Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: come funziona nel 2026

Introduzione: il concordato semplificato è una procedura concorsuale introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. in L.147/2021) ed ora disciplinata dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) . Si tratta di uno strumento rapido e meno formalistico, riservato all’imprenditore che abbia tentato senza successo la composizione negoziata della crisi. In pratica, il debitore può proporre un piano liquidatorio dei beni, suddividendo i creditori in classi, a condizione che “ciascun creditore riceva un’utilità non inferiore a quella conseguibile in caso di liquidazione giudiziale” . In quest’ottica, l’avvocato Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista esperto di diritto fallimentare e tributario – e il suo team multidisciplinare (avvocati e commercialisti) possono affiancare il debitore contribuente concretamente in ogni fase: dall’analisi dell’atto ricevuto (cartella esattoriale, ingiunzione, ecc.) alle strategie difensive (ricorsi tributari, opposizioni esecutive), fino alla predisposizione di piani di concordato o di rientro e alla negoziazione sia giudiziale sia stragiudiziale con istituti di credito e fisco. In particolare, lo studio Monardo vanta le seguenti qualifiche e competenze chiave:
Cassazionista con esperienza in procedure concorsuali, coordinatore di un team nazionale specializzato in diritto bancario e tributario ;
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L.3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a condurre le trattative della composizione negoziata.

Lo studio Monardo offre servizi completi: analisi preventiva della situazione debitoria, predisposizione di ricorsi tributari e opposizioni esecutive, sospensione di procedure coattive, negoziazioni con banche e Agenzia delle Entrate, nonché redazione di piani concordatari o di ristrutturazione aziendale. In sostanza, l’avvocato Monardo e il suo staff seguono il debitore in ogni fase della procedura concorsuale (dalla composizione negoziata al concordato semplificato o altri strumenti), garantendo assistenza personalizzata per proteggere il patrimonio e ottenere la miglior soluzione possibile . Se sei alle prese con debiti crescenti e atti di riscossione, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata e mirata al tuo caso.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il concordato semplificato è regolato dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019), negli artt. 25-sexies e 25-septies (come integrato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) . L’art. 25-sexies prevede che, quando l’esperto nominato nella composizione negoziata certifichi che le trattative non hanno avuto esito positivo e che “le soluzioni individuate ai sensi dell’articolo 23 (…) non sono praticabili”, l’imprenditore può presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione del rapporto finale, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione . Il decreto correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha rimosso dal comma 1 ogni riferimento all’«esito non positivo» della negoziazione, chiarendo che il concordato è ammissibile non appena anche “una sola” delle soluzioni alternative (art.23 CCII) risulti impraticabile .

Il ricorso di concordato semplificato deve essere depositato presso il Tribunale competente (sede dell’impresa) e contiene la proposta con il piano di liquidazione e la documentazione richiesta (bilancio, elenco creditori, ecc.) . Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese decorrono gli effetti protettivi previsti dal Codice: in particolare si sospendono immediatamente le procedure esecutive, cautelari e gli accertamenti tributari (effetti di cui agli artt. 6, 46, 94, 96 del CCII) . Il tribunale valuta quindi la forma della domanda e, acquisita la relazione finale dell’esperto, nomina un ausiliario (ex art. 68 c.p.c.) che esprime un parere sulla proposta. Con apposito decreto il giudice fissa l’udienza di omologazione (almeno 45 giorni dopo il termine concesso all’ausiliario) e ordina al debitore di notificare la proposta ai creditori . Fino a 10 giorni prima dell’udienza, creditori e interessati possono opporsi all’omologazione .

L’omologazione avviene con decreto motivato, se il tribunale riscontra che il procedimento si è svolto regolarmente, che il piano è fattibile e che la proposta garantisce a ciascun creditore un’utilità non inferiore a quella conseguibile con la liquidazione giudiziale dei beni . Da ultimo, contro il decreto di omologazione si può proporre reclamo alla Corte d’Appello entro 30 giorni , e quindi ricorso in Cassazione contro il decreto di quest’ultima entro ulteriori 30 giorni.

Giurisprudenza recente: la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito gli ambiti di verifica del Tribunale sull’ammissibilità del concordato semplificato. L’ordinanza n. 31641/2025 (Pres. Terrusi) ha ribadito che il controllo giudiziario non può limitarsi alla mera forma: il giudice deve esaminare la “legittimità sostanziale” della proposta, valutando l’esaustività, attendibilità e ragionevolezza della relazione finale dell’esperto . In mancanza di una relazione finale adeguatamente motivata (o con motivazioni non riscontrabili nei documenti), la domanda deve essere dichiarata “irrituale” e quindi inammissibile .

Con le sentenze nn. 620, 623 e 624 del 12/1/2026 la Cassazione ha inoltre precisato che la proposta di concordato semplificato deve assicurare un’utilità concreta ed effettiva per ogni creditore, compresi quelli chirografari . Non è sufficiente un mero vantaggio “organizzativo” (per esempio, accelerare i tempi di chiusura), ma occorre che ciascun creditore ottenga un beneficio reale, anche se non quantificabile monetariamente . La Corte ha altresì affermato che il tribunale può verificare ex ante la praticabilità originaria della composizione negoziata: se questa non era ab initio percorribile, il concordato semplificato è inammissibile . In sintesi, la giurisprudenza corrente accentua il ruolo attivo del giudice nel vaglio preliminare e finale, a garanzia dell’equilibrio tra tutela del debitore e interesse del ceto creditorio.

Procedura passo-passo

Nel concreto, la sequenza degli eventi dopo il fallimento della negoziazione è la seguente:

  • Nomina dell’esperto e composizione negoziata: l’imprenditore in crisi può chiedere al Tribunale la nomina dell’esperto per la composizione negoziata (art. 16-17 CCII). L’esperto valuta le proposte delle parti e redige una relazione finale entro i termini di legge .
  • Deposito della proposta di concordato: se l’esperto dichiara in conclusione che le trattative, svoltesi in buona fede, non hanno portato a una soluzione praticabile ex art. 23, l’imprenditore entro 60 giorni può depositare al Tribunale la domanda di concordato semplificato con allegato il piano di liquidazione e gli altri documenti richiesti . Tale deposito va comunicato immediatamente al Pubblico Ministero; entro il giorno successivo viene pubblicato nel registro delle imprese . Dal momento della pubblicazione scattano gli effetti protettivi: sospensione delle azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi) e cautelari, e congelamento delle procedure in corso (artt. 6,46,94,96 CCII) .
  • Esame formale da parte del Tribunale: il giudice valuta la regolarità formale del ricorso. Acquisita la relazione finale dell’esperto e il parere (integrativo) dell’esperto sulle garanzie offerte, il tribunale nomina un ausiliario (art. 68 c.p.c.) che ha 15 giorni per depositare il proprio parere . Il giudice può altresì concedere a debitore o ausiliario un breve termine (fino a 15 giorni) per integrare la documentazione o modificare il piano .
  • Notifica ai creditori e fissazione dell’udienza: con lo stesso decreto il tribunale ordina che la proposta sia comunicata ai creditori indicati nell’elenco ai sensi dell’art. 39 CCII (di solito con PEC o raccomandata A/R) . Il debitore deve fornire ogni dato necessario alla valutazione. Viene quindi fissata l’udienza di omologazione, con un intervallo di almeno 45 giorni dal termine fissato per il parere dell’ausiliario . Tale ampia dilazione consente alle parti di prepararsi e ai creditori di valutare con calma la proposta.
  • Opposizioni dei creditori: fino a 10 giorni prima dell’udienza, creditori e interessati possono costituirsi in giudizio e opporsi all’omologazione . In questa fase è possibile agitare eccezioni di forma (es. difetti di notificazione o documentazione mancante) nonché sollevare questioni di merito (ma il confronto è tecnico). L’ampia possibilità di opposizione garantisce ai creditori il diritto di far valere tutte le contestazioni possibili prima della decisione definitiva.
  • Udienza di omologazione: in sede di udienza, il Tribunale raccoglie eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio. Dopodiché valuta i seguenti elementi essenziali: regolarità del contraddittorio (cioè presenza e buon esito delle notifiche), corretto svolgimento procedurale, rispondenza dell’ordine delle prelazioni, fattibilità economica e legale del piano e utile per ciascun creditore . Se questi requisiti sono soddisfatti, il concordato viene omologato con decreto motivato ed immediatamente esecutivo . In tal modo si conferma la cessione dei beni e l’allocazione delle risorse secondo il piano proposto, sostituendosi alla liquidazione giudiziale.

In estrema sintesi, la procedura è simile a quella di un concordato liquidatorio tradizionale, con l’unica differenza che i creditori non votano (non è prevista assemblea) e non possono opporsi alla proposta se non tramite l’udienza di omologazione. Il Tribunale mantiene invece un controllo sostanziale e completo sull’accesso (ammissibilità) e sui risultati del piano .

Difese e strategie legali

Durante tutto il processo – e anche prima di avviare ufficialmente la procedura – il debitore/contribuente dispone di diversi rimedi difensivi per tutelare i propri diritti:

  • Impugnazione degli atti tributari e riscossione: se il contribuente riceve atti di accertamento fiscale (cartelle, avvisi di accertamento, ingiunzioni) può proporre tempestivamente ricorso all’organo competente (Commissione Tributaria Provinciale o regionale) nei termini di legge (di norma 60 giorni dall’atto) . La presentazione del ricorso in commissione sospende l’esecutività dell’atto fino a decisione definitiva. In sede concorsuale, al contrario, la presentazione del ricorso di concordato comporta la sospensione automatica dei termini di riscossione (pignoramenti, ipoteche) .
  • Opposizione agli atti esecutivi: nel caso di procedure esecutive già avviate (pignoramenti mobiliari, immobiliari, fermi amministrativi), il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c.) davanti al giudice dell’esecuzione. In pratica, si contesta la legittimità del pignoramento (ad es. per difetto di notifica o causa estinta) per ottenere la sua sospensione. Anche la proposizione di opposizione in sede esecutiva interrompe di norma il corso dell’esecuzione, almeno fino alla decisione del giudice. L’avvocato può così sfruttare tutte le eccezioni consentite dal codice di procedura civile (ad es. errori materiali negli atti).
  • Sospensione amministrativa: in alcuni casi è possibile chiedere agli enti esattoriali una definizione agevolata o un istituto di sospensione (per esempio, moratoria). Ad esempio, se si è in regola con il pagamento delle imposte, si può richiedere la sospensione cautelativa dei versamenti attivati. Tuttavia, la strategia più efficace è sfruttare i nuovi istituti agevolativi (vedi oltre) in grado di sanare i debiti pendenti, evitando il contenzioso lungo.
  • Ricorsi di legittimità: nell’ambito concorsuale, se il Tribunale rigetta la domanda di concordato semplificato (per irregolarità formali o per insufficienza della relazione finale), è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello e, successivamente, ricorso per Cassazione sui profili di diritto (es. violazione delle norme procedurali o di merito). Ad esempio, come visto, la Cassazione richiede che il controllo giudiziale sul Concordato semplificato includa una valutazione di merito ; il mancato rispetto di tali principi può essere censurato in sede di legittimità.
  • Opposizione a pignoramenti fiscali: in alcuni casi, il contribuente può proporre opposizione giurisdizionale contro l’esecuzione forzata promossa dall’Agenzia delle Entrate (art. 19 D.Lgs. 600/1973 e art. 24 D.P.R. 602/1973) o intraprendere “azioni esecutive” per chiedere il sequestro conservativo dei beni dei creditori. In aggiunta, è possibile coinvolgere la disciplina del Codice delle esecuzioni (D.P.R. 602/73) con il ricorso ex art. 615 c.p.c. citato.

In sostanza, prima del concordato si attivano principalmente i rimedi tributari e cautelari (ricorsi in commissione tributaria, opposizioni esecutive), mentre durante la procedura il Tribunale stesso, su istanza del debitore, può adottare misure protettive aggiuntive (ad es. sospensione formale degli atti) in forza dell’art. 6 e seguenti del CCII. L’obiettivo di queste strategie è di evitare che i creditori escano dal perimetro concorsuale (ad esempio incassando quanto loro dovuto al di fuori del piano) e di creare le condizioni per un efficace piano di liquidazione.

Strumenti alternativi

Oltre al concordato semplificato, esistono altri rimedi utili per gestire i debiti, specialmente se questi riguardano tributi o contributi. Tali strumenti possono essere utilizzati in alternativa o in parallelo alla procedura concorsuale:

  • Rottamazione/quinte e definizioni agevolate: la Legge di Bilancio 2026 ha istituito la cosiddetta “rottamazione-quinquies” delle cartelle esattoriali . Chi presenta istanza di adesione entro il 30 aprile 2026 potrà estinguere i debiti fiscali e contributivi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2023 pagando solo il capitale dovuto (imposte e contributi), senza sanzioni, interessi di mora o aggio di riscossione . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31/7/2026 o rateizzato in 54 rate bimestrali a tasso agevolato del 3% . Importante: la domanda di definizione agevolata sospende automaticamente procedure esecutive e cautelari, inclusi fermi, ipoteche e pignoramenti , offrendo così una protezione immediata. In tal modo si sanano definitivamente le pendenze tributarie, evitando ricorsi complessi.
  • Definizione agevolata contributi: analogamente, l’INPS ha a volte previsto definizioni agevolate o dilazioni per contributi previdenziali scaduti (ad es. con leggi di conversione di decreti legge). La combinazione di definizione agevolata e concordato può alleggerire molto il carico debitorio verso l’erario e gli enti previdenziali.
  • Piano del consumatore: per i privati non imprenditori sovraindebitati (persone fisiche con debiti non professionali), la L.3/2012 prevede il piano del consumatore (art. 7 e ss.). Questo strumento consente di ottenere l’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui non sostenibili, dopo l’approvazione di un piano di rientro che, di regola, copre almeno i crediti privilegiati in un anno . Come confermato dall’art. 7 L.3/2012, il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti estranei ad attività d’impresa . Concluso positivamente (o in caso di liquidazione del patrimonio), i debiti residui vengono cancellati (“esdebitazione”), liberando il debitore dalla stragrande maggioranza delle pretese .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: per le imprese, gli artt. 57-58 CCII consentono di negoziare accordi con i creditori (banche, fornitori, INPS, Agenzia Entrate) fuori dal fallimento. Questi accordi, approvati dal Tribunale con procedura attestata, possono prevedere riduzioni del debito e dilazioni pluriennali, garantendo misure protettive simili al concordato. Si tratta di soluzioni complesse, spesso riservate a situazioni di medio-grandi dimensioni.
  • Concordato preventivo ordinario: in alternativa (o in caso di continuità aziendale), il debitore può proporre il concordato preventivo in continuità (art. 160 L.F.) o liquidatorio ordinario (art. 161 L.F.) con voto assembleare dei creditori. Rispetto al concordato semplificato, questi strumenti richiedono fasi assembleari e restrizioni più rigide, ma possono risultare più adatti se si vogliono salvaguardare posti di lavoro o asset produttivi.
  • Liquidazione controllata (art. 44 CCII): per aziende con buone prospettive di risanamento, è possibile richiedere la liquidazione controllata dell’attivo, una procedura speciale in cui il giudice può nominare un commissario che realizza i beni nel mercato appositamente sorvegliato. Offre un po’ di tempo extra rispetto alla vendita giudiziaria pura.
  • Li­qui­da­zio­ne giudiziale (fallimento): se nessuna soluzione concordataria è praticabile o conveniente, può essere inevitabile chiedere l’apertura di una liquidazione giudiziale (fallimento). In questo caso, tuttavia, le azioni sono affidate a un curatore, i creditori votano in assemblea e l’attivo viene venduto nelle sedi ordinarie, spesso con riduzione percentuale per i creditori.
  • Accordi stragiudiziali: talvolta imprese e creditori possono trovare un’intesa “in via informale” (ad es. transazioni bancarie, piani di rientro con Agenzia delle Entrate o INPS) senza passare per una procedura ufficiale. Queste soluzioni non producono gli effetti di un concordato (come lo stop delle azioni esecutive), ma possono essere utili per scongelare la situazione se le parti sono collaborative.
  • Esdebitazione: come anticipato, in alcune procedure (piano del consumatore, accordo del debitore, liquidazione del patrimonio) è prevista l’esdebitazione finale dei debiti che non sono stati soddisfatti. In pratica, i residui debiti (anche tributari, se ammessi all’accordo) vengono cancellati, offrendo al debitore una “seconda chance” . Questo incentivo spinge i creditori a trattare e il debitore a onorare quanto concordato.

In sintesi, il debitore deve valutare caso per caso l’opzione migliore: spesso conviene affiancare al concordato semplificato gli strumenti fiscali agevolativi (rottamazione, definizione agevolata, adesione a Piani straordinari INPS) e, se si tratta di consumatore, il piano del consumatore. In molti casi, l’obiettivo finale è doppio: estinguere o ridurre drasticamente i debiti ed evitare l’esproprio coatto del patrimonio. I professionisti del team Monardo conoscono bene tutti questi rimedi e possono guidare il cliente verso la soluzione ottimale, strutturando un percorso difensivo integrato.

Errori comuni e consigli pratici

Chi affronta questa situazione dovrebbe evitare alcuni errori ricorrenti:

  • Ritardi nell’azione: attendere passivamente un pignoramento o una iscrizione ipotecaria porta spesso alla perdita delle opzioni più favorevoli. È importante attivarsi non appena si ravvisa una crisi, valutando subito la composizione negoziata e le eventuali definizioni agevolate.
  • Documentazione incompleta: i tribunali sono severi sulla correttezza della documentazione in sede di concordato. Errori nei bilanci, liste creditori mancanti o relazioni finanziarie imprecise possono determinare il rigetto della domanda. Affidarsi a professionisti per preparare atti e piani accurati è fondamentale.
  • Piani poco realistici: proporre una ripartizione dei beni o una percentuale di soddisfazione dei creditori infondata o insostenibile rischia di rendere irricevibile la proposta. Il piano deve basarsi su valutazioni prudenziali dell’attivo, considerare i costi di liquidazione e garantire un utile minimo a ciascun creditore.
  • Esclusione di creditori rilevanti: dimenticare di includere nel piano certe categorie di debiti (ad es. crediti tributari futuri, crediti contributivi) può causare gravi contestazioni. Tutti i debiti emergenti dall’elenco (art. 39) devono essere considerati.
  • Mancata buona fede: la legge richiede che le trattative e l’intera procedura siano condotte in buona fede. Atti fraudolenti, distrazione di patrimoni o occultamento di attività pregiudicano irrimediabilmente il concordato . Bisogna trasparenza totale fin dall’inizio.
  • Sottovalutare le alternative: in alcuni casi conviene ricorrere subito a strumenti come rottamazione o piani di consumatore piuttosto che insistere in un concordato destinato al rifiuto. Un consiglio operativo è analizzare parallelamente queste soluzioni per essere pronti a cambiare strategia.
  • Errore procedurale: non rispettare termini (come il deposito entro 60 giorni o la notifica ai creditori) comporta l’irritualità dell’istanza. È essenziale un calendario degli adempimenti e il monitoraggio degli obblighi procedurali.

Consigli operativi: fin dal ricevimento di una cartella esattoriale o ingiunzione, consultare un avvocato esperto per valutare ricorsi immediati e opportunità di accedere a strumenti deflattivi. Durante la negoziazione, conservare copia di tutti i documenti inviati e ricevuti, e aggiornare il bilancio con ogni passaggio. Infine, mantenere un dialogo aperto con creditori chiave (ad es. Agenzia Entrate, banche) può aiutare a individuare soluzioni stragiudiziali tempestive (piani di rientro concordati) in alternativa alla procedura concorsuale.

Tabelle riepilogative

Strumento/ProceduraSoggetti coinvoltiDebiti interessatiEffetti/Benefici principali
Concordato semplificatoImprenditore commerciale (anche  pf) dopo negoziazione fallitaTutti i creditori (chirografari, previdenziali, tributari)Sospende procedure esecutive (art.6-96 CCII) , cessione beni con utilità minima garantita, piano liquidatorio omologato dal Tribunale.
Concordato ordinarioImpresa (anche in continuità)Tutti i creditoriMisure protettive (art. 168 L.F.), voto creditori, piano di continuità o liquidazione.
Piano del consumatorePersona fisica non imprenditoreDebiti non professionali (prefinanzia e condominiali escl.)Protegge patrimonio, possibilità di ridurre rate e ottiene esdebitazione al termine .
Rottamazione-quinquiesContribuente privato e d’aziendaDebiti tributari e contributivi affidati 2000-2023Pagamento solo di capitale (no sanzioni/interessi) in 54 rate ; sospende cautelari/esecutive all’adesione .
Accordi di ristrutt.Impresa (amministrazioni, banche, INPS, Agenzia Entrate)Debiti anche futuri tributari/contributiviPiani di ristrutturazione pianificati (no procedura aperta), con efficacia limitata al concordato raggiunto.
Liquidazione controllataImpresa in crisiTutti i creditoriNomina commissario (2 anni max) per liquidare beni, piano concordato sotto vigilanza.
Liquidazione giudiziale (fallimento)Tutti i creditoriTutti (intrufolati)Curatore vende i beni, voto assemblea creditori, effetti simili al concordato liquidatorio.
Definiz. agevolata INPSDebitori previdenzialiDebiti contributivi scadutiSospensione esecutiva possibile, riduzioni/interessi ridotti secondo legge di bilancio.
Fase/AdempimentoDescrizioneTermine/Scadenza
Esperto composizione negoziata (art. 17 CCII)Richiesta nomina al Tribunale, trattative con creditoriRelazione finale in 180 giorni circa (variabile)
Conclusione composizione negoziataEventuale attestazione di fallimento negoziato
Deposito domanda concordato semplificatoRicorso con proposta + piano di liquidazione + documenti (art. 25-sexies)Entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto
Pubblicazione del ricorso (Registro Imprese)Segue immediatamente il depositoGiorno successivo al deposito
Effetti protettivi inizio proceduraSospensione azioni esecutive/cautelari e accertamenti (art.6,46,94,96 CCII)Dal giorno di pubblicazione del ricorso
Nomina ausiliario e parere (art. 68 c.p.c.)Ausiliario giudiziario raccoglie elementi sulla fattibilità del pianoTermine per parere fissato dal Tribunale (min. 15 gg); possibile proroga di 15 gg per integrazioni
Comunicazione proposta ai creditori e fissazione udienza (art. 25-sexies, c.4)Debitore notifica proposta con tutti gli allegati ai creditori elencatiDeve avvenire contestualmente all’ordine di fissazione udienza; udienza almeno 45 gg dopo il termine dell’ausiliario
Termine per opposizioni (art. 25-sexies, c.4)Creditori e interessati possono costituirsi e opporsi all’omologazioneEntro 10 giorni prima dell’udienza fissata
Udienza di omologazioneAccertamenti istruttori, discussione opposizioni, esito favorente o negativo
Decreto di omologazione (art. 25-sexies, c.5-6)Il Tribunale omologa se piano fattibile e utile per ciascun creditore; provvedimento motivato ed esecutivo immediatamente
Reclamo in Corte d’AppelloImpugnazione del decreto di rigetto/inammissibilità del TribunaleEntro 30 giorni dalla comunicazione
Ricorso per CassazioneContro decreto Corte d’AppelloEntro 30 giorni dalla comunicazione

Domande e risposte (FAQ)

  • Cos’è il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio?
    È una procedura concorsuale introdotta nel Codice della crisi per consentire a un imprenditore in crisi di liquidare rapidamente il patrimonio attraverso la vendita dei beni, suddividendo i proventi secondo un piano omologato dal Tribunale. Si può attivare solo dopo un tentativo fallito di composizione negoziata. L’obiettivo è pagare i creditori in proporzione a quanto ricavato, con utilità minima garantita .
  • Chi può proporre il concordato semplificato?
    Possono accedervi gli imprenditori (persone fisiche o giuridiche, anche cooperative) che abbiano posto in essere l’istanza di composizione negoziata ai sensi degli artt. 16-17 CCII. In sostanza, chi esercita un’attività commerciale/artigianale/agricola e ha concluso senza esito le trattative con i creditori può depositare la proposta di concordato semplificato . Non è riservato ai soli “grandi debitori”: può accedervi anche la piccola impresa.
  • Quali condizioni devono sussistere per accedere?
    L’esperto nella negoziazione deve attestare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che sono fallite e che le soluzioni alternative (contratti con i creditori, accordi di ristrutturazione, moratorie, ecc. previsti dall’art. 23 CCII) non sono praticabili. Una volta soddisfatta questa condizione, l’imprenditore ha 60 giorni per presentare la proposta di concordato . Non sono ammesse irregolarità formali: la documentazione deve essere completa fin dall’inizio, altrimenti la domanda può essere dichiarata inammissibile .
  • Cosa contiene la proposta di concordato?
    La proposta deve includere un piano di liquidazione dei beni del debitore (elenco dei cespiti da vendere), l’elenco completo dei creditori (art. 39 CCII) e ogni documento necessario (bilancio, licenze, contratti, perizie, ecc.) . Nel piano si può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (ad es. privilegiati vs chirografari) se necessario. È facoltativa la richiesta di misure protettive aggiuntive (es. sospensione temporanea di specifiche espropriazioni, come previsto dagli artt. 54-55 CCII) nella domanda, anche se il Codice non le prevede espressamente in questo contesto .
  • Quali effetti ha il deposito della domanda di concordato?
    Il giorno successivo al deposito del ricorso nel registro delle imprese si producono tutti gli effetti protettivi codicistici: in pratica viene sospesa ogni azione esecutiva o cautelare e la conservazione del patrimonio (artt. 6, 46, 94, 96 CCII) . Ciò significa che pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e procedure espropriative vanno in stand-by. Inoltre l’imprenditore è “spogliato attenuatamente”: resta in carica solo con funzioni residue di vigilanza sui beni, mentre la gestione è affidata all’ausiliario. L’obiettivo è evitare che i creditori procedano individualmente in danno del patrimonio.
  • Come vengono suddivisi i creditori e quanto ricevono?
    I creditori figurano nell’elenco del ricorso e possono essere suddivisi in classi (ad es. privilegiati, chirografari) all’interno del piano. Ciascuna classe riceve dall’attivo liquidato una percentuale di soddisfazione stabilita dal piano stesso. La Cassazione richiede che ogni creditore abbia un’utilità concreta : ad esempio, se ci sono beni vendibili per 100.000 €, il piano deve prevedere ripartizioni tali che ciascun creditore ottenga almeno il 100% di quanto otterrebbe con la liquidazione ordinaria (es. se in liquidazione avrebbe avuto 30.000, così almeno ottiene 30.000 anche nel piano). In pratica il piano non deve arrecare un danno rispetto al fallimento.
  • I creditori possono votare nel concordato semplificato?
    No: nel concordato semplificato i creditori non esprimono voto, diversamente dai concordati ordinari. Essendo nato come procedura semplificata “imposta” dal tribunale, non richiede l’assemblea di approvazione. Tuttavia i creditori possono opporsi all’omologazione in udienza e al massimo contestare il contenuto. La decisione di omologare dipende interamente dal Tribunale, che valuta se il piano rispetta le regole e assicura l’utile minimo a ciascun creditore .
  • Cosa succede se la domanda è inammissibile o respinta?
    Se il Tribunale rileva un’irregolarità formale grave o che la proposta non soddisfa i criteri di legge, può dichiarare il ricorso irrituale e rigettarlo. In tal caso la procedura semplificata non prosegue e, a meno di ulteriori impugnative, ci si orienterà verso lo stato passivo alternativo (p.e. apertura della liquidazione giudiziale). Contro il rigetto è possibile proporre reclamo in Appello. Bisogna evitare che ciò accada: ogni documento e ogni condizione devono essere verificati a monte da consulenti esperti.
  • È possibile includere i debiti fiscali e contributivi?
    Sì: nel concordato semplificato si può (e si deve) inserire l’intero elenco dei creditori compresi fisco e INPS. I debiti tributari e contributivi figurano come crediti privilegiati o chirografari (in genere vengono interamente pagati ex piano). Tuttavia, un’entrata d’interesse 2025 (Risposta AE 179/2025) ha chiarito che la cancellazione dei debiti tributari residui in un concordato non costituisce sopravvenienza attiva esente da tassazione . Ciò significa che se il piano prevede una riduzione del debito fiscale, la parte di debito stralciata può essere soggetta a tassazione ordinaria come “sopravvenienza attiva”. Va quindi valutata bene la convenienza fiscale.
  • Il concordato semplificato ferma i pignoramenti già avviati?
    Sì, come detto tutti i pignoramenti, ipoteche e fermi vengono automaticamente sospesi dal deposito del ricorso . Se l’esecuzione era già iniziata (ad esempio pignoramento immobiliare), il creditore rimane temporaneamente “bloccato”. Se il debitore in futuro omologa il concordato, l’esproprio cade e le obbligazioni tributarie restanti possono essere sanate con il piano. Se invece la domanda dovesse fallire, il creditore potrà riprendere l’esecuzione. In ogni caso, i termini di prescrizione e decadenza rimangono fermi fino alla ripresa delle azioni.
  • Quali alternative conviene considerare?
    Oltre alle procedure concorsuali (ordinario, liquidazione, sovraindebitamento), conviene valutare gli istituti agevolativi. Se si tratta di cartelle esattoriali, la nuova rottamazione quinquies (Legge Bilancio 2026) permette di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese, senza sanzioni né interessi . Se sono contributi INPS, esistono dilazioni agevolate. Per consumatori, il piano del consumatore (L.3/2012) consente di ristrutturare i debiti fino a 18 mesi e ottenere l’esdebitazione finale . In alternativa, un accordo di ristrutturazione bancario (art.57 CCII) o l’adesione a procedure di liquidazione del patrimonio (art.14 L.3/2012) possono offrire strade diverse. L’assistenza dell’avvocato serve proprio a comparare le opzioni e scegliere quella più efficace in base al profilo debitorio.
  • Quando conviene agire con un professionista specializzato?
    Subito. La legge d’insolvenza italiana è molto tecnica e punisce duramente gli errori procedurali. Un professionista esperto (come l’Avv. Monardo) effettuerà subito un’analisi completa degli atti (cartelle, ingiunzioni, pignoramenti) e della situazione patrimoniale per individuare il percorso migliore. Agire tempestivamente significa poter bloccare rapidamente gli atti aggressivi (fino al pignoramento) e accedere a eventuali misure di salvaguardia patrimoniale. Un ritardo potrebbe significare la formazione di ipoteche o fallimenti imprevisti.
  • Cosa accade dopo l’omologazione del concordato?
    Con l’omologazione il piano di liquidazione diventa vincolante: i beni vengono venduti secondo le modalità previste (dal debitore o dall’ausiliario) e i proventi ripartiti tra i creditori secondo il piano. Dal decreto di omologazione, il Tribunale ordina a banche e altri terzi di consegnare il ricavato. Una volta liquidato tutto, i crediti vengono estinti nei limiti della massa ricavata; eventuali debiti residui (se previsti dal piano) si estinguono se è prevista l’esdebitazione. Il decreto diventa esecutivo e i creditori omologano tacitamente lo stralcio concordato. In pratica, i pignoramenti cadono e l’imprenditore esce dalla crisi con un patrimonio ristrutturato.

Simulazioni pratiche e numeriche

Esempio 1 – Piccola impresa in concordato semplificato: Mario gestisce un’officina con debiti complessivi di €150.000 (crediti bancari per €80.000, fornitori per €50.000, Agenzia Entrate per €20.000). Con l’aiuto del consulente, Mario nomina un esperto per la negoziazione; al termine di questa, l’esperto constata che non è possibile un accordo (le banche non concedono ulteriori finanziamenti e l’Erario non può rateizzare oltre un certo limite). Mario deposita in Tribunale il ricorso di concordato semplificato entro i 60 giorni previsti . Supponiamo che l’officina disponesse di beni per €100.000 (attrezzature vendibili, automezzi). Il piano prevede la cessione di tutto questo attivo: i primi €80.000 liquidi andranno alle banche (crediti privilegiati postergati), i restanti €20.000 al Fisco e ai fornitori (chirografari). Esempio di ripartizione: le banche vengono soddisfatte al 100% del loro credito, i fornitori ricevono il 40% (es. €20.000/€50.000) e il credito di Agenzia Entrate viene coperto per 20.000/20.000. Una tabella semplificata:

CreditoreCredito originarioPagamento concordato% di soddisfazione
Banca A€80.000€80.000100%
Fornitori (tot.)€50.000€20.00040%
Agenzia Entrate€20.000€20.000100%
Totale€150.000€120.000

Con questa soluzione, Mario “licenzia” i beni per €100.000, chiude i conti con le banche e riduce significativamente i debiti residui (i fornitori ricevono comunque qualcosa, il Fisco ottiene il credito). L’imprenditore esce con l’azienda “svuotata” ma senza procedimenti in corso. Da quel giorno la procedura omologa i passaggi, Mario può chiedere l’esdebitazione dei rimanenti debiti e ricominciare se ha nuovi redditi.

Esempio 2 – Contribuente privato e rottamazione quinquies: Antonio è un professionista con debiti fiscali (€40.000 di IVA non versata 2018-2020 e €10.000 di sanzioni) e contributivi (€20.000 INPS). Non è imprenditore commerciale (quindi piano del consumatore possibile). Se aderisce alla rottamazione-quinquies, pagherà solo i €40.000 + €20.000 (capitale contributi) più le spese di riscossione, per un totale di €60.000, dilazionato in 54 rate bimestrali al 3% . Non pagherà né sanzioni né interessi. Inoltre, la domanda di adesione sospende subito eventuali pignoramenti dei suoi conti correnti . In questo modo, entro luglio 2026 salda i debiti minimi, ottiene uno sconto indiretto su €10.000 di sanzioni e blocca le azioni di recupero. Se avesse tentato un concordato semplificato come imprenditore individuale (ammesso che lo fosse), avrebbe dovuto impegnare i suoi beni per soddisfare i creditori: con la rottamazione quinquies ottiene un risultato simile più semplicemente.

Questi esempi dimostrano come conviene confrontare sempre più strumenti prima di decidere: piani di rientro personalizzati (anche stragiudiziali), definizioni agevolate e procedure concorsuali possono integrarsi per risolvere la crisi.

Sentenze e fonti normative aggiornate

  • D.Lgs. 14/2019, art. 25-sexies (introdotto dal D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021) – disciplina il concordato semplificato per liquidazione del patrimonio .
  • D.Lgs. 136/2024 (c.d. “correttivo-ter”) – modifica l’art. 25-sexies rimuovendo il requisito dell’“esito non positivo” e introducendo il termine di 15 giorni per integrazioni .
  • Legge 3/2012, artt. 7-12 (legge sul sovraindebitamento) – disciplina l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio; in particolare, l’art. 7 riserva il piano del consumatore alle persone fisiche con debiti non imprenditoriali .
  • Cassazione Civ., ord. 31641/2025 (1ª Sez. civ. 4/dic/2025, Pres. Terrusi) – principî di diritto sull’esame di ammissibilità del concordato semplificato: il tribunale deve verificare la “legalità sostanziale” della proposta (esaustività e ragionevolezza delle attestazioni) , non solo la forma; in mancanza di motivazione valida, la domanda è inammissibile .
  • Cass. Civ., sentt. n. 620, 623, 624/2026 (1ª Sez. civ. 12/gen/2026) – punti fondamentali: la proposta deve garantire a ogni creditore un’utilità concreta (non basta un mero vantaggio temporale) ; il tribunale può controllare anche la praticabilità originaria della composizione negoziata ; i creditori non votano, ma possono solo opporsi all’omologazione.
  • Risposta Agenzia Entrate 179/2025 (Agenzia Entrate – Direzione Centrale) – chiarisce il trattamento fiscale dello “sconfinamento” concordatario: la riduzione dei debiti fiscali in un concordato semplificato non rientra tra le sopravvenienze attive esenti da imposizione (art. 88, co.4-ter TUIR) .
  • Legge di Bilancio 2026 (L. 30/12/2025, n. 199) – introduce l’art. 1, commi 82-101, che istituisce la “rottamazione-quinquies” delle cartelle esattoriali 2000-2023 .
  • Circolari e delibere Agenzia Entrate/INPS – consultare i documenti ufficiali per dettagli sulle definizioni agevolate e sospensioni; vedi, ad es., le istruzioni per l’adesione alla rottamazione-quinquies.

Conclusione

In sintesi, il concordato semplificato rappresenta uno strumento flessibile e rapido per gestire situazioni di forte indebitamento, ma è vincolato a regole stringenti. La scelta corretta del percorso – dall’istanza di composizione negoziata fino alla predisposizione del piano – può salvare il patrimonio del debitore dalla frammentazione forzosa. È fondamentale agire tempestivamente e con consapevolezza: non perdere tempo dopo la notifica di cartelle o pignoramenti, perché più passano i giorni meno si hanno margini difensivi. Le azioni di riscossione possono essere bloccate fin dal primo momento, e i tempi brevi della procedura semplificata garantiscono un esito rapido se tutte le condizioni sono rispettate .

Il team dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo dispone dell’esperienza necessaria per valutare la tua situazione e individuare la strategia più efficace. Che si tratti di impugnare atti ingiusti, sospendere esecuzioni, negoziare un piano stragiudiziale o strutturare il miglior piano concorsuale (concordato o piani alternativi), noi possiamo aiutarti. Grazie al coordinamento di avvocati e commercialisti specializzati, possiamo anche affiancarti nella definizione dei debiti con gli istituti di credito (accordi) e con il Fisco (rottamazione e definizione agevolata) .

Il tempo è un fattore critico: ogni giorno che passa può far maturare ipoteche e aggravi economici. Non aspettare oltre – agisci ora con l’assistenza di professionisti esperti. 📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: il suo staff valuterà la tua posizione debitoria, bloccherà subito le azioni esecutive e ti guiderà verso soluzioni concrete e tempestive per la migliore risoluzione della crisi.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!