Quali Sono I Debiti Ammessi ed Esclusi dalla Rottamazione Quinquies Attuale del 2026

Introduzione

Se hai cartelle, avvisi di addebito INPS o carichi “in riscossione” da anni, la Rottamazione Quinquies 2026 può rappresentare un’opportunità concreta, ma anche una trappola se affrontata con superficialità. Il punto decisivo, infatti, non è “quanto devo”, ma quali debiti rientrano davvero (e quali no), perché la Quinquies non è una sanatoria “universale”: è una definizione agevolata selettiva per tipologie di carico e periodi di affidamento, con regole diverse per: imposte “da dichiarazione”, contributi INPS, vecchie rottamazioni decadute e perfino sanzioni del Codice della strada (solo in parte).

Gli errori più pericolosi, nella pratica, sono quattro:

1) Dare per scontato che “tutti i carichi 2000–2023” siano definibili (non è così: la regola generale del 2026 è più stretta).
2) Confondere “debito definibile” con “debito che conviene definire”: la Quinquies può essere ottima, ma non sempre è la scelta economicamente o strategicamente migliore rispetto a rateazione ordinaria o strumenti di crisi.
3) Lasciare scadere i termini di impugnazione o di sospensione pensando che “poi rottamo”: la rottamazione è una facoltà, non un paracadute automatico. La gestione dei tempi è essenziale.
4) Sottovalutare gli effetti legali (fermi, ipoteche, procedure esecutive, DURC) e le conseguenze della decadenza: basta la perdita di due rate (anche non consecutive) per far saltare l’intero beneficio, con ripartenza della riscossione e perdita degli sconti.

In questo articolo – aggiornato al 30 gennaio 2026 – trovi una guida completa, pratica e “tagliata” sul punto di vista del debitore: quali debiti sono ammessi, quali sono esclusi, quali casi sono borderline, cosa fare passo-passo, quali difese usare quando la rottamazione non è applicabile o non conviene, e quali strumenti alternativi (rateazione, sovraindebitamento, crisi d’impresa) possono salvarti da pignoramenti, ipoteche e blocchi operativi. Le indicazioni sono basate esclusivamente su fonti normative e istituzionali italiane (Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025, Testi Unici 2024–2025, Gazzetta Ufficiale, Normattiva, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Ministero della Giustizia).

Chi ti scrive e perché puoi fidarti dell’approccio

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo (cassazionista) coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante su base nazionale in diritto bancario e tributario. È inoltre Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (oggi innestato nella disciplina della crisi).

In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti a:

  • verificare carico per carico se rientri nella Quinquies e con quale regola (comma 82, comma 97, comma 99 e relativi blocchi);
  • valutare convenienza economica e rischi (piano rate, decadenza, impatti su DURC, blocchi pagamenti, pignoramenti);
  • gestire ricorsi e sospensioni (tributarie o ordinarie), anche in coordinamento con la scelta “rottamazione sì/no”;
  • impostare trattative e piani di rientro (rateazione ordinaria ex Testo Unico 2025 o soluzioni negoziate);
  • costruire soluzioni giudiziali e stragiudiziali per chi non può pagare (piano del consumatore / ristrutturazione debiti / concordato minore / esdebitazione).

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Quadro normativo aggiornato al 30 gennaio 2026

La Quinquies nasce con la Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025

La Rottamazione Quinquies è introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Le regole centrali sono contenute nei commi 82–101 (più i commi 102–110 per autonomie territoriali).

Dal punto di vista del debitore, la cosa più importante è comprendere che la Quinquies del 2026 combina due anime:

  • una definizione “mirata” per debiti da omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni e da controlli automatizzati/formali, più contributi INPS (ma non quelli “da accertamento”);
  • una finestra di recupero per chi è decaduto da precedenti rottamazioni (fino alla Quater), consentendo di rientrare anche su carichi già inseriti in vecchie dichiarazioni (se oggi la definizione è inefficace).

Questo impianto “a doppio binario” spiega perché, nella pratica, due debitori con cartelle simili possono avere esiti opposti: uno rientra perché il debito è “da dichiarazione”, l’altro rientra perché era in una vecchia rottamazione decaduta; un terzo resta fuori perché il debito è da accertamento o perimetro diverso.

Il nuovo contesto del 2025–2026: Testo Unico Versamenti e Riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Dal 2025 il legislatore ha anche riordinato la materia di versamenti e riscossione con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione).

Perché ti interessa come debitore, se la Quinquies cita norme “storiche” (DPR 602/1973, D.Lgs 46/1999, D.Lgs 112/1999)?

Perché nel Testo Unico 2025 molte di quelle disposizioni sono riportate e “mappate” in nuovi articoli: ad esempio

  • la dilazione/rateazione (ex art. 19 DPR 602/1973) è ora nell’art. 105 del Testo Unico;
  • gli interessi di mora (ex art. 30 DPR 602/1973) sono nell’art. 111 del Testo Unico;
  • la compensazione con rimborsi d’imposta (ex art. 28-ter DPR 602/1973) è nell’art. 108 del Testo Unico;
  • la verifica inadempimenti prima dei pagamenti delle PA (ex art. 48-bis DPR 602/1973) è nell’art. 144 del Testo Unico;
  • le “somme aggiuntive” e accessori dei crediti previdenziali (ex art. 27 D.Lgs 46/1999) sono nell’art. 134 del Testo Unico;
  • la logica dell’“aggio” e dei costi del servizio di riscossione viene riordinata nella Parte sul funzionamento del servizio; ad esempio l’art. 209 disciplina gli oneri di funzionamento, richiamando l’originario impianto art. 17 D.Lgs 112/1999.

Questo non è un “dettaglio tecnico”: serve per leggere correttamente gli effetti della Quinquies (sospensioni, rateazioni, interessi, blocchi) dentro il diritto vigente 2026.

Perché la Quinquies 2026 è diversa dalla Quater 2023–2024

La Rottamazione-quater (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, commi 231–252) era una definizione molto ampia su “carichi affidati” in un arco temporale esteso (1/1/2000–30/6/2022) con esclusioni tipizzate (ad esempio particolari tipologie di entrate pubbliche).

La Quinquies 2026, invece, combina:

  • ampiezza “retroattiva” solo per chi era già dentro rottamazioni precedenti e ne è decaduto (comma 99),
  • ma stringe moltissimo la definibilità “nuova” (comma 82) a debiti da dichiarazione e controlli automatizzati/formali, più INPS senza accertamento.

Questa differenza è il cuore operativo dell’articolo che stai leggendo.

Prassi e giurisprudenza: il tema “estinzione dei giudizi” e l’interpretazione autentica 2025

La Quinquies tocca direttamente anche la gestione dei giudizi pendenti.

Nel 2025 il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica sulla “rottamazione quater” e sulla riammissione 2025, chiarendo che – ai soli fini dell’estinzione dei giudizi – il perfezionamento della definizione può collegarsi al pagamento della prima/ unica rata e indicando la documentazione da produrre al giudice.

Questo precedente è fondamentale perché, inevitabilmente, anche la Quinquies genererà contenzioso su: quando sospendere, quando estinguere, se attendere il saldo totale o considerare sufficiente il primo pagamento. Ed è un tema già emerso davanti alla Cassazione, con rimessione della questione per la Quater (v. più avanti, sezione giurisprudenza).

Debiti ammessi nella Rottamazione Quinquies 2026

Qui entriamo nel punto che ti interessa davvero: quali debiti puoi definire.

La regola “base” del comma 82: imposte da dichiarazione e controlli automatizzati/formali, più INPS (senza accertamento)

Il comma 82 stabilisce il perimetro principale: sono definibili i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano:

  • dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 (liquidazione automatizzata e controllo formale);
  • dall’omesso versamento IVA e attività ex art. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972;
  • dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Traduzione operativa (in ottica debitore): la Quinquies “nuova” mira a debiti dove il presupposto è già “cristallizzato” nella tua dichiarazione o in controlli automatizzati/formali, e a contributi INPS non generati da un vero accertamento ispettivo. Se il tuo debito nasce da un avviso di accertamento sostanziale (o da atti invasivi), di norma non rientra salvo i casi “di recupero” del comma 99 (che vediamo più sotto).

Quali imposte, in concreto, possono rientrare in questo perimetro?

La norma non elenca imposta per imposta, ma aggancia la definibilità ai meccanismi di liquidazione/controllo (36-bis/36-ter; 54-bis/54-ter). Nella realtà operativa dei carichi:

  • se il carico deriva da imposte dichiarate e non pagate (es. saldo IRPEF, IRES, IVA, addizionali) e poi iscritte a ruolo/affidate, tende a rientrare;
  • se deriva da un controllo automatizzato/formale sulla dichiarazione (36-bis/36-ter) o sulla dichiarazione IVA (54-bis/54-ter), rientra;
  • se deriva da accertamento (processo verbale, avviso di accertamento, rettifica sostanziale), non rientra nella regola-base del comma 82.

Cosa paghi e cosa non paghi: sconti Quinquies “puri” (sanzioni, interessi, aggio)

Il punto forte della definizione è l’abbattimento di accessori.

Per i carichi definibili ex comma 82, puoi estinguere:

  • senza corrispondere:
  • le sanzioni e gli interessi affidati;
  • gli interessi di mora (richiamati dalla disciplina sugli interessi di mora, oggi riordinata nell’art. 111 del Testo Unico 2025);
  • le sanzioni e somme aggiuntive previdenziali (oggi inquadrate nel Testo Unico, art. 134, richiamando la disciplina degli accessori dei crediti previdenziali).
  • le somme maturate a titolo di aggio (concetto riordinato nei costi/oneri del servizio: oggi, ad esempio, art. 209 Testo Unico).
  • versando:
  • il capitale (l’imposta o il contributo “puro”);
  • le spese di notifica e le spese per procedure esecutive già avviate.

Questa struttura è decisiva per fare i conti: se nel tuo carico il “peso” principale è su sanzioni/interessi, la Quinquies può ridurre molto; se invece il carico è quasi tutto capitale, lo sconto effettivo è più limitato.

Le rate Quinquies: fino a 54 rate bimestrali (2035) e interessi al 3%

Il piano di pagamento della Quinquies è eccezionalmente lungo:

  • pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026, oppure fino a 54 rate bimestrali con scadenze distribuite dal 2026 al 31 maggio 2035 (con tre scadenze nel 2026 e poi scadenze periodiche fino al 2035).
  • sugli importi rateizzati si applicano interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
  • la norma precisa anche che, in caso di pagamento rateale, non si applicano le regole ordinarie di rateazione (richiamo all’art. 19 DPR 602/1973, oggi art. 105 del Testo Unico 2025).

Dal punto di vista del debitore, questo significa: la Quinquies ha un suo “mondo rate” autonomo, e non coincide con la rateazione ordinaria (che può arrivare a molte rate mensili ma con istruttoria e regole diverse).

Ammissibilità “speciale”: sanzioni Codice della strada (solo interessi e aggio)

La Quinquies include un capitolo particolare sulle sanzioni amministrative del Codice della strada comminate da amministrazioni dello Stato: qui la definizione è solo parziale, perché non “sconta” la sanzione principale.

In sintesi, per queste sanzioni la disciplina della Quinquies si applica limitatamente a:

  • interessi comunque denominati (inclusi interessi ex L. 689/1981)
  • interessi di mora (richiamo art. 30 DPR 602/1973, oggi art. 111 TU 2025)
  • somme maturate a titolo di aggio (sistema oggi riordinato; v. art. 209 TU).

Effetto pratico: pagherai la multa “base” e le spese, ma potresti abbattere accessori. Non è la stessa cosa della rottamazione sui tributi “da dichiarazione”.

Ammissibilità “di recupero”: il comma 99 riapre le porte ai decaduti dalle rottamazioni precedenti (inclusa la Quater)

Qui c’è la svolta che molti debitori sottovalutano.

Il comma 99 stabilisce che possono essere estinti secondo le regole Quinquies (commi 82–98) anche:

  • i debiti relativi a carichi affidati 2000–2017 oggetto di dichiarazioni fatte nelle rottamazioni “storiche” (2016–2019) anche se la definizione è diventata inefficace;
  • i debiti relativi ai carichi affidati 1/1/2000–30/6/2022 per i quali, alla data 30 settembre 2025, è diventata inefficace la definizione della rottamazione-quater o la successiva riammissione 2025.

Questa norma è una vera “seconda chance”, ma con una logica stringente: non è “tutti dentro”, è “dentro chi era dentro e ha perso il beneficio”.

Cosa significa, operativamente, per la lista dei debiti ammessi?

Qui devi ragionare per casi:

  • Caso A: non hai mai aderito a rottamazioni precedenti.
    Ti vale (quasi sempre) solo il perimetro del comma 82: imposte da dichiarazione/controlli e INPS senza accertamento + (eventualmente) sanzioni stradali statali limitatamente agli accessori.
  • Caso B: avevi aderito a una rottamazione precedente ma sei decaduto.
    Il comma 99 può consentirti di rientrare anche su carichi che, in generale, nel 2026 non sarebbero definibili “ex novo” (perché la Quinquies, in via ordinaria, non copre tutti i carichi). Attenzione: rientri nei limiti oggettivi della rottamazione a cui avevi aderito e nei limiti/condizioni del comma 99 (inefficacia intervenuta).
  • Caso C: eri nella rottamazione-quater ed eri in regola.
    Qui interviene una preclusione: vedi debiti esclusi (comma 100).

Effetti protettivi per chi aderisce: sospensioni, stop esecuzioni, “non inadempiente”, DURC

Tra i motivi per cui la Quinquies è strategica anche oltre lo “sconto” economico, ci sono gli effetti protettivi legati alla presentazione della domanda e alla definizione.

La normativa prevede, tra l’altro:

  • sospensione termini di prescrizione/decadenza;
  • sospensione degli obblighi di pagamento da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda, fino alla scadenza della prima/unica rata;
  • blocco nuove azioni cautelari/esecutive (fermi e ipoteche nuove) e stop all’avvio di nuove procedure esecutive, con limiti;
  • non considerazione del debitore come “inadempiente” ai fini dei meccanismi di compensazione rimborsi (ex art. 28-ter) e blocco pagamenti PA (ex art. 48-bis), oggi corrispondenti agli artt. 108 e 144 del Testo Unico 2025;
  • applicazione della regola sul DURC prevista dall’art. 54 del D.L. 50/2017, che consente il rilascio del DURC in presenza di definizione agevolata, ricorrendo i requisiti.

Per un’impresa o un professionista, il “valore” della Quinquies spesso è proprio qui: ripristinare operatività (appalti, pagamenti, rapporti bancari), non solo abbassare il debito.

Debiti esclusi dalla Rottamazione Quinquies 2026 e casi limite

La domanda vera non è: “cos’è la rottamazione?”, ma: cosa resta fuori.

Esclusione più importante: debiti “da accertamento” fuori dal comma 82

Il comma 82 include i contributi INPS escludendo quelli “richiesti a seguito di accertamento” e, per le imposte, include essenzialmente omessi versamenti “da dichiarazioni annuali” e controlli automatizzati/formali.

Quindi, salvo rientro nel comma 99 (decaduti da precedenti rottamazioni), restano esclusi:

  • carichi nati da avvisi di accertamento sostanziali o rettifiche non riconducibili ai controlli automatizzati/formali indicati (36-bis/36-ter; 54-bis/54-ter);
  • contributi e pretese INPS derivanti da accertamenti ispettivi o ricostruzioni contributive “da accertamento” (secondo la lettera della norma).

Caso limite tipico: “Ho avviso di addebito INPS: è definibile?”
Non basta sapere che è un avviso: serve sapere da cosa nasce il credito. L’avviso di addebito è lo strumento esecutivo con cui INPS affida il recupero agli agenti (titolo esecutivo), ma la Quinquies distingue i contributi “omessi” da quelli “da accertamento”.

Esclusione temporale: carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023

La finestra base del comma 82 si chiude al 31/12/2023 (affidamento agli agenti della riscossione).
Carichi affidati nel 2024 o 2025 possono rientrare solo se legati a meccanismi speciali previsti altrove (qui, in Quinquies, non è previsto). Quindi, in linea generale:

  • affidamento 2024–2026 → no Quinquies (a meno di collegamenti con rottamazioni pregresse tramite comma 99, che però riguarda carichi entro 30/6/2022 o 2017, non 2023+).

Esclusione “per buona condotta”: divieto di spostare chi è in regola con la Quater

Il comma 100 è una norma di chiusura: impedisce che la Quinquies venga usata per “allungare” ulteriormente i tempi da parte di chi ha già una Quater attiva e sta pagando.

In particolare, non possono essere estinti secondo la Quinquies i debiti (carichi 1/1/2000–30/6/2022) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano pagate tutte le rate scadute nella rottamazione-quater (o nella ri-ammissione).

Traduzione difensiva: se sei “in regola” con la Quater, la legge ti impedisce di migrare (e ottenere magari un piano più lungo). Se invece sei decaduto o inefficace, il comma 99 ti può riaprire.

Sanzioni Codice della strada: fuori dalla logica “togliamo sanzioni”, dentro solo sugli accessori

Come visto, le sanzioni stradali statali rientrano solo limitatamente a interessi/aggio, non sulla sanzione principale. Quindi è scorretto (e pericoloso) pensare che “rottamando” le multe spariscano: non è così.

Tributi locali e regionali: la Quinquies statale non li rottama automaticamente

Un altro grande equivoco è mescolare: carichi erariali/INPS gestiti da ADER con tributi locali (IMU, TARI, ecc.).

La Legge di Bilancio 2026 prevede sì che regioni ed enti locali possano introdurre forme autonome di definizione agevolata, ma:

  • è una facoltà;
  • richiede atti/regolamenti dell’ente;
  • deve rispettare condizioni e termini (almeno 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente per adempiere).

Inoltre, il comma 105 precisa che possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi regionali e locali con esclusione dell’IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali.

Conseguenza pratica: se hai IMU/TARI, devi verificare se il tuo Comune/Regione ha adottato un proprio regolamento 2026; la Quinquies statale non basta.

Debiti in procedure concorsuali: la norma sulla prededuzione

La Quinquies disciplina anche l’interferenza con procedure concorsuali e strumenti di composizione della crisi: le somme occorrenti per aderire, se oggetto di procedura concorsuale o strumenti previsti dal vecchio RD 267/1942 o dal Codice della crisi (D.Lgs 14/2019), seguono la disciplina dei crediti prededucibili.

Dal punto di vista del debitore “in crisi”, questo significa che la scelta della rottamazione non può essere isolata: può incidere sulle priorità e sulla sostenibilità del piano in concordato, ristrutturazione o procedure minori.

Procedura passo-passo per il debitore: dalla notifica dell’atto alla domanda Quinquies

Primo principio: la Quinquies non sostituisce la gestione dell’atto (cartella/avviso)

Se hai ricevuto un atto di riscossione, prima di pensare alla rottamazione devi chiarire:

  • è un atto impugnabile?
  • sono ancora aperti i termini?
  • è un credito prescritto o decaduto?
  • il carico è definibile e, soprattutto, conviene?

La rottamazione è una scelta, ma non cancella automaticamente vizi della pretesa (notifica nulla, decadenza, prescrizione, difetto di legittimazione, ecc.). Una strategia difensiva spesso prevede: contestare l’atto e, parallelamente, valutare definizioni agevolate come opzione transattiva, soprattutto se gli sconti sono alti e la posizione è debole solo in parte.

Fase uno: ricostruzione completa della posizione debitoria

Dal punto di vista operativo, devi costruire un fascicolo “minimo”:

  • elenco carichi con data di affidamento (serve per sapere se entro 31/12/2023 o se in range 2000–2017 / 2000–30/6/2022 per comma 99);
  • natura del carico: “da dichiarazione/controllo 36-bis/36-ter/54-bis/54-ter” oppure “da accertamento”;
  • per INPS: distinguere crediti da omissione (es. denunce/registrazioni obbligatorie) vs crediti “da accertamento”.
  • presenza di giudizi pendenti e loro oggetto (utile se dovrai sospendere/estinguere).

Fase due: verifica “a semaforo” dell’ammissibilità (logica rapida)

Ecco un criterio pratico, lato debitore:

Verde (alta probabilità di ammissibilità):
Carichi 2000–31/12/2023 da imposte dichiarate non versate + controlli automatizzati/formali; INPS da omissione non “da accertamento”.

Giallo (ammissibile solo in condizioni particolari):
Carichi non “da dichiarazione” ma già inseriti in rottamazioni precedenti e oggi decaduti/inefficaci (comma 99), inclusa Quater inefficace al 30/9/2025.

Rosso (in linea generale escluso):
Debiti fuori periodo; debiti da accertamento non coperti da comma 99; tributi locali senza regolamento; Quater in regola (blocco comma 100).

Fase tre: presentazione domanda entro il 30 aprile 2026

La domanda (dichiarazione di volontà) va presentata entro 30 aprile 2026, con modalità telematiche stabilite dall’agente della riscossione. Nella domanda scegli anche il numero di rate (fino al massimo previsto).

La legge prevede anche che l’agente renda disponibili i dati necessari a individuare i carichi definibili nell’area riservata.

Consiglio operativo: non attendere gli ultimi giorni. Se sbagli perimetro o rate, potresti dover correggere: la legge disciplina anche l’eventuale integrazione della dichiarazione entro lo stesso termine.

Fase quattro: comunicazione somme dovute entro il 30 giugno 2026

Entro 30 giugno 2026 l’agente comunica:

  • ammontare complessivo dovuto;
  • rate e scadenze;
  • con vincolo: ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Fase cinque: pagamento (31 luglio 2026 oppure rate fino al 2035)

Il pagamento avviene:

  • in unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure con rate bimestrali fino al 31 maggio 2035;
  • interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di rateazione.

Modalità: la legge prevede domiciliazione bancaria e moduli precompilati resi disponibili dall’agente.

Fase sei: effetti immediati e “protezione” da riscossione

Dopo la domanda, la Quinquies produce una serie di effetti sospensivi e protettivi già richiamati (stop nuove esecuzioni, blocchi, non inadempiente 28-ter e 48-bis, DURC). Per il debitore è fondamentale usarli: se sei in tensione con fornitori, banche o appalti, questi effetti sono spesso più importanti dello sconto.

Fase sette: decadenza/inefficacia e rischio massimo per il debitore

La legge disciplina chiaramente quando perdi i benefici: la definizione è inefficace se:

  • non paghi l’unica rata o la prima rata entro la scadenza;
  • oppure non paghi due rate, anche non consecutive;
  • oppure paghi in modo insufficiente o tardivo oltre i margini previsti.

Una volta decaduto, torni nel regime ordinario: si riattivano interessi/sanzioni, ripartono le azioni di riscossione e perdi il vantaggio. Per questo, prima di aderire, serve una valutazione realistica della sostenibilità del piano 2026–2035.

Schema decisionale (diagramma testuale)

Hai debiti in riscossione?
|
v
Il carico è affidato 2000–31/12/2023?
|— NO –> Quinquies (regola base) NO (valuta rateazione/CCII)
|
v
Debito da dichiarazione / 36-bis / 36-ter / 54-bis / 54-ter ?
|— SI –> Ammissibile (comma 82) -> calcola convenienza e sostenibilità
|
v
Debito INPS: omesso versamento NON da accertamento?
|— SI –> Ammissibile (comma 82)
|
v
Eri già in rottamazioni precedenti e sei decaduto?
|— SI –> Ammissibile (comma 99) se condizioni rispettate
|— NO –> Escluso

Le “condizioni” del comma 99 e il blocco del comma 100 vanno verificati con attenzione, perché determinano l’esito finale.

Difese e strategie legali quando la Quinquies non basta (o non conviene)

Questa sezione è pensata per te che, realisticamente, ti trovi in uno dei tre scenari:
A) non rientri; B) rientri ma non riesci a pagare; C) rientri ma non conviene.

Strategia difensiva per chi non rientra: contestare il carico “a monte” o “a valle”

Se il tuo debito è escluso perché “da accertamento”, “fuori periodo” o “locale senza regolamento”, allora la strada non è la rottamazione ma la difesa tecnica:

  • eccezioni di prescrizione/decadenza;
  • vizi di notifica (PEC, domicilio digitale, irreperibilità);
  • contestazione della legittimazione del creditore/ente;
  • contestazione della quantificazione (interessi, accessori non dovuti);
  • richiesta di sospensione amministrativa o giudiziale nei casi consentiti (nel Testo Unico 2025 è disciplinata anche la sospensione amministrativa della riscossione e le garanzie per entrate non devolute alle corti tributarie).

La scelta tra strada giudiziale e stragiudiziale deve essere guidata da: prova documentale, rischio esecutivo, tempi, e probabilità di successo.

Strategia finanziaria per chi rientra ma non può reggere 54 rate bimestrali: rateazione ordinaria (art. 105 TU 2025)

Se rientri ma la Quinquies è troppo rischiosa per decadenza, valuta la rateazione ordinaria.

Nel Testo Unico 2025 l’art. 105 disciplina la dilazione “a richiesta” per importi fino a una soglia (120.000 euro per richiesta) e prevede un numero di rate mensili crescente in base all’anno di presentazione (84 rate mensili per richieste 2025–2026; poi più alte negli anni successivi), oltre a rateazioni più lunghe con documentazione della difficoltà.

Confronto difensivo:

  • Quinquies: 54 rate bimestrali fino 2035 + rischio decadenza per 2 rate; interessi 3% annuo su rate.
  • Rateazione ordinaria: rate mensili, regole istruttorie, ma spesso più “gestibile” e senza la perdita totale degli sconti (che però non esistono).

L’analisi va fatta con numeri, non con slogan.

Strategia “salva-impresa” o “salva-famiglia”: sovraindebitamento e strumenti del Codice della crisi (CCII)

Quando il problema non è il “debito singolo”, ma la sostenibilità complessiva, la rottamazione può essere solo un tassello o addirittura un errore.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019, più correttivi) disciplina strumenti per debitori non fallibili (consumatore, professionista, imprenditore minore) e per imprese, con obiettivo di ristrutturare e arrivare, nei casi, a esdebitazione.

In particolare, in ambito “sovraindebitamento” la tua posizione può essere gestita con:

  • piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  • concordato minore;
  • liquidazione controllata ed esdebitazione.

Le questioni sull’esdebitazione sono oggetto anche di attenzione costituzionale (ad esempio ordinanze di rimessione su profili di ragionevolezza e trattamento dei creditori non insinuati).

Se sei imprenditore, puoi valutare anche strumenti di composizione negoziata e ristrutturazioni, nel quadro delle riforme PNRR richiamate dal Ministero della Giustizia.

Strategia “operativa” per chi lavora con PA o ha bisogno di DURC: usare gli effetti Quinquies in modo mirato

Se il tuo problema è che:

  • la PA ti blocca pagamenti sopra soglia (meccanismo ex art. 48-bis, oggi art. 144 TU),
  • hai bisogno di compensare rimborsi (ex art. 28-ter, oggi art. 108 TU),
  • o devi ottenere DURC per cantieri/appalti, (art. 54 D.L. 50/2017),

allora la Quinquies può essere usata anche come “sblocco” operativo, ma solo se sei certo di poter sostenere la prima rata e il piano: ricorda che l’effetto di protezione si gioca sulla puntualità dei pagamenti e sulla non decadenza.

Strategia contenziosa: giudizi pendenti, sospensione ed estinzione (attenzione alla giurisprudenza)

La gestione dei giudizi pendenti è delicatissima.

Con le definizioni agevolate, la prassi legislativa prevede: indicazione dei giudizi in domanda, impegno a rinunciare, sospensione in attesa dei pagamenti e poi estinzione a definizione perfezionata.

Nel 2025 una questione rilevante è stata rimessa in Cassazione: se la rottamazione-quater imponga la sospensione dei giudizi fino all’integrale pagamento oppure consenta una definizione più immediata. Questo è importante perché anticipa problemi analoghi sulla Quinquies.

Regola d’oro per il debitore: prima di rinunciare a un giudizio, devi capire se stai rinunciando a una causa “buona” che potresti vincere. In alcuni casi la rottamazione è la scelta prudente; in altri, rinunciare è un errore patrimoniale.

Tabelle operative, FAQ e simulazioni numeriche

Tabelle di sintesi: debiti ammessi ed esclusi

Categoria debitoAmmesso in Quinquies?Base giuridicaNote operative
Imposte da dichiarazione non versate, carichi affidati 2000–31/12/2023L. 199/2025, comma 82Sconto su sanzioni/interessi/mora/aggio; paghi capitale + spese.
Esiti controllo automatizzato/formale (36-bis/36-ter)L. 199/2025, comma 82 + DPR 600/1973 artt. 36-bis, 36-terTipico “carico da avviso bonario” poi a ruolo.
IVA da dichiarazione/controllo (54-bis/54-ter)L. 199/2025, comma 82Come sopra, limitato al perimetro dichiarativo/controlli.
Contributi INPS omessi (non da accertamento)L. 199/2025, comma 82Attenzione a distinguere omissione vs accertamento.
Contributi INPS richiesti a seguito di accertamentoNo (regola base)L. 199/2025, comma 82Possibile solo se rientra via comma 99 (pregressa rottamazione).
Debiti da accertamento tributario “sostanziale”No (regola base)L. 199/2025, comma 82Possibile rientro solo via comma 99 se già rottamato e decaduto.
Sanzioni Codice della strada (Stato)Sì, ma solo accessoriL. 199/2025, comma 97Resti debitore della sanzione principale.
Tributi locali (IMU/TARI ecc.)Non automaticamenteL. 199/2025, commi 102–110Serve regolamento/legge dell’ente; esclusa IRAP e addizionali.
Carichi “rottamazioni precedenti” decaduti (2000–2017)L. 199/2025, comma 99 lett. aRientro solo se ineffectività/decadenza.
Rottamazione-quater decaduta/inefficace al 30/9/2025 (2000–30/6/2022)L. 199/2025, comma 99 lett. bAttenzione blocco per chi era in regola (comma 100).

Tabelle di scadenze Quinquies

PassaggioScadenzaNorma
Presentazione domanda30 aprile 2026L. 199/2025, comma 86
Comunicazione importi e rate30 giugno 2026L. 199/2025, comma 92
Pagamento unica soluzione / prima rata31 luglio 2026L. 199/2025, comma 83
Piano massimoFino al 31 maggio 2035L. 199/2025, comma 83
Interessi sulle rate3% annuo dal 1° agosto 2026L. 199/2025, comma 84
DecadenzaMancato/insufficiente/tardivo pagamento; 2 rate non pagateL. 199/2025, comma 96

Simulazioni numeriche

Le simulazioni sono esempi pratici (non sostituiscono il conteggio ufficiale dell’agente della riscossione).

Simulazione: imposta da dichiarazione (capitale alto, accessori medi)

Supponiamo un carico affidato nel 2021 (quindi entro 31/12/2023) per IRPEF da dichiarazione e controllo automatizzato:

  • Capitale: € 8.000
  • Sanzioni: € 2.400
  • Interessi (da iscrizione): € 600
  • Interessi di mora: € 800
  • Agio/oneri: € 500
  • Spese notifica/esecuzione: € 50

In Quinquies (comma 82): paghi capitale + spese; non paghi sanzioni/interessi/interessi di mora/aggio.

Quindi:
€ 8.000 + € 50 = € 8.050 (oltre eventuali interessi 3% se rateizzi, dal 1/8/2026).

Risparmio teorico: € 2.400 + 600 + 800 + 500 = € 4.300.

Simulazione: IVA da 54-bis/54-ter (accessori elevati)

  • Capitale IVA: € 12.000
  • Sanzioni: € 3.600
  • Mora: € 1.200
  • Agio/oneri: € 700
  • Spese: € 70

In Quinquies, paghi: € 12.070.
Risparmio: € 5.500.

Simulazione: contributi INPS omessi non da accertamento

  • Capitale contributi: € 15.000
  • Sanzioni/somme aggiuntive: € 4.500
  • Onori: € 800
  • Spese: € 80

In Quinquies, paghi: € 15.080.
Risparmio: € 5.300.

Simulazione: multa Codice della strada (Stato)

  • Sanzione principale: € 500
  • Interessi vari: € 90
  • Mora: € 40
  • Agio/oneri: € 30
  • Spese: € 10

In Quinquies paghi comunque la sanzione principale (€ 500) e le spese; sconti sui soli accessori previsti.

Quindi: € 500 + € 10 = € 510 (accessori potenzialmente azzerati).

FAQ Quinquies 2026 (20 domande pratiche)

La Quinquies vale per tutte le cartelle?
No. La regola base riguarda solo carichi 2000–31/12/2023 da omesso versamento “da dichiarazione/controlli 36-bis/36-ter/54-bis/54-ter” e contributi INPS non da accertamento; più i rientri per decaduti dalle rottamazioni pregresse (comma 99).

Ho un avviso di accertamento esecutivo: rientra?
Di norma no nella regola base del comma 82, perché non è “imposta da dichiarazione/controllo automatizzato”. Potrebbe rientrare solo se era già incluso in una rottamazione precedente ed è oggi inefficace (comma 99).

Cosa significa “carichi affidati” agli agenti della riscossione?
Significa che l’ente creditore ha affidato il recupero all’agente della riscossione. È il dato chiave per il periodo (2000–2023) e per verificare se rientri.

Se ho debiti 2024 posso rottamarli?
In generale no, perché il comma 82 si ferma al 31/12/2023.

INPS: cosa vuol dire “esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento”?
Vuol dire che la norma ammette l’omesso versamento, ma esclude i crediti INPS generati da accertamento. Serve esaminare l’origine del credito.

Le multe stradali vengono azzerate?
No: la Quinquies opera solo su interessi/aggio/accessori, non sulla sanzione principale.

Posso inserire tributi comunali (IMU, TARI)?
Non automaticamente: serve che il Comune/Regione adotti un proprio atto di definizione agevolata (commi 102–110).

Se aderisco, posso ancora fare ricorso?
Dipende: la gestione del giudizio e l’impegno a rinunciare sono temi delicati. In molte definizioni agevolate è previsto l’impegno a rinunciare ai giudizi e la sospensione/estinzione al perfezionamento. Valuta con un avvocato prima di rinunciare a una causa forte.

Quanto posso rateizzare?
Fino a 54 rate bimestrali, con scadenze fino al 31 maggio 2035.

Che interessi pago sulle rate Quinquies?
Interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.

È vero che se salto due rate perdo tutto?
Sì: la definizione diventa inefficace in caso di mancato pagamento di due rate (anche non consecutive), oltre ad altri casi di inadempimento.

Se ero nella rottamazione-quater e sono in regola, posso passare alla Quinquies?
No: il comma 100 blocca la migrazione per i debiti Quater in regola al 30/9/2025.

Se ero nella Quater e sono decaduto, posso rientrare?
Sì, se la definizione è diventata inefficace entro il 30/9/2025: rientro previsto dal comma 99.

Cos’è la “riammissione” 2025?
È la possibilità (per chi era decaduto dalla Quater) di rientrare presentando una nuova dichiarazione entro il 30/4/2025 con pagamenti scanditi (unica o rate). È richiamata dalla disciplina e dalla norma interpretativa 2025.

La Quinquies blocca pignoramenti in corso?
La legge prevede lo stop alla prosecuzione delle procedure esecutive avviate, salvo eccezioni (ad esempio se il primo incanto è già stato positivo). Occorre verificare lo stato della procedura.

Posso ottenere il DURC se aderisco?
La legge richiama l’art. 54 del D.L. 50/2017: il DURC può essere rilasciato in caso di definizione agevolata, ricorrendo i requisiti.

Cosa succede ai blocchi pagamenti della PA (48-bis)?
Con l’adesione non sei considerato inadempiente ai fini dei controlli ex 48-bis; nel Testo Unico 2025 la disciplina corrisponde all’art. 144.

Cosa succede ai rimborsi fiscali e alla compensazione (28-ter)?
Con l’adesione non sei considerato inadempiente ai fini del meccanismo; nel Testo Unico 2025 corrisponde all’art. 108.

Se non rientro nella Quinquies, cosa posso fare subito?
Due strade frequenti: rateazione ordinaria (art. 105 TU 2025) oppure, se sei sovraindebitato, strumenti del Codice della crisi (piani/esdebitazione).

Qual è l’errore più comune?
Presentare la domanda senza aver verificato i carichi e senza un piano sostenibile: la decadenza per due rate fa perdere tutto.

Giurisprudenza e pronunce istituzionali recenti e conclusione

Sentenze e pronunce istituzionali autorevoli aggiornate (selezione ragionata)

Questa sezione raccoglie provvedimenti recenti e rilevanti (al 30 gennaio 2026) utili per capire l’evoluzione interpretativa su definizioni agevolate, contenzioso e strumenti di esdebitazione.

AutoritàProvvedimento (anno)TemaPerché è utile al debitore
Corte Suprema di Cassazione, Sez. TributariaOrdinanza interlocutoria n. 5830/2025Rottamazione-quater e conseguenze processuali: sospensione fino a saldo integrale vs definizione immediata del giudizio; contrasto interpretativo e rimessione per valutazione SUAnticipa i nodi che potrebbero emergere anche per Quinquies su sospensione/estinzione giudizi.
Corte Suprema di Cassazione, Sez. III CivileOrdinanza interlocutoria n. 8383/2025Definizione agevolata e applicabilità a crediti non tributari; conseguenze per coobbligati solidali non aderentiRilevante quando nel “carico” convivono crediti di natura diversa o ci sono garanti/obbligati solidali.
Corte CostituzionaleReg. ord. n. 230/2025CCII: esdebitazione e trattamento dei creditori che non partecipano al concorso; profili di ragionevolezza e diritto UEFondamentale per chi valuta l’esdebitazione come alternativa alla rottamazione quando la sostenibilità è impossibile.
Corte CostituzionaleSent. n. 137/2025Anagrafe e poteri istruttori in materia tributaria (DPR 600/1973 art. 32)Utile per strategie difensive nei contenziosi tributari legati a contestazioni istruttorie e garanzie.
Corte CostituzionaleSent. n. 103/2025Profili previdenziali e contributivi (D.L. 463/1983, modifiche 2023)Rilevante per debiti contributivi e scelte tra definizione, contestazione e strumenti alternativi.
Legislatore (Gazzetta Ufficiale)Art. 12-bis (interpretazione autentica) introdotto nel 2025Interpretazione autentica su estinzione giudizi a seguito di definizione agevolata (Quater & riammissione)Strumento chiave per ottenere estinzione/sospensione giudizio con documentazione corretta; utile anche per analogie Quinquies.

Nota di metodo (importante): essendo la Quinquies introdotta a fine 2025, è normale che la giurisprudenza “specifica” sulla Quinquies sia ancora limitata o in formazione al 30/01/2026; per questo, nella pratica, il debitore deve usare (con prudenza) i principi già emersi su Quater e definizioni agevolate, oltre alle norme interpretative del 2025.

Conclusione

La Rottamazione Quinquies 2026 può essere, per molti debitori, la differenza tra una crisi che degenera (pignoramenti, fermi, ipoteche, blocchi operativi) e una gestione sostenibile nel lungo periodo. Ma funziona solo se parti dalla domanda giusta: il mio debito è davvero ammesso? e, se sì, posso reggere il piano senza decadere?.

Hai visto che:

  • la Quinquies nuova (comma 82) è mirata: imposte “da dichiarazione/controlli” e INPS “non da accertamento”, con una forte riduzione di sanzioni/interessi/mora/aggio;
  • la Quinquies è anche una “seconda chance” per chi è decaduto dalle rottamazioni precedenti e dalla Quater, ma con condizioni precise e con un blocco per chi è in regola (comma 99 e 100);
  • la procedura impone scadenze e regole severe: 30/4/2026 domanda, 30/6/2026 comunicazione, 31/7/2026 prima rata/unica; decadenza per due rate non pagate;
  • quando non rientri o non puoi pagare, esistono strumenti alternativi seri: rateazione ordinaria (art. 105 TU 2025) e strumenti del Codice della crisi fino all’esdebitazione, che la giurisprudenza costituzionale continua a presidiare.

Per questo è essenziale muoversi subito, con un professionista: la finestra temporale, la corretta qualificazione del carico e la sostenibilità del piano sono ciò che “fa la differenza” tra sollievo e aggravamento.

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