Come salvare la casa dai creditori e dal pignoramento con uno Studio Legale

L’abitazione principale è spesso il bene più prezioso per il debitore: perderla a seguito di un pignoramento può avere conseguenze drammatiche per sé e per la propria famiglia. Il tema è quindi di estrema importanza: essere colpiti da atti esecutivi sul proprio immobile espone a rischi concreti (sfratti, aste forzate, ipoteche) e richiede interventi tempestivi e mirati per evitare l’aggravarsi della situazione. In molti casi i contribuenti e i debitori commettono errori gravi, come ignorare le cartelle di pagamento, non impugnare i primi atti o non cercare aiuto professionale per tempo, facilitando così l’azione esecutiva del creditore. Il presente articolo spiega passo per passo quali strumenti legali esistono per difendersi e salvare la casa dal pignoramento, illustrando normative, giurisprudenza recente e le strategie concrete consigliate da professionisti esperti.

Si affronteranno le soluzioni previste dal Codice di Procedura Civile e dalle leggi tributarie (ad es. il D.P.R. 602/1973), nonché le opportunità offerte dalla legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) e dai rimedi fiscali (rateizzazioni, definizioni agevolate, saldo e stralcio, ecc.). Il tono è pratico e diretto, dal punto di vista del debitore: si spiegherà cosa accade dopo la notifica degli atti di esecuzione, i termini per reagire, i diritti del contribuente e le difese possibili (opposizioni, ricorsi, sospensioni). Si illustreranno anche le strategie alternative (piani di rientro, accordi con l’agente della riscossione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione), oltre a consigli concreti e tabelle riepilogative per orientarsi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare – composto da avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario – sono pronti ad assisterti concretamente. L’Avv. Monardo è cassazionista con oltre 16 anni di esperienza in contenziosi bancari e fiscali, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto nei registri del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (ai sensi del D.L. 118/2021). Grazie a tali specializzazioni, egli coordina il team per fornire una consulenza personalizzata: analisi dell’atto di pignoramento, redazione di opposizioni e ricorsi, richieste di sospensione cautelare, negoziazione di dilazioni con i creditori, predisposizione di piani di rientro stragiudiziali, nonché avvio di soluzioni giudiziali come le procedure di composizione del debito.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

In Italia il pignoramento immobiliare è disciplinato dal Codice di Procedura Civile (CPC) e dalla legge fiscale (D.P.R. 602/1973). Secondo il CPC, i creditori muniti di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto notarile) possono ottenere la vendita forzata degli immobili del debitore (artt. 543 e ss. CPC). L’atto introduttivo è la notifica del pignoramento presso il domicilio del debitore o con modalità telematiche. Il pignoramento produce effetti significativi sul bene, regolati dall’art. 2913 c.c.: gli atti di alienazione del bene pignorato diventano inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti . In pratica, pur non modificando formalmente il diritto di proprietà del debitore, il pignoramento “imprime al bene una destinazione che il debitore esecutato non può alterare” , cioè impedisce al debitore di vendere o gravare ulteriormente l’immobile rispetto al regime di prelazione del creditore.

Impignorabilità della prima casa

Norme speciali proteggono la c.d. “prima casa” del debitore. In base all’art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall’art. 52 del “Decreto del Fare” D.L. 69/2013), l’agente della riscossione (ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) non può dare corso all’espropriazione immobiliare se l’immobile pignorato è l’unico di proprietà del debitore, è destinato ad abitazione principale (con regolare residenza anagrafica del debitore) e non è di lusso (categorie catastali A/8, A/9 o assimilate) . In breve, se il contribuente possiede solo quell’immobile “prima casa”, gli è riconosciuta impignorabilità a determinate condizioni. Se invece il debitore possiede più abitazioni, la prima casa perde la protezione (salvo che il debito non sia modesto). In mancanza dei requisiti di cui sopra, l’Agenzia può procedere all’espropriazione solo se l’importo complessivo del credito supera 120.000 euro (secondo lett. b) dell’art.76, introdotta dal D.L. 50/2017). In tal caso, l’espropriazione è ammessa purché sia stata iscritta l’ipoteca d’ufficio ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73 e siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza estinzione del debito .

La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che, se tali condizioni di impignorabilità sono soddisfatte, un pignoramento già avviato dall’Agenzia deve essere bloccato. Ad esempio, la Cassazione (ordinanza n. 32759/2024) ha ribadito che quando il creditore avvia l’espropriazione immobiliare gravante sull’unico immobile abitativo non di lusso con residenza del debitore, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata” . Questo principio era già stato affermato in passato (cfr. Cass. n. 19270/2014) ed è oggi confermato con rigore: la prima casa unica del debitore gode di tutela per effetto della legge tributaria e la relativa trascrizione di pignoramento deve essere cancellata se il processo esecutivo era ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma (21 agosto 2013) .

Va sottolineato che l’impignorabilità della prima casa si applica soltanto alle espropriazioni promosse dall’Agente della Riscossione. Per i creditori privati (banche, finanziarie, privati) non esiste una norma di tutela analoga; tuttavia, in teoria anche in questi casi restano applicabili le regole generali sull’esecuzione forzata. In altre parole, se la casa è gravata da mutuo ipotecario con banca e il debitore non paga più le rate, la banca potrà ottenere pignoramento e vendita senza essere limitata dall’impignorabilità “prima casa” prevista per le cartelle tributarie.

Principi costituzionali

La Corte Costituzionale è intervenuta di recente sulle tutele del debitore derivanti dalle norme emergenziali Covid che sospendevano o rendevano inefficaci i pignoramenti sulla prima casa. Con la sentenza n. 87 del 4 aprile 2022 , la Corte ha dichiarato incostituzionale la disposizione (dl 137/2020, conv. L. 176/2020) che rendeva inefficaci retroattivamente i pignoramenti immobiliari notificati dal 25 ottobre al 25 dicembre 2020 sulle prime case. La Corte ha confermato che già era stata prevista una sospensione temporanea delle esecuzioni (art. 54-ter d.l. 18/2020 fino al 31.12.2020), ma il regime di inefficacia di due mesi fu ritenuto irragionevole e in contrasto con il diritto di difesa del creditore . In particolare, i giudici costituzionali hanno osservato che il pignoramento immobiliare, pur non incidendo formalmente sulla proprietà, “imprime al bene una destinazione” e può compromettere irreparabilmente il diritto del creditore alla tutela giurisdizionale . Per questi motivi, la norma d’emergenza fu cancellata . Rimane invece valido il regime ordinario di sospensione previsto dall’art. 54-ter, e in generale le tutele per il debitore contenute nel codice civile (art. 2740 c.c. “il debitore risponde di tutti i suoi beni”, principio di solidarietà) e nel diritto europeo dei consumatori (tutele antitrust in caso di clausole vessatorie nei contratti di credito).

Altre fonti normative rilevanti

Oltre al D.P.R. 602/73 e al Codice di procedura civile, altre leggi incidono sul tema: ad esempio la Legge n.80/2005 (Conversione del D.L. 203/2005) ha introdotto il divieto di vendita dell’abitazione principale in favore di famiglie in difficoltà (cd. “legge anti-sfratto”). Occorre poi ricordare le norme sul pignoramento e sulla distribuzione del ricavato (artt. 553-560 CPC) e sulla priorità dei crediti (artt. 2744 e 2752 c.c.). Particolare importanza riveste il Codice Civile, che impone ai debitori di soddisfare i creditori con tutti i beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.) e stabilisce l’inefficacia relativa degli atti di disposizione del bene pignorato (art. 2913 c.c., già citato). In ambito concorsuale, le procedure della legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) definiscono quattro tipi di “piani” (accordo con creditori, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio, soluzione esperita via convenzione di creditori per piccoli imprenditori) che possono essere utilizzati per ristrutturare i debiti ed evitare la perdita della casa. In generale, le più recenti riforme concorsuali (codice della crisi d’impresa, D.Lgs. 14/2019; decreto Sostegni/Recovery, D.L. 41/2021 conv. L. 69/2021) hanno amplificato gli strumenti stragiudiziali e di composizione negoziata delle crisi.

Cosa succede dopo la notifica dell’atto di pignoramento: procedura passo-passo

Quando il debitore riceve un precetto o un pignoramento immobiliare, scattano scadenze per reagire. È fondamentale conoscere la sequenza degli atti esecutivi e rispettare i termini di legge per far valere le proprie ragioni.

  1. Cartella di pagamento e reclami fiscali. Nel caso di debito tributario, l’agente della riscossione invia prima una cartella esattoriale di pagamento (art. 48, DPR 602/1973). Dal momento della notifica del ruolo parte un termine di 60 giorni per pagare o proporre un’istanza di sospensione/opposizione presso la commissione tributaria provinciale (CDP). Il debitore può opporsi alla cartella entro il termine legale (solitamente 60 giorni) mediante ricorso alla CDP competente, chiedendo la sospensione cautelare. Se la cartella è errata o illegittima (ad esempio per vizi di notifica, errori formali, irregolarità nell’applicazione delle sanzioni), è opportuno proporre reclamo o ricorso al giudice tributario entro i termini previsti. Senza opposizione, trascorsi 60 giorni dalla notifica, la cartella diventa esecutiva e il concessionario può trasmettere il ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’atto di pignoramento.
  2. Notifica del precetto (creditore privato). Se il debitore non appartiene al mondo fiscale ma ha un debito con banca o fornitore, il creditore otterrà un titolo esecutivo (sentenza o decreto ingiuntivo) e notificherà un atto di precetto (art. 480 CPC). Dal precetto iniziano a decorrere i termini per il pagamento spontaneo (generalmente 10 giorni) o per l’opposizione (art. 615 CPC). Spesso si dà un termine di 10/20 giorni per adempiere spontaneamente: scaduto questo termine, il creditore può procedere col pignoramento. Il debitore ha 20 giorni (o talvolta 40) dalla notifica del precetto per proporre opposizione (art. 615 c.p.c.) al giudice competente, eccependo vizi formali del titolo o della notifica. L’opposizione al precetto è un rimedio ordinario che sospende l’esecuzione e consente di contestare fin da subito l’infondatezza del credito. È un errore comune ignorare questa scadenza: non impugnare il precetto significa rinunciare a molte garanzie difensive e accelerare la procedura esecutiva.
  3. Pignoramento immobiliare. Se il debitore non paga né ottiene riduzione del debito, il creditore fisserà l’udienza d’assegnazione e notificherà il pignoramento immobiliare (artt. 543 e ss. CPC). Nel caso fiscale, l’Agenzia trascrive il pignoramento nei registri immobiliari e notifica l’avviso di vendita entro 5 giorni (art. 78 DPR 602/73). Dal momento della notifica del pignoramento decorrono 70 giorni (prima 90, ora ridotti) per proporre opposizione all’esecuzione (art. 617 CPC). In questa fase il debitore può opporsi al giudice dell’esecuzione contestando l’atto di pignoramento (vizi di forma o di notifica, mancanza di titoli, usura nei contratti alla base del debito, violazioni di legge). È possibile inoltre segnalare il caso di eventuale usucapione, prescrizione o decadenza del credito. Se il pignoramento è stato effettuato in violazione dell’impignorabilità della prima casa (come visto), si può chiedere al giudice dell’esecuzione l’annullamento o la sospensione. La Cassazione ribadisce che il giudice deve esaminare subito se ricorrono i requisiti di legge e in caso affermativo dichiarare l’efficacia preclusa del pignoramento.
  4. Udienze e vendite forzate. Se non vi è opposizione o questa è respinta, il giudice dell’esecuzione può procedere con le operazioni di vendita: fissazione del prezzo base, vendite pubbliche (asta) o cessione del credito (artt. 569 e segg. CPC). Il debitore può ancora chiedere dilazione al giudice (art. 569-bis c.p.c.) quando dimostra di non poter pagare subito; il giudice valuta la domanda e può concedere piani rateali sotto sorveglianza. In alternativa, prima della vendita il debitore ha facoltà di comparire all’udienza e in via conciliativa proporre al creditore un piano di rientro transattivo (come previsto implicitamente dall’art. 2697 c.c. e dall’esperienza “giudiziale”). Spesso in sede di udienza di vendita il debitore può far presente al giudice eventuali atti anomali compiuti dall’agente della riscossione, chiedendo che vengano valutati.
  5. Sanzioni degli atti di disposizione. A seguito del pignoramento immobiliare, l’art. 2913 c.c. rende inefficaci gli atti di alienazione compiuti dal debitore in pregiudizio del creditore procedente e di quelli intervenuti . Ciò significa che, dopo la trascrizione del pignoramento, il debitore non può validamente vendere l’immobile a terzi né concederne diritti reali, pena la nullità dell’atto. In questo senso, il pignoramento garantisce l’inopponibilità degli atti successivi al creditore procedente. Tuttavia, tali effetti residuano anche dopo la cancellazione dell’esecuzione se questa non è eseguita (cfr. art. 2913 c.c.). In sostanza, una volta trascritto il pignoramento, il debitore è bloccato rispetto al bene: se paga tutto entro i termini, può chiedere la cancellazione del pignoramento (ai sensi dell’art. 538 c.p.c.), ma non potrà rivendere l’immobile fino a che non avrà estinto il debito. Questo è il motivo per cui, come sottolinea la Corte Costituzionale, anche la mera trascrizione di un pignoramento pone un vincolo “di destinazione” sul bene .

Diritti del debitore

Durante la procedura esecutiva il debitore conserva alcuni diritti di difesa fondamentali: il diritto di essere correttamente informato (comunicazioni giudiziarie regolari, avvisi di vendita), il diritto di opporsi (art. 615-617 c.p.c.), nonché il diritto di comparire in giudizio (anche per chiamare in causa terzi solidalmente responsabili). Se vi sono carenze formali (ad es. mancanza di firma digitale o di documento obbligatorio), gli atti possono essere nulli. Inoltre, il debitore può chiedere il differimento dell’esecuzione per casi di particolare gravità (es. stato di salute, malattia, calamità naturali) tramite il reclamo cautelare al giudice dell’esecuzione (art. 669-bis c.p.c.). In ogni caso va evitato l’inerzia: attendere passivamente la fine dei termini di opposizione compromette pesantemente la tutela.

Difese e strategie legali del debitore

Una volta compresa la procedura, il debitore può mettere in campo diversi rimedi e strategie difensive. Ecco le principali:

  • Opposizione agli atti esecutivi: Come anticipato, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 617 c.p.c.) entro 20-40 giorni dalla notifica del pignoramento, contestando la validità del titolo, l’efficacia dell’atto o la sussistenza del credito. Se l’esecuzione è per debiti tributari, si richiede spesso di impugnare preliminarmente la cartella o il ruolo (reclamo al concessionario, ricorso alla commissione tributaria) con effetti sospensivi. Nei casi di decreto ingiuntivo non opposto, è possibile esperire direttamente l’opposizione all’esecuzione (vedi Cass. SU 9479/2023). L’opposizione all’esecuzione deve essere ben motivata (ad esempio: mancato rispetto del principio del contraddittorio, inesistenza del credito, prescrizione, usura nel contratto, errori di calcolo). Se accolta, essa può annullare il pignoramento o sospenderne le azioni. Da ultimo, se i termini ordinari sono scaduti, resta la possibilità residuale di esperire opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., rivendicando l’esclusione di un credito (ad es. nei casi di contratti di consumo con clausole abusive).
  • Ricorso per Cassazione (art. 654 c.p.c.): Contro le sentenze di merito (opposizione 615-617, opposizione di terzi, reclamo 669-bis), è possibile proporre ricorso in Cassazione nei termini di legge (generalmente 30 giorni). In tema di sovraindebitamento, ad esempio, la Cassazione di recente ha chiarito che il decreto di omologazione del piano del consumatore può essere impugnato solo da chi era parte formale e soccombente nel giudizio (Cass. n. 5157/2025 ). Ciò evidenzia l’importanza di intervenire come parti formali in tutte le fasi decisive.
  • Nullità del pignoramento: La norma prevede che il pignoramento immobiliare debba rispettare rigorose forme (notifica all’indirizzo giusto, presenza del giudice, fissazione dell’udienza, ecc.). La giurisprudenza (Cass. n. 6920/2022 e segg.) ammette che la mancanza di questi requisiti determini la nullità dell’atto e il diritto del debitore alla sua cancellazione. Di certo, se ad esempio non viene notificato il provvedimento di assegnazione contenente l’avviso di vendita entro i termini di legge, o se il pignoramento viene trascritto in massa su più immobili senza rispettare la “condizione unicità” della prima casa, è possibile chiedere al giudice di annullarlo.
  • Sospensione d’urgenza: In casi di pericolo imminente (es. vendita già fissata in prossimità della scadenza, grave patologia del debitore), il giudice dell’esecuzione può, su istanza del debitore, accordare misure cautelari sospensive dell’asta (art. 669-bis c.p.c.). Spesso però è complicato ottenere provvedimenti d’urgenza, a meno che non vi siano elementi molto gravi. Ad ogni modo, la mera presentazione di un’istanza di sospensione ritarda l’asta. In tema di pignoramenti da Equitalia si segnalano anche i cosiddetti RITARDI GIUDIZIARI: in certe circostanze particolari i Tribunali possono ordinare la cancellazione del pignoramento (come già visto, Cass. 32759/2024 ).
  • Richieste stragiudiziali: Una via spesso efficace è rivolta direttamente all’Agente della riscossione o al creditore privato per ottenere una dilazione e rateizzazione più flessibile di quella “legale”. Con la riforma del 2022 le rateizzazioni tributarie possono arrivare fino a 72 mesi (art. 19-bis DPR 602/73, novellato dal Dlgs 184/2023) e non è previsto versamento minimo mensile, a patto di soddisfare alcune condizioni di capacità contributiva. Se il debitore propone un piano credibile, l’agente della riscossione è tenuto a valutarlo (art. 16-bis DPR 600/73). Sebbene non sia un diritto acquisito (l’agente può anche rifiutare, ma deve motivare il rifiuto), quasi sempre le richieste ragionevoli di rateizzazione col voluntary payment trovano accoglimento. Questo strumento può posticipare l’esecuzione e salvare la casa.

Strumenti alternativi e percorsi di definizione

Spesso la difesa più efficace non è il contenzioso, ma l’uso degli strumenti deflattivi offerti dalla legge, che consentono di saldare o ridurre il debito prima che si arrivi all’asta. Tra questi si segnalano:

  • Rateizzazioni e definizioni agevolate delle cartelle: Con la nuova riforma della riscossione (Dlgs. 182/2023), i contribuenti in difficoltà possono chiedere una rateazione fino a 120 mesi senza pagamento di interessi (art. 23-bis DPR 602/73) – purché il debito sia rimasto con un piano regolare fino alla domanda. Inoltre, periodicamente si aprono possibilità di definizioni agevolate (c.d. “rottamazioni”) che cancellano sanzioni e interessi. Ad es., il Decreto Sostegni-bis 2020 ha consentito l’adesione a “rottamazioni-ter” e “saldo e stralcio” delle cartelle in scadenza fino al 2018, con pagamenti in 10 anni e sconto fino al 99% degli interessi. Anche se gli ultimi termini sono scaduti, talvolta il legislatore proroga queste misure (ad es. rottamazioni 2019-2020, saldo e stralcio per “incapienti”). Vale la pena verificare continuamente eventuali nuove definizioni agevolate ufficializzate con leggi o decreti.
  • Accordo transattivo con Agenzia Entrate-Riscossione: In alternativa alla rateizzazione, in casi straordinari il contribuente può proporre un accordo bonario con l’agente della riscossione (previsto dall’art. 48-bis DPR 602/73). In pratica, offrire un pagamento parziale immediato più rateizzazioni residue, sollevando per intero le somme scontate. Tale strumento è usato soprattutto per debiti di modesta entità e in presenza di situazioni di comprovata difficoltà (es. gravi problemi sanitari o familiari), benché l’accoglimento non sia garantito per legge (spetta al responsabile dell’agenzia). L’innovazione più rilevante del 2023 è il piano esecutivo di dilazione proposto dal contribuente (Dlgs. 182/2023), che obbliga l’agente ad esaminare la proposta entro 30 giorni e consente, in caso di rifiuto ingiustificato, di sottrarsi all’azione esecutiva con reclamo all’Agenzia stessa.
  • Piani di rientro ex legge 3/2012: Chi è sovraindebitato (debiti ormai insostenibili) può attivare le procedure previste dalla legge sul sovraindebitamento. Vi sono quattro tipologie: accordo di composizione della crisi (per debitori non imprenditori con creditori non assistiti da garanzie reali, art.7 L.3/2012); piano del consumatore (per consumatori con debiti a vario titolo, art.14); liquidazione del patrimonio (riservata agli imprenditori non fallibili, art.15); e concordato stragiudiziale in continuità d’impresa (imprenditori che vogliono proseguire l’attività, art.14 L.3/2012). Queste procedure consentono di sospendere le esecuzioni (con decreto del giudice delegato e nomina di un commissario giudiziale) e di proporre ai creditori un piano di pagamento rateale o una riduzione del debito. Se omologati, bloccano i pignoramenti pendenti e proteggono la casa. Al termine del piano, il debitore ammesso all’esdebitazione (art. 14-18 L.3/2012) viene liberato dai residui debiti. Questo percorso è molto tecnico e richiede l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – di cui l’Avv. Monardo è fiduciario – ma può essere l’unico modo per evitare la “cancellazione totale” dalla crisi.
  • Saldo e stralcio: Per i debiti fiscali fino a un certo importo il legislatore ha previsto in passato (e talvolta rinnova) la possibilità di “saldo e stralcio”, ossia di pagare una parte minima del debito (in base al reddito ISEE, con riduzioni fino al 95%) e vedersi cancellato il resto. Ad esempio, il D.L. 119/2018 prevedeva che i contribuenti con un reddito basso potessero estinguere tutte le cartelle affidate agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2017 pagando una percentuale del 6-16% (minimo 1.000 euro). Sebbene attualmente scaduta, questa agevolazione viene periodicamente rifinanziata per alcune categorie di debitori: va verificato il quadro normativo (ad esempio, l’art. 1 co. 178 L. 205/2017 e seguenti) per eventuali rinnovi o nuove misure “saldo e stralcio”.
  • Ristrutturazioni volontarie con banche: Se il pignoramento deriva da un mutuo bancario, si può tentare una ristrutturazione del debito. La legge consente di chiedere l’allungamento del piano di ammortamento del mutuo (anche oltre 30 anni) o la sospensione temporanea delle rate (operazioni dette anche “congelamento mutuo”), negoziando con la banca. Al contempo, il debitore può verificare la possibilità di agire giudizialmente per anatocismo o clausole usurarie nel contratto mutuo (il cosiddetto “metodo del pendolo” e azioni di anatocismo). Se esistono abusi, si possono chiedere restituzioni e far valere il loro effetto sulla cifra complessiva dovuta. In casi estremi, si può valutare la cessione del credito ipotecario a terzi istituti specializzati, benché spesso svantaggiosa.
  • Errori da evitare: Tra i consigli operativi più pratici va sottolineato cosa non fare. In primis, non ignorare le comunicazioni ufficiali: ogni notifica di cartella, precetto o pignoramento ha scadenze precise, e la mancata azione entro i termini comporta la chiusura di molte opzioni difensive. Evitare di rimanere fermi nel riprogrammare il pagamento dopo la scadenza o di affrontare l’agente a voce senza un vero accordo scritto. Non firmare proposte di pagamento improvvisate senza verificarne legalità e convenienza. Non attendere la vendita all’asta per agire: è spesso troppo tardi. Infine, ricordare sempre che un’azione rapida con un professionista qualificato può fare la differenza tra salvare la casa e perderla.

Tabelle riepilogative

Fase dell’esecuzioneTermini chiaveRiferimenti normativi
Notifica precetto (creditore privato)10 giorni per pagare o appellareArt. 480 c.p.c.; art. 615 c.p.c.
Notifica cartella esattoriale60 giorni per pagare/ricorrereArt. 48 D.P.R. 602/73; art. 21 L. 69/2009
Ricorso in commissione tributaria60 giorni da notifica cartellaArt. 2 D.lgs. 546/92
Pignoramento immobiliareDep. atto a ruolo: 15 gg <br> Opposizione esecuzione: 20-40 ggArtt. 543, 566 c.p.c.; artt. 77-78 DPR 602/73
Opposizione all’esecuzione (615/617 c.p.c.)Entro 40 giorni dalla notificaArt. 615 c.p.c.; art. 617 c.p.c.
Udienza di venditaSolitamente 45 gg dopo opposizioniArtt. 569-572 c.p.c.
Esecuzione della venditaSe vinti rilievi, espropriazioneArtt. 587 e ss. c.p.c.
Cancellazione ipoteca trascrittaSu istanza o decretoArt. 538 c.p.c.; Cass. 32759/2024
StrumentoQuando e come richiederloVantaggi
Rateizzazione Agenzia EntrateDomanda online o ufficio (dopo notifica)Dilaziona il debito in 60+ mesi, tassi agevolati
Rottamazione-ter/Saldo-stralcioAdesione a campagne governativeCancellazione di sanzioni/interessi, sconto forte sul capitale
Piano del consumatore (L.3/2012)Istanza in Tribunale; debiti ≤ €100k, ISEE bassoSospende le esecuzioni, riduce i debiti fino esdebitazione finale
Accordo di composizione crisi (L.3/2012)Proposta con organismi OCC, coinvolgendo creditoriRiduce debiti (spesso tagliando interessi), sospende ipoteche
Accordo stragiudiziale con bancheProposta diretta alla banca (o tramite OCC)Possibilità di allungare mutuo o rinviare pagamento rate
Opposizione 615 c.p.c.Subito dopo notifica pignoramento (20-40 gg)Blocca l’esecuzione e apre contenzioso collegato
Esdebitazione (L.3/2012, art. 14-18)A fine procedura sovraindeb. con piano approvatoCancellazione dei debiti residui al termine del piano

Domande frequenti (FAQ)

  1. Posso davvero salvare la mia casa se ho ricevuto un pignoramento?
    Sì, esistono vari strumenti di difesa. Se si tratta della “prima casa” e si rispettano i requisiti (immobile unico, residenza, non di lusso), l’esproprio fiscale è vietato per legge . Se il pignoramento è già stato trascritto da Equitalia ante-21 agosto 2013, è possibile chiederne la cancellazione . In altri casi, si possono impugnare gli atti (opposizione esecuzione), negoziare una rateizzazione più lunga con l’agente della riscossione, presentare un piano di composizione del debito o un piano del consumatore (L.3/2012), oppure trovare soluzioni alternative (ad es. saldo e stralcio) prima che il bene vada all’asta. L’azione deve essere immediata: prima si agisce, più alte sono le possibilità di successo.
  2. Quali errori devo evitare per non perdere la protezione sulla prima casa?
    Il primo errore è non rispettare i requisiti di legge: se possiedi più immobili oltre alla prima casa, questa perde protezione . Lo stesso accade se la tua prima casa è considerata di lusso (categoria catastale A/8 o A/9). Inoltre, se il tuo debito supera 120.000 euro, l’Agenzia può pignorare anche la casa principale . Un altro errore è ignorare le cartelle o le comunicazioni: se perdi i termini per proporre opposizioni o pagamenti dilazionati (60 giorni per la cartella, 20-40 giorni per la notifica di pignoramento), le tue difese sono ridotte al minimo. Infine, evitare di reagire tardivamente: se la casa va all’asta non c’è rimedio, se non il riscatto (che è spesso proibitivo).
  3. In che tempi devo reagire dopo la notifica del pignoramento?
    Se hai ricevuto un avviso di pignoramento immobiliare, hai 20-40 giorni di tempo per fare opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), a seconda della notifica. In questi giorni puoi presentare al giudice le tue eccezioni (vizi formali, contestazioni del credito, richiesta di rateizzazione, ecc.). Contemporaneamente, se hai ricevuto la cartella di pagamento tributarie, hai 60 giorni per impugnarla con ricorso tributario. Agire entro questi termini è fondamentale perché dopo scattano le successive fasi dell’esecuzione (udienza di vendita, assegnazione) che rendono molto più difficile fermarla.
  4. Quali sono gli strumenti alternativi per evitare l’asta immobiliare?
  5. Rateizzazione ultra-decennale: L’agente della riscossione può concedere rateizzazioni fino a 10 anni (120 mesi) senza interessi di mora (Dlgs. 182/2023).
  6. Saldo e stralcio/rottamazione: Se autorizzati dalla legge (es. debiti contenuti e ISEE basso), puoi saldare solo una piccola parte del debito e ottenere lo stralcio di interessi e sanzioni.
  7. Piano del consumatore o accordo di composizione: Grazie alla L.3/2012 potresti sospendere le esecuzioni proponendo un piano ai creditori (piano del consumatore) con riduzione del debito. Se approvato, blocca le aste su tutti i beni (compresa la casa).
  8. Accordi stragiudiziali: Fino al momento dell’udienza di vendita, puoi tentare accordi diretti col creditore (ad es. riduzione del mutuo, revoca del pignoramento in cambio di pagamento rateale). Anche un versamento a titolo di buona uscita può essere negoziato per evitare l’asta. In tutti questi casi, è utile avere l’assistenza legale per formulare proposte credibili e contrattare con l’agente esattoriale o la banca.
  9. Cosa succede se propongo un piano di rientro ma il creditore non accetta?
    Può succedere, soprattutto con l’agente della riscossione se il debito è molto elevato. In tal caso, dopo 30 giorni di silenzio-rifiuto formale, il debitore può presentare un reclamo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Previsto dall’art. 16-bis DPR 600/73). Questo reclamo può sospendere l’esecuzione e obbligare l’agente a riesaminare la posizione del debitore. Nel frattempo, il pignoramento rimane in standby e non si arriva all’asta. È un rimedio potente in mano al professionista: a volte il semplice atto di reclamo fa aprire l’agente al confronto o riaprire i termini della rateizzazione.
  10. In quali casi posso usare la legge sul sovraindebitamento per evitare il pignoramento?
    La legge 3/2012 (c.d. “legge salvasuicidi”) si applica se sei un privato consumatore, un libero professionista o un imprenditore non fallibile in una situazione di debiti non più sostenibili. Se rientri nei requisiti, puoi proporre al Tribunale un piano di liquidazione del patrimonio (per imprese) o un piano del consumatore (per privati) o un accordo di composizione con i creditori. Una volta avviata la procedura, ottieni un decreto che sospende tutte le esecuzioni in corso (ipoteche, pignoramenti). Se il piano viene omologato, i creditori devono attenersi a quanto previsto (es. rate, riduzioni). Allo scadere del piano, i residui debiti vengono eliminati con il provvedimento di esdebitazione. In pratica, con questa procedura puoi bloccare immediatamente la casa in astanteria e ripartire da zero con un piano sostenibile. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi iscritto al Ministero, può assisterti nell’avviare questo iter.
  11. Cosa succede dopo l’opposizione all’esecuzione?
    Se hai proposto opposizione (art. 615 o 617 c.p.c.), il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza dove sentirà le parti. Durante l’udienza, tu (o il tuo difensore) potrai esporre le ragioni (ad es. contestare il contratto, chiedere prescrizione, dimostrare la prima casa impignorabile ). Se il giudice ritiene fondate le tue ragioni, può ordinare la cancellazione del pignoramento o sospendere l’asta. In alcuni casi concede il termine per integrare il pagamento. Se l’opposizione viene rigettata, il giudice dà l’udienza di vendita che porta alla vendita forzata entro qualche mese.
  12. Gli effetti dell’esdebitazione mi riguardano se non ho fatto ricorso al Tribunale?
    Solo dopo aver ottenuto l’omologazione di un piano di sovraindebitamento (accordo o piano consumatore) e aver completato i pagamenti previsti, puoi chiedere l’esdebitazione dei debiti residui (art. 14-18 L.3/2012). Per questo non è sufficiente negoziare privatamente: devi seguire l’iter giudiziale. Se invece non hai fatto nessun ricorso al Tribunale, non potrai giovare dell’esdebitazione.
  13. Ho perso i termini per impugnare, ci sono vie d’uscita d’emergenza?
    Qualche strada c’è. Se non hai fatto opposizione nei termini, puoi tentare l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo (art. 650 c.p.c.), che consente di impugnare un decreto ingiuntivo anche oltre i termini se sussistono particolari motivi (come l’abusività di clausole contrattuali) – la Cassazione SU n. 9479/2023 ha aperto questa possibilità nel caso di mutui con fideiussioni abusive . Un’altra via è chiedere l’annullamento del pignoramento in sede civile sostenendo la nullità dell’atto. Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione può riaprire la trattativa se mostri elementi nuovi (ad es. documenti mancanti, modifiche del tuo reddito). Infine, la cosiddetta “opposizione di terzo” (art. 619 c.p.c.) potrebbe essere esperita da un eventuale coniuge o comunista intestatario di quote dell’immobile, per chiedere che le sue parti siano escluse dalla pignorabilità.
  14. In cosa consiste l’effetto esdebitazione e quando si ottiene?
    Dopo aver realizzato integralmente il piano approvato in sede di sovraindebitamento, il giudice emette un provvedimento di esdebitazione che condona i debiti residui (tranne quelli per obblighi di famiglia o illeciti penali). In pratica, anche se non hai pagato tutto, non sei più ufficialmente debitore di quelle somme. Questo ti svincola definitivamente dai pignoramenti futuri (gli atti esecutivi in corso su quei crediti decadono). La Cassazione ha precisato che non esiste una soglia minima di soddisfazione (Cass. 25946/2024), ma è fondamentale dimostrare la “meritevolezza” del debitore nell’aver collaborato e rispettato il piano. L’esdebitazione non è però automatica: va richiesta e merita un attento supporto legale.
  15. Se la casa è intestata anche a un familiare, il pignoramento mi riguarda comunque?
    La prassi è che l’ipoteca o pignoramento colpisce l’intero immobile, anche se formalmente intestato a più persone. Tuttavia, in opposizione si può sostenere (eventualmente in Tribunale) che quella quota non sia aggredibile per te. In famiglia, ad esempio, il coniuge superstite può opporsi come “terzo estraneo” per la sua quota. Se trattasi di comunione legale, normalmente l’esecuzione immobiliare riguarda solo la quota del debitore. In ogni caso, la presenza di altri titolari non azzera il tuo interesse: protezione impignorabilità “prima casa” vale se il coniuge è parte di essa (Cass. SU n. 17975/2019). Consigliamo di agire comunque su entrambe le intestazioni, proponendo anche loro strumenti di composizione del debito (piano consumatore comune, accordi congiunti), oppure valutando l’impegno di riscattare la quota del coniuge per mantenerne la proprietà esclusiva.
  16. La Cassazione mi ha detto di bloccare il pignoramento: cosa posso ottenere di preciso?
    In casi particolari la Cassazione (S.U. n. 9479/2023) ha stabilito che se il pignoramento immobiliare è basato su un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto senza valutare clausole abusive, il giudice dell’esecuzione deve sospendere il pignoramento per consentire l’opposizione al decreto . In pratica, puoi ottenere la sospensione della vendita per poter impugnare il titolo esecutivo stesso. Ciò vale solo se ricorrono condizioni particolari (titolo ingiuntivo non opposto, presenza di vizi di trasparenza/ abusività nel contratto sottostante). Se il pignoramento è invece fondato su un titolo non viziato (ad es. atto pubblico o sentenza definitiva), tale strada non è aperta.
  17. Quanto tempo ho prima di rischiare lo sfratto dalla casa?
    Dopo che l’immobile è stato assegnato all’esecuzione e definitivamente venduto, decorre normalmente un termine per il rilascio (generalmente 6 mesi se la casa è occupata illegalmente) oppure direttamente lo sfratto se è vuota. Tuttavia, gli stessi pignoramenti fiscali prevedono già la cancellazione del debito se non si agisce (c.d. “decadenza del diritto di riscossione” dopo 10 anni). In ogni caso, se arrivi alla fase di rilascio, è ormai troppo tardi per salvare la casa con strumenti ordinari: potrai solo tentare la negoziazione di un termine per lasciare l’immobile (art. 586 c.p.c.) o chiedere rinnovate dilazioni anche sui depositi per l’assegnazione.
  18. In caso di debiti con Equitalia/Riscossione, che faccio prima dell’asta?
    Prima di tutto, presentare eventuali reclami alla commissione tributaria e domande di rateizzazione presso l’agenzia entro i termini. Se il pignoramento è già notificato, chiedere immediatamente l’accesso agli atti del procedimento esecutivo presso il Tribunale (estratto di ruolo e copia dell’atto di pignoramento) per controllare errori. Proporre poi al concessionario un piano di rateizzazione migliorativo del minimo. Se si tratta di “prima casa” e l’esecuzione è amministrativa, intimare per iscritto (via PEC) la mancata osservanza della norma di impignorabilità chiedendo la cancellazione del pignoramento. Infine, valutare in Tribunale l’esperimento dell’opposizione con un avvocato: spesso questo basta a far sospendere provvisoriamente l’asta.
  19. Cos’è la sospensione della procedura esecutiva su ordinanza straordinaria (Covid)?
    In situazioni emergenziali il legislatore ha previsto sospensioni straordinarie. Durante la pandemia, ad esempio, l’art. 54-ter d.l. 18/2020 ha sospeso tutte le procedure di pignoramento sulla prima casa fino al 31/12/2020 (prorogato e dichiarato in parte illegittimo ). Ciò significava che anche se era stato notificato il pignoramento, non si poteva dar seguito alle vendite nei mesi indicati. Attualmente non c’è una sospensione generalizzata, ma è utile sapere che a settembre 2021 in Cassazione si dibatteva ancora del potere di bloccare per decreto ordini di rilascio (ma tale norma fu poi dichiarata illegittima). Oggi restano applicabili solo le regole ordinarie e i possibili interventi cautelari d’urgenza (art. 669-bis c.p.c.) in caso di eventi gravi.
  20. Quali documenti servono per preparare la difesa?
    È fondamentale raccogliere subito: copia degli atti notificati (precetto, cartella esattoriale, pignoramento), copia del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto notarile di mutuo, ecc.), eventuali prove dei pagamenti già effettuati, documenti che dimostrino redditi e spese (buste paga, ISEE) per elaborare piani di rateizzo, ed ogni corrispondenza con l’agenzia. Verificare se ci sono clausole contrattuali potenzialmente abusive (interessi troppo alti, usura, anatocismo) con l’estratto conto. In sede di udienza di opposizione o reclamo è utile presentare un elenco documentale in allegato all’atto difensivo.
  21. Come posso verificare se il pignoramento è regolare?
    Controlla: il titolo esecutivo è valido? (soprattutto nel caso di decreto ingiuntivo, verificare limiti territoriali del giudice); il precetto è stato notificato correttamente (firma dell’ufficiale giudiziario, date in regola); il pignoramento è stato trascritto con data certa e notificato nei termini? L’Agenzia deve anche aver iscritto ipoteca prima di dare corso all’espropriazione (art. 77 D.P.R. 602/73). Se trovi irregolarità, impugnale immediatamente. Ad es., se manca l’ipoteca o il termine di 6 mesi dopo l’iscrizione (per i crediti > 120k), il pignoramento può essere annullato (Cass. 2700/2020).
  22. Che ruolo ha l’organismo di composizione della crisi (OCC) in tutto questo?
    Un OCC è un ente (privato o professionale) autorizzato ad assistere il debitore nelle procedure di composizione della crisi (L.3/2012). L’Avv. Monardo, essendo fiduciario di un OCC, può facilitare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: seleziona i debitori ammessi, redige i piani, media con i creditori. Grazie all’OCC, il debitore (anche un privato, un lavoratore autonomo o un piccolo imprenditore) ottiene consulenza gratuita iniziale e un supporto concreto per raggiungere un accordo esecutivo protetto da giudice.
  23. Come influisce il reddito familiare sulle soluzioni possibili?
    Il reddito e il patrimonio sono parametri chiave. Per accedere al piano del consumatore o all’accordo con creditori, bisogna dimostrare il “sovraindebitamento” (spese superiori ai ricavi) e presentare un progetto di rientro realistico. L’ISEE basso (famiglia in difficoltà economica) rende possibili agevolazioni come il saldo e stralcio oppure condizioni più favorevoli nelle rateizzazioni tributarie. Per un mutuo, un reddito insufficiente può giustificare sospensioni o allungamenti del piano (legge anti-usura consente la modifica del piano di ammortamento se sopravviene stato di bisogno). D’altro canto, redditi elevati potrebbero escludere alcune misure “sociali” (es. saldo-stralcio) e richiedere comunque il pagamento di parte del debito, ma consentono scelte come l’accesso agli accordi di ristrutturazione “piccoli imprenditori” (D.L. 118/2021).
  24. Se il tribunale respinge il mio piano, cosa succede?
    Se il Giudice delegato respinge la domanda di sovraindebitamento (per difetto di requisiti o altri motivi), la sospensione delle esecuzioni decade e il debitore torna al punto di partenza: le esecuzioni bloccate riprendono, salvo eventuale sospensiva concessa in sede di reclamo. È perciò fondamentale predisporre una domanda solida. La Cassazione (Cass. 5157/2025 ) ha recentemente chiarito chi può impugnare tale provvedimento di rigetto (solo le parti formali soccombenti): in caso di esito negativo è possibile fare reclamo o ricorso in Cassazione nei termini, ma l’assistenza di un avvocato è indispensabile. Nell’attesa di un’eventuale nuova soluzione, è comunque consigliabile negoziare una rateizzazione con i creditori nell’immediato per scongiurare l’asta.

Simulazioni pratiche e casi reali

  • Esempio 1: Mario, lavoratore dipendente con uno stipendio netto di 1.200 €/mese, ha ricevuto una cartella esattoriale di 30.000 € dall’Agenzia delle Entrate per imposte evase. Non riuscendo a pagare in un’unica soluzione, contatta un esperto: gli viene attivata una rateazione in 120 mesi (10 anni) con versamenti mensili intorno a 260 €/mese (interessi zero). Grazie a questo piano il pignoramento preventivo annunciato è rimandato e Mario potrà saldare gradualmente senza vendere casa.
  • Esempio 2: Lucia, madre single, possiede l’unica casa con mutuo. Subisce pignoramento da ex coniuge per 20.000 € di assegni non versati. In sede di opposizione all’esecuzione, l’avvocato dimostra che la casa è prima casa, unica proprietà, con residenza di Lucia. Il Tribunale, applicando l’impignorabilità della prima casa , ordina la cancellazione del pignoramento. In più, Lucia ottiene un pignoramento simultaneo sui salari dell’ex coniuge (presso terzi) fino a copertura del debito, invece di vendere la casa.
  • Esempio 3: Giovanni, piccolo imprenditore, ha debiti con fornitori e banca pari a 200.000 €. L’Agenzia Riscossione pignora un immobile aziendale. Chiede allora il concordato in continuità d’impresa (Dlgs. 169/2022): propone di pagare il 50% dei debiti in 5 anni. Se l’accordo viene approvato dai creditori e omologato dal Tribunale, i pignoramenti vengono sospesi e Giovanni continua l’attività, pagando i creditori secondo il piano.
  • Tabella di esempio (debito fiscale):
Debito cartellaReddito annuo ISEESoluzione suggeritaRata stimata su 72 mesi
50.000 €15.000 €Rateizzo in 8 anni (0% int.)~690 €/mese
120.000 €25.000 €Rottamazione/Saldo-stralcio: 16%~1.600 € iniziali + 16.000 € (saldo)
200.000 € (Ristretto)5.000 €Piano del consumatore L.3/2012 (pagamenti 5 anni)~3.300 €/mese (impianto teorico)

Tabelle riepilogative come questa aiutano a visualizzare i termini, gli strumenti attivabili e i loro costi/benefici nel breve, medio e lungo termine.

Sentenze e fonti autorevoli principali

  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 32759/2024 (16 dic 2024): conferma l’impignorabilità della prima casa (unico immobile, con residenza del debitore), ribadendo che in tali casi “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata” .
  • Cass. civ., sez. III, sentenza n. 19270/2014 (12 sett. 2014): afferma che l’efficacia retroattiva delle norme di protezione prima casa si applica ai pignoramenti già iscritti ante 21 agosto 2013 , contribuendo a creare un “periodo di garanzia” per i debitori con pignoramenti in corso.
  • Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 9479/2023 (6 apr. 2023): introduce il principio secondo cui, quando un pignoramento immobiliare si basa su un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto malgrado clausole abusive, il giudice dell’esecuzione deve sospendere il pignoramento per consentire al debitore di opporsi (Cassazione “blocco del pignoramento”) .
  • Corte Cost., sentenza n. 87/2022 (4 apr. 2022): dichiara illegittimo il regime emergenziale che, per soli due mesi, rendeva “inefficaci” i pignoramenti della prima casa . Viene così ribadito che anche il pignoramento, seppur temporaneo, incrina il diritto del creditore (art. 24 Cost.) ed è riconosciuto il potere del giudice di sospendere l’esecuzione nei limiti ammessi.
  • Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 5157/2025 (27 feb. 2025): stabilisce che il decreto di omologazione del piano del consumatore ex L.3/2012 può essere impugnato in reclamo solo da chi era formalmente parte e soccombente nel giudizio di omologazione , precisando i soggetti legittimati e procedura di reclamo.
  • (Altri riferimenti utili): Codice Civile (artt. 2740, 2913), D.P.R. 602/1973 (artt. 76-78), Legge 3/2012, nonché gli ultimi decreti legislativi sul sovraindebitamento e gli orientamenti del Ministero della Giustizia (circolari del 2017 sulla legge 3/2012).

Conclusione

Salvare la propria casa da un pignoramento è possibile, ma richiede tempestività, strategia e conoscenza delle regole. In questo articolo abbiamo visto come, sulla base di leggi e sentenze aggiornate, un debitore può difendersi: dall’impugnazione degli atti esecutivi (preselettive e d’asta) alle soluzioni straordinarie (composizione della crisi, saldo e stralcio, ecc.). Le tutele legali – in particolare quelle sulla prima casa – sono solide, ma si realizzano solo se il debitore reagisce immediatamente e con un professionista al fianco. Agire in ritardo, o senza consulenza esperta, significa spesso perdere opportunità decisive (opposizioni, piani agevolati, sanatorie).

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Fonti: norme (CPC, D.P.R. 602/1973, L.3/2012, ecc.) e giurisprudenza aggiornate (Cassazione, Corte Costituzionale) .

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