Introduzione
Se hai cartelle esattoriali o carichi affidati alla riscossione e stai valutando la Rottamazione-quinquies, l’errore più pericoloso non è “scegliere la misura sbagliata”: è sottovalutare la gestione pratica e i suoi effetti giuridici, arrivando fuori tempo massimo, scegliendo rate non sostenibili, rinunciando a giudizi senza una strategia, oppure perdendo i benefici per un mancato rispetto delle scadenze. La Legge di Bilancio 2026 ha ridisegnato la nuova definizione agevolata (c.d. “Rottamazione-quinquies”) con un perimetro più selettivo rispetto a precedenti edizioni: include solo determinate tipologie di debiti e prevede un impianto di effetti su prescrizione, esecuzioni, fermi, ipoteche, contenzioso e DURC che va governato in modo tecnico e tempestivo.
Dal punto di vista del debitore/contribuente, le domande operative sono sempre le stesse, ma oggi sono più “urgenti”:
– posso davvero includere quei carichi (e quali no)?
– cosa succede ai pignoramenti, ai fermi, alle ipoteche e alle procedure esecutive già in corso?
– se ho un ricorso pendente, quando devo rinunciare e quando si estingue il giudizio?
– come evitare la decadenza (che nella quinquies è agganciata a regole specifiche)?
In questa guida troverai: il quadro normativo aggiornato al 31 gennaio 2026, la procedura “passo-passo” (dall’atto notificato alla chiusura), le difese e strategie legali (anche per contestazioni/impugnazioni e sospensioni), gli strumenti alternativi (sovraindebitamento e crisi d’impresa), una sezione pratica con tabelle, simulazioni e FAQ.
In questo contesto si inserisce la presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: secondo le presentazioni pubbliche dello Studio, l’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario, è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (richiamata storicamente come L. 3/2012), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un OCC e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Come può aiutarti concretamente uno Studio legale specializzato nella gestione integrale della pratica di adesione alla Rottamazione-quinquies (dal tuo punto di vista, cioè “difensivo” e orientato al risultato pratico)? In particolare:
– analisi tecnica degli atti (cartelle, avvisi, intimazioni, pignoramenti, fermi/ ipoteche) e della loro notifica;
– verifica dell’ammissibilità dei carichi nella quinquies e calcolo dell’effettivo risparmio;
– impostazione della strategia sul contenzioso pendente (rinunce, sospensioni, istanze al giudice, coordinamento con la riscossione);
– gestione dei pagamenti e del rischio decadenza;
– trattative e piani alternativi (rateazioni ordinarie, transazioni, strumenti di sovraindebitamento e crisi d’impresa);
– soluzioni giudiziali e stragiudiziali per bloccare o contenere misure aggressive (pignoramenti, ipoteche, fermi).
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Quadro normativo della Rottamazione Quinquies aggiornato al 31 gennaio 2026
La fonte: Legge di Bilancio 2026 e commi dedicati
La Rottamazione-quinquies è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e, per quanto qui interessa, è disciplinata dall’art. 1, commi 82–101.
Questa parte della legge stabilisce:
– quali carichi possono entrare nella definizione;
– cosa si paga e cosa viene stralciato;
– domanda e scadenze (presentazione, comunicazione delle somme, calendario rate);
– effetti protettivi rispetto a procedure esecutive e misure cautelari;
– regole di inefficacia/decadenza;
– rapporti con giudizi pendenti e modalità di estinzione;
– collegamenti con sovraindebitamento/CCII e prededuzione in ambito concorsuale;
– discarico automatico dell’agente della riscossione dopo il pagamento.
Perimetro oggettivo: quali debiti “entrano” e quali restano fuori
Dal tuo punto di vista (debitore), la prima regola da fissare è questa: non tutti i debiti iscritti a ruolo sono automaticamente definibili.
La legge consente di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se derivano da:
– omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatizzato/formale (richiamo agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972);
– omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Questo è un passaggio decisivo: la norma, così formulata, non è una rottamazione “onnicomprensiva”, ma selettiva sulle fattispecie di debito.
Cosa paghi (e cosa viene stralciato)
Se il tuo carico è definibile, la regola di base è: paghi il capitale (imposta/contributo “puro”) e alcune spese, e non paghi sanzioni, interessi e aggio in senso ampio (con le precisazioni della legge e le eccezioni per Codice della strada). In particolare, per i carichi definibili, la legge prevede l’estinzione “senza corrispondere”:
– interessi e sanzioni;
– interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973;
– sanzioni e somme aggiuntive ex art. 27, comma 1, d.lgs. 46/1999;
– somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 d.lgs. 112/1999;
versando invece capitale + spese di procedure esecutive e notifica.
Per le sanzioni amministrative da violazioni del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), la legge precisa che la definizione si applica limitamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio: quindi, in pratica, l’impianto è diverso rispetto ai tributi “da dichiarazione”.
Pagamento: scadenze, rate, interessi e soglia minima
La Rottamazione-quinquies prevede due opzioni:
– unica soluzione entro 31 luglio 2026;
– rateazione fino a 54 rate bimestrali, con calendario fissato dalla legge (prime tre rate nel 2026 e poi scadenze bimestrali fino al 2035).
Punti tecnici che spesso “fanno saltare” la pratica:
– in caso di rateazione, maturano interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026;
– la legge esclude l’applicazione della rateazione ordinaria ex art. 19 del DPR 602/1973 per la componente rateale quinquies (cioè la rateazione è quella della definizione e basta);
– la singola rata non può essere inferiore a 100 euro (dato che impatta i piani con importi bassi).
Istanza: modalità, termini, contenuti obbligatori e integrazione
Per aderire, devi presentare una dichiarazione (domanda) all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2026; la legge specifica che le modalità sono esclusivamente telematiche.
Nella dichiarazione scegli anche il numero di rate (fino al massimo previsto).
Se hai giudizi pendenti sui carichi che intendi definire, devi indicarli e assumere l’impegno a rinunciare (il tema è cruciale e lo vedremo nella parte contenziosa).
Puoi integrare la dichiarazione entro la stessa scadenza del 30 aprile 2026.
Comunicazione delle somme dovute
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione deve comunicare l’ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate e le scadenze.
Questo momento è “il vero spartiacque” operativo: è qui che si controllano importi, inclusioni, esclusioni, eventuali errori tecnici e si decide se la rate scelta regge davvero rispetto al tuo cash-flow.
Effetti “automatici” dopo il pagamento e discarico finale
Una volta pagate le somme dovute in base alla definizione, la legge prevede che l’agente della riscossione sia automaticamente discaricato dell’importo residuo, e che invii agli enti creditori un elenco dei debitori che hanno aderito (entro un termine lungo, fissato al 31 dicembre 2036, per consentire la pulizia contabile dei crediti discaricati).
Collegamento con precedenti rottamazioni e riammissioni
La Legge di Bilancio 2026 stabilisce espressamente che possono rientrare nella quinquies anche debiti già oggetto di precedenti definizioni (2016–2019) divenute inefficaci, e debiti della rottamazione-quater (o della riammissione) divenuti inefficaci al 30 settembre 2025, entro i perimetri indicati.
Attenzione però: non possono essere estinti con la quinquies i debiti della rottamazione-quater (o riammissione) per i quali, al 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate scadute (in sostanza: se eri “in regola” a quella data, la norma non ti fa “migrare” nella quinquies).
Procedura operativa passo-passo dal tuo punto di vista
Questa è la sezione che, nella pratica, evita l’errore più frequente: aderire “alla cieca”.
Cosa fare subito quando ricevi un atto (o scopri un debito in riscossione)
Dal punto di vista difensivo la regola è: prima la diagnosi, poi la scelta.
Quando ricevi una cartella/avviso/atto esecutivo collegato a carichi affidati alla riscossione, lo Studio legale specializzato tende a ricostruire in modo ordinato:
– quale atto è stato notificato (cartella, avviso di addebito, intimazione, preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria, pignoramento);
– quando è stato notificato (perché influenza sia i termini di impugnazione sia la valutazione di prescrizione/decadenza);
– da cosa nasce il carico: qui la quinquies è selettiva; entrano omessi versamenti “da dichiarazione/controlli automatizzati” e omessi contributi INPS (non da accertamento), oltre al perimetro speciale per Codice della strada.
Check tecnico: il carico è “quinquies-compatibile”?
È il passaggio chiave. In concreto, bisogna leggere la causale del carico e la sua genesi. Se il tuo debito nasce da:
– controllo automatizzato (36-bis) o formale (36-ter) / liquidazioni IVA (54-bis e 54-ter);
– omesso versamento di imposte dichiarate;
– omesso versamento INPS non da accertamento;
allora sei (potenzialmente) nel perimetro.
Se invece il debito nasce da accertamento (imposte “accertate” e non solo “dichiarate”), la norma – nella sua formulazione – non lo include, salvo ipotesi particolari già richiamate (ad es. carichi in procedure di sovraindebitamento/CCII possono essere compresi in chiave di coordinamento con l’omologazione).
Pre-istruttoria: raccolta documentale (indispensabile per evitare errori)
Una gestione completa in Studio, in genere, parte da una checklist documentale minima (in parte acquisibile dal cliente, in parte richiedibile):
– copia di tutti gli atti ricevuti (buste, relate, ricevute PEC, avvisi di giacenza);
– estratti/posizioni dei carichi e dettaglio delle partite (capitale, sanzioni, interessi, spese);
– eventuali piani di rateazione in corso e relativi pagamenti;
– eventuali ricorsi pendenti (atti introduttivi, sentenze, ordinanze, provvedimenti di sospensione);
– eventuali procedure esecutive (atti di pignoramento, iscrizioni ipotecarie, preavvisi di fermo, esiti d’asta).
La ragione è giuridica e non “burocratica”: la Legge di Bilancio 2026 aggancia effetti importanti proprio alla presentazione della domanda e alle scadenze della prima rata.
Presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026: cosa decidere prima di inviarla
La legge impone che la domanda sia presentata entro il 30 aprile 2026 e che tu scelga anche il numero di rate.
Prima di inviarla, la gestione professionale dovrebbe (in ottica prudenziale) farti decidere almeno su:
– rate sostenibili (non “massime per principio”, ma coerenti con la tua capacità di pagamento reale);
– presenza di contenzioso: se hai un giudizio pendente, la dichiarazione implica un impegno alla rinuncia e innesca la sospensione/estinzione secondo regole precise; quindi va valutata la convenienza processuale.
– rischio di inefficacia: la quinquies ha una disciplina testuale di perdita dei benefici che non va sottovalutata.
Dopo l’invio: cosa succede “per legge” e cosa controllare
Dopo la presentazione della tua dichiarazione (domanda):
– l’agente della riscossione deve comunicare entro il 30 giugno 2026 importi e scadenze;
– nel frattempo scattano una serie di effetti protettivi (su prescrizione, esecuzioni, fermi/ ipoteche, ecc.) che esamineremo nel dettaglio.
Controllo cruciale (che spesso viene saltato senza assistenza): verificare che:
– siano inclusi i carichi effettivamente definibili e non ci siano inclusioni “spurie”;
– siano esclusi correttamente carichi non definibili (evitare sorprese sulla parte residua);
– gli importi del “capitale” siano coerenti con quanto risulta da atti e versamenti pregressi; la legge impone di tenere conto dei pagamenti già effettuati solo per capitale e spese di procedure/notifica.
Pagamento: calendario essenziale e gestione del rischio
La prima scadenza economica “forte” è il 31 luglio 2026 (unica soluzione o prima rata).
Se paghi ratealmente, le prime tre rate sono nel 2026; poi il calendario bimestrale prosegue dal 2027 e arriva al 2035 (54 rate).
Dal punto di vista del contribuente, qui entra il tema centrale: la stabilità finanziaria del piano. Perché la legge disciplina l’inefficacia della definizione in modo preciso (vedi sezione successiva).
Diagramma operativo sintetico (utile per orientarsi)
ATTO / CARICO ➜ verifica ammissibilità quinquies (2000-2023 + tipologia)
➜ analisi contenzioso/esecuzioni ➜ scelta: adesione / difesa / alternativa
➜ domanda telematica entro 30/04/2026
➜ comunicazione somme entro 30/06/2026
➜ pagamento 31/07/2026 (unica o 1ª rata) ➜ effetti su giudizi/esecuzioni
➜ monitoraggio rate (fino al 2035 se rateizzato)
➜ discarico dopo pagamento + pulizia contabile enti creditori
Il senso della gestione “integrale” con Studio specializzato è garantire che ogni freccia abbia un controllo (tecnico, contabile e processuale) e non sia un salto nel buio.
Effetti giuridici e pratici: cosa ti tutela e cosa rischi
Questa sezione è scritta “come la vivono i debitori”: non ti interessa la teoria, ti interessa sapere se si ferma un pignoramento, se puoi ottenere DURC, se puoi sbloccare pagamenti della P.A., se perdi i benefici, e quando.
Effetti immediati dopo la domanda: il pacchetto di protezione
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i carichi definibili oggetto della domanda, la legge prevede tra l’altro:
– sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
– sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere fino alla scadenza della prima/ unica rata;
– divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
– divieto di avviare nuove procedure esecutive;
– divieto di proseguire procedure esecutive già avviate, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
– non sei considerato inadempiente ai fini di compensazioni e pagamenti P.A. (richiamo a art. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973);
– effetti utili al DURC, tramite richiamo a disciplina specifica.
Questa è la “zona di sicurezza” che spesso spinge il debitore a valutare la definizione: ma va letta bene, perché alcuni effetti sono condizionati alle scadenze e alla prima rata.
Cosa succede alle rateazioni ordinarie in corso
La legge prevede che gli obblighi di pagamento delle rateazioni precedenti siano sospesi fino alla prima/ unica rata.
Ma introduce anche un meccanismo “tagliente”: per i debiti definibili oggetto di domanda, al 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973.
Dal punto di vista del contribuente questo significa una cosa molto concreta:
– se hai una rateazione ordinaria e “migri” quei carichi nella quinquies, non puoi tenere entrambe; e se poi la quinquies diventa inefficace, ti ritrovi senza la vecchia rateazione e senza i benefici (con i pagamenti considerati acconti).
Esecuzioni in corso: pignoramenti, aste, procedure già avviate
La norma distingue:
– non si avviano nuove procedure esecutive;
– non proseguono quelle già avviate, con l’eccezione in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
– inoltre, il pagamento della prima/ unica rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
È una previsione importante, ma non è un automatismo “assoluto” in ogni fase: la presenza di incanto positivo è un discrimine chiave.
Fermi e ipoteche: cosa si blocca e cosa no
Anche qui la legge è chiara: dopo la domanda non possono essere iscritti nuovi fermi e nuove ipoteche, ma restano salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
Questo significa: la quinquies è uno strumento per evitare l’aggravamento (nuovo fermo/nuova ipoteca), ma non cancella automaticamente misure già iscritte. La gestione legale serve proprio a valutare:
– se ci sono margini per contestare la misura pregressa;
– se conviene coordinare la definizione con istanze specifiche;
– se esistono profili di notifica o di legittimità dell’ipoteca/fermo.
Contenzioso pendente: rinuncia, sospensione e estinzione “alla prima rata”
Se hai un giudizio pendente relativo ai carichi che vuoi definire, la legge impone un percorso:
1) nella dichiarazione indichi la pendenza dei giudizi e assumi l’impegno alla rinuncia;
2) presentata copia della dichiarazione, i giudizi sono sospesi “nelle more” del pagamento della prima o unica rata;
3) ai soli fini dell’estinzione dei giudizi, la definizione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dopo presentazione dei documenti (dichiarazione + comunicazione importi + prova pagamento prima/ unica rata).
4) l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato.
Questa scelta del legislatore – “estinzione processuale con la prima rata” – si collega a un tema più ampio: come evitare che un giudizio resti in una sospensione eccessivamente lunga. In materia di definizioni, la Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole il meccanismo che collega l’estinzione al deposito della domanda e al pagamento della prima rata, sottolineando che ciò non comporta automaticamente la perdita del credito residuo in caso di successivo inadempimento (che resta gestibile sul piano della riscossione).
Il nodo giurisprudenziale: come si è evoluto (rottamazione-quater) e perché è utile alla quinquies
Per comprendere la logica della quinquies, è utile guardare al precedente conflitto interpretativo sulla rottamazione-quater (L. 197/2022). Perché? Perché lì si discuteva se l’estinzione del processo dovesse avvenire subito o solo dopo il pagamento integrale delle rate.
- Una linea (ricostruita in massima) ha affermato che l’estinzione del processo, in tema di rottamazione-quater, non postula il pagamento dell’intero piano rateale, ma richiede il perfezionamento della procedura amministrativa (domanda + comunicazione dell’Agenzia) e la prova dei soli pagamenti già effettuati.
- Un orientamento diverso (ordinanza interlocutoria n. 24479/2024) ha invece ritenuto che non si potesse dichiarare l’estinzione per cessazione della materia del contendere e che il giudizio dovesse essere sospeso fino alla data finale del piano (nel caso 30 novembre 2027), con rinvio a nuovo ruolo.
Sul piano normativo, è intervenuta poi una norma di interpretazione autentica (art. 12-bis del DL 84/2025, coordinato con la legge di conversione) che ha chiarito che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione si realizza con la prima o unica rata e che l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze non passate in giudicato, con irripetibilità delle somme versate.
La Corte di Cassazione, in un’ordinanza del 7 novembre 2025, richiama espressamente quel quadro: dà atto della rinuncia per intervenuta rottamazione-quater e richiama la norma di interpretazione autentica (art. 12-bis DL 84/2025 conv.) che collega, ai fini estintivi, la definizione al pagamento della prima rata (oltre a richiamare la precedente ordinanza n. 24428/2024).
Perché tutto questo ti interessa nella quinquies?
Perché il legislatore della quinquies ha “messo in chiaro” già in legge la regola dell’estinzione alla prima rata per i giudizi pendenti (comma 87), riducendo l’area di incertezza che si era creata sulle definizioni precedenti.
La disciplina dell’inefficacia: quando perdi i benefici (e cosa resta)
La Rottamazione-quinquies “non perdona” approcci superficiali, perché disciplina in modo puntuale quando la definizione non produce effetti.
In sintesi, se si verifica mancato/insufficiente versamento:
– dell’unica rata (se hai scelto pagamento in unica soluzione); oppure
– di due rate, anche non consecutive (se hai scelto rateazione); oppure
– dell’ultima rata (anche se hai pagato tutto prima);
allora:
– la definizione non produce effetti;
– riprendono a decorrere prescrizione e decadenza per il recupero;
– i versamenti effettuati restano acquisiti come acconto sul dovuto complessivo;
– il debito residuo non si estingue.
Dal tuo punto di vista, la conseguenza è semplice e dura: se entri nella quinquies senza un piano sostenibile, rischi di pagare acconti e ritrovarti esposto alla riscossione piena.
Sovraindebitamento e crisi d’impresa: la quinquies “dialoga” con le procedure
La legge affronta due profili importanti:
1) Carichi in sovraindebitamento/CCII: possono essere compresi anche i debiti che rientrano in procedimenti instaurati ai sensi della L. 3/2012 (capo II, sezione prima) o delle procedure del Codice della crisi (titolo IV, capo II, sezioni II e III), con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo decreto di omologazione.
2) Prededuzione in concorsuali e composizione negoziata: per le somme necessarie ad aderire che sono oggetto di procedura concorsuale o di procedure di composizione negoziale, la legge stabilisce l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili.
Questa è una leva pratica notevole per debitori “strutturati” (imprese, imprenditori, professionisti) perché permette di coordinare definizione e strumenti di regolazione della crisi.
Difese e strategie legali: come impostare una scelta davvero protettiva
Qui non si tratta di “fare ricorso sempre” o “rottamare sempre”. Dal punto di vista del debitore la strategia migliore è quella che:
– riduce subito il rischio di aggressione patrimoniale;
– preserva le chance processuali quando il ricorso ha buona probabilità di successo;
– evita di rinunciare a giudizi utili senza conoscere il costo opportunità;
– stabilizza il rientro in modo sostenibile per evitare decadenze.
Prima strategia: adesione consapevole e “protetta” (quando conviene davvero)
Tendenzialmente la quinquies conviene se:
– i carichi sono certamente nel perimetro (omessi versamenti da dichiarazione/controlli automatizzati o INPS non da accertamento, o Codice della strada per interessi/aggio);
– la componente sanzioni/interessi/aggio è significativa rispetto al capitale;
– hai bisogno di “protezione” contro nuove esecuzioni, fermi o ipoteche e vuoi riprendere regolarità (anche DURC e pagamenti P.A.);
– puoi sostenere il piano senza scivolare nella disciplina di inefficacia (due rate saltate o ultima rata non pagata).
Gestione legale tipica: costruire un piano rateale “robusto” (anche con stress test), e impostare un protocollo di pagamenti (domiciliazione, doppio controllo scadenze, riserve di liquidità o strumenti di supporto).
Seconda strategia: contenzioso e quinquies (come evitare rinunce sbagliate)
Il comma 87 è chiaro: se dichiari la pendenza dei giudizi e prometti la rinuncia, entri in un meccanismo in cui il giudice sospende e poi estingue “alla prima rata”.
Domande pratiche che uno Studio specializzato dovrebbe farti prima di aderire se hai un ricorso:
– il ricorso ha un fondamento forte? (vizi di notifica, prescrizione, difetto di motivazione, violazione di legge, ecc.)
– l’importo oggetto di lite è significativo?
– il rischio di soccombenza con spese è alto o basso?
– l’adesione alla quinquies produce per te un saldo costo/beneficio migliore rispetto a proseguire?
La Corte costituzionale, nella sentenza 189/2024, ha affrontato proprio l’impianto delle definizioni agevolate in rapporto ai principi costituzionali e al processo, ritenendo non lesiva (nei parametri scrutinati) la scelta di favorire la chiusura immediata delle controversie tramite estinzione correlata alla domanda e alla prima rata.
Questa cornice giustifica la prudenza: la rinuncia è una scelta strategica, non un “adempimento”.
Terza strategia: cosa fare se la comunicazione delle somme è errata o il carico è escluso
La legge prevede che l’agente comunichi gli importi entro il 30 giugno 2026.
Se emergono errori (importi incongrui, carichi mancanti o carichi “non definibili” inclusi), la linea difensiva tipica si articola su:
– rettifica in via amministrativa (interlocuzione documentata e tempestiva);
– tutela sui profili processuali pendenti o riattivabili;
– valutazione di strumenti alternativi se parte del carico resta fuori dalla definizione.
In materia di definizione agevolata, la Corte costituzionale ha anche richiamato il tema dell’impugnabilità dell’eventuale diniego amministrativo e della gestione processuale conseguente, segnalando che il sistema contempla la possibilità di contestazione degli esiti negativi (pur nel perimetro delle questioni esaminate).
Quarta strategia: alternativa “sovraindebitamento” e Codice della crisi quando la quinquies non è sostenibile
La stessa Legge di Bilancio 2026 apre una porta: consente di includere carichi nei procedimenti di sovraindebitamento (L. 3/2012) e nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), prevedendo anche la possibilità di pagamento falcidiato secondo omologazione.
Per il debitore, questo significa: se la quinquies è formalmente possibile ma economicamente insostenibile, uno Studio specializzato può valutare se:
– la soluzione migliore sia un piano del consumatore / ristrutturazione dei debiti (per persone fisiche) o strumenti analoghi del CCII;
– per imprese e imprenditori, un percorso di regolazione della crisi o una composizione negoziata, richiamata nel D.L. 118/2021, con gestione dei debiti fiscali e contributivi.
In più, la legge parla di prededuzione per le somme occorrenti ad aderire nelle procedure concorsuali e nella composizione negoziata: per un’impresa, è un dettaglio tecnico che può incidere sulla fattibilità e sugli equilibri con gli altri creditori.
Quinta strategia: gestione delle azioni esecutive e delle misure cautelari in parallelo alla definizione
Dal punto di vista del debitore, la gestione “integrale” significa spesso fare due cose insieme:
– usare la quinquies per bloccare nuove azioni e sospendere/proteggere;
– gestire l’esistente (ipoteche, pignoramenti, esecuzioni già avviate, giudizi pendenti) con atti mirati: istanze, sospensive, opposizioni, coordinamento documentale verso il giudice.
In questo senso, conoscere la linea giurisprudenziale sul rapporto tra definizione e processo è parte della strategia: l’ordinanza n. 24479/2024 ha disposto la sospensione fino a termine piano (30 novembre 2027, nel caso trattato) e la successiva norma di interpretazione autentica del 2025 ha chiarito il meccanismo estintivo “alla prima rata” per la quater.
La quinquies recepisce direttamente, sul piano normativo, una regola estintiva simile per i giudizi sui carichi definiti, riducendo l’area di contenzioso interpretativo (ma non eliminando la necessità di una gestione processuale corretta).
Strumenti pratici: tabelle, simulazioni numeriche e FAQ
Tabella: scadenze chiave della Rottamazione Quinquies 2026
| Evento | Termine | Nota pratica per il debitore |
|---|---|---|
| Presentazione domanda (solo telematica) | 30 aprile 2026 | Se hai giudizi pendenti, qui nasce l’impegno a rinunciare e la sospensione in giudizio “nelle more” della prima rata. |
| Comunicazione somme dovute (esito e piano) | 30 giugno 2026 | Va controllata: inclusioni/esclusioni, importi, numero rate, rata minima 100 €. |
| Pagamento unica soluzione / prima rata | 31 luglio 2026 | Evento decisivo: avvia effetti di estinzione giudizi; per i carichi in rateazione ordinaria scatta la revoca automatica. |
| Seconda rata | 30 settembre 2026 | Trappola tipica: dimenticanza dopo l’estate. |
| Terza rata | 30 novembre 2026 | Prime tre rate ravvicinate: serve controllo cassa. |
| Rate successive (dal 2027) | 31/01, 31/03, 31/05, 31/07, 30/09, 30/11 | Rate bimestrali fino a un massimo di 54 (fino al 2035). |
Tabella: cosa accade a esecuzioni, fermi, ipoteche e rateazioni (effetti “difensivi”)
| Tema | Effetto dopo domanda | Limiti/condizioni |
|---|---|---|
| Prescrizione/decadenza | sospensione termini | vale per i carichi oggetto di domanda |
| Nuove procedure esecutive | non avviabili | vale finché sei nel perimetro della domanda |
| Esecuzioni già avviate | non proseguibili | salvo primo incanto con esito positivo |
| Fermo/ ipoteca νέα | non iscrivibili | salvi quelli già iscritti alla data domanda |
| Rateazioni preesistenti | sospese fino prima/ unica rata | poi revocate al 31/07/2026 e niente nuove dilazioni ex art. 19 |
| Pagamenti P.A. e compensazioni | non inadempiente ex 28-ter e 48-bis | effetto utile per chi lavora con la P.A. |
| DURC | applicazione disciplina dedicata | utile per imprese e lavoratori autonomi |
Simulazioni numeriche (esempi pratici)
Le simulazioni qui servono a un obiettivo: farti capire se il risparmio è reale e se il piano è sostenibile.
Simulazione A: omesso versamento imposte da dichiarazione (carico tipico “quinquies”)
Ipotesi: carico affidato nel 2021 derivante da liquidazione automatizzata (36-bis).
– Capitale (imposta) = 20.000 €
– Sanzioni = 6.000 €
– Interessi iscritti + interessi di mora = 2.500 €
– Aggio/oneri di riscossione (secondo struttura del carico) = 1.200 €
– Spese notifica/procedure = 100 €
Totale “ordinarie” pretese: 29.800 €
Con Rottamazione-quinquies, in linea generale paghi:
– 20.000 € (capitale) + 100 € (spese) = 20.100 €
e non paghi sanzioni, interessi di mora, interessi e aggio (nei limiti della norma).
Risparmio teorico: 9.700 € (circa 32,6%).
Test di sostenibilità:
– unica soluzione 31/07/2026: 20.100 € (necessaria liquidità immediata);
– rateazione massima 54 rate: media 372 €/rata circa (ma con interessi 3% annuo dal 01/08/2026 e con soglia minima 100 €, oltre al calendario legale).
Rischio da evitare: se salti 2 rate o l’ultima rata, perdi i benefici e i pagamenti diventano acconti.
Simulazione B: Codice della strada (perimetro diverso)
Ipotesi: sanzione amministrativa per violazione CdS affidata nel 2018.
– Sanzione base = 500 €
– Interessi vari e maggiorazioni = 300 €
– Aggio/oneri = 80 €
– Spese = 20 €
Con la quinquies (come da norma), la definizione si applica limitamente agli interessi (comunque denominati) e alle somme maturate a titolo di aggio.
Quindi il tuo risparmio atteso riguarda soprattutto interessi e aggio, non la sanzione in sé.
Simulazione C: contenzioso pendente e “estinzione alla prima rata”
Scenario: hai un ricorso pendente su un carico definibile. Presenti domanda, indichi giudizio e ti impegni a rinunciare. Il giudice sospende nelle more del pagamento della prima rata.
Paghi la prima rata: ai soli fini dell’estinzione, la definizione si perfeziona e il giudizio si estingue, con inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato.
Questa struttura è coerente con la logica già riconosciuta non irragionevole dalla Corte costituzionale nelle definizioni agevolate (estinzione legata alla prima rata, senza “condonare” automaticamente il residuo in caso di inadempimento successivo).
FAQ (domande frequenti) – 20 quesiti pratici dal punto di vista del debitore
Posso aderire se ho carichi affidati nel 2024 o 2025?
No: la quinquies riguarda carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Se il mio debito nasce da accertamento, rientra?
La norma include debiti da omesso versamento risultanti da dichiarazioni/controlli automatizzati e INPS non da accertamento; i debiti “da accertamento” non risultano ricompresi nella formulazione base, salvo coordinamenti specifici (es. procedure omologate).
Qual è la scadenza per la domanda?
30 aprile 2026.
Quando saprò quanto devo pagare?
Entro il 30 giugno 2026 l’agente comunica importo complessivo, rate e scadenze.
Posso scegliere quante rate?
Sì, fino a 54 rate bimestrali (o unica soluzione).
Le rate hanno interessi?
Sì, interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di pagamento rateale.
È vero che la rata non può essere inferiore a 100 €?
Sì: l’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro.
Se ho già pagato parte del debito, conta?
Sì: ai fini dell’ammontare dovuto si considerano gli importi già versati a titolo di capitale e spese (non si rimborsa nulla).
Le somme già versate vengono restituite se aderisco?
No: le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Cosa succede alle rateazioni ordinarie in corso?
Sono sospese fino alla scadenza della prima o unica rata; poi, al 31 luglio 2026, le dilazioni vengono revocate e non puoi ottenerne nuove ex art. 19 per quei carichi.
La domanda blocca nuovi pignoramenti?
Sì: non possono essere avviate nuove procedure esecutive, per i carichi oggetto di domanda.
E i pignoramenti già avviati?
Non possono essere proseguiti, salvo che si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; e, in generale, la prima rata estingue le procedure già avviate salvo quell’eccezione.
L’ipoteca già iscritta si cancella automaticamente?
No: la legge vieta nuove ipoteche/fermi, ma fa salvi quelli già iscritti alla data della domanda.
Aderendo, sono considerato “inadempiente” per pagamenti della P.A. o compensazioni?
No: per i carichi oggetto di domanda non sei considerato inadempiente ai fini degli artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973.
Posso ottenere DURC con la domanda?
La legge richiama espressamente l’applicazione di una disciplina ai fini del rilascio del DURC.
Se ho un ricorso pendente, cosa devo fare?
Devi indicare la pendenza e assumere l’impegno a rinunciare; i giudizi sono sospesi e poi si estinguono (ai soli fini dell’estinzione) con la prima o unica rata, secondo la procedura prevista.
Quindi il giudizio si estingue “alla prima rata”?
Sì, per la quinquies la legge lo prevede espressamente ai soli fini dell’estinzione.
Se poi non pago le rate successive, il debito sparisce comunque?
No: la norma prevede l’inefficacia in caso di mancato/insufficiente pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata; i pagamenti restano acconti e il residuo torna riscuotibile.
Quanti pagamenti posso “saltare” senza perdere i benefici?
Il testo parla di inefficacia in caso di mancato/insufficiente versamento di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata: quindi, in concreto, anche “due scivolamenti” possono farti decadere.
I debiti in sovraindebitamento/CCII possono rientrare?
Sì: la legge consente di includere debiti in procedimenti ai sensi della L. 3/2012 o del CCII, anche con pagamento falcidiato come da omologazione.
Quando l’agente della riscossione viene discaricato dell’importo residuo?
A seguito del pagamento delle somme dovute, l’agente è automaticamente discaricato dell’importo residuo e trasmette agli enti creditori gli elenchi entro il termine indicato.
Giurisprudenza e fonti recenti da tenere a riferimento prima della conclusione
Questa sezione raccoglie gli snodi giurisprudenziali e normativi più utili (e aggiornati) che incidono, direttamente o indirettamente, sulla gestione della definizione agevolata “tipo rottamazione” e quindi sulla strategia del debitore.
La Corte di Cassazione, con ordinanza 7 novembre 2025, n. 29574, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia collegata alla rottamazione-quater e ha richiamato sia la norma di interpretazione autentica (art. 12-bis DL 84/2025 conv.) sia il principio (richiamando l’ordinanza 24428/2024) secondo cui l’estinzione processuale non richiede il pagamento integrale di tutte le rate.
Sempre sul tema degli effetti processuali della definizione agevolata, l’ordinanza interlocutoria n. 24479/2024 (Sezione tributaria) ha disposto la sospensione del giudizio fino al 30 novembre 2027, ritenendo non possibile la dichiarazione di estinzione del giudizio in assenza del perfezionamento secondo la lettura adottata nel caso trattato.
In senso differente (come ricostruzione in massima), l’ordinanza n. 24428/2024 è stata sintetizzata nel principio secondo cui l’estinzione del processo, in rottamazione-quater, non postula il pagamento dell’intero piano ma il perfezionamento amministrativo (domanda + comunicazione) e la prova dei pagamenti già effettuati.
A livello normativo, l’art. 12-bis del DL 84/2025 (testo coordinato con la conversione) ha introdotto una interpretazione autentica sul comma 236 della L. 197/2022, chiarendo la regola dell’estinzione “alla prima o unica rata” e gli effetti processuali (inefficacia delle sentenze non passate in giudicato, irripetibilità delle somme).
Sul piano costituzionale, la sentenza n. 189/2024 ha affrontato la definizione agevolata delle controversie tributarie e, come chiarito anche dal comunicato stampa, ha ritenuto non irragionevole la scelta di favorire l’immediata chiusura delle liti mediante meccanismi collegati alla prima rata, senza comprimere diritto di difesa e senza far venir meno automaticamente il credito residuo in caso di inadempimento successivo.
Infine, la sentenza n. 46/2025 ha trattato il tema dell’aggio/oneri di riscossione, nella cornice della riforma e della non retroattività dell’abolizione dell’aggio, confermando la discrezionalità legislativa sulla disciplina temporale di tali meccanismi.
Conclusione
La Rottamazione-quinquies 2026 non è una semplice “domanda da inviare online”: è una procedura con effetti giuridici potenti e condizioni rigorose. Dal tuo punto di vista di debitore/contribuente, il valore sta in tre risultati concreti:
1) taglio legale di sanzioni/interessi/aggio (nei limiti del perimetro), pagando capitale e spese;
2) attivazione di uno scudo operativo contro nuove procedure esecutive, nuovi fermi e nuove ipoteche, con effetti utili anche per DURC e pagamenti/compensazioni con la P.A.;
3) gestione “ordinata” del contenzioso: sospensione e estinzione alla prima rata per i giudizi pendenti sui carichi definiti, con conseguenze processuali rilevanti.
Il punto di fragilità, però, è altrettanto chiaro: se imposti male la pratica e poi perdi i pagamenti (due rate anche non consecutive o l’ultima), la definizione diventa inefficace e torni esposto, con pagamenti “solo acconto”.
Per questo, l’assistenza di un professionista non è un “optional”, ma spesso la differenza tra:
– una definizione che blocca azioni esecutive e ti porta verso la chiusura;
– e una definizione che, se gestita male, ti lascia senza vecchie rateazioni e senza benefici.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti (secondo le qualifiche e i ruoli professionali descritti nelle presentazioni pubbliche) possono intervenire in modo integrato: dall’analisi degli atti e dei carichi, alla gestione del contenzioso e delle sospensive, fino alla costruzione di alternative (sovraindebitamento e strumenti del Codice della crisi) quando la quinquies non è sostenibile.
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