Introduzione
Gestire un’impresa di ristrutturazioni non significa solo coordinare cantieri, materiali e operai. Molto spesso l’imprenditore si trova a dover fronteggiare un contesto normativo complesso e in continua evoluzione, specie quando il carico fiscale e contributivo si somma a debiti bancari o fornitori insoddisfatti. In questi casi il rischio di ricevere un avviso di accertamento, una cartella di pagamento, un avviso di addebito dell’INPS o un atto di precetto da parte delle banche non è remoto. Il 2025 e l’inizio del 2026 hanno visto numerose novità legislative e pronunce giurisprudenziali che incidono direttamente sui diritti e sulle tutele del debitore; tra queste si segnalano le modifiche al Codice della crisi d’impresa introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, approfondite dal Consiglio Nazionale del Notariato , le nuove norme sulla compensazione dei crediti fiscali con i contributi previdenziali introdotte con l’art. 4‑bis del d.l. 39/2024 , i provvedimenti dell’INPS sul contributo addizionale nelle procedure concorsuali , le ultime decisioni della Cassazione in materia di sovraindebitamento , di prescrizione delle cartelle esattoriali e di tutela del cessionario di mutuo fondiario nelle ristrutturazioni bancarie .
L’obiettivo di questo articolo è quello di fornire un vademecum completo, aggiornato e pratico per l’imprenditore del settore delle ristrutturazioni che si trova a gestire debiti con il fisco, con l’INPS o con le banche. Analizzeremo passo per passo la normativa applicabile, le procedure, le strategie difensive e gli strumenti di composizione della crisi, con un taglio divulgativo ma giuridicamente preciso. Tutte le informazioni sono aggiornate a gennaio 2026 e sono supportate da fonti ufficiali (leggi, decreti, circolari, sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato).
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’autore di questo approfondimento è Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. Oltre ad essere Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale. È anche Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, figura chiave nella nuova procedura di composizione negoziata. Il suo studio assiste regolarmente imprese di costruzioni e ristrutturazioni, artigiani e professionisti nella gestione dei debiti fiscali, previdenziali e bancari, curando:
- l’analisi preventiva degli atti notificati (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni di pagamento);
- la predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione;
- le trattative con Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER), INPS e istituti di credito per piani di rientro e transazioni;
- l’accesso a definizioni agevolate come la rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies;
- la redazione di accordi di ristrutturazione del debito, piani del consumatore e concordati minori;
- le opposizioni a pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Grazie all’esperienza maturata e alla collaborazione con commercialisti specializzati, lo studio Monardo è in grado di offrire soluzioni integrate che tengono conto sia del profilo legale sia di quello fiscale e contabile. Ogni caso viene analizzato con attenzione per individuare la strategia più efficace, nel rispetto delle scadenze e dei requisiti formali previsti dalle leggi.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Leggi e decreti di riferimento
Per comprendere quali strumenti difensivi possono essere attivati da un’impresa di ristrutturazioni indebitata con il fisco, l’INPS o le banche, è necessario richiamare le principali fonti normative vigenti:
- D.P.R. 602/1973: disciplina la riscossione delle imposte e le procedure esecutive. Gli artt. 50–76 regolano l’intimazione di pagamento, l’iscrizione ipotecaria, il fermo amministrativo e l’espropriazione immobiliare. La Cassazione ha ribadito che l’intimazione di pagamento ex art. 50 deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debitore perde la possibilità di far valere la prescrizione .
- D.Lgs. 546/1992: stabilisce le regole del processo tributario. L’art. 19 elenca gli atti impugnabili, includendo esplicitamente la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento e l’intimazione di pagamento. L’omessa impugnazione di quest’ultima, come confermato dalla Cassazione , comporta la cristallizzazione del debito.
- D.P.R. 600/1973 e D.P.R. 633/1972: regolano l’accertamento delle imposte dirette e dell’IVA. Il termine ordinario per notificare gli avvisi di accertamento è di cinque anni, ma durante la pandemia il legislatore ha introdotto una disciplina speciale: il d.l. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha previsto una finestra di notifiche per gli atti emessi nel 2020, distinta da quella per la loro emissione. La Cassazione, con la sentenza n. 17668/2025 , ha chiarito che l’art. 157 del d.l. 34/2020 è norma speciale e assorbe la sospensione di 85 giorni prevista dal d.l. 18/2020.
- Legge 3/2012 (oggi abrogata ma ancora applicabile alle procedure pendenti): disciplina il sovraindebitamento di consumatori e piccoli imprenditori. Le procedure previste (accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione del patrimonio) sono state trasfuse nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato pienamente in vigore nel 2022. L’art. 8, comma 4, L. 3/2012 prevedeva un limite di un anno per la dilazione dei pagamenti ai creditori privilegiati; la Cassazione, con l’ordinanza n. 4622/2024 , ha affermato che la dilazione può superare l’anno se rispetta i diritti dei creditori.
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) e successive modifiche: riforma organica delle procedure concorsuali per debitori non fallibili e per le imprese. Con il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. «correttivo‑ter»), il Governo ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio (n. 71‑2024/PC) che esamina le innovazioni, evidenziando l’ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo e i nuovi profili procedimentali .
- Decreto‑legge 39/2024, art. 4‑bis (convertito in legge nel 2024): proibisce alle banche e alle imprese di assicurazione, dal 1° gennaio 2025, di compensare i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi con i debiti previdenziali e assicurativi . La norma colpisce direttamente le imprese di ristrutturazioni che cedono o acquistano crediti d’imposta legati al superbonus e ad altri incentivi edilizi, riducendo la tax capacity degli istituti di credito.
- Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) – Rottamazione‑quater: consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’ADER fino al 30 giugno 2022 con riduzione di sanzioni e interessi. Le rate scadono secondo un calendario: la decima rata va pagata entro il 30 novembre 2025, con cinque giorni di tolleranza . Il mancato versamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione e la perdita dei benefici.
- Decreto «milleproroghe» 2025 e Legge 18/2024: hanno riaperto i termini della rottamazione‑quater per i contribuenti decaduti; i soggetti possono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e versare le rate arretrate per recuperare i benefici.
- D.L. 118/2021: introduce la composizione negoziata della crisi e la figura dell’Esperto negoziatore. Questo strumento permette alle imprese in difficoltà di avviare trattative con i creditori per evitare l’insolvenza.
- D.L. 496/1997 e D.L. 497/1996 (ristrutturazione del Banco di Napoli), D.Lgs. 342/1999 e art. 58 TUB: disciplinano le cessioni di crediti bancari e i privilegi processuali dei mutui fondiari. La Cassazione ha stabilito che il cessionario di un mutuo fondiario può avviare azioni esecutive individuali, anche dopo la dichiarazione di fallimento, se gode degli stessi privilegi della banca cedente .
- D.L. 34/2020, d.lgs. 159/2015 e altri decreti emergenziali: disciplinano la sospensione dei termini di decadenza durante la pandemia. La Cassazione (sentenza n. 17668/2025 ) ha chiarito che l’art. 157 d.l. 34/2020 prevale su norme generali e che la sospensione di 85 giorni prevista dal d.l. 18/2020 è assorbita dalla disciplina speciale.
2. Principali sentenze e orientamenti giurisprudenziali
Alcune pronunce recenti sono di particolare interesse per un’azienda in difficoltà:
- Cassazione, Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 – Effetti del fallimento sugli accordi di ristrutturazione. La Corte ha precisato che, qualora intervenga la dichiarazione di fallimento dopo l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, i singoli crediti oggetto dell’accordo devono essere ammessi al passivo nelle forme previste . In pratica, l’accordo continua a spiegare i suoi effetti, ma i creditori che hanno aderito devono insinuarsi al passivo; per quelli non aderenti resta l’esecutività.
- Cassazione, Sez. III, 6 novembre 2023, n. 30738 – Cessionario di mutuo fondiario. Ha stabilito che il cessionario di un mutuo fondiario acquisito nell’ambito di una ristrutturazione bancaria può avviare azioni esecutive individuali anche dopo il fallimento, in deroga al divieto dell’art. 51 l. fallimentare, purché il privilegio sia previsto anche per la banca cedente .
- Cassazione, Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622 – Piano del consumatore. Ha affermato che il piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII) può prevedere una dilazione di pagamento superiore all’anno per i creditori privilegiati, purché i creditori siano stati messi in condizione di esprimere il proprio dissenso e la proposta risulti più vantaggiosa rispetto alla procedura esecutiva .
- Cassazione, Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 28706 – Intimazione di pagamento e prescrizione. La Corte ha ribadito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 d.P.R. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992. Se il contribuente non la impugna entro 60 giorni, perde il diritto di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica . L’intimazione è assimilata all’avviso di mora e rappresenta l’ultimo atto prima dell’espropriazione .
- Cassazione, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 6436 e Cass. Sez. V, 30 ottobre 2025, n. 20476. Confermano l’orientamento secondo cui l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento preclude al contribuente di far valere la prescrizione .
- Tribunale di Milano, CGT Milano Sez. II, sentenza n. 3052/2025 (giustizia tributaria). Ha annullato l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’ADER su un immobile per un debito di circa 43 mila euro, richiamando il limite di 120 mila euro previsto per l’espropriazione immobiliare dall’art. 76 d.P.R. 602/1973 e l’orientamento secondo cui l’ipoteca è preordinata all’esproprio . Sono stati richiamati diversi precedenti della Cassazione (Cass. SS.UU. 4077/2010; Cass. 5771/2012; Cass. 993/2021) che estendono i limiti quantitativi anche all’iscrizione di ipoteca .
- Giurisprudenza e provvedimenti INPS 2025. Il messaggio n. 283/2025 dell’INPS ha evidenziato che l’esonero dal contributo addizionale per le imprese in procedure concorsuali con prosecuzione dell’esercizio dura fino a quando l’impresa non torna in bonis . La decorrenza dipende dal tipo di procedura: nell’accordo di ristrutturazione decorre dalla pubblicazione al registro delle imprese , nel concordato preventivo dalla data del decreto di ammissione e nella liquidazione coatta dalla data di apertura .
- Art. 4‑bis d.l. 39/2024. Dal 1° gennaio 2025 le banche e le assicurazioni non possono più compensare i crediti fiscali relativi ai bonus edilizi con i contributi previdenziali o assicurativi. La violazione comporta il recupero dell’importo indebitamente compensato e l’applicazione di una sanzione del 30% . La norma riduce la disponibilità degli istituti di credito ad acquistare i crediti d’imposta ceduti dalle imprese di ristrutturazioni, incidendo sulla loro liquidità.
Procedura passo per passo dopo la notifica dell’atto
1. Ricezione di un avviso di accertamento o di rettifica
Quando l’Agenzia delle Entrate (ufficio accertamento) ritiene che l’impresa di ristrutturazioni abbia dichiarato meno imposte del dovuto, notifica un avviso di accertamento per recuperare l’imposta evasa, le sanzioni e gli interessi. L’avviso deve indicare il periodo d’imposta, le violazioni contestate, le prove raccolte e l’ammontare delle somme dovute. I termini di decadenza sono ordinariamente:
- 5 anni dalla dichiarazione (ex art. 43 d.P.R. 600/1973);
- 7 anni per omessa dichiarazione;
- Termini speciali per le annualità 2015–2020 in virtù delle sospensioni emergenziali: la Cassazione ha precisato che l’art. 157 d.l. 34/2020, che prevede lo sdoppiamento tra emissione e notifica degli atti, è norma speciale e non si cumula con altre sospensioni .
Cosa fare:
- Analizzare il contenuto: verificare la regolarità formale (intestazione, motivazione, firma del dirigente) e la documentazione allegata. Eventuali carenze motivazionali possono viziare l’atto.
- Calcolare i termini: l’impresa ha 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria). Il termine decorre dalla notifica.
- Richiedere l’accertamento con adesione: entro 30 giorni dalla notifica è possibile presentare istanza di accertamento con adesione; questo sospende il termine per impugnare. Se l’accordo si conclude, le sanzioni sono ridotte a 1/3 e il pagamento può avvenire in rate fino a 6 anni.
- Chiedere la sospensione: se si presenta ricorso, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto per «grave e irreparabile danno» allegando la documentazione contabile e bancaria.
2. Ricezione di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) invia la cartella di pagamento per recuperare i tributi iscritti a ruolo (imposte, tributi locali, contributi INPS). Dal 1° gennaio 2025, la cartella è preceduta da un avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. 602/1973 se l’esecuzione non è iniziata entro un anno. Secondo la Cassazione, questo atto è impugnabile autonomamente entro 60 giorni . L’omessa impugnazione comporta la cristallizzazione del debito e preclude l’eccezione di prescrizione .
L’avviso di addebito dell’INPS, invece, è equiparato alla cartella ed è immediatamente esecutivo. L’impresa può proporre opposizione davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni.
Passaggi operativi:
- Verificare la notifica: controllare la regolarità della notifica via PEC o raccomandata. Se la notifica è nulla o inesistente, l’atto può essere annullato.
- Calcolare la prescrizione: per molti contributi e tributi il termine è 5 anni; per le imposte erariali è 10 anni . La prescrizione va eccepita nel ricorso avverso l’atto.
- Ricorrere al giudice: presentare ricorso entro 60 giorni alla Corte di Giustizia Tributaria (per i tributi) o opposizione al tribunale del lavoro (per i contributi). In caso di pagamento rateale in corso, il ricorso non sospende automaticamente le rate; occorre chiedere la sospensione.
- Rottamazione o definizione agevolata: se vi sono aperture di definizione agevolata (rottamazione‑quater o quinquies), l’impresa può presentare domanda online entro i termini previsti. Le rate dovranno essere pagate puntualmente, altrimenti si decade dal beneficio .
3. Pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi
Quando la cartella non viene pagata, l’ADER può procedere con azioni cautelari e esecutive. È importante conoscere i limiti e le possibilità di opposizione:
- Fermo amministrativo su beni mobili registrati: con il fermo (es. fermo auto) l’ADER iscrive un vincolo sul mezzo, impedendone la circolazione. Il debitore può presentare opposizione entro 60 giorni dalla notifica se dimostra che i tributi sono prescritti, pagati o se il mezzo è indispensabile per l’attività lavorativa (es. autocarro). In alternativa può chiedere la rateizzazione.
- Ipoteca sugli immobili: l’ipoteca è un atto cautelare. La giurisprudenza ha chiarito che l’iscrizione è legittima solo se il debito complessivo supera 20 mila euro (art. 77, comma 1‑bis, d.P.R. 602/1973). Inoltre, la giurisprudenza tributaria afferma che l’ipoteca è preordinata all’espropriazione e deve rispettare lo stesso limite di 120 mila euro previsto per l’esecuzione immobiliare ; se il debito è inferiore, il giudice può annullare l’ipoteca.
- Pignoramento presso terzi: l’ADER può pignorare crediti verso terzi (per esempio, fatture di clienti o conti bancari) previa notifica dell’atto di pignoramento. Per contestare l’atto bisogna proporre opposizione agli atti esecutivi davanti al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni.
- Sospensione per casi particolari: l’art. 54 del d.l. 50/2017 prevede la sospensione delle procedure esecutive sugli immobili destinati a prima casa qualora il debitore produca documentazione idonea a dimostrare la vulnerabilità del nucleo familiare.
4. Termini, decadenze e notifiche: tabella riepilogativa
Per agevolare la comprensione, la tabella seguente riepiloga i principali termini e riferimenti normativi legati agli atti fiscali e previdenziali (termini espressi in giorni o anni):
| Atto/Procedimento | Norma di riferimento | Termine per l’azione | Note |
|---|---|---|---|
| Avviso di accertamento imposte | Art. 43 d.P.R. 600/1973; art. 57 d.P.R. 633/1972 | Emissione entro 5 anni (7 anni per omessa dichiarazione); ricorso entro 60 gg | Termini speciali per gli anni 2015–2020 (d.l. 34/2020) |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Istanza entro 30 gg dalla notifica dell’avviso | Sospende il termine per ricorrere |
| Cartella di pagamento (ADER) | Art. 25 d.P.R. 602/1973 | Ricorso alla CGT entro 60 gg | L’intimazione di pagamento deve precedere l’espropriazione se trascorso 1 anno |
| Intimazione di pagamento (art. 50 d.P.R. 602/1973) | Art. 19 d.lgs. 546/1992 | Ricorso entro 60 gg | Omessa impugnazione = perdita della prescrizione |
| Avviso di addebito INPS | Art. 30 d.l. 78/2010 | Ricorso al tribunale del lavoro entro 40 gg | Atto immediatamente esecutivo |
| Fermo amministrativo | Art. 86 d.P.R. 602/1973 | Ricorso entro 60 gg | Possibile rateizzare |
| Ipoteca immobiliare | Artt. 77–78 d.P.R. 602/1973 | Opposizione entro 60 gg | Non iscritta per debiti < 20 k €. Giurisprudenza: limite 120 k € |
| Pignoramento presso terzi | Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 | Opposizione entro 20 gg | Si contesta dinanzi al giudice dell’esecuzione |
| Rottamazione‑quater | Legge 197/2022, art. 1, commi 231–252 | Domanda entro 30 aprile 2025; pagamenti secondo piano | Decadenza se non si paga una rata |
| Composizione negoziata (d.l. 118/2021) | Art. 3‑14 d.l. 118/2021 e CCII | Avvio su istanza dell’impresa | Nomina dell’esperto negoziatore, durata 180 gg prorogabile |
| Accordo di ristrutturazione del debito | Art. 57 e ss. CCII; d.lgs. 136/2024 | Deposito presso il tribunale; omologa se hanno aderito creditori rappresentanti il 60 % dei crediti | Pubblicazione nel registro imprese produce effetti su tutti i creditori |
| Piano del consumatore / piano di ristrutturazione | Art. 67 CCII; ord. Cass. 4622/2024 | Ricorso al tribunale competente | Può prevedere dilazioni oltre l’anno se conviene ai creditori |
Difese e strategie legali
1. Contestare e annullare l’atto
L’imprenditore deve esaminare attentamente l’atto ricevuto per verificare l’esistenza di vizi di legittimità. I motivi più frequenti di annullamento sono:
- Violazione dei termini di decadenza e prescrizione. Grazie alle sentenze sopra citate, sappiamo che la notifica di un avviso di accertamento o di un’intimazione di pagamento oltre i termini rende l’atto nullo. Bisogna distinguere tra decadenza (il termine entro cui l’amministrazione deve emettere o notificare l’atto) e prescrizione (il termine entro cui il credito si estingue). La prescrizione della cartella esattoriale si può eccepire solo impugnando tempestivamente l’intimazione .
- Vizi di motivazione. Gli avvisi devono indicare in modo chiaro le ragioni della pretesa; se sono generici o non contengono le prove, il ricorso ha buone probabilità di successo.
- Violazione del contraddittorio. In caso di accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente deve essere invitato a presentare osservazioni; l’inosservanza comporta l’invalidità dell’atto.
- Nullità della notifica. La notifica della cartella deve essere effettuata secondo le norme del Codice di procedura civile; errori di domicilio o di PEC possono essere eccepiti.
- Illegittimità delle misure cautelari. L’iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo possono essere contestati se non ricorrono i presupposti previsti (es. importo inferiore a 20 mila euro o a 120 mila euro per l’ipoteca , unico immobile adibito a prima casa, ecc.).
La contestazione avviene mediante ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria o opposizione davanti al tribunale ordinario (per esempio, per le cause contributive o bancarie). Il ricorso deve contenere una esposizione dei fatti, i motivi di diritto, le richieste e le prove. È sempre consigliabile allegare la documentazione contabile e bancaria per dimostrare la situazione finanziaria e ottenere la sospensione.
2. Sospendere o rateizzare il debito
Quando l’importo iscritto a ruolo è consistente, l’impresa può chiedere all’ADER la rateizzazione, ottenendo un piano di pagamento da 36 a 72 rate mensili (in casi gravi fino a 120 rate). Per importi superiori a 120 mila euro è richiesto il rilascio di garanzie. La rateizzazione consente di evitare pignoramenti e ipoteche mentre si valuta la fondatezza dell’atto.
Nel caso di ricorso, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione; il giudice valuta l’irragionevolezza dell’atto e la possibilità di danno grave e irreparabile.
Dal lato contributivo, l’INPS consente la rateazione degli avvisi di addebito; in caso di procedura concorsuale con continuazione dell’attività, l’esonero dal contributo addizionale previsto dall’art. 8, comma 8‑bis, d.l. 86/1988 si applica dalla data di apertura della procedura e termina quando l’impresa torna in bonis . È importante documentare la crisi e le trattative con i creditori per ottenere tale esonero.
3. Ristrutturare i debiti con accordi e piani
Accordo di ristrutturazione dei debiti. È uno strumento negoziale previsto dal CCII (artt. 57–64) che consente all’imprenditore di concordare con i creditori un piano di pagamento a medio-lungo termine. I requisiti principali sono:
- Aderenza di creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti;
- Redazione di una relazione da parte di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
- Omologazione del tribunale e pubblicazione nel registro delle imprese. Dopo l’omologazione, l’accordo produce effetti anche sui creditori non aderenti .
Il d.lgs. 136/2024 ha reso più flessibili le tipologie di accordi, prevedendo varianti speciali e facilitando l’adesione dei creditori pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS) tramite la transazione fiscale di cui all’art. 63 CCII. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimenti n. 456918/2024 e n. 456918/2024 (dicembre 2024), ha definito l’ufficio competente a esprimere il parere conforme necessario per l’omologazione .
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO). Introdotto con il CCII, consente la presentazione di un piano anche senza l’adesione della maggioranza dei creditori; è sufficiente che siano soddisfatti i creditori privilegiati e che non vi siano previsioni peggiorative rispetto all’alternativa liquidatoria. Il piano è approvato dal tribunale con sentenza.
Piano del consumatore (ora «piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore»). È riservato alle persone fisiche (imprenditori minori o consumatori) e non richiede l’accordo dei creditori. La Cassazione ha chiarito che il piano può prevedere dilazioni anche pluriennali se più convenienti per i creditori . L’approvazione è demandata al giudice, che valuta la sostenibilità sulla base del budget familiare e della meritevolezza del debitore.
Concordato minore e concordato semplificato. Dal 2023 la riforma ha introdotto il concordato minore per le imprese non fallibili e il concordato semplificato per l’imprenditore che non riesce a raggiungere gli accordi con i creditori. Il concordato minore richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti; il concordato semplificato, invece, è disposto dal tribunale e prevede la liquidazione dell’attivo, con esdebitazione finale.
Composizione negoziata della crisi (d.l. 118/2021). È una procedura extragiudiziale che consente di affrontare tempestivamente la crisi. L’imprenditore, assistito da un esperto nominato dalla Camera di commercio, elabora un piano di risanamento che può includere la moratoria dei debiti, la riduzione dei tassi, la cessione di beni non strategici. Grazie all’esperto negoziatore si possono sospendere le azioni esecutive in corso e raggiungere accordi con l’INPS e l’Agenzia delle Entrate per la transazione fiscale.
4. Transazione fiscale e contributiva
La transazione fiscale (art. 63 CCII) consente di trattare con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS per la riduzione di sanzioni e interessi nell’ambito di un concordato o di un accordo di ristrutturazione. Il provvedimento n. 456918/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ufficio competente a esprimere il parere conforme è individuato su base territoriale e che la proposta deve essere supportata da un’attestazione indipendente . L’INPS, con il messaggio n. 3553/2024, ha fornito precisazioni sulla transazione su crediti contributivi, specificando che l’accordo può prevedere anche la falcidia del contributo c.d. integrativo.
Nelle trattative con il fisco occorre essere trasparenti: bisogna indicare il valore dei beni dell’azienda, il cash flow prospettico e il valore di realizzo nel caso di liquidazione. L’attestatore deve certificare che la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale. Per le imprese edili in difficoltà, la transazione fiscale è spesso l’unica via per contenere sanzioni e interessi e ottenere la dilazione del debito tributario.
5. Strumenti giudiziali contro banche e intermediari
Oltre al fisco e all’INPS, le imprese di ristrutturazioni possono trovarsi in conflitto con le banche per linee di credito, mutui o finanziamenti legati ai bonus edilizi. In questi casi è possibile agire:
- Opposizione a decreti ingiuntivi: se la banca ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento del mutuo, l’imprenditore può proporre opposizione eccependo clausole vessatorie, anatocismo, usura o irregolarità nella determinazione del saldo. La legge n. 108/1996 prevede la nullità degli interessi usurari.
- Azione di nullità dei contratti derivati: in alcuni casi le banche hanno collegato i finanziamenti a contratti derivati per la copertura del rischio tasso. I Tribunali hanno dichiarato nulli tali contratti per difetto di causa o per mancata informativa.
- Opposizione all’esecuzione immobiliare: se la banca procede al pignoramento dell’immobile tramite mutuo fondiario, il debitore può opporsi alle spese e interessi usurari e chiedere al giudice la sospensione della vendita. Come visto, la Cassazione n. 30738/2023 ha riconosciuto il privilegio del cessionario di mutuo fondiario, ma solo se la banca cedente ne gode .
- Accordo di ristrutturazione bancaria: all’interno dell’accordo di ristrutturazione dei debiti si può prevedere la rinegoziazione dei mutui con la banca, la conversione di parte del debito in capitale o la concessione di garanzie aggiuntive. Occorre coinvolgere i soggetti cessionari dei crediti (società di cartolarizzazione) che, come ricorda la Cassazione, possono procedere in executivis.
6. Tutela contro la decadenza dalla rottamazione e definizioni agevolate
La rottamazione‑quater consente di pagare il debito senza sanzioni e interessi di mora, ma richiede la puntualità nei pagamenti. La decima rata scade il 30 novembre 2025 (pagamento considerato tempestivo fino al 9 dicembre 2025) . Le imprese decadute possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025. In caso di decadenza definitiva, le somme versate sono considerate semplici acconti.
La rottamazione‑quinquies (legge di bilancio 2025) apre una nuova finestra per i carichi affidati entro il 30 giugno 2023, con possibilità di dilazione fino a 18 rate trimestrali.
Oltre alle definizioni agevolate, il legislatore ha previsto vari stralci automatici per i piccoli debiti (es. stralcio dei carichi inferiori a 1 000 € fino al 2015) e la dichiarazione di non punibilità per i reati tributari in caso di integrale pagamento del debito prima del giudizio. È opportuno verificare la propria posizione sul portale ADER e presentare le istanze nei termini.
7. Errori comuni da evitare e consigli pratici
- Ignorare gli atti. Molti imprenditori credono che il silenzio o la mancanza di azione possa far cadere il debito. Al contrario, la Cassazione ha ribadito che la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento cristallizza la pretesa .
- Non considerare la prescrizione. Prima di pagare una cartella datata occorre verificare se è prescritto il credito (5 anni per contributi e tributi locali, 10 anni per imposte statali ). Tuttavia, la prescrizione va eccepita tempestivamente.
- Presentare ricorsi generici. Per vincere bisogna contestare puntualmente tutti gli aspetti dell’atto (motivi formali, sostanziali, prescrizione, difetto di motivazione).
- Saltare la fase di mediazione. Spesso, soprattutto in materia tributaria, la richiesta di accertamento con adesione o la richiesta di annullamento in autotutela possono risolvere la controversia con minor costo e tempi ridotti.
- Sottovalutare gli oneri contributivi. Le imprese del settore edile hanno obblighi specifici (Cassa Edile, Durc) e, in caso di crisi, devono informare tempestivamente l’INPS per beneficiare dell’esonero dal contributo addizionale .
- Trascurare la composizione negoziata. Dal 2021 la procedura di composizione negoziata rappresenta un’opportunità per evitare l’insolvenza. Avviarla per tempo consente di sospendere le azioni esecutive e lavorare con un esperto negoziatore.
Strumenti alternativi e tutele extra-giudiziali
1. Piano del consumatore e piani di ristrutturazione ex CCII
Il piano del consumatore è rivolto agli imprenditori individuali o ai soci di società di persone che si trovano in una situazione di sovraindebitamento. Consente di pagare i creditori in base alle proprie capacità reddituali, prevedendo percentuali di soddisfazione anche basse. A differenza degli accordi di ristrutturazione, il piano non necessita dell’approvazione dei creditori e viene giudicato dal tribunale. La Cassazione n. 4622/2024 ha sancito la possibilità di dilazioni anche oltre l’anno .
Esempio pratico: un artigiano edile con 150 000 € di debiti fiscali e 50 000 € di debiti bancari, ma con un reddito mensile di 2 500 € e un immobile di modesto valore, può proporre un piano di durata decennale, offrendo ai creditori una percentuale del 50 % e mantenendo la casa. Se il tribunale ritiene la proposta vantaggiosa rispetto alla liquidazione, la omologa; eventuali opposizioni dei creditori devono essere motivate.
2. Concordato minore e concordato semplificato
Il concordato minore si applica alle imprese sotto soglia (fatturato < 200 000 €, debiti < 1 milione di euro). Richiede la proposta di un piano che soddisfi i creditori almeno nella misura che avrebbero ottenuto in caso di liquidazione. Può contenere la cessione di rami d’azienda o la continuità aziendale. Il tribunale nomina un ausiliario che verifica la fattibilità. Gli imprenditori edili possono utilizzare il concordato minore per cedere i cantieri in corso e garantire il pagamento dei fornitori.
Il concordato semplificato è riservato ai casi in cui la composizione negoziata fallisce. Prevede la cessione dei beni e il riparto ai creditori secondo la par condicio. È un percorso liquidatorio che consente comunque l’esdebitazione.
3. Esdebitazione e liberazione dai debiti residui
La esdebitazione è il beneficio che consente al debitore, dopo la chiusura della procedura liquidatoria o del piano del consumatore, di liberarsi dai debiti non soddisfatti. L’art. 282 CCII stabilisce che, se il debitore è meritevole, viene liberato dai debiti residui, con alcune eccezioni (debiti derivanti da sanzioni penali, alimentari, ecc.).
Un’impresa di ristrutturazioni che abbia completato la liquidazione può quindi ripartire con una «nuova vita» imprenditoriale, purché dimostri di aver cooperato lealmente con i creditori e l’organo della procedura.
4. Bonus edilizi e gestione dei crediti fiscali
Le imprese di ristrutturazioni lavorano spesso con i bonus edilizi (superbonus 110%, bonus facciate, sismabonus). I crediti d’imposta generati dagli sconti in fattura sono cedibili a terzi. Dal 2024 la normativa è stata modificata: la legge di conversione del d.l. 39/2024 ha vietato alle banche e alle assicurazioni di compensare tali crediti con contributi previdenziali . Di conseguenza, le banche potrebbero essere meno propense ad acquistare i crediti dalle imprese.
Per evitare la paralisi dei cantieri occorre:
- verificare la solidità della controparte prima di applicare lo sconto in fattura;
- stipulare contratti che prevedano clausole di salvaguardia in caso di mancata cessione del credito;
- considerare l’utilizzo dei crediti in compensazione per pagare imposte e contributi propri, tenendo conto dei limiti di utilizzo annuali;
- monitorare eventuali riaperture del mercato dei crediti con i decreti ministeriali.
5. Contributi INPS e cassa integrazione per aziende in crisi
Il messaggio INPS n. 283/2025 ha fornito importanti chiarimenti sull’esonero dal contributo addizionale per le imprese in procedura concorsuale. L’esonero decorre:
- dalla data di ammissione al concordato con continuità aziendale ;
- dalla pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione nel registro imprese ;
- dalla data della sentenza di fallimento con esercizio provvisorio ;
- dalla dichiarazione dello stato di insolvenza in amministrazione straordinaria .
L’INPS ha chiarito che il beneficio termina quando l’impresa può ritornare in bonis . Ciò impone al debitore di monitorare costantemente la propria situazione e di non richiedere trattamenti di cassa integrazione oltre il termine. Per le imprese edili il regime CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) consente di sospendere o ridurre temporaneamente l’attività, ma comporta il pagamento di un contributo addizionale. L’esonero in fase di crisi rappresenta un vantaggio economico significativo.
6. Compensazioni e ritenute tra contributi e crediti fiscali
Oltre alla novità introdotta dall’art. 4‑bis del d.l. 39/2024, le imprese devono ricordare che la compensazione tra debiti contributivi e crediti fiscali è possibile solo nei limiti stabiliti dall’art. 31 del d.l. 78/2010: l’utilizzo in compensazione di crediti IVA o IRPEF è bloccato se sussistono iscrizioni a ruolo per importi superiori a 1 500 €, salvo che sia in corso una rateizzazione. L’F24 presentato con compensazione indebita può essere bloccato dall’Agenzia delle Entrate.
Per evitare sanzioni è essenziale:
- verificare la presenza di cartelle scadute prima di compensare;
- presentare la richiesta di rateizzazione per i debiti iscritti a ruolo;
- utilizzare canali telematici per il pagamento e conservare la ricevuta telematica.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
Di seguito una raccolta di quesiti che spesso vengono posti dalle imprese di ristrutturazioni indebitate con fisco, INPS e banche. Le risposte hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza legale.
- Ho ricevuto una cartella di pagamento vecchia di 8 anni: posso contestarla perché prescritta?
La prescrizione dipende dal tipo di tributo: per le imposte statali (IRPEF, IVA, IRES) il termine è 10 anni; per i tributi locali e i contributi è 5 anni . Se la cartella è stata notificata oltre tali termini e non vi sono stati atti interruttivi (come l’intimazione di pagamento), è possibile eccepire la prescrizione con ricorso alla CGT, ma occorre agire entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione .
- È vero che se non impugno l’intimazione di pagamento perdo ogni possibilità di difesa?
Sì. La Cassazione ha chiarito che l’intimazione di pagamento (avviso di mora ex art. 50 d.P.R. 602/1973) è un atto autonomamente impugnabile e che l’omessa impugnazione entro 60 giorni preclude l’eccezione di prescrizione . Pertanto bisogna reagire tempestivamente.
- Cosa succede se non pago una rata della rottamazione‑quater?
La mancata o tardiva corresponsione di una rata comporta la decadenza dal beneficio e i versamenti effettuati sono considerati acconti. Le somme residue tornano ad essere esigibili in un’unica soluzione con sanzioni e interessi ordinari .
- Posso ottenere lo sgravio dell’ipoteca se il mio debito è inferiore a 120 mila euro?
La giurisprudenza ritiene illegittima l’iscrizione ipotecaria su un immobile se il debito complessivo è inferiore a 120 mila euro e riguarda l’unico immobile adibito a prima casa . È possibile chiedere l’annullamento dell’ipoteca mediante ricorso.
- In caso di accordo di ristrutturazione, i creditori non aderenti sono vincolati?
Dopo l’omologazione e la pubblicazione nel registro delle imprese, l’accordo produce effetti verso tutti i creditori, anche quelli non aderenti . Tuttavia, questi ultimi conservano il diritto di insinuarsi al passivo in caso di fallimento successivo.
- Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e piano del consumatore?
L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e l’omologa del tribunale. Il piano del consumatore (piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII) non richiede l’accordo dei creditori, ma è sottoposto al controllo del giudice che verifica la meritevolezza del debitore. Inoltre, il piano può prevedere dilazioni oltre l’anno .
- È possibile bloccare un pignoramento del conto bancario?
Sì, tramite istanza di sospensione e ricorso per opposizione agli atti esecutivi. Occorre dimostrare la presenza di vizi nel titolo esecutivo (es. cartella prescritta o non notificata) o chiedere un piano di rateizzazione.
- Cosa prevede l’esonero dal contributo addizionale INPS?
Per le imprese in crisi che usufruiscono della cassa integrazione straordinaria, l’art. 8, comma 8‑bis, d.l. 86/1988 prevede l’esonero dal contributo addizionale. Secondo il messaggio INPS n. 283/2025, l’esonero decorre dalla data di apertura della procedura concorsuale e termina quando l’impresa torna in bonis .
- Posso compensare crediti fiscali da superbonus con i contributi INPS?
No, dal 1° gennaio 2025 le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari non possono più compensare i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi con i contributi previdenziali e assicurativi. La violazione comporta la restituzione delle somme e una sanzione del 30% .
- Se la mia impresa fallisce dopo la firma di un accordo di ristrutturazione, cosa succede ai creditori?
La Cassazione n. 32996/2024 ha stabilito che i crediti oggetto di accordo omologato devono essere ammessi al passivo del fallimento; il pagamento avverrà secondo le regole concorsuali . I creditori non aderenti rimangono estranei all’accordo e possono agire esecutivamente.
- Posso vendere i crediti derivanti dallo sconto in fattura se le banche non li acquistano più?
Dopo il 2024 il mercato dei crediti edilizi è molto più ristretto. Puoi cederli ad altri soggetti (intermediari finanziari autorizzati) o utilizzarli in compensazione per le tue imposte. È consigliabile consultare un esperto fiscale per valutare la capienza e le prospettive di mercato.
- Che vantaggi offre la composizione negoziata rispetto ad altre procedure?
La composizione negoziata è volontaria, extragiudiziale e consente di sospendere le azioni esecutive con un semplice istanza al segretario della Camera di commercio. La presenza di un esperto imparziale migliora le possibilità di accordo con i creditori. È meno costosa e meno pubblica rispetto al concordato. Tuttavia richiede cooperazione e trasparenza.
- È possibile sospendere i contributi INPS durante la crisi?
Solo in parte. Le imprese in procedura concorsuale possono usufruire dell’esonero del contributo addizionale sulla cassa integrazione , ma devono continuare a versare i contributi ordinari. In caso di grave crisi, possono richiedere la rateizzazione.
- Che ruolo ha l’esperto negoziatore della crisi d’impresa?
L’esperto negoziatore (introdotto dal d.l. 118/2021) è un professionista indipendente che assiste l’imprenditore nella composizione negoziata. Verifica la situazione aziendale, propone soluzioni, favorisce la mediazione con i creditori e redige una relazione finale. La sua presenza è obbligatoria per avviare la procedura e aumentare le probabilità di successo.
- Cosa succede se i fornitori iscritti all’evidenza pubblica non partecipano all’accordo di ristrutturazione?
Il CCII prevede meccanismi per coinvolgere i creditori pubblici. Se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS non esprimono il parere conforme sulla transazione fiscale, l’imprenditore può chiedere al tribunale l’omologazione forzosa, dimostrando che la proposta è più vantaggiosa della liquidazione. Con il d.lgs. 136/2024 sono state chiarite le competenze interne per esprimere il parere .
- Quali sono i vantaggi del piano del consumatore per un imprenditore edile?
Il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti personali e aziendali senza l’accordo dei creditori, dilazionando i pagamenti secondo la capacità reddituale. È ideale per le ditte individuali e i soci di società di persone. La Cassazione ha riconosciuto che le dilazioni possono superare l’anno , garantendo maggiore sostenibilità.
- Posso essere perseguito penalmente se non pago le imposte?
Alcune omissioni (es. omesso versamento di IVA oltre 250 000 € o di ritenute oltre 150 000 €) sono reati. Tuttavia, la legge prevede la non punibilità se il debito tributario viene interamente pagato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. È quindi fondamentale intervenire presto con un piano di rientro.
- Le banche possono cedere i miei debiti a società di recupero?
Sì. Le banche possono cedere i crediti a società veicolo (cartolarizzazioni). Dopo la cessione, l’azione esecutiva può essere intrapresa anche dal cessionario. La Cassazione n. 30738/2023 riconosce la legittimità delle azioni esecutive del cessionario di mutuo fondiario .
- Quali documenti devo fornire all’Avv. Monardo per una consulenza?
Occorre portare tutti gli atti ricevuti (cartelle, intimazioni, avvisi di accertamento), la visura camerale, l’ultima dichiarazione dei redditi, la situazione dei debiti verso i fornitori e le banche, eventuali contratti di mutuo o leasing e l’elenco dei creditori. Una documentazione completa consente di valutare la strategia migliore.
- È possibile salvare la mia casa se ho debiti superiori a 120 mila euro?
L’espropriazione della prima casa da parte dell’ADER è vietata dal d.l. 69/2013 se si tratta dell’unico immobile di proprietà adibito a residenza e non di lusso. Tuttavia, se il debito supera 120 mila euro e l’immobile non è l’unico o non è adibito a residenza, l’ADER può procedere all’esecuzione immobiliare. In tal caso conviene ricorrere a un piano di ristrutturazione o al concordato minore per salvaguardare l’immobile.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’utilizzo degli strumenti difensivi, proponiamo due simulazioni.
Simulazione A – Accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale
Scenario: la “EdilRistruttura Srl” ha 800 000 € di debiti così ripartiti: 400 000 € verso l’Agenzia delle Entrate per IVA e IRES, 150 000 € verso l’INPS per contributi arretrati, 200 000 € verso una banca per un mutuo chirografario e 50 000 € verso fornitori. L’azienda opera da 15 anni, impiega 10 operai e gestisce tre cantieri. Il fatturato è sceso da 1,5 milioni a 600 000 € l’anno.
Obiettivi: evitare l’apertura di procedimenti esecutivi, conservare i cantieri in corso e preservare i posti di lavoro.
Passaggi:
- Analisi della crisi: lo staff dell’Avv. Monardo analizza la situazione patrimoniale e reddituale. Il magazzino è valutato 100 000 €. I cespiti (mezzi d’opera) hanno un valore di 150 000 €. L’immobile in cui opera l’azienda è in locazione. È redatto un piano industriale con proiezioni a 5 anni che prevede un ritorno all’utile nel terzo anno.
- Avvio della composizione negoziata: si presenta istanza di composizione negoziata; la Camera di commercio nomina un esperto negoziatore. Durante le trattative, si ottiene la sospensione dei pignoramenti sui conti bancari.
- Proposta di accordo di ristrutturazione: la proposta prevede la rinuncia alle sanzioni e il pagamento del debito tributario in 6 anni, con un abbattimento del 30% grazie alla transazione fiscale (accordo con il Fisco). I contributi INPS sono rateizzati in 5 anni con esonero del contributo addizionale . La banca accetta la conversione del mutuo in un finanziamento a 10 anni con garanzia ipotecaria e un tasso ridotto. I fornitori sono pagati al 40% alla fine del piano.
- Relazione dell’attestatore: un commercialista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, dimostrando che la soddisfazione dei creditori (50 %) è superiore a quella in ipotesi di liquidazione (stimata al 20%).
- Omologazione: il tribunale omologa l’accordo. L’azienda pubblica l’accordo nel registro imprese e ottiene la sospensione delle azioni esecutive. Dopo due anni, grazie alla ripresa dei lavori e alla riduzione degli oneri finanziari, EdilRistruttura inizia a generare utili e salda regolarmente le rate.
Risultato: l’azienda preserva i cantieri, mantiene l’occupazione e riduce il debito del 30%. La transazione fiscale evita contenziosi; l’esonero del contributo addizionale riduce i costi di cassa integrazione .
Simulazione B – Piano del consumatore per impresa individuale
Scenario: il sig. Marco, artigiano che opera come ditta individuale nella ristrutturazione di interni, accumula 120 000 € di debiti così ripartiti: 60 000 € di cartelle erariali per IRPEF e IVA, 20 000 € di contributi INPS, 40 000 € di prestiti personali. Ha un reddito mensile medio di 1 800 € e vive in una casa di proprietà (valore 150 000 €) gravata da un mutuo residuo di 30 000 €.
Obiettivi: evitare il pignoramento della casa e liberarsi dai debiti con un piano sostenibile.
Passaggi:
- Accertamento della situazione: l’Avv. Monardo verifica che il sig. Marco ha i requisiti per accedere al piano del consumatore: è un imprenditore minore, non soggetto a liquidazione giudiziale, e il debito è principalmente verso il fisco.
- Predisposizione del piano: si propone di pagare 50 000 € (circa il 40% del debito) in 8 anni, versando rate mensili di 520 €. Il piano prevede la vendita di un’auto superflua (valore 10 000 €) e il mantenimento della casa; una parte del reddito sarà destinata alle rate del mutuo. La dilazione supera l’anno ma è consentita, secondo l’ordinanza n. 4622/2024 .
- Deposito e omologa: il ricorso è depositato presso il tribunale competente. I creditori vengono invitati a presentare osservazioni. Il giudice omologa il piano, ritenendo la proposta più conveniente dell’alternativa liquidatoria (dove i creditori avrebbero ricevuto circa il 25%).
- Esecuzione: Marco inizia a versare le rate. Grazie al piano, i pignoramenti sono sospesi e l’INPS non applica il contributo addizionale sulla CIGS. Dopo 8 anni, Marco beneficia dell’esdebitazione e torna ad operare senza debiti.
Risultato: il piano del consumatore consente di conservare la casa, pagare una parte dei debiti e cancellare il restante. La procedura non richiede l’accordo dei creditori e permette di modulare le rate in base alla capacità reddituale.
Conclusione
Gestire un’impresa di ristrutturazioni richiede non solo competenze tecniche ma anche una solida conoscenza delle norme fiscali, contributive e bancarie. Gli ultimi anni hanno introdotto importanti novità: la riforma del CCII con il d.lgs. 136/2024, la normativa sui bonus edilizi che limita le compensazioni , l’innalzamento dei limiti per l’ipoteca , le pronunce della Cassazione sull’intimazione di pagamento , sul piano del consumatore e sui privilegi dei cessionari di mutuo . Tutte queste disposizioni delineano un quadro complesso ma forniscono anche strumenti preziosi per chi è in difficoltà.
Nell’articolo abbiamo illustrato come impugnare avvisi e cartelle, come sospendere o rateizzare i debiti, come accedere a rottamazioni e definizioni agevolate, e come utilizzare le procedure di ristrutturazione del debito per evitare la liquidazione. Le strategie difensive prevedono un approccio tempestivo e tecnico: mai ignorare gli atti, sempre controllare i termini e utilizzare gli strumenti di mediazione e composizione negoziata.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per valutare ogni singolo caso, predisporre ricorsi, trattare con fisco, INPS e banche e strutturare piani di rientro sostenibili. Solo un intervento tempestivo e professionale può evitare pignoramenti, ipoteche e sequestri, salvando l’azienda e permettendo di proseguire l’attività.
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