Impresa di scavi con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire un’impresa di scavi comporta notevoli responsabilità finanziarie: un cantiere richiede investimenti costanti in mezzi meccanici, attrezzature e personale. Quando subentrano debiti verso l’Erario, l’INPS o le banche, il rischio di essere travolti da cartelle, ipoteche e pignoramenti è concreto. La normativa italiana, specialmente dopo l’entrata in vigore del Testo unico della riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33) e la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), prevede strumenti di tutela per l’imprenditore, ma anche procedure stringenti che è opportuno conoscere per non commettere errori fatali. Le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito che l’iscrizione di ipoteca fiscale è un atto preliminare di tutela del credito, distinto dalla procedura esecutiva , e che l’avviso di intimazione diventa definitivo se non impugnato entro 60 giorni . Parallelamente, la riforma del sovraindebitamento e le definizioni agevolate consentono al debitore virtuoso di ristrutturare o estinguere i propri debiti con riduzioni di interessi e sanzioni .

In questo articolo illustreremo in modo completo, aggiornato e pratico come un’impresa di scavi con debiti può difendersi dalle pretese fiscali e previdenziali e negoziare con le banche. Vedremo la disciplina applicabile alle cartelle esattoriali e ai pignoramenti, le sentenze più recenti della Cassazione e della Corte costituzionale, le soluzioni giudiziali e stragiudiziali (es. rottamazioni, accordi di sovraindebitamento), gli errori da evitare e le strategie per proteggere i beni aziendali e personali.

Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti presenti in tutta Italia, specializzati nella tutela dei contribuenti contro le pretese del fisco e delle banche. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa combinazione di competenze, lo studio Monardo offre assistenza completa: dalla verifica della legittimità degli atti esattoriali alle istanze di sospensione, dalle procedure giudiziali di impugnazione ai piani di rientro, fino alle soluzioni di sovraindebitamento.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Quadro normativo di base

Per comprendere le opzioni difensive dell’imprenditore indebitato è necessario partire dalle norme che regolano la riscossione e le procedure di composizione della crisi.

DPR 29 settembre 1973 n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito. Questo decreto disciplina la notifica della cartella di pagamento (art. 25), l’iscrizione di ipoteca (art. 77), il pignoramento presso terzi (art. 72-bis) e la sospensione della riscossione. L’art. 77 prevede che l’Agente della riscossione possa iscrivere ipoteca sui beni del debitore per importi superiori a 20.000 euro. La giurisprudenza ha chiarito che l’iscrizione di ipoteca costituisce una misura preventiva e non un atto di esecuzione .

D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – Contenzioso tributario. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie, tra cui l’estratto di ruolo, la cartella, l’avviso di intimazione e gli atti di pignoramento. L’art. 21 fissa il termine di 60 giorni per proporre ricorso dalla notifica dell’atto. La Cassazione ha confermato che l’avviso di intimazione, equivalente all’avviso di mora, rientra tra gli atti impugnabili; se il debitore non lo contesta entro 60 giorni, la pretesa tributaria si cristallizza e non possono essere eccepite eccezioni come la prescrizione .

D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (Testo unico dei versamenti e della riscossione) – Entrato in vigore il 1° gennaio 2026, riunisce e coordina le disposizioni in materia di riscossione. Gli artt. 170–176 disciplinano dettagliatamente il pignoramento dei crediti verso terzi. L’art. 170 stabilisce che, salvo il limite dei crediti pensionistici e delle quote di stipendio non pignorabili, il terzo è tenuto a versare le somme dovute all’Agente della riscossione entro 60 giorni per i crediti già esigibili o alla scadenza per quelli futuri . L’art. 171 specifica i limiti di pignorabilità delle retribuzioni (un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro) e dispone che, quando lo stipendio è accreditato sul conto corrente, l’obbligo del terzo pignorato non si estende all’ultima mensilità .

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione e composizione delle crisi da sovraindebitamento) – Riformata dal D.Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Prevede quattro procedure per i soggetti non fallibili: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata del sovraindebitato ed esdebitazione del debitore incapiente. Possono accedervi consumatori, imprese sotto soglia e professionisti. Queste procedure offrono la possibilità di bloccare le azioni esecutive e ristrutturare o cancellare i debiti .

D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 – Introduce la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa: l’imprenditore in difficoltà può chiedere la nomina di un esperto indipendente che assista nelle trattative con i creditori per evitare l’insolvenza . Tale procedura è accessibile anche alle imprese agricole e alle società, e mira a preservare la continuità aziendale.

Legge 29 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) – Tra le numerose disposizioni ha introdotto la rottamazione‑quinquies 2026 (art. 1, commi 82–109), che consente ai contribuenti di definire le cartelle affidate all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo le imposte e i contributi, senza sanzioni e interessi . La disciplina prevede pagamenti in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali e include debiti derivanti da controlli automatici e formali, contributi INPS e sanzioni per violazioni del codice della strada .

2. Cassazione e giurisprudenza recente

Iscrizione di ipoteca fiscale (Cassazione, ordinanza 15567/2025)

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’iscrizione di ipoteca ex art. 77 del DPR 602/1973 è una misura cautelare e non richiede che siano maturate le condizioni per l’espropriazione forzata: essa è finalizzata a garantire il credito erariale e non rappresenta l’inizio di un’esecuzione . Di conseguenza, la sua notifica non è soggetta ai termini stringenti previsti per i pignoramenti e può essere impugnata solo per vizi propri (ad esempio, mancanza di notifica della cartella sottostante o prescrizione del credito).

Avviso di intimazione e decadenza (Cassazione, sentenza 20476/2025)

L’avviso di intimazione, previsto dall’art. 50 del DPR 602/1973, viene inviato almeno un anno dopo la notifica della cartella per intimare il pagamento prima del pignoramento. La Cassazione ha affermato che questo atto rientra tra quelli impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e che, se non è impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo e non è più possibile eccepire la prescrizione o altri vizi della cartella . Questa decisione richiama l’attenzione sulla necessità di vigilare sulle notifiche e di presentare ricorso tempestivamente.

Preavviso di iscrizione ipotecaria (Cassazione, ordinanza 28271/2024)

L’art. 77 del DPR 602/1973 prevede l’invio di un preavviso prima dell’iscrizione di ipoteca. La Corte ha precisato che tale preavviso non è un atto endoprocedimentale, ma serve a consentire al debitore di presentare osservazioni e a stimolarlo al pagamento. Si tratta quindi di un atto “paraprocessuale” che non dà inizio all’esecuzione e la successiva ipoteca può essere iscritta anche se il bene è oggetto di un vincolo di destinazione .

Pignoramento esattoriale presso terzi (Cassazione, sentenza 28520/2025)

La Cassazione ha affrontato la questione della durata del vincolo nel pignoramento esattoriale. Secondo l’art. 72-bis del DPR 602/1973, l’ordine di pagamento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla notifica. I giudici hanno chiarito che il terzo pignorato (es. la banca) deve considerare anche le somme che maturano durante il periodo di 60 giorni; l’obbligo di versare riguarda quindi il saldo attivo presente entro tale termine . Ciò evidenzia come il pignoramento immobilizzi il conto corrente per un periodo prolungato.

Nullità del pignoramento senza doppia notifica (Cassazione, ordinanza 6/2026)

In un’ordinanza del gennaio 2026, la Cassazione ha stabilito che il pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (es. la banca). Qualora l’atto venga notificato solo al terzo, non si tratta di mera irregolarità bensì di inesistenza giuridica del pignoramento . La decisione conferma l’importanza del rispetto delle formalità di notifica per la validità degli atti esecutivi.

Notifica dell’avviso di addebito INPS (Cassazione, sentenza 21847/2025)

Per i debiti previdenziali, l’INPS emette un avviso di addebito che costituisce titolo esecutivo. La Cassazione ha precisato che, se l’avviso è notificato tramite raccomandata e il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si perfeziona dieci giorni dopo il deposito del plico e non è necessario che sia spedito un ulteriore avviso informativo . L’imprenditore deve quindi monitorare la corrispondenza per non perdere i termini di impugnazione.

3. Normativa sulle definizioni agevolate e rateizzazioni

Rottamazione‑quinquies 2026

La legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 pagando solo le imposte e i contributi, con l’azzeramento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive su contributi previdenziali . Possono essere inclusi anche i debiti da controlli automatici e formali su IRPEF, IRES, IRAP, IVA, addizionali regionali e comunali, nonché i contributi INPS e le sanzioni per violazioni del Codice della strada . Non rientrano nella definizione le entrate comunali come TARI e le tasse automobilistiche, a meno che l’ente locale aderisca a una propria rottamazione.

L’istanza di adesione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il contribuente sceglie se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali. In quest’ultimo caso, le prime tre rate ammontano al 10 % ciascuna e le restanti 51 al 2 % ciascuna . La presentazione della domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive fino all’esito della richiesta.

Rateizzazioni e sospensione

Il Testo unico della riscossione prevede la possibilità di dilazionare il pagamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Per debiti fino a 120.000 euro è sufficiente una semplice istanza con la quale l’imprenditore dichiara di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà. Per importi superiori sono richiesti requisiti più stringenti (documentazione dei flussi di cassa, bilanci). Il pignoramento e le ipoteche sono sospesi durante il piano di rateizzazione. Tuttavia, la decadenza dal piano per omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la ripresa delle procedure esecutive .

4. Codice della crisi e sovraindebitamento

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono state riformate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Esse consentono anche alle imprese di scavi, se rientrano nei limiti dimensionali (ricavi inferiori a 200.000 euro, debiti inferiori a 500.000 euro e attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro), di ristrutturare i debiti sotto il controllo dell’OCC. Le principali procedure sono:

  1. Concordato minore: consente all’imprenditore sotto-soglia di proporre un accordo con i creditori che deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti chirografari. Prevede la continuità aziendale e la prosecuzione dell’attività con il controllo dell’OCC.
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: riservata ai debitori non imprenditori o cessati, non richiede l’approvazione dei creditori e consente di pagare in misura sostenibile; la proposta è omologata dal giudice. .
  3. Liquidazione controllata: quando non è possibile proporre un piano di ristrutturazione, il patrimonio del debitore viene liquidato sotto la supervisione del tribunale. Dopo la liquidazione, le eventuali posizioni debitorie residue possono essere cancellate.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente: è accessibile a chi non ha beni né redditi da offrire ai creditori. Dopo un periodo di vigilanza, il giudice può ordinare la cancellazione totale dei debiti .

La procedura comporta la presentazione di una domanda all’OCC con tutti i documenti contabili, l’indicazione dei creditori e la relazione dell’Organismo. Durante il procedimento, sono sospese le azioni esecutive individuali e, se approvata la proposta, i creditori devono attenersi al piano .

5. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, introduce la composizione negoziata, una procedura extragiudiziale per le imprese che non versano in uno stato di insolvenza irreversibile ma necessitano di uno strumento per negoziare con i creditori. L’imprenditore presenta domanda alla Camera di Commercio tramite una piattaforma dedicata; un esperto indipendente viene nominato da una commissione per assistere le parti nelle trattative . L’esperto, nominato tra i professionisti iscritti in un elenco regionale, valuta la fattibilità del risanamento e favorisce la stipula di accordi (es. moratorie con le banche, riduzioni di debiti fiscali). Se l’accordo non riesce, l’esperto può suggerire l’accesso ad altre procedure (es. concordato minore).

La composizione negoziata è particolarmente utile alle imprese di scavi che hanno commesse pubbliche e contratti in corso: consente di conservare le certificazioni e la reputazione commerciale mentre si negoziano dilazioni con il fisco e si ristrutturano i finanziamenti bancari.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

1. Ricezione della cartella di pagamento

Il primo atto della riscossione è la cartella di pagamento, notificata dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate. Essa contiene il ruolo esecutivo con il dettaglio delle imposte, degli interessi e delle sanzioni. Dopo la notifica, il debitore può:

  • Pagare entro 60 giorni la somma richiesta, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni ridotte a un terzo se si accede ad alcuni istituti di definizione agevolata.
  • Chiedere la rateizzazione del debito, presentando domanda entro il termine di 60 giorni. La rateizzazione può essere concessa per un massimo di 72 rate (dilazionabile fino a 120 rate in casi gravi), ma comporta l’obbligo di regolarità nei versamenti. La decadenza per il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, fa perdere i benefici della dilazione e consente la ripresa delle azioni esecutive .
  • Impugnare la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni, eccependo vizi formali (mancata notifica dell’atto presupposto, inesistenza del ruolo, prescrizione) o sostanziali (errata applicazione della norma, doppia imposizione). La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l’esecutività della cartella: occorre chiedere la sospensione al giudice motivando il periculum.

2. Avviso di intimazione (ex art. 50 DPR 602/1973)

Se la cartella non viene pagata o contestata, dopo almeno un anno l’Agente della riscossione invia l’avviso di intimazione. Questo atto sollecita il pagamento entro 5 giorni e preannuncia il pignoramento. La Cassazione ha precisato che l’avviso rientra tra gli atti impugnabili; il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso. La mancata impugnazione comporta la cristallizzazione della pretesa . L’imprenditore deve quindi verificare se l’avviso contiene tutti gli estremi dell’intimazione (ruolo, calcolo degli interessi) e se la cartella sottostante è stata regolarmente notificata. Tra i motivi di ricorso più frequenti vi sono:

  • Prescrizione del credito tributario (es. IRPEF prescritta dopo 10 anni);
  • Omessa notifica della cartella o dell’atto presupposto (es. mancata consegna della cartella o della sentenza);
  • Difetto di motivazione dell’avviso (mancanza del dettaglio degli importi o delle date);
  • Errata intestazione del debito (es. cartella intestata all’impresa cessata).

Nel ricorso è opportuno chiedere la sospensione della riscossione, allegando copia dell’atto e documentando la lesione grave e irreparabile che subirebbe l’impresa in caso di pignoramento.

3. Preavviso di iscrizione ipotecaria e iscrizione di ipoteca

Superati 60 giorni dalla cartella e decorsi 5 giorni dall’avviso di intimazione senza pagamento, l’Agente può inviare il preavviso di iscrizione ipotecaria (art. 77 DPR 602/1973). Questo atto dà al debitore un termine di 30 giorni per presentare osservazioni o per estinguere il debito. Secondo la Cassazione, il preavviso ha funzione informativa: non fa parte dell’espropriazione e serve a stimolare il contribuente al pagamento . Trascorso il termine, l’Agente iscrive l’ipoteca sui beni immobili del debitore. Poiché l’iscrizione è un atto cautelare, può essere contestata solo per vizi propri (ad esempio, se l’importo è inferiore a 20.000 euro o se manca l’iscrizione di ipoteca nel registro immobiliare). L’azione revocatoria può essere intrapresa per cancellare l’ipoteca qualora si dimostri l’inesistenza del credito o la prescrizione.

4. Pignoramento presso terzi

Il passo successivo è il pignoramento presso terzi (art. 72-bis DPR 602/1973, ora art. 170 D.Lgs. 33/2025), con cui l’Agente ordina al terzo (banca, cliente) di versare le somme dovute al debitore. Il pignoramento deve essere notificato sia al debitore sia al terzo; se viene notificato solo al terzo, l’atto è inesistente . Nella notifica l’Agente indica l’importo del credito e intima al terzo di pagare le somme maturate entro 60 giorni . La Cassazione ha stabilito che il terzo deve considerare anche gli importi che maturano durante il periodo di 60 giorni . Per i conti correnti intestati a ditte individuali o a società di persone, la pignorabilità segue i limiti di cui all’art. 171 del Testo unico (un decimo o un settimo della retribuzione accreditata) . La notifica del pignoramento sospende il decorso della prescrizione e impedisce ulteriori atti esecutivi sui beni già vincolati.

Come opporsi al pignoramento

La difesa contro il pignoramento esattoriale può assumere diverse forme:

  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): in caso di vizi formali del pignoramento (es. notifica irregolare, difetto di competenza), il ricorso va presentato al giudice dell’esecuzione (tribunale) entro 20 giorni dalla notifica.
  • Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: quando un bene pignorato appartiene a un soggetto diverso dal debitore (es. socio o coniuge), questi può far valere il proprio diritto di proprietà.
  • Istanza di riduzione o conversione del pignoramento: il debitore può chiedere al giudice di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al valore stimato dei beni, versando l’importo entro un termine fissato.
  • Ricorso al giudice tributario: se la contestazione riguarda la legittimità della cartella o del ruolo sottostante, è possibile proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria e chiedere la sospensione del pignoramento.

In ogni caso, è essenziale agire tempestivamente e affidarsi a un professionista specializzato per valutare la strategia più efficace.

5. Pignoramento di beni mobili e immobili

Oltre al pignoramento presso terzi, l’Agente può procedere al pignoramento di beni mobili presso la sede dell’impresa o in cantieri. L’ufficiale della riscossione, dopo aver redatto l’inventario dei beni pignorati (escavatori, camion, mezzi d’opera), affida i beni in custodia al debitore o li deposita presso un custode giudiziario. Anche questo atto deve essere notificato con preavviso e può essere opposto per vizi di forma.

Il pignoramento immobiliare riguarda i terreni e i fabbricati intestati all’impresa o al titolare. Il valore minimo del debito per procedere è di 120.000 euro. Dopo il pignoramento, l’Agente trascrive il vincolo nei registri immobiliari e richiede al tribunale la vendita coattiva. Il debitore può fermare l’esecuzione proponendo opposizione o saldando il debito entro i termini.

6. Fermo amministrativo sui veicoli

Il fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973) consiste nell’iscrizione di un vincolo sui veicoli aziendali che impedisce il rinnovo della revisione e il trasferimento di proprietà. L’importo minimo del debito per l’iscrizione è di 800 euro. Al debitore viene inviato un preavviso con 30 giorni per pagare. Il fermo può essere impugnato se il veicolo è strumentale all’attività d’impresa: la Corte di Cassazione ha stabilito che il fermo è illegittimo se impedisce lo svolgimento dell’attività economica, ma occorre dimostrare la stretta indispensabilità del mezzo.

Difese e strategie legali: come tutelarsi efficacemente

1. Verificare la regolarità della notifica e la prescrizione

La prima difesa consiste nel controllare che ogni atto sia stato notificato correttamente. La notifica della cartella via posta può avvenire tramite raccomandata; se il destinatario è assente, la notifica si perfeziona dopo 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale . Se la cartella non è stata ricevuta o è stata consegnata a un indirizzo errato, la pretesa tributaria è nulla e può essere annullata in giudizio.

La prescrizione varia in base alla natura del tributo: 10 anni per le imposte erariali (IRPEF, IRES), 5 anni per i contributi INPS, 3 anni per le sanzioni amministrative. Se il ruolo è prescritto, l’Agente non può più riscuotere la somma; occorre però eccepire la prescrizione nel ricorso. La Cassazione ha confermato che non è possibile far valere la prescrizione dopo che l’avviso di intimazione è divenuto definitivo .

2. Impugnare l’avviso di intimazione e richiedere la sospensione

L’avviso di intimazione deve contenere l’indicazione del credito, la relativa cartella e l’avvertimento del pignoramento. L’impugnazione richiede la presentazione di un ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni. Nel ricorso è consigliabile chiedere la sospensione dell’esecutività, allegando documenti che dimostrino l’illegittimità dell’atto o il pericolo di un danno grave e irreparabile per l’azienda (es. blocco dei conti correnti, impossibilità di pagare i dipendenti). L’esperienza dimostra che, a fronte di motivazioni solide e di una consulenza qualificata, i giudici sono propensi ad accogliere l’istanza sospensiva.

3. Contestare il pignoramento presso terzi e le ipoteche illegittime

Per il pignoramento presso terzi, bisogna verificare: la duplice notifica (al debitore e al terzo), la corretta indicazione della somma e l’osservanza dei limiti di pignorabilità (es. salvaguardia delle ultime mensilità accreditate ). Se il pignoramento non rispetta queste regole, può essere dichiarato inesistente o nullo . Nel caso dei conti correnti utilizzati per l’attività di scavi, è essenziale dimostrare che il saldo deriva da ricavi aziendali e che il pignoramento metterebbe a rischio la continuità dell’impresa. L’istanza di conversione del pignoramento in somme di denaro o la richiesta di riduzione possono essere strumenti efficaci.

Per quanto riguarda l’ipoteca, occorre accertarsi che il debito superi i 20.000 euro e che sia stato notificato il preavviso. Se il bene ipotecato è strumentale all’impresa (es. terreni su cui si eseguono gli scavi), si può valutare la domanda di sospensione o la proposta di un piano di rientro per ottenere la cancellazione dell’ipoteca.

4. Proporre ricorsi e opposizioni tempestive

Il successo delle difese dipende dalla tempistica. Occorre attivarsi entro:

  • 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso di intimazione per proporre ricorso alla Commissione tributaria;
  • 20 giorni dalla notifica del pignoramento per proporre opposizione agli atti esecutivi o di terzo;
  • 30 giorni per impugnare il preavviso di fermo o ipoteca;
  • 5 giorni per proporre opposizione all’esecuzione immobiliare.

Il superamento di questi termini comporta la decadenza dalla facoltà di opporsi e la cristallizzazione del debito. Affidarsi a professionisti esperti consente di rispettare le scadenze e di impostare la strategia più idonea.

5. Trattative stragiudiziali e piani di rientro

In molti casi, l’azione giudiziale può essere affiancata o sostituita da trattative stragiudiziali con l’Agente della riscossione e con le banche. Lo studio Monardo, grazie alla competenza nei rapporti con l’Agente della riscossione, può negoziare piani di rientro personalizzati che prevedono la sospensione delle procedure in cambio di un versamento iniziale e di rate mensili sostenibili. Nel caso dei finanziamenti bancari, il team gestisce la trattativa con l’ufficio crediti per rinegoziare il mutuo, abbassare il tasso di interesse o ottenere moratorie sui pagamenti. L’intervento tempestivo di un legale facilita l’accordo e previene il deterioramento della posizione in Centrale Rischi.

6. Soluzioni tramite definizione agevolata e rottamazione

La rottamazione‑quinquies consente di estinguere i ruoli affidati all’Agente della riscossione pagando solo l’imposta e gli oneri di notifica. Per l’impresa di scavi, ciò significa liberarsi delle sanzioni e degli interessi maturati; ad esempio, una cartella da 30.000 euro derivante da un controllo IVA potrebbe essere definita pagando solo il tributo originario di 20.000 euro e le spese di riscossione. È fondamentale verificare se rientrano nel perimetro i contributi dovuti per i lavoratori, le sanzioni per violazioni stradali con i mezzi aziendali e le multe edilizie. L’adesione alla rottamazione sospende le procedure in corso; se il debitore decade per omesso pagamento di una rata, può essere riammesso pagando le rate arretrate entro un termine breve.

7. Accedere al sovraindebitamento: piano del consumatore e concordato minore

Quando i debiti sono insostenibili e l’impresa non rientra nelle soglie per il fallimento, la procedura di sovraindebitamento offre una via d’uscita. Con il piano del consumatore o la ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore individuale può proporre un piano che prevede il pagamento dei debiti in percentuale o a rate compatibili con il reddito prodotto; la norma non richiede l’approvazione dei creditori e blocca le azioni esecutive .

Con il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione, l’impresa sotto soglia può continuare l’attività proponendo un piano ai creditori con l’ausilio dell’OCC. Se l’accordo viene approvato dalla maggioranza e omologato dal giudice, i creditori non aderenti non possono intraprendere azioni esecutive. I vantaggi includono la riduzione dei debiti e la continuità aziendale; gli svantaggi riguardano la necessità di elaborare un piano realistico e di mantenere fede agli impegni.

8. Composizione negoziata: accordi con banche e fisco

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, si rivela particolarmente efficace per le imprese con ordini e commesse che non vogliono interrompere l’attività. La procedura prevede:

  1. Domanda alla Camera di Commercio tramite il portale telematico, con allegazione del bilancio, del piano finanziario e della dichiarazione di adeguatezza degli strumenti di allerta;
  2. Nomina dell’esperto: un professionista indipendente supporta l’imprenditore nelle trattative e valuta la percorribilità del risanamento ;
  3. Negoziazione con i creditori: l’esperto convoca le banche e il fisco, proponendo un piano di ristrutturazione (moratoria dei mutui, riduzione dei tassi, saldo e stralcio di parte dei debiti); se si raggiunge un accordo, esso diventa vincolante e impedisce l’avvio di procedure concorsuali;
  4. Fallimento dell’accordo: se le trattative non vanno a buon fine, l’esperto può suggerire l’accesso al concordato minore o alla liquidazione controllata.

La composizione negoziata consente di tutelare il valore aziendale e di evitare il deterioramento delle relazioni bancarie.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, rateizzazioni, sovraindebitamento e composizione negoziata

1. Rottamazione‑quinquies 2026 (o definizione agevolata)

L’art. 1 commi 82–109 della Legge di Bilancio 2026 disciplina la rottamazione‑quinquies. Vediamo le caratteristiche principali:

AspettoContenuto
Periodo dei carichi definibiliCarichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023
Debiti inclusiImposte risultanti da controlli automatici e formali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA), contributi INPS, multe stradali
Debiti esclusiTARI, tassa automobilistica, contributi regionali se l’ente non aderisce
Importi da pagareSolo l’imposta o il contributo originario, le spese di notifica e l’aggio; esonerate sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive
Presentazione della domandaEntro 30 aprile 2026 tramite portale Agenzia Entrate Riscossione
Modalità di pagamentoUnica soluzione entro 31 luglio 2026 o 54 rate bimestrali (primi 3 versamenti pari al 10 % ciascuno)

Questa definizione agevolata è lo strumento di maggiore interesse per le imprese di scavi che vogliono liberarsi delle sanzioni maturate in anni passati. È consigliabile verificare la compresenza di più cartelle e valutare se conviene aderire alla rottamazione o contestare i singoli atti.

2. Rottamazione delle liti pendenti e definizioni integrative

Oltre alla rottamazione‑quinquies, il legislatore ha introdotto definizioni agevolate per le liti pendenti davanti alla Cassazione e per le violazioni formali. Queste sanatorie consentono di chiudere i contenziosi in cambio del pagamento del tributo e di una frazione delle sanzioni. Sebbene non specifiche per l’impresa di scavi, possono risultare utili se l’azienda ha impugnato avvisi di accertamento o cartelle e vuole evitare l’incertezza del processo.

3. Rateizzazione ordinaria e straordinaria

La rateizzazione permette di diluire il debito nel tempo. Esistono due tipologie:

  1. Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate mensili per debiti non superiori a 120.000 euro; l’Agente concede la dilazione previa verifica della temporanea difficoltà economica.
  2. Rateizzazione straordinaria: fino a 120 rate (10 anni) per contribuenti in comprovata situazione di grave e comprovata difficoltà; è richiesta la presentazione di documenti contabili e del piano di rientro. La decadenza per il mancato pagamento di 5 rate consecutive comporta la ripresa immediata delle azioni esecutive .

La rateizzazione non elimina sanzioni e interessi, ma sospende le misure cautelari. Può essere combinata con l’istanza di rottamazione per debiti diversi.

4. Soluzioni del Codice della crisi (sovraindebitamento)

Le procedure di sovraindebitamento costituiscono una via di uscita strutturata. Per un imprenditore edile o di scavi spesso gravato da leasing, mutui e debiti fiscali, il piano del consumatore consente di ridurre i debiti in proporzione alla capacità di rimborso; è omologato dal giudice senza votazione dei creditori . Il concordato minore permette di proseguire l’attività con un accordo con i creditori; è necessario il voto favorevole della maggioranza e l’intervento dell’OCC. La liquidazione controllata può essere attivata quando non c’è possibilità di ristrutturare: il patrimonio dell’imprenditore viene liquidato e, dopo il soddisfacimento parziale dei creditori, il residuo viene cancellato. L’esdebitazione del debitore incapiente rappresenta l’ultima possibilità per chi non ha nulla da offrire; dopo tre anni di osservazione le obbligazioni residue vengono cancellate .

5. Composizione negoziata

Questo strumento è destinato all’imprenditore che, pur indebitato, possiede un’attività economicamente sostenibile. Attraverso la composizione negoziata l’imprenditore si affianca a un esperto che analizza la situazione e avvia le trattative con i creditori per ridurre i costi finanziari, dilazionare i debiti fiscali e rinegoziare i contratti con i fornitori. L’obiettivo è evitare il dissesto e preservare la continuità, consentendo anche di accedere a misure premiali come la moratoria su interessi e sanzioni.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la corrispondenza: la mancata apertura delle raccomandate determina la decorrenza dei termini di impugnazione (es. l’avviso di addebito INPS si considera notificato dopo 10 giorni dal deposito ). È fondamentale tenere traccia delle notifiche e conservare le buste.
  2. Ritardare la reazione: molti imprenditori si attivano solo quando ricevono un pignoramento. A quel punto i margini difensivi sono ridotti, perché la cartella e l’avviso di intimazione sono diventati definitivi . Occorre invece controllare subito la cartella e valutare i vizi.
  3. Pagare senza verificare: in alcuni casi la cartella contiene errori o l’importo è prescritto. Pagare integralmente senza contestare significa rinunciare ai propri diritti.
  4. Fidarsi di soluzioni “fai da te”: le procedure di rottamazione, rateizzazione o sovraindebitamento sono complesse; errori nella compilazione delle domande o nella documentazione possono portare al rigetto. Rivolgersi a professionisti esperti assicura il rispetto dei requisiti.
  5. Sottovalutare le procedure alternative: la composizione negoziata o il piano del consumatore spesso consentono di salvare l’azienda, ma molti imprenditori ne ignorano l’esistenza. È utile effettuare un’analisi completa della situazione finanziaria per individuare la soluzione più adatta.

Tabelle riepilogative

Termine per impugnare i principali atti della riscossione

AttoTermini per l’impugnazioneNormativa di riferimento
Cartella di pagamento60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Avviso di intimazione60 giorni dalla notificaArt. 50 DPR 602/1973; art. 19 D.Lgs. 546/1992
Preavviso di iscrizione ipotecaria30 giorni per presentare osservazioniArt. 77 DPR 602/1973
Pignoramento presso terzi20 giorni per l’opposizione agli atti esecutiviArt. 170 D.Lgs. 33/2025 (già art. 72-bis DPR 602/1973)
Avviso di addebito INPS40 giorni per ricorso al tribunale del lavoroArt. 24 L. 4/1956; Cass. 21847/2025
Fermo amministrativo60 giorni per l’opposizioneArt. 86 DPR 602/1973

Limiti di pignorabilità dei redditi e dei beni

Reddito/creditoLimite pignorabileFonte
Stipendi (fino a 2.500 €)Pignorabile 1/10Art. 171 D.Lgs. 33/2025
Stipendi (2.500 €–5.000 €)Pignorabile 1/7Art. 171 D.Lgs. 33/2025
Stipendi (>5.000 €)Limiti art. 545 c.p.c. (1/5)Art. 171 D.Lgs. 33/2025
Ultima mensilità accreditata sul conto correnteNon pignorabileArt. 171 D.Lgs. 33/2025
ImmobiliPignorabili con debito ≥120.000 €Art. 76 DPR 602/1973
VeicoliFermo amministrativo per debiti ≥800 €Art. 86 DPR 602/1973

Domande frequenti (FAQ)

1. Ho ricevuto una cartella di pagamento da 50.000 €: cosa devo fare?

Verifica subito la data di notifica e la legittimità dell’atto. Puoi: * Pagare entro 60 giorni o chiedere la rateizzazione. * Impugnare la cartella per vizi formali (mancata notifica dell’atto presupposto) o sostanziali. * Valutare l’adesione alla rottamazione‑quinquies se il debito rientra tra quelli definibili.

2. L’avviso di intimazione può essere contestato?

Sì. L’avviso di intimazione è un atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs. 546/1992. Devi presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica, altrimenti la pretesa si cristallizza .

3. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata della rottamazione comporta la decadenza dai benefici. Tuttavia la legge di Bilancio 2026 prevede la possibilità di riammissione per chi versa le rate entro pochi giorni dal termine. In assenza di pagamento, l’Agente può riprendere la riscossione integrale dei debiti, comprensiva di sanzioni e interessi.

4. Quali debiti possono essere inclusi nella rottamazione‑quinquies?

Sono inclusi i carichi affidati dal 2000 al 2023 riguardanti imposte su redditi, IVA, IRAP, addizionali, contributi INPS e multe stradali . Restano esclusi TARI, tassa automobilistica e tributi locali salvo adesione dell’ente.

5. La rottamazione copre anche gli interessi bancari?

No, la rottamazione riguarda solo i debiti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. I rapporti con le banche sono regolati da contratti privatistici e devono essere rinegoziati tramite accordi stragiudiziali, composizione negoziata o piani di rientro concordati.

6. Posso fermare il pignoramento del conto corrente?

Sì, se ricorrono motivi di illegittimità (ad esempio notifica inesistente ) o vizi del debito, puoi proporre opposizione agli atti esecutivi o ricorso tributario. Inoltre, puoi chiedere la conversione del pignoramento in somme da versare in rate.

7. Come si conteggiano i termini di prescrizione dei tributi?

Dipende dal tributo: IRPEF e IRES si prescrivono in 10 anni; i contributi INPS in 5 anni; l’IVA in 10 anni; le sanzioni amministrative in 5 anni. La prescrizione decorre dalla data in cui l’imposta diventa esigibile e può essere interrotta da atti di riscossione (cartella, avviso di intimazione). Non è più eccepibile dopo che l’avviso di intimazione diventa definitivo .

8. L’ipoteca fiscale blocca la vendita dei beni?

L’iscrizione dell’ipoteca non impedisce la vendita, ma comporta la trascrizione del vincolo nei registri immobiliari. Chi acquista il bene con ipoteca deve pagare il prezzo al netto del credito iscritto. L’ipoteca è un atto cautelare e può essere cancellata pagando il debito o ottenendo l’annullamento per vizi formali .

9. Cosa posso fare se ricevo un avviso di addebito INPS per contributi dipendenti?

Verifica che gli importi siano corretti e che la notifica sia avvenuta in modo regolare. Se il plico è stato depositato perché eri assente, ricorda che la notifica si perfeziona 10 giorni dopo il deposito . Puoi presentare ricorso al tribunale del lavoro entro 40 giorni. Nel frattempo, puoi proporre la rateizzazione all’INPS.

10. Quando conviene accedere al sovraindebitamento?

Se i debiti sono molto superiori alle entrate e l’impresa non può farvi fronte, il sovraindebitamento consente di proporre un piano sostenibile e di ottenere la cancellazione dei residui. È consigliabile valutare questa opzione quando l’azienda è insolvente ma non vuole cessare l’attività. Attraverso il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore, si possono salvaguardare i beni strumentali e proseguire l’attività .

11. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e concordato minore?

L’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede il voto dei creditori e può essere proposto da persone fisiche non imprenditori; il concordato minore, invece, richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e si rivolge a imprenditori sotto soglia. Entrambi richiedono l’assistenza di un OCC.

12. Le procedure di sovraindebitamento bloccano i pignoramenti in corso?

Sì. Dalla presentazione della domanda all’OCC è prevista la sospensione delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti presso terzi e le vendite in corso. Tuttavia, se il piano non viene approvato o omologato, le procedure riprendono.

13. Posso utilizzare la composizione negoziata se sono già in ritardo con le tasse?

Sì, purché l’impresa non sia ancora in insolvenza irreversibile. La composizione negoziata mira a prevenire la crisi e a ristrutturare i debiti. Nel corso della procedura, l’imprenditore può richiedere all’Agenzia delle Entrate la sospensione delle imposte e all’INPS la dilazione dei contributi.

14. Cosa succede se la banca blocca il mio conto per effetto del pignoramento?

La banca deve trattenere le somme presenti e quelle che maturano nei 60 giorni successivi, come chiarito dalla Cassazione . È possibile proporre opposizione o chiedere la conversione del pignoramento. Inoltre, se il conto contiene lo stipendio o emolumenti, si applicano i limiti di pignorabilità (un decimo o un settimo secondo le soglie ).

15. Posso contestare l’estratto di ruolo?

L’estratto di ruolo non è più considerato atto impugnabile, salvo che il debitore contesti la cartella mai notificata. In tal caso, occorre impugnare direttamente la cartella o l’avviso di intimazione. È consigliabile chiedere l’accesso agli atti per verificare lo stato della cartella e la sua notifica.

16. La rottamazione conviene rispetto alla rateizzazione?

Dipende dalla natura del debito. La rateizzazione distribuisce il pagamento nel tempo ma non elimina sanzioni e interessi. La rottamazione cancella sanzioni e interessi, ma richiede il pagamento del tributo in tempi più brevi. In molti casi, la combinazione di rateizzazione e rottamazione su debiti diversi può essere la soluzione migliore.

17. Posso vendere un bene ipotecato dall’Agenzia delle Entrate?

Sì, ma l’acquirente dovrà estinguere il debito iscritto o negoziare con l’Agente la cancellazione dell’ipoteca. La vendita dell’immobile ipotecato non estingue il debito; il vincolo segue il bene.

18. L’ufficiale della riscossione può pignorare i macchinari dell’impresa?

Se il debito è superiore a 20.000 euro e non vengono pagate la cartella e l’avviso di intimazione, l’Agente può procedere al pignoramento dei beni strumentali. Tuttavia, se i beni sono indispensabili all’attività e la loro asportazione causerebbe il fallimento dell’impresa, è possibile chiedere al giudice la sospensione o la sostituzione con una cauzione.

19. Quando si perfeziona la notifica di un avviso di addebito lasciato in giacenza?

La notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dal deposito della raccomandata e non è necessario un ulteriore avviso informativo . Di conseguenza, il termine per impugnare decorre da quella data.

20. Se ricevo un preavviso di fermo per i veicoli aziendali, come posso evitarne l’iscrizione?

Puoi presentare un ricorso evidenziando che il mezzo è essenziale per l’attività (es. camion per trasporto materiali) e offrire un piano di pagamento del debito. In alternativa, puoi saldare il debito o aderire alla rottamazione per estinguere la cartella.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Simulazione 1: definizione di cartelle tramite rottamazione

Scenario: un’impresa di scavi ha ricevuto tre cartelle esattoriali:
– Cartella 1: IRAP 2019, importo complessivo 15.000 € (tributo 10.000 €, sanzioni 3.000 €, interessi 2.000 €);
– Cartella 2: contributi INPS dipendenti 2020, importo complessivo 8.000 € (contributo 6.000 €, sanzioni 1.200 €, interessi 800 €);
– Cartella 3: multa stradale 2021, importo complessivo 1.500 € (sanzione 1.300 €, interessi 200 €).

Soluzione: aderendo alla rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026, l’impresa può estinguere le cartelle pagando solo il tributo e la quota capitale della multa, oltre alle spese di notifica. In particolare:

  • Per l’IRAP 2019: paga 10.000 € + spese (200 €), risparmiando 5.000 € tra sanzioni e interessi.
  • Per i contributi INPS: paga 6.000 € + spese (150 €), risparmiando 2.000 €.
  • Per la multa: paga 1.300 € + spese (50 €), risparmiando 200 €.

Totale da versare: circa 17.700 € invece di 24.500 €. Se sceglie il pagamento rateale, l’impresa verserà il 10 % (1.770 €) per ciascuna delle prime tre rate e il restante in 51 rate del 2 % (circa 354 € per rata). La definizione permette di evitare ipoteche e pignoramenti e di liberare risorse per l’attività.

Simulazione 2: pignoramento presso terzi senza doppia notifica

Scenario: un’impresa individuale riceve una telefonata dalla banca che informa di un pignoramento esattoriale sul conto corrente per 25.000 €. Verificando la documentazione, l’imprenditore scopre che l’atto di pignoramento è stato notificato solo alla banca e non a lui.

Soluzione: in base alla Cassazione 6/2026, la notifica solo al terzo è causa di inesistenza giuridica del pignoramento . L’imprenditore, con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. al tribunale. Il giudice annulla il pignoramento e ordina lo sblocco del conto. Successivamente, l’imprenditore verifica la cartella e presenta ricorso per vizi di notifica. Nel frattempo, chiede la rateizzazione o la rottamazione per definire il debito.

Simulazione 3: accordo di ristrutturazione del debito mediante composizione negoziata

Scenario: la società “Scavi S.r.l.” ha debiti bancari per 500.000 €, un debito erariale di 200.000 € e contratti in corso con la pubblica amministrazione. La società non è insolvente, ma ha un calo di fatturato del 30 %. L’azienda vuole evitare il fallimento e continuare l’attività.

Soluzione: la società presenta domanda di composizione negoziata. Viene nominato un esperto indipendente che analizza la situazione finanziaria e convoca una riunione con i creditori. Viene proposto:

  • Alle banche: estensione dei mutui da 10 a 15 anni e riduzione del tasso di interesse dal 5 % al 2,5 %.
  • All’Agenzia delle Entrate: accordo di rientro su 10 anni con rinuncia alle sanzioni accessorie e sospensione degli atti esecutivi.
  • Ai fornitori: pagamento dei debiti pregressi in 24 mesi in cambio della continuità del rapporto.

Grazie alla supervisione dell’esperto, i creditori accettano. L’accordo è depositato presso la Camera di Commercio e diventa vincolante. La società mantiene le certificazioni per lavorare con la pubblica amministrazione e riesce a portare a compimento le commesse.

Conclusione

Le imprese di scavi, come tutte le realtà imprenditoriali, possono trovarsi in difficoltà per debiti fiscali, previdenziali o bancari. Tuttavia, la normativa italiana offre molteplici strumenti di tutela: dalla contestazione tempestiva delle cartelle alla rottamazione delle sanzioni, dalla rateizzazione dei debiti alla composizione negoziata e al sovraindebitamento. Le recenti pronunce della Cassazione sottolineano l’importanza di rispettare i termini e le formalità di notifica: il pignoramento senza doppia notifica è inesistente , l’avviso di intimazione va impugnato entro 60 giorni , e l’iscrizione di ipoteca è un atto cautelare da non confondere con l’esecuzione .

Agire tempestivamente, verificare la legittimità degli atti e sfruttare le opportunità di definizione agevolata può fare la differenza tra salvare l’azienda o soccombere alla crisi. L’assistenza di un professionista esperto è fondamentale per individuare la strategia migliore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono supporto qualificato in materia tributaria, bancario e di sovraindebitamento, consentendo di bloccare azioni esecutive, ipoteche e pignoramenti, e di negoziare piani di rientro personalizzati.

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