Azienda di facility management con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

L’amministrazione dei condomini e la gestione integrata di edifici e impianti – oggi definita facility management – comportano responsabilità complesse. Il facility manager gestisce la manutenzione e l’organizzazione dei servizi, ma spesso viene considerato anche rappresentante legale del condominio o della società che amministra. Quando l’azienda di facility management o la società consortile accumula debiti tributari, previdenziali o bancari, il rischio di azioni esecutive (iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi, pignoramenti e revoche di fidi) è elevato. In questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, analizziamo come difendersi dal fisco, dall’INPS e dagli istituti di credito adottando un approccio legale e pratico.

Il tema è importante perché i tempi per reagire sono stringenti: per impugnare una cartella di pagamento o un avviso di addebito ci sono soli 60 giorni, per opporsi a un pignoramento presso terzi ne bastano 20, mentre le definizioni agevolate prevedono scadenze precise (il 30 aprile 2026 per la nuova rottamazione‑quinquies). Chi non agisce tempestivamente perde il diritto di contestare o accedere agli sconti. Molti imprenditori e amministratori commettono errori: pagano subito senza verificare la legittimità dell’atto, trascurano di chiedere la sospensione dell’esecuzione o si rivolgono a professionisti non specializzati. Anche un semplice ritardo nella notifica può rendere nullo l’atto, ma occorre saperlo individuare.

In questo contesto interviene l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista esperto di diritto bancario e tributario. Coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, l’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista: può assistere i clienti in tutte le fasi, fino al giudizio in Cassazione.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): dispone di strumenti per attivare procedure concorsuali o piani del consumatore.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): può assistere le aziende nella nuova composizione negoziata.

In collaborazione con commercialisti e consulenti del lavoro, il suo studio offre:

  • Analisi preliminare dell’atto: verifica vizi di notifica, prescrizione e decadenza.
  • Ricorsi tributari e previdenziali: impugnazione di avvisi di accertamento, cartelle e intimazioni di pagamento.
  • Sospensione delle procedure esecutive: richiesta di sospensione della riscossione davanti al giudice o all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER).
  • Trattative e piani di rientro: definizioni agevolate, accordi stragiudiziali con l’INPS e con le banche, ristrutturazioni del debito.
  • Soluzioni giudiziali e concorsuali: ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente, concordato semplificato e composizione negoziata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Responsabilità dell’amministratore e art. 63 disp. att. c.c.

L’amministratore di condominio è il soggetto che rappresenta la collettività dei condomini. L’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile disciplina la riscossione delle quote e la responsabilità nei confronti dei creditori. La norma, aggiornata dalla riforma del condominio (L. 220/2012), stabilisce che:

  • L’amministratore può ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il recupero dei contributi non versati .
  • Il creditore che agisce contro il condominio deve escutere prima i condomini morosi; solo dopo può rifarsi sugli altri .
  • L’amministratore comunica ai creditori i dati dei condomini morosi; trascorsi sei mesi di mancato pagamento, può sospendere il condomino dall’uso dei servizi comuni .
  • In caso di vendita, l’acquirente e il venditore sono solidalmente obbligati a pagare i contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Nel facility management, questi obblighi si traducono nella necessità di ripartire correttamente le spese e di intervenire tempestivamente per evitare che l’omissione di pochi comprometta l’equilibrio economico dell’intero edificio. L’amministratore risponde anche di eventuali errori nella tenuta dei registri e nella conservazione dei documenti.

1.2 Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti

Le procedure esecutive contro gli amministratori o i soci di una società di facility management possono colpire stipendi, pensioni e somme su conto corrente. La tutela del debitore è contenuta nell’art. 545 c.p.c. e nell’art. 72 ter D.P.R. 602/1973. In particolare:

  • Art. 545 c.p.c.: stabilisce che stipendi e salari sono pignorabili solo nel limite di un quinto per crediti tributari o civilistici . Se concorrono più cause (tributi e alimenti), il pignoramento non può superare la metà dell’ammontare . Le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (1 000 € nel 2026); la parte eccedente è pignorabile sempre nel limite di un quinto . Quando stipendi e pensioni vengono accreditati su conto corrente prima del pignoramento, è pignorabile solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale .
  • Art. 72 ter D.P.R. 602/1973: norma speciale applicabile alle procedure esattoriali dell’AER. L’agente della riscossione può pignorare stipendi e salari fino a un decimo per importi fino a €2 500, un settimo per importi tra €2 500 e €5 000 e un quinto per somme superiori . La norma richiama l’art. 545 c.p.c. per i redditi oltre €5 000 e specifica che l’obbligo del terzo pignorato non si estende all’ultimo emolumento già accreditato .
  • Circolare INPS n. 130/2025: chiarisce che alcune prestazioni (maternità, malattia, indennità funerarie) sono assolutamente impignorabili, tranne che per debiti verso l’INPS entro il limite di un quinto . Le indennità sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione) sono pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e in misura determinata dal giudice per crediti alimentari . L’anticipazione NASpI è interamente pignorabile perché ha natura di incentivo . Per i pignoramenti dell’agente della riscossione valgono le riduzioni di un decimo, un settimo e un quinto , e la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo netto .

1.3 Rottamazione-quater e rottamazione-quinquies

Il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per saldare le cartelle esattoriali con sconti su sanzioni e interessi. Nel 2024 e 2025 era in vigore la rottamazione-quater (Legge 197/2022 e D.L. 202/2024 convertito nella Legge 15/2025), che consentiva di pagare i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, eliminando sanzioni e interessi di mora. La norma è stata riaperta per chi era decaduto dagli originari benefici consentendo una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 ; il pagamento avviene in 10 rate: le prime due entro luglio e novembre 2025, le successive tra il 2026 e il 2027 . Il mancato pagamento di una rata o il ritardo di oltre cinque giorni comporta la decadenza .

La Legge di Bilancio 2026 (L. 208/2025) ha introdotto una nuova rottamazione‑quinquies, applicabile ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate ma non versate e da omessi versamenti contributivi. La disciplina, riassunta in un approfondimento di WST Legal, prevede:

  • Estinzione del debito pagando solo il capitale e le spese di procedura e notifica; sono esclusi sanzioni, interessi di mora e aggio .
  • Ambito temporale esteso rispetto alla rottamazione‑quater (fino al 31 dicembre 2023) ma oggetto più limitato, poiché non include le somme derivanti da accertamenti .
  • Pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni), con prima rata sempre entro il 31 luglio 2026 e applicazione di un tasso d’interesse del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 .
  • La presentazione della domanda sospende termini di prescrizione e decadenza e blocca ipoteche, fermi e nuove procedure esecutive . Se non si paga l’unica rata o due rate (anche non consecutive), la rottamazione decade e i versamenti restano a titolo di acconto .

1.4 Sovraindebitamento: definizioni e strumenti del Codice della crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, ha ridefinito le procedure di sovraindebitamento, sostituendo la Legge 3/2012. L’art. 2 CCII fornisce le definizioni generali:

  • Crisi: situazione in cui il debitore prevede di non poter far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi .
  • Insolvenza: impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni e l’impossibilità di generare flussi di cassa .
  • Sovraindebitamento: situazione di crisi o insolvenza di debitori non soggetti al fallimento (consumatori, professionisti, imprenditori minori) .
  • Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, anche se socia di una società. Non è considerato consumatore chi presta fideiussione funzionale all’attività aziendale .

Il Codice prevede diverse procedure:

  1. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII): consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile. La Cassazione, con la sentenza n. 9549/2025, ha chiarito che la moratoria di un anno per i creditori privilegiati prevista dalla L. 3/2012 è un termine iniziale e non finale; il debitore deve iniziare a pagare entro un anno dall’omologazione, ma non necessariamente estinguere il credito entro tale termine . La Corte ha precisato che non serve il voto dei creditori, ma essi possono contestare la convenienza del piano .
  2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) – nuova procedura: la Cassazione (sentenza n. 21048/2025) ha stabilito che l’errore della banca nel valutare il merito creditizio del cliente non esclude la colpa grave del consumatore; l’accesso alla procedura è negato se il debitore ha aggravato volontariamente la propria esposizione . Un’altra decisione (Cass. n. 20725/2025) ha precisato che la banca non è tenuta a richiedere informazioni ulteriori oltre quelle fornite dal cliente salvo casi necessari; se il cliente ha fornito dati falsi, la responsabilità ricade su di lui .
  3. Liquidazione controllata (artt. 268–281 CCII): procedura liquidatoria per i debitori non fallibili. Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni e ripartisce il ricavato tra i creditori. Al termine, può essere concessa l’esdebitazione.
  4. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): istituto straordinario riservato alla persona fisica priva di beni e con reddito insufficiente. È concessa se il debitore è meritevole e non ha causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. L’istituto consente una “seconda chance”, come riconosciuto dalla Corte costituzionale . Il beneficio può essere concesso una sola volta, dura quattro anni e obbliga a destinare ai creditori eventuali sopravvenienze rilevanti . La Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione dell’incapiente non è alternativa a quella fallimentare; chi è stato dichiarato fallito deve seguire l’esdebitazione fallimentare e non può ricorrere all’art. 283 CCII per aggirare le regole .
  5. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021): strumento volontario attivabile dall’imprenditore in crisi probabile. L’art. 2 del D.L. 118/2021 prevede che l’imprenditore può chiedere al segretario della Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile . L’esperto agevola le trattative con creditori e altri soggetti e opera mediante una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere . La Cassazione penale (sentenza n. 30109/2025) ha riconosciuto che l’ammissione alla composizione negoziata, con la conferma delle misure protettive, può escludere il periculum in mora e quindi impedire il sequestro preventivo . Questa decisione rafforza la valenza protettiva della composizione negoziata anche in sede penale.

1.5 Diritto bancario e usura

Le aziende di facility management spesso ricorrono a linee di credito per finanziare lavori e forniture. È quindi fondamentale conoscere la normativa in materia di anatocismo e usura. La Cassazione ha emesso nel 2025 due pronunce importanti:

  • Sentenza n. 15114/2025: ha stabilito che, per verificare se un tasso d’interesse supera la soglia usuraia, vanno inclusi tutti i costi del credito (compresi i premi assicurativi collegati al finanziamento) ad eccezione delle imposte . Se il tasso effettivo globale (TEG) eccede il tasso soglia determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia, il contratto è nullo nella parte relativa agli interessi e il creditore deve restituire quanto indebitamente percepito.
  • Ordinanza n. 18838/2025: ha chiarito che la usura sopravvenuta (il superamento della soglia dopo la stipula, dovuto a variazioni dei tassi) non rende nullo il contratto, purché il tasso fosse legittimo al momento della sottoscrizione . Inoltre, il metodo di ammortamento “alla francese” non determina di per sé l’illegittimità del contratto; ciò conferma la validità di molti mutui a rate costanti.

1.6 Pignoramenti INPS e impignorabilità delle prestazioni

Oltre ai limiti generali previsti dagli art. 545 c.p.c. e 72 ter D.P.R. 602/1973, la circolare INPS n. 130/2025 fornisce indicazioni specifiche sulle somme erogate dall’Istituto:

  • Prestazioni assistenziali (indennità di maternità, malattia, assegni funerari) sono assolutamente impignorabili .
  • Prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità) sono pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e in misura autorizzata per crediti alimentari .
  • L’anticipazione NASpI è pignorabile integralmente .
  • Per le procedure esattoriali dell’AER si applicano i limiti ridotti (un decimo, un settimo, un quinto) e la quota complessiva non può superare la metà .

Queste precisazioni sono importanti perché in molte aziende di facility management i dipendenti percepiscono indennità di cassa integrazione (CIG) durante la sospensione dei cantieri. L’azienda può così opporsi a pignoramenti che superino la quota prevista.

1.7 Altre pronunce giurisprudenziali rilevanti

La giurisprudenza del 2025 ha definito ulteriori confini per la tutela del debitore:

  • Esdebitazione incapiente e fallimento: l’ordinanza n. 30108/2025 della Cassazione ha ribadito che l’esdebitazione prevista dall’art. 283 CCII è un segmento finale della procedura cui si riferisce e non può sostituire l’esdebitazione fallimentare. Il beneficio non è autonomo, quindi chi è stato dichiarato fallito non può aggirare la disciplina fallimentare ricorrendo all’esdebitazione dell’incapiente .
  • Composizione negoziata e sequestro preventivo: la sentenza n. 30109/2025 (Cassazione penale) ha riconosciuto che la composizione negoziata, con le misure protettive confermate dal tribunale, può escludere il periculum in mora e quindi impedire il sequestro preventivo . La Corte ha valorizzato la funzione di continuità aziendale e l’intervento dell’esperto indipendente.
  • Meritevolezza e colpa del consumatore: le sentenze n. 21048/2025 e n. 20725/2025 hanno chiarito che la negligenza della banca nel valutare il merito creditizio non cancella la colpa grave del debitore e che la banca è tenuta ad assumere ulteriori informazioni solo se necessario; se il cliente fornisce dati falsi, non può invocare la colpa della banca .

1.8 Disciplina tributaria e procedura di riscossione

Per comprendere appieno le possibili difese dell’azienda di facility management è necessario conoscere l’intero ciclo della gestione fiscale, dall’accertamento del tributo alla riscossione coattiva. Diversamente da quanto molti credono, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AER) non sono la stessa cosa: la prima accerta e liquida le imposte, la seconda le riscuote. La conoscenza del quadro normativo consente di individuare eventuali vizi formali e sostanziali.

Avviso di accertamento e accertamento esecutivo (D.P.R. 600/1973). La procedura inizia con un avviso di accertamento che deve contenere l’indicazione puntuale dell’imposta, dell’anno d’imposta, dei motivi della ripresa e delle prove. Il D.Lgs. 218/1997 disciplina il contraddittorio con la possibilità di adesione e riduzione delle sanzioni. Dal 2011 l’avviso di accertamento è divenuto esecutivo: decorsi 60 giorni dalla notifica, l’imposta e le sanzioni non pagate diventano automaticamente esigibili e la cartella di pagamento è stata sostituita dall’“avviso di accertamento esecutivo”. Ciò comporta che il contribuente deve prestare grande attenzione ai termini per impugnare (60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria) e per presentare istanza di autotutela. L’atto deve essere motivato, firmato digitalmente e notificato secondo le modalità previste dal D.P.R. 600/1973 (indirizzo PEC per i soggetti IVA o raccomandata A/R). La carenza di motivazione o la notifica a indirizzo errato possono comportare la nullità dell’atto.

Formazione del ruolo e cartella di pagamento (D.P.R. 602/1973). Una volta definiti gli importi da riscuotere, l’Agenzia delle Entrate forma il ruolo e lo trasmette all’agente della riscossione. Il ruolo è un elenco di crediti che contiene dati anagrafici, importi, causali e codici tributo. L’agente emette la cartella di pagamento, che costituisce l’intimazione a pagare entro 60 giorni. La cartella deve essere firmata digitalmente, indicare gli estremi del ruolo, l’ente creditore, l’importo di tributi, sanzioni e interessi di mora, e il codice per il pagamento. Dal 2017, l’AER ha introdotto la “comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo” prima di procedere alle misure cautelari. È importante sapere che la cartella è un atto autonomo: la sua nullità non travolge il ruolo, ma se il ruolo è inesistente o prescritto la cartella è nulla. Inoltre, le somme iscritte a ruolo si prescrivono in 10 anni se provengono da un avviso di accertamento divenuto definitivo e in 5 anni se derivano da liquidazione automatica o controlli formali.

Sanzioni ed interessi (D.Lgs. 471 e 472/1997). Le sanzioni amministrative per omesso versamento o omessa dichiarazione sono disciplinate dai D.Lgs. 471 e 472/1997. In caso di tardivo versamento, la sanzione è del 30 % dell’imposta non versata; se il ritardo è contenuto entro 15 giorni, la sanzione si riduce a 1/15 per ogni giorno di ritardo. Vi sono inoltre sanzioni proporzionali fino al 180 % per omessa dichiarazione. Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza e sono fissati annualmente (4 % per il 2026). Le sanzioni e gli interessi sono integralmente aboliti nelle procedure di rottamazione‑quater e quinquies , ma restano dovuti nel pagamento ordinario. Contestare le sanzioni è possibile in sede giurisdizionale se, ad esempio, l’ufficio non ha rispettato il principio del contraddittorio o ha calcolato male l’imposta.

Compenso dell’agente della riscossione (aggio). L’aggio è il compenso spettante all’AER per le somme riscosse. Fino al 2022 era pari al 6 % dell’importo, oggi è fissato al 3 % per i pagamenti spontanei e al 6 % per quelli coattivi. L’aggio è iscritto separatamente nella cartella di pagamento e può essere contestato se l’agente non ha effettivamente svolto attività esecutiva (es. se il contribuente paga subito dopo la notifica del preavviso). In sede di definizione agevolata, l’aggio viene escluso, ma la legge di bilancio 2026 prevede che l’AER possa recuperare le spese vive (notifica e procedure esecutive).

Procedure cautelari e esecutive. Se il contribuente non paga entro 60 giorni, l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili (per debiti sopra €5 000), disporre il fermo amministrativo dei veicoli o avviare il pignoramento. L’ipoteca comporta il divieto di vendita senza il pagamento del debito; il fermo amministrativo impedisce la circolazione del veicolo e può essere impugnato se il mezzo è strumentale all’attività. Il pignoramento può avvenire presso terzi (conto corrente, stipendi) o sui beni immobili. Per le società di facility management, la minaccia principale è il pignoramento dei conti condominiali o del conto aziendale: conoscere i limiti dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72 ter D.P.R. 602/1973 consente di difendersi e chiedere la riduzione o la revoca del pignoramento.

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e tutela del contribuente. L’AER agisce come concessionario dello Stato. Nel 2025 è stata incorporata anche la riscossione delle sanzioni amministrative per illeciti stradali e le contribuzioni locali. L’AER deve rispondere alle istanze del contribuente, fornire l’estratto di ruolo aggiornato (che non è impugnabile, salvo vizi procedurali), sospendere il procedimento se il debitore presenta un’istanza di rottamazione o saldo e stralcio, e non può procedere all’esecuzione se la cartella è prescritta. Spesso le società di facility management ignorano che la legge consente di presentare istanza di autotutela per segnalare errori (ad esempio pagamenti già eseguiti o omessa notifica). L’autotutela non sospende i termini per il ricorso ma può evitare il contenzioso.

1.9 Doveri dell’amministratore di condominio e responsabilità

Un’azienda di facility management opera spesso come amministratore di condominio o come mandatario del condominio. La disciplina codicistica e la riforma del 2012 impongono precisi obblighi per tutelare i condomini e i creditori. Conoscere questi doveri è fondamentale per evitare contestazioni sia civilistiche che penali.

Nomina e revoca (art. 1129 c.c.). L’amministratore è nominato dall’assemblea e deve accettare l’incarico con la sottoscrizione di un registro; deve possedere requisiti di onorabilità e non può essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio. È obbligato a comunicare i propri dati anagrafici e professionali e a stipulare una polizza assicurativa proporzionata al valore del patrimonio gestito. Può essere revocato dall’assemblea in qualsiasi momento o dall’autorità giudiziaria per gravi irregolarità, quali l’omessa convocazione dell’assemblea o la mancata apertura di un conto corrente dedicato.

Attribuzioni (art. 1130 c.c.). L’amministratore esegue le delibere dell’assemblea, disciplina l’uso delle parti comuni, riscuote le quote e paga i fornitori. Deve altresì redigere il rendiconto annuale, conservare i registri e consegnare i documenti in caso di cessazione. La riforma del condominio ha introdotto l’obbligo di attivare una contabilità separata per ciascun condominio: i soldi dei condomini non possono confluire nel patrimonio della società di facility management; in caso contrario si configura l’appropriazione indebita. L’art. 63 disp. att. c.c. consente all’amministratore di agire rapidamente contro i morosi , ma impone la comunicazione dei loro nominativi ai creditori; l’omissione può comportare responsabilità verso l’ente fornitrice che non riesce a recuperare i propri crediti.

Rappresentanza e legittimazione (art. 1131 c.c.). L’amministratore ha la rappresentanza dei condomini nei confronti dei terzi e sta in giudizio sia per agire sia per essere citato. Tuttavia, la giurisprudenza distingue tra diritti reali (ad esempio l’usucapione di parti comuni) e diritti obbligatori; per i primi è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea. Se l’amministratore stipula contratti o accende finanziamenti a nome del condominio senza delibera, rischia di rispondere personalmente dell’obbligazione.

Responsabilità civile e penale. In caso di negligenza (omesso pagamento di tributi e contributi), l’amministratore può essere chiamato a rispondere dei danni causati al condominio e ai creditori. Sul piano penale, l’omesso versamento di ritenute e IVA configura reato ai sensi degli art. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 se gli importi superano determinate soglie (€150 000 per l’IVA non versata). Anche l’appropriazione indebita delle somme dei condomini è sanzionata dall’art. 646 c.p. Il facility manager deve quindi assicurarsi di versare regolarmente le imposte e di mantenere contabilità separate per evitare incriminazioni.

1.10 Obblighi previdenziali e responsabilità del datore di lavoro

Le società di facility management assumono spesso decine di dipendenti (manutentori, addetti alle pulizie, portieri) e sono soggette a un complesso quadro normativo in materia di contributi previdenziali e sicurezza sul lavoro.

Contributi INPS e INAIL. Ogni mese il datore di lavoro deve versare, tramite modello F24, i contributi previdenziali e assistenziali calcolati sulle retribuzioni: la quota a carico del lavoratore (trattenuta sul cedolino) e la quota a carico dell’azienda. La mancata o tardiva presentazione del modello UniEmens e il mancato versamento dei contributi comportano sanzioni civili e, oltre una certa soglia, anche penali (art. 316-ter c.p. per indebita percezione di contributi). L’INPS può emettere un avviso di addebito (art. 30 D.L. 78/2010) con efficacia esecutiva: decorsi 60 giorni, l’AER procede alla riscossione. L’avviso è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro entro 40 giorni; i motivi possono riguardare la prescrizione (5 anni), l’insussistenza del rapporto di lavoro o l’errata classificazione.

Trattamento di fine rapporto e versamenti al Fondo di garanzia. Il facility manager deve accantonare il TFR e, se il cantiere termina o il dipendente viene licenziato, deve corrispondere quanto dovuto entro 30 giorni. Il mancato pagamento genera interessi e può essere fatto valere davanti al tribunale del lavoro. In caso di insolvenza, il Fondo di garanzia INPS interviene ma si rivale sull’azienda.

Sicurezza sul lavoro e responsabilità ex D.Lgs. 81/2008. La gestione degli edifici implica l’adempimento delle norme in materia di salute e sicurezza: valutazione dei rischi, nomina del RSPP, formazione dei lavoratori, uso di dispositivi di protezione individuale. Il datore di lavoro risponde penalmente per gli infortuni causati dall’omessa adozione di misure di sicurezza. Inoltre, il mancato pagamento dei premi assicurativi INAIL può comportare la sospensione delle attività da parte degli ispettori.

Rilevanza per le società di facility management. L’inadempimento degli obblighi contributivi e di sicurezza può determinare la sospensione dei cantieri, l’interdizione dai bandi di gara pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e, nei casi più gravi, l’interdizione dall’attività ex art. 9 D.Lgs. 231/2001. Le società devono perciò dotarsi di un sistema di compliance che includa la verifica dei flussi finanziari destinati ai contributi e la formazione del personale.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

2.1 Cartella di pagamento, avviso di accertamento e intimazione di pagamento

Quando l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o i Comuni accertano un debito, emettono un avviso di accertamento o un avviso di addebito. Trascorsi 60 giorni senza pagamento, l’agente della riscossione emette la cartella di pagamento, che reca l’elenco delle somme dovute (imposta, interessi, sanzioni, aggio). Dal 2020 gli enti possono notificare anche avvisi esecutivi che valgono come titolo senza necessità di cartella.

Una volta ricevuto l’atto, occorre:

  1. Verificare la notifica: controllare se la notifica è avvenuta tramite PEC, raccomandata o posta semplice. Errori di notifica (mancata consegna, indirizzo errato) rendono l’atto nullo.
  2. Controllare la prescrizione: i tributi si prescrivono in 5 anni (3 per contributi previdenziali). Se l’atto arriva dopo la scadenza, si può eccepire la prescrizione.
  3. Esaminare il merito: verificare se l’importo è corretto (spesso includono sanzioni illegittime), se è stato riconosciuto il contraddittorio, se la pretesa è già stata pagata o rottamata.

2.2 Termine per impugnare

  • Per cartelle e avvisi di accertamento, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica (30 in caso di avvisi di rettifica IVA). Nei successivi 30 giorni si deve perfezionare la notificazione all’Agenzia delle Entrate.
  • Per le intimazioni di pagamento e gli atti dell’INPS, l’opposizione va proposta al giudice ordinario o al giudice del lavoro entro 40 giorni.
  • Pignoramento presso terzi: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) va proposta entro 5 giorni.

2.3 Procedura di pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi è lo strumento con cui il fisco o la banca bloccano le somme dovute al debitore (stipendio, pensione, conti bancari) direttamente presso il datore di lavoro o la banca. Le fasi sono:

  1. Notifica dell’atto di pignoramento: l’agente notifica al debitore, al datore di lavoro o all’istituto di credito l’atto con cui ordina al terzo di non corrispondere le somme eccedenti la quota impignorabile.
  2. Dichiarazione del terzo: entro 10 giorni il terzo deve dichiarare le somme dovute. In assenza, si presume che esistano crediti e il giudice dispone il prelievo.
  3. Udienza di assegnazione: il giudice, verificata la regolarità del pignoramento e la dichiarazione del terzo, assegna le somme al creditore nei limiti di legge. In caso di concorso di creditori, la quota pignorabile non può superare la metà .

Per opporsi:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere. Si basa su motivi sostanziali (prescrizione, pagamento già effettuato, inesistenza del titolo).
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata notifica, assenza di indicazioni essenziali, importo errato).
  • Istanza di sospensione: la sospensione può essere chiesta al giudice dell’esecuzione o alla stessa AER presentando documentazione (ad esempio domanda di rottamazione o piano del consumatore).

2.4 Azioni dell’INPS

Per i debiti contributivi l’INPS emette avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo. Se non si paga, procede con pignoramenti secondo le regole dell’art. 72 ter D.P.R. 602/1973. La difesa prevede:

  • Opposizione davanti al Tribunale del lavoro entro 40 giorni.
  • Istanze di dilazione: l’INPS concede piani di rateizzo fino a 60 mesi; in presenza di rottamazione‑quater o quinquies, il debito può essere definito con sanzioni azzerate.
  • Eccezione di prescrizione: i contributi si prescrivono in 5 anni (10 se è stato notificato un avviso), ma l’INPS spesso tenta di recuperare somme oltre il termine.

2.5 Azioni delle banche

Le banche possono recuperare i crediti tramite decreto ingiuntivo o procedura esecutiva. È possibile difendersi invocando:

  • Nullità della fideiussione: se la garanzia contiene clausole anticoncorrenziali o conformi allo schema ABI (ritenuto illecito dall’Antitrust), può essere dichiarata nulla.
  • Usura e anatocismo: se il tasso praticato supera la soglia usuraia o gli interessi sono capitalizzati illegittimamente, è possibile chiedere la restituzione .
  • Sospensione ex art. 20 D.Lgs. 385/1993: per i mutui ipotecari prima casa, in presenza di eventi come disoccupazione o sospensione del lavoro è possibile ottenere la sospensione delle rate.

2.6 Verifiche preliminari e accesso agli atti

Molti contribuenti trascurano la fase di verifica degli atti. Prima di pagare o impugnare, è essenziale acquisire la documentazione e controllare ogni elemento formale. Una strategia efficace prevede:

  1. Richiedere l’estratto di ruolo presso l’AER. Questo documento elenca tutti i carichi a ruolo, con dettaglio di importi, numero di cartella, data di iscrizione e stato dei pagamenti. L’estratto non è direttamente impugnabile, ma consente di verificare se il debito è stato prescritto o se sono presenti duplicazioni.
  2. Domandare copia dell’avviso di accertamento o di addebito. L’atto deve contenere la firma digitale dell’ufficio emittente e la motivazione. Se manca la firma o è generata da un soggetto non abilitato, l’atto è nullo. La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi (art. 24 L. 241/1990) come strumento essenziale per tutelarsi.
  3. Verificare la notifica. Occorre controllare la relata di notifica: la cartella deve essere notificata a mezzo posta certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD) oppure tramite raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Errori frequenti sono la notifica a una PEC scaduta o non aggiornata, l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento, la consegna a persona diversa dal destinatario senza specifica procura. In caso di società, la notifica deve essere fatta alla sede legale risultante dal Registro imprese; la notifica in luogo diverso è invalida.
  4. Controllare la motivazione. Gli avvisi devono spiegare le ragioni dell’accertamento: norme violate, modalità di calcolo, periodo di imposta. Una motivazione generica non consente al contribuente di difendersi e determina la nullità. L’art. 7 della L. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati e che il contribuente sia informato dei mezzi di impugnazione. La violazione di tale norma può essere eccepita nel ricorso.
  5. Confrontare l’importo con la propria contabilità. Spesso gli importi sono gonfiati da sanzioni già condonate o da interessi moratori illegittimi. In caso di pagamenti parziali o definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio), il contribuente deve verificare se l’atto tiene conto dei versamenti effettuati. In caso di doppia iscrizione a ruolo, è possibile chiedere lo sgravio.

L’accesso agli atti e la verifica documentale consentono di individuare i motivi di ricorso più solidi ed evitare contestazioni infondate.

2.7 Termini di prescrizione e decadenza

Il termine di prescrizione indica il periodo entro il quale l’ente creditore può pretendere la prestazione; decorso questo, il diritto si estingue. La decadenza è invece il termine entro cui l’ufficio deve emettere l’atto impositivo. Conoscere la distinzione è cruciale per eccepire la nullità di cartelle o avvisi tardivi.

Prescrizione ordinaria dei tributi. Le imposte erariali (IRES, IRPEF, IRAP) derivanti da dichiarazioni validamente presentate si prescrivono in 10 anni a decorrere dal giorno in cui il provvedimento di accertamento diventa definitivo. Per le imposte locali (IMU, TARI) la prescrizione è di 5 anni perché trattasi di entrate patrimoniali. I contributi previdenziali dell’INPS si prescrivono in 5 anni, salvo interruzioni (notifica dell’avviso o versamento). Le sanzioni amministrative irrogate dall’Agenzia delle Entrate seguono la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 20 del D.Lgs. 472/1997. È importante notare che ogni atto interruttivo fa ripartire il termine, ma l’interruzione deve essere valida: una raccomandata non consegnata, ad esempio, non interrompe.

Decadenza dall’accertamento. L’ufficio finanziario deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quarto anno per IVA); in caso di omessa dichiarazione, il termine è raddoppiato. Per l’INPS, l’avviso di addebito deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dei contributi. Se l’atto arriva oltre il termine, si può eccepire la decadenza, che è rilevabile anche d’ufficio dal giudice.

Decadenza della riscossione. Una volta formato il ruolo, l’AER deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’iscrizione. Se non rispetta il termine, la pretesa è nulla. Esistono casi particolari (ruoli straordinari, sospensione dei termini in caso di rottamazione) che prolungano la decadenza: ad esempio, la presentazione di una domanda di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e decadenza per tutto il periodo di sospensione.

Esempi pratici. Se il facility manager riceve nel 2026 una cartella per contributi INPS relativi al 2019 senza che sia stato notificato un avviso nel frattempo, può eccepire la prescrizione quinquennale. Analogamente, se l’Agenzia delle Entrate notifica nel 2026 un avviso di accertamento per l’IRAP 2018, l’atto è decaduto perché il termine scadeva il 31 dicembre 2024. Contestare la decadenza richiede di allegare la documentazione (dichiarazioni, pagamenti) e depositare tempestivamente il ricorso.

3. Difese e strategie legali

3.1 Impugnazione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

La prima difesa contro cartelle e avvisi è il ricorso tributario. È fondamentale:

  • Analizzare i vizi formali: mancanza della motivazione, firma non valida, errata indicazione del responsabile del procedimento.
  • Verificare la competenza territoriale: spesso l’atto proviene da uffici diversi dal domicilio fiscale; tale vizio rende nulla la cartella.
  • Contestare la notifica: se la PEC non proviene da un indirizzo ufficiale o se la relata di notifica è assente, la cartella è inesistente.
  • Eccepire prescrizione o decadenza: ad esempio, l’IVA si prescrive in 10 anni, l’Irpef in 8, i contributi in 5. Il mancato rispetto dei termini rende nulla la pretesa.
  • Richiedere la sospensione: il ricorso può includere una domanda di sospensione dell’atto fino alla decisione, per evitare pignoramenti.

3.2 Rottamazione, saldo e stralcio e definizioni agevolate

Le definizioni agevolate permettono di chiudere le cartelle con forti riduzioni. Oltre alle rottamazioni citate, esistono:

  • Saldo e stralcio (art. 1, commi 184‑199, L. 145/2018) per i contribuenti in grave difficoltà economica con ISEE inferiore a €20 000; consente di pagare tra il 16 % e il 35 % del debito residuo.
  • Stralcio dei mini-debiti fino a €1 000 affidati tra il 2000 e il 2010 (Legge 197/2022): cancellazione automatica senza domanda.

Prima di aderire occorre valutare l’impatto: se la cartella presenta vizi sostanziali, è preferibile un ricorso; se il debito è certo, la rottamazione consente di risparmiare sanzioni e interessi.

3.3 Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per gli imprenditori individuali e gli amministratori che operano come persone fisiche, il piano di ristrutturazione dei debiti è uno strumento efficace. La procedura prevede:

  1. Deposito della domanda all’OCC competente allegando la documentazione patrimoniale, l’elenco dei creditori e l’indicazione delle cause di indebitamento.
  2. Nomina del gestore della crisi che assiste il debitore nella predisposizione del piano.
  3. Proposta di pagamento ai creditori; il giudice può omologare il piano anche senza l’assenso dei creditori, purché siano pagati almeno in misura pari all’alternativa liquidatoria.

Le pronunce del 2025 hanno definito i requisiti:

  • L’accesso è precluso a chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode . La banca che ha concesso il credito senza valutare il merito creditizio può essere esclusa dal voto, ma ciò non salva il debitore dalla propria colpa.
  • L’istituto è riservato al consumatore; non possono accedervi soci o garanti che hanno agito per finalità imprenditoriali .
  • Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno (o due anni con le modifiche del D.Lgs. 136/2024) per i creditori privilegiati . Tuttavia la moratoria è un termine iniziale: il debitore deve iniziare a pagare entro un anno dall’omologazione, non necessariamente estinguere il debito entro quell’arco .

3.4 Liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente

Se l’azienda non riesce a presentare un piano di ristrutturazione, può chiedere la liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio). Il giudice nomina un liquidatore che vende i beni; al termine, il debitore può chiedere l’esdebitazione. Per i debiti relativi all’attività, la liquidazione consente di liberarsi dai debiti non soddisfatti. Tuttavia restano esclusi i debiti per mantenimento, alimenti e risarcimento da illecito extracontrattuale.

Nel caso di totale assenza di beni e redditi, la persona fisica può accedere all’esdebitazione del debitore incapiente. L’istituto, regolato dall’art. 283 CCII e definito anche dalla Corte costituzionale , prevede che:

  • Il debitore non disponga di beni liquidabili e non possa offrire utilità future ai creditori .
  • La sua situazione derivi da eventi imprevisti, non da dolo o colpa grave .
  • L’esdebitazione può essere concessa una sola volta e dura 4 anni, durante i quali eventuali sopravvenienze rilevanti devono essere destinate ai creditori .

3.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le società di facility management, soprattutto quelle medio‑grandi, la composizione negoziata consente di gestire la crisi senza procedure concorsuali. L’imprenditore presenta istanza alla Camera di commercio; un esperto indipendente viene nominato per facilitare le trattative con i creditori e proporre un piano di risanamento. Il D.L. 118/2021 prevede che l’istanza può essere presentata quando la crisi è probabile e che l’esperto accompagna l’impresa nelle trattative .

I vantaggi:

  • Misure protettive: l’imprenditore può chiedere la sospensione delle azioni esecutive e cautelari per la durata delle trattative.
  • Continuità aziendale: l’azienda può continuare l’attività, mantenendo contratti e appalti in essere.
  • Effetto protettivo anche in ambito penale: come riconosciuto dalla Cassazione penale (sentenza n. 30109/2025), la composizione negoziata può escludere il periculum in mora e impedire sequestri .
  • Accordi negoziati con i creditori: l’esperto propone soluzioni quali transazioni fiscali, concordati semplificati o cessioni di azienda.

La composizione negoziata non è obbligatoria, ma spesso può evitare il fallimento o la liquidazione giudiziale.

3.6 Opposizione alle pretese bancarie: usura, anatocismo e garanzie

Quando la società ha debiti bancari, occorre verificare:

  • Se il tasso di interesse supera la soglia usuraia; vanno considerati tutti i costi, inclusi i premi assicurativi . Se viene accertata l’usura, il debitore può chiedere la restituzione degli interessi pagati.
  • Se la banca ha applicato interessi moratori usurari: la Cassazione considera usurari anche gli interessi di mora che eccedono il tasso soglia.
  • La presenza di anatocismo illegittimo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) o di commissioni di massimo scoperto; questi costi possono essere restituiti.
  • La validità delle fideiussioni: le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 possono essere dichiarate nulle per violazione della normativa antitrust. Il garante può chiedere l’invalidità e la restituzione delle somme.

L’Avv. Monardo e il suo team verificano i contratti bancari, ricercano i tassi medi pubblicati dalla Banca d’Italia e, se necessario, presentano opposizioni o attivano il rito sommario di accertamento.

3.7 Contestazione dei contributi INPS

Per difendersi dai contributi previdenziali occorre:

  • Verificare la base imponibile: spesso l’INPS include voci non soggette a contribuzione (indennità di trasferta, rimborsi spese, fringe benefits). Il contributo è dovuto solo sui compensi assoggettati a contributi.
  • Controllare i termini di prescrizione: i contributi si prescrivono in cinque anni (salvo interruzioni). Se l’INPS notifica l’avviso oltre tale termine, il debito è prescritto.
  • Chiedere la rateizzazione: l’INPS può concedere dilazioni fino a 60 mesi; in presenza di rottamazione, le somme possono essere pagate con sconti su sanzioni e interessi.
  • Opposizione: l’avviso di addebito può essere opposto al giudice del lavoro entro 40 giorni. Il ricorso sospende il pagamento. È fondamentale allegare documentazione contabile e legale, come contratti di lavoro e buste paga.

3.8 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Le società di facility management possono trovarsi a dover reagire a pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi. In questi casi la normativa distingue fra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, previste dagli articoli 615 e 617 c.p.c.

Opposizione all’esecuzione: si propone quando si contesta l’esistenza stessa del diritto del creditore di procedere in via coattiva. Ad esempio, quando il debito è estinto per prescrizione, quando la cartella è stata annullata, quando il credito è stato oggetto di rottamazione o saldo e stralcio. L’atto deve essere depositato entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento o, se si tratta di ipoteca o fermo, dal momento in cui il debitore ne ha avuto conoscenza. Il giudice dell’esecuzione può sospendere l’azione se ritiene che sussistano gravi motivi; occorre depositare la documentazione probatoria (ricevute, domande di definizione agevolata, sentenze) e specificare i motivi di opposizione.

Opposizione agli atti esecutivi: si propone quando si denunciano vizi formali dell’atto esecutivo, come la mancanza di elementi essenziali (indicazione del titolo, firma del funzionario), errori nella quantificazione del credito, notifica irregolare. Deve essere presentata entro 5 giorni dalla notifica e, se accolta, determina l’annullamento dell’atto senza incidere sul credito. L’eccezione più frequente riguarda l’errata applicazione dei limiti di pignorabilità: se l’AER pignora più di un quinto del reddito o più di un decimo nei casi previsti dall’art. 72 ter , il giudice può ridurre la trattenuta e restituire le somme indebitamente percepite.

Consigli pratici: in molte situazioni è utile proporre entrambe le opposizioni in via subordinata: contestare la legittimità del credito e, in subordine, la regolarità dell’atto. Il deposito di un’istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. può bloccare il pignoramento sino all’esito del giudizio, soprattutto se è pendente una domanda di rottamazione o un piano di ristrutturazione. Un professionista esperto saprà individuare i motivi di opposizione più efficaci e redigere l’atto in conformità alle norme procedurali.

3.9 Transazione fiscale e contributiva

Oltre alle definizioni agevolate (rottamazioni) vi è la possibilità di concludere una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Si tratta di un accordo, previsto originariamente dall’art. 182-ter della legge fallimentare e oggi recepito dal Codice della crisi d’impresa, che consente di ridurre o ristrutturare i debiti tributari e contributivi nell’ambito di procedure concorsuali o piani di ristrutturazione.

Caratteristiche: la transazione può includere debiti per imposte dirette, IVA, IRAP, ritenute d’acconto, contributi previdenziali e premi assicurativi. A differenza della rottamazione, che opera sui ruoli già formati, la transazione può riguardare debiti non ancora iscritti a ruolo o pendenti in fase di accertamento. L’accordo può prevedere l’abbattimento totale o parziale delle sanzioni, la riduzione degli interessi e la dilazione del pagamento su un periodo congruo (spesso fino a 10 anni). Tuttavia, l’Erario deve percepire almeno quanto otterrebbe in caso di liquidazione dei beni (principio del migliore soddisfacimento).

Iter procedurale: l’imprenditore presenta una proposta alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate e all’INPS, allegando un piano asseverato da un professionista iscritto all’albo (commercialista, avvocato o consulente del lavoro). Il piano deve dimostrare la sostenibilità dell’offerta, la capacità di generare flussi di cassa e la convenienza rispetto alla liquidazione. Le amministrazioni si esprimono con un parere motivato; se rifiutano senza ragioni plausibili, il tribunale può omologare l’accordo in sede di concordato o accordo di ristrutturazione, imponendo il cram down fiscale. La legge di bilancio 2026 ha esteso la transazione contributiva, prevedendo che l’INPS possa accettare proposte di pagamento anche oltre i 60 mesi tradizionali.

Vantaggi: per le società di facility management la transazione consente di mantenere la continuità aziendale, preservare gli appalti e salvaguardare i posti di lavoro. L’accordo libera risorse destinate a investimenti e manutenzioni e consente di riacquistare affidabilità nei confronti di fornitori e istituzioni. È uno strumento personalizzabile, che può essere adattato alla situazione patrimoniale dell’azienda e alle esigenze dei creditori.

4. Strumenti alternativi per uscire dai debiti

4.1 Transazione fiscale e contributiva

Nelle procedure di crisi è possibile proporre all’Agenzia delle Entrate e all’INPS una transazione fiscale (art. 63 CCII) che prevede lo stralcio parziale di sanzioni e interessi e la rateizzazione fino a 120 mesi. La transazione richiede l’approvazione del giudice ed è vincolata alla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. L’Agenzia può impugnare se ritiene la proposta insoddisfacente.

4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli imprenditori collettivi (società di capitali) possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII). È richiesto il consenso del 60 % dei creditori, salvo gli accordi “agevolati” (30 %). Una volta depositato l’accordo, il tribunale concede un termine per le osservazioni; se omologato, l’accordo è vincolante anche per i creditori non aderenti.

4.3 Concordato preventivo e concordato semplificato

Il concordato preventivo tradizionale è sostituito, per i piccoli imprenditori, dal concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies CCII), introdotto dal D.L. 118/2021. Si accede dopo la composizione negoziata, quando non è stato raggiunto un accordo con i creditori. Prevede la vendita dei beni sotto la supervisione del giudice e consente al debitore di liberarsi dei debiti residui.

4.4 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per i soci e gli amministratori persone fisiche, il piano del consumatore consente di ridurre le rate e cancellare parte dei debiti. È applicabile a chi ha debiti “misti” (fiscali, contributivi e bancari) e prevede la nomina di un OCC. Le novità del CCII ampliano la possibilità di moratoria e di falcidia dei creditori privilegiati .

4.5 Esdebitazione del debitore incapiente

L’esdebitazione dell’incapiente rappresenta l’ultima via per chi non ha più alcuna capacità patrimoniale. Il tribunale verifica la meritevolezza e, se concede il beneficio, cancella tutti i debiti preesistenti. È uno strumento da utilizzare con cautela: può essere richiesto una sola volta e comporta l’obbligo di destinare ai creditori eventuali sopravvenienze . La Cassazione ha chiarito che non può essere usata per aggirare le regole dell’esdebitazione fallimentare .

5. Errori comuni e consigli pratici

1. Ignorare la notifica o pagare subito senza verificare: molti amministratori, per timore di aggravare la situazione, pagano immediatamente. È invece fondamentale controllare notifica, termini di prescrizione, importi e motivazione. Un vizio formale può portare all’annullamento dell’atto.

2. Ritardare l’impugnazione: scaduti i termini, non è più possibile contestare la cartella. Occorre attivarsi subito e affidare il caso a un professionista.

3. Utilizzare moduli standard senza analisi: la difesa richiede un’analisi personalizzata. Ogni debito è diverso, così come i vizi dell’atto. Moduli generici rischiano di essere dichiarati inammissibili.

4. Affidarsi a professionisti non specializzati: la materia tributaria, previdenziale e bancaria è complessa. Rivolgersi a un professionista specializzato in diritto bancario e tributario, come l’Avv. Monardo, consente di sfruttare tutte le possibili eccezioni e ottenere la sospensione delle procedure.

5. Trascurare la composizione negoziata: molti imprenditori considerano la negoziazione una perdita di tempo. In realtà, la composizione negoziata offre un quadro protettivo e consente di evitare il sequestro, come riconosciuto dalla Cassazione .

6. Sottovalutare i limiti di pignorabilità: se il datore di lavoro o la banca trattiene somme eccedenti la quota legale, il pignoramento è parzialmente inefficace e il giudice può disporre la restituzione .

7. Confondere prescrizione e decadenza: molti amministratori pensano che un tributo sia estinto solo perché sono passati cinque anni. In realtà, occorre distinguere tra prescrizione (10 anni per i tributi erariali derivanti da accertamento, 5 per le entrate locali) e decadenza dell’accertamento o della riscossione . Una cartella notificata oltre il termine di decadenza è nulla, mentre una prescritta va dichiarata tale dal giudice. Scambiare i due istituti può portare a difese errate.

8. Non aprire un conto dedicato: la riforma del condominio impone di gestire le somme dei condomini su un conto corrente separato. Alcune società di facility management utilizzano il proprio conto aziendale, confondendo il patrimonio del condominio con quello societario. Questo comportamento espone gli amministratori al rischio di responsabilità personale e può generare pignoramenti su somme che in realtà appartengono ai condomini.

9. Trascurare le segnalazioni alle centrali rischi: gli istituti di credito segnalano i ritardi nei pagamenti alla Centrale dei rischi di Banca d’Italia. Un mancato pagamento di rate di mutuo o leasing comporta una segnalazione che rende difficile l’accesso al credito futuro. Spesso le società non chiedono la sospensione volontaria o la rinegoziazione del debito; ciò peggiora la reputazione finanziaria. Rivolgersi tempestivamente a un professionista può evitare la segnalazione e favorire un accordo con la banca.

10. Omettere la verifica dei contratti di appalto e subappalto: il facility manager spesso affida lavori a terzi tramite subappalti. La legge (art. 105 D.Lgs. 50/2016) impone di verificare la regolarità contributiva del subappaltatore (DURC). Se l’appaltatore affida lavori a un soggetto non in regola con i versamenti contributivi o fiscali, il committente può essere considerato responsabile in solido per i debiti del subappaltatore. Una verifica preventiva dei fornitori evita pignoramenti e rivalse.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Limiti di pignorabilità e tutela del debitore

Tipo di reddito/prestazioneRegola generale (art. 545 c.p.c.)Regola speciale (art. 72 ter D.P.R. 602/1973)Eccezioni/casi particolari
Stipendi e salariPignorabili fino a 1/5 per tributi e crediti ordinari . Concorrendo crediti alimentari, la quota totale non può superare la metà .Agente della riscossione: 1/10 fino a €2 500, 1/7 da €2 500 a €5 000, 1/5 oltre €5 000 .In caso di accredito su conto corrente prima del pignoramento, è pignorabile solo la parte eccedente 3 volte l’assegno sociale .
PensioniImpignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (1 000 € nel 2026). La parte eccedente è pignorabile nel limite di 1/5 .Per l’agente della riscossione valgono le stesse percentuali degli stipendi.Il pignoramento in violazione di questi limiti è parzialmente inefficace .
Prestazioni assistenziali INPS (maternità, malattia, funerali)Impignorabili .L’INPS può trattenere fino a 1/5 solo per debiti verso l’INPS .Non possono essere pignorate per altri crediti.
Prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, CIG)Pignorabili fino a 1/5 per crediti ordinari; per crediti alimentari decide il giudice .Gli stessi limiti si applicano all’agente della riscossione .L’anticipazione NASpI è pignorabile integralmente .

6.2 Scadenze della rottamazione-quinquies (Legge 208/2025)

PassaggioScadenzaDescrizione
Accesso ai carichi definibiliEntro 30 giugno 2026L’AER rende disponibili nella propria area riservata i carichi definibili .
Presentazione della dichiarazioneEntro 30 aprile 2026Il contribuente deve indicare il numero delle rate e rinunciare ai contenziosi pendenti .
Comunicazione dell’importo dovutoEntro 30 giugno 2026L’AER comunica l’importo complessivo, le singole rate e le scadenze .
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2026Pagamento dell’intero debito senza interessi moratori .
Pagamento ratealeMassimo 54 rate bimestraliPrima rata entro 31 luglio 2026; tasso d’interesse del 3 % annuo dal 1° agosto 2026 .
DecadenzaMancato o insufficiente pagamento dell’unica rata o di due rateI versamenti effettuati restano a titolo di acconto e riprendono la prescrizione e la decadenza .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è la società di facility management e perché può avere debiti?

Le società di facility management gestiscono edifici e servizi (manutenzione, sicurezza, pulizie) per conto di condomìni o enti pubblici. I debiti possono derivare da imposte non versate, contributi previdenziali sui dipendenti, canoni di locazione o prestiti bancari per finanziare lavori. La complessità dei contratti e i ritardi nei pagamenti dei committenti possono generare insolvenza.

  1. Cosa succede se non pago la cartella di pagamento?

Trascorsi 60 giorni senza pagamento né ricorso, la cartella diventa esecutiva. L’AER può iscrivere ipoteca, disporre fermo amministrativo dei veicoli o pignorare il conto corrente. È fondamentale impugnare nei termini.

  1. Posso impugnare un avviso di addebito dell’INPS?

Sì. L’opposizione va proposta al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica. È possibile contestare l’importo, la prescrizione o la mancanza di notifica. Nel frattempo si può chiedere la sospensione del recupero.

  1. Quali sono i tempi per opporsi a un pignoramento presso terzi?

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) va proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento; l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 5 giorni. Decorso il termine, la procedura prosegue.

  1. Se la banca applica un tasso usuraio, cosa posso fare?

Occorre calcolare il TEG includendo tutti i costi (interessi, commissioni, premi assicurativi) e confrontarlo con il tasso soglia pubblicato trimestralmente. Se supera la soglia, l’art. 1815 c.c. prevede la nullità della clausola e la restituzione degli interessi .

  1. Posso aderire alla rottamazione se ho già un ricorso pendente?

Sì, ma con la rottamazione-quinquies occorre rinunciare ai contenziosi pendenti per i carichi inclusi nella dichiarazione . La rinuncia sospende i giudizi fino al pagamento della prima rata.

  1. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione-quinquies?

Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza. I versamenti effettuati restano a titolo di acconto e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza .

  1. Chi può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore?

Le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (consumatori). Non vi accedono soci o garanti che agiscono per finalità imprenditoriali .

  1. La banca può opporsi alla ristrutturazione dei debiti se non ha valutato il merito creditizio?

La Cassazione (sent. 21048/2025) ha stabilito che l’erronea valutazione della banca non esclude la colpa grave del consumatore; la banca può contestare la legittimità della proposta in presenza di colpa grave, malafede o frode del debitore .

  1. Quando è possibile ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente?
  • Quando la persona fisica è priva di beni, non può offrire utilità ai creditori e non ha determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. L’esdebitazione è concessa una sola volta e dura quattro anni ; eventuali sopravvenienze rilevanti vanno destinate ai creditori .
  1. La composizione negoziata può bloccare un sequestro penale?
  • Secondo la Cassazione (sent. 30109/2025), l’ammissione alla composizione negoziata con misure protettive confermate può escludere il periculum in mora e impedire il sequestro preventivo . Questa pronuncia valorizza la continuità aziendale e la supervisione dell’esperto.
  1. È possibile rateizzare i contributi INPS?
  • Sì. L’INPS concede piani di rateizzazione fino a 60 mesi. In alternativa, si può aderire a definizioni agevolate come la rottamazione-quinquies, che abbatte sanzioni e interessi.
  1. Cosa succede se il datore di lavoro trattiene più del limite legale?
  • Il pignoramento è parzialmente inefficace. Il giudice può ordinare la restituzione delle somme eccedenti e, se necessario, sanzionare il terzo pignorato .
  1. Chi è responsabile dei debiti condominiali in caso di vendita di un immobile?
  • L’art. 63 disp. att. c.c. prevede la solidarietà tra venditore e acquirente per i contributi relativi all’anno in corso e al precedente . L’amministratore deve comunicare i debiti e può agire nei confronti di entrambi.
  1. Un socio fideiussore può accedere al piano del consumatore?
  • No, se la fideiussione è stata prestata per scopi professionali. La Cassazione (sent. 29746/2025) ha chiarito che il fideiussore non è consumatore quando la garanzia è funzionale all’attività sociale .
  1. È vero che il legislatore ha cancellato i debiti fino a 1 000 €?
  • La Legge 197/2022 ha previsto lo stralcio automatico delle cartelle fino a 1 000 € affidate tra il 2000 e il 2010. Restano dovute le somme per multe stradali e per debiti previdenziali.
  1. Le sanzioni tributarie possono essere completamente abbuonate?
  • Sì, con la rottamazione-quinquies si pagano solo capitale e spese di procedura, mentre le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio sono cancellati . Con la transazione fiscale le sanzioni possono essere ridotte.
  1. La società può concordare un piano con le banche senza procedure concorsuali?
  • Sì, attraverso accordi stragiudiziali o la composizione negoziata. L’esperto nominato ai sensi del D.L. 118/2021 facilita la trattativa. È possibile rinegoziare tassi e scadenze, convertire il debito in strumenti partecipativi o ottenere la sospensione di azioni esecutive.
  1. Come posso sapere se il pignoramento della mia pensione è corretto?
  • Occorre confrontare l’importo pignorato con il doppio dell’assegno sociale (1 000 € nel 2026) e verificare che la quota eccedente non superi 1/5 . Per le procedure esattoriali si applicano i limiti di un decimo, un settimo e un quinto . In caso di dubbi, si può chiedere la verifica a un legale.
  1. È possibile bloccare un’ipoteca iscritta dall’AER?
  • Se l’ipoteca è stata iscritta per debiti inferiori a €20 000 (limite aumentato a €20 000 dal 2023), è illegittima. Inoltre, aderendo alla rottamazione o presentando un piano di ristrutturazione, è possibile chiedere la sospensione e la cancellazione dell’ipoteca.
  1. Come contestare un fermo amministrativo su un veicolo utilizzato per il servizio?
  • Il fermo amministrativo è una misura cautelare con cui l’AER blocca la circolazione di un veicolo di proprietà del debitore. Se il veicolo è strumentale all’attività di facility management (ad esempio furgoni per trasporto attrezzature), il fermo può essere contestato. Occorre dimostrare che il veicolo è indispensabile per la propria attività lavorativa, allegare documenti (contratti di servizio, certificati di proprietà) e presentare ricorso al giudice di pace o al tribunale. In molti casi, l’AER accetta la sospensione del fermo se il debitore aderisce a un piano di rientro o alla rottamazione. È comunque consigliabile impugnare l’atto entro 30 giorni, contestando eventuali vizi di notifica o la mancata motivazione del provvedimento.
  1. Quali vizi formali rendono nulla la cartella di pagamento?
  • Diversi vizi formali possono determinare la nullità della cartella: mancanza di sottoscrizione del responsabile del procedimento, assenza di motivazione (non sono indicate le norme violate o le modalità di calcolo), errata indicazione del codice fiscale o della partita IVA, difetto di notifica (cartella spedita all’indirizzo sbagliato o non consegnata). Anche l’omessa indicazione dell’ente creditore o l’inesistenza del ruolo comportano la nullità. In questi casi, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, eccependo la nullità dell’atto; è importante allegare copia dell’atto e della busta di notifica.
  1. Come si calcola la prescrizione dei debiti fiscali e contributivi?
  • La prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento o dalla notificazione dell’avviso. Per le imposte erariali determinate con avviso di accertamento, la prescrizione è decennale e decorre dalla definitività dell’accertamento. Per i tributi locali (IMU, TARI) e per i contributi INPS, la prescrizione è quinquennale . Le sanzioni si prescrivono in cinque anni, mentre gli interessi seguono il debito principale. Ogni atto interruttivo (notifica di una cartella, sollecito, intimazione) fa ripartire il termine, ma deve essere valido: una notifica non consegnata o inviata a un indirizzo errato non interrompe la prescrizione. Per contestare la prescrizione è opportuno produrre l’estratto di ruolo, la copia delle notifiche e le ricevute di pagamento.
  1. Cosa succede se la cartella viene notificata a un indirizzo PEC errato?
  • Dal 2017 la notifica tramite PEC è equiparata alla raccomandata, ma deve avvenire all’indirizzo risultante dagli elenchi ufficiali (Registro imprese, INAD per privati). Se l’atto viene inviato a una PEC non più attiva o non riconducibile al destinatario, la notifica è inesistente e non produce effetti. In tal caso, il termine per impugnare non decorre e la cartella può essere contestata in ogni tempo. Per contestare la notifica occorre depositare la visura camerale attestante l’indirizzo PEC corretto e un certificato di mancata consegna. La giurisprudenza ritiene invalida anche la notifica effettuata a una PEC “aziendale” se il contribuente ha eletto un domicilio digitale specifico.
  1. Come tutelare i beni personali degli amministratori di facility management?
  • Gli amministratori sono in linea generale responsabili solidalmente con la società per il pagamento dei debiti tributari solo se ricorre una violazione dolosa o colposa grave. Per proteggere il patrimonio personale, è consigliabile costituire una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) che limiti la responsabilità al capitale conferito. Inoltre, l’amministratore deve tenere una contabilità separata, evitare commistioni di patrimoni e conservare la prova dei pagamenti eseguiti per conto dei condomini. In caso di contestazioni, potrà dimostrare di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia e di non aver violato obblighi fiscali o contributivi. Infine, è utile stipulare una polizza di responsabilità civile professionale che copra gli errori involontari.
  1. I condomini rispondono dei debiti del facility manager?
  • I debiti fiscali e contributivi dell’azienda di facility management non ricadono automaticamente sui condomini. Tuttavia, i creditori del condominio possono agire verso i condomini morosi prima di potersi rivalere sugli altri . Se l’azienda incaricata non versa i contributi INPS dei dipendenti che lavorano nel condominio, l’INPS può rivalersi sul condominio solo se dimostra che quest’ultimo ha agito come committente e ha omesso i controlli (DURC). In generale, ogni soggetto risponde dei propri debiti; l’importante è mantenere contabilità separate e assicurarsi che i pagamenti di tributi e contributi avvengano regolarmente.

8. Simulazioni pratiche e casi concreti

8.1 Pignoramento dello stipendio di un amministratore

Scenario: un amministratore di una società di facility management percepisce uno stipendio netto di €3 000 al mese. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un pignoramento di €30 000 per debiti fiscali.

  • Calcolo della quota pignorabile: ai sensi dell’art. 72 ter D.P.R. 602/1973, per stipendi superiori a €2 500 e fino a €5 000, la quota pignorabile è 1/7. Pertanto, la quota trattenuta sarà €3 000 × 1/7 ≈ €428,57 al mese .
  • Applicazione dell’art. 545 c.p.c.: se contemporaneamente esistono crediti alimentari (ad esempio assegno di mantenimento), la somma pignorabile complessiva non può superare la metà del salario . Quindi, se fosse in corso anche un pignoramento per alimenti pari a €600, la nuova trattenuta dovrebbe essere ridotta per non superare €1 500 (metà dello stipendio).
  • Difesa: l’amministratore può opporsi contestando la notifica, la prescrizione, la mancata indicazione dell’atto presupposto e chiedendo la sospensione. Può altresì proporre la rottamazione-quinquies per dilazionare il debito e ridurre gli importi.

8.2 Accesso al piano di ristrutturazione dei debiti

Scenario: un piccolo imprenditore individuale (titolare di una ditta di manutenzione) ha debiti per €120 000, di cui €70 000 verso l’Agenzia delle Entrate, €30 000 verso l’INPS e €20 000 verso la banca. Il reddito disponibile è di €2 000 mensili. Vuole evitare il fallimento e salvaguardare la casa di abitazione.

  • Passo 1: Si rivolge a un OCC; il gestore della crisi analizza il patrimonio (la casa è prima casa e non è pignorabile) e il reddito.
  • Passo 2: Prepara un piano di ristrutturazione con pagamento di €80 000 complessivi in 10 anni, destinando €8 000 all’anno ai creditori; prevede il pagamento integrale dei debiti privilegiati e il 40 % dei debiti chirografari. Propone una moratoria di un anno per l’INPS (creditore privilegiato) e due anni per la banca.
  • Passo 3: Il piano viene depositato e il giudice fisserà l’udienza. I creditori possono contestare la convenienza; se il giudice ritiene che il piano sia almeno pari all’alternativa liquidatoria, lo omologa. Non è necessario il voto dei creditori .
  • Passo 4: Una volta omologato, il debitore paga le rate tramite l’OCC. Dopo il completamento, le somme non coperte vengono cancellate. In caso di sopravvenienze (eredità), il debitore dovrà destinare una parte ai creditori.

8.3 Esdebitazione del debitore incapiente

Scenario: il titolare di una microimpresa di pulizie accumula debiti per €200 000 a causa di mancati pagamenti dei condomini e cessazione dell’attività. Non possiede beni immobili e il reddito familiare è pari a €1 300 al mese, sufficiente appena a sopravvivere.

  • Requisiti: Non ha causato il dissesto con dolo o colpa grave; non dispone di beni liquidabili . Può quindi chiedere l’esdebitazione dell’incapiente.
  • Procedura: Presenta domanda al tribunale, allegando la relazione di un OCC che attesti l’incapienza e la meritevolezza. Il tribunale verifica la documentazione e, se ritiene soddisfatti i requisiti, emette il decreto di esdebitazione.
  • Effetti: Tutti i debiti antecedenti sono cancellati. Per 4 anni, se percepisce introiti straordinari (ad esempio un’eredità), dovrà destinare ai creditori la parte eccedente il 10 % dell’esposizione .

8.4 Composizione negoziata e blocco del sequestro

Scenario: una società di facility management ha debiti fiscali per €1 million. La Procura dispone un sequestro preventivo di un immobile aziendale per reati tributari. La società ha avviato la procedura di composizione negoziata ed è stata ammessa alle misure protettive.

  • Difesa: L’avvocato presenta ricorso per chiedere la revoca del sequestro, sostenendo che la società ha avviato la composizione negoziata, ha presentato un piano di risanamento e le misure protettive sono state confermate dal tribunale.
  • Giurisprudenza: La Cassazione (sent. 30109/2025) ha affermato che la composizione negoziata può escludere il periculum in mora e impedire il sequestro . Nel nostro caso, il giudice potrebbe considerare la procedura un indice di buona fede e responsabilità, revocando il sequestro per consentire il risanamento.

8.5 Transazione fiscale per debiti bancari e tributari

Scenario: una società di facility management ha accumulato debiti per €700 000: €400 000 verso banche per finanziamenti di lavori straordinari, €200 000 di IVA e IRES non versate e €100 000 di contributi INPS. Le rate dei mutui sono state segnalate come insolute e l’AER ha notificato cartelle esattoriali.

  • Analisi della situazione: L’azienda è ancora operativa e gestisce diversi appalti, ma i margini sono ridotti. Il patrimonio immobiliare consiste in un magazzino gravato da ipoteca. Le banche hanno avviato azioni esecutive; l’AER minaccia il fermo dei veicoli. La società non vuole perdere i cantieri e licenziare il personale.
  • Soluzione legale: L’Avv. Monardo propone una transazione fiscale e contributiva all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Predispone un piano con pagamento di €350 000 in 8 anni, prevedendo la riduzione delle sanzioni e la dilazione degli interessi. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS accettano l’offerta poiché il piano assicura un importo superiore a quello che otterrebbero in caso di liquidazione. Contestualmente, negozia con le banche un taglio del 30 % dei crediti e la conversione di parte del debito in quote societarie. Grazie al cram down fiscale introdotto dal Codice della crisi, il tribunale omologa il piano nonostante il dissenso di un istituto di credito.
  • Risultato: L’azienda mantiene la continuità operativa, evita la liquidazione, paga il debito in modo sostenibile e preserva i posti di lavoro. Gli appalti proseguono, i dipendenti restano occupati e la reputazione dell’azienda presso i clienti non viene compromessa.

8.6 Rottamazione-quinquies e contestazione della prescrizione

Scenario: un amministratore di condominio versa in ritardo imposte e contributi dal 2015 al 2019. Nel 2026 riceve 15 cartelle esattoriali per un totale di €80 000. Alcune cartelle riguardano l’IVA 2016, altre l’IMU 2015 e contributi INPS 2017. Vorrebbe aderire alla rottamazione-quinquies, ma sospetta che alcuni debiti siano prescritti.

  • Verifica dei termini: Analizzando l’estratto di ruolo e le notifiche, si scopre che alcune cartelle (IMU 2015) sono state notificate nel 2021, oltre il termine di decadenza per i tributi locali (31 dicembre del quinto anno successivo). Quelle cartelle sono quindi nulle. Le cartelle relative ai contributi INPS 2017 sono state notificate nel 2022, quindi la prescrizione quinquennale scadrà il 31 dicembre 2027. Le cartelle IVA 2016 sono ancora valide. Prima di presentare la rottamazione, l’amministratore decide di impugnare le cartelle prescritte.
  • Aderire alla definizione agevolata: Per i debiti non prescritti, presenta la domanda di rottamazione-quinquies entro il 30 aprile 2026, scegliendo il pagamento in 54 rate. In questo modo pagherà solo il capitale e le spese di notifica , risparmiando circa il 40 % dell’importo. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive. Nel ricorso contro le cartelle prescritte, eccepisce la decadenza e la nullità della notifica a PEC errata.
  • Esito: Il giudice annulla le cartelle prescritte; l’AER accetta la rottamazione per quelle valide. L’amministratore versa la prima rata entro luglio 2026 e programma il pagamento delle successive entro il 2030. In questo modo, riduce l’esposizione e riacquista la capacità di programmare gli interventi nel condominio.

Conclusioni

La gestione di un’azienda di facility management comporta rischi elevati quando emergono debiti fiscali, contributivi o bancari. Tuttavia, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendersi e risolvere le situazioni di crisi. Conoscere i limiti di pignorabilità , le possibilità di rottamazione , le procedure di ristrutturazione dei debiti e l’istituto della esdebitazione consente di evitare misure drastiche e salvaguardare l’attività. Le pronunce della Cassazione del 2025 hanno delimitato l’accesso alle procedure, punendo la colpa grave del debitore ma anche imponendo alle banche la valutazione del merito creditizio .

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