Azienda fotovoltaica (EPC) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione: un problema sentito e soluzioni concrete

Negli ultimi anni molte aziende fotovoltaiche operanti come EPC (Engineering, Procurement e Construction) si sono trovate sotto pressione per debiti fiscali, contributivi e bancari. Il settore dell’energia rinnovabile è stato incentivato da normative europee e nazionali, ma la complessità delle regole e le continue modifiche legislative hanno generato contenziosi, accertamenti fiscali e difficoltà nei rapporti con gli istituti di credito. Per le imprese che hanno investito in impianti fotovoltaici o che forniscono servizi EPC, un debito tributario o previdenziale può avere conseguenze gravi: si rischia il pignoramento del conto bancario, l’iscrizione di ipoteca sugli impianti o sui terreni, la sospensione degli incentivi e l’avvio di procedure esecutive che paralizzano l’attività.

Le conseguenze degli errori o omissioni possono essere devastanti: la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, un’intimazione di pagamento dall’INPS per contributi omessi o un atto di pignoramento esattoriale possono mettere a repentaglio la continuità aziendale. È quindi fondamentale conoscere i diritti riconosciuti al contribuente, le procedure previste dalle recenti riforme fiscali, le tutele offerte dalle leggi sul sovraindebitamento e gli strumenti alternativi per la definizione agevolata dei debiti.

L’obiettivo di questo articolo è fornire una guida completa, aggiornata e pratica alle aziende del settore fotovoltaico che affrontano debiti con Fisco, INPS o banche. Verranno illustrate le principali norme di riferimento, le sentenze più rilevanti, le procedure passo‑passo da seguire dopo la notifica di un atto, le strategie difensive e le soluzioni negoziali e giudiziali per uscire dalla crisi. Il punto di vista adottato è quello del debitore, con un approccio difensivo e orientato alla salvaguardia dell’impresa.

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Per affrontare efficacemente queste situazioni è essenziale affidarsi a professionisti esperti. Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista che opera da tanti anni nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che assistono aziende e imprenditori su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche:

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  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
  • Coordina un team con competenze trasversali in diritto fiscale, commerciale, fallimentare e bancario, capace di affrontare contenziosi complessi e trattative con l’amministrazione finanziaria.

L’Avv. Monardo e il suo staff possono offrire un supporto concreto in tutte le fasi: analisi degli atti di accertamento o delle cartelle esattoriali, predisposizione di ricorsi e istanze di sospensione, trattative con l’Agenzia delle Entrate o con le banche per definire piani di rientro, predisposizione di piani del consumatore o di concordato minore nell’ambito della legge sul sovraindebitamento. Grazie all’esperienza maturata nell’ambito della crisi d’impresa, il team è in grado di identificare la strategia migliore per salvaguardare la continuità aziendale e i beni del contribuente.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ha introdotto principi fondamentali di garanzia nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. L’art. 6‑bis, inserito dal D.Lgs. 219/2023 e ulteriormente precisato dal D.L. 39/2024, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario debbano essere preceduti da un contraddittorio con il contribuente, salvo casi di urgenza o di atti automatizzati. L’amministrazione deve inviare una bozza di atto che consenta al contribuente di prendere conoscenza dei motivi e di presentare osservazioni entro 60 giorni; il termine di decadenza per l’emissione dell’atto finale è prorogato di 120 giorni per consentire la valutazione delle deduzioni difensive . La violazione del contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto.

La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito la centralità di questo principio: la Corte di cassazione (ord. 21875/2025) ha affermato che la motivazione degli atti non può essere integrata successivamente alla notifica . Questa pronuncia rafforza la necessità di un contraddittorio preventivo e della completa motivazione già nell’atto notificato.

Riforma dell’accertamento e adesione (D.Lgs. 13/2024)

Il decreto legislativo 13/2024 ha riformato le procedure di accertamento, introducendo un “invito a comparire” e la possibilità di definire l’accertamento tramite adesione. Quando l’Agenzia delle Entrate rileva irregolarità, emette un invito che illustra i fatti contestati e consente al contribuente di presentare osservazioni oppure di aderire versando le imposte dovute con riduzione delle sanzioni . La definizione con adesione si perfeziona con il pagamento delle somme e comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo. Il decreto ha previsto anche il verbale con invito (art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997) che permette di chiudere la fase istruttoria prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento.

Incentivi e agevolazioni per le aziende fotovoltaiche

Il regime fiscale e contributivo applicabile alle imprese che producono energia da fonti rinnovabili è stato oggetto di numerosi interventi normativi e interpretativi. Le decisioni della Corte di cassazione hanno chiarito aspetti rilevanti:

  • Classificazione catastale degli impianti fotovoltaici – La Cassazione (ord. 29754/2024) ha stabilito che un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo può essere iscritto in categoria D/10 (fabbricati rurali) se il richiedente dimostra che l’energia prodotta è connessa all’attività agricola, richiamando l’art. 9 del D.L. 557/1993 e l’art. 2135 c.c. .
  • Esenzione da accise per l’energia da biomasse – Con l’ordinanza 25748/2025 la Corte ha precisato che l’agevolazione prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 504/1995 si applica solo alla quota di energia prodotta da materiale biodegradabile. La perdita dell’agevolazione richiede che l’omissione o incompletezza delle comunicazioni mensili derivi da dolo o colpa grave .
  • Incentivi Conto Energia e Tremonti Ambiente – L’ordinanza 29497/2025 ha confermato il divieto di cumulare gli incentivi del Conto Energia con il credito d’imposta Tremonti Ambiente, in quanto l’art. 36 del D.L. 124/2019 ha natura interpretativa e retroattiva . In caso di rinuncia al credito d’imposta, la semplificazione 2025 consente di mantenere il 95% della tariffa incentivante.
  • Ecobonus e comunicazioni ENEA – Le ordinanze 12422/2025 e 12426/2025 hanno riconosciuto che la comunicazione all’ENEA per le detrazioni ecobonus ha finalità meramente statistica; il mancato invio non comporta la perdita del beneficio se tutti gli altri requisiti sono soddisfatti .
  • Frode aggravata per incentivi fotovoltaici – La sentenza 4185/2025 ha condannato un imprenditore che aveva fittiziamente dichiarato un’attività agricola per ottenere gli incentivi fotovoltaici, sottolineando che la produzione di energia deve essere realmente collegata ad un’attività agricola .
  • Contributo straordinario sugli extra-profitti – La Corte costituzionale, con la sentenza 180/2025, ha dichiarato legittimo l’extra-contributo previsto dall’art. 37 del D.L. 21/2022 a carico delle imprese energetiche, giudicando la misura proporzionata e conforme ai principi costituzionali .

Procedure esattoriali e pignoramento del conto bancario

Quando la società non paga le imposte o i contributi, l’agente della riscossione può attivare una procedura di pignoramento presso terzi sul conto corrente ai sensi degli art. 72 e 72‑bis del DPR 602/1973. La Corte di cassazione (sent. 28520/2025) ha precisato che la banca è tenuta a versare all’agente non solo il saldo presente al momento della notifica del pignoramento ma anche le somme che affluiscono sul conto nei successivi 60 giorni . La norma, ripresa dalla massima ufficiale del MEF, impone alla banca di trattenere e versare tutte le disponibilità maturate entro 60 giorni dalla notifica . Questo rende il pignoramento esattoriale particolarmente insidioso per le aziende che continuano a ricevere pagamenti dai clienti: i crediti che affluiscono sul conto vengono immediatamente sequestrati.

Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali. L’art. 1 commi 82–101 prevede che i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate e contributi previdenziali omessi possano essere estinti pagando solo l’imposta e i contributi senza interessi, sanzioni e aggio . Il contribuente deve presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2026 indicando eventuali contenziosi pendenti e rinunciando ad essi . Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o tramite un piano fino a 54 rate bimestrali con interessi al 3% . Dopo la presentazione della dichiarazione, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi e non possono essere attivate nuove azioni esecutive .

Dilazione contributiva INPS/INAIL (Decreto interministeriale 24 ottobre 2025)

Per i debiti previdenziali non ancora affidati alla riscossione, il decreto interministeriale 24 ottobre 2025 (Ministero del Lavoro e MEF) ha previsto che l’INPS e l’INAIL possano concedere una rateizzazione fino a 60 mesi per il pagamento dei contributi e premi assicurativi. L’art. 1 stabilisce che il piano può essere concesso sino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 €, e sino a 60 rate per debiti superiori . È possibile ottenere una seconda dilazione se il contribuente ha già un piano in corso. L’art. 2 prevede che le modalità operative, i requisiti, i tempi e le cause di revoca saranno determinati con apposite delibere degli enti.

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa

Nel caso in cui la situazione debitoria sia tale da compromettere la sopravvivenza dell’azienda, è possibile accedere agli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge 3/2012 e dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa):

  • Accordo di composizione o piano del consumatore – L’art. 6 della legge 3/2012 definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che non permette di soddisfare regolarmente i creditori; consente al debitore di proporre ai creditori un accordo o un piano del consumatore . L’art. 7 stabilisce che la proposta deve assicurare il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio e, in presenza di beni ipotecati, il loro soddisfacimento almeno in misura pari al valore di liquidazione . L’art. 12‑bis disciplina la omologazione del piano del consumatore, prevedendo che il giudice convoca i creditori, verifica la fattibilità del piano, può sospendere le azioni esecutive e omologa il piano se la proposta appare conveniente rispetto alla liquidazione ; l’art. 12‑ter dispone che, dopo l’omologazione, i creditori anteriori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e il piano è vincolante .
  • Concordato minore – L’art. 74 del D.Lgs. 14/2019 consente ai debitori non consumatori in sovraindebitamento di proporre un concordato minore che preveda la continuità aziendale oppure, se questa non è possibile, un apporto di risorse esterne finalizzate ad aumentare la soddisfazione dei creditori. La proposta deve specificare tempi e modalità di superamento della crisi e può prevedere il pagamento parziale dei creditori e la suddivisione in classi . Questo strumento è particolarmente utile per le imprese fotovoltaiche che intendono proseguire l’attività.
  • Composizione negoziata della crisi – Introdotta dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021), consente all’imprenditore in squilibrio finanziario di richiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nella ricerca di un accordo con i creditori. L’art. 2 del decreto stabilisce che l’esperto favorisce le trattative per proseguire l’attività e individuare soluzioni per la ristrutturazione . L’art. 3 dispone l’istituzione di una piattaforma telematica e di elenchi di esperti formati da professionisti qualificati . Questo strumento può prevenire il ricorso alle procedure concorsuali e tutelare l’operatività dell’azienda.

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

In questa sezione vediamo cosa accade e cosa fare quando l’azienda riceve un avviso di accertamento, una cartella esattoriale, un’avviso di addebito INPS o un pignoramento del conto bancario.

1. Ricezione di avviso di accertamento o avviso bonario

  1. Notifica dell’avviso: L’Agenzia delle Entrate trasmette l’atto al contribuente tramite PEC o raccomandata. Deve contenere la motivazione dettagliata delle violazioni contestate; se si tratta di un atto impugnabile, deve essere preceduto dal contraddittorio ex art. 6‑bis . Le violazioni su cui si basa l’accertamento devono essere circostanziate e documentate.
  2. Termine per le osservazioni: dalla notifica decorrono 60 giorni per presentare memorie difensive e documenti. È consigliabile farsi assistere da un professionista per analizzare l’atto e predisporre osservazioni puntuali, contestando errori di diritto e di fatto, l’assenza di contraddittorio o l’illegittimità del metodo di accertamento.
  3. Richiesta di documenti e accesso agli atti: il contribuente ha diritto di accedere al fascicolo e di ottenere copia dei verbali d’ispezione o di contraddittorio. Se l’Amministrazione non fornisce i documenti richiesti, ciò può essere eccepito come motivo di nullità.
  4. Possibilità di adesione: entro lo stesso termine è possibile aderire all’accertamento versando imposte e sanzioni ridotte. L’adesione deve essere valutata attentamente: se l’accertamento appare infondato o presenta vizi formali, è preferibile ricorrere. In caso contrario, l’adesione permette di evitare il contenzioso con una sanzione ridotta .
  5. Ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria: se si decide di contestare l’atto, bisogna presentare ricorso entro 60 giorni dall’avvenuta notifica (90 giorni se è stato attivato il contraddittorio). Il ricorso deve essere depositato telematicamente tramite il sistema Giustizia Tributaria e notificato all’Agenzia.

2. Ricezione di cartella esattoriale o intimazione di pagamento

  1. Verifica della cartella: la cartella esattoriale deve indicare il ruolo (atto presupposto) e le somme iscritte (imposta, interessi, sanzioni, aggio). È importante controllare la prescrizione (generalmente 5 anni per tributi erariali, 10 anni per Irpef e Ires) e l’eventuale pagamento già effettuato.
  2. Istanza di sgravio o annullamento: se la cartella si basa su un atto nullo o prescritto, è possibile presentare all’agente della riscossione un’istanza di sgravio; in mancanza di risposta, si propone ricorso entro 60 giorni. In presenza di vizi dell’atto presupposto, occorre impugnare la cartella.
  3. Rateizzazione dell’INPS/INAIL: per i debiti contributivi non ancora affidati, si può presentare domanda di dilazione all’INPS, fino a 36 o 60 rate mensili, secondo il decreto interministeriale 24 ottobre 2025 .
  4. Adesione alla rottamazione-quinquies: se il debito rientra nei carichi definibili (imposte dichiarate o contributi dichiarati), si può accedere alla rottamazione-quinquies presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 . Il pagamento dell’importo dovuto estingue il debito senza interessi e aggio .
  5. Definizione agevolata delle liti pendenti: qualora sia in corso un contenzioso, la legge di bilancio prevede la possibilità di definire le liti pendenti pagando una percentuale dell’imposta accertata e rinunciando al giudizio. È necessario valutare se la definizione conviene rispetto al proseguimento del contenzioso.

3. Ricezione di avviso di addebito INPS

  1. Notifica e contenuto: l’avviso di addebito è l’atto con cui l’INPS liquida e richiede il pagamento di contributi omessi. L’atto deve indicare la base di calcolo e le ragioni dell’addebito. Può essere notificato tramite PEC o raccomandata.
  2. Contestazione: si può proporre opposizione davanti al Tribunale in funzione di giudice del lavoro entro 40 giorni. La contestazione può riguardare il merito (es. errata classificazione dell’attività, carenza di rapporto di lavoro, prescrizione) o la forma (difetto di motivazione, vizi di notifica).
  3. Rateizzazione: se non si contesta l’avviso ma non si è in grado di pagare integralmente, si può chiedere all’INPS la rateizzazione fino a 60 mesi secondo le modalità previste dal decreto interministeriale .
  4. Ricorso amministrativo: prima dell’opposizione giudiziale è possibile presentare ricorso amministrativo al comitato provinciale dell’INPS; tuttavia, questo non sospende i termini per proporre opposizione giudiziale.

4. Pignoramento del conto bancario

Quando la cartella rimane impagata e le somme non vengono versate, l’agente della riscossione può procedere al pignoramento del conto ai sensi dell’art. 72‑bis del DPR 602/1973. La banca, ricevuto l’atto di pignoramento, è obbligata a bloccare e versare tutte le somme presenti e quelle che affluiscono nei 60 giorni successivi . Il contribuente può reagire:

  1. Eccezione di nullità del pignoramento: se l’atto è stato notificato in assenza del contraddittorio, se la cartella è prescritta o non è stato rispettato il termine di 60 giorni tra la notifica della cartella e l’inizio dell’esecuzione, si può chiedere al giudice dell’esecuzione l’annullamento del pignoramento.
  2. Opposizione agli atti esecutivi: si propone dinanzi al giudice competente entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. È necessario dimostrare vizi formali o sostanziali.
  3. Richiesta di sospensione: si può chiedere al giudice di sospendere l’esecuzione se si sta presentando ricorso avverso l’atto presupposto o se si ha in corso una trattativa per la definizione del debito.
  4. Negoziazione con l’agente: talvolta è possibile concordare un piano di rientro extragiudiziale con l’agente della riscossione; tuttavia, dopo l’atto di pignoramento, la possibilità di rateizzare si riduce notevolmente.

Difese e strategie legali per le aziende fotovoltaiche

Contestazione dell’avviso di accertamento

Per un’azienda fotovoltaica che riceve un accertamento, le difese possibili includono:

  1. Violazione del contraddittorio: se l’avviso è stato emesso senza l’invio di un invito a comparire o senza concedere 60 giorni per le osservazioni, l’atto è nullo . Questa eccezione va sollevata sin dal ricorso.
  2. Difetto di motivazione: l’atto deve contenere l’esposizione completa dei fatti e delle ragioni giuridiche; la motivazione non può essere integrata successivamente .
  3. Errata classificazione catastale: gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli possono essere considerati fabbricati rurali D/10 se collegati a un’attività agricola; in tal caso il valore catastale e le imposte sono ridotte . È necessario dimostrare con documenti che l’impianto serve l’attività agricola.
  4. Esenzione da accise: per l’energia da biomasse, l’esenzione si applica solo alla parte biodegradabile; eventuali contestazioni dell’agenzia vanno verificate per l’esistenza di dolo o colpa grave .
  5. Cumulo di incentivi: qualora l’Agenzia contesti la cumulabilità di Conto Energia e Tremonti Ambiente, occorre verificare se la contestazione si riferisce a periodi antecedenti al D.L. 124/2019. Le pronunce di Cassazione hanno riconosciuto la retroattività della norma .
  6. Iva e rimborsi: le aziende EPC spesso anticipano l’IVA per l’acquisto di impianti e richiedono rimborsi; eventuali rigetti vanno contestati dimostrando la realtà dell’investimento e l’utilizzo delle componenti nell’impianto.
  7. Errori nei calcoli: la complessità dei calcoli relativi ad accise, IVA e deduzioni fiscali può generare errori. Un esame approfondito della contabilità e delle dichiarazioni può far emergere incongruenze che annullano l’accertamento.

Difese contro cartelle esattoriali e pignoramenti

  1. Prescrizione e decadenza: spesso le cartelle vengono emesse dopo anni dall’accertamento. Occorre verificare i termini di decadenza (generalmente 5 anni) e di prescrizione (che decorre dall’atto definitivo). Se i termini sono trascorsi, il debito è prescritto e la cartella è nulla.
  2. Vizi della notifica: la cartella deve essere notificata all’indirizzo PEC dell’azienda o all’ultima residenza nota. Notifiche effettuate a indirizzi errati o in violazione della normativa possono essere annullate.
  3. Onerosità eccessiva: per l’iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo è necessario che il debito superi determinate soglie; in caso contrario l’atto è nullo. È possibile opporsi dimostrando la sproporzione della misura rispetto al credito.
  4. Opposizione al pignoramento: come visto, la banca deve versare tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi ; ciò può paralizzare l’attività dell’azienda. L’opposizione agli atti esecutivi può far valere la nullità del pignoramento se la cartella è nulla, se mancano i 60 giorni tra la notifica e l’esecuzione o se il credito è prescritto.
  5. Protezione dei beni funzionali: gli impianti fotovoltaici possono essere considerati beni strumentali indispensabili per la produzione; la giurisprudenza ammette la possibilità di escluderli dal pignoramento se la loro sottrazione comprometterebbe la continuità aziendale.
  6. Tutela penale: se il pignoramento deriva da contestazioni infondate o da eccessi della pubblica amministrazione, è possibile valutare la responsabilità erariale e l’eventuale risarcimento.

Negoziazione e definizione agevolata

  1. Rottamazione-quinquies: come visto, consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando solo l’imposta e i contributi senza interessi e sanzioni . Per accedere è necessario presentare telematicamente la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 , scegliere il numero di rate (fino a 54) e rinunciare ai contenziosi pendenti . Dopo il versamento della prima o unica rata, il debito si estingue e l’agente non può avviare nuove azioni esecutive .
  2. Definizione agevolata delle liti pendenti: la legge di bilancio 2026 prevede la definizione dei giudizi tributari pendenti mediante il pagamento di una percentuale dell’imposta accertata, variabile in base al grado di giudizio e alla materia (imposte dirette, IVA, IRAP). Ciò consente di chiudere il contenzioso con sconti sulle sanzioni e sugli interessi.
  3. Accordi transattivi con l’Agenzia: in alcuni casi l’Agenzia delle Entrate è disposta a concludere transazioni con il contribuente, soprattutto quando sussistono dubbi sulla fondatezza dell’accertamento. Ciò avviene tramite l’istituto del ravvedimento operoso o della transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali.
  4. Rateizzazione diretta con l’agente della riscossione: per i debiti non definibili con rottamazione, è possibile richiedere piani di rateizzazione fino a 120 rate mensili se si dimostra la temporanea difficoltà economica. Per ottenere la rateizzazione bisogna presentare un’istanza motivata e documentare il calo del fatturato.
  5. Dilazione contributiva: per i contributi dovuti a INPS/INAIL non ancora affidati, il decreto interministeriale del 24 ottobre 2025 consente piani fino a 60 mesi . Questo strumento permette di evitare l’iscrizione a ruolo e il pignoramento.

Strumenti di composizione della crisi per aziende fotovoltaiche

1. Piano del consumatore e accordo di composizione (Legge 3/2012)

Le imprese individuali o gli imprenditori agricoli che non sono soggetti alle procedure concorsuali possono ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di composizione disciplinati dalla legge 3/2012. Questi strumenti permettono di ottenere la ristrutturazione dei debiti e la liberazione definitiva dal debito residuo (esdebitazione) al termine del piano.

Proposta e contenuto: il debitore in sovraindebitamento, definito come colui che non è più in grado di adempiere regolarmente ai propri debiti , può presentare un piano con la collaborazione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Il piano prevede:

  • l’indicazione dei debiti e dei beni;
  • la proposta di soddisfacimento dei creditori in percentuale o con dilazioni;
  • l’eventuale intervento di un garante che apporti risorse per aumentare l’offerta.

Nel piano del consumatore, il giudice valuta la fattibilità e la meritevolezza del debitore, convoca una udienza e può sospendere le azioni esecutive . Se omologa il piano, i creditori non possono più procedere individualmente .

Esdebitazione: al termine dell’esecuzione del piano, il debitore persona fisica può ottenere la cancellazione dei debiti residui. L’esdebitazione, prevista dall’art. 14‑terdecies della legge 3/2012, consente di ricominciare senza il peso delle pregresse obbligazioni.

2. Concordato minore (D.Lgs. 14/2019)

Le società di persone, le srl semplificate o le ditte individuali che svolgono attività imprenditoriale ma non rientrano nell’ambito delle procedure concorsuali maggiori possono utilizzare il concordato minore. L’art. 74 del Codice della crisi stabilisce che il concordato può essere proposto se consente la continuazione dell’attività; in alternativa, deve prevedere un apporto di risorse esterne per aumentare la soddisfazione dei creditori . Il piano va redatto con l’ausilio dell’OCC e può contemplare la suddivisione dei creditori in classi, la dilazione dei pagamenti e la riduzione dei debiti.

3. Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è un istituto flessibile pensato per evitare l’insolvenza. L’imprenditore in difficoltà può richiedere, tramite la piattaforma telematica istituita dalle Camere di commercio, la nomina di un esperto negoziatore che lo affianca nelle trattative con i creditori. Secondo l’art. 2 del D.L. 118/2021, l’esperto non decide ma facilita la ricerca di un accordo . L’art. 3 disciplina l’abilitazione degli esperti tramite un elenco nazionale e requisiti di formazione . Durante la procedura, è possibile richiedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e i pignoramenti, consentendo di proseguire l’attività e rinegoziare i debiti.

4. Altre soluzioni: transazione bancaria e accordi stragiudiziali

Oltre agli strumenti codificati, le aziende fotovoltaiche possono negoziare accordi di ristrutturazione con le banche. La legge consente alle parti di ristrutturare i debiti bancari tramite piani di rientro, estinzioni anticipate di leasing, concessioni di moratorie temporanee e conversione di debiti a breve in finanziamenti a lungo termine. La stipula di tali accordi può avvenire anche nell’ambito della composizione negoziata, con la supervisione di un esperto.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso o la cartella: il mancato intervento tempestivo comporta il passaggio alle fasi esecutive. È essenziale analizzare l’atto subito e affidarsi a un professionista.
  2. Accettare acriticamente l’adesione: talvolta l’accertamento è infondato o viziato; una verifica accurata può portare all’annullamento totale. Solo se l’accertamento è corretto conviene aderire e pagare sanzioni ridotte.
  3. Confondere debiti definibili: la rottamazione-quinquies riguarda solo imposte dichiarate e contributi certificati. Debiti da accertamenti non definitivi o da violazioni non dichiarate non possono essere condonati. Occorre consultare il proprio cassetto fiscale per verificare i carichi ammissibili.
  4. Ritardare la richiesta di rateizzazione: se il debito non è ancora affidato all’agente della riscossione, si può chiedere la dilazione all’INPS/INAIL; dopo l’affidamento, i margini di trattativa si riducono e scattano gli interessi di mora.
  5. Trascurare la preparazione del piano: nelle procedure di sovraindebitamento occorre predisporre un piano credibile e sostenibile. Presentare proposte troppo ottimistiche o non supportate da dati può portare al reggetto o all’insuccesso della procedura.
  6. Non includere i creditori bancari: le banche devono essere coinvolte nelle trattative; trascurare i rapporti bancari può comportare la revoca delle linee di credito e accelerare l’esecuzione.
  7. Non tutelare i beni aziendali: è opportuno valutare la protezione degli impianti fotovoltaici attraverso trust, fondi patrimoniali o conferimenti in società separate, nel rispetto della legge, per ridurre l’esposizione a pignoramenti.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Normativa chiave per le aziende fotovoltaiche in crisi

Normativa / SentenzaContenuto essenzialeRilevanza pratica
Legge 212/2000 art. 6‑bisIntroduce il contraddittorio preventivo obbligatorio; impone all’amministrazione di inviare un invito con bozza di atto e 60 giorni per osservazioni .Consente di eccepire la nullità di avvisi emessi senza contraddittorio o con motivazione incompleta.
D.Lgs. 13/2024Riforma dell’accertamento: prevede invito a comparire e adesione; riduce le sanzioni con la definizione volontaria .Permette di definire l’accertamento con risparmio di sanzioni o di contestarne i vizi procedurali.
Cass. ord. 29754/2024Riconosce categoria catastale D/10 agli impianti fotovoltaici connessi all’attività agricola .Può ridurre l’IMU e le imposte, migliorando la posizione fiscale.
Cass. ord. 25748/2025Limita l’esenzione da accise alla quota biodegradabile dell’energia da biomasse e richiede dolo o colpa grave per sanzioni .Permette di contestare sanzioni per presunte irregolarità nelle dichiarazioni di consumo.
Cass. ord. 29497/2025Vietato cumulare Conto Energia e Tremonti Ambiente; rinuncia con riduzione del 5% .Necessario scegliere tra incentivi; eventuali contestazioni possono essere impugnate con riferimento alla retroattività della norma.
Cass. ord. 12422/2025 e 12426/2025Mancata comunicazione ENEA per ecobonus non fa decadere l’agevolazione .Consente di recuperare l’ecobonus anche se la comunicazione è tardiva.
Cass. sent. 4185/2025Reato di frode aggravata per incentivi fotovoltaici ottenuti con false dichiarazioni .Ricorda di evitare dichiarazioni mendaci e di verificare la sussistenza dell’attività agricola.
Cass. sent. 28520/2025Nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare anche le somme accreditate entro 60 giorni ; massima MEF conferma .Importante per contestare la misura e proteggere i flussi di cassa aziendali.
Legge 199/2025 art. 1 commi 82–101Rottamazione-quinquies: estinzione dei debiti affidati fino al 2023 pagando solo imposta/contributi ; dichiarazione entro 30 aprile 2026 ; fino a 54 rate .Strumento fondamentale per ridurre il debito esattoriale; richiede verifica dei carichi ammessi.
D.I. 24 ottobre 2025Dilazione INPS/INAIL fino a 60 rate per contributi non ancora affidati .Permette di evitare il ruolo e di pagare in modo sostenibile.
Legge 3/2012Introduce accordo di composizione e piano del consumatore; definisce sovraindebitamento ; stabilisce requisiti per la proposta ; disciplina omologazione e effetti .Fornisce strumenti per ristrutturare il debito e ottenere l’esdebitazione per persone fisiche e ditte individuali.
D.Lgs. 14/2019 art. 74Introduce il concordato minore per imprese in sovraindebitamento con continuità o risorse esterne .Offre una procedura concorsuale semplificata per continuare l’attività e ridurre il debito.
D.L. 118/2021Prevede la composizione negoziata della crisi con nomina di un esperto .Consente di negoziare con i creditori con misure protettive senza avviare immediatamente una procedura concorsuale.

Tabella 2 – Termini e scadenze importanti

Procedura/attoTerminiNote pratiche
Osservazioni su avviso di accertamento60 giorni dal ricevimento dell’invitoÈ possibile chiedere proroga di 30 giorni se occorrono ulteriori documenti.
Ricorso tributario60 giorni dall’avviso di accertamento o dalla cartella; 90 giorni se contraddittorioDeve essere depositato telematicamente con pagamento del contributo unificato.
Opposizione avviso INPS40 giorni dalla notificaCompetente il Tribunale (giudice del lavoro).
Rottamazione-quinquiesDichiarazione entro 30 aprile 2026 ; pagamento unico entro 31 luglio 2026 o prime rate con scadenze differenziatePresentazione telematica; rinuncia alle liti pendenti .
Dilazione INPS/INAILIstanza entro la data indicata nelle procedure interneFino a 36 o 60 rate mensili .
Concordato minore/piano del consumatorePresentazione del piano al giudice; udienza entro 60 giorniIl giudice può sospendere le esecuzioni in corso .
Pignoramento presso terziBlocco delle somme presenti e di quelle accreditate nei 60 giorni successiviSi può fare opposizione entro 20 giorni dalla conoscenza.

FAQ – Domande frequenti

1. Quali debiti rientrano nella rottamazione-quinquies?

Sono ammesse solo le imposte derivanti da dichiarazioni (IRPEF, IRES, IVA) e i contributi previdenziali risultanti da dichiarazioni omesse o incomplete e affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 . Non sono ammesse le sanzioni penali, le somme derivanti da controlli sostanziali (avvisi di accertamento) se non definitive e le multe stradali.

2. Devo rinunciare alle cause pendenti per aderire alla rottamazione?

Sì. La legge di bilancio richiede di indicare nella dichiarazione eventuali giudizi in corso e di rinunciare agli stessi . La rinuncia deve essere formalizzata con deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria.

3. Posso rateizzare i contributi INPS già iscritti a ruolo?

Sì, ma la competenza passa all’Agenzia delle Entrate Riscossione, che concede piani di rateizzazione fino a 120 rate se dimostri di trovarsi in temporanea difficoltà economica. Se invece i contributi non sono ancora affidati, puoi chiedere la dilazione direttamente all’INPS/INAIL fino a 60 rate .

4. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?

Il mancato pagamento di una rata o il ritardo superiore a 5 giorni comporta la decadenza dalla definizione e la perdita dei benefici. Le somme versate vengono considerate a titolo di acconto sul debito residuo.

5. È possibile impugnare l’iscrizione di ipoteca sugli impianti fotovoltaici?

Sì, se il debito è inferiore alla soglia prevista (generalmente 20.000 €) o se l’ipoteca è stata iscritta senza il contraddittorio o su un bene strumentale indispensabile all’attività, è possibile chiedere l’annullamento dell’ipoteca.

6. Come proteggere i pagamenti dei clienti dal pignoramento?

Se il conto è pignorato, la banca deve versare all’agente tutte le somme che vi affluiscono nei 60 giorni successivi . Per proteggere i flussi di cassa, si possono utilizzare conti dedicati alle commesse non ancora fatturate o conti intestati a società collegate, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È consigliabile consultare un professionista per strutturare correttamente la gestione finanziaria.

7. Quando conviene ricorrere al piano del consumatore?

Il piano del consumatore è indicato per imprenditori individuali o persone fisiche che non rientrano nelle procedure concorsuali. È opportuno quando il debito è insostenibile ma si dispone di un reddito o di un patrimonio che consente di offrire ai creditori un pagamento parziale. Il giudice verifica la buona fede e la fattibilità .

8. Il concordato minore è accessibile alle società?

Sì, il concordato minore si rivolge a imprese che non sono soggette a fallimento (società di persone, srl semplificate, imprese agricole). Occorre dimostrare di essere in stato di sovraindebitamento e presentare un piano che consenta la continuazione dell’attività o l’apporto di risorse esterne .

9. Quanto dura la composizione negoziata della crisi?

Non esiste un termine fisso. In genere la durata è di 180 giorni, prorogabile, durante i quali l’esperto negoziatore aiuta le parti a raggiungere un accordo. Si possono chiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive .

10. Posso richiedere il contributo straordinario sugli extra-profitti?

No. Il contributo straordinario sugli extra-profitti energetici (art. 37 D.L. 21/2022) è un’imposta aggiuntiva a carico delle società energetiche. La Corte costituzionale ha confermato la sua legittimità . Non è un beneficio ma un onere; tuttavia, le imprese fotovoltaiche di dimensioni ridotte spesso non rientrano nella base imponibile.

11. Cosa succede se ho cumulato Conto Energia e Tremonti Ambiente?

In seguito alla pronuncia 29497/2025, il cumulo è vietato e l’Amministrazione può chiedere la restituzione degli importi indebitamente cumulati . Tuttavia, la legge 2025 consente di rinunciare al credito d’imposta con una riduzione del 5% sulla tariffa Conto Energia. È opportuno valutare la convenienza economica.

12. L’omessa comunicazione all’ENEA comporta la perdita dell’ecobonus?

No. Le ordinanze della Cassazione 12422/2025 e 12426/2025 chiariscono che la comunicazione all’ENEA ha finalità statistica e che l’ecobonus spetta anche in caso di comunicazione tardiva .

13. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento bancario?

Sì. Occorre presentare istanza al giudice competente allegando il ricorso contro l’atto presupposto o la prova di avvenuta adesione alla rottamazione. Il giudice può sospendere l’esecuzione se ritiene che vi sia un grave pericolo o che il debito sia in fase di definizione.

14. Cosa accade se l’azienda vende l’impianto fotovoltaico prima del termine degli incentivi?

La vendita può comportare la cessione dei contratti di incentivazione e degli obblighi correlati. L’acquirente subentra nei diritti e nei doveri. È necessario comunicare la cessione al GSE e verificare la compatibilità con le normative vigenti, soprattutto se si sono beneficiati di agevolazioni cumulabili.

15. La Cassazione ha altre pronunce rilevanti per le aziende fotovoltaiche?

Oltre alle decisioni già citate, la giurisprudenza ha affrontato questioni come la determinazione del valore dell’energia immessa in rete, la qualificazione fiscale delle società agricole che installano impianti fotovoltaici e la cumulabilità degli incentivi regionali con quelli nazionali. È consigliabile monitorare le massime della Cassazione e consultare un esperto per aggiornamenti.

16. Come vengono tassati gli impianti fotovoltaici in leasing?

Gli impianti acquisiti in leasing possono comportare differenti modalità di deduzione dei canoni e di detrazione dell’IVA. In generale, i canoni sono deducibili in base alla durata del contratto, mentre l’IVA è detraibile se l’impianto è utilizzato nell’attività aziendale. Eventuali contestazioni dell’Agenzia devono essere valutate alla luce della normativa sui beni strumentali.

17. Le cessioni di energia a terzi sono soggette a IRES?

La vendita dell’energia prodotta è considerata operazione commerciale e i relativi proventi sono soggetti a IRES e IRAP. Tuttavia, se l’azienda agricola produce energia per il proprio fabbisogno e cede solo l’eccedenza, può beneficiare di un regime fiscale agevolato per l’attività agricola connessa (art. 2135 c.c.) .

18. In caso di più imprese collegate, è possibile presentare un’unica procedura di sovraindebitamento?

Ogni impresa deve presentare la propria procedura, ma è possibile coordinare i piani se i debiti sono connessi e le imprese appartengono allo stesso gruppo. L’OCC può proporre un piano di gruppo con approvazione dei creditori, ma occorre verificare le specifiche normative.

19. Quanto costa la procedura di sovraindebitamento?

I costi comprendono il compenso dell’OCC, le spese di consulenza e le imposte di bollo. L’onorario dell’OCC è stabilito da un decreto ministeriale e varia in base all’entità del passivo. È opportuno richiedere un preventivo.

20. Conviene utilizzare un trust per proteggere l’impianto?

Il trust può essere uno strumento per segregare i beni e proteggerli da azioni esecutive, ma richiede un’attenta valutazione giuridica e fiscale. L’atto istitutivo deve essere redatto con cura e non deve pregiudicare i diritti dei creditori (potrebbe configurarsi come atto in frode). È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti in diritto dei trust.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1: notifica di avviso di accertamento e contraddittorio

Scenario: la società SolarEPC s.r.l. riceve un avviso di accertamento per presunte irregolarità IVA relative all’installazione di un impianto fotovoltaico. L’Agenzia invia un invito a comparire, allegando una bozza di atto che contesta la detrazione dell’IVA su alcune componenti. La società ha 60 giorni per rispondere.

Strategia: l’azienda, assistita dall’Avv. Monardo, invia osservazioni puntuali contestando l’errata qualificazione dei beni come beni di consumo anziché beni strumentali e allega fatture e documentazione contrattuale. Eccepisce la mancata considerazione della destinazione agricola dell’impianto, richiamando la Cassazione 29754/2024 . L’Agenzia prende atto delle osservazioni e modifica l’avviso, riconoscendo la deducibilità integrale dell’IVA. Risultato: riduzione della pretesa fiscale e chiusura della controversia senza contenzioso.

Simulazione 2: pignoramento del conto corrente e opposizione

Scenario: la società GreenPower s.r.l. non ha pagato una cartella da 150.000 € relativa a contributi INPS dichiarati e affidati all’agente della riscossione. Dopo 90 giorni, la banca riceve l’atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/1973. Il conto è in rosso, ma nei giorni successivi la società riceve pagamenti per 200.000 € da clienti.

Problema: come previsto dalla Cassazione 28520/2025, la banca deve versare all’agente tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Ciò blocca la liquidità dell’azienda.

Strategia: l’azienda, tramite l’avvocato, presenta opposizione agli atti esecutivi denunciando la prescrizione della cartella e l’assenza di contraddittorio. Contemporaneamente presenta istanza di sospensione al giudice e avvia la procedura di rottamazione-quinquies entro i termini. Il giudice sospende il pignoramento in attesa della definizione. La società ottiene l’adesione alla rottamazione, versa la prima rata e la procedura esecutiva viene estinta . La liquidità viene sbloccata.

Simulazione 3: piano del consumatore per impresa individuale

Scenario: la ditta individuale SolarFarm conduce un impianto fotovoltaico e si trova con debiti per 300.000 € tra imposte e rate di mutuo. I ricavi sono calati e la ditta non riesce a pagare. Decide di ricorrere al piano del consumatore.

Strategia: con l’assistenza dell’OCC e dell’avvocato, predispone un piano della durata di 5 anni che prevede la liquidazione di un terreno non indispensabile, la continuazione dell’impianto e il pagamento dei creditori privilegiati al 100% e di quelli chirografari al 30%. Il giudice verifica la meritevolezza e l’assenza di atti in frode e omologa il piano . Durante la procedura sospende il pignoramento delle somme in corso. Alla fine del piano, i debiti residui vengono cancellati .

Conclusione

Le aziende fotovoltaiche che operano come EPC possono trovarsi esposte a debiti fiscali, contributivi e bancari a causa della complessità delle normative e delle oscillazioni del mercato dell’energia. Come abbiamo visto, l’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendersi e per rilanciare l’attività: dal contraddittorio preventivo alla rottamazione-quinquies, dalle rateizzazioni INPS ai piani di sovraindebitamento, dalla composizione negoziata agli accordi transattivi con le banche. La giurisprudenza recente, in particolare le pronunce della Cassazione e della Corte costituzionale, ha chiarito importanti questioni relative agli incentivi fotovoltaici, alle accise, alle esenzioni e alle procedure esecutive.

La strategia migliore richiede un’attenta valutazione delle specifiche circostanze aziendali, una conoscenza approfondita delle norme e una gestione tempestiva delle scadenze. L’assistenza di professionisti qualificati è essenziale per individuare i vizi degli atti, presentare ricorsi efficaci, avviare trattative con il fisco e le banche, scegliere lo strumento di composizione della crisi più adatto e proteggere i beni aziendali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre un supporto personalizzato e multidisciplinare per affrontare ogni fase della crisi. Dalla predisposizione di memorie difensive all’omologazione di piani del consumatore o concordati minori, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla tutela contro i pignoramenti bancari, il team fornisce strategie concrete e tempestive per difendere i diritti del contribuente e garantire la continuità aziendale.

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