Rottamazione quinquies 2026: quali cartelle rientrano: Guida semplice

Introduzione

La Rottamazione quinquies 2026 è, per molti contribuenti e debitori, una delle poche leve legali davvero incisive per ridurre il costo complessivo delle cartelle e soprattutto bloccare (o prevenire) azioni esecutive come pignoramenti, fermi e ipoteche: ma solo se si comprende, prima di tutto, quali cartelle rientrano e con quali condizioni, perché l’errore più frequente è “contare” su un’agevolazione che non copre quel carico o che decade per una scadenza mancata, facendo ripartire la riscossione con effetti spesso immediati. La disciplina è stata introdotta con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che detta regole puntuali su perimetro dei carichi, domanda, pagamenti, effetti protettivi e decadenza.

Questa guida, aggiornata al 30 gennaio 2026, è scritta con taglio giuridico‑divulgativo ma operativo, dal punto di vista del debitore/contribuente: ti aiuta a capire se la tua cartella rientra, cosa fare passo‑passo, e come combinare – quando serve – rottamazione, ricorso, sospensioni e strumenti alternativi (rateazioni, definizioni locali, sovraindebitamento/crisi).

In apertura, doverosamente, la presentazione professionale richiesta: secondo quanto riportato nelle pagine informative dello Studio, l’attività è coordinata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, che opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario; lo Studio indica inoltre che l’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. (Queste qualifiche sono qui riportate come presentate nei materiali pubblici dello Studio).

In concreto, un team con queste competenze può assisterti su ciò che, nella pratica, fa davvero la differenza: lettura tecnica dell’atto e del carico affidato, verifica di notifiche, decadenze/prescrizioni e della correttezza delle somme, scelta della strategia fra rottamazione/ricorso/rateazione/sospensioni, gestione delle tutele cautelari davanti al giudice tributario e delle sospensioni legali della riscossione quando il credito non è dovuto, oltre a piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali.

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Rottamazione quinquies 2026: quadro normativo e perimetro delle cartelle definibili

Il primo punto (quello davvero “decisivo”) è chiarire una cosa: la legge parla di “carichi affidati agli agenti della riscossione”, e solo in linguaggio comune si dice “cartelle”. Quindi, per stabilire se “la cartella rientra”, bisogna guardare il carico (la sua natura e la data di affidamento), non solo la data di notifica. La Rottamazione quinquies è disciplinata dai commi 82–100 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Perimetro “base” dei carichi 2000‑2023: non tutte le cartelle

La norma individua un perimetro oggettivo specifico: sono definibili i debiti risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano da omesso versamento di:
imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
– importi collegati alle attività di controllo/liquidazione richiamate dalla legge (richiami a disposizioni su liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni);
contributi previdenziali dovuti all’INPS, escludendo quelli “richiesti a seguito di accertamento”.

Questo significa che la “quinquies” non è, per impostazione, una sanatoria “generalista” su qualunque tipo di entrata: nasce come definizione mirata soprattutto su carichi da omessi versamenti (dichiarativi e INPS, con i limiti citati).

Cosa si paga nella quinquies: il vantaggio economico tipico

Il vantaggio economico della rottamazione, quando applicabile, è costruito così: si estingue il debito pagando capitale e alcune spese (notifica ed eventuali spese di procedure esecutive), mentre vengono abbuonate le componenti accessorie indicate dalla legge. In particolare, la norma menziona espressamente l’abbuono delle somme maturate a titolo di sanzioni e interessi, degli interessi di mora e anche delle somme a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 112/1999 (istituto storicamente previsto come remunerazione della riscossione).

È utile collegare questo punto alla giurisprudenza costituzionale sul tema “aggio”: la Corte costituzionale (sent. n. 46/2025) ha ribadito che l’abolizione dell’aggio “pro futuro” non deve essere retroattiva e ha anche ricordato che la “rottamazione” consente comunque al debitore, se ne ricorrono i presupposti, di non corrispondere aggio/oneri di riscossione sui carichi assoggettati al precedente regime.

Le sanzioni del Codice della strada: regola speciale (e attenzione allo Stato)

La legge prevede una regola particolare per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada: la definizione opera nel senso di non corrispondere interessi e aggio, fermo restando ciò che la disciplina stabilisce per la quota “sanzionatoria” principale. Un dettaglio cruciale è che la norma parla di sanzioni “irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato”: quindi non è una regola automaticamente estensibile a qualunque multa “comunale” o provinciale.

Il “secondo canale” di inclusione: i decaduti dalle precedenti rottamazioni

Qui si gioca una parte enorme della risposta alla domanda “quali cartelle rientrano”: la Legge n. 199/2025 stabilisce che possono essere estinti secondo la disciplina quinquies anche debiti relativi a carichi affidati in annualità pregresse che erano già stati oggetto di precedenti dichiarazioni di definizione agevolata (le varie “rottamazioni”) e per i quali si è verificata l’inefficacia della definizione (in pratica: decadenza/rottamazione non perfezionata).

Inoltre, la norma include anche i debiti 2000‑30 giugno 2022 che, alla data del 30 settembre 2025, risultano in inefficacia della definizione collegata alla rottamazione precedente (con riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi della disciplina della rottamazione 2023 e della riammissione). Questo punto è essenziale: se sei “decaduto” e hai carichi che erano dentro la precedente rottamazione, la quinquies può diventare una “ri‑porta di ingresso” per rientrare nella definizione, nei limiti testuali stabiliti.

La grande esclusione: chi era “in regola” con la precedente rottamazione al 30 settembre 2025

Specularmente, la legge prevede un’esclusione: non possono essere estinti con la quinquies i debiti (carichi 2000‑30 giugno 2022) che risultino “virtuosamente” in regola con i pagamenti scaduti al 30 settembre 2025, se già compresi in dichiarazioni rese per la precedente rottamazione (e riammissione). È la scelta normativa più discussa sul piano pratico, perché seleziona l’accesso in modo “asimettrico” fra decaduti e regolari.

Enti territoriali e “definizioni locali”: non è automatica, serve un atto dell’ente

Per tributi/entrate di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, la legge non fa un “trascinamento” automatico dentro la quinquies statale: prevede invece che gli enti territoriali possano introdurre – con propri atti – forme di definizione agevolata, indicando condizioni, numero rate, termini e compatibilità operativa. In altre parole, per molte entrate locali la domanda corretta non è “rientra nella quinquies?”, ma “il mio ente ha deliberato una definizione locale e quali regole ha fissato?”.

Crisi e sovraindebitamento: compatibilità espressa (ma va gestita bene)

Un ulteriore tassello, molto rilevante per chi sta già affrontando procedure di composizione della crisi, è che la Legge n. 199/2025 disciplina l’interazione con procedure di sovraindebitamento e con la crisi d’impresa/insolvenza: la norma consente l’estinzione/gestione dei carichi anche quando inseriti in piani/procedure, con coordinamento tra pagamenti rottamati e contenuti del piano omologato. La base normativa generale delle procedure è rinvenibile nella disciplina sul sovraindebitamento (storicamente L. 3/2012) e nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), oltre alle misure sulla composizione negoziata introdotte dal d.l. 118/2021, ma la regola “ponte” per la quinquies è nel testo della Legge di bilancio 2026.

Come capire se la tua cartella rientra: metodo di verifica e checklist documentale

Dal punto di vista del debitore, l’obiettivo non è “intuire”: è dimostrare se un carico rientra o no. La legge, infatti, prevede che l’agente renda disponibili i dati necessari per identificare i carichi definibili e, soprattutto, che successivamente invii una comunicazione con l’esito, l’importo dovuto e i bollettini. Quella comunicazione è la “fonte operativa” decisiva, perché cristallizza importi e rate del tuo caso.

Passo uno: individua il “carico” e la data di affidamento (non solo la notifica)

La rottamazione quinquies si gioca sui carichi affidati tra 2000 e 2023 (o su carichi già in precedenti rottamazioni poi inefficaci). Quindi, quando guardi la cartella/atto, devi risalire a:
tipo di entrata (imposta da dichiarazione? contributi INPS? sanzione Codice strada Stato? altro?);
data e causale del carico affidato;
– se il carico era già dentro una precedente definizione poi decaduta (e se sì, se rientra nei casi che la legge “ri‑ammette”).

Qui è importante distinguere anche il concetto di “cartella” dagli “atti equiparati”: il Testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025) contiene una norma di coordinamento secondo cui, per alcune discipline, i riferimenti a ruolo/cartella si intendono effettuati anche agli atti affidati ai sensi di norme sull’accertamento esecutivo e sugli atti degli enti (previdenziali/locali) gestiti dall’agente. Questo serve a evitare “buchi” interpretativi quando l’atto non si chiama formalmente cartella ma produce effetti analoghi.

Passo due: controlla se la cartella/atto nasce da “dichiarazione” o da “accertamento”

Per molte situazioni pratiche, la domanda‑chiave è questa: il debito nasce da imposta dichiarata ma non pagata (omesso versamento) oppure nasce da un accertamento (avviso di accertamento, rettifica, liquidazione conseguente a controllo sostanziale, ecc.)?

La rottamazione quinquies, nel suo perimetro “base”, è ancorata a carichi da omesso versamento di imposte dichiarative e contributi INPS dovuti, con l’esclusione espressa (per INPS) di quelli richiesti a seguito di accertamento. In pratica, se il tuo carico nasce da un “accertamento”, spesso la tua eleggibilità dipende dal fatto che tu sia un decaduto da una precedente rottamazione che già lo comprendeva (secondo i casi di re‑inclusione previsti), non dal perimetro primario.

Passo tre: verifica notifiche e prova della notifica (per difenderti anche fuori dalla rottamazione)

Anche quando pensi di “rottamare”, devi tenere aperta la possibilità di difesa su vizi preliminari, soprattutto se hai urgenza (pignoramenti imminenti). Il Testo unico d.lgs. 33/2025 disciplina la notificazione della cartella di pagamento e impone all’agente di conservare per un periodo (quinquennio) la matrice/copia della cartella con relazione di notifica o avviso di ricevimento, con obbligo di esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Questo è uno snodo probatorio centrale nelle contestazioni su notifica e conoscenza legale dell’atto.

In parallelo, lo stesso Testo unico disciplina i termini decadenziali di notifica della cartella a seconda della tipologia del credito (liquidazione automatizzata, controllo formale, accertamenti definitivi, ecc.). Nella pratica, una notifica fuori termine non si “cura” con la rottamazione: può diventare un motivo di opposizione/ricorso, da valutare caso per caso.

Checklist documentale essenziale (debitori/contribuenti)

Per una verifica seria (e per consentire al professionista di lavorare in tempi rapidi), la “cartella rientra?” si affronta con un set minimo di documenti:

DocumentoPerché serveBase normativa/contesto
Cartella/atto ricevuto (PDF o scansione integrale)identificare tributo/ente, importi, riferimentidisciplina cartella e notifica nel TU riscossione
Eventuali atti presupposti (avvisi bonari, avvisi accertamento, verbali)capire se è omesso versamento “dichiarativo” o accertamentoperimetro quinquies su omesso versamento e limiti
Prova di notifica (AR, relata, PEC, deposito)difese su notifica e termini processualiobbligo di conservazione prova notifica
Situazione contenzioso (ricorsi pendenti, gradi, udienze)coordinare sospensione/estinzione e rinunciadisciplina sospensione/estinzione giudizi in rottamazione
Situazione rateazioni precedentiperché la domanda incide su dilazioni in corsoeffetti su rateazioni e revoca alla prima scadenza chiave

Procedura passo‑passo: domanda, pagamenti, scadenze, effetti e decadenza

Questa è la parte che, nella pratica, salva o rovina il debitore: la “quinquies” funziona solo se si rispettano procedura e scadenze. La Legge n. 199/2025 disciplina: domanda telematica entro un termine, comunicazione dell’agente, pagamento in unica soluzione o rate, più un pacchetto di effetti protettivi e una disciplina netta di decadenza.

Domanda: come e quando si presenta (e cosa stai dichiarando)

La domanda (“dichiarazione”) va presentata all’agente della riscossione con modalità esclusivamente telematica, entro il termine fissato dalla legge. Inoltre, nella dichiarazione il debitore può scegliere se pagare in unica soluzione o chiedere rateizzazione e, se vi sono giudizi pendenti sui carichi, deve indicarne la pendenza e assumere l’impegno a rinunciarvi secondo la disciplina stabilita.

Dal punto di vista difensivo, qui il consiglio tecnico è: prima di inviare la domanda, fai una verifica se ci sono carichi non definibili o carichi con vizi seri (notifica inesistente, decadenza), perché la strategia può essere: rottamare ciò che è davvero dovuto e difendere ciò che è contestabile, senza “regalare” spazio alla riscossione. (Questo non è un automatismo: dipende dagli atti).

Comunicazione dell’agente: è il documento “chiave” per importi e bollettini

Dopo la domanda, l’agente invia una comunicazione con: importo dovuto, scadenze e moduli di pagamento, secondo il calendario e le forme stabilite dalla legge. La norma prevede anche un importo minimo delle rate e una scansione del piano rateale molto lunga (fino al 2035), che richiede una pianificazione finanziaria realistica per evitare la decadenza.

Scadenze e calendario dei pagamenti: unica soluzione o 54 rate fino al 2035

La legge prevede due opzioni:

1) Unica soluzione entro la prima scadenza fissata;
2) Rateizzazione fino a 54 rate (bimestrali), con calendario prestabilito (prime tre nel 2026 e poi scadenze ripetute negli anni successivi fino alle ultime rate nel 2035).

La norma disciplina anche gli interessi dovuti in caso di rateizzazione: è stabilito un tasso annuo (3%) con decorrenza indicata dalla legge, che incide sul costo finale del piano se lo si porta fino in fondo.

Grafico‑timeline delle scadenze (lettura rapida)

Questo “grafico testuale” serve solo a memorizzare la struttura del calendario (i dettagli ufficiali sono quelli della comunicazione dell’agente):

2026: 31/07 | 30/09 | 30/11
2027-2034: ogni anno -> 31/01 | 31/03 | 31/05 | 31/07 | 30/09 | 30/11
2035: 31/01 | 31/03 | 31/05

Effetti immediati della domanda: cosa cambia per pignoramenti, fermi, ipoteche

Uno dei motivi per cui la rottamazione è così ricercata dai debitori è l’effetto “protettivo” immediato: la legge prevede, dalla presentazione della dichiarazione, conseguenze che incidono su termini di pagamento, azioni esecutive/cautelari e rapporti con la PA (verifiche di inadempienza). In particolare, il pacchetto di effetti include: sospensione di alcune iniziative di riscossione, divieto di avviare nuove azioni esecutive e regole specifiche su pignoramenti già avviati e su verifiche ex art. 48‑bis e compensazioni/rimborsi.

Attenzione: questo non rende “intoccabile” il debitore in assoluto; significa che l’ombrello protettivo esiste nei limiti e alle condizioni fissate (e soprattutto fino a quando non interviene decadenza). La strategia corretta è usare quel tempo per stabilizzare la posizione e prevenire “buchi di liquidità” sugli appuntamenti di rate.

Rateazioni ordinarie e rottamazione: cosa succede alle dilazioni in corso

Se hai una dilazione ordinaria già concessa, devi sapere che la legge disciplina espressamente l’interazione: la presentazione della domanda produce effetti sulle rateazioni in corso e, se alla data indicata dalla norma non risulta il pagamento integrale di certe posizioni, la dilazione può essere revocata secondo il meccanismo stabilito. Inoltre, durante la rottamazione, la legge prevede limiti alla possibilità di ottenere nuove dilazioni ordinarie sui medesimi carichi.

Qui è essenziale un controllo “matematico”: se la tua liquidità regge la rottamazione, bene; se invece la rottamazione rischia di farti decadere e contemporaneamente perdere la vecchia rateazione, potresti peggiorare la posizione. Serve una simulazione prima di scegliere.

Contenziosi pendenti: sospensione ed estinzione del giudizio (con la prima rata)

La legge collega in modo esplicito la rottamazione ai giudizi pendenti sui carichi:

  • nella dichiarazione, il debitore indica la pendenza dei giudizi e si impegna a rinunciare;
  • presentando copia della dichiarazione, il giudice dispone la sospensione “nelle more” del pagamento;
  • ai soli fini dell’estinzione del giudizio, la legge stabilisce che il perfezionamento rilevante avviene con il versamento della prima rata (o della rata unica).

Questa impostazione si inserisce nel più ampio dibattito processuale sulle definizioni agevolate e i giudizi pendenti. La Corte costituzionale, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie (sent. n. 189/2024), ha ritenuto non irragionevole una scelta legislativa che collega l’estinzione al deposito della domanda e al pagamento (anche della prima rata), chiarendo che ciò non comporta automaticamente il venir meno del credito residuo, perché l’ordinamento prevede meccanismi per la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati nei casi previsti.

Sul fronte Cassazione, le fonti istituzionali evidenziano che la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite questioni di massima importanza sugli effetti processuali dell’adesione alla rottamazione (in particolare sulla relazione fra sospensione del giudizio, estinzione e pagamento rateale). Una ricostruzione istituzionale di questo snodo (con ampi riferimenti a ordinanze della Cassazione, inclusa la rimessione n. 5830/2025) è contenuta in un contributo pubblicato dall’Avvocatura dello Stato.

Decadenza: cosa succede se salti una rata o paghi meno

La legge disciplina in modo netto la decadenza: se il pagamento è omesso o insufficiente (secondo le condizioni normative), la definizione perde efficacia e riprendono gli ordinari meccanismi di riscossione, con conseguente ricalcolo delle somme dovute secondo regole ordinarie e perdita dei benefici (abbuoni). Dal punto di vista difensivo, la decadenza è il rischio principale: per questo vanno pianificate con prudenza le uscite fino al 2035, soprattutto per imprese con flussi instabili o famiglie con reddito variabile.

Difese e strategie legali del contribuente: impugnare, sospendere, negoziare, prevenire l’esecuzione

La rottamazione è un’opportunità, ma non è “l’unica strada”. Dal punto di vista del debitore, le strategie si dividono in quattro macro‑casi: (a) carico dovuto e sostenibile → definizione; (b) carico contestabile → ricorso e sospensioni; (c) carico dovuto ma non sostenibile → rateazione o crisi/sovraindebitamento; (d) urgenza esecutiva (pignoramenti già avviati) → tutela immediata, sospensioni, e scelta rapida fra definizione e opposizioni.

Ricorso tributario: il termine “duro” dei 60 giorni e cosa comporta

Se impugni una cartella davanti al giudice tributario, il Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024, applicabile dal 1° gennaio 2026) prevede che il ricorso vada proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, e chiarisce anche che la notifica della cartella vale come notifica del ruolo. Questo è il termine che spesso “decide” se hai ancora un’arma processuale.

Il ricorso ha requisiti di contenuto e forma e introduce il processo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado; la disciplina individua anche gli elementi essenziali dell’atto e cause di inammissibilità.

Sospensione giudiziale dell’atto: quando chiedere la cautelare (e cosa devi provare)

Se dall’atto impugnato può derivarti un danno grave e irreparabile, puoi chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto con istanza motivata, anche con procedure d’urgenza e con tempi fissati dalla legge. La disciplina della sospensione cautelare è oggi nel Testo unico della giustizia tributaria e prevede termini e modalità (decisione in camera di consiglio, eventuale decreto presidenziale in urgenza, impugnabilità del provvedimento cautelare).

Questo è lo strumento “da usare” quando, per esempio, stai subendo o stai per subire: pignoramento conto, blocco rimborsi, iscrizione ipotecaria, o quando la cartella mette a rischio la continuità aziendale. L’istanza cautelare, però, richiede un impianto probatorio serio.

Sospensione legale della riscossione: lo strumento amministrativo “rapido” se il debito non è dovuto

Molti debitori sottovalutano un’arma fondamentale: la sospensione legale della riscossione (procedura amministrativa) quando il credito è colpito da circostanze “oggettive” (prescrizione/decadenza antecedente alla formazione del ruolo, sgravio, sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, pagamento già effettuato). Questa procedura è disciplinata nel Testo unico versamenti e riscossione, con termini, modalità e perfino una regola di annullamento automatico in caso di inerzia dell’ente creditore oltre una certa soglia temporale.

Dal punto di vista pratico, questa via è potentissima quando hai documenti che dimostrano che stai pagando il “non dovuto”: ad esempio, un provvedimento di sgravio o una sentenza favorevole non recepita, o un pagamento già fatto e non contabilizzato. Deve però essere esercitata tempestivamente e con documentazione corretta, perché la norma prevede decadenza e sanzioni in caso di documentazione falsa.

Riscossione coattiva: quando può partire l’esecuzione (e perché la rapidità conta)

Sul lato “minaccia”, il Testo unico versamenti e riscossione stabilisce che l’agente procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella, salve le disposizioni su dilazione e sospensione; e disciplina anche l’intimazione in caso di inerzia oltre un anno. Questo è il motivo per cui, nella pratica, la difesa deve essere impostata subito: i tempi della riscossione sono compatibili con interventi estremamente rapidi.

Strategia “mista”: quando conviene rottamare e contemporaneamente difendersi

Dal punto di vista del debitore, una strategia frequente (e spesso prudente) è:

  • non perdere i termini di ricorso (se ci sono motivi seri);
  • chiedere cautelare se c’è danno grave;
  • presentare domanda di rottamazione per le posizioni che rientrano e che vuoi chiudere, usando la sospensione/estinzione del giudizio come leva deflattiva;
  • monitorare gli effetti su rateazioni in corso e sulla liquidità.

La legge, infatti, disciplina la sospensione del giudizio nelle more e l’estinzione ai fini processuali con la prima rata, ma questo va coordinato con la disciplina generale dei ricorsi e delle cautelari.

Errori comuni che fanno perdere soldi (o protezione)

Molti errori “costano” più delle imposte:

  • Domanda su carichi non definibili → falsa sicurezza e rinvio delle difese;
  • Sottovalutare l’effetto su rateazioni ordinarie → rischio di rimanere senza piano;
  • Aspettare la comunicazione dell’agente senza fare nulla quando l’esecuzione è imminente → pignoramento prima dell’ombrello protettivo;
  • Ignorare notifica e termini → perdita del ricorso 60 giorni;
  • Pensare che la rottamazione “cancelli il residuo” anche se poi non paghi → decadenza e ripartenza della riscossione.

Questi errori si leggono “in controluce” nelle norme: termini di ricorso, effetti della domanda e disciplina della decadenza sono strutturati proprio per rendere il sistema binario (o rispetti, o perdi).

Alternative quando la quinquies non è la soluzione: rateazione, definizioni locali, crisi e sovraindebitamento

Quand’è che la quinquies non è la scelta migliore? Quando: (1) il carico non rientra; (2) rientra ma non hai liquidità sufficiente e rischi decadenza; (3) hai un contenzioso molto forte e preferisci non pagare il capitale; (4) la tua situazione debitoria complessiva richiede uno strumento “sistemico” (sovraindebitamento/crisi).

Rateazione ordinaria: utile, ma diversa dalla rottamazione (e oggi “riformata”)

La rateazione ordinaria è distinta dalla rottamazione: è un pagamento dilazionato dell’intero dovuto (salvo sospensioni/annullamenti), senza gli abbuoni tipici della definizione agevolata. Il quadro normativo della riscossione è stato riordinato nel Testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025), che – secondo la comunicazione istituzionale del Dipartimento per il Programma di Governo – nasce come testo compilativo e si applica dal 1° gennaio 2026, includendo anche regole aggiornate per la dilazione (numero massimo di rate e criteri di valutazione).

La rottamazione quinquies, però, detta regole proprie e prevede, nel pagamento rateale dell’agevolazione, una disciplina autonoma rispetto alla rateazione ordinaria (anche per quanto riguarda l’interazione con dilazioni in corso).

Definizioni locali: “si può”, ma solo se l’ente delibera

Per entrate di enti territoriali, la Legge di bilancio 2026 prevede che possano essere introdotte specifiche definizioni agevolate attraverso atti dell’ente (delibera/legge regionale, secondo competenza), con regole ad hoc. In pratica: se hai IMU/TARI/bollo auto o altre entrate territoriali riscosse tramite agente, devi verificare se l’ente ha adottato la propria disciplina e come l’ha resa compatibile operativamente.

Sovraindebitamento e crisi: quando serve uno strumento “di sistema”

Se il problema non è una singola cartella ma un debito complessivo insostenibile, gli strumenti di composizione della crisi diventano spesso più efficaci di una rottamazione, perché consentono – nei casi e nei limiti di legge – di costruire un piano complessivo e ottenere una tutela più ampia. La Legge n. 199/2025 contiene una regola di coordinamento con queste procedure, rendendo possibile gestire/estinguere carichi anche quando inseriti in piani/procedure, secondo le condizioni normative.

Questo è coerente con l’evoluzione dell’ordinamento: dalla disciplina sul sovraindebitamento (L. 3/2012) al Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) e alla composizione negoziata (d.l. 118/2021). La scelta operativa, però, è sempre “numerica”: se con la rottamazione paghi il capitale ma non reggi le rate, lo strumento di crisi può essere più protettivo.

Tabelle, grafici e strumenti pratici di decisione

Tabella rapida: “Questa cartella rientra?”

Tipo di caricoIn linea generale rientra?Condizione decisivaFonte
Imposte da dichiarazione annuale non versate (carico affidato 2000‑2023)deve essere omesso versamento dichiarativo
Carichi collegati alle attività di controllo/liquidazione richiamate dalla leggedevono rientrare nei richiami normativi del comma 82
Contributi INPS dovuti (non da accertamento)esclusi quelli richiesti “a seguito di accertamento”
Sanzioni Codice della strada irrogate da amministrazioni dello StatoSì (con regole speciali)si abbuonano interessi/aggio secondo norma
Carichi già in precedenti rottamazioni, poi decaduti/inefficaciPotenzialmente sìserve rientrare nei casi di “ri‑ammissione” previsti
Carichi in rottamazione precedente ma “in regola” al 30/09/2025Noesclusione espressa
Entrate/tributi locali (IMU/TARI ecc.)Dipendeserve definizione deliberata dall’ente

Tabella scadenze chiave (operatività debitore)

FaseCosa faiTermine/effettoFonte
Domandainvio telematico dichiarazioneentro termine fissato; effetti protettivi
Comunicazione esitoattendi importi/bollettini ufficialicomunicazione con importi e piano
Pagamentounica soluzione o rateinizio 2026; piano fino al 2035
Rischio decadenzase salti pagamentiperdi benefici e riparte riscossione
Ricorso (se difendi)impugni cartella/atto60 giorni dalla notifica
Cautelarechiedi sospensione giudizialese danno grave/irreparabile
Sospensione legalechiedi stop amministrativo se non dovutoentro 60 giorni dal primo atto utile
Esecuzionese non paghi/nessuna sospensionedopo 60 giorni può iniziare

Simulazioni numeriche realistiche (esempi)

Esempio A – Imposta dichiarata ma non versata (carico rientrante).
Ipotizziamo una cartella con: imposta (capitale) € 10.000; sanzioni € 3.000; interessi/mora € 700; aggio/oneri € 400; spese notifica € 20. In un’ipotesi “tipica” di rottamazione, paghi il capitale e le spese dovute, mentre le componenti accessorie indicate dalla legge vengono abbuonate: quindi, nell’esempio, l’esborso scende da € 14.120 a circa € 10.020 (salvo spese esecutive se già maturate). Il punto non è il numero “perfetto” (che dipende dalla comunicazione ufficiale), ma il meccanismo giuridico dell’abbuono.

Esempio B – Contributi INPS: verifica “accertamento sì/no”.
Se un carico INPS è richiesto a seguito di accertamento, la norma lo esclude dal perimetro INPS “base”. Quindi due imprese con debito INPS identico per importo possono trovarsi in condizioni opposte a seconda dell’origine (denuncia/omesso versamento vs accertamento). In questi casi, spesso il “secondo canale” dei decaduti da precedenti definizioni diventa decisivo, se applicabile al tuo caso.

Esempio C – Cartella contestabile e urgenza di blocco: cautelare + sospensione legale.
Se ricevi un atto e temi un pignoramento imminente, puoi attivare: (1) ricorso entro 60 giorni; (2) istanza cautelare se danno grave/irreparabile; (3) sospensione legale se hai prova che il credito è prescritto/decaduto prima della formazione del ruolo o già pagato. La combinazione dipende dal motivo: la cautelare è giudiziale, la sospensione legale è amministrativa e tipizzata.

FAQ, giurisprudenza istituzionale aggiornata e conclusione

FAQ operative

La rottamazione quinquies riguarda tutte le cartelle?
No. La legge circoscrive i carichi definibili (omessi versamenti dichiarativi e INPS dovuti con esclusioni, più regole speciali e la ri‑inclusione dei decaduti da precedenti rottamazioni nei casi previsti).

Conta la data di notifica o la data di affidamento del carico?
Conta la logica del “carico affidato” nel periodo indicato dalla legge; la notifica resta fondamentale per termini di difesa e riscossione, ma l’eleggibilità nasce dal carico.

Se ho un avviso di accertamento, rientro?
Non automaticamente: il perimetro “base” è omesso versamento dichiarativo e INPS (con esclusioni); può diventare rilevante l’eventuale inclusione come decaduto da precedenti definizioni nei casi previsti.

Se ero in rottamazione precedente ma sono decaduto, posso rientrare?
La legge prevede la possibilità di estinguere anche debiti già oggetto di precedenti definizioni divenute inefficaci, secondo i casi disciplinati. Va verificato caso per caso quali carichi e quali date.

Se ero in regola con la rottamazione precedente al 30/09/2025, posso passare alla quinquies?
No, la norma prevede un’esclusione espressa per chi era in regola al 30 settembre 2025 (per i carichi e le dichiarazioni indicate).

Che cosa pago con la quinquies?
Paghi capitale e spese nei limiti normativi; la norma prevede l’abbuono di sanzioni/interessi e menziona anche l’aggio ai sensi del d.lgs. 112/1999 (ove presente sui carichi).

L’aggio è sempre dovuto?
Dipende dal periodo e dalla disciplina applicabile ai carichi; la Consulta ha trattato la questione dell’aggio e della sua abolizione pro futuro (sent. 46/2025) e ha ricordato che una via di “deflazione” del costo è la definizione agevolata (rottamazione) che consente di non corrispondere certe componenti, tra cui l’aggio.

Quante rate posso fare?
La disciplina quinquies prevede un piano fino a 54 rate (bimestrali) con calendario normativo fino al 2035; la scansione concreta risulta nella comunicazione dell’agente.

C’è un interesse sulle rate?
Sì: la legge prevede un tasso annuo per la rateizzazione con decorrenza indicata. L’importo finale dipende dal piano effettivo comunicato.

Qual è la “trappola” più frequente?
La decadenza: basta saltare una scadenza (o pagare in modo insufficiente) per perdere i benefici e far ripartire la riscossione.

Presentare la domanda blocca i pignoramenti?
La norma prevede effetti protettivi dalla presentazione della dichiarazione, con regole su nuove azioni esecutive e pignoramenti in corso. Ma l’effetto va letto nei limiti della legge e richiede regolarità nei pagamenti per non decadere.

Se ricevo una cartella oggi, quanto tempo ho per fare ricorso?
In generale, 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato davanti al giudice tributario (termine di inammissibilità).

Posso chiedere la sospensione dell’atto in giudizio?
Sì, se dimostri danno grave e irreparabile, con istanza cautelare disciplinata dal Testo unico della giustizia tributaria.

Esiste una sospensione “amministrativa” se il debito non è dovuto?
Sì: la sospensione legale della riscossione prevede casi tipici (prescrizione/decadenza antecedente, sgravio, sospensioni, pagamento già effettuato) e un procedimento con termini e conseguenze.

Dove sta scritto che dopo 60 giorni può partire l’esecuzione?
Nel Testo unico versamenti e riscossione, che disciplina il termine per l’inizio dell’esecuzione e le condizioni dell’espropriazione dopo la notifica della cartella.

Le entrate locali rientrano automaticamente?
No: la legge prevede la possibilità di definizioni locali, ma attraverso atti degli enti territoriali e con regole proprie.

Se ho debiti “troppo grandi” o una crisi complessiva, la rottamazione è sempre la scelta migliore?
Non sempre: la legge disciplina il coordinamento con procedure di crisi/sovraindebitamento e, in molti casi, uno strumento di composizione può offrire una soluzione più sostenibile (dipende da reddito, patrimonio, numero creditori e flussi).

La Corte costituzionale ha già detto qualcosa su estinzione del processo con prima rata nelle definizioni agevolate?
Sì: con la sentenza n. 189/2024 ha ritenuto non irragionevole la disciplina che collega l’estinzione al deposito della domanda e al pagamento (anche della prima rata), precisando i limiti e l’assenza di effetti automatici di condono del residuo in caso di successivo mancato pagamento, data la possibilità di nuova iscrizione a ruolo secondo le norme richiamate.

Giurisprudenza istituzionale aggiornata da inserire prima della conclusione

Corte costituzionale, sentenza n. 46/2025 – sul tema aggio di riscossione, abolizione pro futuro e discrezionalità legislativa sull’efficacia temporale; richiamo anche alla funzione delle definizioni agevolate nel ridurre componenti come aggio/oneri.

Corte costituzionale, sentenza n. 189/2024 – sulla definizione agevolata delle controversie tributarie e la legittimità della scelta legislativa di correlare l’estinzione del processo al deposito domanda e al pagamento (anche prima rata), con chiarimenti sul credito residuo e sui meccanismi di recupero in caso di inadempimento successivo.

Corte di Cassazione (questione rimessa alle Sezioni Unite), ordinanza n. 5830/2025 e ulteriori ordinanze collegate (richiami istituzionali) – sulle conseguenze processuali dell’adesione alla rottamazione (sospensione/estinzione/inammissibilità) e sull’ambito applicativo anche rispetto a crediti non strettamente tributari: ricostruzione istituzionale nel contributo dell’Avvocatura dello Stato.

Conclusione

Se c’è un messaggio che questa guida deve lasciarti, è semplice: la Rottamazione quinquies 2026 è potente, ma non è “universale”. Funziona davvero quando il tuo carico rientra nel perimetro (o nei casi di re‑ingresso per decaduti), quando sai leggere correttamente la natura del debito (dichiarativo vs accertamento), e quando imposti una strategia che regge nel tempo evitando la decadenza.

La tutela del debitore non è mai “una sola mossa”: spesso è una combinazione di scelte tra definizione agevolata, ricorso entro 60 giorni, cautelare per bloccare effetti gravi e sospensione legale quando il credito è oggettivamente non dovuto; e, nei casi di crisi, strumenti più strutturali per non inseguire cartelle una per volta.

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