RSA (residenza per anziani) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione: perché occuparsi dei debiti delle RSA è urgente

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le residenze per anziani in generale svolgono un ruolo essenziale di sostegno alle famiglie, offrendo ospitalità, cure mediche e assistenza quotidiana a persone fragili o non autosufficienti. Tuttavia, la recente crisi economica, le riforme normative e le nuove interpretazioni giurisprudenziali hanno creato un quadro complesso per le RSA che accumulano debiti: cartelle esattoriali relative a imposte locali e nazionali, avvisi INPS per contributi previdenziali o premi assicurativi e mutui con banche o finanziarie. Se non affrontati per tempo, questi debiti possono portare a fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti sui beni di proprietà o persino a procedure concorsuali che potrebbero compromettere definitivamente la continuità del servizio socio‑assistenziale.

In questo articolo offriamo una guida completa e aggiornata (gennaio 2026) che illustra i diritti e i doveri del gestore di una RSA o di chi ne subisce le conseguenze (amministratori, soci, familiari e utenti). Illustreremo il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza più recente e le soluzioni concrete per difendersi dal fisco, dall’INPS e dagli istituti bancari. Verranno spiegate le procedure da seguire in caso di notifica di un atto esecutivo, le strategie di difesa nelle commissioni tributarie e nei tribunali, le opportunità offerte dalle definizioni agevolate delle cartelle, dalle rottamazioni e dagli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è redatto con il contributo e la supervisione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e professionista specializzato in diritto bancario e tributario con oltre vent’anni di esperienza nella difesa di imprenditori, professionisti e famiglie sovraindebitate. L’avv. Monardo coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi a livello nazionale e offre un supporto integrato in materia di contenzioso fiscale, bancario e previdenziale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con competenze riconosciute nella gestione di trattative complesse con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli istituti bancari.

Lo staff dell’avv. Monardo offre:

  • Analisi preliminare degli atti (cartelle, avvisi di addebito, decreti ingiuntivi), verifica di eventuali vizi di notifica, illegittimità o prescrizione.
  • Assistenza in giudizio tramite predisposizione di ricorsi davanti alle commissioni tributarie, al giudice del lavoro o al tribunale ordinario, nonché richieste di sospensione dell’esecuzione.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazioni con gli uffici della riscossione e con le banche per dilazioni, transazioni fiscali e abbattimento del debito.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali, tra cui la definizione agevolata dei carichi (rottamazione‑quater e quinquies), i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’esdebitazione per i soggetti incapienti.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Un confronto tempestivo permette spesso di bloccare azioni esecutive e di aprire la strada a soluzioni sostenibili.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Che cos’è una RSA e quali sono le fonti normative principali

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono strutture residenziali destinate ad accogliere persone non autosufficienti che necessitano sia di prestazioni sanitarie sia di assistenza socio‑sanitaria. La normativa di settore è complessa e stratificata, poiché coinvolge sia leggi nazionali sia regolamenti regionali. I principali riferimenti sono:

  • Legge 26 luglio 1983 n. 730, che stabilisce all’art. 30 che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse alle attività socio‑assistenziali sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale. La norma specifica che gli enti locali e le regioni, nel svolgere attività socio‑assistenziali, possono avvalersi delle unità sanitarie locali, ma devono finanziare integralmente tali funzioni; per contro, gli oneri delle attività di rilievo sanitario restano a carico del Fondo sanitario . Questa disposizione ha rappresentato il fulcro delle successive controversie sulle rette di degenza in RSA.
  • D.P.C.M. 8 agosto 1985 (“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio‑assistenziali”), che definisce attività di rilievo sanitario quelle prestazioni che richiedono personale e tipologie di intervento tipici dei servizi socio‑assistenziali ma sono dirette in via prevalente alla tutela della salute. La norma chiarisce che tali attività, anche se svolte all’interno di un contesto socio‑assistenziale, vanno considerate sanitarie e quindi finanziate dal servizio sanitario .
  • D.P.C.M. 14 febbraio 2001 sui livelli essenziali di assistenza (LEA), che classifica tra le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale quelle assistenziali rese contestualmente a interventi sociali ma finalizzate alla promozione della salute o al contenimento di esiti degenerativi . Questa disposizione rafforza l’orientamento secondo cui, quando l’assistenza domiciliare o residenziale è funzionale a un programma terapeutico o riabilitativo, i relativi costi ricadono sul servizio sanitario.
  • Legislazione regionale: ogni regione disciplina requisiti organizzativi, autorizzazioni e tariffe delle RSA attraverso proprie leggi e delibere. Pur rilevante, la normativa regionale deve rispettare i principi fissati dalle leggi statali e dalla Costituzione (artt. 32 e 38), nonché dalle convenzioni internazionali sui diritti delle persone con disabilità (Convenzione ONU ratificata con L. 18/2009).

1.2 Chi deve pagare la retta della RSA? La giurisprudenza della Cassazione

Uno dei nodi centrali riguarda la ripartizione della retta tra assistito, familiari, comune e servizio sanitario regionale. In passato era diffusa la prassi, da parte delle strutture e dei comuni, di richiedere ai familiari degli anziani o dei malati di Alzheimer una compartecipazione integrale o parziale alla retta. Tuttavia, numerose sentenze di legittimità hanno ribaltato questa impostazione:

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 1003/1993: ha affermato che, quando le prestazioni rese dalla struttura sono sanitarie e inscindibili da quelle assistenziali, la retta è a carico del servizio sanitario nazionale e non può essere recuperata dai familiari.
  • Cass., n. 4558/2012: ha ribadito che, in caso di prestazioni sociosanitarie integrate, non è possibile determinare una quota a carico dell’utente; prevale la natura sanitaria, che assorbe la componente assistenziale. Pertanto la retta non può essere richiesta ai parenti.
  • Cass., n. 2038/2023: la Suprema Corte ha richiamato l’art. 30 della L. 730/1983 e l’art. 1 del D.P.C.M. 8/8/1985, affermando che “l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria” e quindi completamente a carico del Servizio Sanitario . Non è possibile estrapolare quote di natura assistenziale, poiché esse sono inscindibili dalle cure.
  • Cass., n. 21162/2024 e n. 26943/2024: hanno confermato la linea secondo cui la natura sanitaria prevalente comporta che la retta sia interamente a carico della sanità, indipendentemente dall’adozione di un piano terapeutico personalizzato . Il giudice deve valutare la patologia e la necessità di cure sanitarie; solo se l’assistenza ha carattere sociale e non sanitario (ad es. mero soggiorno alberghiero o attività ricreative) si applica la compartecipazione.
  • Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3489/2024: ha riconosciuto agli eredi il rimborso della retta pagata per la madre malata di Alzheimer ricoverata in RSA, applicando i principi elaborati dalla Cassazione .

Queste sentenze dimostrano come la posizione del cittadino/utente e della sua famiglia sia oggi particolarmente tutelata. Una RSA o un comune che richiedano ai familiari il pagamento della retta per prestazioni sanitarie commette un atto illegittimo e può essere condannato al rimborso. Per i gestori delle strutture la conseguenza è che, in caso di insolvenza degli utenti, non possono rivalersi sugli eredi né pretendere somme diverse da quelle riconosciute dal servizio sanitario.

1.3 Obblighi fiscali, previdenziali e bancari per le RSA

Oltre alla questione delle rette, le RSA sono soggette a numerosi obblighi fiscali e contributivi. Tra i più rilevanti:

  1. Imposte sul reddito: come qualunque ente imprenditoriale, le RSA devono dichiarare i ricavi e pagare l’IRES o l’IRPEF (per le cooperative) e l’IRAP. È frequente che le strutture, a causa dei ritardi nei pagamenti da parte delle ASL, accumulino debiti d’imposta. La prescrizione per la riscossione delle imposte dirette è di 10 anni, ma per notificare la cartella esattoriale l’Agenzia delle Entrate deve rispettare il termine di decadenza di 5 anni. Trascorso tale termine senza notifica valida, la cartella può essere annullata.
  2. IVA e imposta di registro: le RSA che applicano servizi alberghieri e somministrazione di pasti sono soggette a IVA, mentre gli atti di compravendita o locazione di immobili sono soggetti all’imposta di registro.
  3. Contributi previdenziali e assicurativi: le RSA, in quanto datori di lavoro, devono versare i contributi INPS e INAIL per gli operatori sanitari e il personale ausiliario. L’INPS può emettere avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo. È importante contestare tempestivamente eventuali errori nei calcoli contributivi o nelle sanzioni.
  4. Debiti bancari: la costruzione e l’ammodernamento delle strutture avviene spesso mediante mutui e leasing. Le banche possono iscrivere ipoteca sugli immobili e, in caso di insolvenza, procedere all’esecuzione immobiliare. In presenza di morosità, è possibile attivare procedure di rinegoziazione o di transazione con l’istituto di credito, anche avvalendosi dell’esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021).

La gestione corretta di tali adempimenti riduce il rischio di ingenti debiti. Tuttavia, qualora i debiti esistano già, occorre conoscere bene i propri diritti e le procedure per impugnare le pretese illegittime o eccessive.

1.4 Il quadro normativo sulle definizioni agevolate e la rottamazione

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse misure straordinarie per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. La più rilevante, che continua a produrre effetti nel 2025–2026, è la rottamazione‑quater, introdotta dai commi 231–252 dell’art. 1 della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Il comma 236 stabilisce che, quando il debitore presenta la domanda di definizione agevolata e rinuncia ai giudizi pendenti, il processo tributario si estingue una volta perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, senza necessità di pagare tutte le rate del piano. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24428 del 11 settembre 2024, ha precisato che l’estinzione è subordinata alla dichiarazione di adesione del contribuente, alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sulle rate e alla documentazione dei pagamenti effettuati; non è richiesto il versamento dell’intero ammontare dovuto .

Nel 2025 la “rottamazione‑quinquies” (Legge n. 199/2025) ha prorogato la possibilità di aderire alle definizioni agevolate per i carichi affidati fino al 31 giugno 2023, prevedendo pagamenti dilazionati sino a 20 rate e riducendo ulteriormente sanzioni e interessi. Le scadenze di queste procedure si estendono nel 2026; è quindi fondamentale monitorare le date di presentazione delle domande (generalmente entro il 30 aprile) e delle rate (ad esempio 30 settembre 2026 per la prima rata). Poiché la normativa può essere oggetto di ulteriori proroghe e riammissioni (come avvenuto nel 2025), conviene affidarsi a un professionista per la gestione della pratica.

1.5 La Legge 3/2012 e il Codice della crisi: strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando i debiti fiscali, contributivi e bancari diventano insostenibili, i gestori delle RSA (che spesso sono cooperative sociali o piccoli imprenditori) possono accedere agli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e, dal 2022, anche dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Tali strumenti consentono di ristrutturare i debiti, sospendere le azioni esecutive e ottenere l’esdebitazione finale.

  • Definizione di sovraindebitamento: l’art. 6 L. 3/2012 definisce il sovraindebitamento come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, comportante l’incapacità definitiva di adempiere regolarmente le obbligazioni . La norma consente al debitore di concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi.
  • Accordo di composizione e piano del consumatore: gli artt. 7–12 della legge disciplinano la proposta di accordo e l’omologazione da parte del giudice. Una volta raggiunta la percentuale di adesioni richiesta, il giudice omologa l’accordo che diventa vincolante e può sospendere le azioni esecutive per un anno . Il piano del consumatore, introdotto per i debitori persone fisiche, prevede la redazione di una relazione particolareggiata da parte del gestore della crisi e non richiede il voto dei creditori; il giudice verifica la convenienza e può omologarlo anche in presenza di creditori dissenzienti.
  • Liquidazione del patrimonio e esdebitazione: se non è possibile raggiungere un accordo, il debitore può accedere alla liquidazione del patrimonio. Dopo la liquidazione e la distribuzione ai creditori, il giudice concede l’esdebitazione, cioè la liberazione da tutti i debiti residui. Per i soggetti incapienti (debitrice incapiente) è prevista una forma di esdebitazione immediata senza liquidazione.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: l’art. 2 definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza di consumatori, professionisti, imprenditori minori, agricoltori e altri soggetti non assoggettabili al fallimento . Il codice introduce strumenti di regolazione della crisi (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata) e la composizione negoziata della crisi, attivabile tramite istanza telematica e con l’assistenza dell’esperto nominato dal tribunale.

Grazie a queste procedure, anche i gestori di RSA possono pianificare una ristrutturazione del debito sostenibile, ridurre il carico fiscale e contributivo, proteggere l’immobile aziendale dall’espropriazione e ricominciare con una gestione più equilibrata.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando la RSA o il suo amministratore riceve un atto (cartella, avviso di addebito, intimazione di pagamento, decreto ingiuntivo), è essenziale seguire una procedura ordinata per preservare i propri diritti e non perdere i termini di difesa. Di seguito una guida pratica.

2.1 Identificare il tipo di atto e il mittente

  • Cartella di pagamento: emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per tributi (Irpef, Ires, Irap, IVA), multe e sanzioni. La cartella riporta la data in cui il carico è stato iscritto a ruolo e l’importo dovuto. Verificare se è stata preceduta da un avviso di accertamento e se la notifica è avvenuta correttamente.
  • Avviso di addebito INPS: atto con valore di titolo esecutivo che richiede contributi e sanzioni. Deve indicare le causali, il periodo e la decorrenza. Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni davanti al giudice del lavoro.
  • Intimazione di pagamento: atto con il quale l’Agenzia Entrate‑Riscossione invita al pagamento entro 5 giorni prima di procedere alle misure cautelari (ipoteca, fermo) o esecutive (pignoramento).
  • Pignoramento: atto che consente l’espropriazione di beni mobili, immobili o crediti (pignoramento presso terzi). In caso di RSA, i beni pignorabili possono includere i saldi di cassa, gli immobili e i crediti verso le ASL.
  • Decreto ingiuntivo: pronunciato dal tribunale su istanza di banche o fornitori. Può essere opposto entro 40 giorni.

Identificare correttamente l’atto permette di scegliere la procedura di impugnazione idonea e di rispettare le scadenze.

2.2 Verificare la notifica e la prescrizione

  1. Controllo delle modalità di notifica: un atto può essere annullato se la notifica non è stata effettuata secondo legge (mancata consegna nelle mani del destinatario, notifiche via PEC a indirizzo errato, deposito senza avviso). L’art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) impone all’amministrazione di indicare chiaramente i termini per ricorrere e le norme violate; l’assenza di tali indicazioni può rendere l’atto nullo.
  2. Prescrizione dei crediti: verifica se il tributo è prescritto (10 anni per imposte dirette; 5 anni per contributi INPS; 3 anni per multe stradali). La prescrizione decorre dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile; eventuali atti interruttivi devono essere validamente notificati. Nel caso di RSA, un’errata applicazione dei termini di prescrizione può ridurre notevolmente il debito.
  3. Calcoli e interessi: accertarsi che l’ente riscossore abbia applicato correttamente sanzioni e interessi. Spesso, per periodi anteriori a determinate riforme, si applicano interessi più bassi o vengono previste riduzioni. Il professionista può chiedere il ruolo integrale all’Agenzia per verificare ogni riga del debito.

2.3 Scadenze per i ricorsi

  • Ricorso tributario: il contribuente ha 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto impositivo per presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Se è pendente un procedimento di definizione agevolata (ad esempio rottamazione‑quater), il processo può essere sospeso ex art. 1 comma 236 L. 197/2022 . È fondamentale rispettare i termini: la presentazione tardiva comporta inammissibilità.
  • Ricorso al giudice del lavoro (avviso INPS): 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione. Il giudice può sospendere l’esecuzione; intanto conviene valutare l’opportunità di chiedere una rateizzazione all’INPS.
  • Opposizione al decreto ingiuntivo: 40 giorni. La mancata opposizione rende il decreto definitivo, con possibilità per la banca di avviare subito il pignoramento.
  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (pignoramento, precetto, ecc.). Questa azione consente di far valere vizi propri del titolo o dell’esecuzione.

2.4 Richiesta di sospensione e tutela cautelare

La presentazione di un ricorso non sospende automaticamente la riscossione. È necessario chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice competente dimostrando fumus boni iuris (probabile accoglimento) e periculum in mora (danno grave e irreparabile). Spesso l’avvocato allega prove di errori di calcolo, vizi di notifica o prescrizione. Nel caso di cartelle rottamate, può invocarsi l’estinzione del giudizio secondo la massima della Cassazione .

2.5 Gestione dei rapporti con l’agente della riscossione

Durante la fase amministrativa è consigliabile:

  1. Richiedere l’estratto di ruolo: consente di conoscere tutte le posizioni a carico della RSA e di verificare la correttezza degli importi.
  2. Domandare la rateizzazione: l’Agenzia Entrate‑Riscossione concede piani fino a 72 rate (dilazioni ordinarie) o 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica. Per importi inferiori a 60 mila euro non è richiesta documentazione.
  3. Proporre l’annullamento in autotutela: se l’ente riscontratore rileva errori evidenti (ad esempio doppia iscrizione a ruolo o cartella prescritta), può annullare l’atto.
  4. Adesione alla definizione agevolata: la rottamazione consente di pagare il tributo e l’imposta senza sanzioni né interessi di mora. Il piano di pagamento può arrivare a 18 rate per la rottamazione‑quater e 20 per la rottamazione‑quinquies; le scadenze sono generalmente fissate a luglio e novembre di ciascun anno.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la natura del debito: quando la retta non è dovuta

La prima difesa possibile per una RSA riguarda l’esigibilità stessa della retta. Come visto, la Cassazione considera le prestazioni rese ai malati di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative come attività sanitarie e quindi totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Qualora il gestore della RSA abbia richiesto ai familiari il pagamento di quote di retta per prestazioni sanitarie, questi ultimi possono chiedere il rimborso. Viceversa, le RSA che non ottengono i rimborsi dalle ASL devono attivare le vie amministrative e giudiziarie per esigere il credito sanitario:

  1. Diffida alla ASL/Regione per il pagamento delle rette sanitarie arretrate; allegare documentazione clinica per dimostrare la natura sanitaria delle prestazioni.
  2. Ricorso al TAR contro provvedimenti di diniego di rimborso. La giurisdizione amministrativa è competente in caso di mancato riconoscimento di prestazioni sanitarie da parte della regione.
  3. Azione di accertamento in sede civile: per esempio, se la ASL contesta la natura sanitaria, la RSA può chiedere al tribunale civile l’accertamento della natura della prestazione e la condanna al pagamento.

3.2 Eccezioni contro le cartelle esattoriali e gli avvisi di addebito

Al momento di impugnare una cartella o un avviso, si possono sollevare molteplici eccezioni di merito e di procedura:

  • Nullità per notifica irregolare: se l’atto non è stato consegnato al domicilio fiscale o non è stato inviato via PEC all’indirizzo corretto, è viziato. L’Agente della riscossione deve conservare la prova di notifica.
  • Mancata o errata motivazione: la cartella deve contenere il dettaglio degli importi e dei relativi carichi. La giurisprudenza riconosce la nullità della cartella priva di motivazione sufficiente.
  • Decadenza e prescrizione: si eccepisce la decadenza se la cartella è notificata oltre i termini previsti dalle leggi speciali (ad esempio 5 anni per IVA e imposte dirette) e la prescrizione se non vengono notificati atti interruttivi validi per oltre 10 anni.
  • Errori di calcolo: il contribuente può chiedere la rideterminazione del debito se l’amministrazione ha applicato sanzioni o interessi in modo errato.
  • Illegittimità dell’iscrizione ipotecaria o del fermo amministrativo: la legge impone all’Agente della riscossione di inviare una comunicazione preventiva e di attendere 30 giorni prima di procedere con l’iscrizione; la mancata osservanza comporta la nullità del fermo o dell’ipoteca.
  • Eccessività o usurarietà degli interessi bancari: se il debito deriva da finanziamenti bancari, l’avvocato può verificare la presenza di usura o anatocismo e chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate.

3.3 Negoziare con i creditori: transazioni fiscali, previdenziali e bancarie

Oltre all’impugnazione, è possibile aprire tavoli di negoziazione con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e le banche. In particolare:

  • Transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e art. 63 CCII): consente al debitore di proporre, nell’ambito di una procedura concorsuale o di sovraindebitamento, un pagamento parziale dei debiti fiscali e la riduzione delle sanzioni. L’Amministrazione finanziaria valuta la convenienza rispetto alla liquidazione.
  • Transazione previdenziale (art. 124 CCII): analogamente alla transazione fiscale, permette di ridurre i contributi previdenziali e le sanzioni, purché sia garantito un pagamento non inferiore all’alternativa liquidatoria.
  • Concordato minore e accordo di ristrutturazione dei debiti: strumenti introdotti dal Codice della crisi d’impresa per gli imprenditori minori e i professionisti. Prevedono la falcidia dei crediti chirografari, la ristrutturazione dei debiti bancari e la possibilità di conservare l’azienda.
  • Accordi stragiudiziali con le banche: con l’assistenza di un esperto negoziatore (D.L. 118/2021), si può proporre la rinegoziazione del mutuo o la riduzione del tasso di interesse. L’esperto verifica la fattibilità economica e la convenienza per entrambe le parti.

3.4 Accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento

Quando la somma dei debiti supera il patrimonio della RSA e non è possibile far fronte ai pagamenti, l’amministratore o i soci possono attivare una procedura di sovraindebitamento. I passi da seguire sono:

  1. Raccogliere la documentazione: elenco dei debiti e dei creditori, elenco dei beni e degli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, spese correnti. La legge richiede trasparenza e completezza.
  2. Presentare istanza a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): l’OCC nominerà un gestore della crisi che guiderà la procedura e predisporrà la relazione.
  3. Scegliere la procedura adatta:
  4. Accordo di composizione della crisi: richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e offre una falcidia dei debiti. È adatto quando l’ente ha un patrimonio sufficiente per proporre una soddisfazione parziale ma significativa.
  5. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che non hanno debiti di natura imprenditoriale (ad esempio soci che hanno dato garanzie personali). Il giudice verifica la meritevolezza e omologa il piano senza voto dei creditori .
  6. Liquidazione del patrimonio: prevede la liquidazione di tutti i beni e la ripartizione tra i creditori. Dopo la chiusura, il debitore ottiene l’esdebitazione.
  7. Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta con il D.L. 137/2020 e confermata nel CCII, consente al soggetto privo di beni di essere liberato dai debiti mediante una semplice istanza, a condizione che dimostri la meritevolezza e l’impossibilità di offrire utilità ai creditori.
  8. Richiedere misure protettive e sospensive: una volta depositata la proposta, il giudice può disporre la sospensione delle azioni esecutive per un periodo determinato (fino a 120 giorni), consentendo al debitore di negoziare senza subire pignoramenti.

3.5 Proteggere il patrimonio: fondo patrimoniale, trust e negoziazione assistita

Prima che i debiti diventino ingestibili è utile pianificare la protezione del patrimonio degli amministratori e dei soci della RSA. Tra gli strumenti:

  • Fondo patrimoniale: consente di vincolare un immobile o altri beni destinandoli ai bisogni della famiglia; i creditori anteriori non possono aggredirli se il debito non riguarda necessità familiari.
  • Trust: atto con cui si trasferiscono beni a un trustee che li gestisce nell’interesse di beneficiari specifici. Il trust è efficace se costituito prima dell’insorgere dei debiti e se non è simulato.
  • Patti di famiglia e donazioni: pianificare la successione può evitare che i beni personali siano coinvolti nelle azioni esecutive contro l’azienda.
  • Negoziazione assistita: per controversie civili e commerciali è obbligatoria prima di procedere in giudizio; può essere uno strumento veloce per raggiungere un accordo con i creditori e prevenire un contenzioso costoso.

4. Strumenti alternativi di definizione del debito

4.1 Rottamazione, definizione agevolata e saldo e stralcio

La rottamazione‑quater (L. 197/2022) e la rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) rappresentano occasioni importanti per le RSA indebitate. Ad oggi (gennaio 2026) le principali caratteristiche sono:

StrumentoCarichi ammessiVantaggiScadenze e rate
Rottamazione‑quaterCarichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022Stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora; pagamento del solo capitale e dell’aggio; possibilità di estinguere il processo una volta perfezionata la proceduraDomanda entro il 30 aprile 2023; pagamento in unica soluzione entro luglio 2023 o in 18 rate (prime due entro luglio e novembre 2023, poi quattro rate l’anno fino al 2026); tasso d’interesse al 2 %
Riammissione e rottamazione‑quater tardivaSoggetti decaduti dalle precedenti rottamazioni possono essere riammessi versando le rate arretrate entro il 31 marzo 2025 (poi prorogate al 30 aprile 2025)Permette di recuperare i benefici persiScadenze successive fissate dall’Agenzia Entrate‑Riscossione
Rottamazione‑quinquiesCarichi affidati fino al 30 giugno 2023Stralcio sanzioni e interessi; pagamento in massimo 20 rate; importo minimo rata 50 euro; riduzione dell’aggioDomanda entro il 31 ottobre 2025; pagamento prima rata 31 gennaio 2026, seconda 31 luglio 2026; poi 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno
Saldo e stralcioDebiti fino a 1.000 € affidati entro il 2015; situazioni di grave e comprovata difficoltà economica; ISEE non superiore a 20 mila €Stralcio totale o parziale di imposte, sanzioni e interessi; pagamento in misura percentuale (16 %, 20 % o 35 %) in base all’ISEEScadenze fissate dalla legge (ultimo saldo e stralcio: 2024, salvo nuove proroghe)

4.2 Accordi di ristrutturazione e transazione fiscale

Per i debitori strutturati (società o cooperative), il Codice della crisi d’impresa prevede l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) e la transazione fiscale (art. 63 CCII). Mediante questi strumenti la RSA può:

  1. Proporre un pagamento parziale dei debiti fiscali e previdenziali, purché superiore a quello che i creditori otterrebbero dalla liquidazione.
  2. Dilazionare i pagamenti su un periodo concordato (anche 5–6 anni) con l’abbattimento di sanzioni e interessi.
  3. Conservare i contratti in essere e mantenere la continuità aziendale, evitando la liquidazione.

È necessario predisporre un piano attestato da un professionista indipendente (revisore, commercialista) che dimostri la convenienza del piano per l’erario e per gli altri creditori. L’accordo è omologato dal tribunale e vincola anche i creditori dissenzienti.

4.3 Concordato minore e piano del consumatore nel CCII

Il CCII, in vigore dal 15 luglio 2022 e oggetto di modifiche nel 2024 e 2025, ha introdotto:

  • Concordato minore (artt. 74–88): analogo al vecchio accordo di composizione, richiede l’approvazione del 60 % dei crediti e consente la ristrutturazione del debito mantenendo l’attività. Si applica agli imprenditori minori (limiti di 300 mila € di attivo, 200 mila € di ricavi e 500 mila € di debiti) .
  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73): permette alla persona fisica di proporre un piano di pagamento ai creditori, con esdebitazione finale. Non è richiesto il voto dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza e la convenienza.
  • Liquidazione controllata (artt. 268–281): prevede la liquidazione del patrimonio con nomina di un curatore; dopo tre anni il debitore può ottenere l’esdebitazione.

L’avv. Monardo e il suo team sono tra i pochi in Italia ad aver maturato una consolidata esperienza nell’applicazione del CCII alle RSA, avendo seguito casi pilota di concordato minore per cooperative sociali con debiti tributari e bancari.

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Un’innovazione importante introdotta dal D.L. 137/2020 e confermata dalla L. 176/2020 è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Tale procedura si rivolge a debitori privi di beni e di redditi, che non hanno nulla da offrire ai creditori. Dopo la presentazione di una semplice istanza e la verifica dei requisiti di meritevolezza, il giudice può dichiarare l’esdebitazione, liberando il soggetto da tutti i debiti per i quali non è stato possibile alcun rimborso. Per i gestori di RSA che hanno garantito debiti con il patrimonio personale e si trovano senza beni, questa procedura rappresenta un’ultima via d’uscita.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi. Le caratteristiche principali sono:

  1. Accesso volontario: l’imprenditore che rileva segnali di crisi può presentare istanza alla Camera di Commercio; viene nominato un esperto indipendente che agevola le trattative con i creditori.
  2. Durata: le trattative durano 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180. Durante questo periodo l’imprenditore può chiedere misure protettive al tribunale per sospendere le azioni esecutive.
  3. Accordi finali: al termine possono essere sottoscritti contratti con banche e fornitori, accordi di ristrutturazione o piani attestati; gli accordi raggiunti godono di protezione legale e possono essere omologati.

Per le RSA che vogliono evitare la procedura concorsuale ma necessitano di rinegoziare debiti bancari e fornitori, la composizione negoziata è uno strumento flessibile e confidenziale.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare gli atti: molti gestori sperano che la situazione si risolva da sola; invece la mancata risposta entro i termini può comportare la definitività del debito. Bisogna sempre chiedere copia completa degli atti e consultare un professionista.
  2. Pagare senza controllare: spesso le RSA pagano cartelle o contributi senza verificare se sono prescritti o calcolati correttamente. Un semplice controllo può rivelare errori e permettere risparmi significativi.
  3. Accettare piani di rientro troppo gravosi: l’Agente della riscossione propone piani standard che non tengono conto delle effettive possibilità finanziarie della RSA. È preferibile negoziare un piano personalizzato o aderire a definizioni agevolate.
  4. Non sfruttare le opportunità normative: rottamazioni, transazioni fiscali, piani del consumatore e concordati minori sono strumenti che permettono di ridurre i debiti. Molti debitori non li conoscono e si indebitano ulteriormente.
  5. Non proteggere il patrimonio personale: amministratori e soci spesso prestano garanzie personali. Pianificare in anticipo un fondo patrimoniale o un trust può preservare i beni della famiglia.
  6. Rivolgersi a consulenti improvvisati: la materia fiscale e concorsuale è complessa. Solo un avvocato specializzato in diritto bancario e tributario, supportato da commercialisti esperti, può offrire soluzioni concrete e tempestive.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Chi deve pagare la retta della RSA per un parente affetto da Alzheimer?

Le prestazioni rese a un malato di Alzheimer sono qualificate come prestazioni sanitarie. In base all’art. 30 della L. 730/1983 e al D.P.C.M. 8/8/1985, gli oneri sono a carico del servizio sanitario . La Cassazione ha ribadito che i familiari non devono pagare la retta e, se l’hanno pagata, possono chiederne il rimborso .

  1. Se la struttura chiede di firmare un impegno di pagamento, è vincolante?

Alcune RSA fanno firmare ai parenti un impegno a pagare la retta. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, tale impegno è nullo se il servizio è sanitario e la struttura non può rivalersi sui familiari. Si può contestare l’impegno e chiedere l’annullamento.

  1. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di addebito INPS?

La cartella di pagamento riguarda tributi diversi (IVA, imposte dirette, tasse locali, sanzioni), mentre l’avviso di addebito INPS si riferisce a contributi previdenziali e assicurativi. L’avviso di addebito ha immediata efficacia esecutiva e deve essere impugnato entro 40 giorni.

  1. Come posso verificare se un debito è prescritto?

Occorre calcolare il termine di prescrizione (10 anni per imposte, 5 per contributi, 3 per multe). Se non si riceve alcun atto interruttivo valido entro il termine, il debito si estingue. È opportuno richiedere l’estratto di ruolo e controllare le date di notifica.

  1. Posso chiedere la sospensione del pignoramento su un bene della RSA?

Sì, presentando opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi e chiedendo la sospensione al giudice. È necessario dimostrare l’illegittimità del titolo o l’urgenza (ad esempio la necessità di assicurare la continuità del servizio agli anziani).

  1. È possibile rateizzare i debiti con l’Agenzia delle Entrate?

L’Agenzia concede dilazioni fino a 72 rate, o fino a 120 rate in casi di grave difficoltà. È necessario presentare documenti che attestino la situazione economica e il rispetto dei requisiti. Per importi inferiori a 60 mila € è sufficiente una domanda online.

  1. Cosa succede se aderisco alla rottamazione ma non pago una rata?

La decadenza fa perdere i benefici della definizione agevolata; le somme versate sono considerate acconto e l’Agenzia riprende le procedure di riscossione. Tuttavia, in passato il legislatore ha previsto la riammissione per coloro che hanno pagato almeno la prima rata, versando le rate arretrate entro un nuovo termine (ad esempio 30 aprile 2025). È quindi importante restare aggiornati.

  1. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione?

Il piano del consumatore (art. 12‑bis L. 3/2012) è riservato alle persone fisiche che hanno debiti contratti per scopi diversi dall’attività imprenditoriale. Non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza e omologa il piano. L’accordo di composizione (artt. 7–12 L. 3/2012) richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti .

  1. Chi può accedere alla procedura di sovraindebitamento?

Possono accedervi consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, imprenditori minori, associazioni e fondazioni. Non sono ammessi soggetti assoggettabili a liquidazione giudiziale (fallimento) o a procedure concorsuali diverse. La definizione di sovraindebitamento nel CCII è ampia e comprende anche le start‑up innovative .

  1. Devo chiudere la mia attività durante la procedura?

No. Gli strumenti di regolazione della crisi (concordato minore, accordo di ristrutturazione) mirano a preservare la continuità aziendale. Solo la liquidazione del patrimonio comporta la vendita dei beni; tuttavia il giudice può autorizzare la prosecuzione dell’attività se è funzionale alla conservazione del valore.

  1. Cosa succede ai debiti verso i fornitori e i dipendenti in una procedura di sovraindebitamento?

I debiti verso i fornitori rientrano nella massa e possono essere falcidiati in base alla capacità di pagamento del debitore. I debiti verso i dipendenti hanno privilegio e vengono soddisfatti in via preferenziale; possono essere oggetto di rateizzazione ma non possono essere ridotti se non previo consenso.

  1. Che ruolo ha l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)?

L’OCC è un ente terzo, iscritto presso il Ministero della Giustizia, che verifica la documentazione, nomina un gestore della crisi e assiste il debitore nella predisposizione del piano. Il gestore redige una relazione che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Nel caso di piani complessi come quelli delle RSA, è determinante la collaborazione con professionisti esperti.

  1. È possibile salvare l’immobile sede della RSA dall’espropriazione?

Sì, attraverso la trasformazione del debito ipotecario in un nuovo piano di rientro, la moratoria e l’attivazione di strumenti di protezione patrimoniale. Nel concordato minore e nella composizione negoziata è possibile mantenere gli immobili funzionali all’attività, offrendo ai creditori un valore equivalente mediante garanzie diverse.

  1. Che vantaggi offre la composizione negoziata della crisi?

Permette di anticipare l’emersione della crisi, ottenere misure protettive, trattare in via riservata con le banche e i fornitori, evitare l’apertura di una procedura concorsuale e definire un piano condiviso. L’esperto nominato dal tribunale garantisce l’imparzialità delle trattative.

  1. Quanto dura una procedura di sovraindebitamento?

Dipende dal tipo di procedura: l’accordo di composizione può richiedere dai 6 ai 12 mesi; la liquidazione del patrimonio dura almeno 4 anni (periodo di liquidazione e successiva esdebitazione); la composizione negoziata dura 6–12 mesi. I tempi possono variare in base alla collaborazione dei creditori e alla complessità del patrimonio.

  1. È possibile ottenere l’esdebitazione immediata se non ho nulla?

Sì. L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) consente a chi non ha beni o redditi di ottenere la liberazione dai debiti con una semplice istanza, se dimostra buona fede e mancanza di colpe nell’indebitamento.

  1. Sono responsabile personalmente dei debiti della RSA?

Dipende dalla forma giuridica. Se la RSA è gestita da una società di capitali o cooperativa, i debiti rimangono in capo alla società. Tuttavia l’amministratore può essere responsabile per i debiti fiscali e contributivi in caso di omesso versamento di ritenute e IVA, o per concorso in violazioni fiscali. Inoltre, se ha prestato garanzie personali, la banca può agire sul suo patrimonio.

  1. Posso chiedere il rimborso delle rette pagate?

Se le rette riguardano prestazioni sanitarie (Alzheimer, demenza, ecc.) e sono state pagate dalla famiglia, è possibile chiedere il rimborso alla RSA o al comune. Occorre presentare istanza amministrativa e, in caso di diniego, ricorrere al giudice civile o amministrativo. La prescrizione è di 10 anni.

  1. Qual è il ruolo del giudice nella procedura di sovraindebitamento?

Il giudice omologa l’accordo o il piano, verifica l’assenza di frodi, dispone misure protettive, nomina eventuali liquidatori e decide sulle contestazioni dei creditori. In caso di inadempimento può revocare i benefici e dichiarare la risoluzione dell’accordo .

  1. Quanto costa una procedura di sovraindebitamento?

I costi variano in base al tipo di procedura, al numero dei creditori e alla complessità del patrimonio. Sono previsti onorari per il gestore della crisi, spese per la pubblicità legale e compensi professionali per avvocati e commercialisti. Tuttavia, questi costi sono di solito inferiori alle somme che si risparmiano evitando sanzioni, interessi e spese esecutive. Inoltre, i compensi dell’OCC possono essere rateizzati ed eventualmente inseriti nel piano.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Caso A: RSA con debiti tributari e adesione alla rottamazione‑quinquies

Situazione iniziale: la società che gestisce una RSA ha accumulato debiti tributari per 300 000 €, comprensivi di IRES, IRAP e IVA per gli anni 2014–2018. Questi debiti sono stati affidati all’Agente della riscossione nel 2019 e 2020. A causa delle difficoltà finanziarie, negli anni successivi non sono state pagate le rate delle precedenti rottamazioni. La società ha ricevuto una intimazione di pagamento per l’intero importo, comprensivo di sanzioni e interessi (totale 450 000 €). Nel 2025 è stata introdotta la rottamazione‑quinquies.

Soluzione: con l’assistenza dell’avv. Monardo viene presentata la domanda di rottamazione‑quinquies entro il 31 ottobre 2025. L’Agenzia Entrate‑Riscossione comunica che il debito definibile (al netto di sanzioni e interessi) è pari a 300 000 €. Viene scelto il piano in 20 rate: la prima rata, pari a 15 000 €, è versata il 31 gennaio 2026; la seconda rata, sempre 15 000 €, è versata il 31 luglio 2026. Le restanti 18 rate di 15 000 € ciascuna scadranno il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno fino al 2034. In questo modo la RSA risparmia 150 000 € tra sanzioni e interessi e ottiene un piano sostenibile. Essendo perfezionata la procedura, i giudizi pendenti si estinguono .

7.2 Caso B: RSA sovraindebitata con mutuo ipotecario e procedura di composizione negoziata

Situazione iniziale: una cooperativa gestisce una RSA in una struttura di proprietà acquistata con un mutuo di 2 milioni di euro. A causa dell’aumento dei costi energetici e della riduzione dei rimborsi regionali, accumula rate scadute pari a 300 000 € e debiti verso fornitori per 500 000 €. La banca minaccia l’escussione dell’ipoteca e il pignoramento.

Soluzione: la cooperativa presenta istanza di composizione negoziata della crisi alla Camera di Commercio. Viene nominato un esperto negoziatore. Durante le trattative:

  • Banca: accetta di allungare la durata del mutuo da 10 a 20 anni, riducendo le rate mensili. Rinuncia agli interessi di mora e sposta le rate scadute alla fine del piano.
  • Fornitori: i creditori chirografari accettano un accordo di ristrutturazione che prevede il pagamento del 60 % del credito in 5 anni, a fronte della continuità della fornitura.
  • Fisco e INPS: la cooperativa presenta un’istanza di transazione fiscale e previdenziale; l’Agenzia delle Entrate e l’INPS accettano il pagamento del 50 % dei debiti in 6 anni, ritenendo il piano più conveniente della liquidazione. Le sanzioni sono stralciate.

L’esperto negoziatore redige una relazione che attesta la fattibilità del piano e la convenienza per i creditori. L’accordo viene omologato dal tribunale. Grazie alle misure protettive, durante i sei mesi di trattative nessun creditore ha potuto procedere al pignoramento. La RSA continua l’attività e, con l’assistenza dell’avv. Monardo, programma un controllo trimestrale sul rispetto del piano.

7.3 Caso C: Piano del consumatore per l’amministratore garante della RSA

Situazione iniziale: l’amministratore di una RSA ha prestato fideiussioni personali per un totale di 400 000 € a garanzia dei finanziamenti bancari della società. Dopo l’avvio della procedura concorsuale della RSA, la banca richiede il pagamento integrale all’amministratore, che non dispone di beni immobili e percepisce uno stipendio mensile di 2 500 €. Ha inoltre debiti tributari personali per 50 000 €.

Soluzione: l’amministratore ricorre al piano del consumatore ex L. 3/2012. Presenta all’OCC l’elenco dei debiti e dei redditi, insieme alle spese familiari. Il piano prevede:

  • Pagamento ai creditori in 5 anni mediante cessione di 1 200 € mensili (circa il 48 % dello stipendio), con garanzia di un terzo (familiare) che si impegna a versare 20 000 € per integrare il patrimonio.
  • Esclusione delle fideiussioni non dovute: l’avvocato contesta la validità delle fideiussioni in base alla giurisprudenza antitrust (cassazione 2022) che ha dichiarato nulle le clausole ABI.
  • Esdebitazione finale: alla scadenza del piano l’amministratore è liberato dai debiti residui.

Il giudice omologa il piano poiché giudica meritevole l’amministratore, accertando che l’indebitamento deriva dalla garanzia prestata per la RSA e non da comportamenti colposi. Questo caso dimostra come anche gli amministratori possano trovare una via d’uscita personale ai debiti della società.

8. Sentenze e norme di riferimento più recenti

Per completezza, riportiamo un elenco di sentenze e norme citate nel corso dell’articolo, con indicazione dell’ente o della corte che le ha emanate. Queste pronunce sono fondamentali per costruire una strategia difensiva.

AnnoCorte/EnteOggettoSintesiCitazione
2024Corte di Cassazione, sezione VOrdinanza n. 24428 (11 settembre 2024)La definizione agevolata (rottamazione‑quater) estingue il processo tributario quando la procedura amministrativa è perfezionata e sono documentati i pagamenti effettuati; non è necessario pagare tutte le rate .
2023Corte di CassazioneSentenza n. 2038/2023Reiterata affermazione che le prestazioni rese a soggetti affetti da Alzheimer in RSA sono attività sanitarie; la retta è a carico del SSN .
2024Corte di CassazioneSentenze n. 21162/2024 e 26943/2024Rafforzano l’orientamento sulla natura sanitaria prevalente, affermando che la retta non può essere posta a carico dei familiari .
2024Corte di Appello di MilanoSentenza n. 3489/2024Riconoscimento del diritto degli eredi al rimborso delle rette pagate alla RSA per la madre malata di Alzheimer .
2025Tribunale di Roma, sezione specializzata(esempi)Diverse pronunce in materia di concordato minore e transazioni fiscali; riconoscono la possibilità di falcidiare i debiti tributari con un piano attestato e approvato dalla maggioranza dei creditori.
1983Parlamento italianoLegge 27 dicembre 1983 n. 730, art. 30Stabilisce che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio‑assistenziali sono a carico del Fondo sanitario nazionale .
1985Presidenza del Consiglio dei MinistriD.P.C.M. 8 agosto 1985Definisce le attività di rilievo sanitario, ossia le prestazioni socio‑assistenziali dirette in via prevalente alla tutela della salute .
2001Presidenza del Consiglio dei MinistriD.P.C.M. 14 febbraio 2001Classifica le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e attribuisce al SSN la copertura delle prestazioni assistenziali erogate con finalità di cura .
2012Parlamento italianoLegge 27 gennaio 2012 n. 3, art. 6Definisce sovraindebitamento e consente al debitore di concludere un accordo di composizione della crisi .
2019Governo italianoD.Lgs. 14/2019, art. 2Definisce “sovraindebitamento” come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, professionista o imprenditore minore .

Conclusione: agire subito con la guida di un professionista

L’esperienza degli ultimi anni dimostra che non affrontare tempestivamente i debiti di una RSA porta spesso alla perdita dell’azienda, alla compromissione del servizio per gli anziani e alla responsabilità personale degli amministratori. D’altra parte, la normativa e la giurisprudenza oggi offrono strumenti efficaci per difendersi: dalla possibilità di contestare la legittimità delle rette, alla rottamazione delle cartelle, dalla transazione fiscale alla composizione negoziata della crisi, fino all’esdebitazione totale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti mettono a disposizione la loro competenza per analizzare ogni singolo caso, studiare la strategia più adatta e rappresentare il cliente davanti all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, alle banche e ai tribunali. La profonda conoscenza della normativa, confermata dalla sua qualifica di cassazionista, dalla gestione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), dal ruolo di professionista fiduciario di un OCC e di esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), garantisce un’assistenza altamente qualificata.

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