Azienda di vernici con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Condurre un’azienda di produzione o commercio di vernici significa conciliare esigenze produttive, normative ambientali stringenti, rapporti con fornitori, clienti e istituti di credito. Un’impresa che accumula debiti fiscali o contributivi rischia però di vedere compromessa la continuità aziendale: cartelle di pagamento, ingiunzioni dell’INPS, ipoteche e pignoramenti possono mettere in ginocchio le attività produttive e paralizzare la disponibilità del conto corrente. Per un imprenditore del settore vernici è fondamentale conoscere diritti e difese a disposizione per reagire tempestivamente agli atti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER), dell’INPS e delle banche.

Questo articolo — aggiornato al gennaio 2026 — fornisce un quadro completo e pratico della normativa italiana sulla riscossione dei tributi e dei contributi, delle più recenti pronunce giurisprudenziali e degli strumenti negoziali e giudiziali per gestire e ridurre l’indebitamento. Dopo aver analizzato le norme (D.P.R. 602/1973, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, Legge 3/2012, Legge di Bilancio 2026 e altri provvedimenti), illustreremo i passi da seguire dopo la notifica di cartelle e intimazioni, le strategie per impugnare atti viziati, le procedure di definizione agevolata (rottamazioni) e le soluzioni previste dal diritto della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata). Verranno inoltre evidenziate le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale che tutelano i diritti del contribuente e del debitore, nonché gli errori comuni da evitare.

Chi è l’avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante su tutto il territorio nazionale. Vanta una consolidata esperienza in diritto bancario e tributario e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e come esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. È inoltre professionista fiduciario di un organismo di composizione della crisi (OCC), circostanza che gli consente di seguire da vicino procedure di ristrutturazione e liquidazione. Il suo staff comprende dottori commercialisti specializzati in contabilità e fiscalità aziendale.

Grazie a queste competenze integrate, l’avv. Monardo può:

  • Analizzare tempestivamente la cartella di pagamento, l’intimazione di pagamento o l’avviso di addebito INPS ricevuto dall’azienda, individuando vizi formali (mancata notifica, prescrizione, carenza di motivazione) e illeciti procedurali.
  • Predisporre ricorsi dinanzi alle corti di giustizia tributaria per contestare ruoli illegittimi, interessi anatocistici, sanzioni e altre pretese improprie.
  • Chiedere la sospensione della riscossione e l’annullamento in autotutela dell’atto quando ne ricorrano i presupposti (ad esempio in caso di mancata osservanza del termine di 60 giorni per il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente ).
  • Avviare trattative con l’Agente della Riscossione per ottenere dilazioni e rateizzazioni dei debiti o aderire alle procedure di definizione agevolata (rottamazione quinquies) che consentono di estinguere il debito senza interessi e sanzioni .
  • Assistere l’imprenditore nell’accesso agli strumenti previsti dal Codice della crisi e dalla Legge 3/2012: ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore), concordato minore o liquidazione controllata, con possibile esdebitazione finale.
  • Valutare la possibilità di attivare la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) per avviare un percorso stragiudiziale con l’ausilio di un esperto e salvaguardare la continuità aziendale .

Grazie all’approccio integrato avvocato–commercialista, lo Studio Monardo offre soluzioni su misura per imprenditori, professionisti e privati che desiderano fermare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ridurre l’esposizione debitoria e salvare il proprio patrimonio.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Principali norme sulla riscossione

La riscossione dei tributi e dei contributi in Italia è disciplinata dal D.P.R. 602/1973, dal D.P.R. 600/1973, dal D.P.R. 633/1972 (IVA), dal D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) e da numerosi decreti successivi. I passaggi chiave da conoscere sono:

NormaContenuto essenzialeRiferimenti / pronunce
Art. 25 D.P.R. 602/73La cartella di pagamento deve essere notificata entro i termini di decadenza dall’iscrizione a ruolo; contiene l’indicazione dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni.
Art. 30 D.P.R. 602/73Passati 60 giorni dalla notifica della cartella, maturano interessi di mora determinati annualmente dal Ministero dell’Economia; gli interessi si calcolano solo sul tributo e non sulle sanzioni .
Art. 50 D.P.R. 602/73Se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, il concessionario deve notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni . L’atto di intimazione, secondo la giurisprudenza più recente, è autonomamente impugnabile e la sua mancata contestazione fa “cristallizzare” il debito .Cass. Sez. Trib. 11 marzo 2025 n. 6436; Cass. Sez. Trib. 21 luglio 2025 n. 20476.
Art. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/73Disciplina il pignoramento esattoriale presso terzi. L’agente della riscossione può ordinare direttamente al terzo (es. banca) di pagare i crediti dovuti al debitore: (a) entro 60 giorni per le somme già maturate; (b) alle rispettive scadenze per le somme future . Il pignoramento si svolge senza la presenza del giudice; l’ordine dell’AdER tiene luogo sia dell’atto di pignoramento sia della citazione a comparire .Cass. 13 dicembre 2015 n. 2857; Cass. 14 novembre 2017 n. 26830; Trib. Monza 10 dicembre 2024; ABF decisione 1° luglio 2014 n. 4139 .
Art. 86 D.P.R. 602/73Regola il fermo amministrativo (blocco dei veicoli). Dopo 60 giorni dalla notifica, l’Agente può iscrivere fermo sui veicoli del debitore, previa comunicazione con preavviso di 30 giorni; la misura non può essere adottata se il veicolo è indispensabile per l’attività lavorativa e l’imprenditore fornisce prova entro 30 giorni .
Art. 77 D.P.R. 602/73Permette all’Agente di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per garantire il credito fiscale. L’ipoteca è misura cautelare non assimilabile all’esecuzione forzata: può essere iscritta anche se non sussistono i presupposti per procedere all’espropriazione .Cass. ord. n. 15567/2025 conferma la natura cautelare dell’ipoteca.
Art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Dopo un’ispezione fiscale, l’amministrazione finanziaria deve notificare al contribuente il processo verbale di constatazione e concedere 60 giorni per presentare osservazioni; l’avviso di accertamento non può essere emesso prima di tale termine, salvo casi di urgenza .Cass. ord. n. 1173/2023; Corte Costituzionale n. 132/2024.
Art. 543 c.p.c.Stabilisce i requisiti formali del pignoramento presso terzi ordinario: deve indicare il titolo, l’oggetto del credito, l’ordine al terzo di non disporre delle somme e la convocazione del debitore . Questa disciplina si applica per i pignoramenti ordinari davanti al giudice.
Art. 67-71 C.C.I. (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024)Prevedono le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata (eredi della Legge 3/2012). L’art. 67 consente al consumatore sovraindebitato di proporre un piano con soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti ; i crediti privilegiati possono essere falcidiati purché siano soddisfatti almeno in misura pari al valore del bene oggetto di garanzia e può essere prevista una moratoria fino a due anni .Cass. ord. n. 9549/2025 conferma che il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori .
Legge 3/2012Anticipando il Codice della crisi, ha introdotto gli strumenti di accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore: art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio tra obbligazioni e patrimonio che determina l’incapacità di adempiere regolarmente e definisce “consumatore” la persona fisica che agisce per fini non imprenditoriali .
D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021)Ha introdotto la composizione negoziata della crisi, consentendo all’imprenditore commerciale o agricolo in crisi di richiedere la nomina di un esperto tramite la Camera di Commercio per facilitare trattative con i creditori e favorire il risanamento .
Legge di Bilancio 2026 – art. 27Estende i poteri dell’AdER in materia di pignoramento: dal 2026 l’Agenzia può accedere ai dati delle fatture elettroniche dei debitori per identificare rapidamente le somme da pignorare. I corrispettivi fatturati nei 6 mesi precedenti vengono messi a disposizione dell’AdER .

1.2 Giurisprudenza recente di interesse per le aziende indebitate

Le aziende del settore vernici spesso si trovano a dover gestire non solo debiti fiscali ma anche contributi non versati, rate di mutui e finanziamenti. La giurisprudenza degli ultimi anni ha fornito numerosi chiarimenti favorevoli ai debitori e ha definito le modalità con cui l’Agente della riscossione deve operare. Di seguito le principali pronunce:

  • Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n. 14548/30 maggio 2025 – contributi INPS e prescrizione. La Corte ha ribadito che l’obbligo contributivo nasce con l’instaurarsi del rapporto di lavoro e che la prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui la retribuzione “spettante” diventa esigibile; le sentenze che accertano differenze retributive non sospendono la prescrizione .
  • Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 16743/17 giugno 2024 e ord. n. 6436/11 marzo 2025 – impugnabilità dell’intimazione di pagamento. Nel 2024 la Corte aveva ritenuto facoltativo impugnare l’avviso di intimazione (atto ex art. 50), ammettendo che la prescrizione potesse essere fatta valere nell’impugnazione dell’atto successivo ; nel 2025 ha cambiato orientamento, riconoscendo l’intimazione come atto autonomamente impugnabile equiparato all’avviso di mora e affermando che la mancata impugnazione cristallizza la pretesa . L’atto deve essere contestato entro 60 giorni.
  • Cassazione, Sez. III, n. 28520/2025 – Pignoramento esattoriale e blocco del conto corrente. La Corte ha stabilito che, a seguito della notifica del pignoramento ex art. 72‑bis, la banca deve vincolare tutte le somme accreditate nei 60 giorni successivi e trasferirle all’AdER . Questo ha superato la prassi precedente in cui veniva bloccato solo il saldo al momento della notifica.
  • Cassazione, Sez. I civ., ord. n. 9549/14 aprile 2025 – Piano del consumatore. Ha chiarito che il piano del consumatore non è assimilabile al concordato preventivo o minore e non richiede il voto dei creditori. Anche in presenza di moratorie superiori a un anno o di falcidia di crediti prelatizi, la decisione sulla convenienza spetta al giudice .
  • Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 15567/2025 – Iscrizione ipotecaria. Ha confermato che l’ipoteca iscritta dall’AdER ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73 è misura cautelare distinta dall’espropriazione: può essere adottata anche se non sussistono i presupposti per procedere all’esecuzione forzata .
  • Tribunale di Monza, ord. n. 6038/10 dicembre 2024 e ABF decisione n. 4139/2014 – Durata del vincolo nel pignoramento ex art. 72‑bis. Le decisioni hanno ritenuto che il vincolo sul conto corrente permane fino alla completa estinzione del debito; la banca deve custodire non solo il saldo presente alla notifica ma anche gli accrediti successivi fino al pagamento .
  • Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 9728/14 aprile 2025 – Litisconsorzio necessario nei giudizi di opposizione all’esecuzione ex art. 72‑bis. La Corte ha stabilito che nei giudizi di opposizione al pignoramento esattoriale è necessario citare congiuntamente il creditore, il debitore e il terzo pignorato; in mancanza, il giudice deve integrare il contraddittorio .

Queste pronunce, assieme alle norme sopra richiamate, delineano lo scenario legale entro cui un’imprenditore indebitato deve muoversi.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di cartelle, avvisi o pignoramenti

Ricevere una cartella di pagamento o un’intimazione dall’AdER può generare ansia e confusione. Seguire un metodo ordinato consente di valutare se il debito è dovuto, se l’atto contiene vizi oppure se si può aderire a una definizione agevolata. Di seguito una procedura consigliata.

2.1 Verifica preliminare dell’atto

  1. Identificare la natura dell’atto: cartella di pagamento, intimazione ex art. 50, pignoramento ex art. 72‑bis, avviso di addebito INPS, ingiunzione fiscale locale, preavviso di fermo amministrativo o di ipoteca.
  2. Controllare la notifica: verificare che la notifica sia stata effettuata secondo l’art. 26 D.P.R. 602/73 (raccomandata A/R, PEC o messo notificatore) e che sia stata recapitata al domicilio fiscale corretto. La mancanza di prova della notifica è motivo di annullamento.
  3. Valutare i termini di decadenza e prescrizione: la cartella deve essere notificata entro specifici termini a seconda dell’imposta (es. 31 dicembre del terzo anno successivo per i tributi liquidati d’ufficio o del secondo anno per gli accertamenti esecutivi). Per i contributi INPS la prescrizione è quinquennale , mentre per imposte erariali varia (10 anni per l’IVA, 8 anni per l’IRPEF, 5 anni per alcune sanzioni). Verificare se l’interruzione della prescrizione è stata eseguita con atti validi (notifica di cartella, intimazione, pignoramento). La cassazione ha evidenziato che l’intimazione ha effetto interruttivo .
  4. Esaminare il contenuto: l’atto deve indicare la base giuridica, l’importo del tributo, interessi e sanzioni, i motivi della pretesa e i termini per il pagamento o per il ricorso. Un’assenza di motivazione sufficiente può renderlo nullo.
  5. Verificare eventuali vizi formali e sostanziali: errori di calcolo, applicazione di interessi superiori a quelli legalmente previsti (art. 30 D.P.R. 602/73 ), mancanza della sottoscrizione dell’ufficiale, errata intestazione (es. debito di una società cessata), mancata indicazione dell’ente impositore.

2.2 Attivare il contraddittorio preventivo

Per gli accertamenti fiscali è fondamentale utilizzare gli strumenti di difesa preliminare:

  • Osservazioni al PVC (processo verbale di constatazione): ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente l’amministrazione deve concedere al contribuente 60 giorni per presentare controdeduzioni prima di emettere l’avviso di accertamento. L’emissione dell’avviso prima dello scadere del termine, salvo casi urgenti, comporta la nullità dell’atto . L’impresa deve presentare osservazioni circostanziate e documenti giustificativi entro il termine.
  • Accertamento con adesione: procedura consensuale che consente di ridurre sanzioni e interessi negoziando con l’ufficio; deve essere attivata entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso). In assenza di espressa rinuncia alle impugnazioni, la richiesta sospende i termini.
  • Autotutela amministrativa: istanza all’ufficio per chiedere l’annullamento o la rettifica dell’atto per evidenti errori di fatto o di diritto. È uno strumento discrezionale ma spesso consente di bloccare l’esecuzione senza costi.

2.3 Ricorso alle Commissioni (Corti) di giustizia tributaria

Se il controllo dell’atto evidenzia vizi o infondatezza della pretesa, è possibile presentare ricorso.

  1. Termine per il ricorso: 60 giorni dalla notifica della cartella, dell’avviso di accertamento, dell’intimazione di pagamento (secondo l’orientamento 2025 l’atto è autonomamente impugnabile ) o del diniego di autotutela. Il termine è di 30 giorni per i pignoramenti esattoriali ex art. 72‑bis. È possibile sospendere il termine in caso di accertamento con adesione o conciliazione.
  2. Competenza: si adisce la Corte di giustizia tributaria di primo grado del luogo di residenza del contribuente o dell’azienda. Per i pignoramenti esattoriali, la Cassazione ha ritenuto che la giurisdizione sia del giudice tributario e non del giudice ordinario .
  3. Contenuto del ricorso: deve indicare l’atto impugnato, i motivi di diritto e di fatto, la richiesta di annullamento, l’eventuale domanda di sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/92) e le prove (documenti contabili, perizie). L’istanza di sospensione deve dimostrare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione.

2.4 Gestire il pignoramento esattoriale (art. 72‑bis) e il pignoramento ordinario

Quando il debito non viene pagato entro 60 giorni dalla cartella, l’AdER può avviare l’espropriazione. È importante conoscere le differenze tra pignoramento esattoriale e pignoramento ordinario.

CaratterePignoramento esattoriale (art. 72‑bis D.P.R. 602/73)Pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.)
AvvioL’AdER notifica un atto che vale contemporaneamente come pignoramento e ordinanza di pagamento; non è necessaria l’autorizzazione del giudice .Il creditore deve notificare l’atto di pignoramento al terzo e al debitore, indicando il titolo e l’importo; deve essere chiesta l’assegnazione delle somme al giudice .
ContenutoOrdina al terzo (es. banca, cliente) di versare all’AdER le somme dovute al debitore: crediti già maturati (entro 60 giorni) e crediti futuri (alle scadenze) .Deve contenere l’ingiunzione al terzo di non pagare il debitore, la convocazione delle parti in udienza e l’invito al terzo a rendere dichiarazione di quantità .
Intervento del giudiceLa procedura è stragiudiziale; il giudice interviene solo in caso di opposizione o mancato adempimento da parte del terzo .La procedura si svolge davanti al giudice dell’esecuzione: il terzo deve dichiarare i crediti; il giudice emette ordinanza di assegnazione.
Durata del vincoloSecondo Cassazione e ABF, il vincolo sulle somme del conto corrente riguarda non solo il saldo esistente al momento della notifica ma anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi . Il Tribunale di Monza 2024 ha confermato che l’obbligo di custodia si estende agli accrediti successivi fino al pagamento .Il vincolo riguarda le somme presenti al momento del pignoramento e i crediti futuri derivanti da rapporti già esistenti (ad es. stipendi), ma è necessaria la dichiarazione del terzo in udienza.
OpposizioneSi propone ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 30 giorni (art. 72‑bis). È necessario citare l’AdER, il debitore e il terzo per evitare la nullità del giudizio (litisconsorzio necessario) .Si propone opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi al giudice ordinario (artt. 615 e 617 c.p.c.).

Nel caso di pignoramento esattoriale su conto corrente, l’azienda deve agire rapidamente: verificare se il debito è prescritto o già pagato, chiedere la sospensione del provvedimento, valutare l’adesione alla definizione agevolata o alla rateizzazione e, se necessario, proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. Inoltre, può essere utile aprire conti separati e gestire con attenzione le operazioni bancarie per ridurre l’importo pignorabile.

2.5 Fermo amministrativo e ipoteca

Se il debitore non paga, l’AdER può adottare misure cautelari:

  • Fermo amministrativo (art. 86 D.P.R. 602/73): consiste nel blocco dell’auto o di altri veicoli iscritti al PRA. L’agente deve inviare un preavviso di fermo con 30 giorni di anticipo e, se il debito non viene pagato, registra il fermo. Il fermo non può essere disposto sui veicoli strumentali all’attività dell’azienda se il contribuente dimostra tale funzionalità entro 30 giorni . Inoltre, l’atto può essere impugnato per sproporzione tra il valore del veicolo e l’importo del debito o per mancanza di notifica .
  • Iscrizione ipotecaria (art. 77 D.P.R. 602/73): l’AdER può iscrivere ipoteca su immobili per debiti superiori a 5 000 €. La Cassazione ha ribadito che l’ipoteca ha natura cautelare e non costituisce avvio dell’esecuzione, per cui può essere iscritta anche in assenza delle condizioni per l’espropriazione . Tuttavia l’atto va impugnato se l’importo è inferiore a 10 000 € (soglia abolita nel 2023 per l’ipoteca su prima casa) o se non vi è stata notifica della cartella.

2.6 Intimazione di pagamento e avvisi INPS

L’intimazione di pagamento è l’atto che precede l’esecuzione quando sia trascorso un anno dalla cartella: invita a pagare entro 5 giorni e ricorda la somma dovuta . A seguito delle recenti pronunce della Cassazione, l’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni; in caso contrario, il debito viene “cristallizzato” . È possibile eccepire la prescrizione o la decadenza maturata tra la cartella e l’intimazione, ma la giurisprudenza 2025 ha dato valore pieno all’intimazione come atto autonomo.

Per quanto riguarda l’INPS, l’avviso di addebito costituisce titolo esecutivo per la riscossione dei contributi; deve contenere l’indicazione degli importi, delle sanzioni civili e degli interessi e può essere impugnato entro 40 giorni al giudice del lavoro. La prescrizione per i contributi è quinquennale; la Cassazione ha escluso che le sentenze tra dipendenti e azienda interrompano la prescrizione .

3. Difese e strategie legali contro il Fisco, l’INPS e le banche

Una volta accertato il debito, esistono diverse strategie per limitare gli effetti esecutivi e trovare soluzioni sostenibili. Le principali difese riguardano l’impugnazione degli atti viziati, la richiesta di rateizzazione o definizione agevolata e l’accesso alle procedure di composizione della crisi.

3.1 Impugnare la cartella, l’intimazione o il pignoramento

Le motivazioni di ricorso variano in base al tipo di atto. Alcuni esempi:

  • Prescrizione o decadenza: contestare che il credito sia prescritto (quinquennale per INPS, decennale per IVA, ecc.) o che la cartella sia stata notificata oltre il termine di decadenza. Per i tributi soggetti a riscossione coattiva, la cassazione ha chiarito che l’intimazione interrompe la prescrizione , ma se è stata emessa oltre l’anno e non impugnata, il termine può essere già spirato.
  • Mancata notifica o notifica irregolare: se la cartella o l’intimazione non sono state correttamente notificate, l’atto è nullo. Anche la mancata notifica dell’estratto di ruolo può essere dedotta insieme alla cartella.
  • Difetto di motivazione: gli atti di riscossione devono contenere indicazioni precise sulle somme, sull’anno di riferimento e sulla base giuridica della pretesa. L’assenza di motivazione rende l’atto invalido.
  • Errore nel calcolo di interessi e sanzioni: verificare che gli interessi siano calcolati solo sui tributi e non sulle sanzioni ; contestare l’applicazione di interessi anatocistici o il cumulo di sanzioni superiori a quanto previsto.
  • Nullità della notifica tramite indirizzo PEC non registrato: per essere valida, la notifica via PEC deve provenire da un indirizzo inserito nel registro pubblico (INI‑PEC) e essere recapitata alla PEC dell’azienda; diversamente l’atto è inesistente.
  • Opposizione a pignoramento ex art. 72‑bis: contestare l’assenza del titolo esecutivo, la sproporzione del pignoramento, l’errata determinazione dell’importo, il mancato rispetto della soglia di impignorabilità di stipendi e pensioni, l’omessa notifica dell’intimazione (necessaria se è trascorso più di un anno dalla cartella ) e l’insussistenza del litisconsorzio necessario (ossia mancata citazione del terzo ).

In tutti questi casi è fondamentale affidarsi a un legale esperto che sappia selezionare gli argomenti più rilevanti e raccogliere la documentazione probatoria.

3.2 Rateizzazione e sospensione

Quando il debito è fondato ma l’azienda non dispone della liquidità per pagare subito, è possibile richiedere la rateizzazione. L’AdER concede fino a 72 rate mensili per debiti ordinari e fino a 120 rate se si dimostra la situazione di grave difficoltà. Le rateizzazioni decadono se non vengono pagate due rate anche non consecutive.

In alternativa, si può chiedere la sospensione della riscossione in presenza di:

  • ricorso pendente con richiesta di sospensiva;
  • domanda di accertamento con adesione o conciliazione;
  • rateizzazioni o piani di rientro in corso;
  • temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (disciplinata dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 6/11/2013).

La sospensione deve essere richiesta entro i termini e con modulistica specifica; blocca gli atti esecutivi fino alla decisione dell’ente.

3.3 Definizione agevolata e rottamazione quinquies (Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione quinquies per i debiti affidati all’AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Possono essere definibili:

  • tributi erariali (IRPEF, IRES, IVA) derivanti da liquidazioni automatizzate e controlli formali (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/73 e art. 54‑bis D.P.R. 633/72);
  • contributi INPS non corrisposti (esclusi quelli oggetto di avvisi di addebito);
  • entrate degli enti locali affidate all’AdER (multe, IMU, TARI).

La rottamazione consente di estinguere il debito pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi. È esclusa per debiti già inclusi in rottamazioni precedenti se le rate sono state pagate entro il 30 settembre 2025 . I contribuenti che erano decaduti dalle precedenti definizioni possono aderire se i debiti rientrano nel periodo indicato.

Modalità e scadenze:

  • Presentare la domanda online entro il 30 aprile 2026 tramite il sito dell’AdER; è necessario indicare le cartelle e i debiti da definire.
  • Pagamento: in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni) con interessi al 3 % annuo a partire dal 1° agosto 2026 .
  • Decadono dal beneficio i contribuenti che non pagano le prime due rate; quanto pagato viene considerato acconto.

L’adesione sospende le procedure esecutive e cautelari; se non si ottiene l’ammissione o si decade, le somme versate vengono trattenute a titolo di acconto.

3.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata è un percorso volontario rivolto alle imprese in crisi ma ancora potenzialmente risanabili. Introdotta nel 2021, prevede che l’imprenditore (anche agricolo) possa chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori e con l’amministrazione finanziaria. La procedura può comportare:

  • la sospensione delle azioni esecutive e cautelari previa autorizzazione del tribunale;
  • la rinegoziazione dei debiti bancari e la moratoria sui finanziamenti;
  • proposte di accordi transattivi e piani di ristrutturazione.

L’esperto verifica la fattibilità del piano e può chiedere al tribunale misure protettive. La procedura è accessibile anche ad aziende di vernici di piccole dimensioni, purché sia ragionevolmente possibile il risanamento .

3.5 Soluzioni del Codice della crisi e della Legge 3/2012: ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata

Quando il debito è troppo elevato per essere gestito con rateizzazioni o rottamazioni, la normativa offre strumenti di soluzione complessiva.

3.5.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore

L’art. 67 del Codice della crisi consente al consumatore sovraindebitato (persona fisica non imprenditrice o imprenditrice agricola) di proporre ai creditori, con l’assistenza dell’OCC, un piano di ristrutturazione. Il piano ha contenuto libero: può prevedere pagamento integrale o parziale dei crediti, moratoria, dilazioni, cessioni di beni. Per i crediti privilegiati può essere prevista una moratoria fino a due anni e una falcidia purché il pagamento garantisca almeno il valore del bene oggetto di garanzia . La proposta non richiede il voto dei creditori: il giudice valuta la convenienza e l’omologa. La Cassazione ha ribadito che il piano del consumatore non è assimilabile al concordato e non richiede il consenso dei creditori nemmeno per moratorie superiori a un anno .

Vantaggi: sospensione di pignoramenti e procedure esecutive, possibilità di mantenere l’abitazione principale, esdebitazione finale (cancellazione dei debiti residui) al termine della procedura.

3.5.2 Concordato minore (accordo con i creditori)

Il concordato minore è rivolto a imprenditori minori, società agricole e professionisti non fallibili. Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento che può prevedere anche la ristrutturazione dell’azienda e la prosecuzione dell’attività. Diversamente dal piano del consumatore, i creditori sono chiamati a votare: l’accordo viene omologato se ottiene la maggioranza dei voti (per teste e per valore). L’omologazione produce effetti anche sui creditori dissenzienti. È uno strumento utile per le aziende di vernici con clienti in sospensione di pagamenti perché consente di ristrutturare il debito e proseguire l’attività. Le norme applicabili sono gli artt. 74 e seguenti del Codice della crisi.

Esempio pratico: un’azienda di vernici con debito fiscale di 200 000 € e debito bancario di 500 000 € può proporre un concordato minore offrendo ai creditori la cessione di un capannone non più produttivo e il pagamento dilazionato del restante debito con il ricavo dell’attività, riducendo l’esposizione a 350 000 € complessivi; se la maggioranza approva, il piano diviene vincolante.

3.5.3 Liquidazione controllata

La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) permette di vendere i beni del debitore per soddisfare i creditori. È applicabile al consumatore, all’imprenditore minore e al professionista non fallibile. A differenza del fallimento, non comporta interdizioni personali e ha durata massima di 3 anni (4 anni se riguarda solo lo stipendio). Il giudice nomina un liquidatore che amministra i beni. Dopo la chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione. È lo strumento da utilizzare quando il patrimonio è insufficiente per soddisfare integralmente i crediti ma consente di liberarsi definitivamente dai debiti residui.

3.6 Esdebitazione e “seconda opportunità”

Alla fine delle procedure di ristrutturazione o liquidazione controllata, il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti non soddisfatti. La condizione è aver collaborato lealmente, non aver commesso frodi e aver dedicato tutto il patrimonio disponibile al soddisfacimento dei creditori. L’esdebitazione offre la possibilità di ripartire senza essere perseguitati per il passato. La Direttiva UE 2019/1023 (recepita nel Codice della crisi) mira proprio a garantire una “seconda opportunità” agli imprenditori onesti.

4. Strumenti alternativi e accordi con le banche

Oltre alle procedure giudiziali, è fondamentale negoziare con banche e altri creditori per riequilibrare la struttura finanziaria. Le banche possono essere alleate nella ricerca di una soluzione, soprattutto se l’azienda dimostra piani di rientro credibili.

4.1 Rinegoziazione e consolidamento dei debiti bancari

Molte aziende di vernici ricorrono a linee di credito, anticipi su fatture e mutui ipotecari per finanziare scorte di materie prime (resine, pigmenti, solventi) e investimenti in macchinari. Il rallentamento del mercato o il ritardo nei pagamenti dei clienti può causare difficoltà di cassa. In tali casi è possibile:

  • Rinegoziare i mutui: allungare la durata, sospendere il pagamento della quota capitale per 12–24 mesi, ridurre il tasso di interesse. Diverse banche prevedono clausole di “periodo di grazia” attivabili in caso di crisi temporanea.
  • Consolidare i debiti a breve termine: trasformare anticipi e affidamenti in un finanziamento a medio termine con rate sostenibili.
  • Richiedere nuove garanzie (ad esempio un pegno su magazzino o ipoteca su un immobile non strumentale) in cambio di tassi più favorevoli e maggiore durata.

Per le rinegoziazioni è utile presentare un piano industriale che dimostri la redditività dell’azienda, i flussi di cassa futuri e l’impatto delle riduzioni di debito. Gli istituti di credito valutano positivamente l’intervento di un esperto indipendente (gestore della crisi) che certifichi la sostenibilità del piano.

4.2 Moratoria ABI e accordi di ristrutturazione del debito bancario

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) promuove periodicamente moratorie volontarie sui finanziamenti a PMI in difficoltà (es. sospensione delle rate per 6–12 mesi). Per accedere occorre:

  • non avere posizioni classificate come sofferenze;
  • presentare documentazione che attesti la temporanea difficoltà;
  • essere in regola con i pagamenti delle rate antecedenti.

È possibile inoltre stipulare accordi di ristrutturazione del debito bancario (art. 57 C.C.I.) che, se omologati dal tribunale, vincolano anche i creditori dissenzienti e impediscono azioni esecutive individuali.

4.3 Fondo di garanzia per le PMI e altre agevolazioni

Per le imprese che intendono ristrutturare i debiti e rilanciare l’attività esistono agevolazioni pubbliche:

  • Fondo di Garanzia per le PMI: concede garanzie pubbliche fino all’80 % del finanziamento, facilitando l’accesso al credito. In caso di crisi, è possibile richiedere l’intervento del Fondo per sostenere la ristrutturazione.
  • Nuova Sabatini: sostiene gli investimenti in macchinari e attrezzature con contributi in conto interessi; l’azienda di vernici può ridurre la rata dei nuovi finanziamenti e liberare risorse per saldare i debiti fiscali.
  • Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta (es. per la riconversione ecologica delle vernici, l’efficienza energetica, la digitalizzazione) che permettono di migliorare il cash flow e rientrare più rapidamente dall’esposizione.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche o rinviare la consultazione di un professionista. I termini per impugnare cartelle e intimazioni sono rigidi. Trascorsi 60 giorni, il debito diventa definitivo. Anche un pignoramento esattoriale può essere contestato solo entro 30 giorni.
  2. Pagare in modo parziale o in ritardo senza un piano. Versamenti spontanei non sospendono l’esecuzione se non accompagnati da un’istanza di sospensione o da una rateizzazione formale; non contano come ammissione alla rottamazione.
  3. Affidarsi a soluzioni miracolose proposte da soggetti non qualificati. Solo avvocati cassazionisti e commercialisti iscritti possono tutelare efficacemente i diritti del contribuente; diffidare di consulenti improvvisati.
  4. Trasferire beni a parenti per sottrarli ai creditori. Le operazioni simulate (donazioni, cessioni fittizie) possono essere revocate e configurare reati fallimentari. Meglio utilizzare strumenti legittimi (fondo patrimoniale, trust) con l’assistenza di un legale.
  5. Sottovalutare l’opportunità di accordi stragiudiziali. Spesso un piano di rientro concordato evita contenziosi costosi e consente all’azienda di mantenere la reputazione bancaria.
  6. Non considerare gli strumenti di composizione della crisi. Molti imprenditori temono di ricorrere a procedure come la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, ma tali strumenti spesso permettono di salvare l’azienda e ripartire con una struttura finanziaria sostenibile.

6. Simulazioni pratiche e casi reali

6.1 Simulazione: azienda di vernici con debito fiscale e contributivo

Contesto: la società “Colori Verde S.r.l.” ha 10 dipendenti, fattura 1 milione di euro ma negli ultimi due anni ha accumulato debiti per 80 000 € di IVA, 60 000 € di IRPEF ritenute dipendenti, 50 000 € di contributi INPS e 200 000 € di mutuo ipotecario. Ha ricevuto una cartella di pagamento e, dopo un anno, una intimazione di pagamento per 140 000 €.

Azioni consigliate:

  1. Esame dei termini: verificare se la cartella è stata notificata regolarmente e se la prescrizione quinquennale per i contributi è maturata . Controllare se l’intimazione è stata notificata oltre l’anno e se è impugnabile.
  2. Ricorso e sospensione: presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni per eccepire la prescrizione e chiedere la sospensione. Allegare documenti contabili, prove di pagamento parziali e eventuali errori dell’AdER.
  3. Rottamazione quinquies: valutare l’adesione alla definizione agevolata per i debiti iscritti a ruolo entro il 2023. Il pagamento del capitale (80 000 €) può essere diluito in 54 rate .
  4. Ristrutturazione dei debiti del consumatore (se soci illimitatamente responsabili): se i soci sono persone fisiche e hanno anche debiti personali, possono presentare un piano con OCC per dilazionare e falcidiare i debiti, mantenendo l’abitazione principale.
  5. Accordo con la banca: rinegoziare il mutuo ipotecario per liberare liquidità; proporre alla banca la garanzia del Fondo PMI per ottenere una moratoria.

6.2 Simulazione: pignoramento su conto corrente aziendale

Contesto: l’AdER notifica alla banca un ordine di pignoramento per 30 000 € ai sensi dell’art. 72‑bis. La banca blocca il saldo di 15 000 € e trattiene i pagamenti dei clienti che arrivano nei due mesi successivi.

Azioni consigliate:

  1. Verificare il titolo esecutivo: controllare la cartella e l’intimazione; se sono viziati o prescritti, proporre opposizione entro 30 giorni.
  2. Contattare la banca: richiedere un estratto del conto per monitorare le somme vincolate. Secondo la giurisprudenza, la banca deve vincolare anche i crediti futuri fino alla concorrenza del debito ; tuttavia, l’azienda può chiedere alla banca di versare solo il saldo esistente se il pignoramento appare sproporzionato.
  3. Rateizzazione: richiedere all’AdER la rateizzazione del debito; il pagamento della prima rata può sbloccare il pignoramento.
  4. Accesso al concordato minore: se la società non è in grado di pagare, valutare l’apertura di un concordato minore che sospende i pignoramenti.

6.3 Simulazione: fermo amministrativo su veicolo strumentale

Contesto: l’AdER iscrive fermo sul furgone della società che consegna vernici ai clienti per un debito di 5 000 €. L’imprenditore viene informato tramite un preavviso.

Azioni consigliate:

  1. Opposizione al fermo: entro 30 giorni dimostrare che il furgone è strumentale all’attività (esibire fatture, libretto con indicazione uso professionale). L’art. 86 comma 2 prevede che il fermo non possa essere iscritto su veicoli indispensabili .
  2. Verifica proporzionalità: eccepire l’eccesso di garanzia se il valore del mezzo è molto superiore al debito .
  3. Rateizzazione o rottamazione: proporre il pagamento a rate o l’adesione alla definizione agevolata per evitare la registrazione del fermo.

6.4 Simulazione: ipoteca su immobile aziendale

Contesto: per un debito di 15 000 € l’AdER iscrive ipoteca su un capannone. La Cassazione ha stabilito che l’ipoteca è misura cautelare non soggetta alle condizioni dell’espropriazione .

Azioni consigliate:

  1. Valutare la soglia: la legge prevede limiti (in passato 20 000 € per l’ipoteca su prima casa; soglia variabile). Contestare l’iscrizione se l’importo è inferiore ai limiti o se il bene è la prima casa del socio.
  2. Verificare la notifica: l’ipoteca deve essere preceduta dalla notifica di cartella e intimazione; l’assenza rende l’iscrizione illegittima.
  3. Richiedere la cancellazione: se il debito viene pagato o se si ottiene la rottamazione, chiedere la cancellazione dell’ipoteca.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. In quanto tempo può essere notificata la cartella di pagamento dopo un avviso di accertamento?
I termini dipendono dal tipo di accertamento. Per i tributi erariali l’avviso di accertamento è esecutivo e la cartella può essere notificata subito; per i ruoli ordinari la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’anno d’iscrizione a ruolo. In ogni caso, dopo 60 giorni dalla notifica maturano gli interessi di mora .

2. Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento?
Secondo la Cassazione 2025, l’intimazione ex art. 50 deve essere impugnata entro 60 giorni; in caso contrario, la pretesa tributaria si cristallizza e non è più possibile eccepire la prescrizione .

3. Posso eccepire la prescrizione dopo aver aderito a una rottamazione?
No. Con l’adesione alla definizione agevolata riconosci il debito e rinunci a eventuali eccezioni. Tuttavia, se la rottamazione viene respinta o decaduta, puoi sollevare eccezioni relative a periodi successivi.

4. È legittimo il pignoramento sul conto corrente per somme future?
Sì. La Cassazione e l’ABF hanno chiarito che il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis riguarda non solo il saldo presente ma anche i crediti futuri accreditati nei 60 giorni successivi .

5. Posso evitare il fermo amministrativo se utilizzo l’auto per lavorare?
Sì. L’art. 86 D.P.R. 602/73 vieta l’iscrizione del fermo sui veicoli strumentali all’attività se il debitore fornisce prova entro 30 giorni .

6. L’ipoteca su un immobile blocca la sua vendita?
No. L’ipoteca è una garanzia; il bene può essere venduto, ma il prezzo verrà vincolato al pagamento del debito. Per cancellarla occorre estinguere o definire il debito .

7. Come si calcolano gli interessi di mora sulle cartelle?
Gli interessi decorrono dal 61° giorno dopo la notifica e sono determinati annualmente con decreto; si applicano solo sull’imposta e non sulle sanzioni .

8. È possibile pignorare gli stipendi degli amministratori?
Sì, ma esistono limiti di impignorabilità: per i redditi da lavoro dipendente e pensioni è pignorabile solo la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (circa 1 500 € mensili), mentre per gli amministratori di società di capitali il compenso può essere pignorato integralmente se non è assimilabile a salario.

9. Cosa fare se la banca blocca il conto dopo un pignoramento?
Verificare il titolo esecutivo, presentare opposizione se vi sono vizi e chiedere all’AdER una rateizzazione. In molti casi, il pagamento della prima rata sblocca il conto.

10. Posso aderire alla rottamazione se sto già pagando un piano di dilazione?
Sì, ma occorre valutare la convenienza: la rottamazione azzera sanzioni e interessi, ma richiede di pagare il capitale in tempi relativamente brevi; se il piano di dilazione prevede molti anni, potrebbe essere più sostenibile.

11. Cosa succede se non pago due rate della rateizzazione?
La rateizzazione decadde e l’Agente può riprendere la riscossione coattiva; eventuali somme versate restano acconto.

12. In cosa consiste la composizione negoziata della crisi?
È una procedura introdotta dal D.L. 118/2021: l’imprenditore richiede la nomina di un esperto che assiste nelle trattative con i creditori e nel piano di risanamento. Può ottenere misure protettive e dilazionare i debiti .

13. Le rottamazioni cancellano anche i debiti con gli enti locali (IMU, multe)?
Sì, la rottamazione quinquies comprende anche entrate locali affidate all’AdER tra il 2000 e il 2023. Tuttavia, i comuni possono deliberare l’esclusione delle proprie entrate; occorre verificare la delibera dell’ente.

14. Posso accedere al concordato minore se ho anche debiti personali?
Il concordato minore riguarda l’attività d’impresa; per i debiti personali si può proporre contemporaneamente un piano del consumatore o una liquidazione controllata. Occorre coordinare le procedure con l’OCC.

15. Cosa succede dopo l’esdebitazione?
L’esdebitazione libera il debitore dai debiti residui non soddisfatti; eventuali fideiussori o coobbligati restano però responsabili. L’imprenditore può ripartire e accedere al credito con maggiore serenità.

16. È possibile impugnare una cartella vecchia di oltre 10 anni?
Se non è stata notificata alcuna intimazione o pignoramento che interrompa la prescrizione, è possibile eccepire la prescrizione decennale (o quinquennale per contributi). Tuttavia, occorre dimostrare l’assenza di notifiche interruttive.

17. Perché il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori?
Perché la norma (art. 67 C.C.I.) attribuisce al giudice la valutazione della convenienza; i creditori possono solo sollevare opposizione se ritengono che riceverebbero meno rispetto alla liquidazione .

18. Come influisce la Legge di Bilancio 2026 sui pignoramenti?
L’art. 27 consente all’AdER di utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare velocemente i crediti del debitore e attivare pignoramenti “lampo” . L’azienda deve gestire con cura la fatturazione per non subire prelievi imprevisti.

19. È possibile richiedere un finanziamento mentre si è in concordato?
Sì, ma servono autorizzazione del tribunale e parere positivo dell’esperto; spesso si tratta di “finanza ponte” garantita per consentire la continuità aziendale.

20. Quali sono i costi dell’OCC e dell’avvocato nelle procedure di sovraindebitamento?
I compensi dell’OCC variano in base al valore dell’attivo (da 200 € a 6 000 € e oltre) ; quelli dell’avvocato seguono i parametri forensi e dipendono dalla complessità della pratica.

8. Conclusione: agire con tempestività e con l’aiuto di professionisti

Gestire debiti verso il Fisco, l’INPS e le banche richiede competenza e tempestività. Le norme sulla riscossione sono complesse e in continua evoluzione: i termini di decadenza e prescrizione, le procedure speciali come il pignoramento esattoriale, la moltiplicazione degli atti impugnabili e l’incremento dei poteri dell’AdER (anche attraverso l’accesso ai dati delle fatture ) impongono al debitore di non restare inerte.

Le recenti sentenze della Cassazione illustrano come la giurisprudenza si muova rapidamente: l’orientamento 2025 sulla intimazione di pagamento ha trasformato questo atto da “facoltativamente impugnabile” a “necessariamente impugnabile” ; il pignoramento esattoriale si è esteso a tutte le somme accreditate nei 60 giorni ; l’ipoteca è divenuta una misura cautelare applicabile anche senza requisiti esecutivi . Chi non si difende in modo tempestivo rischia di subire fermi, ipoteche e pignoramenti che paralizzano l’attività.

Parallelamente, il legislatore ha messo a disposizione diversi strumenti di definizione agevolata (rottamazione quinquies) e di ristrutturazione (composizione negoziata, ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) che consentono di ridurre il debito, dilazionarlo o ottenere l’esdebitazione. Utilizzare tali strumenti richiede preparazione: occorre analizzare la posizione debitoria, selezionare la procedura più adatta, predisporre la documentazione e interfacciarsi con l’OCC e con il tribunale.

L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono assistenza specializzata alle aziende di vernici e ai professionisti in difficoltà. Come cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, l’avv. Monardo è in grado di:

  • bloccare rapidamente pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche;
  • impugnare cartelle, intimazioni e avvisi INPS con motivazioni fondate;
  • predisporre piani di rateizzazione o aderire alla rottamazione quinquies per ridurre gli importi dovuti;
  • assistere nella composizione negoziata e nelle procedure di ristrutturazione dei debiti, concordato minore e liquidazione controllata;
  • trattare con le banche per la rinegoziazione dei finanziamenti e l’accesso alle garanzie pubbliche.

Il tempo è un fattore decisivo: ogni giorno di inerzia può significare nuove azioni esecutive e costi aggiuntivi. Un professionista esperto può aiutare l’imprenditore a valutare le opzioni, scegliere la strategia più efficace e proteggere la continuità dell’azienda.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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