Introduzione
Affrontare l’indebitamento non è mai semplice per un’azienda che opera nel settore dei pavimenti e rivestimenti, un comparto che ha sofferto negli ultimi anni la contrazione degli investimenti immobiliari e l’aumento dei costi delle materie prime. Quando si accumulano debiti verso il Fisco, l’INPS o gli istituti di credito, i rischi sono concreti: notifiche di cartelle esattoriali, iscrizioni di ipoteche o fermi amministrativi, pignoramenti di conti correnti o macchinari e, nei casi più gravi, procedure concorsuali. Le conseguenze sono particolarmente gravi per una società specializzata in pavimenti e rivestimenti, che spesso opera in cantiere e fa affidamento su fornitori e dipendenti: il blocco del conto corrente o l’intervento della procedura esecutiva possono paralizzare l’attività, far perdere commesse e compromettere la reputazione aziendale.
Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il contribuente non è privo di strumenti per proteggersi. La normativa italiana riconosce diritti di difesa al debitore e impone alle amministrazioni di rispettare precisi obblighi procedurali e termini di prescrizione. Accanto alle tutele tradizionali (ricorsi contro gli atti impositivi e di riscossione, istanze di rateizzazione, opposizione all’esecuzione), negli ultimi anni si sono affermati strumenti alternativi come la rottamazione dei debiti fiscali, il piano del consumatore e i procedimenti di composizione della crisi d’impresa introdotti dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e dal d.l. 118/2021.
L’obiettivo di questo articolo è fornire, con un taglio pratico, una panoramica completa degli strumenti giuridici a disposizione di un’azienda di pavimenti e rivestimenti alle prese con debiti verso Fisco, INPS e banche. Verranno esaminati i riferimenti normativi aggiornati a gennaio 2026 (leggi, decreti, circolari e sentenze recenti), illustrando le procedure passo per passo, le strategie difensive e gli errori da evitare. Particolare attenzione sarà dedicata alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e dalle successive modifiche in tema di rottamazione e definizione agevolata, alle recenti pronunce della Corte di cassazione sui poteri dell’Agente della riscossione, e alle innovazioni del Codice della crisi d’impresa sul sovraindebitamento e l’esdebitazione.
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- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, normativa che ha introdotto la composizione negoziata.
Il suo studio interviene nella verifica degli atti notificati, nell’impostazione di ricorsi giudiziali (contro avvisi di accertamento, avvisi di addebito INPS, cartelle e intimazioni), nella richiesta di sospensive urgenti, nelle trattative con i creditori per concordare piani di rientro sostenibili, nei procedimenti di sovraindebitamento e nelle cause bancarie (anatocismo, usura, anomalie contrattuali). A differenza di approcci improvvisati, l’assistenza di professionisti consente di sfruttare normative complesse, di evitare decadenze e prescrizioni e di agire anche su vizi formali degli atti.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Debiti fiscali: cartelle, ipoteche e pignoramenti
Per un’impresa che accumula debiti fiscali verso l’Erario, i principali attori sono l’Agenzia delle Entrate (nelle attività di accertamento) e l’Agente della Riscossione (Riscossione SPA o Ader), che cura la fase coattiva tramite cartelle, fermi, ipoteche e pignoramenti. Le norme di riferimento sono:
- D.P.R. 602/1973: disciplina la riscossione delle imposte. L’art. 19 regolamenta la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 110/2024 consentono rateizzazioni ordinarie fino a 84 rate per le richieste presentate nel biennio 2025‑2026, 96 rate nel biennio 2027‑2028 e 108 rate dal 2029; per importi fino a 120 000 €, è sufficiente una semplice istanza . In caso di gravi difficoltà, l’Agente può concedere fino a 120 rate anche per importi inferiori.
- L’art. 19 comma 1‑quater prevede che, dalla presentazione dell’istanza e fino al rigetto o alla decadenza, l’Agente non possa iscrivere ipoteca o promuovere ulteriori azioni esecutive; tale divieto è stato ribadito dalla Cassazione con ordinanza 17031/2024, che ha affermato l’illegittimità di un’ipoteca iscritta prima del rigetto dell’istanza .
- Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento presso terzi sui conti correnti. La Corte di cassazione (sent. 28520/2025) ha chiarito che tale pignoramento ha effetto su tutte le somme esistenti al momento della notifica e anche su quelle che maturano nei 60 giorni successivi (lo spatium deliberandi): le somme esigibili devono essere pagate entro 60 giorni dalla notifica, mentre quelle che divengono esigibili successivamente devono essere versate alla scadenza . Questa pronuncia conferma che, una volta ricevuta la notifica, il conto corrente rimane vincolato e le banche devono versare anche gli accrediti successivi entro il periodo di riferimento.
- Legge 212/2000 (Statuto del contribuente): all’art. 7 richiede la motivazione degli atti dell’amministrazione e l’allegazione degli atti richiamati. La Cassazione con ordinanza 5113/2025 ha precisato che l’amministrazione deve allegare solo i documenti non già conosciuti dal contribuente; se l’atto fa riferimento a documenti che l’interessato possiede o ha già ricevuto, la motivazione è sufficiente e non occorrono allegati .
- L’art. 10 dello Statuto impone la leale cooperazione: l’amministrazione deve agire secondo buona fede e con rispetto dei diritti del contribuente, anche nel contraddittorio.
Sul piano giurisprudenziale, oltre alle pronunce appena richiamate, va menzionata l’ordinanza 32085/2024, con cui la Cassazione ha affermato che il diniego di rateizzazione non è un nuovo atto impositivo ma un provvedimento autonomo: può essere impugnato solo per vizi propri e non consente di contestare gli atti di imposizione ormai definitivi . Inoltre, l’ordinanza 27504/2024 ha stabilito che la domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione e costituisce riconoscimento del debito, sanando eventuali vizi di notifica .
Le norme e i precedenti appena illustrati sono fondamentali per impostare una strategia difensiva. Il debitore deve valutare se l’atto notificato sia viziato (per esempio per carenza di motivazione, prescrizione o errata indicazione dei crediti), se esistano termini decaduti o se la rateizzazione sia praticabile. È inoltre essenziale conoscere i limiti ai poteri dell’Agente, per esempio il divieto di iscrivere ipoteca o eseguire pignoramenti in pendenza della rateizzazione o della rottamazione.
1.2 Debiti previdenziali e assistenziali (INPS e SSN)
Le imprese di pavimenti e rivestimenti, come tutte le aziende edili, sono obbligate al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi per i propri dipendenti (INPS) e, se titolari di attività artigianale o familiare, anche per i soci lavoratori. Gli inadempimenti danno luogo a avvisi di addebito e, in mancanza di pagamento, a cartelle esattoriali.
- La base normativa è rappresentata dalla Legge 335/1995, art. 3 comma 9, che stabilisce un termine di prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali. La Corte di cassazione con ordinanza 14548/2025 ha ribadito che il debito contributivo nasce al momento dell’esecuzione della prestazione lavorativa e non dopo l’eventuale sentenza tra datore di lavoro e lavoratore; le sentenze non interrompono la prescrizione perché non sono emesse nei confronti dell’INPS . La stessa ordinanza afferma che le domande in giudizio tra datore e dipendente non comportano decadenza e che il pagamento differito non cambia il dies a quo della prescrizione .
- Sul piano probatorio, la Cassazione (ord. 10058/2024) e la giurisprudenza del Tribunale di Cosenza hanno ricordato che le dichiarazioni dei lavoratori rese agli ispettori non costituiscono piena prova; l’INPS deve fornire ulteriori elementi per dimostrare il corretto inquadramento e la retribuzione. In un caso del 2025, il Tribunale di Cosenza ha annullato un avviso di addebito perché basato solo su dichiarazioni generiche; il giudice ha richiamato i principi di Cassazione secondo cui il verbale ispettivo è prova solo dei fatti accertati direttamente .
- Per i contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale, la Corte di cassazione (ord. 398/2026) ha stabilito che il termine di prescrizione è anch’esso quinquennale e che l’amministrazione deve depositare in giudizio una copia del ruolo o dell’atto interruttivo; la semplice ricevuta di una raccomandata non è sufficiente a dimostrare l’interruzione .
- Anche nell’ambito contributivo, la rateizzazione è disciplinata dall’art. 19 D.P.R. 602/1973, mentre i debiti previdenziali possono essere definiti mediante le rottamazioni e le definizioni agevolate previste per i ruoli fiscali. L’INPS, come creditore privilegiato, partecipa ai procedimenti di sovraindebitamento, potendo ottenere il pagamento in misura ridotta se approvato dal giudice o dagli organismi competenti.
Un altro aspetto rilevante è la determinazione delle sanzioni civili per ritardato pagamento dei contributi, disciplinate dall’art. 116 L. 388/2000 e dalle circolari INPS. Queste maggiorazioni possono essere ridotte in caso di crisi aziendale o di procedure concorsuali; lo studio legale può richiedere la rideterminazione delle sanzioni o la loro esclusione nei piani di ristrutturazione.
1.3 Debiti bancari: mutui, fidi e anatocismo/usura
Le imprese di pavimenti spesso si finanziano con mutui ipotecari o aperture di credito presso banche. Ritardi nei pagamenti possono portare alla revoca degli affidamenti, a richieste di rientro immediato e al pignoramento dei beni ipotecati. Il quadro normativo è principalmente bancario:
- Testo Unico Bancario (T.U.B., d.lgs. 385/1993): regola i rapporti contrattuali tra banche e clienti, incluse le clausole sui tassi d’interesse, anatocismo e usura. La legge anti‑usura (l. 108/1996) fissa i tassi soglia; la Cassazione ha chiarito che l’eventuale superamento della soglia nel corso del rapporto (usura sopravvenuta) non comporta nullità della clausola, ma la possibilità per il cliente di ottenere la ricalcolazione degli interessi secondo il tasso legale .
- Il Codice Civile (artt. 1341 e 1342) richiede che le clausole vessatorie siano specificamente approvate; le contestazioni su anatocismo (capitalizzazione degli interessi) e costi occulti possono portare alla restituzione di somme illegittimamente addebitate.
- Sulla validità della prefinanziaria e dei contratti con piano di ammortamento “alla francese”, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata indicazione del metodo di ammortamento non comporta nullità del contratto, purché il TAEG sia correttamente indicato e le condizioni economiche siano trasparenti .
Dal punto di vista pratico, un’azienda in difficoltà può avvalersi di diversi strumenti: la rinegoziazione del mutuo, la sospensione dei pagamenti prevista da moratorie normative (come quelle emergenziali emanate durante la pandemia), la procedura di composizione negoziata della crisi e, nei casi più gravi, il concordato preventivo o la liquidazione controllata. Per contestare anatocismo o usura, è necessario analizzare i contratti con l’ausilio di consulenti tecnici e avviare azioni giudiziarie o stragiudiziali.
1.4 Normativa sulla crisi d’impresa e sovraindebitamento
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore dal 15 luglio 2022 dopo le modifiche del d.l. 118/2021 e della Legge 206/2021, ha radicalmente riformato le procedure concorsuali. Per le imprese di minori dimensioni (incluse le società artigiane del settore pavimenti) e per i consumatori sono previste procedure di ristrutturazione del debito alternative al fallimento.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 278 ss. Codice della crisi): è l’evoluzione della liquidazione del patrimonio prevista dalla L. 3/2012. L’art. 282 sancisce che il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione con decreto del tribunale dopo la chiusura della procedura o, a determinate condizioni, dopo tre anni: l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obbligazioni alimentari, per sanzioni penali e per debiti fiscali originati da frodi .
- Le condizioni per l’esdebitazione prevedono che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave, non abbia beneficiato di un’altra esdebitazione negli ultimi dieci anni, non sia stato condannato per reati fiscali o fallimentari e che abbia cooperato con l’organo della procedura .
- La composizione negoziata della crisi introdotta dal d.l. 118/2021 è una procedura volontaria: l’imprenditore chiede al tribunale la nomina di un esperto indipendente che lo assiste nelle trattative con i creditori. La norma mira a evitare l’insolvenza mediante ristrutturazioni stragiudiziali; il d.l. 118/2021 ha inoltre differito l’entrata in vigore del Codice della crisi e ha introdotto misure di sostegno alle imprese .
- La Legge 3/2012 resta applicabile ai procedimenti pendenti iniziati prima del 15 luglio 2022. La Cassazione con sentenza 14835/2025 ha chiarito che i debitori sottoposti a fallimento o liquidazione del patrimonio possono ottenere l’esdebitazione solo secondo le norme degli artt. 142 e ss. della legge fallimentare e dell’art. 14‑terdecies della L. 3/2012; le nuove disposizioni del Codice della crisi (artt. 278 e 282) non si applicano alle domande presentate dopo il 15 luglio 2022 .
Conoscere la disciplina del sovraindebitamento è fondamentale per le imprese che operano nel settore dei pavimenti perché consente di pianificare soluzioni definitive e di liberarsi dai debiti residui, salvaguardando l’attività e il patrimonio.
1.5 Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha emanato numerose misure per agevolare la definizione dei debiti fiscali e contributivi. Le più recenti, aggiornate a gennaio 2026, sono:
- Rottamazione‑quater (o definizione agevolata 2023) introdotta dall’art. 1 commi 231‑252 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Essa consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le somme dovute all’ente impositore, senza sanzioni né interessi né aggio; restano dovuti gli interessi legali dal 1° agosto 2023 fino al versamento . Il legislatore ha riaperto i termini con il d.l. 202/2024 (convertito nella L. 15/2025) e poi con il d.l. 84/2025, consentendo a chi era decaduto entro il 31 dicembre 2024 di rientrare nelle rate: la normativa prevede che i contribuenti debbano presentare domanda di adesione e pagare la prima rata entro 31 maggio 2025.
- Stralcio dei debiti fino a 1 000 euro: la stessa L. 197/2022, commi 222‑230, ha disposto la cancellazione automatica entro il 31 marzo 2023 dei debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2015 di importo residuo fino a 1 000 €, limitatamente a sanzioni e interessi; restano dovuti il capitale e i costi di notifica . Ciò significa che l’Agente non può più riscuotere sanzioni e interessi su tali cartelle.
- Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025), operativa dal 2025, estende la definizione agevolata ai carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2023 e prevede scadenze diverse: i contribuenti devono pagare un minimo del 10% entro il 2026 e il saldo in rate fino a 5 anni . La legge consente anche di definire gli avvisi bonari, cioè gli avvisi di irregolarità emessi dall’Agenzia delle Entrate prima dell’iscrizione a ruolo.
- Cancellazione automatica dei debiti delle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica: introdotta dalla L. 202/2024, questa misura consente a chi abbia un ISEE inferiore a 20 000 € e un debito residuo inferiore a 5 000 € di ottenere lo stralcio delle cartelle.
L’adesione alle rottamazioni richiede attenzione: è necessario valutare la convenienza economica (in alcuni casi gli interessi e le sanzioni rappresentano una quota significativa e la definizione può essere vantaggiosa) e rispettare le scadenze di presentazione e pagamento, perché il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio. Inoltre, la definizione agevolata comporta la rinuncia ai contenziosi pendenti: l’art. 1 comma 236 della L. 197/2022 impone di rinunciare ai ricorsi relativi ai carichi rottamati .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
La gestione tempestiva degli atti notificati è essenziale per un’impresa indebitata. Di seguito viene descritta la procedura consigliata dopo la ricezione di una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS o un atto bancario.
2.1 Verifica preliminare dell’atto
- Legittimità della notifica: verificare la data e la modalità di notifica (raccomandata A/R, PEC, ufficiale giudiziario). Un difetto di notifica può rendere nullo l’atto; per esempio, se la cartella è consegnata a persona non legittimata o non depositata correttamente.
- Identificare l’ente creditore: l’intestazione dell’atto indica se il debito proviene da imposte erariali, tributi locali, contributi INPS o INAIL, sanzioni, ecc. Ciò determina la normativa applicabile e il giudice competente.
- Controllo del ruolo o del dettaglio del debito: nella cartella deve essere indicato il numero del ruolo, l’anno, la descrizione del tributo o contributo e l’importo. Ai sensi dell’art. 7 comma 1 Statuto del contribuente, la motivazione può richiamare altri atti, ma devono essere allegati o già conosciuti . Se mancano gli allegati o il dettaglio del calcolo, l’atto può essere impugnato per carenza di motivazione.
- Verifica della prescrizione o decadenza: per le imposte dirette la prescrizione è decennale, per l’IVA è generalmente quinquennale, per i contributi INPS e SSN è quinquennale . Verificare la data di formazione del ruolo e dell’ultima notifica; se è trascorso il termine senza atti interruttivi, il debito è prescritto e può essere contestato.
- Calcolo degli interessi e delle sanzioni: le sanzioni possono essere annullate se il contribuente rientra in definizioni agevolate o se la cartella è emessa oltre i termini. In caso di rateizzazioni o rottamazioni, interessi e sanzioni possono essere azzerati.
2.2 Termini e ricorsi
Una volta verificati i presupposti, è necessario rispettare rigorosamente i termini per i ricorsi:
- 60 giorni dalla notifica per impugnare un avviso di accertamento o avviso di addebito INPS davanti al giudice tributario (ora Corte di giustizia tributaria) o al giudice del lavoro. La mancata impugnazione rende definitivo l’atto e impedisce di contestare le somme in seguito .
- 40 giorni per opporsi a un pignoramento presso terzi o contestare la validità dell’esecuzione dinanzi al giudice dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
- 30 giorni per presentare istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: se il contribuente ritiene di avere un valido ricorso, può chiedere all’Agente di sospendere la riscossione in attesa del giudizio.
- 120 giorni per richiedere la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo, salvo termini più brevi previsti dalla normativa. L’istanza può essere presentata anche se le cartelle sono già scadute, ma prima dell’espropriazione immobiliare o mobiliare: la richiesta sospende la prescrizione e preclude l’iscrizione di ipoteca .
È consigliabile rivolgersi immediatamente a un professionista per preparare un ricorso completo, analizzando la documentazione e raccogliendo prove (contratti, fatture, buste paga). Eventuali vizi di notifica, carenza di motivazione o prescrizione possono essere dedotti soltanto nei termini previsti; oltre tali termini, la pretesa diventa definitiva.
2.3 Comunicazione con l’ente creditore e richiesta di rateizzazione
Se il debito è corretto e non vi sono vizi tali da annullarlo, la soluzione più praticabile può essere la rateizzazione. Dal 2025, le nuove regole introdotte dal d.lgs. 110/2024 prevedono:
| Tipologia di istanza | Importo del debito | Numero massimo di rate | Fonte normativa |
|---|---|---|---|
| Istanza semplice | fino a 120 000 € | 84 rate (2025-2026), 96 rate (2027-2028), 108 rate dal 2029 | art. 19 D.P.R. 602/1973, mod. d.lgs. 110/2024 |
| Istanza documentata (gravi difficoltà) | qualunque importo, ma documentando l’effettiva temporanea difficoltà | fino a 120 rate | art. 19 D.P.R. 602/1973 |
| Importi superiori a 120 000 € | occorre sempre la documentazione | fino a 120 rate | art. 19 D.P.R. 602/1973 |
L’istanza sospende la prescrizione e impedisce all’Agente di iscrivere ipoteche o procedere a pignoramenti fino al rigetto o alla decadenza della rateizzazione . È importante allegare la documentazione reddituale, un piano di rientro sostenibile e, se necessario, la certificazione di un professionista. In caso di rigetto, è possibile impugnare il diniego dinanzi al giudice tributario, ma solo per vizi propri dell’atto .
2.4 Adesione alla rottamazione o definizione agevolata
Se il debito rientra nei periodi e negli importi previsti dalla rottamazione o dalla definizione agevolata, l’adesione può comportare uno sconto significativo. La procedura generalmente prevede:
- Verifica dei carichi ammissibili: occorre controllare con l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quali cartelle possono essere rottamate (anno di affidamento, importo, natura del tributo). Le rottamazioni quater e quinquies riguardano i carichi dal 2000 al 2023, mentre lo stralcio riguarda quelli 2000-2015 fino a 1 000 € .
- Presentazione dell’istanza: la domanda si trasmette telematicamente entro il termine stabilito (per la rottamazione‑quater era il 30 aprile 2023, poi riaperto; per la rottamazione‑quinquies la scadenza è fissata al 30 aprile 2026). La domanda comporta la sospensione delle azioni esecutive.
- Pagamento delle rate: i piani di pagamento variano da 1 a 5 anni. Il mancato versamento di una sola rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici (cancellazione delle sanzioni). La Cassazione ha affermato che il mancato rispetto del piano non consente di ripristinare la definizione a meno di una previsione legislativa successiva; tuttavia, il legislatore è intervenuto riaprendo i termini con d.l. 84/2025 .
- Effetti sul contenzioso: il contribuente deve rinunciare ai ricorsi pendenti e provare il pagamento delle prime rate. Solo dopo il versamento la controversia può essere dichiarata estinta.
2.5 Difesa contro l’esecuzione: opposizione e sospensione
Quando viene notificato un pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi), la difesa mira a contestare la legittimità dell’atto o a ottenere una sospensione. Gli argomenti principali sono:
- Vizio di notifica o mancanza di titolo: se non vi è una cartella esattoriale valida o se il debito è prescritto, l’esecuzione è nulla e può essere opposta ex art. 615 c.p.c. Dinanzi al giudice dell’esecuzione si può chiedere la sospensione e l’estinzione.
- Violazione delle soglie di pignorabilità: per i conti correnti aziendali è pignorabile il saldo, ma vanno rispettate le soglie di impignorabilità per stipendi e pensioni. La Cassazione 28520/2025 ha chiarito che il pignoramento su conto corrente riguarda anche le somme future che maturano entro 60 giorni .
- Eccesso di potere dell’Agente: se il debitore ha chiesto la rateizzazione, l’Agente non può procedere al pignoramento prima del rigetto. Allo stesso modo, se la cartella è stata rottamata, l’Agente non può iscrivere ipoteca o pignorare fino alla decadenza.
La tempestività è essenziale: l’opposizione all’esecuzione deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto o prima della vendita. Nel frattempo, è possibile depositare un’istanza di sospensione e depositare un piano di rientro per convincere il giudice a sospendere la procedura.
2.6 Procedura di sovraindebitamento e composizione della crisi
Quando il debito è ingente e non gestibile con rateizzazioni o rottamazioni, il legislatore offre procedure concorsuali più strutturate. Per l’impresa di pavimenti e rivestimenti (spesso di dimensioni medio-piccole), possono essere pertinenti:
- Piano del consumatore / accordo di ristrutturazione dei debiti (L. 3/2012 e artt. 65‑74 Codice della crisi): destinati alle persone fisiche e ai piccoli imprenditori che non hanno accesso al fallimento. Il piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti previa omologazione del tribunale; l’accordo richiede l’approvazione dei creditori. L’esdebitazione consente di ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura, se il debitore ha adempiuto al piano .
- Liquidazione controllata (artt. 278 ss. Codice della crisi): il debitore cede i beni ai creditori; al termine della procedura può chiedere l’esdebitazione. L’art. 282 stabilisce che il tribunale concede l’esdebitazione dopo la chiusura o, in casi specifici, dopo tre anni . La Cassazione ha precisato che queste norme non si applicano alle procedure avviate prima del 15 luglio 2022, per le quali resta applicabile la L. 3/2012 .
- Composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021): l’imprenditore richiede la nomina di un esperto che assiste nelle trattative con banche e creditori; la procedura prevede la protezione del patrimonio (misure protettive) e la possibilità di congelare le azioni esecutive . È una procedura volontaria adatta alle imprese che possono recuperare equilibrio finanziario con accordi negoziati.
Lo studio legale può supportare l’azienda nella valutazione della procedura più adeguata, nella predisposizione della domanda (che richiede un piano economico-finanziario) e nella negoziazione con i creditori.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contestare i vizi dell’atto
La prima linea difensiva è l’analisi approfondita dell’atto, per individuare errori e violazioni di legge. Tra gli argomenti utilizzabili:
- Carenza di motivazione: se la cartella o l’avviso non riportano la descrizione delle somme richieste o richiamano atti non allegati e non conosciuti, l’atto è nullo per violazione dell’art. 7 L. 212/2000 .
- Prescrizione o decadenza: per i contributi INPS e SSN la prescrizione è quinquennale ; per le imposte dirette è decennale; per l’IVA è quinquennale; per le sanzioni tributarie la prescrizione è quinquennale. Se non sono intervenuti atti interruttivi validi (notifiche regolari), il debito è estinto.
- Vizi formali: errori nell’intestazione, mancanza di indicazione del codice fiscale, inesistenza del ruolo, importi non corrispondenti ai ruoli. Gli errori di calcolo possono essere fatti valere anche con l’istanza di autotutela.
- Nullità dell’ipoteca o del fermo: se l’Agente della Riscossione iscrive ipoteca prima di comunicare il rigetto dell’istanza di rateizzazione, l’atto è illegittimo ; se il fermo viene iscritto senza notificare prima la cartella o l’intimazione, può essere annullato.
3.2 Domanda di sospensione
Se l’impresa ritiene che l’atto sia viziato, può presentare all’Agente una domanda di sospensione della riscossione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.lgs. 461/1997. Occorre allegare:
- Copia del ricorso o della sentenza che contesta il debito;
- Copia dei documenti comprovanti la prescrizione o la decadenza;
- Copia di eventuali pagamenti già eseguiti.
L’Agente deve decidere entro 220 giorni; nel frattempo la riscossione è sospesa. In caso di rigetto, il contribuente può ricorrere al giudice tributario entro 60 giorni. Questa procedura consente di bloccare fermi e pignoramenti in attesa del giudizio.
3.3 Rateizzazione e piani di rientro concordati
Quando il debito è legittimo ma l’impresa non riesce a pagare in un’unica soluzione, la rateizzazione rimane lo strumento più utilizzato. È consigliabile:
- Presentare l’istanza tempestivamente, prima che vengano avviate azioni esecutive.
- Documentare la situazione economica: bilanci, dichiarazioni dei redditi, previsioni di cassa. La rateizzazione ordinaria prevede soglie predefinite (84, 96, 108 rate) ; per ottenere fino a 120 rate occorre dimostrare gravi difficoltà.
- Rispettare il piano: la legge prevede la decadenza dopo il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive . Tuttavia, recenti pronunce hanno valorizzato il principio di ragionevolezza: nel 2025 la Corte di giustizia tributaria di Roma ha annullato la decadenza per otto rate non pagate, riconoscendo che il contribuente aveva motivi gravi (malattia) e che l’azione dell’Agente era sproporzionata .
- Rinegoziare il debito: in alcuni casi è possibile chiedere all’ente creditore di rinegoziare il piano; talvolta gli enti locali (Comuni) possono deliberare piani personalizzati.
3.4 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione
Per le imprese che accedono a procedure concorsuali, l’ordinamento prevede la transazione fiscale (art. 182‑ter l.fall. e ora art. 63 Codice della crisi). In un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione, l’azienda può proporre il pagamento parziale delle imposte e dei contributi; l’adesione dell’erario avviene tramite l’Agenzia delle Entrate, mentre l’INPS esprime il proprio voto in seno alla procedura. La transazione può prevedere:
- Falciatura del credito: riduzione dell’importo dovuto;
- Rateizzazione più lunga rispetto all’ordinario (fino a dieci anni);
- Cancellazione delle sanzioni.
La proposta deve essere accompagnata da una relazione del professionista attestatore che dimostri la convenienza per i creditori rispetto alla liquidazione.
3.5 Contenzioso bancario: contestare usura, anatocismo e clausole abusive
Nei rapporti con le banche, l’analisi dei contratti è fondamentale per scoprire eventuali profili di usura o anatocismo. Le difese più comuni sono:
- Nullità della clausola di capitalizzazione: la capitalizzazione infrannuale degli interessi (anatocismo) è consentita solo se le clausole sono chiare e reciprocamente previste per le due parti. In caso contrario, il cliente può richiedere la restituzione degli interessi non dovuti.
- Usura originaria o sopravvenuta: la L. 108/1996 consente di calcolare il tasso effettivo globale (TEG) e confrontarlo con il tasso soglia. Se il tasso è superiore fin dall’origine, il contratto è nullo nella parte relativa agli interessi; se diventa usurario durante il rapporto (usura sopravvenuta), la Cassazione ritiene che non si applichi la sanzione della nullità ma si riducano gli interessi al tasso legale .
- Nullità di spese non pattuite: commissioni di massimo scoperto, oneri non indicati nel contratto o spese di assicurazione possono essere contestati.
Quando il credito bancario è oggetto di cessione a società di recupero, l’impresa può eccepire la mancanza di prova del titolo (occorrerebbe l’atto di cessione) e invocare la nullità delle clausole abusive. Anche in questo ambito è utile agire tempestivamente perché la cessione del credito comporta spesso l’avvio di azioni esecutive.
4. Strumenti alternativi per risolvere il debito
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Come illustrato nella sezione normativa, le rottamazioni consentono di pagare solo la quota capitale delle imposte e dei contributi, cancellando sanzioni e interessi. Dal 2023 al 2025 si sono susseguite la rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies . Per usufruirne, l’azienda deve verificare l’ammissibilità dei carichi, presentare la domanda e versare le rate entro le scadenze. È una soluzione adatta se il debito è dovuto e non ci sono vizi formali.
Per i debiti di piccola entità (fino a 1 000 €), lo stralcio automatico prevede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi . L’azienda può quindi ridurre il proprio indebitamento senza presentare alcuna domanda. Bisogna però controllare se il capitale residuo è ancora iscritto a ruolo: il pagamento potrà essere richiesto dall’ente creditore.
4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (L. 3/2012 e Codice della crisi)
Quando l’impresa è gestita da una persona fisica o da un professionista (per esempio un artigiano) e ha accumulato debiti personali e aziendali, può proporre un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012 e del Codice della crisi. La procedura richiede:
- La nomina di un OCC (Organismo di composizione della crisi) che assiste nella predisposizione della proposta;
- La presentazione di un piano di rientro con i pagamenti possibili sulla base del reddito e del patrimonio;
- L’omologazione del piano da parte del tribunale. Una volta approvato, il piano è vincolante per i creditori e comporta la cancellazione dei debiti residui al termine. Il debitore può ottenere l’esdebitazione se rispetta gli obblighi .
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è simile ma richiede l’adesione della maggioranza dei creditori in base ai valori dei crediti. È uno strumento utile quando vi sono numerosi fornitori e banche e consente di rimodulare i debiti concordando un pagamento parziale.
4.3 Liquidazione controllata e esdebitazione
Quando il patrimonio dell’imprenditore non consente il rimborso ai creditori, può attivare la liquidazione controllata (ex art. 278 ss. Codice della crisi), versando i beni disponibili ai creditori. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione: l’art. 282 prevede che il tribunale, su istanza del debitore, disponga la liberazione dai debiti non soddisfatti dopo la chiusura o dopo tre anni . La Cassazione ha ribadito che tale disciplina si applica solo alle domande presentate dopo il 15 luglio 2022; per le procedure avviate prima restano applicabili gli artt. 142 e ss. della legge fallimentare e l’art. 14‑terdecies L. 3/2012 .
La liquidazione è una misura drastica, ma consente al debitore onesto di ripartire senza debiti. La valutazione della convenienza dipende dalla struttura del patrimonio: se i beni sono ipotecati o pignorati, la liquidazione può essere l’unico modo per liberarsene.
4.4 Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata, introdotta nel 2021, offre all’imprenditore la possibilità di gestire la crisi in modo confidenziale e negoziato. La procedura inizia con la piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero della Giustizia: l’imprenditore inserisce i dati contabili e riceve la nomina di un esperto. Quest’ultimo aiuta a predisporre un piano di risanamento e a negoziare con banche, fornitori e fisco. Durante la procedura l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono le azioni esecutive .
È una procedura flessibile, non obbligatoria, che consente di evitare l’apertura di una procedura concorsuale pubblica e di preservare la reputazione aziendale. Per un’impresa di pavimenti e rivestimenti con un portafoglio ordini in essere, può essere la scelta ideale per ristrutturare i debiti con le banche, ottenere moratorie fiscali e mantenere l’operatività.
4.5 Transazione con le banche e strumenti di ristrutturazione del debito bancario
Le banche, pur avendo privilegi ipotecari, spesso preferiscono evitare lunghe procedure giudiziarie. L’impresa può proporre:
- Rinegoziazione del mutuo: allungamento della durata, riduzione del tasso, sospensione dei pagamenti (possibile con la cosiddetta “moratoria ABI”).
- Accordo transattivo: pagamento a saldo e stralcio, spesso proposto quando il valore di realizzo dell’immobile ipotecato non copre il debito. L’accordo richiede la perizia di un consulente che valuti il bene.
- Assunzione di garanzie personali o reali: in alcuni casi l’imprenditore offre garanzie ulteriori per ottenere un piano sostenibile.
Un’azione giudiziaria contro la banca (per usura o anatocismo) può essere strategica per negoziare; tuttavia bisogna valutare l’onere probatorio e i costi di causa.
5. Errori comuni e consigli pratici
In base all’esperienza dello Studio, i debitori commettono spesso errori che aggravano la situazione. Ecco i principali:
- Ignorare le notifiche: molte cartelle vengono recapitate per PEC o raccomandata; ignorarle porta alla definitività del debito e all’avvio dell’esecuzione. È fondamentale aprire la PEC e conservare le buste delle raccomandate.
- Non verificare la motivazione: accettare l’importo richiesto senza controllare i dettagli espone al rischio di pagare somme non dovute. La mancanza di allegati, l’errore nel calcolo degli interessi o la prescrizione sono difetti frequenti.
- Richiedere la rateizzazione troppo tardi: se l’istanza è presentata dopo che l’Agente ha pignorato un bene, potrebbe non sospendere l’esecuzione. È opportuno attivarsi appena si riceve la cartella.
- Trascurare le opportunità di definizione agevolata: chi non aderisce alle rottamazioni entro i termini perde l’occasione di estinguere i debiti con forti sconti. È importante monitorare le novità legislative (leggi di bilancio, decreti legge).
- Non rivolgersi a professionisti qualificati: le procedure di sovraindebitamento richiedono la nomina di un OCC, l’analisi dei bilanci e la predisposizione di un piano; improvvisazioni portano a rigetti. Lo stesso vale per le cause bancarie, dove occorrono perizie econometriche.
Per evitare questi errori, è consigliabile:
- Conservare ordinatamente tutta la documentazione (contratti, cartelle, avvisi, estratti conto).
- Monitorare i termini di prescrizione e decadenza (annotando le date di notifica e gli atti interruttivi).
- Valutare l’utilizzo di software di gestione del debito o avvalersi di consulenti che forniscano una “due diligence” dei debiti.
- Attivarsi tempestivamente alle prime difficoltà, evitando che il debito cresca per interessi e sanzioni.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini di prescrizione e decadenza
| Tipo di debito | Normativa | Termine di prescrizione/decadenza | Fonte |
|---|---|---|---|
| Contributi INPS | L. 335/1995, art. 3 c. 9 | 5 anni dal momento della prestazione lavorativa | Cass. ord. 14548/2025 |
| Contributi SSN | L. 335/1995, art. 3 c. 9 | 5 anni; l’interruzione richiede la produzione dell’atto notificato | Cass. ord. 398/2026 |
| Imposte dirette | D.P.R. 917/1986 | 10 anni (prescrizione) | |
| IVA | D.P.R. 633/1972 | 5 anni per la riscossione | |
| Sanzioni tributarie | D.Lgs. 472/1997 | 5 anni |
6.2 Strumenti di riscossione e difese
| Strumento dell’Agente | Descrizione | Difese possibili | Normativa/cassazione |
|---|---|---|---|
| Cartella esattoriale | Intimazione di pagamento del ruolo; notifica per PEC o raccomandata | Ricorso entro 60 giorni per vizi di notifica, motivazione, prescrizione | Statuto del contribuente art. 7 |
| Intimazione di pagamento | Avviso che precede l’esecuzione; notifica dopo il decorso dei 60 giorni dalla cartella | Eccezioni relative agli interessi o alla decadenza | D.P.R. 602/1973 |
| Fermo amministrativo | Blocco di veicoli; è iscritto dopo la notifica della cartella | Ricorso se non è stata notificata la cartella o l’intimazione; sospensione con rateizzazione | |
| Ipoteca | Garanzia su beni immobili; iscrizione subordinata al rigetto dell’istanza di rateizzazione | Opposizione per violazione dell’art. 77 D.P.R. 602/1973; richiesta di sospensione | |
| Pignoramento presso terzi | Espropriazione del credito in banca; vincola somme presenti e future | Opposizione entro 20 giorni; contestazione delle somme già versate o prescrizione | Cass. 28520/2025 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Posso contestare una cartella che ritengo viziata dopo aver chiesto la rateizzazione?
Sì, ma con limiti. La Cassazione ha stabilito che il diniego di rateizzazione è un atto autonomo; impugnarlo non consente di contestare la cartella, se ormai definitiva . È quindi consigliabile impugnare la cartella nei termini e, parallelamente, chiedere la rateizzazione per sospendere le azioni esecutive. - Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito, inclusi sanzioni e interessi. Tuttavia, il legislatore ha previsto riaperture dei termini (per es. d.l. 84/2025) che consentono di regolarizzare i pagamenti . È importante monitorare le norme e valutare la convenienza. - L’Agente della riscossione può pignorare il mio conto corrente aziendale?
Sì, tramite il pignoramento presso terzi ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Secondo la Cassazione, il pignoramento vincola non solo il saldo al momento della notifica ma anche le somme che maturano nei 60 giorni successivi . La banca deve versare gli importi all’Agente nei termini previsti. - È possibile annullare un avviso di addebito INPS basato su testimonianze dei dipendenti?
In alcuni casi sì. La giurisprudenza ritiene che le dichiarazioni dei lavoratori rese agli ispettori non costituiscano piena prova se non supportate da ulteriori elementi; l’INPS deve dimostrare la retribuzione e l’inquadramento . È quindi opportuno contestare l’avviso se mancano documenti idonei. - Dopo quanto tempo si prescrivono i contributi INPS?
I contributi si prescrivono in 5 anni dal momento della prestazione lavorativa ; eventuali sentenze tra datore e lavoratore non interrompono la prescrizione . È importante verificare la data di scadenza del contributo e gli atti interruttivi. - Quali sono i vantaggi del piano del consumatore?
Consente di ristrutturare i debiti sulla base del reddito reale e di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui al termine del piano . È destinato alle persone fisiche e richiede l’approvazione del tribunale. Per un imprenditore artigiano, può essere la soluzione per separare i debiti personali da quelli aziendali. - Per accedere alla composizione negoziata è necessario essere in stato di insolvenza?
No. La composizione negoziata è destinata alle imprese che si trovano in situazione di squilibrio patrimoniale o economico e che vogliono prevenire l’insolvenza. L’esperto nominato aiuta a individuare le cause della crisi e a proporre soluzioni . - Le sanzioni e gli interessi vengono cancellati anche per i debiti INPS con la rottamazione?
Sì. La definizione agevolata si applica anche ai contributi previdenziali affidati all’Agente della riscossione; si paga solo il capitale e le somme spettanti all’ente impositore, mentre sanzioni civili e interessi di mora vengono annullati . - Se chiedo la rateizzazione, posso comunque aderire alla rottamazione?
Dipende dai termini. Se la rottamazione è aperta, è possibile richiedere la definizione agevolata per carichi già rateizzati; il piano preesistente viene sostituito. Tuttavia, è necessario versare in un’unica soluzione o nei termini stabiliti le rate richieste per la rottamazione. - È vero che la rateizzazione interrompe la prescrizione?
La Cassazione ha affermato che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione, sanando eventuali vizi di notifica . Pertanto, la presentazione dell’istanza fa decorrere un nuovo termine di prescrizione. - Il rigetto della rateizzazione può essere impugnato?
Sì, ma solo per vizi propri del provvedimento; non è possibile contestare l’accertamento sottostante. È necessario dimostrare, per esempio, l’illegittimità dell’istruttoria o l’erronea valutazione dei requisiti . - Cosa succede se la banca cede il mio debito a un fondo?
Il fondo subentra nei diritti della banca. Tuttavia, per agire nei confronti del debitore deve dimostrare l’esistenza e la titolarità del credito (contratto originario e atto di cessione). Se non produce tale documentazione, la pretesa può essere contestata. Inoltre, è possibile tentare una transazione a saldo e stralcio. - Le procedure di sovraindebitamento sono accessibili anche alle società di capitali?
Le società di capitali che superano determinate soglie rientrano nella liquidazione giudiziale (ex fallimento), ma se sono sotto le soglie dimensionali possono accedere agli strumenti del Codice della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato minore) oppure ricorrere alla composizione negoziata. Le persone fisiche socie possono, a loro volta, chiedere il piano del consumatore per i debiti personali. - Il pagamento del TFR ai dipendenti può essere oggetto di rateizzazione?
Il TFR è un credito privilegiato dei lavoratori e non può essere rinviato oltre i termini di legge. Tuttavia, nell’ambito di un concordato o di un accordo di ristrutturazione, i lavoratori possono accettare un pagamento differito o ridotto, se la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione. - Perché è importante l’assistenza di un avvocato cassazionista?
Le controversie con il Fisco e l’INPS spesso arrivano fino alla Corte di cassazione. Un avvocato cassazionista, come l’Avv. Monardo, è abilitato a patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori e conosce la più recente giurisprudenza. La sua esperienza consente di costruire difese efficaci e di prevenire errori procedurali. - Come posso prevenire l’accumulo di debiti futuri?
Implementando una pianificazione fiscale e finanziaria: verificare periodicamente gli acconti d’imposta, versare i contributi in modo puntuale, negoziare con le banche condizioni sostenibili, e monitorare i segnali di crisi con l’ausilio di professionisti (indicatori di allerta del Codice della crisi). La prevenzione è la forma più efficace di difesa. - Se il mio settore subisce un calo di commesse, posso sospendere i versamenti?
Esistono misure straordinarie, come la moratoria ABI o decreti emergenziali, che possono sospendere temporaneamente i pagamenti di mutui e contributi. Tuttavia devono essere previste da norme specifiche. In alternativa, si può accedere alla composizione negoziata della crisi per concordare una sospensione con i creditori . - I debiti verso fornitori rientrano nelle procedure di sovraindebitamento?
Sì. Nel piano del consumatore e negli accordi di ristrutturazione si possono inserire tutti i debiti, compresi quelli verso fornitori, dipendenti e banche. La proposta deve rispettare i criteri di soddisfazione minima dei creditori privilegiati; eventuali accordi con i fornitori possono includere sconti o dilazioni. - È possibile ottenere l’esdebitazione più di una volta?
No. La legge consente l’esdebitazione una sola volta nell’arco di dieci anni . Pertanto, occorre valutare attentamente il momento in cui richiederla. Nelle procedure di liquidazione controllata, il tribunale verifica che il debitore non abbia già ottenuto l’esdebitazione negli ultimi dieci anni . - Cosa succede se la cartella contiene debiti prescritti e non prescritti?
È possibile impugnare solo la parte prescritta. Il giudice può dichiarare l’estinzione dei crediti prescritti e confermare il resto. È comunque opportuno contestare l’intera cartella e chiedere la ricostruzione del ruolo.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per chiarire l’incidenza delle diverse soluzioni, proponiamo alcune simulazioni con valori ipotetici (in migliaia di euro). I dati sono esempi semplificati e non sostituiscono un calcolo personalizzato.
8.1 Rottamazione‑quater vs. rateizzazione ordinaria
Un’azienda di pavimenti ha ricevuto cartelle per complessivi 100 000 € (capitale 70 000 €, sanzioni 20 000 €, interessi 10 000 €). Si trova di fronte a due alternative:
| Soluzione | Pagamento richiesto | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | pagamento di 70 000 € in 18 rate, senza sanzioni né interessi | riduzione del 30%; sospensione delle azioni esecutive; no aggio | decadenza in caso di mancato pagamento di una rata; necessità di rinunciare ai ricorsi; pagamento concentrato in pochi anni |
| Rateizzazione ordinaria (84 rate) | pagamento di 100 000 € in 84 rate (interessi legali sul saldo) | dilazione più lunga (7 anni); possibilità di evitare l’esdebitazione; non occorre rinunciare ai ricorsi | nessuna riduzione delle sanzioni e interessi; decadenza dopo 8 rate non pagate |
Nel caso esaminato, la rottamazione consente un risparmio di 30 000 € ma impone un piano più breve. La scelta dipende dalla capacità di pagamento: se l’azienda può sostenere rate più alte nel breve periodo, la rottamazione è conveniente; altrimenti è meglio richiedere la rateizzazione ordinaria, con la consapevolezza di pagare l’intero debito.
8.2 Piano del consumatore
Un imprenditore artigiano del settore pavimenti ha debiti per 200 000 € (90 000 € con l’Erario, 60 000 € con l’INPS, 50 000 € verso banche e fornitori). Il suo reddito netto è di 30 000 € l’anno e possiede una casa di 100 000 € su cui grava un’ipoteca per 80 000 €. Con l’assistenza dell’OCC, propone un piano del consumatore in 7 anni:
- Cessione della casa e pagamento di 20 000 € all’istituto bancario ipotecario;
- Pagamenti annuali ai creditori pari a 10 000 € l’anno per 7 anni (70 000 € in totale);
- Al termine, richiesta di esdebitazione per la restante parte (110 000 €) .
Il tribunale omologa il piano perché garantisce ai creditori più di quanto otterrebbero in caso di liquidazione immediata. Dopo 7 anni, l’imprenditore è liberato dai debiti e può proseguire l’attività.
8.3 Composizione negoziata della crisi
Una società di pavimenti (S.r.l.) con 10 dipendenti evidenzia un calo del fatturato del 30 % a causa della riduzione delle commesse. I debiti verso banche (mutuo e fidi) ammontano a 300 000 €, quelli verso Fisco e INPS a 80 000 €. Per evitare il default, la società richiede l’accesso alla composizione negoziata. Con l’aiuto dell’esperto vengono concordate le seguenti misure:
- Moratoria bancaria di 12 mesi sui mutui;
- Rimodulazione del fido con riduzione delle commissioni e garanzie aggiuntive;
- Accordo con l’Agente della riscossione per la sospensione dei pignoramenti in attesa di un piano di rateizzazione;
- Piano industriale che prevede la ricerca di nuovi appalti e la riduzione dei costi.
Grazie alle misure protettive, la società evita l’esecuzione e ottiene il tempo necessario per risanare la propria posizione . Al termine della negoziazione, sottoscrive un accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento del 60 % dei debiti in 5 anni.
Conclusione
Gestire i debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche richiede competenze multidisciplinari, specialmente per un’impresa che opera in un settore tecnico come quello dei pavimenti e rivestimenti. La normativa italiana offre numerose tutele al debitore: termini di prescrizione, obblighi di motivazione degli atti , sospensioni e rateizzazioni , procedure di sovraindebitamento , definizioni agevolate . Le recenti pronunce della Cassazione hanno inoltre chiarito i limiti ai poteri dell’Agente della riscossione, ribadendo che l’ipoteca può essere iscritta solo dopo il rigetto della rateizzazione e che il pignoramento dei conti correnti comprende anche le somme future nei 60 giorni .
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Prima di intraprendere qualsiasi azione è essenziale analizzare con attenzione la propria posizione debitoria, valutare i termini di prescrizione, i vizi degli atti e le opzioni di rateizzazione o definizione agevolata. Nei casi più complessi, le procedure del Codice della crisi consentono di proteggere il patrimonio e ripartire con un nuovo equilibrio.
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