Introduzione
L’intimazione di pagamento entro 5 giorni lavorativi è un atto urgente e delicato che il Fisco italiano utilizza come ultimo avvertimento prima di avviare l’esecuzione forzata. In questo articolo approfondito (oltre 12.000 parole) – aggiornato al 27 gennaio 2026 – faremo chiarezza su come funziona l’intimazione di pagamento e, soprattutto, su come ottenere una rateizzazione del debito per evitare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e altre azioni esecutive.
La trattazione è curata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed esperto nazionale in diritto bancario e tributario, Gestore della Crisi iscritto presso il Ministero della Giustizia (OCC) e negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Forte di questa esperienza, l’Avv. Monardo spiega con linguaggio chiaro ma autorevole come difendere il contribuente da pretese fiscali ed esecutive indebite o eccessive.
Come può aiutare il contribuente? Attraverso un servizio completo: analisi degli atti ricevuti, presentazione di ricorsi o opposizioni tempestive, richiesta di sospensioni immediate, trattative con l’Agente della Riscossione, piani di rientro rateali personalizzati e attivazione di procedure giudiziali o stragiudiziali per bloccare l’esecuzione. L’obiettivo è salvaguardare il patrimonio e i diritti del contribuente, garantendo soluzioni legali efficaci e su misura.
Nelle sezioni seguenti esamineremo il contesto normativo e giurisprudenziale (incluse le ultime sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale), descriveremo la procedura che segue la notifica di un’intimazione di pagamento, approfondiremo le opzioni di rateizzazione ordinaria e straordinaria oggi disponibili, e spiegheremo come l’intimazione interagisce con atti esecutivi come pignoramenti, fermi e ipoteche. Verranno illustrate le strategie di difesa legale (ricorsi, sospensioni, opposizioni, autotutela) e gli strumenti alternativi come rottamazioni, saldo e stralcio, piani del consumatore e concordati, che possono offrire una via d’uscita al contribuente sovra-indebitato. Troverete anche tabelle riassuntive con termini, sanzioni e benefici delle varie soluzioni, oltre a una ricca sezione FAQ con risposte a più di 20 domande pratiche. Infine, proporremo alcune simulazioni e casi reali (ad esempio un contribuente con €30.000 di debiti già colpito da fermo amministrativo e con un pignoramento imminente) per mostrare concretamente come applicare gli strumenti discussi.
Questa guida completa vuole essere un punto di riferimento per chi ha ricevuto un’intimazione di pagamento e teme le conseguenze esecutive. Il messaggio fondamentale è: non bisogna farsi prendere dal panico né restare inerti. Esistono rimedi e procedure da attivare immediatamente per difendersi. Con l’aiuto di un professionista qualificato come l’Avv. Monardo, è possibile analizzare la legittimità delle richieste, sospendere le azioni esecutive sul nascere e negoziare soluzioni sostenibili, evitando errori comuni che potrebbero aggravare la situazione. Procediamo ora con l’analisi dettagliata dell’argomento.
Contesto normativo e giurisprudenziale aggiornato
Per comprendere l’intimazione di pagamento a 5 giorni, occorre partire dalla norma che la prevede. L’art. 50, comma 2 del DPR 29 settembre 1973 n. 602 (che disciplina la riscossione delle imposte) stabilisce che se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione deve prima notificare un avviso contenente l’intimazione ad adempiere all’obbligo entro cinque giorni dalla data di tale notifica . In altri termini, l’intimazione di pagamento – detta anche “avviso di intimazione” – è un atto che precede l’inizio effettivo dell’esecuzione forzata, intimando il debitore a pagare entro 5 giorni lavorativi per evitare misure esecutive come il pignoramento dei beni (conto corrente, stipendio, auto, immobili, ecc.) . È, in pratica, l’ultimo avvertimento: “o paghi, o procediamo con il pignoramento”.
Di regola, l’intimazione segue la notifica di una o più cartelle esattoriali (ruoli) rimaste insolute, oppure di atti esecutivi equivalenti (ad esempio un avviso di addebito INPS per contributi previdenziali, o un avviso di accertamento esecutivo per tributi fiscali) . Infatti, l’intimazione non costituisce un nuovo titolo di credito autonomo, ma si basa su somme già richieste con precedenti atti divenuti esecutivi. È uno “sollecito di pagamento” formale prima dell’esecuzione.
Caratteristiche formali dell’intimazione
L’intimazione di pagamento deve indicare chiaramente le somme dovute e dare atto del termine di 5 giorni per il pagamento, trascorso il quale l’Agente della Riscossione potrà procedere con azioni esecutive immediate . Inoltre, trattandosi di un atto della riscossione coattiva, deve rispettare i requisiti fissati dallo Statuto del Contribuente: ad esempio, ai sensi dell’art. 7, comma 2, L. 212/2000, l’atto deve indicare l’ufficio competente a fornire informazioni, il responsabile del procedimento, nonché le modalità e i termini per proporre ricorso . Un’intimazione priva di tali indicazioni essenziali potrebbe essere affetta da vizi di forma. La giurisprudenza ha confermato che l’intimazione va motivata almeno in modo sommario, richiamando gli atti a monte (cartelle/avvisi) e includendo le informazioni sul procedimento, pena nullità in caso di omissioni rilevanti . Dunque, è importante che il contribuente legga attentamente l’intimazione per verificare se tutti i riferimenti e le indicazioni di legge siano presenti e corretti.
Durata ed efficacia nel tempo
In passato l’intimazione di pagamento perdeva efficacia trascorsi 180 giorni dalla notifica, se nel frattempo non veniva avviata l’esecuzione (ad esempio un pignoramento). Dal luglio 2020, per effetto di modifiche normative (introdotte nel contesto delle misure emergenziali COVID-19), la validità dell’intimazione è stata estesa a 12 mesi (un anno), uniformandola a quella della cartella di pagamento . Ciò significa che, se entro un anno dalla notifica dell’intimazione non viene eseguita alcuna azione esecutiva, l’Agente della Riscossione dovrà notificare una nuova intimazione prima di procedere oltre . In pratica: – Se la cartella esattoriale è stata notificata da oltre un anno senza riscossione, viene notificata l’intimazione (5 giorni per pagare). – Da quel momento l’intimazione è valida per 1 anno: l’Agente può attivare i pignoramenti entro i 12 mesi successivi. – Trascorso un anno senza azioni esecutive, l’intimazione “scade” e, per pignorare, occorrerà emetterne un’altra, rinnovando il termine di 5 giorni.
Questa regola tutela il contribuente da esecuzioni tardive e “a sorpresa”: il Fisco, se non è tempestivo nel riscuotere, deve rinnovare l’avvertimento prima di procedere, evitando che un’intimazione vecchia di anni possa essere riesumata per colpire il debitore senza ulteriore preavviso. Va precisato che la proroga a 12 mesi introdotta nel 2020 vale per le intimazioni fiscali (Agenzia Entrate Riscossione) e si è allineata alla durata di efficacia delle cartelle; in precedenza i 180 giorni costituivano un termine più breve specifico per l’intimazione fiscale .
Impugnabilità dell’intimazione e giurisprudenza recente
Uno snodo fondamentale è capire se e come l’intimazione di pagamento possa essere impugnata davanti a un giudice. Si tratta infatti di un atto della riscossione e non di un atto impositivo “originario”. Secondo il Decreto legislativo 546/1992 (che regola il processo tributario), sono impugnabili innanzi al giudice tributario una serie di atti, tra cui “il ruolo e la cartella di pagamento” e “gli altri atti impugnabili secondo le leggi di ciascun tributo” (art.19 D.Lgs. 546/92). L’avviso di mora – atto simile all’intimazione – era espressamente incluso tra gli atti impugnabili (art.19, comma 1, lett. e). L’intimazione ex art.50 DPR 602/73, pur non nominata testualmente nell’elenco, è stata a lungo oggetto di dibattito: è un atto autonomamente impugnabile o no?
La questione è stata chiarita di recente dalla Corte di Cassazione. In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 26817 del 16 ottobre 2024, hanno affermato che l’intimazione di pagamento è un atto che “precede l’esecuzione, assimilabile – al di là del nome – all’avviso previsto dall’art. 50 citato (avviso di mora)”, la cui impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria) è espressamente prevista . Pertanto, l’intimazione va considerata atto impugnabile ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. e) D.Lgs. 546/1992, al pari dell’avviso di mora.
Non solo: secondo la Cassazione l’impugnazione dell’intimazione non è meramente facoltativa, ma necessaria. In una sentenza del marzo 2025 (Cass. Sez. Trib. n. 6436 dell’11/03/2025), è stato enunciato il principio che “in tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 DPR 602/1973 […] è impugnabile autonomamente […], sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione” . Ciò significa che se il contribuente intende eccepire ad esempio la prescrizione del credito tributario sottostante (maturata prima o dopo la cartella), deve farlo impugnando l’intimazione nei termini di legge. Se ignora l’intimazione, lasciandola trascorrere senza ricorso, la pretesa dell’Erario tende a “cristallizzarsi”: gli importi richiesti divengono definitivamente esigibili e non più contestabili, salvo vizi formali dell’esecuzione.
È importante sottolineare che questa posizione della Cassazione supera precedenti orientamenti giurisprudenziali difformi. In passato alcune pronunce avevano ritenuto che l’intimazione non fosse obbligatorio impugnarla perché non espressamente elencata tra gli atti impugnabili, consentendo al contribuente di attendere eventualmente un successivo atto di esecuzione (es. pignoramento) per far valere certe eccezioni. Ad esempio, un’ordinanza del giugno 2024 (Cass. 16743/2024) aveva affermato che la mancata impugnazione della prima intimazione non preclude al contribuente di far valere in sede di ricorso contro una seconda intimazione la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e la prima intimazione non impugnata . In quella decisione si sosteneva che l’intimazione fosse un semplice sollecito idoneo a interrompere la prescrizione, ma “non previsto tra gli atti di cui all’art.19 D.Lgs.546/92, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione” .
Le Sezioni Unite, però, con la pronuncia di ottobre 2024 hanno chiarito la natura dell’atto, riconducendolo di fatto all’avviso di mora che è impugnabile ex lege . Dunque, la regola attuale (fine 2024-2025) è che l’intimazione va impugnata entro il termine di 60 giorni dalla notifica, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente, se si vuole contestare qualcosa (es. intervenuta prescrizione, difetti di notifica delle cartelle sottostanti, importi già pagati, ecc.). In caso contrario, quelle eccezioni non potranno più essere sollevate successivamente, perché il debito sarà considerato definitivo . L’unica eccezione ammessa – come suggerisce la stessa Cassazione – riguarda la possibilità che tra una intimazione e l’altra maturino nuovi termini di prescrizione: ad esempio, se l’Agente notifica una seconda intimazione anni dopo la prima, il contribuente potrà in sede di impugnazione della seconda far valere la prescrizione sopravvenuta, anche se non aveva impugnato la prima . Ciò in quanto l’effetto interruttivo di una intimazione non eterna il credito indefinitamente: dopo l’interruzione, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere, e se l’ente lascia passare altri 5 anni (per tributi locali o contributi) o 10 anni (per imposte erariali) senza atti, il credito si prescrive comunque. In sintesi: l’intimazione è impugnabile e conviene sempre valutarne il ricorso, pena perdere importanti difese, a meno che si tratti di far valere eventi prescrittivi maturati dopo di essa in caso di nuove intimazioni.
Normativa collegata: prescrizione dei debiti e annullamento automatico
Il contesto normativo in tema di riscossione ha visto evoluzioni significative negli ultimi anni anche riguardo alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e alla sospensione/annullamento automatizzato di carichi. La Legge n.228/2012 (commi 537-544) – come modificata dal D.Lgs.159/2015 – prevede che il contribuente possa presentare all’Agente della Riscossione un’istanza di sospensione della riscossione se ritiene che il debito sia, ad esempio, già pagato, interessato da provvedimenti di sgravio, o prescritto/decaduto. In caso di mancata risposta entro 220 giorni, i ruoli vengono annullati di diritto. Tuttavia, la Cassazione (ordinanza n.15873/2024) ha chiarito che l’annullamento automatico ex L.228/2012 non opera per motivi diversi da quelli elencati nella norma stessa, come ad esempio nel caso in cui si invochi genericamente la prescrizione senza specificare e documentare che essa sia maturata prima della formazione del ruolo . In altre parole, il contribuente deve essere preciso e tempestivo nel far valere la prescrizione: il semplice invio di un’istanza generica di sospensione non basta a far annullare il debito, specialmente se la prescrizione è maturata dopo la notifica della cartella (in tal caso va appunto eccepita impugnando l’intimazione nei termini) .
La giurisprudenza tributaria recente è ricca di casi in cui le intimazioni di pagamento sono state annullate per vizi del procedimento o per prescrizione, a conferma dell’importanza di una difesa attiva. Ad esempio, con sentenza del 26 maggio 2025 il Tribunale di Lecce – Sez. Lavoro – ha annullato un’intimazione da oltre €34.000 relativa a contributi INPS, dichiarando estinto il credito per intervenuta prescrizione quinquennale, dato che tra l’avviso di addebito INPS originario e l’intimazione erano trascorsi più di 5 anni senza atti interruttivi . In quel caso il giudice ha riconosciuto che l’ente impositore aveva perso il diritto a riscuotere, riaffermando il principio della certezza del diritto e il dovere della P.A. di agire entro i limiti temporali fissati dalla legge . Questo esempio mostra che verificare i termini di prescrizione (diversi a seconda del tipo di tributo: in genere 5 anni per contributi previdenziali e tributi locali, 10 anni per imposte erariali se non diversamente previsto) può fare la differenza tra pagare o non pagare importi ormai non più dovuti.
In conclusione, dal quadro normativo e giurisprudenziale attuale emergono alcuni punti fermi: – L’intimazione di pagamento è un atto legittimo e necessario se è trascorso oltre un anno dalla cartella senza esecuzione, e dà al contribuente solo 5 giorni (lavorativi) per saldare spontaneamente . – Deve contenere i riferimenti di legge e le indicazioni di responsabile/ufficio e termini di ricorso; in caso contrario può essere nulla . – La sua efficacia dura 1 anno dalla notifica . – È autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario entro 60 giorni, e tale ricorso è di fatto “obbligatorio” per far valere vizi sostanziali come la prescrizione, pena la consolidazione della pretesa . – Eccezioni come la prescrizione vanno articolate con precisione e tempestività. I giudici (Cassazione, Tribunali) stanno confermando l’annullabilità delle intimazioni fondate su ruoli prescritti, ma solo se il contribuente solleva il problema nei modi e tempi dovuti . – Parallelamente, esistono normative (es. L.228/2012) che consentono di chiedere all’Agente la sospensione/autotutela, ma sono di applicazione rigorosa e non sostituiscono la necessità di fare ricorso quando necessario .
Questi aspetti normativi saranno la base su cui costruire le strategie operative (rateizzazione, ricorsi, opposizioni) che vedremo nelle sezioni seguenti.
Procedura dopo la notifica: tempi, atti collegati e rischio di esecuzione
Ricevere un’Intimazione di pagamento avvia un conto alla rovescia molto breve. Vediamo passo per passo cosa succede dopo la notifica e quali sono i rischi se non si interviene prontamente.
Decorrenza dei 5 giorni lavorativi
L’intimazione indica espressamente che il contribuente ha 5 giorni (tipicamente si intendono giorni lavorativi, escludendo i festivi) per pagare l’importo richiesto . Attenzione: il termine decorre dalla data di notifica dell’atto. Se, ad esempio, l’intimazione viene notificata il lunedì 1 febbraio, il contribuente avrà tempo fino a lunedì 8 febbraio (supponendo che in mezzo ci sia un weekend) per effettuare il pagamento. È sempre opportuno controllare l’avviso di ricevimento o la PEC per individuare la data esatta di notifica, da cui conteggiare i 5 giorni. Se il quinto giorno cade di sabato o domenica, generalmente si sposta al lunedì successivo (essendo giorni non lavorativi) – per questo spesso si parla di “5 giorni lavorativi”. In caso di dubbio, conviene comunque considerare il termine con la massima prudenza (potenzialmente 5 giorni “di calendario”) ed evitare di sforare la scadenza.
Durante questi 5 giorni, il contribuente può: – Pagare integralmente il debito indicato. – Presentare istanza di rateizzazione (come vedremo, anche la domanda di dilazione, se accolta, evita l’esecuzione immediata). – Impugnare l’intimazione presentando ricorso (generalmente entro 60 giorni, ma il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione, salvo provvedimento di sospensione). – Chiedere autotutela o sospensione amministrativa all’Agente della Riscossione se ci sono chiari errori (pagamenti già effettuati, sgravio, ecc.). – Non fare nulla (scelta pericolosa, perché dal 6º giorno l’Agenzia delle Entrate-Riscossione è libera di procedere).
Vediamo cosa succede in ciascuna ipotesi e quali atti possono seguire.
Atti conseguenti se non si paga entro 5 giorni
Se il contribuente non paga né reagisce entro i 5 giorni, l’Agente della Riscossione può attivare immediatamente le misure cautelari ed esecutive previste dalla legge. In particolare, gli scenari possibili sono: – Pignoramento: è l’azione esecutiva tipica. Può essere: – Pignoramento presso terzi: il più frequente, ad esempio blocco del conto corrente (pignoramento dei saldi in banca/posta) o trattenuta su stipendio/pensione (presso il datore di lavoro o l’INPS) . L’Agente invia l’atto di pignoramento alla banca o all’INPS dopo il quinto giorno, congelando le somme fino a concorrenza del debito. – Pignoramento mobiliare: se avete beni mobili (es. un’automobile non soggetta a fermo), potrebbe esserci un pignoramento diretto del bene (evento meno comune, ma possibile). – Pignoramento immobiliare: l’Agente può iscrivere ipoteca e poi procedere all’espropriazione di un immobile, se i requisiti di legge sono soddisfatti (vedremo a breve i limiti su prima casa e soglie di debito). – Misure cautelari: anche se spesso arrivano prima dell’intimazione, potrebbero essere avviate subito dopo se ancora non attuate: – Fermo amministrativo di beni mobili registrati (tipicamente veicoli): consiste nel blocco amministrativo dell’auto/moto, con divieto di circolazione, a tutela del credito. – Iscrizione di ipoteca su beni immobili di proprietà del debitore, a garanzia del credito, in preparazione di eventuale esproprio.
Di norma, l’Agente della Riscossione adotta le misure cautelari prima di procedere al pignoramento. Infatti, per fermi e ipoteche la legge prevede un passaggio ulteriore: la comunicazione preventiva. Sia per il fermo amministrativo che per l’ipoteca, il contribuente riceve prima un “preavviso” che concede 30 giorni di tempo per mettersi in regola . Ad esempio: – Il Preavviso di fermo avverte che, trascorsi 30 giorni senza pagamento, verrà iscritto il fermo del veicolo. In questi 30 giorni, se il debitore dimostra che il mezzo è strumentale alla propria attività lavorativa (ad esempio unico furgone per un artigiano), il fermo non viene iscritto , oppure il contribuente può pagare/rateizzare per evitarlo. – Analogamente, il Preavviso di ipoteca (ex art. 77, comma 2-bis DPR 602/73) comunica che se entro 30 giorni non si paga il debito (che dev’essere sopra una certa soglia, tipicamente oltre €20.000), verrà iscritta ipoteca sull’immobile .
Nel nostro contesto, però, va considerato che spesso l’intimazione di pagamento arriva dopo che i preavvisi cautelari sono già stati notificati in passato. Ad esempio, può capitare che il contribuente abbia ricevuto un preavviso di fermo mesi o anni prima, ma l’Agente non abbia poi iscritto il fermo; ora, con l’intimazione, potrebbe agire direttamente. In ogni caso, trascorsi i 5 giorni, l’Agente è legittimato ad: – Iscrivere eventuali fermi o ipoteche già preavvisati (scaduti i 30 giorni di preavviso). – Avviare pignoramenti senza ulteriore indugio: il classico è il pignoramento del conto corrente o dello stipendio. Questi atti non richiedono un ulteriore “atto di precetto” come avviene per i creditori privati; l’intimazione stessa fa da ultimo avviso prima del pignoramento, come una sorta di precetto amministrativo. Dunque l’ufficiale della riscossione può procedere direttamente.
Quanto tempo dopo il 5º giorno avviene il pignoramento? Non c’è un termine fisso: tecnicamente già dal 6º giorno potrebbe essere inviato l’atto di pignoramento. Spesso, nella pratica, l’Agente attende alcuni giorni o settimane per dare tempo a eventuali pagamenti, oppure procede a scaglioni. Ma non c’è garanzia: anche un solo giorno di ritardo oltre la scadenza può essere fatale. Ad esempio, molti contribuenti hanno sperimentato il blocco del conto corrente appena 7-10 giorni dopo l’intimazione ignorata. Il rischio esecuzione è quindi altissimo immediatamente dopo la scadenza.
Riassumendo la timeline tipica: 1. Giorno 0: Notifica dell’Intimazione di pagamento (via PEC o messo notificatore/posta). 2. Giorni 1-5: Termine per adempiere. Il contribuente può pagare o attivarsi in questi 5 giorni. 3. Dal Giorno 6 in poi: L’Agente della Riscossione, se non riceve pagamenti/istanze, può: – Eseguire i fermi/ipoteche se già preavvisati. – Notificare direttamente atti di pignoramento (conto, stipendio, ecc.). – Proseguire eventuali procedure esecutive già avviate (se, ad esempio, aveva già in corso un pignoramento sospeso, può riprenderlo).
Va aggiunto che l’intimazione perde efficacia dopo 1 anno se non è seguita da esecuzione . Quindi, se l’Agente per qualche ragione non fa nulla per oltre 12 mesi, dovrà notificare una nuova intimazione prima di eseguire.
Esecuzione forzata e “cristallizzazione” del debito
Una volta partite le azioni esecutive, il margine di manovra del contribuente si riduce. Se ad esempio viene effettuato un pignoramento del conto corrente, la banca blocca le somme presenti (fino a coprire il debito). Da quel momento: – Il debitore non può più disporre di quei soldi (sono “congelati”). – Per sbloccarli occorre trovare un accordo con il Fisco (pagare, rateizzare) o fare opposizione giudiziale, ma nel frattempo i soldi restano vincolati.
Se viene iscritto un fermo auto, il veicolo risulta in stato di fermo al PRA: non può circolare legalmente, non può essere radiato o esportato, e per rimuovere il fermo bisogna pagare il debito (vedremo se la rateizzazione aiuta a sospenderlo).
Se viene iscritta un’ipoteca, l’immobile rimane di proprietà del debitore ma è vincolato da garanzia: il che significa difficoltà a venderlo o ipotecarlo ulteriormente, e preludio ad un possibile pignoramento immobiliare se il debito non viene risolto.
Da notare che l’intimazione, una volta scaduta senza pagamento, “cristallizza” il debito: significa che quell’importo è formalizzato come esigibile e potrà essere oggetto di esecuzione. Anche il termine per impugnare l’intimazione (60 giorni) inizierà a decorrere: se il debitore non ha fatto ricorso entro i 60 giorni, successivamente non potrà contestare in sede tributaria la legittimità del debito (salvo che per motivi molto limitati). L’unica sede rimasta sarebbe l’opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario (art. 615 c.p.c.), ma tale strada è stretta: i giudici ordinari tendenzialmente dicono che sulle cartelle definitive e intimazioni non impugnate non è più possibile discutere del merito tributario, a meno di questioni sopravvenute (come prescrizione successiva o fatti estintivi sopraggiunti). Di conseguenza, lasciare decorrere il termine di ricorso contro l’intimazione equivale quasi a riconoscere implicitamente il debito, limitandosi poi a subire/gestire la fase esecutiva.
In pratica: se non si agisce entro i 5 giorni e nemmeno nei 60 per un eventuale ricorso, il contribuente passa dalla “fase di pre-esecuzione” alla fase di esecuzione vera e propria. A quel punto bisognerà difendersi su un campo diverso (quello del giudice dell’esecuzione) e per motivi spesso solo procedurali.
È evidente dunque l’urgenza legata all’intimazione di pagamento: – Urgenza nei 5 giorni per evitare che scatti il pignoramento. – Urgenza nei 60 giorni per attivare i rimedi legali (ricorso) prima che l’obbligazione si cristallizzi in modo definitivo.
Nel prossimo paragrafo vedremo come la rateizzazione del debito può offrire una via immediata per bloccare sul nascere le azioni esecutive dopo l’intimazione, e quali sono le tipologie di dilazione previste dalla legge (ordinaria, straordinaria, agevolata).
Rateizzazione ordinaria e straordinaria: condizioni, limiti e modalità
La rateizzazione (o dilazione) delle cartelle esattoriali è uno strumento fondamentale per gestire un debito tributario quando non si è in grado di pagare in un’unica soluzione. Dopo aver ricevuto un’intimazione di pagamento, richiedere un piano di rate può letteralmente salvare il contribuente dal pignoramento, perché l’Agente della Riscossione – a determinate condizioni – sospende le azioni esecutive se è in corso un piano di dilazione regolare . In questa sezione esamineremo le due macro-tipologie di rateizzazione previste dalla normativa vigente: – La rateizzazione ordinaria, ossia il piano standard (un tempo fino a 72 rate, ora esteso fino a 84 e oltre) concesso in caso di temporanea difficoltà economica. – La rateizzazione straordinaria, ossia il piano eccezionale fino a 120 rate (10 anni) riservato ai casi di comprovata grave difficoltà.
Vedremo i requisiti, i limiti di importo e le novità introdotte di recente (soprattutto dalla riforma della riscossione entrata in vigore il 1° gennaio 2025). Accenneremo poi alla rateizzazione agevolata nell’ambito di definizioni come rottamazione e saldo e stralcio, che sono però procedure particolari.
Evoluzione normativa recente sulle dilazioni (2023–2025)
Negli ultimi anni il legislatore ha più volte modificato la disciplina delle rateizzazioni. In particolare: – A luglio 2022, nell’ambito del PNRR, la soglia di debito per ottenere un piano di rate automatico (senza dover presentare ISEE o documenti di bilancio) è stata innalzata da €60.000 a €120.000 per singola richiesta . Ciò significa che, ad oggi, tutti i debiti fino a 120 mila euro possono essere dilazionati con una semplice domanda motivata dalla temporanea difficoltà economica, senza allegare documentazione (basta l’autocertificazione di difficoltà) . – Con il D.Lgs. 29 settembre 2023 n.119 (delega fiscale) e soprattutto il successivo D.Lgs. 29 luglio 2024 n.110 (decreto attuativo di riforma della riscossione) è stata ampliata la durata dei piani ordinari e introdotte misure di flessibilità. In particolare, l’art.19 DPR 602/73 è stato modificato per aumentare gradualmente il numero massimo di rate ottenibili: – Per le richieste presentate nel 2025 e 2026, il limite massimo di rate ordinarie passa da 72 a 84 rate mensili (7 anni) . – Per il 2027 e 2028, il massimo salirà a 96 rate (8 anni). – Dal 2029 in poi, sarà di 108 rate (9 anni) .
Questo incremento scaglionato è pensato per agevolare i contribuenti nel medio termine, dando più respiro ai piani di pagamento . Ad esempio, chi chiede una dilazione nel 2025 può già spingersi fino a 84 rate anche se prima la legge ne consentiva solo 72. – Il D.Lgs. 110/2024 ha inoltre confermato in via permanente la soglia di €120.000 come discrimine tra procedure automatiche e documentate . Quindi, debiti ≤ €120.000: accesso semplice, debiti oltre €120.000: occorre dimostrare la difficoltà economica con indici finanziari. – Novità importante: se il debitore presenta documentazione economica anche per debiti sotto soglia, può ottenere piani più lunghi di quelli ordinari. In pratica, la riforma incentiva a fornire comunque i dati: ad esempio, per un debito di €50.000, se allego documentazione che attesta grave crisi, l’Agente può concedere anche subito fino a 120 rate (in base agli indici), mentre senza documenti mi fermerei a 84. È previsto uno schema progressivo: nel 2025-26 con documenti si possono ottenere da 85 a 120 rate, invece delle 84 massime automatiche ; nel 2027-28 da 97 a 120, e dal 2029 da 109 a 120 . Questo permette a chi ha effettiva necessità di spalmare il debito su 10 anni anche se l’importo non raggiunge 120k, a patto di provare il proprio stato di crisi. – Riduzione degli interessi di dilazione: dal 1° gennaio 2025 il tasso degli interessi applicati alle rateazioni (interesse di dilazione ex art.21 DPR 602/73) scende dal 4% annuo al 2,5% annuo . Questo rende il costo del pagamento a rate meno oneroso in termini di interessi. (Parallelamente è stato abbassato anche l’interesse legale dal 2,5% al 2% dal 2025, ma è un dato collaterale). – Maggiore flessibilità in caso di decadenza: in passato, chi decadeva da un piano di rateizzazione (cioè saltava il pagamento di 5 rate, anche non consecutive, nelle regole ante 2022) perdeva il beneficio e non poteva ottenere una nuova dilazione sullo stesso carico a breve termine, se non saldando prima tutto l’arretrato. La riforma ha cambiato approccio: dal 2025 è possibile essere riammessi alla dilazione anche se si era decaduti, senza dover versare tutte le rate scadute prima . I dettagli applicativi di questa novità prevedono comunque che non si abusi della riammissione, ma è un’apertura significativa: consente, ad esempio, a chi aveva un piano nel 2023 poi decaduto nel 2024, di chiedere un nuovo piano nel 2025 sui residui, senza l’ostacolo prima esistente.
Riassumendo: il 2025 porta un sistema di rateazione più generoso in termini di durata (fino a 7 anni automatici, espandibili a 10 anni se necessario), meno costoso in termini di interessi, e più indulgente verso chi ha avuto difficoltà con un precedente piano. Tutto questo con l’obiettivo di favorire la compliance e la regolarizzazione spontanea, in linea anche con le riforme previste dal PNRR .
Vediamo ora come funziona la rateizzazione in pratica, distinguendo ordinaria e straordinaria.
Rateizzazione ordinaria (piano “standard” fino a 6–9 anni)
La rateizzazione ordinaria è la forma base di dilazione disciplinata dall’art.19 DPR 602/1973. Si utilizza quando il contribuente si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, ma ritiene di poter pagare il debito suddividendolo in più mesi. Caratteristiche principali: – Durata massima: Tradizionalmente era 72 rate mensili (6 anni). Dal 2025, come visto, il limite è 84 rate per le richieste 2025-26, poi 96 e 108 in futuro . Queste sono le durate “ordinarie” su semplice richiesta. – Importo minimo di rata: c’è un minimo di €50 per le persone fisiche e €100 per le società, al di sotto del quale non si scende, indipendentemente dal numero di rate. – Importo del debito e documentazione: – Se il debito totale (di quella richiesta) è ≤ €120.000, la domanda è semplificata: non serve allegare ISEE o bilanci; basta barrare nell’istanza che si è in temporanea difficoltà e indicare il numero di rate desiderate. Si può chiedere fino al massimo ordinario concedibile (es. 84 rate nel 2025) . – Se il debito supera €120.000, oppure se anche sotto 120k si vuole un numero di rate maggiore di quello automatico, bisogna presentare la richiesta documentata. In tal caso occorre compilare moduli più dettagliati e allegare documenti economico-finanziari. – Criteri per piani documentati: La legge prevede che la gravità della difficoltà venga misurata con certi indici. Ad esempio, per le persone fisiche e ditte individuali semplificate, il parametro principale può essere l’ISEE familiare ; per le imprese più strutturate si considerano indici di liquidità e solvibilità (rapporto tra attivo e passivo a breve, indice “alfa” di sostenibilità, ecc.) . Un decreto attuativo (DM 27/12/2024) ha definito questi parametri. In pratica, maggiore è la difficoltà provata, più rate possono essere concesse, fino al limite massimo (120). – Concessione del piano: L’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) è tenuto per legge ad accettare la domanda se i requisiti sono soddisfatti. Per i debiti sotto soglia è quasi automatica l’accettazione (previa verifica che non ci siano decadenze recenti in conflitto, v. oltre). Per i debiti sopra soglia, l’Agente valuta i documenti e se gli indici rientrano nelle soglie fissate, concede il piano straordinario. – Decadenza: Attualmente (dopo modifica del 2015) la decadenza da un piano di rateazione si verifica se non si pagano 5 rate, anche non consecutive . Quindi si hanno 4 “possibilità” di salto rata; dalla quinta rata non pagata scatta la decadenza automatica. Prima del 2015 la soglia era 8 rate, poi ridotta a 5. Questa regola resta, salvo per piani particolari delle rottamazioni. – Effetti della rateizzazione sul carico: Quando un debito è rateizzato, sono dovuti gli interessi di dilazione (oggi 2,5% annuo) sulle rate successive alla prima. Inoltre, se il piano è concesso, eventuali sanzioni/amminicoli restano dovuti per intero (a differenza delle definizioni agevolate dove sanzioni e interessi di mora possono essere condonati). – Modalità di pagamento: di solito, l’Agente rilascia i bollettini (RAV) per ciascuna rata oppure per gruppi di rate. Le rate sono mensili (salvo accordi diversi) e scadono generalmente a fine mese o il giorno indicato nel piano. – Presentazione della domanda: Oggi è molto agevole: si può fare tramite il sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione (area riservata con SPID/CIE), oppure PEC o raccomandata, utilizzando i moduli predisposti. È consigliabile la via telematica per velocità. – Tempi di risposta: L’Agenzia solitamente evaderà l’istanza entro 60 giorni. In caso di domanda online, spesso la conferma è rapida (anche 1-2 settimane).
Un elemento da tenere presente è che si può chiedere la rateizzazione anche dopo aver ricevuto l’intimazione di pagamento (come opzione b) nelle possibili reazioni) . La presentazione della domanda di rateazione e soprattutto il pagamento della prima rata comportano effetti immediati sulla riscossione, che descriveremo tra poco (sospensione delle azioni esecutive).
Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate in casi gravi)
La rateizzazione straordinaria è quella che estende il piano fino a 120 rate mensili (10 anni). È riservata a situazioni di comprovata e grave difficoltà economica, dove il debitore non riuscirebbe a sostenere neanche le rate ordinarie. In pratica, è un prolungamento concesso quando: – L’importo della singola rata ordinaria risulterebbe troppo elevato in rapporto al reddito disponibile del debitore. – Oppure il debitore ha un debito ingente (tipicamente sopra 120k) e una capacità di pagamento limitata, tale che servono il massimo delle rate.
Requisiti: per ottenere 120 rate bisogna documentare la crisi economica allegando gli indicatori previsti. Per le persone fisiche, spesso si guarda il rapporto rata/reddito disponibile. Ad esempio, la norma stabilisce che per concedere 120 rate l’importo della rata deve superare il 20% del reddito mensile del nucleo (parametro indicativo) se si restasse a 72 rate; quindi, per evitare uno sforzo eccessivo, si spalma su 120. I dettagli tecnici sono fissati da regolamenti (e con la riforma 2024 saranno calibrati dai nuovi indici ministeriali).
Quando chiederla: se il vostro debito è ad esempio €200.000 e il vostro reddito mensile disponibile è €2.000, un piano a 84 rate darebbe rate da ~€2.380, impossibili da pagare; documentando la situazione, vi verrà concesso un piano a 120 rate (rate da ~€1.670) o comunque il massimo possibile. Anche per debiti leggermente più bassi (es. 100k) se c’è crisi severa, conviene chiedere l’estensione.
Procedura: si presenta sempre tramite l’Agente della Riscossione, con modulistica specifica per piani oltre ordinario. L’Agente valuta e, se i parametri rientrano, concede il piano straordinario. Dal 2025, come visto, anche per debiti ≤120k è possibile ottenere un numero di rate > ordinario se si allegano i documenti, quindi la distinzione tra “ordinario” e “straordinario” si assottiglia: in pratica, col nuovo sistema, la differenza la fa la documentazione: – Senza documenti: ottieni rate ordinarie (fino a 84/96/108 a seconda dell’anno). – Con documenti: puoi spingerti fino a 120 rate, indipendentemente dall’importo, se la situazione lo giustifica .
Garanzie: per piani molto elevati, l’Agente potrebbe richiedere garanzie (fideiussione, polizza) se il debito supera certe soglie (era previsto sopra 60k in passato). Tuttavia, recentemente, con l’innalzamento a 120k per la procedura semplificata, la garanzia viene raramente richiesta, se non in casi eccezionali, anche perché spesso i debitori in difficoltà non riuscirebbero comunque a fornirla.
Riammissione post-decadenza: la legge precludeva la concessione di un nuovo piano straordinario se il contribuente era decaduto da uno precedente a breve distanza. Con la riforma, c’è più flessibilità: ad esempio, chi è decaduto nel 2024 potrà presentare nuova istanza nel 2025 senza attendere anni, beneficiando delle nuove regole .
Effetti della rateizzazione sull’attività di riscossione
Uno dei motivi principali per cui stiamo parlando di rateizzazione in questa guida è il suo effetto “protettivo” contro le azioni esecutive. Cosa succede infatti dopo aver chiesto la rateizzazione, specie se in presenza di un’intimazione di pagamento? Ecco i punti chiave: – Sospensione di nuove azioni esecutive o cautelari: L’Agenzia Entrate-Riscossione, dalla presentazione di una richiesta di rate e fintanto che questa è pendente o attiva, non può avviare nuove procedure cautelari (fermi, ipoteche) né esecutive (pignoramenti)】. Questo è sancito espressamente dalla normativa di settore e dalle direttive interne. Tradotto: se avete chiesto la rateazione prima che parta il pignoramento, il concessionario deve astenersi dal pignorare in attesa dell’esito. – Sospensione delle procedure già avviate: Dal 2020, grazie a una norma di favore, persino se un pignoramento è già in corso, potete interromperlo aderendo a un piano di dilazione. Precisamente, dal 30 novembre 2020 il contribuente può bloccare un pignoramento in atto ottenendo un piano di rateizzazione e pagando la prima rata. In tal caso, la procedura esecutiva si interrompe automaticamente per legge. Ad esempio, se vi hanno pignorato il conto e nel frattempo fate domanda di rate e pagate la prima rata, il pignoramento viene sospeso e le somme bloccate non dovrebbero essere assegnate al Fisco, in attesa che voi paghiate regolarmente le rate. – Misure cautelari già attive: Il pagamento della prima rata sospende anche le misure cautelari già avviate (questa indicazione risulta da vari regolamenti e prassi). Cosa significa? Se avevate un fermo amministrativo sull’auto o un’ipoteca iscritta sulla casa, una volta avviata la rateizzazione: – Il fermo amministrativo viene in genere congelato: l’Agente non lo rimuove immediatamente (il fermo è già iscritto), ma ne sospende gli effetti. In concreto, spesso è possibile ottenere una certificazione dall’Agente che, avendo iniziato a pagare a rate, consente di utilizzare il veicolo. Alcune sedi rimuovono temporaneamente il fermo (per poi re-iscriverlo se si decade), altre rilasciano un nulla osta alla circolazione. La legge prevede espressamente la “sospensione” del fermo con la rateazione, non la cancellazione definitiva fino al saldo. – L’ipoteca esattoriale: analogamente, la prima rata sospende le azioni esecutive e, secondo interpretazioni, dovrebbe impedire anche di proseguire con l’espropriazione dell’immobile ipotecato. Tuttavia, l’ipoteca in sé rimane iscritta come garanzia fino a completa estinzione del debito. Quindi, con la dilazione attiva, l’Agenzia non procederà alla vendita dell’immobile e a fine piano dovrà cancellare l’ipoteca; ma durante il piano l’ipoteca resta visibile (congelata anch’essa). – Estinzione di procedure pendenti (caso definizioni agevolate): Vale la pena citare che in alcune rottamazioni il pagamento della prima rata estingue addirittura le procedure esecutive in corso. Ad esempio, con la Rottamazione-ter (DL 119/2018) la legge ha stabilito che pagando la prima rata le procedure esecutive precedenti si estinguono, tranne quelle dove si era già tenuto l’incanto con esito positivo. Questo effetto, tuttavia, è proprio delle rottamazioni. Nella rateizzazione ordinaria, come detto, l’effetto è la sospensione** (temporanea) delle azioni in corso, che riprenderanno solo se si decade dal piano .
In sintesi, la rateizzazione costituisce uno scudo: finché la seguite regolarmente: – Non avrete nuovi pignoramenti o fermi dal fisco . – I pignoramenti eventualmente iniziati saranno sospesi e non proseguiti . – Potrete così gestire il debito pagando mese per mese senza ulteriori assilli (a patto di rispettare le scadenze).
È fondamentale però pagare puntualmente le rate. Se si accumulano ritardi: – Dopo il limite di tolleranza (5 rate non pagate in totale), si decade dal beneficio. A quel punto, tutte le somme restanti diventano immediatamente riscuotibili in un’unica soluzione, e il Fisco potrà riprendere le azioni esecutive proprio da dove le aveva lasciate (pignoramenti, fermi, ecc.), senza dover notificare un nuovo avviso di intimazione (perché l’intimazione originaria era stata “congelata” ma resta valida finché il piano era in corso). – Inoltre, se si decade, non sarà possibile ottenere un altro piano sullo stesso debito a breve (anche se come detto dal 2025 c’è più flessibilità per riammissioni).
Dunque, la rateizzazione è una potentissima arma difensiva, ma va utilizzata con senso di responsabilità. È consigliabile: – Scegliere un numero di rate adeguato alle proprie possibilità (meglio più rate e importo minore, che rischiare rate alte non sostenibili). – Impostare domiciliazione bancaria o promemoria per non dimenticare pagamenti. – Se ci si rende conto di non farcela, attivarsi prima che salti la quinta rata per vedere soluzioni (es. chiedere temporaneamente la sospensione di una rata per grave motivo, oppure valutare procedure di sovraindebitamento di cui diremo dopo).
Ricapitolando sui rapporti intimazione-rateizzazione: se ricevete un’intimazione di pagamento, chiedere subito la rateizzazione (entro i 5 giorni) è spesso la mossa migliore per evitare il pignoramento. Anche presentando l’istanza durante i 5 giorni e pagando poi la prima rata il prima possibile, vi mettete al riparo. L’Agente non vi bloccherà il conto perché sarebbe contro le regole farlo durante la valutazione di una domanda di dilazione. E appena la prima rata risulta pagata, siete protetti al 100% (salvo procedure già arrivate al termine, come un’asta immobiliare già tenutasi, caso estremo) .
Nel prossimo capitolo vedremo in dettaglio i rapporti tra intimazione e atti esecutivi come fermi, ipoteche e pignoramenti: come e quando è possibile evitarli o farli revocare/sospendere attraverso la rateizzazione e altre azioni.
Rapporti tra intimazione e atti esecutivi: come evitare fermi, ipoteche e pignoramenti
L’intimazione di pagamento è strettamente collegata agli atti esecutivi e cautelari che l’Agente della Riscossione può attuare per recuperare il credito. Approfondiamo ora: – Come l’intimazione si inserisce nel processo che conduce a fermi, ipoteche e pignoramenti. – Cosa può fare il contribuente per evitare o revocare queste misure, sfruttando strumenti come la rateizzazione, i ricorsi o altre iniziative.
Il ruolo dell’intimazione nel processo esecutivo
Possiamo immaginare la riscossione coattiva come un percorso a tappe: 1. Cartella di pagamento (o atto esecutivo equivalente) –> il debitore ha 60 giorni per pagare spontaneamente. Se non paga, scaduti i 60 giorni l’Agente può procedere. 2. Misure cautelari (facoltative, a discrezione del Fisco) –> Preavvisi e poi eventuale fermo amministrativo e/o ipoteca. Queste misure non espropriano beni, ma li vincolano a garanzia del credito, esercitando pressione sul debitore. 3. Intimazione di pagamento (art.50) –> Se è trascorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che l’esecuzione sia iniziata, l’Agente deve inviare l’intimazione, dando 5 giorni . 4. Esecuzione forzata vera e propria –> pignoramenti mobiliari, presso terzi o immobiliari, che possono sfociare in espropriazioni e vendita dei beni.
L’intimazione, quindi, è un trigger prima dell’ultima fase. Se la cartella è recente (meno di un anno) l’Agente può anche saltare l’intimazione e pignorare direttamente decorsi i 60 giorni; ma spesso, vuoi per carichi più vecchi o per prassi, l’intimazione viene comunque utilizzata come sollecito finale.
Per gli atti cautelari (fermo, ipoteca), invece, la legge non richiede l’intimazione: richiede però il preavviso di 30 giorni come visto. Quindi potete ricevere prima un preavviso di fermo (o ipoteca) e poi, magari dopo mesi, un’intimazione su quelle stesse cartelle.
Facciamo un esempio concreto per chiarire: – Tizio ha 3 cartelle non pagate dal 2018. Nel 2019 riceve un preavviso di fermo per €5.000 (il debito). Non paga comunque, e a settembre 2019 l’Agente iscrive il fermo amministrativo sulla sua auto. – Passa qualche anno (anche complice il blocco COVID). Nel 2023 l’Agente vuole procedere col pignoramento dello stipendio di Tizio. Poiché è passato oltre un anno dalla notifica originaria delle cartelle, a maggio 2023 invia l’intimazione di pagamento dando 5 giorni. – Tizio ignora anche questa. A giugno 2023 l’Agenzia invia l’atto di pignoramento presso terzi al datore di lavoro di Tizio, iniziando a trattenere parte dello stipendio.
In questo scenario, Tizio si è trovato col fermo auto (misura cautelare) già attivo e poi col pignoramento stipendio (misura esecutiva) a seguito dell’intimazione.
Vediamo quindi uno per uno i principali atti esecutivi collegati e come poterli bloccare o evitare utilizzando i mezzi difensivi.
Fermo amministrativo: cos’è e come evitarlo/rimuoverlo
Cos’è: Il fermo amministrativo è il blocco legale di un veicolo (o altro bene mobile registrato) iscritto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Significa che il mezzo non può circolare e non può essere radiato o venduto se non si paga il debito. È una misura cautelare (non ti portano via l’auto, ma la vincolano).
Quando scatta: Di solito l’Agenzia invia una Comunicazione preventiva di fermo se il contribuente ha un debito iscritto a ruolo (cartella) non pagato. La legge attuale non prevede una soglia minima di importo per disporre il fermo , in teoria potrebbe avvenire anche per pochi euro, ma nella prassi AdeR adotta politiche che evitano fermi per importi irrisori (spesso non procede sotto €1.000 di debito totale, in parte anche perché molti debiti <1000€ affidati fino al 2015 sono stati cancellati automaticamente dalla legge di Bilancio 2023). In ogni caso, ricevuto il preavviso di fermo, si hanno 30 giorni per pagare o reagire .
Rapporto con l’intimazione: Il fermo può precedere l’intimazione (come nel caso di Tizio sopra), oppure l’intimazione può arrivare prima del fermo. Se ricevete un’intimazione e avete un debito > €1.000, è molto probabile che, se non fate nulla, dopo i 5 giorni l’Agente procederà anche all’iscrizione del fermo sul vostro veicolo. A volte addirittura contestualmente al pignoramento (bloccano conto e auto insieme).
Come evitarlo: Per evitare il fermo, i passi sono: – Se siete ancora nei 30 giorni del preavviso di fermo, potete pagare o rateizzare il debito oggetto di preavviso. La rateizzazione presentata entro quel termine impedisce all’Agente di iscrivere il fermo . Se il bene è strumentale al lavoro, potete presentare una memoria all’Agente dichiarando e provando che il veicolo è indispensabile per l’attività professionale; in tal caso il fermo non verrà iscritto . – Se avete ricevuto l’intimazione e non ancora alcun preavviso di fermo, avete poco tempo: con la richiesta di rateizzazione entro i 5 giorni, eviterete che venga avviata la procedura di fermo . Anche un ricorso con richiesta di sospensione potrebbe aiutare, ma di solito il fermo è veloce; meglio puntare sulla rateazione che blocca tutto sul nascere. – Se il fermo è già iscritto (l’auto è già bloccata): – O pagate tutto il debito e ottenete la cancellazione del fermo dal PRA (l’Agente entro 20 giorni dal saldo deve comunicare il provvedimento di revoca). – Oppure, se non potete pagare in un’unica soluzione, rateizzate il debito: come spiegato, la rateizzazione sospende gli effetti del fermo . In pratica, dopo aver pagato la prima rata potete chiedere all’Agente un nulla osta alla circolazione. Non tutte le sedi AdeR rilasciano un provvedimento formale, ma secondo la norma il fermo è “sospeso” finché le rate sono regolari . Di conseguenza, in caso di controllo, potreste esibire copia dell’accordo di rateizzazione e dei pagamenti per evitare sanzioni (anche se formalmente il fermo risulta ancora al PRA). – In alcune città, l’Agente su richiesta del contribuente revoca temporaneamente il fermo a seguito della rateazione, annotando una sospensione al PRA. Informatevi presso lo sportello competente. – Va però chiarito che il fermo verrà cancellato definitivamente solo a debito estinto. Se decadete dal piano, il fermo riprende piena efficacia immediatamente.
Contribuente business: se siete un imprenditore, la legge vi tutela in parte: non si possono sottoporre a fermo i beni mobili registrati strumentali all’attività di impresa o professionale, se dimostrato entro 30 giorni dal preavviso . Questo è cruciale: ad esempio, un autotreno per un autotrasportatore, l’unico furgone per un idraulico, l’auto per un agente di commercio possono essere esentati dal fermo portando la documentazione (P.IVA, atti che provino l’uso strumentale). L’ente dovrà rinunciare al fermo in questi casi, ma potrà eventualmente procedere con altre forme di esecuzione (pignoramento denaro ecc.).
Ipoteca esattoriale: cos’è e come evitarla/rimediare
Cos’è: L’ipoteca iscritta dall’Agente della Riscossione su un immobile del debitore è una garanzia reale per il credito. Non comporta perdita dell’immobile immediata, ma vincola l’immobile e lo rende aggredibile in futuro. L’ipoteca viene iscritta nei registri immobiliari e il debitore ne riceve comunicazione.
Quando scatta: Per legge (art.77 DPR 602/73), l’Agente può iscrivere ipoteca se il debitore ha cartelle scadute per un importo complessivo superiore a €20.000. Deve notificare un preavviso di ipoteca dando 30 giorni per pagare . Se nulla accade, dal 31º giorno può iscrivere l’ipoteca sull’immobile. Importante: non può ipotecare la prima casa? In realtà può ipotecare anche la prima casa, se il debito supera €20.000, perché il divieto di agire sulla prima casa vale per il pignoramento, ma non per l’ipoteca (come ha confermato anche la Corte di Cassazione). Quindi, anche l’unico immobile di residenza può essere ipotecato (per spingere a pagare), pur non potendo poi essere espropriato se rientra nei requisiti di impignorabilità (vedi più avanti sezione pignoramento immobiliare).
Rapporto con l’intimazione: L’intimazione spesso prelude, in caso di debiti alti, a un’ipoteca se non si paga. È possibile che l’Agente in passato vi abbia mandato preavviso di ipoteca e poi, non avendo proceduto subito, usi ora l’intimazione per poi ipotecare ed eventualmente pignorare. O viceversa: che dopo l’intimazione decida prima di ipotecare (come misura cautelare) e poi di avviare il pignoramento. In ogni caso, se il vostro debito supera €20.000 e possedete immobili, l’ipoteca è un rischio concreto.
Come evitarla: Simile al fermo: – Se siete nei 30 giorni dal preavviso di ipoteca, potete pagare o rateizzare per evitare l’iscrizione . Non esistono esenzioni come per i beni strumentali (ovviamente, la casa è “strumentale” all’abitazione ma la legge non esenta la prima casa dall’ipoteca). – Se avete ricevuto un’intimazione e non un preavviso di ipoteca, e il debito > €20k, è probabile che contestualmente o subito dopo possano partire ipoteca o pignoramento. Chiedendo la rateizzazione entro i 5 giorni e pagando la prima rata, eviterete anche l’iscrizione di ipoteca , perché l’Agente non può avviare nuove misure cautelari con un piano in essere. – Se l’ipoteca è già iscritta: come detto, la rateizzazione sospende le azioni esecutive, ma l’ipoteca come atto resta. L’unico modo per cancellarla è estinguere il debito o vincere un ricorso. Dunque: – Rateizzazione: con un piano attivo, l’Agenzia non procederà al pignoramento dell’immobile ipotecato. Voi potrete continuare a usare/vivere nella casa. Tuttavia, se voleste venderla, l’ipoteca complicherebbe la vendita (dovreste estinguerla contestualmente al rogito pagando il debito col ricavato, oppure trovare un acquirente disposto ad accollarsela, situazione rara). – Ricorso: Se ritenete l’ipoteca illegittima (magari perché il preavviso non è stato notificato, o il debito è prescritto, o sotto soglia all’epoca), potete impugnarla davanti al giudice competente (Commissione Tributaria se tributi, Tribunale ordinario se sanzioni amministrative). L’ipoteca è atto impugnabile autonomamente secondo la Cassazione, ad esempio se manca il preavviso . Vincendo il ricorso l’ipoteca viene annullata. – Saldo e stralcio o definizione: in certi casi, se aderite a una rottamazione o saldo e stralcio, l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’ipoteca dopo il pagamento integrale agevolato. Ad esempio, nella rottamazione-ter/quater è previsto che l’ipoteca si cancella al termine (ma anche qui durante i pagamenti resta iscritta, seppur con azioni sospese). – Pagamento completo: ovviamente, pagando tutto il dovuto, l’Agente deve procedere alla cancellazione dell’ipoteca entro 30 giorni dalla richiesta.
Nota sulla prima casa: Anche se l’ipoteca può colpire la prima casa, ricordiamo che la legge vieta il pignoramento della prima casa in certi casi (lo vedremo tra poco). Quindi può accadere paradossalmente che abbiate un’ipoteca ma che l’Agenzia non possa poi espropriare l’immobile ipotecato perché è la vostra abitazione principale e siete nei requisiti di impignorabilità. Ciò non toglie che l’ipoteca resta un peso sul bene. Dunque, prevenire è meglio che curare: se la vostra casa è in pericolo di ipoteca, muovetevi per tempo con la rateazione o altre soluzioni.
Pignoramento: tipologie e come bloccarlo in extremis
Cos’è: Il pignoramento è l’atto esecutivo per eccellenza. Come visto, l’Agente può pignorare conti correnti, stipendi/pensioni, beni mobili e immobili. Il pignoramento consiste nel vincolare quei beni/somme al pagamento del debito, con possibili successive vendite o assegnazioni.
Quando scatta: Scaduti i 5 giorni dell’intimazione (o i 60 giorni della cartella se non era necessaria intimazione), l’Agente può notificare l’atto di pignoramento. Non serve passare da un giudice preventivamente, né serve un precetto formale: l’intimazione funge da ultimatum. Quindi la tempistica è molto discrezionale.
Le forme più comuni: – Pignoramento presso terzi (art.72-bis DPR 602/73 per conti, o le norme ordinarie 543 c.p.c. per stipendi): l’Agente invia direttamente alla banca una comunicazione che blocca i conti del debitore fino a copertura del dovuto. Oppure invia al datore di lavoro/ente pensionistico l’atto per trattenere la quota pignorabile (di regola 1/5 dello stipendio/pensione). Il debitore viene messo a conoscenza normalmente mediante raccomandata (copia dell’atto inviata per conoscenza). – Pignoramento mobiliare: ufficiale della riscossione si reca presso il domicilio del debitore e redige processo verbale pignorando beni mobili presenti (oggi raro, spesso antieconomico se non per veicoli). – Pignoramento immobiliare: atto con cui si avvia l’espropriazione di un immobile. Dopo aver iscritto ipoteca (che tutela il credito), l’Agente può pignorare l’immobile se il debito supera certe soglie e se non è protetto dal divieto sulla prima casa.
Divieto su prima casa: Dal 2013 (DL 69/2013 conv. L.98/2013, cosiddetto Decreto del Fare), Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione non può pignorare la casa di abitazione del contribuente a condizione che: – L’immobile sia destinato ad uso abitativo e sia l’unico immobile posseduto dal debitore. – Il debitore vi risieda anagraficamente. – L’immobile non rientri nelle categorie di lusso (A/8 ville, A/9 castelli, o A/1 abitazioni signorili). Se queste condizioni sono rispettate, la prima casa è impignorabile . Quindi l’Agenzia potrà al massimo ipotecarla, ma non andare all’asta. Se invece il contribuente ha più immobili, oppure l’immobile non è prima casa (es. seconda casa, casa ereditata non di residenza), l’Agenzia può pignorare, ma solo se il debito complessivo supera €120.000 e previa intimazione come di regola. Inoltre, tra notifica della cartella e pignoramento immobiliare devono trascorrere almeno 6 mesi (periodo entro cui il debitore può vendere di sua iniziativa l’immobile, in teoria).
Dunque, se avete ricevuto un’intimazione e possedete immobili: – Se è la vostra unica casa di residenza non di lusso, il Fisco non potrà espropriarla, anche se potrà aver messo ipoteca. Questo vi dà un margine, ma attenzione: se avete altri beni o redditi, li pignoreranno quelli. – Se avete altri immobili o la casa non è protetta (lusso, ecc.), e il debito > €120k, allora il rischio pignoramento immobiliare è concreto dopo l’intimazione (anche se di solito l’Agenzia preferisce prima tentare pignoramenti più semplici come conti o stipendi, e ricorre all’asta immobiliare come ultima risorsa data la complessità).
Come bloccare un pignoramento: – Prima che avvenga: La migliore chance è sempre attivarsi entro i 5 giorni dall’intimazione. La presentazione della domanda di rateazione e il pagamento della prima rata prima che arrivi l’atto di pignoramento significa che quel pignoramento non verrà nemmeno iniziato . L’Agenzia non può pignorare se c’è un’istanza di rate in corso (o un ricorso con sospensione). Anche aderire a una definizione agevolata (rottamazione) impedisce nuovi pignoramenti finché si è in regola . – A pignoramento già notificato (conto bloccato, stipendio trattenuto): Dal 2020, come evidenziato, c’è la possibilità di interrompere un pignoramento in corso mediante rateizzazione . In pratica: – Se vi accorgete che il conto è stato pignorato (la banca vi avvisa o non riuscite a disporre dei fondi), recatevi subito all’Agenzia e chiedete la rateizzazione delle cartelle oggetto del pignoramento. Una volta ottenuto il piano e pagata la prima rata, comunicate alla banca e all’Agenzia la cosa: per legge, quel pignoramento deve fermarsi . Le somme bloccate rimangono in sospeso; se completerete il piano, alla fine l’Agenzia rinuncerà a prenderle (perché avrete pagato diversamente); se decadete, riprenderà l’iter sull’importo residuo. – Se avete un pignoramento dello stipendio già in atto (vi stanno trattenendo quote in busta paga ogni mese), potete comunque chiedere la rateizzazione del residuo: una volta attiva, l’Agenzia sospenderà la procedura esecutiva . In alcuni casi pratici, però, bisogna coordinarsi col datore di lavoro affinché interrompa le trattenute su indicazione dell’Agenzia. Consigliamo in tali casi di coinvolgere l’ufficio legale dell’AdeR per farsi rilasciare una comunicazione di sospensione da esibire al datore. – Attenzione: la norma del 2020 consente di bloccare solo pignoramenti presso terzi e immobiliari non ancora conclusi. Se, ad esempio, un immobile è già stato venduto all’asta con aggiudicazione prima che voi rateizzaste, quella vendita rimane valida (non si torna indietro a casa venduta). – Opposizione giudiziale: Se un pignoramento è partito e ritenete ci siano irregolarità (es. l’intimazione non è stata notificata, il debito è prescritto, ecc.), potete proporre: – Opposizione all’esecuzione ex art.615 c.p.c.: davanti al Giudice dell’Esecuzione (Tribunale civile) per contestare il diritto di procedere ad esecuzione. Esempio: “il debito non è più dovuto perché prescritto” oppure “non mi hanno mai notificato la cartella, quindi il titolo è viziato”. Attenzione però: i giudici dell’esecuzione accolgono raramente eccezioni sul merito del debito se non sono state sollevate in sede tributaria. Tuttavia, se emergono vizi procedurali gravi (mancata notifica degli atti presupposti) qualche spiraglio c’è. – Opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c.: se il pignoramento ha vizi formali (es. non ha rispettato termini, errori di notificazione, ecc.), si contesta entro 20 giorni dall’atto davanti al GE. – Queste opposizioni richiedono assistenza legale e comportano tempi non brevissimi; nel frattempo l’esecuzione può andare avanti, a meno che non chiediate una sospensione al giudice e questa venga concessa. Ecco perché, tornando al punto chiave, conviene prevenire con la rateazione piuttosto che curare con le opposizioni.
Riepilogo pratico per evitare pignoramenti: – Muoversi durante l’intimazione: chiedere rate, presentare ricorso con sospensione (se ci sono motivi solidi da far valere in pochi giorni). – In extremis, anche dopo: finché il pignoramento non è completato (non hanno preso i soldi né venduto il bene) siete ancora in tempo per rateizzare e sospendere la procedura . – Solo se tutto è andato storto: valutare cause in tribunale (che però sono complesse, costose e non sempre efficaci).
Tabelle riassuntive: termini, azioni e difese
Per avere un quadro chiaro dei tempi e delle opzioni di difesa, presentiamo alcune tabelle riassuntive:
Tabella 1: Principali atti della riscossione e relativi termini
| Atto | Descrizione | Termine per pagare | Termine per ricorso | Conseguenze se ignorato |
|---|---|---|---|---|
| Cartella di pagamento | Notifica del ruolo esattoriale (imposte, contributi, multe) | 60 giorni (da notifica) | 60 giorni (Giudice tributario o altro) | Dopo 60 gg: debito esigibile, interessi di mora; possibile esecuzione immediata (se entro 1 anno) |
| Avviso di intimazione | Ultimo avviso ex art.50 DPR 602, se >1 anno da cartella | 5 giorni (lavorativi) | 60 giorni (Giudice tributario) | Dopo 5 gg: Agente può pignorare. Dopo 60 gg: atto definitivo (cristallizza obbligo) |
| Preavviso di fermo | Avviso di iscrizione fermo su veicolo (misura cautelare) | 30 giorni | 30 gg (ricorso ammesso per vizi, es. strumentalità) | Dopo 30 gg: iscrizione fermo al PRA |
| Preavviso di ipoteca | Avviso di iscrizione ipoteca su immobile | 30 giorni | 60 gg (Giudice tributario) | Dopo 30 gg: iscrizione ipoteca (se debito > €20k) |
| Atto di pignoramento | Espropriazione forzata (conto, stipendio, beni, casa) | Nessuno (esecuzione immediata) | 20 gg (opposizione atti esecutivi) or 60 gg (se si contesta legittimità nel merito) | Congelamento beni/somme, possibile vendita se non si interviene |
Note: Il ricorso contro cartella sospende l’esecutività solo se si ottiene una sospensiva; il ricorso contro intimazione idem. Il preavviso di fermo/ipoteca può essere contestato se ad esempio il debito è già pagato o prescritto, ma di solito si preferisce pagare/rateizzare entro 30 giorni. Il pignoramento, una volta notificato, rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione (tranne che per questioni di merito tributario ormai precluse in quella sede).
Tabella 2: Strumenti per bloccare/sospendere le azioni esecutive
| Strumento difensivo | Quando usarlo | Effetto sulle azioni esecutive | Benefici |
|---|---|---|---|
| Rateizzazione ordinaria | Entro i 5 gg dall’intimazione (o anche dopo se pignoramento in corso) | Sospende nuovi fermi/ipoteche e pignoramenti ; sospende procedure già avviate (se prima rata pagata) | Evita esecuzione immediata, consente pagamento dilazionato nel tempo. Niente ulteriori sanzioni. |
| Rateizzazione straordinaria | In casi di grave difficoltà, debiti elevati | Come sopra (effetto identico a ordinaria, cambia la durata) | Rate più basse possibili (fino 10 anni), stop esecuzione. |
| Ricorso (giudice tributario) | Entro 60 gg da intimazione (o 30 da preavviso fermo/ipoteca) | Se si ottiene sospensiva: sospende l’azione esecutiva; se no, l’Agente potrebbe procedere lo stesso (ma spesso attende esito) | Possibile annullamento del debito (es. vizi, prescrizione) se si vince. Inibisce pretese illegittime. |
| Istanza in autotutela/sospensione | Non appena ricevuto atto (cartella, intimazione…) | L’Agente può sospendere in via amministrativa fino a verifiche (commi 537-540 L.228/12) , in caso di errore palese | Evita di pagare somme non dovute per errore; annulla ruoli inesistenti. Non garantita perché discrezionale. |
| Procedura sovraindebitamento (OCC) | In qualsiasi momento di grave insolvenza (anche con esecuzioni pendenti) | Con la presentazione del piano al giudice, scatta il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni | Sospende tutte le azioni esecutive in corso ; permette riduzione del debito ed esdebitazione finale. |
| Rottamazione / Definizione agevolata | Durante finestra di adesione prevista per legge | Presentazione domanda: sospende nuove azioni ; pagamento prima rata: estingue procedure esecutive in corso (salvo asta conclusa) | Sconto su sanzioni/interessi, rate semestrali (es. rottamazione-quater in 18 rate). Congela il debito durante piano. |
| Accordo ristrutt. debiti / Concordato | Se debiti molto elevati (aziende o privati con patrimonio) | Con omologa accordo o apertura concordato, crediti fiscali congelati (con poss. transazione) e azioni esecutive sospese per legge | Riduzione debiti tramite accordo con creditori, blocco pignoramenti individuali (procedura concorsuale). |
| Opposizione ex art.615 c.p.c. | Dopo atto di pignoramento (se questioni non sollevate prima) | Può ottenere sospensione dal giudice esecuzione; in caso di accoglimento, blocca/esclude l’esecuzione per quei crediti | Rimedio estremo se si scopre tardi un vizio (es. mancata notifica cartella). Non sempre efficace in materia tributaria. |
Le tabelle sopra mostrano che la rateizzazione emerge come uno degli strumenti più efficaci e immediati per prevenire l’esecuzione (soprattutto se attivata subito). I ricorsi sono vitali per contestare la legittimità del debito, ma richiedono tempi più lunghi e un giudice; possono comunque andare in parallelo alla rateizzazione (si può rateizzare e contemporaneamente ricorrere, per sicurezza: pagare intanto rate e chiedere annullamento, come suggerito anche dall’Avv. Ponzo ). Le procedure da sovraindebitamento offrono un’ancora di salvezza se il debito complessivo è insostenibile, come vedremo dettagliatamente nella sezione successiva.
Difese legali e strategie: sospensioni, ricorsi, autotutela, opposizione
Oltre alla rateizzazione, esistono diverse strategie di difesa legale che il contribuente può adottare per contrastare un’intimazione di pagamento o le relative azioni esecutive. Qui esamineremo: – La domanda di sospensione (sia giudiziale che amministrativa). – Il ricorso tributario contro l’intimazione e atti connessi. – L’autotutela (richiesta di annullamento all’ente creditore). – L’opposizione all’esecuzione (precetto/pignoramento) e agli atti esecutivi. – Altre azioni giudiziali speciali (accenno).
Sospensione dell’intimazione e della riscossione
Sospensione amministrativa (autotutela): Se il contribuente ritiene che vi sia un errore palese (ad esempio ha pagato le cartelle, oppure ha un provvedimento di sgravio, o una sentenza favorevole non tenuta conto), può presentare all’Agente della Riscossione una richiesta di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1, comma 537 L.228/2012. In tale istanza (da inviare con documenti probatori allegati), si chiede all’Agente di sospendere l’esecuzione perché il debito non è dovuto o è sospeso per legge. L’Agente, ricevuta l’istanza, sospende le attività per fino a 220 giorni e chiede conferma all’ente creditore (es. Agenzia Entrate, Comune, INPS). Se entro 220 giorni l’ente non conferma la validità del debito, il ruolo viene annullato di diritto . Questa è una procedura di autotutela “rafforzata” introdotta proprio per evitare di esigere somme manifestamente non dovute. Nella pratica, funziona bene per casi chiari (es. “ecco la ricevuta di pagamento: il debito è stato pagato”). In casi più complessi (es. “credito prescritto”), come visto nella Cass. 15873/2024, se l’istanza è generica l’Agente non annulla nulla . In ogni caso, presentare questa richiesta appena ricevuta l’intimazione può far congelare temporaneamente le azioni esecutive in attesa di verifica. Tuttavia, per sicurezza, è bene non affidarsi solo all’autotutela: conviene spesso anche proporre ricorso in parallelo, perché se l’ente risponde negativamente entro 220 giorni, la riscossione riprende e magari il termine per ricorrere sarà passato.
Sospensione giudiziale (in corso di ricorso): Quando si presenta un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione) contro l’intimazione o altri atti, si può contestualmente chiedere al giudice una sospensione cautelare dell’atto impugnato, se ci sono gravi e fondati motivi (es. rischio grave di danno dalla riscossione, e ragionevole fondatezza del ricorso). Il giudice tributario fissa un’udienza in tempi rapidi (in teoria entro 30 giorni dalla domanda) e decide se sospendere l’efficacia dell’atto fino alla decisione di merito. Se viene concessa la sospensiva, l’intimazione e le procedure esecutive collegate devono fermarsi. L’Agenzia Entrate-Riscossione dunque non potrà procedere a pignoramenti nel frattempo, o dovrà sospenderli se già avviati dopo l’intimazione. Questo è un ottimo risultato, ma attenzione: – Non è automatico: bisogna convincere il giudice che il ricorso non è pretestuoso e che c’è un danno serio in atto (pignoramenti imminenti, ecc.). – C’è un periodo di attesa (di solito qualche settimana almeno) prima dell’udienza di sospensione; in quell’intervallo l’Agenzia potrebbe teoricamente agire. A volte l’AdeR spontaneamente attende l’esito se informata del ricorso, altre volte no. Perciò, nuovamente, la soluzione più immediata è la rateazione, da usare anche come ponte in attesa del giudice. – Se la sospensione viene negata, la riscossione continua durante il processo (che potrebbe durare mesi o anni).
Sospensione “atipica” in sede civile: Nelle procedure concorsuali di sovraindebitamento (vedi oltre) il giudice può emanare provvedimenti di sospensione delle singole esecuzioni. Anche il giudice dell’esecuzione civile può sospendere un pignoramento se presentate opposizione e ravvisa motivi validi. Ad esempio, se dimostrate di aver avviato una procedura OCC, alcuni giudici dell’esecuzione sospendono l’azione esecutiva in attesa dell’esito (ma non è obbligatorio, perché in teoria la competenza passa al giudice concorsuale).
In sintesi, la sospensione può essere chiesta in via amministrativa (all’Agenzia stessa) o giudiziale (al giudice). La prima è utile per errori oggettivi; la seconda è fondamentale se fate un ricorso e volete protezione immediata. L’Avv. Monardo in genere, valutati gli atti, presenta contestualmente all’eventuale ricorso un’istanza di sospensione cautelare, per mettere in sicurezza il contribuente durante il contenzioso.
Ricorso contro l’intimazione (opposizione a cartella/intimazione)
Come detto, l’intimazione è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario (Commissione/Corte di Giustizia) . I motivi di ricorso più frequenti contro un’intimazione sono: – Vizi propri dell’intimazione: ad esempio, omissione dell’indicazione del responsabile del procedimento o dell’ufficio competente (violazione art.7 Statuto) ; notifica irregolare dell’intimazione; mancanza dei 5 giorni (esecuzione iniziata prima della scadenza). – Eccezioni relative agli atti presupposti: mancata notifica della cartella esattoriale originaria o di uno degli atti indicati nell’intimazione. Se il contribuente non ha mai ricevuto la cartella, può contestarlo con l’impugnazione dell’intimazione, chiedendo l’annullamento di entrambi (Cassazione ha confermato che l’intimazione può essere annullata se gli atti sottostanti sono nulli) . – Prescrizione o decadenza: se tra la data di notifica degli atti originari e l’intimazione è trascorso un periodo superiore al termine di prescrizione del tributo, si eccepisce che il credito si è estinto. Esempio: contributi INPS con cartella 2010 e intimazione 2020 –> prescrizione 5 anni maturata, come nel caso reale risolto dall’Avv. Ponzo . Oppure decadenza (per es. ruoli emessi fuori tempo per alcune imposte). – Avvenuto pagamento: se il contribuente ha pagato in passato quelle somme (magari direttamente all’ente impositore) o ha ottenuto sgravio/annullamento, ma l’Agente non ne ha tenuto conto. In tal caso si documenta al giudice l’intervenuto pagamento/nulla osta. – Vizi del ruolo: più raramente, si possono contestare questioni attinenti alla cartella stessa – ma attenzione, se la cartella era notificata e non impugnata, su certi aspetti c’è preclusione. Ad es., non si può contestare nel 2026 la fondatezza di un accertamento 2018 se la cartella 2019 non fu impugnata. Però si può contestare, ad esempio, che la cartella è nulla per difetti di notifica o perché priva di motivazione, se non lo si sapeva prima. – Importi errati: talvolta l’intimazione ha importi maggiorati ingiustificatamente (magari applicando sanzioni nuove non previste, o duplicando somme). Ci si può fare correggere in giudizio o in via amministrativa.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione (dinanzi alla Corte Giustizia Tributaria provinciale competente per territorio, solitamente quella dove ha sede l’ente creditore principale o il domicilio fiscale del contribuente). Serve l’assistenza di un avvocato tributarista (per valori oltre €3.000). Nel ricorso si chiede l’annullamento dell’intimazione e degli atti presupposti viziati.
Se il ricorso riguarda cartelle esattoriali per sanzioni amministrative (multe) o contributi previdenziali, la competenza potrebbe essere rispettivamente del Giudice di Pace/Tribunale civile e del Tribunale del Lavoro. In tal caso si tratterebbe di opposizione all’intimazione in sede diversa. Ad esempio, per un’intimazione contenente solo multe stradali, la giurisprudenza è dibattuta ma tende a dire che l’opposizione va fatta ex art.615 c.p.c. al giudice ordinario, non in Commissione Tributaria. È un tecnicismo, ma l’avvocato saprà individuare il giudice giusto.
Ricorso contro cartella vs contro intimazione: Spesso, se il contribuente ha già perso il treno per ricorrere contro la cartella (entro 60 gg dalla cartella), l’intimazione rappresenta un “secondo treno” per far valere alcune eccezioni, come la prescrizione . Però attenzione: come visto, oggi la Cassazione dice che l’intimazione doveva essere impugnata per eccepire la prescrizione, pena cristallizzazione . Quindi, alla prima intimazione utile, bisogna agire. Se la si lascia passare, non si potrà aspettare il pignoramento successivo per lamentarsi (in sede di opposizione al pignoramento, quelle eccezioni potrebbero essere ritenute tardive). Dunque è fondamentale non far scadere l’intimazione senza valutare un ricorso.
Opposizione a precetto: il titolo parla di opposizione a precetto, che in ambito fiscale è un concetto improprio perché il precetto vero e proprio non c’è. Tuttavia, se per caso il recupero fosse affidato a un legale esterno o se parliamo di ingiunzioni fiscali (per enti locali) con precetto, l’opposizione a precetto va fatta entro 20 giorni dall’atto davanti al giudice ordinario, eccependo magari che il credito è prescritto o inesigibile. Questo è un caso meno comune in contesto Agenzia Entrate Riscossione, ma abbiamo voluto menzionarlo per completezza.
In conclusione, il ricorso contro l’intimazione è la via regia per far valere legalmente i motivi di illegittimità del debito o dell’atto. Va preparato con cura, includendo tutti i motivi noti, perché ciò che non si eccepisce può precludersi. Mentre il ricorso pende, come detto, potete mantenere la rateizzazione (non c’è rinuncia: pagare a rate non implica riconoscere il debito, finché lo state contestando per motivi seri – in caso di vittoria in giudizio, vi verrà eventualmente restituito quanto pagato di non dovuto, o stornato). Questa combinazione ricorso+rateazione è spesso la strategia migliore: si guadagna tempo, si evita il peggio (pignoramenti) e intanto si cerca la vittoria legale per azzerare/ridurre il debito.
Autotutela e annullamento “in casa”
Abbiamo già accennato alla sospensione in autotutela (che è temporanea). L’autotutela in senso più ampio è il potere della Pubblica Amministrazione di annullare o correggere i propri atti quando siano riconosciuti illegittimi o infondati. Il contribuente può sempre presentare un’istanza all’ente creditore (es. Agenzia Entrate, Comune, INPS a seconda dei casi) chiedendo l’annullamento delle somme iscritte a ruolo. Ad esempio: – Se scoprite che la cartella da cui nasce l’intimazione deriva da un avviso di accertamento già annullato da una sentenza passata in giudicato, potete chiedere all’ente di comunicare all’Agenzia Riscossione lo sgravio. – Se vi accorgete di un errore di calcolo o doppia iscrizione, scrivete all’ente segnalando l’errore.
L’autotutela non sospende i termini di ricorso (lo dice anche l’art.6, co.2, Statuto del Contribuente), quindi non bisogna aspettare fiduciosi oltre i termini di legge. Va usata come carta aggiuntiva. Spesso, però, gli enti sono restii ad annullare volontariamente quando la questione non è chiara e preferiscono aspettare l’esito dei ricorsi giudiziari.
Un caso particolare di autotutela in mano all’Agente Riscossione è la procedura di “Discarico per inesigibilità”: se un ruolo viene annullato dall’ente impositore, l’Agente discarica quel debito e non lo riscuote più. Ma questo esula dalle azioni del contribuente (è tra ente e agente).
Opposizioni in sede civile (615 e 617 c.p.c.)
Le opposizioni tipiche del codice di procedura civile entrano in gioco quando l’esecuzione è già partita: – Opposizione all’esecuzione (art.615 c.p.c.): serve a contestare il diritto a procedere all’esecuzione. Nel contesto di riscossione coattiva, situazioni classiche: – Debito già pagato (quindi l’esecuzione non dovrebbe esserci). – Prescrizione sopravvenuta dopo la formazione del titolo definitivo (es. cartella non impugnata ma poi trascorsi più di 5/10 anni senza atti prima del pignoramento). – Difetto del titolo esecutivo: es. mancanza di notifica della cartella (quindi l’intimazione sarebbe primo atto, e se ne contesta validità fuori termine – qui le strade tra giudice tributario e ordinario si intersecano). – Opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.p.c.): per vizi formali del pignoramento o di altri atti dell’esecuzione (es. un pignoramento notificato senza attendere i 5 giorni dalla notifica dell’intimazione – atto prematuro; oppure un vizio di notifica del pignoramento stesso).
In materia fiscale, la giurisprudenza ha tracciato confini: tutto ciò che poteva esser impugnato in sede tributaria (cartella, intimazione) non può essere rimesso in discussione dal giudice dell’esecuzione, se il contribuente ha lasciato decorrere i termini. Per cui l’opposizione ex 615 c.p.c. spesso viene dichiarata inammissibile o rigettata se tenta di far valere eccezioni che dovevano essere sollevate prima (principio del “giudicato implicito” tributario). Eccezioni possibili: – Mancata notifica della cartella: se il contribuente prova che la cartella non gli fu notificata, allora l’intimazione sarebbe il primo atto notificato. C’è dibattito se ciò vada in Commissione (impugnando l’intimazione per vizio degli atti presupposti) o se si possa anche far valere come difesa nell’opposizione a esecuzione. Alcune pronunce ammettono che la nullità radicale di un titolo (cartella mai notificata) possa essere dedotta davanti al giudice ordinario come inesistenza del titolo, altre dicono che andava comunque portata in Commissione (ma se uno non la sapeva, come faceva?). In pratica, si tenta di solito entrambe le vie se possibile. – Prescrizione dopo cartella definitiva: la Cassazione ha a lungo detto che la prescrizione sopravvenuta si può far valere anche con opposizione a esecuzione, se dopo la cartella sono passati gli anni previsti e l’esecuzione inizia (perché la cartella vale come ultimo atto interruttivo) . Tuttavia, con le novità su intimazione, pare che il contribuente debba impugnare l’intimazione per far valere prescrizione maturata prima di essa . Se non l’ha fatto, potrebbe sostenere di poter eccepire la prescrizione in sede di opposizione se nel frattempo è maturata dopo l’ultima intimazione non impugnata (come da Cass. 16743/2024) . Ma siamo su un terreno minato. La prudenza impone di non fare affidamento su questa possibilità: meglio prevenire impugnando l’intimazione.
L’opposizione ex 615 c.p.c. si propone con atto di citazione davanti al Tribunale civile del luogo dell’esecuzione. Occorre indicare se si chiede sospensione e il giudice può fissare udienza urgente per valutarla.
Opposizione a precetto: come già detto, se l’Agenzia (caso raro) notificasse un atto di precetto (cosa che in genere non fa perché non previsto in procedura esattoriale standard), andrebbe fatta opposizione entro 20 giorni. Ma normalmente il “precetto” dell’Agenzia è proprio l’intimazione (5 giorni vs i 10 giorni di un precetto civile).
Strategie combinate
Un contribuente ben consigliato può combinare più difese. Ad esempio: – Chiedere rateizzazione per bloccare subito l’esecuzione e presentare ricorso per contestare il debito. Così è al sicuro nel breve termine e si gioca la partita legale nel medio termine. – Se c’è un fermo o ipoteca già attivi, richiedere sospensione di quelli in via amministrativa (ad esempio presentando documentazione di bene strumentale per il fermo, o errore per l’ipoteca) e parallelamente avviare la rateizzazione per togliere pressione. – Se la situazione debitoria è insostenibile nel complesso (più enti, molti debiti), valutare una procedura di sovraindebitamento (che vedremo tra poco) e nel frattempo cercare di guadagnare tempo con una sospensione giudiziale o un accordo temporaneo.
Va personalizzato il piano d’azione in base al caso. L’Avv. Monardo solitamente procede con un’analisi degli atti ricevuti (cartelle, intimazioni, eventuali vizi di notifica) e del profilo del debitore (patrimonio, redditi, situazione familiare), poi propone una strategia integrata: – Se ci sono validi motivi di ricorso, li persegue. – Intanto mette il contribuente al riparo da incubi come il conto bloccato o lo stipendio dimezzato attivando la rateazione o chiedendo sospensioni mirate. – Negozia eventualmente con l’ente per soluzioni transattive (specie su crediti bancari/finanziari o transazione fiscale in procedure concorsuali, se applicabile). – Monitora le eventuali rottamazioni/sanatorie legislative per vedere se il cliente può rientrarvi e trarne beneficio (a volte conviene attendere qualche mese se si vocifera una nuova definizione agevolata, ma mai restare del tutto inerti nel frattempo).
L’importante per il contribuente è non isolarsi e non ignorare gli atti sperando che “non succeda nulla”. Succede, invece: dopo l’intimazione, qualcosa succederà di certo (fermo, pignoramento…). Agire subito con l’aiuto di un legale può fare la differenza tra perdere somme ingenti o salvare il salvabile.
Passiamo ora a illustrare gli strumenti alternativi alla mera rateizzazione e ricorso, utili soprattutto quando il debito fiscale fa parte di un quadro di sovraindebitamento più ampio: le cosiddette definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) e le procedure previste dalla legge n.3/2012 (oggi Codice della Crisi) come il piano del consumatore, l’accordo di composizione o la liquidazione, che culminano nell’esdebitazione.
Strumenti alternativi: rottamazione, saldo e stralcio, piano del consumatore, L.3/2012, esdebitazione, concordati
Oltre alle vie “ordinarie” di gestione del debito tributario (pagamento diretto, rateazione, contenzioso), esistono strumenti straordinari o alternativi che possono offrire uno sconto o una soluzione definitiva al problema dei debiti, inclusi quelli esattoriali. In questa sezione esamineremo: – Le Definizioni agevolate come la rottamazione delle cartelle e il saldo e stralcio, che consentono di pagare a condizioni di favore e ottenere la pace fiscale. – Le procedure da sovraindebitamento (Legge 3/2012, oggi integrate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza): piano del consumatore, concordato minore (ex accordo di composizione) e liquidazione controllata, con l’obiettivo finale dell’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). – Brevi cenni ai concordati preventivi per imprenditori maggiori e alla transazione fiscale, per completezza.
Rottamazione delle cartelle esattoriali
La rottamazione delle cartelle (detta anche definizione agevolata dei ruoli) è un provvedimento legislativo con cui periodicamente lo Stato offre ai contribuenti la possibilità di pagare i debiti iscritti a ruolo con uno sconto su sanzioni e interessi. In genere, le rottamazioni prevedono: – Stralcio totale delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora. – Pagamento integrale o parziale (in alcune edizioni) delle imposte/contributi e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. – Sconto dell’aggio di riscossione (spesso condonato). – Possibilità di dilazionare il pagamento agevolato in un certo numero di rate prefissate dalla legge.
Le edizioni passate: – Rottamazione 2016/2017 (D.L.193/2016) – prima edizione. – Rottamazione-bis 2017 (D.L.148/2017) – seconda edizione (riapertura). – Rottamazione-ter 2018 (D.L.119/2018) – terza edizione, che ha introdotto, tra l’altro, gli effetti su esecuzioni e la possibilità di pagare in 18 rate fino al 2023. – Saldo e stralcio 2019 (L.145/2018) – misura parallela per persone fisiche in difficoltà economica (ISEE < €20.000) con abbattimento anche del tributo (pagando percentuali tra 16% e 35% a seconda dei casi) . – Rottamazione-quater 2023 (L.197/2022) – quarta edizione, attivata nel 2023 per i carichi affidati dal 2000 al 30/6/2022 .
L’ultima, la rottamazione-quater, è attualmente in corso (nel 2025 si stanno pagando le rate). Ha caratteristiche: – Abbraccia un periodo amplissimo (ruoli di oltre 20 anni, dal 2000 a metà 2022) . – Permette di pagare il solo importo residuo del debito senza sanzioni, senza interessi di mora né aggio. Restano dovuti invece l’IVA (che è imposta UE e non condonabile), il capitale, e gli interessi da ritardata iscrizione (qualcuno escluso). Per le multe stradali, ad esempio, si pagava solo l’importo della multa senza maggiorazioni. – Prevede un pagamento in massimo 18 rate spalmate su 5 anni (2023-2027) . Le prime due rate, ciascuna del 10%, scadevano nel 2023 (luglio e novembre, poi prorogate al 31 ottobre e 30 novembre 2023). Le successive 16 rate sono trimestrali dal 2024 al 2027. – Chi ha aderito entro il 30 giugno 2023 riceve i bollettini dall’Agenzia e deve rispettare scrupolosamente le scadenze, pena la decadenza e perdita dei benefici. – La rottamazione-quater include anche un “mini stralcio” automatico: i debiti sotto €1.000 affidati tra 2000 e 2015 sono stati automaticamente annullati (questo avveniva al 31/3/2023 per disposizioni di legge, beneficiando molti contribuenti) .
Effetti sulle azioni esecutive: Come evidenziato, la normativa di rottamazione di solito dispone che: – Dalla presentazione della domanda di adesione, l’Agente non può attivare nuove azioni esecutive o cautelari . – Le procedure in corso: nella rottamazione-ter e quater, il legislatore ha previsto la sospensione e, con il pagamento della prima rata, l’estinzione delle procedure esecutive già avviate (salvo aste già aggiudicate) . Questo vuol dire che se avevate un pignoramento in corso e avete aderito e poi versato la prima rata, quel pignoramento viene chiuso definitivamente (non semplicemente sospeso come per la rateizzazione ordinaria). – Misure cautelari: non è chiarito esplicitamente se l’estinzione valga anche per fermi/ipoteche già iscritte. Probabilmente sì, dovrebbero decadere, ma su questo in passato c’erano dubbi interpretativi . In pratica l’Agente tende a mantenere ferme le ipoteche fino a fine pagamento per sicurezza, ma formalmente non attiva nuove e non prosegue esecuzioni.
Riammissione dei decaduti: Novità di fine 2024 – inizio 2025: chi aveva aderito alla rottamazione-quater ma è decaduto perché non è riuscito a pagare tutte le rate 2023 (o successive), ha ora (grazie al cosiddetto Milleproroghe 2025, D.L. 198/2023 conv. L.14/2023) un’ultima chance. Il Governo ha infatti previsto che: – Chi non era in regola con le rate di rottamazione-quater al 31/12/2024 (quindi decaduto) può presentare domanda entro il 30 aprile 2025 di riammissione . – Dovrà pagare il debito “rottamato” residuo in 10 rate: 10% entro 31 luglio 2025, poi 9 rate trimestrali fino al 2027 . – In tal modo riottiene i benefici (sanzioni e interessi abbuonati) e può completare i pagamenti sia pure in ritardo.
Attenzione: chi invece non ha mai aderito alla rottamazione-quater (perché magari il suo debito è successivo al 30/6/22 o per scelta) ora non ha quella possibilità, dovrà usare gli strumenti ordinari (rateazioni riformate dal 2025) . Pare però che nella Delega Fiscale 2023 vi fossero ipotesi di future definizioni agevolate mirate (forse un saldo e stralcio su interessi per chi paga prontamente? Al momento nulla di concreto). È possibile che nei prossimi anni vi siano ulteriori edizioni (si parla colloquialmente di rottamazione-quinquies, ma al 27/1/2026 non c’è una nuova legge in vigore su questo).
Quando conviene la rottamazione: Sicuramente se il carico ha molte sanzioni e interessi, la definizione agevolata è vantaggiosa. L’avv. Monardo consiglia di aderire se possibile, ma con prudenza: aderire significa dover poi rispettare i pagamenti, altrimenti si perde tutto e non si possono rateizzare quei debiti in modo ordinario (dopo la decadenza dalla rottamazione-quater, però, dal 2025 si potranno comunque rateizzare ordinariamente i residui, quindi non tutto è perduto). Una strategia può essere: aderire alla rottamazione su più debiti per congelarli con lo sconto previsto, e parallelamente tenere una liquidità per pagare almeno le prime rate. Se vi rendete conto di non riuscire a sostenere le rate rottamazione (che erano poche ma di importo elevato, dato il max 18 rate su 5 anni), potreste optare per non aderire e scegliere la strada delle 84-120 rate ordinarie con tutti gli interessi (potrebbe essere più facile da pagare perché spezza in tanti mesi, pur costando di più alla fine). È un bilanciamento caso per caso.
Saldo e stralcio
Il saldo e stralcio dei ruoli è stata finora un’iniziativa isolata prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) per dare un aiuto extra a persone fisiche in grave difficoltà economica. In pratica, a differenza della rottamazione (dove paghi tutto il netto salvo sanzioni/interessi), col saldo e stralcio: – Si applicavano percentuali ridotte anche sul tributo dovuto, a seconda dell’ISEE: – ISEE fino a €8.500: paghi solo 16% del dovuto (quota tributo). – ISEE 8.500–12.500: paghi il 20%. – ISEE 12.500–20.000: paghi il 35%. – Erano ammesse a saldo e stralcio solo alcune tipologie di debiti: principalmente carichi da omessi versamenti tributari dovuti dalle persone fisiche (ad esempio, IRPEF non versata, contributi IVS dovuti da artigiani/commercianti) . Non multe, non IVA etc. – Anche qui sanzioni e interessi venivano condonati e c’era la possibilità di rateizzazione (5 rate spalmate fino al 2021). – In caso di adesione, come per la rottamazione-ter, c’era lo stop alle azioni esecutive e l’estinzione di quelle in corso con il pagamento.
È stato un provvedimento molto mirato e non ripetuto nelle stesse forme. Nella rottamazione-quater 2023 non c’era un saldo e stralcio analogo (tranne lo stralcio automatico per mini-debiti fino 1.000 euro, come detto).
Possibilità future: se dovesse emergere, ad esempio, una nuova crisi economica, il legislatore potrebbe reintrodurre un saldo e stralcio per famiglie disagiate. Al momento, nulla del genere è previsto, ma vale la pena tenerlo in considerazione come concetto: pagare solo una parte del debito per chiudere la posizione. Questo concetto può tuttavia trovare spazio anche nelle procedure giudiziali di composizione della crisi, come il piano del consumatore, dove in sostanza si propone ai creditori (incluso il Fisco) un pagamento parziale.
Piano del consumatore (e altre procedure di sovraindebitamento)
Se un contribuente non è solo alle prese con una cartella esattoriale, ma con un sovraindebitamento generale (cioè un insieme di debiti – fiscali, bancari, verso privati – che supera la sua capacità di rimborso), la soluzione migliore potrebbe essere attivare le procedure previste dalla Legge 3/2012 (ora incorporate nel D.Lgs.14/2019, Codice della crisi e dell’insolvenza). Queste procedure sono: – Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici (che hanno debiti personali, non derivanti da attività d’impresa significativa). Consente di presentare al giudice un piano di ristrutturazione dei debiti senza necessità di accordo con i creditori, ma basato sulla valutazione della meritevolezza e sostenibilità. Il giudice può omologare il piano anche con il dissenso di alcuni creditori, se ritiene che il debitore meriti l’esdebitazione parziale. – Concordato minore (ex Accordo di composizione) : destinato a piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori cessati, startup, ecc. Richiede il voto (accordo) di una maggioranza di creditori (60% dei crediti) per essere approvato, poi viene omologato dal tribunale. Comprende spesso anche la transazione fiscale, cioè il Fisco e gli enti previdenziali possono aderire accettando un pagamento parziale dei loro crediti. – Liquidazione controllata del sovraindebitato: simile a un fallimento (liquidazione giudiziale) ma su base volontaria: il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio liquidabile e un liquidatore lo vende, ripartendo il ricavato tra i creditori secondo le regole legali. Al termine, anche se i creditori non sono stati soddisfatti integralmente, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). – Esdebitazione del debitore incapiente: procedura introdotta di recente (artt. 282-283 CCII) che permette a chi non ha davvero nulla (zero beni e reddito minimo) di chiedere la cancellazione dei propri debiti, una tantum, purché meritevole e senza colpa grave. È come una “grazia” sui debiti per i casi disperati, con alcune condizioni.
Il Codice della Crisi (in vigore da luglio 2022) ha riordinato queste procedure, ma i principi sono rimasti simili. Ora tutte passano tramite un OCC – Organismo di Composizione della Crisi (professionisti o enti abilitati che aiutano a predisporre la pratica) e vengono presentate al Tribunale competente.
Come interagiscono con l’esecuzione forzata: come anticipato, appena il giudice fissa l’udienza e ammette la procedura, tutte le azioni esecutive e cautelari dei creditori vengono sospese . Ad esempio, se avete un pignoramento dello stipendio in corso, con l’ammissione del piano del consumatore il pignoramento viene sospeso e poi cessato definitivamente all’omologazione (i crediti rientrano nel piano). Se avevate un fermo, il giudice può ordinarne la sospensione. Insomma, la procedura di sovraindebitamento crea una sorta di “ombrello” concorsuale: i debiti vengono trattati in blocco nella procedura, e i creditori non possono agire individualmente.
Vantaggi: – È possibile proporre di pagare solo una parte dei debiti e cancellare il resto (questo in un piano o concordato). – Si possono includere tutti i debiti: fiscali, bancari, privati, personali. Il piano dà una soluzione unica e definitiva. – Si ottiene, se si completa il piano (o anche subito in caso di liquidazione incapiente), l’esdebitazione, ossia la liberazione dai debiti residui: il debitore torna “pulito” (tranne debiti non esdebitabili, come magari risarcimenti per danni da illecito o alimenti, ma parliamo di casi particolari). – Durante la procedura, come detto, si vive più sereni: nessun ufficiale giudiziario alla porta, nessun conto bloccato all’improvviso. Gli eventuali pignoramenti in essere vengono assorbiti e perdono efficacia .
Svantaggi/considerazioni: – La procedura non è gratuita: ci sono costi (OCC, spese legali) e serve un minimo di patrimonio/reddito per fare una proposta credibile. Se uno non ha nulla da offrire, c’è la via dell’esdebitazione incapienti, ma è l’ultima spiaggia e si può utilizzare solo una volta. – Richiede trasparenza totale: vanno dichiarati tutti i debiti e tutti i beni. Se emergono atti in frode (es. avete “dimenticato” di dichiarare un bene o avete regalato casa a un parente per sottrarla ai creditori poco prima), il giudice può negare l’omologazione. – Serve la meritevolezza: specialmente per il piano del consumatore, il giudice valuta che il sovraindebitamento non derivi da colpa grave o malafede. Ad esempio, se vi siete indebitati per cure mediche, perdita lavoro, garanzie per terzi ecc., siete meritevoli; se avete fatto debiti per gioco d’azzardo in modo irresponsabile, potreste essere considerati non meritevoli (anche se c’è un margine di apprezzamento). – È impegnativa: una volta dentro, dovete rispettare il piano di pagamento approvato. Se non lo fate, la procedura può venire revocata e i crediti tornano attivi.
Nel contesto del nostro tema, un contribuente con un’intimazione di pagamento magari di importo elevato, se quell’intimazione è solo la punta dell’iceberg di tanti debiti, farebbe bene a considerare il sovraindebitamento: Esempio: il Sig. Rossi deve €30.000 al Fisco (intimazione ricevuta), €20.000 di prestiti personali arretrati, €5.000 di bollette non pagate, ha la macchina ferma e la banca minaccia un pignoramento. Il suo stipendio è di €1.500. È evidente che anche rateizzare tutto sarebbe dura. Con un piano del consumatore, potrebbe proporre: pagare ad esempio €200 al mese per 5 anni (totale €12.000) suddiviso pro-quota tra tutti i creditori, dimostrando che più di così non può. Se il giudice e i creditori lo approvano, pagherà quei €12.000 in 5 anni e poi verrà esdebitato dei restanti ~€43.000 di debiti non pagati. Nel frattempo, lo stipendio non sarà ulteriormente pignorato (anzi forse ridurranno la trattenuta al 10% se era al 20), e potrà usare l’auto se necessario (magari chiedendo al giudice la sospensione del fermo).
Concordati e transazione fiscale: Per completezza, se il debitore è un imprenditore più grande (fuori dalla L.3/2012), c’è il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione. In quelle sedi, il Fisco può accettare un pagamento parziale delle imposte (transazione fiscale). Ad esempio, un’azienda con cartelle per €1 milione in crisi può proporre in concordato di pagarne il 20%. Lo Stato ha emanato linee guida (D.Lgs. 14/2019 e D.L.118/2021) incoraggiando il dialogo con il fisco anche in sede extragiudiziale (composizione negoziata con l’ausilio di esperti negoziatori come l’Avv. Monardo). Questi strumenti però esulano dall’ambito del singolo contribuente persona fisica su cui ci focalizziamo.
Conclusione su strumenti alternativi: Il contribuente deve sapere che non esiste solo Equitalia. Debiti che paiono impagabili possono essere ridotti o cancellati tramite le vie legislative previste: – Le “pacificazioni fiscali” (rottamazioni, stralci) – quando offerte – vanno colte perché alleggeriscono il carico. – Le procedure concorsuali per privati sono un’ancora di salvezza per ripartire da zero se il debito è davvero fuori controllo. – L’esdebitazione è un istituto ormai normale: cancellare i debiti a chi ha fatto tutto il possibile per pagarli, ma non è riuscito, è un principio di civiltà economica.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi OCC e negoziatore esperto, è in grado di seguire il cliente anche in queste procedure più complesse. Spesso, infatti, dietro un’intimazione di pagamento c’è una situazione debitoria ampia, che va affrontata con un piano di ristrutturazione globale.
Errori comuni, rischi e consigli operativi
In questa parte evidenziamo alcuni errori comuni che i contribuenti commettono di fronte a un’intimazione di pagamento o in generale nella gestione dei debiti fiscali, e forniamo consigli pratici per evitarli:
Errore 1: Ignorare l’intimazione sperando in bene.
Rischio: come spiegato, ignorare l’atto fa partire pignoramenti e altri guai subito dopo . Inoltre, passati 60 giorni, non potrete più contestare nulla .
Consiglio: mai trascurare un’intimazione. È un atto serio. Appena ricevuta, segnate la scadenza dei 5 giorni e dei 60 giorni. Attivatevi immediatamente: anche se pensate di non poter pagare, muoversi (col supporto di un legale) può evitare il peggio. Ad esempio, presentare un’istanza di rateazione entro pochi giorni.
Errore 2: Pagare qualunque somma in fretta senza verifiche.
Rischio: a volte, presi dal panico, alcuni fanno sacrifici enormi (vendono beni, chiedono prestiti costosi) per pagare subito tutto, magari debiti in parte non dovuti (prescritti o già sgravati) o che potevano essere scontati con rottamazione.
Consiglio: verificate sempre il dettaglio del debito. Richiedete all’Agente la lista delle cartelle contenute nell’intimazione e controllate se alcune sono vecchissime (prescrizione?) o già pagate. Con l’assistenza di un professionista, potreste accorgervi che non serve pagare tutto o che c’è margine di trattativa (es. presentando ricorso su una parte e pagando solo il resto). Non fatevi mai convincere da telefonate di sedicenti società che vi chiedono soldi per “bloccare il fermo” o cose del genere: rivolgetevi sempre a canali ufficiali (AdeR o avvocato di fiducia).
Errore 3: Farsi decadere da una rateizzazione per distrazione.
Rischio: Molti ottengono la rateazione e poi, rassicurati, si “dimenticano” di pagare qualche rata. Magari saltano la rata di agosto pensando che tanto c’è la tolleranza, poi ne saltano un’altra… e senza accorgersene superano il limite (5 rate) e decadono. Questo fa perdere tutti i benefici e riattiva il rischio pignoramenti immediatamente.
Consiglio: organizzate i pagamenti. Usate la domiciliazione bancaria se possibile, o segnate tutte le scadenze delle rate in agenda. Anche un singolo giorno di ritardo potrebbe contare come rata non pagata (attenzione: AdeR considera non pagata la rata versata con più di 5 giorni di ritardo rispetto alla scadenza). Se per un imprevisto non riuscite proprio a pagare una rata, cercate di non mancarne più di 4 in totale. Se vedete che non riuscite a sostenere il piano, prima di decadere consultate un esperto: dal 2025, ad esempio, c’è la possibilità di chiedere una proroga allungando il piano (in passato c’era la proroga straordinaria da 72 a 120 rate per peggioramento condizioni, ora con le nuove norme bisognerà vedere i dettagli attuativi, ma sembra più fattibile) .
Errore 4: Non comunicare con l’Agente della Riscossione.
Rischio: Alcuni contribuenti evitano di aprire la porta al messo notificatore, non ritirano le raccomandate, evitano ogni contatto. Questo non ferma la macchina, anzi: la notifica si considera fatta lo stesso (compiendo gli atti di deposito) e intanto voi non sapete di preciso cosa sta succedendo. Oppure ignorano gli avvisi bonari e poi si trovano cartelle maggiorate.
Consiglio: meglio sapere che non sapere. Andate sul portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione, registratevi e controllate la vostra situazione debitoria (c’è il servizio “Situazione debitoria – Estratto conto”). È gratuito e vi mostra tutte le cartelle aperte, con i relativi atti (anche intimazioni, preavvisi, ecc.). In questo modo potete prevenire arrivi sgraditi. Ad esempio, se vedete di avere una cartella di 5 anni fa mai pagata, potete aspettarvi un’intimazione a breve e magari agire prima. Inoltre, l’Agenzia ha sportelli (anche online) dove fornire chiarimenti: se non capite un dettaglio dell’intimazione, chiedete. Il peggio è restare nel buio.
Errore 5: Confondere i ruoli di Agenzia Entrate (fisco) e Agenzia Entrate-Riscossione.
Rischio: Mandare ricorsi o richieste all’ufficio sbagliato. Ad esempio, fare ricorso contro la cartella all’Agenzia Entrate-Riscossione lamentando che l’accertamento era sbagliato: AER in quel caso non c’entra, bisognava fare ricorso all’Agenzia Entrate sul merito del tributo. Oppure chiedere sgravio all’Agenzia Entrate di sanzioni su multe stradali: incompetente, doveva essere il Comune. Questi errori fanno perdere tempo e possibilità.
Consiglio: Individuate sempre chi è il “proprietario” del debito. Sulla cartella è indicato il “Ente creditore”: ad esempio, Agenzia delle Entrate (imposte), INPS (contributi), Comune di X (multe o IMU), etc. Se il vostro argomento è “non devo pagare perché…” spesso va diretto verso l’ente creditore (e di riflesso alla cartella). Se il vostro argomento è “la procedura di riscossione è sbagliata…” (es. notifica nulla, rateizzazione negata indebitamente, ecc.) va verso AER. Distinguere questo vi farà adottare la strategia giusta (ricorso tributario vs ricorso al giudice ordinario vs istanza in autotutela all’ente, ecc.). In caso di dubbio, delegare a un legale che saprà su chi indirizzare ogni atto.
Errore 6: Pensare “tanto sono nullatenente, non mi possono fare nulla”.
Rischio: Sottovalutare comunque i problemi. Anche chi non ha beni intestati o lavoro in regola può subire conseguenze: ad esempio fermo auto su un veicolo cointestato o pignoramento di conti cointestati, iscrizione di ipoteche su proprietà ereditate in parte, ecc. Inoltre, i debiti non spariscono e possono impedire in futuro di ottenere finanziamenti, o dare problemi se vinci qualcosa o ricevi un TFR. In più, se avete conti correnti, anche con pochi soldi, questi possono venire bloccati al momento sbagliato (magari quando vi serve quel poco per pagare l’affitto).
Consiglio: Gestire il debito anche se attualmente non aggredibile. Si può puntare a definizioni agevolate o all’esdebitazione per ripartire puliti. Vivere con debiti per anni può essere stressante e comunque limitante (non potete intestarvi nulla nel frattempo per paura dei creditori). Meglio affrontare la situazione e chiuderla con gli strumenti legali (anche pagando zero se siete davvero senza niente, tramite esdebitazione per incapienti).
Errore 7: Rivolgersi tardi all’avvocato, quando i buoi sono scappati.
Rischio: Arrivare d’urgenza con il conto già pignorato e la casa all’asta il giorno dopo lascia poche leve al professionista per aiutarvi. Oppure presentarsi dopo anni con una cartella mai impugnata e chiedere se si può fare qualcosa quando ormai è tardi.
Consiglio: tempestività. Appena ricevete un’intimazione (o anche un preavviso di fermo/ipoteca, o la cartella stessa) consultate subito un esperto. Spesso c’è una finestra breve in cui si possono scegliere azioni efficaci. Passato quel momento, si può solo limitare i danni. Ad esempio, se un cliente arriva da Avv. Monardo prima della scadenza dei 5 giorni, si possono prevenire i pignoramenti; se arriva dopo che il conto è pignorato, si potrà ancora fare qualcosa (rateizzare e sbloccare magari), ma il disagio e i costi già subiti potevano evitarsi.
Errore 8: Indebitarsi ulteriormente per pagare il debito fiscale (es. finanziamenti, usuraio peggio ancora).
Rischio: Trasformare un problema in uno più grave. Ad esempio, contrarre un prestito con una finanziaria a tassi alti per pagare la cartella – così ora avete la finanziaria alle calcagna. O vendere la casa a metà prezzo per far subito cassa – perdendo patrimonio. Addirittura alcuni, nei guai, cadono vittime dell’usura per ottenere contanti. Tutto ciò può portarvi in situazioni peggiori del punto di partenza.
Consiglio: valutate soluzioni legali meno onerose. Il Fisco ha strumenti propri (dilazioni, rottamazioni) che spesso sono a tasso più basso di un prestito (il 2,5% annuo ora è un tasso inferiore a qualsiasi mutuo o prestito personale!). Inoltre, i debiti fiscali si possono ristrutturare come detto con procedure concorsuali. Quindi prima di ipotecare la casa con una banca o svendere beni di famiglia, provate a usare gli strumenti normativi per ridurre o diluire il debito. L’indebitamento “a cascata” raramente risolve; sposta solo il problema e vi lega ad altri creditori.
Errore 9: Credere a voci o “dritte” non verificate (fake news fiscali).
Rischio: Circolano molte leggende: “se l’intimazione arriva via PEC non vale”, “dopo 20 anni le cartelle cadono sempre”, “se non firmo nulla non possono farmi niente”, ecc. Seguire questi consigli sbagliati porta a sottovalutare il pericolo. Ad esempio, qualcuno pensa che se non ritira la raccomandata allora la cartella non è valida: falso, perché c’è la compiuta giacenza. Oppure “Equitalia non esiste più, quindi i debiti sono cancellati”: falso, è solo cambiato il nome in Agenzia Entrate-Riscossione.
Consiglio: informatevi da fonti attendibili. Leggete siti specializzati, articoli con riferimenti normativi (come questa guida). Non date retta al cugino o all’amico che “se ne intende” se non vi cita basi legali. In caso di dubbio, chiedete direttamente in Agenzia o a un professionista. Ad esempio, molti non sanno della regola di 1 anno per l’intimazione – e sbagliano calcoli sui termini. O non sanno che nel 2020 il termine è passato da 180 giorni a 1 anno e applicano ancora la vecchia informazione. Le leggi cambiano: bisogna avere dati aggiornati.
Errore 10: Pagare parzialmente e a caso.
Rischio: Il Fisco imputerà quel pagamento come prevede la legge (prima a interessi e sanzioni, poi al capitale più vecchio). Pagare “un po’ per calmare” non calma nulla se non concordato. Ad esempio, su un’intimazione da €10.000 pagate €2.000 sperando mostrino clemenza: l’AdeR li prenderà, ma se non c’è un piano rate formalizzato, andranno comunque avanti per gli altri €8.000. E in ricorso quei €2.000 potrebbero essere visti come riconoscimento del debito (non sempre, ma potrebbe).
Consiglio: ogni pagamento deve rientrare in una strategia: o è un pagamento integrale per chiudere, o è una prima rata di un piano concordato, o è l’adesione a una definizione agevolata. Versare soldi senza un accordo non garantisce alcuna sospensione delle azioni. Meglio tenere quei soldi e decidere come destinarli in un contesto definito (ad esempio, la prima rata di una rateizzazione formalmente accettata, o un acconto in attesa di definizione se l’Agente concorda di sospendere – si può anche chiedere un piano “a vista” pagando un po’ e ottenendo tempo, ma va negoziato).
In generale, il consiglio d’oro: non aspettare mai l’ultimo momento. Appena scatta il campanello d’allarme (cartella ricevuta, lettera di preavviso, intimazione, conto bloccato ecc.), farsi assistere e agire in fretta. Ogni giorno perso può voler dire un’opportunità mancata o un’azione esecutiva subita.
FAQ – Domande frequenti sull’intimazione di pagamento e rateizzazione
Di seguito una serie di domande comuni che i contribuenti si pongono su intimazioni, rateizzazioni ed esecuzioni, con risposte chiare e concise:
1. Che cos’è un’intimazione di pagamento e perché l’ho ricevuta?
L’intimazione di pagamento è un atto con cui l’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) ti intimida formalmente di pagare entro 5 giorni un certo importo risultante da cartelle esattoriali già notificate. La ricevi perché hai uno o più debiti a ruolo scaduti da tempo (di solito oltre un anno) non ancora riscossi. È l’ultimo avviso prima di passare al pignoramento dei tuoi beni .
2. L’intimazione è la stessa cosa di una cartella esattoriale?
No. La cartella esattoriale è il primo atto con cui ti viene richiesto il pagamento di un debito iscritto a ruolo (ha 60 giorni di tempo). L’intimazione arriva successivamente, come sollecito finale se la cartella non è stata seguita da esecuzione entro un anno . In pratica, la cartella contiene il dettaglio del tributo dovuto, l’intimazione è un avviso che richiama quelle cartelle e minaccia l’esecuzione imminente.
3. Ho solo 5 giorni per pagare: sono lavorativi o di calendario?
Si considerano 5 giorni lavorativi, escludendo sabato, domenica e festivi, a meno che l’atto specifichi altrimenti. Ad esempio, se ti notificano l’intimazione lunedì, hai tempo fino al lunedì successivo (supponendo che in mezzo ci sia un weekend). Meglio comunque non rischiare: attivati immediatamente come se fossero 5 giorni secchi.
4. Cosa succede esattamente dopo 5 giorni se non pago?
Trascorsi i 5 giorni, l’Agente della Riscossione può procedere con azioni esecutive o cautelari senza ulteriori avvisi. In pratica può: – Pignorare conti correnti, stipendi/pensioni, altri crediti o beni mobili/immobili di tua proprietà . – Iscrivere fermo amministrativo sulla tua auto o moto (se non l’ha già fatto) . – Iscrivere ipoteca su un tuo immobile (se il debito supera €20.000) . Non c’è un giorno fisso: potrebbe agire già dal 6º giorno. Nella pratica spesso passano alcuni giorni o settimane, ma non contarci: tecnicamente, dal giorno 6 in poi sei esposto a queste misure.
5. Quanto tempo ho per fare ricorso contro l’intimazione?
Hai 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione) . Attenzione però: il ricorso non sospende automaticamente il pagamento/azioni. Puoi chiedere al giudice una sospensione, ma intanto il Fisco potrebbe agire. Perciò, se fai ricorso, conviene comunque anche chiedere rateizzazione o altra tutela per evitare pignoramenti pendenti il giudizio.
6. Posso impugnare l’intimazione per contestare la cartella che non ho mai ricevuto?
Sì. L’intimazione è impugnabile anche per eccepire la mancata notifica della cartella sottostante . In tal caso il giudice valuterà se effettivamente la cartella non ti fu notificata correttamente; se così, annullerà l’intimazione e spesso anche il debito per vizio procedurale (o almeno farà ricominciare il procedimento con corretta notifica). È un motivo comune di ricorso.
7. Posso rateizzare il pagamento per evitare il pignoramento?
Assolutamente sì. Puoi presentare una domanda di rateizzazione all’Agente della Riscossione, preferibilmente entro i 5 giorni. Una volta accolta e pagata la prima rata, l’Agente non può procedere con nuovi pignoramenti o fermi . Anche se l’istanza è presentata ma non ancora approvata formalmente, di solito l’Agente aspetta. Quindi la rateizzazione è il metodo più immediato per bloccare l’esecuzione.
8. Ci sono limiti o requisiti per ottenere la rateizzazione?
Dipende dall’importo: – Se il debito totale che vuoi rateizzare è fino a €120.000, la rateizzazione viene concessa in modo abbastanza automatico (ti basta dichiarare temporanea difficoltà) . – Se supera €120.000, devi documentare la tua situazione economica (ISEE, redditi, ecc.).
In ogni caso devi non essere decaduto da una rateizzazione simile di recente (ma dal 2025 le regole sono più flessibili su riammissioni) . Puoi chiedere fino a 84 rate (7 anni) dal 2025, o anche 120 rate (10 anni) se hai grave difficoltà documentata .
9. Quante rate posso fare al massimo e di che importo?
Dal 2025, senza dover presentare documenti puoi ottenere fino a 84 rate (7 anni) . Con documenti che provano difficoltà, anche 120 rate (10 anni) . L’importo minimo di ciascuna rata è €50 per persone fisiche (€100 per società). Quindi se ad esempio hai un debito di €6.000, volendo potresti fare 120 rate da €50 (ma in realtà 120 rate per 6k non te le danno senza documenti e motivazione forte, potresti farne 84 da ~€72). In generale, l’Agente cerca di contenere la durata standard, a meno che tu dimostri di aver proprio bisogno del massimo.
10. Quali sono i tassi di interesse sulle rate?
Dal 1° gennaio 2025, il tasso di interesse di dilazione applicato è del 2,5% annuo (prima era 4%) . Questo tasso si applica sulle rate dopo la prima. Ad esempio, se dilazioni 5 anni, pagherai un 2,5% su base annua sul debito residuo. È un tasso relativamente basso (inferiore anche a molti mutui). Se decadi dalla rateazione, torneranno poi gli interessi di mora (attualmente attorno al 3-4%).
11. Avevo già una rateizzazione ma sono decaduto tempo fa; posso chiedere una nuova rateazione adesso?
Dipende da quando sei decaduto. Fino al 2024, la regola era che se eri decaduto da una rateazione concessa dopo 2016, potevi chiederne un’altra solo pagando prima tutte le rate scadute arretrate (praticamente dovevi metterti in pari, il che spesso era impossibile). Dal 2025 la riforma ha previsto la possibilità di ottenere una nuova rateizzazione anche senza saldare prima gli arretrati . Quindi c’è maggior clemenza. Inoltre, se sei decaduto dalla rottamazione-quater nel 2024, c’è una norma speciale che ti permette di rientrare pagando in 10 rate dal 2025 . In sintesi, oggi hai più chance di rinegoziare un piano anche se in passato ne hai saltato uno.
12. Posso avere sia la rottamazione che la rateizzazione insieme?
Non sullo stesso debito, ma su debiti diversi sì. Mi spiego: se hai aderito a una rottamazione (es. rottamazione-quater) per alcune cartelle, quelle seguiranno il loro piano di pagamenti agevolati (massimo 18 rate fino al 2027). Per altre cartelle non rottamate, puoi chiedere la rateizzazione ordinaria. Non puoi invece rateizzare lo stesso importo che è oggetto di rottamazione secondo regole diverse (la “rateizzazione” di una rottamazione è già prevista dalla legge della rottamazione stessa, es. le 18 rate). Dunque o scegli definizione agevolata, o rate normale. Una volta decaduto dalla rottamazione, però, il debito residuo può tornare rateizzabile ordinariamente.
13. Ho un fermo amministrativo sull’auto: la rateizzazione lo toglie?
La sospende, non lo cancella subito . In pratica, se inizi a pagare a rate, l’Agente della Riscossione non ti toglierà il fermo dal PRA immediatamente, ma considererà il fermo “non operativo” finché rispetti il piano. Potresti chiedere un documento che attesti la sospensione del fermo per poter circolare (in alcuni casi viene concesso). La cancellazione definitiva del fermo avverrà solo dopo che avrai finito di pagare tutte le rate. Quindi, a livello formale il fermo rimane iscritto ma congelato durante la rateazione.
14. E per l’ipoteca sulla casa?
Simile al fermo: la rateizzazione impedisce al Fisco di procedere con il pignoramento dell’immobile ipotecato (quindi di metterlo all’asta), ma l’ipoteca rimane come garanzia finché il debito non è estinto. Solo a saldo completato l’Agente dovrà cancellare l’ipoteca. Se avevi già un’ipoteca, pagando a rate la “iberni”, ma se poi decadi potrebbero di nuovo avviare l’espropriazione.
15. L’intimazione può riguardare debiti prescritti?
Se un debito era già prescritto, l’intimazione non lo “rianima”. Ad esempio, se la cartella del 2010 per bollo auto (prescrizione 3 anni) mi arriva intimazione nel 2026, quel credito è prescritto e l’intimazione è illegittima . Però attenzione: sta a te eccepirlo. Se non fai ricorso e non lo fai notare, l’Agente procederà comunque. Quindi sì, a volte arrivano intimazioni su crediti in realtà prescritti: vanno impugnate per far valere la prescrizione, altrimenti diventano definitive. La Cassazione del 2025 ribadisce proprio che bisogna impugnare l’intimazione per far valere la prescrizione, altrimenti l’obbligo si cristallizza .
16. Se faccio ricorso contro l’intimazione, sospendono i 5 giorni?
No, il ricorso non sospende il termine di 5 giorni né blocca automaticamente l’esecuzione. Devi chiedere al giudice una sospensiva e fartela accordare, il che richiede almeno qualche settimana. Quindi nei fatti i 5 giorni passerebbero e l’Agenzia potrebbe pignorare mentre tu aspetti l’udienza di sospensione. Per questo, se decidi di ricorrere, è prudente anche presentare domanda di rateizzazione entro i 5 giorni. Puoi fare entrambe le cose: rateizzare per fermare l’azione e ricorrere per contestare il merito. Se poi vinci il ricorso, il debito si annulla e ti verranno stornate/rimborsate le rate pagate in eccesso.
17. Ho un pignoramento in corso (conto bloccato, stipendio già pignorato): l’intimazione mi è arrivata dopo, posso ancora fermare il pignoramento?
Sì, grazie a una norma del 2020. Se il pignoramento è già in corso, puoi ottenere una rateizzazione prima che il pignoramento si perfezioni (cioè prima che i soldi vengano assegnati o la vendita avvenga). Facendo la rate e pagando la prima rata, la procedura di pignoramento in corso si interrompe automaticamente . Ad esempio, conto corrente: se è bloccato ma i soldi non sono stati ancora girati all’Agente, con la rateizzazione restano bloccati ma non prelevati; se completi i pagamenti, poi verranno sbloccati a tuo favore. Stipendio: se hai già la trattenuta sul cedolino, con la rateizzazione l’Agente deve revocare il pignoramento, quindi le trattenute dovrebbero cessare (coordina col tuo ufficio paghe). Importante muoversi in fretta: se l’asta della casa si è già tenuta o i soldi sono stati già prelevati, è tardi.
18. Cosa significa “decadere dalla rateizzazione”?
Significa perdere il diritto al piano di rate e quindi dover pagare tutto il residuo in un’unica soluzione. Accade se non paghi 5 rate (anche non consecutive) del tuo piano . Ad esempio, se salti le rate 2, 5, 7, 10 e 12 (5 in totale), quando salti la quinta vieni dichiarato decaduto. Una volta decaduto: – L’intero debito residuo diventa riscuotibile subito. – Ripartono le azioni esecutive come pignoramenti senza bisogno di intimazione ulteriore. – Non puoi ottenere un altro piano sullo stesso debito, se non rispettando certe condizioni o attendendo tempi di legge (che ora sono stati resi più flessibili, vedi sopra). Per evitare la decadenza, cerca di non accumulare 5 rate non pagate. Se hai difficoltà, contatta subito l’Agente o un professionista: a volte si riesce a evitare la decadenza con interventi tempestivi.
19. Se decadono da un piano rate, ridanno i soldi che ho già pagato?
No, i soldi delle rate già pagate restano acquisiti a riduzione del debito. Semplicemente il tuo debito residuo tornerà a essere quello su cui possono fare esecuzione. Non avrai restituzione di nulla. In caso di rottamazioni, se decadi perdi anche tutti i benefici: i soldi versati vanno a coprire per primi sanzioni e interessi che erano condonati, e il debito residuo torna comprensivo delle parti condonate (in pratica ti penalizza molto). Nella rateizzazione ordinaria, se decadi, hai comunque ridotto il debito di quanto pagato.
20. Ho letto di persone che dicono “dopo tot anni la cartella si annulla automaticamente”. È vero?
Ci sono termini di prescrizione: ad esempio, le cartelle per contributi INPS si prescrivono in 5 anni se nel frattempo non arriva alcun sollecito o intimazione. Quelle per IRPEF in 10 anni. Però non c’è un annullamento automatico senza che tu faccia nulla, tranne casi particolari previsti dalla legge (es. stralcio mini-debiti sotto 1000 euro per anni vecchi, disposto nel 2023) . In generale, se un debito è prescritto, devi farlo valere tu opponendoti. L’Agente non ti dirà mai spontaneamente “scusa, sono passati 5 anni, non ti chiedo soldi”. Anzi, spesso prova comunque a riscuotere. Quindi, attenzione: non confondere “prescrizione” con “condono tacito”. Se pensi che il debito sia prescritto, devi reagire formalmente (ricorso, istanza, ecc.), altrimenti lo pagherai comunque.
21. L’intimazione può essere notificata via PEC? Vale come notifica?
Sì, l’Agente della Riscossione notifica validamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) tutti gli atti, tra cui le cartelle e le intimazioni, se ha un indirizzo PEC del destinatario (ad esempio quello presente in INI-PEC per imprese/professionisti o quello fornito dal cittadino). La PEC ha lo stesso valore legale della raccomandata AR. Quindi controlla sempre la tua casella PEC; se l’atto arriva lì, la notifica è perfezionata quando il messaggio viene consegnato al server (anche se tu non lo leggi subito). Assicurati di avere la PEC attiva e funzionante per non perdere comunicazioni. In mancanza di PEC, la notifica avverrà in modo tradizionale (messo notificatore o posta).
22. Posso chiedere all’Agenzia Entrate-Riscossione di aspettare qualche giorno in più se sono in difficoltà? (es. proroga breve)
Formalmente no, non esiste un diritto a proroga dei 5 giorni. Tuttavia, in casi eccezionali, l’Agente ha una certa discrezionalità: ad esempio, se vai allo sportello e dici “posso pagare metà importo tra 10 giorni”, possono suggerirti di fare intanto la rateizzazione (paghi una rata subito e poi estingui anticipatamente) oppure, se stai per aderire a un provvedimento in arrivo (es. rottamazione aperta tra un mese), potrebbero – non garantito – evitare di colpire subito attendendo quel termine. Ma queste sono valutazioni interne non codificate. Diciamo che ufficialmente dopo 5 giorni sei passibile di esecuzione. Se proprio ti serve tempo, la via regolare è presentare ricorso con istanza di sospensione e sperare nel decreto del giudice, oppure attivare la rateazione per prendere fiato.
23. L’avvocato può trattare direttamente con Agenzia Entrate-Riscossione per ridurre il debito?
Fuori dalle procedure formali, lo spazio di manovra con AER è limitato: non può, ad esempio, farti uno “sconto” sulle cartelle se non previsto da legge (non è come un creditore privato con cui fai transazione stragiudiziale). Però l’avvocato può: – Verificare se puoi rientrare in qualche definizione agevolata attiva e farti aderire. – Negoziare tempi e modalità con l’Agente su aspetti procedurali (es. chiedere di accorpare debiti in un’unica rateazione, o di attendere l’esito di un’istanza in autotutela). – Nelle procedure concorsuali (piano del consumatore, transazione fiscale nel concordato) sì, c’è vera trattativa: il legale propone un certo pagamento parziale e l’Agenzia delle Entrate (come creditore) può accettare o meno tramite i suoi organi competenti. Quindi, per un “sconto”, la strada è usare gli strumenti di legge (rottamazioni, saldo e stralcio, concordati). L’avvocato esperto li conosce e ti guida in quelli; ma non aspettarti di sederti a tavolino con Equitalia e dire “ti do il 50% e chiudiamo” in via extralegale – non funziona così.
24. Devo per forza farmi assistere da un avvocato per queste procedure?
Per alcune sì: il ricorso tributario sopra €3.000 richiede il difensore abilitato. Le procedure di sovraindebitamento richiedono l’OCC e in pratica l’assistenza tecnica. La rateizzazione in sé puoi chiederla anche da solo (è pensata per essere accessibile). Tuttavia, vista la complessità e le possibili combinazioni di strumenti, affidarsi a un professionista specializzato è altamente consigliabile. Un avvocato cassazionista esperto in diritto tributario e crisi da sovraindebitamento, come l’Avv. Monardo, può valutare la tua situazione a 360 gradi e scegliere le mosse giuste, evitandoti passi falsi. È un investimento che spesso fa risparmiare tempo, denaro e stress. Se sbagli da solo (ad esempio impugni davanti al giudice sbagliato, o non sollevi una difesa importante), potresti compromettere la soluzione del problema.
Esempi pratici e simulazioni
Vediamo ora alcune simulazioni numeriche e casi reali per capire come applicare quanto detto in situazioni concrete:
Caso 1: Debito di €30.000 con fermo auto attivo e pignoramento imminente
Scenario: Mario, artigiano, ha debiti tributari per €30.000 derivanti da cartelle IRPEF e IVA degli anni scorsi. Non ha potuto pagare e ha ignorato vari solleciti. Ora: – L’Agenzia ha già iscritto un fermo amministrativo sul suo furgone (bene strumentale) da 6 mesi. – Ha appena ricevuto un’intimazione di pagamento per l’intero importo, 5 giorni per pagare. – Sa (perché la banca lo ha avvisato informalmente) che l’Agenzia ha inviato un atto di pignoramento conto corrente che entrerà in funzione tra pochi giorni (la banca gli ha dato un heads-up che bloccherà i soldi la settimana prossima).
Problemi: Mario ha il furgone che gli serve per lavoro bloccato, e rischia di trovarsi il conto aziendale congelato, il che gli impedirebbe di pagare fornitori e stipendio del collaboratore.
Soluzione applicata: – Giorno 1: Mario va immediatamente dall’Avv. Monardo con l’intimazione. L’avvocato controlla le cartelle: sono ancora contestabili? Nota che una parte del debito (€5.000 di una cartella INPS) sembra prescritta, ma il resto è dovuto. Decide quindi una strategia mista: – Presentare entro 2 giorni un ricorso alla Corte Tributaria per far annullare quei €5.000 prescritti e magari ottenere una sospensiva per l’intero importo (difficile, ma tentare). – Contestualmente, chiedere rateizzazione per €30.000 così da bloccare tutto subito. – Giorno 3: Viene presentata online la richiesta di rateizzazione ordinaria. Mario opta per un piano lungo: chiede 72 rate (essendo 2026 potrebbe chiederne 84, ma ha stimato che in 6 anni può farcela). L’importo sarebbe circa €416 al mese più interessi. – Giorno 4: L’Agenzia comunica l’accoglimento immediato (il debito è sotto 120k, quindi automatico) e genera i bollettini. Mario paga subito la prima rata di €416 + un po’ di interessi. – Giorno 5: Avv. Monardo invia copia dell’avvenuta rateizzazione e pagamento al funzionario dell’Agenzia che segue il suo caso (avendo i contatti da precedenti comunicazioni). – Giorno 6: La banca di Mario riceve dall’Agente notifica di sospensione del pignoramento sul conto (perché nel frattempo l’Agenzia, visto il piano, l’ha emessa) –> il conto di Mario non viene più bloccato, scongiurato il pignoramento . – Giorno 7: Mario, con copia del contratto di rateazione, va al PRA e riesce a ottenere un permesso per utilizzare il furgone, in quanto bene strumentale e ora con debito rateizzato. In pratica, l’Agenzia non rimuove formalmente il fermo, ma rilascia una sospensione per consentirgli la circolazione a scopi lavorativi. – Anno seguente: Il giudice tributario decide sul ricorso. Riconosce che €5.000 erano prescritti e annulla quella parte. Il resto €25.000 è confermato dovuto. Mario a quel punto ha già pagato, poniamo, 12 rate (circa €5.000). L’esito: – Il piano di rate viene ricalcolato per €25.000 (tolti i 5k annullati). Quindi le rate future si riducono un po’ (oppure l’Agenzia potrebbe rimborsare/compensare l’eccedenza pagata). – Mario prosegue i pagamenti per i successivi 5 anni e salda i €25.000 dovuti. – Il fermo sul furgone verrà completamente cancellato alla fine (ma già non operativo durante). – Il pignoramento conto non è mai arrivato a incidere.
Commento: Mario ha evitato la paralisi della sua attività grazie alla mossa tempestiva di rateizzare, e allo stesso tempo ha ridotto l’importo dovuto grazie al ricorso. Senza intervento, avrebbe perso l’uso del furgone e dei soldi sul conto, con probabile chiusura dell’attività.
Caso 2: Contribuente con unico immobile e debito esattoriale elevato
Scenario: Lucia ha un debito con Agenzia Riscossione di €150.000 (derivante da varie cartelle IRPEF e IVA). Possiede un appartamento dove vive, su cui l’Agenzia ha messo ipoteca un anno fa. Ha ricevuto una intimazione di pagamento di €150.000. Non lavora (è disoccupata al momento) e non ha altri beni né redditi. Il timore è: possono portarmi via la casa?
Analisi: Poiché è prima casa, unico immobile di residenza non di lusso, non possono pignorare la sua casa per legge . L’ipoteca però c’è e resterà, impedendole per esempio di venderla facilmente. Inoltre, l’Agenzia potrebbe pignorarle eventuali crediti futuri (conto corrente, se avesse dei soldi, o stipendio se troverà lavoro). Lucia è anche indebitata con banche per altri €50.000.
Soluzione: Dato che Lucia non può pagare €150.000 né ha entrate, la via migliore è avviare una procedura di sovraindebitamento: – Si rivolge all’Avv. Monardo, il quale in qualità di OCC redige un piano del consumatore: propone che Lucia venda la casa (valore €200.000) e con il ricavato paghi in parte i debiti. Però Lucia vuole evitare di perdere la casa. Allora altra opzione: magari un parente è disposto a contribuire €50.000 per risolvere. Il piano potrebbe essere: pagamento di €50.000 totali (di cui 40k ai crediti fiscali e 10k alle banche) e cancellazione del resto. – Il giudice ammette la procedura e sospende l’esecuzione: l’ipoteca viene congelata e l’Agenzia non può fare nulla sulla casa . – Se il piano viene omologato, Lucia pagherà €50.000 come da piano (ad esempio rateizzando in 4 anni quei 50k con l’aiuto del parente) e otterrà l’esdebitazione dei €150k di fisco residui e dei 50k di banche. La casa resta sua e libera da ipoteca, perché il piano prevederà la cancellazione dell’ipoteca (essendo la casa necessaria per lei e i creditori soddisfatti in parte con altro). – In caso i creditori non accettassero, Lucia ha la carta di liquidazione controllata: mette la casa in liquidazione, il liquidatore la vende a prezzo di mercato magari €200k, paga tutti i creditori (150k fisco + 50k banche = 200k). Lucia perde la casa ma paga i debiti. Se qualcosa rimane scoperto, comunque lei verrebbe esdebitata. Questa è l’opzione estrema.
Commento: In questo caso, la priorità è stata evitare l’esproprio della casa in modo traumatico. La legge protegge la prima casa dal pignoramento, ma l’ipoteca c’è e i debiti rimangono. La procedura di sovraindebitamento offre una via ordinata di uscita. Lucia in questo scenario ideale è riuscita persino a tenere la casa pagando solo 1/4 del dovuto grazie a un aiuto familiare e alla falcidia dei crediti.
Caso 3: Piccola impresa con debiti fiscali in epoca di rottamazione
Scenario: La ditta Alfa ha €80.000 di cartelle (IVA, ritenute) affidate entro 2019. Nel 2023 è stata proposta la rottamazione-quater. La ditta inizialmente non aderisce perché non era sicura di poter pagare le rate. Nel 2024 riceve un’intimazione per quei €80.000. Ormai la finestra della rottamazione-quater è chiusa (era fino giugno 2023 per aderire). La ditta vorrebbe comunque sfruttare quello sconto.
Soluzione: Purtroppo, a meno di riaperture di termini, ora non può più aderire alla definizione agevolata. Quindi deve andare con la rateizzazione ordinaria (che dal 2025 è migliorata). Avendo €80k di debito, può chiederla senza documenti (è sotto 120k). Nel 2025 chiede 84 rate per €80k –> circa €952 al mese più interessi, fattibile con il cashflow aziendale. Nel frattempo, però, i €80k rottamati sarebbero diventati forse €60k senza sanzioni. Peccato. La ditta Alfa spera in una futura rottamazione-quinquies e si chiede: se nel 2026 facessero una rottamazione per ruoli recenti, posso aderire anche se ho la rateazione in corso?
Risposta: Probabilmente sì, se la legge lo consentirà, di solito è possibile saltare da rateazione a rottamazione (ma non viceversa). Nelle precedenti edizioni, se volevi aderire alla rottamazione dovevi interrompere il piano di rate in essere (o essere decaduto entro certe date) . L’avvocato le consiglia di monitorare la normativa: intanto paga le rate. Se uscirà una legge nuova, valuterà costi-benefici di aderire e nel caso interrompere il piano (a volte conviene, a volte no in base a quanti interessi risparmi).
Commento: Questo esempio mostra l’importanza di aderire alle definizioni agevolate quando ci sono. La ditta Alfa ha perso l’occasione del 2023 e ora deve pagare tutto con interessi. Però grazie alla riforma 2025 almeno ha 7 anni e un tasso 2,5%. Se non potesse pagare €950 al mese, dovrebbe pensare a un concordato preventivo o procedure simili, ma supponiamo che riesca.
Caso 4: Pensionato con cartelle di multa e prelievo pensione in atto
Scenario: Il Sig. Bianchi, pensionato 70enne, scopre nel 2022 che sulla sua pensione c’è una trattenuta di €100 al mese da parte di Agenzia Riscossione per vecchie multe stradali non pagate (importo totale €5.000). Non sapeva di avere queste pendenze finché non ha visto la busta paga. Nel 2024, vede arrivare a casa un’intimazione di pagamento di €3.000 (residuo) perché evidentemente hanno sospeso il pignoramento pensione per la pandemia e ora lo richiamano per il resto. Lui è disorientato.
Soluzione: – L’avvocato verifica che molte di quelle multe sono del Comune X e forse alcune sono nulle per notifica (c’è margine di ricorso al Giudice di Pace?). Ma essendo passato molto tempo, decide di non puntare sul ricorso (anche perché il GdP spesso considera tardivo se non impugnate le cartelle). – Invece, consiglia di rateizzare i €3.000 residui per far cessare il pignoramento sulla pensione e ridurre la rata mensile. Presentano richiesta di 36 rate (€3k in 3 anni sono €83/mese circa). – Dopo prima rata pagata, l’Agenzia sospende la trattenuta di €100 , quindi il Sig. Bianchi torna a prendere pensione piena, e paga €83 lui in autonomia. – Con la rateizzazione, inoltre, chiederanno al Comune eventualmente l’annullamento di sanzioni ulteriori (ma essendo multe, le sanzioni sono l’importo base, quindi niente da fare). – Il Sig. Bianchi completa i pagamenti e risolve. Se fosse rimasto col pignoramento, avrebbe finito comunque in 3 anni ma pagando €100 fissi. Con la rateizzazione paga €83 (leggermente meno) e ha il controllo dei pagamenti. Inoltre, è tranquillo che non partano altre esecuzioni su eventuali conti (anche se ha poco).
Commento: Qui abbiamo visto l’uso della rateazione per prendere il controllo di un pignoramento in corso. Anche se l’intimazione era di importo basso, ha senso per il pensionato evitare che continuino a prendergli i soldi forzosamente, preferendo un piano concordato magari di importo più basso mensile. Inoltre, se lui avesse voluto fare opposizione, avrebbe dovuto muoversi anni prima. Ormai con l’intimazione, l’obiettivo era solo gestire l’uscita.
Caso 5: Impugnazione di intimazione per vizio formale
Scenario: Un’azienda riceve un’intimazione di pagamento di €50.000. L’avvocato esamina l’atto e si accorge che manca l’indicazione del responsabile del procedimento e anche l’ufficio dove chiedere informazioni (in violazione dell’art.7 L.212/2000) . Inoltre, l’intimazione riporta solo il totale ma non elenca le cartelle in dettaglio (grave carenza di motivazione). L’azienda in realtà potrebbe pagare con un piano, ma vorrebbe guadagnare tempo.
Azione: L’avvocato presenta ricorso per vizi formali dell’intimazione chiedendone l’annullamento. Anche se l’azienda deve il merito, avere l’atto annullato per vizi darebbe più tempo (poi l’Agente dovrà rinotificare un’intimazione corretta, magari dopo mesi). Chiede anche sospensione. Il giudice vede che in effetti l’atto è carente e concede la sospensiva. L’Agenzia non pignora. Dopo qualche mese, in sentenza, la Commissione annulla l’intimazione perché priva di requisiti essenziali (nullità notificata). Il debito però rimane, solo che ora l’Agenzia dovrà notificare un nuovo atto (e magari correggeranno errori). L’azienda ha guadagnato 6-12 mesi. Durante questo periodo, l’azienda ha accantonato utili e quando arriverà la nuova intimazione, potrà decidere se pagarla subito o rateizzarla.
Commento: Questa è una tattica a volte usata: sfruttare i vizi procedurali per rallentare e rimettere in pari il cliente. Attenzione però a non abusarne con motivi pretestuosi: serve che il vizio ci sia davvero, altrimenti si perde e si accumulano solo spese. In questo caso era palese e la giurisprudenza tende ad annullare atti carenti di elementi obbligatori (anche se la Cassazione a volte distingue tra nullità e irregolarità; comunque è un rischio calcolato).
Ogni caso reale ha le sue particolarità, ma questi esempi dimostrano come: – La tempestività e la conoscenza degli strumenti fanno la differenza (Caso 1 e 3). – Anche situazioni che paiono disperate hanno vie d’uscita legali (Caso 2). – L’importanza di affidarsi a professionisti per scovare opportunità difensive (vizi formali, prescrizioni, ecc.) – (Caso 5). – La rateizzazione è versatile: utile per grandi debiti come per piccoli, per prevenire e per curare (tutti i casi in fondo la vedono protagonista).
Conclusione
Affrontare un’intimazione di pagamento a 5 giorni può spaventare, ma come abbiamo visto in questa guida, il contribuente ha a disposizione una gamma di strumenti per difendersi e gestire il debito in modo sostenibile e legale. Il sistema normativo attuale – aggiornato al 2026 – offre tutele importanti: dalle rateizzazioni flessibili (fino a 10 anni) , alle definizioni agevolate (rottamazioni e saldo-stralcio) per abbattere sanzioni, fino alle procedure concorsuali per i casi più gravi che addirittura possono cancellare i debiti residui.
Il messaggio chiave è: non subire passivamente le intimazioni e le azioni esecutive, ma reagire in modo informato e tempestivo. Ogni situazione è diversa – c’è chi potrà pagare a rate, chi dovrà combattere in giudizio un errore, chi dovrà ristrutturare l’intero indebitamento. È fondamentale valutare con lucidità (meglio se con l’aiuto di un esperto) quali opzioni si adattano al proprio caso: – Pagare subito se il debito è dovuto e si hanno i mezzi (evitando ulteriori interessi e problemi). – Rateizzare per evitare il collasso finanziario e bloccare le ganasce del Fisco. – Impugnare quando ci sono validi motivi di illegittimità, così da non pagare ciò che non è dovuto. – Trattare attraverso le opportunità di legge (rottamazioni, piani del consumatore) per ridurre l’importo complessivo. – Proteggere i propri beni essenziali sfruttando le norme (prima casa impignorabile, beni strumentali non fermabili ecc.) e chiedendo tutela giudiziale quando serve.
In tutto questo percorso, farsi assistere da un professionista qualificato come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo può fare la differenza tra una semplice dilazione e una vera soluzione strategica. Grazie alla sua competenza in diritto tributario e bancario, all’esperienza come gestore della crisi e alla conoscenza aggiornata delle pronunce giurisprudenziali più recenti, l’Avv. Monardo è in grado di: – Analizzare gli atti (cartelle, intimazioni, pignoramenti) alla ricerca di vizi o opportunità. – Consigliare la strategia ottimale: ad esempio combinare ricorso e rateazione, oppure puntare su una definizione agevolata, o avviare un piano del consumatore, a seconda del caso. – Assistere in ogni sede: dalla Corte di Giustizia Tributaria al Tribunale civile, dall’OCC fino alle trattative con gli enti impositori, garantendo che i tuoi diritti siano tutelati in ogni fase. – Ottenere sospensioni e provvedimenti urgenti per darti respiro immediato (evitando pignoramenti devastanti sul conto o sullo stipendio). – Seguire l’esecuzione del piano: monitorare che l’Agente rispetti le sospensioni, che rimuova fermi/ipoteche quando dovuto, e che a fine percorso tu sia realmente libero dal debito (esdebitazione conclusa, cancellazioni eseguite).
In un contesto fiscale e normativo complesso e in continua evoluzione, avere al proprio fianco un legale esperto rappresenta non solo una difesa, ma un investimento nella propria serenità economica. Questa guida ha fornito le conoscenze necessarie per comprendere “come funziona l’intimazione di pagamento e la rateizzazione”, ma l’applicazione pratica richiede quella personalizzazione che solo un consulente esperto può offrire.
In conclusione, se ti trovi di fronte a un’intimazione di pagamento con 5 giorni per pagare – o più in generale se hai problemi di cartelle esattoriali, fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti – non aspettare oltre. Agisci subito, informati e fatti assistere. Contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: potrai esporre il tuo caso, ricevere un’analisi approfondita e soprattutto un piano d’azione immediato per mettere in sicurezza il tuo patrimonio e pianificare la soluzione del tuo debito. Con la giusta strategia e l’assistenza competente, anche la più minacciosa delle intimazioni può trasformarsi in un problema risolvibile, avviandoti verso un futuro di maggiore tranquillità finanziaria e legale.
Difendi i tuoi diritti e i tuoi beni: ogni problema ha una soluzione, se affrontato con gli strumenti giusti e la giusta tempistica. Se sei in difficoltà con il Fisco, l’Avv. Monardo e il suo studio sono pronti a offrirti supporto immediato e qualificato, per farti valere e guidarti fuori dalla crisi. Non esitare a chiedere aiuto – la legge, quando ben utilizzata, è dalla tua parte.