Introduzione
Gestire un’azienda di spurghi significa garantire la continuità dei servizi essenziali, rispondere a obblighi sanitari stringenti e affrontare una normativa sempre più complessa. Quando l’impresa accumula debiti tributari, contributivi o bancari, il rischio di pignoramenti, ipoteche e misure cautelari può mettere in ginocchio l’attività. La fiscalità si è fatta più severa, le banche pretendono rientri immediati, l’INPS attiva rapidamente le procedure esecutive e i fornitori non sono disposti a tollerare ritardi.
Questa guida di oltre diecimila parole ha l’obiettivo di chiarire quali strumenti legali può utilizzare un’azienda di spurghi con debiti per difendersi da Fisco, INPS e banche. L’analisi è aggiornata a gennaio 2026, include riferimenti a fonti normative ufficiali, sentenze recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale e circolari applicative. Esamineremo i limiti di pignorabilità di conti e pensioni, il sistema delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, i termini per proporre ricorsi, gli strumenti di definizione agevolata, i piani di ristrutturazione previsti dalla legge n. 3/2012 e dal codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019), nonché le novità della composizione negoziata della crisi introdotta dal d.l. 118/2021 .
La presentazione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è il professionista ideale per assistere imprese e professionisti nell’ambito delle procedure tributarie e bancarie. Cassazionista iscritto all’Albo speciale, ha maturato una vasta esperienza nella difesa dei debitori contro cartelle di pagamento, pignoramenti e revocatorie. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati civilisti e tributaristi, commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali. La struttura opera su tutto il territorio nazionale, collaborando con professionisti selezionati nei diversi fori.
L’avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; ricopre il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e, dal 2021, è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021 . Tali qualifiche gli consentono di assistere gli imprenditori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati preventivi e procedure di esdebitazione, coordinando le esigenze di risanamento con la tutela del patrimonio aziendale.
Con il suo team l’avvocato offre servizi pratici: analisi degli atti di riscossione, impugnazione di cartelle e avvisi di addebito, richiesta di sospensione immediata, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e le banche, piani di rientro personalizzati, soluzioni giudiziali e stragiudiziali. L’approccio è sempre finalizzato a preservare la continuità aziendale e a ridurre l’impatto dell’indebitamento.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
Per comprendere quali difese sono disponibili a un’azienda di spurghi indebitata con Fisco, INPS e banche occorre partire dalla normativa di riferimento. In questa sezione si analizzano le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile, del Testo unico sulla riscossione (d.p.r. 602/1973), del Testo unico del 2025 in materia di versamenti e riscossione, dello Statuto del contribuente e della legislazione sulla crisi d’impresa e sul sovraindebitamento.
1.1 Responsabilità patrimoniale del debitore
Il principio cardine del diritto civile italiano è contenuto nell’articolo 2740 del codice civile. Tale disposizione stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge . Ciò significa che, salvo eccezioni, i creditori possono agire su tutto il patrimonio dell’impresa debitrice. L’azienda di spurghi che non paga le imposte, i contributi o i mutui rischia di subire azioni esecutive su beni mobili, immobili, conti correnti, crediti verso terzi e altro ancora.
Tuttavia il principio di responsabilità patrimoniale generale convive con normative settoriali che tutelano alcune categorie di crediti (ad esempio, i crediti alimentari o i trattamenti pensionistici) e con le limitazioni alla pignorabilità previste dal codice di procedura civile e dalla legislazione speciale.
1.2 Limiti di pignorabilità delle pensioni e dei salari
Le somme dovute a titolo di pensione o di indennità che sostituiscono la pensione non possono essere pignorate oltre un determinato ammontare. L’articolo 545 del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 21‑bis del d.l. 115/2022, prevede che le pensioni non sono pignorabili per un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente può essere pignorata nei limiti previsti dai commi successivi e dalle leggi speciali . Questa fascia di impignorabilità, introdotta per garantire il minimo vitale, si applica in generale a tutti i creditori.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 216/2025, ha esaminato la disciplina speciale contenuta nell’articolo 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153, che consente all’INPS di pignorare fino a un quinto dell’intero importo delle pensioni e delle indennità per recuperare crediti derivanti da indebite prestazioni o omissioni contributive . Secondo la Corte, questa norma resta legittima perché prevede comunque la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico: per le pensioni ordinarie, la parte corrispondente al minimo è sempre preservata . La decisione chiarisce che la soglia di impignorabilità è volta a proteggere il minimo vitale e che la regola del quinto rimane in vigore per i crediti qualificati dell’INPS.
1.3 Pignoramento dei crediti presso terzi e speciali forme di riscossione
Per recuperare tributi e contributi non pagati, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) può avvalersi di strumenti incisivi. L’articolo 72‑bis del d.p.r. 602/1973 prevede una procedura di pignoramento semplificata dei crediti del debitore verso terzi: il concessionario può ordinare al terzo debitore (ad esempio una banca) di pagare direttamente a sé le somme dovute al contribuente, maturate prima della notifica, entro sessanta giorni, e di versare le somme che matureranno successivamente alle rispettive scadenze . La norma precisa che, salvo il limite previsto per le pensioni dall’art. 545 c.p.c., la disposizione si applica alla totalità dei crediti del contribuente e che il pignoramento può essere redatto da funzionari dell’AER .
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha chiarito che il pignoramento speciale ex art. 72‑bis si estende anche alle somme accreditate sul conto corrente del debitore dopo la notifica dell’atto e fino alla scadenza del termine di sessanta giorni. Il terzo (ad esempio la banca) è tenuto a versare all’Agente della Riscossione il saldo attivo maturato nel periodo di impignorabilità, anche se al momento della notifica il conto era in rosso . Questa interpretazione amplia notevolmente la portata dell’atto di pignoramento, rendendo ancora più importante per l’azienda intervenire tempestivamente con i ricorsi e le opposizioni del caso.
1.4 Motivazione degli atti e tutela del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) stabilisce principi essenziali per la correttezza dell’azione amministrativa. L’articolo 7 richiede che gli atti dell’amministrazione finanziaria e degli enti impositori siano motivati; devono indicare i presupposti di fatto, le norme applicate e, se fanno riferimento a un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato o richiamato con indicazione degli elementi essenziali . La norma prescrive inoltre che gli atti di riscossione contenenti una pretesa tributaria indichino la misura e la modalità di calcolo degli interessi, le somme dovute a titolo di sanzioni e altre spese, l’ufficio presso cui ottenere informazioni e il modo di contestare l’atto . La violazione di tali obblighi determina la nullità dell’atto.
Per l’imprenditore è fondamentale verificare che la cartella esattoriale o l’avviso di accertamento notifichi tutti questi elementi; la mancanza di motivazione specifica è un motivo valido per l’annullamento davanti alle commissioni tributarie.
1.5 Testo unico in materia di versamenti e riscossione (2025)
Nel 2025 è entrato in vigore il d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che ha riordinato la disciplina dei versamenti e della riscossione in un unico testo. L’art. 1 conferma che le imposte sono riscosse mediante versamenti diretti e ritenute dirette . L’art. 3 prevede il versamento unitario e la compensazione dei crediti fiscali con i debiti contributivi, specificando le regole di utilizzo dei codici tributo e i limiti temporali . Tale norma è particolarmente utile per le aziende di spurghi che hanno crediti fiscali derivanti da rimborsi o eccedenze IVA e vogliono compensarli con contributi INPS o debiti da cartelle.
1.6 Circolare INPS sulla pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche
La circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 ha aggiornato le istruzioni sulla pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche (indennità di malattia, maternità, disoccupazione, ecc.). Sulla base dell’art. 2740 c.c. e dell’art. 545 c.p.c., l’INPS distingue tra prestazioni totalmente impignorabili (come indennità di maternità, assegni per nucleo familiare) e prestazioni parzialmente pignorabili. La circolare richiama la ratio della Corte costituzionale, che tutela la dignità del lavoratore e stabilisce che i limiti di pignorabilità servono a garantire un livello minimo di mezzi di sussistenza . La stessa circolare indica che l’Agente della Riscossione, nelle procedure di pignoramento, può trattenere un decimo delle somme fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre i 5.000 euro , mentre le pubbliche amministrazioni devono verificare tramite l’AER l’esistenza di debiti tributari prima di pagare importi superiori a 2.500 euro (5.000 euro fino al 31/12/2025) .
1.7 Rottamazione‑Quinquies (2026)
La “pace fiscale 2026” ha introdotto la rottamazione‑quinquies, disciplinata dall’ultima legge di bilancio. Essa consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 a seguito di omessi versamenti relativi alle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter del d.p.r. 600/1973 e art. 54‑bis e 54‑ter del d.p.r. 633/1972) e ai contributi INPS non versati. Il debitore può pagare solo l’imposta o il contributo dovuto, senza sanzioni, interessi né aggio di riscossione . Per aderire occorre presentare domanda online entro il 30 aprile 2026, con possibilità di rateizzazione in massimo dieci rate; gli importi rateali matureranno interessi del 3% annuo dal 1º agosto 2026 . Sono esclusi i carichi inseriti nella rottamazione‑quater per i quali risultino già pagate alcune rate, mentre possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni .
1.8 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa
Per le imprese in crisi esistono procedure di risanamento e di esdebitazione previste dalla legge n. 3/2012 e, dal 2022, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). Queste procedure consentono al debitore meritevole, anche non fallibile come un’azienda di spurghi individuale o società di persone, di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano del consumatore, oppure di richiedere la liquidazione controllata e, nei casi estremi, l’esdebitazione.
Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
L’articolo 283 del d.lgs. 14/2019 disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. La norma permette al debitore persona fisica meritevole, che non può offrire alcuna utilità ai creditori neppure prospetticamente, di ottenere la cancellazione dei debiti una sola volta, salvo il dovere di pagare se nei quattro anni successivi emergono utilità rilevanti . La valutazione di tali utilità è compiuta su base annua, detratte le spese di produzione del reddito e quelle necessarie al mantenimento suo e della famiglia . La domanda di esdebitazione deve essere presentata tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC) al giudice competente e corredata da vari documenti, tra cui l’elenco dei debiti, delle spese di vita, delle pensioni e salari del nucleo familiare . Il giudice verifica la meritevolezza e, se non vi è dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede l’esdebitazione con decreto che può essere opposto dai creditori . Nei quattro anni successivi l’OCC vigila sull’eventuale sopravvenienza di utilità e può chiedere la revoca del beneficio .
Concordato e piani di gruppo
Gli articoli 284 e 285 del d.lgs. 14/2019 regolano il concordato e i piani di risanamento per gruppi di imprese. Più imprese appartenenti allo stesso gruppo possono presentare un’unica domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione con un piano unitario o con piani interconnessi; ciò consente di coordinare il risanamento e di valorizzare le sinergie . Restano autonome le masse attive e passive, ma il piano deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza per i creditori rispetto a piani separati . Il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, indicando i benefici per i creditori di ciascuna impresa . L’art. 285 precisa che il piano può prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre; la scelta tra concordato in continuità o liquidatorio dipende dal confronto tra i flussi generati dalle due soluzioni . Le operazioni infragruppo devono essere giustificate da un vantaggio complessivo e sono sottoposte al controllo del giudice .
Composizione negoziata della crisi
Il decreto‑legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni nella legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’articolo 2 prevede che l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio economico può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento . L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati per individuare una soluzione idonea a superare la crisi . L’articolo 3 istituisce una piattaforma telematica nazionale, definisce una lista di controllo per la redazione del piano di risanamento e stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti . Questa procedura, alternativa al concordato, permette alle imprese di ristrutturare il debito con l’assistenza di un esperto, evitando l’ingresso in una procedura concorsuale e mantenendo la continuità aziendale.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica degli atti di riscossione
Quando l’azienda riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito, la reazione tempestiva è fondamentale. In questa sezione viene illustrato il percorso che il contribuente deve seguire per verificare l’atto, contestarlo e gestire il debito, facendo leva sui diritti riconosciuti dall’ordinamento.
2.1 Verifica dell’atto
- Controllo formale e sostanziale: appena ricevuta la cartella o l’avviso, occorre verificare che sia stato notificato correttamente e che riporti tutti gli elementi obbligatori: i dati del debitore, la natura del tributo o del contributo richiesto, l’indicazione analitica degli interessi, delle sanzioni e delle spese di riscossione, l’ufficio competente e le modalità per presentare ricorso. L’art. 7 dello Statuto del contribuente impone la motivazione dettagliata degli atti e l’indicazione degli estremi degli atti presupposti . La mancanza di motivazione o l’assenza dell’atto presupposto può determinare l’annullamento.
- Verifica dei termini: bisogna controllare se il debito non sia prescritto o decaduto. Ad esempio, i contributi INPS si prescrivono in cinque anni, mentre le imposte dirette si prescrivono in otto anni se non è intervenuto un avviso di accertamento. Se la cartella è stata notificata oltre tali termini, il debito può essere eccepito come prescritto.
- Presenza di ruoli illegittimi o duplicati: capita spesso che il ruolo contenga importi già pagati o annullati. È fondamentale confrontare la cartella con i versamenti effettuati tramite F24 o con precedenti provvedimenti di sgravio.
- Controllo degli interessi e delle sanzioni: la cartella deve specificare la base di calcolo, la norma che prevede l’applicazione degli interessi e l’aliquota applicata, come richiesto dallo Statuto del contribuente . In assenza, la pretesa può essere ridotta.
2.2 Termini per impugnare
I termini per proporre ricorso variano in base al tipo di atto:
- Cartella di pagamento: può essere impugnata dinanzi al Giudice tributario (ex Commissione tributaria provinciale) entro sessanta giorni dalla notifica per i tributi e le sanzioni fiscali; entro quaranta giorni per le cartelle contenenti contributi INPS. Se la cartella è stata preceduta da un avviso di accertamento, il termine è di sessanta giorni dall’avviso.
- Avviso di addebito INPS: deve essere contestato entro quaranta giorni dalla notifica dinanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e dà luogo alla formazione del ruolo.
- Avviso di pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis: il contribuente può proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. entro venti giorni dalla notifica, sollevando le eccezioni di merito (infondatezza del credito, prescrizione, difetto di motivazione) o di forma (incompetenza, vizi della notifica). È inoltre possibile chiedere la sospensione immediata al giudice dell’esecuzione.
Mancato rispetto dei termini preclude in via definitiva la possibilità di eccepire i vizi di merito; restano proponibili solo le opposizioni relative alla sopravvenuta inesigibilità del credito (es. pagamento) e alla nullità assoluta dell’atto.
2.3 Richiesta di accesso agli atti e autotutela
Prima di impugnare, può essere utile richiedere all’Agenzia delle Entrate o all’INPS copia degli atti presupposti (ruoli, avvisi, determinazioni) per accertare l’esatto ammontare e la motivazione. In virtù dello Statuto del contribuente, l’amministrazione deve fornire tempestivamente copia degli atti; il rifiuto ingiustificato può essere eccepito in giudizio. L’autotutela è uno strumento con cui il contribuente chiede all’ente creditore l’annullamento o la rettifica dell’atto senza avviare il contenzioso. Benché non sospenda i termini per ricorrere, l’autotutela può portare all’annullamento dell’atto per evidente errore di calcolo o di persona.
2.4 Ricorso e opposizione
Il ricorso avverso una cartella di pagamento o un avviso di addebito si articola in diverse fasi:
- Redazione del ricorso: deve contenere l’indicazione del giudice competente, l’oggetto della domanda, i motivi di fatto e di diritto, le prove e l’elenco dei documenti allegati. È opportuno sviluppare motivi sia formali (vizi di notifica, difetto di motivazione, tardività del ruolo) sia sostanziali (insussistenza del tributo, prescrizione, inesigibilità). L’atto va sottoscritto dall’avvocato e dal contribuente.
- Deposito e notifica: il ricorso va depositato nella forma telematica presso la segreteria del giudice tributario o del tribunale competente e notificato all’ente impositore e all’Agente della riscossione. La notifica può essere effettuata a mezzo PEC.
- Istanza cautelare di sospensione: contestualmente al ricorso si può presentare un’istanza cautelare per sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto. La sospensione può essere concessa quando esistono gravi motivi (es. rischio di danno grave o irreparabile) e il ricorso appare non manifestamente infondato. Se il giudice accoglie l’istanza, l’AER non potrà procedere al pignoramento sino all’emissione della sentenza.
- Fase di merito: il giudice fissa l’udienza per la discussione. È obbligatorio costituirsi in giudizio e depositare memorie illustrative e documenti. In caso di esito favorevole, l’atto viene annullato e il credito estinto; in caso contrario, il contribuente può proporre appello e, se del caso, ricorso in cassazione.
2.5 Difese avverso i pignoramenti presso terzi
Il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis consente al concessionario della riscossione di bloccare immediatamente i conti correnti e i crediti dell’imprenditore. Per difendersi:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare il diritto dell’ente impositore ad agire in via esecutiva. È ammissibile quando il debitore contesta l’inesistenza o l’estinzione del credito (ad esempio perché prescritto o pagato) o la nullità del titolo esecutivo.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): riguarda i vizi formali del procedimento (mancata osservanza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 72‑bis , irregolare notifica dell’atto al terzo, mancata indicazione del funzionario). L’opposizione deve essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Istanza di riduzione del pignoramento: se le somme pignorate eccedono i limiti di impignorabilità (ad esempio perché la banca trattiene integralmente le entrate successive alla notifica), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre il pignoramento e di restituire le somme indebitamente trattenute. La Cassazione ha precisato che il pignoramento ex art. 72‑bis si estende alle somme affluite nel conto nei sessanta giorni successivi , pertanto è essenziale intervenire in via cautelare per limitare gli importi.
2.6 Gestione delle procedure con le banche
Le esposizioni bancarie rappresentano una parte significativa dei debiti delle aziende di spurghi, che spesso finanziano l’acquisto di attrezzature e mezzi. La banca può agire tramite decreti ingiuntivi e pignoramenti. È necessario verificare la legittimità dei contratti di mutuo e di conto corrente, analizzando l’eventuale presenza di interessi usurari, anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi), clausole abusive. La giurisprudenza ha riconosciuto che il superamento del tasso soglia rende nulla la clausola sugli interessi usurari; in tal caso il cliente è tenuto a restituire solo il capitale. In presenza di contenziosi con la banca, il debitore può promuovere un’azione di accertamento negativo del credito o eccepire in compensazione gli interessi illegittimi.
Le banche inoltre sono spesso terzi pignorati nella procedura ex art. 72‑bis. Devono rispettare i limiti di impignorabilità delle pensioni e dei salari, nonché le prescrizioni del decreto attuativo (versamento entro sessanta giorni). In caso di inadempimento, la banca risponde in solido e può essere condannata a pagare l’intero importo .
3. Difese e strategie legali per l’azienda di spurghi indebitata
Passiamo ora alle strategie pratiche per contrastare le pretese di Fisco, INPS e banche. Ogni situazione richiede l’analisi di un professionista, ma alcuni principi sono ricorrenti.
3.1 Contestazione delle cartelle e avvisi di addebito
a) Vizi di notifica e motivazione – La notifica deve essere effettuata nel rispetto delle modalità previste dalla legge (posta raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, ufficiale giudiziario). La giurisprudenza ha annullato cartelle notificate a indirizzi errati o prive di prova di consegna. Inoltre, l’atto deve contenere gli estremi dell’avviso di accertamento o dell’ingiunzione che lo precede, indicare la base di calcolo degli interessi e delle sanzioni e menzionare l’ufficio responsabile .
b) Prescrizione e decadenza – Il debito tributario o contributivo potrebbe essere prescritto. Ad esempio, le somme derivanti da dichiarazioni dei redditi si prescrivono dopo dieci anni se non vi è stata interruzione; i contributi INPS si prescrivono in cinque anni. È fondamentale verificare la data di esigibilità e la data di notifica dell’atto.
c) Insussistenza del credito – Molte cartelle contengono importi già pagati o annullati in autotutela; altre comprendono interessi e sanzioni calcolati in modo errato. La contestazione analitica dei singoli importi consente di ottenere l’annullamento parziale o totale.
d) Nullità del ruolo – Se il ruolo è stato formato senza l’emissione di un valido avviso di accertamento o se la firma del funzionario è stata apposta digitalmente da un soggetto non competente, la cartella è nulla. La giurisprudenza ha stabilito che la mancata sottoscrizione da parte del dirigente competente integra vizio di nullità.
3.2 Sospensione e rateizzazione del debito
Sospensione amministrativa – L’art. 39 del d.l. 98/2011 consente di chiedere all’Agente della riscossione la sospensione immediata se il debitore documenta l’intervenuta prescrizione, il pagamento già effettuato o la sussistenza di una causa di non debenza. L’AER è tenuto a sospendere entro dieci giorni e, se ritiene fondate le ragioni, a trasmettere la richiesta all’ente creditore. In caso di rigetto, il contribuente può ricorrere.
Rateizzazione – Se il debito è certo e non contestabile, l’azienda può chiedere la rateizzazione fino a seventy-two rate (quindici anni in casi eccezionali). La domanda deve essere presentata all’AER e dimostrare lo stato di difficoltà economica. Per debiti superiori a 120.000 euro è necessaria la garanzia ipotecaria; per importi inferiori è sufficiente l’autocertificazione. La rateizzazione evita il pignoramento e consente di ottenere la cancellazione delle ipoteche a saldo del debito.
3.3 Accordo con l’INPS per il recupero dei contributi
Per i debiti contributivi, l’INPS può concedere dilazioni fino a sessanta rate mensili se l’imprenditore dimostra la temporanea difficoltà finanziaria e presenta fideiussione bancaria. È possibile anche chiedere l’annullamento degli interessi di mora quando la richiesta di pagamento non è motivata o quando l’ente non ha rispettato i termini di prescrizione.
3.4 Opposizione ai pignoramenti e ricorsi contro AER
Opposizione all’esecuzione – Il debitore può chiedere la sospensione e l’estinzione del pignoramento quando il titolo esecutivo è inesistente o nullo, o quando il credito è stato pagato. Ad esempio, se la cartella su cui si basa il pignoramento non è stata notificata, l’esecuzione è nulla.
Opposizione agli atti esecutivi – Consente di far valere la violazione delle forme (mancato rispetto del termine di sessanta giorni, mancata notifica al debitore), o la violazione dei limiti di pignorabilità. La Corte di Cassazione ha ribadito che il pignoramento ex art. 72‑bis si estende alle somme maturate nel periodo di sessanta giorni , ma non oltre; quindi, eventuali prelievi successivi devono essere restituiti.
Richiesta di riduzione delle trattenute – Nei casi in cui la trattenuta del quinto o del decimo incide in modo eccessivo sul sostentamento dell’imprenditore, è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre la quota pignorata, invocando l’applicazione analogica dei limiti dell’art. 545 c.p.c. anche ai crediti diversi dalle pensioni. L’INPS, sulla base della circolare 130/2025, applica trattenute diverse a seconda dell’importo della prestazione .
3.5 Azioni contro la banca e nullità di interessi usurari
I contratti bancari sono spesso affetti da tassi usurari o da clausole di anatocismo. La legge n. 108/1996 prevede che gli interessi eccedenti la soglia dell’usura siano nulli e non dovuti. L’azienda può promuovere un’azione di ripetizione dell’indebito per recuperare gli interessi versati in eccesso e ridurre il proprio debito. La giurisprudenza ritiene che, se la clausola di anatocismo non è stata sottoscritta espressamente e non sono state rispettate le delibere del CICR, gli interessi debbano essere ricalcolati su base semplice e non capitalizzati.
Per contestare un decreto ingiuntivo della banca occorre proporre opposizione entro quaranta giorni, allegando la perizia econometrica che dimostra il superamento del tasso soglia. In alternativa, si può avviare la negoziazione assistita con la banca o aderire alla procedura di composizione della crisi con l’intervento dell’esperto nominato dalla Camera di commercio .
3.6 Azioni risarcitorie e istanze di responsabilità erariale
Quando l’Agente della riscossione o l’ente impositore agiscono in violazione di legge (ad esempio pignorando somme impignorabili), il contribuente può proporre un’azione risarcitoria per i danni subiti. Inoltre, se il funzionario ha emesso atti manifestamente illegittimi con dolo o colpa grave, il debitore può segnalarlo alla Corte dei conti per l’apertura di un procedimento di responsabilità erariale.
4. Strumenti alternativi per la gestione del debito
In alcuni casi l’azienda di spurghi può trovare impossibile pagare integralmente i debiti o difendersi solo con ricorsi. Il legislatore ha previsto procedure di definizione agevolata e di ristrutturazione che consentono al debitore meritevole di ottenere una riduzione o una cancellazione del debito. Vediamole nel dettaglio.
4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni
Rottamazione‑quinquies (2026) – Come già ricordato, permette di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta o il contributo dovuto, senza interessi, sanzioni né aggio . Per aderire occorre presentare domanda online entro il 30 aprile 2026 e scegliere il numero di rate (fino a un massimo di dieci). Il mancato pagamento di una sola rata determina la decadenza, ma chi è decaduto dalle rottamazioni precedenti può accedere a questa nuova definizione . Dal 1º agosto 2026 si applicano interessi al 3% .
Saldo e stralcio dei debiti – Per i contribuenti in grave difficoltà economica, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di estinguere i carichi fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 pagando solo una percentuale del dovuto (dallo 0% al 35% a seconda dell’ISEE). Anche se questa misura non è stata prorogata nel 2026, esistono ancora procedure di riduzione dei debiti per i contribuenti economicamente vulnerabili.
Definizione agevolata delle liti pendenti – Consente di chiudere i contenziosi tributari in corso pagando solo le imposte e una quota ridotta di sanzioni e interessi, con percentuali diverse a seconda del grado di giudizio. Chi ha una causa tributaria pendente può valutare se definire la lite entro i termini previsti dalla legge.
4.2 Piano di rateizzazione e transazione fiscale
Quando l’azienda non può pagare immediatamente l’intero importo, la rateizzazione resta lo strumento ordinario. Oltre alla rateizzazione amministrativa, vi è la possibilità di proporre all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. In tal caso, il Fisco può accettare il pagamento parziale del debito se ciò garantisce un maggiore soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale.
4.3 Procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012 e d.lgs. 14/2019)
Le imprese che non superano i limiti dimensionali per essere soggette a fallimento (ricavi inferiori a 200.000 euro, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro, debiti inferiori a 500.000 euro) possono ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3/2012, ora confluite nel codice della crisi d’impresa. Le procedure principali sono:
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento, eventualmente con falcidie e dilazioni. Il piano deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti e omologato dal tribunale. Il pagamento dei creditori privilegiati non può essere falcidiato. È necessario l’intervento di un OCC che redige la relazione sulla situazione economico‑patrimoniale.
- Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali e familiari. Il piano è unilaterale (non richiede il consenso dei creditori), ma deve essere approvato dal giudice previa verifica della meritevolezza. Il piano prevede il pagamento delle spese di procedura e di almeno una parte dei debiti e può essere sostenuto dalla cessione di una quota del reddito futuro. Il giudice, con l’omologa, stabilisce le modalità di esecuzione; l’OCC vigila sull’esatto adempimento e riferisce ogni sei mesi .
- Liquidazione controllata – Quando il debitore non ha prospettive di risanamento o non può proporre un piano, può richiedere la liquidazione del proprio patrimonio. Un liquidatore realizza i beni e ripartisce il ricavato tra i creditori. Alla fine della procedura il debitore può chiedere l’esdebitazione.
- Esdebitazione del debitore incapiente – Come visto, l’art. 283 consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere l’esdebitazione una sola volta . È uno strumento di particolare utilità quando l’impresa individuale ha cessato l’attività e rimane solo il debito residuo.
4.4 Concordato preventivo e piani di risanamento per gruppi di imprese
Le imprese di spurghi organizzate in forma societaria possono accedere al concordato preventivo. La domanda di concordato consente di sospendere le azioni esecutive e di proporre un piano di ristrutturazione che preveda il pagamento dei creditori chirografari anche in percentuale. Se l’azienda fa parte di un gruppo, può presentare un unico piano unitario o piani collegati ai sensi degli articoli 284 e 285 del d.lgs. 14/2019 . Questa facoltà è utile quando più società del gruppo (ad esempio la società di spurghi e la società che possiede gli automezzi) sono indebitate: l’attuazione di un piano comune può evitare il frazionamento del patrimonio e ottimizzare la ripartizione delle risorse.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa
La composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021 offre una via extragiudiziale. L’imprenditore deve presentare un’istanza alla Camera di commercio competente; il segretario generale nomina un esperto scelto da un elenco di professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro) che abbiano esperienza nella ristrutturazione d’impresa . L’esperto assiste l’imprenditore nelle trattative con i creditori per trovare un accordo che consenta di proseguire l’attività. Durante la procedura l’imprenditore può chiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e il tribunale può autorizzare atti di disposizione straordinari. Se l’accordo viene raggiunto, può essere omologato dal giudice; in caso contrario, l’imprenditore può comunque accedere alle procedure concorsuali ordinarie o di sovraindebitamento.
L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore , può essere incaricato di assistere l’azienda di spurghi nella fase di composizione negoziata, predisponendo i documenti, negoziando con i creditori e orientando la scelta tra risanamento, vendita dell’azienda o liquidazione.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molte aziende commettono errori che rendono più difficile la difesa. Di seguito alcuni consigli pratici:
- Ignorare le notifiche: non aprire le raccomandate o ignorare la posta PEC può portare alla definitività della cartella. Occorre leggere subito gli atti e rivolgersi a un professionista.
- Pagare senza verificare: versare l’intero importo della cartella senza controllare vizi di forma o di merito può comportare il pagamento di somme non dovute. Sempre meglio far controllare il ruolo prima di pagare.
- Ritardare la consulenza: consultare un avvocato soltanto dopo che è avvenuto il pignoramento riduce notevolmente le possibilità di successo. La tempestività è fondamentale perché molti rimedi (ricorso, opposizione) hanno termini brevi.
- Confondere ruoli e avvisi: l’avviso di accertamento e l’avviso di addebito sono atti diversi dalla cartella; impugnare il ruolo senza contestare l’avviso può essere inutile. È necessario capire qual è l’atto impositivo e se è impugnabile.
- Sottovalutare le definizioni agevolate: non aderire alle rottamazioni per mancanza di liquidità immediata può essere un errore; la rateizzazione consente di diluire l’onere nel tempo e di evitare ulteriori sanzioni.
- Non presentare la domanda di composizione negoziata: molte imprese non sfruttano la composizione negoziata per timore di costi o di vincoli. In realtà la procedura consente di trattare con i creditori mantenendo la gestione dell’azienda e proteggendo il patrimonio.
- Trascurare l’analisi bancaria: i debiti verso la banca possono essere ridotti attraverso la verifica di tassi usurari o di anatocismo. Non controllare i contratti di mutuo o di leasing può significare pagare più del dovuto.
Seguire questi consigli aiuta a evitare errori irreparabili e a costruire una strategia di difesa efficace.
6. Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle che sintetizzano le norme principali, i termini e gli strumenti di difesa. Le tabelle servono a orientare il lettore; per ogni questione specifica è comunque necessario analizzare il singolo caso.
6.1 Limiti di pignorabilità
| Tipologia di credito | Limite di pignorabilità | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Pensioni e indennità assimilate | Impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €); il residuo è pignorabile entro i limiti del quinto | Art. 545 c.p.c.; Corte Cost. n. 216/2025 |
| Prestazioni INPS non pensionistiche | Differenziate: alcune sono impignorabili (maternità, assegni familiari), altre pignorabili per un quinto o con percentuali graduali (1/10, 1/7, 1/5) | Circolare INPS n. 130/2025 |
| Conti correnti | Pignoramento speciale ex art. 72‑bis: il terzo deve versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e quelle successive alle scadenze; il pignoramento include le somme accreditate entro i sessanta giorni | Art. 72‑bis d.p.r. 602/1973; Cass. n. 28520/2025 |
| Beni mobili e immobili | Nessun limite generale, salvo beni assolutamente impignorabili (es. beni sacri); l’espropriazione segue le norme del c.p.c. | Artt. 2740 c.c., 545 c.p.c. |
6.2 Termini per il ricorso
| Atto | Termine per impugnare | Giudice competente |
|---|---|---|
| Cartella di pagamento relativa a tributi | 60 giorni dalla notifica | Giudice tributario (tribunale tributario) |
| Cartella relativa a contributi INPS | 40 giorni dalla notifica | Tribunale (sez. lavoro) |
| Avviso di addebito INPS | 40 giorni | Tribunale (sez. lavoro) |
| Avviso di accertamento | 60 giorni | Giudice tributario |
| Pignoramento presso terzi (ex art. 72‑bis) | 20 giorni | Giudice dell’esecuzione |
6.3 Strumenti di difesa e requisiti
| Strumento | Destinatari | Caratteristiche | Riferimenti |
|---|---|---|---|
| Ricorso tributario | Imprese e privati | Contesta cartelle, avvisi di accertamento e di liquidazione per motivi di legittimità e merito; richiede l’assistenza di un avvocato | Statuto del contribuente art. 7 , d.lgs. 546/1992 |
| Opposizione agli atti esecutivi | Debitori esecutati | Contesta vizi formali del pignoramento (notifica, termini); si propone entro 20 giorni | Artt. 617 c.p.c., 72‑bis d.p.r. 602/1973 |
| Opposizione all’esecuzione | Debitori esecutati | Contesta l’esistenza del credito o la validità del titolo esecutivo | Art. 615 c.p.c. |
| Rottamazione‑quinquies | Debitori con carichi affidati tra 2000 e 2023 | Estingue il debito pagando solo l’imposta o il contributo; domanda entro 30 aprile 2026 | Legge di bilancio 2026 |
| Accordo di ristrutturazione | Debitori sovraindebitati (non fallibili) | Richiede consenso del 60% dei creditori; prevede la falcidia dei debiti chirografari | L. 3/2012; d.lgs. 14/2019 |
| Piano del consumatore | Persone fisiche | Non richiede l’approvazione dei creditori; sottoposto al giudice | L. 3/2012; d.lgs. 14/2019 |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori persone fisiche meritevoli senza utilità da offrire | Cancella i debiti una sola volta | Art. 283 d.lgs. 14/2019 |
| Composizione negoziata | Imprese in crisi | Nomina di un esperto indipendente, trattative extragiudiziali | D.l. 118/2021 |
7. Domande e risposte (FAQ)
- Sono un imprenditore di spurghi e ho ricevuto una cartella per imposte non pagate nel 2018; posso contestarla dopo tanti anni? – Dipende dalla prescrizione. I tributi erariali derivanti da dichiarazione dei redditi si prescrivono in dieci anni se non vi sono stati atti interruttivi. Occorre verificare quando è stata notificata la cartella e se nel frattempo l’Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi o solleciti. Se il termine è decorso, la cartella è inesigibile e può essere annullata.
- Cosa succede se non pago un avviso di addebito INPS? – L’avviso di addebito è titolo esecutivo; trascorsi 40 giorni senza opposizione o pagamento, l’INPS iscrive il ruolo e delega la riscossione all’AER. Quest’ultima può notificare la cartella o procedere direttamente con il pignoramento presso terzi. Per evitare l’esecuzione è necessario proporre opposizione o richiedere la rateizzazione.
- Come posso bloccare un pignoramento del conto corrente? – È possibile proporre un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento. Si può eccepire, ad esempio, la mancanza di un titolo esecutivo valido, la prescrizione del credito o l’illegittimità del pignoramento ex art. 72‑bis (ad esempio se la banca ha prelevato somme oltre il termine di sessanta giorni ). Contestualmente si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione.
- L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può pignorare anche i futuri incassi dell’azienda? – Sì, ai sensi dell’art. 72‑bis il pignoramento speciale colpisce anche le somme che maturano dopo la notifica dell’atto e fino al termine di sessanta giorni . Perciò, se l’azienda incassa pagamenti da clienti in quel periodo, il terzo (cliente o banca) deve versare le somme all’AER. Trascorso il termine, le somme tornano nella disponibilità del debitore.
- Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di accertamento? – L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate determina la maggiore imposta dovuta; la cartella di pagamento è l’atto con cui l’AER richiede il pagamento di imposte e sanzioni iscritte a ruolo. La cartella può essere impugnata per vizi propri (ad esempio mancanza di motivazione) o derivati (vizi dell’avviso). Se non si impugna l’avviso di accertamento nei termini, la cartella può essere contestata solo per vizi formali.
- Posso chiedere la rottamazione anche se ho già aderito a una precedente definizione? – La rottamazione‑quinquies consente di aderire anche a chi è decaduto dalle rottamazioni precedenti; sono esclusi solo i carichi relativi alla rottamazione‑quater per i quali sono state pagate le rate in scadenza al 30 settembre 2025 . Bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2026.
- Se ho debiti con l’INPS per contributi non versati, quali limiti di pignorabilità si applicano? – L’INPS può pignorare le pensioni e le indennità fino a un quinto del loro importo , preservando il trattamento minimo. Per le prestazioni non pensionistiche, si applicano le percentuali indicate nella circolare 130/2025 (1/10, 1/7, 1/5 a seconda dell’importo) . I trattamenti di maternità, malattia e assegni al nucleo familiare sono impignorabili .
- È vero che l’INPS può compensare direttamente la pensione per recuperare gli indebiti? – Sì. L’art. 69 della legge n. 153/1969 e la giurisprudenza consentono all’INPS di trattenere un quinto della pensione per recuperare indebiti o contributi non versati . Tuttavia la Corte costituzionale n. 216/2025 ha ribadito che deve essere salvaguardato l’importo corrispondente al trattamento minimo .
- Cosa succede se non pago una rata della rateizzazione? – Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’intero debito diviene immediatamente esigibile. L’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca e procedere a pignoramento senza ulteriori avvisi.
- Quali sono i requisiti per accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti? – Occorre essere un debitore “non fallibile” (impresa di ridotte dimensioni o persona fisica) e presentare un progetto che assicuri il pagamento dei creditori privilegiati integralmente e dei chirografari in percentuale. È necessario il voto favorevole dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti e l’intervento di un OCC che attesta la fattibilità del piano.
- Il piano del consumatore può cancellare i debiti fiscali? – Sì, il piano del consumatore, se omologato, vincola anche l’erario. Tuttavia per i tributi e i contributi il giudice deve valutare se la proposta non sia eccessivamente penalizzante rispetto alla posizione dell’erario. È comunque possibile prevedere una falcidia delle sanzioni e degli interessi, mentre il tributo principale deve essere pagato almeno in parte.
- Sono proprietario di un immobile intestato alla società; possono pignorarlo per debiti personali? – Dipende. Se la società è una società di capitali distinta dalla persona fisica, i debiti personali non ricadono sul patrimonio sociale salvo casi di abuso o confusione di patrimoni. Tuttavia, le banche spesso richiedono fideiussioni personali; in caso di garanzia il creditore può agire sui beni del fideiussore. La responsabilità patrimoniale generale ai sensi dell’art. 2740 c.c. riguarda il debitore e i garanti .
- In cosa consiste l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente? – È la procedura che consente al debitore persona fisica privo di beni di ottenere la cancellazione dei debiti una sola volta. Deve dimostrare di essere meritevole, di non avere utilità da offrire ai creditori e di non aver colpe gravi nella formazione del debito. La domanda va presentata tramite l’OCC; il giudice decide con decreto e l’OCC vigila per quattro anni sulle eventuali sopravvenienze .
- Cos’è la composizione negoziata della crisi e quando conviene? – È una procedura extragiudiziale introdotta dal d.l. 118/2021. L’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assiste nelle trattative con i creditori al fine di ristrutturare i debiti e proseguire l’attività . Conviene quando l’impresa è ancora in grado di generare ricavi, ma ha bisogno di tempo e di un accordo unitario con i creditori. La composizione negoziata permette di evitare l’apertura di procedure concorsuali e di mantenere la gestione dell’azienda.
- Se l’azienda è gestita da due soci, entrambi rispondono dei debiti? – Nelle società di persone (s.n.c., s.a.s.) i soci rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti sociali con il proprio patrimonio; quindi il creditore può agire sui beni personali dei soci. Nelle società di capitali (s.r.l., s.p.a.) i soci rispondono nei limiti della quota conferita salvo il caso di illecito o di fideiussione personale.
- È possibile sospendere il pagamento delle imposte in presenza di un contenzioso con la banca? – No, i debiti fiscali seguono una disciplina propria; la pendenza di una causa bancaria non sospende le pretese tributarie. Tuttavia la transazione fiscale nell’ambito di un concordato può prevedere il pagamento parziale dei tributi, condizionandolo all’esito della ristrutturazione complessiva.
- Cosa fare se i carichi sono troppo elevati per affrontarli? – In presenza di debiti ingenti, l’azienda può valutare la liquidazione controllata (c.d. procedura di liquidazione del patrimonio). Tale procedura consente di liquidare i beni e ripartire il ricavato tra i creditori sotto la vigilanza del giudice; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione residua. Alternativamente, può ricorrere al concordato preventivo o alla composizione negoziata.
- Le multe stradali possono essere oggetto di rottamazione? – Le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (ad esempio le multe) sono escluse dalla rottamazione‑quinquies; tuttavia in alcune definizioni agevolate passate sono state incluse nella rottamazione. Occorre verificare la normativa specifica annuale.
- Posso cedere l’azienda per evitare il pignoramento? – La vendita dell’azienda prima dell’avvio della procedura esecutiva non è di per sé illegittima, ma potrebbe essere revocata se avviene a un prezzo inferiore a quello di mercato o con la finalità di sottrarre i beni ai creditori. La legge prevede l’azione revocatoria e, in sede penale, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).
- Quanto dura una procedura di piano del consumatore o di accordo di ristrutturazione? – La durata varia a seconda della complessità del piano e del numero di creditori. In media l’istruttoria richiede alcuni mesi; l’esecuzione del piano può durare da tre a sette anni. L’OCC monitora periodicamente il rispetto del piano e riferisce al giudice .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per meglio comprendere l’applicazione delle norme, ecco alcune simulazioni.
8.1 Pignoramento del conto corrente di un’azienda di spurghi
Scenario: L’azienda Alfa Spurghi riceve un atto di pignoramento ex art. 72‑bis per un debito tributario di 40.000 euro. L’atto è notificato alla banca il 1º aprile 2026. Il saldo del conto alla data di notifica è di 5.000 euro, ma l’azienda deve ancora ricevere pagamenti da clienti per 30.000 euro entro fine aprile.
Applicazione della norma: Ai sensi dell’art. 72‑bis, la banca deve versare all’AER entro sessanta giorni (quindi entro il 31 maggio 2026) le somme giacenti sul conto al momento della notifica (5.000 euro) e le somme che si maturano entro tale termine . Pertanto i 30.000 euro incassati dai clienti ad aprile saranno trattenuti dalla banca e trasferiti all’AER. Dopo il 31 maggio, gli incassi tornano nella disponibilità dell’azienda salvo nuovi pignoramenti.
Strategia di difesa: L’azienda, assistita dall’avv. Monardo, può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni, eccependo la sproporzione del pignoramento rispetto al minimo vitale (richiedendo la riduzione della quota) e contestando la validità della cartella presupposta. Può inoltre chiedere la sospensione presso il tribunale tributario e, se vi sono vizi, ottenere l’annullamento dell’atto.
8.2 Adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: L’azienda Beta Spurghi ha cartelle per IVA e contributi non versati per un totale di 100.000 euro, affidate alla riscossione tra il 2015 e il 2019. Ha già aderito a una precedente rottamazione ma è decaduta per mancato pagamento di alcune rate.
Applicazione della norma: La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i carichi affidati dal 2000 al 2023 pagando solo l’imposta e il contributo, senza interessi né sanzioni . Beta Spurghi può presentare domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere la rateizzazione fino a dieci rate. Le rate inizieranno il 31 luglio 2026 e gli importi saranno gravati da interessi al 3% dal 1º agosto 2026 .
Calcolo: Supponiamo che il capitale sia di 65.000 euro (35.000 euro di interessi e sanzioni vengono stralciati). La società opta per 10 rate: ogni rata ammonterà a 6.500 euro più interessi. Gli interessi al 3% su 65.000 euro per un anno sono 1.950 euro, ripartiti sulle rate (circa 195 euro per rata). Il totale dovuto sarà quindi circa 66.950 euro.
Vantaggio: La definizione consente un risparmio immediato di 35.000 euro e consente alla società di diluire il pagamento su più anni, evitando pignoramenti.
8.3 Piano del consumatore per un imprenditore individuale
Scenario: Il sig. Carlo, titolare individuale dell’azienda Gamma Spurghi, ha debiti tributari per 80.000 euro, contributi INPS per 20.000 euro e un mutuo residuo di 100.000 euro. I suoi redditi mensili netti ammontano a 2.500 euro e non possiede immobili. Non è in grado di pagare integralmente i debiti.
Procedura: Carlo si rivolge a un OCC e presenta domanda di piano del consumatore. Propone di versare 500 euro al mese per otto anni (48.000 euro complessivi), destinando 400 euro ai creditori e 100 euro alle spese di procedura. Il piano prevede la falcidia integrale delle sanzioni e degli interessi e la sospensione del mutuo; il residuo della banca sarà pagato con la vendita del mezzo aziendale.
Valutazione: L’OCC verifica la meritevolezza (Carlo non ha contratto i debiti con dolo o colpa grave) e redige una relazione; il giudice omologa il piano se ritiene che i creditori vengano soddisfatti in misura maggiore rispetto alla liquidazione. Durante l’esecuzione l’OCC vigila sul pagamento; se Carlo rispetta il piano, al termine otterrà l’esdebitazione del residuo .
8.4 Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Scenario: La signora Laura era socia di una piccola impresa di spurghi cessata nel 2020. Dopo la chiusura dell’attività, rimane un debito fiscale e contributivo di 120.000 euro; Laura è disoccupata e possiede solo beni di modesto valore. Non ha redditi e vive con la pensione minima del marito.
Procedura: Laura presenta domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ai sensi dell’art. 283. Allegando l’elenco dei debiti, le spese di vita, i modesti redditi familiari e la documentazione attestante l’assenza di utilità, chiede di essere liberata dai debiti. Il giudice valuta la meritevolezza (non risultano atti in frode ai creditori) e concede l’esdebitazione . L’OCC vigila per quattro anni: se dovessero sopravvenire utilità (ad esempio un’eredità), Laura dovrà destinarne almeno il 10% ai creditori .
Risultato: La procedura consente a Laura di ripartire senza debiti e di non essere perseguitata dai creditori. È una misura estrema ma utile per le persone fisiche che non hanno alcuna possibilità di rientro.
Conclusione
L’azienda di spurghi che si trova in difficoltà finanziaria deve sapere che l’ordinamento offre numerosi strumenti per difendersi da Fisco, INPS e banche. La responsabilità patrimoniale prevista dall’art. 2740 c.c. può essere temperata dai limiti di pignorabilità delle pensioni e dei conti, dalle norme procedurali che impongono la motivazione degli atti e dal sistema delle opposizioni e dei ricorsi. Le definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies), i piani di ristrutturazione e la composizione negoziata consentono di ristrutturare o estinguere i debiti senza compromettere l’attività.
È fondamentale agire tempestivamente, verificando la regolarità degli atti e presentando ricorsi nei termini. Rivolgersi a un professionista esperto permette di individuare i vizi degli atti, di ottenere la sospensione delle procedure esecutive e di accedere alle procedure di sovraindebitamento o di crisi d’impresa. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff offrono consulenza specializzata, analisi dell’atto, redazione di ricorsi, istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e i creditori, predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
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