Azienda di consegne ultimo miglio con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni il comparto delle consegne dell’ultimo miglio ha registrato una crescita esponenziale grazie al boom dell’e‑commerce e alla diffusione di servizi on‑demand. Questa espansione, tuttavia, si è accompagnata a elevati costi operativi, margini contenuti e spesso a un indebitamento significativo. Molte microimprese e startup attive nel settore logistico si ritrovano a fronteggiare debiti fiscali, contributivi e bancari che mettono a rischio la continuità aziendale e il patrimonio personale degli amministratori. Le conseguenze possono essere drastiche: notifica di cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, avvisi di addebito INPS, pignoramenti su conti correnti e beni strumentali, iscrizioni ipotecarie e segnalazioni negative in centrale rischi.

Di fronte a queste situazioni è fondamentale conoscere in tempo le norme che regolano la riscossione, gli strumenti difensivi disponibili e le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Spesso i contribuenti ignorano che, per salvaguardare la liquidità aziendale e proteggere il patrimonio, è necessario reagire tempestivamente agli atti della riscossione. Ad esempio, la Corte di cassazione ha ribadito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. 602/1973 deve essere impugnata entro 60 giorni; in caso contrario si cristallizza la pretesa del fisco e si perde per sempre la possibilità di far valere la prescrizione . Allo stesso modo, la recente sentenza n. 28520/2025 sul pignoramento del conto corrente ha precisato che la banca, come terzo pignorato, è obbligata a bloccare e versare all’Agente della riscossione non solo le somme presenti ma anche quelle che entreranno sul conto nei successivi sessanta giorni . Tale pronuncia ha demolito la convinzione, diffusa tra molti imprenditori, che un conto in rosso sia “al sicuro” dal pignoramento.

Questo articolo fornisce una guida completa per imprenditori e professionisti del settore delle consegne dell’ultimo miglio che si trovano in difficoltà con debiti tributari, contributivi o bancari. Saranno analizzate le principali fonti normative italiane (D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973, legge 3/2012, d.lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.L. 118/2021, legge di Bilancio 2026) e le più recenti sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. Verranno illustrate le procedure passo‑passo dalla notifica dell’atto alla sospensione o rateizzazione, nonché le strategie difensive per contestare la pretesa erariale, negoziare con le banche, accedere alle definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) e alle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione).

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, esperto in diritto bancario e tributario, che coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In qualità di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo aiuta le imprese a prevenire l’insolvenza attraverso la composizione negoziata. Grazie alla sua esperienza, il suo studio può:

  • analizzare la legittimità degli atti della riscossione e degli avvisi di addebito;
  • proporre ricorsi davanti alle Commissioni tributarie o ai tribunali competenti;
  • ottenere sospensioni e provvedimenti cautelari per bloccare pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche;
  • negoziare piani di rientro o transazioni con banche e fornitori;
  • accompagnare l’imprenditore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) con il supporto di un consulente finanziario;
  • attivare soluzioni giudiziali e stragiudiziali per contestare interessi usurari e anatocistici applicati dalle banche.

La nostra missione è fornire una tutela integrata al debitore, offrendo strumenti concreti per uscire dalla crisi e riprendere il controllo dell’azienda. Se ti trovi in difficoltà con il fisco, l’INPS o le banche, non aspettare che la situazione peggiori. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: lavoreremo insieme per proteggere i tuoi beni, ridurre i debiti e salvare la tua attività.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Le leggi fondamentali della riscossione

Per comprendere come difendersi dal fisco e dagli enti creditori, occorre conoscere le principali fonti normative che disciplinano la formazione, la liquidazione e la riscossione delle imposte e dei contributi:

  1. D.P.R. 600/1973 – disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. Gli articoli 36‑bis e 36‑ter consentono all’Agenzia delle Entrate di liquidare le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni fiscali o di correggere gli errori materiali, generando ruoli per la riscossione.
  2. D.P.R. 602/1973 – regola la riscossione delle imposte. L’art. 50 impone che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, l’Agente della riscossione debba notificare un’intimazione di pagamento prima di avviare il pignoramento . L’art. 72‑bis disciplina il pignoramento esattoriale presso terzi: l’atto può contenere l’ordine al terzo (banca) di versare direttamente al concessionario le somme dovute entro 60 giorni .
  3. Legge 212/2000 – Statuto del contribuente. Stabilisce i principi di trasparenza, buona fede, tutela del contribuente e proporzionalità nell’azione di accertamento e riscossione.
  4. Legge 3/2012 – Introduce le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio), fornendo una via di uscita a soggetti non fallibili. L’art. 12‑bis prevede che il giudice possa omologare il piano del consumatore e, se ricorrono i presupposti, può sospendere le procedure esecutive pendenti . L’art. 12‑ter stabilisce che, dopo l’omologazione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive; il piano è vincolante per tutti e prevede la liberazione residua (esdebitazione) se il debitore rispetta gli impegni .
  5. D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) – rinnova le procedure concorsuali introducendo il concordato minore e la liquidazione controllata. Il concordato minore è rivolto agli imprenditori commerciali minori e agli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi o insolvenza; può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione e consente di falcidiare i crediti privilegiati .
  6. D.L. 118/2021 convertito con modificazioni nella legge 147/2021 – introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso volontario per aziende in squilibrio patrimoniale o economico. L’art. 2 stabilisce che l’impresa può chiedere la nomina di un esperto indipendente per facilitare le trattative con creditori se sussiste una ragionevole possibilità di risanamento . Durante la fase negoziale sono previsti meccanismi di protezione contro le azioni esecutive.
  7. Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – ha introdotto la “rottamazione quinquies” per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023. Consente di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese per le procedure esecutive, senza interessi, sanzioni o aggio; si può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interessi al 3% dopo la prima rata .

Oltre a queste leggi, numerosi decreti e circolari dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS chiariscono modalità e termini per rateizzazione, sospensioni e definizioni agevolate. Le sentenze della Cassazione degli ultimi due anni hanno poi ridefinito importanti principi:

Pignoramento del conto corrente (sent. Cass. 28520/2025): la banca deve bloccare e versare al Fisco non solo le somme presenti ma anche quelle maturate entro 60 giorni; il periodo di 60 giorni non è un termine dilatorio ma un periodo “di cattura” durante il quale ogni accredito è destinato all’agente della riscossione . • Cristallizzazione del credito (sent. Cass. 20476/2025 e 6436/2025): l’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile equiparato all’avviso di mora; se non viene contestata entro 60 giorni il debito si cristallizza e la prescrizione non può più essere eccepita . La Cassazione ribadisce così l’onere del contribuente di agire subito. • Moratoria e falcidia nel piano del consumatore (ord. Cass. 9549/2025): la Corte ha chiarito che l’omologazione del piano del consumatore non richiede il voto dei creditori. Il giudice può approvare il piano anche se prevede una falcidia dei crediti privilegiati e una moratoria (sospensione dei pagamenti) fino a un anno . I creditori possono contestare la convenienza ma non hanno potere deliberativo. • Anatocismo bancario (ord. Cass. 27460/2025): la Cassazione ha ribadito che, dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, la capitalizzazione degli interessi nei contratti di conto corrente stipulati prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 è valida solo se vi è una pattuizione espressa conforme all’art. 2 della delibera; clausole anatocistiche generiche sono nulle . Le nuove condizioni che prevedono l’anatocismo devono essere esplicitamente accettate e non possono essere introdotte unilateralmente . • Prescrizione dei contributi INPS (sent. Cass. 28626/2025): la Cassazione ha stabilito che il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di versamento e non dalla presentazione della dichiarazione; ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 55/2024 che ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 nella parte in cui non prevedeva l’esenzione dalle sanzioni per ingegneri e architetti già iscritti ad altre casse previdenziali . . • Nullità dell’avviso di addebito INPS (DL 78/2010): l’avviso di addebito è un titolo immediatamente esecutivo che ha sostituito la cartella di pagamento per i contributi previdenziali. Deve indicare dettagliatamente il codice fiscale, la natura del credito, il periodo, l’importo (capitale, sanzioni e interessi) e i riferimenti del concessionario; la sua mancanza rende nullo l’atto e il debitore ha 40 giorni per proporre opposizione . La prescrizione dei contributi è quinquennale .

Ulteriori dettagli sulla riscossione e sul pignoramento

Per comprendere appieno la portata delle pronunce citate, è utile approfondire alcune norme processuali e fiscali che spesso passano inosservate:

Pignoramento ordinario vs pignoramento esattoriale – Nel pignoramento presso terzi ordinario (artt. 543 e 546 c.p.c.) il creditore deve citare sia il debitore principale sia il terzo pignorato a comparire davanti al giudice. Il terzo può dichiarare quanto deve e la procedura segue le regole dell’esecuzione civile. Al contrario, l’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 prevede un pignoramento esattoriale speciale: l’atto può sostituire la citazione e contenere l’ordine al terzo di versare direttamente al concessionario le somme dovute entro 60 giorni . In virtù di questa norma l’Agente della riscossione può procedere più rapidamente rispetto a un creditore privato. La Cassazione ha ricordato che il termine di 60 giorni non è un periodo per “pensare” bensì un periodo di cattura: le somme maturate sul conto nel frattempo devono essere accantonate .

Notifica e contenuto dell’atto di pignoramento – L’atto deve indicare il codice identificativo della pratica, l’importo per cui si procede, i dati del debitore e del terzo pignorato, i riferimenti alla cartella o all’intimazione. Una notifica priva di tali elementi o non collegabile al credito tramite codice univoco può essere impugnata. La giurisprudenza richiede che l’agente provi l’esatto contenuto dell’atto : un semplice avviso di consegna postale non è sufficiente a dimostrare che il terzo abbia ricevuto l’ordine di pagamento.

Ordine di pagamento e custodia – L’art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato di custodire le somme dovute e, una volta scaduti i 60 giorni, di versarle all’ufficiale giudiziario o al concessionario. Nel pignoramento esattoriale, invece, l’ordine di pagamento è diretto all’Agente della riscossione: la banca non deve presentarsi in udienza ma deve consegnare gli importi all’Erario. È importante sapere che la banca che non adempie può essere condannata personalmente al pagamento (responsabilità del terzo).

Sospensione e cancellazione del pignoramento – Pagare o rateizzare il debito non fa automaticamente sparire il pignoramento. Tuttavia, con la rateizzazione l’Agente della riscossione deve sospendere le procedure e può cancellare il pignoramento se le rate vengono pagate regolarmente . Ciò vale anche per fermi amministrativi e ipoteche.

Accertamento e cartelle: definizioni e differenze

L’avvio della riscossione inizia con un atto di accertamento o di liquidazione. Comprendere le differenze tra questi atti consente di scegliere la corretta strategia difensiva:

  1. Avviso di accertamento – È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta in modo analitico l’evasione o l’omessa dichiarazione. Può essere emesso in seguito a verifiche fiscali o ad analisi incrociate. Contiene l’indicazione dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni e costituisce titolo esecutivo. Il contribuente può impugnarlo entro 60 giorni (o 150 in alcuni casi) davanti alla Commissione tributaria. Con la notifica dell’avviso di accertamento, il debito è immediatamente esigibile.
  2. Liquidazione automatica e controllo formale – Gli artt. 36‑bis e 36‑ter d.P.R. 600/1973 disciplinano la liquidazione automatica delle imposte e il controllo formale delle dichiarazioni. Nel primo caso l’Agenzia procede a un mero calcolo matematico; nel secondo verifica la correttezza dei dati esposti (ad esempio, ritenute o deduzioni). L’esito di questi controlli porta all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e alla notifica della cartella di pagamento.
  3. Cartella di pagamento – È il primo atto della riscossione esattoriale. Deve contenere il ruolo (elenco dei debitori), l’indicazione della causale, il codice fiscale, il dettaglio del tributo e delle sanzioni, nonché l’indicazione del termine per proporre ricorso. Il debitore ha 60 giorni per impugnarla; se non lo fa, la cartella diventa definitiva e può essere seguita dall’intimazione di pagamento.
  4. Ruolo e estratto di ruolo – Il ruolo è l’elenco dei debitori formato dall’ente creditore e consegnato all’Agente della riscossione. L’estratto di ruolo è una copia informale rilasciata al contribuente e, secondo l’art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. 602/1973 (introdotto dal D.L. 146/2021), non è impugnabile. Ciò significa che il contribuente può contestare la cartella e l’intimazione ma non il mero estratto di ruolo.

Conoscere questi atti aiuta a programmare la difesa: ad esempio, è inutile impugnare un estratto di ruolo, mentre è essenziale impugnare la cartella o l’intimazione nei termini previsti.

Prescrizione e interruzione

La prescrizione è la causa di estinzione del diritto del fisco o della banca dovuta al trascorrere del tempo. Le regole sulla prescrizione possono variare a seconda del tributo o del credito:

  1. Prescrizione ordinaria decennale – Ai sensi dell’art. 2946 c.c., i diritti derivanti da atti amministrativi e tributari si prescrivono in 10 anni, salvo norme speciali. Per le imposte erariali come IRPEF, IRES, IVA e imposta di registro, il termine è decennale. Ciò significa che, se il fisco non notifica atti interruttivi per più di dieci anni, il debito si estingue.
  2. Prescrizione quinquennale – L’art. 2948 c.c. stabilisce la prescrizione quinquennale per tutto ciò che si paga periodicamente; la giurisprudenza la applica a tributi locali (IMU, TARI), sanzioni amministrative e contributi previdenziali. La Cassazione nella sentenza 28626/2025 ha confermato che il termine decorre dalla scadenza del pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione .
  3. Interruzione della prescrizione – La notifica di un avviso di accertamento, di una cartella o di un’intimazione interrompe la prescrizione. Tuttavia, l’atto di interruzione deve essere valido e recapitato correttamente. Una notifica priva di contenuto o in assenza della relata non interrompe la prescrizione . La presentazione di un’istanza di rateizzazione o il pagamento di una rata riconoscono il debito e interrompono la prescrizione.
  4. Decadenza – Oltre alla prescrizione, alcune norme prevedono termini di decadenza per l’esercizio del potere di accertamento (ad esempio, 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione). Se l’amministrazione non emette l’accertamento entro tale termine, l’imposta si estingue.

Dettagli operativi delle procedure di sovraindebitamento

La legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono una serie di passaggi procedurali che richiedono attenzione. Approfondiamo alcuni aspetti operativi:

1. Nomina del Gestore e presentazione della domanda – La procedura inizia con la richiesta al tribunale competente di nominare un Gestore della crisi da sovraindebitamento. Può trattarsi di un professionista iscritto negli elenchi ministeriali o di un OCC (Organismo di composizione della crisi) locale. Il debitore deve presentare una documentazione completa: elenco dei creditori, inventario dei beni, stato di famiglia, ultime dichiarazioni dei redditi e bilanci, dettagli sui contratti in essere e sulle eventuali controversie pendenti. L’OCC redige una relazione sulla meritevolezza del debitore e la fattibilità della proposta.

2. Valutazione di meritevolezza – Il giudice verifica se il debitore ha agito con diligenza e buona fede. Chi ha contratto debiti in modo fraudolento o ha dissipato il patrimonio non può accedere al piano. Nelle procedure di sovraindebitamento l’aspetto soggettivo è fondamentale: l’indebitamento deve essere “non colpevole”.

3. Stesura del piano o dell’accordo – Il Gestore collabora con il debitore per formulare una proposta sostenibile. Nel piano del consumatore si può prevedere il pagamento parziale dei crediti, la cessione di beni futuri, la riduzione degli interessi, la dilazione nel tempo e anche l’utilizzo di terzi finanziatori. Nell’accordo di ristrutturazione e nel concordato minore, la proposta deve essere sottoposta al voto dei creditori per classi. È importante valutare la convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione.

4. Udienza e omologazione – Nel piano del consumatore l’udienza serve a sentire le parti e a verificare l’assenza di motivi ostativi; i creditori possono contestare la convenienza ma non votano . Nel concordato minore e nell’accordo di ristrutturazione i creditori votano; il tribunale omologa se sussistono le maggioranze e se il piano è fattibile. L’omologa produce effetti esecutivi: sospende le azioni esecutive e vincola tutti i creditori.

5. Esecuzione e vigilanza – Dopo l’omologa, il debitore deve adempiere scrupolosamente al piano. Il Gestore o il liquidatore controlla i pagamenti e relaziona al giudice. Il mancato versamento di più rate o la mancata cessione dei beni può portare alla revoca della procedura e alla ripresa delle azioni esecutive. Se invece il debitore adempie correttamente, ottiene l’esdebitazione .

Anatocismo e usura: quadro normativo

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi su interessi. In Italia è stato al centro di numerose dispute. Il d.lgs. 342/1999 aveva introdotto la possibilità di capitalizzare gli interessi passivi con la stessa periodicità di quelli attivi, ma la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3, nella parte in cui consentiva la capitalizzazione senza una previsione di legge. La delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) 9 febbraio 2000 ha poi regolamentato l’anatocismo.

La Cassazione ha ribadito nel 2025 che, per i contratti anteriori al 2000, la clausola di capitalizzazione è valida solo se esplicitamente pattuita e conforme ai requisiti della delibera CICR . La giurisprudenza ha precisato che la modifica unilaterale da parte della banca non è sufficiente e che il cliente deve essere informato e accettare per iscritto . In assenza di tali requisiti, gli interessi anatocistici sono illegittimi e devono essere restituiti.

L’usura è regolata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., oltre che dalla legge 108/1996, che stabilisce i tassi soglia. L’usura può essere originaria (se il tasso è usurario sin dall’inizio) o sopravvenuta (se diventa usurario durante il rapporto). Il tasso effettivo globale (TEG) deve includere tutti gli oneri del finanziamento (interessi, spese, commissioni) e non può superare il tasso soglia. In caso di usura, non sono dovuti gli interessi e si applica il tasso legale.

Consigli di pianificazione finanziaria per aziende di consegne

La prevenzione è la migliore difesa contro il sovraindebitamento. Le imprese di consegne devono adottare strategie di gestione finanziaria efficienti:

  1. Contabilità analitica e controllo di gestione – Registrare separatamente i ricavi per linea di servizio (consegne urbane, extraurbane, servizi express) e i costi diretti (carburante, leasing dei veicoli, manodopera) consente di identificare i margini e correggere tempestivamente gli squilibri.
  2. Gestione della liquidità – È fondamentale prevedere le uscite fiscali e contributive. Una pratica utile è accantonare ogni mese una percentuale del fatturato su un conto dedicato alle imposte, in modo da non trovarsi impreparati al momento del versamento.
  3. Negoziazione con i fornitori e leasing – Le società di consegne fanno largo uso di leasing per veicoli e attrezzature. Negoziare tassi più bassi, durata più lunga o la sospensione temporanea dei canoni in caso di crisi (locazione operativa con modelli pay‑per‑use) può migliorare la liquidità.
  4. Diversificazione dei clienti – Dipendere da un singolo committente può essere rischioso. Diversificare la base clienti e stipulare contratti con clausole di revisione prezzi aiuta a gestire gli aumenti dei costi (carburante, pedaggi).
  5. Ricorso tempestivo agli strumenti di composizione – Non aspettare che la situazione diventi irreversibile. Rivolgersi preventivamente a un professionista permette di sfruttare al meglio rateizzazioni, rottamazioni o accordi di ristrutturazione prima che scattino pignoramenti e ipoteche.
  6. Formazione e tecnologia – Investire in software di routing e gestione flotte riduce i costi e le emissioni e può liberare risorse per il pagamento dei debiti. La digitalizzazione facilita anche la trasmissione di documenti contabili agli enti per ottenere certificazioni di regolarità.

Ulteriori simulazioni

6. Simulazione di ristrutturazione bancaria con anatocismo

Una società di consegne ha un fido di 200.000 euro con un tasso del 5% trimestrale e capitalizzazione degli interessi. L’analisi tecnica rileva che la banca ha applicato l’anatocismo senza la dovuta pattuizione. Il saldo debitorio evidenzia 50.000 euro di interessi anatocistici illegittimi. Dopo aver contestato alla banca e minacciato l’azione giudiziaria, si ottiene un accordo stragiudiziale:

  • la banca riconosce l’illegittimità e abbatte il debito di 40.000 euro;
  • il debito residuo viene trasformato in un mutuo chirografario a 10 anni con rata sostenibile;
  • la società sottoscrive un nuovo contratto conforme alla normativa vigente.

Questo esempio dimostra l’importanza di verificare i contratti bancari e di negoziare, possibilmente con l’assistenza di un perito e di un avvocato.

7. Simulazione di accordo di ristrutturazione dei debiti

Una cooperativa di corrieri con 15 soci ha debiti per 500.000 euro, di cui 200.000 verso il fisco, 150.000 verso banche e 150.000 verso fornitori. Grazie all’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, viene ottenuto l’accordo di oltre il 60% dei creditori. Il piano prevede:

  • il pagamento integrale dei debiti fiscali in 8 anni con interessi agevolati concessi dall’Agenzia Entrate;
  • la falcidia del 40% del debito verso fornitori, che accettano di ricevere il saldo in 5 anni in cambio della continuità degli ordinativi;
  • la rinegoziazione del debito bancario con un tasso ridotto e la concessione di nuove linee di credito per investimenti in mezzi ecologici.

Il tribunale omologa l’accordo, sospendendo le azioni esecutive. La cooperativa riprende fiato e continua a operare sul mercato.

Altre normative e circolari utili

  • Art. 19 D.P.R. 602/1973 (rateizzazione): consente al contribuente di chiedere il pagamento dilazionato delle somme iscritte a ruolo; il numero massimo di rate varia a seconda dell’anno in cui si presenta l’istanza (fino a 84 rate mensili per le richieste 2025‑2026 secondo il decreto ministeriale 27/12/2024) . L’ottenimento della rateizzazione sospende le procedure cautelari ed esecutive e consente di estinguere eventuali pignoramenti in corso .
  • Artt. 543 e 546 c.p.c.: disciplinano il pignoramento presso terzi; la banca, quale terzo pignorato, deve custodire e poi consegnare al creditore tutte le somme maturate nei sessanta giorni successivi alla notifica .
  • Art. 2741 c.c. e art. 12‑bis legge 3/2012: stabiliscono l’ordine delle cause legittime di prelazione; nel piano del consumatore i crediti privilegiati possono essere falcidiati e la parte che non trova copertura viene degradata a chirografaria .
  • Art. 21 e 22 D.Lgs. 546/1992: dispongono i termini e le modalità per proporre ricorso alle Commissioni tributarie contro l’atto impugnabile; il termine ordinario è 60 giorni dalla notifica dell’atto.
  • Circolari INPS: definiscono i criteri per l’emissione e la rateizzazione degli avvisi di addebito e la decorrenza della prescrizione; le circolari menzionano la possibilità di sospendere gli addebiti in presenza di contenzioso.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto della riscossione

Affrontare un debito non significa soltanto pagare; è indispensabile verificare la legittimità dell’atto, rispettare i termini per l’impugnazione e adottare una strategia che non comprometta la continuità aziendale. Ecco le fasi chiave:

1. Verifica e analisi preliminare

  1. Accertare la natura dell’atto ricevuto. Può trattarsi di una cartella di pagamento (ruolo esecutivo), di un avviso di addebito INPS, di un’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973 o di un pignoramento presso terzi. Ogni atto ha effetti e termini diversi.
  2. Controllare i dati formali: codice fiscale, periodo d’imposta, importo e ripartizione tra capitale, interessi e sanzioni. Nell’avviso di addebito INPS la mancata indicazione di tali elementi determina la nullità .
  3. Verificare la notifica: la Cassazione richiede che l’agente dimostri l’identità del documento notificato; una semplice ricevuta di raccomandata senza riferimento all’atto non interrompe la prescrizione . Se vi sono vizi nella notifica (mancanza di relata, errata indicazione del destinatario, mancanza di codice di tracciamento che colleghi la busta al contenuto) l’atto è impugnabile.
  4. Calcolare la prescrizione: per tributi statali (IRPEF, IRES, IVA) è decennale; per tributi locali e contributi INPS è quinquennale . Verificare se dal momento della notifica della cartella all’intimazione sono trascorsi i termini di prescrizione. Ricordare che l’intimazione di pagamento, se non impugnata entro 60 giorni, cristallizza il credito .
  5. Analizzare la posizione finanziaria: valutare l’esposizione verso banche e fornitori, la liquidità disponibile, il patrimonio personale e l’eventuale esistenza di beni ipotecati. Ciò è indispensabile per pianificare una rateizzazione o l’accesso a procedure di composizione.

2. Reazione immediata: sospensioni e ricorsi

  1. Richiesta di sospensione amministrativa. In caso di cartelle o avvisi palesemente illegittimi (notifica inesistente, importo già pagato, prescrizione), è possibile presentare un’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate Riscossione entro 60 giorni, allegando la documentazione. Questa sospende l’azione di recupero fino a 220 giorni.
  2. Ricorso alla Commissione tributaria. Quando vi sono ragioni sostanziali (vizi di notifica, illegittimità dell’atto, prescrizione, errori di calcolo), si può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992. È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione con istanza cautelare.
  3. Opposizione all’avviso di addebito INPS. Il lavoratore o l’impresa deve ricorrere al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica . L’opposizione sospende l’esecutività dell’avviso.
  4. Autotutela. Si può presentare istanza di annullamento in autotutela all’amministrazione che ha emesso l’atto. Sebbene non sia sospensiva, l’autotutela permette di correggere errori evidenti.

3. Rateizzazione e definizione agevolata

Rateizzazione ordinaria: l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente di pagare il debito in rate mensili. Per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026 il numero massimo di rate è 84 ; sale a 96 per il biennio 2027‑2028 e a 108 dal 2029 in poi . L’importo della rata non può essere inferiore a 50 euro. Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio. Con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata:

• vengono sospesi i fermi amministrativi e i pignoramenti in corso, purché l’oggetto del fermo sia incluso nella rateizzazione ; • è possibile chiedere la riduzione o la restrizione dell’ipoteca iscritta dal concessionario ; • si ottiene un certificato di regolarità fiscale utile per partecipare a gare d’appalto.

Definizione agevolata (“rottamazione quinquies”): La legge di bilancio 2026 consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese di riscossione, senza interessi, sanzioni e aggio . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali per un massimo di 9 anni; sugli importi si applica un interesse del 3% a decorrere dal 1° agosto 2026 . Per aderire occorre presentare l’istanza entro il 30 aprile 2026. Anche in questo caso l’istanza sospende le procedure esecutive.

Saldo e stralcio: per i debitori in grave e comprovata difficoltà economica, il legislatore potrebbe introdurre periodicamente misure di “saldo e stralcio” (l’ultima è scaduta nel 2023). Tali misure consentono di pagare solo una quota del debito, con abbattimento di capitale e sanzioni. Al momento non è prevista una nuova misura analoga per il 2026, ma è consigliabile monitorare eventuali decreti futuri.

4. Pignoramenti e misure cautelari

  1. Pignoramento presso terzi: avviene quando il concessionario notifica un ordine alla banca o al cliente dell’impresa, ordinando di versare quanto dovuto nei limiti di legge. La Cassazione ha stabilito che la banca deve versare al Fisco tutte le somme maturate entro sessanta giorni dalla notifica, non soltanto quelle presenti . Per opporsi al pignoramento occorre contestare vizi formali o sostanziali dell’atto (es. prescrizione, notifica irregolare) entro il termine perentorio di 60 giorni.
  2. Fermo amministrativo: riguarda i veicoli aziendali. È disposto dopo la notifica della cartella e si applica se non è richiesta la rateizzazione. Con il pagamento della prima rata della dilazione o con la rottamazione viene sospeso e poi revocato. Il veicolo sottoposto a fermo non può essere utilizzato né venduto.
  3. Ipoteca legale: l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili per debiti superiori a 20.000 euro dopo la notifica della cartella e l’inutile decorso di 60 giorni. L’iscrizione non è immediatamente impugnabile se non presenta vizi propri; può essere ridotta o cancellata con la rateizzazione o con le procedure concorsuali.
  4. Espropriazione immobiliare e mobiliare: l’espropriazione immobiliare può iniziare solo dopo l’avviso di vendita e il pignoramento regolarmente notificato. L’espropriazione mobiliare (macchinari, automezzi) richiede l’accesso dell’ufficiale giudiziario; la presenza del datore di lavoro o di un rappresentante è necessaria. In caso di irregolarità (pignoramento di beni strumentali indispensabili o di proprietà di terzi) è possibile opporsi.

5. Gestione dei debiti contributivi con l’INPS

L’INPS, con il D.L. 78/2010, ha ottenuto l’autonomia nel recupero dei contributi mediante l’avviso di addebito, titolo immediatamente esecutivo che sostituisce la cartella. È fondamentale:

• controllare che l’avviso contenga tutti gli elementi previsti dall’art. 30 del D.L. 78/2010 (codice fiscale, natura del credito, importi, firma digitale). La loro assenza comporta nullità ; • proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica al giudice del lavoro competente ; • verificare la prescrizione quinquennale dei contributi ; laddove siano decorsi più di cinque anni dal momento in cui i contributi erano dovuti, il credito è prescritto e non può essere richiesto, salvo il caso in cui l’INPS abbia notificato atti interruttivi validi; • ricorrere alla rateizzazione prevista dalla normativa INPS (fino a 60 rate, oltre alle dilazioni per le cartelle). Durante il piano vengono sospese le azioni esecutive.

6. Debiti bancari e anomalie nei contratti di finanziamento

Le aziende di consegne spesso si finanziano tramite scoperti di conto corrente, anticipi fatture e prestiti bancari. Tali rapporti possono nascondere clausole illegittime di anatocismo o interessi usurari. La recente giurisprudenza offre strumenti di difesa:

  1. Anatocismo: la Cassazione, con l’ordinanza n. 27460/2025, ha ribadito che l’anatocismo nei contratti stipulati prima del 2000 è nullo se non è basato su una pattuizione espressa conforme alla delibera CICR 9 febbraio 2000. La capitalizzazione degli interessi con pari periodicità di quelli debitori e creditori può essere accettata solo con clausola scritta . Le clausole generiche sono nulle e la banca deve restituire gli interessi indebitamente percepiti.
  2. Prova della rimessa solutoria: la stessa ordinanza afferma che, quando il cliente chiede la restituzione di interessi anatocistici, spetta alla banca dimostrare la natura solutoria delle rimesse antecedenti al 31 marzo 2003; in mancanza di prova, la prescrizione non decorre e il cliente può chiedere la ripetizione .
  3. Interessi usurari: occorre verificare che il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato dalla banca non superi il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. In caso contrario, gli interessi usurari sono nulli e non sono dovuti; la banca deve restituire quanto percepito e l’azienda può chiedere la riduzione del debito.
  4. Rinegoziazione e mediazione: l’azienda può avviare una mediazione bancaria o un arbitrato finanziario per ridiscutere le condizioni del debito. Attraverso una perizia tecnica sul conto corrente è possibile ottenere la restituzione di interessi e spese illegittime e ridurre il debito residuo.
  5. Esecuzione forzata del debito bancario: se la banca promuove un decreto ingiuntivo o una esecuzione, il debitore può opporsi entro 40 giorni contestando l’anatocismo, l’usura e il difetto di prova del saldo. È consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto.

Difese e strategie legali per il debitore

Verifica dei vizi formali e sostanziali

La prima linea di difesa consiste nel controllo della regolarità degli atti:

  • Vizi di notifica: se l’atto non contiene l’indicazione dell’ente creditore, non riporta l’importo o è stato notificato a un indirizzo errato, è nullo. La Cassazione ha chiarito che il concessionario deve dimostrare l’esatta provenienza del documento; una semplice ricevuta non basta .
  • Prescrizione e decadenza: calcolare i termini di prescrizione (10 o 5 anni) e verificare l’eventuale decadenza dall’azione del fisco. L’intimazione di pagamento, se non impugnata, cristallizza il credito .
  • Calcolo degli interessi e delle sanzioni: spesso le cartelle includono sanzioni illegittime o interessi calcolati su periodi non dovuti; occorre ricalcolare il debito.
  • Verifica del titolo esecutivo: l’avviso di addebito INPS è impugnabile se non contiene tutti gli elementi . L’esistenza di un precedente accordo di rateizzazione o di un pagamento può estinguere la pretesa.

Strategie contenziose

Se vi sono vizi o contestazioni sostanziali, l’impresa può intraprendere azioni giudiziarie:

  1. Ricorso alle Commissioni tributarie. Permette di contestare cartelle, intimazioni, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi. Si può eccepire prescrizione, decadenza, vizi di motivazione, illegittimità delle sanzioni e mancanza di sottoscrizione.
  2. Opposizione all’esecuzione. Nel caso di pignoramento presso terzi o espropriazione immobiliare, si può proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione. Ad esempio, si può contestare l’illegittimità dell’atto, l’errata qualificazione del credito o la mancata notifica della cartella.
  3. Reclamo e sospensione nell’ambito del piano del consumatore. I creditori possono contestare la convenienza del piano, ma la decisione spetta al giudice . Il debitore può chiedere la sospensione delle procedure esecutive fino alla decisione sull’omologa .
  4. Azione risarcitoria o restitutoria contro la banca. In presenza di anatocismo o usura, si può avviare un’azione di ripetizione dell’indebito. È necessario incaricare un consulente tecnico che calcoli il TEG e il TEGM e ricalcoli il saldo.

Strategie stragiudiziali e di negoziazione

  1. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). Se l’azienda presenta squilibri patrimoniali ma ha ancora prospettive di risanamento, può richiedere la nomina di un esperto negoziatore tramite la Camera di commercio. L’esperto aiuta a trovare un accordo con i creditori. La norma prevede misure protettive (120 giorni prorogabili) e incentivi fiscali; eventuali proposte possono includere la moratoria dei debiti, la ristrutturazione del mutuo, la riduzione degli interessi, la conversione di linee di credito in partecipazioni societarie .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). È rivolto a imprese commerciali e non a consumatori; richiede l’accordo con almeno il 60% dei creditori. Può prevedere la falcidia dei debiti, la conversione in strumenti finanziari e la continuità aziendale.
  3. Concordato minore (artt. 74‑83 CCII). Permette agli imprenditori minori e agli imprenditori agricoli di presentare un piano per soddisfare i creditori anche in forma liquidatoria o in continuità . La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori per classi; i crediti privilegiati possono essere falcidiati e la parte non soddisfatta viene degradata a chirografaria.
  4. Piano del consumatore. Riservato alle persone fisiche consumatrici che non svolgono attività commerciale ma che hanno accumulato debiti (ad es. soci di S.r.l. che hanno prestato fideiussioni personali). Il piano non richiede il voto dei creditori e può prevedere moratorie e falcidie dei crediti privilegiati . Il giudice valuta la meritevolezza del debitore e la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. .
  5. Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268‑282 CCII). Consente di vendere tutti i beni del debitore per soddisfare i creditori; al termine, se il debitore ha cooperato, può ottenere l’esdebitazione residua. È una procedura più onerosa ma garantisce la liberazione dai debiti insoluti.
  6. Esdebitazione ex art. 282 CCII. Per i debitori meritevoli che hanno soddisfatto almeno il 20% dei creditori chirografari, è prevista l’estinzione residua dei debiti. La Corte di cassazione ha riconosciuto l’esdebitazione anche in caso di mancato raggiungimento della soglia se il valore di liquidazione non lo consente.
  7. Mediazione e transazione. In molti casi è consigliabile avviare una trattativa con il fisco e con le banche per ottenere una riduzione del debito o una dilazione più lunga. Gli enti creditori sono spesso favorevoli a soluzioni che garantiscano il recupero di una parte del credito, evitando tempi lunghi e costi elevati.

Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Rottamazione e definizioni agevolate

Rottamazione quinquies 2026 – La definizione introdotta dalla legge di bilancio 2026 consente di estinguere i carichi relativi al periodo 2000‑2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi di mora né aggio . Il termine per aderire è fissato al 30 aprile 2026 e il primo pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026. Chi paga in un’unica soluzione evita l’applicazione di interessi; chi opta per le 54 rate bimestrali dovrà corrispondere un interesse del 3% dal 1° agosto 2026 . L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive in corso, compresi pignoramenti e fermi.

Riaperture di rottamazioni precedenti – In attesa di nuove norme, alcune regioni o comuni possono aderire a mini‑rottamazioni o definizioni locali. Occorre verificare i bandi comunali.

Definizione liti pendenti – Periodicamente la legge di bilancio consente di definire le liti fiscali pendenti in Cassazione o in Commissione tributaria con il pagamento di una quota del tributo. Nel 2026 è prevista la facoltà di definire i contenziosi pendenti in Cassazione con il pagamento del 90% dell’imposta per controversie dal valore sino a 50.000 euro e di importo maggiore per liti di valore superiore. È indispensabile consultare un professionista per valutare la convenienza.

Accordi di ristrutturazione, concordato minore e piani del consumatore

Accordo di ristrutturazione dei debiti (A.R.D.)

L’Accordo di ristrutturazione dei debiti previsto dagli artt. 57–64 del CCII è uno strumento rivolto a imprenditori commerciali. Prevede un accordo con creditori che rappresentino almeno il 60% dell’esposizione. Può contenere:

ristrutturazione dei debiti bancari e fiscali, con falcidia e rateizzazione; • sospensione delle azioni esecutive durante la trattativa; • conversione dei crediti in partecipazioni societarie; • intervento di nuovi finanziatori con preferenza nel rimborso.

Per i debiti tributari è necessario l’assenso dell’Agenzia delle Entrate che può concedere una dilazione fino a dieci anni; per i contributi l’INPS esprime il proprio consenso nell’ambito dell’accordo. Il tribunale omologa l’accordo dopo aver verificato la fattibilità e la convenienza.

Concordato minore

Il concordato minore è riservato a imprenditori minori, imprese familiari e imprenditori agricoli che non superano le soglie dell’art. 2, comma 1, lettera d, CCII (ricavi inferiori a 200.000 euro l’anno, debiti inferiori a 500.000 euro e attivo non superiore a 300.000 euro). L’art. 74 CCII consente di proporre un piano di soddisfazione dei creditori che può prevedere la continuazione dell’attività o la liquidazione. I crediti privilegiati possono essere falcidiati e la parte non coperta viene degradata a chirografaria . Il piano è votato dalle classi dei creditori; se approvato, il tribunale ne verifica la fattibilità e lo omologa. Gli effetti sono simili a quelli dell’accordo di ristrutturazione: sospensione delle azioni esecutive e liberazione residua.

Piano del consumatore

Il piano del consumatore è la procedura di sovraindebitamento riservata alla persona fisica che non esercita attività imprenditoriale. Può essere utilizzata, ad esempio, dall’autista o socio che ha prestato fideiussione personale per i debiti dell’azienda o dal titolare di una ditta individuale ormai cessata. La legge 3/2012 prevede che:

• il piano è presentato al tribunale tramite un Gestore della crisi da sovraindebitamento (OCC). Il giudice fissa un’udienza e, se il piano è ammissibile, può sospendere le procedure esecutive ; • il giudice può approvare il piano senza il voto dei creditori, valutando la meritevolezza del debitore e la convenienza rispetto alla liquidazione ; • il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati e una moratoria fino a dodici mesi sui pagamenti ; • se l’esecuzione del piano va a buon fine, il debitore ottiene l’esdebitazione residua e viene riabilitato .

Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’imprenditore

La liquidazione controllata è una procedura concorsuale in cui tutti i beni del debitore vengono venduti per soddisfare i creditori. È riservata sia agli imprenditori che ai consumatori quando non possono accedere ad altre procedure o quando il piano del consumatore non è fattibile. Dopo la liquidazione, il debitore che ha cooperato può ottenere l’esdebitazione ex art. 282 CCII, liberandosi dai debiti residui. Tale procedura rappresenta un’ultima ratio per chi non può sostenere un piano di rientro ma desidera comunque ripartire.

Composizione negoziata e strumenti extragiudiziali

L’art. 2 del D.L. 118/2021 consente alle imprese in crisi di avviare la composizione negoziata richiedendo la nomina di un esperto indipendente . Il percorso si svolge attraverso una piattaforma telematica della Camera di commercio e prevede:

  1. analisi preliminare con check list e test pratici per verificare la situazione finanziaria;
  2. nomina dell’esperto che accompagna le trattative e suggerisce misure da adottare;
  3. misure protettive: su istanza dell’imprenditore il tribunale può disporre la sospensione delle azioni esecutive per 120 giorni prorogabili, la non acquisizione di garanzie e la non risoluzione dei contratti per inadempimento;
  4. piani di risanamento: l’esperto può proporre accordi con banche e fornitori (ristrutturazione del debito, conversione in capitale, allungamento delle scadenze) e facilitare la conclusione di contratti di finanziamento prededucibili.

La composizione negoziata è particolarmente indicata per le aziende di consegne dell’ultimo miglio con un modello di business ancora valido ma gravate da debiti temporanei; consente di evitare la dichiarazione di insolvenza e di mantenere i rapporti con i clienti e i fornitori.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti della riscossione. Molti imprenditori lasciano scadere i termini di opposizione, sperando che il debito “cada in prescrizione”. Le sentenze del 2025 hanno chiarito che l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento cristallizza definitivamente il debito . È quindi indispensabile reagire subito.
  2. Pensare che un conto in rosso sia impignorabile. La Cassazione ha stabilito che la banca deve trattenere e versare al fisco anche le somme future che affluiscono sul conto nei 60 giorni successivi al pignoramento . Occorre quindi spostare gli incassi su conti non pignorati e negoziare una sospensione.
  3. Trascurare la verifica dell’avviso di addebito INPS. Se l’avviso manca di elementi essenziali o è prescritto, va impugnato entro 40 giorni . Molti imprenditori pagano automaticamente senza controllare.
  4. Accettare passivamente gli interessi bancari. Verificare la presenza di anatocismo e usura permette di ridurre sensibilmente l’esposizione. La Cassazione ha ribadito la necessità di una pattuizione espressa per l’anatocismo e l’onere della prova sulle rimesse .
  5. Sottovalutare le procedure di sovraindebitamento. Molti imprenditori ritengono che il piano del consumatore o il concordato minore sia un fallimento reputazionale. In realtà questi strumenti consentono di proteggere l’azienda e il patrimonio personale, falcidiare i debiti e ottenere l’esdebitazione.
  6. Non farsi assistere da professionisti. La materia è complessa e richiede competenze giuridiche, contabili e finanziarie. L’Avv. Monardo e il suo team offrono consulenza specializzata e integrata.

Tabelle riepilogative

Per una migliore comprensione dei termini e degli strumenti difensivi, si riportano alcune tabelle sintetiche.

Tabella 1 – Termini di impugnazione e prescrizione

Atto/TributoEnteTermine per ricorsoPrescrizione
Cartella di pagamento / avviso di accertamentoAgenzia delle Entrate60 giorni dalla notifica (artt. 19 e 21, D.Lgs. 546/1992)10 anni per IRPEF, IVA e tributi statali; 5 anni per tributi locali, contributi INPS e sanzioni
Intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. 602/1973Agenzia Entrate Riscossione60 giorni; se non impugnata cristallizza il debitodipende dal tributo sottostante
Avviso di addebito INPSINPS40 giorni al giudice del lavoro5 anni
Pignoramento presso terziAgenzia Entrate RiscossioneOpposizione entro 60 giorninon interrompe la prescrizione se non contiene riferimenti al credito
Piani del consumatore / concordato minoreTribunaleil termine per contestare è fissato dall’ordinanza del giudice; i creditori possono contestare la convenienza ma non votanodopo l’omologa e l’esecuzione corretta, il debitore è esdebitato

Tabella 2 – Rottamazione quinquies (L. 199/2025)

Carichi ammessiPeriodoScadenza richiestaModalità di pagamentoBenefici
Cartelle e avvisi affidati a Agenzia Entrate Riscossione1° gennaio 2000 – 31 dicembre 202330 aprile 2026Unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3% dal 1° agosto 2026Pagamento del solo capitale e spese; nessuna sanzione né interessi di mora

Tabella 3 – Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggettiCaratteristicheCitazione
Piano del consumatorePersone fisiche consumatrici (non imprenditori)Non necessita del voto dei creditori; il giudice valuta meritevolezza e convenienza; può prevedere moratoria e falcidia dei crediti privilegiatiArt. 12‑bis e 12‑ter legge 3/2012
Accordo di ristrutturazione dei debitiImprenditori commerciali (anche ditte individuali e società)Richiede l’accordo del 60% dei creditori; omologa del tribunale; sospende le azioni esecutive. Può contenere piani di rientro e conversione dei debiti.Artt. 57–64 CCII
Concordato minoreImprenditori minori, imprese familiari, imprenditori agricoliProposta votata dai creditori; può prevedere continuità o liquidazione; falcidia dei privilegi; sospensione delle azioni esecutiveArtt. 74‑83 CCII
Liquidazione controllataTutti i soggetti non fallibili e consumatoriVendita di tutti i beni; al termine, esdebitazione per i debitori meritevoliArtt. 268–282 CCII

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa devo fare se ricevo una cartella di pagamento per debiti IVA e IRPEF? – Verifica subito la legittimità della cartella: controlla l’importo, la ripartizione tra tributo, interessi e sanzioni e la corretta notifica. Presenta ricorso entro 60 giorni se ci sono vizi. In alternativa puoi chiedere la rateizzazione ex art. 19 d.P.R. 602/1973 o valutare la definizione agevolata.
  2. Cosa succede se ignoro l’intimazione di pagamento? – L’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile; se non impugnata entro 60 giorni determina la cristallizzazione della pretesa: non potrai più eccepire la prescrizione . È essenziale contestare immediatamente.
  3. Il conto corrente della mia società è in rosso: possono pignorarlo ugualmente? – Sì. Secondo la Cassazione n. 28520/2025, la banca deve bloccare e versare al fisco anche le somme future accreditate nei 60 giorni successivi al pignoramento . Conviene aprire un nuovo conto non pignorato per ricevere pagamenti e chiedere la sospensione del pignoramento.
  4. Quante rate posso ottenere per pagare il mio debito fiscale? – L’art. 19 d.P.R. 602/1973 prevede fino a 84 rate mensili per le richieste 2025‑2026 , 96 rate per il biennio successivo e 108 rate dal 2029 . In casi di grave difficoltà e importi elevati, si può chiedere un piano straordinario fino a 120 rate.
  5. Cosa fare se ricevo un avviso di addebito INPS? – Controlla che l’avviso contenga tutti gli elementi previsti dalla legge; se mancano, l’atto è nullo . Presenta opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni e valuta la prescrizione quinquennale . È possibile richiedere una rateizzazione.
  6. Posso chiedere la rottamazione dei contributi INPS? – La rottamazione quinquies riguarda anche i contributi previdenziali iscritti a ruolo affidati all’agente della riscossione fino al 2023. Tuttavia non si applica agli avvisi di addebito non ancora iscritti a ruolo. Verifica con il tuo consulente se il tuo debito rientra nei carichi definibili.
  7. È possibile contestare gli interessi applicati dalla banca sul mio fido? – Sì. Devi richiedere gli estratti conto e affidarti a un tecnico per verificare se la banca ha applicato anatocismo o usura. In tal caso puoi chiedere la restituzione degli interessi pagati e la rideterminazione del saldo .
  8. Qual è la differenza tra piano del consumatore e concordato minore? – Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici; non richiede il voto dei creditori e il giudice valuta meritevolezza e convenienza . Il concordato minore riguarda gli imprenditori minori e richiede l’approvazione dei creditori . Entrambe prevedono la sospensione delle azioni esecutive e l’esdebitazione finale.
  9. Se fallisco nel pagamento di alcune rate della rateizzazione, cosa succede? – Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, determina la decadenza dalla rateizzazione. L’Agente della riscossione può riprendere le azioni esecutive e iscrivere ipoteca. Per evitare la decadenza occorre rispettare puntualmente le scadenze o chiedere un piano straordinario.
  10. Posso includere i debiti bancari in una procedura di sovraindebitamento? – Sì. Nelle procedure di sovraindebitamento tutti i debiti, compresi quelli bancari, possono essere ristrutturati o falcidiati. In particolare, nel piano del consumatore e nel concordato minore i crediti chirografari (come la maggior parte dei debiti bancari non garantiti) possono essere ridotti.
  11. Le mie auto aziendali sono a rischio di fermo amministrativo? – Se le cartelle non vengono pagate né rateizzate, l’Agente della riscossione può iscrivere fermo amministrativo sui veicoli. Il fermo impedisce l’utilizzo e la vendita del mezzo. Chiedendo la rateizzazione o aderendo alla rottamazione, il fermo viene sospeso.
  12. La procedura di composizione negoziata protegge dai pignoramenti? – Sì. Durante la composizione negoziata il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive per 120 giorni prorogabili . Ciò consente di negoziare con i creditori senza subire pignoramenti.
  13. Posso vendere un immobile ipotecato dall’Agente della riscossione? – L’ipoteca non impedisce la vendita ma il ricavato va in larga parte al creditore ipotecario. Con la rateizzazione o la rottamazione è possibile ridurre l’importo garantito e ottenere la cancellazione parziale. Prima di vendere conviene chiedere la restrizione dell’ipoteca. .
  14. Che differenza c’è tra esdebitazione e concordato? – L’esdebitazione è l’effetto finale di alcune procedure (liquidazione controllata, piano del consumatore, concordato minore) che libera il debitore dai debiti residui dopo aver adempiuto al piano . Il concordato è lo strumento con cui si presenta il piano ai creditori. L’esdebitazione è quindi un risultato, non uno strumento.
  15. Posso accedere al piano del consumatore se ho una ditta individuale? – Se la ditta è stata cancellata o non è più operativa e i debiti sono in capo alla persona fisica, potresti accedere al piano del consumatore. In caso contrario, come imprenditore, devi valutare il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione.
  16. Cosa devo fare se la banca mi chiede la restituzione immediata del finanziamento? – Verifica se vi sono clausole di decadenza dal beneficio del termine o se la banca ha dato prova del tuo inadempimento. Puoi proporre un piano di rientro, chiedere la moratoria ex art. 56 D.L. 18/2020 (ancora prorogabile per il 2026 in alcune forme) oppure ricorrere alla composizione negoziata. Se vi sono interessi illegittimi, valuta la contestazione.
  17. Quando conviene avviare la liquidazione controllata? – Quando non è possibile sostenere un piano di rientro né un concordato, e il patrimonio non è sufficiente a soddisfare i creditori, la liquidazione controllata consente di liberarsi definitivamente dai debiti attraverso la vendita dei beni. È una decisione da prendere con il supporto del Gestore e dell’avvocato.
  18. Posso richiedere la cancellazione del fermo amministrativo sul mio furgone elettrico usato per le consegne? – Sì, presentando istanza di rateizzazione e pagando la prima rata. Il fermo viene sospeso e, al termine del piano, cancellato definitivamente.
  19. Se il mio socio ha prestato fideiussione per un mutuo aziendale, può accedere al piano del consumatore? – Il socio, in quanto garante persona fisica, può ricorrere al piano del consumatore. La sua posizione è distinta da quella della società. Sarà necessario dimostrare la meritevolezza e proporre un piano sostenibile.
  20. Cosa rischia chi non paga i contributi INPS dei dipendenti? – Oltre all’iscrizione del debito nel ruolo e all’emissione dell’avviso di addebito, l’imprenditore rischia sanzioni civili, interessi e, in taluni casi, responsabilità penale per omissione contributiva. È consigliabile pagare o rateizzare tempestivamente e verificare eventuali errori o prescrizioni.

Simulazioni pratiche e numeriche

1. Simulazione di rateizzazione fiscale

Supponiamo che una società di consegne abbia ricevuto cartelle per un totale di 50.000 euro di debiti IVA, IRPEF e multe. Decide di presentare richiesta di rateizzazione nel gennaio 2026. Secondo l’art. 19 d.P.R. 602/1973, potrà ottenere al massimo 84 rate mensili . L’importo minimo di ogni rata è 50 euro, ma per rispettare il limite massimo l’azienda sceglie 60 rate:

  • Debito complessivo: 50.000 euro
  • Numero rate: 60
  • Importo rata: 50.000 / 60 = circa 833,33 euro
  • Interessi di dilazione: l’Agenzia applica interessi di dilazione (al momento pari allo 0,15% mensile). Pertanto l’importo finale sarà leggermente superiore.

Con il pagamento della prima rata l’azienda ottiene la sospensione del fermo sul furgone elettrico e del pignoramento sul conto .

2. Simulazione di rottamazione quinquies

Una ditta individuale di consegne con debiti iscritti a ruolo per 30.000 euro relativi a IRPEF e contributi previdenziali decide di aderire alla rottamazione quinquies. L’ammontare comprende 20.000 euro di capitale, 5.000 euro di interessi e 5.000 euro di sanzioni. Con la rottamazione dovrà pagare solo il capitale e le spese di riscossione. Se sceglie il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 pagherà:

  • Capitale: 20.000 euro
  • Spese di riscossione: supponiamo 1.000 euro
  • Totale: 21.000 euro

Il risparmio rispetto al debito complessivo (30.000 euro) è di 9.000 euro. Se opta per 54 rate bimestrali, l’importo da pagare sarà suddiviso in 54 rate da circa 388,89 euro, con l’aggiunta degli interessi al 3% dal 1° agosto 2026 .

3. Simulazione di piano del consumatore

Immaginiamo che un corriere freelance abbia accumulato debiti personali per 80.000 euro, di cui 50.000 euro verso banche per carte di credito e fido e 30.000 euro verso l’Agenzia delle Entrate per tasse pregresse. Il corriere non possiede immobili ma possiede un’autovettura e un deposito di risparmio di 5.000 euro. Con l’aiuto di un Gestore della crisi presenta un piano del consumatore che prevede:

Pagamento integrale del debito tributario (30.000 euro) in 120 rate mensili, grazie a un finanziamento familiare; • Falcidia del debito bancario: le banche riceveranno il 30% del credito (15.000 euro) pagato in 120 rate; • Moratoria di 9 mesi per consentire al debitore di trovare un’occupazione più stabile; • Esdebitazione finale: al termine del piano, se il debitore paga le rate, sarà liberato dai debiti residui di 35.000 euro.

Il giudice approva il piano senza il voto delle banche, poiché valuta che la soddisfazione dei creditori sia superiore a quella ottenibile dalla liquidazione e che il debitore sia meritevole . L’esdebitazione finale consente al corriere di ripartire con una nuova attività.

4. Simulazione di anatocismo bancario

Una società di consegne ha avuto un fido di conto corrente dal 1998 al 2023. L’analisi degli estratti conto evidenzia che la banca ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo) senza una clausola contrattuale adeguata. Grazie all’ordinanza n. 27460/2025, la società promuove un’azione di ripetizione dell’indebito. L’esperto incaricato calcola che gli interessi anatocistici illegittimi ammontano a 40.000 euro. Il giudice riconosce la nullità della clausola e condanna la banca a restituire 40.000 euro oltre interessi legali, riducendo il debito residuo della società .

5. Simulazione di composizione negoziata

Una start‑up di logistica con 25 dipendenti presenta uno squilibrio finanziario a causa di un investimento in nuovi furgoni elettrici. I debiti ammontano a 300.000 euro (fornitori, leasing e banche). Temendo l’insolvenza, il titolare richiede l’accesso alla composizione negoziata. L’esperto nominato propone un piano che prevede:

Allungamento dei finanziamenti bancari da 5 a 10 anni con riduzione degli interessi; • Conversione di parte dei debiti verso i fornitori in quote della società; • Cessione di rami d’azienda non strategici per reperire liquidità; • Moratoria delle azioni esecutive per 180 giorni, concessa dal tribunale ; • Riduzione del personale mediante prepensionamento e contratti di solidarietà.

Grazie alla composizione negoziata la start‑up evita il default, mantiene la continuità operativa e riprende gradualmente i pagamenti. Il monitoraggio dell’esperto e dell’Avv. Monardo assicura la corretta implementazione del piano.

Conclusione

L’economia digitale ha reso le consegne dell’ultimo miglio un settore strategico ma anche fragile, soggetto a margini ridotti, competizione serrata e spesso a un uso massiccio del credito. Quando la situazione finanziaria degenera e sopraggiungono debiti tributari, contributivi e bancari, l’imprenditore può sentirsi schiacciato dalla pressione del fisco, dell’INPS e delle banche. Tuttavia, la normativa italiana offre numerosi strumenti per proteggere il patrimonio, negoziare le pretese e ripartire. Conoscere i termini per impugnare gli atti (60 giorni per cartelle e intimazioni, 40 per gli avvisi INPS), le possibilità di rateizzazione e di definizione agevolata, nonché le procedure di sovraindebitamento, è la chiave per non perdere diritti preziosi. Le recenti pronunce della Cassazione hanno rafforzato tali tutele, chiarendo che l’intimazione di pagamento deve essere impugnata tempestivamente , che le banche devono catturare i versamenti sul conto pignorato e che l’anatocismo bancario è nullo senza una pattuizione scritta .

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare rappresentano un punto di riferimento per le aziende di consegne che vogliono difendersi con successo. Grazie all’esperienza maturata in ambito bancario e tributario, alla competenza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, lo studio è in grado di analizzare ogni situazione, individuare i vizi dell’atto, proporre ricorsi efficaci e guidare il cliente nella scelta tra rateizzazione, rottamazione, accordi di ristrutturazione o piani del consumatore. Il supporto di commercialisti e consulenti finanziari assicura un approccio integrato, indispensabile per gestire le complesse dinamiche finanziarie della logistica.

Se la tua azienda è sommersa dai debiti o hai ricevuto cartelle, intimazioni o pignoramenti, non aspettare che la situazione precipiti. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua posizione, bloccare le azioni esecutive e costruire insieme a te una strategia legale concreta e tempestiva per salvare la tua impresa e tutelare il tuo patrimonio.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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