Azienda di trasporto persone con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’azienda di trasporto di persone (che si tratti di una società di noleggio autobus, di taxi o di una cooperativa che effettua trasporto pubblico locale) significa non soltanto organizzare i mezzi, pianificare le corse e gestire il personale: significa anche rispettare una serie di obblighi fiscali, previdenziali e bancari. Gli errori di gestione o periodi di crisi possono generare debiti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS o delle banche. Ignorare questi debiti o affrontarli tardi può portare a cartelle di pagamento, preavvisi di fermo dei veicoli, ipoteche, pignoramenti e perfino alla sospensione dell’attività, con conseguenze devastanti per la continuità aziendale.

Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026 e basato su fonti normative italiane e giurisprudenza recente, offre una guida completa per le aziende di trasporto che si trovano in difficoltà finanziaria. Il punto di vista è quello del debitore, cioè del contribuente o imprenditore che deve difendersi dalle pretese del Fisco, dall’INPS e da creditori privati. Analizzeremo le leggi, i termini per agire, le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, gli strumenti per sospendere o annullare le cartelle e le alternative giudiziali e stragiudiziali (rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, ecc.). L’obiettivo è fornire soluzioni concrete per salvaguardare l’impresa e le persone che vi lavorano.

Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale ed è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (ex Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Oltre a essere professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo studio offre assistenza nelle seguenti attività:

  • Analisi dell’atto e del debito: esame della cartella o dell’avviso per individuare vizi formali, illegittimità o prescrizione.
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi alla Corte di giustizia tributaria, opposizioni agli atti esecutivi e ricorsi al giudice del lavoro per contributi.
  • Sospensioni e difese in autotutela: richiesta di sospensione immediata, istanze di sgravio o annullamento amministrativo.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con le banche per dilazioni, rateizzazioni e transazioni fiscali.
  • Soluzioni concorsuali e stragiudiziali: accesso alle procedure di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata), alla composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e al concordato semplificato (D.Lgs 14/2019), oltre alla tutela nei confronti di pignoramenti e ipoteche.

Se hai ricevuto una cartella di pagamento o un avviso di addebito, o se temi che i debiti compromettano il futuro della tua azienda di trasporto, contattaci subito. Troveremo insieme la strategia più adeguata e ti affiancheremo passo dopo passo.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Le norme di riferimento in materia di riscossione

La disciplina della riscossione delle imposte e dei contributi si basa principalmente sui Decreti del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e 602/1973. Il D.P.R. 600/1973 regola l’accertamento delle imposte sui redditi e stabilisce che, dopo la notifica di un avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni per impugnare l’atto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. Il D.P.R. 602/1973 disciplina invece la fase di riscossione:

  • Art. 25: stabilisce i termini entro cui deve essere notificata la cartella di pagamento a seguito dell’iscrizione a ruolo.
  • Art. 26: indica le modalità di notifica della cartella (ufficiale giudiziario, messo notificatore, posta raccomandata con avviso di ricevimento, PEC).
  • Art. 50: prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica senza che sia stato effettuato il pagamento, l’agente della riscossione può procedere con l’intimazione di pagamento e, successivamente, con l’espropriazione forzata.

Il D.Lgs. 46/1999 coordina la riscossione delle imposte con quella dei contributi previdenziali, introducendo l’avviso di addebito INPS come titolo esecutivo immediatamente impugnabile (termine di 40 giorni). Il D.Lgs. 112/1999 disciplina l’aggio e i compensi dell’agente della riscossione.

La prescrizione dei contributi previdenziali e la sentenza della Cassazione n. 398/2026

La prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali è disciplinata dalla legge 335/1995. L’art. 3, comma 9, lettera b, stabilisce che i contributi di previdenza e assistenza obbligatoria si prescrivono in cinque anni. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 398 dell’8 gennaio 2026 ha ribadito che i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale e gli altri contributi sociali non sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del cod. civ., ma alla prescrizione quinquennale: la Corte ha precisato che il termine decennale resta applicabile solo per le contribuzioni anteriori al 1° gennaio 1996 e soltanto quando siano già stati emessi atti interruttivi secondo la normativa previgente .

Nel medesimo provvedimento, la Cassazione ha trattato anche il tema della notifica: ha chiarito che l’onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 1335 c.c., opera solo quando l’ente impositore dimostri di aver inviato un atto “individuabile”. Se dall’avviso di ricevimento non emergono l’oggetto e il contenuto della raccomandata, la presunzione di conoscenza non si applica . Di conseguenza, la mera produzione di un’avviso di ricevimento “anonimo” non è sufficiente a interrompere la prescrizione e l’ente deve fornire un collegamento certo tra la raccomandata e l’atto impositivo .

La validità dell’intimazione di pagamento: ordinanza n. 3626/2025

Con l’ordinanza n. 3626 del 12 febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della motivazione dell’intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/1973. La Corte ha stabilito che l’intimazione può limitarsi a richiamare la cartella di pagamento precedentemente notificata, senza necessità di allegarla, purché siano indicati con precisione gli estremi della cartella e non sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa . In altre parole, la validità dell’intimazione dipende dalla capacità del contribuente di individuare con chiarezza l’atto presupposto; solo se l’imprecisione compromette la difesa del contribuente l’intimazione è nulla .

La stessa ordinanza affronta la notifica degli atti tributari a contribuenti trasferiti in località sconosciuta. Ai sensi dell’art. 60 D.P.R. 600/1973, la notifica può essere effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (compiuta giacenza) e si considera valida quando, nonostante le ricerche effettuate, l’indirizzo del contribuente risulti ignoto .

Composizione negoziata e decreto‑legge 118/2021

Con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito nella legge 147/2021) il legislatore ha introdotto lo strumento della composizione negoziata della crisi d’impresa, rinviando l’entrata in vigore del Codice della crisi e prevedendo misure di ausilio alle imprese colpite dalla pandemia. Secondo l’analisi di Bernoni Grant Thornton, il decreto ha differito l’entrata in vigore di alcune norme del Codice della crisi al 16 maggio 2022 e ha inserito la composizione negoziata come strumento alternativo alle procedure concorsuali tradizionali . La composizione negoziata è entrata in vigore il 15 novembre 2021, è volontaria e riservata e consente all’imprenditore di proseguire l’attività con l’assistenza di un esperto indipendente; non comporta spossessamento del patrimonio e mira ad anticipare le soluzioni di risanamento . La procedura si caratterizza per la possibilità di ottenere misure protettive dal tribunale, la conservazione della gestione da parte dell’imprenditore e il ruolo dell’esperto come facilitatore nelle trattative con i creditori .

La Legge 3/2012 e il sovraindebitamento

La legge 27 gennaio 2012 n. 3 (c.d. “Legge sul sovraindebitamento”) offre ai soggetti non fallibili (persone fisiche, professionisti, imprenditori minori, start‑up innovative, società agricole, ecc.) la possibilità di ristrutturare i debiti mediante un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata del patrimonio. La Camera dei Deputati ricorda che la legge è stata approvata con l’obiettivo di fornire un rimedio alle crisi di liquidità dei singoli debitori non soggetti alle ordinarie procedure concorsuali . Il procedimento permette di presentare un piano ai creditori, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi, di ottenere l’omologazione del tribunale e la conseguente esdebitazione. Il decreto‑legge 179/2012 ha esteso l’ambito della legge al sovraindebitamento del consumatore e ha introdotto modifiche procedurali .

La definizione di sovraindebitamento (situazione di squilibrio permanente tra obbligazioni e patrimonio liquidabile) e le fasi della procedura sono state analizzate dal Parlamento: il debitore, con l’aiuto dell’OCC, predispone un elenco dei creditori e dei debiti, propone un piano di ristrutturazione e lo deposita in tribunale; l’accordo si perfeziona con il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70 % dei crediti (o il 50 % per il piano del consumatore) . Dopo l’omologazione del piano, per tre anni i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e le prescrizioni rimangono sospese .

La rottamazione quinquies (Definizione agevolata 2026)

La Legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata delle cartelle chiamata rottamazione‑quinquies. Secondo la sintesi pubblicata da Fisco e Tasse, la rottamazione‑quinquies riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e consente di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica, con l’esclusione degli interessi, delle sanzioni e dell’aggio . Il beneficio si applica sia alle imposte derivanti dagli articoli 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973, sia ai contributi previdenziali dovuti all’INPS (escluse le somme oggetto di accertamento) . Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i carichi rientrino nell’ambito applicativo della nuova misura .

L’adesione alla rottamazione‑quinquies comporta l’automatico annullamento delle procedure esecutive relative ai debiti inclusi nella domanda; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate (fino a 10 rate in 5 anni) con interessi del 3 % annuo a decorrere dal 1° agosto 2026 . Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione mette a disposizione dei contribuenti nell’area riservata l’elenco dei carichi definibili .

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

1. Notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento delle somme iscritte a ruolo. Essa deve essere notificata entro i termini previsti dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 (in genere 3 anni dalla consegna del ruolo, salvo casi di accertamento). La notifica può avvenire tramite:

  1. Ufficiale giudiziario o messo notificatore;
  2. Posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  3. PEC (posta elettronica certificata) nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsene;
  4. Deposto alla casa comunale (compiuta giacenza) nei casi di irreperibilità relativa.

Per le imprese di trasporto persone iscritte alla Camera di commercio, la notifica avviene normalmente via PEC. Se il domicilio digitale non è valido o la casella è satura, la cartella viene depositata nella Camera di Commercio e pubblicata in un’area riservata per 8 giorni, con raccomandata informativa.

L’avviso di addebito INPS è un titolo esecutivo che sostituisce la cartella di pagamento per i contributi previdenziali. Contiene il dettaglio dei contributi omessi, delle sanzioni e degli interessi. La notifica avviene con le stesse modalità della cartella. Dal momento della notifica decorre il termine di 40 giorni per proporre ricorso al giudice del lavoro.

2. Termine per pagare o impugnare

  • Cartella di pagamento (imposte): il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per pagare o proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria). In caso di errori (mancata notifica dell’atto presupposto, importi non dovuti, prescrizione) è possibile presentare istanza di sospensione e ricorso entro il termine. Trascorso il termine senza contestazione o pagamento, la cartella diventa definitiva e può essere iscritta a ruolo.
  • Avviso di addebito INPS: deve essere impugnato entro 40 giorni dal ricevimento davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro. L’omessa impugnazione rende l’atto definitivo, con conseguente legittimità delle azioni esecutive.
  • Avviso di accertamento esecutivo: in alcuni casi (esempio: IVA, IRAP, imposte sui redditi) l’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo e contiene l’intimazione al pagamento; il termine per impugnarlo è di 60 giorni, ma dopo 60 giorni l’agente può già procedere alla riscossione.

3. Intimazione di pagamento e preavviso di fermo o ipoteca

Decorso il termine di pagamento senza che il debitore abbia pagato, l’agente della riscossione notifica l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 D.P.R. 602/1973. L’atto contiene l’ordine di pagare entro 5 giorni; in mancanza di pagamento può procedere all’espropriazione forzata. La Cassazione ha stabilito che l’intimazione può limitarsi a indicare gli estremi della cartella presupposta senza allegarla , salvo che l’imprecisione impedisca la difesa del contribuente .

Se il debitore non paga, l’agente può adottare misure cautelari ed esecutive:

  • Preavviso di fermo amministrativo: 30 giorni prima di iscrivere il fermo sul veicolo, l’agente invia un preavviso. Per le aziende di trasporto, il fermo dei mezzi di lavoro comporta la perdita delle licenze e l’impossibilità di svolgere il servizio. In alcuni casi è possibile chiedere la sospensione dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività.
  • Preavviso di ipoteca: per debiti superiori a 20 000 €, l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili. Deve inviare un preavviso di 30 giorni; l’atto può essere impugnato per violazione dei limiti (importi inferiori, mancanza di proporzione).
  • Pignoramento: trascorsi 60 giorni, l’agente può pignorare conti correnti, crediti presso terzi (es. introiti dai passeggeri o dai contratti con enti pubblici), beni mobili registrati e immobili. In caso di pignoramento presso terzi, ad esempio sui crediti per fatture emesse verso un Comune, l’agente notifica l’atto al debitore e al terzo che detiene le somme.

4. Termini per l’impugnazione degli atti esecutivi

Gli atti successivi alla cartella (intimazione, preavviso di fermo o ipoteca, pignoramento) possono essere impugnati:

  • Fermo e ipoteca: ricorso al giudice tributario entro 60 giorni dalla notifica. Motivi tipici: illegittimità per importo inferiore ai limiti di legge, prescrizione, decadenza, mancanza di comunicazione preventiva.
  • Pignoramento: opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice ordinario entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla data fissata per l’udienza (art. 617 c.p.c.).

L’impugnazione dell’intimazione di pagamento segue le stesse regole della cartella: ricorso al giudice tributario entro 60 giorni. L’omessa impugnazione non comporta decadenza del diritto a contestare la cartella se non era stata precedentemente impugnata.

5. Interventi dell’INPS e recupero crediti previdenziali

Nel settore del trasporto persone, l’INPS vigila sul versamento dei contributi del personale (autisti, meccanici, personale di biglietteria). In caso di omissioni, l’ente può emettere avvisi di accertamento o iscrivere le somme a ruolo. La prescrizione dei contributi, come ricordato dalla Cassazione, è quinquennale ; pertanto, l’azienda può eccepire la prescrizione per i contributi non richiesti entro 5 anni. Per i contributi evasi tramite frode o indebite compensazioni, la prescrizione può allungarsi.

L’avviso di addebito diventa esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica e può essere riscossa mediante cartella, intimazione e pignoramento. Il ricorso va presentato al tribunale del lavoro; gli avvocati dello studio Monardo assistono i clienti nella predisposizione del ricorso e nell’eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività.

Difese e strategie legali

Verifica preliminare dell’atto e dei termini

1. Controllare la notifica – Il primo passo consiste nel verificare se la cartella o l’avviso sono stati notificati correttamente. Eventuali vizi nella notifica (indirizzo errato, mancata consegna, notifica a un soggetto non autorizzato) rendono l’atto nullo. La giurisprudenza ritiene valida la notifica al vecchio indirizzo entro 30 giorni dalla variazione di residenza , ma prescrive che, in caso di compiuta giacenza, la raccomandata informativa raggiunga il contribuente entro 10 giorni (art. 140 c.p.c.). Se l’atto manca di elementi essenziali (es. oggetto o contenuto), la presunzione di conoscenza non si applica .

2. Esaminare i termini di decadenza e prescrizione – Ogni tributo o contributo ha un termine massimo entro il quale deve essere richiesto: trascorso tale termine, il debito è estinto. Per le imposte sul reddito, IVA e IRAP, il termine di accertamento è in genere 5 anni (o 7 in caso di dichiarazione omessa); per i contributi previdenziali è 5 anni ; per i tributi locali (IMU, TARI) è 5 anni; per gli atti amministrativi (multe) è 5 anni. La richiesta di rateizzazione o il pagamento parziale possono interrompere la prescrizione.

3. Verificare la motivazione e il contenuto – La cartella deve indicare l’origine del debito (atto presupposto, imposta, anno, sanzione), l’autorità emittente, la data di notifica e il codice del ruolo. La mancanza di questi elementi è motivo di nullità. L’intimazione di pagamento può richiamare la cartella senza allegarla , ma deve riportarne gli estremi.

Eccezioni e contestazioni comuni

  • Eccezione di prescrizione – Se il debito si riferisce a periodi antecedenti rispetto ai termini di prescrizione (5 o 10 anni a seconda dei casi), è possibile eccepirne l’estinzione. La Cassazione n. 398/2026 ha riaffermato la prescrizione quinquennale per i contributi .
  • Eccezione di decadenza – La cartella deve essere emessa entro un certo termine dall’accertamento o dalla dichiarazione (in genere 3 anni per le liquidazioni automatiche ex art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973). Se questo termine è scaduto, il debito è decaduto. Nel ricorso occorre dimostrare la data della dichiarazione e la data di notifica.
  • Vizi della notifica – L’assenza di prova della notificazione dell’atto presupposto rende nulla la cartella. La Cassazione ha stabilito che l’onere della prova grava sull’ente impositore: deve depositare una copia dell’atto e dimostrare che l’avviso di ricevimento si riferisce a quell’atto .
  • Vizi sostanziali dell’atto – Possono derivare da errori di calcolo, importi già pagati, sanzioni illegittime, iscrizione di interessi anatocistici o errata qualificazione del tributo. In questi casi è possibile presentare istanza di sgravio in autotutela e successivamente ricorso.
  • Nullità dell’intimazione o del pignoramento – L’intimazione è nulla se non indica gli estremi della cartella o se viene notificata oltre un anno dalla cartella; il pignoramento è nullo se l’agente non notifica l’avviso di messa in mora o se eccede il debito.

Strumenti per sospendere o annullare l’esecuzione

1. Sospensione amministrativa – Il contribuente può presentare una richiesta di sospensione all’agente della riscossione o all’ente creditore quando ritiene che il debito non sia dovuto (ad esempio perché già pagato o prescritto). L’istanza deve essere corredata da documenti (ricevute di pagamento, sentenze). L’Agenzia ha 220 giorni per rispondere; in caso di mancato riscontro, l’istanza si intende respinta.

2. Sospensione giudiziale – Con il ricorso o l’opposizione, è possibile chiedere al giudice la sospensione immediata degli effetti dell’atto esecutivo (art. 47, comma 2 D.Lgs 546/1992 per il processo tributario; art. 615 e 618 c.p.c. per il giudice dell’esecuzione). È necessario dimostrare che l’esecuzione comporterebbe un danno grave e irreparabile.

3. Sgravio o annullamento in autotutela – L’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune) può annullare o correggere la cartella se riconosce l’errore. Lo studio Monardo prepara l’istanza, allegando la documentazione e richiedendo lo sgravio. In caso di rifiuto, si procede in via giudiziale.

Rateizzazione e piani di rientro

Il D.P.R. 602/1973, art. 19 consente ai debitori in difficoltà di chiedere la rateizzazione del debito fino a 72 rate mensili (6 anni), elevabili a 120 rate (10 anni) in caso di comprovata e grave situazione. La domanda si presenta online e richiede la dimostrazione della temporanea difficoltà; per importi superiori a 120 000 € occorrono garanzie. La rateizzazione interrompe la prescrizione e blocca le procedure esecutive in corso; il mancato pagamento di 5 rate fa decadere dal beneficio e rende nuovamente esigibile l’intero importo.

Le banche concedono piani di rientro negoziati. La legge consente al debitore di avviare trattative per la ristrutturazione del mutuo (art. 120‐quater TUB) o di ricorrere al piano del consumatore. Lo studio Monardo assiste le imprese nelle trattative con gli istituti bancari, negoziando allungamenti, sospensioni temporanee, abbattimento dei tassi e stralcio degli interessi. Spesso le banche preferiscono una soluzione concordata piuttosto che un’esecuzione costosa e incerta.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Rottamazioni e stralci

Rottamazione‑quinquies (2026) – Come illustrato, la rottamazione quinquies consente di definire i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 versando solo il capitale e le spese di notifica . È possibile includere anche carichi provenienti da precedenti rottamazioni decadute e ottenere la sospensione delle azioni esecutive. La domanda si presenta entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire fino a 5 anni . Per i debiti di modesta entità (fino a 1 000 €) maturati tra il 2000 e il 2015, la legge prevede lo stralcio automatico.

Rottamazione‑quater (2023) – Ancora in corso per chi ha rispettato le rate scadute al 30 settembre 2025; l’adesione consente di pagare solo le imposte e i contributi senza sanzioni né interessi. Chi è decaduto dalla rottamazione‑quater può aderire alla quinquies.

Definizione agevolata degli avvisi bonari – La legge di bilancio 2023 e successive proroghe consentono di definire gli avvisi bonari pagando tributo e sanzioni ridotte al 3 %. Anche gli avvisi bonari in materia di contributi possono essere definiti.

Transazione fiscale e contributiva – Prevista dall’art. 182‑ter della legge fallimentare e dal Codice della crisi, permette alle imprese in concordato preventivo o accordo di ristrutturazione di proporre al Fisco e agli enti previdenziali il pagamento parziale dei debiti. La transazione si basa sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Le aziende di trasporto di piccole dimensioni (che non superano i limiti per l’accesso al fallimento o al concordato preventivo) e i soci di società di persone possono ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Le opzioni sono:

  1. Piano del consumatore – Destinato alle persone fisiche con debiti derivanti da esigenze familiari e di impresa. Non richiede il consenso dei creditori: è il tribunale che omologa il piano se ritiene che il debitore possa adempiere. Si basa su un rimborso proporzionale alle disponibilità economiche del consumatore e può prevedere l’esdebitazione parziale.
  2. Accordo di ristrutturazione – Richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e si rivolge a imprenditori minori, professionisti e agricoltori. Il piano può prevedere la dilazione e l’abbuono di parte dei debiti, la cessione di beni e la continuità aziendale. Dopo l’omologazione, i creditori non possono avviare azioni esecutive.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio – Procedura liquidatoria che consente di vendere i beni del debitore per pagare i creditori. Al termine, il debitore può ottenere la esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. È uno strumento adatto ai casi in cui non sia possibile un piano di rientro sostenibile.

Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e nominare un gestore della crisi iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore e fiduciario OCC, assiste i debitori nella redazione del piano e nell’interlocuzione con i creditori e il tribunale.

Composizione negoziata e concordato semplificato (D.L. 118/2021 e D.Lgs 14/2019)

Per le imprese che superano i limiti del sovraindebitamento ma si trovano in crisi, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Come riportato da Bernoni Grant Thornton, questa procedura volontaria e stragiudiziale consente di anticipare il risanamento rispetto al fallimento tradizionale . L’imprenditore conserva la gestione dell’azienda ma viene affiancato da un esperto che agevola le trattative con i creditori . L’esperto verifica la fattibilità del piano, può chiedere misure protettive al tribunale e coordina eventuali finanziamenti prededucibili.

Se la composizione negoziata non ha esito positivo, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato introdotto dal decreto; questa procedura permette la cessione dei beni senza votazione dei creditori e con un controllo più rapido da parte del tribunale .

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 14/2019), entrato in vigore a luglio 2022 e successivamente modificato, contiene norme per l’emersione tempestiva della crisi (indicatori di allerta, segnalazioni) e strumenti di regolazione della crisi come il concordato preventivo, i piani di ristrutturazione soggetti a omologazione (PRO) e il concordato semplificato. Le aziende di trasporto che superano le soglie per il fallimento (attivo superiore a 300 000 €, ricavi superiori a 200 000 €, debiti superiori a 500 000 €) dovranno valutare questi strumenti. Lo studio assiste i clienti nella scelta e nella predisposizione dei piani.

Accordi stragiudiziali con le banche

Oltre alle procedure concorsuali, è fondamentale gestire i debiti bancari. Le società di trasporto ricorrono spesso a finanziamenti per acquistare autobus, licenze e infrastrutture. Ritardi nei pagamenti possono portare a segnalazioni nelle banche dati (Centrale Rischi) e a richieste di rientro immediato. Le strategie per difendersi includono:

  • Mediazione bancaria – Introdotta dal D.Lgs 28/2010 come condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti bancari. Permette di negoziare la rinegoziazione del mutuo, la moratoria delle rate, l’allungamento delle scadenze e la riduzione dell’interesse.
  • Accordo di ristrutturazione del debito bancario – Può essere incorporato in un concordato o essere il risultato di trattative private. Prevede la riduzione del capitale, la sospensione degli interessi o l’allungamento del piano di rimborso.
  • Verifica di anatocismo e usura – Le banche talvolta applicano interessi oltre la soglia di usura; lo studio effettua la perizia econometrica e, se emergono tassi illegittimi, propone la restituzione degli interessi e la rinegoziazione.
  • Piano di rientro extragiudiziale – Con la consulenza di un avvocato e di un commercialista, è possibile concordare un piano di rientro che preveda un saldo e stralcio del debito o l’assegnazione di beni in sostituzione del pagamento.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche – Molti imprenditori ignorano le raccomandate o le PEC, pensando che il problema si risolva da solo. In realtà, i termini per impugnare decorrono dalla notifica e l’omissione comporta la definitività del debito. È fondamentale aprire la posta, conservare le buste e verificare la data di notifica.
  2. Pagare senza verificare – Spesso le cartelle contengono errori o somme già pagate. Prima di pagare, occorre controllare la regolarità degli atti e valutare se è possibile contestare. Una richiesta di rateizzazione o un pagamento parziale può interrompere la prescrizione .
  3. Non tenere traccia delle scadenze – Le aziende di trasporto gestiscono numerosi tributi (IVA, IRAP, contributi, tasse comunali); è indispensabile avere un calendario delle scadenze per evitare sanzioni e interessi. Lo studio offre servizi di monitoraggio fiscale.
  4. Ignorare la possibilità di accordo – Molti debitori temono di affrontare l’ente riscossore o la banca. In realtà, la legge prevede strumenti di definizione agevolata (rottamazioni, rateizzazioni) e soluzioni concordate (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione). Agire tempestivamente consente di ottenere condizioni migliori.
  5. Procedere senza assistenza professionale – La normativa tributaria e fallimentare è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a professionisti esperti permette di individuare i rimedi più efficaci e di evitare errori procedurali. Lo studio Monardo offre consulenza personalizzata e multidisciplinare (giuridica e contabile).

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Tipi di atti e termini di impugnazione

AttoContenuto/FinalitàTermine per impugnareNorma e fonte
Cartella di pagamentoRichiesta di pagamento di tributi iscritti a ruolo (imposte, contributi, multe); può seguire un avviso di accertamento o essere emessa a seguito di liquidazione automatica60 giorni dal ricevimentoArt. 25 e 26 D.P.R. 602/1973; ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Avviso di addebito INPSTitolo esecutivo per contributi omessi; contiene l’importo dovuto e la causale40 giorni; ricorso al tribunale del lavoroD.Lgs 46/1999; art. 24 Legge 88/1989
Avviso di accertamento esecutivoAccertamento fiscale immediatamente esecutivo; include intimazione al pagamento60 giorni; ricorso alla Corte di giustizia tributariaD.L. 78/2010, art. 29
Intimazione di pagamentoOrdina di pagare entro 5 giorni; anticipa l’esecuzione60 giorni dal ricevimento; ricorso al giudice tributarioArt. 50 D.P.R. 602/1973; Cass. 3626/2025
Preavviso di fermo/Iscrizione fermoAvverte della prossima iscrizione del fermo sui veicoli per debiti > 100 €60 giorni dal ricevimento; ricorso al giudice tributarioArt. 86 D.P.R. 602/1973
Preavviso di ipoteca/Iscrizione ipotecaAvverte dell’iscrizione di ipoteca su immobili per debiti > 20 000 €60 giorni dal preavviso; ricorso al giudice tributarioArt. 77 D.P.R. 602/1973
Pignoramento presso terziBlocca conti, crediti e beni presso terzi; segue l’intimazioneOpposizione all’esecuzione entro 20 giorniArtt. 543 e 615 c.p.c.

Tabella 2 – Strumenti per la definizione dei debiti

StrumentoBeneficiCondizioni e riferimenti normativi
Rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973)Consente di pagare in 72 o 120 rate; blocca l’esecuzione; salva la patente d’impresaRichiesta motivata; possibile revoca se non si pagano 5 rate; interessi moratori
Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025)Estingue i debiti affidati tra il 2000 e il 2023 pagando solo capitale e spese ; sospensione delle misure esecutiveDomanda entro il 30 aprile 2026; pagamento in un’unica soluzione o in 5 anni; interessi al 3 %
Transazione fiscale e contributivaPermette di pagare una parte dei debiti erariali e previdenziali nell’ambito di un concordato o accordo di ristrutturazioneNecessaria convenienza per l’erario; art. 182‑ter L.F., art. 63 C.C.I.I.
Piano del consumatoreRiduzione e ristrutturazione dei debiti senza voto dei creditori; esdebitazione al termineRichiede assistenza dell’OCC; destinato a persone fisiche non imprenditori
Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)Riduce e ristruttura i debiti con il consenso del 60 % dei creditori; blocca azioni esecutiveOccorre l’approvazione del tribunale; il debitore deve essere “non fallibile”
Liquidazione controllata (Legge 3/2012)Cessione dei beni e liberazione dai debiti residui; esdebitazioneAdatta a chi non ha un reddito per un piano; si conclude con la vendita dei beni
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Negoziazione assistita con un esperto; misure protettive; prosegue l’attivitàProcedura volontaria e riservata; in vigore dal 15 novembre 2021; art. 2‑13 D.L. 118/2021
Concordato semplificato (D.Lgs 14/2019)Liquidazione del patrimonio con cessione dei beni senza voto dei creditoriAccessibile dopo l’insuccesso della composizione negoziata

Domande e risposte (FAQ)

1. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di addebito INPS?

La cartella di pagamento viene emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e riguarda imposte (IVA, IRAP, IRPEF, addizionali), sanzioni, tributi locali e multe. Contiene il dettaglio delle somme iscritte a ruolo e costituisce titolo esecutivo se non impugnata entro 60 giorni. L’avviso di addebito è emesso dall’INPS per i contributi previdenziali ed è immediatamente esecutivo: in assenza di opposizione entro 40 giorni, l’INPS può procedere al pignoramento.

2. Ho ricevuto un avviso di addebito per contributi risalenti a più di cinque anni fa. È prescritto?

Secondo la legge 335/1995 e la recente ordinanza della Cassazione n. 398/2026, i contributi previdenziali e assistenziali si prescrivono in 5 anni, salvo quelli maturati prima del 1° gennaio 1996 . Se l’INPS non dimostra di aver inviato atti interruttivi idonei, si può eccepire la prescrizione.

3. L’intimazione di pagamento deve contenere la cartella allegata?

No. La Cassazione n. 3626/2025 ha stabilito che l’intimazione può richiamare la cartella senza allegarla, purché indichi con precisione gli estremi dell’atto e non pregiudichi la difesa del contribuente . La cartella deve comunque essere stata regolarmente notificata.

4. Cosa succede se non impugno la cartella entro 60 giorni?

La cartella diventa definitiva. L’agente della riscossione può procedere con l’intimazione, l’iscrizione del fermo o dell’ipoteca e il pignoramento. Tuttavia, se l’atto presenta vizi sostanziali o la pretesa è prescritta, è ancora possibile far valere tali eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione o in sede tributaria.

5. Posso chiedere la rateizzazione anche se ho già ricevuto un pignoramento?

Sì, è possibile chiedere la rateizzazione anche dopo l’avvio delle procedure esecutive. La concessione della rateizzazione comporta la sospensione del pignoramento, ma occorre saldare le somme impignorate e pagare regolarmente le rate future. Il mancato pagamento di 5 rate fa decadere dal beneficio.

6. Cosa è la rottamazione‑quinquies e chi può aderire?

La rottamazione‑quinquies è una definizione agevolata prevista dalla Legge 199/2025. Riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 e consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica . Possono aderire persone fisiche e imprese, comprese quelle che sono decadute da precedenti rottamazioni . Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2026.

7. È possibile includere anche i contributi INPS nella rottamazione‑quinquies?

Sì. La norma consente di includere nella rottamazione anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS, con l’esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento . In questo caso, il debito potrà essere estinto pagando solo la quota capitale.

8. Cos’è il piano del consumatore?

È una delle procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012). Permette alle persone fisiche di ristrutturare i debiti verso tutti i creditori (compresi fisco, INPS e banche) presentando un piano sostenibile che preveda il pagamento proporzionale alle proprie risorse. Non richiede il consenso dei creditori, ma l’omologazione del giudice. Dopo l’esecuzione del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

9. Quali sono i requisiti per accedere alla composizione negoziata della crisi?

Possono accedervi tutte le imprese (commerciali, agricole, grandi e piccole) che presentano probabilità di insolvenza e intendono prevenire il fallimento. La procedura è volontaria e riservata: si presenta domanda attraverso la piattaforma delle Camere di commercio. Viene nominato un esperto che affianca l’imprenditore nelle trattative; l’impresa continua a operare e può ottenere misure protettive dal tribunale .

10. Cosa succede se la composizione negoziata fallisce?

Se entro 180 giorni non si raggiunge un accordo con i creditori, l’incarico dell’esperto si conclude. L’imprenditore può presentare entro 60 giorni una proposta di concordato semplificato al tribunale: i beni vengono ceduti per soddisfare i creditori senza voto e con una procedura più rapida .

11. Che cos’è la transazione fiscale e contributiva?

È un accordo che può essere proposto al Fisco e all’INPS nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Consente di pagare una parte dei debiti fiscali e contributivi, tenendo conto della convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare. L’approvazione dell’accordo da parte dell’erario richiede che l’offerta sia economicamente più vantaggiosa dell’alternativa liquidatoria.

12. Come posso evitare il fermo amministrativo dei miei autobus?

Una volta ricevuto il preavviso di fermo, è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al giudice tributario. Occorre dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività di trasporto e che il fermo provocherebbe un grave danno economico e sociale. La legge consente la revoca del fermo per i mezzi essenziali all’attività d’impresa. In alternativa, è possibile chiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione per sospendere il fermo.

13. Le banche possono pignorare i miei autobus o i conti aziendali?

I creditori privati, incluse le banche, possono agire mediante pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. Prima di procedere all’esecuzione, devono notificare l’atto di precetto e attendere 10 giorni. È possibile opporsi all’esecuzione contestando l’illegittimità del precetto, la prescrizione del credito o l’usurarietà degli interessi. Con l’ausilio del nostro studio si può negoziare un accordo di ristrutturazione per evitare il pignoramento.

14. È vero che la richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione?

Sì. La presentazione di un’istanza di rateizzazione o il pagamento di una prima rata costituiscono riconoscimento del debito e interrompono la prescrizione . Per questo è importante valutare attentamente se convenga pagare o contestare prima di attivare la rateizzazione.

15. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione‑quinquies?

Il mancato pagamento di una rata (o di importi versati inferiori) comporta la decadenza dalla definizione agevolata. I pagamenti effettuati vengono considerati acconti sulle somme dovute e l’agente riprenderà la riscossione con l’aggiunta di sanzioni, interessi e aggio. Per evitare la decadenza è fondamentale rispettare il calendario di pagamento comunicato dall’Agenzia.

16. È possibile conciliare una causa tributaria?

Nel processo tributario è prevista la conciliazione giudiziale: durante il giudizio le parti (contribuente e Agenzia) possono trovare un accordo che riduce le sanzioni e rateizza l’importo. La conciliazione può essere proposta anche in secondo grado e deve essere omologata dal giudice.

17. Come si calcola il termine di prescrizione?

Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (ad esempio, dalla data di scadenza del versamento). Ogni atto interruttivo idoneo (avviso bonario, intimazione, riconoscimento del debito) fa decorrere un nuovo termine. È essenziale verificare le date di ciascun atto per eccepire la prescrizione.

18. Qual è la differenza tra sovraindebitamento e crisi d’impresa?

Il sovraindebitamento riguarda soggetti non fallibili che non superano determinate soglie di attivo e ricavi; consente di accedere a procedure come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione. La crisi d’impresa riguarda invece aziende che superano tali soglie e possono ricorrere a strumenti del Codice della crisi (concordato preventivo, composizione negoziata, concordato semplificato). La scelta dello strumento dipende dal tipo di debitore, dal volume d’affari e dalla natura dei debiti.

19. Se la cartella contiene anche il fermo amministrativo, devo impugnarla con due ricorsi diversi?

No. Se la cartella riporta sia la pretesa tributaria sia la pretesa cautelare (fermo), è possibile impugnare con un unico ricorso davanti al giudice tributario. Nella stessa sede si possono far valere motivi relativi alla cartella (vizi formali, prescrizione) e al fermo (mancanza dei presupposti, strumentalità del veicolo).

20. Cosa significa esdebitazione?

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui al termine di una procedura concorsuale (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Significa che i debiti non pagati vengono cancellati e il debitore può ripartire senza trascinare le pendenze. È uno strumento di “fresh start” previsto per favorire il reinserimento sociale ed economico del debitore onesto.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio le possibili strategie, proponiamo tre esempi numerici basati su casi reali (i nomi e le cifre sono di fantasia). L’obiettivo è mostrare come una buona gestione legale e contabile consenta di ridurre l’esposizione e salvare l’azienda.

1. Società autobus in rottamazione‑quinquies

Scenario: La “Viaggi Veloci S.r.l.”, impresa di noleggio autobus con 15 dipendenti, riceve nel 2026 cartelle di pagamento per un totale di 200 000 €, relative a IVA non versata negli anni 2017‑2019, contributi INPS e sanzioni. La società è in crisi di liquidità ma vuole continuare l’attività.

Analisi: Verifichiamo che le cartelle rientrano tra i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023. La rottamazione‑quinquies consente di pagare solo l’imposta e i contributi (150 000 €) e di stralciare interessi e sanzioni (50 000 €). Presentiamo domanda entro il 30 aprile 2026, chiedendo il pagamento in 10 rate (5 anni). L’Agenzia sospende i pignoramenti. Le prime due rate ammontano a 15 000 € ciascuna, le successive rate saranno di importo decrescente con interessi al 3 %.

Risultato: La società risparmia 50 000 € e distribuisce il debito residuo su 5 anni, mantenendo la flotta operativa. Con la consulenza dello studio, nel frattempo negozia con le banche per ottenere un prestito ponte e affrontare le prime rate.

2. Cooperativa taxi e piano del consumatore

Scenario: Il sig. Marco, socio lavoratore di una cooperativa taxi, ha accumulato debiti personali per 80 000 € (mutui, scoperti bancari, contributi). A causa della crisi pandemica e di ridotte corse, non riesce a far fronte ai pagamenti. Non supera le soglie per il fallimento e teme il pignoramento dell’auto.

Analisi: Con la procedura di piano del consumatore (Legge 3/2012) può proporre un rimborso parziale in 5 anni. Grazie all’attestazione dell’OCC, il piano prevede il pagamento di 40 000 € (50 % del debito) mediante trattenute mensili sui futuri redditi. Le restanti somme vengono stralciate. Durante il piano i creditori non possono procedere al pignoramento della licenza taxi, in quanto bene essenziale all’attività.

Risultato: Il tribunale omologa il piano, i debiti residui vengono cancellati e Marco continua a lavorare versando rate sostenibili. Alla fine ottiene l’esdebitazione e può accedere a nuovi finanziamenti.

3. Società di autobus e composizione negoziata della crisi

Scenario: La “Trasporti Sud S.p.A.”, società con 50 bus e 80 dipendenti, ha debiti verso banche per 3 milioni di euro e verso il Fisco per 700 000 €. L’aumento del costo del carburante e la riduzione delle commesse hanno generato perdite. Temendo l’insolvenza, il consiglio di amministrazione decide di accedere alla composizione negoziata.

Analisi: La società presenta domanda sulla piattaforma Unioncamere e viene nominato un esperto negoziatore. L’esperto analizza il piano industriale, verifica la possibilità di continuità e convoca banche, Agenzia delle Entrate e fornitori. Il piano prevede la vendita di alcuni autobus non essenziali, la conversione dei mutui in finanziamenti a medio termine e la transazione con il Fisco (pagamento del 60 % del debito). Durante la procedura, la società ottiene dal tribunale la sospensione delle azioni esecutive e prosegue l’attività.

Risultato: Dopo 4 mesi, la società raggiunge un accordo con i creditori: le banche allungano i termini dei prestiti, l’Agenzia delle Entrate accetta la transazione e alcuni fornitori accettano un taglio del 20 %. Viene evitata la procedura concorsuale, salvaguardati i posti di lavoro e recuperata la fiducia del mercato.

Conclusioni

Le aziende di trasporto persone rappresentano un settore strategico dell’economia italiana, ma sono particolarmente esposte a oscillazioni della domanda, costi elevati e oneri fiscali e contributivi. Un debito con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o le banche può mettere a rischio la continuità aziendale. Tuttavia, il sistema giuridico italiano offre numerosi strumenti di difesa: eccezioni di prescrizione, ricorsi e opposizioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata della crisi.

Le sentenze recenti della Corte di Cassazione hanno rafforzato la tutela del contribuente: la prescrizione quinquennale dei contributi , l’onere della prova della notifica a carico dell’ente impositore e la possibilità di motivare l’intimazione di pagamento con un semplice rinvio alla cartella . La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, offrendo un’ulteriore opportunità di regolarizzare i debiti con risparmio su sanzioni e interessi . Il D.L. 118/2021 e il Codice della crisi d’impresa hanno ampliato gli strumenti a disposizione delle imprese in difficoltà, prevedendo procedure di negoziazione assistita e concordati semplificati .

Per sfruttare appieno questi strumenti è necessario agire tempestivamente e con competenza. Un professionista esperto può valutare i vizi degli atti, individuare la strategia più adeguata (contestare, aderire alla rottamazione o avviare una procedura di sovraindebitamento) e tutelare i beni strumentali dell’azienda. Lo studio Monardo mette a disposizione l’esperienza di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario, bancario e fallimentare, offrendo un’assistenza completa dalla fase stragiudiziale alla difesa in giudizio.

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