Autolavaggio con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un autolavaggio in Italia significa fare i conti non solo con la concorrenza e le regole ambientali ma anche con un sistema tributario complesso, contributi INPS spesso onerosi e rapporti bancari non sempre equilibrati. Molti piccoli imprenditori del settore si trovano con cartelle esattoriali, avvisi di addebito o mutui bancari difficili da sostenere, rischiando fermi amministrativi, pignoramenti o ipoteche sui beni aziendali e personali. Le conseguenze economiche possono essere devastanti: blocco dei conti correnti, sequestri dei mezzi necessari per l’attività e iscrizioni ipotecarie che impediscono l’accesso al credito. È quindi fondamentale sapere quali errori evitare (per esempio ignorare le notifiche o confidare in consigli non professionali) e quali strumenti legali utilizzare per difendersi.

In questo articolo offriamo una guida pratica e professionale, aggiornata al 30 gennaio 2026, per chi gestisce un autolavaggio e si trova in situazione di sovraindebitamento verso Fisco, INPS e banche. Illustreremo le normative di riferimento (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 14/2019, L. 3/2012, Legge n. 108/1996, art. 1283 c.c., delibera CICR 2000, ecc.), le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, le procedure da seguire dopo la notifica degli atti e le strategie difensive, comprese le rottamazioni, la rateizzazione, i piani di ristrutturazione e la esdebitazione. Ogni sezione è pensata per rispondere alle domande più frequenti e per offrire al lettore soluzioni concrete.

Questa guida è stata redatta con il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. L’avvocato Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale e offre assistenza specializzata a imprenditori e privati. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua esperienza è in grado di analizzare gli atti notificati (cartelle, avvisi, pignoramenti), proporre ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie o ai tribunali ordinari, ottenere sospensioni e piani di rientro, condurre trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’INPS o le banche e individuare la procedura giudiziale o stragiudiziale più adatta alla situazione del cliente.

Se hai ricevuto un atto di riscossione o temi di perdere i tuoi beni, non aspettare che la situazione degeneri. Con un semplice contatto puoi ottenere una valutazione immediata della tua posizione e scoprire quali strumenti applicare per ridurre o annullare il debito.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Prima di analizzare le procedure operative occorre comprendere il quadro giuridico che disciplina la riscossione dei tributi, la contribuzione previdenziale e i rapporti bancari. In questa sezione vengono illustrate le principali norme e le più recenti pronunce giurisprudenziali utili per impostare una difesa efficace.

1.1 Riscossione tributaria: cartelle, avvisi e pignoramenti

La riscossione dei tributi erariali e locali è disciplinata dal D.P.R. 602/1973 (Riscossione delle imposte sul reddito) e da norme speciali. È bene distinguere tre categorie di atti:

  1. Cartella di pagamento: viene emessa quando l’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Comuni, ecc.) iscrive il ruolo e incarica l’Agente della riscossione di riscuotere il credito. La cartella deve indicare l’imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi, e può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Commissione tributaria.
  2. Avviso di addebito INPS: dal 1° gennaio 2011, l’iscrizione a ruolo non è più necessaria per i contributi previdenziali. L’INPS emette l’avviso di addebito che costituisce esso stesso titolo esecutivo . L’avviso deve riportare l’importo dovuto, le sanzioni e gli interessi ed essere firmato digitalmente dal responsabile dell’ufficio; è generalmente notificato via PEC. In caso di mancato pagamento, l’Agente della riscossione procede con la notifica dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, che assegna al debitore 5 giorni per pagare prima di avviare le azioni esecutive . L’avviso può essere impugnato entro 40 giorni (art. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999) mentre l’intimazione può essere impugnata entro 60 giorni.
  3. Atti di pignoramento e misure cautelari: se il debito non viene pagato, l’Agente della riscossione può adottare misure cautelari (fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca sugli immobili) e atti di pignoramento presso terzi o presso il debitore.
  4. Fermo amministrativo: blocca la circolazione del veicolo; il mezzo non può essere usato legalmente finché il debito non viene pagato.
  5. Ipoteca: iscrizione su immobili o beni registrati come garanzia del debito; può essere iscritta se il debito supera 20.000 €.
  6. Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973): l’Agente può ordinare a un terzo (ad esempio la banca o l’azienda che deve pagare lo stipendio al debitore) di versare le somme dovute direttamente al Fisco. La norma consente al concessionario di redigere l’atto senza ministero di cancellerie e di intimare il terzo a corrispondere i crediti maturati entro sessanta giorni, successivamente alle scadenze future . La Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento deve essere notificato anche al debitore; la notifica solo al terzo è causa di inesistenza giuridica dell’atto . Se il terzo non paga entro 60 giorni, il pignoramento diventa inefficace e l’agente deve promuovere un nuovo pignoramento .
  7. Limiti di pignorabilità (art. 72‑ter D.P.R. 602/1973): per stipendi, salari e altre indennità correlate al rapporto di lavoro o pensione, l’Agente può pignorare al massimo un decimo delle somme dovute se l’importo mensile non supera 2.500 €; un settimo se l’importo è compreso tra 2.500 € e 5.000 €; per importi superiori si applicano i limiti ordinari dell’art. 545 c.p.c. La norma tutela inoltre l’ultima mensilità accreditata sul conto (impossibile pignorarla) e prevede che l’Agenzia possa accedere ai dati INPS per determinare gli importi .

Giurisprudenza rilevante

La Corte di Cassazione e le sezioni unite hanno più volte precisato i limiti e la procedura di pignoramento ex art. 72‑bis:

  • Notifica al debitore – Cass. civ. ord. 2026 n. 6: la notifica dell’atto di pignoramento deve essere effettuata anche al debitore; in caso contrario, il pignoramento è giuridicamente inesistente . Nella stessa ordinanza la Corte ricorda che la rateizzazione estingue le azioni esecutive in corso e sospende i fermi e le ipoteche al pagamento della prima rata.
  • Termini decadenziali – Cass. civ. ord. 2025 (16 novembre): la sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia non si applica ai terzi obbligati; se il terzo versa le somme oltre il termine di sessanta giorni, il pignoramento perde efficacia .
  • Giurisdizione – Cass. civ. Sezioni Unite 2025 n. 2098: la giurisdizione sulle opposizioni contro il pignoramento ex art. 72‑bis è suddivisa tra giudice tributario (questioni sostanziali sulla pretesa fiscale) e giudice ordinario (vizi formali dell’atto). Spetta al contribuente valutare la natura della censura per rivolgersi al giudice competente .

1.2 Rateizzazione e definizione agevolata

Quando il debito non può essere pagato in un’unica soluzione, la legge consente di chiedere la rateizzazione (art. 19 D.P.R. 602/1973) o di aderire alle definizioni agevolate come le rottamazioni.

Rateizzazione

L’art. 19 D.P.R. 602/1973, più volte modificato (da ultimo dal D.Lgs. 110/2024), prevede che l’Agente della riscossione conceda dilazioni di pagamento in base all’importo del debito e alla situazione economico‑finanziaria del contribuente. La rateizzazione può essere ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate) per chi si trova in grave e comprovata difficoltà economica; per importi fino a 120.000 € la richiesta è concessa automaticamente . L’adozione di dilazioni non è limitata ai tributi ma riguarda tutti i ruoli, inclusi i contributi INPS. Durante la rateizzazione, se il contribuente paga regolarmente la prima rata, le procedure esecutive in corso (fermi, ipoteche) sono sospese; in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, la dilazione è revocata e l’Agente può riprendere l’azione.

Rottamazione (Definizione agevolata)

La legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, commi 231 ss.) ha introdotto la rottamazione‑quater, che consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo l’imposta, gli interessi e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 18 rate; le prime due rate (10% ciascuna) erano scadute nel 2023, mentre dal 2024 le rate erano in calendario il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre con una tolleranza di cinque giorni. Gli importi delle rate successive sono maggiorati di un tasso di interesse di 2% annuo . Chi non ha pagato le rate 2024 ha potuto rientrare entro il 30 aprile 2025.

La rottamazione‑quinquies, prevista dalla legge di Bilancio 2026, estende la definizione ai carichi affidati alla riscossione fino al 31 dicembre 2023. Il contribuente può pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% . Durante la procedura, l’Agente non avvia nuove azioni esecutive sui debiti definibili e non considera il debitore inadempiente ai fini del DURC; eventuali fermi o ipoteche restano ma sono sospesi .

1.3 Sovraindebitamento e procedure del Codice della crisi

Le imprese di autolavaggio rientrano tra i soggetti non fallibili (imprese minori) e possono accedere alle procedure di composizione della crisi disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalle norme transitorie della L. 3/2012 (per le procedure pendenti). Le principali procedure sono:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore): riguarda i debitori che non esercitano attività d’impresa. Ai sensi dell’art. 67 CCII, il consumatore può proporre al giudice un piano di ristrutturazione assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); il piano deve indicare tempi e modalità per superare l’indebitamento e può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei creditori, la cessione di beni futuri, la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati e allegare la documentazione contabile e reddituale . La Cassazione ha chiarito che la moratoria non è un termine di pagamento ma un periodo iniziale entro il quale i creditori privilegiati non ricevono pagamenti; dopo la moratoria, il debitore deve iniziare a pagare .
  2. Concordato minore: previsto per debitori diversi dal consumatore (imprese minori, professionisti, start‑up). L’art. 74 CCII stabilisce che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un concordato che consenta la prosecuzione dell’attività e garantisca un soddisfacimento non inferiore a quello conseguibile nella liquidazione giudiziale . Il piano può prevedere la classificazione dei creditori e pagamenti differenziati; deve essere accompagnato da relazioni attestative dell’OCC e, se non consente la continuità aziendale, richiede l’apporto di risorse esterne . L’art. 75 elenca la documentazione da allegare (stato patrimoniale, lista dei creditori con importi e indirizzi digitali, elenco delle operazioni straordinarie degli ultimi cinque anni) e consente la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati se viene pagato almeno il valore del bene posto a garanzia .
  3. Esdebitazione del debitore incapiente: ai sensi dell’art. 283 CCII, il debitore meritevole che non ha beni né redditi sufficienti può ottenere la cancellazione dei debiti se il suo reddito non supera l’assegno sociale aumentato della metà e se presenta documenti relativi a beni, creditori e redditi . L’istanza si presenta tramite l’OCC e, se accolta, comporta la liberazione dai debiti residui. Qualora nei tre anni successivi il debitore ottenga utilità, esse devono essere destinate ai creditori.

1.4 Debiti bancari: anatocismo e usura

Molti imprenditori si indebitano con banche e società finanziarie per finanziare l’attività dell’autolavaggio (mutui, leasing, scoperti di conto). Negli ultimi anni la giurisprudenza ha sanzionato prassi bancarie scorrette come l’anatocismo e gli interessi usurari.

Anatocismo

L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi: gli interessi scaduti producono a loro volta interessi. L’art. 1283 c.c. dispone che, in assenza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza, purché si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi . In base a tale norma, le clausole anatocistiche stipulate prima del 2000, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza reciprocità per gli interessi attivi, sono nulle.

Per evitare l’anatocismo, il legislatore è intervenuto con l’art. 120 del Testo unico bancario (TUB) e con la delibera CICR del 9 febbraio 2000. Quest’ultima stabilisce che nelle operazioni di raccolta del risparmio e nell’esercizio del credito gli interessi possono produrre altri interessi solo secondo modalità determinate:

  • l’accredito e l’addebito degli interessi avviene con la periodicità stabilita contrattualmente;
  • deve essere utilizzata la stessa periodicità per interessi debitori e creditori ;
  • i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della delibera devono indicare la periodicità di capitalizzazione e il tasso annuo effettivo, specificando gli effetti della capitalizzazione .

La Corte costituzionale con sentenza n. 425/2000 ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell’art. 25 D.Lgs. 342/1999 (che salvava le clausole anatocistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della delibera), sancendo la nullità delle clausole per i contratti precedenti. La Corte di Cassazione ha confermato che la capitalizzazione è valida solo se esplicitamente accettata dal cliente dopo l’entrata in vigore della delibera; le unilateral modification clauses non possono introdurre ex novo l’anatocismo .

Usura

L’art. 644 c.p. punisce chi concede prestiti a tassi usurari. Secondo il terzo comma, la legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e, al comma successivo, considera usurari anche gli interessi apparentemente inferiori ma sproporzionati rispetto all’operazione, tenuto conto delle condizioni del debitore e del tasso medio di mercato . La Legge n. 108/1996 affida al Ministero dell’Economia la rilevazione trimestrale del tasso medio e stabilisce che il tasso soglia è pari al tasso medio aumentato del 25% più quattro punti, con un differenziale massimo di otto punti . Gli interessi usurari sono nulli e il debitore è tenuto a restituire solo il capitale.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica

Quando un imprenditore riceve una cartella di pagamento, un avviso di addebito o un pignoramento, è fondamentale agire tempestivamente seguendo i termini previsti dalla legge. In questa sezione descriviamo le diverse fasi con particolare riferimento all’attività di autolavaggio.

2.1 Ricezione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito

  1. Verifica della notifica: controllare la data di notifica (via PEC o posta) e l’intestazione dell’atto. Errori nella notifica (es. indirizzo errato, mancanza di firma digitale) possono renderlo nullo. In particolare, l’avviso di addebito INPS deve essere firmato dal dirigente e indicare tutte le componenti del debito . Una cartella con vizi formali può essere impugnata dinanzi al giudice tributario.
  2. Controllo dei motivi di opposizione: verificare se il debito è prescritto (prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali, decennale per le imposte erariali), se sono state già pagate alcune somme, se vi sono errori di calcolo. Nel caso degli avvisi di addebito, la prescrizione ricomincia dalla data dell’intimazione di pagamento solo se non viene impugnata .
  3. Calcolo delle scadenze:
  4. Cartella – 60 giorni per proporre ricorso; decorso tale termine senza opposizione, il debito diventa definitivo.
  5. Avviso di addebito – 40 giorni (per impugnare l’atto) secondo l’art. 24 D.Lgs. 46/1999; oltre tale termine, la pretesa si consolida.
  6. Intimazione di pagamento – 60 giorni per impugnarla ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 (secondo la Cassazione n. 6436/2025); in mancanza, diventa titolo esecutivo .
  7. Richiesta di documenti: è consigliabile richiedere all’Agente della riscossione la copia integrale del fascicolo (ruolo, avvisi, notifiche) per valutare eventuali vizi. L’istanza di accesso agli atti non sospende i termini ma consente di predisporre difese mirate.

2.2 Ricorso e sospensione del debito

Se l’atto presenta vizi di legittimità o di merito, è possibile proporre ricorso:

  • Giudice tributario: competente per le cartelle, gli avvisi di addebito e le intimazioni relative a tributi o contributi. Il ricorso deve indicare l’atto impugnato, i motivi di annullamento (es. prescrizione, vizio di notifica, mancata motivazione) e le prove. Si può chiedere la sospensione cautelare dell’atto motivando il danno grave e irreparabile.
  • Giudice ordinario: competente per i vizi formali del pignoramento ex art. 72‑bis e per le opposizioni all’esecuzione. Se il pignoramento è nullo perché non notificato al debitore o perché il terzo ha pagato oltre sessanta giorni, occorre agire con opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi .

Durante il giudizio, è possibile richiedere al giudice la sospensione delle procedure esecutive: se accolta, il fermo del veicolo o l’ipoteca sono sospesi. È utile allegare bilanci, contratti di lavoro e prove del danno subito in caso di sequestri (ad esempio, se il veicolo pignorato è indispensabile per l’attività di autolavaggio).

2.3 Rateizzazione o definizione agevolata

Se non vi sono vizi o se si preferisce evitare il contenzioso, si può domandare la rateizzazione. La richiesta va presentata all’Agente della riscossione, allegando la documentazione che attesti la situazione economico‑finanziaria (bilanci, modello Unico, ISEE). Fino a 120.000 € la rateizzazione è automatica e possono essere concesse fino a 72 rate; per importi superiori o situazioni di grave difficoltà economica si può chiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate . Il pagamento della prima rata sospende le azioni esecutive in corso.

L’alternativa è aderire alla definizione agevolata (rottamazione). È necessario presentare la domanda tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (con SPID/CIE) e specificare i debiti da includere; l’Agenzia invia una comunicazione con gli importi dovuti e il numero di rate . Il pagamento delle rate entro le scadenze (con tolleranza di 5 giorni) evita sanzioni e interessi. In caso di mancato pagamento di una rata, i benefici sono revocati e le somme versate sono trattenute a titolo di acconto .

2.4 Pignoramento e altre azioni esecutive

Se il debito diventa definitivo e non viene pagato, l’Agente può intraprendere azioni esecutive. Vediamone alcune.

  1. Pignoramento presso terzi: l’Agente notifica l’atto alla banca o all’azienda che paga lo stipendio. Il terzo deve versare le somme al concessionario entro sessanta giorni. Se il pignoramento riguarda lo stipendio o la pensione, si applicano i limiti di pignorabilità: un decimo o un settimo dell’importo mensile . Il debitore può chiedere al giudice la riduzione della quota pignorata dimostrando che il bene pignorato è indispensabile per l’attività (ad esempio un furgone per lavaggio a domicilio) o che il pignoramento viola i limiti di legge.
  2. Fermo amministrativo: in caso di debiti iscritti a ruolo, il concessionario può iscrivere il fermo sui veicoli. L’atto deve essere comunicato almeno trenta giorni prima con un preavviso di fermo; se il veicolo è strumentale all’attività (es. furgone con attrezzature per lavaggio mobile), è possibile chiedere la sospensione perché il fermo impedirebbe la continuità aziendale. Il tribunale può sospendere il fermo se il debitore dimostra la necessità del mezzo per il lavoro.
  3. Ipoteca: può essere iscritta su beni immobili o beni registrati se il debito supera 20.000 €. Anche l’ipoteca deve essere preceduta da comunicazione; può essere impugnata per difetto di notifica o per sproporzione tra il valore del bene e l’importo del debito. Il debitore può chiedere la riduzione o la cancellazione dell’ipoteca se dimostra il pagamento o la rateizzazione del debito.

2.5 Procedura di sovraindebitamento

Per i titolari di autolavaggi che non riescono a pagare i debiti con Fisco, INPS e banche e non hanno prospettive di rientro, la procedura di sovraindebitamento può offrire una soluzione definitiva.

  1. Accesso all’OCC: il debitore deve rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) locale. L’OCC nomina un gestore (spesso avvocato o commercialista) che analizza la situazione e verifica la fattibilità delle soluzioni (piano di ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione).
  2. Elaborazione del piano: il debitore, assistito dall’OCC, predispone un piano che può prevedere la prosecuzione dell’attività di autolavaggio, la cessione di alcuni beni, il pagamento parziale dei creditori o la moratoria per i crediti privilegiati.
  3. Homologazione: il piano è depositato in tribunale; il giudice verifica la regolarità e la convenienza per i creditori (ovvero che ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione). Se omologa il piano, questo diventa obbligatorio per tutti i creditori; i creditori privilegiati non possono opporsi ma possono proporre reclamo in caso di insoddisfazione .
  4. Esecuzione e monitoraggio: il debitore deve rispettare le scadenze e gli importi indicati nel piano. In caso di inadempimento, la procedura può essere revocata e i creditori tornano a far valere le proprie pretese.
  5. Esdebitazione: al termine della procedura, se il debitore ha adempiuto correttamente, i debiti residui sono cancellati. Se non dispone di alcun patrimonio e i redditi non superano l’assegno sociale, può chiedere l’esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII .

3. Difese e strategie legali per il titolare di un autolavaggio

Nel fronteggiare Fisco, INPS e banche è essenziale adottare strategie adeguate, calibrate sul tipo di debito e sulle possibilità dell’azienda. L’approccio difensivo varia a seconda che si tratti di contestare l’esistenza del debito, di ottenere la sospensione o di negoziare una soluzione sostenibile. Riassumiamo le principali difese.

3.1 Contestazione e annullamento degli atti

  1. Vizi di notifica: controllare sempre la correttezza della notifica (indirizzo, PEC, firma digitale). Un avviso di addebito non firmato o inviato all’indirizzo sbagliato è nullo . Anche i preavvisi di fermo o ipoteca devono essere notificati correttamente; in mancanza, la misura può essere annullata. L’assistenza di un professionista permette di individuare questi vizi e agire tempestivamente.
  2. Prescrizione e decadenza: molte cartelle si basano su debiti ormai prescritti. Per i contributi INPS la prescrizione è quinquennale (salvo cause di interruzione), mentre per le imposte erariali è decennale. Occorre verificare la data di consegna delle precedenti notifiche e se il Fisco ha interrotto correttamente la prescrizione con atti notificati. Se la prescrizione è maturata, si può chiedere l’annullamento del debito.
  3. Fondi e imposte già pagate: spesso l’imprenditore ha già versato parte del debito tramite trattenute o pagamenti spontanei; occorre calcolare gli importi versati e dedurli dal totale. L’Agente della riscossione può non avere aggiornato la posizione.
  4. Annullamento delle sanzioni: le sanzioni amministrative possono essere annullate se dimostri l’assenza di colpa o la non conoscenza dell’obbligazione (ad esempio, se la cartella deriva da un accertamento notificato a un precedente proprietario dell’azienda). Alcuni istituti come il ravvedimento operoso possono ridurre le sanzioni.

3.2 Sospensione e riduzione delle misure esecutive

  1. Richiesta di sospensione: al momento della notifica del pignoramento o del fermo, il debitore può chiedere al giudice la sospensione delle azioni esecutive, dimostrando il danno irreparabile per la continuità dell’impresa (es. se il fermo riguarda un mezzo indispensabile). La sospensione può essere concessa anche dall’Agente della riscossione se si avvia una rateizzazione o una definizione agevolata.
  2. Riduzione della quota pignorata: se il pignoramento riguarda lo stipendio o la pensione, si può chiedere al giudice la riduzione della percentuale in base alle esigenze di sostentamento; nel caso del pignoramento ex art. 72‑ter, l’Agente non può superare un decimo o un settimo del reddito .
  3. Cancellazione del fermo: quando si dimostra che il veicolo è funzionale all’attività di autolavaggio, si può ottenere la cancellazione o la sospensione del fermo. Il decreto legislativo 98/2011 consente di sospendere il fermo se l’importo dovuto è rateizzato; la rimozione definitiva avviene al pagamento dell’ultima rata.

3.3 Rinegoziazione con l’Agenzia della riscossione e INPS

  1. Rateizzazione ad hoc: oltre alla rateizzazione standard, l’Agente della riscossione può concedere piani ad hoc con rate variabili, in particolare se l’imprenditore può dimostrare cali di fatturato o eventi straordinari (ad esempio una calamità naturale o la pandemia). Grazie alla L. 228/2012 e successive modifiche, si può perdere la rateizzazione solo dopo il mancato pagamento di cinque rate; le procedure esecutive restano sospese sino al pagamento dell’ultima rata .
  2. Compensazione dei crediti: se l’impresa vanta crediti nei confronti della pubblica amministrazione, può chiedere la compensazione con i debiti iscritti a ruolo (art. 28‑ter D.P.R. 602/1973). Anche i rimborsi fiscali possono essere bloccati dall’Agente della riscossione tramite art. 48‑bis; rivolgersi a un professionista consente di verificare se la compensazione può essere esercitata e come.
  3. Opposizione all’avviso di addebito: l’INPS spesso emette avvisi di addebito con errori (mancata indicazione del periodo contributivo, importo errato, assenza di firme). È possibile impugnare l’avviso entro 40 giorni, chiedendo anche la sospensione della riscossione . Nel ricorso occorre allegare le buste paga, le dichiarazioni dei redditi e il DURC per dimostrare l’irregolarità.

3.4 Difesa contro gli istituti bancari

  1. Verifica del contratto: molti contratti di conto corrente o mutuo contengono clausole anatocistiche o interessi usurari. Ai sensi dell’art. 1283 c.c. e della delibera CICR 2000, la capitalizzazione è valida solo se prevista con periodicità uguale per interessi debitori e creditori . Le clausole antecedenti al 2000, o introdotte unilateralmente senza firma del cliente, sono nulle . Rivolgersi a un esperto permette di ricalcolare il piano di ammortamento senza anatocismo e di chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.
  2. Accertamento del tasso usurario: il tasso di interesse applicato dalla banca deve essere confrontato con il tasso soglia pubblicato dal Ministero dell’Economia. Se il tasso effettivo supera la soglia (tasso medio +25% +4 punti, con differenziale massimo di 8 punti) o se, pur restando al di sotto, risulta sproporzionato rispetto alla prestazione e alle condizioni del cliente, si configura usura . La clausola che fissa un tasso usurario è nulla e il debitore deve restituire solo il capitale senza interessi.
  3. Opposizione alle procedure esecutive bancarie: se la banca avvia un pignoramento o un’ipoteca, l’imprenditore può opporsi eccependo la nullità delle clausole anatocistiche o usurarie e chiedendo al giudice la riduzione del debito. Numerose sentenze (Cass. 27460/2025, Cass. ord. 21817/2025) confermano che nei mutui con piano di ammortamento alla francese non vi è capitalizzazione anatocistica perché gli interessi sono calcolati sul capitale residuo . Tuttavia, è necessario analizzare ogni contratto per individuare eventuali vizi.

3.5 Strategie preventive

  1. Adeguata pianificazione fiscale: affidarsi a un commercialista per monitorare scadenze e importi dovuti, evitando l’accumulo di debiti. Un autolavaggio ha costi fissi (acqua, energia, detersivi) e costi variabili; prevedere un piano di cassa aiuta a gestire i tributi e i contributi.
  2. Accantonamento contributivo: versare mensilmente su un conto dedicato l’importo dei contributi INPS e delle imposte. In caso di calo di ricavi, ridurre le spese accessorie piuttosto che sospendere i versamenti, per evitare sanzioni e interessi.
  3. Check‑up bancario: esaminare periodicamente i conti correnti e i mutui con l’assistenza di un consulente per verificare i tassi applicati, la presenza di spese occulte e la conformità alla normativa. In caso di rinegoziazione, chiedere esplicitamente l’eliminazione dell’anatocismo e il rispetto della periodicità di capitalizzazione.
  4. Utilizzo degli istituti deflattivi: prima di ricevere cartelle o avvisi, è possibile definire le posizioni con l’Agenzia delle Entrate tramite istituti deflattivi (accertamento con adesione, autotutela). Queste soluzioni riducono le sanzioni e evitano l’iscrizione a ruolo.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, concordato minore e altre soluzioni

4.1 Rottamazione‑quater e Rottamazione‑quinquies

Le definizioni agevolate permettono di saldare i debiti con il Fisco e l’INPS eliminando sanzioni e interessi di mora. Nel 2023 è stata introdotta la rottamazione‑quater, mentre la legge di Bilancio 2026 ha esteso la definizione con la rottamazione‑quinquies.

Caratteristiche principali della rottamazione‑quater

AspettoRiepilogo
Debiti ammessiCarichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
VantaggiStralcio di sanzioni e interessi di mora; pagamento integrale di imposta, interessi da dilazione e spese di notifica.
Numero rateFino a 18 rate (5 anni); prime due rate (10%) scadute a ottobre e novembre 2023; rate successive in calendario 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre; tolleranza di 5 giorni .
InteressiTasso del 2% annuo sulle rate successive alla seconda.
EffettiSospensione delle azioni esecutive sui carichi definibili; fermi e ipoteche restano ma sono sospesi; emissione di DURC regolare .
DecadenzaIl mancato pagamento di una rata (oltre la tolleranza) comporta la perdita dei benefici, con imputazione delle somme versate a titolo di acconto .

Caratteristiche della rottamazione‑quinquies (2026)

AspettoRiepilogo
Debiti ammessiCarichi affidati fino al 31 dicembre 2023, compresi i contributi INPS, esclusi però i debiti da accertamenti esecutivi.
DomandaDa presentare online entro il 30 aprile 2026 via SPID/CIE.
PagamentoUnica soluzione entro il 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3% .
SospensioneNon avvio di nuove azioni esecutive sui debiti definibili; sospensione di fermi e ipoteche durante la procedura .
Perdita dei beneficiOmesso o insufficiente pagamento di una rata comporta la decadenza; le somme versate restano acconto.

Le rottamazioni rappresentano un’opportunità per l’autolavaggio che ha accumulato molti debiti in anni precedenti; tuttavia è importante valutare se le rate siano sostenibili e se vi siano altre definizioni in corso (ad esempio rateizzazione) che potrebbero essere annullate.

4.2 Rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973

In assenza di rottamazioni, la rateizzazione consente di diluire il debito nel tempo. Gli autolavaggi con difficoltà finanziarie possono richiedere:

  • Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili, per debiti entro 120.000 € o per chi dimostra la regolarità dei versamenti correnti. Non occorre garanzia; la domanda è accettata in modo automatico .
  • Rateizzazione straordinaria: fino a 120 rate mensili (10 anni), per chi dimostra con il modello ISEE o bilancio un grave e comprovato disagio; l’Agente può chiedere garanzie reali o personali.
  • Rateizzazione dei debiti INPS: è concessa dall’Agente della riscossione per i ruoli già affidati e direttamente dall’INPS per i debiti ancora gestiti dall’ente. In caso di ritardo nel pagamento di cinque rate, la rateizzazione decade e riprendono le azioni esecutive.

4.3 Sovraindebitamento: piano del consumatore e concordato minore

Per i titolari di autolavaggi in grave crisi, i piani di ristrutturazione dei debiti offrono soluzioni durature:

  • Piano del consumatore (art. 67 CCII): adatto all’imprenditore che ha cessato l’attività o non possiede partita IVA. Permette la ristrutturazione dei debiti senza necessità di approvazione dei creditori; il giudice verifica che il piano offra un soddisfacimento non inferiore alla liquidazione e che il debitore sia meritevole (nessuna colpa grave o frode). Include la possibilità di moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati .
  • Concordato minore (art. 74 CCII): riservato a imprenditori non fallibili. Consente di continuare l’attività di autolavaggio e di pagare i creditori in modo parziale, classificandoli per classi (creditori privilegiati, chirografari) . Richiede la relazione dell’OCC che attesti la fattibilità del piano e, se la continuazione non è possibile, l’apporto di risorse esterne per tutelare i creditori .
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): permette di cancellare i debiti residui per chi non ha beni né redditi e ha agito con diligenza; richiede la presentazione di documenti sui beni, creditori e redditi e l’attestazione dell’OCC . È concessa una sola volta e resta subordinata all’assenza di utilità rilevanti nei tre anni successivi.

4.4 Altre soluzioni: transazioni e ristrutturazioni bancarie

  1. Saldo e stralcio: accordo stragiudiziale con l’Agente della riscossione per estinguere il debito pagando una percentuale dell’importo. È raramente concesso per i debiti tributari ma può essere negoziato in presenza di gravi difficoltà o se vi è dubbio sulla legittimità del debito.
  2. Transazioni con le banche: molte banche accettano di rinegoziare il mutuo o il debito se il cliente dimostra di non poter pagare e se la procedura di sovraindebitamento è imminente. È possibile chiedere la riduzione del tasso, la sospensione delle rate o la conversione del debito in un prestito più lungo. Nell’ambito del piano di concordato minore, le banche non hanno diritto di veto ma possono ottenere la percentuale prevista dal piano.
  3. Accordi di ristrutturazione dei debiti: per le imprese più strutturate, il Codice della crisi prevede gli accordi di ristrutturazione (art. 57 CCII), che consentono di concludere accordi con il 60% dei creditori e di omologarli in tribunale. Non è lo strumento più adatto alle microimprese di autolavaggi ma può essere valutato in presenza di debiti significativi verso fornitori o banche.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gestire i debiti con Fisco, INPS e banche richiede attenzione e tempestività. Ecco alcuni errori frequenti e i nostri suggerimenti per evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: molti imprenditori trascurano le cartelle o gli avvisi, pensando di non avere alternative. In realtà la legge concede termini per opporsi o aderire a definizioni agevolate; trascorsi i termini, le possibilità di difesa diminuiscono notevolmente.
  2. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te: la consultazione di forum o di amici può portare a scelte errate. È essenziale rivolgersi a professionisti esperti in diritto tributario e bancario per valutare la legittimità degli atti e le strategie più efficaci.
  3. Non conservare la documentazione: in mancanza di ricevute, estratti conto, buste paga, è difficile dimostrare i pagamenti già effettuati o l’illegittimità degli interessi. Conserva sempre la corrispondenza con Fisco, INPS e banca.
  4. Sottovalutare i termini di decadenza: presentare la domanda di rottamazione o di rateizzazione dopo la scadenza comporta l’inammissibilità. Consulta il calendario delle scadenze e presenta la domanda per tempo.
  5. Rinunciare a difendere la propria azienda: molte procedure (piani del consumatore, concordati) permettono di continuare l’attività di autolavaggio, preservando i posti di lavoro e la clientela. Non abbandonare l’impresa senza aver valutato queste opzioni.
  6. Pagare più del dovuto alla banca: non tutte le clausole dei contratti bancari sono valide; controlla se vi sono anatocismo o usura e ricalcola il debito. Potresti scoprire di aver già pagato oltre il capitale e di avere diritto a una restituzione.

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Che differenza c’è tra una cartella di pagamento e un avviso di addebito INPS?
La cartella di pagamento è emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione su ruolo consegnato dall’ente creditore; può essere impugnata entro 60 giorni dinanzi alla commissione tributaria. L’avviso di addebito è emesso direttamente dall’INPS e costituisce titolo esecutivo; va impugnato entro 40 giorni . Se non si impugna, l’Agente può procedere con l’intimazione e poi con il pignoramento.

2. Come faccio a sapere se il mio debito è prescritto?
Occorre verificare le date di notifica di tutti gli atti e se l’ente creditore ha interrotto la prescrizione. Per i contributi INPS la prescrizione è di cinque anni, per le imposte dirette dieci anni. Se non hai ricevuto atti interruttivi in questi termini, puoi eccepire la prescrizione nel ricorso.

3. Posso rateizzare un debito iscritto a ruolo?
Sì. L’art. 19 D.P.R. 602/1973 consente la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) e straordinaria (fino a 120 rate) . La domanda va presentata all’Agente della riscossione indicando l’importo e la situazione economico‑finanziaria; la prima rata sospende le azioni esecutive.

4. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento o il pagamento insufficiente di una rata oltre la tolleranza di cinque giorni comporta la decadenza dalla definizione agevolata; le somme versate restano a titolo di acconto . In tal caso l’Agente può riprendere le azioni esecutive per l’intero debito residuo.

5. Posso chiedere la sospensione di un fermo amministrativo sul mio veicolo?
Sì, se il veicolo è indispensabile per l’attività di autolavaggio. Puoi presentare un’istanza motivata all’Agente della riscossione e, se necessario, un ricorso al giudice per ottenere la sospensione. La rateizzazione o la rottamazione sospendono automaticamente i fermi.

6. Quando conviene aderire alla rottamazione e quando alla rateizzazione?
La rottamazione conviene se il debito è gravato da sanzioni e interessi di mora elevati, perché consente di stralciarli. La rateizzazione è più flessibile nei tempi (72 o 120 rate) ma comporta il pagamento di tutti gli interessi. Valuta la tua capacità finanziaria e considera che la rottamazione ha scadenze rigide.

7. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento presso terzi?
Contatta immediatamente un professionista. Controlla se il pignoramento è stato notificato anche a te (altrimenti è nullo) , verifica i limiti di pignorabilità (un decimo o un settimo dello stipendio) e valuta se puoi rateizzare il debito o opporre vizi.

8. Quali sono i limiti di pignorabilità dello stipendio?
Ai sensi dell’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973, per importi mensili fino a 2.500 € è pignorabile al massimo un decimo; tra 2.500 € e 5.000 € un settimo; oltre 5.000 € si applicano i limiti ordinari dell’art. 545 c.p.c. L’ultima mensilità accreditata in banca è impignorabile .

9. Posso impugnare un avviso di addebito dell’INPS per contributi non dovuti?
Sì. Verifica se l’avviso indica la natura e il periodo del debito e se è firmato digitalmente. In presenza di errori (periodi non lavorati, importi già versati, errori di calcolo) puoi presentare ricorso al giudice del lavoro entro 40 giorni .

10. Cosa significa anatocismo e perché può essere illegittimo?
L’anatocismo è la capitalizzazione degli interessi scaduti. L’art. 1283 c.c. prevede che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o con una convenzione successiva . Le clausole anatocistiche antecedenti al 2000 o introdotte unilateralmente dalla banca sono nulle .

11. Come verifico se il tasso di interesse applicato dalla banca è usurario?
Confronta il tasso effettivo (TAE) con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero. Se il tasso supera la soglia (tasso medio +25% +4 punti) o, pur inferiore, è sproporzionato rispetto alla prestazione e alla condizione del cliente, si configura usura . In tal caso la clausola è nulla e paghi solo il capitale.

12. Posso rinegoziare il mio mutuo con la banca se ho debiti con il Fisco?
Sì. Molte banche preferiscono rinegoziare anziché avviare un contenzioso. Puoi chiedere una sospensione temporanea, la riduzione del tasso o l’allungamento del piano. È utile presentare un piano di rientro complessivo che includa le definizioni con il Fisco.

13. Come funziona la procedura di concordato minore per un’autolavaggio?
Il titolare, assistito dall’OCC, presenta un piano che prevede la continuazione dell’attività, il pagamento parziale dei creditori e il rispetto del principio della parità di trattamento . Il piano è omologato dal tribunale e vincola tutti i creditori; se il piano non garantisce la continuità, occorre apportare risorse esterne .

14. Che cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
È la procedura che consente al debitore meritevole, privo di beni e con reddito minimo, di cancellare i debiti residui tramite decreto del giudice. L’istanza è presentata dall’OCC e, se accolta, libera il debitore; se nei tre anni successivi ottiene nuove utilità, queste devono essere destinate ai creditori .

15. Posso continuare l’attività di autolavaggio durante la procedura di sovraindebitamento?
Sì. Il concordato minore e il piano del consumatore consentono la continuazione dell’attività: è uno degli obiettivi primari della procedura per salvaguardare il valore dell’azienda e i posti di lavoro . È necessario però rispettare le condizioni del piano e dimostrare che l’attività genererà reddito per pagare i creditori.

16. La rateizzazione INPS sospende anche i pignoramenti già in corso?
Sì. Il pagamento della prima rata sospende le azioni esecutive in corso, compresi i pignoramenti e i fermi amministrativi. Tuttavia, se non paghi cinque rate, la sospensione viene revocata .

17. Cosa succede se la banca applica clausole anatocistiche non valide?
Puoi chiedere la restituzione degli interessi indebitamente addebitati e la rideterminazione del saldo del conto o del mutuo. La Cassazione ha ribadito che l’anatocismo è vietato salvo le condizioni della delibera CICR; le clausole non conformi sono nulle .

18. Devo rinunciare alle liti pendenti per aderire alla rottamazione?
Sì. Per includere i debiti oggetto di contenzioso nella rottamazione, devi dichiarare la rinuncia ai ricorsi e alle liti pendenti; il contenzioso si estingue con il pagamento delle rate. Valuta con un professionista se conviene rinunciare o proseguire il giudizio.

19. Posso compensare i crediti verso la pubblica amministrazione con i debiti iscritti a ruolo?
Sì. L’art. 28‑ter D.P.R. 602/1973 consente la compensazione dei crediti certificati con i debiti iscritti a ruolo; la richiesta va presentata all’Agente della riscossione con indicazione del credito. È una procedura complessa che richiede l’assistenza di un esperto.

20. Quanto costa una consulenza legale e conviene rivolgersi a un avvocato?
I costi dipendono dalla complessità del caso. Tuttavia, l’esperienza dimostra che rivolgersi a un avvocato e a un commercialista consente di risparmiare somme ingenti evitando errori procedurali e sfruttando al meglio le opportunità di annullamento o riduzione del debito. L’Avv. Monardo offre un primo contatto gratuito per valutare la situazione e proporre la strategia più adatta.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto delle diverse soluzioni sul bilancio di un autolavaggio, presentiamo alcune simulazioni numeriche.

7.1 Rottamazione di un debito tributario da 30.000 €

Supponiamo che un autolavaggio abbia ricevuto cartelle per imposte e sanzioni pari a 30.000 €. Aderendo alla rottamazione‑quater, le sanzioni e gli interessi di mora (stimati in 10.000 €) vengono stralciati. Rimangono da pagare l’imposta (20.000 €) e gli interessi da dilazione (500 €). La somma complessiva è 20.500 €. Se il contribuente opta per 18 rate, le prime due rate (10% ciascuna) ammontano a 2.050 € ciascuna e scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le successive 16 rate sono di circa 1.160 € ciascuna (comprensive del 2% di interessi). Il risparmio complessivo rispetto al debito iniziale è notevole (10.000 € di sanzioni annullate).

7.2 Rateizzazione straordinaria di un debito contributivo da 60.000 €

Un’impresa di autolavaggio accumula 60.000 € di contributi INPS non pagati. Può chiedere la rateizzazione straordinaria in 120 rate (10 anni). L’importo mensile, senza interessi particolari, è di 500 €. Se l’azienda paga le prime rate puntualmente, l’INPS sospende le azioni esecutive. In caso di difficoltà economica temporanea, l’azienda può saltare alcune rate (fino a cinque complessive) senza decadere. La rateizzazione consente di mantenere la regolarità contributiva (DURC regolare) e di continuare l’attività.

7.3 Contestazione dell’anatocismo bancario

Un autolavaggio accende un mutuo di 100.000 € nel 1998 con la banca X. Il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi senza specificare la periodicità degli interessi attivi. Dopo 20 anni, l’azienda scopre di aver pagato 40.000 € di interessi in più rispetto a quanto dovuto. Grazie alla sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 e alla giurisprudenza di Cassazione che dichiara nulle le clausole anatocistiche antecedenti al 2000 , l’azienda può chiedere la restituzione degli interessi illegittimi e la rinegoziazione del mutuo. Il consulente tecnico effettua un ricalcolo basato sull’art. 1283 c.c. e sulla delibera CICR, riducendo il debito residuo e recuperando parte delle somme versate.

8. Conclusione

L’attività di autolavaggio è spesso soggetta a margini di guadagno ridotti e a forte competitività. L’accumulo di debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche può mettere in pericolo la continuità aziendale e il patrimonio personale dell’imprenditore. Tuttavia, come abbiamo visto in questa guida, esistono numerosi strumenti legali e giurisprudenziali per difendersi: impugnazioni tempestive delle cartelle e degli avvisi, rateizzazioni e rottamazioni che abbattono sanzioni e interessi, procedure di sovraindebitamento che permettono di continuare l’attività o di ottenere l’esdebitazione, contestazioni dei contratti bancari viziati da anatocismo o usura. La chiave è agire subito, documentarsi e affidarsi a professionisti che conoscano la normativa e le prassi delle agenzie di riscossione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono una consulenza completa: analisi degli atti, redazione di ricorsi, negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e l’INPS, predisposizione di piani di rientro o di sovraindebitamento, rinegoziazione dei debiti bancari e difesa in giudizio. L’avvocato è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento, fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa; coordina avvocati e commercialisti capaci di operare su tutto il territorio nazionale.

Se hai ricevuto una cartella, un avviso di addebito o una diffida dalla banca, non perdere tempo: ogni giorno che passa può ridurre le possibilità di difesa. Con l’assistenza giusta puoi bloccare pignoramenti e ipoteche, ridurre il debito e salvaguardare la tua azienda.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!