Accordi di Ristrutturazione dei Debiti: Come Funziona Nel 2026 e a Chi Affidarti

Introduzione

La ristrutturazione dei debiti aziendali è un tema cruciale per imprese in difficoltà finanziaria. La mancata gestione della crisi può portare a gravi conseguenze: azioni esecutive, pignoramenti, chiusura forzata. Affrontare tempestivamente il sovraindebitamento significa evitare errori comuni (es. ignorare la moratoria, sottovalutare vincoli legali) e sfruttare le opportunità previste dalla legge. In questa guida aggiornata (gennaio 2026) analizzeremo soluzioni legali concrete per difendere il debitore/imprenditore, come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, alternati a concordato preventivo o altre misure straordinarie.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti) offrono una consulenza specialistica. L’Avv. Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto all’albo del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Coordina un team di esperti nazionali di diritto bancario e tributario e ricopre il ruolo di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021.

Il nostro studio fornisce assistenza completa: analisi dell’atto di richiesta di omologazione, proposte di accordo, ricorsi e opposizioni, negoziazioni con creditori e Agenzia delle Entrate, piani di rientro graduali, nonché soluzioni giudiziali e stragiudiziali per scongiurare esecuzioni forzate. Al termine dell’introduzione, una call to action invita il lettore in difficoltà a contattarci immediatamente:

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Contesto Normativo e Giurisprudenziale

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) (D.Lgs. 14/2019), Titolo IV Capo I Sez. II (artt. 57-63). Introdotti originariamente dalla Legge 80/2005 e integrati nella Legge Fallimentare (R.D. 267/1942 art.182-bis), sono stati riordinati nel CCII. L’art. 57 CCII definisce il perimetro dell’istituto: l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza può concludere accordi con creditori rappresentanti almeno il 60% dei propri debiti (percentuale dimezzabile a 30% in casi agevolati ), soggetti a omologazione giudiziaria.

Gli accordi agevolati (art. 60 CCII) consentono di ridurre al 30% il quorum richiesto, a condizione che il debitore rinunci a richiedere protezioni come la moratoria sui creditori estranei e le misure protettive ex art.54 . Esistono inoltre gli accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII), che, se soddisfatte precise condizioni (continuazione aziendale, pagamento significativo dei creditori, adesione di almeno il 75% della categoria di creditori interessata), possono estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori della stessa categoria non aderenti . In questo caso i creditori “estromessi” devono ottenere almeno lo stesso trattamento che avrebbero in liquidazione fallimentare.

Durante le trattative di ristrutturazione il debitore può proporre una transazione fiscale/contributiva (art. 63 CCII) che riguarda i debiti tributari e contributivi maturati fino alla data della proposta. L’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali possono aderire a una riduzione del debito – previa comparazione con l’alternativa liquidatoria – con percentuali minime soggette a provvedimenti normativi. Il tribunale potrà omologare l’accordo anche se l’Agenzia dell’Entrate non aderisce, purché il piano preveda la continuazione dell’impresa e garantisca il pagamento di almeno il 50-60% del debito fiscale (a seconda dei casi) . Con provvedimento n. 456918 del 23.12.2024 l’Agenzia delle Entrate ha designato l’Ufficio Centrale per esprimere il parere conforme sulla transazione fiscale (art. 63 CCII) .

Giurisprudenza recente: la Cassazione ha approfondito aspetti cruciali degli accordi. Ad esempio, Cass. n. 32996/2024 ha stabilito che se il fallimento viene dichiarato dopo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, tale fallimento rende impossibile l’attuazione del piano e fa venir meno la causa di risanamento. Ne deriva la risoluzione dell’accordo per impossibilità sopravvenuta (ex art. 1463 c.c.) e la riformazione dei debiti originari nel passivo fallimentare, detraendo però gli eventuali pagamenti non più revocabili . Tale pronuncia evidenzia il rischio che l’accordo abbia significato solo temporaneo se il fallimento sopraggiunge inaspettatamente.

Un altro importante pronunciamento (Cass. 21.12.2021, n. 40913) ha chiarito aspetti tributari: la Corte ha confermato che l’accordo di ristrutturazione, per quanto negoziale, ha natura concorsuale, ed è efficace tra le parti dal momento della stipulazione, sebbene subordinato alla condizione sospensiva dell’omologazione . Ciò significa che le garanzie prestate nel contesto dell’accordo vincolano i terzi dal perfezionamento dell’accordo stesso. Inoltre, la Cassazione ha precisato che non è il decreto di omologa ma l’atto stragiudiziale di accordo (contenente eventuali garanzie e pegni) a essere assoggettato a imposta di registro in misura proporzionale .

In sintesi, la normativa recente e l’interprete giurisprudenziale confermano lo scopo di tutela del debitore (favorire il risanamento e la continuità aziendale), ma anche i limiti (obblighi di informazione, vincoli di omologazione, pene severe in caso di fallimento). Con l’entrata in vigore dei correttivi del Codice della crisi (D.Lgs. 136/2024) sono state precisate alcune questioni procedurali (ad es. suddivisione tra accordi ordinari e agevolati, ruolo delle Autorità tributaria) . Le norme chiave da ricordare sono quindi gli artt. 57 ss. e 63 del CCII, cui si aggiunge l’art. 48 (L.F.) che detta la procedura d’omologazione.

Procedura Passo-Passo

1. Trattative preliminari: Il debitore (o i suoi consulenti finanziari) avvia colloqui con i principali creditori. Obiettivo: ottenere l’adesione di almeno il 60% dei crediti (o il 30% in caso di accordo “agevolato” ) con piano di rientro sostenibile. Durante le trattative va elaborato un Piano economico-finanziario attestato da professionista indipendente (ai sensi dell’art. 57 c.4 CCII): il professionista verifica la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano .

2. Redazione dell’accordo: Una volta definito l’accordo con i creditori (documentato in un contratto), il debitore predispone il Ricorso per omologazione (art. 40 c.1 CCII). L’atto deve contenere:
– il piano economico-finanziario attestato (art. 56 CCII) con indicazione dei flussi e delle risorse per risanare i debiti;
– l’elenco dei creditori aderenti (e delle relative pretese) e dei crediti “estranei” non compresi nell’accordo;
– ogni altra informazione utile (situazione patrimoniale, cause della crisi, strategie risanatorie).
Inoltre va allegata la documentazione prevista dall’art. 39 CCII (bilanci, dichiarazioni fiscali, certificazioni, ecc.). Si sottolinea che in caso di accordo con contenuto patrimoniale (es. costituzione di garanzie sui beni del debitore), l’Agenzia Entrate considera tale atto rilevante ai fini di registro .

3. Pubblicazione: Il ricorso (contenente anche gli accordi) si deposita al Tribunale del luogo in cui il debitore ha la sede legale. Contestualmente il debitore deve provvedere alla pubblicazione del ricorso e dell’accordo nel Registro delle Imprese (art. 40 c.4 CCII). Dalla pubblicazione decorrono:
– il termine per le opposizioni: i creditori dissenzienti e ogni interessato possono proporre opposizioni entro 30 giorni dall’iscrizione nell’albo imprese (termine sospeso nel periodo feriale). L’opposizione si forma con deposito di memoria al Tribunale. In questa fase anche l’organo commissariale (se nominato) può depositare un proprio parere motivato (entro 5 giorni prima dell’udienza).
– la sospensione delle esecuzioni cautelari su atti compiuti prima della pubblicazione: l’iscrizione produce effetti protettivi per il patrimonio del debitore analoghi a quelli della domanda di concordato (dopo art. 40 c.4 CCII) .

4. Udienza di omologazione: Il Tribunale, verificati il rispetto dei requisiti formali e sostanziali, fissa udienza (in camera di consiglio) per l’omologazione. Il collegio giudica sulla regolarità del procedimento, sulla consistenza delle adesioni e sulla congruità del piano (art. 48 c.3 L.F.). Durante l’udienza il giudice ascolta il commissario giudiziale (se nominato) e valuta le opposizioni dei creditori (art. 48 c.1-3 L.F.).

5. Omologazione e sua efficacia: Se tutto è regolare, il Tribunale omologa gli accordi con sentenza (art. 48 c.4, 6 L.F.). L’omologazione produce effetti dal momento della pubblicazione del provvedimento . A quel punto, l’accordo vincola tutti i creditori aderenti (e – nel caso degli accordi ad efficacia estesa – anche i non aderenti della stessa categoria) . L’accordo omologato libera il debitore dalle esposizioni non coperte nel piano, e il piano stesso diviene obbligatorio per i creditori partecipanti.

6. Mancata omologazione: Se il Tribunale respinge il ricorso o la procedura non viene completata (ad esempio mancanza di adesioni), il Tribunale dichiara il fallimento/liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore o dello stesso debitore . Inoltre, la Cassazione ha chiarito che in caso di fallimento sopravvenuto dopo l’omologazione, l’accordo si risolve per legge: i debiti tornano al loro ammontare originario e i creditori vengono ammessi al passivo fallimentare . Questo per evitare che il piano aziendale fallisca nel suo scopo di risanamento.

Diritti del debitore e tempistiche procedurali

  • Assistenza professionale: Il debitore ha diritto a un professionista di fiducia (Legge 3/2012, art. 4) che rediga il piano attestando la fattibilità.
  • Priorità e giurisdizione: Gli accordi si presentano con ricorso al Tribunale fallimentare del luogo della sede legale dell’impresa. Non esistono termini fissi per depositare l’istanza, ma è fondamentale agire prima di notifiche esecutive.
  • Misure cautelari: Durante il procedimento (dalla presentazione al Tribunale fino all’omologazione) scattano misure protettive similari al concordato (art. 40 c.4 CCII): il debitore non può essere aggredito ulteriormente per i crediti oggetto dell’accordo e i pagamenti effettuati in attuazione del piano sono protetti dalla revocatoria fallimentare (art. 67 l.fall. lett. e).
  • Scadenze:
  • Pubblicazione al R.I.: subito dopo il deposito del ricorso.
  • Opposizioni: entro 30 giorni dalla pubblicazione .
  • Omologazione del Tribunale: avviene entro mesi dalla presentazione, a seconda dei carichi di lavoro giudiziari.
  • Impugnazioni: la sentenza di omologazione è notificata alle parti e iscritta, ma non è soggetta all’appello (art. 48 c.6 L.F., comma 6).

Difese e Strategie Legali

Il team dell’Avv. Monardo studia ogni caso specifico per massimizzare le difese del debitore. Le principali strategie includono:

  • Impugnazione o integrazione della proposta: Prima di deporre il ricorso, si analizzano attentamente i termini dei debiti. In molti casi è possibile contestare l’importo o la natura del credito (es. abusi su sanzioni erariali, anomalie di fatturazione, responsabilità di terzi) per ridurre l’esposizione complessiva. Anche i termini di prescrizione e decadenza possono essere verificati.
  • Sospensione delle esecuzioni: Se l’impresa è già sub iudice (es. cartelle esattoriali notificate), va richiesto subito l’intervento cautelare del Tribunale per sospendere pignoramenti o ipoteche. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può proporre al giudice misure provvisorie simili all’istruttoria semplificata (art. 12 CCII) per congelare le azioni esecutive in corso.
  • Opposizione degli atti esecutivi: Se un creditore continua con un pignoramento nonostante l’avvio della procedura, è possibile proporre opposizione e ottenere il blocco del pignoramento, anche impugnando l’amministrazione fiscale o l’agente della riscossione in sede civile.
  • Accoglimento fiscale: In sinergia con il commercialista, si richiede con urgenza l’interlocuzione con l’Agenzia Entrate per valutare la transazione fiscale (art. 63 CCII). L’Avv. Monardo assiste il debitore nella preparazione della documentazione richiesta (le variazioni in bilancio, i modelli fiscali aggiornati) e nella negoziazione con l’ufficio AE competente (secondo il Provvedimento AE 456918/2024 ).
  • Difesa in tribunale: Durante l’udienza di omologazione, l’avvocato illustra al Tribunale la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria. Si enfatizza la continuità aziendale e la maggiore soddisfazione dei creditori nell’immediato rispetto al fallimento. Se sorgono opposizioni, si preparano memorie e, se del caso, richieste istruttorie (audit dei crediti, testimonianze tecniche).
  • Negoziazione con creditori: Parallelamente, il nostro studio gestisce negoziazioni extragiudiziali con banche e fornitori strategici, utilizzando la leva dell’accordo di ristrutturazione come proposta formale di composizione bonaria. Grazie all’esperienza in diritto bancario del team, possiamo concordare dilazioni di pagamento e riduzioni di interessi.
  • Pianificazione e assistenza continuativa: Se l’accordo viene omologato, il debitore deve adempiere puntualmente al piano. L’Avv. Monardo tiene l’imprenditore informato su scadenze e adempimenti (es. rate, fiduciarie ecc.) e fornisce supporto per nuove richieste di credito prededucibile (finanziamenti “bridge” da impiegare per onorare l’accordo).

In ogni fase, l’orientamento è difensivo: tutelare prima di tutto l’azienda dal rischio di fallimento, promuovendo soluzioni operative concrete. La nostra consulenza si basa su analisi approfondite di documenti, sulla prassi delle ultime sentenze e sui chiarimenti delle autorità competenti.

Strumenti Alternativi

Oltre agli accordi di ristrutturazione, l’imprenditore in crisi deve valutare altri strumenti conciliativi previsti dal legislatore:

  • Concordato preventivo: Procedura concorsuale tradizionale (artt. 160 e ss. l.fall.), in cui si propone agli organi fallimentari di omologare un piano di rientro. A differenza dell’accordo stragiudiziale, il concordato può coinvolgere tutti i creditori e prevede la nomina di commissari e liquidatori. Richiede peraltro percentuali più alte di adesione in caso di concordato in continuità (50% complessivo o 60% dei crediti). Può essere utile quando l’accordo con il 60% dei creditori non è raggiungibile.
  • Accordi di composizione negoziata (D.Lgs. 118/2021): Per imprese commerciali o agricole in condizione di squilibrio, è possibile un tentativo extragiudiziale di composizione della crisi (artt. 12 ss. CCII), con conciliazione assistita da professionisti registrati. Pur non estendibili a terzi, possono integrare un successivo accordo formale con creditori, e bloccano le esecuzioni (protezione 12 mesi, poi 6).
  • Strumenti fiscali di liquidazione agevolata: Se i debiti sono prevalentemente fiscali e l’azienda è chiusa, si valutano rottamazioni e definizioni agevolate (cartelle, rateizzazioni straordinarie) promosse dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione. Ad esempio la definizione agevolata “Quota Rottamazione” (Legge n. 234/2021) consente di definire i carichi pendenti con sgravio di sanzioni e interessi, previo pagamento dell’importo residuo. Il nostro studio verifica immediatamente la possibilità di aderire a queste misure.
  • Piano del consumatore (Legge 3/2012): Rivolto ai privati, è qui citato solo per completezza; l’imprenditore può valutare la rimessa in bonis delle posizioni previdenziali e la liquidazione delle passività con piano dilazionato anche senza garanzie reali. Tuttavia, essendo procedure personali, raramente applicabili all’imprenditore individuale che vuole mantenere l’attività.
  • Esdebitazione: Presuppone la conclusione di una procedura concorsuale (liquidazione o concordato) con soddisfazione parziale dei debiti. Trascorso un certo periodo (3-5 anni) ed eventuali adempimenti (es. formazione professionale), il debitore può ottenere l’esdebitazione cioè la cancellazione delle residue passività. L’avv. Monardo segue questa strada solo dopo aver verificato le condizioni dell’impresa e negoziato la migliore soluzione di cessione dei beni.

Errori Comuni e Consigli Pratici

  • Ritardare la segnalazione dei segnali di crisi: Non attendere l’ultimo momento. È fondamentale avvalersi di consulenza al primo segno (arresto dei flussi di cassa, lettere di precetto, pronunce di protesto). Il nostro consiglio è quello di raccogliere documenti contabili e affrontare subito l’analisi preventiva.
  • Negligenza nella documentazione: Spesso le imprese non dispongono di contabilità aggiornata. Un errore grave è predisporre un piano basato su dati obsoleti o parziali, che rischia di far cassare l’accordo. Bisogna preparare bilanci, autocertificazioni e bilanci prospettici affidabili.
  • Trascurare i creditori minori: Anche piccoli creditori (es. fornitori minori, Istituti previdenziali) devono essere informati e coinvolti (l’art. 40 CCII impone comunicazione). La loro opposizione successiva potrebbe vanificare l’omologazione.
  • Richiedere misure protettive inutili: Chiedere mezzi cautelari (come il divieto di azioni esecutive) può complicare l’accordo se l’articolo 60 CCII viene invocato. In certi casi è meglio rinunciare alle tutele aggiuntive in cambio di una soglia di adesione ridotta .
  • Non approfondire le imposte: Errori tributari (es. omissioni nella dichiarazione IVA o IRAP) possono far scartare il piano in fase di attestazione. È buona pratica verificare con un esperto fiscale la correttezza degli adempimenti prima di depositare.
  • Confrontarsi con creditori in conflitto di interessi: Le banche o i fornitori collegati a gruppi concorrenti possono generare ostacoli per spingere verso il fallimento; il consulente legale deve prevedere questo rischio e coinvolgere mediatori o il giudice se necessario.

Tabelle sintetiche a corredo (ad esempio scadenze, decurtazione percentuali, tipi di creditori) aiutano a rendere subito chiari i passaggi essenziali e i termini di legge.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Chi può chiedere un accordo di ristrutturazione?
Possono accedervi tutte le imprese commerciali, agricole o esercenti arti e professioni con debiti in stato di crisi o insolvenza. Non è previsto un limite minimo di fatturato o debito, purché l’imprenditore abbia almeno il 30% di adesioni (nel caso di accordo agevolato) o il 60% negli ordinarî .

2. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato preventivo?
L’accordo di ristrutturazione è un’intesa negoziale con parte dei creditori, ratificata dal Tribunale; il concordato preventivo coinvolge tutti i creditori e prevede organi di gestione (commissario, liquidatore). Il concordato può assorbire più debiti, ma è più vincolante e formalistico. Gli accordi stragiudiziali offrono maggiore flessibilità, ma richiedono un’attiva negoziazione con i creditori.

3. Che succede ai creditori estranei all’accordo?
I creditori che non aderiscono all’accordo (estranei) sono pienamente garantiti nel loro pagamento integrale entro 120 giorni dall’omologazione . L’accordo deve assicurare il pagamento degli estranei per intero, oppure motivare eventuali dilazioni selettive (fino a 120 gg dalla scadenza). In caso di mancato pagamento integrale, i crediti estranei si riaprono al termine previsto.

4. È vero che il piano deve essere pubblicato nel Registro delle Imprese?
Sì. Il debitore deve depositare il ricorso con gli allegati e contestualmente iscrivere l’accordo nel Registro delle Imprese (Ufficio delle imprese) . Dalla pubblicazione decorrono i termini di opposizione dei creditori (30 giorni ). La pubblicazione serve a informare tutti gli interessati del procedimento.

5. Cosa deve fare l’imprenditore dopo la pubblicazione?
Una volta pubblicato l’accordo, si attende la scadenza del termine di opposizione (30 giorni ). Nel frattempo, non possono essere avviate nuove esecuzioni sui debiti oggetto di trattativa. Si consiglia di prepararsi all’udienza di omologazione, curando la documentazione di adempimento prevista nel piano (pagamenti, proposte di rateizzazione).

6. Che garanzie tutela l’imprenditore durante l’iter?
Dalla pubblicazione del ricorso la legge applica misure protettive analoghe a quelle del concordato: ad esempio, sospende le esecuzioni sui crediti in trattativa e protegge i pagamenti effettuati a favore dei creditori aderenti (non possono essere revocati) . Inoltre, l’accordo è efficace solo dopo l’omologazione, quindi fino ad allora il debitore resta titolare dei beni aziendali.

7. Cosa significa “omologazione” dell’accordo?
L’omologazione è l’approvazione giudiziale dell’accordo: il Tribunale, dopo aver valutato le opposizioni e la regolarità del procedimento, emette sentenza di omologa. Da tale momento l’accordo acquista forza di legge tra le parti (analogamente al concordato).

8. Cosa si intende per accordo “agevolato”?
È un accordo di ristrutturazione che beneficia di una percentuale di adesione ridotta al 30% (anziché 60%), a condizione che il debitore rinunci alle forme di protezione come la moratoria dei creditori estranei e le misure protettive ex art.54 . Viene incentivato così il ricorso volontario allo strumento per non incidere ulteriormente sulla liquidità aziendale.

9. Posso chiedere moratoria o altre misure protettive durante le trattative?
Tecnicamente sì (art. 54 CCII prevede la richiesta di misure protettive in caso di negoziazione), ma occorre valutare se è conveniente. L’uso di tali tutele può far scattare condizioni più stringenti per l’accordo (es. impedire l’agevolazione). L’Avv. Monardo aiuta a decidere se richiederle, in base all’urgenza di bloccare le esecuzioni e all’impatto sul consenso dei creditori .

10. Quali creditori sono coinvolti obbligatoriamente nell’accordo?
Tutti i creditori privati possono aderire liberamente. L’accordo si propone anche all’Agenzia delle Entrate, all’Agenzia delle Dogane e agli enti previdenziali, affinché abbiano la possibilità di aderire alla transazione (art. 63). Queste autorità, se favorevoli, sottoscrivono il trattato nei termini di legge. In assenza di adesione dell’Agenzia Entrate, l’accordo può comunque essere omologato se il giudice ritiene soddisfatte le condizioni di cui all’art. 63 c.4 (continuità, convenienza per il fisco, percentuali di pagamento adeguate) .

11. Che ruolo hanno i professionisti indicati negli accordi?
Ogni accordo deve essere attestato da un professionista indipendente (commercialista o esperto contabile) che certifica la fattibilità del piano . Il professionista vigila sulla correttezza dei dati e attesta che l’accordo garantisca il pieno soddisfacimento dei creditori estranei entro i termini legali. Il tribunale e i creditori fanno affidamento sull’attestazione come garanzia di serietà.

12. E se il Tribunale non omologa l’accordo?
La mancata omologazione può derivare da vizi formali (es. quorum non raggiunto) o da opposizioni fondate. In tal caso il Tribunale, su istanza, dichiara la liquidazione giudiziale dell’impresa . Questa è la situazione più critica, perché l’impresa passa al curatore fallimentare e viene liquidata secondo le regole fallimentari. Per questo l’intervento immediato dell’avvocato è fondamentale.

13. Quanto dura la procedura?
Non ci sono termini rigidi: la normativa non stabilisce scadenze prefissate come per le definizioni agevolate. In pratica: la fase di trattativa e preparazione dell’accordo può richiedere alcune settimane; dal deposito del ricorso all’omologazione si calcolano solitamente diversi mesi, a seconda della complessità e dell’agenda del Tribunale. È perciò essenziale iniziare con largo anticipo rispetto alle scadenze dei pagamenti imminenti.

14. Cosa succede se fallisco l’accordo ma nel frattempo sto pagando regolarmente?
Se l’accordo decade (ad esempio, per inadempimento del debitore) e viene dichiarato fallimento, i pagamenti già effettuati per i creditori aderenti non sono revocabili (art. 67 l.f., lett. e). Il debito residuo torna in passivo fallimentare al valore iniziale, ma si considera soddisfatto quanto corrisposto. Consigliamo di documentare sempre ogni pagamento effettuato.

15. Come posso bloccare pignoramenti e ipoteche?
Subito all’avvio della trattativa e al deposito del ricorso si ottiene la sospensione delle azioni esecutive (art. 40 c.4 CCII). Se ci sono esecuzioni in corso, l’avvocato può chiedere al Tribunale misure cautelari urgenti (ad es. ordinanza di sospensione) basate sull’avvio dell’accordo. In ogni caso, fino all’omologazione l’imprenditore deve astenersi dal compiere atti che possano arrecare pregiudizio ai creditori (doveri di correttezza).

16. Il mio vecchio piano concordatario può diventare un accordo di ristrutturazione?
Sì, se si trasforma il piano concordatario in un semplice accordo con i creditori, evitando fasi formali (udienze pubbliche, commissario). Tuttavia, occorre ridepositare i documenti e attenersi ai requisiti di quorum dell’accordo. Spesso conviene, perché l’accordo è più snello e rapido rispetto al concordato formale.

17. Esempio numerico – come funziona il calcolo dell’adesione:
Supponiamo un’impresa con debiti totali €1.000.000. Se è necessaria l’adesione del 60% (accordo ordinario), serviranno crediti per almeno €600.000. Se il debitore sceglie accordo agevolato (90% banche, molti crediti privilegiati), basta il 30%: €300.000 . Se si raggiungono le percentuali, l’accordo è formalizzabile. Gli 80 creditori che detengono complessivamente i €600k (o i €300k) firmano il patto; gli altri 20, detentori dei restanti €400k (o €700k) sono estranei e devono essere pagati integralmente nel piano.

18. Una volta omologato, quali sono i miei obblighi?
Il debitore deve rispettare puntualmente il piano concordato (pagamento rateo dei creditori secondo quanto previsto). In caso di ritardi o inadempimenti, i creditori possono chiedere l’annullamento dell’accordo (risoluzione) e l’eventuale dichiarazione di fallimento. Per questo l’avvocato monitora le scadenze e pianifica eventuali rifinanziamenti o modifiche consensuali del piano (sempre previa autorizzazione del Tribunale).

19. Posso ottenere il rilascio di fideiussioni o pegni consegnati come garanzia?
Nei limiti dell’accordo, sì. Se i creditori hanno prestato garanzie personali o reali (es. pegni, fideiussioni) come condizione dell’accordo, esse perdono efficacia al soddisfacimento del loro credito o, comunque, con il verificarsi di quanto pattuito. Ad esempio, Cassazione 40913/2021 ha confermato che le fideiussioni prestate per un accordo sono efficaci solo dopo l’omologazione . In pratica, sussiste una prelazione dei creditori aderenti fino alla loro soddisfazione.

20. Come può aiutarmi un avvocato specializzato?
Un professionista come l’Avv. Monardo assiste in ogni fase: analisi preliminare dello stato debitorio, redazione del ricorso, trattative con i creditori, negoziazione con fisco e INPS, udienza di omologazione e, se necessario, difesa in appello su procedimenti collegati. La sua esperienza pluriennale in crisi di impresa consente di evitare trabocchetti procedurali e sfruttare appieno le ultime novità normative e giurisprudenziali.

Conclusione

In questa guida abbiamo riepilogato come gli accordi di ristrutturazione dei debiti possano rappresentare la soluzione per ripristinare la capacità finanziaria dell’azienda in crisi, evitando il fallimento. Abbiamo visto i punti cardine – dalla negoziazione con i creditori all’omologazione in Tribunale – e illustrato le difese giuridiche a vantaggio del debitore: sospensione delle esecuzioni, opposizioni alle pretese ingiuste, transazione fiscale strategica, e piani concordati fattibili.

È fondamentale agire tempestivamente: ritardi nell’avvio del procedimento o nella comunicazione ai creditori possono compromettere l’efficacia dello strumento. L’assistenza di un professionista esperto può fare la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, con competenze in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa, sono pronti a intervenire per bloccare azioni esecutive come pignoramenti, iscrizioni ipotecarie o fermi amministrativi in corso.

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Fonti normative e giurisprudenziali citate: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 57, 60, 61, 63) ; Legge Fallimentare (art. 48, commi 4-6) ; Cassazione Civile, sez. I, 17 dic. 2024, n. 32996 ; Cass. Civ. sez. V, 21 dic. 2021, n. 40913 . Inoltre, si sono considerati aggiornamenti delle autorità fiscali (Provv. AE 456918/2024 ) e studi specialistici (Cons. Notariato n.71-2024) per le ultime novità legislative.

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