Introduzione
Gestire un’azienda di manutenzione ascensori richiede competenze tecniche, certificazioni e continui investimenti in attrezzature e formazione. Quando le entrate diminuiscono, un contratto non viene rinnovato o un cliente non paga, i debiti verso Fisco, INPS e istituti di credito possono crescere rapidamente e mettere a rischio l’intera attività. Errori nella gestione delle cartelle esattoriali o nell’interpretazione di nuove norme fiscali possono aggravare ulteriormente la posizione del contribuente: i termini per presentare ricorsi sono stringenti, l’Agente della riscossione può iscrivere fermi amministrativi o ipoteche e avviare pignoramenti in tempi brevi, e l’omissione di contributi o imposte può sfociare in responsabilità penali o civili. Chi non reagisce in tempo rischia la chiusura dell’azienda, la perdita del patrimonio personale e sanzioni molto più pesanti.
In questa guida, aggiornata a gennaio 2026, troverai spiegazioni chiare e autorevoli sulle regole di legge, le strategie difensive e le procedure più recenti utili a un’impresa di manutenzione ascensori con debiti fiscali e contributivi. L’articolo è rivolto al debitore o contribuente che desidera capire come difendersi e quali soluzioni legali adottare. Saranno illustrate, tra l’altro, le procedure di definizione agevolata (rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies), le possibilità di ottenere piani di rientro o sospensioni, le difese in giudizio contro cartelle, avvisi e pignoramenti, e gli strumenti offerti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) per risolvere situazioni di sovraindebitamento.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza in diritto bancario, tributario e commerciale. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale e assiste imprese e privati nell’affrontare crisi finanziarie e contenziosi con Fisco, INPS e banche. Tra le sue qualifiche principali:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, abilitato a presentare piani del consumatore, concordati minori e liquidazioni controllate ai sensi della Legge 3/2012 e del nuovo CCII.
- Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC): coordina le procedure di composizione della crisi per conto dell’OCC e assiste i debitori nel dialogo con creditori pubblici e privati.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze nella predisposizione di piani di risanamento e nella negoziazione con l’Amministrazione finanziaria.
Grazie alla collaborazione con commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti in finanza aziendale, lo Studio Monardo offre un’assistenza completa: analisi degli atti notificati, opposizioni e ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie e al giudice ordinario, trattative stragiudiziali con banche ed enti creditori, predisposizione di piani di rientro, accordi di ristrutturazione, piani del consumatore e concordati minori. L’obiettivo è salvaguardare l’impresa, proteggere il patrimonio del debitore e sfruttare ogni possibilità di riduzione o cancellazione del debito.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
Una corretta difesa deve sempre partire dalla conoscenza delle normative vigenti e delle più recenti pronunce giurisprudenziali. Di seguito riassumiamo le principali leggi, decreti e sentenze che riguardano l’impresa con debiti fiscali e contributivi.
1. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e correttivi 2022‑2024)
Il CCII ha riformato radicalmente il diritto fallimentare introducendo procedure mirate anche per le imprese di minori dimensioni, come le aziende di manutenzione ascensori. Le definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento sono fondamentali per capire quale procedura attivare:
- Crisi: lo stato in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.【239538528119678†L66-L99】 Per le imprese che non rientrano nei parametri di fallibilità (c.d. impresa minore), la crisi può essere gestita attraverso procedure minori.
- Insolvenza: l’inadeguatezza definitiva del patrimonio e delle prospettive reddituali a soddisfare le obbligazioni; in questo caso si può accedere alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) o alla liquidazione controllata.
- Sovraindebitamento: l’insieme di debiti superiori alle possibilità di pagamento per soggetti esclusi dal fallimento (consumatori, professionisti, imprese minori). Le aziende di manutenzione ascensori spesso rientrano in questa categoria se hanno debiti verso fornitori, Fisco e banche che non possono più onorare.
Tra i correttivi più recenti spiccano quelli del D.Lgs. 136/2024, che ha adeguato il CCII alla direttiva europea sull’insolvenza. La relazione al testo evidenzia alcune modifiche rilevanti:
- La definizione di consumatore è stata precisata: può accedere al piano del consumatore solo chi ha contratto debiti per esigenze personali e non professionali, chiarendo che gli imprenditori (anche piccoli) devono ricorrere alle altre procedure. Se l’imprenditore individuale di manutenzione ascensori ha debiti prevalentemente aziendali, dovrà presentare un concordato minore o un accordo di ristrutturazione.
- È stata introdotta la possibilità di concludere accordi con l’Erario nell’ambito della negoziazione assistita della crisi: il professionista indipendente attesta la sostenibilità del piano e l’amministrazione finanziaria può accettare pagamenti parziali o differiti (comma 2‑bis dell’art. 23 CCII) .
- Nell’art. 80 sul concordato minore è stato chiarito che il tribunale può omologare il piano anche senza l’adesione dell’Erario e degli enti previdenziali se la proposta è più conveniente della liquidazione controllata. La valutazione deve confrontare il piano con la liquidazione controllata e non con i singoli atti esecutivi . L’omologazione senza adesione pubblica, confermata anche dall’interpretazione dottrinale , consente alle PMI indebitate con Fisco e INPS di ottenere un taglio consistente dei debiti fiscali quando il piano è conveniente per l’Erario.
- L’art. 88 disciplina il cram down nel concordato: è possibile imporre il piano ai creditori dissenzienti quando il credito è degradato per concorso con un privilegio, definendo le regole su garanzie e riparti .
2. Liquidazione controllata (art. 268 CCII)
Quando l’impresa non è in grado di proporre un concordato e non dispone di beni sufficienti per pagare i creditori in misura congrua, è possibile chiedere l’apertura di una liquidazione controllata. L’art. 268 CCII prevede che la procedura si apre su domanda del debitore o di un creditore quando i debiti superano 50 000 € e il debitore è insolvente . Se il passivo è inferiore o non vi sono beni da liquidare, non si apre la procedura e i creditori devono ricorrere all’esecuzione ordinaria. Le somme non pignorabili (crediti alimentari, stipendi entro i limiti di legge, beni in fondo patrimoniale ecc.) restano escluse dalla liquidazione .
3. Rottamazione‑quater e riammissione (Legge 197/2022 e DL 202/2024)
La Legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑240, L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle, consentendo di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e i rimborsi spese. La norma stabilisce che:
- Il contribuente deve presentare la domanda entro il 30 aprile 2023;
- Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate bimestrali; l’interesse annuo sulle rate è del 2%;
- Durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche fino al versamento della prima o unica rata ;
- È necessario rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.
Con il DL 202/2024 (c.d. Milleproroghe), convertito nella L. 14/2025, è stata prevista la riammissione alla rottamazione‑quater: chi non ha pagato le rate previste entro il 31 dicembre 2024 può essere riammesso saldando gli importi dovuti entro il 31 luglio 2025, in un’unica soluzione o con un massimo di 10 rate distribuite tra il 2025 e il 2027 . Questa norma ha dato una nuova chance alle imprese decadute dalla rottamazione‑quater.
4. Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Legge di bilancio 2026)
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la definizione agevolata delle cartelle n. 5, nota come rottamazione‑quinquies. Le regole principali, riassunte dalle fonti giornalistiche e confermate dal testo di legge, sono:
- Ambito di applicazione: possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973; art. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972), contributi previdenziali INPS (esclusi quelli derivanti da accertamenti), e sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture .
- Debiti ammessi: possono aderire anche coloro che sono decaduti da precedenti rottamazioni o “saldo e stralcio”. Restano esclusi i carichi già definiti con la rottamazione‑quater regolarmente pagati al 30 settembre 2025 .
- Cosa si paga: il contribuente versa solo il capitale residuo e le spese di notifica ed esecutive. Non sono dovuti interessi iscritti a ruolo, interessi di mora, sanzioni né aggio .
- Domanda e scadenze: la richiesta deve essere trasmessa telematicamente entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento può avvenire:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure
- in un massimo di 54 rate bimestrali, pari a nove anni, con la prima rata il 31 luglio 2026 e successive rate il 30 settembre e 30 novembre 2026; dalla quarta rata, il pagamento avviene a gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno fino al 2035 . Ogni rata non può essere inferiore a 100 € e, dal 1° agosto 2026, sulle rate si applicano interessi al 3% .
- Sospensioni: la presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e l’iscrizione di nuovi fermi o ipoteche fino alla scadenza della prima rata . Gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in corso sono anch’essi sospesi fino alla prima rata .
- Decadenza: la definizione agevolata perde efficacia se non si paga la prima rata o se si omettono due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata .
5. Procedure esecutive dell’Agente della riscossione (DPR 602/1973)
Per comprendere come difendersi da Fisco e INPS è fondamentale conoscere le regole di notifica, prescrizione e pignoramento previste dal DPR 602/1973:
- Avviso di pagamento e intimazione: l’Agente della riscossione può avviare l’esecuzione forzata solo dopo che sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito . Se non avvia l’esecuzione entro un anno, deve notificare una nuova intimazione con l’invito a pagare entro cinque giorni; questa intimazione resta efficace per 180 giorni .
- Atti impugnabili: l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti contro cui è ammesso ricorso: avvisi di accertamento, atti di liquidazione, cartelle di pagamento, intimazioni, iscrizioni di ipoteca, fermi amministrativi e altri provvedimenti . Entro 60 giorni dalla notifica bisogna proporre ricorso dinanzi al giudice tributario (art. 21 D.Lgs. 546/1992).
- Pignoramento esattoriale semplificato (art. 72‑bis DPR 602/1973): consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo debitore (es. banca) di versare il credito direttamente all’Erario senza necessità di udienza. Il terzo deve eseguire il pagamento entro 60 giorni per le somme già esigibili; in mancanza, l’agente deve avviare la procedura ordinaria . Secondo la Cassazione, il pignoramento perde efficacia se entro 60 giorni non viene pagato e l’agente deve ricorrere al pignoramento ordinario .
- Estensione ai crediti futuri: altra pronuncia della Cassazione (n. 28520/2025) ha chiarito che il pignoramento ex art. 72‑bis si estende anche ai crediti futuri che maturano entro 60 giorni dalla notifica .
6. Sanzioni penali per omessi versamenti
Un’azienda di manutenzione ascensori deve essere consapevole che l’omesso versamento di imposte e contributi può sfociare in responsabilità penale:
- Omissione di contributi previdenziali: l’art. 2, comma 1‑bis, del D.L. 463/1983 (come modificato dal D.L. 48/2023) prevede la reclusione fino a tre anni e multa fino a 1 032 € per chi omette il versamento di contributi all’INPS per importi superiori a 10 000 € in un anno; per importi inferiori scatta una sanzione amministrativa dal 150% al 400% dell’omissione . Il reato non è punibile se il versamento è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o notifica . La comunicazione di violazione dev’essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della violazione .
- Omissione del versamento IVA e ritenute: gli artt. 10‑bis e 10‑ter del D.Lgs. 74/2000 puniscono l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA. Il mancato pagamento dell’IVA dovuta e risultante dalla dichiarazione per oltre 250 000 € per ciascun periodo d’imposta è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni; lo stesso vale per il mancato versamento di ritenute per oltre 150 000 € .
7. Giurisprudenza recente sulla prescrizione delle cartelle esattoriali
Nel 2025 la Cassazione ha ribadito che l’eccezione di prescrizione del debito tributario deve essere sollevata impugnando l’intimazione di pagamento entro 60 giorni; diversamente il credito si “cristallizza” e non può essere più contestato. Nella ordinanza 28706/2025 è stato ricordato che la prescrizione dei tributi erariali (IVA, IRPEF, IRES) è decennale, quella di imposte locali e contributi previdenziali quinquennale, mentre il bollo auto si prescrive in tre anni . Questa sentenza conferma l’importanza di verificare sempre la data di notifica e i termini di prescrizione.
8. Norme bancarie e tutela del consumatore
Molte imprese di manutenzione ascensori finanziano gli investimenti tramite leasing e mutui. Nelle procedure di sovraindebitamento è essenziale valutare se le banche hanno rispettato l’obbligo di valutare il merito creditizio prima di concedere un finanziamento. L’art. 124‑bis del Testo unico bancario (TUB) impone agli intermediari di verificare la solvibilità del cliente sulla base delle informazioni fornite dal consumatore e, se necessario, consultare le banche dati . La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di istruttoria non è standardizzato ma va modulato sul caso concreto: la banca non è tenuta a richiedere informazioni ulteriori se non emergono evidenti elementi di rischio . Tuttavia, la violazione dell’art. 124‑bis non esclude la responsabilità del consumatore quando il sovraindebitamento è stato causato da grave negligenza o malafede; in tal caso l’accesso al piano del consumatore può essere negato .
Procedura passo‑passo dopo la notifica della cartella o dell’avviso di addebito
Quando l’impresa di manutenzione ascensori riceve una cartella di pagamento o un avviso di addebito, è essenziale agire con metodo. Di seguito una guida dettagliata su cosa fare e quali termini rispettare.
1. Verificare la regolarità della notifica
La notifica della cartella o dell’avviso deve avvenire secondo le forme previste dal Codice di procedura civile e dal DPR 602/1973: posta raccomandata con avviso di ricevimento, messo notificatore, PEC o messi speciali per gli atti INPS. Occorre controllare:
- Data di spedizione e ricezione: serve per calcolare i termini per l’impugnazione. Se la notifica non è stata eseguita correttamente (mancata consegna al destinatario, indirizzo errato), l’atto è nullo e può essere impugnato.
- Prescrizione: confronta la data di formazione del ruolo con i termini prescrizionali (5 o 10 anni) ricordati dalla Cassazione .
- Cartelle mai notificate: spesso il contribuente riceve direttamente l’intimazione o il pignoramento senza aver visto la cartella; in questo caso va richiesto l’estratto di ruolo per verificare gli atti notificati e gli importi iscritti.
2. Analizzare il contenuto dell’atto
All’interno della cartella o dell’avviso di addebito devono essere indicati:
- Il dettaglio del debito (imposta, sanzioni, interessi, aggio);
- Gli estremi del provvedimento (ruolo, numero della partita iva, anno);
- La base giuridica e i riferimenti normativi;
- Le istruzioni per il pagamento e i termini per l’impugnazione.
È opportuno confrontare gli importi con quelli presenti nelle proprie dichiarazioni fiscali o negli estratti contributivi, verificare eventuali duplicazioni e richiedere spiegazioni all’Agenzia delle Entrate o all’INPS.
3. Decidere la strategia: contestare o definire?
L’impresa ha due strade principali:
- Impugnare l’atto entro 60 giorni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (ex Commissione tributaria) o, per gli avvisi INPS, al giudice ordinario. È necessario depositare ricorso tramite avvocato abilitato e pagare il contributo unificato. La mancata impugnazione comporta l’irrevocabilità del debito.
- Aderire alle procedure agevolative (rottamazione‑quater, rottamazione‑quinquies) o richiedere la rateazione ordinaria. La scelta dipende dall’età del debito, dagli importi, dalla capacità di pagamento e dalla presenza di eventuali contenziosi pendenti. Per debiti più recenti la definizione agevolata può essere più conveniente; per debiti prescritti conviene contestare.
4. Presentare l’istanza di rottamazione o rateazione
- Rottamazione‑quinquies: compilare la domanda sul portale dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione entro il 30 aprile 2026 seguendo le istruzioni fornite . È possibile operare dalla area riservata, selezionando i carichi definibili, o dalla area pubblica allegando la documentazione di identità . La scelta tra pagamento in unica soluzione o rateale deve essere fatta in fase di domanda.
- Rateazione ordinaria: se non si aderisce alla rottamazione, si può chiedere all’Agente della riscossione una dilazione fino a 72 rate mensili; per importi superiori a 120 000 € è richiesta la documentazione sulla situazione reddituale. È possibile presentare la richiesta online o presso gli sportelli.
5. Attivare le difese giudiziali
Se si opta per il ricorso, l’atto deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica; per la notifica via PEC, il termine decorre dalla consegna del messaggio. Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti, i motivi di diritto (ad esempio, prescrizione, difetto di motivazione, illegittima iscrizione a ruolo) e l’eventuale richiesta di sospensione dell’esecutività. Nelle controversie contro l’INPS, la competenza è del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
6. Richiedere la sospensione dell’esecutività
Il giudice tributario può concedere la sospensione dell’atto impugnato se sussiste fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e periculum in mora (danno grave e irreparabile). Tale richiesta può essere fondamentale per bloccare pignoramenti e ipoteche durante la causa. Anche la presentazione di un’istanza di rottamazione sospende le azioni esecutive sui carichi oggetto di definizione .
7. Verificare eventuali pignoramenti o ipoteche
In presenza di un pignoramento presso terzi o di un fermo amministrativo, occorre controllare la data di notifica e verificare se il titolo è legittimo. Come detto, il pignoramento ex art. 72‑bis perde efficacia se non avviene il pagamento entro 60 giorni e non può bloccare indefinitamente il conto corrente; in tal caso l’azienda può chiedere la revoca al giudice dell’esecuzione. Le ipoteche iscritte per debiti inferiori a 20 000 € sono illegittime e possono essere cancellate. Se l’esecuzione riguarda il capannone o le attrezzature indispensabili per l’attività, è possibile chiedere la conversione del pignoramento in denaro rateizzato.
8. Proteggere il patrimonio e la continuità aziendale
Durante la gestione del debito è fondamentale proteggere gli asset aziendali (macchinari, autocarri, licenze) e quelli personali del titolare. Alcuni consigli pratici:
- Separare il patrimonio: valutare la costituzione di un fondo patrimoniale o di un trust per proteggere beni immobili non strumentali; trasferire la proprietà della sede o delle attrezzature essenziali in una società distinta può tutelare l’operatività.
- Verificare la liceità dei tassi bancari: le aziende spesso finanziano gli impianti di ascensori con leasing e mutui; un’analisi tecnica può rivelare clausole usurarie, interessi anatocistici o costi occulti. Un ricorso in tribunale può ridurre notevolmente il debito bancario.
- Negoziare con i fornitori: definire accordi di ristrutturazione per dilazionare i debiti commerciali e mantenere la continuità operativa.
Difese e strategie legali contro Fisco, INPS e banche
Ricorsi tributari e opposizioni
- Nullità della notifica: se la cartella non è stata notificata correttamente (ad esempio all’indirizzo errato o consegnata a persona non autorizzata), il ricorso può fare dichiarare nullo l’atto. Ricordiamo che la notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna al destinatario; la sola compiuta giacenza non è sufficiente a far decorrere i termini.
- Prescrizione e decadenza: eccepire la prescrizione decennale per i tributi erariali e quella quinquennale per contributi e imposte locali . Spesso l’estratto di ruolo evidenzia che l’ultimo atto utile è anteriore rispetto alla data di notifica dell’intimazione.
- Difetto di motivazione: molte cartelle contengono importi aggregati senza indicare gli elementi essenziali (data di accertamento, calcolo degli interessi); ciò viola l’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente). Il ricorso può chiedere l’annullamento per difetto di motivazione.
- Illegittimità dell’agente della riscossione: se l’ente non dimostra la legittimità della pretesa (ad esempio, mancata prova della notifica dell’atto presupposto), il giudice può annullare la cartella.
- Eccesso di potere e abuso del diritto: per debiti di modesta entità l’iscrizione di ipoteca o fermo può essere sproporzionata e configurare un eccesso di potere; la Cassazione ha più volte ribadito che i fermi su beni strumentali sono illegittimi se impediscono lo svolgimento dell’attività d’impresa.
- Ricorso avverso l’atto INPS: per i contributi previdenziali l’impugnazione va proposta al tribunale del lavoro e può eccepire sia la prescrizione quinquennale sia l’inesistenza del titolo contributivo.
Strumenti deflativi e accordi con l’Erario
- Definizione agevolata (rottamazione‑quinquies): consente di chiudere i debiti fiscali pagando solo il capitale e le spese, con rate fino a nove anni . È particolarmente utile per le imprese con debiti misti (imposte e contributi INPS). È importante selezionare solo i carichi effettivamente dovuti e valutare se il piano di pagamento è sostenibile .
- Rateazione ordinaria: per chi non aderisce alla definizione agevolata è possibile chiedere piani di rateazione fino a 72 rate; per importi elevati, l’agente della riscossione richiede garanzie e documentazione patrimoniale.
- Accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali: nell’ambito del CCII l’impresa può proporre agli enti pubblici una transazione fiscale che preveda il pagamento parziale del credito erariale. La modifica dell’art. 23 CCII consente accordi più flessibili con l’Erario, purché vi sia l’attestazione di un professionista indipendente .
- Concordato minore: strumento destinato all’imprenditore individuale o alla società di piccole dimensioni che intende continuare l’attività. Il piano può prevedere la falcidia dei crediti fiscali e contributivi con il consenso dei creditori oppure, dopo la riforma del 2024, anche senza l’adesione dell’Erario se la proposta è più conveniente della liquidazione controllata . I creditori che hanno contribuito alla crisi per colpa non possono opporsi al concordato .
- Liquidazione controllata: se il concordato non è praticabile, il debitore può chiedere la liquidazione controllata per ottenere la liberazione integrale dai debiti residui (esdebitazione) alla fine della procedura. La procedura prevede la vendita dei beni pignorabili e la distribuzione del ricavato ai creditori; le somme necessarie al sostentamento (stipendi, pensioni, indennità) restano escluse .
- Piano del consumatore: se l’imprenditore individuale si è indebitato principalmente per esigenze personali (es. garantire un mutuo per la casa), può accedere al piano del consumatore; tuttavia, le modifiche al CCII precisano che sono esclusi i debiti professionali . Il piano consente di proporre pagamenti parziali con l’esdebitazione finale.【239538528119678†L2488-L2534】.
- Accordi stragiudiziali con banche e fornitori: spesso la posizione debitoria verso gli istituti di credito deriva da leasing o mutui con tassi onerosi. Una perizia tecnica può evidenziare usura o anatocismo; in tal caso è possibile rinegoziare il contratto o agire in giudizio per ottenere la restituzione degli interessi indebiti. Allo stesso tempo, è utile negoziare con i fornitori piani di rientro, magari subordinati al pagamento delle rate della rottamazione.
Difendersi dai pignoramenti
L’Agente della riscossione può pignorare conti correnti, crediti verso terzi e beni mobili o immobili. Di seguito alcune azioni difensive:
- Pignoramento presso terzi: se la somma pignorata non viene versata entro 60 giorni, il pignoramento perde efficacia . Il debitore può quindi rivolgersi al giudice per far dichiarare la cessazione degli effetti del pignoramento.
- Pignoramento di crediti futuri: la Cassazione (n. 28520/2025) ha stabilito che il pignoramento ex art. 72‑bis può riguardare anche crediti futuri che maturano entro 60 giorni dalla notifica . È quindi fondamentale monitorare eventuali ordinativi inviati a banche o clienti e verificare se l’agente agisce nel termine.
- Pignoramento immobiliare: l’agente può iscrivere ipoteca anche su beni strumentali; tuttavia, per debiti sotto i 20 000 € l’ipoteca è nulla. In presenza di immobili necessari all’attività (sede, magazzino) è possibile chiedere la riduzione del pignoramento o la conversione in denaro rateizzato. Nel caso di pignoramento di beni strumentali essenziali, si può invocare l’eccesso di potere.
Strumenti alternativi di soluzione del debito
Rottamazione e definizioni agevolate
Il 2026 segna il debutto della rottamazione‑quinquies, mentre restano in vigore la rottamazione‑quater (per i carichi fino al 30 giugno 2022) e le disposizioni di riammissione previste dal Milleproroghe. Ecco una sintesi delle principali definizioni agevolate e delle loro caratteristiche:
| Strumento | Periodo dei carichi | Cosa si paga | Scadenze domanda | Rate e interessi | Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottamazione‑quater | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 | Solo capitale e spese di notifica/esecuzione; nessuna sanzione né interessi | Domanda entro 30 aprile 2023 (scaduta); riammissione per i decaduti entro 31 luglio 2025 | Fino a 18 rate bimestrali; interessi al 2% annuo | Art. 1, commi 231‑240 L. 197/2022; DL 202/2024 |
| Rottamazione‑quinquies | Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 | Capitale residuo + spese; esclusi interessi, sanzioni e aggio | Domanda entro 30 aprile 2026 | Fino a 54 rate bimestrali in 9 anni; interessi al 3% dal 1° agosto 2026; rata minima 100 € | Legge 199/2025 (commi 82‑110) |
| Definizioni liti pendenti e accertamenti | Dipende dalla norma (es. art. 6 DL 119/2018 per la chiusura delle liti tributarie) | Percentuale del tributo in base al grado di giudizio; pagamento agevolato | Varie | Rateazioni limitate | DL 119/2018; successive proroghe |
| Saldo e stralcio (2019) | Debitori con ISEE < 20 000 € e debiti inferiori a 1 000 € | Pagamento ridotto fino al 16%; cancellazione residuo | Concluso | Rate massime | DL 119/2018 |
Procedure di sovraindebitamento
Le imprese di manutenzione ascensori, spesso classificabili come imprese minori, possono accedere alle seguenti procedure previste dal CCII:
- Concordato minore: consente di rinegoziare i debiti e proseguire l’attività sotto la supervisione dell’OCC. Dopo le modifiche del 2024, il giudice può omologare il piano anche senza l’adesione del Fisco quando la proposta è più conveniente della liquidazione controllata . La procedura richiede la nomina di un professionista attestatore e la predisposizione di un piano che descriva la continuità aziendale, le risorse e la soddisfazione dei creditori.
- Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato a persone fisiche che hanno contratto debiti per bisogni personali. Dal 2024 il “consumatore” non può includere debiti professionali ; pertanto un imprenditore può accedere solo se l’indebitamento è misto e prevalgono le passività personali.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto a imprese non fallibili che non soddisfano i requisiti per il concordato; deve essere approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e omologato dal tribunale.
- Liquidazione controllata: si apre su domanda del debitore quando l’attivo è insufficiente per un concordato; alla fine si ottiene l’esdebitazione, salvo frodi, in modo simile alla procedura di liquidazione del consumatore【239538528119678†L2488-L2534】.
- Piano di rientro del sovraindebitato (ex L. 3/2012): ancora applicabile per le procedure pendenti e per i consumatori, consente di pagare i creditori in misura parziale con la supervisione dell’OCC. L’iter è simile al piano del consumatore del CCII.
Strumenti per bloccare o ridurre il debito bancario
- Azioni per usura e anatocismo: un’analisi tecnica dei contratti di mutuo, leasing o factoring può evidenziare tassi usurari o la capitalizzazione illegittima degli interessi. In tali casi si può chiedere al giudice la restituzione degli interessi e la rideterminazione del saldo, riducendo notevolmente la posizione debitoria.
- Rinegoziazione e moratorie: in presenza di crisi congiunturali, come la pandemia o l’aumento dei prezzi energetici, è possibile chiedere alla banca la sospensione delle rate o la rinegoziazione del piano. Le moratorie previste per legge (es. D.L. 18/2020) sono terminate, ma spesso gli istituti concedono soluzioni personalizzate.
Strumenti di tutela nei confronti dell’INPS
- Istanza di dilazione contributiva: per i debiti contributivi è possibile presentare all’INPS la richiesta di rateazione, che può arrivare fino a 60 rate mensili; durante la rateazione sono sospese le procedure esecutive. Per i debiti superiori a 5 000 € è richiesta la garanzia fideiussoria.
- Ricorso amministrativo: contro l’avviso di addebito si può proporre ricorso presso il Comitato Provinciale o regionale dell’INPS entro 90 giorni; il ricorso sospende l’esecutività.
- Verifica della prescrizione quinquennale: molti avvisi si basano su crediti prescritti; occorre controllare la data dell’obbligazione.
Errori comuni da evitare
- Ignorare le notifiche: non aprire una cartella o non ritirare una raccomandata non fa sparire il debito. I termini decorrono comunque e si rischia di perdere la possibilità di ricorrere.
- Confondere rottamazione e rateazione: la rottamazione prevede la cancellazione di interessi e sanzioni, ma non sempre conviene se il debito è prescrivibile. La rateazione ordinaria, invece, non cancella sanzioni ma può essere più flessibile nei termini.
- Fare da soli senza consulenza: la normativa fiscale e fallimentare è complessa e in continua evoluzione; un errore di interpretazione può costare molto caro. Affidarsi a un professionista consente di individuare la strategia migliore e di evitare sanzioni aggiuntive.
- Non valutare la sostenibilità del piano: scegliere un numero di rate eccessivo senza considerare la propria capacità di pagamento può portare alla decadenza dalla rottamazione e al ripristino del debito integrale .
- Dimenticare le scadenze: i termini per presentare domande di definizione (30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies) e per pagare le rate sono perentori; il mancato rispetto comporta la perdita dei benefici.
FAQ – Domande frequenti (aggiornate al 2026)
- Quali debiti può includere un’azienda di manutenzione ascensori nella rottamazione‑quinquies?
Possono essere inseriti i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a imposte dichiarate e non versate (es. IVA, Irpef, Ires), contributi INPS non versati (ma non quelli derivanti da accertamento) e sanzioni per violazioni del Codice della strada .
- I debiti verso l’INAIL o verso gli enti locali (IMU, TARI) possono rientrare nella rottamazione‑quinquies?
No. La norma esclude le entrate degli enti territoriali, le sanzioni amministrative locali e i contributi assicurativi. Tuttavia è possibile aderire alle definizioni locali se previste dalle singole regioni o comuni.
- Cosa succede se l’azienda presenta la domanda di rottamazione‑quinquies ma poi non paga le rate?
La definizione decade se non viene pagata la prima rata o se sono omesse due rate anche non consecutive . In tal caso il debito torna integralmente esigibile comprensivo di sanzioni e interessi, al netto delle somme già versate.
- È possibile includere nella rottamazione‑quinquies i debiti già oggetto di rottamazione‑quater?
Sì, ma solo se il contribuente è decaduto dalla rottamazione‑quater prima del 30 settembre 2025 . Le rate pagate restano acquisite a titolo di acconto.
- Come si calcola la rata minima nella rottamazione‑quinquies?
Ogni rata non può essere inferiore a 100 € . Il numero massimo di rate bimestrali è 54; la scelta della rateizzazione deve quindi tener conto dell’importo totale del debito.
- Durante l’esame della domanda di rottamazione‑quinquies le azioni esecutive sono sospese?
Sì. La presentazione della dichiarazione sospende i termini di prescrizione e decadenza e blocca l’avvio o la prosecuzione delle procedure esecutive fino alla scadenza della prima rata .
- Se la cartella esattoriale è prescritta, conviene aderire alla rottamazione o fare ricorso?
In caso di debito già prescritto è preferibile proporre ricorso per far dichiarare l’estinzione del credito; aderendo alla rottamazione si rinuncia ai ricorsi e si riconosce il debito. È quindi indispensabile far valutare la prescrizione da un professionista.
- Cosa succede se l’Agente della riscossione notifica un pignoramento ex art. 72‑bis e la banca non paga entro 60 giorni?
Il pignoramento perde efficacia e l’Agente deve avviare il pignoramento ordinario . Il terzo (banca o cliente) non può ritenere le somme oltre questo termine.
- Quali sono i termini per contestare una cartella esattoriale?
Occorre presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Per gli avvisi di addebito INPS il termine per ricorrere al giudice del lavoro è di 40 giorni. Ricorsi tardivi vengono rigettati.
- È possibile ottenere la sospensione di un pignoramento sui beni strumentali aziendali?
Sì, presentando un’istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione o con un ricorso per motivi di legittimità; l’azienda può eccepire la sproporzione del pignoramento e chiedere la sostituzione con un piano di pagamento rateizzato.
- In cosa consiste il concordato minore per un’azienda di manutenzione ascensori?
È un accordo con i creditori, omologato dal giudice, che consente all’imprenditore minore di continuare l’attività pagando i debiti in misura ridotta. Il piano deve essere attestato da un professionista e può prevedere la ristrutturazione dei debiti fiscali con falcidia, anche senza l’adesione dell’Erario quando la proposta è più conveniente della liquidazione controllata .
- Quali beni sono esclusi dalla liquidazione controllata?
Non sono soggetti a liquidazione i beni impignorabili: crediti alimentari, stipendi e pensioni entro i limiti di legge, frutti del diritto di usufrutto legale, beni del fondo patrimoniale, beni con clausola di inalienabilità, strumenti necessari alla professione . Questi beni restano nella disponibilità del debitore.
- Un imprenditore può accedere al piano del consumatore?
Solo se i debiti sono stati contratti per esigenze personali e non professionali. Il correttivo del 2024 ha precisato che l’istituto è riservato ai consumatori e non agli imprenditori . Un imprenditore individuale con debiti aziendali dovrà ricorrere al concordato minore o agli accordi di ristrutturazione.
- Cosa succede se il debito riguarda anche reati fiscali (omesso versamento IVA o ritenute)?
In presenza di una notizia di reato, l’adesione alla rottamazione non fa venir meno la responsabilità penale. L’imprenditore dovrà sanare i debiti e procedere con la sospensione del processo penale per estinzione del reato mediante integrale pagamento del tributo e delle sanzioni penali. Ricordiamo che l’omesso versamento IVA oltre 250 000 € e l’omissione di ritenute oltre 150 000 € sono puniti con la reclusione .
- È possibile evitare la responsabilità penale per i contributi non versati?
Sì, se il pagamento dei contributi è effettuato entro tre mesi dalla contestazione si evita la pena . Inoltre l’omissione dei contributi per importi inferiori a 10 000 € comporta solo una sanzione amministrativa, purché i versamenti siano effettuati entro 60 giorni dalla contestazione.
- Come si calcola la convenienza del concordato minore rispetto alla liquidazione controllata?
La valutazione tiene conto del valore stimato dei beni in caso di liquidazione controllata e dei risultati attesi dal piano proposto. Se il piano garantisce ai creditori una soddisfazione almeno pari o superiore a quella ottenibile nella liquidazione, il giudice può omologarlo anche contro il parere del Fisco . È quindi fondamentale predisporre un business plan credibile.
- Cosa fare se la banca ha concesso finanziamenti senza adeguata istruttoria?
È possibile contestare la violazione dell’art. 124‑bis TUB in sede di opposizione al decreto ingiuntivo o nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento. La Cassazione ha affermato che la valutazione della banca deve essere adeguata ma proporzionata alla situazione del cliente . Se il sovraindebitamento deriva da grave negligenza dell’imprenditore non sarà ammesso il piano del consumatore .
- Le procedure del CCII consentono l’esdebitazione totale?
Sì, sia il concordato minore sia la liquidazione controllata prevedono l’esdebitazione finale dei debiti residui per il sovraindebitato onesto, salvo in caso di atti di frode, dolo o false dichiarazioni. L’esdebitazione non si applica ai debiti di natura alimentare, alle sanzioni penali e ai debiti per risarcimento danni extracontrattuali.
- L’azienda può continuare l’attività durante le procedure di crisi?
Sì. Il concordato minore e gli accordi di ristrutturazione sono pensati per salvaguardare la continuità aziendale; è quindi possibile proseguire i contratti di manutenzione, stipulare nuovi contratti e investire nella sicurezza degli impianti, purché si rispettino le prescrizioni del piano e si mantenga la regolarità dei pagamenti correnti.
- Qual è il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi?
L’Organismo di composizione della crisi (OCC) è incaricato di assistere il debitore nella predisposizione del piano, verificare la documentazione, nominare un gestore e trasmettere l’istanza al tribunale. Il gestore (come l’Avv. Monardo) redige la relazione particolareggiata sulla situazione economica e sugli atti compiuti negli ultimi anni e attesta la fattibilità del piano.
Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto delle varie soluzioni, presentiamo alcune simulazioni ipotetiche riferite a un’azienda di manutenzione ascensori con debiti verso Fisco, INPS e banche.
Simulazione 1: adesione alla rottamazione‑quinquies
Scenario: La società Ascensori XYZ ha debiti erariali e contributivi affidati all’Agente della riscossione per un totale di 150 000 €, di cui 100 000 € di capitale, 30 000 € di sanzioni e 20 000 € di interessi e aggio. L’azienda decide di aderire alla rottamazione‑quinquies, optando per il pagamento in 54 rate bimestrali.
Calcoli:
- Importo definibile: si pagano solo 100 000 € (capitale) + spese di notifica/esecutive (ipotizziamo 2 000 €) = 102 000 €.
- Numero di rate: 54 rate bimestrali → durata 9 anni.
- Rata minima: 102 000 € / 54 ≈ 1 889 € (superiore al minimo di 100 €). Dal 1° agosto 2026 si applicano interessi al 3%; ipotizzando che il residuo scaduto dopo il 1° agosto sia 100 000 €, l’interesse annuo sarà 3 000 € il primo anno.
- Vantaggio: rispetto al pagamento integrale, l’azienda risparmia 50 000 € tra sanzioni e interessi. Inoltre ottiene la sospensione delle azioni esecutive e può dedicare risorse agli investimenti.
Simulazione 2: ricorso per prescrizione e concordato minore
Scenario: L’azienda Ascensori S.R.L. riceve nel 2026 un’intimazione per debiti IVA 2015 pari a 200 000 €. Dall’estratto di ruolo risulta che la cartella era stata notificata nel 2016 ma l’agente non ha intrapreso azioni esecutive; l’intimazione arriva nel 2026, oltre il termine annuale. Inoltre, il debito appare prescritto, essendo trascorsi più di 10 anni.
Strategia:
- Si propone ricorso per eccepire la prescrizione e la decadenza dell’intimazione, chiedendo la sospensione immediata dell’esecuzione .
- Parallelamente, la società attiva una procedura di concordato minore per ristrutturare i debiti bancari e commerciali. Il piano prevede la cessione di alcuni beni non essenziali e il pagamento ai creditori in 6 anni, con l’intervento dell’OCC. L’Erario potrebbe opporsi ma il giudice potrà omologare il piano se risulta più conveniente della liquidazione .
Simulazione 3: liquidazione controllata per imprenditore individuale
Scenario: un imprenditore individuale di manutenzione ascensori ha cessato l’attività dopo la perdita di contratti importanti. Debiti erariali e contributivi: 80 000 €; debiti bancari: 120 000 €; patrimonio: un appartamento di proprietà (valore 100 000 €) e attrezzature usate (valore 20 000 €).
Soluzione:
- Si avvia la liquidazione controllata, poiché l’attivo non consente un concordato. L’OCC nomina un liquidatore che vende le attrezzature e cede l’appartamento. Con il ricavato di 120 000 € si pagano in parte i debiti; al termine il debito residuo viene esdebitato. L’imprenditore mantiene gli stipendi (se nel frattempo è assunto) e eventuali crediti alimentari, poiché esclusi dalla liquidazione .
Conclusioni
L’azienda di manutenzione ascensori che accumula debiti verso Fisco, INPS e banche si trova di fronte a scadenze serrate e a un complesso intreccio normativo. La Legge di bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, offrendo la possibilità di estinguere i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale e le spese, con rate fino a nove anni . Parallelamente, il nuovo Codice della crisi d’impresa e le sue recenti modifiche consentono di accedere a procedure di concordato minore e liquidazione controllata più flessibili, con la possibilità di imporre la proposta al Fisco quando più conveniente .
La difesa efficace parte dalla verifica tempestiva delle notifiche e dei termini di prescrizione , prosegue con la valutazione dei benefici della rottamazione rispetto all’impugnazione e alla rateazione, e può culminare in un accordo di ristrutturazione o in una procedura di sovraindebitamento. È fondamentale analizzare ogni situazione con strumenti professionali, verificare la legittimità degli atti e redigere piani sostenibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo a chi gestisce un’impresa di manutenzione ascensori, con un approccio integrato che combina competenze in diritto tributario, bancario e commerciale. Lo Studio assiste nella predisposizione di ricorsi, nella scelta tra rottamazione, rateazione e concordati, nella negoziazione con le banche e nella protezione del patrimonio. L’obiettivo è sempre la salvaguardia dell’attività e la tutela del debitore.
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