Introduzione
Se oggi stai pagando la Rottamazione-quater e ti stai chiedendo se nel 2026 convenga (o sia possibile) passare alla Rottamazione-quinquies, sappi che la domanda è giuridicamente fondata e soprattutto pratica: da questa scelta dipendono piani di pagamento, rischi di decadenza, blocco (o ripartenza) di fermi/ipoteche/pignoramenti, e spesso anche la possibilità di chiudere contenziosi in corso nel modo meno doloroso. La Rottamazione-quinquies nasce infatti dentro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ed è operativa dal 1° gennaio 2026, con regole nuove e, in alcuni punti, molto diverse dalla quater.
Il problema principale, per chi sta pagando la quater, non è “solo” capire se la quinquies esiste (esiste), ma capire:
- quali debiti possono entrare davvero nella quinquies (non tutti);
- quali debiti non possono entrarci se stai pagando regolarmente la quater;
- quando la quater è considerata “inefficace” e quindi “recuperabile” tramite quinquies;
- come gestire scadenze, rate, interessi e soprattutto le cause di decadenza (che cambiano);
- come coordinare la disciplina delle rottamazioni con le difese giudiziali e con gli strumenti di composizione della crisi (sovraindebitamento e Codice della crisi), che nel 2026 diventano spesso la “seconda gamba” delle strategie del debitore.
Questa guida è scritta con un taglio difensivo, cioè dal tuo punto di vista: come ridurre il rischio di errori, come scegliere la strada più economica e più sicura, come evitare che una domanda fatta male o un pagamento fuori tempo ti faccia perdere benefici e ti esponga ad azioni esecutive.
A guidarti, in questa prospettiva, è anche l’esperienza professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è avvocato cassazionista ed è abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; coordina professionisti esperti su tutto il territorio nazionale in diritto bancario e tributario; ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo team possono aiutarti così:
- analisi tecnica delle cartelle/avvisi e del tuo “perimetro rottamabile”;
- verifica di errori di notifica, prescrizione/decadenza, duplicazioni, carichi già annullati o già pagati;
- valutazione tra: mantenere la quater, attivare quinquies su carichi diversi, oppure “salvare” carichi quater decaduti tramite quinquies;
- predisposizione di istanze in autotutela e richieste di sgravio dove ci sono vizi manifesti (oggi con regole di autotutela rafforzate);
- gestione del contenzioso (ricorsi, sospensive) e delle misure cautelari/esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti), con strategie coordinate;
- costruzione di un piano di rientro sostenibile o accesso a soluzioni giudiziali (sovraindebitamento/CCII) quando il debito è oggettivamente non pagabile con strumenti ordinari.
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Quadro normativo e definizioni essenziali
La Rottamazione-quinquies nasce nella Legge di Bilancio 2026
La Rottamazione-quinquies è la definizione agevolata prevista dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), in particolare art. 1, commi 82-101. La legge entra in vigore (salvo eccezioni) dal 1° gennaio 2026.
Sul piano “tecnico”, la quinquies non è una rottamazione universale “di qualsiasi cartella”: è una sanatoria mirata a determinati carichi e determinate origini del debito, con regole puntuali su:
- cosa si paga e cosa viene “stralciato”;
- come si presenta la domanda e entro quando;
- rate e scadenze (molto più lunghe della quater: fino al 2035);
- effetti protettivi (stop a nuove azioni esecutive e blocco di alcune misure cautelari);
- decadenza e conseguenze del mancato pagamento.
Che cosa rientra davvero nella quinquies: il perimetro oggettivo è più stretto di quanto molti credono
Il comma 82 della L. 199/2025 è il cuore della quinquies: ammette alla definizione i debiti risultanti da carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, ma solo se derivano:
- da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività ex artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973 e artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972 (controlli automatizzati/controlli formali IVA e imposte dirette);
- oppure da omesso versamento di contributi INPS dovuti, esclusi quelli richiesti “a seguito di accertamento”.
Questa frase, per il debitore, vale oro: significa che molti carichi tipici (soprattutto da accertamenti sostanziali, recuperi, sanzioni diverse, ecc.) potrebbero non entrare in quinquies. La verifica va fatta debito per debito.
Che cosa si paga e cosa non si paga nella quinquies
La regola base è: per i carichi ammessi, puoi estinguere il debito senza corrispondere interessi e sanzioni (oltre ad altri accessori), pagando:
- capitale;
- spese per procedure esecutive;
- diritti/spese di notifica.
In particolare, il comma 82 esclude espressamente dal pagamento: interessi e sanzioni iscritti a ruolo, interessi di mora ex art. 30 DPR 602/1973, sanzioni/somme aggiuntive ex art. 27 D.Lgs. 46/1999 e somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D.Lgs. 112/1999.
Per le multe stradali, la definizione opera solo su interessi e aggio (non sul “capitale” della sanzione).
Rottamazione-quater: che cos’è e perché “condiziona” la quinquies
La Rottamazione-quater è stata introdotta dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231-252: riguarda carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente di estinguere pagando capitale e spese, senza interessi/sanzioni, con rateizzazione fino a 18 rate e interessi al 2% annuo sulle rate successive.
La quater è più ampia nell’oggetto (copre “carichi” affidati, non solo quelli da dichiarazioni/36-bis/36-ter), ma nel 2026 la cosa che conta davvero è un’altra: la quinquies contiene una regola di “incompatibilità” mirata proprio a chi è in regola con la quater.
Riammissione alla quater: la parentesi 2025 che incide sul 2026
Con l’art. 3-bis del D.L. 202/2024 (convertito, con modificazioni) è stata introdotta la riammissione alla quater per i decaduti entro il 31 dicembre 2024: domanda entro 30 aprile 2025, pagamento dal 31 luglio 2025 in unica soluzione o massimo 10 rate fino al 2027.
Questa riammissione è rilevante perché la quinquies, come vedremo, fa esplicito riferimento ai debiti ricompresi anche nelle dichiarazioni rese ai sensi di tale riammissione.
Rottamazione quinquies 2026 per chi sta pagando la quater
Qui entriamo nel punto “chirurgico” della guida: se stai pagando la quater, cosa puoi fare nel 2026 con la quinquies, senza cadere in errori irreversibili.
La regola che decide tutto: il “taglio” al 30 settembre 2025
La quinquies contiene due commi gemelli che, di fatto, costruiscono una linea di confine:
- comma 99, lettera b): possono essere estinti con la quinquies anche i debiti (carichi 2000-30 giugno 2022) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l’inefficacia della quater (sia la “quater originaria” sia la riammissione 2025).
- comma 100: non possono essere estinti con la quinquies i debiti (carichi 2000-30 giugno 2022) che alla data del 30 settembre 2025 risultano “in regola”, cioè versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni quater o riammissione.
Tradotto nella tua lingua di debitore:
- se a 30/09/2025 eri in regola con la quater (o riammissione), non puoi “spostare” quei debiti nella quinquies;
- se a 30/09/2025 la quater era già inefficace, allora quei debiti possono rientrare (se anche oggettivamente rientrano nei carichi ammissibili della quinquies).
Perché il legislatore ha fatto questa scelta
La ratio è chiara: evitare un “gioco delle tre carte” in cui chi è già dentro un piano agevolato e paga regolarmente potrebbe chiedere un piano ancora diverso (più lungo o più comodo) per gli stessi carichi, con rischio di effetti finanziari e di equità. Il legislatore ha quindi “protetto” l’assetto dei piani in corso, bloccando il passaggio automatico. La base normativa è nei commi 99-100.
Quattro scenari reali per chi paga la quater
Sei in regola con la quater e vuoi “migliorare” il piano
Se sei in regola al 30 settembre 2025, non puoi mettere gli stessi carichi della quater nella quinquies.
Ma non significa che la quinquies sia inutile: potresti usarla solo per:
- carichi nuovi affidati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (periodo che la quater non copre), purché rientrino nel perimetro del comma 82;
- oppure carichi non inclusi nella tua domanda quater (se esistono e se oggettivamente definibili).
Strategia difensiva “pulita”: mantieni quater per i debiti 2000–30/06/2022 già definìti e “apri” quinquies per carichi 2022–2023 definibili. Così eviti conflitti e massimizzi la portata delle definizioni.
Stavi pagando la quater, ma sei decaduto prima del 30 settembre 2025
In questo caso, se l’inefficacia si è determinata entro 30/09/2025, la quinquies può essere la “seconda possibilità” (sempre che i carichi siano di quelli ammessi dal comma 82).
Attenzione: nella quater l’inefficacia può scattare anche per ritardo oltre 5 giorni di una rata (comma 244 L. 197/2022). Quindi molti casi di “salto rata” si trasformano in inefficacia.
Sei rientrato con la riammissione 2025, ma non hai pagato la prima rata o eri già fuori a settembre 2025
La riammissione prevede rate dal 31 luglio 2025; se non paghi o paghi male, l’inefficacia può maturare entro 31/12/2024? No: la riammissione è per chi era decaduto entro 31/12/2024; poi nel 2025 riparti. La quinquies guarda comunque alla data 30 settembre 2025: se a quella data la quater/riammissione è inefficace, puoi rientrare con quinquies.
La quater è in regola, ma vuoi usare la quinquies per “chiudere” contenziosi o bloccare azioni esecutive
Qui bisogna essere onesti: la quinquies non è una “scorciatoia” per bloccare azioni su carichi già definiti e pagati regolarmente in quater, perché per quei carichi non aderibili la domanda quinquies non produce effetti. L’effetto protettivo scatta sui carichi definibili che costituiscono oggetto della dichiarazione.
Un vantaggio “processuale” della quinquies che la quater non chiariva così bene
Se hai giudizi pendenti su carichi che rientrano in quinquies, la legge 2026 prevede una disciplina molto netta:
- nella dichiarazione devi indicare i giudizi e assumere l’impegno a rinunciare;
- il giudice sospende il giudizio nelle more del pagamento della prima o unica rata;
- ai soli fini dell’estinzione, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata;
- l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato.
Questo è un punto che, per il debitore, può cambiare molto: la quinquies è costruita per garantire una chiusura più rapida del contenzioso una volta pagata la prima rata, almeno sul versante processuale.
Procedura operativa e calendario per il debitore
In questa sezione trovi una guida “procedurale” concreta: cosa fare, in che ordine, e quali date segnare in agenda.
Step uno: mappare i debiti e distinguere “carichi” da “atti”
La scelta non si fa guardando solo la cartella: si fa guardando il carico affidato e la sua origine (dichiarazione, 36-bis/36-ter, 54-bis/54-ter, INPS omesso, ecc.). Il perimetro della quinquies è definito dal comma 82 e quindi la domanda corretta parte da lì.
Consiglio pratico: crea un elenco per ciascun debito con:
- ente creditore;
- natura del debito (IRPEF/IVA/INPS/multe ecc.);
- anno di riferimento e atto “sorgente”;
- data di affidamento all’agente della riscossione;
- presenza di contenzioso;
- stato (in quater? riammissione? rateazione ordinaria? sospensione?).
Step due: capire se stai pagando quater “in regola” o se sei in area rischio
La verifica decisiva è: alla data del 30 settembre 2025, eri in regola con tutte le rate scadute dei carichi già inclusi in quater/riammissione? Se sì, quei carichi non vanno in quinquies.
Se invece eri decaduto e l’inefficacia si era già determinata a quella data, quei carichi possono rientrare (comma 99, lett. b).
Step tre: presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026
Per la quinquies:
- la dichiarazione deve essere resa entro il 30 aprile 2026;
- con modalità esclusivamente telematiche;
- l’agente pubblica le modalità entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- in domanda scegli il numero di rate (fino al limite massimo).
La dichiarazione può essere integrata entro il 30 aprile 2026.
Step quattro: cosa succede dopo la domanda
Dopo la dichiarazione:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- sono sospesi (fino alla scadenza della prima o unica rata) gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni in essere alla data della presentazione;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche (salvi quelli già iscritti);
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo che il primo incanto sia già avvenuto con esito positivo;
- non sei considerato inadempiente, per alcuni effetti (compensazioni/DURC nei limiti richiamati).
Questi effetti sono la “zona di protezione” tipica delle definizioni agevolate: ma attenzione, operano sui carichi oggetto della dichiarazione e nei limiti normativi.
Step cinque: la comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2026
Entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunica l’ammontare complessivo e quello delle singole rate, con una rata minima non inferiore a 100 euro.
Step sei: pagare la prima rata (o unica) entro il 31 luglio 2026
Il pagamento avviene:
- in unica soluzione entro 31 luglio 2026, oppure
- in massimo 54 rate bimestrali (vedi calendario sotto).
Timeline pratica delle scadenze quinquies
ENTRO 30/04/2026 → invio domanda (telematica)
ENTRO 30/06/2026 → comunicazione somme dovute
31/07/2026 → unica soluzione oppure 1ª rata
30/09/2026 → 2ª rata
30/11/2026 → 3ª rata
Dal 2027 al 2034 → rate bimestrali (31/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11)
2035 → ultime 3 rate (31/1, 31/3, 31/5)
Interessi nella quinquies: 3% annuo dal 1° agosto 2026
Se scegli il pagamento rateale, sono dovuti interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.
Decadenza (inefficacia) nella quinquies: regole diverse (e, per prudenza, più “rischiose”)
La quinquies prevede che la definizione non produce effetti e riprendono prescrizione/decadenza se c’è mancato o insufficiente versamento:
- dell’unica rata; oppure
- di due rate anche non consecutive del piano; oppure
- dell’ultima rata.
Osservazione difensiva: la quater prevedeva espressamente una tolleranza “oltre cinque giorni” (comma 244 L. 197/2022). La disciplina quinquies, invece, descrive la decadenza in modo diverso e non replica testualmente quella tolleranza. In pratica, per evitare contenziosi e “zone grigie”, il comportamento intelligente del debitore è: pagare con anticipo e trattare le scadenze come “rigide”.
Difese e strategie legali per non subire la riscossione
La rottamazione non sostituisce il diritto di difesa: spesso, la strategia migliore è ibrida (rottamazione + contestazione mirata + strumenti di crisi). Qui trovi un approccio operativo.
Riconoscere l’atto che hai ricevuto e capire se (e quando) si impugna
Nel contenzioso tributario, il primo errore è confondere un “atto informativo” con un “atto impugnabile”. Il D.Lgs. 546/1992 disciplina, tra l’altro, gli atti impugnabili e impone (regola generale) il termine di 60 giorni per proporre ricorso dalla notifica dell’atto impugnato.
Operativamente: quando ricevi una cartella, un avviso di addebito INPS, un’intimazione o un preavviso, non aspettare “di vedere cosa succede”: la riscossione si muove con tempi propri.
Termini: i 60 giorni non sono un dettaglio
Il termine per ricorso in ambito tributario è di 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992), e il Dipartimento della Giustizia Tributaria del MEF lo ribadisce nella sezione “Termini processuali”.
In più, esiste la sospensione feriale dei termini processuali (legge n. 742/1969): si tratta di un elemento da considerare solo con calcoli corretti e professionali, perché gli errori sul computo dei termini sono fra le cause più frequenti di inammissibilità.
Autotutela: oggi è più “seria” e può essere decisiva (se usata bene)
Dal punto di vista del contribuente, l’autotutela è spesso la via più rapida quando l’atto è manifestamente illegittimo (errore di persona, duplicazione, pagamento già effettuato, annullamento già intervenuto, ecc.). Ma dal 2024-2025, l’autotutela è stata “rafforzata” nello Statuto del contribuente: l’art. 10-quater della L. 212/2000 disciplina i casi in cui l’amministrazione procede all’annullamento (autotutela obbligatoria in determinate situazioni).
Strategia pratica: in presenza di vizi “netti”, l’autotutela può affiancarsi (o precedere) la rottamazione per ridurre il capitale prima di definire, o per “pulire” un carico che altrimenti ti trascini per anni.
Sospensione e blocco delle azioni esecutive: quando la rottamazione aiuta davvero
Uno dei vantaggi più concreti delle definizioni agevolate è la sospensione di nuove azioni esecutive e di nuove misure cautelari (fermi/ipoteche), con limiti specifici.
- In quater, la presentazione della domanda provoca effetti protettivi simili (comma 240 L. 197/2022).
- In quinquies, gli effetti sono elencati al comma 91 L. 199/2025.
Ma attenzione a un dettaglio pratico che molti ignorano: la quinquies prevede che, limitatamente ai debiti per cui presenti la dichiarazione, alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ex art. 19 DPR 602/1973 per quei debiti (comma 94).
Questa norma impone una scelta: se entri in quinquies su certi debiti, devi rispettare quel percorso; altrimenti rischi di trovarti senza “paracadute” della rateazione ordinaria.
Riscossione dura: fermo, ipoteca, esecuzione forzata
Per capire cosa puoi bloccare e cosa no, devi conoscere le basi.
- Il fermo di beni mobili registrati è regolato dall’art. 86 DPR 602/1973.
- L’ipoteca in riscossione è disciplinata dall’art. 77 DPR 602/1973.
- L’avvio dell’esecuzione forzata segue regole collegate alla notifica e al decorso dei termini (art. 50 DPR 602/1973).
Qui la strategia difensiva si struttura così:
- verificare se la definizione (quater/quinquies) produce effetti protettivi sul carico;
- se sì, usare gli effetti di legge (sospensione nuove iscrizioni/azioni) come “scudo” temporaneo;
- se no (perché debito non definibile o domanda non ammissibile), valutare subito: ricorso, sospensiva, autotutela, rateazione ordinaria, o strumenti CCII.
Contenzioso pendente: la rinuncia in rottamazione va gestita professionalmente
Nella quinquies, la rinuncia ai giudizi è parte strutturale della domanda; inoltre, l’estinzione del processo comporta effetti sulle sentenze non definitive.
Dal lato del debitore questo significa:
- non devi “buttare via” un ricorso forte senza aver calcolato costo/beneficio;
- se però vuoi la pace, devi fare la rinuncia in modo giuridicamente corretto, coordinandola con la domanda e i pagamenti.
Errori comuni che fanno perdere benefici (e come evitarli)
Molti contribuenti decadono non perché non possono pagare, ma perché commettono errori evitabili:
- confondere debiti “rottamabili” con debiti non rientranti nel perimetro oggettivo (soprattutto nella quinquies);
- presentare domanda su carichi quater in regola al 30/09/2025, che la legge esclude (comma 100);
- pagare rate “al limite” senza considerare tempi bancari, festivi e disponibilità;
- non verificare che alcuni carichi siano già stati annullati/sgravati, o che il capitale sia già stato pagato (comma 89 quinquies impone di considerare solo certi importi già versati).
Strumenti alternativi e gestione della crisi debitoria
La rottamazione è uno strumento potente, ma non sempre sufficiente: se il tuo debito complessivo è troppo alto o la tua liquidità è instabile, serve un piano “di sistema”.
Sovraindebitamento e Codice della crisi: la leva che la quinquies riconosce espressamente
La quinquies contiene un passaggio decisivo per chi è già (o sta per essere) in una procedura di sovraindebitamento o nel perimetro del Codice della crisi:
- comma 96: possono essere compresi in definizione anche debiti che rientrano in procedimenti instaurati su istanza del debitore ai sensi della L. 3/2012 o delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con possibilità di pagare anche un debito “falcidiato” nei tempi del decreto di omologazione;
- comma 98: per somme occorrenti ad aderire alla definizione oggetto di procedura concorsuale o procedure di composizione negoziale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
Per il debitore, questo significa che le strategie non sono alternative in modo rigido: rottamazione e procedura di crisi possono dialogare, ma vanno progettate bene.
Composizione negoziata (D.L. 118/2021) e CCII: quando serve per l’impresa
La composizione negoziata della crisi d’impresa è collegata al D.L. 118/2021 e alle norme poi confluite nel CCII: è un percorso che può aiutare imprese in difficoltà a trattare con i creditori e proteggere temporaneamente il patrimonio durante le trattative, se ricorrono i presupposti.
Questa è la cornice in cui l’Esperto Negoziatore (figura richiamata dal D.L. 118/2021) può diventare una risorsa concreta nel costruire un rientro sostenibile, soprattutto quando i debiti fiscali e previdenziali non sono l’unico problema, ma convivono con esposizioni bancarie, fornitori e crisi di liquidità.
Quando la rottamazione non basta: segnali pratici
Dal punto di vista del debitore, alcuni segnali suggeriscono di non affidarsi “solo” alla rottamazione:
- hai più piani contemporanei e non riesci a rispettare le scadenze;
- hai entrate irregolari (stagionali, imprevedibili);
- hai già un fermo o un’ipoteca e rischi un pignoramento a breve;
- hai contenziosi multipli con importi incerti;
- hai debiti fiscali + debiti bancari + debiti personali: la rottamazione copre solo una parte della crisi.
In questi casi, una strategia professionale spesso combina:
- rottamazione per ridurre il carico di sanzioni/interessi su quanto definibile;
- autotutela per eliminare vizi evidenti;
- ricorso con sospensiva sui debiti contestabili con buone chance;
- procedura CCII/sovraindebitamento per rendere sostenibile l’intero quadro.
Tabelle, simulazioni, check-list e FAQ
Tabella comparativa: quater, riammissione quater, quinquies
| Profilo | Rottamazione-quater | Riammissione quater (2025) | Rottamazione-quinquies (2026) |
|---|---|---|---|
| Fonte normativa | L. 197/2022, art. 1 commi 231-252 | Art. 3-bis D.L. 202/2024 conv. (domanda entro 30/04/2025) | L. 199/2025, art. 1 commi 82-101 |
| Periodo carichi | 01/01/2000 – 30/06/2022 | carichi già in quater, decaduti entro 31/12/2024 | 01/01/2000 – 31/12/2023 |
| Perimetro oggettivo | ampio (carichi affidati, con esclusioni) | coincide con quater per i debiti riammessi | più “selettivo”: imposte da dichiarazioni/controlli + omesso INPS (no accertamenti) |
| Domanda | entro 30/04/2023 (poi proroghe e disciplina applicativa) | entro 30/04/2025 | entro 30/04/2026, telematica |
| Rate massimo | 18 rate | 10 rate | 54 rate bimestrali |
| Interessi rateazione | 2% annuo da 01/08/2023 | 2% annuo (decorrenze previste per riammissione) | 3% annuo da 01/08/2026 |
| Decadenza | anche una rata tardiva oltre 5 giorni → inefficacia | si applica regime quater con deroghe | inefficacia se: unica rata non pagata o 2 rate non pagate (anche non consecutive) o ultima rata |
| Debiti quater già pagati regolarmente | — | — | esclusi se in regola al 30/09/2025 |
Per i riferimenti normativi puntuali (rate, scadenze, decadenza, esclusioni) si vedano i commi citati nelle fonti.
Tabella calendario: scadenze chiave quinquies
| Evento | Data/termine | Nota operativa |
|---|---|---|
| Invio domanda | 30/04/2026 | solo telematica |
| Comunicazione somme dovute | 30/06/2026 | rate minime ≥ 100€ |
| Pagamento unica soluzione / 1ª rata | 31/07/2026 | data più importante |
| 2ª rata | 30/09/2026 | bimestrale “speciale” |
| 3ª rata | 30/11/2026 | chiude 2026 |
| Rate 2027–2034 | 31/1 – 31/3 – 31/5 – 31/7 – 30/9 – 30/11 | ogni anno |
| Ultime rate | 31/1/2035 – 31/3/2035 – 31/5/2035 | chiusura piano |
Simulazioni pratiche e numeriche
Le simulazioni che seguono sono volutamente “da debitore” e servono a capire logiche e ordini di grandezza. I conteggi esatti dipendono dalla comunicazione dell’agente della riscossione.
Simulazione A: contribuente in regola con quater, con nuovi carichi 2023 definibili
- Hai in quater un debito 2019-2021 (carichi affidati entro 30/06/2022) e sei in regola al 30/09/2025 → non puoi spostare quei carichi in quinquies.
- Ti arriva però nel 2026 un carico affidato nel 2023 (es. IVA da dichiarazione, omesso versamento da controllo) → potenzialmente definibile in quinquies, perché rientra nel periodo 2000-2023 e nella tipologia del comma 82.
Risultato pratico: puoi avere due piani paralleli, quater + quinquies, ciascuno con le sue scadenze (rischio: sovrapposizione di rate nei mesi “caldi”).
Simulazione B: decaduto da quater entro settembre 2025, rientro in quinquies
- Debito: 18.000 € “capitale” + 6.000 € tra sanzioni/interessi/aggio.
- In quater avresti pagato capitale + spese; se sei decaduto, perdi lo sconto e si riparte con tutto (salvo acconti).
- In quinquies, se il carico rientra nel comma 82, puoi estinguere pagando capitale + spese, con rate fino a 54 bimestrali.
Confronto qualitativo:
– quater: 18 rate (più concentrate nel tempo), interessi 2% sulle rate; decadenza più “sensibile” anche al ritardo oltre 5 giorni;
– quinquies: 54 rate bimestrali fino al 2035, interessi 3% dal 1/08/2026; decadenza con regola “due rate” ma senza replica testuale della tolleranza quater → pagare sempre in anticipo.
Simulazione C: impresa in crisi con INPS omesso e necessità di CCII
- Hai debiti INPS da omesso versamento (non da accertamento) affidati entro 31/12/2023 → potenzialmente definibili in quinquies.
- Se stai attivando una procedura di crisi (CCII o sovraindebitamento), la legge consente di includere quei debiti e pagare anche il debito “falcidiato” nei tempi dell’omologazione.
Risultato pratico: la rottamazione può essere “agganciata” a un piano giudiziale, ma serve progettazione professionale, perché tempi e priorità (prededuzione) vanno rispettati.
FAQ operative
Posso aderire alla rottamazione quinquies se sto pagando la quater?
Sì, ma dipende dai debiti: i carichi già in quater in regola al 30/09/2025 non possono rientrare in quinquies; puoi però aderire per carichi diversi (ad esempio affidati nel 2023 e ammissibili).
Posso “trasferire” in quinquies i debiti della quater per avere più rate?
No, se al 30 settembre 2025 eri in regola su quei carichi: il comma 100 lo vieta.
Se sono decaduto dalla quater entro settembre 2025, posso usare la quinquies come seconda chance?
Sì, perché la quinquies ammette i carichi per i quali la quater è divenuta inefficace entro 30/09/2025 (comma 99, lett. b), sempre se rientrano nel perimetro oggettivo della quinquies.
Qual è la scadenza per presentare la domanda quinquies?
Entro il 30 aprile 2026.
La domanda quinquies va presentata online?
Sì: la norma prevede modalità esclusivamente telematiche.
Entro quando arriva la comunicazione delle somme dovute?
Entro il 30 giugno 2026.
Quando devo pagare la prima rata?
Entro il 31 luglio 2026.
Quante rate posso scegliere nella quinquies?
Fino a 54 rate bimestrali.
Quali interessi si applicano alle rate quinquies?
Interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026.
Cosa succede se non pago una rata quinquies?
La disciplina della decadenza è nel comma 95: inefficacia se non paghi l’unica rata, oppure due rate (anche non consecutive), oppure l’ultima.
Nella quater c’era la tolleranza di 5 giorni: vale anche nella quinquies?
La quater la prevede espressamente (ritardo superiore a 5 giorni → inefficacia, comma 244). Nella quinquies la decadenza è formulata diversamente e non replica quella previsione: per prudenza, considera le scadenze rigide e paga in anticipo.
La quinquies blocca nuovi fermi e nuove ipoteche?
Sì, per i carichi oggetto della dichiarazione: non si possono iscrivere nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti).
La quinquies ferma un pignoramento già avviato?
In generale, non possono essere proseguite procedure già avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
La quinquies sospende i termini di prescrizione?
Sì, dopo la presentazione della dichiarazione, per i carichi definibili oggetto di domanda (comma 91).
Se ho un contenzioso in corso, posso aderire alla quinquies?
Sì, ma devi indicarlo nella domanda e impegnarti alla rinuncia; il giudizio può essere sospeso e poi estinto con il pagamento della prima o unica rata (ai fini dell’estinzione).
La quinquies è compatibile con sovraindebitamento o CCII?
Sì: i debiti nei procedimenti L. 3/2012 o CCII possono essere inclusi, con pagamento anche falcidiato secondo l’omologazione (comma 96).
Cosa succede alle somme già pagate prima della quinquies?
Le somme versate restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili (comma 90).
Qual è il termine per il ricorso tributario contro un atto impugnabile?
In generale 60 giorni dalla notifica (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
Se ho un vizio evidente, conviene autotutela o ricorso?
Dipende dal rischio di decadenza e dalla forza del vizio: l’autotutela oggi ha basi rafforzate nello Statuto (art. 10-quater L. 212/2000), ma spesso conviene affiancarla al ricorso se i termini stringono.
Se la quinquies non è percorribile, quali alternative ho per evitare pignoramenti?
Rateazioni ordinarie (se concedibili), ricorsi con sospensiva, autotutela, e – se il debito è insostenibile – strumenti del Codice della crisi o sovraindebitamento. Le misure cautelari/esecutive sono disciplinate dal DPR 602/1973 (fermo art. 86; ipoteca art. 77; esecuzione art. 50).
Aggiornamenti giurisprudenziali e prassi istituzionale rilevanti
Questa sezione raccoglie, in modo sintetico, le fonti istituzionali e le decisioni più rilevanti (e recenti) utili al debitore per orientarsi nel 2026.
Normativa primaria e testi ufficiali
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 82-101 (Rottamazione-quinquies).
- Ripubblicazione del testo della L. 199/2025 (GU 21 gennaio 2026, testo aggiornato/ripubblicazione).
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), art. 1, commi 231-252 (Rottamazione-quater).
- Art. 3-bis (Riammissione alla rottamazione-quater) – testo in Gazzetta collegato al Milleproroghe 2024, con domanda entro 30/04/2025 e rate fino al 2027.
- D.Lgs. 546/1992 (processo tributario): termini e atti impugnabili (art. 19, 21).
- L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10-quater (autotutela).
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).
- D.L. 118/2021 (crisi d’impresa e risanamento / composizione negoziata).
- L. 742/1969 (sospensione feriale dei termini processuali).
- DPR 602/1973 (riscossione): fermo (art. 86), ipoteca (art. 77), esecuzione (art. 50).
Prassi e chiarimenti (Agenzia delle Entrate)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023: contiene chiarimenti anche sulla definizione agevolata dei carichi affidati (commi 231-252 L. 197/2022).
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 20 marzo 2023: ulteriori chiarimenti sulla definizione agevolata e altre misure della “tregua fiscale”.
Giurisprudenza di legittimità e costituzionale
- Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24428: tema “Rottamazione-quater – Estinzione del giudizio” (banca dati istituzionale MEF/Doctrib).
- Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 26 febbraio 2024, n. 5011 (banca dati istituzionale MEF/Doctrib): rilievi sul contenzioso e adesione a definizione agevolata.
- Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2025, n. 137: preclusioni istruttorie ex art. 32 DPR 600/1973, interpretazione restrittiva e bilanciamento con diritto di difesa (pagina ufficiale Corte).
Conclusione
La Rottamazione quinquies 2026 è una nuova opportunità, ma non è una “seconda quater” né una scorciatoia automatica per chi sta pagando: è una definizione più lunga (fino al 2035), con interessi al 3% e regole di decadenza diverse, e soprattutto con un perimetro oggettivo selettivo (dichiarazioni/controlli automatizzati e omessi INPS non da accertamento).
Se stai pagando regolarmente la quater, la regola chiave è questa: i carichi quater “in regola” al 30 settembre 2025 non possono entrare nella quinquies. Ma la quinquies può ancora servirti per carichi nuovi (2022–2023) o per carichi quater divenuti inefficaci entro la stessa data.
Il vero valore di un’assistenza professionale non è “spingerti” verso una rottamazione a prescindere, ma costruire una strategia su misura che combini:
- verifica dei carichi realmente definibili;
- rispetto rigoroso di scadenze e condizioni;
- difese mirate (autotutela, ricorsi, sospensive);
- strumenti di crisi se il debito complessivo è insostenibile.
In questo, le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team – cassazionista, coordinatore nazionale di professionisti nel diritto bancario e tributario, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) – sono decisive per intervenire rapidamente e in modo strutturato, anche per bloccare o prevenire azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche e fermi, e per trattare efficacemente con la riscossione.
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