Concordato semplificato liquidatorio: le soluzioni 2026

Introduzione – Il concordato semplificato liquidatorio è oggi uno strumento cruciale nella gestione della crisi d’impresa dal punto di vista del debitore. La sua importanza risiede nella possibilità di ottenere una rapida liquidazione del patrimonio aziendale, evitando le procedure fallimentari più complesse e onerose. Tuttavia, l’accesso al concordato semplificato richiede il rigoroso rispetto di termini e condizioni stabiliti dalla legge, e può comportare rischi (ad es. inammissibilità del piano, opposizioni dei creditori, atti esecutivi nel frattempo). In questa guida aggiornata a gennaio 2026, analizzeremo le soluzioni legali disponibili per il debitore/imprenditore, illustrando step per step cosa fare dopo l’apertura della procedura, i diritti del debitore, le possibili difese (impugnazioni, sospensioni, negoziazioni), e gli strumenti alternativi (rottamazioni fiscali, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione, ecc.).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il concordato semplificato liquidatorio è disciplinato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), introdotto dal D.Lgs. 14/2019 (Codice Crisi) e attuato nel 2022. In particolare, l’art. 25-sexies CCII stabilisce i presupposti e le modalità della procedura. . Tali disposizioni sono state modificate dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo-ter”), che ha introdotto alcune integrazioni volte a chiarire il ruolo del giudice nell’esame della domanda .

Secondo l’art. 25-sexies, comma 1, dopo la conclusione infruttuosa della composizione negoziata (ove l’esperto dichiara non praticabili le soluzioni alternative di risanamento), l’imprenditore può depositare al tribunale del luogo dell’impresa, entro 60 giorni dalla comunicazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8 CCII), una proposta di concordato con cessione del patrimonio e un piano di liquidazione . È ammessa anche la cosiddetta procedura “in bianco”: l’imprenditore può infatti depositare la domanda di concordato con riserva di presentare la proposta e il piano nei termini stabiliti . La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, in modo da differenziare il trattamento (es. privilegiando alcuni creditori), applicando in tal caso le regole dell’art. 84 CCII in materia di classi e maggioranze. L’imprenditore chiede quindi l’omologazione del concordato con ricorso al tribunale, che (depositato il ricorso) produce effetti bloccanti sui creditori (sospende azioni esecutive individuali e rilievi conservativi) .

Il tribunale competente, acquisita la relazione finale e il parere dell’esperto sulle prospettive di liquidazione, valuta la ritualità formale della proposta (documenti richiesti dagli artt. 39 e 25-sexies CCII) e nomina un ausiliario (equivalente al commissario giudiziale) per assistere nel procedimento . Anche alla luce delle modifiche del 2024, la giurisprudenza (es. Cass. civ. 4 dic. 2025, n. 31641) ha sottolineato che il controllo del tribunale sulla proposta non può limitarsi alla mera presenza formale dei documenti, ma deve estendersi alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità del piano (ossia alla sostanza economica della proposta, secondo un criterio di legittimità sostanziale) . In base alla legge, il tribunale può inoltre concedere all’imprenditore un termine non superiore a 15 giorni per integrazioni o modifiche se la proposta necessita di chiarimenti o completamenti .

Successivamente, il tribunale ordina con decreto che il debitore comunichi la proposta e i documenti a tutti i creditori elencati (di regola via posta elettronica certificata o, in mancanza, raccomandata AR) e fissa un’udienza per l’omologazione . Tra la comunicazione finale e l’udienza devono trascorrere almeno 45 giorni . I creditori (e altri interessati) possono opporsi all’omologazione costituendosi in giudizio entro 10 giorni prima dell’udienza . Infine, nel rispetto delle cause di prelazione, il tribunale omologa il concordato se verifica la regolarità del procedimento e che il piano liquidatorio non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale . Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo e può essere impugnato con reclamo in Corte d’Appello (entro 30 giorni) e successivamente con ricorso per cassazione .

In sintesi, la disciplina normativa (artt. 25-sexies e seguenti CCII) coniuga procedure semplificate (classi di creditori, ausiliario, udienza unica di omologazione) con garanzie formali e sostanziali a tutela dei creditori. Gli ultimi interventi normativi e la giurisprudenza confermano che il tribunale deve vigilare non solo sulla forma ma anche sul merito economico della proposta, salvaguardando i diritti degli operatori economici.

Procedura passo-passo dopo l’istanza di concordato

Di seguito viene esposto il percorso procedurale tipico di un concordato semplificato liquidatorio, dalla domanda del debitore fino all’omologazione (o al rigetto) :

  1. Conclusione della composizione negoziata (art. 17 e 23 CCII). L’impresa, con l’aiuto di un esperto e dell’OCC, ha tentato una soluzione negoziata della crisi. Se l’esperto dichiara che la ristrutturazione dell’attività non è praticabile (soluzioni art. 23 lett. a, b non possibili) e c’è stato corretto contraddittorio, può aprirsi la via del concordato semplificato .
  2. Presentazione della proposta. Entro 60 giorni dalla comunicazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8), il debitore deposita al tribunale (ufficio fallimentare) un’istanza (ricorso) con la proposta di concordato liquidatorio e relativo piano di liquidazione, nonché gli allegati di legge (elenco creditori, situazione patrimoniale, stato dei crediti, ecc. – art. 39 CCII). È possibile il deposito riservato: il ricorso può essere presentato con riserva di produrre la proposta e il piano entro il termine perentorio .
  3. Effetti della domanda. Dal giorno della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti sospensivi previsti (art. 46 e 94 CCII): ad esempio, sono inibite le azioni esecutive individuali e i pagamenti ai creditori estranei . In pratica, il deposito del ricorso frena provvedimenti come pignoramenti o ipoteche pendenti.
  4. Nomina dell’ausiliario. Il tribunale, controllata la documentazione formale, nomina ex art. 25-sexies CCII un ausiliario (professionista qualificato) che affianca il debitore e l’ufficio, verificando i dati contabili e collaborando nella procedura. Il tribunale assegna all’ausiliario un termine di massimo 15 giorni per depositare il proprio parere (art. 25-sexies, comma 3) .
  5. Termine per integrazioni. Il tribunale può concedere fino a 15 giorni per integrare o correggere la proposta, su istanza delle parti o di ufficio . Questo termine, introdotto dal correttivo-ter 2024, sottolinea che il vaglio del tribunale non è meramente notarile ma anche qualitativo: l’imprenditore può integrare la documentazione qualora l’ausiliario o il tribunale lo richiedano.
  6. Comunicazione ai creditori. Con lo stesso decreto il tribunale dispone che il debitore invii ai creditori (per PEC o raccomandata) copia della proposta, del piano, della relazione finale e del parere dell’ausiliario . Viene fissata in questa fase l’udienza di omologazione, che deve tenersi almeno 45 giorni dopo la fine del termine (dei 15 giorni) concesso all’ausiliario .
  7. Opposizioni dei creditori. Fino a 10 giorni prima dell’udienza fissata, i creditori e altri interessati possono costituirsi in tribunale per opporsi all’omologazione . L’opposizione deve essere motivata (ad es. per vizi formali o sostanziali del piano) e produce un giudizio che il tribunale deve esaminare in udienza.
  8. Udienza finale. Alla data stabilita il tribunale valuta in camera di consiglio (o collegialmente) eventuali opposizioni, le osservazioni del creditore pubblico (Procura) ed esamina i mezzi istruttori richiesti. Se ritiene regolare il contraddittorio, verifica il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano, il tribunale omologa il concordato . L’omologazione si ha quando il tribunale accerta che il piano liquidatorio garantisce un’utilità ai creditori non inferiore all’alternativa liquidatoria giudiziale.
  9. Decreto di omologazione. Il tribunale emette un decreto motivato di omologazione, immediatamente esecutivo . Il decreto viene pubblicato nel registro delle imprese e comunicato alle parti. Contro il decreto della Corte di Appello (in caso di reclamo) è possibile ricorrere in Cassazione entro 30 giorni .

In caso di rigetto (inammissibilità formale o sostanziale), il debitore può comunque proporre impugnazioni o ricorsi ordinari, ma perde i vantaggi del concordato. È fondamentale, per il debitore, il rispetto rigoroso dei termini (60 giorni per depositare, 45 giorni tra comunicazione e udienza, ecc.) ed il puntuale adempimento formale (art. 39 e 25-sexies).

Difese e strategie legali del debitore

Dal punto di vista del debitore, è essenziale prepararsi alle criticità della procedura e alle possibili contestazioni. Alcune strategie difensive e possibilità di intervento sono:

  • Contenuto della proposta. L’imprenditore deve redigere un piano di liquidazione credibile e dettagliato, con stime realistiche e garanzie appropriate. Una proposta “irrealistica” o inconsistente può essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 31641/2025). È consigliabile corredare la proposta di perizie, relazioni di esperti e dichiarazioni giustificative. L’ausiliario e il tribunale valuteranno la fattibilità del piano: devono essere dimostrate le modalità di vendita dei beni o l’effettivo soddisfacimento dei creditori con il patrimonio esistente.
  • Impugnazioni dei creditori. Se i creditori oppongono l’omologazione, il debitore può replicare con memorie difensive e documenti nuovi, argomentando l’assenza di pregiudizio e la sussistenza di una utilità. L’assistenza di un legale esperto in procedura concorsuale è fondamentale per contrastare ragionamenti sui presunti vizi (ad es. crediti sopravvalutati, mancanza di classi) e far valere le eccezioni (art. 125 c.p.c. per dichiarazioni false, ecc.).
  • Opposizione a titoli di credito. In fase di stesura della proposta si possono sollevare contestazioni riguardo a eventuali titoli di credito o cartelle esattoriali. Ad esempio, in caso di cartelle fiscali, si può verificare la prescrizione, il difetto di notifica o altri vizi giuridici (competenze tributarie, decadenza). Se un credito è viziato, può essere escluso dalla lista dei creditori o ridotto, allegando i documenti necessari (avvisi bonari, atti difensivi). L’efficacia del concordato dipende infatti anche dalla corretta quantificazione dei debiti: un risparmio “illegittimo” su crediti contestati alleggerisce la massa passiva.
  • Sospensione cautelare. Durante il procedimento (o ancor prima del deposito dell’istanza) si può richiedere al tribunale misure cautelari particolari per tutelare il patrimonio: ad esempio, il giudice può istituire un vincolo sul patrimonio o un divieto di alienazione, su istanza dell’imprenditore stesso (come già previsto per gli accordi di ristrutturazione – art. 182-bis CCII ). Inoltre, eventuali pignoramenti già notificati possono essere sospesi d’ufficio a seguito del deposito del ricorso, ma in alcuni casi conviene chiedere esplicitamente la sospensione dell’esecuzione mediante richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c. o istanza cautelare ai sensi del D.Lgs. 14/2019 (art. 67 CCII) prima di presentare la domanda di concordato.
  • Verifiche della documentazione. Nel corso della procedura, il debitore (con l’ausilio del proprio avvocato) deve accertare la completezza e la regolarità delle comunicazioni e dei documenti richiesti dalla legge (art. 25-sexies, art. 39). Ad esempio, bisogna controllare che l’istanza di nomina dell’esperto (art. 17 CCII) sia stata effettivamente notificata e pubblicata, che l’elenco dei creditori sia esatto e comprensivo di tutti i soggetti coinvolti (pubblici e privati) con importi aggiornati. Errori in tali adempimenti possono inficiare il processo e costringere a integrazioni d’ufficio.
  • Accordi stragiudiziali. Prima o dopo l’avvio della procedura, il debitore può tentare accordi stragiudiziali con alcuni creditori privilegiati (es. banche, fornitori strategici). Un accordo “sotto soglia” con gruppi di creditori (cd. patti parasociali) può alleggerire la proposta complessiva e renderla più appetibile. In alternativa, si può presentare un piano di composizione della crisi ai sensi di L. 3/2012 (per i soggetti non commerciali) o un piano attestato di risanamento (art. 67 CCII) se vi sono presupposti di continuità aziendale, anche se nel concordato semplificato tipicamente l’orizzonte è liquidatorio.

Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre al concordato semplificato, il debitore/imprenditore dispone di altri strumenti previsti dal legislatore per affrontare la crisi o i debiti:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (imprese) – L’art. 182-bis CCII (ex art. 182-bis L. 267/1942) disciplina l’accordo di ristrutturazione: una procedura stragiudiziale che permette all’imprenditore in crisi di concordare con i creditori una ristrutturazione dei debiti. L’accordo, siglato dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo complessivo, può essere omologato dal tribunale dietro relazione di un professionista che ne attesti la fattibilità . Dopo la pubblicazione dell’accordo in CCIAA, scatta una sospensione di 60 giorni (dal giorno di pubblicazione) delle azioni esecutive verso il debitore . Questo strumento è vantaggioso quando l’azienda ha prospettive di risanamento o liquidazione veloce e vuole ottenere una moratoria formale dei creditori finanziari (banche, fornitori). L’omologazione giuridicamente vincola anche le finanziarie e le gestioni previdenziali, proteggendo il debitore da iniziative individuali.
  • Piano del consumatore (privati e imprenditori non commerciali) – Per i debitori non imprenditori o “non insolventi” (in particolare consumatori e professionisti), la Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento prevede strumenti di composizione della crisi civilistica. In particolare, il piano del consumatore (art. 7, comma 1-bis L. 3/2012) consente al soggetto debitore incapiente di proporre un piano che soddisfi i creditori fino ai limiti delle sue capacità di reddito . Una volta omologato dal tribunale, il piano impedisce ai creditori di agire esecutivamente, e alla fine del piano residuo il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione dei debiti residui .
  • Accordo di composizione della crisi (privati) – Sempre secondo la L. 3/2012, l’accordo di composizione della crisi (art. 7, comma 1) si applica al debitore in sovraindebitamento (es. imprenditore commerciale o professionista). Il debitore propone un piano di ristrutturazione dei debiti, che può prevedere rateizzazioni, dilazioni o sconti anche per creditori privilegiati, purché garantisca il pagamento di crediti impignorabili (ad es. IVA, TFR, debiti assistenziali) . L’accordo, depositato con l’aiuto di un OCC, viene omologato dal tribunale se ritenuto meritevole e realizzabile. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione dei debiti residui non coperti, a condizione di buona fede. Questo strumento è simile al concordato civilistico (Legge 3/2012 è chiamata “salva-suicidi”) e può essere accessibile anche a professionisti e PMI non soggetti al fallimento ordinario.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate (debiti fiscali e contributivi) – Sotto il profilo fiscale, esistono misure straordinarie di definizione agevolata dei debiti (es. rottamazione-quinquies delle cartelle 2026). Questi strumenti consentono di definire i debiti tributari e contributivi in maniera semplificata, rinunciando a sanzioni e interessi moratori, e pagando solo i debiti principali. Sebbene non siano procedure concorsuali, possono essere utilizzati dal debitore per ridurre l’esposizione finanziaria prima di avviare un concordato. Ad esempio, l’adesione alla rottamazione (prevista dalla Legge di Bilancio 2024 con introduzione della “rottamazione-quinquies”) permette di estinguere le cartelle fiscali senza sanzioni. L’Avv. Monardo può assistere il debitore nella verifica delle condizioni di accesso e nella predisposizione delle istanze di adesione (circolari Agenzia Entrate).
  • Accordi di ristrutturazione del debito (privati) – In casi particolari, esistono anche soluzioni legali come la procedura di composizione negoziata per le crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che è propedeutica al concordato semplificato. Se durante la negoziazione si fallisce, l’imprenditore può rivestire proprio il concordato semplificato. In alternativa, se il debitore è soggetto al fallimento, può chiedere l’ammissione alla liquidazione giudiziale ordinaria, ma solitamente si tende a evitare questa via a favore del concordato semplificato, proprio perché il giudice valuta se la proposta negoziata sia meno onerosa per i creditori rispetto al fallimento (art. 25-sexies, comma 5 CCII ).

Errori comuni e consigli pratici

  • Ritardo nella domanda. Un errore frequente è non rispettare il termine di 60 giorni dalla chiusura della negoziazione (art. 25-sexies(1)). Se il termine scade, l’imprenditore perde la possibilità del concordato semplificato e potrebbe dover ricorrere al fallimento o concordati ordinari, con maggiori costi e tempistiche. Il consiglio è di preparare subito la documentazione durante la fase negoziale, in modo da depositare la proposta tempestivamente.
  • Documenti incompleti o non aggiornati. Spesso il piano viene impugnato per vizi formali (es. bilancio non depositato, dichiarazioni dei redditi mancanti). Si raccomanda di redigere un prospetto creditori completo e aggiornato alla data del deposito, e di allegare tutta la documentazione rilevante (stipendi arretrati, contratti, mutui, ecc.), in modo che l’ausiliario e il giudice abbiano chiarezza. Un altro errore è non includere nel piano i crediti pubblici (erariali e contributivi): il piano deve prevederne il pagamento integrale o ammesso (art. 7 L.3/2012), altrimenti il giudice lo giudica inammissibile.
  • Mancata considerazione delle garanzie. Se il concordato prevede l’accettazione di soddisfazioni parziali per crediti garantiti (privilegiati, ipotecari, pignoratizi), la proposta deve motivare la congruità del parziale rimborso in relazione al valore dei beni ipotecati. Un piano troppo penalizzante per tali creditori rischia di essere bocciato.
  • Comunicazioni formali del tribunale. Il debitore deve vigilare sui provvedimenti del tribunale: ad esempio, quando il tribunale fissa l’udienza, i termini delle opposizioni decorrono a ritroso di 10 giorni. Se il debitore non comunica subito al proprio avvocato i provvedimenti notificati (come la fissazione dell’udienza), può mancare la scadenza per raccogliere consensi o produrre memorie.
  • Sottovalutare le opposizioni. È comune pensare che pochi creditori oppositori possano bloccare tutto. In realtà, se l’opposizione è infondata o tardiva, può essere respinta d’ufficio. Tuttavia, un’opposizione formale crea già un onere di difesa. Il consiglio operativo è di coinvolgere subito l’avvocato per preparare le controdeduzioni e, se del caso, negoziare sul nascere con l’ausiliario proposte di modifica del piano.
  • Non considerare l’alternativa liquidatoria. Il tribunale paragona sempre il concordato all’alternativa della liquidazione forzosa. Bisogna quindi stimare realisticamente cosa accadrebbe in una liquidazione giudiziale: se il pianodi concordato garantisce una percentuale anche modesta di recupero ai creditori, ciò può essere sufficiente a convincere il giudice dell’opportunità dell’accordo. Una pratica utile è preparare simulazioni di incasso (anche numeriche) del patrimonio, mostrando che in una liquidazione ordinaria i tempi e i costi (periti, curatori) renderebbero meno proficua la vendita.

Riepilogo dei termini e delle scadenze

Per chiarezza, nella seguente tabella vengono riassunti i principali termini procedurali del concordato semplificato liquidatorio :

Termine/ScadenzaDescrizioneFonte normativa
60 giorniTermine entro cui l’imprenditore deve depositare la proposta di concordato semplificato dopo la relazione art.17 .Art. 25-sexies(1) CCII .
Termine del tribunale (max 15 giorni)Possibilità concessa al debitore dal tribunale per integrare la proposta o correggere documenti, su richiesta .Art. 25-sexies(3) CCII .
Almeno 45 giorni prima dell’udienzaTempo minimo fra fine termine integrazioni e data fissata per l’udienza di omologazione .Art. 25-sexies(4) CCII .
10 giorni prima dell’udienza (costituzione opp.)Termine oltre il quale i creditori e terzi non possono più costituirsi in opposizione all’omologa .Art. 25-sexies(4) CCII .
30 giorniTermine per proporre reclamo alla Corte d’Appello contro il decreto di omologazione .Art. 25-sexies(6) CCII .
30 giorniTermine per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d’Appello .Art. 25-sexies(7) CCII .

Questi termini sono perentori: il mancato rispetto di uno di essi può comportare la perdita del beneficio concordatario (ricorso inammissibile o omologazione negata).

Domande e Risposte (FAQ)

  1. Cos’è il concordato semplificato liquidatorio?
    È una procedura concorsuale semplificata per impresa in crisi, introdotta dal Codice della Crisi (art. 25-sexies CCII), che prevede la liquidazione controllata del patrimonio aziendale con omologazione da parte del tribunale. Rispetto al concordato preventivo ordinario, ha iter più rapido, obbligo di cessione (liquidatoria) e prevede classi di creditori. Vedi art. 25-sexies CCII .
  2. Chi può proporlo?
    L’imprenditore commerciale (individuale o societario) che ha tentato inutilmente la composizione negoziata della crisi (art. 23 CCII) e risulta in stato di insolvenza o squilibrio patrimoniale. Non è riservato ai consumatori (per i quali esistono istituti diversi, come l’accordo o piano del consumatore L.3/2012) .
  3. Quali documenti servono per la domanda?
    Occorre il ricorso al tribunale con proposta concordataria e piano di liquidazione, oltre a: elenco creditori con indicazione dei loro crediti, situazione patrimoniale aggiornata, ultime dichiarazioni dei redditi e bilanci (o ultimi bilanci disponibili), e ogni documento giustificativo (contratti, certificati ipotecari, ecc.) previsto dall’art. 39 CCII. Manca l’obbligo della relazione tecnica sull’azienda ex art. 161-ter (richiesta per piani di ristrutturazione o concordati preventivi).
  4. Cosa significa “con riserva di deposito” della proposta?
    Significa che il debitore può presentare il ricorso di concordato senza produrre immediatamente la proposta e il piano definitivi, depositandoli entro i termini di legge (60 giorni). Questo permette l’effetto sospensivo della domanda sin da subito, mentre si perfeziona il progetto di piano. Tuttavia, tale riserva è ammessa solo entro il termine perentorio e non prorogabile .
  5. Quali effetti produce il deposito del ricorso?
    A partire dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, scattano effetti immediati: in particolare, l’imprenditore acquisisce gli effetti protettivi di cui agli artt. 6, 46, 94 CCII (moratoria generalizzata, sospensione azioni esecutive, congelamento ipoteche ecc.) . In pratica, finché il procedimento è pendente, i creditori non possono aggredire il patrimonio in via esecutiva per crediti anteriori, salvo diverse determinazioni del tribunale.
  6. Posso proporre classi di creditori?
    Sì. La legge ammette espressamente nel concordato semplificato la suddivisione dei creditori in classi (art. 25-sexies, comma 1), applicando in questo caso l’art. 84 CCII. Così il piano può trattare diversamente categorie di creditori (ad es. privilegiare certe banche o separare debiti contributivi e commerciali). Ogni classe deve però garantire comunque un vantaggio rispetto alla liquidazione pura.
  7. Si vota in assemblea?
    No. Il concordato semplificato è “dichiarativo”: non prevede assemblea dei creditori né quorum di votazione. I creditori esprimono il loro assenso accettando o meno il piano nella fase di opposizione (mancato voto equivale ad approvazione implicita, salvo opposizione formale). L’omologazione non richiede un voto favorevole, ma la verifica del tribunale della legittimità del piano e del rispetto delle regole.
  8. Può essere omologato senza l’accordo dell’Agenzia delle Entrate?
    Sì, l’art. 25-sexies non richiede l’adesione dell’agenzia finanziaria: se i crediti erariali fanno superare la soglia del 5% di cui all’art. 160 L.267/1942 (ex art. 31 CCII), il concordato può essere omologato anche senza il consenso del fisco, purché il piano garantisca un utilità equivalente e ragionevole . In pratica, è consentita l’omologazione “impressa” come negli accordi di ristrutturazione fallimentare .
  9. Cosa succede se i creditori oppongono l’omologa?
    L’udienza di omologazione viene allora pubblica: il tribunale esaminerà le opposizioni insieme alle controdeduzioni del debitore. Se prevalgono le opposizioni, la domanda può essere respinta; altrimenti il tribunale supera le obiezioni e omologa. Il debitore deve dunque presentarsi in giudizio, farsi assistere dall’avvocato, e soprattutto rispondere ai punti critici sollevati (ad es. motivando i crediti o correggendo vizi).
  10. Quali sono i costi del concordato semplificato?
    Oltre ai compensi del professionista (avvocato, commercialista) che redige il piano, si sostengono le spese di giustizia (diritti di cancelleria). L’ausiliario ha diritto a un compenso ridotto rispetto al concordato ordinario. In ogni caso, l’onere di avviare l’istanza è giustificato se il piano di liquidazione consente di realizzare almeno quanto (o più di quanto) ottenerebbero i creditori in una liquidazione coatta.
  11. È possibile cumulare il concordato con altri strumenti?
    Sì. Ad esempio, prima di depositare la proposta si possono definire certi debiti con rateizzazioni o rottamazioni fiscali, per alleggerire l’esposizione. In alternativa, se il concordato semplificato fallisce o viene dichiarato inammissibile, l’imprenditore può proporre un nuovo piano di composizione della crisi (L.3/2012) o chiedere l’esdebitazione residua (se nel frattempo non ha pagato nulla).
  12. Che differenza c’è con il concordato preventivo in bianco?
    Nel concordato preventivo “ordinario” (art. 161 L.267/42) è prevista l’istanza in bianco con piano entro 60 giorni, ma il piano può anche prevedere la continuità aziendale (risanamento). Nel concordato semplificato invece è obbligatorio il piano liquidatorio, finalizzato alla cessione dei beni. Entrambi però utilizzano un’istanza cautelare iniziale e gli stessi termini di deposito (legge 118/2021 ha armonizzato le norme), ma il concordato semplificato è più rapido e legato alla conclusione delle negoziazioni.
  13. Posso utilizzare il piano del consumatore al posto del concordato?
    Solo se l’imprenditore ricade nella categoria del “consumatore” o se è proprio un consumatore (stato di sovraindebitamento senza partita IVA). In tal caso, l’accordo o piano del consumatore L. 3/2012 potrebbe essere più semplice da attivare e meno vincolato dai termini tecnici del concordato (ad es. con pignoramenti fermi ex art. 14-quaterdecies L.3/2012 ). Tuttavia, i suoi effetti sono diversi (minore protezione sul finanziario), per cui ogni caso va valutato singolarmente.
  14. Che ruolo ha il Gestore della crisi o l’OCC?
    Il Gestore della crisi da sovraindebitamento e l’OCC intervengono nella fase iniziale (composizione negoziata, piani del consumatore). Nel concordato semplificato formale, il ruolo è limitato all’ausilio del professionista ausiliario e all’attività del curatore fallimentare (ora sostituito dall’ausiliario). L’avvocato e commercialista interni all’OCC del debitore (come lo staff di Monardo) possono però aiutare già dalla fase pre-concordataria (rapporti con i creditori, predisposizione del piano, ecc.).
  15. Quali garanzie tutela il giudice?
    Il tribunale controlla che: (a) l’imprenditore abbia veramente tentato la negoziazione, (b) il piano e i documenti richiesti siano completi, e (c) il piano sia vantaggioso per i creditori rispetto al fallimento. In base all’orientamento recente (Cass. 31641/2025), il giudice valuta anche se le attestazioni dell’esperto sulla inattuabilità delle soluzioni di risanamento sono documentate e coerenti . Se rileva incongruenze, può dichiarare la proposta inammissibile.
  16. Cosa accade dopo l’omologazione?
    Con il decreto di omologazione il concordato acquista efficacia e il patrimonio in esso descritto viene liquidato secondo il piano approvato. Eventuali azioni esecutive pendenti vengono annullate (art. 16 L. 3/2012, art. 14 L. 118/2021). I creditori incassano in base alle modalità indicate (es. asta pubblica dei beni, vendita concordata, cessione di pacchetti di asset). Il debitore (o i suoi amministratori) mantengono l’onere di collaborare con l’ausiliario e di rispettare gli impegni, sotto pena di revoca del beneficio (art. 25-sexies, comma 8 CCII applica analogicamente l’art. 106 l.f. che assimila il decreto di omologazione all’ammissione al concordato).

Esempi pratici e simulazioni

Esempio numerico: Immaginiamo un’impresa con un patrimonio mobiliare e immobiliare complessivo di 500.000 € e debiti complessivi di 800.000 € (tra cui banche, fornitori e fiscali). L’esperto conclude la negoziazione senza esito. Entro 60 giorni il debitore propone un concordato semplificato con piano di liquidazione, stimando di vendere i beni in 300.000 € (dopo oneri) e di realizzare al contempo crediti iscritti a bilancio per altri 100.000 €. Il piano prevede di soddisfare le banche (credito ipotecario) per 200.000 €, i fornitori per 150.000 € (in percentuale), e l’Erario per 50.000 € tramite rateazione. Il tribunale, sentite le opposizioni, omologa il piano: i creditori integrali ricevono circa il 50% del dovuto, mentre in liquidazione fallimentare avrebbero rischiato di ottenere la metà di questo (ad es. 25%). In tal modo, il concordato semplificato ha garantito un maggior recupero complessivo e il riconoscimento degli interessi di legge (art. 96 CCII).

Simulazione di un errore: Se il debitore avesse stimato solo 200.000 € di realizzi vendendo i beni (sottostimando l’incasso), il piano omesso conti verrebbe probabilmente rigettato come non vantaggioso, perché i creditori lamenterebbero che in liquidazione fallirebbero comunque a ottenere qualcosa. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, in fase di predisposizione i calcoli vengono verificati a monte per evitare tali incongruenze.

Tabelle riassuntive

Strumenti di composizione della crisi (ambito e finalità):

StrumentoAmbitoObiettivo / Beneficio
Concordato semplificato (art. 25-sexies)Impresa commerciale con crisi superata negoziazioneLiquidazione ordinata del patrimonio con omologazione giur. (70% > vs. liquidaz. amministrata), sospensione azioni; classi di creditori .
Accordo ristrutturazione (art. 182-bis)Impresa con debiti in crisi (anche pre-insolvenza)Piano stragiudiziale di rientro, con moratoria 60 giorni , omologazione giud., protezione contro fallimento.
Accordo composizione (L.3/2012)Debitore sovraindebitato (imprenditore o consumatore)Ristrutturazione debiti con help OCC, pagamento proporzionale; esdebitazione finale (L.3/2012).
Piano del consumatore (L.3/2012)Debitore consumatoreEstinzione rateizzata debiti fino al ricavo/Reddito disponibile, protezione esdebitazione .
Definizione agevolata / rottamazioneDebiti tributari / cartelle (tutte le tipologie)Estinzione del debito con stralcio di sanzioni e interessi, senza procedura concorsuale.

Tempistiche di pagamento e percentuali offerte (esempio):

Tipo di creditoPercentuale offertaEffetti sui creditori
Creditori impignorabili (IVA, previdenza)100%Devono essere soddisfatti integralmente (normativa) .
Creditori ipotecari/privilegiatiX-YY% (per accordo)Possono essere parzialmente soddisfatti se garantito X% mercato (circ. Min. Giustizia n. …).
Creditori chirografari (fornitori, banche)Z%Pagati in percentuale sul dovuto, a seconda del valore realizzato.

(i valori X, Y, Z variano a seconda della proposta concreta e delle negoziazioni preliminari).

Conclusione

In conclusione, il concordato semplificato liquidatorio 2026 rappresenta un percorso complesse ma potenzialmente vantaggioso per il debitore/imprenditore in crisi. Abbiamo visto come la normativa (artt. 25-sexies e seguenti CCII) e la recente giurisprudenza pongano una serie di vincoli procedurali e requisiti di sostanza, a tutela dei creditori. Tuttavia, se ben preparato (con proposte credibili, conti in ordine e strategie legali efficaci) il concordato semplificato può favorire una liquidazione ordinata dei beni e un recupero dei crediti superiore all’alternativa del fallimento .

È fondamentale agire con tempestività e consapevolezza dei termini, evitando ritardi e imprecisioni che potrebbero compromettere l’ammissione alla procedura. Per questo, il supporto di un professionista esperto come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team è prezioso: grazie alla loro competenza in materia di crisi d’impresa, possono assisterti fin dall’analisi preliminare dell’atto ricevuto (pignoramenti, cartelle, istanze), redigere difese e ricorsi, negoziare piani di rientro e attivare ogni strumento difensivo necessario.

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Note: Tutte le informazioni qui riportate si basano sulle norme vigenti al 27 gennaio 2026 (D.Lgs. 14/2019 c.c.i., D.Lgs. 136/2024 c.d. “correttivo”, L. 3/2012, D.L. 118/2021, ecc.) . Gli approfondimenti su queste norme e sulla giurisprudenza più recente (Cassazione, Tribunali) sono stati verificati presso fonti ufficiali.

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