Azienda di resine con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Le imprese che operano nel settore delle resine e dei materiali compositi rivestono un ruolo strategico per l’economia italiana. La realizzazione di prodotti destinati ai comparti edile, nautico, automobilistico e all’industria meccanica richiede investimenti rilevanti in impianti e materie prime. La ciclicità del mercato e il rincaro delle materie prime hanno spinto molte aziende a ricorrere al credito bancario o a dilazionare il versamento di imposte e contributi. Quando le entrate tardano e i debiti si accumulano, l’impresa rischia di essere travolta da cartelle esattoriali, pignoramenti, avvisi di addebito dell’INPS e da azioni esecutive delle banche. In questo contesto, capire come difendersi e quali strumenti giuridici utilizzare è essenziale per preservare la continuità aziendale e la serenità del management.

Questa guida, redatta con un taglio giuridico–divulgativo e arricchita da riferimenti normativi e giurisprudenziali aggiornati al mese di gennaio 2026, si propone di offrire un percorso completo per le aziende di resine che vogliono gestire in modo consapevole i debiti verso il fisco, l’INPS e gli istituti di credito. Nell’articolo analizziamo le leggi vigenti, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le procedure esecutive e i rimedi difensivi, includendo simulazioni numeriche e tabelle riepilogative per facilitare la comprensione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Al centro di questa guida vi è l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione, che coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) ed è stato nominato Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a un network presente su tutto il territorio nazionale, lo studio assiste imprenditori e professionisti nella analisi degli atti, predisposizione di ricorsi, sospensive giudiziali, trattative con i creditori e redazione di piani di rientro. L’approccio è fondato sulla tutela del debitore, sulla pianificazione strategica e sull’individuazione di soluzioni su misura: dall’opposizione a cartelle e pignoramenti fino alle procedure di composizione della crisi e alla ristrutturazione del debito.

Per un’analisi personalizzata e immediata della tua situazione debitoria, contatta l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo attraverso il form al termine di questo articolo.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Le imprese di resine con debiti verso il fisco, l’INPS o le banche si confrontano con un sistema normativo complesso che regola la riscossione coattiva, i pignoramenti, la tutela del minimo vitale e le procedure di composizione della crisi. Nei paragrafi che seguono vengono analizzati i principali riferimenti legislativi e le sentenze che influenzano la gestione dei debiti.

Le norme sulla riscossione e il pignoramento

D.P.R. 602/1973Riscossione delle imposte sul reddito.

  • Art. 72 – disciplina il pignoramento di fitti o pigioni. L’atto notificato all’affittuario o all’inquilino ordina di versare direttamente al concessionario i canoni scaduti e quelli a scadere, a pena di responsabilità . In caso di inottemperanza, si procede secondo le norme del codice di procedura civile.
  • Art. 72‑bis – regolamenta il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi, incluso il conto corrente bancario. La norma consente all’agente della riscossione di notificare al terzo l’ordine di pagamento diretto, ordinandogli di versare le somme maturate alla data della notifica entro 60 giorni e di versare alle scadenze le somme future. Il testo stabilisce che il pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione e che, in caso di inottemperanza, si applicano le disposizioni dell’art. 72 . Questa disposizione sarà sostituita dal nuovo Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) a partire dal 1 gennaio 2026, ma i principi sostanziali resteranno sovrapponibili .
  • Art. 50 – prevede l’intimazione di pagamento: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) invia al debitore un preavviso contenente la richiesta di pagamento entro cinque giorni. Se l’importo non viene saldato o non è rateizzato, si procede con il pignoramento. La Cassazione ha assimilato l’intimazione all’avviso di mora, attribuendole effetto interruttivo della prescrizione .
  • Art. 86 – permette la iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore iscritti a ruolo; l’ipoteca è iscritta trascorsi 60 giorni dall’avviso di pagamento ed è procedura diversa dall’ipoteca giudiziale.

Codice di procedura civile (c.p.c.).

  • Art. 543 c.p.c. – disciplina gli elementi essenziali dell’atto di pignoramento presso terzi, fissando l’obbligo di indicare la somma dovuta e l’ordine al terzo di non pagare il debitore. Nel pignoramento esattoriale, la citazione può essere sostituita dall’ordine di pagamento diretto ex art. 72‑bis DPR 602/1973 .
  • Art. 546 c.p.c. – impone al terzo pignorato l’obbligo di dichiarare le somme dovute al debitore e di custodirle. La Cassazione ha chiarito che la banca deve custodire e versare all’agenzia di riscossione anche le somme che maturano entro 60 giorni dalla notifica del pignoramento, trasformando lo spatium deliberandi in un vero e proprio periodo di cattura .
  • Art. 545 c.p.c. – detta i limiti alla pignorabilità dei crediti derivanti da pensioni e stipendi, prevedendo l’impignorabilità di una soglia minima pari al doppio della misura dell’assegno sociale e la pignorabilità di una quota fino a un quinto per il residuo.

Legge n. 153/1969, art. 69 – disciplina il pignoramento della pensione per recupero di indebiti previdenziali o omissioni contributive. Prevede che pensioni, assegni e indennità possano essere ceduti o pignorati, nei limiti di un quinto, per debiti verso l’INPS derivanti da indebite prestazioni o da omissioni contributive . La Corte costituzionale, con sentenza n. 216/2025, ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione, ribadendo che il limite del quinto non viola l’art. 38 Cost. e si giustifica per la salvaguardia dell’equilibrio del sistema pensionistico .

Legge 3/2012disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento (c.d. “Legge salva suicidi”).

  • Art. 8, comma 4 – consente, nel piano del consumatore, di prevedere una moratoria fino a un anno per i crediti assistiti da garanzie reali. La Cassazione ha chiarito che tale moratoria individua un termine iniziale: il pagamento dei creditori privilegiati deve iniziare entro un anno dall’omologazione, non deve necessariamente concludersi entro lo stesso anno .
  • Art. 12‑bis – stabilisce che il giudice può omologare il piano del consumatore anche in assenza del voto dei creditori; questi possono sollevare osservazioni sulla convenienza del piano ma non partecipano alla votazione .
  • Art. 14‑terdecies – disciplina l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui dopo la conclusione della procedura di liquidazione del patrimonio; il beneficio è concesso ai debitori meritevoli che hanno cooperato e non hanno causato la crisi dolosamente.

D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).

  • Art. 67, comma 4 – prevede che, nel concordato minore e nei piani di ristrutturazione dei debiti, il tribunale possa autorizzare una moratoria fino a due anni per il pagamento dei crediti privilegiati; le somme a carico del debitore maturano legalmente durante la moratoria . Il decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha prolungato da uno a due anni la durata massima della moratoria.
  • Art. 109 – regola le maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato in continuità e prevede la possibilità di cram down interclass su determinate classi di creditori, rafforzando il potere del tribunale di omologare il piano anche senza il consenso unanime.

D.L. 118/2021, convertito nella legge 147/2021 – ha istituito la composizione negoziata della crisi, procedura extragiudiziale mediante la quale l’imprenditore in difficoltà economica può nominare un esperto indipendente per facilitare le trattative con i creditori. La procedura è attivata attraverso un portale nazionale gestito dalle Camere di Commercio; l’esperto assiste il debitore nella negoziazione di accordi e nella predisposizione di piani di risanamento .

Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) – ha introdotto la rottamazione‑quinquies (definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione) e altre misure di favore:

  • la definizione agevolata riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; consente di estinguere i debiti versando solo l’imposta o il contributo, senza sanzioni, interessi e aggio ;
  • è possibile scegliere il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure rateizzare in 54 rate bimestrali (9 anni). In caso di rateizzazione, si applica un interesse del 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 ;
  • la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 attraverso il portale AdER; il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) determina la decadenza immediata dai benefici con la reviviscenza di sanzioni e interessi ;
  • rientrano nella definizione i debiti risultanti da dichiarazioni annuali (art. 36‑bis e 36‑ter del DPR 600/1973 e art. 54‑bis e 54‑ter del DPR 633/1972) e i contributi INPS, ad eccezione di quelli derivanti da accertamenti .

Decreto del Ministero del Lavoro 24 ottobre 2025 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2025, ha dato attuazione all’art. 23 della legge 203/2024, prevedendo la rateizzazione dei debiti contributivi INPS/INAIL ancora in fase amministrativa. Secondo il decreto:

  • l’INPS e l’INAIL possono autorizzare piani di rientro fino a 60 rate mensili per debiti non affidati agli agenti della riscossione ;
  • per debiti fino a 500.000 euro la dilazione può arrivare a 36 rate, mentre per importi superiori a 500.001 euro può arrivare a 60 rate ;
  • è possibile richiedere una seconda dilazione anche se un piano è già in corso ;
  • le domande devono essere presentate in via telematica e l’autorizzazione dipende dalla comprovata temporanea situazione di difficoltà economica .

Giurisprudenza recente: le decisioni della Cassazione e della Consulta (2025‑2026)

L’interpretazione delle norme sulla riscossione e sulla crisi d’impresa è fortemente influenzata dalle pronunce dei giudici. Di seguito riportiamo le decisioni più rilevanti del biennio 2025‑2026.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28513

La Corte ha affrontato la questione della tempestività del deposito di copie conformi nell’iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi. Ha stabilito che il creditore deve depositare entro i termini perentori le copie dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, munite di attestazione di conformità. La mancata attestazione entro il termine rende inefficace il pignoramento e determina l’estinzione del processo esecutivo . Questa pronuncia rafforza l’attenzione per le formalità nel pignoramento esattoriale e offre al debitore un motivo di opposizione qualora il deposito sia tardivo.

Cassazione civile, sez. III, sentenza 11 ottobre 2025, n. 27057

Secondo questa decisione, quando non sono stati notificati atti prodromici (cartella, avviso di addebito o intimazione) e l’Agenzia delle Entrate avvia direttamente il pignoramento, la giurisdizione appartiene al giudice tributario. La Corte ha sottolineato che l’amministrazione deve provare la notifica degli atti precedenti e che generiche affermazioni di regolarità non bastano . Il principio è rilevante per le aziende che ricevono un pignoramento come primo atto: possono sollevare l’eccezione di incompetenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e chiedere la nullità del procedimento.

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 30 ottobre 2025, n. 28706

In tema di intimazione di pagamento, la Cassazione ha statuito che l’intimazione di pagamento è equiparata all’avviso di mora e va impugnata entro 60 giorni. Se il contribuente non propone ricorso, il debito si cristallizza e non è più possibile eccepire la prescrizione . La pronuncia ricorda che la prescrizione per le imposte statali è di dieci anni, per i tributi locali e i contributi INPS di cinque anni e per il bollo auto di tre anni; tuttavia, l’intimazione interrompe la prescrizione e impone al contribuente un onere di immediata contestazione.

Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 16 giugno 2025, n. 16110

La questione riguardava l’efficacia della richiesta di rateizzazione di un debito contributivo nei confronti dell’INPS. La Corte ha stabilito che la domanda di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ai soli fini dell’interruzione della prescrizione e dell’inversione dell’onere della prova, ma non incide sull’obbligo indisponibile dell’INPS di recuperare la contribuzione e non comporta rinuncia all’opposizione da parte del contribuente . In altre parole, chiedere un piano rateale interrompe la prescrizione ma non preclude la possibilità di contestare la pretesa contributiva né obbliga l’INPS a rinunciare al recupero .

Cassazione civile, sez. III, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28520

La sentenza n. 28520 ha ridefinito i confini del pignoramento speciale dei crediti ex art. 72‑bis DPR 602/1973. Secondo la massima ufficiale, quando il pignoramento riguarda il saldo di un conto corrente bancario, la banca deve versare all’agente della riscossione non solo il saldo esistente alla data della notifica ma anche quello maturato nei 60 giorni successivi, indipendentemente dal fatto che il conto fosse a zero o in rosso . Questa interpretazione trasforma lo spatium deliberandi in un periodo di cattura durante il quale ogni somma in entrata è vincolata e deve essere trasferita all’AdER . La pronuncia sottolinea inoltre che la disciplina attualmente contenuta negli artt. 72 e 72‑bis sarà sostituita dal Testo unico sulla riscossione a partire dal 1 gennaio 2026, senza modifiche sostanziali .

Cassazione civile, sez. I, sentenza 11 aprile 2025, n. 9549

La Corte ha affrontato il tema della moratoria nel piano del consumatore. Ha chiarito che il termine annuale previsto dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 rappresenta un terminus a quo: entro un anno dall’omologazione il debitore deve iniziare il pagamento dei crediti assistiti da garanzia, non concluderlo . La massima sottolinea la sovrapponibilità tra questa disciplina e quella dell’art. 67, comma 4, CCII, la quale consente un periodo di moratoria più ampio (fino a due anni). L’ordinanza ha inoltre ribadito che il piano del consumatore può essere omologato senza il voto dei creditori e che il giudice può concedere una moratoria fino a dodici mesi .

Corte costituzionale, sentenza 30 dicembre 2025, n. 216

La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 69 della legge 153/1969, che consente all’INPS di pignorare le pensioni fino al quinto per recuperare indebiti previdenziali o omissioni contributive. Il Tribunale di Ravenna lamentava una violazione del principio di uguaglianza perché la norma non applicava la soglia di impignorabilità prevista dall’art. 545, comma 7, c.p.c. La Corte ha respinto la questione dichiarando che la norma speciale non determina un’irragionevole disparità di trattamento e che il bilanciamento voluto dal legislatore tutela l’interesse generale all’equilibrio del sistema pensionistico . La decisione conferma quindi la legittimità del prelievo fino a un quinto per debiti verso l’INPS, fermo restando il mantenimento del trattamento minimo.

Procedura passo passo dopo la notifica dell’atto

Affrontare un debito non significa arrendersi: il diritto di difesa consente di verificare la correttezza degli atti notificati, contestare eventuali vizi e utilizzare gli strumenti previsti dalla legge per ridurre o estinguere l’esposizione. Di seguito viene illustrata una procedura operativa da seguire quando si riceve una cartella esattoriale, un avviso di addebito INPS o un atto di pignoramento da parte di un istituto bancario.

1. Ricezione di una cartella o di un avviso di addebito

  • Verifica della notifica: il primo passo è controllare che la notifica della cartella, dell’avviso di addebito INPS o dell’intimazione sia avvenuta secondo le norme: spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC). Se l’atto non è stato notificato correttamente o se è stato notificato a un indirizzo errato, la cartella può essere annullata.
  • Analisi del contenuto: occorre verificare la data di esigibilità del tributo o del contributo, l’importo richiesto e la presenza di sanzioni e interessi. In caso di errori di calcolo, si può chiedere lo sgravio parziale.
  • Controllo dei termini di prescrizione: la prescrizione per i tributi erariali è di dieci anni, per i tributi locali e i contributi INPS di cinque anni, per il bollo auto di tre anni. Se sono trascorsi i termini e non sono intervenuti atti interruttivi (come l’intimazione di pagamento, che va impugnata entro 60 giorni ), il debito è prescritto e può essere contestato.

2. Opposizione alla cartella o all’avviso

  • Ricorso al giudice tributario: se la pretesa è di natura fiscale (imposte, IVA, tributi locali), il ricorso va presentato alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. La Cassazione ha precisato che anche il primo atto di pignoramento può essere impugnato davanti al giudice tributario se non vi sono atti prodromici .
  • Ricorso al giudice del lavoro: per gli avvisi di addebito dell’INPS il ricorso si propone davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro; il termine è di 40 giorni. È possibile impugnare l’avviso per vizi di notifica, prescrizione o per contestare la sussistenza del debito contributivo.
  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: quando la cartella o l’intimazione non è stata impugnata entro i termini ma emergono vizi successivi (es. inesistenza del titolo, pagamento già effettuato), si può opporre il pignoramento dinanzi al giudice dell’esecuzione. L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica del primo atto esecutivo (pignoramento o precetto).
  • Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: consente di contestare la regolarità formale dell’atto (per esempio, la mancanza di elementi essenziali nel pignoramento presso terzi). Va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza legale dell’atto.

3. Richiesta di sospensione

Durante la pendenza del ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione. L’istanza va presentata al giudice competente (tributario o del lavoro) e deve dimostrare il periculum in mora (gravità del danno derivante dalla riscossione) e il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso). In ambito tributario, l’AdER può concedere la sospensione amministrativa se riconosce l’esistenza di vizi evidenti.

4. Rateizzazione e rottamazione

Se la contestazione giudiziaria non appare conveniente o se la cartella è corretta, è possibile ricorrere a strumenti deflativi:

  • Rateizzazione con AdER: la rateizzazione ordinaria consente di dilazionare il debito fino a 72 rate mensili, con importo minimo di 50 euro per rata. Il pagamento della prima rata sospende il fermo amministrativo e l’ipoteca, ed estingue il pignoramento se non si è tenuto l’incanto . In caso di decadenza per mancato pagamento di cinque rate, il debito torna esigibile.
  • Rottamazione‑quinquies: la legge 199/2025 consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo l’imposta o il contributo, senza sanzioni né interessi . Occorre presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere tra pagamento in unica soluzione o in 54 rate. La decadenza scatta con il mancato versamento di due rate .
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: per le controversie tributarie in corso al 1° gennaio 2026, è possibile definire la lite versando una parte dell’imposta e riducendo le sanzioni. Le modalità saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con appositi provvedimenti.
  • Rateizzazione dei debiti contributivi INPS/INAIL: il decreto del 24 ottobre 2025 consente la dilazione fino a 60 rate per i debiti in fase amministrativa . La richiesta va presentata telematicamente e può essere ammessa una seconda dilazione .

5. Valutazione di procedure concorsuali e di composizione della crisi

Quando l’indebitamento mette a rischio la sopravvivenza dell’azienda di resine, è opportuno valutare strumenti quali la composizione negoziata, l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il concordato minore e la liquidazione controllata. Queste procedure rientrano nel CCII e permettono di ristrutturare il debito con l’approvazione del tribunale, sospendere le azioni esecutive e in alcuni casi ottenere l’esdebitazione. In particolare:

  • Composizione negoziata: consente di nominare un esperto che assiste l’imprenditore nella negoziazione di accordi con i creditori; la procedura può sfociare in piani attestati o accordi di ristrutturazione. L’Avv. Monardo è esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 e può seguire l’azienda in tutte le fasi .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: è riservato agli imprenditori commerciali non fallibili (micro‑imprese e professionisti) e consente di raggiungere un accordo con il 60 % dei creditori chirografari. Il piano deve prevedere la soddisfazione dei creditori con cause legittime di prelazione e può contenere moratorie sui crediti privilegiati secondo l’art. 67 CCII .
  • Concordato minore: procedura assimilabile al concordato preventivo ma dedicata alle micro‑imprese e ai professionisti. Il tribunale può approvare il piano anche in assenza del consenso unanime delle classi di creditori, grazie al cram down previsto dall’art. 109 CCII. È possibile prevedere moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati .
  • Liquidazione controllata: se la continuità aziendale non è più sostenibile, il debitore può accedere alla liquidazione controllata, una procedura che consente di liquidare i beni e, al termine, chiedere l’esdebitazione ai sensi degli artt. 278 e seguenti del CCII.

Difese e strategie legali

Le aziende indebitate hanno a disposizione diverse strategie legali per tutelare il patrimonio aziendale e personale. Qui di seguito sono illustrate le principali linee di difesa che l’Avv. Monardo e il suo staff applicano quotidianamente.

Verificare vizi di notifica

Una notifica irregolare o inesistente rende nullo l’atto e consente di annullare la cartella o il pignoramento. È necessario verificare:

  • l’indirizzo di consegna (domicilio fiscale o sede legale);
  • il rispetto dei termini;
  • la corretta identificazione del destinatario e della società;
  • l’uso della PEC per i soggetti obbligati.

L’assenza di prova della notifica comporta la nullità del procedimento, come riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza n. 27057/2025 .

Contestare la prescrizione

La prescrizione estingue il debito e può essere eccepita dal debitore. Come già ricordato, i termini sono di 10 anni per le imposte erariali, 5 anni per tributi locali e contributi INPS e 3 anni per il bollo auto. L’intimazione di pagamento equivale a un avviso di mora e va impugnata entro 60 giorni; in mancanza, non è più possibile eccepire la prescrizione .

Opposizione per difetto di titolo o di esigibilità

Se il debito è stato già pagato, compensato o è oggetto di sospensione giudiziale, è possibile opporsi al pignoramento dimostrando l’inesistenza del titolo. La mancanza di attestazione di conformità delle copie depositate entro i termini rende il pignoramento inefficace .

Impugnare il pignoramento di conti correnti

La sentenza n. 28520/2025 ha chiarito che la banca deve consegnare all’AdER anche le somme che maturano entro 60 giorni dalla notifica . Tuttavia, il debitore può sollevare diverse eccezioni:

  • Eccezione di incapienza: se il conto è già sottoposto ad altri pignoramenti o se sul conto transitano somme destinate a stipendi o pensioni con tutela del minimo vitale.
  • Eccezione di abusività: se l’importo del pignoramento eccede la somma dovuta (ad esempio per errori di calcolo) o se sono state pignorate somme esenti.
  • Verifica dei 60 giorni: trascorso il termine di 60 giorni senza che la banca abbia versato le somme all’AdER, il pignoramento diventa inefficace e può essere chiesto il rilascio del conto corrente.

Tutela del minimo vitale e pignoramento della pensione

L’art. 69 della legge 153/1969 consente all’INPS di pignorare fino a un quinto delle pensioni per recuperare indebito previdenziali o omissioni contributive. La Corte costituzionale ha ritenuto la norma conforme alla Costituzione , ma il debitore può eccepire:

  • il rispetto del minimo vitale: l’INPS deve sempre garantire al pensionato il trattamento minimo e la soglia di impignorabilità di 1.000 euro prevista dall’art. 545, comma 7, c.p.c.;
  • la proporzionalità: se la trattenuta supera il quinto del trattamento pensionistico o se il debito non deriva da omissioni contributive o indebiti, la trattenuta è illegittima.

Rateizzazione e accordi stragiudiziali

Quando l’azienda non contesta il debito, può rinegoziare il pagamento attraverso piani di rientro. Con l’AdER è possibile richiedere rateazioni ordinarie o straordinarie; con le banche è possibile rinegoziare i finanziamenti, ridurre i tassi o ottenere sospensioni di pagamento. Un legale esperto può negoziare con l’istituto di credito, chiedere una revisione del piano di ammortamento, l’eliminazione di anatocismo o la riduzione degli interessi moratori.

Ricorso al concordato minore e alla composizione negoziata

Se l’esposizione debitoria è insostenibile, la normativa offre procedure per ristrutturare o ridurre i debiti:

  • Concordato minore: consente di presentare un piano ai creditori chirografari e privilegiati, prevedendo pagamenti in misura ridotta e moratorie fino a due anni . Il piano viene omologato dal tribunale anche senza il voto unanime delle classi di creditori.
  • Piano del consumatore: dedicato ai consumatori e agli imprenditori non fallibili. Prevede la falcidia dei crediti e una moratoria fino a un anno . Il giudice può omologare il piano anche in assenza del voto dei creditori e può concedere fino a 12 mesi prima dell’inizio delle rateazioni .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: richiede l’adesione del 60 % dei creditori chirografari. Può prevedere la conversione dei debiti in strumenti finanziari, l’allungamento delle scadenze e l’ingresso di nuovi soci. La moratoria sui crediti privilegiati può durare fino a due anni .
  • Composizione negoziata: strumento introdotto dal D.L. 118/2021 che permette all’imprenditore di elaborare un piano di risanamento con l’assistenza di un esperto . È particolarmente utile per le aziende di resine che vogliono evitare il fallimento e rinegoziare i debiti con fornitori e banche.

Esdebitazione

Al termine della liquidazione controllata o della procedura di sovraindebitamento, il debitore può richiedere l’esdebitazione prevista dall’art. 14‑terdecies L. 3/2012 e dagli artt. 278 CCII. L’esdebitazione libera dai debiti residui e consente all’imprenditore di ripartire. È concessa solo ai soggetti meritevoli che hanno cooperato con l’organismo di composizione della crisi e non hanno commesso frodi.

Strumenti alternativi e soluzioni di rientro

In questa sezione vengono illustrate le diverse opportunità per risolvere i debiti, ridurre sanzioni e interessi e preservare la continuità aziendale.

Rottamazione‑quinquies (definizione agevolata 2026)

La rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge 199/2025 rappresenta la quinta edizione della definizione agevolata e si applica ai carichi affidati all’AdER fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I principali vantaggi:

  1. Azzeramento di sanzioni, interessi e aggio: il contribuente paga solo l’imposta o il contributo dovuto .
  2. Rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % annuo dal 1° agosto 2026 .
  3. Possibilità di includere debiti decaduti da precedenti rottamazioni .
  4. Scadenze rigide: la domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026; il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza immediata .
  5. Estensione ai contributi INPS non derivanti da accertamenti .

L’adesione richiede la compilazione della domanda sul portale AdER, la selezione delle cartelle da definire e la scelta del numero di rate. È consigliato simulare l’importo delle rate per valutare la sostenibilità del piano .

Definizione agevolata liti pendenti

La legge di bilancio 2026 prevede la definizione delle liti pendenti: i contribuenti possono chiudere i contenziosi tributari versando una percentuale del tributo in base al grado di giudizio (ad esempio, 90 % in primo grado, 40 % in secondo grado, 15 % in Cassazione) e azzerando sanzioni e interessi. I dettagli saranno definiti con un decreto attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Rateizzazione dei debiti contributivi INPS/INAIL

Il decreto 24 ottobre 2025 consente di rateizzare i debiti contributivi ancora in fase amministrativa: fino a 36 rate per debiti fino a 500.000 euro e fino a 60 rate per debiti superiori . Le imprese di resine che hanno accumulato debiti contributivi possono presentare domanda attraverso il portale INPS o INAIL, allegando la documentazione attestante la temporanea difficoltà economica. Il decreto permette di chiedere una seconda dilazione anche in presenza di un piano in corso .

Piano del consumatore

Il piano del consumatore è una procedura di sovraindebitamento rivolta alle persone fisiche e agli imprenditori minori (professionisti o ditte individuali) che consente di proporre un piano di ristrutturazione dei debiti, comprensivo di falcidia e dilazione. La Cassazione ha chiarito che la moratoria prevista dall’art. 8, comma 4, L. 3/2012 si riferisce all’inizio del pagamento e non al termine ; inoltre, il giudice può omologare il piano senza il voto dei creditori e può concedere una moratoria fino a dodici mesi . Questa procedura è particolarmente adatta all’imprenditore che ha garantito personalmente i debiti aziendali.

Accordi di ristrutturazione e concordato minore

  • Gli accordi di ristrutturazione consentono di concludere un’intesa con i creditori che rappresentino almeno il 60 % dei chirografari. Possono prevedere la conversione dei debiti in strumenti finanziari, la cessione di quote societarie, moratorie sui debiti privilegiati e la falcidia dei debiti chirografari. Il tribunale omologa l’accordo dopo aver verificato la fattibilità e la convenienza del piano.
  • Il concordato minore è una procedura riservata alle micro‑imprese e ai professionisti che permette di ristrutturare i debiti e proseguire l’attività. L’art. 109 CCII consente al tribunale di approvare il piano anche in assenza del consenso delle classi di creditori se ritiene la proposta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È possibile prevedere moratorie fino a due anni per i crediti privilegiati .

Composizione negoziata

Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata è una procedura stragiudiziale che consente alle aziende in difficoltà di rinegoziare i debiti con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio. L’esperto guida le trattative con i creditori, redige un piano di risanamento e propone soluzioni come la continuità aziendale, l’affitto di ramo d’azienda o l’aumento di capitale . La procedura è volontaria e può sfociare in accordi esecutivi o in piani attestati.

Esdebitazione (fresh start)

Il fresh start consente al debitore meritevole di essere liberato dai debiti residui al termine della procedura di liquidazione controllata. La domanda di esdebitazione va presentata entro un anno dalla chiusura della procedura e richiede che il debitore abbia collaborato, non abbia causato la crisi con dolo o colpa grave e non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti.

Errori comuni e consigli pratici

Le esperienze maturate dall’Avv. Monardo rivelano che molti imprenditori commettono errori ricorrenti nella gestione dei debiti. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

  • Ignorare le notifiche: alcune aziende non aprono le raccomandate o non controllano la posta certificata. Ciò può far decorrere i termini per il ricorso e rendere definitivo il debito. È fondamentale controllare tempestivamente la corrispondenza e annotare le scadenze.
  • Non contestare l’intimazione: l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si consolida . Anche se si pensa che la cartella sia prescritta, occorre impugnarla per non perdere la facoltà di eccepire la prescrizione.
  • Chiedere la rateizzazione senza valutare gli effetti: la domanda di rateizzazione interrompe la prescrizione e può comportare il riconoscimento del debito . Occorre valutare se conviene contestare la pretesa prima di chiedere un piano rateale.
  • Dimenticare i 60 giorni nel pignoramento bancario: dopo la notifica dell’ordine di pagamento, il conto corrente resta vincolato per 60 giorni e ogni somma in entrata viene destinata all’AdER . Occorre organizzare flussi di cassa alternativi o chiedere la sospensione giudiziale.
  • Non considerare procedure concorsuali: molte aziende resistono troppo a lungo prima di accedere al concordato minore o alla composizione negoziata. Attivarsi per tempo consente di proporre piani sostenibili e di evitare la liquidazione giudiziale.
  • Pagare in ritardo le rate della rottamazione: la rottamazione‑quinquies prevede la decadenza immediata in caso di mancato pagamento di due rate . È necessario programmare con precisione i versamenti e avere riserve di liquidità.
  • Affrontare da soli la banca: la negoziazione con gli istituti di credito richiede competenze tecniche. Avvocati esperti possono contestare clausole abusive, interessi usurari o costi occulti e ottenere rinegoziazioni vantaggiose.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si propongono alcune tabelle di sintesi. Le tabelle contengono solo parole chiave o numeri per mantenerne la leggibilità e sono integrate dalle spiegazioni nel testo.

Tabella 1 – Principali norme sulla riscossione

NormaOggettoPunto chiave
DPR 602/1973 art. 72Pignoramento fitti o pigioniOrdine di pagamento diretto al concessionario e procedura del c.p.c.
DPR 602/1973 art. 72‑bisPignoramento crediti verso terziOrdine al terzo di pagare entro 60 giorni le somme maturate e alle scadenze quelle future
C.p.c. art. 546Obblighi del terzo pignoratoCustodia e versamento delle somme presenti e future
Legge 153/1969 art. 69Pignoramento pensioniPignorabilità fino a un quinto per debiti INPS; tutela del trattamento minimo
Legge 3/2012 art. 8, c. 4Moratoria nel piano del consumatoreMoratoria fino a un anno, termine iniziale
CCII art. 67, c. 4Moratoria nei concordatiMoratoria fino a due anni per crediti privilegiati
DM 24/10/2025Rateizzazione debiti contributiviFino a 36 rate per debiti ≤ 500 k€; fino a 60 rate per debiti ≥ 500 001 €
Legge 199/2025Rottamazione quinquiesPagamento del solo capitale; 54 rate; decadenza con due rate non pagate

Tabella 2 – Principali sentenze (2025‑2026)

PronunciaMateriaPrincipio di diritto
Cass. 28513/2025Pignoramento – Deposito attiMancato deposito di copie conformi entro i termini rende inefficace il pignoramento
Cass. 27057/2025Pignoramento senza atti prodromiciGiurisdizione tributaria e onere di prova della notifica
Cass. 28706/2025Intimazione di pagamentoIntimazione equiparata all’avviso di mora; onere di impugnazione entro 60 giorni
Cass. 16110/2025Rateizzazione contributi INPSLa rateizzazione interrompe la prescrizione ma non comporta rinuncia all’opposizione
Cass. 28520/2025Pignoramento conto correnteLa banca deve versare le somme maturate nei 60 giorni successivi alla notifica
Cass. 9549/2025Piano del consumatoreLa moratoria annuale è termine iniziale; omologazione senza voto creditori
Corte cost. 216/2025Pignoramento pensioni INPSLa norma che consente il prelievo fino a un quinto è conforme alla Costituzione

Tabella 3 – Strumenti di definizione del debito

StrumentoDestinatariCaratteristiche principaliCitazione
Rateizzazione AdERImprese e persone fisicheFino a 72 rate; sospende fermo e pignoramenti se viene pagata la prima rataAdER
Rateizzazione INPS/INAILDatori di lavoro e autonomi36 rate ≤ 500 k€; 60 rate ≥ 500 001 € ; possibilità di seconda dilazioneDM 24/10/2025
Rottamazione-quinquiesContribuenti con carichi affidati 2000‑2023Pagamento solo del capitale; 54 rate; decadenza con due rate non pagateLegge 199/2025
Piano del consumatoreConsumatori e imprenditori minoriFalcidia e moratoria fino a un anno ; omologazione senza voto creditoriL. 3/2012
Accordi di ristrutturazioneImprese non fallibiliAdesione del 60 % dei creditori chirografari; moratoria fino a 2 anniCCII
Concordato minoreMicro‑imprese e professionistiPiano con falcidia e moratoria; cram down giudizialeCCII
Composizione negoziataImprese in crisiProcedura extragiudiziale con esperto indipendenteD.L. 118/2021
EsdebitazioneDebitori meritevoliLiberazione dai debiti residui al termine della proceduraL. 3/2012, CCII

FAQ – Domande e risposte

Questa sezione raccoglie le domande più frequenti che l’Avv. Monardo riceve dalle aziende di resine e dai loro amministratori. Le risposte forniscono indicazioni pratiche ma non sostituiscono la consulenza legale.

1. Una cartella esattoriale può essere notificata via PEC alla società?

Sì. Dal 2017 l’AdER notifica cartelle e intimazioni tramite posta elettronica certificata alle società e ai titolari di partita IVA. La notifica è valida se è inviata alla PEC risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC). In assenza di PEC, la notifica avviene mediante raccomandata.

2. Se non ricevo la cartella perché l’indirizzo è errato, posso impugnarla oltre i 60 giorni?

In caso di notifica inesistente o nulla (ad esempio perché consegnata a un indirizzo sbagliato), i termini per il ricorso decorrono dalla conoscenza effettiva dell’atto. È quindi possibile impugnare la cartella anche dopo i 60 giorni.

3. Cosa succede se ignoro l’intimazione di pagamento?

L’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza e non è più possibile far valere la prescrizione . Dopo l’intimazione, l’AdER può procedere con pignoramento, fermo amministrativo o ipoteca.

4. Posso chiedere la rateizzazione e allo stesso tempo contestare il debito?

La Cassazione ha chiarito che la richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito ai fini dell’interruzione della prescrizione ma non comporta la rinuncia a contestarlo . È quindi possibile chiedere un piano rateale e, contestualmente, agire in giudizio per contestare l’importo o la legittimità della pretesa.

5. Dopo quanti anni si prescrive un contributo INPS?

I contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni se non intervengono atti interruttivi. Atti come l’avviso di addebito o l’intimazione interrompono la prescrizione e fanno decorrere un nuovo quinquennio .

6. Se il mio conto corrente è a zero, l’AdER può comunque pignorarlo?

Sì. La sentenza n. 28520/2025 ha stabilito che, nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca deve versare all’AdER le somme che maturano entro i 60 giorni successivi alla notifica, anche se il conto era a zero o in rosso . È consigliabile spostare le entrate su un altro conto non soggetto a pignoramento (ad esempio, intestato a un terzo non debitore) o chiedere la sospensione giudiziale.

7. Quali somme sono impignorabili sul conto corrente?

Le somme provenienti da stipendi e pensioni sono pignorabili solo nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. e dall’art. 69 della legge 153/1969: è impignorabile il doppio della misura dell’assegno sociale (1.000 euro nel 2026) e il residuo è pignorabile fino a un quinto. Le donazioni e i contributi a fondo perduto possono essere impignorabili se la normativa specifica lo prevede.

8. La banca può trattenere più del dovuto nel pignoramento?

No. Il terzo pignorato (la banca) deve trattenere solo le somme richieste dal pignoramento e versarle all’AdER o al creditore. Se trattiene somme eccedenti o se segnala ingiustificatamente il debitore alla Centrale Rischi, può essere citata in giudizio per risarcimento dei danni, come è avvenuto nel caso A.A. Srl che ha originato la sentenza 28520/2025 .

9. Posso includere nella rottamazione quinquies le cartelle per violazioni del codice della strada?

No. La rottamazione quinquies si applica ai carichi affidati all’AdER per imposte erariali, IVA e contributi INPS derivanti da dichiarazioni. Le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada restano escluse.

10. È possibile aderire alla rottamazione se sono decaduto da una precedente definizione agevolata?

Sì. La legge consente di inserire nella rottamazione quinquies anche i debiti per i quali il contribuente è decaduto dalle precedenti rottamazioni . Tuttavia, sono esclusi i piani di pagamento della rottamazione quater per i quali si era in regola con tutte le rate al 30 settembre 2025 .

11. Qual è il vantaggio di richiedere la composizione negoziata?

La composizione negoziata permette di prevenire il fallimento e di trovare accordi con i creditori in un ambiente protetto. L’esperto indipendente affianca l’imprenditore nella redazione di un piano di risanamento e può proporre sospensioni dei pagamenti, affitti d’azienda o operazioni straordinarie . È un’opportunità da cogliere prima che i debiti diventino insostenibili.

12. Nel piano del consumatore, i creditori hanno diritto di voto?

No. L’art. 12‑bis della legge 3/2012 prevede che il piano del consumatore possa essere omologato dal giudice senza voto dei creditori; questi possono solo sollevare osservazioni sulla convenienza del piano .

13. Posso degradare un credito ipotecario a chirografario nel piano del consumatore?

Sì, se il valore del bene su cui grava l’ipoteca non copre integralmente il credito. In tal caso, la parte eccedente diventa chirografaria e può essere falcidiata .

14. Cosa succede se perdo il beneficio della rottamazione?

In caso di decadenza dalla rottamazione (per mancato pagamento di due rate), il debito originario torna a essere esigibile con tutte le sanzioni e gli interessi . Riprendono immediatamente le azioni esecutive e l’AdER può pignorare beni e conti.

15. L’INPS può pignorare la mia pensione oltre i limiti di legge?

No. L’INPS può pignorare le pensioni solo nei limiti dell’art. 69 L. 153/1969, cioè fino a un quinto e nel rispetto della soglia impignorabile di 1.000 euro . La Corte costituzionale ha confermato la legittimità di questa norma .

16. Come si calcola la moratoria nel concordato minore?

Nel concordato minore, la moratoria sui crediti privilegiati può durare fino a due anni dalla data dell’omologazione . Ciò significa che il debitore può iniziare a pagare i creditori privilegiati entro due anni; gli interessi maturano e devono essere corrisposti.

17. È possibile ottenere una seconda dilazione dei debiti contributivi?

Sì. Il decreto del 24 ottobre 2025 consente all’INPS e all’INAIL di concedere una seconda dilazione anche se esiste un piano già in corso , purché sussista una temporanea difficoltà economica.

18. Chi può richiedere l’esdebitazione?

Possono richiedere l’esdebitazione i debitori persone fisiche o imprenditori minori che hanno concluso una procedura di liquidazione controllata e hanno agito con meritevolezza. Non devono aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e devono aver cooperato con l’organismo di composizione della crisi.

19. Cosa comporta la sentenza della Cassazione n. 16110/2025 per chi richiede la rateizzazione INPS?

L’ordinanza n. 16110/2025 afferma che la domanda di rateizzazione del debito contributivo interrompe la prescrizione e inverte l’onere della prova ma non impedisce al contribuente di contestare il debito . È quindi consigliabile, prima di richiedere il piano, verificare l’esistenza di vizi nella pretesa contributiva.

20. Come posso proteggere la casa di proprietà dal pignoramento?

L’AdER può iscrivere ipoteca sugli immobili solo per debiti superiori a 20.000 euro ed espropriare la prima casa solo se il debito supera 120.000 euro e l’immobile non è adibito ad abitazione principale. In presenza di ipoteca, è possibile chiedere la sospensione giudiziale o proporre un piano di rateizzazione che sospenda l’esecuzione. Procedure come il concordato minore e la liquidazione controllata consentono di trattare anche la posizione ipotecaria.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio le conseguenze economiche dei diversi strumenti di gestione del debito, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi verosimili di aziende di resine.

Simulazione 1 – Pignoramento di conto corrente

Supponiamo che la Resine Spa riceva un pignoramento ex art. 72‑bis per un debito fiscale di € 50.000. Il conto corrente presenta un saldo negativo di € 2.000 al momento della notifica. Nei 60 giorni successivi sul conto affluiscono incassi per € 30.000 relativi a vendite. Ai sensi della sentenza 28520/2025, la banca dovrà versare all’AdER tutto il saldo maturato entro il 60° giorno . La società si troverà senza liquidità per pagare i fornitori e potrebbe subire un blocco dell’attività.

Strategia consigliata: prima della notifica, spostare i flussi di cassa su un conto corrente non intestato alla società (ad esempio, conti dedicati alle operazioni dei soci) o chiedere la sospensione del pignoramento per contestarne i vizi di notifica. Avviare subito una procedura di rateizzazione o rottamazione per sbloccare il conto.

Simulazione 2 – Rottamazione quinquies

La PolyResin Srl ha debiti fiscali per € 120.000, dei quali € 80.000 sono imposte, € 25.000 sanzioni e € 15.000 interessi. Aderendo alla rottamazione‑quinquies, la società paga solo l’imposta (€ 80.000), risparmiando € 40.000 tra sanzioni e interessi . Sceglie di rateizzare in 54 rate bimestrali. L’importo della rata (senza interessi) è € 1.481,48. Dal 1 agosto 2026 si applica un interesse del 3 % annuo, che porterà la rata a circa € 1.523. Il pagamento puntuale di ogni rata consente di mantenere il beneficio; il mancato pagamento di due rate comporta la perdita di tutti i vantaggi .

Strategia consigliata: simulare il piano di pagamento utilizzando gli strumenti forniti dall’AdER , verificare la sostenibilità delle rate e predisporre un fondo di riserva. In caso di difficoltà, valutare la rateizzazione con l’INPS/INAIL o la composizione negoziata per ottenere ulteriori dilazioni.

Simulazione 3 – Rateizzazione INPS

La Compositi Calabria Srl ha debiti contributivi INPS per € 600.000 ancora in fase amministrativa. Grazie al decreto 24 ottobre 2025 può richiedere un piano di rientro in 60 rate (importo medio € 10.000 al mese). Dopo aver documentato la temporanea difficoltà economica con bilanci e estratti conto, ottiene la dilazione. Dopo 18 mesi, la società subisce un’ulteriore contrazione del fatturato e chiede una seconda dilazione per rimodulare le rate . La richiesta è accolta e la nuova dilazione prevede rate da € 7.500 per ulteriori 60 mesi.

Strategia consigliata: utilizzare la rateizzazione per gestire la liquidità, ma contestare eventuali importi non dovuti; valutare l’opzione di un accordo di ristrutturazione se il debito rimane insostenibile.

Simulazione 4 – Piano del consumatore per l’imprenditore garante

Il socio garante della ResinTech Srl, con debiti personali per € 200.000 (di cui € 120.000 derivanti da fideiussioni bancarie e € 80.000 da tributi), propone un piano del consumatore. Prevede di pagare € 30.000 in cinque anni ai creditori chirografari e di iniziare il pagamento del mutuo ipotecario dopo 12 mesi. Il tribunale omologa il piano senza l’approvazione dei creditori e concede la moratoria annuale . L’importo destinato alla banca ipotecaria viene versato dal 13° mese. Al termine, il garante ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Strategia consigliata: per l’imprenditore garante, il piano del consumatore consente di ridurre notevolmente l’esposizione e preservare la possibilità di rientrare nel circuito bancario. È fondamentale dimostrare la meritevolezza e la capacità di sostenere il piano.

Conclusione

Le aziende di resine che si trovano ad affrontare debiti verso il fisco, l’INPS e le banche non sono senza difesa. La normativa italiana offre una gamma ampia di strumenti per contestare le pretese illegittime, dilazionare i pagamenti, ridurre sanzioni e interessi e persino ottenere l’esdebitazione. Le pronunce più recenti della Cassazione hanno chiarito aspetti importanti: l’obbligo di depositare copie conformi nel pignoramento , la necessità di impugnare tempestivamente l’intimazione , l’effetto limitato della rateizzazione sui debiti INPS , l’ampiezza del pignoramento dei conti correnti e la legittimità del pignoramento delle pensioni nei limiti di legge . La legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies, offrendo un’opportunità di definizione agevolata con scadenze rigide , mentre il decreto 24 ottobre 2025 ha aperto la strada a rateizzazioni contributive più lunghe .

La chiave del successo è agire tempestivamente e affidarsi a un professionista. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti possono:

  • analizzare gli atti ricevuti e individuare vizi di notifica o di merito;
  • proporre ricorsi tributari, opposizioni all’esecuzione e istanze di sospensione;
  • negoziare piani di rientro con l’AdER, l’INPS e le banche;
  • assistere nella procedura di rottamazione‑quinquies e nella rateizzazione contributiva;
  • predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori e pratiche di composizione negoziata;
  • accompagnare i debitori verso l’esdebitazione e il fresh start.

Non aspettare che la situazione degeneri. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

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