Sovraindebitamento partita IVA: Come faccio a cancellare i mie debiti

Introduzione

Se hai partita IVA e i debiti (Fisco, INPS, banche, fornitori, locazione, leasing, finanziarie) hanno superato la soglia di sostenibilità, nel 2026 il rischio non è solo “pagare tardi”: il rischio è perdere liquidità, conti correnti e operatività, con effetti a cascata su clienti, incassi, reputazione e continuità dell’attività.

Il punto critico, dal punto di vista del debitore/contribuente, è che la crisi non nasce quasi mai da un singolo atto: nasce da una sequenza tipica — comunicazioni di irregolarità, cartelle, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, fino a fermi, ipoteche, pignoramenti — e spesso si aggrava perché si reagisce troppo tardi o con strumenti improvvisati (rateazioni non sostenibili, adesioni non valutate, ricorsi “a pioggia”, mancata tutela cautelare).

Nel 2026, però, esiste una strada giuridica concreta per uscire dall’indebitamento e, in molti casi, arrivare alla liberazione dai debiti residui (la “seconda opportunità”): è la disciplina del sovraindebitamento nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). In sintesi, il CCII include espressamente tra i sovraindebitati anche professionisti e imprenditori minori (oltre ai consumatori), e prevede strumenti dedicati come ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata e le forme di esdebitazione (anche per il debitore incapiente meritevole).

Accanto agli strumenti “di crisi”, nel 2026 assume rilievo anche la via fiscale-amministrativa: la Rottamazione-quinquies introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82–100), con termini, rate e effetti sospensivi/cautelari specifici (e con una norma importante: può coordinarsi anche con procedure CCII e con vecchie procedure L. 3/2012).

In questa guida (aggiornata al 31 gennaio 2026) troverai: – il quadro normativo essenziale e operativo; – la procedura passo-passo dopo la notifica degli atti; – le difese (ricorsi, sospensive, contestazioni, definizioni); – gli strumenti CCII per arrivare, quando possibile, alla cancellazione del debito residuo tramite esdebitazione; – tabelle, FAQ e simulazioni numeriche.

Presentazione professionale richiesta dal lettore

L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista e coordinatore di un team di esperti in diritto bancario e tributario. Riveste inoltre il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento, regolarmente iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed opera come professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È infine Esperto negoziatore per la composizione negoziata della crisi d’impresa, ai sensi del D.L. 118/2021.

Con riferimento al profilo di Gestore della crisi/OCC, un atto pubblico di amministrazione camerale (Camera di Commercio) documenta la nomina dell’Avv. Giuseppe Monardo quale Gestore della crisi nell’ambito di una procedura OCC e attesta, altresì, che la Camera di Commercio risulta iscritta come Organismo di Composizione della Crisi nell’elenco ufficiale tenuto dal Ministero della Giustizia.

La figura dell’Esperto per la composizione negoziata della crisi è disciplinata dal D.L. 118/2021, che ne definisce requisiti, funzioni e ambiti di intervento. Il ruolo degli OCC e la consultazione dei relativi registri sono rinviati alle pagine istituzionali del Ministero della Giustizia, quale fonte ufficiale e normativa di riferimento.

Come può aiutarti concretamente – approccio operativo dal punto di vista del debitore

L’attività dello studio si traduce in un supporto concreto e immediato, attraverso:

impostazione strategica delle procedure di sovraindebitamento, quali concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione (anche del debitore incapiente), con un approccio orientato alla reale ripartenza del debitore.

analisi tempestiva di cartelle esattoriali, avvisi e atti esecutivi, con individuazione dei possibili profili di illegittimità (vizi di notifica, decadenza o prescrizione, carenza di motivazione, duplicazioni, errori di ruolo);

proposizione di ricorsi e istanze di sospensione nel processo tributario, quando necessario per bloccare l’efficacia esecutiva degli atti;

attivazione delle procedure di sospensione amministrativa o legale della riscossione, nei casi di debiti non dovuti, già sgravati o estinti;

gestione delle trattative e predisposizione di piani di rientro sostenibili, anche al fine di evitare la decadenza da rateazioni o definizioni agevolate;

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Quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al 31 gennaio 2026

Chi rientra nel sovraindebitamento: perché la partita IVA è spesso “dentro” (non “fuori”)

Il CCII definisce “sovraindebitamento” come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie maggiori. Questa riga, per chi ha partita IVA, è decisiva: molti autonomi e micro-imprenditori rientrano proprio in queste categorie.

La stessa norma definisce anche “impresa minore” con soglie quantitative (attivo, ricavi, debiti) e definisce “consumatore” come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale/commerciale/artigiana/professionale (anche se è socia, ma per debiti estranei a quelli sociali). Queste definizioni incidono direttamente sulla scelta dello strumento: consumatore → ristrutturazione ex art. 67; professionista/impresa minore → concordato minore o liquidazione controllata.

Le riforme che contano nel 2026 (in pratica)

Per il debitore, non basta sapere “c’è una legge”: serve sapere cosa è oggi in vigore e quale versione si applica. Il CCII nasce nel 2019 ed è stato oggetto di interventi correttivi e modificativi successivi. Nel 2026, ai fini pratici del sovraindebitamento, pesa in particolare il correttivo del 2024 (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha introdotto modifiche anche sulla liquidazione controllata e sull’esdebitazione.

Un esempio operativo: il correttivo 2024 ha inserito una regola sulla liquidazione controllata relativa ai beni che pervengono al debitore “sino alla sua esdebitazione” (coordinando la logica dell’acquisizione dell’attivo con l’evento esdebitativo).

Il perno “costituzionale” (per capire come ragiona il sistema)

Per il debitore, la giurisprudenza costituzionale riveste un ruolo centrale poiché consente di comprendere la razionalità e la coerenza dei meccanismi della procedura, in particolare con riferimento alla durata della liquidazione, all’acquisizione dei beni sopravvenuti e al bilanciamento tra gli interessi dei creditori e la posizione del debitore.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art. 142, comma 2), applicato alla liquidazione controllata. In particolare, la Corte ha escluso profili di incostituzionalità con riguardo ai limiti temporali della procedura e alla disciplina dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, ricostruendo in modo sistematico il quadro normativo di riferimento.

La pronuncia individua e conferma i punti di equilibrio perseguiti dal legislatore tra l’esigenza di tutela dei creditori e il rispetto delle garanzie del debitore, evidenziando come le regole della procedura siano funzionali a un assetto ragionevole, proporzionato e coerente con i principi costituzionali.

Strumenti CCII per partita IVA: come arrivare alla cancellazione dei debiti

La logica (vista dal debitore): “salvo l’attività” oppure “chiudo e riparto”?

Nel CCII la scelta dello strumento non è morale (“ho fallito”), ma funzionale:

  • se la tua attività può generare cassa nel futuro → conviene un percorso di ristrutturazione che preservi la continuità;
  • se non può generare cassa e l’indebitamento è strutturale → conviene una procedura che porti all’esdebitazione.

Il CCII, per i soggetti sovraindebitati, ammette soluzioni secondo le norme del capo dedicato; la porta di ingresso è l’art. 65, che consente ai debitori del sovraindebitamento di proporre soluzioni secondo le norme previste.

Mini–diagramma decisionale (pratico)

Se vuoi una regola “da scrivania” (non sostituisce l’analisi legale, ma orienta):

1) I debiti sono prevalentemente personali/da consumatore?
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

2) Sei professionista / impresa minore e puoi continuare l’attività?
Concordato minore (art. 74 CCII)

3) Non puoi offrire continuità o è più conveniente “ripartire”?
Liquidazione controllata (art. 268 CCII) + Esdebitazione (art. 282 CCII)

4) Sei persona fisica e non puoi offrire alcuna utilità (nemmeno prospettica)?
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): quando interessa anche chi ha partita IVA

La norma prevede che il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con contenuto libero, anche con soddisfacimento parziale (e differenziato) dei crediti.

Per la partita IVA, il punto è la qualifica: se i debiti principali sono “da vita privata” e non funzionali alla tua attività, la definizione di consumatore del CCII può diventare determinante.

Concordato minore (art. 74): lo strumento tipico per professionisti e imprese minori

Il concordato minore è costruito per il debitore sovraindebitato diverso dal consumatore (tipicamente professionista/impresa minore). In pratica, consente un piano con tempi e modalità specifiche; la proposta ha contenuto libero, può prevedere soddisfacimento anche parziale, e può includere classi di creditori.

Questo è spesso l’istituto più “intelligente” per la partita IVA che vuole restare sul mercato, perché consente di: – proteggere la continuità (quando sostenibile); – governare debiti fiscali e bancari in un quadro unitario; – evitare la spirale esecutiva mentre si implementa una soluzione strutturale.

Liquidazione controllata (art. 268): quando la chiusura ordinata è la scelta più vantaggiosa

Se l’attività non è più risanabile, la liquidazione controllata consente al debitore sovraindebitato di chiedere al tribunale l’apertura della procedura; può essere chiesta anche dal creditore e, quando l’insolvenza riguarda l’imprenditore, anche dal pubblico ministero.

È importante un dettaglio pratico: nella sentenza di apertura, il tribunale nomina giudice delegato e liquidatore; la norma prevede che il tribunale possa confermare l’OCC o scegliere il liquidatore nell’elenco dei gestori, secondo i presupposti di legge.

Il liquidatore poi deve aggiornare elenco creditori e predisporre inventario e programma di liquidazione entro tempi normativamente scanditi. Questo serve al debitore perché rende la procedura “governabile”: non è più una somma di pignoramenti, ma un percorso unitario disciplinato.

Esdebitazione (art. 282) ed esdebitazione dell’incapiente (art. 283): la “cancellazione” nel linguaggio tecnico

Per il debitore, “cancellare i debiti” significa, tecnicamente, esdebitazione: liberazione dai debiti residui secondo condizioni e limiti.

  • Nella liquidazione controllata, l’esdebitazione opera (a certe condizioni) a seguito della chiusura o anche anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, con decreto del tribunale.
  • L’art. 283 prevede che il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità (diretta o indiretta), nemmeno prospettica, possa accedere all’esdebitazione una sola volta, con regole sulle utilità sopravvenute entro un termine.

Dal punto di vista del contribuente, la parola decisiva è “meritevole”: se vuoi la seconda chance, devi impostare correttamente dossier, trasparenza e coerenza del comportamento.

Cosa fare dopo la notifica dell’atto: procedura passo-passo (con termini e diritti)

Questa sezione è scritta volutamente “da debitore”: cosa devi fare subito, cosa puoi fare dopo, e quali errori ti fanno perdere le tutele.

Passo uno: identifica l’atto e il rischio (entro 24–72 ore)

Gli atti più frequenti per la partita IVA sono: – comunicazioni da controllo automatizzato o formale (base normativa: controlli automatizzati su dichiarazioni; l’AE spiega le comunicazioni post-controllo automatico);
– cartelle/avvisi dell’agente della riscossione (con possibili misure cautelari/esecutive);
– avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo per crediti contributivi INPS (art. 30 D.L. 78/2010, richiamato anche in GU).

Obiettivo pratico: capire se sei ancora in fase “pre–esecutiva” (si può trattare e programmare) o se sei già in fase “aggressiva” (fermo, ipoteca, pignoramento imminente).

Passo due: blinda le scadenze (non perdere la tutela)

Nel processo tributario, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (regola generale).

Se l’atto sta per produrre un danno grave (conto bloccato, rischio default operativo), devi valutare la tutela cautelare: il Dipartimento della Giustizia Tributaria descrive la sospensione e la possibilità di subordinare a garanzia, con disciplina nel processo tributario.

Passo tre: scegli l’azione “di contenimento” (amministrativa o giudiziale)

Dal punto di vista del debitore, le leve immediate sono tre:

1) Sospensione della riscossione se ritieni che la richiesta non sia dovuta (strumento istituzionale previsto e descritto dall’agente della riscossione, con modulistica dedicata alla “sospensione legale”).

2) Rateizzazione per “comprare tempo” e impedire la proliferazione di cautelari/esecuzioni — ma solo se sostenibile, perché nel 2025–2026 il sistema rateale è disciplinato con nuove regole operative illustrate da Agenzia Entrate-Riscossione.

3) Ricorso + sospensiva se il debito è contestabile e l’atto è impugnabile, soprattutto quando il rischio esecutivo è reale.

Passo quattro: se c’è preavviso di fermo o ipoteca, agisci in modo mirato

Il fermo amministrativo è preceduto da un preavviso: l’agente della riscossione indica che, in base alla legge (art. 86 DPR 602/1973), il fermo non viene iscritto se entro 30 giorni dal preavviso dimostri determinate condizioni e presenti istanza (il tema è spiegato anche in flyer istituzionale).

Per l’ipoteca, Agenzia Entrate-Riscossione descrive la procedura cautelare e le soglie operative, in coerenza con la normativa sulla riscossione.

Passo cinque: prepara la soluzione strutturale (CCII o definizione agevolata)

Quando hai stabilizzato l’emergenza (o in parallelo), devi decidere se: – costruire una soluzione CCII (concordato minore / liquidazione controllata / esdebitazione);
– oppure utilizzare la leva amministrativa 2026 (rottamazione-quinquies) se i carichi rientrano e l’operazione è sostenibile.

Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, contestare, definire (senza errori)

Strategia realistica: “sequenza difensiva” invece di mosse isolate

Dal punto di vista del debitore, quasi mai esiste una sola mossa che risolve tutto. La strategia efficace nel 2026 tende a essere sequenziale:

1) stop del rischio immediato (sospensione/rateazione/cautelare);
2) analisi di atti e debito (che cosa è contestabile e che cosa è “certo”);
3) scelta del canale: CCII se serve esdebitazione; rottamazione se ci sono carichi definibili; oppure entrambe in modo coordinato.

Contestazione (quando ha senso): i “vizi” che contano davvero

Senza entrare in casistica infinita, i vizi che spesso fanno la differenza sono: – vizi di notifica (atto non conosciuto o notificato in modo irregolare); – decadenza/prescrizione (molto tecnica: va valutata su tipologia di credito e sequenza degli atti); – duplicazioni e errori di ruolo (carichi già pagati/sgravati ma ancora presenti); – difetti strutturali dell’atto (motivazione, elementi essenziali, ecc., secondo disciplina applicabile al tipo di atto).

Qui il criterio pratico è: non fare ricorso “per sport”. Fai ricorso quando: – c’è una possibilità ragionevole di riduzione/annullamento;
– hai bisogno della cautelare per non morire “prima” del giudizio.

Sospensione della riscossione: quando l’amministrazione deve fermarsi

L’agente della riscossione mette a disposizione la procedura di sospensione quando la richiesta non è dovuta, con istruzioni e modulistica (sospensione legale). Per il debitore, questo è essenziale quando hai documenti che provano l’errore (sgravio, sentenza, pagamento, prescrizione/decadenza già maturata, ecc.).

Rateizzazione 2025–2026: strumento utile, ma non deve sabotare la strategia CCII

Dal 1° gennaio 2025, la rateizzazione è descritta operativamente da Agenzia Entrate-Riscossione, con novità sui piani e sulle condizioni; nel 2025–2026 sono previste finestre di rate massime (logica “progressiva”) e regole che vanno lette in funzione della sostenibilità.

Errore tipico: rateizzare “per respirare” e poi decadere: la decadenza spesso peggiora la posizione perché riattiva la pressione cautelare/esecutiva.

Strumenti alternativi nel 2026: Rottamazione-quinquies e coordinamento con CCII

Rottamazione-quinquies: base legale, perimetro e scadenze (senza interpretazioni “da social”)

La Rottamazione-quinquies 2026 nasce dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 82–100.

Il perimetro (comma 82) riguarda carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali e da attività/controlli automatizzati (richiami normativi a 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e a 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972).

La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 con modalità esclusivamente telematiche (comma 86).

Il pagamento (comma 83) può avvenire: – in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure – fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con calendario definito.

La legge disciplina anche un punto decisivo per non “saltare tutto”: la definizione non produce l’estinzione del debito residuo in caso di mancato/insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata (comma 95, ricostruibile nel blocco normativo dei commi).

Effetti protettivi: cosa ottieni appena presenti la domanda

Il comma 91 prevede effetti molto rilevanti per il debitore, tra cui (in sintesi): – sospensione di prescrizione e decadenza; – sospensione di obblighi di pagamento su precedenti dilazioni in essere, fino alla prima/unica rata; – impossibilità di iscrivere nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti); – blocco di nuove procedure esecutive e stop alla prosecuzione di alcune già avviate.

Questa parte, nel 2026, è spesso la ragione principale per cui un contribuente “senza ossigeno” aderisce: non solo per lo sconto, ma per il congelamento operativo mentre riorganizza la crisi.

Coordinamento con sovraindebitamento: la norma che molti ignorano (comma 96)

Il comma 96 stabilisce che possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti da carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza ex L. 3/2012 (vecchio sovraindebitamento) o nelle procedure CCII (parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III), con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo le modalità eventualmente previste nel decreto di omologazione.

Tradotto dal punto di vista del debitore: rottamazione e CCII non sono necessariamente alternative. Possono dialogare, ma solo se coordinate bene (altrimenti rischi incoerenze tra piano CCII e scadenze di definizione).

Prededuzione e procedure: attenzione al comma 98

Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione che siano oggetto di procedura concorsuale e procedure di composizione negoziale previste dal R.D. 267/1942 e dal CCII. Questo aspetto è tecnico ma importante per la gestione corretta dei pagamenti nel contesto di una procedura.

Fonte istituzionale “operativa”: FAQ e servizio AER

Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato il servizio e le FAQ istituzionali sulla definizione agevolata, chiarendo passaggi pratici (domanda online, prospetto informativo, cosa succede dopo).

Tabelle operative, checklist, FAQ e simulazioni numeriche

Tabella sintetica: strumenti per cancellare o ridurre debiti (partita IVA, 2026)

Obiettivo del debitoreStrumentoNorma/fonteQuando conviene davvero
Ristrutturare debiti “da privato” (anche se hai P.IVA)Ristrutturazione debiti del consumatoreArt. 67 CCIISe i debiti sono estranei all’attività e hai flussi sostenibili
Salvare l’attività e ristrutturare debiti professionaliConcordato minoreArt. 74 CCIISe esiste continuità economica e piano credibile
Chiudere ordinatamente e puntare alla liberazione dai residuiLiquidazione controllata + esdebitazioneArtt. 268 e 282 CCIISe non reggi, ma vuoi ripartire legalmente
“Fresh start” da incapiente meritevole (persona fisica)Esdebitazione incapienteArt. 283 CCIISe non puoi offrire utilità nemmeno prospettica (e sei meritevole)
Ridurre/chiudere carichi definibili 2000–2023Rottamazione-quinquiesL. 199/2025, art. 1, commi 82–100Se i carichi rientrano e puoi rispettare rate/scadenze

Tabella scadenze chiave (debiti fiscali e riscossione)

EventoTermine chiaveFonte
Ricorso in giustizia tributaria (regola generale)60 giorni dalla notifica
Domanda Rottamazione-quinquiesentro 30 aprile 2026
Pagamento in unica soluzione Rottamazione-quinquiesentro 31 luglio 2026
Piano rateale Rottamazione-quinquiesmax 54 rate bimestrali
Preavviso di fermo: finestra tipica per reagire30 giorni (preavviso)

Checklist “anti-disastro” (per non peggiorare in 30 giorni)

1) Non leggere l’atto “da solo”: acquisisci estratto/carichi e cronologia.
2) Blocca subito le scadenze: se serve ricorso, conta i 60 giorni.
3) Se il danno è imminente, valuta cautelare.
4) Se il debito non è dovuto, attiva sospensione con documenti.
5) Se rateizzi, fallo solo se reggi le rate (altrimenti è un boomerang).
6) Se vuoi “cancellare il residuo”, pensa CCII (non solo rateazioni).
7) Se valuti rottamazione, verifica perimetro carichi e scadenze; prepara liquidità/rate.

FAQ (20 domande pratiche)

Posso accedere al sovraindebitamento se ho partita IVA?
Sì, perché il CCII include tra i soggetti del sovraindebitamento anche professionisti e imprese minori.

Qual è la differenza tra concordato minore e liquidazione controllata?
Il concordato minore è una proposta di ristrutturazione (spesso orientata alla continuità); la liquidazione controllata è la procedura liquidatoria che può condurre all’esdebitazione.

La “cancellazione dei debiti” esiste davvero?
In termini tecnici esiste l’esdebitazione, che libera dai debiti residui nei limiti e condizioni previste.

In quanto tempo posso arrivare all’esdebitazione nella liquidazione controllata?
L’art. 282 prevede esdebitazione anche anteriormente alla chiusura, decorsi tre anni dall’apertura, con decreto del tribunale.

Cos’è l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283)?
È la liberazione concessa alla persona fisica meritevole che non può offrire utilità ai creditori nemmeno in prospettiva futura; è prevista una sola volta, con regole su sopravvenienze.

La Rottamazione-quinquies è davvero nel 2026?
Sì: è introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ai commi 82–100.

Entro quando devo presentare la domanda di Rottamazione-quinquies?
Entro il 30 aprile 2026, con modalità telematiche.

Quali carichi rientrano nella Rottamazione-quinquies?
La norma fa riferimento ai carichi affidati dal 2000 al 2023 derivanti da omesso versamento di imposte da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali (con richiami normativi).

Cosa succede appena presento la domanda di rottamazione?
Si attivano sospensioni (prescrizione/decadenza) e limitazioni su nuove procedure cautelari/esecutive per i carichi definibili oggetto di domanda.

Se salto le rate della rottamazione?
La legge disciplina ipotesi di mancato/insufficiente pagamento che determinano perdita degli effetti della definizione e mancata estinzione del residuo.

Rottamazione e sovraindebitamento possono coesistere?
Sì: il comma 96 prevede l’inclusione in definizione anche di debiti già inseriti in procedimenti ex L. 3/2012 o CCII, con pagamenti anche falcidiati secondo omologazione.

Ho un avviso di addebito INPS: è già titolo esecutivo?
Sì: l’art. 30 del D.L. 78/2010 prevede riscossione mediante avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Quanto tempo ho per impugnare un atto tributario (regola generale)?
60 giorni dalla notifica.

Posso chiedere sospensione cautelare al giudice tributario?
Sì, esiste la tutela cautelare; le regole operative sono illustrate dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

Se ricevo un preavviso di fermo, come mi difendo?
Devi agire nei termini indicati (tipicamente 30 giorni) e valutare istanza/annullamento o strumenti di sospensione/rateazione; l’agente della riscossione illustra il fermo e la gestione dei casi.

La liquidazione controllata può partire anche se ho già pignoramenti?
Sì: l’art. 268 prevede che la domanda possa essere presentata anche in pendenza di esecuzioni individuali.

Chi nomina il liquidatore nella liquidazione controllata?
Il tribunale, con la sentenza di apertura; può confermare l’OCC o scegliere nell’elenco dei gestori.

Chi prepara il programma di liquidazione e in che tempi?
Il liquidatore, entro termini normativi (elenco creditori, inventario, programma).

Qual è l’utilità pratica della sentenza Corte cost. 6/2024 per il debitore?
Chiarisce il quadro costituzionale sul bilanciamento tra creditori e regole (durata/acquisizione beni) nella liquidazione controllata, rafforzando la lettura sistematica del CCII.

Se sono già stato “fallito” in passato, posso chiedere esdebitazione incapiente per gli stessi debiti?
La Cassazione, con ordinanza n. 30108/2025, ha affermato una preclusione in caso di identica esposizione debitoria già riferita al fallimento e mancata fruizione dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall. (principio indicato nella massima pubblicata sul sito istituzionale).

Simulazioni numeriche (ipotesi realistiche)

Simulazione 1 — Partita IVA con carichi definibili: usare Rottamazione-quinquies per “spegnere l’emergenza”

Dati (ipotetici): – Ruoli 2006–2022 per omessi versamenti da dichiarazione: 48.000
– Ulteriori debiti bancari: 22.000
– Fornitori: 15.000
Totale: 85.000

Strategia tipica 2026: 1) Verifica che i carichi rientrino nel comma 82 (periodo 2000–2023 e tipologia).
2) Presenta domanda entro 30 aprile 2026 per attivare gli effetti sospensivi/cautelari.
3) Pianifica rate o unica soluzione (comma 83) senza creare un piano irrealistico.
4) Se la continuità è possibile, costruisci in parallelo un concordato minore per gestire banche/fornitori e stabilizzare l’attività.

Simulazione 2 — Professionista con reddito “sottile”: concordato minore vs liquidazione controllata

Dati (ipotetici): – Debiti fiscali e contributivi: 70.000
– Debiti finanziari: 35.000
– Margine netto annuo prospettico: 18.000 (instabile)

Se il margine è instabile, spesso una rateazione lunga non regge. In un quadro CCII, la scelta dipende dalla fattibilità di un piano di ristrutturazione (concordato minore) o dalla convenienza della liquidazione controllata con prospettiva di esdebitazione.

Simulazione 3 — Debitore persona fisica “incapiente”: esdebitazione come ripartenza

Dati (ipotetici): – Debiti complessivi: 55.000
– Nessun bene liquidabile; reddito minimo senza eccedenza utile

In questa configurazione, se ricorrono tutti i requisiti (in particolare meritevolezza e assenza di utilità distribuibili), l’art. 283 consente l’esdebitazione dell’incapiente (una sola volta) con regole sulle utilità sopravvenute entro tre anni.

Sentenze e provvedimenti istituzionali aggiornati (prima della conclusione)

Corte costituzionale

  • “Corte costituzionale”, sentenza n. 6/2024 (deposito 19 gennaio 2024): non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul CCII (art. 142, comma 2) applicato alla liquidazione controllata, con ampia ricostruzione del problema della durata/acquisizione dei beni sopravvenuti e del bilanciamento tra creditori e procedura.
  • Gazzetta Ufficiale – Serie speciale Corte costituzionale, n. 230 Ordinanza (atto di promovimento) 4 agosto 2025, Tribunale di Verona: questione in materia di esdebitazione (art. 278, comma 2, CCII), utile per monitorare l’evoluzione costituzionale sul tema “esdebitazione e creditori non partecipanti al concorso”.

Corte di cassazione

  • Corte di cassazione”, Sez. I civile, ordinanza n. 30108/2025 (14 novembre 2025): principio secondo cui il debitore già fallito che non abbia fruito dell’esdebitazione ex art. 142 l. fall. non può invocare successivamente l’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII quando l’esposizione debitoria è la medesima già afferente alla procedura fallimentare (massima su sito istituzionale).

Conclusione

Se oggi, con partita IVA, ti senti “schiacciato” tra cartelle, banche, contributi e fornitori, la domanda giusta nel 2026 non è “come rimando?”, ma: quale percorso legale mi consente di bloccare l’emergenza e arrivare alla ripartenza?

I punti decisivi, dal punto di vista del debitore/contribuente, sono questi: – la partita IVA rientra spesso pienamente nel sovraindebitamento perché il CCII include professionisti e imprese minori;
– il concordato minore è lo strumento principe quando vuoi salvare l’attività con un piano credibile;
– la liquidazione controllata è la via più rapida e “pulita” quando la continuità non è sostenibile, con prospettiva di esdebitazione;
– l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) è la tutela massima per la persona fisica meritevole che non può offrire utilità;
– nel 2026 la Rottamazione-quinquies può alleggerire e congelare la pressione della riscossione, ma deve essere gestita con rigore su perimetro, scadenze e rischio decadenza;
– la difesa vera richiede tempestività: 60 giorni per il ricorso (regola generale) e uso corretto di sospensive e strumenti di sospensione amministrativa, quando ricorrono i presupposti.

In un contesto così tecnico e veloce, l’assistenza di un professionista serve per fare ciò che da soli è difficilissimo: bloccare azioni esecutive, prevenire pignoramenti/ipoteche/fermi, impostare correttamente la strategia tra ricorsi, sospensive, definizioni agevolate e procedure CCII, e costruire un vero “fresh start” quando la legge lo consente.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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