delle cartelle consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo l’imposta e l’aggio, con esclusione totale o parziale di interessi e sanzioni. Le varie edizioni (definizione agevolata 2016, rottamazione‑ter, saldo e stralcio, rottamazione‑quater) hanno previsto scadenze diverse. L’ultima edizione, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e prorogata nel 2024, si è chiusa a novembre 2024. È possibile che la manovra di bilancio 2026 introduca una nuova edizione, ma ad oggi (febbraio 2026) non vi sono norme in vigore. I contribuenti che hanno aderito e pagato la prima rata sono al riparo da azioni esecutive: la definizione agevolata sospende l’esecuzione e, in caso di decadenza per mancato pagamento, l’Agente della riscossione può recuperare l’intero importo con sanzioni.

12.2 Definizione delle liti pendenti e conciliazione agevolata

Per chi ha un contenzioso in corso con l’Agenzia delle Entrate (ad esempio avvisi di accertamento o ricorsi contro cartelle), il legislatore ha previsto la definizione delle liti pendenti: pagando una percentuale del tributo e rinunciando al contenzioso, il debitore può chiudere la lite. Le percentuali variano dal 5 % al 50 % in base al grado di giudizio e all’esito favorevole o sfavorevole delle precedenti sentenze. La definizione deve essere richiesta con apposita domanda e versamento degli importi entro il termine fissato dalla legge (nelle ultime edizioni, al 30 settembre). Questa misura potrebbe essere riproposta nelle leggi di bilancio future.

12.3 Stralcio dei debiti entro 1 000 euro

Tra il 2023 e il 2025 sono state approvate norme che prevedono lo stralcio automatico dei debiti residuali fino a 1 000 €. Il decreto fiscale 2024 ha cancellato d’ufficio le cartelle di importo ridotto relative al periodo 2000‑2015. Per i tour operator con vecchie cartelle, è consigliabile verificare se rientrano in questa misura: in caso positivo, l’Agente della riscossione deve procedere allo stralcio e non può iscrivere ipoteca o pignoramento.

12.4 Richiesta di rateizzazione e piani di rientro

La rateizzazione resta uno strumento ordinario ma estremamente utile. L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente di ottenere dilazioni fino a 72 rate mensili, aumentabili a 120 in caso di comprovata difficoltà economica . Presentare una domanda motivata e allegare bilanci e documentazione reddituale è spesso sufficiente. Una volta concessa, la rateizzazione sospende le procedure cautelari ed esecutive; se il debitore salta otto rate, l’ente può revocarla e riprendere le azioni. È possibile chiedere la rateizzazione anche per debiti INPS e IVA, ma non per sanzioni amministrative non tributarie.

13. Trattative e piani di ristrutturazione con le banche

Oltre ai debiti con il fisco e l’INPS, i tour operator si trovano spesso esposti verso banche e società finanziarie per mutui, leasing e aperture di credito. La crisi economica e la riduzione dei flussi turistici possono rendere difficile rispettare le scadenze. In questi casi, agire tempestivamente in modo proattivo è la chiave.

13.1 Negoziazione con gli istituti di credito

Le banche, pur essendo tutelate da ipoteca o da fideiussioni, preferiscono evitare lunghe procedure di escussione o ricorsi al tribunale. È quindi possibile negoziare:

  • Rinegoziazione del tasso o della durata – Allungare la durata del mutuo e abbassare la rata mensile è spesso la soluzione più semplice. La banca può richiedere garanzie aggiuntive, ma consente di preservare la liquidità.
  • Moratoria temporanea – Per periodi di crisi contingente (come cali stagionali o emergenze sanitarie) si può chiedere la sospensione temporanea del pagamento delle rate. Le moratorie introdotte in pandemia (D.L. Cura Italia) hanno rappresentato un precedente; se non vi sono decreti in vigore, la banca può comunque concederla su base contrattuale.
  • Saldo e stralcio – In caso di grave insolvenza, si può proporre un accordo transattivo in cui la banca rinuncia a una parte del credito in cambio di un pagamento immediato del residuo. È una pratica diffusa per crediti deteriorati (NPL) e spesso viene accettata se la garanzia non copre più integralmente il debito.

13.2 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Le procedure concorsuali rappresentano strumenti più strutturati per ristrutturare il debito bancario. Il concordato preventivo (art. 160 L.F.) consente alla società di presentare un piano al tribunale che prevede la falcidia dei crediti, con pagamento parziale e ristrutturazione. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 D.Lgs. 14/2019) sono patti stipulati con la maggioranza dei creditori e omologati dal tribunale; una volta omologati, bloccano le azioni esecutive e vincolano anche i dissenzienti.

In entrambi i casi, è indispensabile l’assistenza di professionisti: redazione del piano industriale, attestazione di veridicità da parte di esperti indipendenti, trattative con i creditori. L’Avv. Monardo e il suo staff collaborano con commercialisti e consulenti finanziari per costruire piani sostenibili e negoziare con banche, fornitori e fisco.

13.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è la procedura più recente, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi regolata nel Codice della crisi. Consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di nominare un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con creditori e soci. Durante la procedura si possono attivare misure protettive: sospensione di ipoteche e pignoramenti, blocco di azioni cautelari e inibizione delle istanze di fallimento per un periodo di 30‑120 giorni, prorogabile fino a 240 giorni . Questo strumento è ideale per i tour operator che vogliono rinegoziare l’esposizione con banche e creditori istituzionali prima di ricorrere a procedure concorsuali più invasive.

14. FAQ avanzate per i tour operator indebitati

Di seguito ulteriori domande frequenti per approfondire argomenti specialistici. Per ciascuna domanda è fornita una risposta concisa ma esaustiva. Queste FAQ si aggiungono a quelle già presenti nel corpo dell’articolo.

  1. È possibile bloccare il pignoramento se il conto corrente è cointestato? – Sì. Se il conto è cointestato, il pignoramento colpisce solo la quota spettante al debitore; l’altro cointestatario può opporsi dimostrando che le somme sono proprie. La Cassazione ha riconosciuto che il terzo può chiedere la liberazione della sua quota nell’opposizione agli atti esecutivi.
  2. Le somme incassate dai clienti stranieri su piattaforme di pagamento (ad esempio PayPal o agenzie online) sono pignorabili? – Le somme detenute da piattaforme sono crediti verso terzi e possono essere pignorate ai sensi dell’art. 72 bis. L’Agenzia deve notificare l’ordine di pagamento all’intermediario e al debitore; la piattaforma è tenuta a versare le somme maturate fino al limite dei sessanta giorni .
  3. Il fisco può pignorare le recensioni o la reputazione online? – No. La reputazione non è un bene patrimoniale pignorabile. Tuttavia, può subire danni indiretti se i clienti vengono a conoscenza del pignoramento; perciò è importante agire rapidamente.
  4. Se il tour operator ha debiti IVA ma vanta crediti di imposta (ad esempio crediti per investimenti in innovazione), può compensarli per evitare l’ipoteca? – La compensazione è ammessa solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e se il contribuente è in regola con i versamenti. In presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 100 000 €, la compensazione è vietata; occorre prima pagare o definire le cartelle.
  5. L’ipoteca iscritta su un immobile ad uso turistico può essere trasferita su altro immobile o ridotta? – È possibile chiedere la surrogazione reale dell’ipoteca su altro immobile se ciò non pregiudica il creditore e libera il bene destinato all’attività. Inoltre, la riduzione è consentita se una parte del debito viene annullata o pagata .
  6. Che cosa succede se la banca non risponde all’ordine di pagamento nel pignoramento esattoriale? – La banca, in qualità di terzo pignorato, è obbligata a dichiarare se detiene somme del debitore. Se non risponde, si presume che il credito esista e viene condannata al pagamento. È quindi nell’interesse della banca collaborare e, se non vi sono fondi, dichiarare la capienza nulla.
  7. Le misure protettive della composizione negoziata possono essere estese ai soci? – No. Le misure protettive riguardano solo la società o l’imprenditore individuale. I soci rispondono solo se hanno prestato garanzie personali o fideiussioni.
  8. È possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo per un viaggio urgente? – Sì. Il giudice può sospendere il fermo per gravi e documentati motivi (ad esempio viaggi di lavoro obbligatori per la continuità aziendale). Occorre presentare ricorso e dimostrare l’urgenza.
  9. Se il tour operator apre un nuovo conto, l’Agenzia può pignorarlo subito? – Sì. Una volta emesso il pignoramento su uno specifico conto, l’Agenzia può reiterare l’atto su altri conti se la somma pignorata non copre l’intero debito. Tuttavia, deve notificare un nuovo pignoramento a ciascun istituto.
  10. Il coniuge separato che riceve assegni di mantenimento può subire il pignoramento dell’assegno a causa dei debiti del tour operator? – L’assegno di mantenimento costituisce credito alimentare e rientra tra i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; pertanto, non può essere pignorato .
  11. L’Agente della riscossione può pignorare gli anticipi versati dai clienti per viaggi futuri? – Gli anticipi sono crediti verso terzi; se il viaggio non è ancora stato effettuato, possono essere pignorati con ordine alla banca o all’intermediario. Tuttavia, il tour operator può contestare l’atto se l’anticipio è già stato speso o se non è scindibile dal servizio (ad esempio biglietti aerei già acquistati).
  12. Si può evitare l’ipoteca pagando una parte del debito? – Pagare una parte del debito sotto la soglia di 20 000 € può evitare l’ipoteca. L’agente non può iscrivere ipoteca se la somma residua è inferiore alla soglia; è quindi strategico effettuare un versamento parziale prima dei 60 giorni .
  13. Quanto tempo occorre per ottenere la cancellazione dell’ipoteca dopo il pagamento? – Dopo il pagamento integrale, l’Agente della riscossione deve provvedere alla cancellazione entro 30 giorni. Se non lo fa, si può diffidare l’ente e, in caso di inerzia, ricorrere al giudice per ottenere la cancellazione.
  14. È possibile unire le procedure di sovraindebitamento con la rateizzazione fiscale? – Sì. L’accordo di composizione della crisi o il piano del consumatore possono prevedere pagamenti rateali ai creditori fiscali e prevedere la falcidia dei debiti chirografari. L’omologa rende l’accordo vincolante per tutti i creditori .
  15. La notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) è sempre valida? – La notifica a mezzo PEC è valida solo se il destinatario ha un domicilio digitale iscritto in registri pubblici (INI‑PEC, Registro imprese). Se la PEC è diversa o non risulta attiva, la notifica è nulla. Inoltre, il file deve essere firmato digitalmente e contenere l’estensione “.p7m”; in mancanza, la notifica è inesistente.
  16. La dichiarazione di terzo pignorato può essere impugnata? – Sì. Se il terzo (ad esempio la banca) dichiara di non detenere somme, il creditore può impugnare la dichiarazione dimostrando il contrario; specularmente, il debitore può impugnare la dichiarazione se è errata o se la banca trattiene somme non dovute.
  17. È possibile cedere crediti verso clienti per evitare il pignoramento? – La cessione del credito deve essere opponibile ai sensi dell’art. 1264 c.c.; se è stata notificata al debitore ceduto e accettata prima del pignoramento, il nuovo creditore diventa titolare del credito. Tuttavia, se la cessione avviene dopo la notifica del pignoramento, l’atto di cessione è inefficace.
  18. I contributi a fondo perduto o i bonus statali sono pignorabili? – Alcune misure di sostegno (come i contributi a fondo perduto legati alla pandemia) prevedono clausole di impignorabilità; occorre verificare la legge istitutiva. In assenza di espresse esclusioni, i contributi sono pignorabili come crediti verso la pubblica amministrazione.
  19. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio del titolare? – Si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c.: una quota pari a un quinto per debiti erariali, un ulteriore quinto per debiti ordinari, con un massimo complessivo di metà del reddito . Per le pensioni, la somma non può scendere sotto il triplo dell’assegno sociale .
  20. Le misure cautelari possono essere cumulate? – Sì. L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca, fermo e pignoramento sullo stesso debitore, purché sussistano i requisiti. Tuttavia, la somma delle garanzie non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto al credito; in caso contrario, si può eccepire l’abuso e chiedere la revoca di una o più misure.

15. Simulazioni aggiuntive e casi pratici

15.1 Simulazione 4: opposizione a ipoteca per debito inferiore a 20 000 €

Scenario – La società “Viaggi d’Aurora S.r.l.”, tour operator che gestisce gite in barca nelle isole Eolie, riceve un preavviso di iscrizione ipotecaria per un debito tributario di 18 500 €. L’atto è notificato tramite PEC e non indica l’importo complessivo delle cartelle. Il socio-amministratore teme di perdere la casa al mare data in garanzia alla banca.

Soluzione – L’Avv. Monardo verifica che il debito complessivo non supera la soglia di 20 000 € prevista dall’art. 77 D.P.R. 602/1973 . Presenta ricorso alla Corte di giustizia tributaria, eccepisce la mancanza dei presupposti e chiede la sospensione cautelare. Il giudice accoglie il ricorso e annulla l’ipoteca. La società paga l’importo dovuto a rate e prosegue l’attività senza gravami.

15.2 Simulazione 5: Fermo amministrativo annullato perché l’autobus è strumentale

Scenario – Il tour operator “Calabria Tours S.a.s.” riceve un fermo amministrativo su due autobus utilizzati per trasferire i turisti dalle stazioni agli hotel. Il debito con l’INPS è di 10 000 €. Senza gli autobus, la società non può lavorare e rischia di fallire.

Soluzione – Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, il tour operator impugna il fermo davanti al giudice di pace, dimostrando che i mezzi sono strumentali all’attività turistica. Ai sensi dell’art. 86 D.P.R. 602/1973, i beni strumentali non possono essere sottoposti a fermo. Il giudice annulla il provvedimento e concede al contribuente la rateizzazione del debito. La società continua l’attività, paga le rate e salva i posti di lavoro.

15.3 Simulazione 6: Composizione negoziata e sospensione dei pignoramenti

Scenario – La società “Montagna Verde S.r.l.” ha debiti per 500 000 € con l’Agenzia delle Entrate, 200 000 € con l’INPS e 300 000 € con due banche. Le prenotazioni per la stagione estiva sono diminuite, e la società non riesce a pagare le rate. L’Agente della riscossione ha avviato pignoramenti sui conti correnti e notificato preavvisi di ipoteca.

Soluzione – L’Avv. Monardo propone la composizione negoziata della crisi. Viene nominato un esperto indipendente; si attivano le misure protettive previste dal D.L. 118/2021, che sospendono i pignoramenti e impediscono nuove azioni . Si avviano trattative con le banche per rinegoziare i mutui e si propone all’Agente della riscossione un accordo di ristrutturazione con pagamento parziale. Dopo sei mesi, si raggiunge l’accordo: i creditori fiscali accettano una falcidia del 40 %, l’INPS accetta la rateizzazione e le banche allungano i finanziamenti. La società riprende la stagione con meno debiti e un piano sostenibile.

Conclusione

La gestione dei debiti per un tour operator è complessa e richiede una profonda conoscenza delle norme fiscali, previdenziali e bancarie. La recente giurisprudenza ha rafforzato i poteri dell’Agente della riscossione: nel pignoramento dei conti correnti, la banca deve versare anche gli accrediti successivi ; le Pubbliche Amministrazioni devono sospendere i pagamenti se sussistono cartelle non saldate . Tuttavia, la legge offre anche strumenti efficaci di difesa: i limiti di pignorabilità del codice di procedura civile , la sospensione delle azioni esecutive prevista dalla Legge 3/2012 , la composizione negoziata con misure protettive e le definizioni agevolate.

Per salvare la propria attività e tornare a una gestione sostenibile è fondamentale agire tempestivamente. Non bisogna trascurare le notifiche né attendere che i conti vengano pignorati. Al contrario, occorre verificare la legittimità degli atti, presentare ricorsi nei termini, negoziare con i creditori e valutare le procedure concorsuali più adatte alla situazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto a 360 gradi: analisi personalizzate, ricorsi, sospensioni cautelari, trattative con banche, predisposizione di piani di rientro e gestione delle procedure di sovraindebitamento. La loro esperienza nel diritto bancario e tributario, unita alla qualifica di gestore della crisi e di esperto negoziatore, garantisce soluzioni concrete e tempestive.

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