Azienda di gestione depuratore con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione: perché questo tema è cruciale per chi gestisce un depuratore

La gestione di un impianto di depurazione comporta oneri economici elevati e un costante confronto con normative ambientali, fiscali e finanziarie. Chi si occupa di depurazione delle acque si trova spesso a operare con margini ridotti, a dover anticipare costi di manutenzione e investimenti per adeguarsi alle continue innovazioni tecnologiche e normative. In un contesto di mercato in cui i pagamenti da parte dei clienti (Comuni, consorzi, condomini o utenti industriali) possono essere dilazionati, non è raro che l’azienda accumuli debiti verso il fisco, l’INPS e le banche. Per un gestore di depuratore, trovarsi con cartelle esattoriali, contributi previdenziali omessi o rate di mutuo non pagate significa rischiare pignoramenti, ipoteche, sospensione delle licenze e persino la chiusura dell’impianto.

In questa guida, aggiornata a gennaio 2026, verranno esaminate in dettaglio le norme e la giurisprudenza che disciplinano i rapporti con l’Agente della riscossione, l’Istituto nazionale di previdenza sociale e gli istituti bancari. Il taglio è giuridico‑divulgativo: l’obiettivo è spiegare, con un linguaggio comprensibile agli imprenditori e ai professionisti, quali strumenti legali permettono di difendersi efficacemente, quali errori evitare e come impostare strategie sostenibili per il rientro dei debiti. L’articolo è strutturato secondo i criteri SEO e contiene tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni numeriche.

La competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’avv. Monardo affianca imprese e professionisti nell’analisi degli atti di riscossione, nella predisposizione di ricorsi, nelle trattative con l’amministrazione finanziaria e le banche e nella elaborazione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione. Lo studio può proporre ricorsi alla Commissione tributaria o al giudice civile, richiedere la sospensione di pignoramenti e fermi, negoziare soluzioni stragiudiziali con l’Agente della riscossione, attivare procedure di sovraindebitamento, rottamazioni o concordati minori.

Per avere una valutazione immediata e personalizzata della tua situazione debitoria, puoi contattare direttamente l’avv. Monardo e il suo staff: l’analisi preventiva dell’atto di riscossione o del contratto bancario è fondamentale per individuare le irregolarità e costruire la difesa più efficace.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere quali strumenti ha a disposizione un’azienda che gestisce un depuratore indebitata verso fisco, INPS e banche, è necessario conoscere le norme che regolano la riscossione, la disciplina del sovraindebitamento e le tutele del debitore. Nelle sezioni che seguono si analizzano le principali fonti normative e i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Riscossione tributaria: il D.P.R. 602/1973 e le tutele

Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 disciplina la riscossione delle imposte sul reddito e fornisce la base per l’azione dell’Agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione o concessionari). Alcuni articoli sono particolarmente rilevanti per chi riceve una cartella o un’intimazione di pagamento:

DisposizioneContenuto essenzialeRilevanza per il debitore
Art. 50 D.P.R. 602/1973Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può iniziare l’espropriazione forzata. Se l’espropriazione non viene avviata entro un anno, l’agente deve notificare un’intimazione di pagamento con il termine di 5 giorni per adempiere .Il debitore ha un periodo di 60 giorni per pagare o impugnare l’atto. Se l’espropriazione inizia dopo un anno, senza nuova intimazione, è viziata e può essere contestata.
Art. 77 D.P.R. 602/1973Dopo 60 giorni dalla notifica, l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito; può farlo anche prima che si maturino i presupposti per l’espropriazione se il credito è almeno 20 000 €. Deve comunque inviare un preavviso e concedere 30 giorni per pagare .Il contribuente può contestare l’iscrizione ipotecaria se non riceve il preavviso, se il debito non raggiunge la soglia o se il valore dell’ipoteca eccede il doppio del credito.
Art. 86–88 D.P.R. 602/1973Consentono all’agente di effettuare il pignoramento presso terzi (ad esempio, presso il conto bancario o presso il creditore) con un preavviso minimo di 60 giorni dalla cartella.Il pignoramento può essere sospeso se il debitore propone opposizione tempestiva o ottiene la sospensione giudiziale.

In giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando una ipoteca iscritta a garanzia di debiti erariali include cartelle poi annullate, il giudice non può cancellare l’ipoteca integralmente ma deve ridurne la portata in proporzione ai debiti effettivi . Pertanto, chi si vede iscrivere un’ipoteca per debiti fiscali deve verificare se alcune cartelle siano prescritte o annullate e chiedere la riduzione dell’iscrizione.

La legge sulla crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 fornisce uno strumento rivolto a consumatori, professionisti e imprese non fallibili (tra cui rientra la maggior parte dei gestori di depuratori di piccole dimensioni) per uscire dalla situazione di sovraindebitamento. Secondo l’art. 6 della legge, per sovraindebitamento si intende lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la significativa difficoltà del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La legge consente al debitore di presentare un piano del consumatore o una proposta di accordo ai creditori; durante i 120 giorni successivi al deposito della proposta, sono sospese le azioni esecutive individuali e i termini di prescrizione . La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e l’assegnazione del patrimonio a un organismo di composizione della crisi (OCC) per la liquidazione.

Alcuni punti chiave della procedura di sovraindebitamento:

  1. Accessibilità per le imprese non fallibili – Le aziende che gestiscono impianti di depurazione spesso rientrano tra i soggetti non assoggettabili al fallimento (fatturato e debiti inferiori alle soglie). Esse possono quindi accedere a un accordo di ristrutturazione dei debiti o a un piano del consumatore presentato al tribunale tramite un OCC.
  2. Proposta e nomina di un gestore – Il debitore espone ai creditori un piano che preveda il pagamento, anche parziale, dei debiti privilegiati e chirografari; la proposta è assistita da un relatore nominato dall’OCC. Se viene omologata dal giudice, è vincolante per tutti i creditori.
  3. Sospensione delle azioni esecutive – Il deposito della proposta determina la sospensione automatica delle procedure esecutive e cautelari per 120 giorni . Ciò permette alla società di depurazione di proseguire l’attività senza il timore di pignoramenti mentre si negozia con fisco e banche.
  4. Esdebitazione – A conclusione della procedura, se il debitore adempie agli obblighi previsti dal piano, i debiti non integralmente soddisfatti possono essere cancellati (esdebitazione), salvo quelli derivanti da obbligazioni alimentari o risarcimento da illecito extracontrattuale.

La legge 3/2012 è stata integrata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che ha introdotto il concordato minore (applicabile agli imprenditori sotto la soglia del fallimento). La Cassazione, con sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha precisato che la proposta di concordato minore è inammissibile se non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione: i creditori privilegiati e i chirografari non possono essere trattati allo stesso modo e il giudice deve rilevare l’inammissibilità d’ufficio . Questo principio impone ai gestori di depuratori che intendano accedere al concordato minore di predisporre un piano che rispetti le priorità di pagamento previste dagli artt. 2740 e 2741 c.c. e dagli artt. 84 e 112 CCII.

La composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il Decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi. All’art. 2 è previsto che l’imprenditore commerciale o agricolo in stato di crisi può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che assista l’imprenditore e i creditori nelle trattative, facilitando la ricerca di soluzioni per la continuità aziendale. L’esperto svolge il suo ruolo sulla base di un protocollo nazionale e opera mediante una piattaforma telematica che mette a disposizione test di verifica della sostenibilità economica . La norma precisa che l’imprenditore deve fornire all’esperto tutte le informazioni necessarie e che la composizione negoziata può sfociare in accordi di ristrutturazione, trasferimento dell’azienda o altre soluzioni .

Per un’azienda di depurazione in crisi, la composizione negoziata offre la possibilità di negoziare con creditori pubblici e privati, evitare l’apertura di procedure esecutive e ottenere, quando ricorrono i presupposti, protezione giudiziale. L’avv. Monardo è qualificato come Esperto negoziatore della crisi d’impresa e può assistere il cliente in tutte le fasi della procedura.

Rottamazione‑quinquies 2026: definizione agevolata delle cartelle

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una nuova edizione della cosiddetta pace fiscale, denominata rottamazione‑quinquies. La misura consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando solo il capitale, le spese di notifica e le spese esecutive, mentre vengono cancellati gli interessi, le sanzioni e l’aggio dell’agente della riscossione. Il sito dello Studio Carli riassume le principali caratteristiche della rottamazione‑quinquies :

CaratteristicaDescrizioneFonte
Debiti ammessiCarichi affidati al riscossore dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Inclusi i carichi già oggetto di precedenti rottamazioni (anche se decaduti) e quelli inseriti in procedure di sovraindebitamento o di concordato minore .Legge 199/2025, art. 1 commi 82 s.; Studio Carli
Somme dovuteSi pagano solo il capitale, le spese di notifica e le spese per procedure esecutive; non sono dovute le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora e l’aggio .Studio Carli
Modalità di adesioneLa domanda va presentata in via telematica entro il 30 aprile 2026 utilizzando il modello disponibile sul sito dell’agente della riscossione .Studio Carli
PagamentiÈ possibile pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in rate (max 54 rate bimestrali) di pari importo, con interessi del 3 % dal 1° agosto 2026 . L’importo minimo per ciascuna rata è 100 € .Studio Carli
Effetti della domandaLa presentazione sospende i pagamenti relativi a precedenti rateizzazioni in corso, rilascia il DURC regolare, sospende le procedure esecutive in corso e blocca l’avvio di nuove esecuzioni .Studio Carli
DecadenzaLa decadenza si verifica per mancato o insufficiente versamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) o dell’ultima rata . Non è prevista la tolleranza di 5 giorni presente nelle precedenti definizioni .Studio Carli

Per le aziende che rientrano in questa finestra temporale, la rottamazione‑quinquies rappresenta un’opportunità per azzerare una parte consistente del debito fiscale. È fondamentale, però, presentare la domanda entro i termini e monitorare l’esatto importo dovuto (solo capitale e spese) per evitare decadenze.

Prescrizione e rendita vitalizia dopo la sentenza Cass. 22802/2025

Nel 2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un tema di rilievo per i datori di lavoro e i lavoratori in merito alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962. Con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, la Suprema Corte ha stabilito che i termini di prescrizione per costituire la rendita si articolano in sequenza: dalla data di prescrizione dei contributi omessi decorre un termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può chiedere la costituzione della rendita a favore del lavoratore ; una volta scaduto questo termine, il lavoratore può presentare lui stesso la richiesta entro un ulteriore periodo decennale, con diritto al risarcimento del danno ; trascorsi anche questi venti anni complessivi, il lavoratore può comunque costituire la rendita con oneri interamente a proprio carico, senza limiti temporali . L’INPS, con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025, ha recepito il nuovo orientamento e fornito istruzioni alle proprie sedi . Questo chiarimento è rilevante per le aziende di depurazione che hanno omesso contributi: qualora il periodo sia prescritto, esiste la possibilità di recuperare gli anni contributivi attraverso la rendita vitalizia, ma bisogna rispettare i termini indicati e considerare l’onere economico dell’operazione.

Contenzioso bancario: anatocismo, usura e tutela del debitore

Molte società di gestione di depuratori si finanziano mediante mutui o aperture di credito con istituti bancari. Nel corso degli anni sono nati contenziosi legati all’anatocismo (capitalizzazione degli interessi) e all’usura. La giurisprudenza più recente fornisce importanti indicazioni:

  • Anatocismo e ammortamento alla francese – Con l’ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha esteso ai mutui a tasso variabile i principi sanciti dalle Sezioni Unite per i mutui a tasso fisso. La Cassazione ha affermato che, anche nel piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non vi è capitalizzazione illegittima degli interessi: gli interessi di ciascuna rata sono calcolati sul debito residuo e non si genera anatocismo . Inoltre, se il piano riporta in modo chiaro l’importo erogato, il tasso nominale e il TAEG, la periodicità delle rate e la ripartizione tra quota capitale e quota interessi, non sussiste violazione della trasparenza .
  • Chiarimento sull’anatocismo da parte della Corte d’Appello di Roma – Una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 22 settembre 2025 (n. 5260) ha ribadito che l’ammortamento alla francese non comporta l’applicazione di interessi anatocistici: l’interesse maturato in ciascuna rata non viene sommato al capitale per generare nuovo interesse . La decisione richiama la pronuncia della Cassazione n. 7382/2025, confermando che l’anatocismo ricorre solo se gli interessi scaduti vengono capitalizzati. Questo orientamento è fondamentale per valutare eventuali contestazioni su piani di ammortamento.
  • Onere probatorio nelle azioni per usura – Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18055 del 24 dicembre 2025, ha precisato che chi agisce per far dichiarare l’usurarietà di un mutuo deve indicare in maniera dettagliata quali operazioni e clausole ritiene illegittime e allegare i conteggi chiari e verificabili delle somme indebitamente percepite. Il giudice ha rigettato l’opposizione per genericità perché il debitore non aveva specificato i tassi praticati, il periodo di superamento del tasso soglia e l’esatto conteggio degli interessi usurari. Ciò significa che l’impresa che intende contestare gli interessi bancari deve munirsi di una perizia econometrica accurata.

Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Nel 2024 la Cassazione (sentenza n. 34842) ha chiarito la portata della transazione fiscale prevista dall’art. 182‑ter della Legge Fallimentare (oggi confluita negli artt. 63 e 88 CCII). La Suprema Corte ha affermato che la regola della priorità relativa, che consente di soddisfare parzialmente i crediti tributari e previdenziali purché ricevano almeno quanto i creditori di rango inferiore, si applica anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il giudice, in sede di omologazione, deve verificare non solo la correttezza formale ma anche la concretezza del piano e può negare l’omologazione se i flussi previsti non garantiscono il pagamento anche parziale dei crediti tributari . Questo principio rafforza l’esigenza di predisporre piani sostenibili quando si coinvolgono debiti fiscali o contributivi.

Con questo quadro normativo e giurisprudenziale, passiamo a descrivere le procedure e le strategie per difendersi quando l’azienda di depurazione riceve cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS o richieste dalla banca.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Quando arriva una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS o un decreto ingiuntivo bancario, il tempo per reagire è limitato. Di seguito si illustra la sequenza di azioni da intraprendere per difendere efficacemente l’azienda.

  1. Verifica formale dell’atto – Controllare che la cartella o l’avviso riporti correttamente i dati del contribuente, l’importo, i riferimenti normativi e l’ente creditore. Un errore formale o la mancanza di elementi essenziali (come il codice fiscale, la firma digitale o il dettaglio del calcolo) può rendere l’atto annullabile. Verificare anche la regolarità della notifica (via PEC, posta o messo notificatore) e la data di ricezione, da cui decorrono i termini per impugnare.
  2. Calcolo dei termini per l’impugnazione – Per i debiti fiscali, il ricorso contro la cartella può essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria). Per gli avvisi di addebito INPS, il termine è di 40 giorni (art. 24 D.Lgs. 46/1999). Se il contribuente paga entro 60 giorni, l’aggio dell’agente della riscossione è ridotto. In caso di iscrizione ipotecaria, è possibile presentare opposizione entro 30 giorni dal preavviso di ipoteca.
  3. Analisi della prescrizione – Verificare se i crediti siano prescritti. I tributi erariali si prescrivono generalmente in dieci anni, mentre i contributi previdenziali in cinque anni; tuttavia, la decorrenza della prescrizione può essere sospesa per notifiche o impugnazioni. La mancata notifica di una cartella entro il termine comporta l’estinzione del diritto alla riscossione. Nel caso della rendita vitalizia, la sentenza n. 22802/2025 ha stabilito la sequenza di dieci anni per datore di lavoro e dieci anni per lavoratore ; trascorsi venti anni complessivi, l’azione si prescrive salvo la facoltà di riscatto con onere a carico del lavoratore .
  4. Esame del merito – Valutare se il debito è effettivamente dovuto. Possono emergere anomalie nei calcoli (interessi illegittimi, duplicazioni, somme già pagate) o eccezioni di merito (inesistenza del presupposto impositivo, vizi di motivazione, mancanza di legittimazione). Nel caso di interessi bancari, è necessario redigere una perizia che dimostri l’eventuale usura o anatocismo; il Tribunale di Roma richiede conteggi chiari e verificabili.
  5. Valutazione delle soluzioni agevolate – Prima di impugnare, considerare se il debito rientra in una definizione agevolata (rottamazione‑quinquies, saldo e stralcio, stralcio dei mini‑debiti). La rottamazione consente di pagare solo il capitale e le spese , riducendo notevolmente l’esposizione. Per aderire bisogna presentare domanda entro il 30 aprile 2026 .
  6. Presentazione del ricorso – Se si decide di impugnare l’atto, predisporre un ricorso articolato con l’assistenza di un legale. Il ricorso deve indicare i motivi di annullamento, le prove e l’eventuale richiesta di sospensione dell’atto. In sede tributaria, la sospensione può essere accordata se sussiste fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e periculum in mora (rischio di danno grave e irreparabile). Per gli avvisi di addebito INPS, l’opposizione si presenta al giudice del lavoro.
  7. Istanza di sospensione o rateizzazione – In parallelo o in alternativa al ricorso, è possibile chiedere all’Agente della riscossione la rateizzazione del debito (fino a 72 rate o 120 con gravi difficoltà). La presentazione dell’istanza impedisce l’iscrizione dell’ipoteca e la prosecuzione delle esecuzioni, ma richiede la regolare corresponsione delle rate; in caso contrario, si decade e l’agenzia può riprendere l’azione. Con la rottamazione‑quinquies, i pagamenti relativi a rateizzazioni in corso sono sospesi .
  8. Negoziazione con le banche – Per i debiti bancari, avviare una trattativa con l’istituto: si può richiedere la rinegoziazione delle condizioni, la sospensione delle rate o la riduzione degli interessi. La Cassazione ha riconosciuto che l’ammortamento alla francese non integra anatocismo ; ciò non impedisce però di contestare usura se il tasso supera la soglia; occorre produrre una perizia come richiesto dal Tribunale di Roma.
  9. Attivazione di procedure di composizione – Se l’azienda non è in grado di far fronte ai debiti con gli strumenti ordinari, può accedere alla composizione negoziata o alla procedura di sovraindebitamento (accordo o piano del consumatore). Queste procedure, coordinate da un OCC o da un esperto negoziatore, permettono di ristrutturare l’esposizione, sospendere le azioni esecutive e, in alcuni casi, ottenere l’esdebitazione.

Difese e strategie legali

Vediamo ora, in modo più approfondito, gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione di un’azienda di gestione depuratore per difendersi da fisco, INPS e banche.

1. Opposizione a cartelle esattoriali e avvisi di addebito

Le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito possono contenere errori o vizi di legittimità. Le principali difese sono:

  • Vizi della notifica – Se la notifica è avvenuta in modo irregolare (ad esempio, indirizzo errato, mancata consegna al legittimo destinatario, notifica senza raccomandata A/R o via PEC non valida), l’atto è inesistente o nullo. La giurisprudenza riconosce che l’inosservanza delle modalità di notifica è rilevabile d’ufficio e comporta l’annullamento dell’atto.
  • Mancanza di motivazione o indicazione degli estremi – L’atto deve indicare la causale del debito, la norma applicata, l’autorità emittente e i provvedimenti sottostanti (ad esempio, avviso di accertamento, sentenza). La mancata indicazione di tali elementi può rendere l’atto nullo per difetto di motivazione.
  • Prescrizione del credito – Come visto, la prescrizione può estinguere il diritto alla riscossione. Per i tributi erariali il termine ordinario è di dieci anni, ma alcuni tributi (IVA, IRPEF) possono prescriversi in cinque anni se l’atto non viene notificato entro termini specifici. La mancata notifica di un’intimazione di pagamento entro un anno dalla cartella (art. 50 D.P.R. 602/73) rende improcedibile l’esecuzione .
  • Infrazioni sostanziali – Ad esempio, se il debito è stato già pagato o compensato, se l’amministrazione ha applicato interessi o sanzioni oltre quanto previsto, o se non ha considerato versamenti o crediti d’imposta. In tali casi, occorre produrre documenti bancari, ricevute di versamento o dichiarazioni fiscali integrative.
  • Improcedibilità dell’ipoteca – Come richiamato, l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20 000 € e dopo 60 giorni dalla notifica della cartella ; in mancanza di tali requisiti o del preavviso, l’iscrizione è illegittima.

2. Azioni di accertamento e opposizione ai pignoramenti

Quando l’agente della riscossione avvia un pignoramento (immobiliare, mobiliare o presso terzi), il debitore può proporre:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Contesta la sussistenza del titolo esecutivo (ad esempio, la legittimità della cartella o del ruolo). In questa sede si può far valere la nullità dell’atto, la prescrizione o il pagamento.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Contesta le modalità con cui l’esecuzione viene condotta (esempio: beni pignorati eccedenti il debito, violazione dei limiti di pignorabilità, mancanza di preavviso). Il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene fondate le doglianze.
  • Istanza di conversione del pignoramento – Il debitore può chiedere di sostituire i beni pignorati con una somma versata ratealmente. Ciò consente di liberare immediatamente i beni e dilazionare il pagamento.
  • Esdebitazione – Dopo la procedura di espropriazione, se i beni non coprono l’intero debito, il debitore può chiedere l’esdebitazione residuale tramite le procedure di sovraindebitamento.

3. Difesa nei confronti dell’INPS

Le contestazioni di debiti contributivi seguono regole proprie.

  • Avviso di addebito – L’INPS emette un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo; per contestarlo bisogna proporre ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni. Il ricorso va notificato sia all’INPS sia all’Agente della riscossione. In mancanza di opposizione o di pagamento, dopo 60 giorni l’agente può procedere al pignoramento.
  • Contributi prescritti – I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni; tuttavia, la prescrizione viene interrotta da atti interruttivi (come la notifica di un avviso di addebito o un sollecito). È importante verificare se l’azione giudiziaria promossa dal lavoratore costituisca atto interruttivo: la Cassazione ha affermato che l’azione giudiziaria del dipendente non costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione contributiva a carico del datore【multiple sources pending】.
  • Rendita vitalizia – Dopo la sentenza n. 22802/2025, i termini per costituire la rendita vitalizia seguono la sequenza 10 + 10 anni . L’azienda che ha omesso il versamento dei contributi deve quindi valutare se il credito sia prescritto e se è ancora possibile costituire la rendita a favore del lavoratore. In ogni caso, è consigliabile sanare tempestivamente i debiti per evitare l’intervento dell’INPS.

4. Tutela contro gli istituti di credito

Le principali problematiche che un’azienda di depurazione può riscontrare nei confronti delle banche riguardano:

  • Anatocismo bancario – Come detto, l’ammortamento alla francese non genera anatocismo . Tuttavia, se la banca applica interessi moratori anatocistici (capitalizzandoli ogni trimestre), si può contestare la clausola ai sensi dell’art. 1283 c.c. e ottenere la restituzione degli interessi illegittimamente addebitati. Occorre una perizia tecnica che ricostruisca il conteggio.
  • Usura – In presenza di tassi superiori ai limiti legali (Tasso Effettivo Globale Medio maggiorato di un quarto più quattro punti percentuali), il contratto può essere dichiarato usurario e l’interesse sostituito dal tasso legale. La sentenza del Tribunale di Roma n. 18055/2025 sottolinea che chi allega usura deve indicare con precisione le clausole e i tassi contestati. In assenza di prova, il giudice rigetta la domanda.
  • Fideiussioni e garanzie – Molti mutui sono garantiti da fideiussioni omnibus; la Cassazione ha più volte dichiarato la nullità parziale delle fideiussioni conformi al modello ABI 2003 se contengono clausole vessatorie (patto di massimo scoperto, reviviscenza, clausola di sopravvivenza). Anche questo aspetto deve essere valutato.

5. Strumenti alternativi e procedure di ristrutturazione

Quando l’esposizione debitoria supera la capacità di rimborso, è necessario ricorrere a strumenti strutturati:

  1. Accordi di ristrutturazione dei debiti – Ai sensi degli artt. 57 ss. CCII, le imprese possono negoziare un accordo con i creditori che deve essere omologato dal tribunale. L’accordo può prevedere pagamenti dilazionati, riduzioni dei debiti e conversione in quote o azioni. Quando coinvolge crediti erariali e previdenziali, si applica la regola della priorità relativa .
  2. Concordato minore – Riservato agli imprenditori sotto soglia, prevede la suddivisione dei debiti secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione; se la proposta non rispetta l’ordine di prelazione, è inammissibile .
  3. Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012) – Viene attivata per i soggetti non fallibili. Può assumere la forma di accordo con i creditori, piano del consumatore o liquidazione controllata. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese per 120 giorni e, al termine, è possibile ottenere l’esdebitazione dei debiti residui.
  4. Composizione negoziata della crisi – Consente di avviare trattative assistite da un esperto, con possibili misure protettive come la sospensione delle esecuzioni e la possibilità di richiedere misure cautelari al tribunale .
  5. Transazione fiscale e contributiva – Prevista dagli artt. 63 e 88 CCII (ex art. 182‑ter L.F.), consente di concordare il pagamento parziale di imposte e contributi, purché venga rispettato il principio della priorità relativa .
  6. Definizioni agevolate – Oltre alla rottamazione‑quinquies, la normativa 2025–2026 ha previsto altri interventi: lo stralcio dei debiti di modesta entità (sotto 1 000 €, se affidati dal 2000 al 2015), la regolarizzazione delle violazioni formali e il saldo e stralcio per contribuenti in grave difficoltà economica (ISEE sotto 20 000 €). Ogni misura ha requisiti e scadenze specifiche.

6. Errori comuni da evitare

Spesso le aziende in difficoltà commettono errori che pregiudicano la possibilità di difendersi. I più frequenti sono:

  • Ignorare l’atto o pagare senza verificare – Molti contribuenti, intimoriti dall’avviso, pagano subito senza controllare la legittimità dell’atto. In questo modo rinunciano a contestare interessi, sanzioni o calcoli errati. Altri, invece, ignorano l’atto e lasciano decorrere i termini: ciò comporta l’irrevocabilità del debito e l’avvio delle esecuzioni.
  • Ricorrere tardivamente – Presentare il ricorso oltre i 60 giorni (fisco) o 40 giorni (INPS) rende l’opposizione inammissibile. È dunque fondamentale calcolare con precisione i termini e agire tempestivamente.
  • Sottovalutare la prescrizione – Non verificare i termini di prescrizione o non eccepirla nel ricorso comporta la perdita del diritto di far valere l’estinzione del debito. È opportuno analizzare attentamente la data di notifica degli atti e la cronologia delle comunicazioni.
  • Non allegare prove – Il ricorso deve essere supportato da documenti (estratti ruolo, estratti conto, perizie) che dimostrino le irregolarità. Nel contenzioso bancario, la mancanza di perizia econometrica può portare al rigetto della domanda di usura.
  • Non considerare le soluzioni alternative – Concentrarsi esclusivamente sull’impugnazione senza valutare misure come la rottamazione, la rateizzazione o la composizione negoziata può portare a perdere opportunità di riduzione del debito.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle di sintesi delle principali norme, termini e strumenti difensivi.

Tabella 1 – Termini principali per reagire a cartelle e avvisi

Atto o proceduraTermine per l’azione del debitoreRiferimenti normativi
Ricorso avverso cartella esattoriale (fisco)60 giorni dalla notificaD.P.R. 602/1973 art. 50; Codice della giustizia tributaria
Ricorso avverso avviso di addebito INPS40 giorni dalla notificaD.Lgs. 46/1999 art. 24
Pagamento senza sanzioni/aggio60 giorni dalla cartella per evitare l’aggio; 30 giorni dal preavviso di ipotecaD.P.R. 602/1973 artt. 50 e 77
Opposizione a pignoramento20 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramentoArtt. 615 e 617 c.p.c.
Adesione alla rottamazione‑quinquies30 aprile 2026 per la domanda; 31 luglio 2026 per il pagamento in unica rataLegge 199/2025; Studio Carli
Costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro10 anni dalla prescrizione dei contributi omessiCass. 22802/2025
Richiesta della rendita vitalizia da parte del lavoratore10 anni successivi alla scadenza del termine per il datoreCass. 22802/2025

Tabella 2 – Strumenti di risoluzione e loro caratteristiche

StrumentoDestinatari e requisitiBeneficiRischi e criticità
Rottamazione‑quinquiesDebiti fiscali e contributivi affidati dal 2000 al 2023; anche per soggetti decaduti da precedenti rottamazioniPagamento solo di capitale e spese; cancellazione di interessi e sanzioni ; sospensione delle esecuzioniDecadenza senza tolleranza; obbligo di pagare nei termini; non sono rateizzabili i carichi in caso di decadenza
Accordo di ristrutturazioneImprese che superano la soglia del fallimento; omologazione del tribunale; accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei creditiPossibilità di rimodulare i debiti, anche fiscali e previdenziali, con taglio parziale rispettando la priorità relativaNecessità di convincere la maggioranza dei creditori; rischio di mancata omologazione se il piano non è sostenibile
Concordato minoreImprenditori sotto soglia (fatturato, attivo patrimoniale, debiti)Sospensione delle esecuzioni; pagamento rateizzato; possibile remissione parzialeNecessario rispettare l’ordine di prelazione; proposta inammissibile se parifica privilegiati e chirografari
Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)Consumatori, professionisti e imprenditori non fallibiliSospensione delle azioni esecutive per 120 giorni ; possibilità di esdebitazioneRichiede la nomina di un OCC; possibile opposizione dei creditori; necessità di un piano sostenibile
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprenditori in crisi, anche agricoli; richiesta alla Camera di commercioNegoziato assistito da un esperto; protezione dagli atti esecutivi; accesso a finanziamenti prededucibiliManca la coercitività dell’accordo se i creditori non collaborano; l’esperto può dichiarare l’impraticabilità del piano

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni? Dopo 60 giorni l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca o avviare l’espropriazione, come previsto dall’art. 50 D.P.R. 602/1973 . Se l’espropriazione non viene avviata entro un anno, l’agente deve emettere una nuova intimazione. Inoltre, dopo 60 giorni gli interessi di mora e l’aggio aumentano.
  2. Posso impugnare una cartella anche se non ho pagato nulla? Sì. Il pagamento non è condizione di ammissibilità del ricorso; tuttavia, se non si paga la cartella e non si presenta ricorso, l’atto diventa definitivo. Puoi chiedere la sospensione del pagamento al giudice se ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora.
  3. Qual è la differenza tra avviso di addebito INPS e cartella? L’avviso di addebito è emesso direttamente dall’INPS e costituisce titolo esecutivo senza bisogno dell’iscrizione a ruolo. La cartella, invece, viene emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sulla base di ruoli formati dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti. I termini di impugnazione sono diversi (40 giorni per l’INPS, 60 giorni per il fisco).
  4. Che cos’è l’ammortamento alla francese e perché viene contestato? È un metodo di rimborso del mutuo in cui le rate hanno importo costante ma la quota interessi decresce e quella capitale aumenta. Alcuni lo hanno ritenuto anatocistico, ma la Cassazione ha chiarito che non avviene alcuna capitalizzazione illegittima : gli interessi sono calcolati sul debito residuo.
  5. Se il mutuo è usurario posso non pagare gli interessi? Se viene accertata l’usura, gli interessi sono sostituiti dal tasso legale. Tuttavia bisogna fornire prove dettagliate dei tassi e delle somme contestate; in assenza di prova, il giudice rigetta la domanda.
  6. Cos’è l’esdebitazione nella procedura di sovraindebitamento? Al termine del piano o della liquidazione, se il debitore adempie agli obblighi, i debiti residui possono essere cancellati. L’esdebitazione consente all’imprenditore di ripartire con una posizione debitoria “pulita”.
  7. Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se ho già aderito a precedenti rottamazioni? Sì. Anche i carichi già inclusi in precedenti rottamazioni decadute possono essere ridefiniti , purché siano stati affidati entro il 31 dicembre 2023. È necessario indicare nella domanda le cartelle che si intendono sanare.
  8. È necessario l’intervento di un avvocato per la rottamazione? Non è obbligatorio, ma è consigliabile. Un professionista può verificare l’esatto importo dovuto, controllare la prescrizione e predisporre eventualmente un ricorso per i debiti esclusi o per contestare le somme considerate indebitamente dovute.
  9. Che succede se decado dalla rottamazione‑quinquies? In caso di mancato versamento di una o due rate, la definizione diventa inefficace e l’intero debito si ripristina, senza possibilità di rateizzazione . I versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto.
  10. Cos’è la composizione negoziata e quando conviene? È una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 che consente all’imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di commercio . Conviene quando l’azienda ha ancora prospettive di continuità e vuole evitare una procedura concorsuale più gravosa.
  11. Il concordato minore consente di ridurre i debiti fiscali? Sì, ma solo rispettando l’ordine di prelazione tra i creditori. La Cassazione ha dichiarato inammissibile la proposta che tratta allo stesso modo privilegiati e chirografari . Pertanto, occorre destinare una percentuale adeguata ai debiti tributari.
  12. Se ricevo un’ipoteca per un debito fiscale posso venderlo lo stesso? L’ipoteca non impedisce la vendita, ma il prezzo di vendita verrà utilizzato per soddisfare il creditore ipotecario. Inoltre, è possibile chiedere la riduzione dell’ipoteca se il debito è parzialmente estinto .
  13. I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni: posso rifiutare di pagarli? Solo se sono effettivamente prescritti. Occorre valutare gli atti interruttivi e le eventuali sospensioni. Inoltre, dopo la prescrizione, è possibile costituire la rendita vitalizia entro i termini decennali . Una difesa efficace richiede la verifica della decorrenza.
  14. Posso usare i beni aziendali come garanzia per evitare l’esecuzione? Sì: è possibile offrire garanzie reali (ipoteca volontaria) o fideiussioni per ottenere la sospensione dell’esecuzione, ad esempio in una rateizzazione. Tuttavia, occorre valutare il rischio che la garanzia venga escussa in caso di inadempimento.
  15. Quali sono i vantaggi di rivolgersi all’Avv. Monardo? L’avv. Monardo è cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa. Con il suo team multidisciplinare valuta ogni aspetto del debito (tributario, previdenziale, bancario) e offre soluzioni personalizzate: ricorsi, sospensioni, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e difese contro banche. L’analisi preventiva e l’assistenza continuativa permettono di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi e di proteggere l’attività.
  16. È possibile conciliare con l’INPS fuori giudizio? Sì. L’INPS può concedere dilazioni o riduzioni attraverso la transazione contributiva in sede di accordo di ristrutturazione o concordato minore, nel rispetto del principio di priorità relativa .
  17. I dipendenti possono promuovere azioni che interrompono la prescrizione dei contributi? Secondo la Cassazione, l’azione promossa dal lavoratore non interrompe la prescrizione dei contributi a carico del datore, pertanto l’INPS può ottenere la condanna ma non recuperare contributi prescritti【multiple sources pending】.
  18. La legittimazione dello special servicer non iscritto all’albo 106 TUB è contestabile? La giurisprudenza (Corte d’Appello, Cassazione e altri tribunali) ha chiarito che la mancata iscrizione dello special servicer all’albo ex art. 106 TUB non comporta nullità degli atti di recupero dei crediti cartolarizzati. Pertanto, contestare la legittimazione richiede ulteriori elementi probatori .
  19. Che tasso si applica ai crediti contributivi dal 2026? L’INPS, con la circolare n. 157/2025, ha fissato il tasso legale al 1,60 % dal 1 gennaio 2026, come stabilito dal decreto MEF del 10 dicembre 2025 . Questo tasso incide sul calcolo degli interessi dovuti su contributi e dilazioni.
  20. Se aderisco alla rottamazione posso cumularla con altre procedure? Sì. La rottamazione-quinquies può convivere con la rateizzazione o con una procedura di sovraindebitamento; tuttavia, occorre coordinare le scadenze e le richieste di sospensione.

Simulazioni pratiche

Per comprendere l’impatto economico delle diverse soluzioni, si propongono alcune simulazioni. Si tratta di esempi ipotetici che non sostituiscono il calcolo personalizzato, ma offrono un ordine di grandezza.

Simulazione 1 – Cartella da 100 000 € e rottamazione‑quinquies

Scenario: una società che gestisce un depuratore riceve una cartella da 100 000 € riferita a imposte IRPEF e IVA non pagate negli anni 2017–2018. L’importo comprende 60 000 € di imposta e 40 000 € tra sanzioni, interessi e aggio.

Opzione senza rottamazione: se la società non aderisce alla rottamazione, dovrà pagare l’intero importo. Se non paga entro 60 giorni, l’Agente della riscossione può iscrivere ipoteca o pignorare i beni. Il debito potrebbe essere dilazionato in massimo 72 rate mensili con l’aggiunta di interessi di dilazione.

Opzione con rottamazione‑quinquies: aderendo entro il 30 aprile 2026, la società pagherà solo i 60 000 € di capitale più le spese di notifica e procedurali (supponiamo 2 000 €). Le sanzioni e gli interessi (40 000 €) verrebbero integralmente stralciati. La società può scegliere di:

  • pagare in unica soluzione 62 000 € entro il 31 luglio 2026;
  • pagare in 54 rate bimestrali di circa 1 187 € ciascuna (62 000 €/54) più interessi al 3 % annuo a partire dal 1 agosto 2026. L’importo dell’interesse complessivo sarà circa 2 783 € (calcolo semplificato), per un totale di circa 64 783 €. Il risparmio rispetto alla somma originaria (100 000 €) è di oltre 35 000 €.

La rottamazione, quindi, riduce drasticamente il debito e blocca le azioni esecutive . Tuttavia, la società deve rispettare fedelmente il piano di pagamento per non decadere.

Simulazione 2 – Mutuo aziendale con contestazione di usura

Scenario: la società ha un mutuo trentennale a tasso variabile stipulato nel 2015 per 500 000 €, con rate mensili. Dopo dieci anni di ammortamento, la società ritiene che il tasso applicato sia usurario e che la banca abbia capitalizzato gli interessi in modo illegittimo.

Valutazione: alla luce dell’ordinanza n. 7382/2025, l’ammortamento alla francese non genera anatocismo . La contestazione si deve concentrare sulla usura: occorre confrontare il tasso applicato (TAN e TAEG) con i tassi soglia fissati trimestralmente dal MEF/Banca d’Italia. Se il tasso effettivo supera la soglia, gli interessi sono sostituiti dal tasso legale, e le rate pagate in eccedenza possono essere recuperate. Tuttavia, il Tribunale di Roma richiede conteggi dettagliati e prova puntuale delle clausole contestate. Pertanto, la società dovrà incaricare un consulente tecnico per la perizia e depositare un ricorso. Se la banca ha applicato anche interessi moratori sopra soglia, questi devono essere sommati al tasso corrispettivo ai fini dell’usura.

Simulazione 3 – Avviso di addebito INPS e rendita vitalizia

Scenario: nel 2010 la società non ha versato contributi per 5 dipendenti per un totale di 30 000 €. L’INPS emette un avviso di addebito nel 2025. Nel frattempo, è intervenuta la sentenza Cass. 22802/2025 che disciplina la rendita vitalizia.

Valutazione: i contributi si prescrivono in cinque anni, ma la prescrizione può essere sospesa da atti interruttivi. Occorre verificare se l’INPS abbia notificato solleciti o se i dipendenti abbiano avviato azioni giudiziarie che, come precisato dalla Cassazione, non sono idonee a interrompere la prescrizione. Se i contributi sono prescritti, la società non è tenuta a pagarli; tuttavia, i lavoratori possono costituire la rendita vitalizia. La sentenza n. 22802/2025 stabilisce che il datore ha 10 anni dalla prescrizione per costituirla . Decorso tale termine, il lavoratore ha altri 10 anni . La società dovrà quindi valutare se convenga costituire la rendita (sostenendo l’onere) per evitare il rischio di azioni risarcitorie, oppure attendere e verificare se i lavoratori esercitano il loro diritto. In ogni caso, è consigliabile regolarizzare la posizione contributiva per i periodi successivi per evitare nuove contestazioni.

Approfondimento sui termini di prescrizione, decadenza e rendita vitalizia

La corretta gestione dei debiti tributari e previdenziali passa anche dalla consapevolezza dei termini di prescrizione e di decadenza. L’errore più comune è confondere questi due istituti: la prescrizione estingue il diritto del creditore a pretendere il pagamento dopo un certo periodo di inattività, mentre la decadenza determina la perdita del diritto quando non viene esercitato entro un termine prefissato. Nel contesto tributario e contributivo, entrambi gli istituti assumono rilievo determinante per chi gestisce un impianto di depurazione.

Evoluzione normativa dei termini di prescrizione dei contributi

Il termine per la prescrizione dei contributi previdenziali è mutato più volte nel corso degli anni, influenzando la difesa dei datori di lavoro. La circolare INPS n. 141 del 12 novembre 2025, che recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ricorda che in origine l’articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 fissava la prescrizione quinquennale; successivamente, l’articolo 41 della legge 30 aprile 1969 n. 153 portò la prescrizione a dieci anni; il decreto‑legge 12 settembre 1983 n. 463 sospese temporaneamente i termini, mentre l’articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 ripristinò il limite dei cinque anni . La circolare sottolinea che, in presenza di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, la prescrizione continua a essere decennale . Questa successione normativa spiega perché alcune cartelle contributive riportino termini diversi: per i contributi anteriori al 1996, la prescrizione può essere decennale; per quelli successivi si applica il termine quinquennale, salvo interruzione.

Prescrizione e rendita vitalizia secondo le Sezioni Unite 22802/2025

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 22802/2025) hanno rivoluzionato il sistema di decorrenza dei termini per la richiesta della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro e del lavoratore. Come ricorda la circolare INPS n. 141/2025, la Corte ha affermato che il diritto del datore di lavoro e del lavoratore a costituire la rendita vitalizia è soggetto a prescrizione decennale, ma i termini decorrono in sequenza: il termine di dieci anni per l’azienda inizia dal momento in cui i contributi omessi cadono in prescrizione; il termine per il lavoratore decorre dalla scadenza di quello del datore . Pertanto, il lavoratore può attivarsi anche prima che sia decorso il termine dell’azienda, purché dimostri l’impossibilità di ottenere la rendita dal datore . Dopo questi due termini decennali, il lavoratore conserva un diritto imprescrittibile a costituire la rendita vitalizia a proprio carico, come previsto dall’articolo 13 comma 7 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 . Questa sequenza consente a dipendenti e aziende di pianificare le proprie azioni: la società deve valutare se costituire la rendita entro dieci anni dalla prescrizione dei contributi; in caso contrario, il dipendente può subentrare e successivamente, trascorsi altri dieci anni, costituire la rendita a spese proprie.

Implicazioni pratiche per le aziende di depurazione

Per chi gestisce un depuratore, comprendere la prescrizione è fondamentale per due motivi:

  1. Verifica dei ruoli – Analizzare la data di prescrizione dei contributi e individuare eventuali atti interruttivi consente di eccepire la prescrizione e cancellare debiti non più dovuti. Bisogna controllare raccomandate, avvisi, solleciti e comunicazioni che possono aver interrotto il termine.
  2. Gestione della rendita vitalizia – Se i contributi omessi sono prescritti ma i lavoratori potrebbero chiedere la rendita vitalizia, la società deve decidere se costituirla entro dieci anni o lasciare che siano i dipendenti a farlo. Ricordiamo che la costituzione della rendita comporta un onere economico consistente; tuttavia, evita il rischio di azioni risarcitorie e di riconoscimento di periodi contributivi non coperti.

Il messaggio INPS 9 gennaio 2026 n. 84 ha inoltre evidenziato che, per le pubbliche amministrazioni, il decreto‑legge 31 dicembre 2025 n. 200 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione e delle sanzioni civili per i contributi dovuti fino al 31 dicembre 2021 . Questo regime speciale non riguarda direttamente le società private, ma dimostra come il legislatore intervenga per sospendere i termini in situazioni emergenziali.

Prescrizione e decadenza delle imposte

Anche i debiti tributari sono soggetti a prescrizione e decadenza. In generale, la decadenza per l’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA è di cinque anni, che diventano sette in caso di dichiarazione omessa; l’imposta di registro si prescrive in dieci anni; le sanzioni amministrative seguono il termine di cinque anni ex legge 689/1981. Tuttavia, una volta che il ruolo è stato iscritto e la cartella notificata, il contribuente deve contestare eventuali vizi entro 60 giorni . Se non lo fa, l’atto diventa definitivo e l’Agente della riscossione può procedere con pignoramenti e ipoteche; solo la prescrizione del diritto di riscossione (dieci anni dalla notifica della cartella) può estinguere il debito, ma richiede una specifica eccezione dinanzi al giudice. L’azienda deve quindi monitorare attentamente la cronologia degli atti e non lasciar decorrere i termini.

Il mutuo solutorio e altre pronunce bancarie rilevanti

Le società di gestione di depuratori possono aver contratto mutui e finanziamenti per sostenere investimenti o ripianare debiti. Alcune contestano la legittimità di tali contratti ritenendo che i fondi non siano mai stati effettivamente versati. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5841 del 5 marzo 2025 ha fatto chiarezza su questi casi, detti di mutuo solutorio. Secondo la Corte, il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma; tuttavia, questa consegna può essere anche giuridica, ossia mediante accredito sul conto corrente del mutuatario. È sufficiente che la banca crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del cliente affinché la somma esca dal patrimonio della banca e entri in quello del mutuatario. La destinazione delle somme al pagamento di debiti preesistenti non altera la causa del contratto . La Corte ha affermato che il mutuo solutorio costituisce un valido titolo esecutivo (ai sensi dell’art. 474 c.p.c.) e che la destinazione delle somme è un atto successivo non rilevante per la validità del mutuo . Ne consegue che il debitore non può eccepire la nullità del contratto per mancanza di consegna materiale, ma può semmai ricorrere all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. se ritiene che il mutuo sia stato stipulato in frode ai creditori . Tale pronuncia conferma l’orientamento di numerose sentenze precedenti e mette fine al contrasto giurisprudenziale.

Oltre al mutuo solutorio, altre pronunce recenti riguardano i rapporti banca‑cliente:

  • Ammortamento alla francese – La Cassazione n. 7382/2025 e la Corte d’Appello di Roma n. 5260/2025 hanno ribadito che il piano di ammortamento “alla francese” non costituisce anatocismo: gli interessi sono calcolati sul capitale residuo e non vengono capitalizzati indebitamente . Pertanto, le contestazioni devono concentrarsi su eventuali clausole abusive o su tassi usurari.
  • Usura e prova – Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18055/2025, ha sottolineato che l’onere della prova dell’usura grava sul mutuatario: occorre depositare perizie econometriche e documentazione completa; in assenza di prove puntuali, la domanda viene rigettata. Questo implica che la mera allegazione di tassi di interesse elevati non è sufficiente.
  • Special servicer non iscritto all’albo 106 TUB – La giurisprudenza ha chiarito che la mancanza di iscrizione dello special servicer all’albo non comporta automaticamente la nullità delle azioni di recupero dei crediti cartolarizzati . Per contestare la legittimazione occorre provare ulteriori vizi.

Consigli pratici per le imprese

Alla luce di queste pronunce, un’azienda di depurazione che intenda contestare un contratto bancario deve:

  1. Analizzare il contratto – Verificare il tipo di ammortamento, i tassi applicati, le clausole di capitalizzazione e l’eventuale presenza di interessi moratori. In caso di mutuo solutorio, controllare l’effettivo accredito e l’utilizzo delle somme.
  2. Richiedere una perizia tecnica – In materia di usura e anatocismo, la prova econometrica è indispensabile. Rivolgersi a un consulente esperto permette di ricostruire il tasso effettivo globale (TEG) e confrontarlo con i tassi soglia.
  3. Valutare la revocatoria – Se il mutuo è stato utilizzato per sottrarre beni ai creditori, si può valutare l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. Tale azione non incide sulla validità del contratto ma può renderlo inefficace nei confronti dei creditori.
  4. Negoziare con la banca – Prima di avviare azioni giudiziarie, è spesso utile avviare una trattativa con l’istituto per rinegoziare le condizioni del debito o proporre un accordo stragiudiziale. Le banche sono spesso aperte a ristrutturare il debito per evitare il rischio di contenziosi lunghi e costosi.

Ulteriori strategie e strumenti per la gestione del debito

Oltre alla rottamazione‑quinquies e alle procedure di sovraindebitamento, esistono altre misure che un’azienda di depurazione può utilizzare per ridurre o gestire i propri debiti:

Transazione fiscale e contributiva

Nel quadro del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, il legislatore ha introdotto la possibilità di trattare con l’Agenzia delle Entrate e con gli enti previdenziali per definire i debiti con uno sconto. L’articolo 182‑ter della legge fallimentare (oggi confluito negli artt. 63 e 88 CCII) consente al debitore di proporre un pagamento parziale dei tributi e dei contributi, purché i creditori pubblici ricevano una somma almeno pari a quella spettante ai creditori di rango inferiore. La Cassazione ha chiarito, con la sentenza n. 34842/2024, che il giudice deve verificare non solo il rispetto formale della “priorità relativa” ma anche la sostenibilità e congruità del piano . Se il piano non garantisce il pagamento di tributi e contributi in misura adeguata, l’omologazione può essere negata. Per questo è fondamentale predisporre un business plan realistico e dettagliato.

L’INPS può concedere la transazione contributiva nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato minore: ciò permette di ridurre o rateizzare gli oneri previdenziali, ma richiede la presentazione di documenti contabili aggiornati, l’approvazione del comitato dei creditori e il rispetto delle regole sulla priorità relativa. L’azienda deve inoltre dimostrare la capacità di continuare l’attività e di sostenere i pagamenti proposti.

Definizione delle liti pendenti e conciliazione giudiziale

Oltre alle definizioni agevolate delle cartelle, la legislazione fiscale prevede forme di definizione delle controversie pendenti: il contribuente può chiudere un contenzioso tributario versando una percentuale del tributo in contestazione e rinunciando alle spese. Queste misure variano di anno in anno; nel 2025, la legge n. 199/2025 ha previsto che per le liti pendenti in Cassazione relative a tributi di importo inferiore a 50 000 € si potesse pagare il 20 % dell’imposta per chiudere la lite; analoghe misure sono attese per il 2026. La conciliazione in sede di udienza, prevista dagli artt. 48 e 48‑bis del D.Lgs. 546/1992, consente di ridurre le sanzioni e di ottenere la rateizzazione del residuo.

Piano di rientro con l’INPS e rateazioni straordinarie

Per i contributi previdenziali, l’INPS consente piani di rateizzazione ordinaria (fino a 60 rate mensili) e rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate), con interessi al tasso legale (1,60 % dal 2026 ). La società deve presentare un’istanza motivata, dimostrando la temporanea difficoltà economica e allegando documentazione contabile. Durante il piano, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) può essere rilasciato, ma resta condizionato al pagamento puntuale delle rate.

Compensazione e crediti d’imposta

Le aziende di depurazione possono beneficiare di crediti d’imposta ambientali o di investimenti in beni strumentali e ricerca (ad esempio, crediti per depuratori innovativi). Tali crediti possono essere compensati con debiti tributari e contributivi mediante il modello F24, riducendo l’esposizione verso il fisco. È importante verificare i limiti annuali alla compensazione e ottenere eventuali visti di conformità.

Procedura di pignoramento e iscrizione ipotecaria: fasi e difese

Il pignoramento e l’iscrizione di ipoteca sono gli strumenti principali di tutela del credito a disposizione dell’Agente della riscossione. Conoscere il loro funzionamento consente al debitore di individuare le irregolarità e di difendersi efficacemente.

  1. Preavviso di fermo e ipoteca – Prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973, l’Agente della riscossione è tenuto a notificare un preavviso che concede al contribuente 30 giorni per pagare o chiedere la rateizzazione. Il preavviso deve indicare il debito e l’immobile oggetto di ipoteca; in mancanza di tale comunicazione, l’iscrizione è nulla .
  2. Atto di pignoramento presso terzi – Per pignorare salari, conti correnti o crediti verso terzi, l’agente notifica al debitore e al terzo un atto che contiene l’indicazione del credito e invita il terzo a non pagare il debitore. L’atto può essere impugnato entro 20 giorni innanzi al giudice dell’esecuzione se presenta vizi formali (mancata indicazione dell’imposta dovuta, difetto di notifica della cartella) o sostanziali (prescrizione del credito, carenza di titolo).
  3. Pignoramento dei beni mobili – L’ufficiale giudiziario si reca presso la sede dell’azienda e redige un verbale di pignoramento dei beni mobili registrati o dei macchinari. Il debitore può chiedere la sostituzione dei beni pignorati con una somma di denaro o con una garanzia equivalente e può eccepire l’impignorabilità dei beni strumentali indispensabili.
  4. Pignoramento immobiliare – Dopo la notifica del preavviso e l’inutile decorso dei termini, l’agente può procedere al pignoramento del bene immobile. Il contribuente ha 60 giorni per presentare opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o per chiedere la conversione del pignoramento versando una somma pari a un sesto del credito.
  5. Gara e vendita – Trascorsi i termini senza opposizione, l’immobile viene messo all’asta. Il debitore può ancora evitare la vendita pagando il debito e le spese fino al momento dell’aggiudicazione definitiva.

Difese pratiche – La legge offre numerosi strumenti per contrastare o ritardare l’esecuzione:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando vi sono vizi formali (mancanza di sottoscrizione digitale, erronea identificazione dell’immobile).
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far valere l’inesistenza del credito, la prescrizione o la nullità della cartella.
  • Conversione del pignoramento con rateizzazione ai sensi degli artt. 495 e 612 c.p.c., mediante il versamento di un importo a titolo di cauzione.
  • Eccezione di impignorabilità per beni indispensabili all’attività d’impresa, secondo le previsioni dell’art. 515 c.p.c. e della normativa speciale sulle imprese agricole.

Comprendere queste fasi e rimedi consente di impostare una strategia difensiva strutturata e di guadagnare tempo per negoziare con i creditori o aderire a procedure agevolative.

Nuove domande frequenti (FAQ)

  1. Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza? La prescrizione estingue il diritto del creditore a pretendere il pagamento dopo un periodo di inattività (es. cinque anni per i contributi dal 1996), mentre la decadenza fa venire meno il potere dell’ente di accertare o riscuotere quando non esercitato entro un termine legale (es. tre o cinque anni per l’accertamento fiscale). Conoscere la differenza è essenziale per individuare la corretta eccezione da sollevare in giudizio.
  2. Quando decorre la prescrizione decennale dei contributi? Secondo la circolare INPS n. 141/2025, il termine decennale per il datore di lavoro decorre dal momento in cui i contributi omessi si prescrivono . Per il lavoratore, decorre dalla scadenza del termine del datore. Dopo altri dieci anni, il lavoratore può comunque costituire la rendita vitalizia a proprio carico .
  3. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione se sto negoziando con l’Agenzia delle Entrate? Sì. È possibile presentare un’istanza di sospensione sia all’Agente della riscossione sia al giudice, dimostrando che è stata avviata una trattativa o una procedura di definizione agevolata. Ad esempio, l’adesione alla rottamazione‑quinquies sospende automaticamente le esecuzioni fino all’esito .
  4. Quali documenti servono per un ricorso contro la cartella? Occorrono: la cartella o l’avviso impugnato; la prova della notifica; l’estratto di ruolo; eventuali comunicazioni di irregolarità; il contratto bancario (se si contestano interessi); perizie tecniche; e ogni documento che dimostri la prescrizione o l’erroneità del calcolo. È utile allegare anche la visura catastale se si contesta l’iscrizione di ipoteca.
  5. Se l’ipoteca grava su un bene strumentale, posso tutelarmi? Sì. Puoi chiedere al giudice la riduzione o la cancellazione dell’ipoteca se il debito non supera la soglia di 20 000 € o se l’ipoteca eccede il doppio del credito . Inoltre, se il bene è essenziale per l’attività (macchinari, vasche, impianti), puoi proporre un’azione ex art. 700 c.p.c. per ottenere la sospensione dell’efficacia dell’ipoteca, evidenziando il danno grave e irreparabile.
  6. Cos’è la transazione contributiva? È l’accordo con cui l’INPS, nell’ambito di un concordato o di un accordo di ristrutturazione, accetta il pagamento parziale dei contributi. È soggetta all’approvazione del tribunale e deve rispettare il principio di priorità relativa: i contributi devono ricevere una soddisfazione almeno pari a quella dei creditori chirografari .
  7. Posso proporre un saldo e stralcio con l’INPS? In linea di principio l’INPS non concede sconti al di fuori delle procedure previste dalla legge. Tuttavia, nell’ambito delle transazioni contributive o della rottamazione dei debiti previdenziali, l’ente può rinunciare alle sanzioni e agli interessi. Occorre presentare un’istanza documentata e, se del caso, un piano di rientro.
  8. Esiste un limite di pignorabilità del conto corrente dell’azienda? I conti correnti aziendali non godono delle stesse protezioni dei conti privati, ma l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’Agente della riscossione può pignorare le somme sui conti nel limite del debito. In caso di pagamenti necessari per l’attività (stipendi, fornitori, trattamento dei fanghi), è possibile chiedere al giudice dell’esecuzione un’autorizzazione all’uso di una parte delle somme per evitare il fermo dell’attività.
  9. Qual è l’effetto del decreto‑legge n. 200/2025 sulla prescrizione dei contributi? Il decreto ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione e delle sanzioni civili per i contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni per periodi retributivi fino al 31 dicembre 2021 . Ciò significa che le PA hanno tempo fino a tale data per versare i contributi senza incorrere in prescrizione; la norma non riguarda le società private, ma testimonia l’attenzione del legislatore per l’emergenza finanziaria.
  10. Come funziona la rateizzazione straordinaria con l’INPS? La rateizzazione straordinaria consente di dilazionare il debito contributivo fino a 120 rate mensili. È concessa quando il debitore dimostra di attraversare una grave crisi finanziaria e di non poter far fronte ai versamenti ordinari. Il tasso applicato è quello legale (1,60 % dal 2026 ) e l’omesso pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza. Durante la rateizzazione, l’azienda deve versare regolarmente i contributi correnti.
  11. Cosa succede se l’intimazione non è firmata digitalmente? L’intimazione di pagamento e gli atti della riscossione devono essere sottoscritti digitalmente dal dirigente preposto o da un funzionario delegato. La mancanza di firma digitale può rendere nullo l’atto per difetto di forma, ma la nullità va eccepita nel ricorso. Tuttavia, alcuni tribunali ritengono che la firma elettronica non sia necessaria se l’atto proviene da un sistema informatico certificato.
  12. Che cosa sono le spese di procedura e l’aggio? Oltre al tributo e agli interessi, le cartelle includono l’aggio (compenso percepito dall’Agente della riscossione) e le spese di notifica e di procedura (costi sostenuti per l’attività di riscossione, come l’iscrizione ipotecaria e il pignoramento). Nella rottamazione‑quinquies, l’aggio e le sanzioni sono cancellati , ma restano dovuti i costi di notifica e procedura. È quindi importante verificare la ripartizione delle voci per comprendere quanto si risparmia.
  13. È possibile sospendere il fermo amministrativo dei veicoli aziendali? Il fermo amministrativo può essere impugnato davanti al giudice ordinario entro 30 giorni dalla notifica. La sospensione può essere concessa se l’azienda dimostra che il veicolo è essenziale per l’attività (ad esempio, per trasportare fanghi o attrezzature). La presentazione di un’istanza di rottamazione o di rateizzazione consente spesso la sospensione automatica del fermo fino alla decisione.
  14. Quali beni sono impignorabili per legge? Sono impignorabili i beni assolutamente necessari al debitore per l’esercizio della professione o dell’arte, salvo che il pignoramento riguardi crediti privilegiati (ad esempio, l’INPS). Anche i beni strumentali impiegati nell’attività agricola, le attrezzature sanitarie e i mezzi di trasporto di portatori di handicap sono impignorabili. In caso di dubbio, è consigliabile segnalare al giudice dell’esecuzione che il bene pignorato rientra tra quelli tutelati.
  15. Se il mio credito verso un ente pubblico è stato pignorato, posso oppormi? Sì. Quando l’Agente della riscossione pignora crediti che la società vanta verso la pubblica amministrazione, la normativa in materia di split payment e di certificazione dei crediti impone al terzo di sospendere il pagamento. È possibile chiedere la liberazione del credito pignorato dimostrando che il debito è stato definito (rottamazione) o che l’atto di pignoramento presenta vizi. Inoltre, si può richiedere la compensazione tra il credito vantato verso l’ente pubblico e il debito tributario, previa certificazione.

Nuove simulazioni pratiche

Per rendere ancora più concreto l’impatto delle norme, presentiamo ulteriori scenari tipici delle aziende di depurazione.

Simulazione 4 – Pignoramento del conto corrente e richiesta di sospensione

Scenario: l’Agente della riscossione notifica alla società un atto di pignoramento presso terzi per 80 000 €, rivolto alla banca dove la società possiede il conto corrente con un saldo di 90 000 €. La società, che deve pagare fornitori e stipendi, rischia di bloccare l’attività.

Azioni possibili: entro 20 giorni dalla notifica, la società può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo che il pignoramento è sproporzionato perché le somme sul conto sono necessarie per l’esercizio dell’impresa. Può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice dell’esecuzione, allegando documenti contabili (bilancio, fatture) che dimostrino la necessità di utilizzare quei fondi per garantire la continuità dell’impianto. Se la società ha presentato domanda di rottamazione o di rateizzazione, può depositare l’istanza di sospensione anche all’Agente della riscossione. Nel frattempo, può proporre un piano di pagamento alternativo, ad esempio offrendo una garanzia reale (ipoteca volontaria su un impianto secondario) o la cessione di un credito verso un Comune. Il giudice, valutato il pregiudizio, può autorizzare il pagamento di una parte delle somme pignorate e rinviare l’esecuzione del resto.

Risultato: se il giudice accoglie l’istanza, la società riesce a sbloccare una parte delle somme e a proseguire l’attività mentre perfeziona la definizione del debito (rottamazione o accordo). In caso contrario, il pignoramento produce l’assegnazione dell’intero saldo alla riscossione e la società deve reperire liquidità altrove.

Simulazione 5 – Mutuo solutorio per ripianare debiti pregressi

Scenario: la società ha contratto un mutuo di 200 000 € nel 2018 per estinguere debiti pregressi verso la banca. Le somme non sono mai entrate sul conto, ma sono state utilizzate per chiudere i conti correnti affidati. Nel 2025, ritenendo il contratto nullo, la società sospende il pagamento delle rate e la banca avvia l’esecuzione.

Valutazione: alla luce della sentenza n. 5841/2025 delle Sezioni Unite, il mutuo solutorio è valido e rappresenta un titolo esecutivo . La società non può eccepire la nullità per mancata consegna delle somme. Può però verificare se la banca abbia applicato tassi usurari o anatocismo, commissioni di massimo scoperto o altre clausole abusive. Se emergono profili di usura, è necessario depositare una perizia e avviare un’azione giudiziaria; in caso contrario, è preferibile negoziare con la banca una rinegoziazione del mutuo, ottenendo una riduzione del tasso e un allungamento del piano. La revocatoria è astrattamente possibile ma difficile: bisogna dimostrare la finalità fraudolenta del mutuo.

Risultato: l’azione di annullamento viene respinta, ma la società riesce a ottenere una revisione delle condizioni contrattuali e a evitare l’espropriazione. L’esempio dimostra che, prima di sospendere i pagamenti, è opportuno consultare un professionista per valutare le reali possibilità di successo.

Simulazione 6 – Composizione negoziata per la continuità aziendale

Scenario: nel 2026 la società versa in uno stato di crisi: ha debiti tributari per 250 000 €, contributivi per 150 000 € e debiti bancari per 500 000 €. Il fatturato è in calo per la perdita di alcune commesse pubbliche. L’impianto, tuttavia, ha un potenziale di continuità se si ridefiniscono i contratti e si ottiene nuova liquidità.

Procedura: la società presenta domanda alla Camera di commercio per accedere alla composizione negoziata (D.L. 118/2021). La piattaforma telematica assegna un esperto indipendente, che analizza i flussi di cassa e verifica la sostenibilità. Con l’assistenza dell’esperto, l’impresa incontra i creditori per proporre: (i) l’allungamento dei mutui bancari con un tasso agevolato; (ii) la transazione fiscale e contributiva per pagare i tributi con un taglio del 40 %; (iii) la cessione di un ramo d’azienda non strategico. Durante le trattative, l’azienda chiede al tribunale misure protettive per sospendere le azioni esecutive, come consentito dall’art. 7 del D.L. 118/2021 . L’esperto segnala ai creditori che il piano garantisce un soddisfacimento superiore rispetto allo scenario liquidatorio. Se i creditori accettano, si stipula un accordo e l’impresa prosegue l’attività; se non si raggiunge un’intesa, l’esperto dichiara chiuse le trattative e l’azienda può accedere al concordato minore o alla liquidazione giudiziale.

Risultato: grazie alla composizione negoziata, l’azienda evita il fallimento, preserva i posti di lavoro e rimodula il debito. I creditori pubblici e privati ottengono una percentuale superiore rispetto alla liquidazione e l’impianto continua a operare, contribuendo alla tutela ambientale del territorio.

Conclusione

Le aziende che gestiscono depuratori si trovano spesso a fronteggiare contemporaneamente debiti fiscali, contributivi e bancari. La normativa italiana offre numerosi strumenti per difendersi, ma richiede tempestività, competenza tecnica e una visione strategica integrata. La corretta verifica degli atti, l’individuazione di eventuali vizi formali o prescrizioni, l’utilizzo delle definizioni agevolate (come la rottamazione‑quinquies) e l’accesso a procedure di ristrutturazione (accordi di ristrutturazione, concordato minore, sovraindebitamento, composizione negoziata) consentono di ridurre o rimodulare il debito e di evitare il blocco dell’attività.

La giurisprudenza più recente conferma che l’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione deve essere proporzionata e può essere ridotta ; che l’ammortamento alla francese non integra anatocismo e che le contestazioni di usura richiedono prove puntuali; che la transazione fiscale e il concordato minore devono rispettare la graduazione dei crediti ; e che la rendita vitalizia segue termini prescrizionali in sequenza .

Agire con tempestività è fondamentale: trascorsi i termini, il debito diventa definitivo e le possibilità di difesa si riducono. Affidarsi a professionisti esperti consente di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge e dalla giurisprudenza e di proteggere il patrimonio aziendale.

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