Parafarmacia con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Gestire una parafarmacia non è soltanto una questione di mercato, organizzazione del magazzino e rapporto con i clienti; spesso si intreccia con un’imponente quantità di adempimenti fiscali, contributivi e bancari. Negli ultimi anni, complice la crisi economica e le continue riforme normative, sempre più imprenditori nel settore parafarmaceutico si trovano a fronteggiare debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’INPS o con le banche. Le conseguenze possono essere pesanti: cartelle di pagamento, ipoteche sulla casa, pignoramenti, azioni esecutive. Conoscere i propri diritti e le possibili soluzioni giuridiche è fondamentale per non soccombere a un carico insostenibile e tutelare l’attività.

Questo articolo, aggiornato a gennaio 2026, offre una panoramica completa sulle normative applicabili e sulle strategie di difesa più efficaci. Analizzeremo le principali sentenze di Cassazione e Corte costituzionale degli ultimi anni, illustreremo passaggi procedurali e ti suggeriremo strumenti alternativi come la definizione agevolata (rottamazione quater e quinquies), la rateizzazione dei debiti e i piani di rientro previsti dalla Legge 3/2012 sul sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare

Per comprendere e affrontare la materia è essenziale affidarsi a professionisti qualificati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e fallimentare. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre, è Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Il suo team, presente su tutto il territorio nazionale, assiste imprenditori, professionisti e privati in ogni fase della controversia: dall’analisi dell’atto impositivo all’impugnazione davanti al giudice, dalla sospensione dell’azione esecutiva alle trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fino alla predisposizione di piani di rientro e piani del consumatore per ottenere una vera esdebitazione. L’Avv. Monardo è autorizzato ad assistere anche nelle procedure di Composizione negoziata della crisi introdotte dal D.L. 118/2021 e dai successivi decreti correttivi.

Se gestisci una parafarmacia e hai ricevuto cartelle di pagamento o avvisi di addebito, oppure se hai difficoltà con banche o finanziarie, puoi affidarti a un professionista che sappia difendere efficacemente i tuoi diritti.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Cartelle di pagamento e atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Notifica delle cartelle: termini e validità

Le cartelle di pagamento sono il principale strumento di riscossione utilizzato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER). La normativa di riferimento è il D.P.R. 602/1973. L’articolo 25 stabilisce che l’agente della riscossione deve notificare la cartella entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (per i tributi risultanti da liquidazione automatica), oppure entro il quinto anno per gli accertamenti di ufficio . La cartella invita il contribuente a versare quanto dovuto entro 60 giorni, avvertendo che in caso di mancato pagamento si procederà con espropriazione forzata . Rileva che, in presenza di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cartella viene notificata al gestore e al debitore entro termini specifici .

L’atto deve contenere l’indicazione dell’ente impositore, della natura del tributo, delle somme dovute (imposta, sanzioni e interessi) e delle modalità di impugnazione. La notifica può avvenire per posta, via PEC o tramite messo notificatore. L’omessa o tardiva notifica può comportare l’invalidità della cartella. Sentenze recenti hanno stabilito che la notifica avvenuta oltre i termini può essere eccepita con ricorso entro 60 giorni dalla notifica stessa.

Preavviso di fermo e fermo amministrativo

Prima di iscrivere un fermo amministrativo sui beni mobili registrati, l’agente della riscossione deve notificare un preavviso (art. 86 del D.P.R. 602/1973). Il fermo, che può colpire autovetture e mezzi utilizzati per l’attività, non impedisce l’utilizzo ma ne limita la circolazione; in alcuni casi l’Amministrazione concede l’utilizzo per l’esercizio dell’attività di impresa. Importante notare che il preavviso di fermo è impugnabile davanti al giudice tributario.

Ipoteca e pignoramento immobiliare (artt. 76 e 77 D.P.R. 602/1973)

L’ipoteca e il pignoramento immobiliare sono tra le misure più temute. L’articolo 76 del D.P.R. 602/1973, così come modificato dal D.L. 69/2013, prevede che l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare se il debito complessivo non supera 120 000 € e se l’immobile è l’unica abitazione non di lusso del debitore e vi risiede anagraficamente . Per avviare l’espropriazione devono trascorrere almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca; solo quando il debito supera la soglia e l’ipoteca è iscritta da almeno sei mesi l’agente potrà promuovere il pignoramento .

L’articolo 77 disciplina l’iscrizione dell’ipoteca: dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente può iscrivere ipoteca su beni immobili del debitore per un importo pari al doppio del credito . La norma prevede che l’ipoteca possa essere iscritta anche prima della pignorabilità se l’importo supera 20 000 €. La Cassazione, con ordinanza n. 24714/2025, ha chiarito che tale soglia va calcolata sul debito complessivo, comprensivo di interessi e accessori, non sul solo capitale . La Corte ha inoltre precisato che l’ipoteca è una misura cautelare distinta dal pignoramento e può essere iscritta anche sull’unica abitazione; le limitazioni all’espropriazione di cui all’art. 76 non si applicano automaticamente all’ipoteca .

Il procedimento di iscrizione ipotecaria richiede il rispetto di alcuni passaggi procedurali: secondo la giurisprudenza, prima dell’iscrizione l’agente deve inviare un preavviso di ipoteca che conceda al debitore 30 giorni per adempiere o presentare un’istanza di rateizzazione . L’omessa comunicazione costituisce vizio rilevante. Inoltre, la Cassazione ha stabilito che la richiesta di rateizzazione sospende la possibilità di iscrivere ipoteca finché la richiesta non venga rigettata o finché il contribuente non decada dal piano .

Pignoramento presso terzi: cartelle e trattenute bancarie

L’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 consente all’agente di riscuotere le somme dovute dal debitore tramite pignoramento presso terzi, cioè ordinando direttamente a chi detiene crediti del debitore (ad esempio una banca o un cliente) di versare le somme all’agente. La norma stabilisce che il terzo deve eseguire il pagamento entro 60 giorni per i crediti già esigibili, oppure alle scadenze previste se si tratta di crediti futuri . È necessario che l’ordine sia notificato sia al terzo sia al debitore; l’inosservanza di tale obbligo può determinare la nullità della procedura. Una sentenza del 2026 ha ribadito che il mancato invio dell’ordine al debitore rende il pignoramento inesistente .

Il pignoramento esattoriale su conti bancari è stato oggetto di pronunce significative: la Cassazione n. 28520/2025 ha affermato che, in base all’art. 72‑bis, la banca deve versare all’agente anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica, indipendentemente dal saldo al momento del pignoramento . Ciò comporta che l’azione esattoriale può prosciugare il conto corrente se entro due mesi sopraggiungono bonifici o pagamenti.

Avviso di addebito INPS

L’avviso di addebito è l’atto con cui l’INPS notifica al contribuente la pretesa contributiva, sostituendo l’ordinanza-ingiunzione di cui al D.P.R. 633/1972. L’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 stabilisce che entro 40 giorni dalla notifica l’interessato può proporre opposizione davanti al giudice del lavoro . Tale termine è perentorio: la Cassazione n. 8791/2025 ha affermato che l’impugnazione oltre i 40 giorni è inammissibile e che eventuali fatti sopravvenuti vanno fatti valere con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) . Le contestazioni devono essere inoltrate al tribunale competente (sezione lavoro) e notificate all’agente della riscossione; il giudice può sospendere l’esecuzione .

Dal 1° gennaio 2022, a seguito della L. 234/2021, l’avviso di addebito non reca più “aggio” né costi di riscossione; rimangono solo le spese vive di notifica ed eventuale esecuzione . In caso di inadempimento, l’avviso di addebito confluisce nella cartella esattoriale e può essere oggetto di rateizzazione.

Prescrizione dei contributi

La prescrizione per i contributi previdenziali è quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 335/1995. Una sentenza del Tribunale di Napoli (n. 8885/2025) ha ribadito che se l’INPS notifica l’avviso di addebito oltre cinque anni dalla scadenza del contributo, il credito è prescritto . È importante quindi verificare la data di scadenza del contributo e quella di notifica dell’atto.

Riforme della composizione della crisi e sovraindebitamento

Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

La Legge 3/2012 permette alle persone fisiche e ai piccoli imprenditori, impossibilitati ad accedere al fallimento, di uscire da una situazione di sovraindebitamento attraverso tre strumenti: (1) accordo di composizione della crisi, (2) piano del consumatore e (3) liquidazione controllata dei beni. La legge definisce il sovraindebitamento come la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile . Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) nel 2022, queste procedure sono confluite nel nuovo codice (artt. 268 e ss.), ma continuano ad applicarsi le stesse logiche.

Il piano del consumatore è rivolto ai debitori non imprenditori e non richiede l’approvazione dei creditori; è sufficiente che il giudice, sentito l’OCC, verifichi la fattibilità e la non colpevolezza del debitore. L’art. 12‑bis della Legge 3/2012 (ora art. 74 CCII) prevede che il giudice fissi un’udienza entro 60 giorni dalla presentazione della proposta, notifichi ai creditori con almeno 30 giorni di anticipo e possa sospendere procedure esecutive in corso . L’omologazione rende il piano obbligatorio per tutti i creditori; questi non potranno intraprendere o proseguire azioni esecutive sui beni inclusi nel piano .

Il Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto ulteriori modifiche, ampliando la platea dei soggetti ammessi e chiarendo la nozione di consumatore: può presentare un piano anche il socio di una società di persone, purché il debito derivi da esigenze non professionali . Inoltre, il concordato minore consente oggi di includere sia debiti personali sia quelli d’impresa, senza necessità di voto dei creditori se il piano garantisce un trattamento più conveniente . L’OCC può accedere ai dati fiscali e bancari del debitore per redigere la relazione , e il decreto tutela maggiormente l’abitazione della famiglia, consentendo di continuare a pagare il mutuo con priorità .

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per le imprese di dimensioni medio‑grandi, il D.L. 118/2021 ha introdotto la Composizione negoziata della crisi d’impresa, poi integrata dal D.Lgs. 83/2022. L’imprenditore in difficoltà può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto che lo assista nella trattativa con i creditori . La procedura mira a evitare l’insolvenza e prevede la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di ottenere riduzioni di sanzioni e interessi. L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore, è in grado di guidare l’imprenditore nel predisporre l’istanza, redigere il piano di risanamento e negoziare con l’Erario e le banche.

Definizione agevolata (rottamazione)

Dal 2016 il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (rottamazione, saldo e stralcio). La Legge 197/2022 ha lanciato la cosiddetta rottamazione quater per i debiti affidati all’AER tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. È stato possibile versare solo il capitale, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e le spese di notifica, mentre venivano annullati sanzioni e interessi di mora. La scadenza per presentare domanda era il 30 aprile 2023; al 2024 molti debitori non hanno rispettato le rate, perdendo i benefici.

Rottamazione quinquies (Legge 199/2025 – Legge di Bilancio 2026)

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una nuova definizione agevolata, detta rottamazione quinquies, con regole più selettive. Possono accedervi solo i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e inerenti a imposte dichiarate ma non pagate, esiti di controlli automatizzati (art. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973) e controllo formale dell’IVA (art. 54‑bis D.P.R. 633/1972) . Sono inclusi anche i contributi INPS per omesso pagamento (ma non quelli successivi a sentenza) e le sanzioni per violazioni del Codice della strada . Sono ammessi i debiti per i quali il contribuente è decaduto da precedenti rottamazioni o saldo e stralcio e quelli della rottamazione quater per i quali non sono state pagate le rate entro il 30 settembre 2025 .

I vantaggi sono significativi: non si pagano sanzioni, interessi e aggio, ma solo la quota capitale e le spese di esecuzione e notifica . Per le violazioni del Codice della strada vengono cancellati anche gli interessi; restano tuttavia le spese per le procedure esecutive. La domanda deve essere presentata esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026 ; l’utente può accedere dall’area riservata con SPID/CIE o utilizzare il servizio pubblico e allegare la documentazione necessaria .

Il contribuente può scegliere il pagamento in un’unica soluzione (con scadenza 31 luglio 2026) oppure a rate. La legge prevede un massimo di 54 rate bimestrali (quindi 9 anni) con un importo minimo per rata di 100 € . Le rate decorrono da luglio 2026 e sono soggette a interessi al tasso del 3 % annuo . Il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la perdita del beneficio e il ripristino del debito originario .

La rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità importante per le parafarmacie con debiti pregressi, ma è necessario valutare se convenga rispetto ad altre soluzioni come la rateizzazione ordinaria o la procedura di sovraindebitamento.

Rateizzazione e sospensione dell’esecuzione

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente di rateizzare i debiti fino a un massimo di 72 rate mensili; in casi di comprovata difficoltà economica è possibile ottenere fino a 120 rate. La richiesta di rateizzazione comporta la sospensione delle procedure esecutive: se il debitore versa la prima rata, i pignoramenti in corso vengono estinti (se la vendita all’asta non è ancora avvenuta) e i fermi amministrativi vengono sospesi . È possibile anche chiedere la riduzione dell’ipoteca se il debito scende sotto la soglia dei 20 000 € . La decadenza dal piano (mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive) ripristina l’intero debito, inclusi sanzioni e interessi.

Le rate vengono calcolate in base all’indicatore ISEE e al rapporto debito/reddito. Il contribuente può chiedere il riesame della richiesta in caso di rigetto. L’atto di rateizzazione è un titolo esecutivo: se il debitore non paga le rate, l’AER può procedere immediatamente con pignoramenti senza ulteriori avvisi.

Giurisprudenza rilevante

Di seguito si sintetizzano alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali italiani, particolarmente importanti per chi gestisce una parafarmacia con debiti:

PronunciaOggettoPrincipio affermato
Cass. 32759/2024Pignoramento prima casaSe l’immobile pignorato è l’unica abitazione non di lusso del debitore, l’espropriazione è vietata (art. 76 D.P.R. 602/1973); l’atto va annullato .
Cass. 24714/2025Ipoteca su abitazioneLa soglia di 20 000 € per l’iscrizione dell’ipoteca va calcolata sul debito totale, comprensivo di interessi e accessori . L’ipoteca è misura cautelare distinta dal pignoramento.
Cass. 28520/2025Pignoramento bancarioNel pignoramento presso terzi la banca deve versare anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica .
Cass. 17031/2024Ipoteca e rateizzazioneL’agente può iscrivere ipoteca solo dopo il rigetto della domanda di rateizzazione o dopo la decadenza dal piano .
Cass. 8791/2025Avviso di addebito INPSL’opposizione all’avviso di addebito deve essere proposta entro 40 giorni; oltre tale termine è inammissibile .
Trib. Napoli 8885/2025Prescrizione contributiLa pretesa INPS si prescrive in cinque anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995) .
Cass. 6/2026 (ordinanza)Pignoramento presso terziL’atto è nullo se il pignoramento presso terzi non viene notificato anche al debitore .

Queste decisioni offrono spunti difensivi fondamentali per contestare cartelle, pignoramenti e ipoteche.

Cosa fare dopo la notifica di una cartella o di un avviso di addebito: procedura passo‑passo

Gestire in modo tempestivo la notifica di un atto esattoriale è cruciale per evitare che si trasformi in un’espropriazione. Di seguito è riportata una procedura operativa articolata in fasi, valida sia per cartelle di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia per avvisi di addebito dell’INPS.

1. Verifica formale e sostanziale dell’atto

  • Controlla i dati identificativi: la tua parafarmacia, codice fiscale, importo richiesto.
  • Verifica la data di notifica e i termini per agire. Nel caso di cartella hai 60 giorni per impugnare; per l’avviso di addebito, 40 giorni .
  • Accerta se la cartella specifica l’origine del debito: controlli automatizzati, avvisi bonari, accertamenti esecutivi, contributi INPS, multe stradali.
  • Verifica la prescrizione: per le imposte dirette e l’IVA generalmente è quinquennale; per le sanzioni amministrative è quinquennale; per contributi INPS quinquennale .
  • Controlla se l’atto è stato regolarmente notificato (via PEC, messo, raccomandata). L’omessa notifica o la notifica a soggetto errato ne determina la nullità.

2. Analisi della legittimità e calcolo degli importi

Occorre valutare se gli importi richiesti includono somme non dovute (sanzioni prescritte, interessi illegittimi). Verifica se sono stati applicati aggi, sanzioni o interessi abrogati dalla legge (ad es. avvisi di addebito dopo il 2022 non li prevedono ). Confronta gli importi con quelli risultanti dalle dichiarazioni presentate o dai versamenti effettuati.

3. Sospensione dei termini per cause straordinarie

I termini per impugnare possono essere sospesi per eventi quali lockdown, calamità naturali o sospensioni previste da decreti emergenziali. Verifica se rientri tra i beneficiari di sospensioni normative, come nel periodo pandemico.

4. Valutazione delle difese: opposizione, rateizzazione o definizione agevolata

  • Impugnazione (ricorso): se ritieni che l’atto sia illegittimo, puoi presentare ricorso alla Commissione tributaria (ora Corte di giustizia tributaria) entro 60 giorni (cartelle) o 40 giorni (avviso INPS). Il ricorso può contestare il merito o vizi formali (omessa notifica, difetto di motivazione). In caso di pignoramento, puoi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
  • Istanza di autotutela: in parallelo è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela all’ente impositore o all’AER. L’atto non sospende i termini per il ricorso, ma può risolvere rapidamente errori materiali.
  • Rateizzazione: se riconosci il debito ma non puoi pagare subito, puoi chiedere la rateizzazione sino a 72 o 120 rate. Il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione e blocca pignoramenti e fermi . Questa soluzione è consigliabile se l’ammontare è elevato e il carico tributario non consente la prosecuzione dell’attività.
  • Definizione agevolata (rottamazione/quater/quinquies): se rientri nei requisiti temporali e tipologici, valuta la rottamazione quinquies; l’importo è ridotto eliminando sanzioni e interessi . La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 ; nel frattempo l’Agente sospende nuove procedure esecutive. Attenzione però ai tempi lunghi e all’eventuale decadenza.
  • Procedure da sovraindebitamento: se il debito totale supera le possibilità di pagamento, la via più efficace può essere il piano del consumatore o l’accordo di composizione, che consentono di ridurre l’esposizione e dilazionarla in base al reddito. .

5. Raccolta di documenti e predisposizione della difesa

Prepara i documenti necessari: visure catastali, estratti conto bancari, bilanci dell’impresa, dichiarazioni fiscali, estratto a ruolo aggiornato. L’avvocato valuterà la documentazione per individuare eventuali difetti di notifica o decadenza dei termini. Verrà analizzata anche la situazione patrimoniale e reddituale al fine di proporre la soluzione più idonea (rateizzazione, rottamazione, piano del consumatore, trattativa con la banca).

6. Presentazione del ricorso o della domanda di definizione

Se si opta per il ricorso, esso deve essere depositato telematicamente tramite il PCT (Processo Civile Telematico) o SIT (Sistema informativo della giustizia tributaria), con procura speciale e pagamento del contributo unificato. In caso di domanda di rottamazione, è necessario accedere alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID o CIE; verrà generato un prospetto dei debiti e si potrà scegliere l’adesione per ciascun carico .

7. Gestione della procedura esecutiva

Se sono già in corso pignoramenti (su conti correnti, crediti verso terzi o immobili), è possibile chiedere al giudice la sospensione in attesa dell’esito del ricorso o dell’approvazione di un piano di rientro. L’ordinanza della Cassazione del 2026 ha sancito che l’omessa notifica al debitore del pignoramento presso terzi comporta la nullità dell’atto , aprendo la strada a ulteriori eccezioni difensive. In caso di pignoramento immobiliare su prima casa, l’esecuzione è nulla se la somma non supera 120 000 € .

8. Interazione con banche e fornitori

Oltre ai debiti fiscali e contributivi, spesso le parafarmacie accumulano debiti bancari (mutui, affidamenti) e commerciali. È consigliabile attivare negoziazioni con le banche per la ristrutturazione del debito. Strumenti come il concordato minore o il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64‑bis CCII) consentono di ridurre i debiti verso istituti di credito e fornitori, spesso con tagli importanti sul capitale e interessi, a patto di presentare un piano sostenibile.

Difese e strategie legali per i debitori: strumenti pratici

1. Impugnazione delle cartelle e degli avvisi

L’impugnazione è la difesa principale quando la cartella presenta vizi. Può riguardare:

  • Notifica: mancata notifica, notifica a soggetto diverso, notifica via PEC non conforme.
  • Prescrizione e decadenza: cartella oltre i termini (art. 25 D.P.R. 602/1973) ; avviso INPS notificato oltre 5 anni .
  • Errata imputazione degli importi: iscrizione a ruolo di somme già pagate, sanzioni abrogate.
  • Carente motivazione: mancanza di specifiche dell’atto presupposto.
  • Pignoramento viziato: mancata notifica dell’atto al debitore .

Il ricorso deve essere redatto da un avvocato specializzato e depositato telematicamente; può chiedere la sospensione dell’efficacia dell’atto per evitare l’espropriazione. Nelle controversie fino a 3 000 € non è necessario il difensore davanti alla giustizia tributaria; tuttavia, data la complessità, è consigliabile affidarsi a un professionista.

2. Rateizzazione e sospensione delle azioni esecutive

Le rateizzazioni ordinarie (fino a 72 rate) o straordinarie (120 rate) sono concesse previa prova dello stato di difficoltà economica. I vantaggi includono:

  • Bloccare pignoramenti e fermi amministrativi non ancora perfezionati .
  • Ridurre l’importo delle rate in relazione all’ISEE.
  • Sospendere l’iscrizione di ipoteca fino alla definizione della richiesta .

È possibile richiedere anche la dilazione dei contributi INPS. Il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza. Le rateazioni concesse dall’INPS seguono regole diverse: per importi inferiori a 120 000 € la durata massima è 36 rate; per importi superiori si può arrivare a 60 rate.

3. Rottamazione e saldo e stralcio

Le definizioni agevolate permettono di ridurre notevolmente l’esposizione. Con la rottamazione quater (Legge 197/2022) e la rottamazione quinquies (L. 199/2025) si pagano solo capitale e spese . È essenziale presentare la domanda nei termini e valutare la sostenibilità della rata: un piano troppo lungo potrebbe comportare interessi (3 % annuo ) e il rischio di decadenza.

Alcuni debiti non sono inclusi (ad es. recupero aiuti di Stato, somme derivanti da sentenze penali di condanna) e non possono essere rottamati. Bisogna quindi controllare puntualmente i carichi.

4. Piano del consumatore e accordo di composizione

Se la parafarmacia è gestita da un imprenditore individuale o se i soci sono persone fisiche che hanno garantito personalmente i debiti, può essere utile ricorrere a una procedura da sovraindebitamento (oggi confluite nel CCII). Il piano del consumatore permette di proporre ai creditori una ristrutturazione dei debiti in base al reddito, con falcidia delle somme e durata massima tipicamente di 5 anni. Il piano non richiede il voto dei creditori ma è omologato dal giudice se fattibile .

L’accordo di composizione richiede invece l’approvazione della maggioranza dei creditori e può prevedere la suddivisione in classi. Se approvato e omologato, impedisce azioni esecutive individuali. In entrambi i casi, la protezione dell’abitazione principale è rafforzata: l’art. 76 vieta l’espropriazione della prima casa nei limiti previsti , mentre il Correttivo Ter consente la prosecuzione del pagamento del mutuo .

5. Concordato minore e liquidazione controllata

Il concordato minore consente anche agli imprenditori commerciali non assoggettabili a fallimento di ristrutturare i debiti con falcidia, includendo sia debiti personali sia di impresa . Non richiede il voto dei creditori se il piano è più conveniente della liquidazione. La liquidazione controllata è l’extrema ratio: prevede la liquidazione dei beni del debitore sotto la supervisione di un liquidatore nominato dal giudice e la ripartizione del ricavato tra i creditori. Dopo la chiusura della procedura, il debitore ottiene l’esdebitazione.

6. Composizione negoziata e ristrutturazione bancaria

Per le parafarmacie costituite in forma societaria, la composizione negoziata può rappresentare un’alternativa. L’esperto nominato dalla Camera di commercio aiuta l’impresa a trattare con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche, formulando proposte di moratoria o di rimodulazione del debito . Questo strumento permette di evitare azioni esecutive e di rinegoziare mutui e finanziamenti, spesso con la sospensione degli interessi e la riduzione delle penali.

7. Esdebitazione e riabilitazione del debitore

L’esdebitazione è il risultato finale delle procedure da sovraindebitamento: il debitore viene liberato dai debiti residui e può ripartire. Il tribunale verifica la correttezza dell’esecuzione del piano e, se il debitore ha adempiuto almeno il 10 % del totale, può concedere l’esdebitazione anticipata. È possibile richiedere la esdebitazione del debitore incapiente (art. 282 CCII), prevista per chi non dispone di alcun patrimonio; consente di essere liberati dai debiti senza pagare nulla, ma è subordinata al rispetto di requisiti stringenti.

8. Trattative stragiudiziali con banche e fornitori

Prima di arrivare in giudizio o attivare procedure concorsuali, è spesso utile negoziare direttamente con gli istituti di credito e i fornitori per ottenere allungamenti del piano di ammortamento o riduzioni del debito. La reputazione dell’azienda e la credibilità di un piano di risanamento sono fondamentali; per questo è consigliabile farsi assistere da professionisti esperti che conoscano le dinamiche del settore farmaceutico.

Strumenti alternativi: definizioni agevolate, piani del consumatore e oltre

Schema riepilogativo delle soluzioni difensive

StrumentoRequisiti principaliVantaggiSvantaggi
Rateizzazione AERDebiti esattoriali fino a 72 o 120 rate; richiesta motivata; versamento della prima rataSospensione delle azioni esecutive; importo rateizzato in base al redditoSe salti 5 rate perdi il beneficio; interessi di dilazione
Rottamazione quater (L. 197/2022)Debiti affidati dal 2000 al 30/6/2022Eliminazione di sanzioni e interessi; pagamento in 18 rateSolo per carichi specifici; termine scaduto
Rottamazione quinquies (L. 199/2025)Debiti affidati dal 2000 al 31/12/2023; solo debiti dichiarati, contributi omessi e multe stradaliNo sanzioni/interesti; rate fino a 9 anniInteressi 3 % sulle rate; scadenza domanda 30/4/2026; decadenza se non paghi
Piano del consumatorePersona fisica o socio con debiti non professionaliOmologa senza voto dei creditori; protezione casa; esdebitazioneNecessità di redigere piano con OCC; possibile controllo rigidissimo
Accordo di composizioneApprovazione della maggioranza dei creditoriRiduzione dei debiti e sospensione esecuzioniOccorre il voto dei creditori; costi professionali
Concordato minorePiccole imprese non fallibili; debiti mistiFalcidia anche su debiti personali; possibile senza votoVa dimostrata convenienza per i creditori; obblighi di relazione
Composizione negoziataImpresa in difficoltà (CCII)Trattativa con creditori; riduzione sanzioni; sospensione esecuzioniRichiede nomina dell’esperto; non sempre accettata dai creditori

Errori comuni da evitare

  1. Ignorare l’atto: lasciare trascorrere i termini di 60 o 40 giorni significa perdere il diritto di impugnazione e trovarsi presto davanti a un pignoramento.
  2. Pagare senza verificare: spesso le cartelle contengono errori o somme prescritte. Verifica sempre la legittimità prima di pagare.
  3. Richiedere la rottamazione senza valutare la sostenibilità: la rottamazione quinquies prevede fino a 9 anni di rate; se le entrate non consentono di rispettare il piano, conviene optare per la rateizzazione ordinaria o il sovraindebitamento.
  4. Non richiedere la sospensione: quando si presenta ricorso, è fondamentale chiedere la sospensione dell’atto per evitare che nel frattempo l’AER proceda con ipoteche e pignoramenti.
  5. Trascurare i debiti bancari: la crisi non riguarda solo il fisco; affrontare i debiti con banche e fornitori è altrettanto importante. Spesso le banche offrono la possibilità di rinegoziare mutui se supportate da un piano serio.
  6. Fidarsi di soluzioni fai da te: i procedimenti richiedono competenze tecniche; affidarsi a professionisti esperti consente di sfruttare tutte le opportunità normative.

Domande e risposte (FAQ)

  1. Ho ricevuto una cartella di pagamento: entro quanti giorni devo agire?
    Hai 60 giorni dalla notifica della cartella per presentare ricorso alla giustizia tributaria . Se l’atto è un avviso di addebito dell’INPS, il termine è 40 giorni . Trascorsi questi termini, l’atto diventa definitivo.
  2. È vero che la mia prima casa non può essere pignorata?
    L’espropriazione della prima casa non di lusso, nella quale risiedi, è preclusa se il debito complessivo verso l’AER non supera 120 000 € . Tuttavia, l’ipoteca può essere comunque iscritta se il debito supera 20 000 € .
  3. Cosa succede se non ricevo la notifica del pignoramento presso terzi?
    Secondo un’ordinanza del 2026, il pignoramento è nullo se l’ordine di pagamento non viene notificato anche al debitore . Puoi quindi impugnare l’atto.
  4. Posso aderire alla rottamazione quinquies per un debito bancario?
    No, la rottamazione riguarda solo carichi affidati all’AER, quindi tributi erariali, contributi INPS e sanzioni stradali . I debiti bancari vanno trattati tramite rinegoziazione o procedure concorsuali.
  5. Come funziona la rateizzazione straordinaria da 120 rate?
    In presenza di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, puoi ottenere fino a 120 rate mensili. Dovrai presentare documentazione ISEE e bilanci che dimostrino l’incapacità di pagare con il piano ordinario; la rata minima dipende dal rapporto debito/reddito.
  6. Se pago la prima rata del piano di rateizzazione, cosa succede ai pignoramenti?
    Il pagamento della prima rata estinge i pignoramenti in corso purché la vendita non sia già stata effettuata e sospende i fermi amministrativi .
  7. Ho aderito alla rottamazione quater ma non ho pagato tutte le rate: posso aderire alla quinquies?
    Sì. La rottamazione quinquies permette di includere i debiti delle precedenti definizioni per cui sei decaduto .
  8. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione quinquies?
    Sono esclusi i debiti derivanti da condanne penali, il recupero di aiuti di Stato, dazi e IVA all’importazione, e i carichi già integralmente pagati. Inoltre, restano esclusi i contributi dovuti a casse professionali e i tributi locali non affidati all’AER.
  9. Se ho un debito verso l’INPS per mancato pagamento dei contributi dei dipendenti, posso proporre un piano del consumatore?
    Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche e non alle imprese; tuttavia, se hai debiti personali derivanti da garanzie, puoi proporlo . Se la parafarmacia è individuale, potresti accedere al concordato minore.
  10. La richiesta di rateizzazione impedisce l’iscrizione dell’ipoteca?
    Sì, la Cassazione ha stabilito che l’ipoteca può essere iscritta solo dopo il rigetto della richiesta o dopo la decadenza dal piano . Prima di allora l’agente non può procedere.
  11. Quando scatta la prescrizione per i contributi INPS?
    La prescrizione è di cinque anni dalla scadenza del contributo . Se l’avviso è notificato oltre tale termine (salvo sospensioni), puoi opporlo in giudizio.
  12. Posso sospendere i contributi o i tributi se avvio una procedura di sovraindebitamento?
    Sì, con il piano del consumatore o l’accordo di composizione il giudice può sospendere le procedure esecutive in corso e bloccare nuovi atti , concedendoti il tempo per presentare il piano.
  13. È possibile difendersi da un avviso di addebito senza andare davanti al giudice?
    Puoi presentare istanza di annullamento in autotutela all’INPS o chiedere la rateizzazione. Tuttavia, se l’INPS non risponde o rigetta, dovrai impugnare l’avviso davanti al giudice entro 40 giorni .
  14. Se non pago due rate della rottamazione quinquies, cosa succede?
    La decadenza scatta se non versi la prima o se non paghi due rate anche non consecutive. In tal caso, torni a dover pagare l’intero debito originario con interessi e sanzioni .
  15. Quali sono i costi dell’assistenza legale e del gestore della crisi?
    I costi variano in base alla complessità del caso. La legge prevede tariffe per i gestori della crisi (OCC) e compensi professionali; spesso sono proporzionali al valore del debito. L’Avv. Monardo offre una prima consulenza per valutare la fattibilità della procedura.
  16. In caso di società di persone, i soci rispondono con il proprio patrimonio?
    Sì, nelle società di persone (snc e sas) i soci rispondono solidalmente e illimitatamente. I soci possono però accedere a un piano del consumatore per i debiti personali se rientrano nel concetto di consumatore come ridefinito dal Correttivo Ter .
  17. Posso utilizzare la composizione negoziata se sono una piccola impresa?
    Sì, ma la procedura è facoltativa e richiede il rispetto di soglie dimensionali (ricavi inferiori a 200 000 €, debiti inferiori a 500 000 €). La composizione negoziata consente di trattare con i creditori e ottenere riduzioni di sanzioni .
  18. Come posso difendermi da una richiesta del fisco basata su errori di calcolo?
    Presentando un’istanza di autotutela corredando con la documentazione che dimostra l’errore. L’amministrazione può annullare o correggere l’atto. Se l’ente non risponde o conferma, potrai impugnare in giudizio.
  19. Il decesso del titolare della parafarmacia estingue i debiti fiscali?
    No, i debiti si trasferiscono agli eredi nei limiti dell’eredità. Gli eredi possono accettare con beneficio d’inventario o rinunciare. I crediti tributari restano ma possono essere chiusi con procedura di liquidazione dell’eredità o definizioni agevolate.
  20. Posso acquistare un’auto con fermo amministrativo?
    È sconsigliato: il fermo costituisce un vincolo sul bene e in caso di vendita il vincolo permane. Per eliminare il fermo occorre pagare o rateizzare il debito .

Simulazioni pratiche e casi concreti

Per illustrare l’impatto delle normative e delle procedure, presentiamo alcuni esempi pratici con calcoli numerici.

Esempio 1 – Rateizzazione di 50 000 €

Una parafarmacia ha ricevuto una cartella di pagamento per tributi e contributi pari a 50 000 €. Presenta domanda di rateizzazione in 72 rate. L’importo della rata, senza interessi, sarebbe 694,44 €/mese. Con l’applicazione degli interessi di dilazione (al tasso medio del 5 % annuo) la rata aumenta a circa 780 €/mese. Grazie alla rateizzazione, l’agente sospende il pignoramento in corso e revoca il fermo amministrativo. Se la parafarmacia non riesce a pagare cinque rate, decadrà dal beneficio e dovrà versare l’intero importo residuo.

Esempio 2 – Rottamazione quinquies per 30 000 €

Il titolare di una parafarmacia ha debiti affidati all’AER per 30 000 €, riferiti a Irpef e IVA non versate nel 2020. Presenta domanda di rottamazione quinquies. Il prospetto dell’AER indica che su 30 000 € di ruolo, 7 500 € sono sanzioni e 3 000 € interessi di mora. Con la definizione agevolata, dovrà pagare 19 500 € (capitale più spese). Sceglie di pagare in 54 rate bimestrali da circa 361 € ciascuna. Se rispetta i pagamenti fino al 2035, il debito sarà estinto. Se salta due rate, perderà il beneficio e dovrà versare i 30 000 € più interessi.

Esempio 3 – Piano del consumatore per debiti misti

Un farmacista titolare di ditta individuale ha debiti fiscali, contributivi e bancari per 200 000 €. Il suo reddito familiare è di 2 000 €/mese. Con l’aiuto dell’OCC elabora un piano del consumatore che prevede il pagamento di 60 000 € in 5 anni (circa 1 000 €/mese), pari a circa il 30 % dei debiti, grazie alla liquidazione di una seconda proprietà non abitativa. Il tribunale omologa il piano, sospende i pignoramenti e al termine concede l’esdebitazione per i 140 000 € residui. Il debitore può così continuare a gestire la parafarmacia e paga i tributi correnti regolarmente.

Esempio 4 – Opposizione all’avviso di addebito per contributi prescritti

L’INPS notifica alla parafarmacia un avviso di addebito per contributi Inps lavoratori di 2017 pari a 10 000 €. L’avviso arriva nel 2024, oltre i cinque anni previsti dalla prescrizione. L’avvocato propone ricorso al tribunale del lavoro entro 40 giorni, eccependo la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3 L. 335/1995. Il giudice accoglie l’opposizione e annulla il debito .

Conclusione e call to action

In una realtà economica complessa come quella italiana, le parafarmacie devono non solo fornire servizi sanitari ma anche districarsi tra normative tributarie e previdenziali sempre più articolate. Cartelle di pagamento, avvisi di addebito, ipoteche, pignoramenti e procedure esecutive sono rischi concreti per chi gestisce un’attività. Tuttavia, come abbiamo visto, esistono numerosi strumenti legali e giurisprudenziali per difendersi efficacemente.

La tempestività è fondamentale: analizzare immediatamente l’atto, verificare la legittimità, impugnare entro i termini, richiedere rateizzazioni o aderire a definizioni agevolate può fare la differenza tra la sopravvivenza e la chiusura dell’attività. Le recenti novità normative, come la rottamazione quinquies (L. 199/2025), offrono opportunità importanti, ma è necessario valutare attentamente la convenienza in base alla propria situazione finanziaria. Allo stesso modo, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata consentono di ristrutturare radicalmente i debiti e ottenere l’esdebitazione.

Il supporto professionale è imprescindibile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti, con competenze nel diritto tributario, bancario e fallimentare, sono pronti a fornire una consulenza personalizzata. In qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo mette a disposizione un’esperienza consolidata per individuare la strategia più efficace: dalla contestazione in giudizio alle trattative extragiudiziali, dalla rateizzazione alla rottamazione, fino alla redazione di piani del consumatore e concordati minori.

Se sei titolare di una parafarmacia e stai affrontando debiti con il fisco, l’INPS o le banche, non aspettare che la situazione peggiori. Affidati a un professionista che sappia tutelare i tuoi diritti e salvaguardare la tua attività.

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