Spedizioniere con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gli spedizionieri rivestono un ruolo strategico nel cuore del sistema produttivo italiano: organizzano trasporti internazionali, curano lo sdoganamento delle merci, anticipano pagamenti di dazi e imposte per conto dei clienti, si interfacciano con vettori, dogane, autorità fiscali e istituti di credito. In questo contesto iper‑regolamentato ogni errore di valutazione può trasformarsi in un debito rilevante con il fisco, con l’INPS o con le banche, compromettendo la continuità aziendale e mettendo a rischio l’immagine della società. Accumulare cartelle di pagamento non pagate, contributi previdenziali arretrati o rate di mutui commerciali in sofferenza espone lo spedizioniere a procedure esecutive speciali: pignoramenti esattoriali, iscrizioni di fermo sui mezzi aziendali, ipoteche sui beni, trattenute dirette sui conti correnti e, nel caso di contributi previdenziali, trattenute fino a un quinto su pensioni e indennità secondo il regime speciale confermato dalla Corte costituzionale .

Il legislatore ha previsto per gli enti di riscossione procedure accelerate e privilegi particolari. Ad esempio l’articolo 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di ordinare alla banca di versare i fondi del debitore direttamente all’Agente della Riscossione entro sessanta giorni, incluse le somme che maturano nel corso di quel lasso di tempo . A partire dal 1° gennaio 2026 tali disposizioni saranno incorporate nel nuovo D.Lgs. 33/2025, che riorganizza la materia dei versamenti e della riscossione senza modificare la sostanza . In materia previdenziale il testo unico delle pensioni (legge 153/1969) prevede all’art. 69 che l’INPS possa trattenere un quinto della pensione per recuperare contributi omessi, misura ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale perché volta a preservare l’equilibrio del sistema . Quanto alle verifiche fiscali, lo Statuto del contribuente garantisce che ispezioni e accessi siano svolti con motivazione, durante l’orario di lavoro e nel rispetto della riservatezza, riconoscendo al contribuente il diritto di essere assistito da un professionista .

Pur essendo previste tutele, lo spedizioniere che riceve una cartella di pagamento, un avviso di intimazione, un preavviso di fermo amministrativo o un pignoramento del conto corrente deve agire tempestivamente per non perdere i termini di impugnazione e per poter negoziare un piano di rientro o accedere alle misure agevolative previste dalla legge. La normativa italiana è in continua evoluzione: la Legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione quinquies e altre definizioni agevolate che consentono di versare solo la quota capitale delle imposte e dei contributi, eliminando sanzioni e interessi . Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è stata regolata la procedura di piano del consumatore per i debitori civili, il concordato minore e la esdebitazione dell’incapiente, strumenti che consentono anche a imprenditori individuali e professionisti di rinegoziare e cancellare debiti non più sostenibili . Inoltre il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, una procedura volontaria gestita da esperti indipendenti che agevola il dialogo con i creditori . Conoscere queste possibilità è fondamentale per scegliere la strategia difensiva più adatta.

L’argomento è quindi di grande rilevanza pratica: chi opera nel settore delle spedizioni non può permettersi di ignorare ingiunzioni e avvisi di pagamento, né tanto meno affidarsi al caso. Errori frequenti – come attendere troppo tempo prima di contestare un atto, non verificare la regolarità della notifica, o sottovalutare la possibilità di una definizione agevolata – possono comportare l’esecuzione immediata su conti correnti o veicoli, o peggio l’iscrizione di ipoteca sui beni aziendali. Al contrario, una gestione tempestiva e professionale consente spesso di bloccare le procedure, ottenere sospensioni, rinegoziare il debito, oppure accedere a rottamazioni o piani di ristrutturazione che riducono notevolmente l’esposizione. In questa guida pratica, aggiornata al 30 gennaio 2026, analizzeremo passo dopo passo le norme, la giurisprudenza e gli strumenti a disposizione del debitore per difendersi in modo efficace.

Chi siamo: l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

Redigere questa guida non significa soltanto offrire nozioni giuridiche: significa indicare al lettore un percorso concreto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale, specializzato nella difesa di imprese e professionisti indebitati nei confronti di Agenzia delle Entrate‑Riscossione, INPS e istituti di credito. La sua formazione è attestata da diverse qualifiche: è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC); ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Queste competenze gli consentono di assistere i clienti non solo in giudizio, ma anche nelle procedure alternative di ristrutturazione dei debiti.

Il metodo di lavoro dello studio prevede innanzitutto un’analisi scrupolosa degli atti notificati (cartelle, avvisi di accertamento, pignoramenti, intimazioni). Vengono verificati i profili di nullità o di inefficacia (mancata notifica, prescrizione, vizi formali), viene quantificata la reale esposizione, e si individuano eventuali definizioni agevolate (rottamazioni, stralci) applicabili. Si valutano poi gli strumenti giudiziali (opposizione all’esecuzione, ricorso tributario, sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992) e le soluzioni stragiudiziali (rateizzazioni fino a 72 o 120 rate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore, esdebitazione). In ogni caso, lo spedizioniere viene affiancato da un consulente che coordina anche gli aspetti contabili e aziendali, per assicurare una pianificazione complessiva del debito e la messa in sicurezza del patrimonio.

Al termine di ogni verifica lo studio redige una valutazione personalizzata indicante i rischi, i margini di successo e le possibili strategie. Tale approccio è improntato alla trasparenza: il cliente sa sin da subito se conviene impugnare, rinegoziare o aderire a una procedura di definizione. Nel corso dell’articolo spiegheremo in dettaglio tali opzioni, ma fin da ora vogliamo sottolineare che una consulenza specialistica è decisiva per non perdere termini e agevolazioni.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Nella difesa del debitore gli strumenti derivano da norme di diverso livello: leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge convertiti, circolari interpretative e sentenze di Cassazione e della Corte costituzionale. Nei paragrafi che seguono ricostruiremo il quadro attuale aggiornato a gennaio 2026, con attenzione alle fonti ufficiali.

Pignoramento esattoriale su conti correnti: art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 e art. 170 D.Lgs. 33/2025

Il pignoramento esattoriale è uno strumento di esecuzione speciale che consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) di bloccare in modo immediato le somme giacenti sui conti correnti del debitore. A differenza del pignoramento ordinario previsto dal codice di procedura civile, non richiede l’intervento del giudice e può essere disposto dal funzionario dell’Agente della Riscossione mediante un semplice atto di pignoramento presso terzi notificato alla banca e, contestualmente, al debitore. L’articolo 72‑bis D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’atto debba ordinare alla banca di versare all’Agente della Riscossione le somme dovute entro sessanta giorni per quanto già maturato, e al maturare per le ulteriori somme . La norma sottolinea che durante questi sessanta giorni le somme pignorate restano indisponibili per il debitore e che, una volta decorso il termine, l’istituto deve corrispondere anche gli importi accreditati successivamente alla notifica . L’adempimento è obbligatorio e la banca risponde in caso di inadempimento.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico delle disposizioni in materia di versamenti e riscossione), l’articolo 72‑bis è trasfuso nell’articolo 170 del nuovo testo. Secondo la relazione illustrativa il provvedimento non modifica la sostanza della disciplina ma la rende sistematica . Pertanto le disposizioni su pignoramento diretto, somme maturate nei 60 giorni e obbligo di pagamento continueranno a valere dal 1° gennaio 2026 . Per l’operatore è importante anticipare i riflessi di questa riforma e adeguare tempestivamente la propria strategia.

La giurisprudenza più recente conferma la portata della norma. Con sentenza Cass. 27 ottobre 2025 n. 28520 la Suprema Corte ha statuito che, nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis, la banca deve versare all’Agente della Riscossione non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche le somme accreditate successivamente entro il termine di sessanta giorni, a prescindere dal segno iniziale del saldo . In altre parole, anche se il conto era in rosso al momento della notifica, eventuali introiti nei 60 giorni successivi devono essere trasferiti all’ente. Si tratta di una pronuncia di particolare rilievo per gli spedizionieri che dispongono di conti con entrate periodiche: la tempestiva impugnazione può evitare il drenaggio di flussi vitali per l’impresa.

La Cassazione si è anche espressa su vizi formali. Con ordinanza n. 6/2026 (non ancora massimata al momento della stesura ma richiamata dalla dottrina) la Corte ha ritenuto inesistente il pignoramento presso terzi che non sia stato notificato al debitore, anche se notificato al terzo; l’assenza della notifica al debitore priva l’atto di efficacia e consente di agire per l’annullamento . Ciò conferma l’importanza di controllare sempre la regolarità della notifica e costituisce uno dei principali motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.

Un’ulteriore tutela deriva dall’istituto della rateizzazione: il pagamento della prima rata di un piano con l’Agente della Riscossione comporta la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione del fermo o dell’ipoteca sui beni registrati . Pertanto, anche in presenza di un pignoramento già notificato, la tempestiva richiesta di rateizzazione può consentire allo spedizioniere di recuperare la disponibilità del proprio conto corrente e dei mezzi aziendali.

Recupero contributi e trattenute sulle pensioni: art. 69 L. 153/1969 e Corte costituzionale 216/2025

Quando lo spedizioniere è anche titolare di trattamenti pensionistici o assegni, occorre prestare attenzione alla particolare disciplina previdenziale. L’articolo 69 della legge 153/1969 autorizza l’INPS a trattenere fino a un quinto della pensione per recuperare contributi omessi, indebiti o rateazioni non pagate. Questo regime si differenzia dalle regole generali sul pignoramento delle pensioni previste dall’art. 545 c.p.c., secondo cui la pensione è impignorabile fino a due volte l’assegno sociale (circa 1.000 euro al 2025). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate, ritenendo che la trattenuta del quinto sia giustificata da un ragionevole bilanciamento fra tutela del pensionato e salvaguardia dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale . Pertanto, nei confronti dell’INPS non è possibile invocare il limite più favorevole previsto per i pignoramenti civili; la trattenuta rimane quella di un quinto .

Garanzie del contribuente durante le ispezioni: art. 12 Statuto del contribuente

Gli accertamenti fiscali possono sfociare nella notifica di cartelle di pagamento, ma già nella fase di verifica vi sono diritti specifici che lo spedizioniere deve conoscere. L’articolo 12 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che accessi, ispezioni e verifiche devono essere giustificati da un ordine di servizio contenente le ragioni e l’oggetto, devono avvenire durante l’orario di lavoro e, salvo casi eccezionali, non possono protrarsi oltre trenta giorni lavorativi . Il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni della presenza degli ispettori, di farsi assistere da un professionista di fiducia e di formulare osservazioni scritte da allegare al processo verbale. Ogni proroga oltre i trenta giorni deve essere motivata e comunicata al contribuente. Queste garanzie possono essere valorizzate per contestare avvisi di accertamento fondati su controlli illegittimamente svolti o protratti.

Il fermo amministrativo sui veicoli: art. 86 D.P.R. 602/1973

Lo spedizioniere possiede spesso mezzi di trasporto iscritti nei pubblici registri (autocarri, rimorchi, automobili) che possono essere oggetto di fermo amministrativo. La disciplina è contenuta nell’articolo 86 del D.P.R. 602/1973: decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, l’Agente della Riscossione può iscrivere il fermo sui beni mobili registrati. Tuttavia la legge impone l’invio di un preavviso di fermo di trenta giorni, nel quale sono indicati la natura del debito, l’importo dovuto e l’invito al pagamento . Solo se entro tali trenta giorni il debitore non paga né presenta istanza di rateizzazione, l’Agente procede con l’iscrizione. L’omessa notifica del preavviso costituisce motivo di illegittimità del fermo e può essere fatta valere con l’opposizione agli atti esecutivi.

Il fermo amministrativo impedisce la circolazione del veicolo, con conseguenti sanzioni e il rischio di sequestro in caso di circolazione abusiva. Inoltre spesso le assicurazioni non coprono i danni di veicoli sottoposti a fermo. La cancellazione è possibile pagando integralmente il debito o avviando una rateizzazione; con il pagamento della prima rata l’iscrizione viene sospesa . Lo spedizioniere deve quindi monitorare le notifiche per evitare la paralisi dei propri automezzi.

Definizioni agevolate e rottamazione quinquies (Legge 199/2025)

Per ridurre l’esposizione verso il fisco lo strumento più recente è la rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge 199/2025. Tale definizione agevolata consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte, i contributi e i diritti spettanti all’amministrazione, con esonero da sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione . Sono compresi i contributi previdenziali di competenza INPS, ad eccezione di quelli derivanti da accertamento. Possono aderire anche coloro che erano decaduti da precedenti rottamazioni o saldo e stralcio, mentre restano esclusi i debiti già oggetto di rottamazione quater in corso di regolare pagamento.

L’istanza di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in via telematica; il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate mensili fino a 54 rate (4 anni e mezzo), con un tasso di interesse del 3 % a partire dall’1 agosto 2026 . Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino del debito originario. Durante il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la scadenza della prima rata sono sospese le azioni esecutive e cautelari. Dedicheremo un paragrafo specifico alla rottamazione quinquies e ad altre misure agevolate, illustrando come sfruttarle per ridurre i debiti fiscali e contributivi.

Procedure di composizione della crisi e sovraindebitamento (D.Lgs. 14/2019 e L. 3/2012)

Per i debitori non fallibili (imprese sotto i limiti dimensionati, professionisti, persone fisiche) la normativa offre strumenti di composizione della crisi e di sovraindebitamento. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina, fra le altre, le seguenti procedure:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67): consente a consumatori e imprenditori non commerciali di proporre ai creditori, con l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano che preveda il pagamento integrale o parziale dei debiti in base alla capacità di reddito. La domanda deve contenere l’elenco dei creditori, dei beni, delle entrate e l’indicazione delle cause dell’indebitamento . Il piano può prevedere moratorie fino a due anni per i creditori privilegiati e la falcidia dei crediti chirografari. Non è richiesta l’approvazione dei creditori; il tribunale valuta la fattibilità e omologa la proposta.
  • Concordato minore (artt. 74–82): destinato a imprenditori commerciali minori, professionisti e società agricole. Richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto; sono esclusi dal voto i crediti di soci, amministratori e parenti entro il quarto grado . In caso di approvazione il piano vincola tutti i creditori e può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283): permette al debitore persona fisica privo di beni e con reddito inferiore all’assegno sociale maggiorato della metà di ottenere la cancellazione dei debiti residui, a condizione di essere meritevole e di aver collaborato con l’OCC . L’accesso è possibile una sola volta nella vita; eventuali nuovi beni acquisiti nei tre anni successivi devono essere messi a disposizione dei creditori.

Oltre a queste procedure, la Legge 3/2012 ha introdotto l’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, poi confluito nel Codice della crisi: consente anche a soggetti non fallibili di proporre un accordo di ristrutturazione ai creditori, con percentuali ridotte di assenso . Attualmente tali procedure sono applicate attraverso gli OCC, i quali nominano un gestore per assistere il debitore. Tratteremo più avanti i requisiti e i vantaggi di ciascuna procedura, con riferimento specifico al settore delle spedizioni.

Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

L’esercizio dell’attività di spedizioniere richiede solidità finanziaria e capacità di far fronte alle passività a breve termine. Quando sorge uno squilibrio che non comporta ancora insolvenza ma mette a rischio la continuità aziendale, il Decreto‑legge 118/2021, convertito con modifiche, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si tratta di una procedura volontaria rivolta agli imprenditori che, tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, possono presentare istanza per la nomina di un esperto indipendente. Questo professionista aiuta l’imprenditore a predisporre un piano di risanamento e a condurre trattative con i creditori. È prevista una commissione regionale che esamina la domanda e nomina l’esperto . L’accesso alla procedura comporta la sospensione temporanea di alcune azioni esecutive e la possibilità di ottenere provvedimenti protettivi dal tribunale. Il costo iniziale è di € 252 di diritti di segreteria più € 16 di marca da bollo; la procedura è supportata da check list e test disponibili sulla piattaforma .

Come vedremo più avanti, la composizione negoziata può essere un’opzione efficace per gli spedizionieri con un volume d’affari rilevante, che intendano ristrutturare le proprie esposizioni con banche e fornitori evitando la crisi irreversibile. La presenza dell’esperto e delle misure protettive consente di rinegoziare i debiti bancari, sospendere temporaneamente i contratti onerosi e individuare soluzioni di continuità.

Inquadramento del rapporto con le banche e gli istituti di credito

Oltre alle pretese fiscali e previdenziali, molti spedizionieri intrattengono rapporti con banche per l’anticipazione di fatture, l’apertura di conti correnti aziendali e l’accesso a mutui o linee di credito per l’acquisto di mezzi e attrezzature. Le banche, come qualsiasi creditore, possono promuovere azioni esecutive in presenza di inadempimento; ma quando il debitore è già esposto verso l’Agente della Riscossione, le banche diventano anche terzi pignorati. È essenziale verificare la regolarità delle clausole contrattuali (anatocismo, oneri, interessi usurari) e, in caso di sofferenze, valutare la rinegoziazione o l’estinzione anticipata dei finanziamenti. Le procedure come la composizione negoziata consentono di portare le banche al tavolo delle trattative. Inoltre la normativa sul sovraindebitamento consente di ridurre o falcidiare i crediti bancari chirografari nel piano del consumatore o nel concordato minore.

Nei paragrafi successivi analizzeremo i passaggi operativi da compiere dopo la notifica di un atto, le strategie difensive più efficaci (impugnazioni, opposizioni, sospensioni, rateizzazioni), gli strumenti alternativi per definire i debiti (rottamazione, definizione agevolata, piano del consumatore, esdebitazione), gli errori comuni e i consigli pratici. Utilizzeremo tabelle di riepilogo, FAQ con risposte concrete e simulazioni numeriche per guidare lo spedizioniere nella scelta consapevole e tempestiva della migliore soluzione.

Procedura passo per passo: cosa fare dopo la notifica di un atto

Quando un imprenditore riceve una cartella di pagamento o un qualsiasi atto dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o dell’INPS, la prima reazione istintiva è spesso di panico o di rimozione. La tempestività è invece la chiave per sfruttare al meglio i diritti e le opportunità previste dalla legge. Di seguito illustriamo una procedura operativa articolata in sei fasi, utile per gli spedizionieri ma valida per qualsiasi contribuente indebitato.

1. Identificare il tipo di atto e la sua data di notifica

Il primo passo consiste nel capire che cosa è stato notificato e quando. Gli atti più comuni sono:

Tipo di attoDescrizioneTermine per agire
Cartella di pagamentodocumento con cui l’Agente della Riscossione richiede il pagamento di imposte, contributi o sanzioni iscritti a ruolo; contiene la data di formazione del ruolo e gli importi.Entro 60 giorni dalla notifica occorre pagare o presentare istanza di rateizzazione; trascorso tale termine l’Agente può avviare azioni esecutive (fermo, pignoramento, ipoteca).
Intimazione di pagamento (ex art. 50 D.P.R. 602/1973)avviso che viene notificato quando la cartella non è stata impugnata e sono trascorsi almeno 12 mesi dalla notifica; concede 5 giorni per pagare prima di iniziare l’esecuzione.Pagamento entro 5 giorni o impugnazione entro 20 giorni dinanzi al giudice tributario se si contestano vizi della cartella o del ruolo.
Preavviso di fermocomunicazione con cui AdER informa dell’intenzione di iscrivere fermo sui veicoli se non si paga entro 30 giorni; contiene l’elenco dei beni e dei debiti .Pagamento o richiesta di rateizzazione entro 30 giorni dalla ricezione per evitare il fermo; possibile ricorso al giudice ordinario se il preavviso è illegittimo.
Atto di pignoramento presso terziordine alla banca o ad altro terzo di versare all’Agente della Riscossione le somme dovute; deve essere notificato contemporaneamente al terzo e al debitore .Entro 20 giorni è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali; entro 60 giorni presentare ricorso tributario se si contestano vizi sostanziali del credito.
Notifica INPS per recupero indebiticomunicazione di somme da restituire per pensioni o contributi percepiti indebitamente; può essere seguita da trattenuta diretta del quinto .Impugnazione entro 30 giorni presso il giudice del lavoro per contestare l’indebito; richiesta di rateizzazione o sospensione.

È fondamentale verificare la data di consegna: per le notifiche tramite raccomandata A/R fa fede l’avviso di ricevimento; per la PEC la data del messaggio; per la notifica a mezzo messo notificatore la data certificata sull’atto. I termini decorrono dalla data di perfezionamento nei confronti del destinatario. Chi risiede all’estero beneficia di termini più lunghi (90 giorni) a condizione che l’indirizzo estero sia noto.

2. Recuperare l’estratto di ruolo e analizzare i carichi

Una volta identificato l’atto, occorre conoscere l’intero ammontare dei debiti iscritti a ruolo. Ciò è possibile tramite l’estratto di ruolo: un documento rilasciato da AdER che elenca tutte le cartelle pendenti con date, importi, tributi e riferimenti ai ruoli. L’estratto di ruolo può essere richiesto:

  • tramite portale AdER con SPID, CIE o CNS;
  • presso gli sportelli territoriali dell’Agente della Riscossione;
  • tramite delega a un professionista munito di procura.

L’esame dell’estratto consente di verificare se il debito contenuto nell’atto è effettivamente dovuto, se vi sono duplicazioni, se alcuni ruoli sono prescritti (in generale dopo cinque anni per tributi erariali e dieci per contributi previdenziali, salvo atti interruttivi). Talvolta la cartella contiene importi errati o relativi a ruoli già annullati. L’analisi deve considerare anche l’applicabilità di definizioni agevolate (rottamazioni, stralci) e di rateizzazioni in corso.

3. Verificare la regolarità della notifica e la legittimità dell’atto

Molti atti sono annullabili o inesistenti per vizi formali. Occorre controllare:

  • Autorità competente: l’atto di pignoramento presso terzi può essere sottoscritto da funzionari non dirigenti ma specificamente delegati dall’Agente; l’assenza di delega comporta nullità. Per i tributi locali, l’atto deve provenire dal concessionario territoriale; per i contributi, dall’INPS.
  • Notifica al debitore: come ricordato, il pignoramento senza notifica al debitore è inesistente .
  • Vizi dell’atto presupposto: l’intimazione di pagamento o il pignoramento presuppone una cartella valida; se la cartella o l’avviso di accertamento sono nulli per difetto di motivazione, omessa notifica o prescrizione, anche gli atti successivi sono invalsi.
  • Prescrizione: verificare che non siano decorsi i termini quinquennali o decennali dall’iscrizione a ruolo senza atti interruttivi. La prescrizione può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio.
  • Motivazione e calcolo degli interessi: l’atto deve indicare gli importi di capitale, sanzioni, interessi e aggio e i riferimenti normativi. In mancanza, l’atto è impugnabile.

Se emergono vizi, lo spedizioniere può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro venti giorni dalla notifica del pignoramento o del preavviso di fermo, oppure opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare l’inesistenza del credito. La giurisprudenza precisa che il ricorso tributario (art. 18 D.Lgs. 546/1992) è lo strumento per contestare la legittimità del ruolo o della cartella. È opportuno farsi assistere da un avvocato specializzato per scegliere il rito corretto.

4. Valutare la strategia: pagamento, rateizzazione, rottamazione o impugnazione

Una volta acquisite tutte le informazioni, occorre decidere come procedere. Le opzioni principali sono:

  1. Pagamento immediato: consente di evitare interessi e azioni esecutive. È consigliabile solo se l’importo è modesto o si intende liberarsi rapidamente. In caso di pignoramento, il pagamento diretto all’Agente può sbloccare il conto più velocemente rispetto all’attesa dei 60 giorni.
  2. Rateizzazione ordinaria: l’Agente della Riscossione concede rateizzazioni fino a 72 rate mensili (6 anni) per importi inferiori a 120.000 €, o fino a 120 rate mensili (10 anni) per comprovate situazioni di temporanea difficoltà economica. Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive e annulla fermi e ipoteche . La rateizzazione può essere richiesta anche se sono stati già pignorati conti o stipendi; in tale caso il pignoramento cessa dal momento di presentazione della domanda.
  3. Definizione agevolata (rottamazione): se rientra nel perimetro della rottamazione quinquies o di altre definizioni, conviene presentare domanda entro i termini (30 aprile 2026) per pagare solo il capitale e risparmiare sanzioni e interessi . L’adesione sospende le azioni esecutive fino alla scadenza della prima rata. La rottamazione è compatibile con la rateizzazione ordinaria solo per debiti diversi; non si possono rateizzare le somme dovute a seguito della definizione, salvo le rate fissate dalla norma.
  4. Strumenti del sovraindebitamento: se l’ammontare complessivo dei debiti fiscali, previdenziali e bancari è tale da compromettere la continuità aziendale e non è possibile farvi fronte con la liquidità corrente, occorre valutare l’accesso a un piano del consumatore, un concordato minore o una esdebitazione. Tali procedure permettono di proporre ai creditori pagamenti in percentuali e tempi sostenibili .
  5. Composizione negoziata: per imprese che intendono preservare la continuità e hanno ancora prospettive di risanamento, la composizione negoziata consente di negoziare con fisco, INPS e banche sotto la guida di un esperto .
  6. Ricorso/impugnazione: se sussistono vizi radicali, la strada è l’impugnazione davanti al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione. L’impugnazione, specie in caso di pignoramento, può accompagnarsi a una richiesta di sospensione cautelare ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, che inibisce l’esecuzione fino alla decisione.

Ogni scelta ha pro e contro: il pagamento immediato azzera interessi ma richiede liquidità; la rateizzazione comporta interessi; la rottamazione fa risparmiare sanzioni ma comporta la rinuncia a impugnare; le procedure di sovraindebitamento hanno costi e tempi giudiziari ma cancellano i debiti residui. È essenziale confrontarsi con un professionista per valutare l’effettiva sostenibilità del piano e non incappare nella decadenza per mancato pagamento delle rate.

5. Eseguire gli adempimenti e monitorare le scadenze

Scelta la strategia, occorre eseguire puntualmente gli adempimenti:

  • Pagamento o versamento rateale: utilizzare i moduli F24 o i bollettini precompilati; conservare le ricevute di pagamento; verificare sul portale AdER che i versamenti siano registrati.
  • Presentazione dell’istanza di rateizzazione: compilare i moduli sul sito di AdER allegando la documentazione richiesta (modello ISEE, bilanci, dichiarazioni fiscali). La domanda può essere trasmessa anche via PEC con firma digitale.
  • Domanda di rottamazione: compilare l’apposito form sul portale AdER, indicando le cartelle da definire e l’opzione per il numero di rate previsto dalla legge. È consigliabile salvare la ricevuta di invio.
  • Ricorso o opposizione: depositare il ricorso nel termine prescritto presso la Commissione tributaria provinciale (ora rinominata Corte di giustizia tributaria di primo grado). Occorre notificare il ricorso all’ente creditore e all’Agente della Riscossione. Nel ricorso vanno indicati i motivi, le prove e la richiesta di sospensione.
  • Accesso alle procedure di sovraindebitamento: presentare istanza all’OCC competente allegando il piano, la documentazione economico‑patrimoniale e le ultime dichiarazioni dei redditi . L’OCC nominerà un gestore che predisporrà la proposta e la sottoporrà al giudice.

Durante l’esecuzione del piano è necessario monitorare le scadenze: le rate devono essere pagate entro la data prevista, pena la decadenza. Per le rateizzazioni ordinarie il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive. Per la rottamazione la decadenza è immediata anche per una sola rata non pagata .

6. Verificare gli effetti e richiedere la cancellazione di vincoli

Una volta pagato o regolarizzato il debito, è necessario cancellare o sospendere eventuali vincoli pregiudizievoli:

  • Fermi e ipoteche: depositare presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o la Conservatoria dei Registri Immobiliari la documentazione che attesta il pagamento o l’accoglimento della rateizzazione. L’Agente della Riscossione deve inoltrare la cancellazione; in caso di ritardo si può sollecitare mediante istanza.
  • Pignoramento su conto corrente: dopo il pagamento o la sospensione, chiedere alla banca lo sblocco del conto; se il pignoramento è stato dichiarato nullo, notificare la sentenza alla banca.
  • Annullamento del ruolo: se il ricorso è stato accolto, l’ente creditore emetterà lo sgravio del debito; verificare sull’estratto di ruolo la cancellazione.

L’adempimento finale consiste nel monitorare eventuali nuovi atti. Spesso, dopo la definizione di un debito, l’ente procede con la riscossione di altri carichi; mantenere aggiornata la propria posizione permette di prevenire ulteriori problemi.

Schema temporale sintetico

Per aiutare lo spedizioniere a orientarsi fra i termini, si propone la seguente tabella dei tempi:

FaseTermineRiferimento normativo
Pagamento cartella o richiesta di rateizzazione60 giorni dalla notificaArt. 25 e 50 D.P.R. 602/1973
Impugnazione cartella o intimazione60 giorni (ricorso tributario)Art. 21 D.Lgs. 546/1992
Opposizione a fermo o pignoramento (vizi formali)20 giorniArt. 617 c.p.c.
Opposizione all’esecuzione (inesistenza del credito)Fino al pignoramento o nel termine assegnato dal giudiceArt. 615 c.p.c.
Presentazione domanda rottamazione quinquiesEntro 30 aprile 2026Legge 199/2025
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026Legge 199/2025
Richiesta di rateizzazione ordinariaIn qualsiasi momento prima del pignoramentoArt. 19 D.P.R. 602/1973
Istanza di piano del consumatore o concordato minorePrima dell’esecuzione o duranteD.Lgs. 14/2019
Impugnazione delle decisioni della Commissione tributaria60 giorni dalla notificaArt. 49 D.Lgs. 546/1992

Seguendo questo schema e agendo tempestivamente sarà possibile evitare la maggior parte delle conseguenze negative ed esplorare ogni strada utile per ridurre il debito e proteggere l’azienda.

Difese e strategie legali

Se dopo l’analisi il debitore ritiene che l’atto sia infondato o viziato, o se intende comunque contestare il debito dinanzi al giudice, ha a disposizione diverse azioni legali. La scelta dell’azione corretta dipende dal tipo di atto, dal vizio rilevato e dall’organo competente. Di seguito descriviamo le principali strategie difensive.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

L’opposizione agli atti esecutivi è finalizzata a contestare vizi formali degli atti della procedura di riscossione: ad esempio la mancata notifica dell’atto presupposto, l’assenza della firma del funzionario delegato, l’indicazione errata dell’importo o del codice fiscale. È esperibile contro il pignoramento presso terzi, il preavviso di fermo e ogni atto successivo alla formazione del titolo esecutivo. L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dal momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza . Si propone davanti al giudice dell’esecuzione, che per i tributi è individuato nel tribunale ordinario del luogo di residenza del debitore; per i contributi previdenziali al giudice del lavoro; per i tributi locali al giudice di pace se la somma non supera 2.582 €. L’opposizione non sospende automaticamente l’esecuzione; occorre chiedere la sospensione con istanza motivata.

Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Quando si contesta l’inesistenza del credito, l’estinzione per prescrizione o per pagamento già effettuato, si propone l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tale azione mira a far dichiarare che l’esecuzione non può procedere. Può essere proposta:

  • Prima dell’inizio dell’esecuzione: ad esempio subito dopo la notifica della cartella o dell’intimazione, se si ritiene che il debito non esista. L’atto introduttivo è un atto di citazione da notificare all’ente creditore e all’Agente della Riscossione; la causa si svolge davanti al tribunale ordinario.
  • Dopo l’inizio dell’esecuzione: se è già stato notificato il pignoramento, l’opposizione deve essere proposta nel termine assegnato dal giudice o, in mancanza, entro 20 giorni dalla prima udienza . Anche in questo caso occorre allegare la prova del pagamento o l’eccezione di prescrizione.

L’opposizione all’esecuzione sospende l’esecuzione solo se il giudice concede la sospensione; diversamente la riscossione prosegue, a meno che non si presenti domanda di rateizzazione o rottamazione.

Ricorso tributario (D.Lgs. 546/1992)

Il ricorso tributario è lo strumento con cui si impugna la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento, l’avviso di intimazione o l’iscrizione di ipoteca per vizi sostanziali: ad esempio l’errata applicazione di un tributo, il mancato riconoscimento di un credito d’imposta, la prescrizione o la decadenza del potere impositivo. Il ricorso deve essere notificato all’ente impositore e all’Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato. Va depositato presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado competente; è necessario allegare la prova di notifica e i documenti a sostegno. Contestualmente si può chiedere la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992. La sospensione viene concessa in presenza di grave e irreparabile danno.

La particolarità del processo tributario sta nella distinzione tra motivi di impugnazione del merito e motivi formali: se si contesta la legittimità dell’accertamento o la quantificazione del tributo, il giudice tributario è competente; se si contestano vizi dell’esecuzione (ad esempio un pignoramento irregolare), è competente il giudice ordinario. Una corretta qualificazione della controversia evita inammissibilità e duplicazioni di giudizi.

Incidenti di esecuzione in ambito previdenziale

Nel settore previdenziale, le controversie relative alla trattenuta del quinto sulla pensione o al recupero di contributi indebiti seguono le regole del processo del lavoro. L’opposizione va proposta al giudice del lavoro entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell’INPS. Si possono eccepire la prescrizione quinquennale, l’inesistenza del presupposto contributivo o l’abuso del potere. La Corte costituzionale ha confermato che la trattenuta del quinto non viola la Costituzione , ma ciò non esclude la verifica della legittimità dell’addebito e del calcolo degli importi.

Difese specifiche contro il pignoramento presso terzi

Il pignoramento esattoriale presso la banca presenta alcune peculiarità. Oltre ai vizi formali (mancata notifica, assenza di delega, importi indeterminati), vi sono difese legate al limite di pignorabilità. Nonostante il carattere speciale della procedura, permangono alcune tutele previste dal codice civile:

  • Imprescrittibilità del saldo negativo: se il conto è a debito (fido utilizzato), la banca non può prelevare somme inesistenti; solo i versamenti successivi possono essere aggrediti .
  • Crediti impignorabili: eventuali somme accreditate sul conto provenienti da stipendi, pensioni o indennità sono pignorabili solo nei limiti di un quinto; tuttavia, se confluiscono sul conto da più di sette giorni, perdono la tracciabilità e diventano interamente pignorabili. È quindi consigliabile mantenere separati i conti personali e quelli aziendali.
  • Priorità della rateizzazione: la richiesta di rateizzazione, se accolta prima del versamento da parte della banca, sospende il pignoramento .
  • Vizi del terzo pignorato: la banca deve adempiere all’ordine entro 60 giorni; se non lo fa può essere dichiarata debitrice solidale. Il debitore può contestare eventuali omissioni o errori della banca e richiedere il risarcimento dei danni.

Difese contro il fermo e l’ipoteca

Contro il fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca le principali difese sono:

  • Mancata notifica del preavviso: il fermo è illegittimo se non preceduto da preavviso di 30 giorni . L’opposizione va proposta al giudice ordinario entro 30 giorni.
  • Sproporzione dell’ipoteca: se il valore del bene ipotecato è manifestamente superiore al debito, l’iscrizione può essere impugnata come abusiva. Alcune sentenze ritengono che l’ipoteca esattoriale possa essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 €. La rateizzazione sospende la procedura .
  • Esenzione per beni strumentali: per i veicoli utilizzati come strumenti di lavoro dei professionisti è possibile eccepire l’impignorabilità ai sensi dell’art. 514 c.p.c.; tuttavia questa tutela non si applica ai beni registrati (autoveicoli), salvo che l’iscrizione impedisca l’uso indispensabile per l’attività lavorativa. Alcune pronunce riconoscono la necessità di bilanciare la tutela del credito con la libertà di iniziativa economica.

Strategie stragiudiziali: negoziare e transigere

Non sempre è conveniente imboccare la strada del contenzioso. L’esperienza dimostra che una buona parte delle posizioni debitorie può essere risolta negoziando con l’ente creditore. Le principali strategie stragiudiziali sono:

  • Rateizzazione straordinaria: come accennato, per importi elevati o per contribuenti in gravi difficoltà economiche l’AdER concede rateizzazioni fino a 120 rate. La domanda deve essere adeguatamente motivata con documentazione che provi la temporanea difficoltà e il rispetto dei requisiti di accesso.
  • Accordi di ristrutturazione: nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento e della composizione negoziata è possibile proporre ai creditori un accordo che preveda la falcidia dei debiti chirografari e il pagamento integrale o dilazionato di quelli privilegiati. In molti casi le banche e lo stesso fisco preferiscono un accordo realistico piuttosto che l’insolvenza dell’azienda.
  • Definizione agevolata di contenziosi pendenti: alcune normative periodiche consentono di chiudere liti tributarie pendenti in Cassazione o in appello versando una percentuale ridotta del tributo. Ad esempio la Legge 199/2025 prevede uno stralcio per le liti pendenti con importo fino a 50.000 €, con pagamento del solo tributo e delle spese di giustizia. È consigliabile monitorare ogni legge di bilancio per cogliere tali opportunità.

In tutti questi casi la competenza negoziale dell’avvocato è fondamentale: una trattativa condotta con argomentazioni giuridiche e documentazione contabile può portare a risultati più vantaggiosi rispetto alla sola opposizione giudiziaria.

Strumenti alternativi per la definizione dei debiti

Oltre alle difese processuali e alle negoziazioni stragiudiziali, lo spedizioniere indebitato può accedere a strumenti alternativi previsti da leggi speciali. Di seguito illustriamo i principali.

Rottamazione quinquies e altre definizioni agevolate

Come anticipato, la rottamazione quinquies (Legge 199/2025) consente di definire i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese. Di seguito riepiloghiamo i punti chiave:

  • Debiti ammessi: imposte dirette (IRPEF, IRES), IVA, contributi INPS (esclusi quelli derivanti da accertamenti), sanzioni amministrative. Sono esclusi i dazi doganali e le risorse proprie dell’UE. Sono ammessi i ruoli relativi a multe stradali limitatamente agli interessi (restano dovute le sanzioni). Possono aderire anche coloro che avevano aderito a precedenti rottamazioni ma erano decaduti .
  • Domanda: da presentarsi via telematica entro il 30 aprile 2026; si può scegliere tra pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate mensili. La prima rata scade il 31 luglio 2026; le successive scadono l’ultimo giorno di febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno .
  • Interessi: sulle rate decorre un interesse annuo del 3 % a partire dal 1° agosto 2026. Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e l’impossibilità di rateizzare ulteriormente .
  • Effetti: la presentazione della domanda sospende le procedure esecutive e cautelari fino alla scadenza della prima rata; la definizione estingue il debito e, per la parte condonata, non sono dovuti sanzioni né interessi. Restano ferme eventuali responsabilità penali per reati tributari, salvo le cause di non punibilità previste.

Oltre alla rottamazione quinquies, il legislatore 2025‑2026 ha introdotto altri strumenti:

  • Definizione delle liti fiscali pendenti: consente di chiudere i giudizi tributari pendenti al 30 giugno 2025 pagando il valore del tributo in percentuali variabili a seconda del grado di giudizio e dell’esito delle pronunce precedenti (ad esempio 40 % in primo grado, 15 % in appello, 5 % in Cassazione se l’Agenzia ha perso nei due gradi precedenti). Questa misura non ha per ora un fondamento normativo universalmente prorogato ma potrebbe essere reintrodotta in leggi future.
  • Definizione degli avvisi bonari: con la legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) erano stati previsti sconti sulle sanzioni per avvisi bonari relativi a dichiarazioni integrative o tardive. È possibile che analoghe misure siano riproposte; conviene verificare ogni anno.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 €: misure precedenti hanno disposto l’annullamento automatico dei carichi fino a 1.000 € per gli anni anteriori al 2015. Sebbene scadute, eventuali nuove leggi potrebbero riproporre tali stralci; è opportuno monitorare.

Rateizzazione ordinaria e straordinaria

La rateizzazione dei debiti con AdER è regolata dall’art. 19 D.P.R. 602/1973. Può essere richiesta per tutti i debiti, anche successivamente alla notifica del pignoramento, purché non sia intervenuta l’assegnazione al creditore. Le regole principali sono:

  • Numero di rate: fino a 72 rate mensili per debiti inferiori a 120.000 €; fino a 120 rate per debiti superiori o in caso di situazione economica grave (da documentare). È possibile chiedere la rateizzazione breve in 8 rate per importi fino a 1.000 €.
  • Decadenza: il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza; l’ente riprende le azioni esecutive .
  • Compatibilità: è possibile rateizzare i debiti derivanti da cartelle ordinarie, da avvisi di accertamento esecutivi e da ruoli. Non sono rateizzabili le somme dovute a seguito di definizione agevolata (rottamazione) salvo quanto previsto dalla stessa legge.
  • Vantaggi: sospensione delle procedure esecutive, cancellazione di fermi e ipoteche, possibilità di proseguire l’attività. Tuttavia le rate sono gravate da interessi di dilazione (circa 2,5 % annuo) e dal mantenimento dell’aggio.

L’istanza deve essere presentata sul portale AdER o presso gli sportelli; occorre allegare la dichiarazione di temporanea difficoltà e, per la rateizzazione straordinaria, la documentazione reddituale. Una volta concessa, la rateizzazione può essere riformulata per ricalcolare l’importo della rata in caso di peggioramento della situazione economica.

Strumenti di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore ed esdebitazione

Gli strumenti del sovraindebitamento sono stati pensati per chi non è soggetto alle procedure concorsuali maggiori (fallimento o liquidazione giudiziale), quindi anche per gli imprenditori individuali, i piccoli imprenditori agricoli e i professionisti. In particolare:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non legati all’attività imprenditoriale prevalente (ad esempio garanzie per mutui aziendali). Consente di offrire ai creditori un piano di pagamento che può prevedere la falcidia dei debiti chirografari e una moratoria sui debiti privilegiati fino a due anni . Il giudice omologa il piano se verifica la meritevolezza del consumatore e la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria. Può essere utile allo spedizioniere persona fisica che ha prestato fideiussioni per l’azienda e si trova sovraesposto.
  • Concordato minore: destinato agli imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità (attivo non superiore a 200.000 €, ricavi inferiori a 200.000 € e debiti inferiori a 500.000 €). È necessario l’assenso dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi . Il piano può prevedere la prosecuzione dell’attività con la falcidia dei debiti chirografari e la conversione dei creditori in partecipazioni; può essere accompagnato da finanza esterna. Il tribunale approva se la proposta assicura una soddisfazione migliore rispetto alla liquidazione.
  • Esdebitazione del debitore incapiente: rivolta a persone fisiche che non dispongono di beni o redditi sufficienti per pagare i creditori. Prevista dall’art. 283 D.Lgs. 14/2019, richiede che il reddito disponibile sia inferiore all’assegno sociale aumentato della metà e che il debitore non abbia provocato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave . Il giudice, sentiti i creditori, può concedere la cancellazione di tutti i debiti; se entro tre anni il debitore ottiene un reddito o beni, questi devono essere versati ai creditori fino a un massimo del 10 %. È una misura estrema ma può rappresentare una soluzione liberatoria per chi non ha prospettive di pagamento.

L’accesso a queste procedure richiede l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e la nomina di un gestore. Lo spedizioniere può beneficiarne se la propria impresa ha dimensioni ridotte e se i debiti fiscali e bancari sono diventati insostenibili rispetto alle entrate. Queste procedure sospendono le azioni esecutive e inibiscono l’apertura di nuove procedure concorsuali; tuttavia comportano la pubblicità della situazione debitoria e richiedono trasparenza totale.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese che non rientrano nelle categorie del sovraindebitamento ma attraversano una fase di tensione finanziaria, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 rappresenta uno strumento flessibile. Ecco i suoi tratti distintivi:

  • Accesso volontario: l’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma nazionale allegando dati contabili e un piano di risanamento preliminare. Deve superare un test che verifica la probabilità di successo. La Camera di commercio nomina un esperto selezionato da un elenco nazionale .
  • Ruolo dell’esperto: l’esperto assiste l’imprenditore nella predisposizione del piano e nel confronto con i creditori; può proporre misure protettive da sottoporre al tribunale (ad esempio il divieto di acquisire garanzie o iniziare azioni esecutive). Le misure durano 180 giorni e sono prorogabili.
  • Vantaggi per il debitore: permette di negoziare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche soluzioni personalizzate, quali la ristrutturazione del debito con abbattimento dei tassi, l’allungamento delle scadenze, la conversione del debito in strumenti finanziari. Il fisco può concedere riduzioni su sanzioni e interessi all’interno del piano, pur mantenendo la par condicio.
  • Conclusione: la procedura si conclude con un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato o con il ricorso ad altra procedura concorsuale (liquidazione giudiziale). Nel primo caso l’accordo viene omologato dal tribunale e vincola i creditori che hanno aderito.

La composizione negoziata è particolarmente indicata per società di spedizioni di medie dimensioni che vogliano evitare la liquidazione e hanno un business tuttora redditizio. La presenza dell’esperto e la trasparenza delle informazioni favoriscono la fiducia dei creditori e possono consentire la continuità aziendale.

Errori comuni e consigli pratici

Uno spedizioniere alle prese con debiti fiscali, previdenziali o bancari può commettere errori che aggravano la situazione. Conoscere gli sbagli più frequenti consente di prevenirli ed adottare comportamenti virtuosi. Ecco un elenco di errori da evitare:

  1. Ignorare o cestinare le notifiche: non aprire le raccomandate o le PEC perché “spaventano” è l’errore più grave. Ogni atto ha termini stringenti; la mancata presa visione non sospende i termini.
  2. Confondere i tipi di atto: scambiare un preavviso di fermo per una cartella di pagamento o un pignoramento per un avviso bonario comporta reazioni sbagliate. Occorre leggere attentamente l’intestazione e verificare il riferimento normativo.
  3. Pagare senza verificare: molti debiti sono prescritti o errati. Pagare immediatamente senza aver controllato la legittimità degli importi può significare versare somme non dovute.
  4. Sottovalutare i termini di impugnazione: i 20 o 60 giorni per proporre ricorso decorrono dalla notifica; decorsi tali termini l’atto diventa definitivo. Anche la domanda di rateizzazione non sempre impedisce la decadenza dalle impugnazioni.
  5. Mancata richiesta di rateizzazione o rottamazione: talvolta si crede di non avere i requisiti per rateizzare o di non rientrare nella rottamazione; in realtà la normativa prevede ampi margini e conviene sempre verificare l’ammissibilità. La rateizzazione consente di lavorare serenamente evitando pignoramenti.
  6. Trascurare la contabilità e il cash flow: un’errata pianificazione dei flussi di cassa porta a non rispettare le rate. È indispensabile predisporre un budget che preveda le rate fiscali insieme alle spese correnti.
  7. Non separare conti aziendali e personali: mescolare i conti di famiglia e quelli della società facilita il pignoramento completo delle somme. Meglio utilizzare conti separati e dedicati.
  8. Ricorrere a consulenti improvvisati: affidarsi a persone non specializzate (o al “fai da te”) espone a errori procedurali che pregiudicano la difesa. Solo un professionista esperto conosce le ultime sentenze e le prassi degli enti.
  9. Accumulare nuovi debiti: continuare a non versare imposte o contributi mentre si rateizzano debiti pregressi porta inevitabilmente a nuove cartelle; è meglio prevedere un regime di pagamenti regolare e costante.
  10. Non conservare la documentazione: smarrire le cartelle, gli avvisi e le ricevute di pagamento rende difficile dimostrare la prescrizione o l’avvenuto pagamento. È consigliabile digitalizzare e archiviare tutto.

Di seguito i consigli pratici per gestire correttamente i debiti:

  • Aprire immediatamente e protocollare ogni notifica: segnare la data di ricezione e archiviare copia dell’atto.
  • Rivolgersi a un professionista: anche una breve consulenza può fornire indicazioni decisive; l’avvocato o il commercialista possono richiedere l’estratto di ruolo e analizzare i vizi.
  • Calcolare i termini: utilizzare un calendario per segnare le scadenze (impugnazione, domande di rottamazione, pagamenti). Esistono app che consentono di impostare promemoria automatici.
  • Verificare i requisiti di rateizzazione e rottamazione: se il debito rientra nei periodi coperti dalle definizioni agevolate, presentare immediatamente la domanda. Per la rateizzazione, preparare la documentazione economico‑finanziaria.
  • Predisporre un piano finanziario: stimare le entrate e le uscite, includendo le rate fiscali e i contributi correnti. Prevedere un margine per imprevisti. Se necessario, valutare il supporto di un consulente aziendale.
  • Separare i conti: mantenere distinti i conti per attività personale e per l’attività di spedizioni, riducendo l’esposizione al pignoramento totale.
  • Documentare pagamenti e comunicazioni: ogni versamento deve essere registrato e comunicato all’ente; conservare le ricevute e inviare eventuali solleciti o istanze via PEC per avere prova.
  • Monitorare la normativa: le definizioni agevolate vengono introdotte ciclicamente; seguire le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le notizie ufficiali permette di non perdere occasioni.

Adottando queste precauzioni lo spedizioniere potrà prevenire problemi maggiori e affrontare i debiti con maggiore lucidità.

Tabelle riepilogative

Per fornire una panoramica sintetica delle norme e degli strumenti descritti, presentiamo alcune tabelle di riepilogo. Le tabelle contengono solo informazioni essenziali; per i dettagli si rimanda ai paragrafi precedenti.

Tabella 1 – Norme rilevanti per la difesa del debitore

NormaOggettoPrincipali disposizioni
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento esattoriale presso terziL’Agente della Riscossione può ordinare alla banca di versare le somme dovute entro 60 giorni; comprende le somme maturate dopo la notifica ; trasfuso nell’art. 170 del D.Lgs. 33/2025.
Art. 86 D.P.R. 602/1973Fermo amministrativoDecorso il termine di 60 giorni dalla cartella, l’Agente può iscrivere fermo sui veicoli, previa notifica di preavviso di 30 giorni .
Art. 69 L. 153/1969Recupero indebiti e trattenuta del quintoL’INPS può trattenere fino a un quinto della pensione per recuperare contributi o indebiti; la misura è stata dichiarata costituzionale dalla Corte costituzionale .
Art. 12 L. 212/2000Statuto del contribuenteStabilisce garanzie durante gli accessi e le verifiche fiscali: motivazione dell’accesso, orari di lavoro, durata massima di 30 giorni e diritto all’assistenza .
Legge 199/2025Rottamazione quinquies e altre definizioniConsente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale, con esclusione di sanzioni e interessi; prevede domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento fino a 54 rate .
Art. 19 D.P.R. 602/1973Rateizzazione dei ruoliPrevede rateizzazioni fino a 72 rate (o 120 per gravi difficoltà); il pagamento della prima rata sospende fermi e pignoramenti; la decadenza scatta dopo 5 rate non pagate .
D.Lgs. 14/2019 (CCII)Procedure di sovraindebitamentoRegola il piano del consumatore , il concordato minore e l’esdebitazione .
D.L. 118/2021Composizione negoziataIntroduce la composizione negoziata della crisi d’impresa con nomina di un esperto e sospensione di alcune azioni esecutive .

Tabella 2 – Scadenze e termini principali

Atto/proceduraTermine per agire/pagareConseguenza del mancato rispetto
Pagamento cartella60 giorni dalla notificaIscrizione a ruolo definitivo, possibilità di fermo, ipoteca e pignoramento
Impugnazione cartella o avviso60 giorniL’atto diventa definitivo e non più contestabile
Opposizione a pignoramento o fermo (vizi formali)20 giorniPerdita del diritto di opporsi; l’esecuzione prosegue
Richiesta di rateizzazionePrima che il credito sia assegnato al creditore pignoranteSe tardiva, l’ente può rifiutare e proseguire l’esecuzione
Presentazione domanda rottamazioneEntro 30 aprile 2026Decorsi i termini non è più possibile aderire
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026Decadenza dal beneficio e ripristino del debito originario
Rateizzazione ordinariaFino a 72/120 rateDecadenza dopo 5 rate non pagate
Piano del consumatore/concordato minoreRichiesta all’OCC e omologa del tribunaleSe non si rispetta il piano, si decade e riprendono le azioni esecutive
Composizione negoziataIstanze e misure protettive di 180 giorniSe la trattativa fallisce, occorre accedere ad altra procedura

Queste tabelle non sostituiscono l’analisi individuale ma aiutano a visualizzare i principali riferimenti normativi e temporali.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito presentiamo una selezione di domande frequenti che gli spedizionieri pongono più spesso quando devono affrontare debiti fiscali, previdenziali o bancari. Le risposte sono sintetiche e orientate alla pratica.

1. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso bonario?
L’avviso bonario è un invito al pagamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli automatici o formali della dichiarazione dei redditi e offre una riduzione delle sanzioni se si paga entro 30 giorni. La cartella di pagamento, invece, è notificata dall’Agente della Riscossione e costituisce titolo esecutivo; se non viene pagata entro 60 giorni possono iniziare le procedure esecutive.

2. Che differenza c’è tra cartella e avviso di intimazione?
L’avviso di intimazione (art. 50 D.P.R. 602/1973) è inviato quando la cartella non è stata pagata e sono trascorsi almeno 12 mesi; diffida il debitore a pagare entro 5 giorni prima di avviare l’esecuzione. La cartella è il primo atto con cui si richiede il pagamento; l’intimazione è un sollecito finale.

3. Quali sono i tempi per impugnare una cartella?
Il ricorso tributario va notificato entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella. Se si tratta di contributi previdenziali, l’opposizione al verbale deve essere proposta al giudice del lavoro entro 40 giorni. È importante verificare con un professionista quale giudice sia competente.

4. Cosa fare se non mi è stata notificata la cartella ma ricevo un pignoramento?
Se la cartella o l’avviso di intimazione non sono stati notificati, il pignoramento è inesistente. In tal caso si può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto, chiedendo l’annullamento del pignoramento .

5. La banca può bloccare il conto anche se è in rosso?
Sì. La Cassazione ha stabilito che nel pignoramento ex art. 72‑bis la banca deve versare all’Agente della Riscossione le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica anche se il saldo era negativo . Tuttavia non può versare somme inesistenti; la banca può solo trattenere gli accrediti futuri.

6. Quali somme sul conto sono impignorabili?
Sono impignorabili i sussidi di disoccupazione, le indennità di accompagnamento e, limitatamente a un importo pari al triplo dell’assegno sociale, le somme derivanti da pensione se accreditate su conto dedicato. Le somme provenienti da stipendio o pensione diventano interamente pignorabili dopo sette giorni dal loro accredito. Per i pignoramenti esattoriali si applicano comunque le regole speciali.

7. Come funziona la rateizzazione dei debiti fiscali?
Può essere richiesta all’Agente della Riscossione per importi iscritti a ruolo; prevede un massimo di 72 rate mensili (o 120 se sussistono gravi difficoltà economiche). Il pagamento della prima rata sospende fermi e pignoramenti . Occorre presentare la domanda e allegare la documentazione reddituale.

8. Cos’è la rottamazione quinquies e chi può aderire?
È una definizione agevolata introdotta dalla Legge 199/2025 che permette di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi . Possono aderire persone fisiche e imprese, inclusi coloro che sono decaduti da precedenti rottamazioni. Non è necessario dimostrare la difficoltà economica; basta presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 .

9. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla rottamazione. In tal caso riemerge l’intero debito comprensivo di sanzioni e interessi, e l’Agente della Riscossione può riprendere le azioni esecutive .

10. I contributi INPS possono essere rottamati?
Sì, la rottamazione quinquies comprende i contributi previdenziali affidati all’Agente della Riscossione, tranne quelli derivanti da avvisi di accertamento INPS. Restano dovuti solo i contributi e non le sanzioni. Tuttavia i debiti da recupero indebiti pensionistici non sono inclusi e continueranno a essere trattenuti fino al quinto .

11. Posso chiedere la rateizzazione se ho già un pignoramento?
Sì. La legge consente di presentare la domanda di rateizzazione anche dopo che è stato notificato il pignoramento, purché non sia stato ancora disposto l’ordine di assegnazione. Con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata il pignoramento viene sospeso .

12. Come difendersi da un fermo amministrativo sui veicoli?
Occorre verificare la notifica del preavviso di fermo e presentare domanda di rateizzazione o di rottamazione entro 30 giorni per evitarne l’iscrizione . Se il fermo è già iscritto, si può chiedere la cancellazione dopo aver saldato il debito o pagato la prima rata della rateizzazione; in caso di vizi formali si può proporre opposizione al giudice.

13. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno debiti di natura personale o derivanti da garanzie; non richiede l’approvazione dei creditori e viene omologato dal giudice se rispetta determinati requisiti . Il concordato minore, invece, è rivolto a imprenditori sotto soglia e necessita del voto favorevole dei creditori pari alla maggioranza dei crediti . Entrambe le procedure consentono la falcidia dei debiti chirografari.

14. Quando conviene accedere all’esdebitazione?
L’esdebitazione è destinata al debitore persona fisica incapiente: non ha beni né redditi sufficienti e ha un reddito inferiore all’assegno sociale più la metà . Conviene quando non si intravede alcuna prospettiva di pagamento; consente di cancellare tutti i debiti residui, ma è esercitabile una sola volta nella vita e comporta l’obbligo di cedere ai creditori eventuali utilità sopravvenute nei tre anni successivi.

15. Cosa succede ai debiti bancari in caso di sovraindebitamento?
Nei piani del consumatore e nei concordati minori i debiti bancari chirografari possono essere falcidiati; le banche partecipano come creditori e possono votare. Nel piano del consumatore non votano ma possono opporsi; nel concordato il loro voto è determinante per raggiungere la maggioranza. Gli interessi e le penali possono essere ridotti o azzerati.

16. Come funziona la composizione negoziata?
È una procedura volontaria: l’imprenditore in difficoltà presenta istanza sulla piattaforma nazionale e viene nominato un esperto indipendente che guida le trattative con i creditori. Durante la procedura si possono richiedere misure protettive (come il divieto di intraprendere azioni esecutive) e si lavora a un piano di ristrutturazione . La procedura dura 180 giorni e può concludersi con un accordo, un concordato semplificato o la liquidazione.

17. Posso contestare la trattenuta sulla pensione dell’INPS?
È possibile impugnare il provvedimento dell’INPS entro 30 giorni davanti al giudice del lavoro se si ritiene che la trattenuta non sia dovuta (ad esempio per prescrizione o errore nel calcolo). Non si può tuttavia contestare la misura del quinto, che la Corte costituzionale ha considerato legittima .

18. Quali sono le conseguenze se ignoro gli atti?
Se non si impugna la cartella nei termini o non si paga, il debito diventa definitivo e l’Agente della Riscossione può iscrivere fermo, ipoteca o pignorare conti e beni. Ignorare gli atti significa perdere ogni possibilità di difesa e incorrere in costi aggiuntivi, interessi e sanzioni.

19. Posso impugnare le cartelle dopo aver aderito alla rottamazione?
No. L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia a impugnare gli atti relativi ai carichi inclusi nella definizione. Pertanto prima di aderire occorre valutare se esistono vizi che renderebbero preferibile l’impugnazione giudiziaria.

20. Quali vantaggi offre il supporto di un professionista?
Un avvocato o un commercialista esperto conosce la normativa, la giurisprudenza e le prassi degli uffici; può individuare vizi non evidenti, calcolare la prescrizione, presentare ricorsi e domande di rateizzazione correttamente e rappresentare il debitore in giudizio. Può inoltre interfacciarsi con l’Agente della Riscossione e i creditori per ottenere piani di rientro personalizzati, riduzioni e sospensioni.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più chiari i concetti fin qui esposti presentiamo alcune simulazioni pratiche ispirate a casi reali, con numeri indicativi. Le cifre sono ipotetiche e servono solo a illustrare il funzionamento delle procedure.

Simulazione 1 – Rottamazione quinquies di debiti fiscali

Scenario: la società di spedizioni “Alfa Sped” ha ricevuto cartelle per IVA e IRPEF relative agli anni 2015–2018 per un totale di 80.000 € di cui 50.000 € di tributo, 20.000 € di sanzioni e 10.000 € di interessi.
Soluzione: grazie alla rottamazione quinquies può estinguere il debito pagando solo i 50.000 € di tributo e le spese di notifica. Decidendo di pagare in 54 rate mensili, le prime tre rate (pari al 10 % del dovuto) saranno più alte (circa 5.000 € ciascuna), mentre le restanti 51 rate saranno di circa 850 € ciascuna, comprensive di interessi al 3 % da agosto 2026.
Vantaggio: si risparmiano 30.000 € tra sanzioni e interessi; durante il periodo di pagamento l’Agenzia non potrà avviare nuovi pignoramenti; se la società rispetta le scadenze, al termine il debito sarà estinto.
Rischio: se una rata non viene pagata, l’azienda decade e il debito originario (80.000 € più interessi di mora e aggio) si riattiva .

Simulazione 2 – Pignoramento del conto corrente e opposizione

Scenario: il titolare dell’impresa individuale “Beta Logistics” riceve l’atto di pignoramento presso terzi: sul suo conto aziendale risultano 10.000 €. L’atto è notificato alla banca ma non al debitore; quest’ultimo ne viene a conoscenza perché la banca blocca il conto.
Azione: poiché la notifica al debitore è mancata, il pignoramento è inesistente. Entro 20 giorni il titolare propone opposizione agli atti esecutivi presso il tribunale competente , contestando la violazione dell’art. 72‑bis. Chiede la sospensione dell’efficacia del pignoramento e la restituzione delle somme.
Esito: il giudice accoglie l’opposizione e dichiara il pignoramento privo di efficacia. La banca sblocca il conto. Tuttavia il debito fiscale rimane e l’Agente potrà notificare un nuovo atto valido; conviene quindi valutare la rateizzazione o la rottamazione per evitare che l’ente ripeta l’azione.

Simulazione 3 – Concordato minore per una ditta di spedizioni

Scenario: la ditta “Gamma Trasporti”, con ricavi annui di 150.000 € e debiti complessivi pari a 300.000 € (120.000 € verso l’Erario, 50.000 € verso l’INPS, 80.000 € verso le banche e 50.000 € verso fornitori), non riesce più a far fronte alle scadenze.
Soluzione: presenta domanda di concordato minore tramite l’OCC. Propone un piano in cui conferisce alla procedura i beni strumentali non indispensabili (valore stimato 100.000 €) e impegna il 30 % dei ricavi per 5 anni. Il piano prevede il pagamento integrale dei creditori privilegiati (INPS e Fisco) e il pagamento del 30 % ai chirografari (banche e fornitori).
Procedura: i creditori votano e la maggioranza dei crediti approva la proposta; il tribunale omologa il concordato .
Vantaggio: la ditta conserva l’attività, paga solo una parte dei debiti e ottiene l’esdebitazione per la parte residua.
Rischio: se non rispetta il piano, si apre la liquidazione del patrimonio e la ditta perde i beni conferiti.

Simulazione 4 – Esdebitazione del titolare della ditta

Scenario: dopo anni di perdite, il titolare della ditta “Delta Shipping” ha debiti personali per 70.000 € derivanti da fideiussioni rilasciate alla banca. Non possiede beni immobili e il suo reddito (13.000 € annui) è inferiore alla soglia dell’assegno sociale.
Soluzione: si rivolge all’OCC e presenta domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Dimostra di essere meritevole, di aver cooperato e di non poter offrire alcuna utilità ai creditori . Il giudice concede l’esdebitazione, cancellando tutti i debiti. Per tre anni il titolare dovrà comunicare eventuali eredità o vincite, destinandone il 10 % ai creditori.
Vantaggio: riparte da zero senza debiti.
Rischio: questa procedura è utilizzabile una sola volta nella vita; occorre dimostrare la meritevolezza.

Simulazione 5 – Composizione negoziata per un’impresa medio‑grande

Scenario: la società “Epsilon Cargo”, S.r.l. con 50 dipendenti e ricavi di 4 milioni di euro, subisce un calo di fatturato per crisi del settore. Ha debiti bancari per 1,5 milioni di euro e debiti fiscali per 600.000 € ma dispone di un patrimonio immobiliare del valore di 1 milione di euro.
Soluzione: il consiglio di amministrazione decide di avviare la composizione negoziata della crisi. Tramite la piattaforma nazionale presenta istanza e viene nominato un esperto. Con il supporto dell’esperto, la società apre un tavolo con le banche, proponendo la conversione del 50 % dei debiti in quote di partecipazione e l’allungamento delle scadenze per il restante 50 %. Con l’Agenzia delle Entrate propone un pagamento rateale del debito fiscale in 10 anni, con remissione delle sanzioni.
Esito: dopo 120 giorni di trattativa si raggiunge un accordo sottoscritto da tutti i creditori. Il tribunale omologa l’accordo e concede le misure protettive. La società prosegue l’attività, cede un immobile per ottenere liquidità e adotta un piano industriale di rilancio.
Vantaggio: evita il fallimento, riduce l’indebitamento e assicura la continuità aziendale.
Rischio: se non rispetta l’accordo, i creditori potranno intraprendere azioni esecutive e la società potrebbe essere dichiarata insolvente.

Queste simulazioni dimostrano che, a fronte di situazioni diverse, la legge offre strumenti su misura. La scelta dipende dalla natura e dall’entità del debito, dalla capacità di generare reddito e dalla volontà dei creditori di trovare un accordo. Rivolgersi a professionisti esperti consente di individuare la soluzione più adatta.

Conclusione

Nel complesso la normativa italiana mette a disposizione di imprenditori, professionisti e persone fisiche una cassetta degli attrezzi giuridica articolata e in continua evoluzione per gestire i debiti con il fisco, l’INPS e le banche. Le regole sul pignoramento esattoriale e sul fermo amministrativo consentono all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di agire rapidamente e con poteri straordinari, ma prevedono anche termini e forme la cui violazione rende gli atti annullabili . La Corte costituzionale ha ribadito la legittimità della trattenuta del quinto sulle pensioni , ma ciò non esime l’INPS dal rispettare la prescrizione e il contraddittorio. La riforma della riscossione (D.Lgs. 33/2025) e le leggi di bilancio recano periodicamente rottamazioni e definizioni agevolate che consentono di ridurre l’onere complessivo . Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata offrono infine strumenti strutturali per chi intenda ristrutturare la propria posizione e ripartire .

Perché queste opportunità possano tradursi in risultati concreti è però necessario agire tempestivamente: ogni atto notificato ha un termine per l’impugnazione o il pagamento; ogni definizione agevolata ha scadenze precise; ogni piano di ristrutturazione richiede la cooperazione dei creditori. Sbagliare i tempi o non valutare i requisiti può comportare la perdita del beneficio e l’aggravio del debito. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti qualificati, in grado di analizzare la situazione, individuare le norme applicabili e predisporre una strategia mirata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti rappresentano un punto di riferimento per gli spedizionieri e per tutti coloro che si trovano in difficoltà con il fisco, l’INPS o le banche. Grazie alla sua esperienza come cassazionista e come gestore della crisi da sovraindebitamento, nonché al ruolo di fiduciario di un OCC e di esperto negoziatore, l’avvocato Monardo è in grado di proporre soluzioni innovative: dall’analisi dei vizi delle cartelle, alla presentazione di ricorsi e opposizioni, dalla richiesta di rateizzazione e rottamazione, alla predisposizione di piani del consumatore o concordati minori, fino alla negoziazione con banche e creditori. Il suo approccio multidisciplinare integra competenze legali e contabili, assicurando una valutazione completa del patrimonio e dei flussi aziendali.

Sottoporre il proprio caso a un professionista non è un costo ma un investimento: una difesa efficace può evitare pignoramenti, fermo dei veicoli, ipoteche e ridurre sensibilmente il debito. Non aspettare che sia troppo tardi: agisci oggi stesso, controlla le tue cartelle, verifica le scadenze e valuta le opportunità di definizione. Lo studio dell’Avv. Monardo è pronto ad affiancarti con serietà e competenza.

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