Ristrutturazione dei Debiti Nel 2026: Strategie Legali Da Attuare

Introduzione: In un contesto economico sempre più complesso, la ristrutturazione dei debiti è un tema cruciale per chi rischia insolvenza. Ignorare avvisi, cartelle esattoriali o pignoramenti può portare a conseguenze gravi (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti di stipendi e pensioni). È quindi fondamentale conoscere subito le soluzioni legali disponibili per difendersi: dalla contestazione degli atti alla definizione agevolata (rottamazioni), dai piani di rientro al ricorso alle procedure concorsuali (piani del consumatore, concordati, accordi di composizione negoziata).

A guidare il lettore sarà l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, professionista cassazionista con un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ex D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze integrate, Monardo e il suo staff possono assistere il debitore/contribuente in modo completo: dall’analisi dell’atto (verifica formale e sostanziale) alle strategie processuali (ricorsi tributari, impugnazioni), dalla richiesta di sospensione degli atti esecutivi (deposito cauzionale per bloccare pignoramenti o ipoteche) alle trattative stragiudiziali con l’Agenzia (accertamento con adesione, definizioni agevolate), fino all’elaborazione di piani di rientro personalizzati e alla predisposizione di controdeduzioni tecniche. L’obiettivo è proteggere il debitore da sanzioni onerose e azioni esecutive, indirizzando fin da subito la migliore strategia difensiva.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo in materia di sovraindebitamento e ristrutturazione del debito in Italia è articolato e recente. In primo piano vi è il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore il 1° settembre 2022. Esso ha riordinato le procedure concorsuali, introducendo strumenti sia per le imprese (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, amministrazione straordinaria) sia per i debitori non fallibili (imprenditori individuali, professionisti e consumatori). In particolare, il Titolo X del Codice della Crisi disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento, recependo e ampliando la L. 3/2012. Tale normativa consente al debitore civile di cercare soluzioni sia stragiudiziali (accordi negoziati con i creditori, piani del consumatore) sia giudiziali (piano del consumatore omologato, concordati con i creditori) per evitare il fallimento.

Accanto al Codice, rilevanti rimangono norme civilistiche e tributarie preesistenti:

  • Legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento, che ha introdotto gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano del consumatore con omologazione giudiziale. Questa legge agevola il debitore in difficoltà economica a rinegoziare debiti con i creditori (ivi compresi crediti tributari) e, al termine del percorso di composizione, ottenere l’esdebitazione (cancellazione) dei residui debiti.
  • Codice Civile, art. 1280-1287 (prima del Codice della crisi) e ora art. 275-bis ss. c.c.: in questi articoli è disciplinata la procedura del debitore in stato di insolvenza non fallibile (piano omologato con tutela giudiziale).
  • Normative fiscali: in particolare, il D.P.R. 602/1973 (artt. 19-20) regola le opposizioni all’azione esecutiva tributaria (deposito cauzionale per sospendere l’esecuzione delle cartelle) e la rateizzazione delle somme dovute (art. 19 consente dilazioni, con decadenza in caso di mancato pagamento del 40% entro la scadenza concordata). Lo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) impone al fisco obblighi di correttezza e buona fede nelle azioni di riscossione.
  • Leggi di Bilancio recenti: ogni anno la legge finanziaria (bilancio dello Stato) introduce novità fiscali. Per il 2026, la Legge n. 199/2025 (Bilancio 2026) ha istituito la cosiddetta Rottamazione-quinquies delle cartelle, una nuova possibilità di definire i debiti fiscali affidati alla riscossione fino al 2023 .

In ambito giurisprudenziale, negli ultimi anni la giurisprudenza di legittimità ha fornito importanti chiarimenti sul sovraindebitamento e sulle procedure correlate. Alcuni riferimenti chiave sono:

  • Cassazione ord. 21 feb. 2024, n. 4622 (Sez. I) : ha ribadito che i piani di ristrutturazione dei debiti e i piani del consumatore possono prevedere pagamenti dilazionati oltre un anno, purché ai creditori privilegiati sia data la possibilità di esprimersi sulla convenienza del piano. In altre parole, non esiste un termine massimo rigido per tutti i debiti: si può prevedere anche una dilazione pluriennale, a condizione di rispettare i diritti di voto dei creditori privilegiati (art. 8 L. 3/2012) .
  • Cassazione 23 dic. 2024, n. 34150 : conferma il principio precedente nel contesto del piano del consumatore, sancendo la legittimità di dilazioni oltre il termine annuale previsto dall’art.8 L.3/2012, purché i creditori prelatizi (privilegiati) abbiano diritto di voto nella procedura .
  • Cassazione 20 ago. 2020, n. 17391 : analogamente, ha stabilito che anche gli accordi di ristrutturazione possono dilazionare i crediti privilegiati oltre un anno, a condizione di concedere ai creditori privilegiati il diritto di voto, poiché tale dilazione incide solo sulla convenienza economica e non sulla fattibilità giuridica della proposta .
  • Cassazione 17 nov. 2025, ord. n. 30108 (Sez. I) : ha rigettato la possibilità per un soggetto già fallito e incapiente (senza esdebitazione fallimentare) di accedere all’esdebitazione del sovraindebitato per gli stessi debiti già compresi nella procedura fallimentare. In pratica, chi ha subito il fallimento e non ha beneficiato allora dell’esdebitazione non potrà avvalersi in seguito del nuovo istituto dell’esdebitazione del debitore incapiente se si tratta degli stessi debiti .
  • Corte Costituzionale 30 dic. 2025, n. 216 : ha affrontato i limiti di impignorabilità delle pensioni nel caso di recupero coattivo di indebiti pensionistici da parte dell’INPS. La Consulta ha confermato che il sistema vigente (che consente all’INPS di trattenere fino a 1/5 della pensione per indebitamenti previdenziali, senza applicare la soglia minima di €1.000) non viola l’art.38 Cost., poiché la soglia generale (doppio assegno sociale) è considerata un “mezzo adeguato alle esigenze di vita” e il legislatore può modulare l’espropriazione in ragione degli interessi generali della previdenza . In pratica, resta intatto il diritto del pensionato a conservare una quota minima vitale (pari a doppio assegno sociale, ma comunque non inferiore a €1.000), mentre l’INPS può aggredire una parte della pensione nel limite di un quinto.
  • Numerose altre pronunce si sono concentrate sui limiti di pignorabilità delle pensioni e degli stipendi, ricordando che la normativa speciale per l’Erario introduce percentuali massime di trattenuta (es.: 10%-20% per debiti fiscali ) e che l’art. 545 c.p.c. (doppio assegno sociale) tutela la parte di reddito per il minimo vitale . In generale, la giurisprudenza ha chiarito che i crediti fiscali devono rispettare tali quote e che il pensionato/debitore conserva sempre un’adeguata quota di sostentamento .

Questo quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia come la legge italiana, pur offrendo strumenti ai debitori in difficoltà, richieda il rispetto di procedure formali e termini precisi. Conoscere tali regole e le pronunce chiave permette di orientarsi tra le opzioni difensive disponibili.

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Quando si riceve un atto esecutivo o di riscossione (cartella esattoriale, ingiunzione tributaria, intimazione di pignoramento) è fondamentale agire tempestivamente:

  1. Verifica formale dell’atto: controllare che la notifica sia valida (corretta intestazione del destinatario, regolare notificazione tramite ufficiale giudiziario o servizio postale, indicazione esatta degli atti impugnati). Eventuali vizi (errata identificazione della persona, scadenze errate, mancato deposito agli atti) possono rendere inefficace l’atto o consentire ricorsi per motivi formali.
  2. Calcolo dei termini: ad esempio, per un avviso di accertamento o un avviso di mora si hanno di norma 60 giorni per proporre ricorso alla Commissione Tributaria provinciale (art. 24, co. 1, L. 689/81 e D.Lgs. 546/92). Per una cartella esattoriale impugnabile come atto di riscossione, il termine tipico è altresì di 60 giorni (art. 19 D.Lgs. 546/92): trascorso tale termine senza opposizione, il debito diventa definitivo ed esigibile. È quindi cruciale non superare i termini e, se possibile, formulare subito l’impugnazione.
  3. Analisi sostanziale del debito: verificare se il debito è legittimo e fondato: ad esempio, controllare i conteggi (sanzioni, interessi, aggio di riscossione), individuare eventuali prescrizioni (generalmente 5 anni per tributi e contributi non richiesti tramite accertamento o 10 anni se dovuti in base ad avvisi di liquidazione), errori nell’applicazione delle aliquote o nell’imputazione dei pagamenti.
  4. Diritti del contribuente: il contribuente può utilizzare tutti gli strumenti di difesa consentiti: richiesta di documenti all’Amministrazione (accesso agli atti), contestazione dell’atto, e – se l’atto è impugnabile – avviare il contenzioso tributario. Nel frattempo, può segnalare all’agente di riscossione eventuali piani di rateizzazione in corso o richieste pendenti (ad es. già in essere un piano con Agenzia delle Entrate).
  5. Sospensione cautelare: in caso di impugnazione di atti tributari (avviso di accertamento, cartella), l’art. 47 del D.L. 331/1993 (ora art. 68-bis L. 212/2000) prevede la sospensione dell’esecuzione se il contribuente versa una garanzia (solitamente il 20% del tributo contestato). Ciò blocca l’azione esecutiva (fino a esito definitivo del ricorso) e impedisce pignoramenti nel frattempo. Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 72-ter DPR 602/73, il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute, sospendendo temporaneamente le procedure esecutive.
  6. Segnalazione di misure cautelari abusive: se l’atto contiene errori (importo errato, carico non dovuto, ecc.) si può chiedere la revoca delle misure (pignoramenti, ipoteche) basandosi sui vizi formali/sostanziali; ad esempio, se la cartella risulta prescritta, può essere richiesta la restituzione di quanto indebitamente riscosso.
  7. Ricorso in commissione tributaria: se l’atto contestato è accertativo o un’ingiunzione tributaria, si propone ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni. In caso di cartella esattoriale si può opporre in via tributaria (o talvolta in via civile al giudice dell’esecuzione, per vizi di notifica o di competenza dell’Agente della Riscossione) . In ogni caso, preparare in tempo utile il ricorso con assistenza legale è essenziale per evitare la decadenza dai termini.
  8. Piano di pagamento e mediazione: una volta impugnato l’atto o avviata la procedura, si può pensare a soluzioni stragiudiziali: invio di rateizzazioni, esame di un possibile ravvedimento operoso (autonomia del contribuente a correggere un errore formale), richiesta di definizione agevolata (se aperta una finestra temporale per rottamazione), oppure contatto diretto con l’Agenzia per definire possibili sconti di sanzioni o piani personalizzati.
  9. Cooperazione con professionisti: in ogni fase è consigliabile farsi assistere da un avvocato tributarista o da un consulente esperto in crisi d’impresa (come l’Avv. Monardo). Un approccio tempestivo, con analisi dettagliata e controdeduzioni, consente di cogliere ogni possibile debolezza dell’atto, sviluppare la migliore strategia (giudiziale o negoziale) e bloccare l’avanzare delle esecuzioni.

Difese e strategie legali

Le difese del debitore/contribuente spaziano dal tentativo di conciliazione a misure giudiziali più incisive:

  • Impugnazione e opposizione: come detto, si ricorre in Commissione Tributaria o, in alcuni casi, in tribunale civile (opposizione all’esecuzione). Si contestano gli elementi del debito (veridicità dell’accertamento, termini prescrizionali, forma degli atti) e si richiede l’annullamento totale o parziale. Ad esempio, se si verifica che una cartella esattoriale è prescritta, il contribuente può ottenere l’annullamento e la restituzione di somme versate . Nei ricorsi va presentata motivazione analitica, basata su norme (es. art. 2946 c.c. per prescrizione) e giurisprudenza pertinente.
  • Sospensione e provvedimenti cautelari: contestualmente all’impugnazione tributaria si può chiedere l’applicazione dell’art. 47 c.2 L.212/2000 versando il 20% del tributo (o altra garanzia), ottenendo così la sospensione dell’azione esecutiva fino alla decisione di merito. In sede civile, si può proporre opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. al giudice dell’esecuzione, specie se l’atto di riscossione è viziato (ad es. pignoramento illegittimo oltre limiti di legge). Il legale valuta se chiedere anche misure cautelari (ad es. giudizio di precetto con sospensione ex art. 47 L.212).
  • Opposizione alle sanzioni e agli interessi: in caso di rottamazione o definizione agevolata, non è dovuta la somma delle sanzioni e degli interessi. Se questi sono stati già pagati, si può chiederne il rimborso. Ad es., Cassazione e Circolari Agenzia hanno sottolineato che in sanatorie come la rottamazione quinquies il debitore deve pagare solo capitale e competenze di riscossione .
  • Piani di rateizzazione: anche senza impugnare, chi versa in grave difficoltà può chiedere piani di dilazione più favorevoli. La normativa ha esteso i limiti di rateizzazione: da gennaio 2025 è possibile ottenere fino a 120 rate mensili (10 anni) per il rimborso dei debiti fiscali, a fronte di adeguata documentazione di difficoltà . Chi dichiara una temporanea difficoltà fino a 120.000 euro di debito, vede l’elasticità dei pagamenti crescere gradualmente fino a 108 rate nel 2029 ; chi la documenta e supera 120.000 euro può dilazionare subito fino a 120 mesi . Tali piani non gravano di interessi aggiuntivi e sospendono le esecuzioni in corso.
  • Contrapposizione dei limiti di pignorabilità: se l’agente della riscossione procede a pignorare stipendi o pensioni, occorre conoscere i limiti legali (art. 545 c.p.c. e altre leggi speciali). Ad esempio, la parte di pensione fino a doppio assegno sociale (pari a circa €1.100 nel 2025) è completamente impignorabile . Sulla parte eccedente, per debiti fiscali la percentuale massima è ridotta (10-20% a seconda dell’entità) . Conoscendo questi limiti, l’avvocato può impugnare gli atti di pignoramento che li oltrepassino, bloccando eventuali trattenute indebite e reclamando la restituzione di somme erroneamente sottratte.
  • Negoziazione stragiudiziale: nel frattempo, si può proporre direttamente all’Agenzia delle Entrate accordi transattivi (ad es. ravvedimento operoso) o adesione a piani (ad es. accertamento con adesione o remissione in bonis), cercando di chiudere il contenzioso. Se il debito deriva da un controllo dell’Amministrazione, esiste la possibilità di mediazione fiscale (per controversie fino a 60.000 euro, es. se ci si oppone ad una cartella derivante da ricorso tributario pendente) per trovare un’intesa.
  • Soluzioni giudiziali estreme: quando le azioni ordinarie non bastano, si può ricorrere a procedure concorsuali: ad esempio, un debitore sovraindebitato può proporre al tribunale un piano del consumatore (tramite OCC o professionista incaricato), con cui concordare con i creditori (anche fiscali) una ristrutturazione globale del debito. Una volta omologato il piano, il debitore ottiene l’esdebitazione (cancellazione) dei debiti residui, salvo quelli non pagati. Per le imprese in crisi invece c’è il concordato preventivo o accordi di ristrutturazione (art. 182-bis L.F.), attivabili se l’impresa è incapace di reggere l’attuale indebitamento.
  • Monitoraggio continuo: anche dopo un accordo o un piano, occorre rispettare le condizioni (ad es. pagare le rate pattuite). L’Avv. Monardo e il suo team assisteranno il cliente in ogni fase, predisponendo eventuali integrazioni documentali, vigilando sul rispetto degli impegni e proponendo nuovi ricorsi se emergono novità.

Strumenti alternativi di rientro dei debiti

Oltre alle difese processuali, esistono strumenti straordinari di solventazione debiti, messi in campo dallo Stato per favorire i contribuenti in crisi:

  • Rottamazioni e definizioni agevolate: sono procedure di «sanatoria» dei debiti fiscali. Per il 2026 spicca la Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026, L. 199/2025), che consente di definire in forma agevolata i debiti affidati all’esattore dal 2000 al 2023 derivanti da imposte da dichiarazioni e contributi previdenziali (esclusi quelli post-accertamento) . Con la rottamazione-quinquies il contribuente paga solo il capitale residuo e le spese di riscossione, senza sanzioni né interessi. Anche multe stradali statali (Prefetture) possono essere incluse (solo interessi e aggio, niente sanzioni) . La domanda va presentata telematicamente entro il 30/04/2026 e il pagamento unico finale (o la prima rata) scade il 31/07/2026 . In alternativa si può chiedere un piano fino a 54 rate bimestrali (9 anni) . Se si salta un’unica rata (eccetto l’ultima) non si decade; se invece non si paga la prima o si saltano due rate non consecutive o l’ultima, si decade dal beneficio . In caso di decadenza, i pagamenti restano acconti (non si recuperano sanzioni/interessi) e riprendono le azioni esecutive.
  • Definizione agevolata “Saldo e Stralcio”: (ex art. 1 co. 184 L.178/2020 e 13/2020) è riservata a debitori con ISEE molto basso. Nel 2023 sono scaduti i termini per accedervi; al momento non è prevista una nuova finestra. Tuttavia, se la ristrutturazione fiscale riguarda crediti “pignorabili” (es. insoluti INPS), l’Agenzia delle Entrate può accogliere richieste di definizione in forma ordinaria o transattiva, attenuando sanzioni e interessi su base discrezionale.
  • Rateizzazioni Agevolate: come visto, la legge consente piani di rateizzazione lunghissimi fino a 120 mensilità . In pratica, un contribuente in difficoltà può diluire i debiti in quasi 10 anni con tasso di interesse ridotto (3% annuo dal 2026). Non sono previsti oneri aggiuntivi (interessi di mora o sanzioni) se la dilazione è concessa per «oggettiva situazione di difficoltà» certificata (ISEE, indebitamento vs liquidità) . Queste dilazioni sospendono il recupero coattivo e ripristinano la rateabilità dei carichi non pagati.
  • Piani del consumatore e composizione negoziata: per i piccoli debitori civili (consumatori, micro-imprese), la legge prevede strumenti speciali. Il piano del consumatore (art. 12 L.3/2012) permette di proporre al tribunale un piano di pagamenti che soddisfa parzialmente i creditori; superata l’omologazione, il debitore incapiente ottiene l’esdebitazione dei residui. Dal 2022 esiste la composizione negoziata (D.Lgs. 118/2021, art. 35-37 Codice crisi): un professionista iscritto (come l’Avv. Monardo, esperto negoziatore) conduce trattative in via stragiudiziale con i creditori pubblici e privati, cercando un’intesa (ad esempio, sospensione di procedure o ristrutturazione concordata). Tali strumenti sono potenti: se avviati tempestivamente, bloccano le esecuzioni in corso (la legge prevede che gli atti esecutivi aperti dopo la domanda vengano sospesi o revocati).
  • Concordato preventivo e liquidazione giudiziale: per le imprese insolventi, il Codice della Crisi prevede procedure di allerta e risanamento. Il concordato preventivo consente di proporre ai creditori (anche fiscale) un piano di risanamento/debito parziale. In alternativa, per i piccoli imprenditori fallibili esistono modalità semplificate («concordato minore») o la liquidazione controllata. Attivare queste procedure è un rimedio estremo: porta solitamente alla fine dell’attività, ma garantisce ordine nella liquidazione dei beni e tutela minima del debitore (salvo abusi fraudolenti).
  • Accordi di ristrutturazione del debito (art. 182-bis L.F./Codice Crisi): possono essere utilizzati anche da società e grandi imprese. Consentono di ottenere l’omologazione di un piano di ristrutturazione pattuito con almeno il 60% dei creditori; tale piano può prevedere dilazioni o sconti, analoghi in spirito al piano del consumatore ma per importi maggiori.
  • Esdebitazione: alla fine di un piano omologato (consumatore o concordato), il debitore incapiente può chiedere al giudice l’esdebitazione dei debiti residui non soddisfatti . Ciò significa liberazione definitiva dai debiti rimanenti. L’esdebitazione è riconosciuta se il debitore ha agito con diligenza (meritevole di seconda opportunità). Attenzione: come visto, chi ha già ottenuto il fallimento non può riproporre in altra veste l’esdebitazione per gli stessi debiti .

Errori comuni e consigli pratici

  • Ignorare le notifiche: il peggior errore è non dare importanza a cartelle e intimazioni. Anche se si ritiene il debito ingiusto, il termine per agire parte dalla notifica. Rinviare o ignorare significa spesso perdere la possibilità di ricorrere e vedersi aumentare sanzioni e interessi.
  • Ritardare il ricorso: bisogna preparare e depositare l’impugnazione entro i termini di legge (es. 60 giorni per la Commissione tributaria). Se non si presenta ricorso, il debito è definito e si aprono le procedure esecutive (pignoramenti, fermi). L’assistenza di un avvocato aiuta a rispettare scadenze e formalità (es. deposito telematico con PEC).
  • Non verificare i dati: a volte gli errori sono nell’atto stesso: cifre sbagliate, omessi pagamenti già effettuati, voci non dovute. Confronta sempre l’atto con i tuoi documenti contabili/fiscali. Se trovi irregolarità, alleale nel ricorso.
  • Sottovalutare la prescrizione: molti debiti cartolarizzati sono prescritti per decorso del termine (di norma 5 anni per tributi non accertati). Contestare tempestivamente la prescrizione in sede di opposizione può azzerare un carico enorme. Non affidarsi al solo calcolo da autodichiarazione: consultare un esperto tributario.
  • Chiedere troppo tardi gli sconti: strumenti come la rottamazione devono essere richiesti entro date precise. Ad esempio, la domanda per la rottamazione-quinquies deve essere inviata entro il 30 aprile 2026 . Se si scopre il beneficio all’ultimo momento, potrebbe essere già scaduto.
  • Pagare senza negoziare: mai cedere subito alla prima richiesta di pagamento. In alcuni casi è possibile ottenere una dilazione o una transazione. Ad esempio, se l’atto è impugnato, il Fisco spesso sospende temporaneamente le azioni in attesa di sentenza. In ogni caso, valuta la possibilità di un accertamento con adesione o definizione agevolata con Agenzia.
  • Ignorare i limiti di legge: se subisci un pignoramento di stipendio o pensione, verifica subito che rispetti le quote di legge. Ad es., su una pensione di €1.200 la parte fino a ~€1.100 è sempre salva . Se il pignoramento supera i limiti, è impugnabile.
  • Non attivare con celerità gli esperti: prima si contatta un professionista, meglio è. Un tempestivo intervento può far emergere errori o alternative che con il tempo scompaiono (ad es. se il Comune sta per sporgere nuova segnalazione). L’assistenza di Avv. Monardo consente di valutare già in fase iniziale tutte le opzioni (giudiziali e stragiudiziali) e di dare battaglia su più fronti.

Tabelle riepilogative

Strumento/ProceduraDestinatari e scadenzeCaratteristiche principali
Rottamazione-quinquies 2026 (definiz. agevolata)Debitori fiscali con carichi affidati 2000-2023.Domanda entro 30/4/2026 tramite sito A.E.-Riscossione . Si pagano solo capitale residuo e spese, niente sanzioni/interessi . Opzione pagamento unico (entro 31/7/2026) o in 54 rate bimestrali (9 anni) . Decade in caso di mancato pagamento in unica soluzione o di due rate saltate (anche non consecutive) .
Definizione agevolata ex L.3/2012 (saldo/stralcio)Consumatori/privati con ISEE basso (non prorogata oltre il 2022).Prevede il taglio delle sanzioni (fino al 100%) sui debiti tributari con valore ISEE entro soglie. (Attualmente esaurita. Fu prevista applicazione fino a 60% del debito per chi rientra nei parametri ISEE).
Rateizzazioni fiscali (art.19 D.P.R.602/73)Contribuenti con debiti (anche previdenziali).Piani di dilazione fino a 120 rate mensili (dal 2025) , senza interessi e sanzioni aggiuntivi. Requisito: “temporanea difficoltà obiettiva” (richiesta documentata). Es.: fino a 120k€ di debito, 85-120 rate 2025-26; fino a 120; con documentazione, piani fino a 120 rate senza limiti . Decade la rateazione in caso di saltato versamento del 40% entro fine anno.
Piano del consumatore (L.3/2012)Debitori civili non fallibili (privati, professionisti, IAP).Redatto tramite OCC o professionista qualificato, omologato dal Tribunale. Sospende esecuzioni, prevede pagamento parziale ai creditori. Può dilazionare a lungo (anche oltre 5 anni) purché coinvolga i creditori privilegiati . Al termine, esdebitazione dei residui. Ideale per chi non può pagare tutto subito e vuole evitare il fallimento.
Composizione negoziata (D.Lgs. 118/2021)Debitori in crisi di impresa o grandi patrimoni personali.Procedura stragiudiziale di «negoziazione assistita»: si cercano accordi con creditori pubblici e privati (anche fiscali) per ridurre o dilazionare debiti. Blocca esecuzioni in corso. Conclusione tramite omologa o accordo verbale. Richiesto professionista iscritto (Avv. Monardo, gestore della crisi).
Concordato preventivo (ex art. 186bis L.F./CCI)Imprenditori e società in crisi (fallibili o di minore dimensione).Proposta di piano di ristrutturazione ai creditori, con cessione di beni o pagamento dilazionato. Deve ottenere almeno il 60% dei crediti (in valore) per l’omologa. Può prevedere riduzione del debito. Sospende le azioni esecutive e consente la prosecuzione dell’attività (con eventuale selezione di passività).
EsdebitazioneDebitori sovraindebitati (L.3/2012), imprenditori in concordato o falliti.Dopo piano omologato, il debitore incapiente può chiedere la cancellazione dei debiti residui (art. 14 L.3/2012 e art. 283 CCI). Richiesta al tribunale che valuta la «meritevolezza». Non spetta a chi ha già avuto un fallimento con stesse esposizioni .

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa devo fare subito dopo aver ricevuto una cartella esattoriale?
Controlla i dati della cartella (nome, importo, date) e verifica se il debito è dovuto o prescritto. Entro 60 giorni dalla notifica puoi presentare ricorso in Commissione Tributaria . Nel frattempo valuta se chiedere la sospensione (versando il 20% del dovuto) per bloccare eventuali pignoramenti. Non pagare senza prima consultare un legale, per non perdere i margini di contestazione.

2. Cos’è la rottamazione quinquies?
È la nuova sanatoria fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) . Permette di definire agevolmente debiti fiscali affidati fino al 31.12.2023 (imposte da dichiarazioni, contributi non accertati, multe statali): si pagano solo capitale e spese esattoriali, senza sanzioni/interessi. Domanda telematica entro il 30 aprile 2026 ; versamento unico entro 31 luglio 2026 o dilazione fino a 54 rate bimestrali .

3. Se salto una rata della rottamazione, perdo tutto?
La norma 2026 offre una certa flessibilità: è permesso saltare un’unica rata di qualsiasi piano senza decadenza (la rata successiva rimborsa quella precedente) . Per esempio, se un piano prevede 3 rate e si salta la seconda ma si paga la terza, quest’ultima verrà imputata alla seconda . Tuttavia, se non si paga la prima rata o si saltano due rate (anche non consecutive) o l’ultima rata, si decade dal beneficio e l’agevolazione decade .

4. Cosa significa esdebitazione e chi può ottenerla?
L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui non pagati al termine di una procedura di composizione della crisi (piano del consumatore o concordato). Se il piano viene omologato e il debitore ha agito con buona fede, i debiti residui vengono estinti per effetto di legge. Non spetta a chi è già fallito e non ha usufruito allora dell’esdebitazione: come ha stabilito la Cassazione 30108/2025, chi ha avuto un fallimento non può rivisitare lo stesso indebitamento tramite esdebitazione successiva .

5. Posso rateizzare qualsiasi debito fiscale?
Sì, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione (art.19 DPR 602/73). Dal 2025 è possibile dilazionare fino a 120 rate mensili . La durata dipende dall’ammontare del debito e dalla situazione personale. Chi dimostra oggettiva difficoltà (ISEE basso o alti debiti vs reddito) può ottenere da subito piani di 120 mesi per debiti oltre 120.000€ ; chi si limita a dichiarare difficoltà ottiene piani che crescono gradualmente (fino a 108 rate dal 2029) . Non ci sono interessi aggiuntivi se la rateizzazione è concessa per obiettiva crisi.

6. Posso continuare a ricevere esecuzioni mentre partecipo a una composizione negoziata o a un piano del consumatore?
No. Uno dei vantaggi di questi strumenti è la sospensione degli atti esecutivi. Ad esempio, la composizione negoziata blocca pignoramenti e ipoteche già avviati (fino alla decisione finale) e prevede la cancellazione di quelli non ancora consumati. Lo stesso vale per il piano del consumatore: una volta presentata domanda al Tribunale e accettato il piano, le esecuzioni coattive si fermano. Questo permette al debitore di concentrare le risorse sulla ristrutturazione senza perdere il controllo dei beni.

7. Cosa succede se ricevo un pignoramento sulla pensione?
Innanzitutto vedi se rispettano i limiti di legge. L’importo fino a doppio assegno sociale (circa €1.100 nel 2025) è pienamente impignorabile . Sulla parte eccedente, per i debiti tributari la trattenuta massima è ridotta (ad es. 10% fino a €2.500 di pensione netta) . Se i limiti sono superati, si può impugnare il pignoramento per eccesso. In ogni caso l’ammontare complessivo delle trattenute non può superare il 50% della pensione netta . Ricorda: la Corte Costituzionale 216/2025 ha confermato la legittimità delle trattenute per crediti INPS fino a 1/5 della pensione , ma ciò non deve toglierti la tutela del minimo vitale.

8. Quali termini devo rispettare per pagare o ricorrere?
Gli atti tributari sono gravati da termini stringenti. Ad esempio, dopo la notifica di una cartella si hanno 60 giorni per presentare ricorso in Commissione Tributaria. Se decidi di definire il debito (rottamazione), la scadenza della prima rata (o unica) è fissata: per la rottamazione quinquies 2026 è il 31/7/2026 . Le dilazioni seguono il calendario legale. Superare i termini può significare perdere ogni possibilità di sanatoria. Un professionista ti aiuta a calcolarli correttamente e a non sbagliare i tempi.

9. Cosa è un accordo di ristrutturazione dei debiti?
È un contratto tra l’impresa (o debitore) e una parte dei creditori, omologato dal tribunale (se soddisfa le condizioni), che consente al debitore di pagare i crediti privilegiati con dilazioni pluriennali, in cambio del diritto di voto dei creditori coinvolti. In pratica, è una sorta di concordato negoziato, finalizzato al risanamento senza liquidazione. La giurisprudenza (Cass. 17391/2020, 4622/2024) ha ammesso che tali piani possano prevedere pagamenti ultrannuali se i creditori privilegiati partecipano .

10. Ho debiti da multe stradali: posso definirmi?
Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada possono entrare nella rottamazione quinquies solo se sono state affidate dall’autorità statale (Prefettura) . Ciò significa che multe comunali o provinciali, in genere, non rientrano. Verifica sempre la natura dell’Ente che ha emesso la multa. Se è statale, puoi includerla nella definizione agevolata e pagare solo sanzioni ridotte (solo interessi di mora) .

11. Cosa succede se decado da una rottamazione precedente?
La nuova rottamazione quinquies ammette anche chi era decaduto dalle tre precedenti sanatorie o dal “saldo e stralcio” . Tuttavia, non si può contemporaneamente usufruire di rottamazione e mantenere una rateazione già in corso per gli stessi debiti. In pratica, la domanda di adesione sospende (fino al 31/7/2026) le rateazioni correnti relative a quei carichi definibili .

12. Chi può richiedere il piano del consumatore?
Possono avvalersene i debitori civili (famiglie, piccoli imprenditori e professionisti) in situazione di sovraindebitamento, purché non trasgrediscano norme di legge e mantengano la propria attività in caso di soluzione. Occorre un piano coerente che indichi come saranno soddisfatti i creditori (anche con ratei). Dev’essere presentato al Tribunale tramite un organismo di composizione della crisi o professionista abilitato. Se il piano risulta conveniente per i creditori, il Tribunale lo omologa e avvia la fase esecutiva, cui segue poi l’esdebitazione.

13. Quali errori evitare quando si presenta un ricorso tributario?
Oltre ai termini, evita ricorsi vaghi o formalmente errati. Ad es., non scrivere semplicemente “il ricorso” senza motivazioni: occorre indicare gli atti impugnati e le ragioni (ad es. “prescrizione decorsi 5 anni ex art. 2946 c.c.”, o “errore nel calcolo delle sanzioni”) in modo chiaro e argomentato. Un altro errore è non depositare in tempo la documentazione utile (ricevute di pagamento, estratti contributivi, ricevuta dell’avviso di accertamento precedente). In caso di dubbi, affidati subito a un esperto per redigere il ricorso in modo preciso.

14. In cosa può aiutarmi concretamente lo studio Monardo?
Il nostro studio valuta gratuitamente la tua situazione: esaminiamo gli atti ricevuti, calcoliamo le somme dovute, identifichiamo eventuali irregolarità. Possiamo preparare e depositare ricorsi tributari, istanze di sospensione, richieste di rateizzazione. Se decidi di puntare su una sanatoria, ti assistiamo nella domanda (inclusa quella telematica per la rottamazione). Se c’è una procedura più strutturata (piano del consumatore o concordato), coordinandoci con commercialisti prepariamo il piano da sottoporre ai creditori e al Tribunale. Insomma, ci occupiamo di tutto l’iter legale, lasciandoti libero di dedicarti al tuo lavoro.

15. Esempio pratico di piano di rientro:
Supponiamo un contribuente con debiti definibili di €30.000 (cartelle e contributi) e dichiarazione di difficoltà. Presenta domanda di rottamazione-quinquies entro aprile 2026. L’Agenzia gli propone un pagamento in unica soluzione (€30.000 entro 31/7/2026) oppure dilazionato: scegliamo il piano a 3 rate (lug, sett, nov 2026) . Se salta la seconda rata, paga comunque la terza entro nov: quest’ultima sarà imputata alla seconda . Una volta versata, il piano prevede ancora la terza (ora ultima). Se però non paga nemmeno l’ultima rata, decade dal beneficio e riprendono pignoramenti. Dunque è cruciale pagare almeno l’ultima rata del piano prescelto .

16. Posso far esaminare subito al giudice una opposizione all’esecuzione?
Sì, se si tratta di un’ingiunzione di pagamento (pignoramento presso terzi, ad es.), potrai proporre opposizione all’esecuzione al giudice ordinario competente (tribunale o magistrato di pace) entro 40 giorni dalla notifica del pignoramento. In tale opposizione si contestano vizi dell’esecuzione (es. credito non dovuto, importo errato) e si può ottenere la sospensione del pignoramento.

17. Cosa succede se il mio redditometro o accertamento era infondato?
Se hai già ricevuto un avviso di accertamento o una cartella basata su un presunto redditometro o simulazione errata, e non hai ancora pagato, puoi presentare ricorso con elementi di prova (ad es. documenti contabili, testimonianze) che giustificano i redditi dichiarati. Se l’atto è definitivo, resta sempre la possibilità di un recupero tardivo dei rimborsi (sempre entro i termini di legge), ma di solito vale presentare ricorso. In certi casi, se il debito è impugnabile, si può anche chiedere “revisione dell’atto” all’Amministrazione, soprattutto se emergono nuovi fatti.

18. Cosa rischio non facendo nulla?
Se non reagisci, il debito diventerà definitivo e scatteranno le procedure automatiche: ipoteca legale sul tuo immobile (per i tributi), pignoramento di stipendi e pensioni fino ai limiti di legge, fermi e ipoteche su veicoli. Gli interessi e le sanzioni continueranno a maturare, e i debiti si accumulano. Non agire significa perdere definitivamente l’opportunità di soluzioni agevolate o sconti. Agire subito, invece, ferma il decorso e ti mette in sicurezza: il nostro studio può richiedere la sospensione dell’esecuzione e valutare ogni via di difesa.

Simulazioni pratiche

  • Debito da cartelle €20.000, rottamazione quinquies: Supponiamo una domanda presentata entro il 30/4/2026. L’Agenzia conferma €20.000 di capitale da pagare (sanzioni e interessi cancellati). Si opta per 6 rate bimestrali (lug 2026–mar 2027). Ogni rata ≈€3.333. Se alla seconda rata (settembre 2026) c’è difficoltà e non si paga, si può comunque pagare la terza (nov 2026) per coprire la seconda . Se poi salta l’ultima rata di marzo 2027, il beneficiario decade dal piano e i versamenti restano acconti. È quindi prioritario saldare l’ultima rata.
  • Piano del consumatore con pignoramento in corso: Un autonomo con debiti di €50.000 chiede il piano del consumatore, proponendo di pagare €500/mese per 10 anni (120 rate). Richiesta di sospensione del pignoramento stipendi mentre il Tribunale esamina la domanda. Se il piano viene omologato (previa adunanza dei creditori), il debitore dovrà versare €500 mensili al commissario e alla fine potrà ottenere l’esdebitazione del residuo (circa €44.000). Se invece il piano fosse rigettato, il debitore rischierebbe di passare alla liquidazione coatta con espropriazione dei beni.
  • Reddito dichiarato in accertamento errato: Un lavoratore riceve un avviso di accertamento per €10.000 basato su redditometro. Decide di impugnare: il nostro studio verifica che nel periodo considerato ha spese mediche deducibili che riducono il reddito. Si integra la documentazione in ricorso tributario (60gg) alla CTP: se il giudice conferma l’infondatezza del redditometro, l’avviso viene annullato.
  • Rateizzazione ultra-lunga: Una piccola impresa con debito fiscale di €80.000 (v. tributi e contributi) chiede la rateizzazione dal 2025. Dichiara difficoltà ma non la dimostra ISEE. Può ottenere un piano in crescita: p.es. 96 rate (8 anni) nel 2027-28, salendo a 108 rate dal 2029 . Se invece documentasse la crisi (fatture, indici), fin da subito riceverebbe l’approvazione per 108-120 rate anche nel 2026.

Principali sentenze di riferimento (2023-2025)

  • Cassazione Civile, Sez. I, 21 feb. 2024, n. 4622“il piano del consumatore ha natura negoziale…”: ammette pagamenti oltre 1 anno ai creditori privilegiati, purché essi partecipino al voto .
  • Cassazione Civile, Sez. I, 23 dic. 2024, n. 34150 – in tema di sovraindebitamento conferma la legittimità di piani (ristrutturazione o consumatore) con dilazioni pluriennali se i creditori privilegiati esprimono il loro consenso .
  • Corte Costituzionale, 30 dic. 2025, n. 216 – conferma la disciplina di pignorabilità pensioni (art.69 L.153/1969), dichiarandola non incostituzionale . Affermato che l’adeguata protezione del minimo vitale (< doppio assegno) è garantita dall’art.545 c.p.c. (soglia €1.000) e che l’INPS può trattenere il quinto pensionistico ai sensi della legge.
  • Cassazione Civile, Sez. I, ord. 17 nov. 2025, n. 30108 – sancisce che il debitore già dichiarato fallito, che non ha usufruito dell’esdebitazione fallimentare, non può accedere in seguito all’esdebitazione del sovraindebitato per gli stessi debiti .
  • (Tra le altre: Cass. ord. 30 set. 2022, n. 32914 – Sez. Un., ha confermato l’applicabilità immediata della nuova soglia di impignorabilità (doppio assegno) alle esecuzioni in corso .)

Queste pronunce testimoniano l’attenzione delle Corti alla tutela del debitore in crisi (diritto alla “seconda chance”) ma anche al rispetto delle norme processuali.

Conclusione

La ristrutturazione del debito richiede un’azione tempestiva, preparata e supportata da competenze legali specializzate. In questo articolo abbiamo riassunto le norme chiave e le strategie difensive possibili per il debitore/contribuente: dall’impugnazione degli atti alla ricerca di definizioni agevolate, dai piani del consumatore alle misure esecutive minime di protezione. Ogni caso è unico: agire per tempo è fondamentale per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e per trovare soluzioni concrete.

Non aspettare che sia troppo tardi: con un intervento immediato puoi sospendere le azioni coattive e dare avvio a un percorso di composizione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti, grazie alla loro esperienza in diritto bancario, tributario e delle crisi aziendali, sono pronti ad assisterti in ogni fase. Contatta subito l’Avv. Monardo per una consulenza personalizzata: verranno esaminate le tue cartelle e i tuoi debiti, individuate tutte le soluzioni possibili e attuate le difese più efficaci per tutelare i tuoi interessi. Non rinunciare alle possibilità di difesa offerte dalla legge: ricorda che ogni giorno conta.

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