Impresa di movimento terra con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Perché questo tema è urgente per imprenditori e professionisti del movimento terra

Le imprese di movimento terra svolgono un ruolo essenziale nell’edilizia, nel settore minerario e nelle opere pubbliche, ma sono anche tra le realtà più esposte a crisi di liquidità, ritardi nei pagamenti e contenziosi fiscali. In particolare, le cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, i contributi previdenziali INPS e i debiti verso le banche possono accumularsi in tempi rapidi, mettendo a rischio macchinari, immobili e perfino la continuità aziendale. Senza un’adeguata tutela legale, il rischio è subire pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi sui mezzi di lavoro, conti correnti bloccati e azioni esecutive che paralizzano l’attività. Per questo è fondamentale comprendere fin da subito quali sono i diritti del contribuente/debitore e quali strumenti la legge mette a disposizione per difendersi.

Chi può aiutarti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa . È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del d.l. 118/2021 . La sua esperienza consente di offrire assistenza completa che spazia dall’analisi degli atti e delle cartelle alla predisposizione di ricorsi tributari, dalla sospensione di procedure esecutive alle trattative con l’Agente della riscossione e gli istituti di credito, fino alla redazione di piani di rientro e alla gestione di procedure giudiziali e stragiudiziali. Grazie a un coordinamento nazionale, lo staff è in grado di intervenire tempestivamente ovunque sia richiesta la difesa del contribuente.

Come il team può aiutare concretamente l’imprenditore indebitato

La gestione dei debiti richiede competenze tecniche e rapidità. Il team dell’Avv. Monardo può:

  • Analizzare le cartelle e gli avvisi di accertamento per verificare la regolarità formale (notifica, prescrizione, competenza) e sostanziale (legittimità dell’imposta e delle sanzioni).
  • Verificare la presenza di vizi (nullità dell’intimazione, decadenza dei termini, illegittimità delle iscrizioni ipotecarie o dei fermi) che consentono di impugnare gli atti innanzi alla commissione tributaria o al giudice civile.
  • Chiedere la sospensione delle procedure esecutive (pignoramenti, aste, fermi amministrativi) depositando ricorsi cautelari o presentando istanze al giudice competente.
  • Gestire trattative con Agenzia delle Entrate‑Riscossione per ottenere rateazioni, definizioni agevolate (rottamazioni e saldo e stralcio) o piani di rientro personalizzati.
  • Elaborare piani di ristrutturazione dei debiti attraverso gli strumenti della Legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio) e del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), incluse la composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021) e il concordato minore.
  • Contattare gli istituti di credito per rinegoziare mutui, leasing e aperture di credito, evitando l’iscrizione di sofferenze e la segnalazione a sofferenza nei sistemi di informazione creditizia.

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Se stai ricevendo cartelle, avvisi di addebito INPS o intimazioni di pagamento, non aspettare. Agire entro i termini è cruciale per preservare i tuoi diritti. 📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La prima consulenza ti permetterà di capire le strategie più efficaci per la tua situazione.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le principali norme applicabili al movimento terra

Le società e le ditte individuali che operano nel movimento terra sono soggette alle stesse regole fiscali e contributive di qualsiasi altra impresa, ma a causa dell’importanza del parco macchine e dell’elevato indebitamento con banche e fornitori, gli strumenti esecutivi possono risultare particolarmente invasivi. Di seguito, una panoramica delle norme fondamentali che regolano l’azione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e degli istituti di credito nei confronti dei debitori.

1.1.1 Notifica della cartella di pagamento (art. 26, D.P.R. 602/1973)

La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) richiede il pagamento di un credito erariale o contributivo. L’art. 26 del D.P.R. 602/1973 dispone che la notifica avvenga tramite ufficiale della riscossione o altri soggetti autorizzati, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento . Il termine di notifica rilevante è la data di consegna dell’atto al destinatario. Dal 2020, la cartella può essere notificata anche digitalmente via PEC ai soggetti obbligati. È importante conservare la busta o la ricevuta di ritorno perché attesta l’effettiva data di notifica.

1.1.2 Termine per l’esecuzione e intimazione di pagamento (art. 50, D.P.R. 602/1973)

L’art. 50 stabilisce che l’Agente della riscossione può procedere all’espropriazione forzata soltanto dopo 60 giorni dalla notifica della cartella . Tuttavia, se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno, è necessario notificare un’intimazione ad adempiere che dia un termine di 5 giorni al debitore per pagare; in assenza, la procedura esecutiva potrà partire entro l’anno successivo . La recente ordinanza n. 28706/2025 della Corte di cassazione ha chiarito che l’intimazione è un atto autonomo e necessario, assimilabile all’avviso di mora; se il contribuente non la impugna tempestivamente, non potrà successivamente eccepire la prescrizione o altre eccezioni . Questo significa che è fondamentale controllare gli atti e reagire subito.

1.1.3 Pignoramento di crediti verso terzi (art. 72‑bis, D.P.R. 602/1973)

Il pignoramento di crediti è uno strumento con cui l’agente della riscossione ordina a un soggetto terzo (es. un cliente della ditta di movimento terra) di versare direttamente a lui le somme dovute al debitore. L’art. 72‑bis prevede che l’ordine di pagamento debba indicare gli importi già esigibili, che vanno versati entro 60 giorni, e quelli che matureranno in futuro, da versare alle rispettive scadenze . Se il terzo non paga, si applicano le regole del pignoramento ordinario. La Cassazione 28520/2025 ha chiarito che il terzo ha un lasso di 60 giorni per verificare il credito e pagare le somme già dovute; per i crediti futuri non vi è alcun “spatium deliberandi” e il pagamento deve essere immediato .

1.1.4 Iscrizione di ipoteca (art. 77, D.P.R. 602/1973)

Quando il debito supera i 20 000 € e l’agente ritiene che il patrimonio del debitore sia insufficiente per garantire il credito, può iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà. L’art. 77 prevede che ciò avvenga dopo 60 giorni dalla notifica della cartella; l’ipoteca può essere iscritta per un importo pari al doppio del debito . Prima dell’iscrizione, però, deve essere inviato un preavviso di ipoteca con un termine di 30 giorni per il pagamento . La giurisprudenza (Cassazione n. 25456/2025) afferma che il preavviso ha natura puramente informativa e non richiede l’indicazione del bene specifico; deve indicare l’ammontare del credito . La stessa Corte (sentenza n. 15567/2025) ha precisato che l’ipoteca è un atto di tutela e non costituisce inizio dell’espropriazione .

1.1.5 Ferm o amministrativo dei mezzi (art. 86, D.P.R. 602/1973)

L’Agente può iscrivere un fermo amministrativo sul veicolo della ditta dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, previa comunicazione di preavviso con termine di 30 giorni per il pagamento . Per un’impresa di movimento terra, il fermo può paralizzare l’attività perché blocca l’uso di escavatori, pale e autocarri. È però possibile evitare il fermo dimostrando la strumentalità del veicolo: la normativa consente l’esclusione se il mezzo è indispensabile per l’attività d’impresa e tale strumentalità è provata con documenti idonei . La Cassazione n. 7156/2025 ha ribadito che il contribuente ha l’onere di dimostrare la strumentalità; non basta una generica dichiarazione o una fattura: occorre fornire prove specifiche sul fatto che il mezzo è essenziale per lo svolgimento dell’attività .

1.1.6 Piani del consumatore e moratoria (art. 8 della L. 3/2012 e art. 67 del Codice della Crisi)

Le imprese individuali possono accedere agli strumenti della Legge 3/2012, tra cui il piano del consumatore. L’art. 8, co. 4, permette di proporre una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati . Con il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) entrato in vigore nel 2022, la moratoria è stata estesa a due anni (art. 67, co. 4) e deve comprendere anche gli interessi . Una recente pronuncia della Cassazione (n. 9549/2025) ha chiarito che il termine di un anno (o due anni nel Codice) rappresenta il momento di inizio dei pagamenti, non il termine finale, e che il debitore non è tenuto a pagare integralmente entro quel periodo .

1.2 Ulteriori normative di riferimento

Per completezza, ricordiamo altri articoli che spesso intervengono nelle procedure di riscossione:

  • Art. 72 (pignoramento di fitti e pigioni): disciplina il pignoramento di canoni locativi dovuti al debitore; ha finalità simili all’art. 72‑bis.
  • Art. 76 (espropriazione immobiliare): prevede che l’espropriazione dell’immobile venga attivata se il credito supera 120 000 €; prima è necessario iscrivere ipoteca e attendere sei mesi .
  • Art. 19 e art. 20 D.P.R. 602/1973: disciplinano la rateizzazione del debito e gli interessi in caso di pagamento dilazionato.
  • Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): introduce la rottamazione quinquies delle cartelle (definizione agevolata dei ruoli), consentendo ai contribuenti di definire le cartelle affidate alla riscossione dal 2000 al 2023 pagando solo il capitale e le spese. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2026 .
  • Decreto‑legge 118/2021: introduce la composizione negoziata della crisi, uno strumento volto a prevenire l’insolvenza delle imprese e a permettere la ristrutturazione del debito con l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

In questa sezione analizzeremo in dettaglio i vari passaggi che si susseguono dopo la notifica di una cartella o di un avviso, soffermandoci sui termini per agire, sui diritti del debitore e sulle possibili difese.

2.1 Ricezione della cartella o dell’avviso di addebito

Non appena ricevi una cartella di pagamento o un avviso di addebito INPS, il primo passo è verificare la data di notifica (indicata sulla busta o sulla ricevuta di PEC). Da quella data decorrono i 60 giorni entro i quali puoi pagare o presentare ricorso. Oltre a verificare la legittimità dell’atto, è consigliabile controllare:

  • Prescrizione o decadenza: molte imposte si prescrivono in 5 anni, contributi e sanzioni in 3 anni; l’IVA in 10 anni. Un debito prescritto non deve essere pagato.
  • Legittimità della notifica: la cartella può essere nulla se non ti è stata notificata presso la sede dell’impresa o la residenza del titolare, se manca l’avviso di ricevimento o se la notifica è avvenuta oltre i termini di decadenza previsti dall’accertamento.
  • Errori sostanziali: verifica se l’imposta o i contributi richiesti sono già stati pagati o non dovuti; in caso, conserva quietanze o F24 come prova.

2.2 Il pagamento spontaneo o la rateazione

Se la cartella è legittima ma non hai liquidità sufficiente, puoi:

  • Pagare entro 60 giorni per evitare interessi e sanzioni ulteriori (es. compensazioni, sgravio di sanzioni in caso di ravvedimento operoso).
  • Chiedere una rateizzazione (art. 19, D.P.R. 602/1973), presentando domanda all’Agente della riscossione. Per debiti fino a 120 000 € è sufficiente l’autodichiarazione di temporanea situazione di difficoltà; oltre tale soglia, serve la documentazione sulla situazione economico-finanziaria. Il piano standard prevede fino a 72 rate mensili, ma in casi eccezionali si può arrivare a 120 rate.
  • Accedere a definizioni agevolate come la rottamazione quinquies (vedi paragrafo 4.2), che consente di pagare solo la quota capitale senza interessi e sanzioni .

2.3 L’intimazione ad adempiere e l’avviso di fermo/ ipoteca

Se non paghi entro 60 giorni, l’Agente può:

  1. Inviarti un’intimazione di pagamento (art. 50) che ti intima di pagare entro 5 giorni. Non si tratta di un atto opzionale: la Cassazione ha stabilito che è autonomo e necessario . Devi quindi valutare subito se impugnare l’intimazione per eventuali vizi (es. importo errato, prescrizione) entro 60 giorni dalla notifica.
  2. Inviare un preavviso di fermo (art. 86) dandoti 30 giorni di tempo per pagare . Trascorso tale periodo, se non ci sono ragioni ostative (ad esempio la strumentalità del mezzo), l’Agente iscrive il fermo e non potrai utilizzare legalmente il veicolo. Il fermo è iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e non necessita di un ulteriore avviso.
  3. Inviare un preavviso di ipoteca (art. 77), se il tuo debito supera 20 000 €. Anche qui hai 30 giorni per evitare l’iscrizione .

2.4 Il pignoramento dei conti e dei crediti

Se persiste l’inadempimento, l’Agente può agire in due modi:

  1. Pignoramento mobiliare e immobiliare presso il debitore: se il creditore ritiene che vi siano beni mobili (automezzi, macchinari) o immobili, può procedere con il pignoramento giudiziario. Per i beni immobili, l’espropriazione è possibile solo se il debito supera 120 000 € e solo dopo avere iscritto ipoteca da almeno 6 mesi .
  2. Pignoramento di crediti verso terzi (art. 72‑bis): l’agente intima al terzo (un committente o un fornitore della ditta di movimento terra) di versare le somme dovute al debitore, entro 60 giorni se si tratta di crediti esigibili o alle scadenze future per crediti non ancora maturati . La Cassazione ha precisato che per i crediti futuri non esiste periodo di “attesa”: il terzo deve eseguire immediatamente l’ordine di pagamento .

In caso di pignoramento dei conti correnti, l’ordine viene notificato alla banca che congela le somme disponibili fino alla concorrenza del debito. È importante notare che i crediti alimentari (stipendi, pensioni, trattamenti di fine rapporto) sono pignorabili solo nei limiti previsti dal codice di procedura civile (1/5 o 1/10).

2.5 L’espropriazione forzata

L’espropriazione immobiliare viene avviata mediante atto di pignoramento e iscrizione in tribunale. L’Agente deve notificare l’atto al debitore e depositarlo presso il tribunale competente. Successivamente vengono fissate le aste per la vendita. L’importo ricavato sarà destinato al pagamento del credito fiscale, delle spese di esecuzione e dei creditori intervenuti. Se il bene è la casa di abitazione principale del debitore (purché non di lusso), l’art. 76 del D.P.R. 602/1973 vieta l’espropriazione. Tuttavia, se l’immobile non è prima casa o vi sono più immobili, l’espropriazione è possibile.

3. Difese e strategie legali

Il contribuente può opporsi agli atti della riscossione utilizzando vari strumenti processuali. Di seguito un approfondimento sulle principali difese.

3.1 Verifica degli atti e vizi formali

Ogni atto deve essere analizzato da un professionista per individuare eventuali vizi che possono determinare l’annullamento della cartella o dell’intimazione. I principali vizi riguardano:

  • Notifica irregolare: una cartella inviata a un indirizzo errato, senza avviso di ricevimento, consegnata a persona non legittimata o non recapitata via PEC secondo i requisiti legali può essere annullata. L’onere della prova della corretta notifica spetta all’Agente della riscossione.
  • Mancata motivazione dell’atto: il preavviso di ipoteca deve indicare l’ammontare del credito e la natura del debito; se le informazioni sono incomplete, l’atto è nullo . Analoga attenzione va prestata al preavviso di fermo: deve contenere indicazione della somma e l’avvertimento della strumentalità.
  • Mancata indicazione delle somme al netto delle definizioni: se un debito è stato già oggetto di rottamazione o saldo e stralcio, le somme richieste devono essere aggiornate; il contribuente può far valere l’avvenuto pagamento parziale.
  • Prescrizione e decadenza: molte cartelle contengono debiti prescritti; la Cassazione ha affermato che l’intimazione di pagamento ha effetti interruttivi ma deve essere impugnata tempestivamente . Un professionista può verificare se i termini di prescrizione (generalmente 5 anni per tributi e 10 anni per imposte catastali) sono decorso.

3.2 Ricorsi tributari e opposizioni giudiziarie

Se si individua un vizio, il contribuente può presentare:

  1. Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’intimazione. Il ricorso è consigliabile per contestare il debito tributario, l’illegittimità delle sanzioni o l’omessa notificazione dell’atto presupposto (es. avviso di accertamento). Il giudice tributario può sospendere in via cautelare gli effetti dell’atto se sussiste grave e irreparabile danno.
  2. Ricorso avverso il preavviso di fermo o di ipoteca dinanzi al giudice ordinario (sezione esecuzioni). La Corte di Cassazione ha stabilito che tali atti sono autonomamente impugnabili e che il fermo non costituisce atto di esecuzione ma misura cautelare .
  3. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): in caso di pignoramento o espropriazione, il debitore può impugnare la legittimità dell’azione esecutiva davanti al giudice dell’esecuzione, facendo valere, ad esempio, la nullità dell’intimazione o la prescrizione.
  4. Ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere provvedimenti d’urgenza. Può essere utile per fermare immediatamente un pignoramento o la vendita all’asta, dimostrando il danno grave e irreparabile.

3.3 La difesa nei pignoramenti di crediti verso terzi

Nel pignoramento ex art. 72‑bis, sia il debitore sia il terzo possono sollevare eccezioni:

  • Il terzo può dichiarare che il credito non è dovuto o che esiste un’eccezione compensativa, riducendo o escludendo l’obbligo di pagamento. La Cassazione 28520/2025 ha specificato che il terzo ha un termine di 60 giorni per verificare le somme pregresse e pagare , mentre per i crediti futuri deve eseguire immediatamente.
  • Il debitore può impugnare il pignoramento dinanzi al giudice dell’esecuzione se ritiene che l’ordine violi limiti di pignorabilità (ad esempio su somme destinate al pagamento di dipendenti o contributi obbligatori).
  • È possibile proporre opposizione per dimostrare che il credito del terzo non esiste (ad esempio, fatture non ancora emesse) o che è soggetto a condizioni non verificatesi.

3.4 Difesa contro ipoteche e fermi amministrativi

Per contestare un’ipoteca illegittima, occorre verificare:

  1. Importo del debito: se il debito complessivo è inferiore a 20 000 €, l’agente non può iscrivere ipoteca .
  2. Preavviso di ipoteca: deve essere notificato con un preavviso di 30 giorni . In assenza, l’iscrizione è nulla.
  3. Consistenza patrimoniale e proporzionalità: l’ipoteca non può essere iscritta su più beni di quanto necessario. Cassazione 15567/2025 ricorda che l’ipoteca è misura cautelare e non atto esecutivo ; dunque può essere annullata se è stata iscritta senza motivazione adeguata.

Per il fermo amministrativo, la difesa si concentra su:

  1. Preavviso e termini: l’avviso deve dare 30 giorni per pagare ; se manca, il fermo è nullo.
  2. Strumentalità del veicolo: occorre dimostrare che il veicolo (es. escavatore, pala cingolata) è indispensabile per l’attività imprenditoriale. La Cassazione ha specificato che la prova deve essere rigorosa: servono documenti come registri cantieri, contratti, testimonianze . Un semplice riferimento al fatto che l’azienda svolge attività di movimento terra non basta.
  3. Opposizione giudiziale: il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile innanzi al giudice ordinario; se il fermo è già iscritto, si può chiedere la sospensione in via cautelare (art. 700 c.p.c.) argomentando che il blocco del mezzo impedisce lo svolgimento della professione e quindi integra un danno irreparabile.

3.5 Strategie con i creditori bancari

Oltre alle cartelle fiscali, le imprese di movimento terra sono spesso indebitate con le banche per finanziamenti, leasing e aperture di credito. Le principali strategie consistono in:

  • Verificare l’ammontare degli interessi e le clausole contrattuali: usura, anatocismo e costi occulti possono rendere il contratto nullo o comportare la restituzione di somme da parte della banca. Una perizia econometrica permette di quantificare le somme illegittimamente addebitate.
  • Richiedere la rinegoziazione o la ristrutturazione del debito: le banche, di fronte a un debitore in difficoltà ma con prospettive di continuità, possono concedere piani di rientro più sostenibili, includendo periodi di preammortamento o allungamenti della durata.
  • Utilizzare strumenti concorsuali: se l’indebitamento bancario è insostenibile, si può accedere a procedure di sovraindebitamento o alla composizione negoziata. In queste sedi, è possibile proporre un concordato con i creditori che preveda la falcidia dei debiti e la prosecuzione dell’attività.

3.6 Composizione negoziata della crisi e ristrutturazione

Il D.L. 118/2021 e il successivo D.Lgs. 14/2019 introducono la composizione negoziata della crisi e il concordato minore. Questi strumenti prevedono l’intervento di un esperto nominato dalla Camera di Commercio che assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori. I vantaggi includono:

  • Protezione dai pignoramenti: con la domanda di composizione negoziata, il tribunale può concedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive in corso.
  • Rinegoziazione dei debiti: l’imprenditore può proporre un piano di risanamento che prevede la ristrutturazione dei debiti fiscali, contributivi e bancari, con accordi temporanei o dilazioni più lunghe.
  • Supporto dell’esperto: l’esperto negoziatore (in questo contesto, l’Avv. Monardo è abilitato come esperto) aiuta a trovare un equilibrio tra continuità aziendale e soddisfazione dei creditori.

3.7 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e CCII)

Per le imprese individuali e le società di persone che non possono accedere al concordato preventivo, esistono le procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio. Le principali caratteristiche sono:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale in senso stretto. Consente di pagare parzialmente i debiti in base alla capacità reddituale, con moratoria sui creditori privilegiati (1 o 2 anni) .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e consente la falcidia dei debiti, inclusi quelli fiscali; è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi.
  • Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i beni, che vengono liquidati sotto la supervisione del giudice; i debiti residui vengono cancellati.
  • Concordato minore: introdotto dal CCII, si rivolge agli imprenditori sotto soglia. Prevede la ristrutturazione dei debiti con adesione della maggioranza dei crediti; consente di proseguire l’attività sotto la guida di un esperto.
  • Esonero e cancellazione dei debiti: al termine delle procedure, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dei debiti residui, se ha adempiuto al piano.

4. Strumenti alternativi e definizioni agevolate

La legislazione recente offre varie possibilità per chi ha cartelle di pagamento o contributi arretrati. In particolare, la Legge di Bilancio 2026 prevede la rottamazione quinquies, mentre continuano ad applicarsi rottamazioni precedenti e lo stralcio dei mini‑debiti. Vediamo nel dettaglio i principali strumenti.

4.1 Rottamazione quater e rottamazione ter (legge 197/2022)

Nel 2023, la legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater (art. 1, commi 231‑252). Questa definizione agevolata riguardava i carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consentiva di pagare solo il capitale e le spese, azzerando sanzioni e interessi. Le domande dovevano essere presentate entro il 30 aprile 2023, e il pagamento è previsto in 18 rate in 5 anni. Pur essendo ormai scaduti i termini di adesione, la rottamazione quater resta importante perché molti contribuenti hanno in corso i pagamenti delle rate; è fondamentale non saltare più di due rate per evitare la decadenza. Inoltre, chi è decaduto dalla rottamazione ter aveva una nuova possibilità con la rottamazione quater.

4.2 Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)

La Legge di Bilancio 2026 (l. 199/2025) ha istituito la rottamazione quinquies, che riguarda i carichi affidati alla riscossione dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il meccanismo è simile al precedente: i contribuenti pagano solo la quota capitale e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni . Le principali caratteristiche sono:

  • Domanda: deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, utilizzando l’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  • Esclusioni: non sono ammesse le somme risultanti da recupero di aiuti di Stato, multe e sanzioni penali, somme derivanti da pronunce della Corte dei conti e da piani di condono precedenti.
  • Pagamento: la prima rata è dovuta il 31 luglio 2026, la seconda il 30 novembre 2026 e le successive 16 rate scadono il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, con un tasso di interesse del 3 % annuo a decorrere dal 1 agosto 2026 . È possibile pagare in un’unica soluzione.
  • Decadenza: il mancato pagamento di due rate determina la decadenza; sono ammessi 5 giorni di tolleranza . In caso di decadenza, quanto versato resta acquisito a titolo di acconto.
  • Effetti: la presentazione della domanda sospende le nuove azioni esecutive; i pignoramenti in corso proseguono fino al pagamento della prima rata . L’adesione comporta la rinuncia ai ricorsi pendenti, che devono essere formalmente abbandonati .

La rottamazione quinquies costituisce un’opportunità rilevante per le imprese di movimento terra che hanno ruoli pregressi; consente di ridurre notevolmente l’onere e di dilazionare i pagamenti fino al 2034.

4.3 Stralcio dei mini‑debiti e definizione delle liti pendenti

Parallelamente alle rottamazioni, è stata prevista l’eliminazione automatica dei debiti fino a 1 000 € relativi al periodo 2000‑2010 (commi 222‑230 della legge 197/2022). L’Agente della riscossione procede d’ufficio entro determinate scadenze. Per le liti pendenti dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, esistono procedure di definizione agevolata con il pagamento di importi ridotti in base al grado di soccombenza. Tali procedure sono soggette a termini specifici che variano di anno in anno.

4.4 Saldo e stralcio e accollo del debito

Il saldo e stralcio è una procedura introdotta dal d.l. 119/2018 che consente a persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica di pagare solo una parte dell’importo dovuto (variabile dal 16 % al 35 % della quota capitale). Può essere una soluzione per imprenditori individuali del movimento terra che non hanno beni pignorabili o che sono in condizioni di basso reddito.

L’accollo del debito è invece un’operazione con cui un terzo (ad esempio un socio o un familiare) assume il debito del contribuente nei confronti dell’Agente della riscossione. Richiede l’accettazione dell’ente creditore e la stipula di un atto formale; può essere utile in operazioni di riorganizzazione familiare o societaria, ma va valutato con attenzione perché comporta la responsabilità solidale del terzo.

4.5 Piani di rateazione straordinaria

Oltre alle rateizzazioni ordinarie, l’Agente della riscossione può concedere rateazioni straordinarie fino a 120 rate, con pagamento in 10 anni. Per ottenerle bisogna dimostrare una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, presentando bilanci, dichiarazioni e documentazione patrimoniale. La rateizzazione straordinaria consente di sospendere le procedure esecutive ma comporta il pagamento di interessi (4,5 % circa). Tuttavia, l’adesione alla rottamazione quinquies può essere più vantaggiosa perché elimina interessi e sanzioni.

4.6 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (approfondimento)

Come accennato, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione rappresentano strumenti fondamentali per chi non riesce a onorare i debiti fiscali e bancari. Vediamo alcuni passaggi:

  • Nomina dell’OCC: occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’Avv. Monardo, essendo professionista fiduciario di un OCC, può seguire direttamente la procedura.
  • Redazione della proposta: il piano prevede la messa a disposizione dei beni e dei redditi futuri, la definizione di percentuali di soddisfazione dei creditori e l’indicazione dei tempi. La moratoria su creditori privilegiati consente di iniziare a pagare dopo un anno o due. .
  • Omologazione: la proposta viene esaminata dal giudice; se approvata, diventa obbligatoria per tutti i creditori, anche per l’Agente della riscossione. Questo permette di ridurre il debito complessivo e di continuare l’attività.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nel corso dell’esperienza professionale abbiamo riscontrato numerosi errori commessi dai titolari di imprese di movimento terra alle prese con cartelle e debiti. Di seguito, un elenco dei più frequenti e i nostri consigli per evitarli.

5.1 Ignorare gli avvisi e non rispettare i termini

Molti contribuenti ignorano gli avvisi, convinti che la situazione “si sistemerà da sola”. Al contrario, lasciare trascorrere i 60 giorni dalla notifica della cartella senza fare nulla consente all’Agente di procedere con ipoteche, fermi o pignoramenti. Consiglio: appena ricevi un atto, contatta subito un professionista per analizzarlo e capire se impugnarlo o rateizzarlo.

5.2 Affidarsi a consulenti non specializzati

Non tutti i professionisti conoscono la complessità della riscossione fiscale. Un errore nell’individuare il vizio formale o nel redigere un ricorso può comportare la perdita della causa. Consiglio: rivolgiti a un avvocato esperto in diritto tributario e bancario, come l’Avv. Monardo, che coordina professionisti qualificati.

5.3 Pagare senza verificare la prescrizione

Molti contribuenti pagano debiti prescritti per paura delle sanzioni. Tuttavia, la legge prevede termini di prescrizione che, se superati, comportano l’estinzione del debito. La Cassazione ha ribadito che l’intimazione deve essere impugnata per far valere la prescrizione . Consiglio: prima di pagare verifica sempre i termini di prescrizione con un legale.

5.4 Non dimostrare la strumentalità dei mezzi

Le imprese di movimento terra hanno mezzi pesanti che sono essenziali per l’attività. Molti ritengono sufficiente dimostrare che il veicolo è registrato come “uso professionale”, ma la giurisprudenza richiede prove specifiche: contratti di appalto, documenti di cantiere, fatture che dimostrino l’impiego esclusivo del mezzo . Consiglio: raccogli tutta la documentazione possibile sulla destinazione d’uso e presentala al giudice in caso di fermo.

5.5 Trascurare la posizione bancaria

Concentrarsi solo sulle cartelle e trascurare i debiti bancari può portare al blocco dei conti e alla revoca degli affidamenti. Consiglio: verifica con un consulente le clausole dei mutui e dei leasing e valuta se sono applicati interessi usurari o anatocistici; considera la rinegoziazione o l’estinzione anticipata tramite procedure concorsuali.

5.6 Posticipare la richiesta di procedure concorsuali

Molti imprenditori attendono troppo prima di avviare un piano di ristrutturazione o una procedura di sovraindebitamento. Questo riduce le possibilità di accordo e aumenta l’esposizione a procedure esecutive. Consiglio: se ritieni di non poter far fronte ai debiti, valuta subito gli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 e dal Codice della Crisi.

6. Tabelle riepilogative

Per agevolare la consultazione, riportiamo alcune tabelle riassuntive di norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; le spiegazioni dettagliate si trovano nel corpo dell’articolo.

6.1 Principali norme della riscossione

Articolo e normaOggettoTermini e noteFonte
Art. 26 D.P.R. 602/1973Notificazione cartella di pagamentoNotifica tramite ufficiale, messo o posta; 60 giorni per pagare o ricorrere
Art. 50 D.P.R. 602/1973Termine per l’esecuzione e intimazioneEspropriazione dopo 60 giorni; intimazione da impugnare entro 60 gg
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento di crediti verso terziPagamento di crediti esigibili entro 60 gg; futuri alle scadenze
Art. 77 D.P.R. 602/1973Iscrizione di ipotecaDebito ≥ 20 000 €; preavviso 30 gg; importo pari a 2× del debito
Art. 86 D.P.R. 602/1973Ferm o amministrativoPreavviso 30 gg; fermo dopo 60 gg; possibile strumentalità del veicolo
Art. 8 L. 3/2012Piano del consumatoreMoratoria fino a 1 anno per privilegiati
Art. 67 CCIIMoratoria e concordato minoreMoratoria fino a 2 anni con interessi

6.2 Strumenti di definizione agevolata

StrumentoPeriodo di riferimentoTermini domandaModalità di pagamentoNote
Rottamazione quaterCarichi 2000‑30/6/2022Entro 30 aprile 2023 (scaduta)18 rate in 5 anniAnnulla sanzioni e interessi, importante rispettare scadenze
Rottamazione quinquiesCarichi 2000‑31/12/2023Entro 30 aprile 202618 rate in 8 anni; prima rata 31/7/2026; interessi 3 %Decadenza dopo 2 rate; sospende esecuzioni
Saldo e stralcioDebiti fiscali di persone fisicheVaria (ultimo 2019)Pagamento dal 16 % al 35 %Riservato a contribuenti con ISEE inferiore a determinate soglie
Stralcio mini‑cartelleDebiti ≤ 1 000 € (2000‑2010)AutomaticoNon richiede domandaAnnullamento d’ufficio

6.3 Termini per agire

Atto ricevutoTermine per pagareTermine per ricorrereAutorità competente
Cartella di pagamento60 giorni60 giorniCommissione Tributaria
Intimazione di pagamento (art. 50)5 giorni per pagare60 giorni per impugnareCommissione Tributaria
Preavviso di fermo30 giorni60 giorniGiudice ordinario
Preavviso di ipoteca30 giorni60 giorniGiudice ordinario
Pignoramento presso terziN/A20 giorni (opposizione)Giudice esecuzioni
Atto di pignoramento immobiliareN/A20 giorni (art. 617 c.p.c.)Giudice esecuzioni

7. Domande e risposte (FAQ)

Per rendere più accessibile la materia, proponiamo una serie di domande frequenti con risposte concrete. Se hai ulteriori dubbi, contatta il nostro studio per una consulenza personalizzata.

  1. Che cos’è una cartella di pagamento?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione richiede il pagamento di imposte, sanzioni o contributi non versati. Viene notificata secondo quanto previsto dall’art. 26 D.P.R. 602/1973 .
  2. Quanto tempo ho per pagare o impugnare la cartella?
    Entro 60 giorni dalla notifica puoi pagare o presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Trascorso il termine, l’Agente può avviare l’esecuzione .
  3. Che cosa succede se non pago entro 60 giorni?
    L’Agente può notificare un’intimazione a pagare entro 5 giorni . Se non reagisci, può procedere con pignoramenti, fermi o ipoteche.
  4. Posso impugnare l’intimazione di pagamento?
    Sì. La Cassazione ha affermato che l’intimazione è un atto autonomo e deve essere contestata entro 60 giorni , altrimenti preclude eccezioni future.
  5. Cosa significa pignoramento di crediti verso terzi?
    È l’ordine rivolto a un tuo cliente o debitore affinché paghi direttamente l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Per i crediti scaduti, il terzo ha 60 giorni per pagare; per i crediti futuri, deve versare alle scadenze .
  6. Posso contestare il pignoramento?
    Puoi impugnare l’atto se ritieni che il credito non esista o sia impignorabile. Il terzo può dichiarare di non essere debitore o può versare solo la parte non contestata.
  7. Quando può essere iscritta un’ipoteca?
    L’Agente può iscrivere ipoteca se il debito supera 20 000 € e dopo aver inviato un preavviso con termine di 30 giorni .
  8. L’ipoteca è sempre illegittima?
    No. È un atto cautelare legittimo; puoi contestarla se mancano i presupposti (debito inferiore a 20 000 €, preavviso mancante, debito prescritto). La Cassazione ha stabilito che l’ipoteca non segna l’inizio dell’esecuzione .
  9. Cos’è il fermo amministrativo e come posso evitarlo?
    È il blocco del veicolo iscritto al PRA; si può evitare dimostrando che il mezzo è strumentale all’attività, fornendo prove dettagliate .
  10. L’azienda può continuare a usare il veicolo dopo il fermo?
    Tecnicamente no: il veicolo fermato non può circolare; farlo espone a sanzioni. È possibile chiedere la sospensione del fermo al giudice se dimostri danno grave.
  11. Che differenza c’è tra rottamazione quater e quinquies?
    Entrambe eliminano sanzioni e interessi. La rottamazione quater riguarda carichi fino a giugno 2022 (domande entro aprile 2023), la quinquies si estende fino al 31 dicembre 2023 e prevede domande entro aprile 2026 .
  12. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione?
    Sì, ma devi decidere se aderire alla definizione agevolata; le rate pregresse verranno imputate al capitale. Se decadi dalla rottamazione per mancato pagamento, potrai chiedere una nuova rateizzazione solo per il residuo.
  13. Cosa succede se salto due rate della rottamazione quinquies?
    Perdi i benefici e torni a dovere l’intero importo con sanzioni e interessi; quanto versato resta acquisito .
  14. Esiste uno stralcio per i debiti fino a 1 000 €?
    Sì, lo stralcio automatico dei mini‑debiti 2000‑2010 cancella i carichi fino a 1 000 €; non è necessaria domanda.
  15. Che cos’è il piano del consumatore?
    È una procedura di sovraindebitamento che consente alla persona fisica di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale, con possibile moratoria di uno o due anni sui crediti privilegiati .
  16. Un imprenditore individuale può accedere alla Legge 3/2012?
    Sì, se non supera determinati limiti dimensionali e non è fallibile ai sensi della legge fallimentare. È necessario rivolgersi a un OCC.
  17. È possibile cancellare tutti i debiti fiscali?
    Tramite procedure concorsuali (piano del consumatore o concordato minore) è possibile ottenere l’esdebitazione, ma occorre offrire ai creditori quanto ragionevolmente disponibile. Non esistono soluzioni miracolose: occorre serietà e trasparenza.
  18. Se sono erede di un imprenditore defunto, posso proporre un piano di ristrutturazione?
    La Cassazione (ord. 30412/2025) ha stabilito che un erede che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti in nome del de cuius . È necessario gestire i debiti secondo le regole successorie.
  19. Cosa devo fare se ricevo un ordine di pignoramento di crediti da parte di un cliente?
    Verifica l’esistenza e l’entità del debito e, se il credito è effettivamente dovuto al tuo fornitore, versa le somme entro i 60 giorni previsti . Per i crediti futuri, segui le istruzioni dell’Agente. In caso di dubbi, consulta un professionista.
  20. Come può aiutarmi l’Avv. Monardo?
    L’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore della Crisi, può assisterti in tutte le fasi: analizzare gli atti, redigere ricorsi, sospendere procedure esecutive, negoziare piani di rientro, gestire procedure concorsuali e trattare con banche e INPS . Contattalo subito per valutare la tua situazione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente le strategie di difesa, presentiamo alcune casistiche simulate, basate su esperienze reali (nomi e dati sono di fantasia).

8.1 Caso 1 – Cartella da 40 000 € e preavviso di ipoteca

Scenario: La ditta “Escavi Calabria S.r.l.” riceve una cartella di pagamento per contributi INPS e IVA non versata di 40 000 €. Dopo 70 giorni, arriva un’intimazione di pagamento e, successivamente, un preavviso di ipoteca per un debito complessivo di 45 000 €.

Azioni:

  1. Verifica dei vizi: lo staff dell’Avv. Monardo analizza la cartella e nota che la notifica dell’avviso di accertamento non è mai pervenuta; la cartella è quindi nulla. Viene presentato ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione.
  2. Impugnazione dell’intimazione: si contesta l’illegittimità dell’intimazione poiché la cartella presupposta è viziata; si chiede la sospensione.
  3. Contestazione del preavviso di ipoteca: si eccepisce che il debito effettivamente dovuto è inferiore a 20 000 €, in quanto molte somme sono prescritte. Il giudice ordina l’annullamento dell’ipoteca.

Risultato: la Commissione accoglie il ricorso, annullando la cartella. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione revoca l’ipoteca e restituisce le somme eventualmente versate. La ditta ottiene inoltre una rateizzazione delle restanti imposte dovute.

8.2 Caso 2 – Ferm o amministrativo di un escavatore

Scenario: Il signor Rossi, titolare di una ditta individuale, riceve un preavviso di fermo su un escavatore di valore 80 000 €; il debito fiscale è di 25 000 €. Rossi utilizza quotidianamente l’escavatore per i cantieri e la cessazione dell’uso impedirebbe di lavorare.

Azioni:

  1. Prova della strumentalità: l’Avv. Monardo raccoglie documenti che provano l’uso del mezzo nei cantieri: libretti di manutenzione, contratti di appalto, dichiarazioni dei clienti, foto dei cantieri. Viene redatta un’istanza di sospensione al giudice ordinario allegando la documentazione.
  2. Opposizione al fermo: viene presentato ricorso contro il preavviso, eccependo che il veicolo è strumentale all’attività e che l’iscrizione del fermo violerebbe il principio di proporzionalità e il diritto al lavoro .

Risultato: il giudice accoglie la domanda e ordina la cancellazione del fermo. L’Agente concede una rateizzazione straordinaria di 72 rate; il contribuente riesce a continuare l’attività con regolarità.

8.3 Caso 3 – Pignoramento di crediti verso terzi e rottamazione

Scenario: L’Agente della riscossione notifica a “Terra Movements S.p.A.” un pignoramento ex art. 72‑bis a carico del suo principale committente, “Costruzioni Roma S.r.l.”, per un debito fiscale di 70 000 €. Il committente deve a Terra Movements 50 000 €, di cui 30 000 € già maturati e 20 000 € da maturare nei mesi successivi.

Azioni:

  1. Verifica del pignoramento: il team dell’Avv. Monardo contesta che parte del credito pignorato non è ancora esigibile. Si richiama la Cassazione 28520/2025: i 30 000 € già maturati devono essere versati entro 60 giorni, mentre per i 20 000 € futuri la società deve versare alle scadenze senza “spatium deliberandi” .
  2. Domanda di rottamazione quinquies: la società presenta domanda entro il 30 aprile 2026 per definire il proprio debito; l’Agente sospende la procedura esecutiva.
  3. Accordo con il committente: “Costruzioni Roma S.r.l.” versa le somme nelle scadenze previste e Terra Movements adegua il piano finanziario.

Risultato: l’adesione alla rottamazione consente di ridurre il debito a 50 000 € (capitale), dilazionato in 8 anni. Il pignoramento viene sospeso e le somme percepite sono utili per pagare le rate.

8.4 Caso 4 – Piano del consumatore per un imprenditore individuale

Scenario: Un imprenditore individuale del movimento terra ha debiti fiscali e bancari per 500 000 € e un reddito mensile di 2 500 €. Possiede un’abitazione principale e due escavatori ipotecati. Non è fallibile e non può accedere al concordato preventivo.

Azioni:

  1. Richiesta di nomina dell’OCC: l’Avv. Monardo attiva un Organismo di Composizione della Crisi e redige un piano del consumatore.
  2. Proposta ai creditori: si propone di liquidare uno degli escavatori per 100 000 €, destinando il ricavato al pagamento parziale delle imposte; i restanti debiti vengono soddisfatti con rate mensili di 1 000 € per 10 anni. Viene prevista una moratoria di un anno sui creditori privilegiati.
  3. Omologazione: il giudice omologa il piano, riconoscendo che l’offerta è la migliore possibile. Il piano prevede la falcidia dei debiti fiscali e contributivi al 30 % e la cancellazione delle sanzioni.

Risultato: l’imprenditore evita il fallimento, mantiene la casa di abitazione, continua a lavorare con l’escavatore restante e paga rate sostenibili. Dopo l’esecuzione del piano, ottiene l’esdebitazione.

9. Conclusione

Le imprese di movimento terra affrontano ogni giorno sfide finanziarie: investimenti elevati in macchinari, ritardi nei pagamenti, variazioni del mercato e pressioni fiscali. Quando si accumulano cartelle, contributi e debiti bancari, la situazione può sembrare senza via d’uscita. Tuttavia, l’ordinamento giuridico italiano offre numerosi strumenti di difesa e soluzioni. Conoscere i propri diritti e agire tempestivamente è fondamentale per evitare che pignoramenti, ipoteche e fermi paralizzino l’attività.

In questo articolo abbiamo analizzato il contesto normativo (artt. 26, 50, 72‑bis, 77, 86 del D.P.R. 602/1973; art. 8 della L. 3/2012; art. 67 del CCII), le procedure successive alla notifica della cartella, i vizi formali che consentono di impugnare gli atti, le strategie legali per opporsi a intimazioni, ipoteche e pignoramenti, e gli strumenti alternativi come rottamazioni, saldo e stralcio, piani del consumatore e concordati minori. Abbiamo visto come la giurisprudenza recente chiarisca aspetti cruciali: l’intimazione è un atto autonomo da impugnare ; il pignoramento di crediti prevede termini precisi ; la moratoria nei piani del consumatore è un termine iniziale e non finale .

La difesa efficace richiede competenze multidisciplinari. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti, grazie alla loro esperienza nel diritto bancario e tributario, sono pronti a supportarti in ogni fase, dalla verifica degli atti all’elaborazione dei piani di rientro . Non lasciare che la tua impresa venga travolta dai debiti: intervieni subito, utilizza le norme a tuo favore e scegli professionisti capaci di tutelare i tuoi interessi.

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10. Approfondimenti giurisprudenziali e analisi di ulteriori casi

Le pronunce giurisprudenziali rappresentano un faro per orientarsi nelle questioni di riscossione e bancarie. L’interpretazione delle norme da parte della Corte di cassazione e dei giudici di merito definisce i confini dei diritti del contribuente e gli obblighi dell’Agente della riscossione. Di seguito approfondiamo alcune decisioni significative non ancora analizzate nelle sezioni precedenti.

10.1 Preavviso d’ipoteca: natura e requisiti – Cassazione n. 25456/2025

La sentenza n. 25456/2025 affronta la struttura del preavviso di ipoteca. Secondo i giudici, l’avviso deve contenere l’indicazione del debito e la sua origine ma non è necessario specificare l’immobile su cui l’ipoteca sarà iscritta . Il preavviso ha natura di mero avviso informativo e non costituisce atto esecutivo. Tuttavia, il contribuente può impugnarlo per contestare l’inesistenza o l’illegittimità del debito. Il tribunale ricorda anche che i crediti erariali si prescrivono in 10 anni, dunque eventuali iscrizioni tardive possono essere invalidate.

10.2 Ipoteca come misura cautelare – Cassazione n. 15567/2025

In un’altra pronuncia importante, la n. 15567/2025, la Cassazione si è pronunciata sull’ipoteca come strumento di tutela dell’Agente della riscossione. La Corte ha ribadito che l’ipoteca non costituisce inizio dell’espropriazione ma è una garanzia del credito . Pertanto, la sua iscrizione è legittima anche se non sussistono i presupposti per procedere immediatamente all’espropriazione. Il contribuente può tuttavia impugnarla se il debito non supera il limite dei 20 000 € oppure se non è stato notificato il preavviso.

10.3 Strumentalità dei veicoli e prova rigorosa – Cassazione n. 7156/2025 e n. 34813/2024

Sul fronte dei fermi amministrativi, due sentenze recenti hanno fatto chiarezza sulla prova della strumentalità del veicolo. La Cassazione 7156/2025 ha stabilito che il preavviso di fermo è impugnabile e che la dimostrazione della strumentalità spetta al contribuente . La Cassazione 34813/2024 (citata in una nota di dottrina ) ha aggiunto che la deducibilità fiscale del mezzo o la semplice intestazione alla ditta non bastano: occorre provare l’indispensabilità con contratti, fatture di cantieri, registri di impiego. L’esempio tipico è proprio l’escavatore per l’azienda di movimento terra: se dimostri che l’escavatore è utilizzato quotidianamente per i lavori e non è facilmente sostituibile, il fermo può essere rimosso.

10.4 Pignoramenti speciali e spatium deliberandi – Cassazione n. 28520/2025

Abbiamo già visto il principio della Cassazione 28520/2025 relativo al pignoramento di crediti. Val la pena sottolineare che la pronuncia chiarisce anche l’ambito di applicazione del d.l. “Cura Italia” (d.l. 18/2020) sulle sospensioni legate alla pandemia. La Corte ha affermato che la sospensione dei termini si applica solo ai pagamenti che il debitore deve effettuare all’Agente della riscossione e non ai pagamenti che il terzo deve eseguire. Pertanto, il terzo deve pagare entro il termine perentorio di 60 giorni per i crediti maturati, mentre non esiste spatium deliberandi per quelli futuri . Questa distinzione è fondamentale per i rapporti con i committenti: un terzo che non adempie può essere assoggettato alle sanzioni previste dal codice di procedura civile.

10.5 Inquadramento del decreto “Aiuti bis” e le tutele dei beni strumentali

Nel 2022 e 2023, diversi decreti (detti “Aiuti bis” e “Aiuti ter”) hanno introdotto misure di sostegno alle imprese, tra cui la sospensione temporanea di alcuni termini di riscossione e l’estensione della possibilità di definire i debiti. Sebbene non siano specifiche per il settore del movimento terra, queste norme hanno consentito di dilazionare i pagamenti e di richiedere nuove rateizzazioni anche per chi era decaduto da precedenti piani. È importante controllare se le normative emergenziali si applicano al proprio caso, in quanto alcune sospensioni sono state prorogate sino al 2023. Un professionista potrà individuare eventuali opportunità di sanatoria.

10.6 Interferenze fra debiti fiscali e bancari: il ruolo dell’art. 2740 c.c.

Le aziende di movimento terra spesso hanno debiti sia fiscali sia bancari. L’art. 2740 del codice civile sancisce che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Quando coesistono debiti nei confronti del fisco e delle banche, può accadere che entrambi i creditori agiscano sul medesimo bene (ad esempio un immobile o un escavatore). L’ordine delle cause di prelazione è regolato dal codice civile: le ipoteche fiscali hanno grado successivo rispetto a quelle bancarie se iscritte dopo; perciò è fondamentale coordinare la gestione dei debiti per evitare sovrapposizioni. Una strategia comune è negoziare con le banche la postergazione o la sospensione delle garanzie in funzione di un piano di ristrutturazione, sfruttando anche i meccanismi dell’art. 67 L. fall. (ora art. 56 CCII) che consente l’esenzione da revocatoria dei pagamenti concordati in sede di piano attestato.

10.7 La tutela del cessionario del quinto e i limiti di pignoramento

Un’altra questione pratica riguarda la pignorabilità dei redditi da lavoro. L’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 (non presente nelle tabelle precedenti) limita il pignoramento delle pensioni e degli stipendi: l’Agente della riscossione può pignorare un decimo per importi inferiori a 2 500 €, un settimo per importi tra 2 500 e 5 000 € e un quinto per somme superiori. Quando il debitore ha già ceduto il quinto dello stipendio a un altro creditore (es. banca), il pignoramento fiscale si cumula fino ai limiti massimi. La Cassazione ha riconosciuto che il pignoramento non può superare i limiti complessivi previsti dall’art. 545 c.p.c. Le imprese individuali devono prestare attenzione se percepiscono compensi come amministratori o soci di società di persone.

10.8 Dichiarazione di illegittimità costituzionale e aggiornamento normativo

Talvolta la Corte costituzionale interviene dichiarando illegittime determinate previsioni del D.P.R. 602/1973. Ad esempio, la sentenza n. 366/2007 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26, comma 5, nella parte in cui consentiva la notifica della cartella tramite messo comunale privo di delega . Nel 2012 la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma che consentiva la notifica via posta ordinaria senza avviso di ricevimento . Tali pronunce hanno comportato la modifica delle modalità di notifica, oggi quasi esclusivamente tramite raccomandata A/R o PEC. Questa evoluzione giurisprudenziale dimostra come sia indispensabile verificare la legittimità delle notifiche, anche alla luce delle decisioni costituzionali.

11. Ulteriori domande frequenti

Per completare la sezione FAQ, proponiamo altre domande che spesso i nostri clienti ci pongono:

  1. Posso proporre un piano del consumatore se sono socio di una società di persone?
    Sì, purché i debiti siano personali e non derivino da un’attività d’impresa fallibile. Nel caso di società di persone, è possibile proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti solo se si rientra nelle soglie di accesso alla procedura di sovraindebitamento.
  2. Qual è la differenza tra il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione?
    Il piano del consumatore non richiede l’assenso dei creditori e può essere omologato dal giudice sulla base della convenienza. L’accordo, invece, richiede l’approvazione del 60 % dei creditori e prevede una partecipazione più attiva degli stessi.
  3. La rottamazione elimina anche l’aggio della riscossione?
    Sì, sia la rottamazione quater sia la quinquies eliminano l’aggio e gli interessi di mora; rimangono da pagare il capitale e le spese di notifica .
  4. Se aderisco alla rottamazione, posso rateizzare le rate?
    No, le rate della rottamazione hanno scadenze predeterminate; non è possibile suddividerle ulteriormente. È però consentito versare l’importo in un’unica soluzione se si dispone della liquidità.
  5. Cosa accade se l’Agente della riscossione notifica l’atto a un indirizzo errato?
    La notifica è nulla; tuttavia devi dimostrare che non hai mai ricevuto l’atto. In tal caso puoi presentare ricorso anche oltre i 60 giorni, eccependo la nullità della notifica.
  6. Le banche possono pignorare gli stessi beni ipotecati dal fisco?
    Sì, se l’ipoteca bancaria è stata iscritta prima, avrà priorità. In caso di vendita, il ricavato soddisferà prima la banca e poi l’Erario; per questo è importante valutare l’ordine delle iscrizioni e, se necessario, proporre un piano concordato con entrambi i creditori.
  7. Cosa significa “beneficio dell’inventario” e come incide sui debiti fiscali?
    L’erede che accetta con beneficio d’inventario separa il proprio patrimonio da quello del defunto; risponderà dei debiti entro il valore dei beni ereditari. Non può tuttavia accedere alle procedure di sovraindebitamento per estinguere i debiti del de cuius .
  8. È possibile ottenere la sospensione immediata delle azioni esecutive?
    Sì, tramite ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. o tramite istanza nell’ambito di un piano di ristrutturazione. La sospensione richiede la dimostrazione del danno irreparabile e dell’esistenza di un fumus boni iuris (probabilità di vittoria).
  9. Come si calcolano gli interessi nella rateizzazione ordinaria?
    L’Agente applica un tasso fisso determinato annualmente dal Ministero dell’Economia. Nel 2025 il tasso era intorno al 4 %; per i piani straordinari può essere leggermente superiore.
  10. È obbligatorio fare la PEC per ricevere le cartelle?
    Le imprese e i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di PEC; le cartelle e gli avvisi vengono notificati prevalentemente via PEC. Se la PEC è inattiva o scaduta, la notifica può essere effettuata via raccomandata, ma in caso di mancata consegna l’Agente può depositare l’atto presso il comune di residenza.
  11. Quali documenti servono per attivare un OCC?
    Bilanci degli ultimi tre anni, dichiarazioni dei redditi, elenco dei creditori, inventario dei beni, elenco delle spese di mantenimento. L’OCC verifica la veridicità dei dati.
  12. Cosa accade se pendo un contenzioso con il fisco e nel frattempo aderisco alla rottamazione?
    Presentando la domanda di rottamazione, devi rinunciare ai ricorsi pendenti e depositare la rinuncia in commissione tributaria . Se non lo fai, la domanda viene respinta.
  13. Se fallisco la rottamazione quater o quinquies, posso accedere a un piano del consumatore?
    In linea di principio sì: la decadenza dalla rottamazione non preclude l’accesso a una procedura concorsuale; anzi può diventare una soluzione per ridurre ulteriormente il debito.
  14. Cosa prevede il Codice della Crisi per le microimprese?
    Il CCII introduce il concordato minore, una procedura semplificata per imprenditori con passivo inferiore a 3 milioni di euro, meno di dieci dipendenti e attivo complessivo inferiore a 300 000 €. Consente di proporre un piano con pagamento parziale dei debiti sotto la supervisione dell’esperto.
  15. Che ruolo ha l’esperto nella composizione negoziata?
    L’esperto nominato dalla Camera di Commercio facilita la negoziazione con i creditori, suggerisce le misure necessarie e verifica la fattibilità del piano. Può proporre soluzioni come cessioni di beni, sospensioni di mutui, rinegoziazioni di leasing.
  16. È possibile evitare la segnalazione alla Centrale dei Rischi?
    Se rinegozi un debito con la banca o aderisci a un piano di ristrutturazione, puoi chiedere che l’istituto non segnali la posizione come sofferenza. Tuttavia, se il debito è in stato di insolvenza, la banca è tenuta a comunicare la posizione. La composizione negoziata può aiutare ad arginare gli effetti negativi.
  17. Quali sono le conseguenze penali dell’inadempimento fiscale?
    Alcune imposte (es. IVA non versata, ritenute operate e non versate) possono integrare reati tributari. Tuttavia, se il contribuente regolarizza i versamenti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, può evitare la pena. La rateizzazione o la rottamazione non eliminano la responsabilità penale, ma possono contribuire alla sospensione del procedimento.
  18. Posso impugnare il diniego della rottamazione?
    Sì, se ritieni che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione abbia rigettato la tua domanda senza fondamento, puoi proporre ricorso alla commissione tributaria. È importante presentare tutta la documentazione dimostrativa e le motivazioni del rigetto.
  19. Qual è la differenza tra interessi legali e interessi di mora nelle cartelle?
    Gli interessi legali maturano a seguito di rateizzazione e vengono determinati annualmente dal Ministero dell’Economia. Gli interessi di mora sono previsti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. La rottamazione e il saldo e stralcio eliminano gli interessi di mora ma non quelli legali.
  20. Che cosa succede se la banca revoca l’affidamento mentre ho un pignoramento in corso?
    La revoca dell’affidamento determina la chiusura della linea di credito e l’immediata esigibilità del debito residuo. Se è in corso un pignoramento, la banca può concorrere al riparto delle somme con l’Agente della riscossione. È consigliabile avviare una trattativa con la banca per evitare la revoca.

12. Ulteriori simulazioni pratiche

12.1 Caso 5 – Espropriazione immobiliare e concordato minore

Scenario: La società “Calabria Scavi S.n.c.” ha debiti fiscali per 150 000 € e un immobile (capannone) valutato 250 000 €. Dopo l’iscrizione dell’ipoteca, l’Agente della riscossione avvia l’espropriazione. I soci temono la vendita del bene, che comprometterebbe l’attività.

Azioni:

  1. Valutazione del passivo e dei requisiti: i soci, assistiti dall’Avv. Monardo, verificano di rientrare nei limiti del concordato minore (debiti inferiori a 3 milioni, dipendenti sotto soglia).
  2. Presentazione della domanda di concordato minore: si propone ai creditori un piano che prevede la vendita dell’immobile a 250 000 €, il pagamento del 60 % ai creditori privilegiati (fisco) e del 20 % ai chirografari, oltre alla prosecuzione dell’attività con un affitto d’azienda. Si chiede la sospensione della procedura esecutiva.
  3. Omologazione e vendita concordata: il giudice omologa il concordato; l’immobile viene venduto tramite asta competitiva; i creditori sono soddisfatti; l’azienda continua l’attività affittando un capannone.

Risultato: la vendita avviene a un prezzo migliore rispetto a un’espropriazione; la società ristruttura i debiti e prosegue l’attività. Gli amministratori evitano la responsabilità patrimoniale personale.

12.2 Caso 6 – Debiti bancari con interessi usurari

Scenario: La ditta individuale “MovTer s.a.s.” ha un finanziamento bancario di 100 000 € con tasso del 12 % annuo. Dopo la crisi del settore, l’imprenditore non riesce a pagare le rate e la banca avvia l’escussione dell’ipoteca.

Azioni:

  1. Perizia econometrica: l’Avv. Monardo incarica un consulente per verificare se il tasso effettivo supera il tasso soglia di usura previsto dalla Banca d’Italia. Dalla perizia emerge che con commissioni e spese il tasso supera il limite.
  2. Negoziazione con la banca: si comunica alla banca l’eccezione di usura e si chiede la restituzione degli interessi illegittimi; nel frattempo si avvia una rinegoziazione del piano di ammortamento.
  3. Procedura concorsuale: si valuta l’accesso al piano del consumatore per ridurre il debito residuo, includendo anche i debiti fiscali. L’OCC approva il piano con pagamento del 50 % del capitale in 8 anni.

Risultato: la banca riduce il debito di 20 000 € per gli interessi usurari; l’imprenditore ottiene un piano sostenibile e conserva l’immobile ipotecato.

12.3 Caso 7 – Eredità e debiti fiscali

Scenario: Il titolare di una ditta di movimento terra decede lasciando debiti fiscali per 80 000 €. Gli eredi accettano l’eredità con beneficio d’inventario, ma temono di rispondere personalmente dei debiti e intendono proporre un piano del consumatore.

Azioni:

  1. Analisi della posizione: l’Avv. Monardo spiega che, secondo la Cassazione, gli eredi con beneficio non possono proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti in luogo del de cuius . Tuttavia, possono liquidare l’eredità e pagare i debiti entro il valore dei beni.
  2. Liquidazione del patrimonio ereditario: gli eredi vendono un terreno per 60 000 € e destinano l’incasso al pagamento delle imposte; il resto del debito viene considerato inesigibile; le banche e l’Agente della riscossione non possono agire sui beni personali degli eredi.
  3. Chiusura della successione: l’OCC attesta l’avvenuta liquidazione e l’estinzione dei debiti ereditari.

Risultato: gli eredi proteggono il proprio patrimonio; i debiti sono estinti nei limiti dell’eredità; non possono essere proposti ulteriori piani per debiti residui.

12.4 Caso 8 – Stralcio dei mini‑debiti e fusione di società

Scenario: Due società di movimento terra, “MovTer s.r.l.” e “GeoScavi s.r.l.”, decidono di fondersi. Prima della fusione, emergono cartelle per importi inferiori a 1 000 € relative agli anni 2005‑2007.

Azioni:

  1. Verifica dello stralcio automatico: il team dell’Avv. Monardo segnala che la legge 197/2022 ha disposto lo stralcio d’ufficio dei debiti fino a 1 000 € per il periodo 2000‑2010. Si attende la comunicazione dell’Agente della riscossione.
  2. Fusione per incorporazione: le società procedono alla fusione. Si verifica se emergono ulteriori debiti; quelli inferiori a 1 000 € vengono annullati senza necessità di pagamento.
  3. Presentazione del DURC: per partecipare a gare pubbliche, le società devono avere la regolarità contributiva. Grazie allo stralcio, ottengono il DURC positivo e possono presentare offerte.

Risultato: la fusione avviene senza oneri per i mini‑debiti; la nuova società riparte con una situazione più pulita e può partecipare a bandi.

13. Commento finale

La complessità delle norme fiscali e bancarie, unita alla continua evoluzione giurisprudenziale, rende essenziale una consulenza personalizzata. Le imprese di movimento terra, esposte a rischi finanziari elevati, devono muoversi con cautela per evitare che i debiti compromettano la loro sopravvivenza. Come dimostrato nei casi e negli approfondimenti, esistono strumenti concreti per ridurre il debito, contestare gli atti illegittimi, salvaguardare i beni strumentali e ristrutturare l’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff, grazie alla loro qualifica di cassazionisti, gestori della crisi, fiduciari di OCC ed esperti negoziatori, sono pronti a guidarti in questo percorso. Non aspettare che le procedure esecutive siano avviate: contatta subito lo studio per valutare la soluzione migliore e proteggere il tuo lavoro. La difesa dei tuoi mezzi di movimento terra inizia con una telefonata.

14. Guida pratica al calcolo delle rate e degli interessi

Molti imprenditori ci chiedono come stimare in modo realistico l’impatto di una rateizzazione o di una rottamazione sui propri flussi di cassa. Questa sezione offre una guida pratica su come calcolare le rate, gli interessi e l’incidenza delle varie definizioni agevolate. Le cifre di seguito sono puramente indicative e vanno sempre confrontate con i piani rilasciati dall’Agente della riscossione o dalla banca.

14.1 Rateizzazione ordinaria ex art. 19 D.P.R. 602/1973

Supponiamo un debito di 30 000 € da pagare in 72 rate mensili. L’Agente della riscossione applica un tasso di interesse stabilito annualmente (ad es. 4 %). La rata si calcola suddividendo il capitale per il numero delle rate e aggiungendo gli interessi maturati sul debito residuo. Ad esempio:

  • Capitale iniziale: 30 000 €.
  • Interesse annuo: 4 %.
  • Numero di rate: 72.

Il piano di ammortamento prevede un pagamento mensile di circa 460 € per i primi mesi, decrescenti man mano che il capitale residuo si riduce. Questo perché l’interesse si calcola sul capitale residuo (metodo alla francese). Alla fine del periodo pagherai circa 5 000 € di interessi, per un costo complessivo di 35 000 €.

14.2 Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate)

Nel caso di rateizzazione straordinaria, il numero di rate può arrivare a 120 (10 anni). Con lo stesso esempio di 30 000 €, la rata mensile si riduce a circa 280 € ma gli interessi aumentano perché il capitale resta per più tempo esposto. Se il tasso è del 4,5 %, gli interessi complessivi possono superare i 7 000 €. La scelta tra rateizzazione ordinaria e straordinaria deve quindi valutare la sostenibilità della rata e il costo finale.

14.3 Rottamazione quinquies

Con la rottamazione quinquies, il capitale di 30 000 € viene pagato in 18 rate. Le prime due rate (15 % ognuna) sono dovute nel 2026. Il restante 70 % è ripartito nelle 16 rate successive a partire dal 2027, con interesse al 3 % annuo a decorrere dal 1 agosto 2026 . Ciò significa che, su 21 000 € (70 % di 30 000 €), maturano interessi per circa 630 € annui. Complessivamente, il costo di interessi è molto inferiore alla rateizzazione ordinaria, in quanto non si pagano sanzioni e l’aliquota è ridotta.

14.4 Piano del consumatore

Nel piano del consumatore, la rata non dipende da una percentuale fissa ma dalla capacità di pagamento del debitore. Se l’imprenditore ha un reddito disponibile mensile di 2 500 €, il piano può prevedere il pagamento di 1 000 € al mese. La durata del piano viene calibrata sul valore complessivo dei debiti e sulla quota realizzabile dal patrimonio. È il giudice, su proposta dell’OCC, a stabilire se l’offerta è sufficiente. La moratoria di uno o due anni sui crediti privilegiati consente di iniziare a pagare in un secondo momento .

14.5 Rinegoziazione bancaria

Per i debiti bancari, il calcolo degli interessi è più complesso perché dipende dal tipo di ammortamento (francese, italiano o tedesco) e dalle commissioni applicate. In una rinegoziazione, si può ottenere la riduzione del tasso e la dilazione della durata. Ad esempio, un mutuo residuo di 100 000 € a tasso variabile del 5 % può essere convertito in fisso al 3,5 %, riducendo la rata mensile da 600 € a 500 €. È possibile anche chiedere la sospensione temporanea delle rate (periodo di preammortamento) per liberare liquidità.

14.6 Considerazioni fiscali

Le somme versate per il pagamento dei tributi sono deducibili ai fini delle imposte dirette, mentre gli interessi e le sanzioni no. Pertanto, la rottamazione che elimina sanzioni e interessi comporta un vantaggio non solo finanziario ma anche fiscale. Le spese legali sostenute per la difesa possono essere dedotte se inerenti all’attività d’impresa.

14.7 Strumenti online e assistenza professionale

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione mette a disposizione sul proprio sito un simulatore di rateizzazione. Tuttavia, questo strumento non sostituisce l’analisi di un esperto: non considera la prescrizione, i vizi formali, né la possibilità di ridurre o annullare il debito attraverso rottamazioni o procedure di sovraindebitamento. Un avvocato e un commercialista possono predisporre simulazioni personalizzate e consigliare la strategia più conveniente.

15. Domande aggiuntive

  1. Le rate di una vecchia rottamazione possono essere compensate con crediti fiscali?
    Sì, il d.l. 193/2016 consente di compensare le rate della rottamazione con i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni. È necessario indicarlo nella richiesta di compensazione e rispettare i limiti previsti.
  2. Cosa accade se ho richiesto la rateizzazione ordinaria e nel frattempo esce una nuova rottamazione?
    Puoi aderire alla rottamazione per i debiti residui, ma devi prima saldare le rate scadute della rateizzazione. La rottamazione sostituirà il piano precedente per i carichi inclusi.
  3. Come incide l’accordo di transazione fiscale nel concordato minore?
    Nel concordato minore, il debitore può proporre una transazione fiscale che prevede la riduzione o la dilazione dei tributi. L’Agenzia delle Entrate decide sulla proposta valutando la convenienza rispetto alla liquidazione.
  4. Può l’INPS procedere autonomamente al pignoramento?
    L’INPS, tramite l’agente della riscossione, può emettere avvisi di addebito e procedere al pignoramento dei conti o dei crediti, con le stesse modalità previste per le imposte. Anche qui vale la possibilità di rateizzare e di aderire alle definizioni agevolate.
  5. Le procedure di sovraindebitamento coprono anche i debiti verso fornitori e dipendenti?
    Sì. Nel piano del consumatore o nell’accordo, si possono inserire anche i debiti verso fornitori, dipendenti e banche. È possibile proporre percentuali differenziate in base alla categoria dei creditori; i dipendenti sono creditori privilegiati e devono essere soddisfatti in misura maggiore.

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