Aggiornato a gennaio 2026 (Europa/Roma).
Introduzione
Gestire un istituto di sicurezza privata (vigilanza privata, servizi di sicurezza, talvolta trasporto valori e attività connesse) significa sostenere costi fissi elevati, soprattutto per personale e turnazioni. Quando subentrano debiti verso Fisco, INPS e banche, il rischio non è solo economico: può diventare operativo (blocco conti, pignoramenti presso terzi, fermi, ipoteche), reputazionale (rating bancario, segnalazioni), contrattuale (perdita di appalti o rescissioni) e perfino autorizzativo, perché il settore è regolato da licenze prefettizie e requisiti organizzativi e anche economico-finanziari. Nel breve periodo, l’errore più grave è “aspettare”: la crisi peggiora perché gli atti hanno termini perentori, e spesso le difese efficaci richiedono azioni immediate (istanze, ricorsi, sospensive, trattative).
In questa guida (taglio giuridico-divulgativo e pratico, dal punto di vista del debitore) troverai le principali soluzioni legali per:
1) capire cosa succede dopo la notifica di cartelle, intimazioni, pignoramenti e avvisi INPS;
2) scegliere tra impugnazione, sospensione, rateazioni, definizioni agevolate e strumenti di crisi;
3) proteggere continuità aziendale e cassa (paghe, fornitori essenziali, assicurazioni/cauzioni, contratti);
4) usare, quando conviene, le procedure di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordi, transazione fiscale e contributiva) e, per i casi compatibili, gli strumenti “sovraindebitamento”.
Presentazione professionale e come possiamo aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze nazionali in diritto bancario e tributario. È inoltre:
– Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
– professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
– Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (strumento poi trasfuso nel sistema del Codice della crisi).
In concreto, Avv. Monardo e il suo team possono supportarti con: analisi dell’atto notificato e dei vizi (notifica, motivazione, calcolo, decadenze), predisposizione di ricorsi e istanze cautelari (sospensioni), richieste di rateazione o definizione agevolata, trattative con Agenzia Entrate‑Riscossione/INPS e con le banche, fino a soluzioni giudiziali e stragiudiziali (composizione negoziata con misure protettive, accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva, e ogni altro percorso coerente con la tutela della continuità aziendale).
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Capacità economico-finanziaria, licenze e continuità: perché un istituto di sicurezza privata è più esposto
Nel settore della vigilanza privata le difficoltà finanziarie non si limitano a “numeri in bilancio”. I requisiti regolamentari e il controllo prefettizio rendono la crisi più delicata, perché la sostenibilità economica è collegata anche alla capacità di garantire la sicurezza del servizio.
Licenza e requisiti: la cornice di settore (in sintesi operativa)
Il D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 disciplina caratteristiche minime del progetto organizzativo e requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi, collegati al quadro TULPS/Regolamento di esecuzione, e include anche profili di mezzi finanziari necessari. In particolare, tra i requisiti emerge la “capacità economico‑finanziaria”, che comprende (i) la prestazione della cauzione ex art. 137 TULPS secondo importi tabellari; (ii) la copertura assicurativa; (iii) la disponibilità finanziaria per far fronte a debiti tributari accertati; e la possibilità che tali requisiti vengano verificati anche mediante certificazioni o referenze, con facoltà del Prefetto di disporre accertamenti mirati.
Sempre nel D.M. 269/2010, la parte dedicata alla cauzione evidenzia importi base per classi funzionali (A/C, B, D/E), l’ipotesi di autorizzazione per più gruppi di classi e l’incremento della cauzione oltre determinate soglie di dipendenti. Per un istituto indebitato, questo aspetto è cruciale: la cauzione non è un “optional”, ma un presidio che ha impatto diretto su flussi di cassa e sostenibilità del servizio.
In parallelo, la certificazione di qualità e conformità degli istituti e dei servizi trova disciplina anche nel D.M. 4 giugno 2014 n. 115 (regolamento sulla certificazione indipendente e modalità di riconoscimento degli organismi), richiamando l’autorizzazione ex art. 134 TULPS come cornice del sistema.
Perché i debiti “pubblici” sono più pericolosi in questo settore
Un istituto di sicurezza, di regola, vive di: paghe e straordinari, contributi, mezzi e centrale operativa, assicurazioni, cauzioni, spesso appalti. Per questo:
- Debiti INPS: possono riflettersi su regolarità contributiva e rapporti contrattuali; inoltre l’INPS dispone di strumenti di riscossione rapidi (avviso di addebito titolo esecutivo), e il contenzioso ha termini specifici e stringenti.
- Debiti fiscali iscritti a riscossione: possono portare rapidamente a pignoramenti presso terzi (banche/committenti), ipoteche o fermi, con impatto immediato sull’operatività.
- Debiti bancari: la banca può revocare affidamenti o agire in via monitoria ed esecutiva. In un’impresa labour‑intensive, anche un breve blocco di cassa può essere “letale” (stipendi, turni, servizi minimi).
Il punto chiave, dal lato debitore, è questo: difendersi non significa “negare tutto”, ma mettere in sicurezza tempi, strumenti e priorità, evitando di perdere opportunità (sospensive, definizioni) e prevenendo azioni che paralizzano l’azienda.
Mappa normativa e 3 “fronti” di attacco: Fisco, INPS, banche
Per scegliere la strategia migliore bisogna riconoscere quale “frontiera” si sta muovendo e con quali regole.
Frontiera Fisco: imposte e riscossione
Quando si parla di Fisco, nella pratica i flussi si separano in due:
– Accertamento / liquidazione: Agenzia delle Entrate (atti impositivi, controlli, ecc.).
– Riscossione: agente della riscossione (oggi Agenzia Entrate‑Riscossione), che procede su carichi affidati.
Questa guida si concentra sulla parte più pericolosa per un istituto in crisi: quella in cui il credito diventa esigibile/coattivo e inizia la fase di azioni cautelari ed esecutive (pignoramenti, ipoteche, ecc.). La difesa qui è fatta di: verifiche di notifica e contenuto, ricorsi solo dove conviene, richieste cautelari, e soprattutto “soluzioni di regolazione” (rateazioni/definizioni/procedure di crisi).
Un elemento aggiornato e strategico (gennaio 2026) è la Rottamazione‑quinquies, introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026). La misura consente, per determinati carichi affidati all’agente della riscossione, l’estinzione senza corrispondere sanzioni, interessi e aggio, con domanda entro il 30 aprile 2026 e possibilità di rate fino a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo in caso di rateizzazione.
Frontiera INPS: l’avviso di addebito come “titolo esecutivo”
Dal 1° gennaio 2011, l’INPS recupera i crediti contributivi anche tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, che contiene elementi essenziali (pena nullità) e intima il pagamento entro 60 giorni; decorso il termine, l’agente della riscossione può avviare espropriazione con poteri analoghi alla riscossione a mezzo ruolo. La stessa circolare INPS chiarisce che l’avviso di addebito può essere opposto entro 40 giorni dalla notifica davanti al Tribunale competente in funzione di giudice del lavoro.
Per un istituto di vigilanza privata, questa “frontiera” è spesso la più urgente, perché i contributi per dipendenti e turnisti sono importi ricorrenti e la fase esecutiva toglie fiato alla cassa.
Frontiera banche: credito “privato” e regole del processo civile
Le banche (o società cessionarie) agiscono tipicamente con:
– decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti;
– rinegoziazioni e piani di rientro in bonis (se la banca è disponibile);
– nelle crisi strutturali, trattative più complesse che spesso richiedono un quadro di protezione (misure protettive o una procedura concorsuale/di regolazione della crisi).
Qui la strategia difensiva, dal punto di vista del debitore, ha due obiettivi: evitare l’azione esecutiva “traumatica” e ottenere un perimetro di sostenibilità del debito, spesso coordinando banche e creditori pubblici tramite strumenti del Codice della crisi.
Dopo la notifica: procedura passo‑passo, termini e scadenze
Questa sezione è una “traccia operativa” pensata per l’imprenditore/debitore. L’obiettivo è bloccare l’errore più comune: lasciare scadere i termini.
Passo 1: identificare l’atto e la sua funzione (non tutti gli atti sono uguali)
Appena ricevi un atto (PEC, raccomandata, messo, notifica digitale), devi capire:
– è un atto “di invito/bonario” o un atto “che apre il contenzioso”?
– è un atto “prodromico” (preavviso) o un atto “esecutivo” (pignoramento, fermo, ipoteca)?
– l’atto proviene da Agenzia Entrate, da AER, da INPS o da banca/legale?
Il punto pratico è: la difesa cambia. Un preavviso può essere gestito con istanze e trattative; un pignoramento richiede spesso una risposta urgente e strutturata.
Passo 2: salvare le prove della notifica e fissare subito le scadenze
Operativamente:
– conserva la busta, la relata, la PEC completa (con ricevute), e allegati;
– annota: data di notifica, mittente, oggetto, numero identificativo;
– crea un “calendario scadenze” e decidi entro 48‑72 ore se serve un professionista.
Nel settore della vigilanza privata, è consigliabile una procedura interna: chi riceve gli atti (ufficio amministrazione/PEC) deve avere istruzioni chiare per non far “fermare” la pratica nel limbo.
Passo 3: se l’atto è INPS “avviso di addebito”, attenzione al doppio binario 60/40
Per gli avvisi INPS, la circolare INPS n. 168/2010 fornisce un quadro essenziale:
– l’avviso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla notifica;
– decorso tale termine, l’agente può avviare espropriazione;
– il termine di opposizione è di 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale (giudice del lavoro).
Errori tipici: pagare tardi “pensando” che l’opposizione resti possibile; oppure fare un’opposizione generica senza verificare i presupposti (ad esempio, se è credito da omissione contributiva o da accertamento, con fasi e ricorsi amministrativi che la stessa circolare distingue).
Passo 4: se arriva un pignoramento sul conto o presso terzi, capire la matrice (esattoriale o ordinaria)
Un punto molto sensibile (dove molti istituti cadono in trappola) è il pignoramento del conto corrente o dei crediti presso clienti/committenti. Con la riforma dei Testi Unici tributari, è stato emanato il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico versamenti e riscossione), ma il Milleproroghe 2026 (D.L. 31 dicembre 2025 n. 200) ha rinviato dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (intervenendo sull’art. 243, comma 1, del D.Lgs. 33/2025). Quindi, a gennaio 2026 continuano a valere le regole previgenti (pur essendo già chiaro l’assetto “codificato” che dal 2027 confluirà nel Testo unico).
Dal 2027, il nuovo art. 170 del Testo unico (che riproduce la logica del pignoramento dei crediti verso terzi) prevede un ordine al terzo di pagare all’agente:
– entro 60 giorni dalla notifica per somme già maturate prima della notifica;
– alle rispettive scadenze per le restanti somme (cioè anche somme che maturano dopo).
Sul piano giurisprudenziale recente, dai repertori istituzionali risulta la sentenza Cassazione n. 28520/2025, indicata come rilevante in tema di pignoramento e conti correnti (riscossione/pignoramento/conti correnti).
Traduzione pratica per il debitore‑impresa: se il conto viene colpito, non basta “avere saldo basso”: l’effetto del vincolo può creare blocchi anche su flussi in entrata (incassi committenti) e su pagamenti essenziali. In questi casi la difesa deve combinare: verifica legittimità, eventuale opposizione/istanza, e soprattutto misure di stabilizzazione (accordi, procedure protettive).
Passo 5: se sei una persona fisica (amministratore/socio) e ti pignorano pensione o conto, ricordati i limiti
Molti istituti di sicurezza privata sono società, ma spesso i debiti “esplodono” anche sul lato personale (garanzie, fideiussioni, coobbligazioni). In quel caso, i limiti dell’art. 545 c.p.c. diventano decisivi.
Dal 2022, l’art. 21‑bis (norma pubblicata in Gazzetta) ha modificato il settimo comma dell’art. 545 c.p.c., prevedendo che le somme dovute a titolo di pensione non sono pignorabili fino a un ammontare pari al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con minimo 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti dei commi precedenti e delle norme speciali.
Inoltre, lo stesso testo riportato in Gazzetta chiarisce anche i limiti di pignorabilità quando stipendi/pensioni sono accreditati su conto: prima del pignoramento c’è una soglia di impignorabilità (triplo assegno sociale per accrediti anteriori), mentre per accrediti contestuali o successivi operano i limiti ordinari.
Sul rapporto tra regola generale dell’art. 545 c.p.c. e disciplina speciale INPS, la Corte Costituzionale (sentenza n. 216/2025) ha ribadito che l’INPS, per indebiti e omissioni contributive, può pignorare nei limiti di un quinto secondo la disciplina speciale (art. 69 L. 153/1969) salvaguardando il trattamento minimo, senza illegittimità costituzionale rispetto alla regola generale del “minimo vitale” codicistico.
Difese e strategie legali: impugnare, sospendere, negoziare, definire
Questa è la parte più “pratica”: quali leve ha davvero un istituto indebitato, e quando usarle.
Prima linea: “difesa tecnica” sull’atto (vizi, calcoli, decadenze, presupposti)
La difesa sull’atto funziona quando:
– l’atto è nullo/inesistente (notifica irregolare, elementi essenziali mancanti);
– gli importi sono errati (duplicazioni, periodi già pagati, calcoli sanzioni/interessi);
– esistono decadenze/prescrizioni;
– manca un presupposto (ad esempio, contestazione della base imponibile o del rapporto di lavoro).
Esempio INPS particolarmente utile: la circolare 168/2010 elenca elementi essenziali a pena di nullità, tra cui identificazione del credito, periodo, ripartizione capitale/sanzioni/interessi, indicazione agente della riscossione e sottoscrizione (anche elettronica) del responsabile. Se uno di questi manca o è radicalmente inidoneo, si apre una difesa forte.
Attenzione: impugnare “per sport” è un errore. Nel settore sicurezza privata l’obiettivo non è solo vincere una causa: è tenere l’azienda in piedi. Quindi prima di depositare un ricorso bisogna valutare: probabilità di successo, costi/tempi, alternative più vantaggiose (definizioni, transazioni).
Seconda linea: sospensione e “gestione dell’urgenza”
Le sospensive (giudiziarie o amministrative, a seconda dei casi) servono quando l’atto, pur contestabile, sta producendo un danno grave: blocco conti, trattenute, pignoramenti su clienti principali.
Nel processo tributario, gli strumenti cautelari sono disciplinati (tra l’altro) dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992: il ricorrente, se dall’atto può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere la sospensione dell’esecuzione. La versione aggiornata riportata in Gazzetta evidenzia anche il meccanismo del provvedimento cautelare, inclusa la possibilità di impugnazione del provvedimento cautelare nei termini indicati.
Nel lavoro/previdenza (INPS) la logica cautelare è diversa e si innesta sulle regole del rito lavoro e sulle specificità dell’avviso di addebito; ma la prima urgenza resta: non perdere i 40 giorni per l’opposizione e strutturare la difesa in modo mirato.
Terza linea: negoziare e rateizzare (senza farsi “strozzare”)
Rateizzare non è una sconfitta: spesso è l’unico modo per evitare esecuzioni e conservare continuità. Tuttavia, rateizzare “male” può peggiorare la crisi.
Regole pratiche per un istituto di vigilanza:
– rateizza solo se il piano è sostenibile con i flussi (incassi certi, margini reali);
– evita piani “ottimistici” che ti portano a decadere dopo poche rate: la decadenza spesso riattiva l’intera riscossione in modo più aggressivo;
– se ci sono più creditori (Fisco+INPS+banche), pianifica in modo coordinato, perché pagare solo uno può far scattare azioni degli altri.
Per l’INPS, la circolare 168/2010 ricorda che resta ferma la possibilità di chiedere pagamento rateale all’agente della riscossione laddove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti: quindi la rateazione è parte della strategia, ma va progettata con realismo.
Quarta linea: definizioni agevolate (gennaio 2026: focus su Rottamazione‑quinquies)
La novità più importante (per chi ha carichi a ruolo o affidati ad AER) è la Rottamazione‑quinquies introdotta dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 82‑100 e seguenti).
Che cosa rientra (in modo selettivo):
– carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni e attività automatizzate/controlli (36‑bis/36‑ter DPR 600/1973 e 54‑bis/54‑ter DPR 633/1972);
– carichi derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti “a seguito di accertamento”.
Che cosa paghi: capitale + spese di procedure esecutive e di notifica; non paghi (per i carichi definibili) interessi, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio secondo quanto indica la norma.
Scadenze chiave (che un debitore deve appuntarsi subito):
– dichiarazione (domanda) entro 30 aprile 2026 con modalità telematiche;
– pagamento in unica soluzione entro 31 luglio 2026, oppure fino a 54 rate bimestrali (prima 31 luglio 2026, poi 30 settembre 2026, 30 novembre 2026, poi scadenze bimestrali fino al 2035);
– interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di rateizzazione.
– comunicazione dell’agente della riscossione entro 30 giugno 2026 con importi e rate;
– decadenza in caso di mancato/insufficiente pagamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata.
Effetti protettivi (centrali per un istituto di sicurezza privata che deve pagare stipendi): a seguito della presentazione della dichiarazione, per i carichi oggetto di definizione:
– sospensione termini di prescrizione/decadenza;
– sospensione pagamenti di precedenti dilazioni in essere fino alla prima/unica rata;
– impossibilità di iscrivere nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti);
– impossibilità di avviare nuove procedure esecutive e, in parte, di proseguire quelle già avviate (salvo primo incanto con esito positivo);
– il debitore non è considerato inadempiente ai fini di alcune procedure (es. pagamenti PA) e si richiama la regola sul DURC collegata alla definizione (rinvio all’art. 54 D.L. 50/2017).
Nota strategica: questa misura è spesso più utile della rateazione ordinaria perché riduce accessori e crea un perimetro di “tregua” procedurale. Ma devi verificare subito se i tuoi carichi sono effettivamente “definibili” e non esclusi (es. contributi da accertamento).
Strumenti alternativi e protezione dell’azienda: crisi d’impresa, accordi, sovraindebitamento e misure protettive
Quando il debito è “sistemico” (banche + Fisco + INPS, magari con contenziosi multipli), limitarsi a rateizzare può non bastare. In questi casi l’ordinamento offre strumenti che, se usati bene, sono veri scudi difensivi.
Composizione negoziata della crisi: lo strumento “ponte” per fermare l’assalto
Sul piano operativo, per un istituto di sicurezza privata la domanda cruciale è: posso ottenere tempo e protezione legale mentre ristrutturo?
L’art. 18 del Codice della crisi disciplina le misure protettive: l’imprenditore può chiederle con l’istanza di nomina dell’esperto; l’istanza è pubblicata nel Registro imprese e, da quel giorno, i creditori interessati non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’impresa; i diritti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive.
Questo è decisivo per il debitore‑impresa: la composizione negoziata non è “solo” trattativa, ma può diventare una camera di decompressione per impedire pignoramenti e blocchi mentre si costruisce un piano sostenibile.
Transazione fiscale e contributiva negli accordi: la leva per “mettere ordine” ai debiti pubblici
Uno dei nodi più difficili per un istituto indebitato è che il debito pubblico (Erario/INPS) spesso cresce per accessori e rigidità. Il Codice della crisi, nella disciplina sulla transazione, consente di proporre pagamenti anche parziali o dilazionati di tributi e contributi nell’ambito di accordi di ristrutturazione, con regole e condizioni.
Nella versione aggiornata dell’art. 63 (Gazzetta Ufficiale), la transazione su crediti tributari e contributivi prevede:
– possibilità di pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi sorti fino alla data della proposta;
– attestazione del professionista indipendente su convenienza o trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale;
– disciplina di adesione e termini;
– previsione di omologazione anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali (c.d. “cram‑down” pubblico) quando ricorrono condizioni come la non liquidatorietà dell’accordo e soglie di soddisfacimento (50% o 60% in determinate ipotesi) e non deteriore rispetto alla liquidazione.
Dal punto di vista difensivo, questo significa che, se costruisci un piano serio e verificabile, puoi coordinare banche e creditori pubblici in un percorso unitario, invece di subire azioni scollegate.
Sovraindebitamento: quando serve (e quando no) a un istituto di sicurezza privata
Qui serve chiarezza: lo “sovraindebitamento” classico è pensato per soggetti non fallibili o persone fisiche, e oggi è disciplinato nel Codice della crisi nelle sezioni dedicate. Può essere utile soprattutto per:
– ditte individuali e piccoli operatori (o ex imprenditori) che rientrano nei criteri;
– amministratori/soci persone fisiche con debiti personali (fideiussioni, esposizioni).
Due strumenti chiave (che un debitore deve conoscere) sono:
– Concordato minore: l’art. 74 (versione aggiornata) consente ai debitori sovraindebitati non consumatori di formulare proposta quando consente di proseguire attività, con regole su risorse esterne e classi in casi specifici.
– Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: l’art. 283 (versione aggiornata) consente, per persona fisica meritevole che non è in grado di offrire utilità ai creditori, l’accesso all’esdebitazione una sola volta, con disciplina sulle “utilità sopravvenute” entro tre anni, documentazione tramite OCC, valutazione di meritevolezza e rimedi.
In più, la Legge di bilancio 2026, nel disciplinare la Rottamazione‑quinquies, prevede espressamente che possano essere compresi nella definizione anche debiti rientranti in procedimenti di crisi/sovraindebitamento (richiamando sia la L. 3/2012 sia le sezioni del Codice della crisi), con possibilità di pagamento anche secondo quanto previsto nel decreto di omologazione.
Tabelle, checklist, simulazioni numeriche, errori comuni e FAQ
Questa sezione è volutamente “operativa”. L’obiettivo è darti strumenti di decisione rapida.
Tabella riepilogativa: atti tipici, tempi e prime mosse
| Creditore / situazione | Atto tipico | Termine “killer” | Prima azione utile (difensiva) |
|---|---|---|---|
| INPS | Avviso di addebito (titolo esecutivo) | 40 giorni per opposizione; 60 giorni per pagare | Verifica elementi essenziali e calcoli; opposizione mirata + eventuale cautelare; valutare rateazione/definizione carichi se compatibile |
| AER (carichi) | Azioni cautelari/esecutive (ipotesi: pignoramento presso terzi/conti) | Urgenza pratica immediata (rischio blocco cassa) | Valutare sospensione/istanze; negoziare; se carichi definibili, pianificare Rottamazione‑quinquies entro 30/04/2026 |
| Fisco in generale | Contenzioso tributario/cautelare | 60 giorni (regola generale ricorso) | Analisi atto -> ricorso se conviene + sospensione; altrimenti gestione definizioni/rateazioni |
| Banca | Decreto ingiuntivo / precetto / esecuzione | Termini processuali del monitorio/opposizione | Valutare opposizione sostanziale; negoziare ristrutturazione; se crisi sistemica, comp. negoziata con misure protettive |
Riferimenti: avviso INPS e termini (circolare 168/2010); Rottamazione‑quinquies e scadenze/effects (L. 199/2025, commi 82‑100); cautela nel processo tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
Checklist “48 ore” per un istituto di sicurezza privata indebitato
Entro 48 ore dalla ricezione di un atto serio (INPS/AER/pignoramento):
1) blocca l’emorragia informativa: raccogli tutte le notifiche, PEC, allegati, estratti contabili, F24, UniEmens/posizioni.
2) separa debito e atto: un debito “esiste” ma l’atto può essere nullo o errato; verifica prima di pagare a caso.
3) mappa i flussi di cassa: stipendi, contributi correnti, contratti essenziali, cauzione/assicurazioni. (Nel settore vigilanza, questi sono “servizi essenziali” per mantenere operatività e requisiti).
4) priorità difensiva: proteggi gli incassi strategici (committenti principali) e la capacità di pagare il personale.
5) scegli la via: ricorso/sospensiva vs definizione agevolata vs crisi d’impresa (comp. negoziata con misure protettive).
Errori comuni che peggiorano la posizione del debitore
Un istituto di sicurezza privata indebitato commette spesso questi errori (evitabili):
– ignorare l’atto perché “tanto non ho soldi”: è la strada più rapida verso pignoramenti e blocchi.
– pagare “a sentimento”: paghi oggi una cosa e domani ti pignorano il conto perché non hai affrontato il nodo principale.
– fare rateazioni insostenibili: decadi e torni al punto peggiore, spesso con più aggressività esecutiva.
– trascurare requisiti di settore (cauzione, assicurazioni): nel D.M. 269/2010 la “capacità economico-finanziaria” (cauzione/assicurazioni/referenze) è un elemento strutturale, non accessorio: se salta, rischi conseguenze operative/contrattuali.
– non considerare che INPS e AER hanno strumenti rapidi: l’avviso di addebito è titolo esecutivo e l’opposizione ha 40 giorni; la definizione agevolata ha scadenze precise (30/04/2026).
Simulazioni pratiche e numeriche (esempi realistici)
Le simulazioni sono volutamente semplificate: nella realtà l’importo “definibile” e le rate reali vengono comunicati dall’agente della riscossione. Qui l’obiettivo è farti capire logiche e ordini di grandezza.
Simulazione A: Rottamazione‑quinquies su carichi definibili (capitale 120.000 euro)
Scenario: istituto di vigilanza con carichi affidati 2008‑2023, derivanti da omesso versamento da dichiarazioni/controlli automatici, più una quota INPS non da accertamento. Importo capitale complessivo definibile: 120.000 euro. Spese di notifica/esecutive: ipotizziamo 2.000 euro. Totale base: 122.000 euro.
- Domanda entro 30 aprile 2026.
- Pagamento: unica soluzione 31 luglio 2026 o fino a 54 rate bimestrali (fino al 2035).
Ipotesi 1: pagamento unico
Paghi 122.000 entro 31 luglio 2026 (senza sanzioni/interessi/aggio per i carichi definibili).
Ipotesi 2: rate in 54 rate bimestrali
Se dividessimo “grezzamente” 122.000 / 54 ≈ 2.259,26 euro a rata (base), ma la norma prevede interessi 3% annuo dal 1° agosto 2026 in caso di rateizzazione e l’agente della riscossione comunicherà l’importo rateale ufficiale. Nella pratica, il piano sarà un ammortamento che incorpora gli interessi in ciascuna rata.
Effetto “tregua”: dopo la presentazione della dichiarazione, per i carichi definibili, non si iscrivono nuovi fermi/ipoteche e non si avviano nuove esecuzioni (salve eccezioni), fino alle scadenze indicate; questo serve a proteggere l’operatività dell’istituto mentre organizza la cassa (paghe, turni, fornitori essenziali).
Simulazione B: Avviso di addebito INPS da omissione contributiva (80.000 euro) e gestione dei 40 giorni
Scenario: avviso INPS notificato il 10 gennaio 2026, importo complessivo 80.000 (capitale + accessori). L’avviso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e indica gli elementi essenziali.
Timeline difensiva
– Entro 48 ore: verifica elementi essenziali e correttezza periodi/importi (UniEmens, F24, note).
– Entro 40 giorni (quindi entro 19 febbraio 2026): decidere se proporre opposizione al giudice del lavoro (se ci sono motivi seri).
– Entro 60 giorni (11 marzo 2026): se non contesti, valutare pagamento o rateazione/soluzioni per evitare esecuzione.
Errore tipico: aspettare “l’ultimo giorno” e scoprire che mancano prove o documenti. Nel lavoro/previdenza, la difesa deve essere documentale e cronologica.
Simulazione C: Crisi “triple‑front” e scelta della composizione negoziata
Scenario:
– Banche: 600.000 euro (affidamenti revocati, rischio monitorio).
– AER: 200.000 euro, di cui 140.000 definibili in Rottamazione‑quinquies.
– INPS: 120.000 euro (parte da omissione, parte da accertamento).
Approccio difensivo razionale
1) Se i pignoramenti minacciano la cassa, la composizione negoziata con misure protettive può servire a fermare le azioni esecutive/cautelari dei creditori interessati dal perimetro della protezione (restano fuori i diritti dei lavoratori).
2) In parallelo, si valuta se attivare Rottamazione‑quinquies per la quota definibile entro 30 aprile 2026, sfruttando gli effetti sospensivi e la riduzione degli accessori.
3) Per la parte INPS “da accertamento” (esclusa dalla definizione agevolata), l’opzione potrebbe essere una transazione contributiva nell’ambito di un accordo, se l’impresa entra in un percorso di ristrutturazione conforme ai requisiti (con attestazione e condizioni dell’art. 63).
Risultato atteso: non “cancellare” i debiti, ma ricondurli a un flusso sostenibile, evitando che un creditore blocchi la continuità.
FAQ operative (20 domande pratiche)
Posso continuare a lavorare se ho cartelle e avvisi INPS?
Sì, ma il problema è la continuità finanziaria: pignoramenti e blocchi conti possono interrompere pagamenti essenziali. Se la crisi è avanzata, strumenti come misure protettive nella composizione negoziata servono proprio a evitare che le azioni esecutive fermino l’impresa.
Se aderisco alla Rottamazione‑quinquies mi bloccano comunque con fermi e ipoteche?
La norma prevede che, dopo la presentazione della dichiarazione, non possono essere iscritti nuovi fermi e ipoteche (salvi quelli già iscritti) e non possono essere avviate nuove procedure esecutive, con regole anche sul prosieguo di quelle già avviate.
Qual è la scadenza per la domanda di Rottamazione‑quinquies?
Entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall’agente della riscossione.
La Rottamazione‑quinquies include tutti i debiti INPS?
No: include contributi previdenziali dovuti all’INPS derivanti da omesso versamento, ma esclude quelli richiesti a seguito di accertamento (secondo la formulazione della norma).
Quante rate posso chiedere con la Rottamazione‑quinquies?
Fino a 54 rate bimestrali, con calendario definito dalla legge (prime tre nel 2026, poi bimestrali fino al 2035).
C’è interesse sulle rate della Rottamazione‑quinquies?
Sì: dal 1° agosto 2026, in caso di pagamento rateale, sono dovuti interessi al tasso del 3% annuo.
Se salto una rata della Rottamazione‑quinquies, cosa succede?
La definizione non produce effetti in caso di mancato pagamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata; riprendono prescrizione/decadenza e i versamenti restano acquisiti a titolo di acconto.
Ho un pignoramento in corso: posso comunque aderire alla definizione?
La norma disciplina la sospensione/prosecuzione delle procedure e prevede che non possano essere proseguite quelle già avviate (salvo primo incanto con esito positivo), oltre a effetti estintivi al pagamento della prima/unica rata per certe procedure. Serve analisi del caso concreto.
L’avviso di addebito INPS è come una cartella?
Operativamente sì: la circolare INPS spiega che dal 2011 l’avviso di addebito è titolo esecutivo e sostituisce il ruolo/cartella per l’attivazione del recupero coattivo.
In quanti giorni posso oppormi a un avviso di addebito?
Entro 40 giorni dalla notifica, davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Se pago dopo 40 giorni, posso ancora fare opposizione?
In linea generale, scaduto il termine l’opposizione diventa problematica. La strategia dipende dal tipo di vizio e dalla situazione, ma la regola difensiva è: non arrivare mai a scadenza senza una scelta.
Cosa devo controllare subito in un avviso INPS?
Gli elementi essenziali a pena di nullità (codice fiscale, gestione e natura del credito, estremi degli atti di accertamento se presenti, periodo, importi distinti, totale, agente competente, sottoscrizione del responsabile, intimazione a pagare entro 60 giorni).
Se mi pignorano la pensione, esiste un minimo impignorabile?
Sì: art. 545 c.p.c. come modificato nel 2022, con soglia pari al doppio assegno sociale (min. 1.000 euro).
L’INPS può pignorare la pensione in modo “più duro” degli altri creditori?
Per indebiti e omissioni contributive, la disciplina speciale dell’art. 69 L. 153/1969 consente pignoramento entro un quinto salvaguardando il trattamento minimo; la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale (sent. 216/2025).
Cos’è la composizione negoziata e perché può servire a un istituto di vigilanza?
È un percorso di risanamento con esperto; l’imprenditore può chiedere misure protettive che, dal giorno di pubblicazione nel Registro imprese, impediscono ai creditori interessati di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (con esclusione dei crediti dei lavoratori).
Posso “mettere insieme” debiti fiscali, INPS e banche in un’unica soluzione?
Sì, spesso attraverso strumenti del Codice della crisi: accordi di ristrutturazione e transazione su crediti tributari e contributivi, con regole e condizioni (anche cram‑down pubblico in casi specifici).
Il concordato minore è utilizzabile da una società di vigilanza medio‑grande?
Di regola, no: è pensato per soggetti “sovraindebitati” non consumatori e con requisiti specifici; può essere rilevante per piccoli operatori o ditte individuali.
Esiste una “cancellazione” dei debiti se non ho nulla?
Per persone fisiche meritevoli, esiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), con condizioni e controlli (OCC, utilità sopravvenute, meritevolezza).
La cauzione e le assicurazioni del D.M. 269/2010 incidono sulla strategia anti‑crisi?
Sì: il decreto collega requisiti economico‑finanziari (cauzione ex art. 137 TULPS, copertura assicurativa, disponibilità finanziarie) alla capacità di esercitare l’attività; in crisi, vanno considerati “costi incomprimibili” da proteggere nel piano.
Qual è la prima cosa da fare se mi arriva un pignoramento sul conto e ho stipendi da pagare?
Agire subito: analisi dell’atto, messa in sicurezza dei flussi essenziali, valutazione di sospensione/istanze e, se la crisi è strutturale, attivazione di strumenti protettivi (composizione negoziata) per impedire l’assalto seriale dei creditori.
Sentenze e fonti istituzionali più rilevanti (aggiornate a gennaio 2026)
Di seguito una selezione “ragionata” (con indicazione dell’ente che le ha emesse) utile per approfondire e per costruire difese coerenti.
- Corte Costituzionale, sentenza n. 216/2025 (depositata 30 dicembre 2025): legittimità della disciplina che consente a INPS di pignorare pensioni (limite 1/5 e salvaguardia trattamento minimo) per indebiti e omissioni contributive; rapporto tra art. 69 L. 153/1969 e art. 545 c.p.c. (come modificato dal 2022).
- Corte di Cassazione, Sez. lavoro, ordinanza 11 ottobre 2024 n. 26580: richiamata dalla Corte Costituzionale nel contesto del recupero INPS mediante trattenute/pignoramento e dell’applicazione dell’art. 69 L. 153/1969.
- Corte di Cassazione, Sez. III civile, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520: indicata nei repertori istituzionali come pronuncia su riscossione/pignoramento/conti correnti; rilevante per la gestione del pignoramento presso terzi su rapporti bancari.
- Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026), art. 1 commi 82‑100: disciplina della Rottamazione‑quinquies (definizione agevolata dei carichi affidati 2000‑2023 per imposte da dichiarazioni/controlli automatici e contributi INPS da omesso versamento; domanda entro 30 aprile 2026; rate fino a 54; effetti sospensivi su esecuzioni, fermi e ipoteche; regole di decadenza).
- D.L. 31 dicembre 2025 n. 200 (Milleproroghe 2026), art. 4 comma 4: rinvio dell’entrata in vigore del Testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027.
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi), art. 18: misure protettive nella composizione negoziata (effetti dal deposito/pubblicazione, stop azioni esecutive/cautelari per creditori interessati; esclusione crediti dei lavoratori).
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi), art. 63 (versione aggiornata in Gazzetta): transazione su crediti tributari e contributivi e condizioni per omologazione anche senza adesione di amministrazione finanziaria/enti (cram‑down pubblico), con soglie e requisiti.
- INPS, Circolare n. 168 del 30 dicembre 2010: avviso di addebito come titolo esecutivo; elementi essenziali; pagamento 60 giorni; opposizione 40 giorni; distinzione omissione/accertamento e riflessi sui ricorsi amministrativi.
- D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 (Ministero dell’Interno): requisiti tecnico‑organizzativi e capacità economico‑finanziaria (cauzione ex art. 137 TULPS, coperture assicurative, disponibilità a fronte di debiti tributari accertati; verifiche anche con referenze, poteri del Prefetto).
- D.L. 115/2022 (art. 21‑bis), testo in Gazzetta: modifica del limite di impignorabilità delle pensioni nell’art. 545 c.p.c. e regole correlate sugli accrediti su conto.
Conclusione
Un istituto di sicurezza privata con debiti non deve scegliere tra “subire” e “chiudere”. In Italia, oggi (gennaio 2026), esistono percorsi concreti per difendersi e riorganizzare il debito: dalla verifica tecnica degli atti (specie INPS, dove l’avviso di addebito è titolo esecutivo e l’opposizione ha 40 giorni) alla costruzione di tregue e riduzioni tramite definizioni agevolate (Rottamazione‑quinquies con domanda entro 30 aprile 2026 e importanti effetti sospensivi), fino agli strumenti più forti del Codice della crisi (composizione negoziata con misure protettive, accordi con transazione fiscale e contributiva). L’elemento decisivo è la tempestività: le difese migliori si giocano sui termini, e la continuità aziendale va protetta prima che pignoramenti e blocchi rendano impossibile pagare personale e costi incomprimibili.
Ribadisco: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, con il suo team di avvocati e commercialisti, può intervenire per bloccare azioni esecutive, gestire ricorsi e sospensive, condurre trattative con Fisco/INPS/banche e impostare piani di rientro o soluzioni giudiziali, evitando che pignoramenti, ipoteche e fermi distruggano l’attività. La gestione della crisi in questo settore deve tenere insieme: requisiti di vigilanza privata (anche economico‑finanziari), tutela del flusso di cassa e strategia legale coordinata.
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