B&B (società) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni migliaia di micro‑imprenditori hanno scelto di investire nel settore ricettivo extra‑alberghiero aprendo bed & breakfast e piccole società di gestione di affittacamere. La diffusione di piattaforme come Airbnb, Booking e Vrbo ha reso semplice monetizzare appartamenti o case vacanze anche per pochi giorni, ma al tempo stesso ha fatto emergere obblighi fiscali, previdenziali e bancari nuovi. Quando le entrate non coprono le uscite, molti gestori si ritrovano a dover fronteggiare cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e pignoramenti dei conti bancari. Le norme cambiano spesso: la Legge di Bilancio 2026 ha ridotto a due il numero di immobili in regime di cedolare secca, la Corte costituzionale n. 186/2025 ha confermato il potere delle Regioni di limitare le locazioni brevi e la Cassazione 28520/2025 ha stabilito che il pignoramento esattoriale blocca gli accrediti bancari per 60 giorni . Per un B&B o un affittacamere con debiti è quindi indispensabile comprendere come difendersi e quali strumenti utilizzare per negoziare, sospendere o definire il debito.

In questa guida aggiornata a febbraio 2026 analizzeremo:

  • Il contesto normativo e la giurisprudenza più recente, con riferimento agli articoli del codice civile (art. 2495 c.c.), al D.P.R. 602/1973 (artt. 36, 50 e 72‑bis), alle sentenze della Cassazione 3625/2025, 28256/2025 e 1650/2026, alla sentenza della Corte costituzionale 186/2025 e alle norme della Legge di Bilancio 2026.
  • Le procedure da seguire dopo la notifica di una cartella, un avviso di addebito INPS o un atto di pignoramento, con i termini per proporre ricorso e le possibilità di sospensione.
  • Le difese e le strategie legali per impugnare gli atti (vizi di notifica, prescrizione, difetto di motivazione), sospendere pignoramenti o ipoteche, chiedere la rateizzazione o la rottamazione del debito.
  • Gli strumenti alternativi: dalla rottamazione‑quinquies prevista dalla Legge 199/2025 agli accordi di ristrutturazione e ai piani del consumatore nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
  • Gli errori più comuni da evitare e consigli pratici per gestire la propria posizione debitoria senza aggravare la situazione.
  • Tabelle riepilogative e FAQ con domande e risposte sui dubbi più frequenti.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

Per affrontare queste problematiche non basta consultare qualche articolo online: servono competenze specifiche in diritto bancario, tributario e previdenziale e la capacità di gestire trattative complesse con l’Agente della Riscossione, l’INPS e gli istituti di credito. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, protagonista di questo articolo, è avvocato cassazionista con oltre 16 anni di esperienza, coordinatore di un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in contenzioso fiscale e bancario, e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia . Fa parte di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e ha conseguito l’abilitazione come Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Il suo studio multidisciplinare offre un supporto completo:

  • Analisi degli atti: verifica della legittimità di cartelle, avvisi di addebito, intimazioni di pagamento e pignoramenti;
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione e istanze cautelari per bloccare fermi, ipoteche e pignoramenti;
  • Trattative stragiudiziali: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’INPS e gli istituti di credito per ottenere rateizzazioni, riduzioni del debito o accordi a saldo e stralcio;
  • Piani di rientro e procedure di sovraindebitamento: elaborazione di piani del consumatore, concordati minori e accordi di ristrutturazione dei debiti all’interno del nuovo Codice della crisi, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Cancellazione della società e responsabilità degli ex soci

Molti B&B sono costituiti in forma societaria (S.r.l., S.n.c., società semplice). Quando l’attività non genera più utili, i soci talvolta decidono di cancellare la società dal registro delle imprese sperando di “azzerare” i debiti. La norma di riferimento è l’art. 2495 del codice civile, che disciplina la cancellazione della società. Secondo la disposizione:

  • I liquidatori devono richiedere la cancellazione dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione; trascorsi cinque giorni, il conservatore del registro procede all’iscrizione .
  • La cancellazione ha efficacia costitutiva, estinguendo la società. Tuttavia i creditori insoddisfatti possono agire contro i soci fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale .
  • La domanda può essere notificata presso l’ultima sede della società se proposta entro un anno . Pertanto il debito non si estingue ma si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto percepito .

Il D.P.R. 602/1973 (art. 36) disciplina la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci per i debiti tributari. La giurisprudenza ha chiarito che l’Agenzia delle Entrate deve emettere un autonomo avviso di accertamento nei confronti degli ex soci e dimostrare l’avvenuta riscossione di somme dal bilancio finale . La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 3625/2025) ha affermato che gli ex soci subentrano nei rapporti debitori della società estinta in continuità con l’ente cancellato, ma rispondono solo nei limiti delle somme percepite . L’Agenzia deve provare tale presupposto e notificare un nuovo avviso; in mancanza, l’atto di accertamento è nullo .

La Cassazione n. 28256/2025 ha ribadito che sarebbe inaccettabile consentire a una società di conseguire plusvalenze milionarie, cancellarsi dal registro e sottrarsi all’imposizione . I soci possono essere chiamati a rispondere anche se non hanno percepito nulla in sede di liquidazione: il fisco può accertare l’esistenza di poste attive non iscritte in bilancio . Allo stesso modo, la Cassazione n. 1650/2026 (ultima in ordine di tempo) ha confermato che l’amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci entro cinque anni dalla cancellazione e che l’avviso deve essere adeguatamente motivato.

Implicazioni pratiche per i B&B soci: chi pensa di estinguere la società per evitare i debiti fiscali commette un grave errore. Anche dopo la cancellazione:

  • l’Agenzia delle Entrate può accertare imposte non dichiarate e notificare avvisi direttamente ai soci;
  • i soci rispondono nei limiti di quanto hanno riscosso ma, se il fisco dimostra operazioni non registrate, la responsabilità può estendersi al valore di tali poste attive;
  • per difendersi è fondamentale verificare che l’avviso sia stato notificato correttamente e contenga la prova dell’avvenuta riscossione; in caso contrario, si può eccepire la nullità dell’atto.

1.2 Obblighi fiscali e termini per impugnare cartelle e avvisi

La procedura di riscossione forzata inizia quando l’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Comune, INPS, ecc.) iscrive il tributo a ruolo e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica la cartella di pagamento. La cartella svolge una doppia funzione: intima al contribuente di pagare entro 60 giorni e lo avverte che, in mancanza di pagamento, l’agente potrà procedere all’esecuzione forzata . Se il contribuente non impugna la cartella entro 60 giorni dalla notifica, l’atto diviene definitivo . L’agente di riscossione deve poi avviare l’esecuzione entro un anno; se trascorre più di un anno, l’espropriazione deve essere preceduta da una nuova intimazione a pagare entro cinque giorni . I termini di prescrizione variano a seconda del tributo (tre anni per il bollo auto, cinque per Imu e Tari, dieci per Irpef e IVA) .

Oltre alla cartella, l’INPS può notificare avvisi di addebito per contributi non versati. Anche questi atti devono essere impugnati entro 40 giorni davanti al Tribunale (sezione lavoro), pena la definitività. È importante controllare la validità della notifica, la corretta indicazione dei periodi di contribuzione e l’assenza di prescrizione.

1.3 Pignoramenti e misure cautelari: art. 72‑bis e art. 50 D.P.R. 602/1973

Se il contribuente non paga o non impugna gli atti, l’Agenzia può procedere con fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’art. 50 D.P.R. 602/1973 stabilisce che il concessionario procede all’espropriazione forzata quando sono trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella . L’art. 72‑bis consente al Fisco di pignorare direttamente il conto corrente o lo stipendio senza l’intervento del giudice: l’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (es. banca) e blocca le somme fino al concorso del credito. Con la sentenza n. 28520/2025 la Cassazione ha chiarito che il pignoramento esattoriale blocca anche gli accrediti futuri per 60 giorni, obbligando la banca a versare al Fisco tutte le somme che pervengono sul conto . Ciò può paralizzare la gestione di un B&B, poiché incassi e pagamenti vengono assorbiti dal pignoramento. Per difendersi è essenziale:

  • verificare che l’atto di pignoramento contenga l’indicazione del ruolo e del tributo;
  • controllare il rispetto dei termini (60 giorni dalla cartella e 1 anno per l’esecuzione);
  • contestare la notifica o la prescrizione;
  • valutare la possibilità di chiedere la rateizzazione o la rottamazione per sospendere la misura.

1.4 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle, la cosiddetta rottamazione‑quinquies. Essa si applica ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e riguarda:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo ai sensi degli art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 e degli art. 54‑bis e 54‑ter del D.P.R. 633/1972 ;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS non derivanti da accertamento ;
  • eventuali carichi già inclusi in precedenti definizioni agevolate (rottamazione ter/quater) per i quali il contribuente è decaduto, purché rientrino nel perimetro della quinquies .

Sono esclusi i debiti che, pur rientrando nella rottamazione quinquies, sono stati regolarmente pagati fino al 30 settembre 2025 nell’ambito della rottamazione quater . La definizione consente di estinguere i debiti senza versare sanzioni, interessi di mora e aggio, pagando solo l’imposta o il contributo e le spese di notifica . In caso di pagamento rateale, dal 1° agosto 2026 sono dovuti interessi al 3% annuo . Il contribuente può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni); ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro .

La rottamazione produce effetti immediati: dopo la presentazione della domanda (entro il 30 aprile 2026) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, le precedenti dilazioni in essere, ed è vietata l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche . Inoltre non possono essere avviate o proseguite procedure esecutive, salvo che l’incanto sia già avvenuto . Il debitore non è considerato inadempiente ai fini della compensazione dei crediti d’imposta e del rilascio del DURC . Questi vantaggi rendono la rottamazione uno strumento strategico per B&B con cartelle pregresse.

1.5 Contributi previdenziali per B&B e affittacamere

Chi gestisce un B&B in forma d’impresa deve iscriversi alla Gestione Commercianti dell’INPS e versare i contributi. A differenza di altre categorie, gli affittacamere non hanno un contributo minimo fisso: i contributi sono calcolati in percentuale sul reddito effettivo . Per il 2025 l’aliquota è 24,48 % (più 0,62 euro mensili per la maternità). Un reddito di 15 000 euro comporta un contributo IVS di 3 672 euro e un contributo maternità di 7,44 euro, per un totale di 3 679,44 euro . I versamenti si effettuano con F24 alle scadenze del 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026 . L’omissione dei versamenti comporta l’emissione di avvisi di addebito e la successiva iscrizione a ruolo: anche questi debiti possono essere definiti con la rottamazione quinquies se non derivano da accertamento.

1.6 Norme su locazioni brevi e poteri delle Regioni (sentenza Corte costituzionale 186/2025)

La Legge di Bilancio 2026 ha ridefinito il confine tra attività privata e attività d’impresa per le locazioni brevi: solo i primi due immobili possono usufruire della cedolare secca (21 % sul primo, 26 % sul secondo); dal terzo immobile l’attività è considerata imprenditoriale, con obbligo di Partita IVA, regime contabile ordinario e iscrizione all’INPS . Tutte le unità destinate alla locazione breve devono essere registrate nella Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) e dotate di Codice Identificativo Nazionale (CIN); il CIN deve essere esposto sull’immobile e indicato negli annunci, altrimenti si rischiano sanzioni e la rimozione degli annunci .

Sul piano costituzionale, la Corte costituzionale n. 186/2025 ha confermato la legittimità della legge regionale toscana sul turismo, affermando che Regioni e Comuni possono porre limiti incisivi all’offerta di locazioni brevi se giustificati da esigenze di governo del territorio, utilità sociale e contrasto all’overtourism . Il ricorso statale è stato respinto e la legge è rimasta pienamente in vigore . La Corte ha riconosciuto che le norme contestate rientrano nella competenza regionale in materia di turismo e governo del territorio e non violano la libertà d’impresa né il diritto di proprietà, purché i limiti siano proporzionati agli obiettivi . Inoltre ha precisato che le strutture extra‑alberghiere devono essere collocate in immobili con destinazione urbanistica turistico‑ricettiva, distinguendo fra abitazioni e uso ricettivo . Le Regioni possono fissare criteri e limiti per le locazioni brevi (ad esempio autorizzazioni quinquennali o tetti numerici per zona) .

1.7 Procedure di sovraindebitamento e Codice della crisi

Dal 2020 la disciplina della composizione delle crisi dei soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori, start‑up, agricoltori) è stata inglobata nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il decreto prevede varie procedure per rinegoziare o liquidare i debiti e ottenere l’esdebitazione. L’art. 2, comma 1, lettera c) definisce sovraindebitamento la condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile, che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori . Consumatori, imprenditori minori, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi e start‑up innovative possono rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per proporre un piano di ristrutturazione o un concordato minore . La procedura consente di:

  • presentare un piano di rientro con ristrutturazione dei debiti secondo le reali possibilità del debitore;
  • accedere alla liquidazione controllata dei beni per vendere l’attivo e pagare i creditori;
  • ottenere l’esdebitazione (cancellazione residua) una volta conclusi i pagamenti .

Il Codice individua le categorie di debitori ammessi: imprenditori minori (attivo < 300 000 euro e ricavi < 200 000 euro nei tre esercizi precedenti e debiti < 500 000 euro) , lavoratori autonomi, imprenditori agricoli, consumatori e debitori incapienti . A seconda del soggetto, si può accedere a tre procedure:

  1. Concordato minore: rivolto a imprenditori minori, agricoltori, liberi professionisti e start‑up. Consente di continuare l’attività o, se non possibile, di proporre un apporto di risorse esterne per soddisfare i creditori .
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservata al consumatore che non abbia già ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedenti . Il consumatore propone un piano di rientro rateale adattato alle sue possibilità, con l’assistenza dell’OCC.
  3. Liquidazione controllata e esdebitazione: permette la vendita dei beni del debitore e, al termine, la cancellazione dei debiti per chi non ha utilità da offrire ai creditori.

Per un gestore di B&B in difficoltà, queste procedure rappresentano spesso l’ultima àncora di salvezza: consentono di sospendere le azioni esecutive, ristrutturare i debiti e, in molti casi, ripartire senza il fardello delle passività. L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali, può assistere il debitore in ogni fase della procedura.

2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

La notifica di una cartella di pagamento, di un avviso di addebito INPS o di un pignoramento è il momento in cui si aprono i termini per reagire. Seguire una procedura ordinata permette di salvaguardare i propri diritti e valutare le strategie difensive.

2.1 Verificare la regolarità dell’atto e i termini di impugnazione

  1. Controllo della notifica: verificare il soggetto cui è stata consegnata la cartella (deve essere l’amministratore o un soggetto abilitato), la data di consegna e il mezzo (raccomandata A/R, PEC, messo notificatore). Errori nella notifica rendono l’atto nullo.
  2. Calcolo del termine per ricorrere: il ricorso avverso le cartelle e gli avvisi di accertamento si propone entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria; l’opposizione all’avviso di addebito INPS si propone entro 40 giorni davanti al Tribunale lavoro. Decorso tale termine senza impugnazione, l’atto diventa definitivo .
  3. Esame del contenuto: verificare che l’atto indichi la causale del debito, l’anno d’imposta, le sanzioni e gli interessi. Se mancano la motivazione o il riferimento agli atti presupposti, l’atto può essere impugnato per difetto di motivazione.
  4. Verifica dei termini di prescrizione: controllare se il debito è prescritto (3, 5 o 10 anni a seconda del tributo) . La prescrizione può essere eccepita anche dopo che la cartella è divenuta definitiva.

2.2 Presentare ricorso o richiesta di sospensione

Se emergono vizi nella notifica o nel contenuto, è consigliabile presentare un ricorso:

  • Ricorso tributario: da depositare presso la Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni. Occorre evidenziare i vizi di notifica, la prescrizione, l’illegittimità della pretesa, l’assenza di motivazione o l’irretroattività della norma applicata. È possibile chiedere la sospensione cautelare del provvedimento per bloccare pignoramenti e ipoteche.
  • Opposizione all’esecuzione: se è già stato notificato un atto di pignoramento, è possibile proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. per contestare il titolo esecutivo o i vizi formali. L’opposizione non è soggetta a termini di decadenza , ma è bene agirvi tempestivamente per evitare l’incanto.
  • Istanza di sospensione in sede amministrativa: con la presentazione della domanda di rottamazione quinquies o di rateizzazione si ottiene la sospensione automatica dei pignoramenti e dei fermi . È necessario inoltrare la richiesta sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026.

2.3 Accedere a rateazione o rottamazione

Se non sussistono vizi nella cartella ma il debito è comunque oneroso, il contribuente può chiedere la rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973). La rateazione blocca i pignoramenti e i fermi se il contribuente paga regolarmente le rate . L’importo minimo della rata è 50 euro e la durata può arrivare fino a 10 anni. È possibile chiedere la rateazione anche per debiti superiori a 120 000 euro, presentando documentazione sulla situazione economico‑patrimoniale.

L’alternativa è la rottamazione‑quinquies. Dopo aver presentato la domanda, vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono bloccate le procedure esecutive e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Se si pagano due rate consecutive in ritardo o non si paga l’unica rata entro il 31 luglio 2026, si perde il beneficio e i versamenti effettuati vengono considerati acconto .

2.4 Attivare una procedura di sovraindebitamento

Quando i debiti sono molto superiori alla capacità di pagamento e l’attività rischia il fallimento, la soluzione può essere rappresentata dalle procedure di sovraindebitamento. La richiesta va presentata all’OCC competente con assistenza di un professionista iscritto (ad esempio l’Avv. Monardo). Il gestore della crisi esamina la documentazione contabile e predispone un piano del consumatore o un concordato minore, da sottoporre al voto dei creditori e all’omologazione del giudice. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese e, al termine, è possibile ottenere l’esdebitazione totale .

3 – Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere o definire il debito

In questa sezione vediamo le principali strategie per difendersi da Fisco, INPS e banche. Ogni caso necessita di una valutazione specifica, ma esistono linee guida comuni.

3.1 Contestare la legittimità dell’atto

  1. Vizio di notifica: se la cartella è stata notificata a un indirizzo errato o consegnata a persona non legittimata, l’atto è nullo. Spesso le società cancellate ricevono avvisi spediti alla vecchia sede oltre l’anno previsto dall’art. 2495 c.c.; ciò consente di eccepire la nullità .
  2. Difetto di motivazione: molti avvisi recano una motivazione generica (“omesso versamento”) senza indicare gli atti presupposti. La Cassazione richiede la notifica di un autonomo avviso di accertamento ai soci e la prova dell’avvenuta riscossione . Se manca, l’atto è illegittimo.
  3. Prescrizione e decadenza: si può contestare la prescrizione decennale (per imposte dirette), quinquennale (per IMU e Tari) o triennale (per bollo auto) . Inoltre, se l’esecuzione inizia oltre un anno dalla notifica della cartella senza nuova intimazione, il pignoramento è nullo .
  4. Carenza di legittimazione passiva: nel caso di società estinta, occorre verificare se il fisco ha agito correttamente contro il liquidatore o gli ex soci. Le responsabilità del liquidatore e del socio sono distinte: la prima deriva da colpa nella liquidazione, la seconda da successione nei debiti . Se l’avviso confonde le due figure, può essere impugnato.

3.2 Sospendere pignoramenti, ipoteche e fermi

  • Rateizzazione: presentare un’istanza di rateazione prima dell’asta blocca il pignoramento e consente di pagare il debito in più rate . Per fermare un pignoramento immobiliare, è necessario pagare almeno la prima rata prima dell’incanto.
  • Rottamazione: la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e impedisce l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche . Attenzione: se non si paga nei termini, si decade e le procedure riprendono.
  • Opposizione all’esecuzione: contestare il titolo esecutivo o la regolarità dell’atto di pignoramento ex art. 72‑bis può portare alla sospensione del procedimento e alla liberazione del conto. La Cassazione 28520/2025 ha chiarito che il blocco dei 60 giorni va applicato correttamente; se la banca trattiene somme oltre il termine o versa somme non pignorate, si può agire contro la banca.
  • Ricorso per cassazione: in casi complessi è possibile ricorrere alla Suprema Corte per far valere violazioni di legge o contraddizioni con precedenti nomofilattici. L’assistenza di un avvocato cassazionista, come l’Avv. Monardo, è indispensabile.

3.3 Rinegoziare i debiti con banche e finanziarie

Molti B&B finanziano ristrutturazioni e acquisizioni con mutui o prestiti. In caso di difficoltà, si possono attivare diverse strategie:

  • Accordo a saldo e stralcio: si negozia con il creditore il pagamento di una somma ridotta a fronte della cancellazione del debito residuo. È consigliabile proporre un importo immediatamente liquidabile, magari utilizzando risorse di terzi o anticipo TFR.
  • Ristrutturazione del mutuo: si può richiedere la sospensione delle rate, l’allungamento della durata o la riduzione del tasso. Alcune banche aderiscono alla moratoria Abi che consente la sospensione fino a 12 mesi.
  • Cessione del contratto di locazione: in alcuni casi, cedere la gestione del B&B a un nuovo imprenditore consente di evitare la liquidazione coatta. L’operazione deve essere concordata con i creditori e può far parte di un piano di ristrutturazione.

3.4 Avvalersi delle procedure di sovraindebitamento

Quando i debiti sono ingenti e non si riesce a far fronte alle scadenze, la procedura di sovraindebitamento offre tre strumenti, da scegliere con l’assistenza dell’OCC:

  1. Concordato minore: il debitore propone ai creditori un piano di soddisfacimento che può prevedere falcidie (riduzioni del debito) e dilazioni. Il piano deve garantire ai creditori un risultato migliore rispetto alla liquidazione.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale) presenta un piano di rientro proporzionato alle sue possibilità, con durata massima di 6 anni. Il giudice può omologare il piano anche senza il consenso di tutti i creditori se ritiene che questi ricevano comunque un trattamento migliore rispetto all’alternativa della liquidazione.
  3. Liquidazione controllata e esdebitazione: se il debitore non può offrire utilità ai creditori, i beni vengono liquidati sotto il controllo del tribunale. Al termine, il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione e può ripartire senza debiti .

Per i B&B gestiti da persone fisiche o da micro‑imprese (imprenditori minori) questa procedura è spesso decisiva. I requisiti economici sono contenuti (attivo < 300 000 euro, ricavi < 200 000 euro, debiti < 500 000 euro) , quindi molte società di gestione di B&B rientrano nella categoria. L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi, può predisporre il piano, negoziare con i creditori e presentarlo al tribunale.

4 – Strumenti alternativi e opportunità

Oltre alle difese tradizionali, esistono strumenti specifici che possono alleggerire o cancellare il debito.

4.1 Rottamazione‑quinquies nel dettaglio

La rottamazione rappresenta un’opportunità unica per chi ha cartelle riferite agli anni 2000‑2023. Riassumiamo i punti principali:

AspettoRegole principali
Debiti ammessiCarichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte (art. 36‑bis/ter D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis/ter D.P.R. 633/1972) o contributi previdenziali non da accertamento . Sono ammessi anche i decaduti dalle rottamazioni precedenti .
Debiti esclusiCarichi già regolarmente pagati della rottamazione quater; multe, sanzioni penali, recuperi UE, carichi affidati dal 2024 in poi.
VantaggiAzzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio; pagamento solo del capitale e spese di notifica ; sospensione di pignoramenti, fermi e ipoteche dalla presentazione della domanda ; DURC regolare .
Domandada presentare esclusivamente online entro il 30 aprile 2026; la domanda può essere compilata nell’area riservata (selezionando i carichi) o nell’area pubblica allegando il documento di identità.
PagamentoIn unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Ogni rata minima 100 euro ; in caso di rateizzazione si applicano interessi al 3 % annuo dal 1 agosto 2026 .
DecadenzaManca il pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive: la rottamazione decade e i versamenti effettuati vengono considerati acconto, senza restituzione .

Consigli pratici: prima di aderire alla rottamazione conviene verificare se i carichi sono effettivamente definibili (alcune multe e contributi da accertamento sono esclusi) e se il pagamento delle rate è sostenibile; in caso contrario è preferibile chiedere una rateazione ordinaria più lunga. Bisogna inoltre comunicare tempestivamente alla banca la presentazione della domanda per sospendere i pignoramenti sui conti.

4.2 Rateazione ordinaria e straordinaria

La rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente di spalmare il debito fino a 72 rate mensili (6 anni) o, in casi straordinari, fino a 120 rate mensili (10 anni). Per debiti sotto 120 000 euro la richiesta può essere presentata senza documentazione; oltre tale soglia occorre produrre il bilancio e l’attestazione della situazione economica. La rateazione produce la sospensione dei pignoramenti e dei fermi dal pagamento della prima rata .

I B&B che hanno subito cali di fatturato possono chiedere la rateazione straordinaria allegando una relazione sull’andamento economico. È consigliabile chiedere più rate ma di importo sostenibile. In caso di omesso pagamento di 8 rate (anche non consecutive) la rateazione decade.

4.3 Saldo e stralcio e transazioni fiscali

La transazione fiscale prevista dal Codice della crisi consente, in caso di procedure concorsuali (concordato, accordo di ristrutturazione), di proporre all’Erario il pagamento di una percentuale del debito. Per i B&B gestiti in forma societaria che accedono a un concordato minore, è possibile falcidiare le imposte e i contributi (previo parere favorevole dell’Agenzia). Nei casi extragiudiziali, è possibile proporre un saldo e stralcio (pagamento di una quota a saldo) all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, motivando l’impossibilità di soddisfare per intero il debito.

4.4 Piani del consumatore e concordato minore

Come visto, il Codice della crisi offre a consumatori e imprenditori minori la possibilità di proporre piani di ristrutturazione che prevedono pagamenti anche parziali. Nel piano del consumatore il debitore (persona fisica) non necessita del consenso dei creditori: basta che il giudice ritenga la proposta conveniente rispetto alla liquidazione. Nel concordato minore occorre l’approvazione dei creditori, ma in cambio si possono mantenere beni essenziali (come la casa) e continuare l’attività. I piani possono prevedere una durata massima di 6 anni, un trattamento differenziato dei creditori e la suddivisione delle somme in rate mensili.

4.5 Esdebitazione del debitore incapiente

Il nuovo Codice introduce la figura del debitore incapiente: persona fisica meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori . Può chiedere l’esdebitazione una sola volta nella vita, ottenendo la cancellazione di tutti i debiti residuali; se entro quattro anni dall’esdebitazione sopravvengono utilità rilevanti, dovrà versare ai creditori almeno il 10 % . Anche i gestori di B&B persone fisiche che non possiedono beni possono accedere a questo istituto per ripartire da zero.

5 – Errori comuni da evitare e consigli pratici

Gestire un B&B indebitato può essere stressante; spesso, per paura o ignoranza, vengono commessi errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare gli atti: non aprire le raccomandate o le PEC pensando che “tanto passerà” è l’errore più pericoloso. Decorso il termine per impugnare, la cartella diventa definitiva e il pignoramento può partire . Rispondi sempre agli atti e conserva le buste come prova della data.
  2. Pagare subito senza verificare: molti debitori, spaventati, pagano l’intera cartella senza controllare se vi sono vizi o prescrizioni. Prima di versare, fai valutare la tua posizione da un professionista: potresti risparmiare migliaia di euro.
  3. Cancellare la società per sfuggire ai debiti: come visto, la cancellazione non elimina i debiti fiscali; anzi, i soci subentrano nei rapporti debitori . Valuta soluzioni come la rateizzazione o il concordato.
  4. Aprire più B&B senza valutare la soglia imprenditoriale: la Legge di Bilancio 2026 considera imprenditore chi gestisce tre o più immobili e impone Partita IVA, contributi e contabilità ordinaria . Aprire nuove strutture senza pianificazione può portare a sanzioni e debiti contributivi.
  5. Non comunicare la domanda di rottamazione alla banca: la presentazione della rottamazione sospende i pignoramenti , ma la banca deve esserne informata. Invia copia della domanda e della ricevuta all’istituto e all’ufficiale giudiziario per bloccare il prelievo.
  6. Scegliere rate troppo alte: nella rateizzazione, fissare rate eccessive rischia di causare decadenza. È meglio scegliere piani più lunghi e sostenibili.
  7. Non utilizzare le procedure di sovraindebitamento: molti debitori non sanno di poter accedere a piani del consumatore o concordati minori. Queste procedure, se ben gestite, consentono di ridurre drasticamente i debiti e ottenere l’esdebitazione.

6 – Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai dubbi più comuni dei gestori di B&B e delle società ricettive che si trovano a dover affrontare debiti fiscali, previdenziali o bancari. Le risposte sono aggiornate a febbraio 2026 e si basano su normative e sentenze ufficiali.

  1. Ho ricevuto una cartella esattoriale per il mio B&B: entro quanto devo reagire? – Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria . Decorso il termine, la cartella diventa definitiva e può essere attivata l’esecuzione.
  2. Posso contestare un avviso di addebito INPS? – Sì. L’avviso di addebito per contributi non pagati va impugnato entro 40 giorni davanti al Tribunale (sezione lavoro). Controlla i periodi di contribuzione e verifica se il debito è prescritto.
  3. Se cancello la società B&B mi libero dei debiti? – No. La cancellazione produce l’estinzione dell’ente, ma i debiti fiscali si trasferiscono agli ex soci secondo l’art. 2495 c.c. e il D.P.R. 602/1973 . L’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso ai soci entro cinque anni.
  4. La Cassazione ha detto che i soci rispondono solo delle somme ricevute: cosa significa? – La Cassazione 3625/2025 ha stabilito che i soci subentrano nei rapporti debitori ma rispondono solo entro l’importo effettivamente percepito in sede di liquidazione . Tuttavia, il fisco può accertare la presenza di poste attive non registrate in bilancio .
  5. Cosa succede se ricevo un pignoramento esattoriale del conto bancario? – Il pignoramento ex art. 72‑bis blocca immediatamente le somme sul conto. La Cassazione 28520/2025 ha stabilito che la banca deve versare al Fisco anche gli accrediti successivi per 60 giorni . Puoi contestare l’atto se non rispetta i termini o chiedere la sospensione con la rateizzazione o la rottamazione.
  6. Se aderisco alla rottamazione‑quinquies mi fermano i pignoramenti? – Sì. Dal momento della presentazione della domanda sono sospesi i termini di prescrizione, i pignoramenti e i fermi non possono essere proseguiti e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Occorre però pagare la prima rata entro il 31 luglio 2026.
  7. Quali debiti posso inserire nella rottamazione‑quinquies? – Solo i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte risultanti dalle dichiarazioni e contributi INPS non da accertamento . Non sono inclusi i debiti per multe stradali, le sanzioni penali e i carichi affidati dopo il 2023.
  8. Che vantaggi ho con la rottamazione? – Paghi solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni, interessi di mora e aggio . In più ottieni la sospensione delle procedure esecutive e un tasso del 3 % se scegli il pagamento rateale .
  9. Sono indietro con i contributi INPS del mio B&B: quanto dovrò pagare? – Gli affittacamere sono iscritti alla Gestione Commercianti e versano contributi proporzionali al reddito. Per il 2025 l’aliquota è 24,48 % ; non c’è un contributo minimo, quindi se il reddito è basso i contributi saranno proporzionali. Le scadenze sono 16 maggio, 20 agosto, 17 novembre 2025 e 16 febbraio 2026 .
  10. Posso compensare i contributi INPS con i crediti fiscali? – La Legge di Bilancio 2026 ha limitato la compensazione dei crediti fiscali con i debiti contributivi. Dal 1° luglio 2026 sarà vietato compensare i crediti d’imposta con debiti verso INPS e INAIL, salvo i crediti derivanti da definizioni agevolate (art. 4‑bis, D.L. 39/2024 modificato). Quindi conviene regolarizzare i contributi prima di quella data.
  11. Ho più di due immobili destinati a locazione breve: devo aprire la Partita IVA? – Sì. Dal 2026 la cedolare secca è applicabile solo a due immobili; dal terzo immobile l’attività è considerata d’impresa e occorre aprire la Partita IVA, seguire la contabilità ordinaria e iscriversi all’INPS . È inoltre obbligatorio richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) e registrare le unità nella BDSR .
  12. Cosa comporta la sentenza della Corte costituzionale 186/2025? – La Corte ha confermato che le Regioni e i Comuni possono imporre limiti alle locazioni brevi per motivi di tutela del territorio e dell’ambiente . Ciò significa che, ad esempio in Toscana, i Comuni possono stabilire autorizzazioni quinquennali e limiti numerici per zona . I B&B devono adeguarsi alle normative regionali e comunali.
  13. Posso accedere al piano del consumatore se gestisco un B&B? – Se operi come persona fisica (non come società) e i tuoi debiti sono estranei all’attività imprenditoriale, puoi accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Se invece gestisci l’attività come impresa, potresti utilizzare il concordato minore o la liquidazione controllata .
  14. Cosa succede se decado dalla rottamazione? – In caso di mancato pagamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive, la rottamazione si considera decaduta: i versamenti effettuati sono considerati acconto e riprendono le procedure esecutive . In tal caso si può chiedere una rateizzazione ordinaria.
  15. È possibile impugnare una cartella vecchia di oltre un anno? – Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella e il concessionario non ha iniziato l’esecuzione, ogni atto di pignoramento deve essere preceduto da una nuova intimazione a pagare entro 5 giorni . Se ciò non avviene, il pignoramento è illegittimo e può essere impugnato.
  16. Posso evitare l’ipoteca sulla casa del B&B? – L’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20 000 euro. Se si paga la prima rata della rateizzazione o si aderisce alla rottamazione, l’ipoteca non può essere iscritta . La prima casa è impignorabile per i debiti fiscali, ma può essere ipotecata se non abitata dal debitore.
  17. Che differenza c’è tra rateizzazione e rottamazione? – La rateizzazione permette di diluire il debito nel tempo ma non cancella sanzioni e interessi; la rottamazione riduce l’importo da pagare ma prevede scadenze rigide e la decadenza in caso di ritardi. Occorre valutare la propria capacità di pagamento.
  18. Se aderisco al piano del consumatore, posso continuare l’attività del B&B? – Sì. Nelle procedure di ristrutturazione dei debiti è possibile continuare l’attività per generare reddito destinato ai creditori. Il piano deve essere compatibile con la prosecuzione dell’attività e prevedere il pagamento di almeno una parte dei debiti.
  19. Gli affitti brevi sono vietati dai condomini? – Alcuni regolamenti condominiali possono vietare l’uso degli appartamenti per B&B; la Cassazione 2770/2025 ha riconosciuto la validità di tali clausole se trascritte nel registro . Prima di avviare un B&B in condominio, verifica il regolamento.
  20. Quali sono le sanzioni per chi non registra il CIN? – La mancata registrazione nella BDSR e l’assenza del CIN sull’immobile o negli annunci comportano multe fino a 10 000 euro e la rimozione degli annunci . È obbligatorio esporre il CIN e mantenerlo aggiornato.

7 – Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreta la materia, analizziamo alcuni casi simulati con dati numerici.

7.1 Rottamazione‑quinquies su debiti fiscali e contributivi

Scenario: la società “B&B Sole Srl” ha ricevuto cartelle per IVA e Irpef relative agli anni 2016 e 2017 per un totale di 35 000 euro, oltre a sanzioni e interessi per 10 000 euro. Ha inoltre un avviso di addebito INPS per 6 000 euro (contributi commercianti non versati) e risulta decaduta dalla rottamazione quater.

Applicazione della rottamazione‑quinquies:

  1. Verifica dei carichi: i debiti derivano da imposte dichiarate (IVA e Irpef) e contributi non da accertamento, affidati prima del 31 dicembre 2023, quindi rientrano nel perimetro della definizione .
  2. Calcolo del capitale: si paga solo il capitale (35 000 + 6 000 = 41 000 euro), mentre le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio sono azzerati .
  3. Scelta del pagamento: l’azienda decide di pagare in 54 rate bimestrali (9 anni). Le rate bimestrali sono 54, ciascuna di circa 759 euro (41 000 / 54). Dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3 % annuo; considerando l’ammontare residuo, l’incidenza degli interessi sarà modesta.
  4. Effetti immediati: con la presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026, sono sospesi pignoramenti, ipoteche e fermi ; l’azienda ottiene il DURC regolare per partecipare a bandi e convenzioni .

Risultato: grazie alla rottamazione la società risparmia 10 000 euro di sanzioni e interessi e ottiene un piano di pagamento sostenibile. Se rispetta tutte le scadenze, dopo nove anni il debito sarà estinto. Se la società preferisce un’unica soluzione, potrebbe pagare 41 000 euro entro il 31 luglio 2026, evitando gli interessi.

7.2 Rateizzazione ordinaria di cartelle e sospensione del pignoramento

Scenario: il titolare di un B&B individuale riceve una cartella per 12 000 euro per IRPEF e addizionale comunale. Non ha disponibilità immediate e ha appena ricevuto un atto di pignoramento dello stipendio (lavora come insegnante part‑time). Vuole evitare il blocco della busta paga.

Soluzione:

  1. Istanza di rateazione: presenta domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per una rateizzazione in 60 rate mensili (5 anni). L’istanza viene accolta senza necessità di garanzie.
  2. Pagamento della prima rata: versa la prima rata di 200 euro. A norma dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, il pagamento della prima rata sospende il pignoramento : lo stipendio non sarà più prelevato e il fermo amministrativo sull’auto verrà sospeso.
  3. Piano di rientro: continua a versare rate mensili di 200 euro, onorando le scadenze. Se salta più di 8 rate, la rateazione decade e riprendono le procedure.

Risultato: il debitore evita l’espropriazione dello stipendio e diluisce il debito in cinque anni. Se, nel frattempo, maturano crediti d’imposta, può compensarli con le rate (prima del divieto di compensazione del luglio 2026).

7.3 Procedura di sovraindebitamento per B&B gestito da imprenditore minore

Scenario: una società di persone gestisce un B&B in Calabria. Negli ultimi tre anni il fatturato è crollato, accumulando debiti fiscali per 60 000 euro (IVA, IRAP), debiti INPS per 20 000 euro e mutui bancari per 90 000 euro. Il patrimonio della società consiste in un immobile adibito a B&B (valore 250 000 euro) e arredi. I ricavi degli ultimi tre esercizi non hanno superato 200 000 euro e l’attivo patrimoniale è sotto 300 000 euro.

Applicazione della procedura:

  1. Verifica dei requisiti: la società rientra nella categoria di imprenditore minore (attivo < 300 000 euro, ricavi < 200 000 euro, debiti < 500 000 euro) . Può quindi accedere al concordato minore.
  2. Nomina del Gestore della crisi: il tribunale designa l’Avv. Monardo quale gestore della crisi, il quale elabora un piano di concordato. Il piano prevede la continuità dell’attività: il B&B resterà aperto, generando flussi che saranno destinati ai creditori.
  3. Falcidia dei debiti: il piano propone di pagare 40 000 euro su 80 000 euro di debiti tributari e contributivi, grazie all’apporto di un finanziatore terzo (familiare). I mutui bancari vengono rifinanziati con una durata più lunga. L’immobile rimane nella disponibilità della società.
  4. Voto dei creditori: la maggioranza dei creditori (per testa e per valore) approva il piano; l’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole grazie alla previsione di un pagamento superiore a quanto otterrebbe in caso di liquidazione. Il tribunale omologa il concordato.
  5. Esecuzione: la società paga le somme concordate in cinque anni; al termine, ottiene l’esdebitazione del residuo. I pignoramenti e le ipoteche sono sospesi durante la procedura.

Risultato: la società salva l’attività, riduce i debiti della metà e ottiene la cancellazione del residuo al termine del piano. Grazie al concordato minore può continuare ad accogliere gli ospiti e generare reddito.

7.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Scenario: un gestore di B&B in forma individuale ha accumulato debiti per 30 000 euro, non possiede beni e non ha più entrate. È meritevole (non ha commesso frodi) e non può offrire nulla ai creditori.

Soluzione: chiede l’esdebitazione del debitore incapiente presso il tribunale. L’istanza viene accolta: tutti i debiti vengono cancellati . Se entro quattro anni riceverà un’eredità o vincerà un premio, dovrà versare almeno il 10 % ai creditori .

Risultato: la persona può ripartire da zero senza debiti e potrà un giorno riaprire un B&B senza gli oneri del passato.

8 – Conclusione

Gestire un B&B o una società ricettiva comporta passione per l’ospitalità, ma anche oneri fiscali e previdenziali complessi. Ritrovarsi con cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS o pignoramenti non significa essere destinati al fallimento. L’ordinamento offre strumenti efficaci per difendersi, sospendere le procedure e ristrutturare i debiti: dalla contestazione dei vizi alla rateizzazione, dalla rottamazione quinquies ai piani del consumatore. Le sentenze più recenti della Cassazione e della Corte costituzionale hanno chiarito la responsabilità degli ex soci, i limiti dei pignoramenti e il potere delle Regioni di regolamentare gli affitti brevi . Conoscere queste regole e applicarle tempestivamente è fondamentale per proteggere il proprio patrimonio.

Agire in tempo fa spesso la differenza. Non aspettare che partano pignoramenti o ipoteche: una verifica immediata degli atti può far emergere vizi, prescrizioni o possibilità di definizione agevolata. Se le somme sono elevate, le procedure di sovraindebitamento permettono di rinegoziare il debito e ottenere l’esdebitazione. Rivolgersi a professionisti specializzati evita errori e consente di scegliere la strategia migliore.

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