Impresa edile con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le imprese edili operano in un settore particolarmente esposto a oscillazioni di mercato, ritardi nei pagamenti e pesanti obblighi fiscali e contributivi. Quando un’impresa edile accumula debiti verso l’Erario, l’INPS o le banche, il rischio è quello di trovarsi sotto assedio da cartelle esattoriali, pignoramenti e revoche di fidi. Ignorare gli atti o procrastinare le soluzioni è pericoloso: oltre alle sanzioni e agli interessi, il mancato intervento può bloccare i cantieri, generare contenziosi con i fornitori e pregiudicare l’accesso a nuova finanza. Affrontare il debito con tempestività significa preservare l’operatività dell’azienda, tutelare i beni personali dell’imprenditore e negoziare con le istituzioni una soluzione sostenibile.

In questa guida completa, aggiornata a gennaio 2026, analizzeremo tutte le opzioni legali per un’impresa edile indebitata. Spiegheremo cosa succede dopo la notifica di una cartella o di un pignoramento, quali sono i termini per impugnare e come sospendere le procedure esecutive. Illustreremo le strategie difensive per contestare vizi di notifica, carenze motivazionali, errori di calcolo e prescrizione. Approfondiremo le procedure di composizione della crisi (come la ristrutturazione dei debiti, il concordato minore e la liquidazione controllata) e le misure protettive previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Vedremo anche gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio, transazione fiscale), i piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le trattative con l’istituto di credito.

L’articolo adotta il punto di vista dell’impresa debitore: i consigli sono pensati per imprenditori, soci e amministratori che vogliono capire come fermare i pignoramenti, negoziare con i creditori e preservare la continuità aziendale. Il linguaggio giuridico sarà divulgativo ma rigoroso, con riferimento alle norme e alla giurisprudenza più recenti. Per ogni fase verranno evidenziati i rischi, gli errori da evitare e le azioni concrete da intraprendere.

Presentazione dello studio legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. Oltre ad assistere imprese e privati in tutta Italia, è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È inoltre Esperto negoziatore della crisi d’impresa in base al D.L. 118/2021, figura incaricata di accompagnare le imprese nella composizione negoziata prevista dal nuovo Codice della crisi. Grazie alla sua esperienza, lo studio è in grado di:

  • analizzare le cartelle, gli avvisi di pagamento e i pignoramenti;
  • predisporre ricorsi e opposizioni contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS e altri creditori;
  • ottenere sospensioni giudiziali e amministrative delle procedure esecutive;
  • negoziare rateazioni, transazioni e ristrutturazioni del debito;
  • proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori e liquidazioni controllate);
  • assistere nelle procedure di composizione negoziata della crisi.

Se la tua impresa edile è sommersa dai debiti e rischia pignoramenti o blocchi dei pagamenti, non aspettare che la situazione precipiti: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Obblighi fiscali e contributivi delle imprese edili

Le imprese edili devono versare imposte sul reddito (IRPEF/IRI/IRPEG), IVA per i lavori fatturati, ritenute d’acconto sui compensi dei lavoratori autonomi, IRES e IRAP. Hanno inoltre obblighi contributivi verso l’INPS per i lavoratori dipendenti e gli autonomi (artigiani, soci, coadiuvanti). La gestione degli anticipi IVA e delle ritenute è complessa: ritardi nei pagamenti da parte dei committenti possono portare a temporanea carenza di liquidità e a inadempienze fiscali. Le banche richiedono garanzie reali o fideiussioni per concessioni di credito, e in caso di insolvenza possono revocare i fidi e agire esecutivamente sui beni dell’impresa.

Misure protettive nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022) ha introdotto diversi strumenti per prevenire la crisi e gestire il sovraindebitamento. L’articolo 20 prevede che l’imprenditore che accede alla composizione negoziata o ad altre procedure possa chiedere al tribunale misure protettive contro le azioni esecutive e cautelari dei creditori. La durata iniziale è di tre mesi, prorogabile fino a un massimo di dodici mesi se la trattativa prosegue e vengono soddisfatte le condizioni previste dal codice . Le misure protettive sospendono i pignoramenti in corso e impediscono ai creditori di iniziare nuove azioni, tutelando così la continuità aziendale mentre si negozia una soluzione.

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un istituto volto a favorire la ristrutturazione delle imprese in difficoltà tramite un percorso volontario. Secondo la relazione illustrativa del Ministero della Giustizia, la procedura è accessibile a tutte le imprese, anche agricole, indipendentemente dalle dimensioni; l’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda e si affida a un esperto indipendente che lo assiste nelle trattative con i creditori. L’esperto non si sostituisce all’imprenditore ma facilita il dialogo, proponendo soluzioni sostenibili e monitorando il rispetto del piano. L’accesso alla procedura non comporta pubblicità negativa finché non si richiedono misure protettive; si tratta quindi di una strada discreta per ristrutturare il debito evitando l’insolvenza conclamata.

Sovraindebitamento e Legge 3/2012

Per le imprese che non superano i limiti dimensionali previsti dal codice o per i debitori civili, la Legge 3/2012 (oggi integrata nel CCII) consente di ricorrere agli strumenti del piano del consumatore e della ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’articolo 6 definisce il “sovraindebitamento” come lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la significativa difficoltà di adempiere regolarmente . Il debitore può presentare un piano per la liquidazione del proprio patrimonio o un accordo con i creditori; il piano può prevedere la falcidia dei crediti privilegiati per imposte e contributi, soprattutto dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del divieto di falcidia dell’IVA (sentenza 245/2019). Durante la procedura, sono sospese le azioni esecutive e cautelari, come ribadito dall’articolo 14-quinquies: una volta ammesso il piano, nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive se non dopo l’omologazione .

Pignoramento di fitti e pigioni (art. 72 DPR 602/1973)

L’agente della riscossione può procedere al pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti a favore del debitore. L’articolo 72 del DPR 602/1973 stabilisce che l’ordine di pignoramento intimato all’inquilino impone il pagamento diretto dei canoni maturati e di quelli futuri all’agente della riscossione entro quindici giorni . In pratica, l’impresa edile locatrice di immobili si vede stornare il canone di locazione, che viene girato al fisco fino a completo soddisfacimento del debito. È possibile opporsi sollevando eccezioni di inesigibilità (ad esempio se il canone è già stato ceduto o se l’immobile è inagibile) o chiedere la riduzione del pignoramento se il canone serve a far fronte a spese essenziali.

Pignoramento di crediti presso terzi e conti bancari (art. 72‑bis DPR 602/1973)

L’articolo 72‑bis del DPR 602/1973 introduce il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, applicabile anche ai conti correnti bancari. L’atto può ordinare al terzo (ad esempio la banca) di pagare direttamente al concessionario le somme dovute entro sessanta giorni per i crediti maturati e alle scadenze future per quelli non ancora esigibili . Questo strumento consente al fisco di trattenere non solo il saldo attuale del conto ma anche gli importi che vi affluiscono nei sessanta giorni successivi all’atto di pignoramento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha chiarito che la banca deve bloccare e versare al concessionario anche le somme che affluiscono successivamente entro il termine, precisando che si tratta di un periodo di “cattura” non di un semplice spatium deliberandi . Per l’impresa debitore è cruciale intervenire tempestivamente impugnando l’atto e chiedendo al giudice la sospensione, al fine di evitare il prosciugamento del conto.

Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c. e INPS)

Le somme destinate al sostentamento dell’imprenditore e dei dipendenti godono di tutele specifiche. L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che le pensioni e gli stipendi sono impignorabili nella misura pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; oltre tale soglia, il pignoramento è consentito entro determinati limiti (un quinto per i debiti ordinari, un terzo per crediti alimentari e metà in caso di concorrenti cause) . La stessa norma consente al giudice di ridurre la quota pignorata quando le esigenze di mantenimento del debitore lo richiedano.

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti: alcune prestazioni (indennità di maternità, malattia e indennità per funerali) sono totalmente impignorabili; prestazioni come NASpI e cassa integrazione sono pignorabili entro un quinto, mentre l’anticipazione NASpI è pienamente pignorabile; per i pignoramenti eseguiti dall’agente della riscossione si applicano limiti più bassi, cioè un decimo delle somme fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre tale soglia, con il tetto massimo del 50 % qualora concorrano più cause di credito . Queste disposizioni devono essere rispettate anche dalle banche quando procedono al blocco di un conto su cui confluiscono pensioni e stipendi.

Giurisprudenza recente sulle procedure esecutive

Oltre alla già citata sentenza della Cassazione n. 28520/2025 che estende il pignoramento ai flussi successivi, merita attenzione la giurisprudenza costituzionale. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 216/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull’art. 69 della legge 153/1969, confermando che il prelievo di un quinto sulle pensioni da parte dell’INPS è compatibile con la Costituzione . Nel panorama del sovraindebitamento, la Cassazione ha più volte ribadito la possibilità di falcidiare i crediti IVA e contributivi nei piani del consumatore, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019 che ha eliminato il divieto di falcidia dell’IVA. Anche i tribunali di merito, come il Tribunale di Vicenza, hanno applicato le misure protettive del CCII disponendo la sospensione delle esecuzioni in attesa dell’omologazione dei piani .

Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto di riscossione

Vediamo ora cosa accade concretamente quando un’impresa edile riceve un avviso di pagamento, una cartella esattoriale o un atto di pignoramento. Conoscere i termini e i diritti del contribuente è fondamentale per non perdere le opportunità di difesa.

  1. Notifica dell’atto. L’agente della riscossione notifica il documento tramite PEC, raccomandata A/R o messo notificatore. È essenziale verificare la regolarità della notifica (indirizzo corretto, corrispondenza alla sede legale, tempestività). Vizi di notifica possono rendere l’atto annullabile.
  2. Verifica dei termini. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento o per l’opposizione. Per le cartelle, il pagamento deve avvenire entro 60 giorni; per gli avvisi di accertamento esecutivo il termine può essere di 30 giorni. L’opposizione deve essere proposta entro 60 giorni davanti al giudice tributario o ordinario a seconda della materia.
  3. Controllo dei contenuti. È necessario confrontare le somme richieste con le dichiarazioni fiscali e i versamenti effettuati. Spesso la cartella riporta importi prescritti o già pagati, sanzioni calcolate erroneamente o interessi oltre il limite legale. Il debito può contenere più partite (IVA, ritenute, INPS, sanzioni amministrative). Occorre suddividere e analizzare ogni voce.
  4. Ricorso e istanza di sospensione. L’impresa può presentare ricorso al giudice competente allegando prove e chiedendo la sospensione dell’esecuzione. In caso di pignoramento del conto o di fitti, è possibile chiedere la sospensione cautelare al giudice dell’esecuzione evidenziando l’urgenza (ad esempio per pagare i dipendenti). Nel contempo si può richiedere la sospensione amministrativa all’agente della riscossione dimostrando che il debito è stato impugnato.
  5. Rateizzazione e definizione agevolata. Se il debito è effettivo ma oneroso, è possibile chiedere la rateizzazione in 72, 120 o 180 rate (a seconda dell’importo e della situazione economica), oppure aderire alla definizione agevolata (rottamazioni, saldo e stralcio) quando previste dalla legge. Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive; in alcuni casi il mancato pagamento di una rata comporta la revoca dei benefici con conseguente prosecuzione delle esecuzioni.
  6. Ricorso alle procedure concorsuali. Se l’indebitamento è grave e non sostenibile, conviene valutare la composizione negoziata, il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore. La presentazione della domanda può attivare le misure protettive e sospendere tutte le esecuzioni, consentendo all’impresa di proseguire l’attività mentre negozia un accordo con i creditori.
  7. Soluzioni stragiudiziali con le banche. I rapporti bancari sono cruciali per le imprese edili. È possibile rinegoziare i fidi, convertire scoperti in mutui più sostenibili o chiedere accordi di ristrutturazione del debito bancario. Il supporto di consulenti esperti permette di impostare piani che rispettino i covenants bancari e le esigenze dell’azienda.

Difese e strategie legali

La difesa dell’impresa edile indebitata richiede un approccio combinato: contestazioni giurisdizionali per annullare atti illegittimi, richiesta di sospensioni, trattative e uso degli strumenti di composizione della crisi. Esaminiamo le strategie principali.

Contestazione degli atti e vizi di notifica

Molti atti esattoriali sono annullabili per irregolarità formali. Tra i vizi più frequenti:

  • Notifica inesistente o nulla: se l’atto non è stato recapitato all’indirizzo della sede legale, se non è stato consegnato a un legale rappresentante o se manca la relata di notifica. In questi casi il termine per impugnare non decorre e l’atto è inefficace.
  • Difetto di motivazione: la cartella deve contenere l’indicazione puntuale delle somme e degli atti presupposti. La mancanza del riferimento all’avviso di accertamento rende l’atto annullabile.
  • Prescrizione: i tributi erariali si prescrivono in dieci anni, quelli locali in cinque anni, le sanzioni amministrative in cinque anni e i contributi previdenziali in cinque anni. Se l’atto è notificato dopo la prescrizione, è illegittimo.
  • Ingiunzione su importi già pagati: capita spesso che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione chieda somme già versate. Occorre produrre la documentazione che prova il pagamento.
  • Violazione delle garanzie patrimoniali: in presenza di beni indispensabili per l’esercizio dell’attività (ad esempio autocarri per il cantiere), il pignoramento può essere contestato perché compromette l’attività produttiva.

La contestazione deve essere tempestiva e documentata. L’assistenza di un avvocato consente di individuare il giudice competente (tribunale ordinario o commissione tributaria) e di formulare le eccezioni corrette.

Richiesta di sospensione giudiziale e amministrativa

Quando l’impresa presenta ricorso, può chiedere al giudice la sospensione dell’atto per evitare danni irreparabili. La sospensione giudiziale richiede la dimostrazione del fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e del periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione amministrativa, prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999, consente all’agente della riscossione di sospendere la procedura in attesa della decisione del giudice. Nel caso di piani del consumatore o concordati minori, la stessa presentazione della domanda comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive .

Rateizzazione e transazioni con il fisco

La rateizzazione è uno strumento essenziale per dilazionare il debito e sospendere l’esecuzione. Il contribuente può ottenere:

  • Rate ordinarie fino a 72 rate mensili per debiti inferiori a 60.000 euro, dimostrando temporanea difficoltà finanziaria.
  • Rate straordinarie fino a 120 rate per debiti superiori a 60.000 euro o per comprovate situazioni di grave difficoltà.
  • Rate decennali (fino a 180 rate) per le imprese in crisi, previa presentazione di documentazione che attesti l’impossibilità di pagare in tempi più brevi.

Il pagamento della prima rata comporta la sospensione delle procedure esecutive. È importante rispettare le scadenze, poiché il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) fa decadere dalla rateizzazione.

La transazione fiscale consente di ridurre il debito per imposte e contributi nell’ambito di un concordato preventivo o di una ristrutturazione dei debiti. L’impresa deve presentare un piano attestato da un professionista che dimostri la convenienza della proposta per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 245/2019, i crediti IVA e le ritenute sono falcidiabili se il piano offre una soddisfazione non inferiore a quella che verrebbe dall’alternativa liquidatoria.

Difesa contro il pignoramento del conto corrente

Quando la banca riceve un atto di pignoramento ex art. 72‑bis, blocca il conto e trattiene tutte le somme presenti e quelle che vi affluiscono nei sessanta giorni. La difesa prevede:

  • Verificare la correttezza dell’atto (firma, qualificazione del funzionario, indicazione del titolo esecutivo). Se l’atto è viziato, può essere impugnato e chiesta la sospensione.
  • Impugnare l’atto dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 60 giorni, chiedendo la liberazione delle somme impignorabili (pensioni, stipendi, crediti destinati a spese essenziali). È possibile far valere la violazione dell’art. 545 c.p.c. se le somme derivano da lavoro o pensione .
  • Chiedere alla banca lo svincolo delle somme eccedenti la quota pignorabile; la banca deve applicare il limite di impignorabilità pari al doppio dell’assegno sociale per le somme provenienti da trattamenti pensionistici o salari. L’INPS ha precisato che l’anticipazione NASpI è interamente pignorabile, mentre altre indennità hanno limiti specifici .
  • Presentare un’istanza di rateizzazione o definizione agevolata, che, se accettata, sospende il pignoramento. In alternativa, avviare una procedura di composizione della crisi per ottenere le misure protettive che sospendono l’atto .

Difesa contro il pignoramento di fitti e crediti verso terzi

Nel caso di pignoramento dei canoni di locazione (art. 72), l’imprenditore può proporre opposizione deducendo ad esempio che l’immobile è locato a canone concordato inferiore rispetto a quello indicato nell’atto, o che il canone è stato anticipato a garanzia di un finanziamento. L’opposizione può chiedere che il giudice limiti il pignoramento alla quota eccedente le spese necessarie per l’azienda.

Per i crediti verso clienti (ad esempio l’appaltatore di un cantiere), occorre valutare se il credito è contestato, se è già ceduto a terzi o se è oggetto di contenzioso. In questi casi l’atto di pignoramento può essere inefficace. Anche qui, la presentazione di un piano di ristrutturazione o di un concordato minore consente di sospendere il pignoramento e di trattare con i creditori.

Tutela del patrimonio personale dell’imprenditore

L’impresa individuale o la società di persone non separano completamente il patrimonio dell’azienda da quello del titolare. Pertanto, i creditori possono aggredire i beni personali dell’imprenditore (auto, casa, conti personali). Le difese includono:

  • Fondo patrimoniale e trust: strumenti che segregano alcuni beni rendendoli impignorabili per debiti aziendali, a condizione che siano costituiti prima dell’insorgere del debito e non in frode ai creditori.
  • Assicurazioni e piani individuali pensionistici: i premi versati in polizze vita o fondi pensione sono, entro certi limiti, impignorabili. Tuttavia, i versamenti troppo elevati possono essere revocati se compiuti in pregiudizio dei creditori.
  • Conversione in società di capitali: trasformare l’impresa individuale in s.r.l. o s.p.a. permette di limitare la responsabilità al capitale conferito. Ciò non elimina i debiti pregressi ma impedisce che i nuovi debiti gravino sui beni personali.
  • Separazione dei beni con il coniuge: il regime di separazione può proteggere i beni dell’altro coniuge dai debiti dell’impresa.

È opportuno pianificare queste tutele in anticipo, in modo da evitare revocatorie da parte dei creditori.

Strumenti alternativi: rottamazioni, accordi e procedure concorsuali

Rottamazione e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle e definizioni agevolate che permettono di pagare i debiti fiscali senza sanzioni e con interessi ridotti. Le rottamazioni (note come “saldo e stralcio”, “rottamazione-quater” e simili) sono disciplinate da norme transitorie e richiedono la presentazione di una domanda entro termini fissati. Generalmente, è necessario pagare una quota del capitale e gli interessi legali, mentre sanzioni e interessi di mora vengono cancellati. Il pagamento rateale (fino a 18 rate) consente di gestire l’esborso nel tempo. La misura sospende le procedure esecutive e, se si decade dalla rottamazione, i pagamenti effettuati restano acquisiti e riprendono le azioni per la parte residua.

È importante monitorare le normative in vigore, perché le rottamazioni sono offerte solo in periodi limitati. Nel 2026 potrebbero essere previste ulteriori sanatorie; un professionista può assistere nella valutazione della convenienza tra rottamazione e altre procedure.

Transazione fiscale e contributiva

La transazione fiscale è prevista dall’art. 182‑ter della legge fallimentare (oggi trasfuso nel CCII). Consiste in un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS che consente di falcidiare imposte, interessi e sanzioni in ambito di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. La proposta deve garantire alla pubblica amministrazione un soddisfacimento maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria e l’attestatore deve certificare la convenienza. Dopo la sentenza 245/2019 della Corte Costituzionale, è possibile includere nel taglio anche l’IVA .

Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021, si rivolge alle imprese in difficoltà che vogliono evitare l’insolvenza e preservare la continuità aziendale. L’imprenditore presenta istanza al segretario della Camera di Commercio competente, allega i dati economico‑finanziari e richiede la nomina di un esperto. Quest’ultimo verifica la fattibilità di un piano di risanamento, convoca i creditori e propone accordi di moratoria o ristrutturazione. Se necessario, l’impresa può chiedere al tribunale misure protettive, che sospendono le azioni esecutive per la durata indicata . L’esperto aiuta a predisporre accordi stragiudiziali con i fornitori, a reperire nuova finanza e a riprogrammare l’attività. La procedura non è pubblica salvo richiesta di misure protettive, quindi non danneggia la reputazione dell’azienda.

Concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il concordato minore (articoli 74‑83 CCII) è destinato all’imprenditore sotto soglia o al professionista che non rientra nelle procedure maggiori. Permette di presentare ai creditori un piano di pagamento, anche con falcidia dei crediti fiscali e contributivi, e richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori in base alla classe. Una volta omologato, il piano è obbligatorio per tutti.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex Legge 3/2012) consente alle persone fisiche e alle imprese agricole o professionali non fallibili di proporre un piano di pagamento a ratelunghe. Il Tribunale di Vicenza, in un recente provvedimento, ha sospeso le procedure esecutive e vietato ai creditori di iniziare nuove azioni durante la fase di omologazione . Questa procedura è particolarmente utile per gli imprenditori edili che operano come ditte individuali o soci di società di persone.

Liquidazione controllata e esdebitazione

Quando non è possibile strutturare un piano di rientro, rimane la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni, che vengono liquidati sotto la supervisione del tribunale e dell’OCC; al termine della procedura, i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione). Anche in questa procedura è previsto il blocco delle azioni esecutive durante la gestione del procedimento.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche. Non ritirare le raccomandate o non controllare la PEC non ferma l’iter: l’atto si considera comunque notificato. È fondamentale prendere visione degli atti e conservare le buste.
  2. Pagare senza controllare. Versare subito le somme richieste può precludere la possibilità di impugnare. Prima di pagare, verifica la legittimità del debito.
  3. Usare modelli generici. I ricorsi copia‑incolla spesso vengono rigettati perché non sono adattati al caso concreto. È essenziale motivare la richiesta con documenti e norme pertinenti.
  4. Non calcolare le rate. Una rateizzazione troppo lunga può essere più costosa per via degli interessi; una troppo breve può portare all’insolvenza. Occorre definire un piano realistico in base ai flussi di cassa.
  5. Confondere i termini. I termini per impugnare cambiano a seconda dell’atto (cartella, avviso di accertamento, pignoramento). Perdere il termine comporta la definitività del debito.
  6. Sottovalutare la crisi. Accumulare debiti sperando in tempi migliori può aggravare la situazione. È opportuno valutare subito se accedere a una procedura di composizione della crisi.
  7. Non consultare professionisti. Le leggi fiscali e concorsuali sono complesse e in continua evoluzione; affidarsi a professionisti esperti evita errori che potrebbero costare caro.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini per impugnare gli atti

AttoTermini per ricorsoAutorità competente
Cartella di pagamento60 giorni dalla notificaCommissione tributaria provinciale
Avviso di accertamento esecutivo60 giorniCommissione tributaria
Avviso di addebito INPS40 giorniGiudice del lavoro
Atto di pignoramento ex art. 72‑bis60 giorni per opposizioneTribunale ordinario
Pignoramento mobiliare/immobiliare20 giorni per opposizioneGiudice dell’esecuzione

Tabella 2 – Limiti di pignorabilità

Tipologia di sommaLimite di pignorabilità
Stipendio/pensione (art. 545 c.p.c.)Impignorabili fino a doppio assegno sociale (min. 1.000 €), oltre pignorabili fino a 1/5
Naspi e cassa integrazionePignorabili fino a 1/5
Anticipazione NASpIPignorabile integralmente
Indennità di maternità, malattia, funeraleImpignorabili
Pignoramento da parte del fisco su pensioni1/10 fino a €2.500, 1/7 tra €2.500–€5.000, 1/5 oltre

Tabella 3 – Strumenti di composizione della crisi

StrumentoSoggetti beneficiariCaratteristiche principali
Composizione negoziataTutte le impreseProcedura volontaria, assistita da esperto; misure protettive; negoziazione con creditori
Concordato minoreImprenditori sotto sogliaPiano con falcidia e dilazione; approvazione creditori; omologazione tribunale
Ristrutturazione dei debiti del consumatoreConsumatori e imprese non fallibiliPiano attestato; sospensione esecuzioni; omologazione
Liquidazione controllataDebitori insolventiCessione beni; pagamento dei creditori; esdebitazione

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è il sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento è lo stato di difficoltà economica in cui i debiti sono superiori alla capacità di rimborso del debitore e non esistono prospettive immediate di riequilibrio. La Legge 3/2012 lo definisce come un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio liquidabile che determina l’impossibilità di adempiere regolarmente . Per le imprese edili, la causa può essere il ritardo nei pagamenti da parte dei clienti, la sospensione dei cantieri o la revoca dei finanziamenti bancari. Riconoscere tempestivamente il sovraindebitamento permette di accedere a strumenti di ristrutturazione e protezione.

2. Posso bloccare un pignoramento del conto corrente?

Sì. Quando ricevi un atto di pignoramento ex art. 72‑bis, hai 60 giorni per proporre opposizione al tribunale. Puoi far valere vizi dell’atto (mancanza di firma, indicazione errata del titolo) o il superamento dei limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. Puoi inoltre chiedere misure protettive presentando un piano di ristrutturazione o avviare una composizione negoziata che sospenda il pignoramento . Nel frattempo, è consigliabile negoziare una rateizzazione o la definizione agevolata con l’agente della riscossione.

3. Quali somme sul conto sono impignorabili?

Le somme derivanti da pensioni e stipendi accreditate su un conto non possono essere pignorate oltre il limite di due volte l’assegno sociale (circa 1.000 euro) . In pratica, la banca deve lasciare sul conto almeno tale importo se la provvista deriva da pensione o busta paga. Le ulteriori somme possono essere pignorate nei limiti di un quinto per i debiti ordinari e di un terzo per i crediti alimentari. Se l’accredito non è chiaramente identificato, il debitore deve dimostrare la provenienza per ottenere lo svincolo.

4. Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?

Se non paghi o non presenti ricorso entro 60 giorni dalla notifica di una cartella, l’atto diventa definitivo e l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili, procedere al fermo amministrativo dei veicoli o avviare il pignoramento di conti, stipendi e beni immobili. Prima che scadano i termini conviene valutare il debito e, se dovuto, richiedere una rateizzazione. In alternativa, puoi presentare ricorso evidenziando i vizi dell’atto.

5. È vero che l’Agenzia delle Entrate può prendere anche i soldi che arrivano dopo il pignoramento?

Sì. La Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha stabilito che la banca deve trattenere e versare all’agente della riscossione le somme affluite sul conto nei sessanta giorni successivi all’atto di pignoramento . Pertanto, non solo il saldo esistente ma anche gli incassi successivi (come bonifici dei clienti o rimborsi) possono essere destinati al pagamento del debito. Questo rende urgente l’opposizione e la richiesta di sospensione.

6. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata rispetto al fallimento?

La composizione negoziata è una procedura volontaria, meno stigmatizzante e meno costosa rispetto al fallimento. L’imprenditore mantiene la gestione dell’azienda e negozia con i creditori assistito da un esperto neutrale; può richiedere misure protettive che sospendono le esecuzioni e negoziare dilazioni e riduzioni sostenibili. Non è necessaria l’approvazione dei creditori come nel concordato preventivo, e le trattative avvengono in forma riservata (salvo misure protettive). È uno strumento flessibile per evitare la liquidazione e preservare l’attività.

7. Posso falcidiare l’IVA nel piano del consumatore?

Sì, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 245/2019 il divieto di falcidia dell’IVA è stato dichiarato incostituzionale, per cui nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione è possibile proporre il pagamento parziale dell’IVA e delle ritenute a condizione che il piano offra una soddisfazione maggiore rispetto alla liquidazione . Tuttavia, occorre presentare un piano attestato da un professionista e ottenere l’omologazione del tribunale.

8. Cosa succede alle esecuzioni durante la ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Una volta ammesso il piano, il tribunale dispone la sospensione di tutte le procedure esecutive e cautelari fino all’omologazione . Ciò significa che pignoramenti, ipoteche e sequestri non possono proseguire. Se il piano viene omologato, i creditori dovranno attenersi alle previsioni del piano; se viene respinto, le esecuzioni riprenderanno.

9. Quanto dura la procedura di composizione negoziata?

La durata dipende dalla complessità del caso e dalle trattative con i creditori. Le misure protettive possono durare tre mesi prorogabili fino a dodici . L’esperto ha il compito di redigere una relazione e di accompagnare l’imprenditore nel raggiungimento di un accordo. In genere la procedura si conclude entro 6‑12 mesi.

10. Chi paga l’esperto nella composizione negoziata?

L’esperto nominato dal segretario della Camera di Commercio ha diritto a un compenso stabilito con decreto ministeriale. Il costo è a carico dell’imprenditore, ma in alcuni casi può essere anticipato dal fondo per la composizione negoziata. Considerato il beneficio di evitare l’insolvenza, il costo dell’esperto è solitamente inferiore a quello di un fallimento o di una liquidazione giudiziale.

11. Quali sono i requisiti per accedere al concordato minore?

Possono accedere al concordato minore gli imprenditori sotto soglia (con ricavi non superiori a due milioni di euro) e i professionisti non soggetti a fallimento. È necessario presentare un piano attestato che preveda la soddisfazione dei creditori in percentuale e la prosecuzione dell’attività; occorre la votazione favorevole della maggioranza dei creditori per classi. Il tribunale omologa il concordato se ritiene la proposta conveniente rispetto alla liquidazione.

12. Quanto tempo ho per oppormi a un fermo amministrativo del veicolo?

Il fermo amministrativo può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al giudice di pace o al tribunale, a seconda dell’importo e della natura del debito. È opportuno contestare eventuali vizi di notifica, prescrizione o illegittimità dell’iscrizione del fermo (ad esempio se il veicolo è indispensabile per l’attività edilizia).

13. Posso evitare l’ipoteca sulla casa?

L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per debiti superiori a 20.000 euro. Per evitare l’ipoteca è necessario impugnare la cartella entro i termini o chiedere una rateizzazione prima che venga iscritta. Se l’ipoteca è già stata iscritta, si può contestare la mancanza dei presupposti (ad esempio importo inferiore a 20.000 euro) o chiedere la cancellazione dopo aver pagato le prime rate della rateizzazione.

14. Che differenza c’è tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale?

La liquidazione controllata (ex Legge 3/2012) riguarda i debitori non fallibili; prevede che il debitore metta a disposizione i beni per soddisfare i creditori e, al termine, possa ottenere l’esdebitazione. La liquidazione giudiziale, invece, è l’attuale procedura di insolvenza per le imprese fallibili, sostitutiva del fallimento. La liquidazione giudiziale comporta la spossessione dell’imprenditore e la nomina di un curatore; la liquidazione controllata è più snella e consente una maggiore tutela del debitore.

15. È possibile conciliare con l’INPS?

Sì. L’INPS può accettare dilazioni fino a 120 rate e, in alcuni casi, la riduzione delle sanzioni. La transazione contributiva prevista dalla normativa concorsuale consente di proporre il pagamento parziale dei contributi nell’ambito di un concordato o di una ristrutturazione. Tuttavia, l’INPS è vincolata alla normativa vigente e non può azzerare i contributi dovuti per legge.

16. Quali beni sono esclusi dalla liquidazione controllata?

Restano esclusi i beni impignorabili per legge (art. 514 c.p.c.), come gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione, i vestiti, gli arredi di prima necessità, gli alimenti e le somme strettamente necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia. Il piano può prevedere la conservazione degli strumenti di lavoro essenziali per consentire al debitore di generare reddito.

17. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione senza impugnare il debito?

In linea generale la sospensione presuppone un ricorso che contesti il titolo o l’esecuzione. Tuttavia, l’art. 151 quater del CCII consente al debitore di chiedere la sospensione immediata delle esecuzioni al momento della presentazione della domanda di composizione negoziata. Il giudice può concederla se rileva che esiste un serio tentativo di ristrutturazione e che la prosecuzione dell’esecuzione pregiudicherebbe la continuità aziendale .

18. Come vengono trattati i lavoratori dipendenti dell’impresa in crisi?

I lavoratori hanno un ruolo privilegiato: i loro crediti sono prededucibili o privilegiati, quindi vengono pagati prima degli altri nella liquidazione. Durante le procedure di composizione, l’imprenditore può ricorrere agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o FIS) per gestire eventuali cali di lavoro. Le indennità sono pignorabili solo entro i limiti di legge . Inoltre, nel concordato minore i crediti dei dipendenti devono essere soddisfatti almeno in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione.

19. Quali documenti servono per presentare un piano del consumatore?

Il debitore deve produrre un dettagliato elenco dei beni posseduti, dei creditori e dei rispettivi crediti, un rendiconto delle entrate e uscite dei tre anni precedenti, le dichiarazioni fiscali, l’indicazione di eventuali garanzie prestate e un progetto di piano che indichi le modalità di pagamento. È necessario allegare l’attestazione di un professionista indipendente (OCC) che certifichi la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori.

20. Cosa succede se non rispetto le rate della rateizzazione o della ristrutturazione?

Il mancato pagamento di cinque rate (anche non consecutive) comporta la decadenza dalla rateizzazione, con conseguente ripresa immediata delle azioni esecutive. Nel caso di piani del consumatore o concordati, l’inadempimento può portare alla risoluzione dell’accordo e alla revoca delle misure protettive; i creditori riacquistano il diritto di agire. Per questo è essenziale predisporre un piano sostenibile e monitorare costantemente i flussi finanziari.

Simulazioni pratiche

Caso A: pignoramento del conto e misure protettive

Una piccola impresa edile di Cosenza riceve un atto di pignoramento del conto corrente per un debito di 30.000 euro relativo a IVA e contributi INPS. La banca blocca il saldo di 10.000 euro e comunica che tratterrà anche i bonifici dei clienti in arrivo nei prossimi sessanta giorni . L’imprenditore, assistito dall’Avv. Monardo, presenta immediatamente opposizione al tribunale eccependo vizi di notifica e violazione dei limiti di impignorabilità (il conto è alimentato da stipendi dei dipendenti). Contestualmente deposita istanza di composizione negoziata e chiede al tribunale le misure protettive. Il giudice, rilevata la sussistenza del fumus e l’avvio di una procedura di ristrutturazione, concede la sospensione del pignoramento per tre mesi prorogabile. La banca sblocca le somme necessarie al pagamento dei fornitori, mentre l’esperto negoziatore negozia una rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate.

Caso B: ristrutturazione dei debiti del consumatore per ditta individuale

Un imprenditore individuale edile ha debiti per 120.000 euro verso il fisco, 50.000 euro verso l’INPS e 40.000 euro verso la banca. I lavori sono sospesi e l’impresa non riesce a far fronte ai pagamenti. Dopo aver analizzato i conti, l’avvocato propone la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Viene predisposto un piano in cui i crediti privilegiati (contributi e IVA) vengono falcidiati al 30 % e pagati in cinque anni; i creditori chirografari ricevono il 10 %. Durante la procedura, il tribunale sospende tutte le esecuzioni . Il piano viene omologato e l’imprenditore continua l’attività, con la prospettiva di liberarsi dai debiti residui al termine.

Caso C: concordato minore con transazione fiscale

Una società a responsabilità limitata (s.r.l.) edile con ricavi annui di 1,8 milioni di euro accumula debiti fiscali e contributivi per 500.000 euro e debiti bancari per 700.000 euro. L’impresa, sotto soglia, non può accedere al concordato preventivo ordinario ma può presentare un concordato minore. Con il supporto del team legale e del commercialista, viene redatto un piano che prevede: pagamento integrale dei debiti privilegiati (stipendi dipendenti), pagamento del 50 % dei debiti fiscali e contributivi grazie alla transazione fiscale , pagamento del 20 % ai creditori chirografari, prosecuzione dei cantieri e conferimento di un bene immobiliare a garanzia. La maggioranza dei creditori approva il piano; il tribunale lo omologa e conferma le misure protettive. Grazie al piano, l’impresa evita la liquidazione e conserva la continuità operativa.

Conclusione

L’indebitamento di un’impresa edile può sembrare una montagna insormontabile, ma il sistema giuridico italiano offre numerosi strumenti per difendersi da fisco, INPS e banche. Un approccio tempestivo e strategico consente di contestare gli atti illegittimi, sospendere i pignoramenti, negoziare rateazioni sostenibili e ricorrere a procedure di ristrutturazione che garantiscano la continuità aziendale. Le misure protettive previste dal Codice della crisi e le procedure di composizione negoziata permettono di congelare le azioni esecutive mentre si lavora a un piano di risanamento . Le recenti evoluzioni giurisprudenziali, come l’estensione del pignoramento dei conti ai flussi successivi e la falcidia dell’IVA nei piani del consumatore , impongono al debitore di conoscere i propri diritti e le soluzioni disponibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono un supporto completo alle imprese edili in difficoltà: dalla verifica delle cartelle alla predisposizione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e l’INPS alla presentazione di piani di ristrutturazione e concordati minori. La combinazione di competenze legali e contabili consente di individuare la soluzione più adatta a ogni caso, proteggere i beni dell’imprenditore e salvaguardare l’operatività dell’impresa.

Se la tua impresa edile è in crisi e rischia pignoramenti o ipoteche, non rimandare: agire subito è fondamentale per salvare il patrimonio e preservare il lavoro di anni. Contatta ora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo team sapranno analizzare la tua situazione, difenderti con efficacia e guidarti verso una soluzione concreta e tempestiva.

Evoluzione della normativa in materia di riscossione e crisi d’impresa

Dal sistema delle esattorie a Equitalia e Agenzia delle Entrate‑Riscossione

Per capire come difendersi efficacemente occorre ripercorrere l’evoluzione del sistema della riscossione in Italia. Fino agli anni Novanta la riscossione era affidata alle esattorie comunali e alle concessionarie private, con normative frammentate. Il decreto legislativo 46/1999 ha riformato la materia, introducendo il ruolo del concessionario nazionale e disciplinando la riscossione mediante ruolo (cartelle di pagamento). Nel 2005 è stata istituita Equitalia S.p.A., partecipata da Agenzia delle Entrate e INPS, a cui fu affidata la riscossione di tributi e contributi.

Nel 2017 Equitalia è stata soppressa e le sue funzioni sono confluite nell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, ente pubblico economico controllato dallo Stato. La normativa attuale si basa principalmente sul DPR 602/1973 (riscossione delle imposte sui redditi), integrato da numerosi decreti (D.L. 203/2005, D.L. 70/2011, D.L. 193/2016) che hanno ampliato i poteri del concessionario: iscrizione di ipoteche, pignoramenti presso terzi, fermi amministrativi e possibilità di agire in via esecutiva senza ricorrere all’autorità giudiziaria. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che questi poteri devono essere esercitati nel rispetto delle garanzie del contribuente e dei limiti previsti dalle leggi speciali (art. 72 e 72‑bis, art. 545 c.p.c.).

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, entrato in vigore nel luglio 2022, ha segnato un ulteriore passaggio: ha riunito in un testo unico le norme sulla crisi e sull’insolvenza, integrando la Legge 3/2012 e prevedendo una serie di procedure alternative al fallimento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata). La riforma enfatizza la necessità di individuare tempestivamente gli indizi di crisi e di adottare misure di prevenzione; ha introdotto sistemi di allerta e obblighi di segnalazione per gli organi di controllo societari.

Principali modifiche legislative recenti

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse norme che interessano direttamente le imprese edili indebitate:

  • D.L. 119/2018 (c.d. “pace fiscale”): ha introdotto la rottamazione-ter e il saldo e stralcio per contribuenti con ISEE basso, permettendo l’estinzione delle cartelle con sanzioni e interessi ridotti;
  • D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio): ha sospeso temporaneamente l’invio delle cartelle e delle attività di riscossione durante la pandemia e ha introdotto misure di sostegno per le imprese edili (superbonus 110 %, ecobonus, cessione del credito);
  • D.L. 146/2021: ha prorogato i termini per la presentazione di alcune rottamazioni e ha modificato i limiti di pignorabilità delle pensioni in senso più favorevole al contribuente;
  • D.Lgs. 14/2019 (CCII) e D.L. 118/2021: hanno ampliato le procedure di ristrutturazione e introdotto la composizione negoziata;
  • D.Lgs. 33/2025: disciplina gli obblighi di ritenuta negli appalti e subappalti nel settore edile, prevedendo che l’appaltatore principale verifichi il versamento delle ritenute da parte dei subappaltatori e, in caso di irregolarità, ne risponda in solido. Questo ha implicazioni rilevanti: se un subappaltatore non versa l’IVA o le ritenute, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi sull’appaltatore, aggravando la posizione debitoria di quest’ultimo.

Comprendere questa evoluzione normativa permette all’imprenditore di muoversi con consapevolezza, sapendo quali strumenti sono disponibili e quali adempimenti vanno rispettati per evitare sanzioni e responsabilità solidali.

Adempimenti particolari per le imprese edili: appalti e subappalti

Le imprese del comparto edile sono spesso coinvolte in catene di subappalti. Le normative fiscali e contributive degli ultimi anni hanno introdotto obblighi specifici proprio per contrastare l’evasione e garantire la concorrenza leale.

Ritenute negli appalti e reverse charge

Il D.Lgs. 33/2025 prevede che l’appaltatore verifichi il corretto versamento delle ritenute fiscali e contributive da parte dei subappaltatori. Questo implica la richiesta della documentazione attestante i versamenti (F24). In caso di omissioni, l’appaltatore deve sospendere i pagamenti al subappaltatore e versare direttamente all’erario le somme trattenute. L’omessa vigilanza può comportare la responsabilità in solido per le somme non versate, con conseguente iscrizione a ruolo e potenziali pignoramenti.

Il regime del reverse charge IVA in edilizia, introdotto dal D.L. 223/2006, prevede che l’IVA sia assolta dall’acquirente o dal committente anziché dal fornitore. Questo meccanismo evita l’evasione dell’IVA a monte ma espone il fornitore al rischio di carenza di liquidità: in pratica, il fornitore emette fattura senza IVA e attende che il committente versi l’IVA. Se, contestualmente, il fornitore deve pagare IVA su altri acquisti, potrebbe trovarsi a credito. È importante monitorare la gestione dell’IVA e, in caso di difficoltà, valutare l’accesso alle procedure di rimborsi o compensazioni per evitare l’accumulo di debiti.

Durc e responsabilità solidale

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è indispensabile per partecipare a gare d’appalto e ottenere pagamenti dalla pubblica amministrazione. Una posizione irregolare nei confronti di INPS, INAIL o casse edili può determinare la sospensione dei pagamenti. Inoltre, il committente è responsabile in solido per i contributi non versati dall’appaltatore nei limiti del corrispettivo dovuto. Per evitare di assumersi debiti altrui, l’impresa edile deve verificare puntualmente la regolarità contributiva dei propri subappaltatori.

Contenziosi nei rapporti di appalto

Un altro rischio è rappresentato dai contenziosi con i committenti per mancati pagamenti. In tal caso, l’impresa si trova a dover versare tasse e contributi su fatture emesse ma non incassate. È possibile agire in via monitoria per recuperare i crediti, ma nel frattempo il fisco pretende l’IVA e le imposte. Per evitare il default, l’imprenditore può utilizzare la fatturazione a SAL (stati di avanzamento lavori) e il reverse charge per limitare l’esposizione IVA. In caso di contenzioso grave, la ristrutturazione dei debiti del consumatore o la composizione negoziata possono sospendere gli adempimenti e consentire il recupero dei crediti prima di saldare il fisco.

Responsabilità degli amministratori e doveri nelle crisi aziendali

Responsabilità per omessa adozione delle misure preventive

Gli amministratori delle società di capitali hanno l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi e di attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento. Il Codice civile (art. 2086, comma 2) impone che l’imprenditore istituisca un assetto organizzativo adeguato a rilevare l’esistenza della crisi e ad adottare senza indugio le misure necessarie. L’inosservanza può comportare responsabilità per mala gestio e azioni di responsabilità promosse dai creditori o dal curatore in caso di successiva liquidazione. Pertanto, l’amministratore di un’impresa edile deve monitorare i flussi di cassa, le scadenze fiscali, le posizioni contributive e gli indici di allerta; se emergono segnali di crisi (ritardi nei pagamenti, pignoramenti, calo degli ordini) deve attivare immediatamente gli strumenti di composizione.

Segnalazioni obbligatorie e allerta

Il CCII prevede sistemi di allerta per anticipare l’emersione della crisi. I sindaci, il revisore legale e le banche sono tenuti a segnalare all’imprenditore e all’OCC determinate situazioni di squilibrio patrimoniale o finanziario (ad esempio ritardo di oltre 90 giorni nel pagamento dei fornitori o dei contributi). Queste segnalazioni mirano a favorire l’adozione di misure preventive (composizione negoziata, ristrutturazione). Se l’amministratore ignora le segnalazioni, può essere ritenuto responsabile per aggravamento del dissesto.

Responsabilità per reati tributari e bancari

Il ritardo nei pagamenti fiscali può sfociare in reati tributari (omesso versamento di ritenute o IVA superiore a determinate soglie) puniti con la reclusione. Ad esempio, l’art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000 punisce l’omesso versamento dell’IVA per importi superiori a 50.000 euro. Gli amministratori possono essere imputati anche per bancarotta semplice o fraudolenta se dissipano il patrimonio o favoriscono alcuni creditori a scapito di altri. È fondamentale quindi agire nella legalità, documentare ogni pagamento e avvalersi di consulenti per definire i debiti senza incorrere in reati.

Piani di rientro bancari e tutela contro l’usura

Le imprese edili fanno largo ricorso a linee di credito bancarie (anticipi su fatture, mutui per macchinari, leasing). In caso di difficoltà, le banche tendono a revocare i fidi e a chiedere il rientro immediato. L’imprenditore può però negoziare condizioni più favorevoli.

Rinegoziazione di mutui e scoperti

Quando il fatturato rallenta e le entrate diminuiscono, l’impresa può chiedere alla banca la rinegoziazione dei mutui (allungamento della durata, riduzione della rata) e la conversione dello scoperto di conto in finanziamenti a tasso fisso. È possibile ottenere la sospensione temporanea delle rate (moratoria) per un periodo di 6‑12 mesi, come previsto dagli accordi ABI durante l’emergenza Covid-19, prorogati da alcune banche. Il supporto di un consulente finanziario e legale consente di verificare che le condizioni proposte siano eque.

Verifica dell’usura e anatocismo

È opportuno controllare se i tassi applicati ai mutui o agli scoperti siano usurari o se sia stato applicato anatocismo (capitalizzazione degli interessi oltre i limiti di legge). La legge n. 108/1996 stabilisce che i tassi effettivi globali non possono superare il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia. Se i tassi applicati sono usurari, il cliente ha diritto alla restituzione degli interessi usurari e alla rideterminazione del capitale. L’anatocismo sugli interessi di mora, vietato fino al 2016, può essere contestato se le banche capitalizzano interessi non dovuti. Una perizia econometrica è necessaria per quantificare eventuali rimborsi.

Accordi di ristrutturazione del debito bancario

Per debiti bancari consistenti, l’impresa può proporre un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 CCII: un contratto con uno o più istituti che prevede la rinegoziazione delle condizioni, la sospensione delle azioni esecutive e la conversione di una parte del debito in capitale o strumenti finanziari partecipativi. L’accordo può essere sottoscritto anche nell’ambito di una composizione negoziata, rafforzando la sostenibilità del piano. È fondamentale presentare un business plan realistico che dimostri la capacità di rimborso.

Ulteriori domande frequenti (FAQ)

21. Qual è la differenza tra misure protettive e misure cautelari?

Le misure protettive, previste dal CCII, sospendono in modo automatico le azioni esecutive e cautelari dei creditori su richiesta del debitore che presenta una procedura di composizione della crisi. Hanno durata limitata (tre mesi prorogabili fino a dodici) e impediscono l’avvio o la prosecuzione di pignoramenti, sequestri o iscrizioni ipotecarie . Le misure cautelari, invece, sono provvedimenti del giudice (ad esempio sequestro conservativo) richiesti dal creditore per tutelare il proprio credito. Mentre le prime proteggono il debitore, le seconde tutelano il creditore. Nel contesto della crisi d’impresa, le misure protettive prevalgono e bloccano le cautelari.

22. Che cos’è il codice della crisi d’impresa e perché è rilevante per le imprese edili?

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è un testo unico che raccoglie tutte le disposizioni relative alla gestione della crisi e dell’insolvenza delle imprese e dei soggetti non fallibili. È rilevante per le imprese edili perché introduce strumenti di allerta e di composizione della crisi che consentono di prevenire il fallimento, di rinegoziare i debiti e di proteggere la continuità aziendale. La tempestiva attivazione delle procedure (concordato minore, composizione negoziata) permette di sospendere le esecuzioni e di trattare con fisco e banche in modo strutturato.

23. Che cosa succede se l’impresa ha debiti verso fornitori privati?

I debiti verso fornitori non vantano la stessa forza esecutiva dei crediti erariali; tuttavia, i fornitori possono agire giudizialmente e richiedere decreti ingiuntivi e pignoramenti. In caso di crisi, tali creditori devono essere inclusi nei piani di ristrutturazione o nei concordati. Se il fornitore ottiene un pignoramento prima dell’accesso alla procedura, il giudice può sospenderlo con le misure protettive. È importante trattare equamente tutti i creditori per evitare azioni di revoca.

24. Quali sono gli indici di crisi da monitorare?

Il CCII individua alcuni indicatori della crisi che gli amministratori devono monitorare: sostenibilità degli oneri finanziari, adeguatezza dei mezzi propri rispetto ai debiti, rispetto dei termini di pagamento dei fornitori, persistente squilibrio tra entrate e uscite, e redditività prospettica. Il superamento di determinati parametri (esempio: ritardo superiore a 90 giorni nel pagamento di contributi o fornitori significativi) deve essere segnalato agli organi di controllo e può attivare l’obbligo di adottare misure correttive.

25. È possibile impugnare un’ipoteca già iscritta?

L’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione può essere impugnata entro 60 giorni dinanzi al tribunale competente. Le motivazioni possono riguardare l’inesistenza del credito, la mancanza del titolo esecutivo, l’importo del debito inferiore alla soglia di legge (20.000 euro) o l’avvenuto pagamento. Se l’ipoteca è stata iscritta in violazione delle norme (ad esempio dopo la presentazione di un piano o durante le misure protettive), il giudice può ordinarne la cancellazione.

26. Cosa avviene ai contratti in corso durante la composizione negoziata?

Durante la composizione negoziata, l’imprenditore continua a gestire l’impresa e può proseguire i contratti in corso, salvo diversa decisione concordata con l’esperto. I fornitori non possono risolvere i contratti per il solo fatto dell’avvio della procedura; le clausole di ipso facto (che prevedono la risoluzione automatica in caso di insolvenza) sono inefficaci. Ciò tutela la continuità dei lavori edili e consente all’impresa di completare i cantieri.

27. Quali sono i costi di un concordato minore?

I costi comprendono il compenso del professionista attestatore, le spese per l’organismo di composizione e gli oneri giudiziari. In generale, i costi sono inferiori a quelli di un concordato preventivo tradizionale perché la procedura è semplificata. Il beneficio della liberazione dei debiti e della tutela della continuità aziendale giustifica l’investimento; inoltre, molte spese possono essere pagate dilazionate all’interno del piano.

28. Posso includere i debiti personali dell’imprenditore nella ristrutturazione?

Se l’impresa è una ditta individuale o se l’imprenditore ha prestato fideiussioni, i debiti personali vengono considerati nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In una società di capitali, invece, i debiti sociali sono separati da quelli personali; tuttavia, se l’imprenditore ha firmato garanzie o fideiussioni, dovrà trattare tali debiti nell’ambito del piano per evitare escussioni personali. La pianificazione preventiva e la costituzione di protezioni patrimoniali (fondo patrimoniale, trust) possono limitare l’aggressione dei creditori personali.

29. È possibile unire più strumenti di definizione agevolata?

Sì. Spesso l’impresa può combinare la rottamazione per le cartelle fiscali con una rateizzazione per i contributi e un accordo di ristrutturazione con le banche. L’importante è coordinare i pagamenti, rispettare i termini e mantenere informati i creditori. Un professionista esperto può elaborare un piano integrato che sfrutti tutte le opportunità di riduzione e dilazione del debito.

30. Cosa succede ai rapporti di lavoro se l’impresa ricorre alla liquidazione controllata?

Nella liquidazione controllata, i rapporti di lavoro non si risolvono automaticamente. L’OCC o il liquidatore valuta se proseguire o risolvere i contratti in base alla convenienza per la procedura. I lavoratori hanno diritto al trattamento di fine rapporto e alle retribuzioni maturate che costituiscono crediti prededucibili. L’eventuale risoluzione deve rispettare la normativa sul licenziamento e può essere supportata da ammortizzatori sociali.

31. Qual è la durata tipica di una liquidazione controllata?

La durata dipende dalla complessità del patrimonio e dal numero dei creditori. In media, una liquidazione controllata si conclude entro 2‑4 anni. Durante questo periodo, il debitore coopera con il liquidatore fornendo informazioni e documentazione. Al termine, il giudice emette il decreto di esdebitazione, liberando il debitore dai debiti non pagati.

32. Posso rientrare in bonis dopo la chiusura della procedura di ristrutturazione?

Sì. Una volta eseguito il piano o conclusa la liquidazione, l’imprenditore può tornare in bonis e accedere nuovamente al credito. La cancellazione dai registri pregiudizievoli e l’esdebitazione permettono di riprendere l’attività senza i vincoli dei debiti pregressi. È consigliabile mantenere una corretta pianificazione finanziaria per evitare ricadute nella crisi.

33. In caso di procedura concorsuale, cosa succede ai contratti di subappalto in essere?

I contratti di subappalto possono proseguire se utili alla continuità aziendale e se generano flussi di cassa. L’esperto o il liquidatore può proporre la risoluzione dei contratti antieconomici. Le clausole che prevedono la risoluzione automatica in caso di insolvenza non hanno effetto. I subappaltatori devono essere coinvolti nella procedura e hanno diritto di voto se sono creditori.

34. È possibile chiedere il rinvio dei pagamenti fiscali in attesa del superbonus?

Il superbonus 110 % consente di detrarre o cedere l’importo delle spese sostenute per lavori di riqualificazione edilizia. Tuttavia, i crediti fiscali maturano solo dopo la presentazione della pratica e il completamento dei SAL. Se l’impresa attende l’incasso del credito d’imposta, può chiedere all’Agenzia delle Entrate una rateizzazione o un piano di rientro provvisorio, spiegando che incasserà i crediti maturati. La normativa non prevede un rinvio automatico, ma un piano ben strutturato e documentato può convincere l’amministrazione a sospendere l’esecuzione.

35. Come viene calcolato il tasso soglia antiusura?

Il tasso soglia è fissato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e corrisponde al tasso effettivo globale medio (TEGM) aumentato di un quarto più quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare otto punti percentuali. Per verificare l’usura, occorre sommare tutti i costi (interessi, commissioni, spese) e confrontarli con il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto o della revisione periodica. Se il tasso effettivo applicato supera il tasso soglia, il contratto è usurario.

36. Le cartelle prescritte devono essere pagate?

No. Se il debito si è prescritto, la cartella può essere impugnata e annullata. La prescrizione ordinaria per tributi erariali è di dieci anni; per le sanzioni amministrative e i contributi previdenziali è di cinque anni. Tuttavia, la notifica di atti interruttivi interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine. È essenziale verificare ogni notifica per calcolare correttamente i termini.

37. Posso chiedere la rateizzazione anche dopo l’inizio del pignoramento?

Sì. Anche se la procedura esecutiva è già iniziata, l’agente della riscossione può concedere la rateizzazione purché il contribuente presenti richiesta e paghi la prima rata. In questo caso, il pignoramento viene sospeso e gli atti esecutivi decadono se il piano viene rispettato. Tuttavia, il pignoramento può essere ripreso in caso di decadenza dalla rateizzazione.

38. Le società di persone sono soggette alle stesse procedure?

Le società di persone (snc, sas) non sono soggette alla liquidazione giudiziale ma i soci rispondono illimitatamente dei debiti sociali. Possono accedere al concordato minore, alla composizione negoziata o alla liquidazione controllata. Tuttavia, i debiti personali dei soci devono essere gestiti separatamente. È possibile proporre un piano unitario che coinvolga società e soci, ma occorre individuare correttamente la competenza del tribunale.

39. L’adesione a una definizione agevolata blocca tutte le procedure?

L’adesione alla definizione agevolata blocca le procedure relative ai carichi inclusi nella definizione dalla data di presentazione della domanda fino al pagamento della prima rata. Non blocca però le esecuzioni relative a debiti esclusi (ad esempio le cartelle successive o altri tributi non rottamati). Occorre quindi verificare se conviene includere tutti i debiti nella definizione o se sono necessarie procedure aggiuntive.

40. È possibile utilizzare la procedura di composizione per salvare un cantiere pubblico?

Sì. Se un’impresa impegnata in un cantiere pubblico subisce un pignoramento o rischia l’insolvenza, può accedere alla composizione negoziata per proteggere la continuità del contratto. L’esperto può coinvolgere la stazione appaltante e i subappaltatori per rinegoziare i pagamenti e garantire il completamento dell’opera. L’interesse pubblico alla conclusione dei lavori può rendere più favorevole la negoziazione e la concessione di misure protettive.

Approfondimenti giurisprudenziali e prassi dell’Agenzia

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha affinato l’interpretazione delle norme in tema di riscossione e sovraindebitamento, e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha emanato circolari che incidono sulla pratica quotidiana. Conoscere queste evoluzioni permette di impostare difese più efficaci.

Sentenze della Corte di Cassazione in materia di riscossione

Oltre alla sentenza n. 28520/2025 sulla portata del pignoramento dei conti correnti , meritano menzione altre pronunce rilevanti:

  • Cassazione n. 30980/2024: ha stabilito che, in caso di notifica irregolare dell’avviso di accertamento, gli atti successivi (cartelle) sono nulli perché privi di un titolo valido. La Corte ha ricordato che il vizio di notifica non è sanato dal pagamento parziale; pertanto, anche dopo anni, è possibile contestare l’intera procedura se l’atto presupposto è illegittimo.
  • Cassazione n. 21267/2024: ha affermato che l’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione in assenza di notifica del preavviso di ipoteca è nulla. Tale preavviso è previsto a tutela del contribuente affinché possa regolarizzare la propria posizione; la sua omissione viola il diritto di difesa.
  • Cassazione n. 12406/2025: ha precisato che, nelle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che non si oppone al piano approvato rinuncia tacitamente a far valere eventuali maggiori diritti. Questa pronuncia tutela la stabilità dei piani omologati e impedisce contestazioni successive.

Queste decisioni mostrano un orientamento favorevole ai contribuenti che agiscono tempestivamente e dimostrano i vizi degli atti. È quindi opportuno monitorare la giurisprudenza recente, anche tramite consulenti specializzati.

Decisioni della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sulla disciplina della riscossione e del sovraindebitamento. Oltre alla già citata sentenza n. 216/2025 che conferma la legittimità del prelievo di un quinto della pensione , ricordiamo:

  • Sentenza n. 245/2019: ha dichiarato incostituzionale il divieto di falcidia dell’IVA e delle ritenute nel piano del consumatore e negli accordi di ristrutturazione, riconoscendo che la soddisfazione anche parziale del credito può essere più conveniente della liquidazione integrale per lo Stato;
  • Sentenza n. 80/2021: ha confermato la legittimità del pignoramento sui conti correnti intestati al debitore per importi superiori al minimo vitale, ribadendo l’esigenza di tutelare la funzione alimentare dei conti.

Le pronunce della Corte rappresentano un punto fermo per le future interpretazioni, per cui è importante citarle nelle difese.

Circolari e prassi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione emana regolarmente circolari e direttive che interpretano le norme e indirizzano l’operato degli uffici. Tra le più significative si segnalano:

  • Circolare n. 24/E/2023: fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento durante le emergenze (ad esempio in caso di calamità naturali) e spiega come richiedere il rinvio dei pagamenti;
  • Circolare n. 6/E/2024: illustra le modalità di adesione alla rottamazione‑quater e i criteri per riammettere i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate;
  • Direttiva dell’Ader 2025/02: introduce modalità semplificate di rateizzazione per importi inferiori a 5.000 euro, consentendo l’accesso senza documentazione reddituale.

La conoscenza di queste prassi consente di predisporre istanze corrette e di evitare il rigetto per motivi formali.

Consigli pratici per prevenire l’indebitamento

Oltre alle difese, è fondamentale adottare comportamenti preventivi per evitare il sovraindebitamento. Ecco alcuni consigli pratici:

  1. Pianificazione finanziaria accurata: predisporre un budget annuale che tenga conto delle imposte e dei contributi da versare. Avere un fondo di riserva per far fronte alle scadenze fiscali evita di usare i pagamenti dei fornitori per coprire i debiti fiscali.
  2. Controllo dei crediti: monitorare i tempi di pagamento dei clienti e prevedere penali nei contratti in caso di ritardo. Utilizzare strumenti di factoring o anticipi su fatture per evitare tensioni di liquidità.
  3. Gestione dell’IVA: verificare la possibilità di accedere ai regimi IVA per cassa o al reverse charge per ridurre l’esposizione. Richiedere i rimborsi IVA tempestivamente.
  4. Monitoraggio degli indicatori di crisi: utilizzare software di controllo di gestione per monitorare gli indici di indebitamento, liquidità e rotazione. Segnalare eventuali scostamenti all’organo amministrativo.
  5. Assicurazioni e garanzie: stipulare polizze assicurative sui crediti e sui cantieri per coprire eventuali insolvenze dei committenti. Le garanzie fideiussorie possono proteggere dall’inadempimento dei subappaltatori.
  6. Formazione continua: aggiornarsi sulle normative fiscali e contributive (ad esempio partecipando a corsi e seminari) e avvalersi di consulenti qualificati. La normativa in materia di appalti e ritenute cambia frequentemente; una corretta informazione previene errori costosi.
  7. Rinegoziazione tempestiva: se emergono difficoltà, contattare subito i creditori (fisco, INPS, banche) e proporre un piano di rientro prima che vengano avviate azioni esecutive. La trasparenza nelle trattative aumenta la fiducia dei creditori e consente di ottenere condizioni migliori.

FAQ aggiuntive

41. Posso usare il superbonus per compensare debiti fiscali?

Il superbonus 110 % genera crediti d’imposta che possono essere ceduti a terzi o utilizzati in compensazione nel modello F24. Tuttavia, la compensazione è possibile solo a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione del credito e nel limite delle imposte dovute. Non è consentito compensare crediti futuri per estinguere debiti pregressi. Inoltre, l’agente della riscossione può pignorare i crediti fiscali compensabili se esistono cartelle esecutive non pagate; per scongiurare tale rischio, conviene aderire a definizioni agevolate o presentare un piano prima di cedere il credito.

42. Il pagamento di un acconto blocca i termini per il ricorso?

No. Il pagamento parziale non sospende né proroga i termini per impugnare la cartella. Se l’atto presenta vizi, è necessario presentare ricorso entro 60 giorni anche se nel frattempo si effettua un acconto per evitare il pignoramento. Il giudice può considerare il pagamento come un atto di mera prudenza e disporre la restituzione della somma versata in caso di annullamento dell’atto.

43. Cosa succede ai beni in leasing durante la composizione della crisi?

I beni in leasing rimangono di proprietà della società di leasing. In caso di crisi, l’imprenditore può decidere di proseguire il contratto, pagando i canoni correnti, oppure restituire il bene. Se il bene è indispensabile per l’attività (ad esempio un escavatore), la prosecuzione è preferibile; se, invece, il bene è antieconomico, la risoluzione riduce i costi fissi. I canoni scaduti costituiscono crediti privilegiati e vanno inseriti nel piano.

44. Le società inattive possono accedere al piano del consumatore?

Sì, se il titolare è una persona fisica sovraindebitata. La società inattiva non genera reddito ma può avere debiti residui; il socio amministratore può ricorrere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore per liberarsi dalle obbligazioni, dimostrando di non avere mezzi per pagarle. Il piano può prevedere la liquidazione dei beni personali e la falcidia dei debiti fiscali.

45. Qual è la sorte dei contenziosi tributari pendenti durante la ristrutturazione?

I contenziosi tributari pendenti devono essere indicati nel piano di ristrutturazione. Se la controversia riguarda la legittimità del tributo, l’esito può influire sulla quantificazione del debito. Il piano può prevedere una riserva sull’importo oggetto di contenzioso; in caso di vittoria, la somma viene esclusa, mentre in caso di soccombenza si applicano le condizioni del piano. La sospensione delle esecuzioni durante la procedura non blocca però la decisione della commissione tributaria, che potrebbe arrivare anche durante la trattativa.

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