Introduzione
Le strutture sanitarie accreditate erogano un servizio essenziale per il Paese, ma non di rado si trovano a fronteggiare situazioni di sovraindebitamento nei confronti dell’erario, dell’INPS e delle banche. Tasse e contributi non versati, oneri derivanti dalla crisi di liquidità e finanziamenti bancari gravosi possono trasformarsi in cartelle di pagamento, ipoteche, pignoramenti e azioni esecutive che mettono in pericolo la continuità aziendale. In un contesto in cui le normative fiscali e tributarie cambiano rapidamente, è fondamentale che il debitore comprenda i propri diritti, conosca i rimedi previsti dalla legge e agisca tempestivamente per evitare l’aggravarsi della crisi. Questa guida vuole essere un punto di riferimento aggiornato al gennaio 2026 per le strutture sanitarie accreditate con debiti, offrendo un percorso pratico per difendersi dalle pretese di fisco, INPS e istituti di credito.
Nelle pagine che seguono analizzeremo:
- i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che riguardano la riscossione coattiva, il sovraindebitamento e la tutela del contribuente;
- la procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto esattoriale;
- le strategie difensive e gli strumenti per impugnare o sospendere cartelle e avvisi di addebito;
- le soluzioni alternative come rateizzazioni, rottamazioni, definizioni agevolate, accordi con le banche e le procedure di composizione della crisi;
- gli errori da evitare e i consigli pratici per non compromettere la propria posizione;
- una sezione domande e risposte con 20 quesiti frequenti;
- simulazioni numeriche per comprendere gli effetti delle diverse opzioni;
- un’appendice con le sentenze più recenti e rilevanti e le norme citate.
Perché è importante agire subito
La riscossione coattiva si caratterizza per termini e scadenze molto rigidi. Dopo la notifica di una cartella o di un avviso di addebito i giorni scorrono in fretta: entro 60 giorni bisogna pagare o impugnare, altrimenti si rischiano pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. In questo contesto è essenziale conoscere le procedure per:
- verificare la legittimità della pretesa, ad esempio controllando se la cartella è prescritta o viziata;
- richiedere la sospensione dell’esecuzione quando sussistono i motivi;
- presentare ricorso entro i termini previsti dalla legge;
- avvalersi degli strumenti di definizione agevolata o di rateizzazione per diluire il debito;
- ricorrere alle procedure di sovraindebitamento, come il piano del consumatore o la liquidazione controllata, per ottenere l’esdebitazione;
- trattare con le banche per concordare piani di rientro sostenibili o rinegoziare i finanziamenti.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
Per navigare in questa materia complessa è consigliabile affidarsi a professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e in procedure concorsuali. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La sua esperienza a livello nazionale comprende la difesa del contribuente davanti alle Commissioni Tributarie, la gestione delle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’assistenza nei piani di ristrutturazione del debito e la negoziazione con gli istituti bancari.
L’Avv. Monardo e il suo team offrono assistenza personalizzata su:
- analisi degli atti notificati e individuazione dei vizi procedimentali;
- predisposizione di ricorsi e opposizioni davanti ai giudici tributari e civili;
- richiesta e gestione di sospensioni amministrative e giudiziarie;
- elaborazione di piani di rateizzazione e trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
- consulenza per l’accesso alle rottamazioni e alle definizioni agevolate;
- assistenza nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata);
- supporto nella rinegoziazione dei debiti bancari e nella tutela contro ipoteche e pignoramenti.
Prima di procedere oltre, se hai ricevuto una cartella esattoriale, un preavviso di fermo o di ipoteca oppure una richiesta di rientro da parte di un istituto bancario, non perdere tempo. Rivolgiti subito ad un professionista che possa analizzare la tua situazione e individuare la strategia più efficace per difendere il tuo patrimonio.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
Per affrontare la problematica dei debiti di una struttura sanitaria accreditata è necessario conoscere il quadro normativo di riferimento. Le fonti principali sono:
- D.P.R. 602/1973: disciplina la riscossione coattiva delle imposte, regolando gli strumenti del pignoramento, del fermo amministrativo e dell’iscrizione di ipoteca. L’art. 72‑bis consente all’agente della riscossione di pignorare i crediti presso terzi (come conti correnti bancari) ordinando al terzo di versare direttamente quanto dovuto entro 60 giorni; la disposizione impone al terzo di pagare sia le somme già maturate sia quelle che maturano nel periodo . L’art. 77, invece, consente l’iscrizione di ipoteca sulla casa del debitore come misura cautelare, anche quando non sussistono ancora i requisiti per l’espropriazione .
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19, come modificato dal D.Lgs 110/2024: disciplina la rateizzazione dei debiti tributari. La riforma ha introdotto piani fino a 84, 96 o 108 rate, a seconda dell’anno di presentazione dell’istanza (2025‑2026, 2027‑2028 o dal 2029 in poi) . È possibile ottenere piani fino a 120 rate se il debitore dimostra una temporanea difficoltà economica, con criteri di valutazione da stabilire con decreto ministeriale .
- Legge 335/1995, art. 3, comma 9, lettera b: prevede che i contributi dovuti all’INPS e all’INAIL si prescrivano in cinque anni, salvo che non siano stati notificati atti interruttivi. Questa norma è stata ribadita dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 398 del 2026, la quale ha chiarito che per le contribuzioni destinate al Servizio sanitario nazionale si applica la prescrizione quinquennale e non decennale .
- Legge 3/2012 e Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ossia D.Lgs 14/2019: disciplinano le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata) e l’istituto dell’esdebitazione. Queste procedure consentono anche alle strutture sanitarie non soggette a fallimento di ristrutturare i propri debiti o ottenere l’esdebitazione. La riforma del CCII (D.Lgs 83/2022 e D.Lgs 136/2024, il cosiddetto “correttivo ter”) ha abbreviato a tre anni il termine per l’esdebitazione nel caso di liquidazione controllata .
- D.L. 118/2021 (convertito nella Legge 147/2021): ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, uno strumento volontario destinato agli imprenditori in difficoltà. Consente di nominare un esperto indipendente iscritto in un apposito elenco, che assiste l’impresa nelle trattative con i creditori, con l’obiettivo di risanare l’azienda o cedere rami d’azienda .
- Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) e Legge 213/2024 (legge di bilancio 2025), seguite dalle norme in materia di rottamazione quater e rottamazione quinquies: queste leggi prevedono definizioni agevolate per i carichi iscritti a ruolo, con stralcio di sanzioni e interessi e pagamento del solo capitale. La rottamazione quinquies 2026 è l’ultima versione prevista dai commi 82‑101 della legge di bilancio 2026: consente di definire i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, pagando il capitale e le spese senza sanzioni né interessi .
- Sentenze della Corte di Cassazione: oltre alle già citate pronunce sulla prescrizione dei contributi, sono rilevanti le ordinanze che riguardano l’interruzione della prescrizione tramite rateizzazione (ordinanza n. 27504/2024) , la responsabilità del datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi (ordinanza n. 954/2026) , l’interpretazione del pignoramento di conti correnti (ordinanza n. 28520/2025) e la natura cautelare dell’ipoteca (ordinanza n. 15567/2025) . L’articolo riporterà i contenuti più rilevanti di queste pronunce, utilizzandoli come guida pratica.
Nel prosieguo esamineremo in dettaglio queste normative, indicando come possono essere utilizzate per difendersi dalle pretese di fisco, INPS e banche.
2 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto
Quando una struttura sanitaria riceve un atto di riscossione (cartella esattoriale, avviso di addebito INPS, intimazione di pagamento o preavviso di fermo/ipoteca), è fondamentale sapere cosa fare e in quali tempi. Vediamo la sequenza operativa.
2.1 Verifica dell’atto e raccolta documentale
- Accertare il tipo di atto: le cartelle esattoriali derivano generalmente da tributi (imposte, IVA, ritenute), contributi previdenziali o sanzioni amministrative. Gli avvisi di addebito INPS riportano contributi omessi. È indispensabile comprendere la natura del debito per individuare il giudice competente (tributario o ordinario) e la procedura corretta di opposizione.
- Controllare i termini di notificazione: la notifica deve avvenire secondo le regole del Codice di Procedura Civile. In caso di notificazione tardiva, mancata o effettuata a soggetto non legittimato, l’atto è nullo. La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del contribuente di impugnare anche la semplice conoscenza del debito tramite estratto di ruolo quando la cartella non è stata regolarmente notificata .
- Verificare la prescrizione: per tributi erariali il termine di prescrizione è di dieci anni (salvo interruzioni), mentre per i contributi previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale il termine è di cinque anni . Prima di pagare o rateizzare è essenziale verificare che non siano trascorsi i termini. Inoltre, occorre controllare che le notifiche degli atti interruttivi (come intimazioni, fermo o ipoteca) siano valide: spetta all’agente della riscossione dimostrare il contenuto dell’atto . La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che il contribuente può eccepire la prescrizione anche in sede di opposizione agli atti esecutivi.
- Esaminare i vizi formali: la cartella deve riportare l’indicazione degli estremi della liquidazione, degli interessi, delle sanzioni e delle modalità di pagamento. Se manca la motivazione o l’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 50 DPR 602/73, il contribuente può opporsi.
- Recuperare l’estratto di ruolo: è possibile ottenere l’estratto di ruolo presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o tramite PEC con delega. L’estratto consente di visionare tutti i carichi iscritti e di verificare eventuali notifiche mai ricevute.
2.2 Scelta della via procedimentale e ricorso
- Ricorso amministrativo/tributario: per tributi e sanzioni, la competenza appartiene alla Giustizia Tributaria. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto davanti al Tribunale Tributario Provinciale. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività. Nelle controversie con valore fino a 50.000 euro (dal 2025 la soglia sarà elevata) è obbligatoria la procedura di reclamo/mediazione.
- Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi: per contributi previdenziali e altre entrate non tributarie si ricorre al giudice ordinario (Tribunale civile – sezione lavoro o esecuzioni). Si può proporre:
- opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per contestare l’esistenza del credito;
- opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per vizi formali (pignoramento irregolare, mancata notifica dell’intimazione, carenza di titolo).
- Istanza di sospensione: in pendenza di ricorso si può chiedere la sospensione al giudice o all’agente della riscossione. La sospensione impedisce l’attivazione di nuove misure cautelari o esecutive.
- Rateizzazione del debito: come vedremo, è possibile richiedere la dilazione del pagamento all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La domanda, tuttavia, costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Prima di presentarla conviene verificare l’assenza di vizi.
- Definizione agevolata (rottamazione): se la normativa vigente prevede una rottamazione o definizione agevolata (nel 2026 c’è la rottamazione quinquies), è possibile aderirvi presentando domanda online entro i termini previsti. Il termine per presentare la domanda alla rottamazione quinquies è il 30 aprile 2026 .
- Ricorso contro le banche: se il debito deriva da finanziamenti bancari, è possibile contestare clausole usurarie o anatocistiche, chiedere la rinegoziazione del tasso o avviare un piano di ristrutturazione del debito. Questo aspetto sarà esaminato nei capitoli successivi.
2.3 Termini e scadenze
È utile riepilogare le principali scadenze in una tabella per consentire al debitore di orientarsi (le date si riferiscono al quadro normativo vigente al 26 gennaio 2026):
| Procedura/Atto | Termine per agire | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| Ricorso tributario | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs 546/1992 |
| Opposizione all’esecuzione | 20 giorni dalla notifica del pignoramento | art. 615 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | 5 giorni (atti successivi) | art. 617 c.p.c. |
| Richiesta rateizzazione | in qualsiasi momento (ma interrompe la prescrizione) | art. 19 DPR 602/73 modificato dal D.Lgs 110/2024 |
| Domanda rottamazione quinquies | entro il 30 aprile 2026 | Legge di bilancio 2026 |
| Primo pagamento rottamazione | entro il 31 luglio 2026 | id. |
| Richiesta di composizione negoziata | su piattaforma camera di commercio | D.L. 118/2021 |
| Accesso alle procedure di sovraindebitamento | presentazione della domanda all’OCC con documentazione completa | L. 3/2012; CCII |
Queste scadenze sono tassative. Il mancato rispetto dei termini determina la decadenza dal diritto di impugnare o di aderire alla definizione agevolata.
3 Difese e strategie legali contro fisco e INPS
3.1 Contestazione della legittimità del debito
3.1.1 Prescrizione e decadenza
La prescrizione estingue il debito quando il creditore non ha esercitato il suo diritto entro un certo termine. Per i tributi l’azione si prescrive generalmente in dieci anni; per i contributi previdenziali e per il Servizio sanitario nazionale il termine è di cinque anni . Prima di pagare o rateizzare è essenziale verificare che non siano trascorsi i termini. Inoltre, occorre controllare che le notifiche degli atti interruttivi (come intimazioni, fermo o ipoteca) siano valide: spetta all’agente della riscossione dimostrare il contenuto dell’atto . La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che il contribuente può eccepire la prescrizione anche in sede di opposizione agli atti esecutivi.
3.1.2 Nullità della notifica
Se la cartella o l’avviso di addebito non sono stati notificati correttamente, l’intera procedura è invalida. I vizi più frequenti riguardano la notifica oltre il termine, la consegna a soggetti non abilitati (ad esempio, dipendenti non amministratori della società), o la notifica a un indirizzo errato. Le Commissioni Tributarie hanno ritenuto che la conoscenza del debito tramite estratto di ruolo non valga come notifica se non accompagnata dalla cartella . In questo caso è possibile impugnare l’estratto di ruolo entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza .
3.1.3 Vizi di motivazione e carenza del titolo esecutivo
La cartella deve indicare in modo dettagliato gli estremi dell’atto su cui si basa (accertamento, avviso bonario o verbale di violazione) e riportare la motivazione del calcolo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni. Se tali indicazioni mancano, l’atto può essere annullato. Analogamente, gli avvisi di addebito INPS devono specificare la natura dei contributi e la normativa violata.
3.1.4 Difesa contro pignoramenti e ipoteche
L’agente della riscossione può procedere al pignoramento dei conti correnti o dei crediti verso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis DPR 602/73, intimando al terzo di versare le somme dovute direttamente al concessionario . Tuttavia, il debitore può opporsi quando:
- il pignoramento avviene prima della notifica dell’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 DPR 602/73 (salvo i casi di fermo o ipoteca, che non richiedono l’intimazione );
- il pignoramento è eseguito su somme non pignorabili (ad esempio, somme destinate al pagamento di stipendi o pensioni nei limiti di legge);
- la comunicazione di pignoramento non riporta gli estremi essenziali del debito;
- l’atto è stato notificato oltre i termini di prescrizione o decadenza.
Per quanto riguarda l’ipoteca, l’art. 77 DPR 602/73 consente all’agente della riscossione di iscriverla a titolo cautelare per debiti superiori a 20.000 euro. Secondo la Corte di Cassazione (ord. 15567/2025), l’iscrizione di ipoteca ha natura conservativa: può essere effettuata anche quando non sono maturate le condizioni per l’espropriazione forzata, al solo scopo di garantire il credito . Il debitore può impugnare l’ipoteca se il debito non è certo, liquido ed esigibile, se la somma non supera la soglia di legge o se mancano i presupposti della notifica.
3.1.5 Annullamento del fermo amministrativo
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che blocca la circolazione del veicolo intestato al debitore. L’art. 86 DPR 602/73 prevede che il fermo può essere iscritto solo dopo la notifica del preavviso con il termine di 30 giorni per regolarizzare . Se non si procede al pagamento, l’agente della riscossione iscrive il fermo senza necessità di ulteriore intimazione; la misura permane fino all’estinzione del debito, salvo cancellazione per prescrizione o per provvedimento di sospensione . Il fermo può essere impugnato quando manca il presupposto del debito o se la notifica del preavviso non è stata effettuata.
3.2 Rateizzazione: opportunità e limiti
La rateizzazione consente di diluire l’importo dovuto nel tempo evitando l’attivazione di procedure esecutive. Il D.Lgs 110/2024 ha riformato l’art. 19 DPR 602/73, introducendo diversi piani a seconda dell’anno di presentazione della domanda e dell’entità del debito.
3.2.1 Piani standard
Per debiti fino a 120.000 euro senza necessità di comprovare la difficoltà economica sono previsti:
- fino a 84 rate per le domande presentate tra il 2025 e il 2026;
- fino a 96 rate per le domande presentate tra il 2027 e il 2028;
- fino a 108 rate per le domande presentate dal 2029 in poi .
3.2.2 Piani con comprovata difficoltà
Se il debitore dimostra una temporanea ma obiettiva difficoltà economica (valutata sulla base di parametri che saranno fissati dal Ministero, come l’indice di liquidità e il rapporto tra debito e fatturato), può ottenere piani fino a 120 rate: fino a 85 rate per domande nel biennio 2025‑2026, fino a 97 rate nel biennio 2027‑2028 e fino a 109 rate per domande dal 2029 .
3.2.3 Effetti della rateizzazione
La presentazione della domanda di rateizzazione comporta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi, ipoteche) per la durata del piano, salvo decadenza. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, la richiesta costituisce riconoscimento del debito e comporta l’interruzione della prescrizione . Pertanto, prima di rateizzare bisogna valutare se sussistono motivi validi per opporsi. Inoltre, il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle attività esecutive.
3.3 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate permettono di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica, con stralcio di interessi, sanzioni e aggio. Nel 2026 è in vigore la rottamazione quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026.
3.3.1 Requisiti della rottamazione quinquies 2026
- Ambito temporale: si riferisce ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ;
- Debiti ammessi: tributi, contributi previdenziali e sanzioni amministrative. Sono esclusi i carichi derivanti da condanne penali, multe giudiziarie e contributi professionali non gestiti dall’INPS ;
- Pagamenti dovuti: il debitore paga solo l’imposta o il contributo, le spese per procedure esecutive e le spese di notifica; sono completamente stralciati sanzioni, interessi e interessi di mora ;
- Modalità: si può pagare in un’unica soluzione o in massimo 54 rate bimestrali. Le rate sono maggiorate di un interesse del 3% annuo ;
- Termini: la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, mentre il primo (o unico) pagamento va effettuato entro il 31 luglio 2026 . Gli enti locali possono aderire a una definizione autonoma per tributi locali (IMU, Tari) con scadenze stabilite dal proprio regolamento .
3.3.2 Effetti e decadenza
La presentazione dell’istanza sospende le azioni esecutive e cautelari in corso (tranne quelle in cui sia già intervenuto il decreto di trasferimento del bene) e sospende i termini di prescrizione e decadenza . Se il debitore ha un piano di rateizzazione in corso, i pagamenti restano sospesi fino al 31 luglio 2026. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata oltre il termine massimo di tolleranza (5 giorni) comporta la decadenza dalla rottamazione e la perdita dei benefici, con riattivazione delle procedure di recupero .
3.3.3 Rapporti con le procedure esecutive
In presenza di un pignoramento di conto corrente o di salario, la rottamazione sospende l’obbligo di pagamento delle somme pignorate. Tuttavia, se il pignoramento è stato eseguito dal privato (ad esempio da una banca), occorre raggiungere un accordo con il creditore per sospendere l’esecuzione. La procedura di rottamazione non si applica ai debiti bancari, che dovranno essere trattati separatamente.
3.4 Accordi con le banche e piani di rientro
Le strutture sanitarie spesso contraggono mutui e linee di credito con le banche. In caso di difficoltà, esistono strumenti negoziali per evitare il contenzioso e l’esecuzione forzata:
- Rinegoziazione del debito: il debitore può chiedere la ristrutturazione del piano di ammortamento, la riduzione del tasso d’interesse o l’allungamento della durata. La banca può accettare per evitare una procedura concorsuale.
- Piano di rientro extragiudiziale: è un accordo transattivo in cui le parti definiscono un calendario di pagamenti. Di solito richiede la presentazione di garanzie e la disponibilità a pagare una quota iniziale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII): riservato alle imprese, permette di concordare con i creditori un piano attestato da un esperto. Necessita dell’omologa del tribunale solo se prevede effetti nei confronti dei creditori non aderenti.
- Procedura di composizione negoziata (D.L. 118/2021): consente all’imprenditore di ottenere l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio per trattare con i creditori e trovare soluzioni (vendita di rami d’azienda, accordo di ristrutturazione o transazione fiscale). La domanda si presenta online e il percorso è volontario .
- Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito di un piano concordatario, è possibile concordare il pagamento parziale dei tributi e dei contributi, con stralcio di sanzioni e interessi. La transazione deve essere proposta all’Agenzia delle Entrate e all’INPS e approvata dal giudice.
Negoziare con le banche richiede competenze specifiche. L’Avv. Monardo, grazie alla sua esperienza nel diritto bancario, può contestare clausole usurarie o anatocistiche, verificare la presenza di oneri illegittimi e proporre soluzioni di rinegoziazione.
4 Strumenti alternativi: sovraindebitamento e composizione della crisi
Quando il debito diventa insostenibile, le procedure di sovraindebitamento rappresentano una via d’uscita per ottenere la ristrutturazione o addirittura l’esdebitazione. Il Codice della Crisi distingue fra diversi strumenti in base alla natura del debitore: consumatore, professionista, imprenditore commerciale non fallibile.
4.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
I consumatori possono presentare un piano al Tribunale, tramite l’OCC, per la ristrutturazione dei debiti. La procedura (artt. 67‑73 CCII) prevede:
- Proposta del piano: il debitore, assistito dall’OCC, formula una proposta che prevede la falcidia e la dilazione dei debiti in funzione delle proprie possibilità. Può includere la sospensione degli interessi e la cessione di parte del patrimonio non essenziale.
- Deposito della proposta: la proposta viene depositata in tribunale con la relazione particolareggiata dell’OCC. Il deposito produce l’effetto automatico di sospendere le azioni esecutive e cautelari.
- Omologazione: il giudice verifica la fattibilità, ascolta eventuali opposizioni dei creditori e omologa il piano. Se i creditori dissentono, il giudice può comunque omologare quando il piano garantisce il pagamento di almeno il 20% dell’importo complessivo.
Il piano del consumatore è rivolto alle persone fisiche che hanno debiti personali, ma può essere utilizzato anche da titolari di imprese sanitarie individuali nella misura in cui i debiti siano di natura personale. La procedura consente di ottenere l’esdebitazione totale una volta eseguito integralmente il piano.
4.2 Ristrutturazione dei debiti e concordato minore
Il concordato minore (artt. 74‑83 CCII) è rivolto agli imprenditori commerciali sotto soglia, ai professionisti e agli imprenditori agricoli. Può assumere due forme:
- concordato in continuità: il debitore prosegue l’attività sfruttando la liquidità generata per pagare i creditori. Dopo il correttivo ter (D.Lgs 136/2024) è stata chiarita la possibilità di trattare debiti misti (personali e aziendali) e di prevedere anche il pagamento dei creditori privilegiati, con eventuale falcidia del residuo ;
- concordato liquidatorio: prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori. La riforma ha ammesso questa forma solo se vi è l’apporto di finanza esterna che aumenti il patrimonio da distribuire .
Nel concordato minore i creditori votano sul piano e, se la maggioranza è favorevole, il tribunale omologa. La transazione fiscale e contributiva può essere inserita nel piano.
4.3 Liquidazione controllata e esdebitazione
La liquidazione controllata (artt. 268‑281 CCII) consente la vendita del patrimonio del debitore non fallibile per soddisfare i creditori. È riservata a consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e imprenditori commerciali sotto soglia. Dopo la riforma del 2024:
- la durata minima per ottenere l’esdebitazione è stata ridotta da quattro a tre anni ;
- il creditore che chiede la liquidazione deve anticipare le spese e indicare un’adeguata garanzia;
- il liquidatore deve depositare relazioni semestrali sulle operazioni svolte ;
- se il debitore subisce una procedura di liquidazione, può proporre un concordato o un piano di ristrutturazione entro sessanta giorni dall’apertura .
All’esito della procedura, il debitore è liberato dai debiti residui (esdebitazione) tranne quelli derivanti da obblighi alimentari o da responsabilità extracontrattuale.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
L’introduzione della composizione negoziata ha offerto uno strumento volontario e confidenziale che può essere molto utile per le strutture sanitarie in difficoltà. L’imprenditore in stato di crisi presenta una domanda tramite la piattaforma telematica della Camera di Commercio; la commissione nomina un esperto negoziatore che guida le trattative con i creditori e con il tribunale . I vantaggi della composizione negoziata sono:
- sospensione temporanea delle azioni esecutive e cautelari;
- possibilità di proporre un accordo di ristrutturazione, un concordato semplificato o la cessione di rami d’azienda;
- supporto di un professionista indipendente che facilita il dialogo con creditori pubblici e privati;
- protezione della continuità aziendale.
È un percorso complesso ma può evitare il ricorso a procedure giudiziarie più onerose.
5 Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti sottovalutano i rischi derivanti da un debito erariale o previdenziale. Ecco alcuni errori da evitare e consigli per gestire in maniera efficace la situazione:
- Ignorare le notifiche: l’errore più grave è non ritirare una raccomandata o non aprire una PEC. La notifica si perfeziona comunque e i termini iniziano a decorrere. È sempre meglio ritirare gli atti e reagire tempestivamente.
- Pagare senza contestare: effettuare pagamenti spontanei, anche parziali, riconosce il debito e interrompe la prescrizione. Prima di pagare bisogna verificare la legittimità della pretesa.
- Sottoscrivere rateizzazioni inutili: la rateizzazione, sebbene utile, comporta riconoscimento del debito . È opportuno richiederla solo dopo aver escluso vizi e prescrizioni.
- Confondere l’avviso bonario con la cartella: l’avviso bonario è un atto di natura amministrativa che può essere definito con ravvedimento; la cartella è già titolo esecutivo e richiede ricorso tempestivo. Attenzione a non lasciare scadere i termini.
- Pensare che banche e fisco non trattino: al contrario, le leggi prevedono strumenti di transazione e negoziazione. Con l’assistenza di professionisti esperti è possibile ottenere riduzioni significative.
- Trascurare la contabilità aziendale: per poter accedere a rateizzazioni o concordati è necessario dimostrare la reale capacità di rimborso. Mantenere la contabilità aggiornata e trasparente facilita la definizione di un piano sostenibile.
- Agire senza consulenza legale: le norme cambiano frequentemente. Affidarsi a un avvocato specializzato aiuta a evitare errori procedurali che potrebbero pregiudicare la difesa.
6 Tabelle riepilogative
6.1 Strumenti di riscossione e loro caratteristiche
| Strumento | Requisiti e soglia | Effetti e difesa | Normativa |
|---|---|---|---|
| Cartella esattoriale | Emissione dopo mancato pagamento di imposte o contributi; titolo esecutivo immediato | Entro 60 gg: pagamento, rateizzazione o ricorso | DPR 602/73 |
| Intimazione di pagamento | Deve precedere pignoramento (eccetto fermo/ipoteca) | Invita a pagare entro 5 gg, altrimenti scatta l’esecuzione | art. 50 DPR 602/73 |
| Fermo amministrativo | Preavviso inviato con 30 gg; debito > €800 | Impedisce la circolazione del veicolo; cancellazione dopo pagamento | art. 86 DPR 602/73 |
| Ipoteca | Debito > €20.000; non necessita intimazione | Iscrizione sui beni immobili come misura cautelare | art. 77 DPR 602/73 |
| Pignoramento presso terzi | Richiede intimazione salvo ipoteca e fermo; blocca i crediti verso terzi | Il terzo deve versare entro 60 gg sia somme presenti sia future | art. 72‑bis DPR 602/73 |
| Rottamazione quinquies | Carichi 2000‑2023; esclusi debiti penali | Pago solo capitale; fino a 54 rate bimestrali; domanda entro 30 aprile 2026 | L. di bilancio 2026 |
| Rateizzazione | Fino a 120 rate con comprovata difficoltà | Sospende esecuzioni ma interrompe prescrizione | art. 19 DPR 602/73 |
6.2 Procedure di sovraindebitamento
| Procedura | Soggetti ammessi | Caratteristiche principali | Vantaggi |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Consumatori e persone fisiche con debiti personali | Proposta al tribunale via OCC; sospensione esecuzioni; esdebitazione dopo esecuzione del piano | Riduzione del debito; tutela della prima casa; flessibilità |
| Concordato minore | Piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli | Piano con votazione dei creditori; può essere in continuità o liquidatorio | Pagamento dilazionato; falcidia del debito; transazione fiscale |
| Liquidazione controllata | Consumatori, professionisti, imprenditori sotto soglia | Vendita del patrimonio; esdebitazione dopo 3 anni | Liberazione dai debiti residui; termine abbreviato |
| Composizione negoziata | Imprenditori in crisi | Nomina di un esperto; trattative extragiudiziali | Soluzione personalizzata; continuità aziendale |
7 FAQ – Domande frequenti
In questa sezione rispondiamo a 20 domande pratiche che spesso vengono poste da titolari di strutture sanitarie accreditate in difficoltà.
- Ho ricevuto una cartella esattoriale per contributi non versati: quanti anni di prescrizione si applicano?
La prescrizione dei contributi previdenziali è di cinque anni, come confermato dalla Cassazione . Per le imposte dirette e l’IVA il termine è generalmente di dieci anni. - Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella esattoriale?
L’avviso bonario è una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che invita al pagamento entro 30 giorni con sanzioni ridotte. La cartella esattoriale, invece, è un titolo esecutivo emesso dopo l’iscrizione a ruolo: se non si paga entro 60 giorni, scatta la riscossione coattiva. - Come posso sapere se una cartella è prescritta?
Verifica la data di notifica del primo atto (cartella, avviso di addebito, accertamento) e controlla se sono decorsi i termini di cinque o dieci anni senza atti interruttivi validi. Richiedi l’estratto di ruolo e fai analizzare i documenti da un professionista. - Posso impugnare una cartella se non l’ho mai ricevuta ma ne sono venuto a conoscenza tramite estratto di ruolo?
Sì. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto che il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo entro 60 giorni dalla conoscenza quando la cartella non è stata notificata . - Che cos’è la decadenza dall’iscrizione a ruolo?
Alcuni atti (per esempio gli avvisi di accertamento) devono essere iscritti a ruolo entro termini perentori. Se l’Agenzia non procede entro il termine, il debito decade. In questi casi la cartella è nulla. - Quali sono i termini per presentare ricorso in Commissione Tributaria?
60 giorni dalla notifica dell’atto. In caso di mediazione tributaria (valori fino a 50.000 euro) il ricorso deve essere preceduto da un’istanza di mediazione. - Che succede se non pago una cartella entro i 60 giorni?
L’agente della riscossione può emettere un’intimazione di pagamento e, decorso il termine di 5 giorni, attivare pignoramenti, fermi o ipoteche. Può anche iscrivere ipoteca senza intimazione per debiti superiori a 20.000 euro . - Il pagamento di una rata sospende la prescrizione?
La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Ogni pagamento successivo sospende i termini per tutta la durata del piano. - È possibile ottenere la cancellazione del fermo amministrativo?
Sì. Occorre pagare integralmente o definire il debito con rateizzazione o rottamazione. Se il fermo è illegittimo per vizi di notifica può essere impugnato. Dal 2020, molti fermi vengono cancellati d’ufficio al pagamento, ma per i fermi più vecchi occorre presentare richiesta . - L’ipoteca può essere iscritta sulla prima casa?
Sì, ma solo come misura cautelare. La legge vieta l’espropriazione dell’unica abitazione principale, salvo che non rientri in categoria di lusso (A/8 o A/9). L’ipoteca può comunque essere iscritta a garanzia del debito . - Cosa succede se aderisco alla rottamazione e poi non pago una rata?
La mancata o tardiva corresponsione di una rata oltre il termine di tolleranza di 5 giorni comporta la decadenza e l’immediato ripristino dell’intero debito con sanzioni e interessi . I pagamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto. - Posso includere i debiti INPS nella rottamazione quinquies?
Sì, se i contributi sono stati affidati all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2023. Sono esclusi però i contributi dovuti a casse professionali diverse dall’INPS . - Che differenza c’è tra definizione agevolata e concordato preventivo?
La definizione agevolata (rottamazione) è un atto amministrativo che riguarda solo il rapporto con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il concordato è una procedura concorsuale che coinvolge tutti i creditori e richiede l’omologa del tribunale. - Se la banca mi notifica un precetto, posso applicare la rottamazione?
No. Le rottamazioni riguardano solo i debiti iscritti a ruolo dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Per i debiti bancari è necessario trattare direttamente con l’istituto o ricorrere a un accordo di ristrutturazione. - Il pagamento di un debito con fondi personali del socio estingue il debito della struttura sanitaria?
In linea di principio no: il debito resta a carico della struttura, ma il socio ha poi diritto di regresso nei confronti dell’azienda. Occorre valutare le implicazioni fiscali e societarie. - È possibile evitare il pignoramento del conto corrente aziendale?
È possibile impugnare l’atto di pignoramento se mancano i presupposti (notifica irregolare, debito prescritto) o se il conto è destinato esclusivamente al pagamento di stipendi. In alternativa si può chiedere un piano di rateizzazione o definizione agevolata prima che il pignoramento venga effettuato. - Come funziona la composizione negoziata per una struttura sanitaria?
Si presenta una domanda tramite la piattaforma della Camera di Commercio; viene nominato un esperto che analizza la situazione e aiuta l’azienda a trovare un accordo con i creditori, ad esempio mediante cessione di rami d’azienda o ristrutturazione del debito . - È possibile ottenere l’esdebitazione totale?
Sì, attraverso la liquidazione controllata o il piano del consumatore: dopo il completamento della procedura il debitore è liberato dai debiti residui tranne pochi casi (obbligazioni alimentari, risarcimento danni). La riforma del 2024 ha ridotto a tre anni il periodo minimo . - Come posso capire se è meglio aderire alla rottamazione o proporre un piano di ristrutturazione?
Dipende dalla natura e dall’ammontare del debito, dalla capacità di pagamento e dall’esistenza di contenziosi in corso. È opportuno farsi assistere da un professionista che valuti tutte le opzioni. - Chi paga le spese dell’Organismo di Composizione della Crisi?
Le spese dell’OCC sono anticipate dal debitore. Per la liquidazione controllata, tuttavia, la legge prevede che il creditore che chiede la procedura anticipi un acconto per le spese . Al termine della procedura, i costi vengono prelevati dall’attivo.
8 Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto delle varie soluzioni, consideriamo alcune simulazioni.
8.1 Rottamazione quinquies di un debito di 500.000 euro
Una struttura sanitaria ha accumulato cartelle per tributi e contributi dovuti agli anni 2015‑2019 per un totale di 500.000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi. Grazie alla rottamazione quinquies 2026, paga solo il capitale e le spese di esecuzione.
| Voce | Importo (prima della rottamazione) | Importo (dopo la rottamazione) |
|---|---|---|
| Capitale (imposte/contributi) | €350.000 | €350.000 |
| Sanzioni | €100.000 | €0 |
| Interessi e interessi di mora | €50.000 | €0 |
| Aggio e spese | €5.000 | €5.000 |
| Totale | €505.000 | €355.000 |
Supponendo di scegliere la modalità rateale con 54 rate bimestrali, l’importo di €355.000 verrà suddiviso in rate da circa €6.574 (esclusi gli interessi di mora del 3%). Il risparmio rispetto al debito originario è notevole, ma occorre rispettare rigorosamente le scadenze.
8.2 Rateizzazione di un debito di 150.000 euro
Una struttura sanitaria riceve cartelle per €150.000. Decide di non contestare i vizi e di richiedere la rateizzazione per evitare pignoramenti. Poiché il debito è inferiore a €120.000, può ottenere fino a 84 rate (al 2025). Tuttavia l’Agenzia può concedere fino a 85 rate se dimostra la temporanea difficoltà. Il piano prevede quindi 85 rate mensili di circa €1.765. I vantaggi sono la sospensione delle azioni esecutive, ma la società dovrà affrontare un impegno costante per sette anni e il debito non sarà stralciato come nella rottamazione.
8.3 Concordato minore per un debito misto di 1 milione di euro
Una clinica accreditata, organizzata come società a responsabilità limitata sotto soglia fallimentare, presenta debiti per 1 milione di euro: tributi, contributi e finanziamenti bancari. Non riesce a far fronte ai pagamenti ma ha una struttura efficiente e generazioni di flussi. Opta per un concordato minore in continuità:
- Proposta ai creditori di pagamento del 40% del debito in 5 anni, con cessione di attrezzature inutilizzate.
- I creditori votano a maggioranza e il tribunale omologa. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate partecipano alla votazione: la parte residua dei loro crediti viene stralciata.
- La banca accetta di ridurre il tasso e ricalcolare il piano. L’ospedale continua l’attività e, al termine, la società è libera dai debiti residui.
La procedura richiede la predisposizione di un piano attestato da un professionista e la nomina di un commissario giudiziale; è più complessa della rottamazione ma consente di includere i debiti bancari.
8.4 Liquidazione controllata con esdebitazione in tre anni
Un medico convenzionato in difficoltà presenta domanda di liquidazione controllata. Il suo patrimonio consiste in un appartamento non di lusso (prima casa), un’automobile e strumenti professionali. Il tribunale dichiara aperta la procedura e nomina un liquidatore. Nei tre anni successivi:
- Il liquidatore vende l’automobile e parte del mobilio; la prima casa non può essere venduta perché indispensabile, ma su di essa è iscritta ipoteca a garanzia dei crediti dell’Agenzia delle Entrate.
- Vengono individuati creditori privilegiati e chirografari; il ricavato delle vendite è distribuito.
- Trascorsi tre anni, il professionista ottiene l’esdebitazione per tutti i debiti residui; i creditori non possono più agire.
Questo esempio mostra come la liquidazione controllata, nonostante comporti la cessione di beni, permetta di liberarsi dai debiti in tempi ragionevoli.
9 Sentenze rilevanti e norme citate
Per completezza, riportiamo in questa sezione un riepilogo delle principali pronunce giurisprudenziali e norme menzionate nel testo. Questa raccolta aggiornata al gennaio 2026 può essere utile per ulteriori approfondimenti e per rafforzare l’argomentazione nei ricorsi.
9.1 Sentenze della Corte di Cassazione
| Riferimento | Contenuto sintetico | Fonte |
|---|---|---|
| Cass. ord. n. 398/2026 | Stabilisce che il contributo per il Servizio sanitario nazionale si prescrive in cinque anni e che le interruzioni devono essere provate dall’ente . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. n. 27504/2024 | La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione; art. 19 DPR 602/73 consente piani fino a 84/96/108 rate . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. n. 954/2026 | Una causa intentata dal lavoratore contro il datore non interrompe la prescrizione dei contributi se l’INPS non è parte in giudizio . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. n. 28520/2025 | Nel pignoramento del conto corrente il terzo (banca) deve versare le somme esistenti e quelle che maturano nei 60 giorni successivi . | Corte di Cassazione |
| Cass. ord. n. 15567/2025 | L’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è misura cautelare e non richiede intimazione di pagamento; il debito deve essere certo, liquido ed esigibile . | Corte di Cassazione |
| Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015 | Legittima l’impugnazione dell’estratto di ruolo quando la cartella non è stata notificata . | Cass. SS.UU. |
9.2 Riferimenti normativi
| Norma | Contenuto essenziale | Nota |
|---|---|---|
| DPR 602/73, art. 19 | Rateizzazione dei debiti tributari; piani fino a 84/96/108 rate, 120 rate con difficoltà . | Introdotto dal D.Lgs 110/2024 |
| DPR 602/73, art. 72‑bis | Pignoramento dei crediti presso terzi; il terzo deve versare le somme maturate e future . | Utilizzato per pignorare conti correnti |
| DPR 602/73, art. 77 | Iscrizione di ipoteca come misura cautelare; soglia 20.000 € . | Non richiede intimazione |
| DPR 602/73, art. 86 | Fermo amministrativo su veicoli; preavviso con 30 gg . | Mantenuto fino a estinzione del debito |
| L. 335/1995, art. 3, comma 9 b | Prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali . | Riconosciuta da Cass. ord. 398/2026 |
| L. 3/2012 | Procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, liquidazione controllata). | Coordinata con il CCII |
| D.Lgs 14/2019 (CCII) | Codice della Crisi e dell’Insolvenza. | Riformato nel 2022‑2024 |
| D.L. 118/2021 | Introduce la composizione negoziata della crisi . | Legge 147/2021 |
| Legge di bilancio 2026 | Rottamazione quinquies; definizione agevolata dei carichi 2000‑2023 . | Commi 82‑101 |
Conclusione
Le strutture sanitarie accreditate svolgono un ruolo essenziale nel sistema sanitario italiano ma spesso, a causa di ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica amministrazione e di pesanti oneri fiscali e contributivi, si trovano a fronteggiare situazioni di insolvenza. Il legislatore e la giurisprudenza hanno previsto numerosi strumenti per difendere il debitore e consentirgli di proseguire l’attività: dalla verifica dei vizi degli atti alla rateizzazione, dalle rottamazioni alle procedure di sovraindebitamento, dalle trattative bancarie alla composizione negoziata. Tuttavia, per beneficiare di queste opportunità è imprescindibile agire tempestivamente e con competenza.
Nel corso dell’articolo abbiamo visto che la prescrizione di molti debiti si riduce a cinque anni , che la rateizzazione interrompe la prescrizione , che l’iscrizione di ipoteca è una misura cautelare e non un’esecuzione e che la rottamazione quinquies 2026 permette di stralciare sanzioni e interessi . Abbiamo analizzato le procedure di sovraindebitamento, il concordato minore e la liquidazione controllata, con l’importante riforma che ha ridotto a tre anni il tempo per l’esdebitazione . Conoscere questi dati è fondamentale per costruire una strategia di difesa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team sono specializzati in queste materie e possono assistere la struttura sanitaria in ogni fase: dalla verifica delle cartelle alla presentazione dei ricorsi, dalla gestione delle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e con le banche all’accesso alle procedure concorsuali e alla composizione negoziata. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e di esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di offrire soluzioni concrete e personalizzate.
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