Introduzione
Gestire una società di servizi contabili (ad esempio una S.r.l. che svolge tenuta contabilità, paghe e adempimenti fiscali per aziende e professionisti) significa lavorare ogni giorno con il fisco e dentro le regole fiscali. Proprio per questo, quando la società entra in difficoltà e accumula debiti verso Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER), INPS e banche, il rischio non è “solo” economico: è strategico e operativo.
Per una società che vive di flusso di cassa, reputazione e affidabilità, le conseguenze più ricorrenti sono:
- blocco dei conti e congelamento della liquidità (tipicamente tramite pignoramento presso terzi);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili sociali o personali (se esistono coobbligati o garanti);
- fermo dell’operatività (es. impossibilità di pagare stipendi, fornitori, IVA corrente, canoni software);
- escalation bancaria: rientri forzosi, revoche fido, segnalazioni, escussione fideiussioni;
- possibile “effetto domino” su studio, amministratori e garanti.
La buona notizia è che, anche quando il debito è già “gravoso”, esistono difese e soluzioni concrete e spesso combinabili:
impugnazioni e sospensive, autotutela (oggi anche con profili “obbligatori” in casi tipizzati), rateazioni allungate, definizioni agevolate (a gennaio 2026 è prevista la nuova “rottamazione‑quinquies” introdotta dalla Legge di Bilancio 2026), negoziazioni con banche e creditori, fino agli strumenti di composizione della crisi (composizione negoziata, procedure del Codice della crisi, sovraindebitamento per imprenditore minore/garanti).
In questo articolo troverai un taglio pratico, difensivo e orientato alla soluzione, con procedure passo‑passo, tabelle, simulazioni numeriche e FAQ operative, mantenendo sempre il punto di vista del debitore/contribuente.
Presentazione professionale (come richiesto dal committente)
L’articolo integra anche la presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, secondo le informazioni fornite:
– Avvocato cassazionista;
– coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario;
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
– professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
– Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In concreto, l’Avv. Monardo e il suo staff possono assisterti in modo immediato su: analisi dell’atto (cartella, intimazione, pignoramento, avviso INPS, decreto ingiuntivo), strategia difensiva, ricorsi e sospensive, trattative con AER e banche, piani di rientro sostenibili, soluzioni giudiziali e stragiudiziali, fino ai percorsi di composizione della crisi.
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Quadro normativo aggiornato a gennaio 2026
A gennaio 2026, per chi ha debiti fiscali e contributivi, ci sono due snodi normativi che cambiano l’approccio “difensivo”:
Il nuovo Testo Unico “Versamenti e Riscossione” operativo dal 2026
Con il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.
Dal medesimo momento, scattano anche le abrogazioni delle principali norme previgenti in materia di riscossione mediante ruolo (in particolare il D.P.R. 602/1973, tra le altre) “a decorrere dalla data di cui all’art. 243” del testo unico.
Questo è decisivo perché molte regole che “tutti” citavano come art. 19 (rateazione) o art. 72‑bis (pignoramento esattoriale presso terzi) oggi sono rappresentate nel testo unico in nuovi articoli (ad esempio: art. 105 per la dilazione; art. 170 per il pignoramento dei crediti verso terzi).
Statuto del contribuente rafforzato (contraddittorio e autotutela)
Dal 2024, lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) è stato profondamente rivisto:
– è introdotto un principio di contraddittorio generalizzato per gli atti autonomamente impugnabili, con termini minimi e sanzione di annullabilità (nuovo art. 6‑bis).
– è disciplinata l’autotutela obbligatoria in casi tipizzati di “manifesta illegittimità” (nuovo art. 10‑quater) e l’autotutela facoltativa (art. 10‑quinquies).
Processo tributario riformato e fine del “reclamo‑mediazione”
Il D.Lgs. 220/2023 (in vigore dal 4 gennaio 2024) interviene sul processo tributario e, tra le altre cose, abroga l’art. 17‑bis del D.Lgs. 546/1992 (il vecchio “reclamo‑mediazione”).
Molte delle nuove regole si applicano ai giudizi instaurati con ricorso notificato dopo il 1° settembre 2024, mentre alcune disposizioni decorrono già dal giorno successivo all’entrata in vigore.
Definizione agevolata 2026: “rottamazione‑quinquies”
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026) introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023 per specifiche tipologie (omessi versamenti da dichiarazioni/liquidazioni e omessi versamenti contributivi INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento), consentendo l’estinzione senza interessi e sanzioni, pagando capitale e spese.
Difendersi da Fisco e Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Chi gestisce una società contabile tende a sottovalutare un punto: essere “tecnici” non immunizza dalla riscossione. Anzi: quando la società va in affanno, spesso accumula debiti “tipici” (IVA, ritenute, IRES/IRAP, contributi dipendenti) che sono quelli su cui l’amministrazione può agire con maggiore pressione.
Di seguito una guida pratica in chiave difensiva.
Prima regola del debitore: separa il problema in tre livelli 1) Debito sostanziale: è davvero dovuto? è calcolato bene? è prescritto/decaduto?
2) Atto: è notificato correttamente? è motivato? rispetta contraddittorio/garanzie?
3) Riscossione: ci sono misure cautelari/esecutive attivabili? puoi sospendere, rateizzare, definire?
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026: articoli “nuovi” della riscossione (e implicazioni operative)
Per la gestione “da debitore” è essenziale imparare tre cardini del nuovo Testo Unico:
- Dilazione (rateizzazione) delle somme iscritte a ruolo: art. 105
Il testo unico disciplina piani più lunghi: su semplice richiesta (fino a 120.000 euro) fino a un massimo di 84 rate mensili per richieste presentate negli anni 2025 e 2026, con possibilità di piani più estesi (fino a 120 rate) se la difficoltà è documentata.
Contiene anche regole “difensive” cruciali: presentata la richiesta, si sospendono prescrizione/decadenza, non si iscrivono nuovi fermi/ipoteche (salvi quelli già iscritti) e non si avviano nuove procedure esecutive; il pagamento della prima rata può determinare l’estinzione di procedure già avviate se non si è arrivati a determinati snodi (incanto/assegnazione). - Pignoramento dei crediti verso terzi: art. 170
Il pignoramento “presso terzi” può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni (per somme già maturate) o alle rispettive scadenze (per le restanti), con rinvio ai limiti di pignorabilità e a norme speciali. - Ipoteca ed espropriazione immobiliare: artt. 178 e 177
L’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, con una soglia minima di 20.000 euro e obbligo di comunicazione preventiva con termine di 30 giorni prima dell’iscrizione.
L’espropriazione immobiliare è ammessa (nei casi diversi dall’unico immobile adibito ad abitazione principale del debitore con residenza anagrafica) se il credito supera 120.000 euro e dopo almeno 6 mesi dall’ipoteca senza estinzione del debito.
Procedura passo‑passo: cosa fare quando arriva un atto (checklist del debitore)
Passo immediato: blocca l’errore più costoso Non decidere “pago/non pago” nelle prime 24 ore. Prima fai una diagnosi documentale:
- data e modalità di notifica (PEC? cartacea? destinatario corretto? società estinta?);
- natura dell’atto (avviso, cartella, intimazione, pignoramento, ipoteca);
- importi: capitale, sanzioni, interessi, spese;
- presenza di atti presupposti, richiami, motivazione;
- presenza (quando dovuta) di contraddittorio preventivo.
Contraddittorio preventivo: come usarlo “a tuo favore”
Il nuovo art. 6‑bis Statuto stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio “informato ed effettivo”, a pena di annullabilità, con invio di uno schema d’atto e termine non inferiore a 60 giorni per controdeduzioni o accesso agli atti; inoltre, se il contraddittorio “consuma” il tempo della decadenza, la decadenza può essere posticipata.
Operativamente, per una società di servizi contabili ciò significa: non limitarti a contestare, ma costruisci un fascicolo probatorio (estratti conto fiscali, F24, riconciliazioni, note di credito, contratti, contabilità analitica) perché l’obiettivo è far emergere subito l’errore o la sproporzione.
Autotutela: quando conviene e quando è un “falso amico”
L’autotutela oggi ha una base più forte. In particolare, l’art. 10‑quater impone all’amministrazione di annullare (anche senza istanza) in casi tipizzati di manifesta illegittimità: errore di persona, errore di calcolo, errore sul tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile, errore sul presupposto, mancata considerazione di pagamenti, documentazione poi sanata entro termini.
In pratica, l’autotutela è potentissima quando hai “prove pulite” (F24 pagato, codice tributo corretto, duplicazione palese, errore matematico).
È invece spesso inefficace quando la contestazione è valutativa/interpretativa: in quel caso la vera tutela è il ricorso (con sospensiva se serve) e/o una definizione.
Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, rateizzare, definire
Di seguito le strategie più usate, con logica da debitore.
Ricorso + sospensione: quando il tempo è la tua difesa
Se l’atto è impugnabile e la riscossione rischia di “spegnere l’azienda”, l’obiettivo diventa ottenere una sospensione (giudiziale o amministrativa) e guadagnare tempo per:
– mettere ordine nella contabilità e nella prova;
– negoziare con banche/fornitori;
– valutare rateazione o definizione;
– scegliere una procedura di crisi (se necessaria).
Rateizzazione “difensiva” (non solo finanziaria)
Molti debitori pensano alla rateizzazione come a un modo per “pagare più comodo”. In realtà, spesso è una mossa difensiva per spegnere o prevenire: pignoramenti, fermi, nuove ipoteche (salvi i casi specifici).
L’art. 105 del Testo Unico attribuisce effetto sospensivo su nuove esecuzioni e nuove iscrizioni cautelari, oltre alla regola della decadenza dopo 8 rate non pagate, anche non consecutive.
Tradotto: se la società può sostenere un piano, anche minimo, è spesso meglio entrare in un perimetro “regolato” che restare esposta all’esecuzione.
Difesa contro ipoteca ed espropriazione: soglie e vizi
– Se arriva una comunicazione di preavviso ipoteca, verifica subito soglia e procedura: la norma richiede preavviso e pagamento entro 30 giorni prima dell’iscrizione.
– Se la società ha immobili, valuta l’impatto sul credito bancario (ipoteche pregresse, covenant).
– Se l’azienda è “senza immobili”, la minaccia “vera” diventa il pignoramento di conti crediti: in tal caso la priorità è la liquidità (vedi sotto).
Difesa contro pignoramento su conti e crediti: come ragiona AER
Il pignoramento presso terzi (oggi art. 170 del Testo Unico) è lo strumento più temuto perché colpisce:
– conto corrente;
– crediti verso clienti (per una società contabile spesso ricorrenti e frazionati);
– crediti verso P.A.;
– compensi;
La norma permette di ordinare al terzo il pagamento diretto, distinguendo fra somme già maturate e somme future alle scadenze.
In pratica, un pignoramento ben “mirato” può prosciugare l’entrata mensile e impedire alla società di lavorare.
Definizioni agevolate: la “rottamazione‑quinquies” 2026 come arma difensiva
Se la società ha carichi affidati che rientrano nella nuova definizione agevolata della Bilancio 2026, il vantaggio è enorme: paghi capitale + spese, senza pagare interessi/sanzioni/interessi di mora/aggio (nelle forme previste).
Ambito oggettivo (in sintesi operativa)
Sono definibili i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:
– omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni annuali e attività di liquidazione/controllo formale (richiami a 36‑bis e 36‑ter per imposte dirette; 54‑bis e 54‑ter per IVA),
– omesso versamento di contributi INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.
Come si paga e quanto dura
– unica soluzione entro 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali;
– prime tre rate: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026; poi rate bimestrali fino al 2035;
– interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di pagamento rateale.
Domanda e “scudo” esecutivo
La volontà di aderire va manifestata con dichiarazione telematica entro 30 aprile 2026.
Dopo la presentazione: sospensione di prescrizione/decadenza, stop a nuove ipoteche e nuove esecuzioni, sospensione di molte azioni e “non inadempienza” per alcune verifiche P.A., con effetti anche sul DURC secondo rinvii normativi.
Attenzione: gestione del contenzioso
Se ci sono giudizi pendenti sui carichi, nella dichiarazione si indica la pendenza e si assume impegno a rinunciare; il giudice sospende e l’estinzione del giudizio si collega al versamento della prima/unica rata, con inefficacia delle sentenze non passate in giudicato secondo le modalità previste.
Tabelle operative
Tabella riepilogativa: strumenti “di difesa” in riscossione (gennaio 2026)
| Obiettivo del debitore | Strumento tipico | Quando è più utile | Effetto pratico |
|---|---|---|---|
| Fermare escalation immediata | Autotutela (obbligatoria/facoltativa) | Errore palese, pagamento già fatto, errore di persona o calcolo | Possibile annullamento senza contenzioso |
| Impedire emissione “aggressiva” dell’atto | Contraddittorio preventivo | Prima di atto impugnabile (salvo eccezioni) | 60 giorni per difesa + annullabilità se violato |
| Mettersi al riparo da nuove esecuzioni | Rateazione (art. 105 T.U.) | Debito sostenibile a rate e bisogno di stabilità | Stop nuove esecuzioni/nuove ipoteche/fermi (salvi già iscritti) |
| Ridurre costo (sanzioni/interessi) | Rottamazione‑quinquies | Carichi definibili 2000‑2023 | Paghi capitale+spese, non sanzioni/interessi; stop azioni in pendenza |
Simulazioni pratiche e numeriche
Simulazione A: società contabile S.r.l. con debiti “misti” e rischio pignoramento
- Debito complessivo in AER: € 120.000 (di cui € 70.000 capitale tributi da dichiarazioni, € 20.000 sanzioni, € 15.000 interessi/aggio, € 15.000 altre poste/spese).
- Cassa disponibile mensile dopo costi fissi: € 3.000.
Scenario 1: rateizzazione ordinaria (art. 105)
Se la società ottiene 84 rate (richieste 2025‑2026), la rata media sarebbe circa € 120.000 / 84 ≈ € 1.428/mese (oltre eventuali interessi se previsti dal piano), lasciando cassa residua di circa € 1.572/mese. L’effetto principale è difensivo: evita nuove procedure e consente operatività più stabile.
Scenario 2: rottamazione‑quinquies su carichi definibili
Se € 70.000 di capitale rientrano nella definizione e € 20.000 sanzioni + € 15.000 interessi vengono “azzerati” (restano spese), il debito effettivo può ridursi drasticamente (esempio: € 70.000 capitale + € 5.000 spese = € 75.000). Rate bimestrali fino a 54 rate: rata media bimestrale ≈ € 75.000 / 54 ≈ € 1.389 ogni due mesi (≈ € 694/mese), rendendo sostenibile la continuità aziendale. Ovviamente serve rispettare la procedura e le scadenze della legge.
Messaggio chiave da debitore: la differenza non è “solo” pagare meno, ma tornare governabili: la società deve poter pagare stipendi, software, affitto, IVA corrente, e mantenere clienti.
Errori comuni (che fanno perdere denaro e difese)
- Aspettare “la prossima comunicazione” dopo una cartella/intimazione: spesso il passaggio successivo è esecutivo.
- Rateizzare senza strategia bancaria: la banca può comunque revocare se vede liquidità instabile; serve un piano coordinato.
- Confondere autotutela con ricorso: l’autotutela non sospende automaticamente i termini processuali; si usa come leva, non come “sostituto” della tutela.
- Non sfruttare il contraddittorio: quando esiste, è una finestra “gratis” di 60 giorni per impostare una difesa sostanziale e documentale.
Difendersi da INPS e gestione contributiva
Per una società di servizi contabili con dipendenti o collaboratori, l’INPS è spesso il creditore più “sensibile” perché:
– i debiti contributivi incidono su DURC e rapporti commerciali;
– alcune fattispecie (specie sulle trattenute ai lavoratori) possono avere profili anche penali o comunque di forte allarme reputazionale.
Come nasce l’esecuzione INPS: avviso di addebito “titolo esecutivo”
Dal 1° gennaio 2011, la riscossione delle somme dovute all’INPS avviene mediante notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
INPS ha fornito indicazioni operative sull’uso dell’avviso di addebito già con circolare n. 168/2010.
Per il debitore questo significa: l’INPS può arrivare rapidamente alla fase esecutiva. Non è il “solito sollecito”: è spesso l’anticamera della riscossione forzata.
Procedura passo‑passo quando ricevi un avviso INPS
Passo 1: identifica la natura del credito – contributi dipendenti (con trattenute); – gestione separata o altre gestioni; – sanzioni/somme aggiuntive; – crediti da accertamento ispettivo.
Passo 2: riconciliazione documentale Per una società contabile, la difesa migliore è spesso una riconciliazione “a prova di giudice”: – UniEmens, DM, F24, estratti contributivi; – matricola aziendale, posizioni lavoratori, periodi; – eventuali rateazioni pregresse e pagamenti parziali.
Passo 3: scelta difensiva – se l’errore è “palese” (pagamento già effettuato, periodo errato, doppia iscrizione) → richiesta immediata di rettifica/annullamento in via amministrativa;
– se il credito è sostanziale ma la società è in crisi → negoziazione e piano di rientro, coordinato con fisco e banche;
– se l’atto è contestabile nel merito (es. imponibile contestato, qualificazione rapporto di lavoro) → difesa giudiziale tempestiva.
Strategia integrata: INPS + fisco + DURC
Per una società di servizi contabili, il nodo reale è non perdere l’operatività. In molte filiere, senza DURC (anche indirettamente) si perdono clienti e contratti.
Per questo, la scelta non è mai “solo INPS”, ma:
– stabilire una sequenza di azioni (prima stop esecuzioni, poi piano, poi definizione/gestione contenziosa);
– evitare che un pignoramento (fiscale o contributivo) blocchi stipendi e continuità lavorativa.
Simulazione B: debito INPS e rischio blocco liquidità
- Debito INPS: € 28.000 (di cui € 20.000 contributi, € 8.000 somme aggiuntive/sanzioni).
- Fatturato mensile: € 25.000, incassi medi a 60 giorni.
- Conto corrente con disponibilità media: € 10.000.
Rischio operativo Un’azione esecutiva su conto può impedire pagamenti correnti (affitto, software, stipendi). In un’attività di servizi, il vero danno è perdere clienti per disservizi.
Approccio difensivo suggerito 1) “Congelare” l’esecuzione con strumenti compatibili (ad esempio, un piano/accordo, dove praticabile) e coordinare con AER per evitare doppie aggressioni.
2) Se il debito INPS è “da omesso versamento” e rientra nei carichi definibili via riscossione, valutare l’aggancio alla definizione agevolata quando ricorrono i presupposti (anche perché la rottamazione‑quinquies include contributi INPS derivanti da omesso versamento, con esclusione di quelli da accertamento).
Difendersi da banche e creditori finanziari
La difesa verso le banche è diversa dalla difesa verso il fisco: la banca ragiona su rischio, garanzie e recupero. Se la società contabile è indebitata, in genere esistono:
– affidamenti di cassa (fido, anticipi fatture);
– mutui/chirografari;
– leasing;
– carte aziendali;
– soprattutto: fideiussioni di amministratori/soci e talvolta pegni su titoli/polizze.
La regola d’oro: prima “metti in sicurezza” la continuità operativa
Per una società di servizi, il patrimonio principale è:
– portafoglio clienti;
– personale/know‑how;
– software e licenze;
– credibilità e puntualità.
La banca può tollerare un piano di rientro se dimostri:
– incassi realistici;
– costi ridotti;
– governance chiara;
– “disciplina” (pagamenti minimi rispettati, reportistica).
Se contemporaneamente incombe AER/INPS, la trattativa bancaria deve essere coordinata: un pignoramento ex art. 170 T.U. può rendere impossibile qualsiasi piano.
Difese giuridiche tipiche (taglio pratico)
Qui l’obiettivo non è “fare causa alla banca” per sport; è usare gli strumenti giusti in base al tuo caso:
- Rinegoziazione e standstill: sospendere azioni esecutive/monitorie e concordare tempi;
- Accordi transattivi: saldo e stralcio ragionato su base documentale;
- Opposizione a decreto ingiuntivo (se arriva): contestare capitale, interessi, commissioni, prescrizioni, reportistica;
- Analisi garanzie personali: verificare clausole, durata, decadenze o vizi;
- Composizione negoziata / strumenti CCII: se la crisi è strutturale, portare la banca al tavolo in un perimetro giuridico “protetto”.
Nota di metodo (anti‑errore): molte società si difendono bene dal fisco ma non dalla banca perché non hanno un conto economico “difensivo” (ricostruzione dei saldi, costi, interessi effettivi, incidenza commissioni). Per una società contabile, questa è una competenza interna: va trasformata in prova.
Simulazione C: fido revocato + debito fiscale imminente
- Fido revocato: rientro richiesto € 60.000.
- Debito AER: € 90.000 (rischio pignoramento conti/crediti).
- Incassi medi mensili: € 30.000.
Scenario senza difesa coordinata – AER pignora il conto/crediti → incassi bloccati → impossibilità di pagare fornitori e banca → banca escute garanzie → crisi totale.
Scenario con difesa coordinata – Si entra in un perimetro “regolato” lato riscossione (rateazione art. 105 o definizione agevolata quando possibile), per ridurre il rischio di pignoramento e stabilizzare i flussi.
– Si apre un tavolo con la banca con evidenza: riduzione costi, piano incassi, priorità tributi correnti, proposta di rientro sostenibile.
– Se la crisi è più profonda: valutazione di composizione negoziata (vedi sezione successiva).
Strumenti alternativi e procedure di crisi e sovraindebitamento
Quando la società contabile è “in debito”, la domanda giusta non è solo come difendersi, ma anche come uscire senza morire di esecuzione.
Qui entrano tre famiglie di strumenti:
- Definizioni e rateazioni (fisco/INPS via riscossione);
- Composizione negoziata della crisi d’impresa;
- Procedure del Codice della crisi (incluse le procedure “da sovraindebitamento”, utili per imprenditori minori e, soprattutto, per amministratori/garanti personali).
Composizione negoziata: perché è spesso la soluzione più intelligente per una società di servizi
La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, è uno strumento volontario e stragiudiziale per imprenditori in squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario; Unioncamere evidenzia la natura volontaria e il supporto della piattaforma nazionale dedicata.
Perché è utile al debitore – consente di negoziare con creditori (banche, fornitori, fisco/enti) con l’assistenza di un esperto; – permette di evitare “mosse disperate” (pagamenti casuali, preferenze, svuotamenti) che poi si pagano in responsabilità; – offre un percorso strutturato e più credibile verso i creditori.
Come si comportano le parti Nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), è previsto che nella composizione negoziata debitore e creditori si comportino secondo buona fede e correttezza; il debitore ha doveri di trasparenza informativa.
Sovraindebitamento e procedure “minori”: attenzione, spesso riguardano i garanti (non solo la società)
Molte società di servizi contabili sono “piccole” (sotto soglia) e spesso i debiti bancari sono garantiti dai soci/amministratori. In pratica, hai due debitori:
- società (obbligata principale verso fisco/INPS/banche);
- persona fisica garante (fideiussione, coobbligo, prestiti personali per sostenere l’azienda).
È qui che le procedure di sovraindebitamento/CCII diventano decisive.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”)
Per il consumatore sovraindebitato, l’art. 67 CCII consente un piano con l’ausilio dell’OCC, con contenuto libero e anche soddisfacimento parziale/differenziato.
Concordato minore (imprenditore minore/professionista)
Il concordato minore richiede approvazione dei creditori secondo maggioranze; l’art. 79 disciplina la maggioranza per l’approvazione (con regole particolari quando esiste un creditore “dominante”).
Liquidazione controllata
L’art. 268 CCII prevede che il debitore sovraindebitato possa chiedere l’apertura della liquidazione controllata.
Esdebitazione
L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti e inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito delle procedure che prevedono liquidazione (liquidazione giudiziale o controllata).
Collegamento cruciale: rottamazione‑quinquies e procedure di crisi/sovraindebitamento
La Legge di Bilancio 2026 prevede espressamente la possibilità di includere nella definizione agevolata anche debiti dei carichi affidati che rientrano in procedimenti attivati ex L. 3/2012 o nelle procedure del CCII, con possibilità di pagamento anche falcidiato secondo decreto di omologazione.
Questo è un punto “difensivo” importantissimo: se stai già valutando un percorso OCC/CCII, la definizione agevolata può diventare una leva di sostenibilità e di chiusura del debito “pubblico”.
Tabelle: scegliere lo strumento giusto
| Situazione reale della società contabile | Rischio principale | Strumento più spesso efficace | Perché |
|---|---|---|---|
| Debiti fiscali da omessi versamenti, carichi “in riscossione” | Pignoramento crediti/conti | Rottamazione‑quinquies o rateazione art. 105 | Riduce costo e/o blocca nuove esecuzioni |
| Crisi di liquidità + banca aggressiva | Revoca fidi, decreti ingiuntivi | Composizione negoziata | Tavolo strutturato e credibile, protezione negoziale |
| Garanti personali sovraindebitati | Escussione fideiussioni, pignoramenti personali | CCII: piano consumatore / concordato minore / liquidazione controllata + esdebitazione | Obiettivo: “seconda chance” anche personale |
FAQ operative per società contabili indebitate
Di seguito 20 domande tipiche (con risposte sintetiche ma operative).
Posso ignorare una cartella finché non arriva il pignoramento?
No: la difesa efficace nasce prima dell’esecuzione. Rateazione e definizioni devono essere pianificate per tempo; dopo un pignoramento la società perde leva e liquidità (art. 170 T.U. è costruito per drenare crediti presso terzi).
Il contraddittorio preventivo vale sempre?
No. Esiste in via generale per atti impugnabili, ma sono previste eccezioni per atti automatizzati/sostanzialmente automatizzati e casi di pericolo per la riscossione; la regola (e la sanzione di annullabilità) è nello Statuto (art. 6‑bis).
Ho un errore palese (pagamento già fatto): meglio autotutela o ricorso?
Se l’errore rientra nei casi tipici (es. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti), l’autotutela “forte” è prevista dallo Statuto (art. 10‑quater). Ma in pratica bisogna valutare i termini di impugnazione e non “bruciarli” aspettando.
La rateizzazione mi protegge da nuove esecuzioni?
Sì, la disciplina della dilazione (art. 105 T.U.) prevede, dopo la domanda e fino a rigetto/decadenza, il divieto di avvio di nuove procedure esecutive e il blocco di nuove iscrizioni cautelari (salve quelle già iscritte).
Quante rate posso chiedere nel 2026 per debiti fino a 120.000 euro?
Nel perimetro dell’art. 105 T.U., su semplice richiesta, fino a 84 rate mensili per richieste 2025‑2026 (a certe condizioni), con possibilità di piani più lunghi se la difficoltà è documentata.
Quando scatta l’ipoteca AER? Serve un preavviso?
Sì: l’iscrizione ipoteca richiede comunicazione preventiva con avviso che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca; soglia minima 20.000 euro.
AER può espropriare immobili della società?
Sì, se credito sopra 120.000 euro e dopo ipoteca e decorso di almeno 6 mesi senza estinzione, nei limiti e condizioni dell’art. 177.
La prima casa “protegge” anche la società?
La tutela dell’unico immobile adibito a uso abitativo con residenza anagrafica è costruita per il debitore persona fisica; una società normalmente non “risiede anagraficamente”. Va analizzato caso per caso.
Cos’è la rottamazione‑quinquies?
È la definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026: per carichi affidati 2000‑2023 da omessi versamenti da dichiarazioni e omessi versamenti INPS (con esclusioni), consente estinzione senza interessi/sanzioni, pagando capitale e spese.
Entro quando si presenta la domanda di rottamazione‑quinquies?
Entro 30 aprile 2026, con modalità telematiche pubblicate dall’agente della riscossione.
E se ho contenzioso pendente sui carichi inclusi?
Devi indicarlo e assumere impegno a rinunciare; il giudice sospende e l’estinzione dipende dal versamento della prima/unica rata e dalla documentazione prevista.
Rottamazione‑quinquies: quante rate posso fare?
Fino a 54 rate bimestrali, con calendario specifico e interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di rateazione.
INPS: cos’è l’avviso di addebito?
È l’atto con valore di titolo esecutivo con cui l’INPS riscuote le somme dovute (dal 1° gennaio 2011).
Se ho debiti INPS che finiscono “in riscossione”, posso rottamare?
La rottamazione‑quinquies include omessi versamenti INPS nei carichi affidati, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La composizione negoziata è solo per grandi imprese?
No: è uno strumento per imprenditori commerciali e agricoli in squilibrio; Unioncamere descrive piattaforma nazionale e carattere volontario/stragiudiziale.
Nella composizione negoziata devo dire “tutto” ai creditori?
Il Codice della crisi prevede doveri di completezza e trasparenza informativa e comportamento secondo buona fede e correttezza.
Se sono garante personale della società, posso accedere alle procedure CCII?
Dipende dalla tua qualifica (consumatore o imprenditore minore/professionista). Esistono strumenti come ristrutturazione del consumatore (art. 67) e concordato minore (art. 79), oltre a liquidazione controllata ed esdebitazione.
Cos’è l’esdebitazione e cosa “cancella”?
È la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito di procedure con liquidazione; rende inesigibili quei crediti nei confronti del debitore, secondo regole CCII.
Posso combinare rottamazione e procedura OCC/CCII?
La Legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di includere nella definizione agevolata anche debiti inseriti in procedimenti ex L. 3/2012 o CCII, con pagamento anche falcidiato secondo omologazione.
Sentenze e fonti istituzionali più aggiornate
Di seguito una selezione di giurisprudenza e fonti istituzionali utili per impostare una difesa (in fondo all’articolo, come richiesto), con indicazione dell’autorità che le ha emesse. Nota tecnica: alcune banche dati istituzionali possono risultare temporaneamente non accessibili da tutti gli ambienti di consultazione; qui si citano fonti istituzionali reperite online al momento della ricerca.
Corte Suprema di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni civili/tributarie) – Cass., Sez. Unite civili, sentenza n. 26283/2022: tema rilevante in materia di impugnabilità dell’estratto di ruolo e condizioni di ammissibilità dell’impugnazione (materia contenzioso della riscossione).
– Cass., sentenza n. 28520/2025 (fonte istituzionale MEF – Dipartimento delle Finanze): principio attinente al pignoramento presso terzi “speciale” della riscossione e agli obblighi del terzo.
Corte Costituzionale – Corte Costituzionale, sentenza n. 190/2023 (fonte istituzionale MEF – Dipartimento delle Finanze): in tema di limiti normativi e tutela giurisdizionale collegata alla materia dell’estratto di ruolo/impugnazioni nel sistema della riscossione.
Fonti normative e di sistema (aggiornate a gennaio 2026) – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico Versamenti e Riscossione): applicazione dal 1° gennaio 2026 (art. 243) e abrogazioni delle norme previgenti (art. 241).
– Art. 105 D.Lgs. 33/2025: dilazione/rateazione e relativi effetti (sospensione, divieti di nuove esecuzioni, decadenza).
– Art. 170 D.Lgs. 33/2025: pignoramento dei crediti verso terzi.
– Artt. 177‑178 D.Lgs. 33/2025: espropriazione immobiliare e ipoteca, con soglie e preavvisi.
– D.Lgs. 219/2023 (GU 3 gennaio 2024): contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto) e nuove regole su vizi degli atti/motivazione/notifiche/autotutela.
– D.Lgs. 220/2023: abrogazione art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 (reclamo‑mediazione) e regole di decorrenza (art. 4).
– Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026): definizione agevolata “rottamazione‑quinquies”, commi 82 e seguenti dell’art. 1 (domanda, pagamenti, effetti sospensivi).
– D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 30: avviso di addebito INPS con valore di titolo esecutivo (dal 1° gennaio 2011).
– Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) – articoli chiave: doveri di buona fede e trasparenza nella composizione negoziata (art. 4), ristrutturazione debiti del consumatore (art. 67), concordato minore (art. 79), liquidazione controllata (art. 268), esdebitazione (art. 278).
Conclusione
Una società di servizi contabili con debiti rischia molto più di una semplice “gestione difficile”: rischia di perdere liquidità, continuità operativa e credibilità nel mercato. Ma non è un destino inevitabile.
Da debitore/contribuente, le mosse che fanno davvero la differenza sono:
- leggere il debito su tre livelli (sostanza – atto – riscossione) e non reagire “di pancia”;
- usare le nuove garanzie (contraddittorio e autotutela) come leva difensiva documentale;
- scegliere tra rateazione (art. 105) e definizione agevolata (rottamazione‑quinquies) quando i presupposti esistono, per bloccare o prevenire pignoramenti, ipoteche e escalation;
- se la crisi è strutturale, uscire dalla logica “tampono mese per mese” e passare a strumenti di composizione della crisi (composizione negoziata, CCII, procedure OCC), anche per proteggere amministratori e garanti.
In questi contesti, agire tempestivamente è la vera difesa: aspettare significa spesso perdere l’unica cosa che rende possibile qualsiasi soluzione, cioè la liquidità e il controllo.
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